Scontro durante la partita di calcetto: la società organizzatrice non è responsabile dei danni (Cassazione 7247/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 febbraio – 30 marzo 2011, n. 7247

Presidente Preden – Relatore Segreto

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28.5.2002, il Tribunale di Roma condannava la ACSI a pagare ai coniugi R.M. e F.A. , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio R.G. , la somma di Euro 25847,86, perché durante una partita di calcio di un torneo organizzato dalla convenuta, il minore, in uno scontro con altro minore partecipante alla partita, riportava trauma facciale con avulsione traumatica dell’incisivo sinistro e frattura del secondo incisivo. Il tribunale affermava la responsabilità della convenuta, quale organizzatrice del torneo tra minori, a norma dell’art. 2047 c.c..

La corte di appello di Roma, adita dalla convenuta, con sentenza depositata il 13.12.2005, rigettava la domanda, ritenendo che nella fattispecie, applicando i principi affermati dalla S.C. in tema di responsabilità aquiliana nelle competizioni sportive, era da escludere che il fatto del minore antagonista integrasse un fatto astrattamente illecito, con la conseguenza che non poteva esservi alcuna responsabilità per fatto dell’incapace a carico della convenuta.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori e R.G. , divenuto maggiorenne.

Resiste con controricorso la convenuta, entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e mancata applicazione dell’art. 2047 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che la convenuta, nel portare i ragazzini del torneo a (OMISSIS) , aveva assunto un obbligo di vigilanza sugli stessi e che era mancata un’attività di controllo sui ragazzi, non avendoli ammoniti a tenere un comportamento leale durante la gara.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la corte di merito ha applicato alla fattispecie i principi fissati dalla S.C. in tema di responsabilità aquiliana durante gare sportive tra professionisti, mentre nella fattispecie gli allievi erano dilettanti e minori, per cui doveva essere sottoposto a maggior controllo l’ardore agonistico.

3. I due motivi, essendo connessi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Va, anzitutto, osservato quanto alla responsabilità del soggetto che ha la sorveglianza dell’incapace, che l’art. 2047 c.c. non fa riferimento al “fatto illecito” dell’incapace, ma esclusivamente al “fatto” e ciò conformemente all’art. 2046 c.c. che esclude l’imputabilità del “fatto dannoso” dell’incapace, salvo che l’incapacità dipenda da sua colpa. Invece l’art. 2048 c.c., in tema di responsabilità dei genitori e degli altri soggetti ivi indicati, presuppone che il danno sia stato cagionato da “fatto illecito” dei figli minori o delle persone soggette alla tutela. Il legislatore, seguendo l’ottica tradizionale, ha ritenuto che fosse risarcibile solo quel danno che derivasse da un atto qualificabile come doloso o colposo, per cui, non ritenendo di configurare una forma di responsabilità oggettiva a carico del soggetto incapace di intendere o di volere, non fa riferimento al “fatto illecito”, proprio per la mancanza dell’elemento psicologico.

4.1. Senonché, escluso questo elemento psicologico, per potersi avere la responsabilità del sorvegliante a norma dell’art. 2047, è tuttavia necessario che il fatto dell’incapace presenti tutte le altre caratteristiche di antigiuridicità, e cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Proprio perché non ogni fatto dell’incapace espone il sorvegliante dello stesso all’obbligo del risarcimento (salva la prova liberatoria), ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, è necessario che detto fatto sia antigiuridico e sia causativo della lesione di una posizione meritevole di tutela (Cass. 26/06/2001, n. 8740).

4.2. Ciò comporta che anche nel caso di cui all’art. 2047 c.c., contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice deve anzitutto accertare se il comportamento dell’incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato.

Solo se sussiste detta antigiuridicità del comportamento dell’incapace, per effetto della presunzione disposta dall’art. 2047 c.c., sussisterà la responsabilità del soggetto, cui è affidata la sorveglianza dell’incapace, salva la prova liberatoria.

In altri termini, per quanto non sia espressamente previsto dalla norma in questione, emerge dall’intero sistema di responsabilità aquiliana che, perché il sorvegliante sia tenuto al risarcimento, è necessario che il danno sia “ingiusto”. Occorre cioè che il danno sia arrecato “non iure”, e cioè sia inferto in assenza di una causa giustificativa (Cass. 17/05/2004, n. 9345) e che si risolva nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, nel bilanciamento delle posizioni, valutate dal giudice di merito.

4.3. La responsabilità del sorvegliante è una responsabilità per fatto altrui (dell’incapace), ma, proprio per ciò, presuppone che tale fatto altrui debba essere ingiusto, nei termini suddetti.

5.1. Con corretta applicazione dell’art. 2047 c.c., pertanto la corte di merito ha preliminarmente accertato se potesse definirsi “ingiusto”, nei termini suddetti, il danno inferto a R.G. da altro minorenne con una “testata” nel corso di una partita di calcio tra minorenni organizzata dalla convenuta. Nella valutazione del comportamento la corte di merito ha applicato i principi affermati da questa Corte in tema di risarcimento di danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo.

5.2. Questa Corte ha affermato che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597).

5.3. Non vi è ragione per discostarsi da tale principio.

Né esso può essere mutato solo per la minor età degli atleti. Tale minore età (salva l’ipotesi che escluda in radice la praticabilità di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosità) andrà valutata solo nell’ambito delle concrete caratteristiche in cui l’irruenza sportiva è stata espletata, e quindi costituisce una delle qualità delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze.

Nella fattispecie il giudice di appello ha tenuto conto che si trattava di una partita di calcio tra giovanissimi giocatori; che lo scontro è avvenuto nell’ambito del gioco ed era a questo collegato; che non vi era volontà di ledere, che tutti i giocatori erano dilettanti; che, tenuto conto di tutte le circostanze, il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche di una partita di calcio.

Trattasi di una valutazione fattuale, di esclusiva competenza del giudice di merito, che non risulta censurata a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c..

6. Essendo esclusa l’ingiustizia del danno, e quindi l’antigiuridicità del fatto (se fosse stato assistito da colpa o dolo nell’ipotesi che l’autore non fosse stato incapace), correttamente la corte di merito ha escluso l’esistenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c. e la responsabilità della convenuta a norma dell’art. 2047 c.c..

7. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta il rigetto anche del terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per aver rigettato l’appello incidentale relativo al rigetto da parte del tribunale della domanda di risarcimento del danno fisiognomico.

8. Il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

 

 

Obbligazioni argentine: banca responsabile se il cliente non firma il questionario di profilazione (Trib. Bari 10/1/2011)

Tribunale di Bari, sez. IV Civile, sentenza 10 gennaio 2011, n. 280

Presidente Lucafò – Relatore Lenoci

Fatto e diritto

1. Con atto di citazione ex art. 2 d. lgs.17 gennaio 2003, n. 5, notificato in data il giugno 2007, XXXX, XXXX e XXXX hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Banca XXXXX, chiedendo che fosse accertata la violazione, da parte della convenuta, degli artt. 21 co.1, lett. a) e b) d.lgs. n. 58/98, 28, comma 1, lett. a) e b), 27, 28 comma 2, 29 commi 1, 2, 3 del regolamento di attuazione del T.U.I.F. di cui alla delibera Consob n. 11522/98 e successive modifiche, nonchè degli artt. 1218, 1343, 1375 e 1418 c.c., e che, previa declaratoria di nullità del contratto di investimento in bonds della Repubblica di Argentina, la Banca convenuta fosse condannata alla restituzione, in favore di essi attori, della somma investita, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, che – previa risoluzione del contratto di acquisto per grave inadempimento contrattuale della convenuta – quest’ultima fosse condannata alla restituzione, in favore di essi attori, del capitale investito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria; in ogni caso, che la Banca fosse condannata al risarcimento del danno, articolato nelle voci del lucro cessante (consistito nel mancato percepimento degli interessi contrattuali e nel mancato lucro per il reimpiego delle somme a decorrere dalla data di mancato rimborso e pari almeno al tasso bot tempo per tempo vigente) e del pregiudizio morale, quest’ultimo quantificato in euro 5.000,00, ovvero al pagamento di quella diversa somma ritenuta di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. Il tutto col favore delle spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Banca XXXX, la quale ha contestato la fondatezza della domanda, invocandone il rigetto, e spiegando domanda riconvenzionale volta alla restituzione dei titoli acquistati, con condanna degli attori alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Notificata dagli attori istanza di fissazione di udienza, fissata l’udienza dinanzi al Collegio della 11 sezione civile ed espletata l’istruzione probatoria, mediante assunzione di prova testimoniale, la causa è stata rimessa dinanzi alla IV sezione civile, giusta decreto del Presidente del Tribunale del 22 luglio 2009, n. 70.

All’udienza collegiale del 20 dicembre .2010 il Tribunale si è riservato per la decisione, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti.

2. È pacifico, alla stregua delle convergenti allegazioni delle parti, che tra gli allori e la Banca XXXX si sia concluso, in data 5 giugno 1996, un contratto denominato “lettera di apertura di deposito titoli” ed un contratto (denominato lettera di incarico”) per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari.

In particolare, con quest’ultimo contratto gli investitori/attori hanno conferito all’intermediario l’incarico di: a) negoziare valori mobiliari di cui agli ordini di compravendita che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; b) sottoscrivere i valori mobiliari, in sede di collocamento e/o distribuzione di cui agli ordini che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; c) raccogliere gli ordini dl acquisto e di vendita di valori mobiliari che saranno impartiti secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Dal documento in esame risulta che gli attori non hanno ritenuto di fornire informazioni richieste sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento, nonostante che sia stato loro chiarito che tale accertamento era compiuto nel loro esclusivo interesse.

Si tratta indubbiamente di un c.d. contratto-quadro, volto a regolare un nascente rapporto giuridico continuativo fra le parti relativo ad attività di prestazione di servizi di investimento.

3. Ciò posto, in data 28 marzo 1998 la sig.ra XXX impartì alla Banca convenuta l’ordine di acquistare un quantitativo di obbligazioni Argentina Rep. 30OT09, codice ISIN XS0084832483, per un valore di nominali Lire 150.000.000, al miglior prezzo ottenibile sul mercato.

In data 29 maggio 1998, la sig.ra XXX ordinò l’acquisto di un ulteriore quantitativo di obbligazioni Argentina Rep. 21AP08, codice ISIN XS0086333472, per un valore di nominali euro 67.000,00, al miglior prezzo ottenibile sul mercato.

Seguirono, il 10 giugno 1998 e l’1 febbraio 2000, due ulteriori ordini, impartiti sempre dalla XXX, aventi ad oggetto l’acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina, per un valore, rispettivamente, di nominali euro 150.000,00 ed euro 26.000,00 (codici ISIN X0086333472 e XS0105572837).

In data 10 marzo 2000, gli attori sottoscrissero presso la filiale della Banca convenuta un dossier titoli n. 14/21495814/3, nel quale affluirono tutti i titoli già acquistati, ed in pari data stipularono con la Banca XXXX un nuovo contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, reiterando il rifiuto, già manifestato in occasione della stipula del precedente contratto-quadro, di fornire le informazioni richieste dalla Banca in ordine alla loro situazione finanziaria.

In data 19 luglio 2001, la sig.ra XXX ordinò l’acquisto del titolo Argentina Rep 7DC04, per un valore di nominali euro 29.000,00, codice ISIIN DE0004500558;

ancora, in data 7 settembre 2001, la stessa XXX impartì un ulteriore ordine di acquisto di obbligazioni Argentina Rep 7DC04, per un valore di nominali euro 58.000,00, codice ISIN DE0004500558.

4. Le summenzionate operazioni sono state eseguite, ad eccezione della prima (avvenuta, come detto, in data 2 marzo 1998), sotto la vigenza del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e della deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 (quest’ultima ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190).

A tal proposito, rileva il Collegio che l’all. 21 T.U.F., nel tutelare non solo l’interesse economico dei clienti, ma anche quello dell’integrità dei mercati, prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell’intermediario, che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante una articolata attività di acquisizione di tulle le informazioni necessarie e mediante una costante informazione della stessa in ordine ai possibili investimenti.

Gli artt. 26 e 28 del regolamentò Consob 11522/1998 (espressione della c.d. know your customer rule) declinano ulteriormente gli obblighi di informazione che gravano sugli intermediari, sancendo, dal lato attivo, un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonchè dei prodotti di aversi dai servizi di investimento propri o di terzi da essi stesso offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire, con obbligo di operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d’investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall’investitore, ed imponendo (all. 28), prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimento e prima dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessoria questi collegati, di richiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchè circa la sua propensione al rischio, e di consegnare agli investitori il documento generale sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Nel caso di specie, il primo contratto-quadro è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della normativa di cui al T.U.F., e in esso non sono indicati specifici obblighi di informazione e cautela imposto all’intermediario.

Ai sensi dell’art. 1374 c.c., tuttavia, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge ovvero, in mancanza, secondo gli usi e l’equità. In forza delÌart. 1375 c.c., inoltre, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Ora, non vi è dubbio che tale contratto-quadro debba essere integrato, ai fini della sua attuazione, dalla normativa generale e di dettaglio, prima prevista dall’art. 6 della 1. 2 gennaio 1991, n. 1 (vigente all’epoca della conclusione del contrattoquadro), e, successivamente, dagli artt. 21 ss. Del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e 26 ss. deliberazione Consob n. 11522/1998, che sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all’art. 1375 c.c. e la cui violazione, pertanto, costituisce inadempimento ditale contratto-quadro.

In particolare, l’art. 28, 1° co., del regolamento Consob 11522/1998, prevede a carico dell’intermediario e prima dell’avvio dell’operazione di investimento l’obbligo di chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonchè circa la sua propensione al rischio, con l’ulteriore obbligo di far constare nel contratto l’eventuale rifiuto del cliente di fornire notizie.

Sempre ai sensi della suddetta norma, l’operatore deve consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ai sensi dell’art. 28, 2° co., dello stesso regolamento, gli intermediari finanziari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo avere fornito all’ investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazione della specifica operazioni o del servizio, da cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Gli obblighi informativi previsti da tale normativa diventano ancora più stringenti con l’art. 29 del regolamento Consob, che impone all’intermediario finanziario di astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell’ordine, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (c.d. suitability rule).

Infine, l’all. 26, 1° co., lett. e) del reg. Consob 11522/1998 prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di acquisire essi stessi una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonchè dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.

È quindi sull’adempimento di tali doveri, discendenti dalla normativa in esame, che deve essere valutato il comportamento della banca, tenendo presente, altresì, che, a norma dell’art. 23, 6° co., d. lgs. 58/1998, incombe sulla banca l’onere di provare di avere adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ed un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario.

Va a questo punto evidenziato che, secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in materia, gli obblighi informativi in questione possono ritenersi concretamente adempititi soltanto quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell’operazione, atteso che «la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l’intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza» (tra le altre Trib. Firenze 30 maggio 2004; Trib. Roma 8 ottobre 2004).

Ne consegue che l’investitore non professionale deve avere ricevuto dall’intermediario e deve avere compreso le necessarie informazioni sui rischi dello strumento finanziario trattato, connessi alla eventualità che gli interessi non gli vengano pagati o addirittura che il capitale non gli venga più rimborsato. La cogenza ditali obblighi non si affievolisce neppure quando 1′ investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari oppure una esperienza in pregresse operazioni, non contemplando la normativa di settore alcuna distinzione tra clienti esperti o meno, salvo che l’investitore non rivesta la qualifica, che nella specie non ricorre, di operatore qualificato.

5. Orbene, passando ad esaminare partitamente le plurime doglianze sollevate dagli attori, va anzitutto evidenziato, con riferimento alla mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti a tutti i cointestatari del deposito, che tale documento risulta effettivamente consegnato alla sola XXX (invero, soltanto in occasione della sottoscrizione, in data 10.3.2000, del successivo contratto quadro, la Banca consegnò il documento de quo anche agli altri due contraenti). Tale omissione non integra, tuttavia, nella specie, un inadempimento colpevole della banca, giusta la disposizione dell’art. 12 del contratto di deposito, che faculta l’intermediario, nel caso di contestazione del deposito a più persone, ad eseguire le comunicazioni e le notificazioni ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto nei confronti degli altri (v. doc. 1, fascicolo convenuta). D’altro canto, il documento venne consegnato alla sig.ra XXX, ovvero a colei che impartì personalmente gli ordini dedotti in giudizio, sicchè nessuna carenza informativa risulta concretamente prospettabile. Non va sottaciuta, poi, l’insufficiente valenza dimostrativa del documento in esame ai fini della prova, da parte dell’intermediario, dell’esatto adempimento dei propri obblighi informativi.

6. Non sussiste neppure il denunciato conflitto di interessi, vietato dagli artt. 21, comma 1, lett. e), t.u.i.f. e 27 Reg. Consob, occorrendo, a tal fine, che l’intermediario persegua, contemporaneamente all’operazione, un interesse – nella specie non emerso – ulteriore e diverso da quello tipico del contratto di investimento, e non automaticamente prospettabile per il solo fatto che la negoziazione sia avvenuta in contropartita diretta.

7. A questo punto, deve procedersi alla valutazione della natura e del tipo di obbligazioni acquistate dagli attori.

Trattasi di titoli di stato della Repubblica Argentina, rispetto ai quali già a partire dal 1998 si erano posti problemi di criticità e rischio di insolvenza.

In particolare, come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti pronunzie (v., ex plurimis, Trib. Bari, sent. 18 ottobre 2010), in quell’anno il P.I.L. del Paese manifestava una contrazione, che successivamente ha assunto un andamento altalenante fino all’inizio del 200l, epoca a partire dalla quale il decremento era stato progressivo ed era sfociato drasticamente nel default.

Va rilevato, a tal proposito, che le emissioni dei prestiti obbligazioni collocate, come quella in esame, attraverso il private placement, sono accompagnate dalle Offering circulars, documenti nei quali alla descrizione del regolamento si affianca anche l’informativa sulle condizioni economiche e finanziarie dell’emittente.

Peraltro, nei mercati internazionali l’indicatore maggiormente utilizzato per la valutazione della solvibilità del debito pubblico di un Paese è il giudizio di rating, valutazione emessa da società specializzate avente carattere indipendente.

Nella specie, i giudizi di rating assegnati alla Repubblica Argentina dalle principali agenzie specializzate (Moody, Standard & Poor’s), pur se con valori attestati su posizioni diverse, avevano, in maniera sostanzialmente concorde, classificato tale mittente nella categoria “speculativa”, almeno a partire dall’anno 1997.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non vi è dubbio che all’epoca in cui venne effettuata la prima operazione di investimento la banca fosse a conoscenza della elevata rischiosità delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina o, comunque, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza, essendo l’intermediario, quale operatore professionale altamente qualificato, obbligato esso stesso, in primo luogo, a conoscere adeguatamente la natura dei titoli intermediati.

Del resto, a conferma della rilevante rischiosità dei titoli in esame, depone l’elevato rendimento da essi previsto.

In linea generale, infatti, nei casi in cui il livello del rischio di credito percepito dal mercato è elevato, cresce in misura corrispondente la misura del rendimento che l’emittente dovrà corrispondere. Non a caso il parametro del rendimento rappresenta l’elemento di più immediata percezione del grado di rischio di un titolo obbligazionario.

Il tasso cedolare applicato ai titoli in questione oscillava dall’8% al 10,37 annuo, di gran lunga più elevato dei Buoni Poliennali del Tesoro Italiano emessi nello stesso periodo, che prevedevano un tasso del 3,75% annuo, a fronte di un a indubbia maggiore solvibilità dello Stato italiano.

Trattasi pertanto, di titoli a rischio molto elevato, inadeguato al profilo di rischio proprio degli attori, essendo del tutto inilevante la circostanza che costoro avessero eseguito progressi investimenti rischiosi (sulla perdurante in ipotesi di inadeguatezza dell’operazione, salvo che vi sia un’autorizzazione per iscritto del cliente, pur quando questi abbia acquistato in precedenza altri titoli a rischio, cfr., Cass. 25.6.2008, n. 17340).

8. Senonchè, con riferimento agli acquisti eseguiti a far data dal 29 maggio 1998, l’investitrice venne avvertita della inadeguatezza della operazione e, ciò nondimeno, autorizzò la negoziazione, sottoscrivendo di volta in volta gli ordini impartiti. L’attrice, XXX, non ha ritualmente disconosciuto la propria sottoscrizione; deve ritenersi, pertanto, che la Banca sia puntualmente attenuta al disposto di cui all’art. 29 Reg. Consob, che, nell’imporre un dovere di astensione a carico dell’intermediario nel caso di operazione inadeguata, consente di darvi corso ugualmente soltanto mediante un ordine del cliente impartito in forma scritta.

A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento al primo ordine di negoziazione, recante la data del 2 marzo 1998. Esso non contiene alcuna avvertenza circa l’inadeguatezza dell’operazione, sebbene l’investimento dovesse considerarsi altamente speculativo e, pertanto, non consono al profilo di rischio del cliente, alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate. Nè vale obiettare, come assume la Banca, che siffatto obbligo non fosse attuale alla data dell’acquisto dal momento che l’art. 6 del regolamento Consob approvato con delibera a 10943 del 30 settembre 1997 (applicabile ratione temporis), già aveva previsto il divieto degli intermediari autorizzati di astenersi dall’effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, aggiungendo, al terzo comma, che quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, essi lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, e che, qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli stessi possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Non appare condivisibile, in assenza di disposizioni transitorie contrarie, la tesi svolta dalla Banca, secondo cui la vigenza dei suddetti oneri formali sarebbe stata differita alla data del 1 luglio 1998, dal momento che la delibera Consob n. 11254/98 ha fissato tale soglia temporale al fine di consentire l’adeguamento dei contratti di investimento già in essere (v. art.36, comma 3, reg. Consob 10943/97), con ciò alludendo, inequivocabilmente, al contratto c.d. quadro, e non anche agli ordini di negoziazione, rispetto ai quali, pertanto, era già pienamente operante il divieto di astensione dal compimento di operazioni inadeguate in assenza di ordine scritto.

Si è trattato, in conclusione, con riferimento all’acquisto del 2,3,1998, di un investimento assolutamente inconsapevole, in cui sono ravvisabili gravissimi inadempimenti della Banca, con riferimento agli obblighi di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione e di astensione dal compimento di operazioni inadeguate imposti dal contratto-quadro, come integrato dalla normativa di settore (T.U.F. E deliberazione Consob citata).

9. A questo punto, deve essere evidenziato che non è ravvisabile, nella specie, una nullità del contratto di investimento, in quanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario discende non già la nullità del contratto concluso in violazione di tali regole, bensì la responsabilità precontrattuale dell’ intermediario – con conseguente obbligo di risarcimento dei danni – per le violazioni in sede di formazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto-quadro), ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest’ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione nonnativa in tal senso (Cass. 19 dicembre 2007, n. 26724).

Conseguentemente, la domanda di nullità proposta deve essere rigettata.

10. Deve invece parlarsi di inadempimento colposo della Banca agli obblighi informativi derivanti dal contratto quadro, come integrato dalla normativa in precedenza richiamata, che comporta la risoluzione del singolo ordine di acquisto e la condanna della Banca convenuta alla restituzione della somma investita, pari a lire 150.000.000 (euro 77.470,00)

Da tale importo vanno detratte le somme riscosse, nella misura indicata dalla Banca, e non contes4a dagli attori, pari ad euro 12.455,49 (7.032,69 + 5.422,80).

Gli stessi sono peraltro restituire i titoli in loro possesso in favore della Banca convenuta, che ha avanzato, in via riconvenzionale, apposita domanda in tal senso.

Trattandosi di debito di valuta, alla somma suddetta devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della domanda. Null’altro compete a titolo di risarcimento del maggior danno, non essendovi prova che gli attori avrebbero in alternativa operato un investimento con rendite superiori al tasso di interesse legale cx art.1224, 2° co., c.c..

Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, secondo la quantificazione operata dagli attori, posto che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile nella sola ipotesi – nella specie, invero, neppure dedotta – in cui il fatto illecito abbia leso un diritto della persona costituzionalmente tutelato (Cass. SS.UU., 11.11.2008, n. 26972).

La Banca convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 65.014,51, oltre interessi legali dalla data della domanda.

L’accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione delle spese in misura di 1/3, con obbligo della Banca convenuta di rifondere agli attori il residuo ammontare, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 7028/2007 R.G. sulla domanda proposta da XXX, XXX e XXX nei confronti della Banca XXXX così provvede;

1) accoglie la domanda di risoluzione del contratto di investimento in obbligazioni della Repubblica Argentina concluso sulla base di ordine di acquisto del 2 marzo 1998 (cod. ISIN : XS0084832483) e, per l’effetto, condanna la Banca XXXX alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 65.014,51, oltre ad interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna gli attori a restituire alla Banca XXXX i titoli relativi al suddetto ordine di acquisto;

3) rigetta ogni altra domanda;

4) compensa le spese di lite in misura di 1/3;

5) condanna la Banca XXXX alla riffisione, in favore di XXX, XXX e XXX, dei restanti 2/3 delle spese del presente giudizio, che si liquidano (già decurtate di 1/3) in euro 3.810,00, di cui euro 240,00 per esborsi, euro 1.570,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A..

Naso rotto per colpa del nuotatore “contromano”: risponde del danno anche il gestore della piscina (Cassazione 6695/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 febbraio – 23 marzo 2011, n. 6695

Presidente Filadoro – Relatore Spagna Musso

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 2.4.98, A.M.D. conveniva innanzi al Tribunale di Alessandria C.G. ed il Gruppo Sportivo…. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto in data (OMISSIS) presso la piscina comunale di … gestita dalla ….

In particolare, sosteneva l’attrice che, durante un corso di nuoto presso detta piscina, gestito appunto dalla …., era stata colpita al naso dal C. , il quale stava nuotando nella medesima corsia e in senso contrario al suo.

Si costituiva il C. , affermando che il fatto era avvenuto non volontariamente in occasione di una pratica sportiva e chiedendo, in subordine, la condanna di L.F. , nella qualità di titolare del gruppo sportivo ……, a manlevarlo da ogni domanda rivolta nei suoi confronti; in seguito si costituiva anche detto L. .

L’adito Tribunale, con sentenza depositata in data 29.3.2004, escludeva ogni responsabilità del C. mentre affermava la responsabilità risarcitoria del gruppo sportivo… non regolando le spese nel rapporto tra il C. e le altre parti. Avverso detto ultimo capo della sentenza proponeva appello il C. , chiedendo la condanna dell’una o dell’altra parte (o di entrambe in solido) alla rifusione delle spese.

Costituitisi entrambi gli appellati (e proponendo la A. e il gruppo sportivo …. appello incidentale) la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 18.10.2005 cosi statuiva: “rigetta l’appello principale interposto da C.G. avverso la sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale i Alessandria; in parziale accoglimento dell’appello incidentale interposto da M.D..A. e dal Gruppo Sportivo …….. e in parziale riforma della sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria:

dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, C.G. e il Gruppo Sportivo 3…….. a pagare a A.M.D. a titolo di risarcimento danni la somma di Euro 5.600,00”.

Ricorre per cassazione il C. con tre motivi, resiste con controricorso la D. .

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c., comportando l’attività sportiva accettazione del rischio.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1460 c.c.; si afferma in particolare che la Corte d’Appello ha poi del tutto erroneamente ritenuto che il C. avrebbe dovuto, a fronte dell’inadempimento della ..Nuoto V., consistente nella disorganizzazione e pericolosità delle modalità con cui il corso veniva gestito, rifiutare la propria prestazione e servirsi del principio sancito dall’art. 1460 c.c., e cioè sollevare l’eccezione non rite adimplenti contractus.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 41 c.p. in relazione al nesso causale.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione – a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di merito ha, con sufficienti e logiche argomentazioni dato conto della ratio decidendi adottata in ordine alla responsabilità non solo del gruppo sportivo … ma anche del C. , affermando, tra l’altro, che “il C. non può quindi pretendersi esente da responsabilità per il solo fatto di aver seguito le indicazioni fornite dall’istruttrice: le teste V. (la cui attendibilità è comunque scarsa dal momento che si tratta del soggetto che in concreto agiva per conto del Gruppo Sportivo ……..e del cui fatto questo deve rispondere ai sensi dell’art. 204 9 c.c.) ha comunque confermato che il C. stava eseguendo l’attività natatoria a delfino secondo i tempi e le prescrizioni da essa impartiti.

Il C. infatti aveva la capacità di rendersi conto della pericolosità della situazione in cui stava nuotando e non poteva limitarsi ad eseguire supinamente e pedissequamente quanto gli veniva indicato dall’istruttore del Gruppo Sportivo ….. se ciò, come era nel caso concreto, comportava rischi per l’incolumità di altre persone”.

Tale motivazione è senz’ altro condivisibile dovendosi,. nella vicenda in esame, correttamente ritenere sussistente sia la responsabilità del Gruppo sportivo ex art. 2049 c.c. che, dell’organizzare il corso di nuoto avrebbe dovuto predisporre modalità organizzative idonee ad evitare “gli scontri” in vasca (ad esempio evitando l’attività sportiva di più nuotatori non in un unico senso), sia del C. che, ex art. 2043 c.c., ha compiuto un’attività natatoria non improntata a criteri di perizia e diligenza.

Ne consegue che, come detto, non fondati sono i motivi del ricorso in quanto, a fronte dell’esaustiva motivazione, tende a un non consentito riesame di elementi e circostanze di fatto (tra cui le modalità dell’incidente e il nesso causale tra l’attività del C. e i danni in oggetto), non ulteriormente valutabili nella presente sede.

Deve aggiungersi che inammissibile, in particolare, è il secondo motivo non risultando assolutamente applicabile alla fattispecie in esame l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e con riguardo a un rapporto a prestazioni corrispettive.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Sì al risarcimento da stress per un’auto rimossa illegittimamente (Cassazione 6712/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 novembre 2010 – 23 marzo 2011, n. 6712

Presidente Settimj – Relatore De Chiara

Svolgimento del processo

La sig.ra M.S.D.C. propose, nei confronti del Comune di Palermo e dell’AMAT – Azienda speciale per la mobilità (ora AMAT s.p.a.), ricorso ai sensi dell’art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 avverso il verbale di accertamento della violazione degli artt. 158, 159 e 140 codice della strada (sosta su attraversamento pedonale) elevato il 13 maggio 2004 da un ausiliare del traffico dipendente dell’AMAT. Sostenne che l’ausiliare del traffico autore del verbale era privo di delega del Sindaco e chiese anche il rimborso di quanto versato per ottenere la restituzione della propria autovettura, rimossa a seguito dell’accertamento, nonché il risarcimento dei danno.

Il Comune rimase contumace e resistette in giudizio la sola AMAT.

L’adito Giudice di pace di Palermo accolse il ricorso osservando: a) che il verbale non recava i “precisi motivi” dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito, giustificata con il solo riferimento all’assenza del trasgressore; b) che l’ausiliare del traffico procedente era privo di delega; c) che il verbale non era stato notificato in originale o copia autentica. Annullato, quindi, il verbale, condannò gli enti convenuti, in solido, al rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e al pagamento di Euro 200,00 “a causa dello stress subito” dalla opponente, all’epoca incinta, nella ricerca del veicolo illegittimamente rimosso.

L’AMAT s.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui la sig.ra S.D.C. ha resistito con controricorso. Il Comune di Palermo, nei confronti del quale questa Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, tempestivamente eseguita dalla ricorrente, non ha svolto difese.

Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in via principale per la declaratoria d’ufficio della radicale carenza di legittimazione passiva dell’AMAT, con condanna della opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, e in via subordinata per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo che la notifica di esso è stata eseguita il 15 novembre 2005, sessantunesimo giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata.

Quella che rileva, infatti, è la data della richiesta della notificazione (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 458/2005), che nella specie risale all’8 novembre 2005, ampiamente rientrante nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c..

2. – Va altresì disattesa la richiesta, formulata dal P.M. in via principale, di definire il giudizio con declaratoria d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’AMAI essendo il Comune l’unico legittimato a resistere all’opposizione avverso il verbale.

Se è vero, infatti, che legittimato a resistere all’opposizione al verbale era soltanto il Comune, quale amministrazione cui l’atto era riferibile, è pur vero che questi era stato convenuto nel giudizio di primo grado e che la legittimazione passiva dell’AMAT sussiteva quanto alle domande di rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e di risarcimento del danno, dato che la relativa condanna veniva richiesta anche nei suoi confronti.

Il difetto di legittimazione passiva dell’AMAT quanto all’opposizione al verbale, d’altra parte, non è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità: non si tratta, infatti, di rilevare una carenza di contraddittorio, dato che il soggetto passivamente legittimato – il Comune – è stato convenuto sin dal primo grado di giudizio.

3. – Vanno quindi esaminati con priorità il terzo e quarto motivo di ricorso, tra loro connessi.

3.1. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura la statuizione secondo cui “l’ausiliare del traffico, non essendo delegato dal Sindaco se non per l’accertamento delle violazioni relative all’uso delle schede parcheggio (…) e, quindi, con carenza di delega per la rimozione dei veicoli, non avrebbe potuto e dovuto procedere alla rimozione”. Si sostiene che il verbalizzante era in realtà titolare di delega anche a disporre la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, delega rilasciata con ordinanza sindacale 14 aprile 2003, n. 90 agli ausiliari del traffico dipendenti dell’AMAT, la quale ben può essere presa in considerazione in sede di legittimità trattandosi di “atto pubblico equiparabile alla legge”.

3.2. – Con il quarto motivo si denuncia l’inadeguatezza della motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata.

3.3. – Detti motivi sono infondati.

Per un verso, infatti, la delega, essendo uno specifico provvedimento amministrativo (da emettere in favore di “personale nominativamente designato”, come prevede l’art. 68, comma 2, l. 23 dicembre 1999, n. 488) e non un atto normativo, doveva essere prodotta in giudizio dall’amministrazione interessata (il che, secondo la sentenza impugnata, non è avvenuto) e non poteva essere acquisita d’ufficio dal. giudice di merito, né può essere prodotta o esaminata per la prima volta in sede di legittimità. Per altro verso, l’evidenziata mancanza di delega costituisce ragione sufficiente a giustificare la statuizione di cui trattasi.

4. – Vanno quindi esaminati il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso.

4.1. – Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l’affermazione dell’illegittimità del verbale per la mancanza di indicazione delle ragioni giustificative dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito nonostante l’espressa menzione dell’assenza del trasgressore.

4.2. – Con il secondo motivo si ripropone, in sostanza, la stessa questione sotto il profilo del vizio di motivazione.

4.3. – Con il quinto motivo si denuncia l’extrapetizione con riguardo all’ulteriore ragione di illegittimità del verbale ritenuta dal giudice, consistente nella nullità della sua notificazione non eseguita mediante consegna di originale o copia conforme.

4.4. – Tutte le predette censure sono inammissibili.

Il Giudice di pace, invero, ha annullato il verbale anche per il difetto di delega del verbalizzante ad eseguire l’accertamento della violazione di cui trattasi. Tanto risulta dall’affermazione contenuta nella prima parte del passo della sentenza sopra testualmente riportato, secondo cui l’ausiliare non era “delegato dal Sindaco se non per l’accertamento della violazioni relative all’uso delle schede parcheggio” (e dunque non per l’accertamento di altre violazioni, come la sosta su attraversamento pedonale), ed è confermato (ad onta di qualche possibile incertezza derivante dal riferimento, nel medesimo passo della sentenza, alla carenza di delega per la rimozione) dal collegamento del passaggio finale della motivazione, in cui il giudice chiarisce di dovere accogliere il ricorso “in ogni sua parte”, con il contenuto del ricorso stesso così come riferito nella narrativa della medesima sentenza, in base al quale l’unico motivo di opposizione consisteva appunto nella denuncia del difetto di legittimazione dell’ausiliario per difetto di delega “ad elevare contravvenzioni”, oltre che a disporre la rimozione del mezzo.

Poiché la statuizione del difetto di delega, sufficiente da sola a giustificare la decisione di annullamento dei verbale, è stata – come si è visto – malamente censurata dalla ricorrente solo con il primo e secondo motivo e, dunque, è rimasta in piedi, perde di interesse l’esame delle censure, svolte con i motivi ora in questione, relativi ad ulteriori, autonome ragioni di illegittimità del verbale affermate nella sentenza impugnata.

5. – Anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente.

5.1. – Con il sesto motivo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente deduce (dopo aver dichiarato di prescindere dal difetto di qualsiasi riscontro dell’affermazione del. giudice che la opponente all’epoca dell’accertamento era incinta e perciò era stata costretta ad abbandonare la sua autovettura) il difetto di prova dell’asserito stress subito dalla opponente nella ricerca del veicolo rimosso e del conseguente danno, di cui non v’era alcuna traccia fattuale o documentazione sanitaria.

5.2. – Con il settimo motivo si denuncia nuovamente, questa volta sotto la rubrica del vizio di motivazione, l’apoditticità della statuizione di risarcimento del danno basata sulla mera, non riscontrata affermazione dello stress subite dalla opponente nella ricerca dell’autovettura rimossa.

5.3. – I motivi sono inammissibili.

La ricorrente non pone la questione di diritto della risarcibilità del danno da stress accertato dal Giudice di pace; pone, invece, una questione di fatto, quella dell’insussistenza, in concreto, di uno stress cagionato alla opponente dalla rimozione e conseguente ricerca della propria autovettura. Quindi deduce, nella sostanza, una censura di vizio di motivazione.

Sennonché l’affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi, del tutto ingiustificata. – e in quanto tale censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione – alla luce della comune esperienza.

6. – Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 800,00, di cui 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge

La piscina non espone il cartello “vietato tuffarsi”: è responsabile del danno (Cassazione 5086/2011)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FILADORO Camillo – Presidente – Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 5016/2009 proposto da: B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MICCINESI Marco, MENCHINI SERGIO, SCARPELLI LORENZO giusta delega in calce al ricorso; – ricorrenti – e contro S.B. SPORTING CLUB SCARL (OMISSIS); – intimato – nonchè da: S.B. SPORTING CLUB SCARL (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAFEDE EUGENIO, BUIANI ERMANNO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato; – ricorrente incidentale – contro B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO N. 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MENCHINI SERGIO, MICCINESI MARCO, SCARPELLI LORENZO giusta delega in calce al controricorso; – controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1160/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, Sezione Seconda Civile, emessa il 03/07/2008, depositata il 22/07/2008; R.G.N. 2985/2005; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO; udito l’Avvocato LORENZO SCARPELLI; udito l’Avvocato ERMANNO BUIANI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorse principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. B.C., che, all’età di quindici anni, aveva riportato gravissimi danni in esito ad un tuffo in una piscina, nella parte in cui l’acqua era alta novanta cm, conveniva in giudizio la società (S.B: Sporting club soc. coop. r.l.) che gestiva la piscina, chiedendo il risarcimento ex art. 2050 c.c., e, in subordine, ex art. 2043 c.c..
Nel contraddittorio con la società e della Lloyd Adriatico Spa, chiamata in giudizio dalla società in manleva, il Tribunale, esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c., accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c., riconoscendo il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, e un risarcimento pari a circa Euro 1.100.000,00, oltre accessori; dichiarando l’assicurazione tenuta a tenere indenne l’assicurata nei limiti del massimale.
2. L’appello proposto dalla società, nel contraddittorio anche con l’assicurazione che aveva chiesto l’estromissione dal giudizio avendo transatto la lite con la società, veniva deciso (sentenza 22 luglio 2008) con il rigetto della domanda della B. e la dichiarazione di assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla società nei confronti dell’assicurazione.
3. Avverso la suddetta sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, corredati da quesiti.
Ha resistito la società, proponendo ricorso incidentale subordinato, cui ha resistito con controricorso la B.. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
4. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) l’esclusione della responsabilità, ex art. 2050 c.c., della società che gestiva la piscina, affermata dal primo giudice, è coperta da giudicato interno;
b) è contraddittoria la sentenza di primo grado in cui riconosce l’insidia o trabocchetto e la corresponsabilità della parte lesa, oltre a non essere pertinente il richiamo all’insidia o trabocchetto, riferibile alla responsabilità della PA;
c) il nesso eziologico tra evento lesivo e colpa del gestore della piscina è escluso dalle modalità del sinistro: l’essersi la ragazza tuffata dal bordo dove l’acqua era bassa; la non allegazione, e la non emersione, di anomalie su colorazione e trasparenza dell’acqua;
la ordinaria frequentazione e la conoscenza della piscina, dove nello steso giorno aveva giocato con la sorella nella parte bassa;
d) la mancanza di cartello segnaletico dell’altezza dell’acqua e del divieto di tuffarsi (cartelli, peraltro non obbligatori) non ha rilevanza causale, attese le modalità del tuffo, a capofitto (secondo c.t.u.), le condizioni soggettive della vittima (esperta nuotatrice e frequentatrice piscina) e il principio di autoresponsabilità valevole per i frequentatori (senza che possa rilevare l’età, non potendosi dire immatura a 15 anni.;
e) non risulta provato che la vittima avesse eseguito prima altri tuffi del genere senza che il bagnino la ammonisse, nè che il tuffo dai bordi fosse normalmente tollerate dai bagnini, stanti le risultanze opposte delle testimonianze;
f) l’evento è attribuibile solo all’azzardo della vittima.
5. Il motivi di ricorso primo, secondo, sesto settimo e ottavo sono inammissibili, risolvendosi in enunciazioni di carattere generale e astratto, prive di specifiche indicazioni in relazione alla fattispecie concreta; inidonee a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie; nè potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. s.u. n. 6420 del 2008).
6. Con il nono motivo la ricorrente sostiene prospettando la violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 – che la corte di merito ha errato nell’omettere di qualificare diversamente la domanda, avanzata delle parti ai sensi dell’art. 2043 c.c., potendosi riconoscer in capo al giudice un potere-dovere d’ufficio, sia pure sulla base degli elementi di fatto dedotti in giudizio, così che avrebbe potuto e dovuto riconoscere la configurabilità di una responsabilità della società convenuta a titolo contrattuale o extracontrattuale ex art. 2051 c.c..
Il motivo va rigettato. L’impossibilità di configurare la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa diversa qualificazione della domanda proposta in giudizio, discende linearmente dall’ambito e dai limiti del potere di qualificazione del giudice di merito, oltre che dalla ratio perseguita dall’art. 112 c.p.c..
Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dal tenore letterale degli atti, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, proprio con il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata (Cass. n. 15802 del 2005). D’altra parte, la possibilità di far valere la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la pronuncia su una domanda non proposta o per omesso esame di una domanda proposta, è proprio a presidio del principio dispositivo che fonda il processo civile.
7. I motivi terzo, quarto e quinto, possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e vanno accolti.
La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non obbligatoria la segnaletica di pericolo nella piscina e, comunque, ha escluso qualunque rilevanza causale di tale mancanza (art. 2043 c.c., comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), attribuendo la totale responsabilità dell’evento lesivo solo all’azzardo della vittima, senza motivare sufficientemente in ordine al punto esatto del tuffo (quarto) e alla maturità della quindicenne (quinto).
7.1. Effettivamente, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la mancanza di una normativa specifica, che imponesse al gestore della piscina la collocazione di cartelli (indicatori della diversa profondità e del divieto di tuffi dove l’acqua era bassa), escludesse la configurabilità di un comportamento colposo in capo al gestore.
Infatti, l’apposizione di mezzi idonei a segnalare la profondità della piscina e di un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, risponde alle comuni regole diprudenza, specificate nei confronti del gestore della piscina, volte ad impedire il superamento dei limiti del rischio connaturato allo svolgimento dell’attività sportiva.
Nessun rilievo può avere, quindi, la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie, o in norme elaborate dagli organismi sportivi di riferimento. La loro eventuale esistenza non farebbe altro che codificare generali norme di prudenza rispetto a chi, per la natura dell’attività svolta, è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti nell’organizzazione della propria attività economica.
7.2. Inoltre, il giudice da un lato, non ha, erroneamente, attribuite alcuna valenza causale a tale omissione rispetto all’evento, dall’altro non ha motivato adeguatamente la ritenuta totale riconducibilità dell’evento alla vittima.
Invero, alla luce del consolidato criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, non può negarsi che non è inverosimile l’ipotesi che, in presenza di idonei segnali di pericolo, il comportamento dell’uomo medio, e, tanto più quello di un’adolescente, avrebbe potuto essere più accorto sino ad arrivare ad escludere il compimento del comportamento vietato.
Inoltre, la decisione censurata difetta di completa e adeguata motivazione laddove attribuisce l’evento al solo comportamento azzardato della vittima, senza spiegare se il tuffo è avvenuto dal lato corto o lungo della piscina. Dato di non poco rilievo, se si considera che dal primo l’acqua della piscina era senz’altro bassa, mentre dal secondo la profondità dell’acqua non era omogenea, con conseguenti ripercussioni sulla valutazione del comportamento colposo della vittima e della mancata presenza di segnali. Pure incompleta risulta la motivazione, laddove attribuisce valore assoluto alla perfetta conoscenza della piscina da parte delle vittima e alla sua esperienza come nuotatrice, sostenendo, quanto al profilo di maturità psicologica della vittima, che “non si può dire che l’età della ragazza fosse immatura al punto tale da non consentirle di comprendere l’azzardo”, laddove propria la giovanissima età avrebbe consigliato, secondo l’id quod plerumque accidit, una maggiore prudenza nella valutazione.
8. La società ha proposto ricorso incidentale subordinato, prospettando la violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, rispetto alle critiche svolte in appello relative alla dinamica del fatto e alla ritenuta, assenza della segnaletica ai bordi della piscina.
Sulla base del principio pacifico, secondo cui “La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso.
Essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni” (da ultimo rg. 4541 del 2009, ud. 24 gennaio 2011), il ricorso sarebbe stato inammissibile dando rilievo alla prospettazione della parte, che lamenta formalmente un’omessa pronuncia. Ma, il collegio ritiene che, al di là della formale prospettazione, la ricorrente lamenti, come emerge meglio dal quesito, un vizio di motivazione della sentenza laddove non avrebbe dato conto delle eccezioni critiche svolte in appello alla sentenza di primo grado, in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto e alla assenza della segnaletica ai bordi della piscina. Trattandosi, allora, di censura su mancato accoglimento di eccezioni, il ricorso è ammissibile, ma va rigettato.
Infatti, la Corte ha adeguatamente motivato, con coerenza, sia rispetto alla dinamica, dando conto del tuffo e delle modalità sulla base della consulenza (anche se, come si è visto, non ha specificato da quale punto della piscina), sia rispetto all’assenza della segnaletica.
9. In conclusione, il giudice di rinvio deciderà in conformità del seguente principio di diritto: “Ai fini dell’individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell’acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa, come nella specie, andrà valutata l’incidenza causale di tale omissione rispetto all’evento, non apparendo inverosimile – alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata – che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell’uomo medio, e, tanto più su quello di un’adolescente. Inoltre, ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è avvenuto dal lato corto della piscina, dove l’acqua era senz’altro bassa, o dal lato lungo, dove la profondità non era omogenea, nonchè la valutazione della giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile”.
Lo stesso giudice liquiderà le spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie i motivi terzo, quarto e quinto, dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, sesto; settimo e ottavo, nonchè rigetta il nono motivo del ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa, composizione.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

Danno da cose in custodia: la società Autostrade non è responsabile per i danni causati da un birillo “schizzato” sulla corsia (Cassazione 4484/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 24 febbraio 2011, n. 4484
Presidente Preden – Relatore Amatucci

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 5578/03 il giudice di pace di Roma rigettò la domanda di    D.V.M. nei confronti di Autostrade s.p.a. volta al risarcimento del danno patito per la rottura del radiatore (e la successiva fusione del motore) della propria autovettura, provocata da un birillo spartitraffico che delimitava una corsia chiusa al traffico sull’autostrada Al nel tratto (OMISSIS) e che era “schizzato” al centro della cortesia che egli stava percorrendo.
2.- Il tribunale di Roma ha rigettato il gravame del soccombente con sentenza n. 19338/05, avverso la quale il  D.V. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, cui Autostrade s.p.a. resiste con controricorso illustrato anche da memoria.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
2.- Col primo motivo il ricorrente si duole che il tribunale abbia ritenuto che la responsabilità della società convenuta ex art. 2051 c.c. fosse stata inammissibilmente dedotta per la prima volta in appello; col secondo censura la decisione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c. ed ogni possibile tipo di vizio della motivazione, per essere stata esclusa la responsabilità della società Autostrade in base ad entrambi i possibili criteri di imputazione; assume, in particolare, che la convenuta non aveva offerto la prova del fortuito per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c..
3.- Il ricorso è infondato.
L’inammissibilità per difetto di interesse del primo motivo direttamente discende dal rilievo che il tribunale, pur avendo effettivamente affermato a pag. 10 della sentenza che la responsabilità da cosa in custodia era stata invocata solo in secondo grado, tanto ha fatto in esito alla disamina della fattispecie anche alla luce dell’art. 2051 c.c. esplicitamente chiarendo che la conclusione cui doveva addivenirsi era, in ogni caso, quella del rigetto della domanda e facendo dichiaratamente applicazione dei principi enunciati da questa corte con sentenza n. 298 del 2003 (seguita dalla giurisprudenza successiva), che ha appunto ritenuto l’art. 2051 c.c. applicabile anche al gestore di autostrade.
S’è in quella occasione chiarito che “nell’applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.
Di tale principio il tribunale ha fatto corretta applicazione laddove, dopo averlo enunciato, ha concluso che l’improvviso rotolamento di un birillo (di cui non si contesta il legittimo impiego) non era nè prevedibile nè rimediabile; e che, dunque, il danno provocato dalla cosa era dovuto al fortuito. Lo stesso ricorrente, del resto, facendo riferimento in atto introduttivo alla circostanza che il birillo fosse “schizzato” al centro della corsia, ha implicitamente escluso che in quella posizione esso già da tempo si trovasse e che, dunque, la società Autostrade avrebbe avuto modo di eliminare la situazione di pericolo repentinamente determinatasi.
Si tratta di un apprezzamento di fatto, assolutamente ragionevole e del tutto adeguatamente motivato. Nè il ricorrente sostiene di aver mai prima rappresentato la possibilità evocata in questa sede: (addirittura) che la violenta proiezione del birillo potesse essere stata provocata dagli operatori del cantiere stradale in atto sulla corsia non percorribile (così il ricorso, a pagina 17, secondo capoverso).
È, infine, del tutto irrilevante che alle censurate conclusioni sulla riconducibilità dell’evento dannoso al fortuito il tribunale sia pervenuto sulla base delle risultanze comunque acquisite, anzichè in esito ad articolazioni probatorie della convenuta.
4.- Il ricorso è respinto.
Le spese, compensate in appello, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700, di cui 2.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cade e si rompe il femore: il supermercato è responsabile del danno quale custode (Cassazione 4476/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 24 febbraio 2011, n. 4476
Presidente Preden – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
M.P. C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S. s.r.l. chiedendo di essere risarcita dei danni subiti il 22 dicembre 1995 allorché, mentre si trovava all’interno di un supermercato gestito dalla convenuta, era caduta a causa di una chiazza di sapone colata sul pavimento da un flacone collocato sugli scaffali del grande magazzino, riportando la rottura del femore.
Con sentenza del 17 giungo 2002 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 1 aprile 2005.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, M.P. C., formulando tre motivi.
Resiste con controricorso S. s.r.l..

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..
Sostiene che la Corte territoriale, esaminati congiuntamente i due motivi di gravame con i quali era stata denunciata la mancata applicazione, rispettivamente, degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., si era poi occupata soltanto dell’evocata responsabilità del custode. E invero il giudice d’appello, pur avendo dato per scontato, a differenza dei quello di prime cure, che la caduta della decotti era avvenuta a causa del liquido disperso per terra, aveva ritenuto l’evento dannoso addebitabile esclusivamente a negligenza della stessa infortunata, essendo l’ostacolo visibile, senza nulla dire, dunque, sulla mancata adozione di quelle cautele, quale segnalazione del pericolo e rimozione della sostanza, idonee a connotare in termini di colpa la condotta del gestore.
1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2051 cod. civ., anche in relazione all’art. 1176 cod. civ..
Considerato invero che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., all’attore incombe soltanto l’onere di provare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno subito, mentre spetta al custode dimostrare, per andare esente da responsabilità, l’imputabilità del pregiudizio al caso fortuito, erroneamente il decidente aveva assolto la controparte dalle istanze attrici sull’assunto che non fosse riscontrabile nella fattispecie alcuna insidia trabocchetto. Secondo l’esponente per affermare la responsabilità del custode non sarebbe assolutamente necessario provare la presenza di tali elementi, tanto più che la diligenza richiesta alla clientela di un supermercato è quella media, ex art. 1176 cod. civ. , propria del cittadino normalmente avveduto, e che il titolare di un grande magazzino ha certamente l’obbligo, ex art. 40 cod. pen., di rimuovere dal pavimento sostanze scivolose, così impedendo eventi dannosi per i clienti.
1.3 Col terzo mezzo la ricorrente deduce insufficienza della motivazione sul motivo di appello volto a far valere la responsabilità della controparte ex art. 2049 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.. La censura investe la risposta data dalla Corte territoriale al motivo di gravame col quale era stata impugnata la ritenuta insussistenza della responsabilità del titolare del supermercato per carenze nella manutenzione della struttura, argomentata sul rilievo che la stessa parte attrice aveva, in citazione, ammesso che il liquido era da poco fuoriuscito dal contenitore. Secondo l’esponente la motivazione sarebbe, sul punto, profondamente inappagante, considerato che il fatto causativo del danno era assolutamente prevedibile e niente affatto infrequente nella gestione dei supermercati.
2 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame delle critiche svolte nel secondo motivo di ricorso che, attenendo alla ricorrenza, nella fattispecie, di un’ipotesi di responsabilità aggravata per fatto proprio (nel senso che di qui a poco si chiarirà), hanno un rilievo potenzialmente assorbente, rispetto alle altre censure proposte.
Esse sono fondate per le ragioni che seguono.
3 I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
La radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un’attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
4 Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito -che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) – in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l’evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall’art. 2051 cod. civ..
è quella dettata dall’art. 1227 cod. civ., comma 1.
Peraltro il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l’evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire; dall’uso improprio della cosa, fino all’eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cofr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
5 Venendo al caso di specie, secondo il giudice di merito il comportamento della danneggiata avrebbe avuto siffatta portata, perchè il liquido era visibile sul pavimento, di talché, esclusa la sussistenza di un’insidia o trabocchetto, e, in particolare, di un pericolo occulto e imprevedibile, la caduta era attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima.
Ritiene il collegio che tali argomentazioni facciano malgoverno dei principi innanzi enunciati.
E invero l’affermazione che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo costituì elemento idoneo a interrompere il nesso di causalità, deve confrontarsi con la massima di comune esperienza per cui chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti.
In tale contesto è del tutto plausibile che il danno sofferto dalla C. sia stato casualmente connesso a un tipo di utilizzazione conforme alla funzione e alla destinazione tipiche della cosa in custodia di talché, nella predetta prospettiva, andranno nuovamente approfondite tutte le circostanze in cui avvenne la caduta.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà ai seguente principi di diritto:
– la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno;
– il giudizio sull’incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Resta assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

Trasporto in autobus: la Cassazione (4442/2011) ribadisce la presunzione di responsabilità per il danno al passeggero.

La sentenza che pubblichiamo di seguito, pur rigettando il ricorso del passeggero, che non riteneva congrua la quantificazione del danno, ha ribadito che “In tema di trasporto di persone la presunzione di responsabilita’ di cui all’art. 1681 a carico del vettore per i danni del viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attivita’ del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore”.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8100/2010 proposto da:
G.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
BARLETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAGLIANO Fabio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA ((OMISSIS)) (per atto di fusione per incorporazione di Ina Vita SpA ed Assitalia – Le Assicurazioni
d’Italia SpA) in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato
MOLLICA Gaspare, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro AMT – AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI di CATANIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1208/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 13.7.09, depositata il 14/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
G.A. ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta sul pavimento di un autobus causata da una brusca frenata.
Con sentenza depositata in data 14 settembre 2009 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto all’attore una modesta indennità.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: la corretta applicazione dell’art. 1681 c.c..
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. – Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 1681 c.c., cui segue il motivo 1 bis che lamenta omessa motivazione.
Anche recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 4482 del 2009) che, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.
La sentenza impugnata non si è affatto discostata da questo orientamento (vedi art. 360 bis c.p.c., n. 1) in quanto ha affermato che il conducente dell’autobus non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di marcia di un motorino cui ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’evento.
In realtà anche nella parte relativa all’asserita falsa applicazione di norme di diritto il ricorrente adduce argomentazioni che implicano apprezzamenti di fatto, che nella specie trovano congrua motivazione nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1681 c.c., art. 116 c.p.c., art. 2735 c.c.; contraddirlo ria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Anche questa censura, pur prospettando formalmente anche violazione di norme di diritto, tratta argomenti (velocità del mezzo, intensità della frenata; dinamica del sinistro; attendibilità del teste escusso) squisitamente di merito e, quindi, inammissibili in sede di legittimità.
Le medesime considerazioni si attagliano al quarto (rectius: terzo) motivo, che lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla C.T.U. nei cui confronti non risultano rispettati il dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il quarto motivo ipotizza violazione dell’art. 112 c.p.c., cui segue il motivo 4 bis che lamenta omessa motivazione. Il tema riguarda la misura dell’indennità liquidata: l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., resta indimostrata, mentre la duplice censura poggia su argomentazioni generiche e non consentite in questa sede.
4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi critici contenuti nella relazione;
5.- Ritenuto: che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,000, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

Malasanità: è reato se il paziente muore dopo le sue dimissioni frettolose (Cass. Penale 8254/11)

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 novembre 2010 – 2 marzo 2011, n. 8254
Presidente Brusco

Osserva

1. Il (OMISSIS) B.R. è stato trasportato all’ospedale civile di (OMISSIS) ove, in urgenza, durante l’esecuzione di una coronarografia, è stato sottoposto ad una angioplastica coronarica con applicazione di uno stent “medicato” (con rilascio, cioè, di farmaco per prevenire la ristenosi) perché colpito da infarto miocardico con grave insufficienza respiratoria.
Il (OMISSIS) è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva, ove era stato ricoverato al suo arrivo in ospedale, a quello di cardiologia con diagnosi di “edema polmonare, infarto miocardico acuto”, con patologie preesistenti “ipertensione arteriosa in soggetto fumatore”. Nei giorni successivi sono stati eseguiti diversi accertamenti, tra cui un ECG holter.
Il (OMISSIS) , nella cartella clinica è stato registrato che il paziente risultava “asintomatico, obbiettività negativa, con scomparsa dell’eritema che in precedenza aveva manifestato”; l’ecocardiodoppler di controllo aveva mostrato una moderata ipertrofia ventricolare sinistra, acinesia antero settate e laterale sinistra medio-apicale, restrittività diastolica, frazione di eiezione 29%, mentre l’ECG aveva registrato “esiti di infarto antero-laterale con emiblocco anteriore sinistro”.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, nona giornata dal ricovero, il Dott. R..G. , odierno imputato, addetto alle cure ed alle terapie postoperatorie del paziente, ha deciso di dimettere il B. , al quale è stata consegnata una lettera, diretta al medico curante, nella quale si segnalava: “…paziente ricoverato il XX viene dimesso con la seguente diagnosi: infarto al miocardio acuto anteriore esteso, edema polmonare acuto” e veniva prescritta terapia farmacologica con esecuzione di un test ergometrico dopo due mesi ed una scintigrafia miocardica dopo sei mesi.
Dall’anamnesi è emerso che il B. era soggetto a rischio coronarico grattandosi di fumatore, iperteso da tre anni con rifiuto di terapia, affetto da ipercolesterolomia grave, da ipertrigliceridemia, obesità, tutti indicatori di una sindrome dismetabolica.
Nella stessa notte della dimissione, tra il XX ed il (OMISSIS), a poche ore dal rientro in casa, il paziente è stato colto da dispnea e tosse, trasportato dai familiari in ospedale, vi è giunto in arresto cardio-circolatorio alle ore 3,20.
L’autopsia ha accertato che la causa della morte, dovuta ad affezione cardiaca, era derivata “non da scompenso congestizio, bensì aritmica tipo tachicardia-fibrillazione ventricolare”.
-II- In esito alle indagini seguite al decesso, che hanno riguardato tutti i medici, tra i quali il Dott. G. , che, nelle rispettive e diverse specialità, avevano avuto in cura il B. , il PM presso il Tribunale di Busto Arsizio ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Richiesta accolta dal Gip per tutti gli indagati, tranne che per il G.  (nei cui confronti ha ordinato la formulazione coatta dell’imputazione) che è stato chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo perché, quale sanitario dell’ospedale civile di (OMISSIS)  , addetto alle cure ed alle terapie postoperatorie di B.R.  , agendo con negligenza, imprudenza ed imperizia, avendo dimesso dall’ospedale il paziente, con esiti di recente infarto esteso del miocardio, a nove giorni di distanza dall’intervento di angioplastica all’arteria interventricolare anteriore, ne aveva causato la morte a seguito di attacco cardiaco intervenuto a poche ore dalla dimissione.
In sede di udienza preliminare, costituitisi parti civili il figlio e la moglie del B. , A..B.  e F..P.  , il Gip ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia medico-legale volta ad accertare eventuali responsabilità dell’imputato.
Eseguita la perizia, affidata al prof. T.  , direttore della cattedra di patologia cardiovascolare presso l’Università di Padova, il Gup ha affermato la responsabilità dell’imputato e, riconosciute le circostanze attenuanti genetiche, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di otto mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite, cui ha assegnato Euro 50.000,00 a titolo di provvisionale.
Il primo giudice ha dato atto che il prof. T. aveva evidenziato come, all’atto della dimissione, il paziente era stabilizzato, che l’ECG mostrava un blocco alla branca sinistra ma era scevro da segni di instabilità elettrica ventricolare, che era asintomatico da giorni e non mostrava un quadro di scompenso cardiaco, che i markers di necrosi si erano stabilizzati. Ha anche dato atto che lo stesso perito, richiamando le c.d. “linee guida” (o protocolli medici) che prevedono la dimissione del paziente allorché si sia raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico, aveva rilevato che, nel caso di specie, non esistevano indici obiettivamente contrari alla dimissione, perché il B. era in compenso cardiocircolatorio e nulla faceva presagire la complicanza fatale.
Malgrado il parere del perito, tuttavia, il Gup ha ritenuto di rilevare nella condotta dell’imputato specifici profili di colpa.
Ha, in particolare, sostenuto il primo giudice che, se pur era vero che il medico, all’atto della dimissione, si era attenuto scrupolosamente alle “linee guida”, era anche vero che queste non costituiscono unica regola di condotta del medico, sufficiente ad escludere qualsiasi ipotesi di colpa professionale. Fermo restando il valore di tali regole o protocolli come indicazioni generali riferibili ad un caso astratto, permaneva comunque per il medico, secondo il primo giudice, la necessità di valutare specificamente il caso affidato al suo giudizio, di rilevarne ogni particolarità, di adottare le decisioni più opportune, anche discostandosi da quelle regole. La piena autonomia del sanitario nella scelta dei più opportuni presidi diagnostici e terapeutici è, peraltro, prevista nello stesso codice deontologico.
Orbene, nel caso del B. la dimissione trovava, secondo lo stesso giudice, precise ragioni obbiettive che sconsigliavano la rigida applicazione delle linee guida, rappresentate: a) dall’anamnesi del paziente, indicato come soggetto a rischio coronarico perché fumatore, obeso, iperteso da tre anni con rifiuto di terapia, affetto da ipercolesterolomia grave, da ipertrigliceridemia; b) dalla severità dell’infarto che lo aveva colpito, esordito con gravissima sintomatologia respiratoria, tanto da rendere necessaria la ventilazione meccanica, e che aveva lasciato esiti rilevanti ed una funzione meccanica del cuore notevolmente compromessa (29% frazione di eiezione); c) dall’elevata mortalità post-infartuale di pazienti con esteso infarto al miocardio (circa 5, 10% nel primo anno).
Se l’imputato, ha concluso il Gup, avesse adeguatamente considerato tali dati, avrebbe evitato di dimettere il paziente che, in un reparto di cardiologia, avrebbe avuto, all’insorgenza del nuovo scompenso, cure immediate ed efficaci, rappresentate non solo dal ricorso al defibrillatore, ma anche, e prima ancora, ai primi segnali della crisi, dalla somministrazione di idonee terapie che ne avrebbero limitato gli effetti e ne avrebbero scongiurato il decesso. La condotta dell’imputato doveva quindi ritenersi affetta da colpa per avere dimesso un paziente che presentava ancora fattori di rischio tali che consigliavano la prosecuzione della degenza.
-III- Su appello proposto dall’imputato, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 16 novembre 2009, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato.
Il giudice del gravame, premesso di ritenere condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui il rispetto delle “linee guida” non esenta il medico da responsabilità una volta che si dimostri la loro incompatibilità rispetto ai canoni di diligenza, prudenza e perizia che si richiedono in chi esercita la professione medica, ha sostenuto che, nel caso di specie, tale incompatibilità non è stata, in concreto, dimostrata. Per sostenere che il medico avrebbe dovuto disapplicare, nel caso di specie, le linee guida e discostarsi dalla prassi normalmente seguita per casi simili, occorrerebbe dimostrare, ha sostenuto la corte territoriale, che il caso del B. presentava particolarità tali da configurare una situazione al di fuori della norma, particolari situazioni di rischio, tali da sconsigliare il rispetto delle linee guida.
Tale situazione, ha aggiunto la stessa corte, non sono rilevabili nel caso del B. posto che, secondo quanto accertato dal perito, prof. T.  : a) il livello di funzione meccanica cardiaca residua (29% frazione di eiezione) rientrava nei parametri previsti negli standards; b) non esistevano segnali predittivi di eventi elettrici avversi né altri segnali di instabilità elettrica ventricolare; e) all’atto delle dimissioni, il paziente era asintomatico da giorni, non presentava un quadro di scompenso cardiaco ed i markers di necrosi si erano normalizzati. Proprio alla stregua di tali dati, lo stesso perito era giunto a concludere nel senso dell’inesistenza di indici obiettivamente contrari alla dimissione del paziente, che era in compenso cardiocircolatorio e non faceva prevedere l’insorgenza di complicanze.
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, la corte territoriale ha ritenuto che le condizioni del B. , seppur critiche, non erano diverse e più gravi rispetto a quelle di altri pazienti che rientravano nel campo di applicazione delle linee guida, e quindi tali da richiedere un diverso trattamento. Mentre l’opposta affermazione del primo giudice è sembrata apodittica perché inidonea a smentire le conclusioni del perito. Non era per nulla certo, peraltro, secondo la stessa corte, che un tempestivo intervento del personale medico sul paziente che fosse rimasto ricoverato ne avrebbe evitato il decesso.
-IV- Avverso tale decisione propongono ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano e le parti civili.
1) Il primo deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto i profili della manifesta illogicità e della contraddittorietà della stessa, laddove la corte territoriale ha assolto l’imputato, avendo ravvisato dubbi sul fatto che la protrazione della degenza o un ricovero in reparto riabilitativo avrebbero evitato o significativamente ritardato l’evento. Dubbi infondati, a giudizio del ricorrente, atteso che il perito, prof. T.  , ha sostenuto che “l’episodio di arresto cardiaco terminale di verosimile natura aritmica, se avvenuto con il paziente ancora ricoverato, avrebbe potuto essere trattato con defibrillatore esterno, disponibile nelle corsie di cardiologia”, analogamente a quanto sostenuto dal consulente del PM, secondo il quale “se il paziente fosse stato ricoverato in ambiente ospedaliero, nel momento dell’urgenza cardiologica si sarebbero potuti attuare con sollecitudine interventi o meglio terapie che forse avrebbero potuto salvare la vita”. Il paziente, invece, seppur in condizioni critiche, era stato dimesso a soli nove giorni dal ricovero in ossequio a “linee guida” non vincolanti, senza considerare il forte rischio di recidiva, puntualmente presentatasi a poche ore dalla dimissione.
2) Le parti civili sostengono che la decisione impugnata è affetta da una serie di vizi logici e di errori giuridici che ne impongono l’annullamento.
Il ricorso si diffonde nella individuazione dei vizi dedotti rilevando, anzitutto, l’illogicità e la contraddittorietà dell’iter argomentativo della sentenza posto che i giudici del gravame non avrebbero considerato che le critiche condizioni di salute in cui il paziente versava avrebbero dovuto indurre l’imputato, a prescindere da qualsiasi prassi e linea guida ed in vista di possibili recidive, a mantenere il ricovero del congiunto. La decisione di dimetterlo aveva, a giudizio delle ricorrenti, sostanzialmente impedito la prestazione all’ammalato di cure ed assistenza adeguate che ne avrebbero salvato la vita; condotta nella quale il giudice del gravame avrebbe dovuto ravvisare profili di specifica responsabilità a carico dell’imputato.
Affetto da manifesta illogicità e da contraddittorietà sarebbe anche il riferimento alle “linee guida” che l’imputato aveva seguito nel decidere la dimissione del paziente; in realtà, sostengono le ricorrenti, di tali linee guida e dei relativi contenuti non vi è traccia in atti; esse, peraltro, rappresenterebbero meri dati statistici di nessun valore scientifico, di guisa che errato sarebbe il richiamo a tali dati per giustificare la dimissione di un paziente le cui critiche condizioni di salute rappresentavano una chiara controindicazione alla dimissione. Lo stesso giudice del gravame, peraltro, aveva ammesso che il rispetto delle linee guida non’ esimeva il medico da responsabilità, laddove si fosse accertato che egli avesse agito con negligenza, imperizia ed imprudenza; affermazione tuttavia contraddetta nel momento in cui egli ha ritenuto corretta la decisione di dimettere un soggetto che presentava, all’atto della dimissione, condizioni di salute da tutti definite “critiche”. I rischi che ancora incombevano, avrebbero dovuto indurre a trascurare prassi, linee guida e statistiche ed a mantenere la degenza ospedaliera, che certo avrebbe garantito tempestivi interventi che sarebbero valsi a salvare la vita del paziente.
La valutazione di dimissibilità, si sostiene ancora nel ricorso, deve essere di ordine medico, non statistico, e deve essere rapportata alle condizioni psicofisiche del malato, alla prognosi circa il decorso successivo ed alla possibilità di proseguire le cure a domicilio. Quest’ultima, peraltro, incerta nel caso del B. anche a causa dell’approssimarsi di giornate festive (la dimissione è avvenuta nella giornata di venerdì) che rendeva difficile sia l’acquisto dei farmaci sia il ricorso a medici esterni.
Secondo le P.C. ricorrenti, è stata proprio l’assurda decisione di dimettere il paziente a causarne la morte, poiché l’aritmia insorta di lì a poche ore sarebbe stata facilmente controllata e curata in ambiente ospedaliero.
Lo stesso perito, si aggiunge nel ricorso, le cui conclusioni i giudici del gravame hanno richiamato, non ha mai sostenuto che il B. avrebbe dovuto essere dimesso ma, al contrario, che egli avrebbe dovuto esser mantenuto in ambiente ospedaliero, anche se non aveva necessità di essere costantemente monitorato.
Inaccettabile, infine, giudicano le ricorrenti il richiamo ad esigenze ed a logiche di economicità gestionale che vorrebbero accelerare le dimissioni non appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico del paziente. La logica dell’assistenza, invero deve essere informata alla tutela della salute e la direttrice del medico non può che essere quella di rapportare le proprie decisioni solo alle condizioni del malato, del quale è, comunque, responsabile.
Concludono, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
-V- I ricorsi sono fondati, essendo sussistente il dedotto vizio di motivazione.
Come è noto, i principi fondamentali che regolano, nella vigente legislazione, l’esercizio della professione medica, richiamano, da un lato, il diritto fondamentale dell’ammalato di essere curato ed anche rispettato come persona, dall’altro, i principi dell’autonomia e della responsabilità del medico, che di quel diritto si pone quale garante, nelle sue scelte professionali.
Il richiamo al rispetto di quel diritto e di quei principi è assoluto, nella legge, sotto tutti i punti di vista, avendo, peraltro, il primo, rilievo costituzionale ed essendo stato ripetutamente oggetto di interventi del giudice delle leggi che ne hanno ribadito il significato ed il valore sotto ogni possibile profilo.
Nel praticare la professione medica, dunque, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità.
Il rispetto delle “linee guida”, quindi, assunto nel caso di specie quale parametro di riferimento della legittimità della decisione di dimettere dall’ospedale il B. e di valutazione della condotta del medico, nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente.
Nulla, peraltro, si conosce dei contenuti di tali “linee guida”, né dell’autorità dalle quali provengono, né del loro livello di scientificità, né delle finalità che con esse si intende perseguire, né è dato di conoscere se le stesse rappresentino un’ulteriore garanzia per il paziente ovvero, come sembra di capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno strumento per garantire l’economicità della gestione della struttura ospedaliera. In ogni caso, non risulta acquisito in atti alcun documento che le riproduca.
D’altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato. Mentre il medico, che risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico.
Se le “linee guida” richiamate dai giudici del gravame, addotte dall’imputato a giustificazione della decisione di dimettere il B. , dovessero rispondere solo a logiche mercantili, il rispetto delle stesse a scapito dell’ammalato non potrebbe costituire per il medico una sorta di salvacondotto, capace di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità, penale e civile, o anche solo morale, poiché sul rispetto di quelle logiche non può non innestarsi un comportamento virtuoso del medico che, secondo scienza e coscienza, assuma le decisioni più opportune a tutela della salute del paziente. Di qui, l’esigenza di approfondimento delle delicate questioni che la vicenda pone, al fine di verificare se tali “linee”, che legittimamente potrebbero essere ispirate anche a logiche di economicità di gestione, non siano, nel caso di B.R.  , in contrasto con le conclamate esigenze di cura del paziente.
Orbene, tale approfondimento, nella vicenda in esame è del tutto mancato, ovvero si è articolato, nella sentenza impugnata, in maniera incongrua ed incoerente rispetto al tema oggetto di contrasto tra le parti.
I giudici del gravame, invero, sono pervenuti alla sentenza assolutoria sol riconoscendo il rispetto, da parte del medico, delle “linee guida”, in ossequio alle quali essi hanno ritenuto legittima la decisione di dimettere un paziente, pur colpito da gravissimo infarto, già dopo nove giorni dal ricovero, in considerazione della stabilizzazione del quadro clinico e della mancanza di controindicazioni alla dimissione. Ciò, tuttavia, attraverso un iter argomentativo che ha tenuto conto solo della generica presenza delle condizioni astrattamente previste nelle “linee guida” di settore, della cui incerta presenza e dei cui incerti contenuti si è già detto, ma che ha del tutto omesso di considerare se le specifiche condizioni cliniche del B. consentissero di procedere ad un “acceleramento” della dimissione, ovvero evidenziassero la necessità di un prolungamento della degenza ospedaliera, superando la burocratica barriera frapposta dalle “linee guida”.
Il parametro di riferimento per valutare la condotta dell’imputato, e quindi la bontà della decisione di dimettere il paziente, è stato, in altri termini, individuato dagli stessi giudici nella verifica dell’avvenuto rispetto, da parte dello stesso, delle “linee guida” e di una “prassi”, pure genericamente richiamata, laddove andava verificato se la dimissione rispondeva alle specifiche condizioni di salute del B. ed alle sue esigenze di cura, alla luce della “persistente criticità e precarietà” dello stato di salute del paziente, pur riconosciute nella sentenza impugnata ed individuate:
-nella severità dell’infarto, descritto come “miocardico antero-settale molto esteso”, che aveva esordito con gravissima patologia respiratoria che aveva richiesto una ventilazione meccanica ed il ricovero in rianimazione;
– nella grave compromissione della residua funzione meccanica, con frazione di eiezione ridotta al 29%;
– nell’elevato rischio di recidiva, anche a causa di pregresse e varie patologie di cui il B. era portatore.
Andava, quindi, esaminata la legittimità di quella decisione, rapportandola non alle “linee guida”, ma alla complessiva condizione del paziente, alla luce delle gravi e da tutti riconosciute richiamate “criticità”, al fine di accertare se le dimissioni dello stesso fossero giustificate, in quanto con quella compatibili, ovvero affrettate, in vista della necessità o almeno della opportunità di rinviarle di qualche tempo, in attesa che il quadro clinico “stabilizzato” si consolidasse non solo con riferimento all’infarto, ma anche con le condizioni generali del malato che si presentava, oltre che convalescente da un recentissimo e devastante infarto al miocardio, anche obeso, iperteso, ipercolesterolemico e ipertrigliceridemico.
Viceversa, non è per nulla emerso che tali specifiche condizioni siano state adeguatamente approfondite; al contrario, la stabilizzazione del quadro clinico e l’assenza di controindicazioni alla dimissione appaiono riferibili, nel contesto motivazionale, alla sola patologia cardiaca, in vista dei riferimenti:
– al “livello di funzione meccanica cardiaca residua”;
– all’inesistenza di aritmie e di altri segnali di instabilità elettrica ventricolare;
– alla normalizzazione dei markers di necrosi,
– nell’assenza, quindi, del benché minimo riferimento a quei gravi ed ulteriori elementi di criticità che, se non adeguatamente contrastati, avrebbero potuto moltiplicare i già gravi rischi di ricaduta.
Non basta, dunque, a render congrua la motivazione della sentenza impugnata il generico riferimento alle “linee guida” ed al rispetto delle stesse da parte dell’imputato, né a renderla coerente rispetto alle stesse premesse dalle quali è partita l’analisi della corte territoriale, laddove la stessa, oltre ad aver dato atto della “persistente criticità e precarietà” delle condizioni del paziente “non solo derivanti dal grave infarto subito”, ma anche dalle “patologie di cui egli era portatore”, ha anche precisato di condividere l’affermazione del primo giudice secondo cui il rispetto delle linee guida non esime automaticamente il medico dalle proprie responsabilità.
Evidente, in altri termini, si presenta l’incoerenza logica della motivazione, laddove il giudice del gravame – che pure ha individuato sia i limiti delle “linee guida”, sia la “persistente criticità e precarietà” delle condizioni del paziente dimesso – ha giudicato legittima la decisione dell’imputato di dimetterlo, non essendo stato dimostrato “che il caso specifico presentava particolarità tali da configurare una situazione al di fuori della norma e presentava condizioni di rischio superiori o diverse da quelle riscontrate in casi analoghi”, senza verificare se la “particolarità” del caso B. non dovesse rinvenirsi proprio nella “persistente criticità e precarietà” delle condizioni dello stesso dovute, non solo all’invasività dell’infarto, ma anche alle gravi, ulteriori e preesistenti patologie.
Incongruo è poi l’argomento utilizzato dalla corte territoriale per ribadire la legittimità della dimissione del B. . Ha, invero, sostenuto la stessa corte che, poiché il rischio di mortalità di pazienti con esteso infarto al miocardio è, nel corso del primo anno, elevato e poiché non è possibile prevedere se e quando l’evento avverso si potrà verificare, legittima dovrebbe ritenersi la dimissione dopo nove giorni. Argomentazione da un lato fuorviante, poiché oggetto di approfondimento doveva essere non la durata del ricovero in sé, bensì la legittimità della dimissione se ancorata solo alle scadenze fissate nelle “linee guida” e quindi a criteri di economicità di gestione e non anche alle effettive esigenze del singolo paziente, dall’altro concettualmente inaccettabile, poiché proprio l’elevata mortalità di pazienti colpiti da infarto al miocardio, specie se, come nel caso di specie, accompagnato da ulteriori gravi patologie che aumentavano il rischio di ricadute, avrebbe dovuto indurre a maggior prudenza e ad una più paziente attesa di una più consolidata stabilizzazione del quadro clinico complessivo.
La vicenda, in conclusione, merita maggiori approfondimenti e più coerente motivazione in punto di verifica della sussistenza di profili di colpa a carico dell’imputato, la cui condotta dovrà essere valutata con riguardo non alla sua conformità alle “linee guida” più volte richiamate, bensì alle condizioni del B. , in relazione non solo alla gravità dell’infarto che lo ha colpito, ma anche alle patologie preesistenti ed a tutte le “criticità” che ne rendevano estremamente precario lo stato di salute, al fine di verificare se la decisione di dimetterlo dall’ospedale a nove giorni dal ricovero, sia stata corretta ovvero affrettata, e dunque errata.
A tanto provvederà il giudice del rinvio, il quale valuterà l’opportunità di disporre anche accertamenti tecnici diretti a chiarire i punti ancora incerti della vicenda e, ove ritenga di rilevare nella condotta dell’imputato profili di colpa, affronterà il tema del nesso causale, solo accennato dalla corte territoriale, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 30328/02 (Franzese).
La sentenza deve essere, in conclusione, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, cui rimette anche il regolamento, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

L’assicurazione ha sessanta giorni per risarcire il danno, altrimenti è mala gestio (Cassazione 1083/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 novembre 2010 – 18 gennaio 2011, n. 1083
Presidente Trifone – Relatore Amatucci

Svolgimento del processo

1.- Il 23.7.1981 il trentacinquenne M. P. morì per le lesioni riportate nello scontro tra il motociclo sul quale viaggiava ed un autocarro che, nell’immettersi nella strada regolarmente percorsa dal P. , aveva invaso la corsia opposta.
Con sentenza del 23.3.1983 il tribunale penale di Perugia condannò il conducente dell’autocarro A. B. alla pena di giustizia e, ritenutolo esclusivamente responsabile dell’incidente, lo condannò altresì, unitamente al responsabile civile G. C. A. , qualificato proprietario del mezzo, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore dei congiunti, costituitisi parte civile. Riconobbe a favore della moglie del defunto, L. R., e dei figli, P. A.  e C. , una provvisionale di L. 25.000.000, versata dalla società assicuratrice del mezzo (Alleanza Securitas Esperia, poi Allsecures, in seguito Axa) il 18.8.1983 (o il 23.9.1983 secondo altra indicazione della sentenza impugnata). La sentenza fu confermata dalla corte d’appello il 29.3.1985. Il giudicato si formò il 18.12.1985 a seguito della declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione.
Nelle more, l’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato (in seguito FF.SS.) di cui il P.  era dipendente, costituì a favore dei predetti congiunti una rendita vitalizia del valore di L. 93.597.750 alla data dell’1.1.1982 e ne richiese il pagamento ad Axa in via surrogatoria. L’Axa versò alle FF.SS. L. 80.000.000 il 26.1.1984 e L. 44.925.840 il 26.7.1985, così esaurendo il massimale di polizza di L. 150.000.000.
2.- Il 22.6.1988 la R.  ed i figli P.  agirono giudizialmente innanzi al tribunale di Perugia nei confronti del B., del G. e dell’Axa adducendo l’insufficienza delle somme già percepite a titolo di risarcimento del danno e richiedendone la differenza.
Contumace il B., resistettero il G. e 1’Axa:
– il G. rappresentando che le FF.SS. avevano già giudizialmente domandato la condanna di tutti e tre i convenuti al pagamento della somma di L. 173.479.285, quale importo capitalizzato della rendita costituita in favore dei danneggiati, in surrogazione dei quali avevano agito; e chiedendo inoltre che Axa, della quale addusse la mala gestio, fosse condannata a tenerlo indenne anche oltre i limiti del massimale;
– l’Axa adducendo che gli importi richiesti dagli attori erano eccessivi e negando la mala gestio per aver tempestivamente pagato.
Con sentenza del 26.7.2001 il tribunale condannò il B. ed il G. al pagamento di L. 28.226.808 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi. Ritenne che il danno patrimoniale fosse pari a quanto già erogato dalle FF.SS., che l’Axa aveva versato l’intero massimale e che dovesse escludersene la responsabilità per mala gestio.
3.- La sentenza fu appellata autonomamente dagli attori e dal G. e, in via incidentale, dal B., che chiese il rigetto della domanda e di essere tenuto comunque indenne dall’Axa della somma di Euro 52.000 versata intanto agli attori.
Axa resistette.
Con sentenza n. 336 del 2005 la corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, solo riducendo il residuo credito degli attori per danno morale da L. 28.226.808 a L. 21.608.753 (pari ad Euro 11.159,99), affermando che anche Axa era tenuta alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma di L. 25.000.000 e dichiarando cessata la materia del contendere tra gli attori stessi ed il B..
4.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la R.  ed i P.  sulla base di tre motivi e, con autonomo ricorso, B. A. , che si affida a due motivi.
Al ricorso R.  – P.  resistono con distinti controricorsi l’Axa ed il G., che propone anche ricorso incidentale fondato su tre motivi, al quale resistono con controricorsi i ricorrenti principali ed Axa.
Al ricorso del B. resistono con controricorsi l’Axa ed il G., che propone ricorso incidentale fondato su tre motivi, al quale resiste con controricorso l’Axa.
I R.  – P. , il G. ed il B. hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

IL RICORSO R.  – P.  (R.G.N. 20196/06).

1.- Col primo motivo, deducendo violazione di norme di diritto e vizi della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, i ricorrenti si dolgono che la corte d’appello abbia ritenuto che gli attori avessero formulato una domanda nuova, come tale inammissibile, col richiedere all’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.6.1998 la somma di L. 402.206.000 (previa detrazione dell’importo di L. 25.000.000) per danno morale, invece originariamente indicato in L. 40.000.000, tra l’altro senza alcuna riserva di stile in ordine alla maggior somma che fosse per essere eventualmente risultata di giustizia.
Affermano che la diversa quantificazione della pretesa integra una mera emendatici e non una mutatio libelli e citano a sostegno dell’assunto Cass., nn. 4828/06, 1224/06, 26079/05 e 20683/05.
1.1.- La censura è fondata.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova. In tal senso si sono espresse, oltre alle sopraindicate sentenze citate dai ricorrenti, tra le altre, Cass. nn. 9266/10, 17977/07, 14961/06, 6338/00, 7275/97, 2693/91, 1743/90. La seconda, pronunciata in materia di responsabilità extracontrattuale in fattispecie nella quale era stato chiesto in citazione il risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto per un importo determinato, poi maggiorato all’udienza di precisazione delle conclusioni, ha in particolare affermato – con enunciazione che va anche in quest’occasione ribadita – che le variazioni puramente quantitative del petitum sono consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio nè menomazione del diritto di difesa dell’altra parte.
Una volta escluso che l’incremento della somma richiesta (c.d. petitum mediato) integri una mutatio libelli, è del tutto irrilevante operare un raffronto – com’ha fatto la corte d’appello – tra quanto era stato orginariamente domandato al momento dell’atto di citazione e l’equivalente monetario alla data della precisazione delle conclusioni. Non questo è l’elemento determinante; ciò che conta è che, domandando una somma maggiore, non si introducano nuovi temi di indagine, tali da menomare il diritto della difesa dell’altra parte. E tanto va senz’altro escluso se, per esempio, l’incremento nominalistico della pretesa creditoria per il risarcimento del danno non patrimoniale sia, in sede di precisazione delle conclusioni, collegato a nuove tabelle intanto elaborate. La natura della tabella, che in non altro consiste che in un parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., non integra un fatto nuovo per gli effetti che si stanno considerando, ma piuttosto un dato che si iscrive tra quelli di comune esperienza, dunque una regola di giudizio alla quale il giudice potrebbe (o dovrebbe) fare comunque ricorso indipendentemente dalla sollecitazione della parte.
La sentenza va dunque cassata non solo in riferimento alla operata diminuzione della somma liquidata a titolo di “danno morale” rispetto a quella riconosciuta dal tribunale in relazione ad operati raffronti comparativi con l’originaria espressione monetaria della voce di danno da parte degli attori, ma anche per aver ritenuto di non poter liquidare una somma maggiore, nei limiti del valore quale espresso in termini monetari alla data di precisazione delle conclusioni. Valore che – è il caso di chiarire in relazione alla natura dell’obbligazione risarcitoria – è suscettibile di essere a sua volta quantificato in una somma ancora maggiore alla data della sentenza, purchè non eccedente il valore corrispondente alla somma richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. In termini ancora più chiari: nei debiti di valore il giudice deve tener conto anche della svalutazione monetaria che intervenga tra la data di precisazione delle conclusioni e quella della pronuncia.
2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione di norme di diritto e vizi della motivazione in relazione alla errata conclusione che la corte d’appello aveva tratto dalla corretta premessa che, dopo le note sentenze della Corte costituzionale nn. 319/89, 356/91 e 485/91 in materia di azione surrogatoria da parte degli enti gestori delle assicurazioni sociali e l’estensione al danno morale operatane dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno (all’infortunato o ai suoi congiunti) da parte degli enti citati non priva più i danneggiati del diritto di chiedere all’assicuratore del danneggiante per la responsabilità civile il risarcimento dei danni che non costituiscono oggetto delle assicurazioni sociali, e dunque di quello biologico e morale (n.d.e.: ora, a seguito delle coeve decisioni delle sezioni unite nn. 26972 e ss. dell’11.11.2008, non patrimoniale tout court).
La corte, infatti, dopo aver riconosciuto che, essendo il diritto ancora controverso, quelle sentenze erano applicabili nella specie e che, di conseguenza, i danneggiati avevano titolo per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale alla società assicuratrice nonostante la surrogazione operata dalle FF.SS. ed i conseguenti pagamenti effettuati dall’Axa al surrogante (e, in minima parte, alla Regione per spese ospedaliere), aveva erroneamente ritenuto di poter considerare quei versamenti liberatori per l’Axa ex art. 1189 c.c., per avere la stessa pagato al creditore apparente, quale sembravano essere le FF.SS, “essendo stata svelata – per così dire – la non corrispondenza tra realtà ed apparenza soltanto dalle successive sentenze della Corte costituzionale”.
2.1.- Anche questo motivo è fondato.
Correttamente i ricorrenti mettono in luce come la corte d’appello abbia finito per vanificare il portato precettivo delle sentenze della Consulta, realizzando proprio quella situazione pregiudizievole per i danneggiati che le Corti costituzionale e di cassazione hanno bollato come contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento. La prima, chiarendolo ancora con sentenza n. 37/94, la seconda con sentenze nn. 605/98 e 14638/00.
La questione è stata risolta, in caso sostanzialmente identico, dalla prima delle due sentenze citate dal ricorrente (cui adde, oltre a Cass. 14638/00, anche Cass. nn. 15431/04 e 14601/05), dalla quale è stato tratto il principio così sintetizzato nella relativa massima ufficiale tratta dalla pronuncia, che va anche in quest’occasione ribadito:
“La sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989, n. 319 che ha dichiarato l’illegittimità della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l’assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, L’Inail abbia dichiarato all’assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito, di per sè, non è un fatto giuridico capace di rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Infatti sino a quando il diritto del danneggiato verso l’assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull’esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall’Inail perchè ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima”.
In motivazione (sub 2.3.) la citata sentenza chiarisce anche che “il pagamento produce effetti in quanto è fatto al creditore, o a persona per lui legittimata riceverlo o a persona succedutagli nella titolarità del credito. Se il pagamento non è fatto al creditore, ma a persona che, secondo una norma di apparente legittimità, versa in una situazione che ne ha determinato la successione a lui nella titolarità del credito, l’effetto estintivo del credito cessa con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che dava rilievo a quella situazione. Il creditore che non ha ricevuto la prestazione ha diritto di pretenderla e il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere da chi lo ha ricevuto il pagamento divenuto indebito”.
Il che risolve anche il problema relativo alla identificazione del soggetto abilitato alla ripetizione dell’indebito, che potrà essere domandata dalla società assicuratrice per la responsabilità civile all’ente surrogatosi nei diritti del danneggiato.
Va piuttosto dato conto dell’ulteriore affermazione della sentenza n. 605/98, laddove così prosegue: “Ciò sempre che il debitore non intenda sostenere che egli ha pagato a creditore apparente, che il proprio debito è rimasto estinto e spetta al creditore ripetere da chi lo ha ricevuto il pagamento da lui fatto (art. 1189 cod. civ.).
La ricorrente non ha però sostenuto – nel giudizio di merito nè perciò nel ricorso – che, quando essa ha eseguito il pagamento all’Inail, in ragione del fatto dell’esistenza della norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, da un lato l’Inail appariva legittimato in base a circostanze univoche a ricevere il pagamento dall’altro essa lo aveva eseguito in buona fede”.
L’affermazione, che peraltro costituisce un obiter dictum, non è suscettibile di essere interpretata nel senso che il problema, se si fosse posto, si sarebbe potuto risolvere nel senso della liberazione della società assicuratrice per aver pagato, in buona fede, a chi appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche ex art. 1189 c.c., comma 1, con l’ulteriore conseguenza che in ripetizione dovrebbe allora agire, ai sensi del secondo comma, il vero creditore (nella specie i congiunti danneggiati) nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento (nella specie le surrogatesi FF.SS.).
La ragione ne è che il riferimento del primo comma alle “circostanze univoche” che ingenerano una situazione di apparenza non può essere estesa alle norme di diritto dalla quale dipenda la qualificazione di un soggetto come creditore, giacchè tanto interferirebbe, frustrandole, con le regole che disciplinano gli effetti degli atti normativi, la cui puntuale applicazione costituisce un principio cardine dell’ordinamento.
3.- Col terzo motivo sono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in riferimento alla avvenuta esclusione della sussistenza di un danno patrimoniale superiore alla capitalizzazione della rendita vitalizia liquidata dalle FF.SS..
Si sostiene l’erroneità storica e l’apoditticità razionale dell’affermazione della corte d’appello secondo la quale “la natura di azienda autonoma dello Stato, propria all’epoca delle Ferrovie, induce a ritenere, in mancanza di elementi obiettivamente apprezzabili di segno contrario, che la costituzione della rendita sia avvenuta in conformità alla normativa in materia”.
3.1.- Si tratta di un apprezzamento di fatto, la cui prospettata erroneità non è sindacabile in questa sede in relazione all’adeguatezza della motivazione che lo sorregge, contrassegnata dall’ulteriore osservazione fu della corte d’appello che nè in primo grado nè in sede di appello erano stati offerti elementi di prova di un maggior danno (così la sentenza impugnata a pag. 21, secondo capoverso).
Il motivo è respinto.

IL RICORSO INCIDENTALE G. (R.G. 25879/06).

4.- Va preliminarmente rilevato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso del G., per tardività, sollevata da Axa è infondata alla luce delle assorbenti enunciazioni di Cass., sezioni unite, 27.11.2007, n. 24762.
È stato affermato che sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.
L’unico termine da rispettare è quello di cui all’art. 371 c.p.c.. E non si afferma che sia stato violato.
5. – Col primo motivo il ricorrente si duole deducendo violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – che la corte d’appello lo abbia ritenuto comproprietario dell’autocarro alla data (23.7.1981) dell’incidente mortale provocato dal suo conducente benchè l’automezzo fosse ricompreso nel ramo d’azienda conferito il 27.11.1980 nella società a responsabilità limitata Dinamica Umbra.
5.1.- Il motivo è infondato in relazione al giudicato formatosi il 18.12.1985 sulla sentenza (penale) di condanna generica anche del G. al risarcimento, in qualità di responsabile civile.
L’erroneo riferimento contenuto in sentenza alle norme del codice di procedura penale entrato in vigore successivamente alla data sopra indicata non infirmano la correttezza della decisione anche alla stregua delle norme previgenti (art. 27 c.p.p. del 1930), sicchè va solo corretta la motivazione sul punto.
6.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione di norme di diritto e per vizio della motivazione nella parte in cui ha escluso che fosse “ravvisabile la mala gestio prospettata dal G., considerato che la compagnia, a fronte della dichiarazione di surroga delle Ferrovie dello Stato, non avrebbe potuto effettuare altri versamenti a favore di danneggiati” (così la sentenza impugnata, a pagina 24).
Il ricorrente G. sostiene che tale motivazione è erronea in diritto in quanto la dichiarazione di surrogazione delle FF.SS. non impediva all’assicuratrice Axa di considerare le ulteriori pretese dei danneggiati e si duole della apoditticità della risposta data ai motivi di appello con i quali egli aveva censurato la sentenza di primo grado laddove il tribunale aveva conferito rilievo, per escludere la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio, al fatto che “la penale responsabilità del B. era stata definitivamente acclarata solo il 29.3.1985 e che la compagnia, almeno sino al 18.10.1983, non poteva valutare il danno nel suo complesso a causa della mancata precisazione dell’ammontare della rivalsa da parte delle FF.SS.”.
Senonchè – si afferma in ricorso – la Corte di legittimità ha chiarito che una responsabilità contrattuale per inadempimento dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato è configurabile anche indipendentemente dalla definizione del giudizio penale che abbia coinvolto il danneggiante assicurato (Cass. 5531/97), essendo dovere dell’assicuratore attivarsi entro 60 giorni per acquisire i dati dai quali desumere la responsabilità dell’assicurato e la congruità delle pretese del danneggiato, per soddisfarne senza ritardi il diritto al risarcimento. Nella specie, la responsabilità del B. risultava evidente dal rapporto e dalla sentenza di primo grado (impugnata solo in punto di attenuanti generiche) e le FF.SS. avevano sin dall’8.9.1982 (documento 8 del fascicolo di parte) invitato l’assicuratore a versare L. 103.072.125 a tacitazione di ogni loro pretesa; sicchè, se la compagnia assicuratrice avesse concluso una transazione che senz’altro presentava i caratteri della ragionevolezza, avrebbe avuto a disposizione ulteriori L. 47.000.000 rispetto al massimale, sufficienti a soddisfare allora le pretese dei danneggiati, e non avrebbe esposto l’assicurato G. al rischio di dover affrontare in proprio le conseguenze economiche del dilatorio comportamento dell’assicuratore per il danno eccedente il massimale (Cass., n. 2276/05).
Del resto, il colpevole ritardo della compagnia era stato ravvisato dalla corte d’appello in ordine al pagamento della provvisionale proprio in ragione della evidenza della responsabilità del B., quale chiaramente risultava sin dall’inizio della vicenda.
6.1.- Obietta tra l’altro Axa che, anche a voler ammettere che l’impugnazione del B. avverso la sentenza penale di primo grado riguardasse solo le attenuanti, rimaneva pur sempre operante la diffida delle FF.SS. che aveva esercitato la surroga ex art. 1916 c.c., ponendo così un ostacolo insormontabile alla definizione delle pretese risarcitorie degli eredi P. . Un accordo transattivo coi P.  – afferma – sarebbe stato inopponibile alle FF.SS., con conseguente obbligo dell’Axa di pagare alle Ferrovie quanto le stesse avevano anticipato ai P. .
6.2.- Il motivo è fondato.
Secondo la L. n. 990 del 1969, art. 28 (applicabile ratione temporis), il rapporto assicurativo tra danneggiato e assicuratore della responsabilità civile ed il rapporto previdenziale tra danneggiato ed ente di assicurazione sociale si coordinano attraverso lo schema della surrogazione legale (art. 1203 cod. civ., n. 5) e nel concorso dei seguenti atti;
nel rapporto assicurativo, l’assicuratore deve chiedere al danneggiato se ha diritto a prestazioni in quello previdenziale. Se il danneggiato risponde affermativamente, l’assicuratore accantona la somma prevedibilmente corrispondente alla prestazione spettante al danneggiato-assistito nel rapporto previdenziale e chiede all’ente se vuole valersi del diritto di surrogarsi al danneggiato. L’ente deve rendere dichiarazione positiva nei successivi 45 giorni;
– nel rapporto previdenziale, l’ente corrisponde la prestazione ed ha diritto di surrogarsi nei limiti della prestazione corrisposta: in questi limiti, con il pagamento nel rapporto previdenziale, l’ente è surrogato in quello assicurativo al danneggiato; l’assicuratore della responsabilità civile può e deve solo pagare all’ente la somma che questo dichiara d’aver prestato nel rapporto previdenziale.
Al complesso di atti appena descritto la L. n. 990 del 1969, art. 28, ricollega l’effetto di estinguere, nel rapporto assicurativo, il diritto del danneggiato verso l’assicuratore, nei limiti della somma che lo stesso danneggiato ha già percepito dall’ente nel rapporto previdenziale.
Non è dunque corretta in diritto l’affermazione della corte d’appello che l’assicuratore, “a fronte della dichiarazione di surroga delle Ferrovie dello Stato, non avrebbe potuto effettuare altri versamenti a favore di danneggiati”. Il versamento sarebbe stato invece possibile per la parte eccedente la richiesta delle FF.SS., segnatamente alla luce del rilievo che la costituzione della rendita da parte delle Ferrovie afferiva esclusivamente al danno patrimoniale e che queste, nel 1982, avevano richiesto ad Axa un versamento di circa L. 102 milioni a tacitazione delle proprie pretese in via surrogatoria, sicchè sarebbero risultati ulteriori L. 43 milioni immediatamente disponibili rispetto al massimale di L. 150 milioni.
Non è stato dalla corte d’appello apprezzato – ed in tal senso la motivazione della sentenza impugnata è certamente carente (anche) alla stregua del (finora) consolidato orientamento sul punto – se, già a quella data, o quantomeno a quella successiva del 23.3.1983, non sussistessero i presupposti per una completa valutazione da parte di Axa della responsabilità esclusiva del B.e del danno subito dai superstiti, e per la conseguente soddisfazione delle aspettative risarcitorie dei danneggiati.
È stato, infatti, più volte chiarito che se il massimale era capiente all’epoca del sinistro ma è divenuto insufficiente a coprire l’intero danno per effetto della svalutazione intanto intervenuta durante la mora dell’assicuratore, questi dovrà tenere indenne l’assicurato in misura pari all’intero danno subito dal danneggiato, quale che ne sia l’ammontare, configurandosi come mala gestio in senso proprio, nei confronti dell’assicurato, il colpevole ritardo col quale l’assicuratore abbia soddisfatto il credito del danneggiato. Nell’ambito del rapporto assicurativo, tale colpevole ritardo da parte dell’assicuratore – superato il più risalente orientamento secondo il quale esso era configurabile solo una volta che fosse stata giudizialmente o negozialmente accertata la responsabilità dell’assicurato, nonchè quantificato l’ammontare delle somme dovute al terzo danneggiato (Cass., nn. 4240/96, 7330/95, 3503/91, 1193/89, 4518/85, 1440/80) – è allo stato fatto coincidere col momento nel quale la società assicuratrice sia stata posta in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed abbia tuttavia omesso, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’adempimento del contratto di assicurazione verso l’assicurato, di mettere a disposizione il massimale o la parte di esso sufficiente a risarcire il danno, o di concludere favorevoli accordi transattivi con il danneggiato (cfr., ex multis, Cass., nn. 6461/96, 4867/98, 10696/99, 7557/01, 1885/02, 2195/04, 11597/04, 24747/07).
Già alla stregua di tale consolidato indirizzo, come s’è appena osservato, la sentenza è censurabile per non avere accertato se Axa non fosse stata posta in grado di apprezzare la fondatezza delle pretese risarcitorie dei danneggiati quando ancora il massimale sarebbe stato sufficiente a risarcirli; in tale ottica, la corte territoriale avrebbe anche dovuto considerare che, quando l’inadempimento dell’assicuratore sia addotto dall’assicurato e consista nel ritardo col quale questi abbia risarcito il danneggiato, la prova della non imputabilità del ritardo grava (ex art. 1218 c.c.) sull’assicuratore, tenuto a dimostrare la propria correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) nell’esecuzione del contratto di assicurazione.
6.3.- Ma il collegio ritiene di dover fare talune considerazioni ulteriori, volte ad elidere la possibile discrasia fra il momento, certo, nel quale la mora sussiste nei confronti del danneggiato (60 giorni dopo la richiesta risarcitoria avanzata nelle forme previste dalla legge) nel rapporto indennitario e quello – che sulla base dell’attuale orientamento è del tutto incerto in relazione al variegato atteggiarsi dei singoli casi – nel quale un colpevole ritardo dell’assicuratore è ravvisabile nei confronti dell’assicurato nell’ambito del rapporto assicurativo.
Il fatto stesso che, nel rapporto indennitario, la legge conceda 60 giorni all’assicuratore per determinarsi in ordine al risarcimento da corrispondere al danneggiato è sintomatico della tipizzazione del tempo considerato necessario perchè siano compiuti gli accertamenti del caso; o, comunque, del lasso temporale al di là del quale le conseguenze negative dell’omesso risarcimento vengono poste a carico dell’assicuratore.
Ora, se la cautela con la quale l’assicuratore gestisca la pratica evitando di erogare somme che in ipotesi possano poi risultare non dovute ai danneggiati, trova la sua ovvia spiegazione nel timore di non riuscire poi a recuperarle, tanto non può ridondare a carico del responsabile/assicurato che venga assumendo un’esposizione diretta progressivamente più grave man mano che, per il decorrere del tempo senza che i danneggiati siano stati risarciti, il massimale di polizza (o di legge) vada perdendo la sua capacità satisfattiva delle pretese di chi ha diritto al risarcimento. Si creerebbe altrimenti, segnatamente nei casi di eventi molto gravi che abbiano causato danni di entità prossima al massimale, un possibile incentivo/economico per l’assicuratore a ritardare il risarcimento, alimentato dalla consapevolezza del limite della propria responsabilità entro il massimale e di quella esclusiva dell’assicurato per l’eccedenza.
L’assicurato si determina d’altronde al contratto (al di là dell’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa nei limiti del massimale di legge) allo specifico scopo di trasferire sull’assicuratore il rischio delle conseguenze patrimoniali del fatto produttivo di danno di cui debba rispondere; mentre l’eventualità che la menzionata cautela dell’assicuratore mira ad evitare costituisce, in realtà, un rischio d’impresa, compensato dal premio che l’assicurato paga senza alcuna possibilità di incidere sulle scelte dell’assicuratore al quale abbia correttamente fornito i necessari elementi valutativi sulle modalità e sulle conseguenze del sinistro.
Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto: “al di fuori dei casi di responsabilità dell’assicurato che abbia omesso di fornire all’assicuratore tutte le informazioni di cui disponga ed utili all’apprezzamento del fatto, va posto a carico dell’assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato. In tale caso l’assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne l’assicurato, nell’ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato”.
7. – Col terzo motivo il ricorrente incidentale G. – deducendo violazione di norme di diritto e vizio della motivazione – svolge censure analoghe a quelle formulate col secondo motivo del ricorso principale R.  – P.  e si duole inoltre che la corte d’appello abbia escluso il vincolo di solidarietà dell’assicuratore con gli altri responsabili (B. e G.) in ordine a quanto dovuto ai danneggiati, oltre i limiti del massimale per interessi e rivalutazione, sull’ammontare dell’intero danno e non già soltanto sul minor importo di L. 25.000.000.
7.1.- Il primo profilo della censura è fondato per le stesse ragioni esposte sopra sub 2.1.
Il secondo lo è alla luce del consolidato principio secondo il quale il ritardo dell’assicuratore nei confronti del danneggiato comporta, in caso di incapienza originaria o sopravvenuta del massimale, che dalla data di costituzione in mora o da quella in cui il massimale sia diventato insufficiente siano comunque dovuti al danneggiato interessi e maggior danno da svalutazione (ex art. 1224 c.c., commi 1 e 2) sulla somma costituente il limite dell’obbligazione (di valuta) dell’assicuratore nei suoi confronti.

IL RICORSO B.(R.G.N. 25644.06)

8.- In relazione all’eccezione di inammissibilità di Axa, va ribadito che il ricorso è ammissibile per le stesse ragioni sopra indicate sub 4.
9.- Col primo motivo la sentenza è censurata per le stesse ragioni di cui sopra, sub 2.1. ed è per le medesime ragioni fondato.
Resta impregiudicata nel giudizio di rinvio la subordinata domanda del B.di essere tenuto indenne di quanto versato a titolo transattivo ai R.  – P.  (Euro 52.000).
Va detto che infondatamente si sostiene in memoria (a pagina 9, in fine) che la corte d’appello avrebbe “dichiarato la responsabilità solidale del sig. B. per le pretese e le causali dedotte dagli attori in giudizio, nonostante l’intervenuta transazione”. La corte d’appello s’è infatti limitata a dichiarare cessata la materia del contendere tra i R.  – P.  ed il B.. E lo ha fatto (come si legge alla sesta riga di pagina 24 della sentenza) “in conformità alla richiesta delle stesse parti”.
10.- Col secondo motivo il ricorrente si duole – deducendo violazione a falsa applicazione degli artt. 2049 e 2054 c.c., e vizio della motivazione – che la corte d’appello abbia considerato irrilevante il titolo della responsabilità del G.; che andava invece individuato in relazione all’art. 2049 c.c., con conseguente responsabilità del G. nei suoi confronti per non avere, stipulando un’assicurazione per la r.c.a. con massimale di sole L. 150.000.000, adeguatamente tutelato il proprio dipendente in ordine al rischio di responsabilità per danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di conducente dell’autocarro.
10.1.- La censura è infondata, non essendo dal ricorrente affermato che egli avesse svolto una domanda di tal tipo nei confronti del G., sicchè la corte d’appello non era investita della questione relativa all’individuazione del titolo della responsabilità del G. nel rapporto processuale (non instauratosi) B.- G., ma solo della sussistenza della responsabilità del G. nel rapporto tra gli attori ed il medesimo; ed a quei fini il titolo era del tutto irrilevante in relazione al giudicato formatosi in punto di responsabilità, come rivelato sopra, sub 5.1.

L’ALTRO RICORSO INCIDENTALE G. (R.G.N. 25880/06)

11.- Il ricorso, identico a quello recante il n. 25879/06, deve essere dichiarato inammissibile in virtù del principio di consumazione dell’impugnazione.

Conclusioni

12.- Vanno conclusivamente accolti i primi due motivi del ricorso R.  – P. , il secondo ed terzo motivo del primo ricorso G. ed il primo motivo del ricorso B..
Tutti gli altri motivi sono respinti. Il secondo ricorso G. è, come detto, inammissibile.
La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione

riunisce i ricorsi; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di L. R., A. P.e C. P. e rigetta il terzo; accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso n. 25579/06 di C. A. G. e rigetta il primo; dichiara inammissibile il ricorso n. 25580/06 del medesimo G.; accoglie il primo motivo del ricorso di A.B. e rigetta il secondo; cassa in relazione alle o censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011