Perché i giudici mandano ancora poche cause in mediazione?

L’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010 consente al giudice di disporre la mediazione anche a causa già iniziata. Ma i numeri mostrano che questo strumento è ancora utilizzato meno di quanto potrebbe.

La mediazione demandata dal giudice è uno degli strumenti più interessanti della riforma della mediazione civile. L’idea è semplice: non tutte le cause sono uguali e non tutte le liti mostrano subito il proprio potenziale conciliativo. A volte, proprio durante il giudizio, dopo lo scambio degli atti, dopo una prima istruttoria, dopo l’emersione dei punti deboli delle rispettive posizioni, il giudice può essere nella condizione migliore per capire che quella controversia potrebbe essere risolta fuori dal processo.

È questo il senso dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010: il giudice, anche in appello e fino alla precisazione delle conclusioni, può disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. La mediazione demandata diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, l’art. 5-quinquies valorizza la formazione del magistrato in materia di mediazione e prevede che le ordinanze di mediazione demandata e le controversie definite a seguito di esse siano oggetto di specifica rilevazione statistica. (Mondo ADR)

Sulla carta, quindi, lo strumento è forte. Non si tratta di un semplice invito informale, ma di un vero potere del giudice, costruito per intercettare le cause che possono essere gestite meglio attraverso un confronto negoziale assistito. Eppure, nella pratica, la mediazione demandata sembra ancora lontana dal diventare una prassi ordinaria del processo civile.

Cosa dicono i dati

Le statistiche ministeriali 2025 indicano che le mediazioni civili iscritte sono state circa 163.473. La maggior parte, il 78%, è costituita da mediazioni obbligatorie per legge; le mediazioni volontarie rappresentano circa l’8%; quelle demandate dal giudice circa il 13%. Il dato, però, va letto con attenzione: il Ministero precisa che, tra le mediazioni demandate dal giudice, l’85% è dovuto a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. (datiestatistiche.giustizia.it)

Questo significa che il numero delle vere mediazioni demandate “valutative”, cioè quelle in cui il giudice sceglie consapevolmente di mandare le parti in mediazione perché ritiene possibile una soluzione conciliativa, è molto più basso del dato complessivo. Le mediazioni demandate risultano pari a circa 20.294, cioè il 12,4% delle iscrizioni complessive, ma se l’85% dipende da improcedibilità, la quota residua riconducibile a una scelta discrezionale del giudice si riduce drasticamente. (datiestatistiche.giustizia.it)

In termini pratici, facendo una stima sul dato ministeriale, le mediazioni demandate “vere”, non collegate alla semplice necessità di sanare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sarebbero intorno a poche migliaia di casi su oltre centosessantamila procedure annue. È un dato che impone una riflessione: lo strumento esiste, è stato rafforzato dalla riforma, ma viene ancora usato in misura limitata rispetto al potenziale.

Il problema non è la mediazione, ma la sua percezione nel processo

Il primo motivo è culturale. Molti giudici, come molti avvocati e molte parti, continuano a vedere la mediazione come qualcosa che appartiene alla fase precedente alla causa. Se la mediazione obbligatoria non è stata fatta, il giudice la dispone per ragioni di procedibilità. Se invece la causa è già partita regolarmente, la mediazione viene spesso percepita come un passaggio ulteriore, quasi esterno alla logica del processo.

Questo è probabilmente il nodo principale. La mediazione demandata non dovrebbe essere vista come una deviazione dal percorso processuale, ma come uno strumento di gestione della causa. In alcuni casi, mandare le parti in mediazione non significa rallentare il processo, ma evitare che il processo prosegua inutilmente per anni su una controversia che potrebbe essere risolta con un accordo ragionevole.

Il giudice, proprio perché conosce la causa, può vedere ciò che le parti spesso non vedono: il rischio probatorio, la sproporzione tra costi e risultato atteso, la presenza di interessi non traducibili bene in una sentenza, la possibilità di una soluzione più flessibile rispetto alla decisione giudiziale.

La paura di allungare i tempi

Un secondo motivo è la paura di appesantire il ruolo e allungare i tempi del processo. In molti uffici giudiziari il carico di lavoro è elevatissimo. Il giudice può essere portato a pensare che disporre la mediazione significhi fissare una nuova udienza, attendere l’esito del procedimento, gestire eventuali eccezioni sulla procedibilità, verificare se la mediazione sia stata effettivamente esperita e poi riprendere la causa.

Questa preoccupazione è comprensibile, ma non sempre fondata. Una mediazione ben selezionata può far risparmiare molto più tempo di quello che apparentemente consuma. Se una causa si chiude in mediazione, il fascicolo esce dal ruolo. Se anche non si chiude, la mediazione può chiarire i punti controversi, ridurre le domande, favorire accordi parziali, rendere più realistico il confronto successivo.

Il problema, dunque, non è mandare più cause in mediazione in modo indiscriminato. Il problema è mandare meglio in mediazione le cause giuste.

La difficoltà di selezionare le controversie mediabili

Non tutte le cause sono adatte alla mediazione demandata. Alcune richiedono una decisione giuridica netta; altre hanno una forte componente seriale; altre ancora sono dominate da questioni di principio sulle quali le parti non vogliono negoziare. Ma molte controversie civili hanno caratteristiche molto diverse: rapporti familiari patrimoniali, successioni, divisioni, condominio, locazioni, responsabilità professionale, contratti di durata, rapporti societari, controversie tra vicini, liti commerciali nelle quali le parti potrebbero avere interesse a preservare il rapporto.

La difficoltà sta proprio nell’individuare, dentro il ruolo, le cause che hanno un vero potenziale conciliativo. Questo richiede tempo, sensibilità, esperienza e anche una certa familiarità con le dinamiche negoziali. Non basta chiedersi se la causa sia “semplice” o “complessa”. A volte le cause semplici sono molto conflittuali e poco mediabili; altre volte le cause complesse, proprio perché costose e rischiose, sono perfette per una mediazione.

Il giudice dovrebbe poter valutare alcuni indici: la presenza di rapporti destinati a continuare, l’incertezza probatoria, la sproporzione tra costi e valore della lite, la possibilità di soluzioni non solo monetarie, l’esistenza di più questioni intrecciate, la disponibilità già emersa negli atti, il comportamento processuale delle parti, la presenza di margini economici o relazionali non esplorati.

Il problema dell’ordinanza motivata

L’art. 5-quater richiede un’ordinanza motivata. È una scelta comprensibile, perché la mediazione demandata incide sulla procedibilità della domanda e non dovrebbe essere disposta in modo automatico. Tuttavia, nella pratica, l’obbligo di motivazione può diventare un freno se il giudice non dispone di modelli agili, criteri condivisi e prassi consolidate.

Un’ordinanza ben fatta non deve essere lunga. Deve però spiegare perché, in quella specifica causa, la mediazione può essere utile: natura della controversia, stato dell’istruzione, condotta delle parti, possibilità di soluzioni negoziali, eventuale sproporzione tra prosecuzione del giudizio e interesse concreto. Se ogni ordinanza deve essere costruita da zero, è naturale che lo strumento venga usato meno. Se invece gli uffici adottano schemi ragionati, adattabili al caso concreto, la mediazione demandata può diventare una prassi più semplice e più efficace.

Qui il tema non è burocratico, ma organizzativo. La mediazione demandata funziona quando entra nella gestione ordinaria del fascicolo.

La formazione del magistrato è decisiva

La riforma ha colto un punto importante: la mediazione demandata richiede formazione. Non perché il giudice debba diventare mediatore, ma perché deve essere in grado di riconoscere quando una causa può essere utilmente inviata in mediazione. L’art. 5-quinquies richiama espressamente la formazione e l’aggiornamento del magistrato in materia di mediazione e collega anche il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi agli indicatori di impegno, capacità e laboriosità. (Mondo ADR)

Questo passaggio è molto importante, ma richiede tempo per produrre effetti reali. Non basta prevedere la formazione nella norma. Occorre che la mediazione diventi parte della cultura del case management giudiziario. Il giudice deve poter vedere la mediazione non come un favore alle parti, né come un rinvio, ma come uno strumento tecnico per trattare meglio alcune controversie.

La formazione dovrebbe concentrarsi su casi concreti: quali cause mandare, quando mandarle, come motivare l’ordinanza, come evitare invii inutili, come valorizzare gli esiti della mediazione, come coordinare mediazione e istruttoria, come leggere i comportamenti delle parti.

Anche gli avvocati incidono molto

Un altro motivo riguarda l’atteggiamento degli avvocati. Se gli avvocati vivono la mediazione demandata come un ostacolo, una perdita di tempo o un mero adempimento, il giudice sarà meno incentivato a usarla. Se invece le difese arrivano preparate, con disponibilità reale a discutere, con documenti ordinati e con il cliente presente o rappresentato da soggetti muniti di effettivi poteri decisionali, la mediazione può produrre risultati.

Il punto non è chiedere all’avvocato di rinunciare alla tutela giudiziale. Al contrario: un avvocato preparato può usare la mediazione demandata come momento strategico. Può verificare il rischio della causa, misurare la posizione della controparte, costruire proposte, ottenere informazioni, valutare soluzioni che il giudice non potrebbe imporre con sentenza.

Se però la mediazione viene affrontata con l’unico obiettivo di ottenere un verbale negativo, il giudice ne percepisce l’inutilità e tenderà a disporla meno.

Mancano spesso dati di ritorno realmente utilizzabili

Le statistiche ministeriali sono preziose, ma per il giudice del singolo ufficio serve anche un dato più vicino alla propria esperienza. Quante cause demandate da quel Tribunale si chiudono? In quali materie? In quale fase? Con quali organismi? Dopo quali tipi di ordinanza? Con quali tempi? Con quali tassi di comparizione?

Il Ministero segnala che la rilevazione sulla mediazione civile è trimestrale e copre le diverse tipologie di mediazione: obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. I dati riguardano flussi, durata, esito dei procedimenti, materia, valore e tipologia di organismo. (datiestatistiche.giustizia.it) Questo è un patrimonio informativo importante, ma deve diventare sempre più leggibile e utile anche a livello locale.

Senza dati di ritorno, il giudice non vede l’effetto concreto delle proprie ordinanze. Se invece un ufficio giudiziario sa che, in certe materie, le mediazioni demandate portano a definizioni significative, sarà più facile costruire prassi virtuose.

Un dato positivo: quando le parti entrano davvero in mediazione, gli accordi arrivano

Il punto più interessante è che la mediazione, quando viene effettivamente svolta, produce risultati non marginali. Nel 2025 la percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 54,8%. In alcune materie la partecipazione è più alta: successioni ereditarie 67,2%, condominio 64%, divisione 62,9%, diritti reali 60,7%, locazione 56,5%. (datiestatistiche.giustizia.it)

MondoADR, commentando i dati del primo semestre 2025, evidenzia inoltre che, quando le parti decidono di sedersi davvero al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro, la percentuale di accordo raggiunto è stata pari al 52,7%. (Mondo ADR)

Questi numeri sono importanti perché smentiscono l’idea che la mediazione sia inutile in sé. Il problema, semmai, è portare le parti al tavolo giusto, nel momento giusto, con il giusto livello di preparazione. La mediazione demandata dovrebbe servire proprio a questo: intercettare le cause nelle quali, dopo l’avvio del giudizio, diventa più chiaro che una soluzione negoziale è possibile.

Perché la mediazione demandata dovrebbe essere usata di più

La mediazione demandata ha un valore particolare perché nasce dentro il processo, ma guarda fuori dal processo. Il giudice non abdica al proprio ruolo. Al contrario, lo esercita in modo più ampio: non decide subito, ma valuta se quella lite possa essere trattata meglio attraverso uno strumento diverso.

Ci sono controversie nelle quali la sentenza arriva troppo tardi, costa troppo, lascia comunque rapporti distrutti o risolve solo una parte del problema. In questi casi la mediazione può offrire soluzioni più adatte: pagamenti rateizzati, accordi tecnici, obblighi di fare, regolamentazione di rapporti futuri, scuse, modifiche contrattuali, divisioni concordate, compensazioni, interventi pratici, impegni reciproci.

Il processo decide domande. La mediazione può risolvere problemi. Questa differenza, in molte cause civili, è decisiva.

Cosa si potrebbe fare concretamente

Per aumentare l’uso della mediazione demandata non serve mandare tutto in mediazione. Servono criteri chiari e prassi intelligenti. Gli uffici giudiziari potrebbero lavorare su protocolli operativi, modelli di ordinanza motivata, formazione pratica dei magistrati, incontri periodici con avvocatura e organismi, monitoraggio locale degli esiti, individuazione delle materie più adatte, coinvolgimento dell’Ufficio per il processo nella selezione dei fascicoli potenzialmente mediabili.

Sarebbe utile anche valorizzare meglio il momento in cui la causa viene mandata in mediazione. Troppo presto, le parti possono non avere ancora chiari rischi e punti deboli. Troppo tardi, possono essere ormai irrigidite e avere già sostenuto costi rilevanti. In molte controversie, il momento migliore può essere dopo il primo scambio di atti, dopo la definizione del thema decidendum, dopo una prima valutazione delle prove o prima di un’istruttoria lunga e costosa.

La mediazione demandata non deve essere casuale. Deve essere mirata.

Conclusione

I giudici mandano ancora poche cause in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater per una combinazione di ragioni: cultura processuale ancora centrata sulla decisione, timore di allungare i tempi, difficoltà di selezionare le cause mediabili, necessità di motivare l’ordinanza, mancanza di prassi organizzate, resistenze degli avvocati e insufficiente ritorno dei dati sugli esiti.

Eppure i numeri mostrano che la mediazione, quando le parti partecipano davvero, può funzionare. Il dato del 2025 sulle mediazioni demandate va letto con attenzione: la percentuale complessiva può sembrare significativa, ma gran parte di quel dato deriva dal recupero della mediazione obbligatoria non esperita. La vera mediazione demandata, quella fondata su una valutazione del giudice circa la possibilità di una soluzione conciliativa, resta ancora uno spazio da sviluppare.

Se vogliamo una giustizia civile più efficiente, non basta ampliare le materie obbligatorie. Bisogna anche aiutare i giudici a usare meglio l’art. 5-quater, gli avvocati a preparare meglio le mediazioni demandate e gli organismi a offrire percorsi realmente professionali. La mediazione demandata non è un rinvio inutile. Può essere, quando usata bene, uno dei punti più intelligenti di collegamento tra processo e soluzione del conflitto.

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Mediatori più preparati per una mediazione più efficace: perché serve ampliare formazione e aggiornamento

Se vogliamo davvero puntare sulla mediazione, dobbiamo investire di più sulla qualità professionale dei mediatori, soprattutto in vista di un auspicabile ampliamento delle materie obbligatorie

La mediazione civile e commerciale è ormai entrata stabilmente nel sistema della giustizia italiana. Non è più una novità, non è più un esperimento e non può più essere considerata soltanto un passaggio preliminare alla causa. In molte controversie rappresenta già oggi uno strumento concreto per ridurre tempi, costi e incertezza del contenzioso. Ma proprio perché la mediazione ha assunto un ruolo sempre più importante, è arrivato il momento di ragionare con serietà su un punto decisivo: la formazione dei mediatori deve crescere insieme alla funzione che chiediamo loro di svolgere.

Se vogliamo una mediazione più efficace, più credibile e più utile per cittadini, imprese, avvocati e magistrati, non basta aumentare il numero delle procedure. Bisogna aumentare anche la qualità professionale di chi quelle procedure le gestisce. La mediazione non funziona per decreto. Funziona quando al tavolo ci sono parti preparate, avvocati consapevoli, organismi organizzati e mediatori capaci di guidare davvero il confronto.

La mediazione non è solo conoscenza delle norme

Un mediatore deve certamente conoscere la disciplina normativa: il d.lgs. 28/2010, le materie obbligatorie, il primo incontro, la partecipazione personale delle parti, il ruolo degli avvocati, la riservatezza, le conseguenze della mancata partecipazione, il verbale, l’accordo, il titolo esecutivo, le agevolazioni fiscali. Tutto questo è indispensabile. Ma non basta.

La mediazione non è un procedimento puramente giuridico. È un luogo in cui si incontrano interessi economici, emozioni, aspettative, paure, valutazioni del rischio, relazioni personali, rapporti familiari, commerciali o professionali spesso già molto deteriorati. Il mediatore non deve decidere chi ha ragione, ma deve aiutare le parti a comprendere meglio il conflitto e a verificare se esista uno spazio realistico per una soluzione.

Per fare questo servono competenze tecniche molto diverse da quelle richieste a un giudice o a un avvocato nel processo. Servono capacità di ascolto, gestione della comunicazione, analisi degli interessi, tecniche di negoziazione, gestione delle emozioni, capacità di porre domande, uso degli incontri separati, costruzione di opzioni, comprensione delle dinamiche decisionali e capacità di lavorare con gli avvocati senza sovrapporsi al loro ruolo.

Il percorso formativo iniziale dovrebbe essere più ampio

Il percorso iniziale per diventare mediatore ha avuto il merito di creare una base comune e di consentire la diffusione della mediazione in Italia. Ma oggi, dopo anni di esperienza, possiamo dirlo con chiarezza: servirebbe una formazione iniziale più ampia, più pratica e più selettiva.

La mediazione non si impara davvero solo ascoltando lezioni teoriche. Occorrono simulazioni, casi concreti, esercitazioni, analisi degli errori, osservazione di mediazioni, confronto tra stili diversi, studio delle tecniche di negoziazione e capacità di gestire situazioni difficili. Il mediatore deve imparare non solo cosa prevede la legge, ma cosa fare quando una parte non parla, quando un avvocato irrigidisce il confronto, quando il cliente è dominato dalla rabbia, quando le posizioni economiche sono lontanissime, quando manca fiducia, quando una proposta arriva troppo presto o troppo tardi.

Una formazione più ampia non dovrebbe servire ad appesantire burocraticamente l’accesso alla professione, ma a renderlo più serio. Chi si siede al tavolo della mediazione assume una responsabilità importante: può aiutare le parti a chiudere una lite, evitare anni di giudizio, preservare rapporti, far emergere soluzioni che il processo non potrebbe offrire. È giusto, quindi, che la preparazione sia adeguata a questa responsabilità.

Anche l’aggiornamento deve diventare più sostanziale

Il problema non riguarda solo la formazione iniziale. Riguarda anche l’aggiornamento. Troppo spesso l’aggiornamento professionale rischia di diventare un adempimento periodico, necessario per mantenere il titolo, ma non sempre sufficiente a migliorare davvero le competenze del mediatore.

Un aggiornamento utile dovrebbe essere costruito su ciò che accade davvero nelle stanze di mediazione. Non solo novità normative, ma anche giurisprudenza rilevante, casi pratici, tecniche di gestione degli stalli, ruolo degli avvocati, redazione dell’accordo, mediazioni complesse, controversie multiparte, conflitti familiari collegati a questioni patrimoniali, divisioni ereditarie, responsabilità medica, condominio, contratti bancari, locazioni, diritti reali, impresa.

Ogni materia ha le sue caratteristiche. Mediare una lite condominiale non è come mediare una divisione ereditaria. Una controversia bancaria non ha le stesse dinamiche di una lite tra soci. Una responsabilità sanitaria richiede sensibilità diverse rispetto a una locazione o a una successione. Il mediatore non deve diventare specialista di tutto, ma deve sapere riconoscere le dinamiche principali delle materie che incontra e adattare il metodo al tipo di conflitto.

L’allargamento delle materie obbligatorie richiede mediatori più forti

Da anni si discute della possibilità di ampliare ulteriormente le materie soggette a mediazione obbligatoria. È una prospettiva auspicabile, perché molte controversie civili potrebbero beneficiare di un confronto serio prima del giudizio. Ma un ampliamento delle materie obbligatorie deve essere accompagnato da un investimento sulla qualità.

Se aumentiamo le materie senza rafforzare la preparazione dei mediatori, rischiamo di trasformare la mediazione in un passaggio ancora più frequente ma non necessariamente più efficace. Se invece allarghiamo il perimetro della mediazione e, allo stesso tempo, miglioriamo formazione, aggiornamento, specializzazione e qualità degli organismi, possiamo fare un salto vero.

L’obiettivo non deve essere “più mediazioni” in senso numerico. L’obiettivo deve essere più mediazioni utili. Procedure in cui le parti arrivino preparate, gli avvocati partecipino con un ruolo attivo e il mediatore sia in grado di creare le condizioni per un confronto reale.

Il mediatore deve conoscere la negoziazione

Uno dei punti su cui bisognerebbe insistere di più è la negoziazione. La mediazione è, in larga parte, una negoziazione assistita da un terzo imparziale. Eppure, nel percorso formativo di molti mediatori, le tecniche negoziali non sempre ricevono lo spazio che meritano.

Un mediatore dovrebbe conoscere bene la differenza tra posizioni e interessi, il concetto di BATNA, il ruolo delle alternative, l’ancoraggio, la gestione delle concessioni, la costruzione di pacchetti negoziali, l’importanza delle opzioni, i meccanismi cognitivi che influenzano le decisioni, la tendenza alla svalutazione reattiva, l’avversione alla perdita, l’eccesso di fiducia, l’effetto escalation.

Questi non sono concetti astratti. Sono strumenti pratici. Servono quando una parte rifiuta una proposta ragionevole solo perché viene dalla controparte. Servono quando il cliente sopravvaluta le proprie possibilità in giudizio. Servono quando le parti discutono su una cifra, ma il vero problema è il tempo di pagamento. Servono quando un accordo potrebbe nascere non da una rinuncia secca, ma da una combinazione di denaro, tempi, garanzie, scuse, impegni futuri o modalità operative.

Più formazione significa anche più credibilità verso gli avvocati

La qualità del mediatore incide anche sul rapporto con gli avvocati. Un avvocato preparato percepisce subito se il mediatore sta gestendo il procedimento con competenza oppure se si limita a fare da passacarte tra le parti. E quando gli avvocati non hanno fiducia nel mediatore, la mediazione perde forza.

Un mediatore formato, aggiornato e capace non deve sostituirsi agli avvocati. Deve valorizzarne il ruolo. Deve creare un contesto in cui le difese possano essere ascoltate, ma senza trasformare l’incontro in una replica anticipata del processo. Deve saper parlare con i legali, comprendere il peso delle questioni giuridiche, ma anche aiutare tutti a guardare oltre le sole domande giudiziali.

La professionalità del mediatore è uno dei fattori che può convincere gli avvocati più scettici a usare la mediazione non come un adempimento, ma come uno strumento strategico. E questo è decisivo: senza il coinvolgimento serio dell’avvocatura, la mediazione non può esprimere tutto il suo potenziale.

Servirebbe una formazione più esperienziale

Una formazione più utile dovrebbe prevedere molto più lavoro su casi, simulazioni e osservazione. Non basta spiegare cosa sia una sessione congiunta o un incontro separato; bisogna farli provare. Non basta dire che il mediatore deve fare domande aperte; bisogna allenare la capacità di formularle nel momento giusto. Non basta parlare di riservatezza; bisogna capire come gestire informazioni delicate ricevute in caucus. Non basta spiegare che il mediatore deve essere imparziale; bisogna lavorare sulle situazioni in cui una parte percepisce comunque uno squilibrio.

Sarebbe utile anche differenziare meglio i percorsi: formazione di base, aggiornamento avanzato, moduli specialistici per materie complesse, supervisione, confronto tra mediatori esperti, analisi di casi reali anonimizzati. La qualità cresce quando il mediatore non resta solo con la propria esperienza, ma può confrontarsi con altri professionisti e riflettere criticamente sul proprio modo di lavorare.

La mediazione ha bisogno di standard più alti

Chiedere più formazione non significa svalutare il lavoro svolto finora. Al contrario, significa riconoscere che la mediazione è diventata abbastanza importante da meritare standard più alti. Quando uno strumento cresce, cresce anche la responsabilità di chi lo utilizza.

Se vogliamo che la mediazione sia presa sul serio dai cittadini, dalle imprese, dagli avvocati e dai giudici, dobbiamo evitare che venga percepita come un adempimento formale. La qualità del mediatore è una parte essenziale di questa percezione. Un buon mediatore può cambiare l’atteggiamento delle parti verso il conflitto. Un mediatore impreparato può confermare il pregiudizio secondo cui la mediazione non serve.

La differenza, spesso, sta proprio lì.

Conclusione

L’auspicabile ampliamento delle materie obbligatorie dovrebbe andare di pari passo con un rafforzamento della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori. Non per creare barriere inutili, ma per garantire maggiore professionalità, maggiore credibilità e maggiore efficacia.

La mediazione può essere uno strumento straordinario, ma richiede competenza. Richiede metodo. Richiede studio. Richiede pratica. Richiede mediatori capaci di gestire non solo il procedimento, ma anche le persone, gli interessi, le emozioni e le decisioni che stanno dentro ogni controversia.

Se vogliamo più mediazione, dobbiamo volere anche mediatori più preparati. Perché la mediazione non cresce davvero solo aumentando le materie obbligatorie. Cresce quando chi la conduce è all’altezza della fiducia che il sistema gli affida.

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Mediazione: perché conviene davvero, anche quando si è convinti di avere ragione

Quando nasce una controversia, la prima reazione è quasi sempre la stessa: “Ci vediamo in Tribunale”.

È una frase comprensibile. A volte anche liberatoria. Ma non sempre è la scelta più utile, più rapida o più intelligente. Perché tra l’idea di “fare causa” e il risultato concreto che si ottiene dopo anni di processo c’è spesso una distanza enorme: tempi lunghi, costi crescenti, rapporti definitivamente compromessi e, soprattutto, un esito mai davvero prevedibile.

La mediazione nasce proprio qui: non come alternativa debole alla giustizia, ma come uno strumento moderno, concreto e spesso molto più efficace per risolvere un conflitto.

La mediazione non è “cedere”

Uno degli equivoci più diffusi è pensare che andare in mediazione significhi rinunciare ai propri diritti, “fare un passo indietro” o mostrarsi deboli davanti alla controparte.

È esattamente il contrario.

La mediazione è un luogo in cui le parti possono provare a ottenere un risultato utile senza consegnare completamente la decisione a un terzo. In Tribunale decide il giudice, secondo le regole del processo e sulla base delle prove disponibili. In mediazione, invece, le parti mantengono il controllo della soluzione.

Questo non vuol dire che tutto sia possibile o che il diritto non conti. Vuol dire, più semplicemente, che accanto alle ragioni giuridiche possono trovare spazio anche gli interessi concreti: tempi, costi, rapporti personali o commerciali, esigenze fiscali, soluzioni tecniche, modalità di pagamento, impegni futuri.

Spesso il punto non è soltanto “chi ha ragione”, ma quale soluzione consente davvero di chiudere il problema.

Il tempo è un valore

Chiunque abbia affrontato una causa civile sa bene che il tempo non è un dettaglio.

Anche quando si ha ragione, una sentenza può arrivare dopo anni. E nel frattempo il problema rimane aperto: il credito non viene incassato, il rapporto familiare o condominiale si deteriora, l’immobile resta bloccato, l’impresa non programma serenamente, il cliente continua a sostenere costi e preoccupazioni.

La mediazione, invece, ha una logica diversa: concentra il confronto in tempi brevi e obbliga tutti a misurarsi subito con la realtà del problema. Non sempre si raggiunge un accordo, naturalmente. Ma quando accade, il vantaggio è enorme: si chiude una lite in settimane o mesi, non in anni.

E questo, nella vita delle persone e delle imprese, fa spesso tutta la differenza.

I costi non sono solo quelli dell’avvocato

Quando si parla di costi della lite si pensa subito alle spese legali, al contributo unificato, alle consulenze tecniche. Ma il costo vero di un conflitto è spesso più ampio.

C’è il costo del tempo perso. C’è il costo dell’incertezza. C’è il costo dei rapporti deteriorati. C’è il costo emotivo, che nelle controversie familiari, ereditarie, condominiali o societarie può essere altissimo. C’è il costo reputazionale, quando il conflitto riguarda imprese, professionisti o rapporti commerciali.

La mediazione consente di affrontare questi costi prima che diventino irreversibili.

Non è una bacchetta magica, ma è un’occasione concreta per chiedersi: quanto mi costa davvero continuare questa lite? E quanto potrei guadagnare, non solo economicamente, se riuscissi a chiuderla bene?

Una buona mediazione può creare soluzioni che il giudice non può dare

Questo è forse il punto più importante.

Il giudice può accogliere o rigettare una domanda. Può condannare al pagamento di una somma. Può accertare un diritto. Può disporre una consulenza tecnica. Ma non sempre può costruire una soluzione su misura.

In mediazione, invece, le parti possono fare molto di più.

Possono concordare tempi di pagamento sostenibili. Possono prevedere lavori da eseguire, verifiche tecniche, impegni reciproci, clausole di garanzia, modalità operative, scuse formali, impegni di riservatezza, modifiche contrattuali, prosecuzione di rapporti commerciali, soluzioni creative che nessuna sentenza potrebbe contenere.

In altre parole, la mediazione non si limita a decidere chi vince e chi perde. Può trasformare un conflitto in un accordo utile.

E, molto spesso, un accordo utile vale più di una vittoria formale ottenuta troppo tardi.

La mediazione funziona soprattutto quando le parti sono ben assistite

Un’altra idea sbagliata è che la mediazione sia una chiacchierata informale, quasi un tentativo “bonario” di mettersi d’accordo.

Non è così.

Una buona mediazione richiede preparazione, strategia e consapevolezza. Bisogna conoscere i punti di forza e di debolezza della propria posizione, valutare i rischi del giudizio, capire quali sono gli interessi reali della controparte, costruire proposte sostenibili e saper scegliere il momento giusto per formularle.

Il ruolo dell’avvocato, in questo contesto, non è marginale. È decisivo.

L’avvocato non serve solo per “fare causa”. Serve anche, e forse soprattutto, per evitare al cliente una causa inutile, troppo lunga o troppo rischiosa. In mediazione l’avvocato può aiutare il cliente a distinguere tra ciò che è giuridicamente fondato, ciò che è negoziabile e ciò che è davvero conveniente.

Non tutte le mediazioni riescono. Ma molte meritano di essere tentate seriamente

Sarebbe sbagliato presentare la mediazione come una soluzione sempre efficace. Ci sono casi in cui l’accordo non è possibile. Ci sono controparti che non vogliono trattare. Ci sono situazioni in cui è necessario ottenere una decisione del giudice.

Ma questo non toglie valore allo strumento.

Il punto è un altro: la mediazione funziona quando viene affrontata seriamente, non come un passaggio burocratico da liquidare in pochi minuti. Funziona quando le parti partecipano davvero. Funziona quando gli avvocati non si limitano a ribadire le rispettive posizioni, ma provano a esplorare margini di soluzione. Funziona quando il mediatore aiuta tutti a guardare il conflitto non solo dal punto di vista del passato, ma anche da quello del futuro.

Perché la domanda decisiva, in mediazione, non è soltanto: “Chi ha ragione?”.

È anche: “Come ne usciamo?”.

Una giustizia più vicina alle persone

La mediazione non sostituisce il processo e non riduce il valore della giurisdizione. Al contrario, può rafforzarla.

Un sistema giustizia maturo non è quello in cui ogni conflitto finisce necessariamente davanti a un giudice. È quello in cui ogni conflitto trova il percorso più adatto: il processo quando serve una decisione; la mediazione quando esiste uno spazio per una soluzione condivisa, più rapida, più flessibile e spesso più soddisfacente.

Per questo la mediazione non dovrebbe essere vista come un ostacolo prima della causa, ma come un’opportunità prima che la causa diventi inevitabile.

In molti casi, sedersi a un tavolo non significa arretrare.

Significa scegliere di governare il conflitto, invece di esserne travolti.

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Un’agenda di politica economica per la giustizia civile (di Leonardo D’Urso)

Secondo la classifica Doing Business 2013” della Banca Mondiale, con il primato negativo di 1.210 giorni l’Italia si colloca al 160° posto, sui 185 paesi analizzati, per la durata di una normale controversia di natura commerciale. La Germania è al 5° posto, gli Stati Uniti al 6°, la Francia all’8° e il Regno Unito al 21°. In questa classifica diventata punto di riferimento per gli investitori internazionali, l’Italia è persino battuta dall’Iraq al 141° posto. Riusciamo a stento a superare l’Afghanistan che si colloca dopo di noi al 164° posto. Per secoli l’Italia è stata considerata la culla del diritto moderno, oggi ne rappresenta la tomba. Operatori del diritto e classe  politica e dirigente non hanno mai compreso appieno l’importanza che riveste il funzionamento della giustizia civile per la crescita economica e le misure urgenti e indifferibili che occorrono attuare immediatamente.

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La situazione disastrosa in cui versa la giustizia civile italiana è anche frutto dell’assenza di una chiara strategia di politica economica della giustizia. Tutti gli studi di analisi economica del diritto, raffrontando i dati internazionali, convergono sulla conclusione che in Italia i tempi dei processi civili sono straordinariamente lunghi a causa di un eccesso di domanda di giustizia, a fronte di una offerta e di investimenti in linea con le medie europee. Tra costante aumento delle iscrizioni a ruolo e durata dei processi esiste infatti una relazione positiva.

Per accelerare i tempi dei processi civili occorre pertanto, prioritariamente, adottare politiche volte a: (1) disincentivare il ricorso pretestuoso al tribunale; (2) ridurre drasticamente l’arretrato; (3) migliorare l’efficienza dei tribunali; (4) aumentare i luoghi e le occasioni di risoluzione delle controversie in affiancamento ai tribunali. Diversamente, ogni proposta per snellire lo svolgimento del processo e di spending review della spesa pubblica della giustizia sarà vanificata dal profluvio di cause pretestuose, e dal peso di quelle arretrate. Inoltre, la riduzione della domanda patologica di giustizia nel campo civile libererebbe giudici, personale e strutture a favore della giustizia penale, rafforzando l’attività di contrasto dello Stato alle mafie e alla criminalità, accelerando i processi degli imputati in attesa di giudizio e impendendo la prescrizione delle pene.

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Disincentivare il ricorso pretestuoso alla giustizia civile – lato domanda

Fino a quando ricorrere o resistere in giudizio sapendo di avere torto conviene, i tribunali continueranno ad essere polo d’attrazione per cause pretestuose, o facilmente risolubili diversamente, a danno di quelle serie e che invece richiedono l’intervento del magistrato. Il Rapporto 2012 del CepejEuropean Commission for the Efficiency of Justice del Consiglio d’Europa – evidenzia che in Italia vengono iscritte a ruolo 3.958 cause per 100.000 abitanti, il doppio della Germania e il 43% in più della Francia. L’obiettivo di  avvicinarsi alla media dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa di 2.738 cause per 100.000 abitanti richiede una riduzione della domanda del 30%.

  1. Adeguamento del tasso di interesse legale al tasso di mercato. L’applicazione di un tasso legale (attualmente al 2,5%) inferiore al tasso di mercato favorisce il debitore, cui conviene resistere in giudizio pur sapendo d‘avere torto. A fine causa, in sede di liquidazione delle relative spese, gli interessi sul capitale devono essere calcolati in base ai tassi di mercato – aumentati di uno o due punti – vigenti durante la durata della pendenza. L’eliminazione del differenziale tra tasso legale e di mercato, e della sua predeterminazione ex-ante, rimuoverebbe uno dei maggiori incentivi ad agire e resistere in giudizio per calcolo economico.
  2. Pagamento di un ticket integrativo di fine processo pari alle spese sostenute dallo Stato. Lo Stato italiano spende per il funzionamento dei tribunali 50,3 euro per abitante, il 36% in più della media europea, ossia 37 euro per abitante. Di contro, l’erario incassa, tramite il contributo unificato, solo il 10,7% della spesa pubblica per la giustizia civile, contro una media europea del 28,3%. Di conseguenza, circa il 90% del costo del servizio giustizia ricade su tutti i contribuenti, alimentando l’effetto noto come moral hazard: le parti sono incentivate a ricorrere o resistere in giudizio in quanto i costi associati a un eventuale esito negativo ricadranno sulla collettività. Per evitare un ulteriore aumento del contributo unificato all’inizio del processo, si può raggiungere l’obiettivo della media europea applicando automaticamente la regola della soccombenza e condannando al pagamento, a favore dell’erario, di un “ticket integrativo di fine processo”, pari alla eventuale differenza tra il contributo unificato e le spese effettivamente sostenute dallo Stato per celebrare il processo (calcolate sulla base delle ore effettive impiegate dal magistrato). In caso di mancato pagamento, il recupero dovrà essere affidato a Equitalia Giustizia che iscriverà a ruolo il credito.
  3. Sanzioni automatiche per l’abuso del processo. Occorre applicare criteri automatici e oggettivi per infliggere sanzioni pecuniarie, a favore di chi vinca, in caso di lite o resistenza temeraria (ex art. 96 cpc), sganciate dall’entità del danno e collegate alla condotta del soccombente. Inoltre, si dovrebbe punire anche l’eventuale condotta dell’avvocato, in caso di dolo accertato nell’accesso ingiustificato al tribunale, e introdurre la segnalazione obbligatoria all’Autorità Giudiziaria da parte del Ministero della Giustizia, in caso di statistiche anomale in particolari aree geografiche o settori di contenzioso (ad es. la distribuzione anomala per cui nel 2010 il 52% di tutte le cause di RC auto davanti al Giudice di Pace iniziate in Italia si sono concentrate nel distretto di Napoli con un distacco enorme dal secondo posto del distretto di Roma di appena il 6%).
  4. Eliminazione della liquidazione giudiziale delle parcelle. E’ opportuno introdurre la “regola americana” in cui ciascuna parte paga il proprio avvocato, indipendentemente dall’esito del giudizio. Conseguentemente, occorre eliminare la liquidazione giudiziale delle parcelle degli avvocati – anche con i riferimenti ai parametri –  perché altera la libera concorrenza dei prezzi nel settore dell’assistenza legale e la libera contrattazione dei diversi possibili criteri di remunerazione. In tal modo si favorisce la libera contrattazione tra avvocato e cliente e il ricorso al patto di quota lite o ai criteri intermedi tra una remunerazione a  forfeit, a tempo e a successo. Gli economisti del diritto hanno dimostrato che la regola della soccombenza applicata alle spese legali disincentiva le transazioni e le conciliazioni, favorendo l’escalation del ricorso ai gradi superiori anche nella speranza della riallocazione delle spese legali.
  5. Obbligo e incentivi alla sottoscrizione di polizze di tutela legale. Nei settori ad alta litigiosità (es. condominio, rc auto, locazioni, etc.) si dovrebbe introdurre l’obbligo della stipula e dell’effettivo utilizzo di polizze assicurative di tutela legale, oltre a incentivarne l’uso più generale da parte di tutti. In questo modo, il rischio economico legato a tutte le spese giudiziali e stragiudiziali e alle eventuali sanzioni, saranno coperte dalla compagnia di assicurazione a fronte del pagamento di un premio assicurativo. Cosi facendo, gli avvocati delle compagnie assicurative disincentiverebbero contenziosi inutili. Esiste infatti una relazione positiva tra la diffusione delle polizze di tutela legale (come in Germania e Olanda) e la riduzione del contenzioso, perché gli accordi stragiudiziali vengono favoriti.

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Ridurre sensibilmente il contenzioso pendente – lato domanda (arretrata)

A causa del perdurante squilibrio tra domanda e offerta, alla fine del 2011 i tribunali italiani hanno accumulato ben 5.339.342 procedimenti pendenti. Un piano straordinario per la riduzione dell’arretrato è indispensabile per ridurre la durata dei processi. In mancanza delle risorse per assumere nuovi giudici, l’entrata in vigore delle sanzioni, dell’applicazione degli interessi di mercato e del ticket integrativo di fine processo (di cui al punto precedente), anche per le cause pendenti, stimolerebbe le parti e gli avvocati a un’accurata analisi decisionale se proseguire nella causa o trovare un accordo.

  1. Sessione informativa delegata dal giudice. Per ordine del giudice, in tutte le cause in corso le parti dovrebbero partecipare a un incontro informativo con un mediatore per valutare seriamente le possibilità di risolvere bonariamente la lite o proseguire la causa.
  2. Vantaggi fiscali per la risoluzione extragiudiziale delle cause in corso. Per un periodo di un anno, le parti e gli avvocati che avranno deciso di transigere una lite pendente in tribunale, ovvero di avviare una procedura di arbitrato o di mediazione, avranno diritto a incentivi fiscali sull’accordo, sul lodo e sui compensi maturati dall’assistenza legale. Sulla base di una valutazione dei rischi e dei costi del proseguimento della causa, i funzionari pubblici rappresentanti della pubblica amministrazione dovrebbero essere esentati dalla responsabilità personale in caso di transazione o mediazione.
  3. Assunzione di nuovi giudici. Con i ricavi provenienti dal “ticket integrativo di fine processo” e dalla ottimizzazione delle spese si potranno assumere giudici e cancellieri destinati esclusivamente allo smaltimento del contenzioso pendente.

Urgenza di spending review e della presenza di manager nei tribunali  – lato offerta

Con 4.676 sentenze prodotte ogni anno per 100.000 abitanti, i giudici italiani sono tra i più produttivi in Europa: una performance superiore del 76% rispetto alla media europea di 2.663 sentenze. La produttività dei giudici italiani è del 150% più alta dei colleghi tedeschi e del 60% di quelli francesi. La spesa pubblica per la giustizia civile è di € 3.051.375.987 (se si escludono i pubblici ministeri, il gratuito patrocinio e le carceri), pari allo 0,20% rispetto alla spesa pubblica complessiva e di poco inferiore alla media europea dello 0,24%. Di contro, abbiamo la metà dei giudici e del personale amministrativo e, prima dei recenti accorpamenti, il 21% in più di tribunali. Le statistiche smentiscono quindi il luogo comune che dal lato dell’offerta i tribunali italiani non siano produttivi. E’ vero esattamente il contrario. In un periodo di contrazione generale della spesa pubblica, è sostanzialmente impossibile, nonché inutile, aumentare il budget destinato ai tribunali perché esso andrebbe solo ad accrescere il deficit a spese della collettività.

  1. Spending Review della spesa pubblica della giustizia. Occorre spendere meglio e incassare di più erogando il servizio giustizia per avere risorse finanziarie da reinvestire nel sistema. Come sta accadendo per il servizio sanitario, occorre una profonda spending review che identifichi ed elimini inefficienze, anche rinegoziando i contratti con certi fornitori. Ad esempio, a fronte delle concessioni governative per gli operatori telefonici lo Stato deve pretendere il servizio gratuito delle intercettazioni. Il solo raggiungimento della media europea di circa il 30% nella copertura del budget di spesa tramite il “ticket integrativo di fine processo” farebbe incassare circa un miliardo di euro. Ogni singolo tribunale dovrebbe redigere e rendere pubblico il proprio bilancio di spese e di entrate, nonché fornire statistiche in tempo reale sul numero, la tipologia delle cause e sui tempi medi di decisione.
  2. Rivedere i criteri di remunerazione dei giudici. I giudici togati italiani sono remunerati più della media dei colleghi europei; inoltre, gli avanzamenti sono quasi sempre decisi sulla base dell’anzianità. Occorre rivedere i criteri di remunerazione, valorizzando al tempo stesso il merito, la specializzazione e la responsabilità. Con il 48% di giudici in meno rispetto alla media europea, è indispensabile ridurre drasticamente le posizioni “fuori ruolo”. È poi urgente una revisione della remunerazione dei giudici di pace e un loro ricambio, innalzando la qualità e abolendo il pagamento per udienza, che tende ad allungare i processi e ad aumentare i costi della procedura.
  3. Introdurre la figura del “Direttore del Tribunale”. Occorre separare nettamente le competenze manageriali da quelle giudiziarie nella gestione dei tribunali, con l’inserimento della figura del manager. Come negli ospedali, il Direttore del Tribunale deve avere il potere di organizzare e informatizzare i processi lavorativi e i carichi di lavoro dei giudici e del personale. I giudici devono invece concentrarsi sulla celebrazione dei processi, supportati da un ufficio costituito anche da giovani laureati. Per poter avere effetti duraturi, ogni riorganizzazione o applicazione di best practices deve essere gestita da manager con i necessari poteri in collaborazione paritaria con i giudici.

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Ampliare l’offerta affiancando i tribunali – lato offerta

La gestione del contenzioso civile e commerciale in Italia è affetta da una visione “tribunale-centrica” che, come osservato, vede lo Stato operare in regime di sostanziale monopolio. Eppure, non c’è ragione perché una controversia tra privati debba essere necessariamente gestita dallo Stato, addossando a tutti i contribuenti la maggior parte del suo costo. Come in altri settori fondamentali, anche nella giustizia civile è possibile, ed anzi occorre, meno Stato e più concorrenza. Attraverso il ricorso alle procedure di ADR (negoziazione diretta, tavoli paritetici, mediazione e arbitrato) si amplia l’offerta degli strumenti di risoluzione delle controversie a disposizione dei cittadini e delle imprese, senza gravare sulla spesa pubblica. Contemporaneamente, distribuendo la domanda di giustizia tra più soggetti che offrono il servizio si rendono molto più efficienti i tribunali, il cui carico di lavoro si riduce a livelli più gestibili.

  1. Negoziazione diretta. Come ad esempio in Germania, occorre introdurre la possibilità di far divenire titolo esecutivo il contratto di transazione che chiude una lite se le parti sono assistite da avvocati. La negoziazione tributaria (impropriamente denominata “mediazione”) sta producendo ottimi risultati per tutte le parti.
  2. Progressività degli strumenti di risoluzione delle liti. Prima di iniziare una nuova causa, le parti dovrebbero partecipare a un incontro informativo per valutare le possibilità dell’inizio di una procedura di mediazione o di arbitrato.
  3. Mediazione. Occorre rivedere profondamente i criteri di accreditamento degli organismi di mediazione perché ne venga assicurata la reale indipendenza, trasparenza e professionalità, e riscrivere insieme all’avvocatura il decreto sulla mediazione, in base dell’esperienza dei due anni di vita del decreto legislativo 28/2010. Le Camere di Commercio, gli organismi forensi e gli organismi di natura privata, se adeguatamente vigilati dal Ministero della Giustizia, possono affiancare molto efficacemente i tribunali nella soluzione delle controversie.
  4. Un nuovo arbitrato. Occorre rilanciare l’arbitrato, facendone uno strumento veloce, trasparente e poco costoso, ossia qualcosa di molto diverso da quello che si conosce oggi. Confermando il divieto per i giudici e i funzionari dello Stato a ricoprire la funzione di arbitri, come dimostrano diverse esperienze estere l’arbitrato può portare un importante contributo alla risoluzione di piccole e grandi controversie, se amministrato in regime di libera concorrenza senza tariffe minime.

In conclusione, il diritto di accesso alla giustizia non deve essere demagogicamente presentato come libera e indiscriminata facoltà di adire la cancelleria del tribunale per depositare un ricorso, bensì come diritto a chiedere e ottenere una soluzione definitiva della lite in tempi ragionevoli. Connotato come diritto della collettività, e non esclusivamente individuale, questo stesso principio fondamentale della Costituzione presuppone e rende persino necessaria, da parte dello Stato, la previsione di una molteplicità di tutele, di fori dove esercitarle, e dell’illiceità del contenzioso giudiziario pretestuoso.

Vietti su Raiuno: “Mediazione via principale per snellire macchina giudiziaria”

Da http://www.laltrapagina.it

Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, intervistato questa mattina a “UnoMattina” da Paolo Di Giannantonio, non ha dubbi su quali debbano essere le soluzioni per sbloccare gli enormi ritardi della macchina giudiziaria italiana:

“Il grave problema dell’ingolfamento e lentezza della giustizia civile ci rende il Paese più “multato” in Europa e per uscire da questa situazione ci sono due vie: “Lo snellimento dei riti processuali ma soprattutto puntare ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali la mediazione e la conciliazione”.

Michele Vietti non tralascia nemmeno la giustizia penale affermando che occorre una depenalizzazione e che, anche nel campo penale, é necessario utilizzare sempre di più sistemi alternativi al processo.

L’urgenza di una politica economica della giustizia civile

Da http://www.mondoadr.it, un interessante articolo di Leonardo D’Urso.

 

È oramai opinione concorde, che la principale causa dell’insostenibile durata dei processi civili in Italia deriva dall’ingolfamento dei tribunali da contenziosi pretestuosi che rallentano quelli reali. Il sistematico abuso del servizio giustizia civile ha prodotto un carico di lavoro insostenibile per i giudici, generando scarsità di risorse di mezzi e di personale, che a sua volta ha allungato la durata dei processi avendo come effetto ultimo una barriera all’accesso a una sentenza tempestiva, costi per cittadini e imprese valutati in un punto di Pil, restrizione dell’accesso al credito, ulteriore divario tra Sud e Nord e mancata attrattività degli investimenti esteri. A completare il quadro, vi è una connessione spesso poco considerata. Negli ultimi vent’anni l’aumentare spropositato del ricorso pretestuoso alla giustizia civile ha drenato giudici e risorse  alla giustizia penale indebolendo la lotta giudiziaria alle mafiee alla criminalità, rallentando i processi degli imputati in attesa di giudizio e facilitando la prescrizione delle pene. Circa due terzi del budget dei tribunali è infatti dedicato alla giustizia civile, dovrebbe essere il contrario. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’utilizzo di giudici, aule e cancellieri per celebrare i processi penali ha sempre la priorità rispetto ai processi civili.

Come siamo arrivati a questo punto dato che nessun sociologo al mondo ha mai dimostrato che gli Italiani sono più litigiosi di altri popoli? Un falso mito utilizzato superficialmente per giustificare la corsa al tribunale. Come si possono disincentivare i contenziosi pretestuosi per “proteggere” quelli reali e al contempo rendere più efficiente la giustizia penale? L’analisi economica applicata alla giustizia ci può dare una risposta. Con le lenti di un economista, la situazione disastrosa è l’ovvia conseguenza della totale assenza di una purché minima strategia di politica economica della giustizia. Non c’è dubbio che l’approccio squisitamente giuridico è prevalso grandemente su una visione economica. Alcuni semplici esempi lo dimostrano chiaramente.

In Inghilterra le spese per gli uffici giudiziari sono recuperate per il 35 per cento dalle parti che ricorrono al servizio, in Germania la percentuale è di due terzi. In Austria addirittura del 110 per cento. Lo Stato italiano invece incassa solo l’8,7 per cento (dati CEPEJ) dei circa 4,3 miliardi di budget dedicato alla giustizia civile (dati del Ministero della Giustizia). Ogni causa civile costa allo Stato circa 517 euro, tra stipendi dei giudici, staff e strutture, a fronte di una entrata media di solo 47 euro. Occorre in primo luogo considerare la giustizia civile come un servizio (al pari della sanità o dei trasporti) di cui lo Stato deve chiedere agli utenti il prezzo effettivo per la sua erogazione almeno per coprire il 50% dei costi. Il buco di bilancio della giustizia civile tra 3,5 e 4 miliardi è invece quasi interamente a carico della collettività e stimola un effetto noto come moral hazard: le persone sono incentivate a comportamenti rischiosi quando vi è un’alta probabilità che i costi associati a un eventuale esito negativo ricadano sulla collettività. C’è di più. Lo Stato tramite il giudice si preoccupa più di liquidare – quando ahimè non compensa le spese –  il giusto onorario del legale della parte vittoriosa e non di recuperare le reali spese processuali sostenute. Un esempio estremo di questa dicotomia è riscontrabile nella causa CIR-Fininvest in cui i giudici hanno liquidato compensi agli avvocati di CIR per oltre 8 milioni di euro a carico di Fininvest e, a fronte di decine di udienze di tre magistrati, spese processuali di solo € 3.258,75.

Per evitare questi effetti economici distortivi, occorrerebbe semplicemente introdurre la certezza assoluta, all’inizio del processo, che chi perde, e non la collettività, paga il conto: le spese effettivamente sostenute dallo Stato, calcolate in base alle ore impiegate dal giudice, più una quota fissa per la struttura, oltre al rimborso al vincitore delle spese processuali e legali eventualmente anticipate. Si tratterebbe di un “ticket” automatico in uscita, mentre il contributo unificato dovrebbe rappresentare solo un acconto all’entrata. Le maggiori entrate consentirebbero di aumentare il tetto di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio, di investire sull’informatizzazione dei tribunali e sullo smaltimento dell’arretrato. Al giudice sarebbe solo richiesta una puntuale motivazione delle eccezioni alla regola della soccombenza, separando nettamente la sua autonomia nella redazione della sentenza da quella meramente amministrativa-gestionale della quantificazione delle spese a favore dell’Erario. In caso di mancato pagamento, come già avviene con successo nel penale, il recupero deve essere affidato a Equitalia Giustizia che iscrive a ruolo il credito.

Un altro esempio. Con un tasso legale fissato ex ante dal Ministero dell’Economia negli ultimi tre anni dell’uno, uno e mezzo e due e mezzo per cento, uno degli investimenti finanziari più certi e redditizi è ancora oggi quello di non pagare i creditori e resistere in giudizio lucrando sulla differenza sui tassi di interesse del debito. Oggi il trascorrere del tempo gioca a favore del debitore, occorre invertirne la convenienza. Il ministro Vittorio Grilli dovrebbe immediatamente agganciare in maniera automatica, e non predeterminata, il tasso di interesse legale di due o tre punti al di sopra dell’andamento dei mercati e dell’inflazione. Con un tasso legale del 5,5 o il 6 per cento, si renderebbe sconveniente economicamente al debitore resistere temerariamente in giudizio e si favorirebbero le transazioni delle cause in corso.

Al fine di dividere il rischio e i costi del contenzioso, come in Germania o in Trentino Alto Adige, occorre stimolare la diffusione in tutt’Italia dei contratti assicurativi di tutela legale anche tramite la loro obbligatorietà per alcune categorie o contratti ad alto rischio di contenzioso. In questo modo, se si vince o se si perde, i costi degli avvocati, delle perizie e delle spese processuali saranno coperti da una polizza assicurativa, il cui premio aumenterà se il soggetto ne approfitta.

Infine, per ridurre l’enorme arretrato invece invece di ipotizzare nuove sezioni stralcio a carico dello Stato si dovrebbero incentivare le parti in lite e i loro consulenti al ricorso a procedure extragiudiziali (mediazione o arbitrato) utilizzando per un determinato periodo di tempo dei robusti incentivi fiscali sugli accordi, sui lodi e sugli onorari dei legali. Ad esempio, esentando dall’imposta di registro i verbali di accordo e i lodi arbitrali fino al valore di 500.000 i contenziosi pendenti da oltre due anni presso i tribunali. Come dimostrato, allo Stato costerebbe meno rispetto al proseguimento dei processi in corso.

E’ opportuno quindi un processo di liberalizzazione nella giustizia civile attraverso una positiva sinergia tra pubblico e privato come accaduto in mercati simili (sanità, istruzione, trasporti, etc…) riducendo il monopolio dello Stato in questo settore. 

Alla luce della realtà quotidiana dei nostri tribunali molti costituzionalisti interpretano il diritto di accesso alla giustizia come il diritto alla soluzione della lite in tempi ragionevoli e non più demagogicamente come mero accesso in cancelleria per il deposito della citazione (magari sotto casa). Come abbiamo cercato di dimostrare, il problema si annida nella domanda di giustizia e non dell’offerta. Solo riducendo il contenzioso pretestuoso e riservando la giurisdizione alle liti reali si garantisce l’osservanza del vero spirito dellarticolo 24 della Costituzione.  

Mediazione: l’intervento della dott.ssa Iannini al convegno del 6 giugno

Intervento (I e II parte) del Capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, Augusta Iannini, al convegno “Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: prima e dopo la Direttiva europea” Corte d’Appello di Milano, 6 giugno 2012
Progetto “Judges in ADR” implementato da un consorzio internazionale diretto da ADR Center nell’ambito del Programma Specifico Giustizia Civile 2007 — 2013 cofinanziato dalla Commissione Europea.