Esame avvocato: la traccia dell’atto di civile

ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI CIVILE

Nella notte del 12/05/2012 Caio decideva di partecipare ad una gara automobilistica clandestina e prima della partenza Caio chiedeva a Sempronio di accompagnarlo nella gara. Sempronio accettava l’invito e saliva sulla autovettura condotta da Caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione Caio perdeva il controllo della sua autovettura, che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell’incidente, Sempronio decedeva. Dal verbale della Polizia risultava che Sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza. Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio, formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art. 145 codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005), ricevuta dalla società Alfa, compagnia assicuratrice dell’auto di Caio il 30/09/2012. Non essendo intervenuto alcun risarcimento, con atto di citazione notificato il 13/06/2013, Mevia e Tizio convenivano in giudizio Caio e la società Alfa per sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte di Sempronio. A sostegno della propria domanda, Tizio e Mevia esponevano che Sempronio non aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche solo a generare il sinistro, poiché si era limitato a salire a posto dell’autovettura di Caio per accompagnarlo, senza ingerirsi in alcun modo nella conduzione dell’auto di Sempronio. Evidenziavano inoltre che Sempronio aveva adottato tutte le cautele necessarie, allacciandosi la cintura di sicurezza. Gli attori chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati in solido tra di loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva responsabilità di Caio.
Assunte le vesti del legale dei convenuti, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla tutela dei propri assistiti, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Esame avvocati 2013: le tracce degli atti di diritto civile, penale e amministrativo

1) Dir. PRIVATO
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà do un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar edi 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. a sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agisto sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione. assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

2) Dir. PENALE
All’esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria – presente in casa solamente Tizio – procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo coc@ina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro, custodite in un cassetto dell’armadio; e un’agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all’interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio.
Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell’interrogatorio all’udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all’esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

3) Dir. AMMINISTRATIVO
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Beta e kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse. Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n 163, la costituenda Ati, presentava cauzione a nome della capogruppo kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gare datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra P.A.. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’Ati, costituita tra delta e kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.

Esame avvocato 2012: traccia dell’atto di penale

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio decidono di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari preventivamente individuato come obiettivo del delitto. Si portavano sul posto nella città gamma a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio con a bordo Caio, il secondo condotto da Sempronio con a bordo Mevio. Caio e Mevio entravano all interno del negozio mentre Tizio e Sempronio restavano all esterno sul piazzale con funzione di pali. Mentre Caio intima al cassiere di consegnargli il denaro presente in cassa minacciandolo con una pistola, Mevio si avvia verso l’uscita intimando ai presenti di non muoversi. Raggiunto il piazzale con il bottino i rapinatori subiscono una improvvisa reazione del proprietario del negozio il quale insegue Caio e Mevio brandendo un bastone, mentre costoro si accingono a salire in sella ai rispettivi motocicli. A questo punto Caio estrae una pistola e puntata l’arma verso il proprietario del negozio, esplode tre colpi di pistola che colpiscono mortalmente l’uomo. Una testimone presente sul piazzale ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga. I quattro riescono a fuggire. Le indagini successive anche grazie alle telecamenre a circuito chiuso e alle disposizioni dei presenti consentono di pervenire all’individuazione dei quattro soggettti i quali avevano agito a volto scoperto. Sottoposti a processo vengono tutti condannati per reati di rapina e omicidio volontario. Assunte le vesti del legale di Sempronio redigere atto di appello.