Tribunale di Macerata – sez. distaccata di Civitanova Marche, sentenza del 22 ottobre 2010 ancora sui termini per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Tribunale di Macerata

Sezione distaccata di Civitanova Marche

Sentenza 22 ottobre 2010

L’opponente allega l’inesistenza del debito, in quanto tutte le forniture oggetto delle numerose fatture azionate in monitorio sarebbero state già integralmente pagate attraverso il rilascio di assegni. Precisa in particolare l’ingiunta che il pagamento aveva generalmente luogo in contrassegno, ovvero i titoli con scadenza a 90 gg venivano consegnati al momento del ricevimento della merce direttamente nelle mani del corriere. Alcune volte capitava invece, soprattutto quando le fatture erano riferite a forniture di importi ridotti, che il contrassegno venisse annullato ed il pagamento accorpato a quello di altre fatture relative a forniture più consistenti.

Si costituiva l’opposta preliminarmente eccependo la nullità dell’atto di citazione in quanto la trasmissione dell’atto tramite mezzi di comunicazione non era avvenuta in conformità alla l. 183/93, siccome l’avvocato ricevente non è munito di procura alle liti ma è mero domiciliatario. Nel merito deduce che alcuni assegni (specificamente indicati) citati dall’opponente non sono mai stati incassati e che gli altri pagamenti si riferiscono a diversi crediti, come emerge dalla evidente discrepanza tra le date e gli importi in essi riportati e quelli recati dalle fatture oggetto della presente causa.

Con le note difensive finali l’opposta deduce altresì l’improcedibilità dell’opposizione per tardività nella costituzione dell’opponente, secondo il dictum della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 19246/2010.

L’opposizione è parzialmente fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

L’atto di citazione non è nullo, come deduce l’opposta, atteso che con riferimento alla disciplina relativa all’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, il conferimento della procura all’avvocato ricevente è prescritta dall’art. 1 l. 7 giugno 1993 n. 183, non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione, ciò che non è dato riscontrare nel caso di specie. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11 marzo 2009, n. 5883; Cass. Civ. 17304/2006). Si osserva inoltre che per effetto dell’art. 1, comma 1, l. 7 giugno 1993 n. – che disciplina l’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati della stessa parte per la trasmissione degli atti relativi a provvedimenti giurisdizionali – nella presunzione, “iuris et de iure”, stabilita dall’art. 2719 c.c., prima parte, di conformità all’originale della fotocopia di un atto, se attestata da pubblico ufficiale, rientrano gli atti del processo trasmessi a distanza da un avvocato all’altro, se: a) l’avvocato trasmittente attesti la conformità della copia all’originale; b) sia l’avvocato trasmittente sia quello ricevente siano, congiuntamente o disgiuntamente, difensori della parte; c) l’avvocato trasmittente abbia sottoscritto in modo leggibile l’atto trasmesso e, se con lo stesso è conferita la procura alle liti, anche la sottoscrizione della parte sia leggibile. In mancanza di tali requisiti la fotocopia dell’atto del processo può tuttavia presumersi conforme all’originale per effetto dell’ultima parte dell’art. 2719 c.c. se nel termine indicato dall’art. 215 n. 2 c.p.c. non è stata disconosciuta. (Cassazione civile, sez. II, 17 maggio 2004, n. 9323; Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6237). Come emerge evidente dalla lettura della comparsa di costituzione, tale tempestivo disconoscimento non è avvenuto, avendo (infondatamente) sollevato la convenuta la (diversa) eccezione di nullità dell’atto, asseritamente inidoneo a costituire un valido rapporto processuale.

Neppure l’eccezione di improcedibilità può essere accolta. Si premette che essa non è soggetta a termini di decadenza potendo essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Va altresì precisato che è da rigettare la tesi secondo cui il dictum della sentenza citata sarebbe applicabile solo per il futuro, alla stregua delle norme di legge, atteso che è principio cardine del nostro ordinamento quello secondo cui l’attività giurisdizionale ha natura meramente interpretativa, con la conseguente ed ineliminabile efficacia retroattiva propria di ogni operazione ermeneutica.

Operate tali fondamentali premesse, va tuttavia rilevato che l’interpretazione sposata dalla Sentenza delle Sezioni Unite sovverte un costante e pressoché unanime orientamento contrario, che si era consolidato nel tempo quale diritto vivente ed a cui la prassi forense si era conformata. Vi sono pertanto ampi margini per l’attivazione dell’istituto della rimessione in termini, atteso che il mutamento della giurisprudenza che intervenga su di un orientamento consolidato integra senza dubbio la causa non imputabile richiesta dall’art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza n. 15811 del 02.07.2010). Né è di ostacolo la collocazione di tale norma nella sezione del codice di rito dedicata alla trattazione: questo giudice infatti ritiene che la modifica intervenuta con la l. 69/ 2009 sul codice di procedura civile ed in particolare l’introduzione del secondo comma dell’art. 153 e la contestuale abrogazione dell’art. 184 bis c.p.c. non abbia soltanto un effetto innovativo, ma ridondi anche un’efficacia interpretativa sullo stesso art. 184 bis c.p.c., nel senso che occorre ritenere che il Legislatore con tale modifica abbia inteso disattendere l’impostazione della pregressa giurisprudenza maggioritaria secondo cui l’istituto della rimessione in termini poteva trovare applicazione solo con riferimento agli atti di istruzione e opinare al contrario che esso esprima una direttiva di sistema. Va sottolineato, infatti, che il ridetto istituto costituisce una delle declinazioni del principio fondamentale del giusto processo e del diritto di difesa, come espressi dagli artt. 24 e 111 cost., dall’art. 6 CEDU (ormai comunitarizzata) e dalla costante giurisprudenza della CGE. Si aggiunge che, proprio in virtù dei predetti principi, compendiati da quello di ragionevole durata che ne costituisce un corollario, non occorre ripetere tutta l’attività processuale successiva alla costituzione dell’opponente (atto per cui lo stesso viene rimesso in termini), stante l’assenza di qualsivoglia profilo in cui possa ravvvisarsi la lesione del contraddittorio o del diritto di difesa dell’opposto.

Venendo al merito della controversia, si premette che, in linea generale, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore o di una cambiale atteso che, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali. (Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass. Civ. 9784/1997; Cass. Civ. 1121/1985).

Nel caso di specie si rileva innanzi tutto che con riferimento agli assegni n. ……. tratti sulla Banca …. l’opponente non ha neppure fornito la prova di aver corrisposto i relativi importi, risultando i predetti titoli non incassati (in tal senso milita la produzione documentale in originale dei titoli effettuata dall’opposta, le risultanze dell’ordine di esibizione e la non contestazione specifica sul punto da parte dell’opponente). Di tal che tutte le fatture correlate dalla stessa opponente all’emissione dei predetti titoli vanno senz’altro ritenute non pagate (nn…

Con riguardo alle altre fatture si ritiene che in linea generale l’opponente non abbia fornito la prova, su di essa incombente, che la corresponsione degli altri titoli fossero collegati all’estinzione dei crediti azionati dall’opposta con l’ingiunzione di pagamento, in quanto è manifesta la discrepanza tra le somme oggetto dei titoli e gli importi dovuti per le fatture cui l’opponente pretenderebbe di imputarli e tra le date di scadenza delle fatture e quella di emissione e/o negoziazione dei titoli.

A tali conclusioni, tuttavia, non può pervenirsi con riferimento ad alcuni dei titoli in oggetto, che si andranno analiticamente ad indicare, in ordine ai quali è stata raggiunta la prova del collegamento con alcune delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, per le quali pertanto il pagamento si ritiene già effettuato.

L’assegno n. … del ..2005 dell’importo di € 4.236,48 corrisponde alla fattura n. … di € 4.236,48, con scadenza il ..2005.

L’assegno n. … del ..2005 dell’importo di € 2.645,84 corrisponde alla fattura n. …. di € 2.078,53 con scadenza ..2005. Tale imputazione non risulta peraltro neppure contestata dall’opposta, che pure in comparsa di costituzione redige un analitico e specifico elenco di contestazioni.

L’assegno n. .. del ..2005 dell’importo di € 1.432,80 corrisponde alla fattura n. …/05 di € 1.432,80, con scadenza il ….2005.

L’assegno n. … del 30.2005 dell’importo di € 3.703,81 corrisponde alla fattura n. …/05 di € 3.703,81, con scadenza il ..2005.

L’assegno n. … del …2006 dell’importo di € 1.392,00 corrisponde alla fattura n. …./06 di € 850,90, con scadenza il …2006. In tal caso la corrispondenza si ritiene provata, oltre che dalla coincidenza delle date, in virtù della produzione da parte dell’opponente del DDT relativo alla merce di cui alla fattura, da cui risulta espressamente la modalità in contrassegno del pagamento.

L’assegno n. …. del …2006 dell’importo di € 1.094,40 corrisponde esattamente agli importi e agli interessi delle fatture n. …/06, con scadenza il …2006, n. …/06, con scadenza il …2006 e n. …/06 con scadenza il ..2006.

L’importo complessivo dovuto dall’opponente ammonta conclusivamente ad € 33.254,81 oltre agli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 D.lgs 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture per cui è dovuto il pagamento, fino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell’opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

1) revoca il decreto ingiuntivo n…./08 emesso il ….2008 dal Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche;

2) condanna …. s.a.s. di … & C. in liquidazione al pagamento in favore di …. s.p.a., in persona del legale rappresentante, della somma di € 33.254,81, oltre agli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 D. lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo;

3) condanna … s.a.s. di … & C. in liquidazione alla rifusione in favore di … s.p.a., in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 di cui € 809,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Civitanova Marche il 22 ottobre 2010.

Il giudice

Il punto sulla giurisprudenza più recente a proposito della sentenza della Corte di Cassazione (n. 19246/2010) sul dimezzamento dei termini per la costituzione in giudizio nelle opposizioni a d.i.

Come noto, la sentenza n. 19.246/2010 delle Sezioni Unite ha scatenato il panico tra chi, seguendo l’orientamento fino ad allora prevalente e consolidato, si era costituito in giudizio nei canonici dieci giorni dalla notifica dell’opposizione e non entro cinque giorni.

La giurisprudenza più recente, però, in modo unanime sta decidendo in senso favorevole a chi, come detto uniformandosi al precedente e prevalente orientamento, aveva effettuato la costituzione nei dieci giorni dalla notifica; in pratica, con dette sentenze, che riportiamo di seguito, oltre a quella del Tribunale di Varese pubblicata su questo blog l’8 ottobre 2010, viene statuito che il c.d. overruling comporta che il nuovo orientamento va applicato solo ai nuovi giudizi, con rimessione in termini dell’opponente. In alcuni casi, come nella sentenza n. 625 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, è stato deciso che non è necessaria neppure la rimessione in termini e che il comportamento dell’opponente va considerato corretto. Detto orientamento ci pare senz’altro condivisibile ed auspichiamo che venga applicato costantemente.

Tribunale di Velletri, 15 ottobre 2010 – Est. Cataldi.

Rimessione in termini – Espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo – Tutela della parte incolpevole – Atto processuale tardivo e già compiuto – Ripetizione dell’atto – Non necessità – Ragionevole durata del giudizio.

La norma sulla rimessione in termini, nonostante la sua collocazione originaria nell’ambito della disciplina della trattazione della causa, va interpretata, anche per effetto della sopravvenuta modifica dell’art. 111 Cost., come espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo, e quindi come strumento per evitare che dal mutamento dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile. Pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l’atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l’adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che, in buona fede lo abbia compiuto, la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l’invalidazione ex post di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio).

Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi , sentenza 20 ottobre 2010, n. 625 – Est. Levita

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Irretroattività delle nuove regole processuali – Sussiste – Cd. Overruling – Rimessione in termini – Esclusione – Affidamento incolpevole – Sussiste

L’overruling realizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010, giustifica l’errore cui è incorsa la parte che abbia seguito l’indirizzo giurisprudenziale previgente. La parte incorsa in errore, però,  piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione  deve essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante (conformi: Trib. Varese, sez. I civile, sentenza 8 ottobre 2010; Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010; contra, per la remissione in termini: Trib. Torino, ord. 11 ottobre 2010; Trib. Pavia, 15 ottobre 2010).

Tribunale di Milano, 13 ottobre 2010 – Est. Laura Cosentini.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Principio di valido affidamento sul diritto vivente.

Nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi esistente il principio secondo il quale è possibile fare affidamento sul diritto vivente, quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale dell’attore opponente non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale).

Tribunale di Pavia, 14 ottobre 2010 – Est. Balba.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Rimessione in termini.

Per effetto della recente riforma del codice di procedura civile, l’istituto della rimessione in termini, collocato nell’art. 153, ha assunto portata generale, non limitata alle sole ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa; ne consegue che detto istituto può consentire la rimessione in termini dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo che non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale.

Anche il Tribunale di Torino esclude la retroattività della sentenza della Cassazione sui termini per le opposizioni a d.i.

Tribunale di Torino

Sezione I Civile

Ordinanza 11 ottobre 2010

(est. Liberati)

******

Il Giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.

Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto “ …. non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposzione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.” (così Cass. 19246/2010 citata).

Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell’opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

Rilevato che l’opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l’atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva.

Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010).

Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.

Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l’opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall’attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Visto l’art. 153, II co., c.p.c.

Rimette in termini l’attore ai fini della sua costituzione.

Visto l’art. 648 c.p.c.

Respinge l’istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. …. del 2010 di questo Tribunale.

Visto l’art. 183, 6° comma, c.p.c.,

Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza:

– termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte;

– ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;

– ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria.

Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c..

Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini.

Si comunichi.

Torino, 11.10.2010

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Giovanni Liberati

ANCORA A PROPOSITO DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO PER LE OPPOSIZIONI A D.I. ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 19246/10.

Come già noto, la  Corte di Cassazione  con la sentenza a sezioni unite  n. 19246,  depositata il 9 settembre 2010 ha stabilito  che  la previsione di cui al secondo comma dell’art. 645 c.p.c. è  da applicarsi in ogni caso e quindi il termine per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo  è comunque di cinque giorni, indipendentemente dalla eventuale scelta dell’opponente di dimezzare i termini in citazione. Le conseguenze di una simile giurisprudenza sono devastanti ed in linea con la tendenza a ridurre le cause pendenti ed in sostanza, alla decisione dello Stato di abdicare  a quella che è una delle sue primarie funzioni, cioè la Giustizia.

Il CNF ha già chiesto che venga promulgata una legge per bloccare gli effetti negativi che potrebbe avere la rigida applicazione di detto principio; intanto, segnaliamo il principio stabilito dall’ordinanza della Corte di Cassazione del 2 luglio 2010, che così recita:“allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”. Quanto alla possibilità di rimessioni in termini la stessa ordinanza precisa che il mezzo tecnico per ovviare all’errore, che è evidentemente ed oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili”.

Si suggerisce quindi, nel malaugurato caso in cui la sentenza 19246 venga pedissequamente applicata, di citare la suddetta ordinanza, di cui riportiamo di seguito la massima.

Potete trovare l’ordinanza integrale nell’apposita pagina (sentenze integrali).

 

Cassazione civile  sez. II (MASSIMA)
Data: 02 luglio 2010
Numero: n. 15811

CASSAZIONE CIVILE Ricorso in genere

PROCEDIMENTO CIVILE Rimessione in termini

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c. ( “ratione temporis” applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, “ex post” rivelatesi non più attendibili.

Attenzione ai termini per le opposizioni a d.i.!

Cassazione civile  sez. un,  09 settembre 2010, n. 19246

INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) Opposizione termini

Massima ufficiale:

Non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulati il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bis, 3 comma. Infine, la diversa ampiezza dei termini di costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto non appare irragionevole posto che la costituzione del primo è successiva alla elaborazione della linea difensiva che si è già tradotta nell’atto di opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non richiede che il compimento di una semplice attività materiale, mentre nel termine per la sua costituzione l’opposto non è chiamato semplicemente a ribadire le ragioni della sua domanda di condanna, oggetto di elaborazione nella fase anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha la necessità di valutare le allegazioni e le prove prodotte dall’opponente per formulare la propria risposta.