Praticanti: bastano 18 mesi anche per chi si è iscritto prima del 24 gennaio 2012 (Circolare Min. Giustizia 4 luglio 2012)

Ministero della Giustizia, Circolare 4 luglio 2012

Durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell’art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale della giustizia civile

Oggetto: Durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell’art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27

L’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”.

Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini professionali, della richiesta di parere in merito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).

Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.

Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.

Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono.

Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.

Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.

Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata del tirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.

D’altra parte, si ritiene che l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.

Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”. Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.

La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l’accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili.

Al fine di darne la più ampia diffusione, si dispone la pubblicazione di quanto sopra sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 4 luglio 2012.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Eugenio Selvaggi

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Saragnano

Organismi di Mediazione: perché è indispensabile che il Ministero inizi dei controlli rigorosi

Sono sempre più numerose, da qualche tempo a questa parte, le “offerte speciali” che molti Organismi inviano, soprattutto nelle caselle di posta elettronica degli Avvocati, proponendo gli sconti più disparati, con scadenze più o meno lunghe, come fanno normalmente i supermercati. Questo è però solo uno degli aspetti che, purtroppo, ogni giorno dobbiamo affrontare e che non fanno che portare acqua al mulino dei nemici della mediazione, i quali, invece di studiare seriamente la normativa e la sua applicazione concreta, approfittano di queste deprecabili iniziative e delle mancanze di alcuni, per parlare di mercificazione della Giustizia.

Mi riferisco, infatti, alla evidente mancanza di qualità di alcuni (molti) Organismi i quali approfittano delle pieghe di una legge effettivamente in alcuni punti un po’ generica, per offrire un servizio veramente insufficiente e teso solamente al pagamento delle indennità, con il solo risultato di scoraggiare le parti e i legali che hanno avuto la sventura di incontrare tali Organismi.

Mi viene infatti riferito da più colleghi avvocati – alcuni dei quali già scettici per conto loro – di convocazioni fatte con mesi di ritardo, con moduli poco chiari, di mancate risposte non solo a domande di chiarimenti ma addirittura al telefono, di sedi fatiscenti (peraltro spesso situate presso lo studio di un avvocato, come espressamente vietato dal codice deontologico), di mancanza totale di assistenza, e quel che è più grave, di totale impreparazione dei mediatori; per non parlare degli organismi “finti”, messi in piedi solo per fare verbali di mancata partecipazione senza oneri e così “dribblare” l’obbligatorietà. Non mi soffermo, poi, sulle discutibilissime iniziative poste in atto dal più importante (come numero di iscritti) Ordine degli Avvocati d’Europa. Non era imprevedibile che, visti i requisiti previsti dalla legge, potesse accadere qualcosa del genere.

Quello che mi preme dire è che la poca serietà di alcuni va a discapito dell’intera categoria, e che alcuni Organismi dovrebbero rendersi conto che l’esercizio dell’attività di mediazione (con tutto il rispetto per i supermercati) non è la stessa cosa che gestire un supermercato. Pertanto, tempestare gli avvocati con “offerte speciali”, a mio parere, è assolutamente dequalificante, come lo è (ovviamente) offrire un servizio di scarsa qualità. Ciò detto, a oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore della legge, non mi risulta che siano partiti i più volte annunciati controlli del Ministero della Giustizia, pure più volte sollecitato in tal senso, e che pure per primo dovrebbe comprendere che i controlli e una auspicata scrematura degli Organismi non sono più rinviabili. E’ auspicabile quindi che detti controlli partano al più presto; nello stesso tempo chi ha notizie di Organismi poco seri non tema di segnalarli al Ministero, senza timore di essere indicato come delatore.

CSM: Vietti, la mediazione va incrementata

Da Il Sole 24 Ore:

La mediazione è «un’utile strumento deflattivo del contenzioso giudiziario» e quindi «merita di essere promossa e incrementata». Queste le considerazioni emerse ieri nel corso di un incontro tra il vicepresidente del Csm, Michele Vietti, e l’avvocato Lorenza Morello, presidente dell’Associazione avvocati per la mediazione. Vietti sottoporrà al Csm «eventuali iniziative utili a sensibilizzare anche la magistratura perché siano sperimentate tutte le potenzialità di questo istituti».

Mediazione: la seconda parte della mia intervista a Mediationhub

Vi sono, chiamiamoli “valori” cui ti ispiri per affrontare le mediazioni?

Quelli della serietà e del rispetto per tutte le posizioni.

Sempre rimanendo nei “valori”, ne individui alcuni specifici propri della Mediazione?

Sicuramente quello, per le parti, di poter gestire fino in fondo personalmente la questione e i loro interessi; altrettanto importante è quello, di cui ho già detto, di risolvere facilmente questioni che altrimenti farebbero perdere anni e denaro alle parti, e bloccherebbero capitali che invece, rimessi in circolazione, possono essere utili per la comunità. Infine, credo che la Mediazione possa portare nel nostro Paese una cultura diversa da quella che ci impone di essere litigiosi per qualunque questione, anche la più piccola.

Permettimi anche di aggiungere una cosa, che è un valore aggiunto: qualcuno sostiene che la conciliazione si dovrebbe fare davanti al Giudice. Ebbene, questa è un’utopia assolutamente irrealizzabile in Italia. Come si può pensare che un Giudice, che è un essere umano, che ha centinaia di cause a ruolo, possa aiutare le parti a conciliarsi in quella bolgia che è l’udienza civile? La differenza con una procedura di Mediazione in cui il Mediatore è dedicato esclusivamente alle parti, in cui ci si ritrova in ambiente tranquillo, senza limiti di tempo, mi pare evidente. Spesso anche questo aiuta ad arrivare a risultati inaspettati.

Quale è la tua visione della mediazione?

Come penso si sia capito, credo molto nella Mediazione. La vedo come una procedura positiva, in cui grazie all’ausilio di un terzo – ben preparato – si possano gestire e superare i conflitti, da quelli più piccoli a quelli più importanti.

Quale è la tua “mission”(una parolina in inglese ci sta sempre bene) personale?

La mia prima missione è quella di essere sempre più preparato nella materia; poi mi piacerebbe che la cultura della Mediazione, come ho già detto, fosse sempre più diffusa. Quando penso a certe questioni (ereditarie, ad esempio) che ho affrontato in Mediazione (anche da legale) e che si sono chiuse positivamente, da una parte sono felicissimo, dall’altra mi sento male al pensiero di quante di queste si trascinano da anni nei Tribunali. Questo significa – per esempio – che spesso, per rimanere alle successioni – gli eredi non possono nemmeno disporre dell’eredità per tantissimo tempo, e magari quando vanno a sentenza hanno speso tanto di quel denaro…ne vale la pena? Ecco, io vorrei dare il mio modesto contributo perché tutto ciò accada sempre meno spesso; quotidianamente, invece, la mia missione è quella di aiutare le parti a trovare una soluzione soddisfacente.

Ora passiamo ad una domanda un po’ particolare. Vorrei che, senza pensarci troppo, mi definissi la mediazione con un simbolo, e con un altro (se possibile), mi indicassi il tuo essere mediatore.

Per quanto riguarda il simbolo, in realtà è un’immagine e non può che essere quella di due mani che si stringono. Per il sottoscritto….lo lascio immaginare agli altri.

Un commento tuo personale sulla Mediazione

Ci sarebbe molto da dire….la disciplina italiana ha sicuramente molti difetti, che potranno essere corretti se chi di dovere avrà voglia di ascoltare chi quotidianamente si impegna in modo serio nella Mediazione. Per quanto riguarda la Mediazione in generale, come detto la sua filosofia mi coinvolge completamente e questo non per semplice teoria, ma alla luce dell’esperienza che vivo e che mi coinvolge ogni giorno di più. Quello che vorrei dire in questa sede è che sono molto rammaricato dalla violenza di alcuni (e mi spiace dirlo, colleghi avvocati) che attaccano l’Istituto senza minimamente conoscerlo. A loro parziale scusante c’è da dire che spesso sono in buona fede ma sbagliano nel lasciarsi fuorviare da qualcuno che nasconde i propri interessi dietro lo scudo di quelli del cittadino, che invece non gli interessano minimamente.

Il link al sito con l’intervista integrale