Infiltrazioni dal terrazzo: chi paga i danni all’appartamento di sotto?

Infiltrazioni dal terrazzo: chi paga i danni all’appartamento di sotto?

La Cassazione chiarisce un principio molto utile: chi subisce il danno può chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo dei responsabili

Le infiltrazioni d’acqua sono una delle cause più frequenti di lite in condominio. Il problema, quasi sempre, è lo stesso: l’appartamento sottostante subisce danni, ma non è semplice capire chi debba pagare.

Il condominio? Il proprietario del terrazzo? L’inquilino che usa l’immobile? Tutti insieme?

Con la sentenza n. 11585 del 28 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta proprio questo tema, chiarendo un principio molto importante: quando il danno da infiltrazioni è causato dal concorso di più soggetti, il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza dover rispettare nei suoi confronti la ripartizione interna prevista dall’art. 1126 c.c.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce da due episodi di infiltrazioni d’acqua verificatisi nell’appartamento di un condomino, in seguito a piogge intense. Secondo l’attore, i danni erano riconducibili all’ostruzione del bocchettone di scarico del terrazzo sovrastante.

Il danneggiato aveva quindi citato in giudizio il condominio, il proprietario dell’appartamento soprastante e il conduttore dell’immobile.

In primo grado, il Tribunale aveva condannato solo il condominio, rigettando la domanda nei confronti del proprietario e del conduttore. La Corte d’Appello di Roma, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo responsabili in solido il condominio, il proprietario e il conduttore, con condanna al risarcimento in favore del danneggiato.

La Cassazione conferma questa impostazione.

Il punto centrale: il danneggiato non deve fare i conti tra i responsabili

Il principio più importante della sentenza riguarda la differenza tra due piani:

il rapporto tra danneggiato e responsabili;

il rapporto interno tra i vari responsabili.

Chi subisce infiltrazioni dal terrazzo non è tenuto, prima di ottenere il risarcimento, a stabilire esattamente quale quota sia imputabile al condominio, quale al proprietario e quale al conduttore.

Se tutti hanno contribuito causalmente al danno, ciascuno può essere chiamato a rispondere per l’intero nei confronti del danneggiato.

Sarà poi il soggetto che ha pagato più del dovuto a rivalersi sugli altri responsabili, secondo le rispettive quote interne.

Questo è il senso dell’art. 2055 c.c., che disciplina la responsabilità solidale quando più persone concorrono a causare lo stesso danno.

Art. 1126 c.c.: vale nei rapporti interni, non contro il danneggiato

Uno dei motivi di ricorso riguardava l’art. 1126 c.c., norma che regola la ripartizione delle spese relative ai lastrici solari di uso esclusivo.

Secondo questa disposizione, quando l’uso del lastrico o della terrazza non è comune a tutti i condomini, le spese di riparazione o ricostruzione sono poste per un terzo a carico di chi ne ha l’uso esclusivo e per due terzi a carico dei condomini dell’edificio o della parte di edificio cui il lastrico serve da copertura.

Il conduttore sosteneva quindi che, anche se responsabile, avrebbe potuto rispondere al massimo nei limiti di un terzo.

La Cassazione respinge questa tesi.

La ripartizione di un terzo e due terzi vale nei rapporti interni tra i soggetti obbligati alla manutenzione o alla riparazione. Non limita, invece, il diritto del danneggiato a ottenere l’intero risarcimento da ciascuno dei corresponsabili.

In parole semplici: il condomino danneggiato non deve inseguire le quote. Può chiedere tutto a uno dei responsabili. Saranno poi questi, tra loro, a fare i conti.

Perché può rispondere anche il conduttore

La decisione è interessante anche perché conferma la possibile responsabilità del conduttore.

Il conduttore non è proprietario dell’immobile, ma ne ha la disponibilità materiale. Se utilizza l’appartamento e il terrazzo, può assumere una posizione di custodia rispetto alla cosa, almeno per gli aspetti che rientrano nella sua sfera di controllo.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero state causate anche dall’ostruzione del bocchettone del terrazzo, oltre che da difetti del sistema di scolo. La Cassazione ritiene corretta la conclusione secondo cui il conduttore poteva rispondere ex art. 2051 c.c., cioè per danno da cosa in custodia.

Il principio è pratico: se il danno deriva anche da mancata cura, omessa vigilanza o cattiva gestione di una parte dell’immobile nella disponibilità dell’inquilino, anche quest’ultimo può essere chiamato a rispondere.

Condominio, proprietario e conduttore: responsabilità diverse, stesso danno

La sentenza evidenzia che possono concorrere più responsabilità.

Il condominio può essere responsabile per i difetti o la mancata manutenzione delle parti comuni, come il sistema di smaltimento delle acque.

Il proprietario può essere responsabile perché titolare dell’immobile e del terrazzo, o comunque perché tenuto a determinati obblighi di conservazione.

Il conduttore può essere responsabile perché custode della cosa nella sua disponibilità concreta.

Queste responsabilità possono avere titoli diversi, ma se concorrono a produrre lo stesso danno, il danneggiato può invocare la responsabilità solidale.

Cosa significa in pratica per chi subisce infiltrazioni

Chi subisce infiltrazioni dall’appartamento o dal terrazzo sovrastante dovrebbe muoversi con attenzione.

Prima di tutto, è importante documentare subito il danno: fotografie, video, preventivi, relazioni tecniche, eventuale intervento dell’amministratore, comunicazioni scritte e, nei casi più seri, accertamento tecnico preventivo.

Poi bisogna individuare le possibili cause: difetti del lastrico, cattiva manutenzione, ostruzione degli scarichi, guaine deteriorate, problemi di pendenza, pluviali o bocchettoni non funzionanti.

Infine, occorre valutare contro chi agire: condominio, proprietario, conduttore, o più soggetti insieme.

Questa sentenza conferma che, quando più soggetti hanno concorso al danno, il danneggiato non deve necessariamente limitarsi a chiedere quote separate. Può domandare l’intero risarcimento in via solidale.

Cosa significa per proprietari, inquilini e amministratori

Per il proprietario, la sentenza ricorda che la locazione dell’immobile non elimina ogni responsabilità. Alcuni obblighi di conservazione restano collegati alla proprietà.

Per l’inquilino, il messaggio è altrettanto chiaro: utilizzare un terrazzo o un appartamento comporta anche doveri di custodia e vigilanza. Se uno scarico si ostruisce, se l’acqua ristagna, se vi sono segnali di rischio, non si può semplicemente ignorare il problema.

Per l’amministratore, infine, la decisione conferma l’importanza di intervenire tempestivamente sulle parti comuni e sugli impianti di smaltimento delle acque, perché i difetti strutturali o manutentivi possono esporre il condominio a responsabilità.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte formula un principio molto chiaro: quando lo stesso danno da infiltrazioni è provocato da più soggetti — ad esempio condominio, proprietario e conduttore del terrazzo — opera la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055 c.c.

Di conseguenza, la domanda del danneggiato deve intendersi diretta a ottenere l’intero risarcimento da ciascuno degli obbligati, senza che nei suoi confronti possano essere opposti i limiti di un terzo e due terzi previsti dall’art. 1126 c.c., che rilevano solo nei rapporti interni tra corresponsabili.

Conclusione

La sentenza n. 11585/2026 è molto utile perché chiarisce un problema frequente: chi subisce infiltrazioni non deve necessariamente districarsi tra quote, percentuali e rapporti interni tra condominio, proprietario e conduttore.

Se più soggetti hanno contribuito a causare il danno, tutti possono essere chiamati a risponderne solidalmente.

La ripartizione prevista dall’art. 1126 c.c. serve poi per regolare i rapporti tra i corresponsabili, ma non può ridurre la tutela del danneggiato.

In sintesi: chi ha subito il danno può chiedere il risarcimento per intero; chi ha pagato potrà poi rivalersi sugli altri secondo le rispettive responsabilità.

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Condominio: le spese di manutenzione del lastrico solare gravano su tutti i condomini (Cassazione 941/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 dicembre 2010 – 17 gennaio 2011, n. 941
Presidente Triola – Relatore Mazziotti Di Celso

Svolgimento del processo

L.C. e B. C. convenivano in giudizio G. R., L. T. C., S. F. e il condominio di via … di Roma chiedendone la condanna al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni idriche manifestatesi nei box e nelle mura perimetrali. Gli attori esponevano: di essere proprietari di un appartamento al primo piano dell’edificio condominiale in questione con annesso piano di calpestio esterno; di aver ricevuto pressione dai proprietari dei box sottostanti al detto piano di calpestio di eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi; di aver proceduto ai necessari lavori per eliminare l’inconveniente sostenendo la spesa complessiva di L. 48.077.00 per lavori sul lastrico e di L. 1.300.000 per opere relative al muro perimetrale; di aver quindi diritto al rimborso della quota pari ai 2/3 della spesa relativa ai lastrico dai proprietari dei box sottostanti ed al rimborso ex art. 1123 cc della spesa sostenuta per il muro perimetrale del condominio.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 30565/2002 l’adito tribunale di Roma, eseguita la disposta c.t.u. rigettava la domanda rilevando che nella specie non era applicabile l’art. 1126 c.c. posto che detto articolo riguardava il criterio di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico conseguenti alla sua vetustà mentre le infiltrazioni in questione dovevano imputarsi a vizi costruttivi indebitamente tollerali dagli attori che non avevano agito nei confronti del costruttore.
Avverso la detta sentenza i soccombenti attori proponevano appello al quale resistevano tutti gli appellati.
Con sentenza 2/3/2005 la corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame e in riforma del”impugnata decisione, condannava R. G., L. T. C., S. F. e il condominio a versare agli appellanti le somme per ciascun appellato determinate. La corte di appello osservava: che il lastrico solare a livello e l’adiacente giardino svolgevano la funzione di copertura dei box del fabbricato per cui l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione gravava anche sui condomini proprietari dei box con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. non rilevando a tal fine la necessità, con gli interventi riparatori, del ripristino delle strutture preesistenti o della modifica o dell’integrazione in conseguenza dei vizi o della carenze costruttive originarie: che, come emergeva dalla c.t.u., le infiltrazioni non erano dovute a cattiva o negligente manutenzione imputabile ai proprietari del lastrico solare; che le opere eseguite dagli appellanti avevano in parte risolto il problema delle infiltrazioni in quanto finalizzate alla impermeabilizzazione ex novo del lastrico solare: che pertanto i proprietari dei box sottostanti il lastrico avevano l’obbligo di contribuire, in proporzione delle rispettive quote, alle spese (determinate dal c.t.u. in L. 38.552.800) sostenute dagli appellanti secondo le disposizioni di cui all’art. 1226 c.c.; che quindi gli appellati andavano condannati al pagamento in favore degli appellanti delle somme per ciascuno determinate sulla base delle rispettive quote millesimali; che il condominio andava condannato al pagamento in favore degli appellanti – per la spesa sostenuta per le mura perimetrali – di L. 1.300.00 previa detrazione della quota spettante agli stessi appellanti a norma dell’art. 1123 c.c..
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da G. R. e da L. T. C. con ricorso affidato a due motivi. B. C. e L.C. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria. Gli intimati S. F. e condominio di via … di Roma non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il R. e la T. C. denunciano violazione dell’art. 1134 c.c. deducendo che il C. e la C. hanno sostenuto spese per cose comuni senza la preventiva autorizzazione dell’amministratore o del condominio per cui il giudice di appello avrebbe dovuto far riferimento al citato art. 1134 c.c. e non agli artt. 1123 e 1126 che si riferiscono solo al criterio di ripartizione e presuppongono l’imputabilità della spesa ai condomini. La detta questione è stata affrontata nella comparsa di costituzione in primo grado per cui i condomini non sono tenuti a rimborsare una spesa decisa unilateralmente – e senza autorizzazione – da uno solo di essi.
La censura non puo’ trovare accoglimento in quanto relativa ad una questione che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (nè è stato dedotto dai ricorrenti) essere stata riproposta in appello, come pur sarebbe stato necessario, ex art. 346 c.p.c..
Al riguardo è sufficiente osservare che, come è noto, le domande proposte in via subordinata e ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda principale, pur non necessitando di riproposizione attraverso una impugnazione incidentale, devono comunque essere richiamate in maniera esplicita in qualsiasi scritto del giudizio di secondo grado, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, pena l’effetto di tacita rinuncia sancito dall’art. 346 c.p.c.. Detto onere non risulta essere stato rispettato dai ricorrenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 1126 ex. e vizi di motivazione sostenendo che nella specie – come affermato dal giudice di primo grado – non è applicabile il detto articolo dovendosi attribuire la causa delle infiltrazioni non a “vetustà” ma a vizi costruttivi dell’immobile come peraltro ammesso dagli stessi attori nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il C. e la C. sono quindi colpevoli per il mancato azionamento della garanzia prevista dalla legge nei confronti del costruttore e non possono far valere nei confronti degli altri condomini diritti che avrebbero dovuto far valere verso il costruttore. Nella sentenza impugnata tale fondamentale aspetto della controversia non risulta affrontato, nulla argomentandosi in merito alla questione dei vizi strutturali o di costruzione. La corte di appello non ha spiegato le ragioni per le quali, in contrasto con il tribunale, ha ritenuto imputabile ai C. la responsabilità per la mancala eliminazione delle cause del danno conseguente alla indebita tolleranza manifestata in ordine a difetti originari di progettazione o di esecuzione di opera.
Anche questo motivo deve essere disatteso posto che la corte di appello ha fatto corretta applicazione dei seguenti principi piu’ volte affermati nella giurisprudenza di legittimità:
– i singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un edificio condominiale, sono a norma dell’art. 1317 c.c., (salvo che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia con il correlativo obbligo di manutenzione;
– il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e percio’ l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio risponde, quale custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interventi riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifica od integrazione in conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie, salva in questo caso l’azione di rivalsa nei confronti del costruttore-venditore;
– in tema di condominio di edifici il lastrico solare – anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini – svolge funzione di copertura del fabbricato e percio’, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.. Ne consegue che il condominio, quale custode ex 2051 c.c. – in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo – risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione dei condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 c.c..
– l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a causa dell’omessa manutenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo carico l’obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex art. 2043 c.c.. Tale principio trova applicazione anche quando i danni derivino da vizi e carenze costruttive dell’edificio, salva l’azione di rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore.
– il lastrico solare anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e percio’ l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. di conseguenza il condominio risponde, quale custode ex art. 2051 c.c. dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare non rilevando a tal fine che i necessari interventi riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifica od integrazione in conseguenza di vizio carenze costruttive originarie.
La Corte d’appello ha puntualmente applicato al caso di specie i detti principi affrontando specificamente – al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti nel motivo in esame – la diversa tesi fatta propria dal primo giudice e ritenuta infondata alla luce dei sopra riportati principi. La corte di merito ha peraltro evidenziato che, comunque, come chiarito dal c.t.u., le opere eseguite dai C. – C. avevano riguardato “la risoluzione delle problematiche infiltrative in quanto effettivamente finalizzate alla impermeabilizzazione ex nova del lastrico solare ed al conseguente ripristino dei luoghi senza introduzione di particolari innovazioni o miglioramenti rispetto allo stato ante operam se non l’abbattimento della vetustà dei materiali”.
Da cio’ l’infondatezza sotto tutti gli aspetti della censura in esame: del tutto insussistenti sono pertanto le asserite violazioni di legge e i lamentati vizi di motivazione.
Il ricorso va di conseguenza rigettato con la condanna dei soccombenti ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei resistenti B. C. e C. L., delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000.00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.