Posso lasciare una recensione negativa? Dal 2026 ci sono nuove regole

Hotel, ristoranti e strutture turistiche: quando una recensione è lecita, quando può essere rimossa e dove finisce il diritto di critica

Una notte in albergo è stata pessima, il ristorante non ha mantenuto ciò che prometteva, la camera era sporca oppure il servizio è risultato molto diverso da quello pubblicizzato. Tornati a casa, si apre Google, Booking o un’altra piattaforma e si racconta ciò che è accaduto. È un comportamento ormai normalissimo, ma dal 7 aprile 2026 in Italia esistono nuove regole specifiche sulle recensioni online nel settore della ristorazione e del turismo.

La legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto per la prima volta una disciplina espressamente dedicata alla lotta contro le false recensioni. Una recensione, per rientrare nei requisiti di liceità previsti dalla nuova normativa, deve provenire da chi abbia effettivamente utilizzato il servizio, essere pertinente all’esperienza vissuta, essere pubblicata entro trenta giorni e non essere ottenuta in cambio di sconti, benefici o altre utilità. Dopo due anni dalla pubblicazione, inoltre, la legge considera la recensione non più attuale e quindi non più lecita secondo questa disciplina. (Senato)

Questo, però, non significa affatto che non si possano più pubblicare recensioni negative. Al contrario, raccontare correttamente un’esperienza insoddisfacente rimane perfettamente possibile. Il problema nasce quando la recensione è falsa, riguarda un’esperienza mai vissuta, contiene accuse di fatti inesistenti, diventa gratuitamente offensiva oppure non rispetta i nuovi requisiti previsti per i settori interessati.

A quali recensioni si applica la nuova legge?

Il primo equivoco da evitare è pensare che le nuove regole riguardino qualsiasi recensione pubblicata su internet.

Non è così. Il Capo IV della legge n. 34 del 2026 è espressamente dedicato alle imprese della ristorazione e alle strutture del settore turistico situate in Italia, comprese quelle ricettive e termali, nonché alle attrazioni turistiche offerte sul territorio italiano. Parliamo quindi, ad esempio, di ristoranti, alberghi, residence, B&B e altre strutture ricettive, terme e attrazioni turistiche. (Ministero del Turismo)

La nuova disciplina specifica non riguarda invece, in quanto tale, la recensione lasciata a un avvocato, a un medico, a un concessionario d’auto, a un negozio di abbigliamento o a un’impresa edile. In questi settori continuano naturalmente ad applicarsi le norme generali sulla tutela del consumatore, sulle pratiche commerciali scorrette, sulla responsabilità civile e sulla diffamazione.

La distinzione è importante perché in rete si leggono spesso riassunti secondo i quali dal 2026 “tutte le recensioni devono essere pubblicate entro trenta giorni”. La legge n. 34 del 2026 non dice questo per qualsiasi attività economica: introduce quella particolare disciplina per il settore turistico e della ristorazione.

Entro quanto tempo bisogna pubblicare la recensione?

La novità forse più sorprendente riguarda il termine. L’art. 19 stabilisce che la recensione online è lecita, secondo la nuova disciplina, se viene rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio. (Doctrine)

Il legislatore ha evidentemente voluto privilegiare recensioni vicine temporalmente all’esperienza vissuta, riducendo il rischio di commenti pubblicati a distanza di molto tempo, quando i ricordi possono essere meno precisi o le condizioni della struttura possono essere cambiate.

Se quindi soggiorno in un albergo dal 10 al 15 agosto e voglio descrivere la mia esperienza, è opportuno farlo entro trenta giorni dalla fruizione del servizio. Non conviene aspettare mesi.

Questo termine non deve però essere confuso con un termine per presentare una querela, un reclamo o una richiesta di risarcimento. Riguarda la liceità della recensione online ai sensi di questa particolare normativa. I termini per esercitare eventuali diritti contro il professionista seguono regole completamente diverse.

Bisogna avere lo scontrino o la fattura per poter recensire?

No. Anche questo punto va chiarito.

La legge non stabilisce che soltanto chi possieda uno scontrino o una fattura possa scrivere una recensione. Prevede invece che la recensione accompagnata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale si presuma autentica. (Mister Lex)

È una differenza importante. La ricevuta rappresenta una prova particolarmente forte del fatto che vi sia stata realmente una prestazione, ma la sua assenza non rende automaticamente falsa la recensione.

Pensiamo a una famiglia che soggiorna in albergo: la prenotazione e la fattura potrebbero essere intestate soltanto a uno dei componenti, mentre anche gli altri hanno personalmente utilizzato la struttura. Oppure al cliente di un ristorante che abbia partecipato a una cena pagata da un’altra persona. Il punto centrale della norma è l’effettiva e personale fruizione del servizio, non necessariamente l’intestazione del documento fiscale.

Naturalmente, se nasce una contestazione, poter dimostrare la propria presenza con prenotazione, ricevuta, pagamento, e-mail, fotografie o altra documentazione rende molto più semplice provare che la recensione nasce da un’esperienza reale.

Una recensione negativa è perfettamente lecita?

Può esserlo certamente. La legge contro le false recensioni non attribuisce ad alberghi e ristoranti un diritto a ricevere soltanto giudizi positivi.

Un cliente può scrivere che la camera era sporca, che ha aspettato un’ora per essere servito, che il personale è stato scortese, che la piscina pubblicizzata era chiusa o che ritiene il rapporto qualità-prezzo pessimo, purché distingua correttamente tra fatti e valutazioni personali.

Questo è un punto giuridicamente importante. Dire “ho aspettato un’ora prima di ricevere il primo piatto” significa riferire un fatto che, se contestato, dovrebbe poter essere sostenuto come vero. Dire invece “per me il servizio è stato pessimo” esprime un giudizio personale.

Il diritto di critica ammette per sua natura valutazioni soggettive e anche severe. La Cassazione continua però a distinguere la critica dalla falsa attribuzione di fatti: il giudizio può essere aspro, ma deve poggiare su un nucleo fattuale vero o ragionevolmente ritenuto tale e non trasformarsi in un’aggressione gratuita alla reputazione. (Corte di Cassazione)

Posso scrivere “sono dei truffatori”?

È proprio qui che una recensione rischia di trasformarsi in qualcosa di diverso.

Una cosa è descrivere un comportamento: “mi è stato addebitato un servizio che, secondo il contratto, ritenevo compreso nel prezzo”. Altra cosa è concludere: “sono truffatori”.

Attribuire a qualcuno una truffa, un furto, una frode, condizioni igieniche pericolose o altre condotte specifiche significa affermare fatti molto gravi. Se tali affermazioni non sono vere e dimostrabili, il rischio di una contestazione per diffamazione e di una richiesta di risarcimento aumenta considerevolmente.

È quindi quasi sempre preferibile raccontare precisamente ciò che è accaduto e lasciare che siano i lettori a formarsi il proprio giudizio. Una recensione dettagliata è anche molto più utile di una sequenza di insulti.

Scrivere “avevo prenotato una camera vista mare e mi è stata assegnata una camera affacciata sul parcheggio; ho chiesto la sostituzione e mi è stata negata” è informativo. Scrivere soltanto “ladri, disonesti, vergogna” fornisce pochissime informazioni agli altri utenti e può creare molti più problemi a chi lo pubblica.

E se la recensione racconta fatti veri ma usa toni molto duri?

La verità del fatto è fondamentale, ma non consente automaticamente qualsiasi forma espressiva.

Nel diritto di critica assume rilievo anche la cosiddetta continenza, cioè il rapporto tra il contenuto della critica e il modo in cui viene formulata. Non significa che una recensione debba essere gentile o diplomatica. Una persona profondamente insoddisfatta può utilizzare espressioni severe, ironiche o polemiche. Il limite viene superato quando il linguaggio diventa un’aggressione personale gratuita e non aggiunge nulla alla descrizione dell’esperienza.

La regola pratica è abbastanza semplice: criticare il servizio è molto più sicuro che insultare la persona.

“Il comportamento del direttore mi è sembrato arrogante e assolutamente inadeguato” è un giudizio sull’esperienza. Un insulto personale scollegato dai fatti ha una funzione diversa e può non essere protetto dal diritto di critica.

Chi non ha utilizzato il servizio può lasciare una recensione?

Per i settori soggetti alla nuova legge, il principio è chiaro: la recensione deve provenire da chi abbia effettivamente e personalmente utilizzato il servizio o la prestazione. Una recensione qualificata come verificata è espressamente considerata illecita se non proviene da una persona fisica che abbia realmente usufruito del servizio. (Senato)

Questo colpisce uno dei fenomeni più dannosi per le attività economiche: le recensioni scritte da persone che non sono mai state clienti, magari amici di un concorrente, conoscenti coinvolti in una lite o utenti mobilitati attraverso i social per abbassare artificialmente la valutazione di una struttura.

Se ho avuto una controversia con un ristorante, quindi, non posso invitare dieci amici a lasciargli una stella “per solidarietà” se quelle persone non vi hanno mai mangiato.

Allo stesso modo, il titolare non può organizzare una serie di recensioni entusiastiche scritte da amici, dipendenti o conoscenti che non hanno realmente usufruito del servizio.

È vietato offrire uno sconto in cambio della recensione?

La legge considera non lecita la recensione quando sia frutto della concessione o della promessa di sconti, benefici o altre utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. (Mister Lex)

La disposizione merita attenzione perché non riguarda soltanto il pagamento diretto di una recensione falsa. Anche formule apparentemente più innocenti come “lascia una recensione e riceverai uno sconto” entrano nel problema dell’incentivazione.

Il principio è comprensibile: una recensione dovrebbe rappresentare liberamente l’esperienza del cliente, non essere il risultato di un vantaggio economico promesso in cambio della sua pubblicazione.

Ancora più netto è l’art. 20, che vieta l’acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo e anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni. Per la violazione sono richiamati i poteri investigativi e sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando l’eventuale responsabilità penale quando ne ricorrano autonomamente i presupposti. (Senato)

Cosa succede dopo due anni?

È una delle parti più innovative e discutibili della nuova normativa.

L’art. 19 stabilisce che, per significativa mancanza di attualità, la recensione non è più lecita decorsi due anni dalla sua pubblicazione. (Senato)

Questo non significa, però, che allo scoccare del secondo anno tutte le recensioni scompaiano automaticamente da Google, Booking o dalle altre piattaforme. La legge prevede che il legale rappresentante della struttura, o un suo delegato, possa segnalare la recensione che non rispetta più i requisiti di liceità utilizzando la procedura prevista dal Digital Services Act, al fine di ottenerne la rimozione. (Doctrine)

Il meccanismo ha una logica particolare. Un giudizio negativo su un albergo scritto quattro o cinque anni prima potrebbe riferirsi a una gestione diversa, a camere successivamente ristrutturate o a servizi completamente cambiati. La legge ha scelto quindi di attribuire un peso specifico all’attualità dell’informazione.

Peraltro, la nuova disciplina non si applica alle recensioni già pubblicate prima della sua entrata in vigore, il 7 aprile 2026. (Confcommercio Ascom Bologna)

L’albergatore può far cancellare una recensione semplicemente perché non gli piace?

No.

Il fatto che una recensione sia molto negativa, abbassi la media della struttura o possa scoraggiare altri clienti non costituisce di per sé una ragione sufficiente per ottenerne la rimozione.

La nuova legge attribuisce alla struttura la possibilità di segnalare le recensioni che non rispettano i requisiti previsti: per esempio perché pubblicate da chi non ha usufruito del servizio, perché non pertinenti, incentivate, tardive o non più attuali secondo il limite biennale. La segnalazione finalizzata alla rimozione deve inoltre inserirsi nelle procedure previste dal Digital Services Act. (Senato)

Rimangono naturalmente le altre ipotesi nelle quali un contenuto può essere contestato perché diffamatorio, falso o comunque illecito secondo le regole generali.

Ma una recensione autentica, tempestiva, pertinente e correttamente formulata non diventa illecita soltanto perché il titolare non condivide il giudizio del cliente.

Se l’albergo mi offre un rimborso può chiedermi di cancellare la recensione?

Bisogna distinguere.

Le parti di una controversia possono certamente trovare un accordo economico sui problemi verificatisi durante il soggiorno. Un albergo può riconoscere un rimborso, una riduzione del prezzo o un altro importo per chiudere un reclamo.

Diverso è costruire o condizionare una recensione attraverso la promessa di un vantaggio. La nuova normativa vuole precisamente impedire che il contenuto delle recensioni venga comprato o influenzato economicamente.

Quando esiste una vera controversia tra cliente e struttura, è quindi molto più corretto tenere distinti i due piani: da una parte l’eventuale accordo sulla pretesa economica, dall’altra la gestione della recensione. Se l’accordo deve comprendere anche specifici impegni sulla pubblicazione o rimozione di contenuti, la clausola va valutata con attenzione alla luce delle norme applicabili e del caso concreto.

Una recensione anonima è vietata?

La legge concentra l’attenzione sull’effettività dell’esperienza, non introduce semplicemente una regola generale secondo cui ogni recensione debba mostrare pubblicamente nome, cognome e documento dell’autore.

Ciò che conta è che la recensione provenga realmente da una persona fisica che abbia utilizzato il servizio e che esistano sistemi idonei a contrastare quelle costruite artificialmente. Proprio sulle modalità operative di verifica l’AGCM ha avviato il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica per le linee guida previste dall’art. 21 della legge, conclusasi il 15 luglio. Alla data del 26 agosto 2026, sul sito dell’Autorità risulta ancora pubblicato lo schema posto in consultazione e non risulta ancora pubblicato un successivo testo definitivo delle linee guida. (AGCM)

Questo è un punto da seguire, perché le linee guida dovranno concretizzare molti aspetti relativi ai sistemi di verifica e alle modalità con cui le imprese possono assicurare il rispetto dei nuovi requisiti.

Cosa deve fare chi vuole pubblicare una recensione negativa?

La strategia più semplice è anche quella giuridicamente più prudente: raccontare i fatti.

Conviene pubblicare la recensione tempestivamente, descrivere soltanto l’esperienza realmente vissuta, distinguere ciò che è accaduto dalle proprie valutazioni e conservare la documentazione. Prenotazione, fattura, scontrino, fotografie, e-mail e messaggi possono essere molto utili se la struttura contesta successivamente quanto scritto.

Se il problema è stato segnalato durante il soggiorno o la cena, è utile dirlo: “Ho segnalato il problema alla reception alle ore 18 e mi è stato risposto che non era possibile cambiare camera”. È molto più efficace di un insulto e offre a chi legge un’informazione concreta.

È inoltre preferibile evitare accuse di reati o comportamenti disonesti quando ciò che si vuole realmente raccontare è un disservizio contrattuale. Non tutto ciò che è scorretto, spiacevole o contestabile è una “truffa”.

Una recensione ben scritta non è quella meno severa. È quella che rende comprensibile perché il giudizio sia severo.

Cosa deve fare l’impresa davanti a una recensione falsa?

Anche il titolare dovrebbe evitare reazioni impulsive.

Prima di minacciare querele o richieste di risarcimento è opportuno verificare se il recensore sia effettivamente un cliente, confrontare ciò che scrive con prenotazioni e documentazione disponibile e distinguere le affermazioni fattuali dai giudizi soggettivi.

Se emerge che la persona non ha mai utilizzato il servizio, che la recensione è stata pubblicata fuori dai requisiti previsti dalla legge o che ricorrono gli altri presupposti di illiceità, potrà essere attivata la procedura di segnalazione alla piattaforma. Se invece il contenuto attribuisce falsamente fatti lesivi della reputazione, potranno essere valutati anche gli strumenti civilistici e penali previsti dall’ordinamento.

Ma la risposta pubblica alla recensione rimane spesso il primo strumento reputazionale. Una replica calma, precisa e documentata può essere più efficace, agli occhi dei futuri clienti, di una reazione aggressiva.

Le nuove regole eliminano il problema delle recensioni false?

Difficilmente una legge può eliminare da sola il fenomeno.

Il mercato delle recensioni artificiali comprende profili fittizi, pacchetti di interazioni, campagne coordinate e meccanismi tecnologicamente sempre più sofisticati. La legge n. 34 del 2026 introduce però principi molto chiari: chi recensisce deve avere realmente vissuto l’esperienza; la recensione deve essere tempestiva e pertinente; non può essere comprata o incentivata; le strutture devono poter segnalare contenuti che non rispettano questi requisiti. (Ministero del Turismo)

Allo stesso tempo, la nuova disciplina non deve diventare uno strumento per eliminare le critiche sgradite. Una recensione negativa autentica è utile proprio perché consente agli altri consumatori di conoscere anche ciò che non ha funzionato.

La tutela della reputazione dell’impresa e la libertà di critica del cliente devono quindi continuare a essere bilanciate.

In conclusione

Dal 7 aprile 2026, per alberghi, ristoranti e altre attività comprese nel settore turistico interessato dalla legge, le recensioni online hanno regole nuove. Devono provenire da persone che abbiano realmente utilizzato il servizio, essere pubblicate entro trenta giorni, riguardare l’esperienza effettivamente vissuta e non essere ottenute attraverso sconti o altri vantaggi. Dopo due anni, secondo la nuova disciplina, perdono il requisito dell’attualità e possono essere segnalate per la rimozione. (Senato)

Ma il principio più importante rimane semplice: una recensione negativa non è una recensione illecita.

Il cliente ha diritto di raccontare che la propria esperienza è stata pessima, anche con parole molto critiche. Deve però raccontare fatti veri, distinguere le proprie opinioni dalle accuse fattuali e non utilizzare la recensione come occasione per un’aggressione personale. Dall’altra parte, l’impresa ha diritto di difendersi dalle recensioni inventate, manipolate o pubblicate da persone che non hanno mai utilizzato il servizio.

Le stelle contano, ma contano ancora di più le parole con cui si spiega perché quelle stelle siano state assegnate.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Art. 21 Digital Services Act: oggi è possibile contestare le decisioni delle piattaforme online senza andare subito in tribunale?

Chi utilizza quotidianamente social network, marketplace e piattaforme digitali si è probabilmente imbattuto almeno una volta in una situazione frustrante: un account sospeso senza apparente motivo, un contenuto rimosso, una recensione negativa palesemente falsa che continua a rimanere online oppure una segnalazione ignorata dalla piattaforma.

Fino a poco tempo fa, le possibilità di tutela erano piuttosto limitate. Nella maggior parte dei casi l’utente poteva presentare un reclamo interno alla piattaforma e, se questo non produceva risultati, non restava che valutare un’azione giudiziaria, con tempi e costi spesso poco compatibili con le esigenze concrete.

Con il Digital Services Act (DSA), il nuovo regolamento europeo che disciplina i servizi digitali, la situazione è cambiata. L’articolo 21 introduce infatti un importante strumento di tutela: la possibilità di sottoporre determinate controversie con le piattaforme online a organismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Che cos’è il Digital Services Act?

Il DSA è il Regolamento (UE) 2022/2065, entrato pienamente in vigore nel 2024, con l’obiettivo di rendere l’ambiente digitale più sicuro, trasparente e rispettoso dei diritti degli utenti.

Tra le numerose novità introdotte, vi sono obblighi più stringenti per le piattaforme online in materia di moderazione dei contenuti, gestione dei reclami e tutela degli utenti.

Uno degli aspetti più innovativi riguarda proprio la possibilità di contestare alcune decisioni delle piattaforme attraverso procedure extragiudiziali.

Cosa prevede l’articolo 21 del DSA?

L’articolo 21 stabilisce che gli utenti possano rivolgersi a organismi certificati e indipendenti per risolvere controversie derivanti da decisioni adottate dalle piattaforme online.

Si tratta, in sostanza, di una sorta di “ADR digitale”, pensata per offrire una soluzione più rapida, meno costosa e più accessibile rispetto al tradizionale ricorso al giudice.

L’utente conserva comunque il diritto di rivolgersi successivamente all’autorità giudiziaria, poiché la procedura non sostituisce il processo ma si affianca ad esso.

In quali casi può essere utilizzata?

Le ipotesi applicative sono numerose.

Ad esempio:

  • sospensione o chiusura di un account;
  • rimozione di post, video, fotografie o altri contenuti;
  • limitazione della visibilità di contenuti o profili;
  • demonetizzazione di contenuti;
  • rigetto di una segnalazione relativa a contenuti illeciti;
  • mancata rimozione di recensioni false o diffamatorie;
  • contestazioni relative a profili falsi o usurpazione di identità;
  • controversie con marketplace e piattaforme di intermediazione online.

Il campo di applicazione è quindi molto più ampio di quanto possa sembrare a prima vista.

Come funziona la procedura?

Normalmente il percorso si articola in diverse fasi.

Innanzitutto l’utente presenta una segnalazione o un reclamo alla piattaforma.

Se la risposta non è soddisfacente, oppure la piattaforma conferma la propria decisione, l’utente può rivolgersi a un organismo certificato ai sensi dell’articolo 21 del DSA.

L’organismo esamina la controversia, acquisisce le informazioni necessarie e tenta di giungere a una soluzione della questione attraverso una procedura indipendente e specializzata.

L’obiettivo è evitare che ogni controversia debba necessariamente trasformarsi in una causa giudiziaria.

Qual è il rapporto con il diritto all’oblio?

Molti si chiedono se questa procedura possa essere utilizzata anche nei casi di diritto all’oblio.

La risposta è: dipende.

Il diritto all’oblio continua a trovare il proprio fondamento principale nella normativa privacy e nel Regolamento GDPR, soprattutto quando si discute di deindicizzazione di risultati sui motori di ricerca o della permanenza online di notizie non più attuali.

Tuttavia, quando la controversia riguarda una decisione adottata da una piattaforma online nell’ambito della moderazione dei contenuti, l’articolo 21 del DSA può rappresentare uno strumento ulteriore di tutela.

Pensiamo, ad esempio, a una segnalazione relativa a contenuti diffamatori che venga respinta dalla piattaforma oppure a una richiesta di rimozione di contenuti lesivi della reputazione che non riceva adeguata considerazione.

ADR Center e la risoluzione delle controversie digitali

In Italia, AGCOM ha avviato il sistema di certificazione degli organismi competenti a gestire le procedure previste dall’articolo 21 del DSA.

Tra gli organismi certificati figura anche ADR Center, da anni punto di riferimento nel settore della mediazione e della risoluzione alternativa delle controversie.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo perché segna l’ingresso delle tecniche ADR anche nel mondo delle controversie digitali e dei rapporti con le grandi piattaforme online.

La logica è la stessa che da anni ispira gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: offrire agli utenti una tutela effettiva senza costringerli necessariamente ad affrontare i tempi e i costi di un procedimento giudiziario.

Da qui si può presentare un reclamo: https://ods.adrcenter.it/it/

Cosa significa in pratica per cittadini e imprese?

Per professionisti, imprese e privati si apre una nuova possibilità di tutela.

Chi subisce la chiusura di un account aziendale, la rimozione di contenuti essenziali per la propria attività professionale, la permanenza online di recensioni palesemente false o il rigetto di una segnalazione non è più costretto a scegliere esclusivamente tra l’accettazione della decisione e l’avvio di una causa.

La procedura prevista dall’articolo 21 del DSA introduce infatti uno strumento intermedio che potrebbe rivelarsi particolarmente efficace proprio nelle controversie digitali, dove rapidità e tempestività sono spesso elementi decisivi.

Conclusioni

L’articolo 21 del Digital Services Act rappresenta una delle novità più interessanti introdotte dalla normativa europea sui servizi digitali.

Per la prima volta viene riconosciuto agli utenti un vero e proprio diritto a ottenere una valutazione indipendente delle decisioni adottate dalle piattaforme online, attraverso organismi specializzati e senza dover ricorrere immediatamente al giudice.

È una novità destinata ad assumere un ruolo sempre più importante nei prossimi anni, soprattutto in un contesto in cui reputazione online, presenza digitale e attività professionale dipendono sempre più dalle decisioni adottate dai grandi operatori del web.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Articoli sul web che non spariscono mai? In molti casi è possibile rimuoverli o limitarne la diffusione

Quando una vecchia notizia continua a distruggere reputazione, lavoro e vita personale

“Avvocato, ogni volta che qualcuno cerca il mio nome su Google trova ancora quell’articolo.”

Negli ultimi anni questa frase è diventata sempre più frequente.

Vecchie vicende giudiziarie, articoli di cronaca, indagini concluse da anni, notizie incomplete o non aggiornate continuano spesso a comparire nei risultati dei motori di ricerca, con conseguenze pesantissime sulla reputazione personale e professionale di chi ne è coinvolto.

Molte persone pensano che non si possa fare nulla.
Altre credono che esista soltanto il cosiddetto “diritto all’oblio”.

La realtà è molto diversa.


Non esiste solo il diritto all’oblio

La tutela della reputazione online oggi è un settore estremamente complesso e articolato.

In molti casi è possibile ottenere:

  • la deindicizzazione da Google;
  • la rimozione del risultato dalle ricerche effettuate con nome e cognome;
  • l’anonimizzazione dell’articolo;
  • la rimozione di pagine aggregate o profili automatici;
  • l’aggiornamento della notizia;
  • la limitazione dell’indicizzazione sui motori di ricerca;
  • interventi presso il Garante Privacy;
  • la contestazione di risultati non pertinenti o associati erroneamente al nominativo della persona.

E non è necessario che l’articolo sia falso.

Questo è un punto fondamentale.


Anche articoli veri possono diventare illeciti o sproporzionati

Molti contenuti erano perfettamente leciti al momento della pubblicazione, ma col passare del tempo possono diventare:

  • non aggiornati;
  • incompleti;
  • sproporzionati;
  • privi di interesse pubblico attuale;
  • eccessivamente lesivi della reputazione.

Pensiamo, ad esempio, a:

  • procedimenti conclusi con assoluzione;
  • vecchie indagini mai sfociate in condanne;
  • vicende ormai risalenti;
  • persone che non svolgono più attività pubbliche o imprenditoriali;
  • articoli che riportano soltanto la fase iniziale accusatoria;
  • risultati che continuano ad apparire anche quando il nome non compare realmente nel contenuto.

In questi casi è spesso possibile intervenire.


Google non valuta sempre correttamente le richieste

Uno degli aspetti più delicati riguarda il fatto che i motori di ricerca tendono frequentemente a utilizzare risposte standardizzate.

Capita spesso che:

  • casi completamente diversi vengano trattati allo stesso modo;
  • contenuti non pertinenti vengano associati automaticamente a una persona;
  • richieste fondate sul diritto all’oblio vengano confuse con contestazioni sulla veridicità dei fatti;
  • articoli molto vecchi continuino a essere ritenuti di interesse pubblico senza una reale verifica dell’attualità della notizia.

Per questo motivo è fondamentale impostare ogni richiesta in modo tecnicamente corretto.


Ogni situazione richiede una strategia diversa

Non esiste una formula valida per tutti i casi.

Vecchie vicende imprenditoriali

Spesso è decisivo dimostrare:

  • la cessazione dell’attività;
  • l’assenza di ruoli pubblici;
  • il tempo trascorso;
  • l’assenza di interesse attuale per consumatori o utenti.

Articoli giudiziari

Può essere importante evidenziare:

  • assoluzioni;
  • archiviazioni;
  • prescrizioni;
  • esiti favorevoli;
  • reinserimento sociale;
  • esecuzione della pena.

Pagine aggregate o profili automatici

Molti siti creano automaticamente pagine che raccolgono tutti gli articoli associati a un nome, amplificando enormemente il danno reputazionale.

Risultati non pertinenti

Esistono casi in cui Google collega un nominativo a contenuti nei quali quella persona non è nemmeno citata.

Anche questi casi possono essere contestati.


Non sempre bisogna agire solo contro Google

A seconda della situazione può essere opportuno:

  • contattare direttamente la testata giornalistica;
  • chiedere anonimizzazione o aggiornamento;
  • richiedere misure tecniche che impediscano l’indicizzazione;
  • presentare reclamo al Garante Privacy;
  • valutare ulteriori azioni a tutela della reputazione personale e professionale.

La reputazione online oggi conta moltissimo

Basta una ricerca su Google per influenzare:

  • rapporti professionali;
  • opportunità lavorative;
  • relazioni commerciali;
  • affidabilità percepita;
  • vita privata e sociale.

Per questo motivo la tutela della reputazione online richiede non soltanto conoscenze giuridiche, ma anche esperienza pratica nella gestione concreta dei rapporti con:

  • motori di ricerca;
  • testate giornalistiche;
  • piattaforme online;
  • Garante Privacy.

Studio Legale Tantalo

Lo Studio assiste privati, professionisti e imprenditori nelle attività di:

  • diritto all’oblio;
  • deindicizzazione da Google;
  • tutela della reputazione online;
  • rimozione di articoli e link dannosi;
  • anonimizzazione contenuti;
  • reclami al Garante Privacy;
  • gestione di articoli di cronaca giudiziaria;
  • tutela dell’identità digitale.

Ogni posizione viene analizzata singolarmente per individuare la strategia più efficace.


Per informazioni e consulenze
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