Secondo l’Ordine degli Avvocati di Milano, “Il tema della mediazione obbligatoria per tutti gli adempimenti Covid-19, recentemente introdotta a seguito della conversione in legge del decreto giustizia, ha stimolato una riflessione su alcuni principi cardine alla base del nostro ordinamento giuridico, su tutti quello della solidarietà. Solo insieme privati e imprese possono comprendere che si può uscire dalla crisi. Mai come adesso, dunque, in questa fase di emergenza sanitaria ed economica l’istituto della mediazione acquisisce rilevanza e centralità”.
Complimenti ai Colleghi milanesi per l’ottima considerazione. Di seguito, l’articolo completo:
Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 24 giugno scorso, ha motivatamente inviato le parti in mediazione, in materia “non obbligatoria”, in una questione riguardante un contratto di alto valore; in questo modo, ancora una volta e particolarmente in questo periodo di gravissima crisi, la mediazione si rivela come unico strumento utile per risolvere, positivamente e con soddisfazione di tutti (oltre che conservando rapporti personali e contrattuali) le controversie, anziché attendere anni per sentenze che spesso non soddisfano nessuno e distruggono le relazioni contrattuali. Ci auguriamo che il legislatore voglia presto estendere le materie in cui tentare la mediazione, e che comunque i Giudici invitino sempre più spesso le Parti a usufruire di questa utilissima possibilità, peraltro dai costi veramente irrisori.
XXX/2019 R.G. TRIBUNALE DI MONZA Sezione Prima Civile Il Giudice
letti gli atti e sciogliendo la riserva; rilevato che è stata disposta la trattazione scritta e che i procuratori delle parti hanno depositato a tal fine la nota congiunta; rilevato, quanto all’oggetto della controversia, che:
con l’atto introduttivo del giudizio, la società XXX s.r.l., assumendo l’inadempimento della convenuta YYY S.p.A. con riguardo all’obbligazione di acquisto di un quantitativo minimo di prodotti in forza della scrittura privata del 27.03.2015, in vigore tra le parti, ha domandato l’esecuzione dell’obbligazione di pagamento della merce non acquistata ovvero, in subordine, la condanna della controparte al risarcimento dei danni;
la YYY S.p.A. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, opponendo una differente interpretazione del contratto ed allegando che lo stesso avesse un contenuto più ampio, nonché imputando alla controparte l’inadempimento relativo ad ulteriori obbligazioni nascenti dalla scrittura in questione;
la decisione, pertanto, richiede una corretta interpretazione del contratto, la ricostruzione del suo contenuto, la valutazione delle reciproche condotte delle parti e la verifica circa le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall’attrice;
rilevato che la scrittura privata oggetto di causa è stata stipulata allorché i rapporti tra la convenuta e la dante causa dell’attrice erano già in corso e che il contratto è tuttora in essere tra le parti;
rilevato, altresì, che le somme per cui si procede sono di ammontare elevato;
considerato che non si è ancora provveduto sulle istanze istruttorie delle parti, che le parti hanno offerto entrambe prova testimoniale a sostegno dei rispettivi assunti e che la verifica circa la correttezza o meno del calcolo del dovuto da parte dell’attrice potrebbe richiedere l’effettuazione di una C.T.U., con conseguenti allungamento dei tempi processuali ed aumento dei costi del giudizio;
ravvisata la possibilità, alla luce degli elementi sopra indicati, di una soluzione conciliativa e ritenuto pertanto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;
rilevato che il contratto in essere tra le parti prevede una pluralità di obbligazioni tra loro connesse, con conseguente carattere complesso delle valutazioni circa l’impatto sull’intero sinallagma contrattuale degli inadempimenti allegati dalle parti;
rilevato, altresì, che la dante causa della società attrice ha riportato rilevanti perdite in bilancio negli anni 2013 e 2014, anteriori alla conclusione del contratto, nonché nel 2015;
P.Q.M.
letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, così provvede: a) dispone l’esperimento della mediazione ed assegna all’attrice termine di quindici giorni per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010;
b) precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
c) precisa altresì che, perché si realizzino gli estremi della “mediazione disposta dal Giudice”, il tentativo di mediazione dovrà essere effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – dovranno adempiere effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione;
d) dispone che le parti consegnino al mediatore incaricato una copia della presente ordinanza;
e) fissa nuova udienza per il giorno 13.01.2021 alle ore 9.30, per verificare l’esito della procedura di mediazione, riservando al prosieguo ogni altro provvedimento. Si comunichi.
Monza, lì 24/06/2020. Il Giudice Davide De Giorgio
Il 5 maggio scorso sono stato ospite su Rai 1, a “La vita in diretta” (intervistato da una bravissima Lorella Cuccarini) con un intervento sulla mediazione.
Domani, martedì 5 maggio, dalle 17 circa, sarò collegato via Skype con La Vita in Diretta (RAI 1) per parlare di mediazione, con la speranza e l’obiettivo di suscitare l’interesse di chi non la conosce.
ADR Center offre un percorso formativo continuo in Tecniche Avanzate di Negoziazione e Mediazione diviso in moduli della durata di un’ora erogati online. Ogni modulo si incentra su una tematica specifica in cui il formatore interagisce con i partecipanti tramite la piattaforma di Zoom meeting. L’obiettivo principale di questo innovativo percorso formativo online è diffondere in Italia le più avanzate tecniche di negoziazione e di mediazione tra avvocati, professionisti e mediatori per facilitare la creazione di accordi “perfetti” e risolvere controversie in via stragiudiziale. I partecipanti possono seguire online tutti o solo i moduli formativi di loro interesse.
In questo video del bravissimo Andrea Buti, mediatore di Adr Center, vediamo come possono funzionare le mediazioni telematiche in questo periodo complicato:
La mediazione, che anche a causa della chiusura dei Tribunali, attualmente è l’unico modo per tutelare i propri diritti, non si ferma!
Come ben noto, il D.lgs. 28/10, come modificato dalla legge 98/2013 e dalle ulteriori disposizioni di legge (art. 1-bis, comma 2, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, comma, da ultimo, modificato dall’articolo 11-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , e dall’ art. 2, comma 10, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68), dispone all’art. 5, comma 1 bis, che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto…”.
Il comma 4 dello stesso articolo dispone che, tra gli altri, la cosiddetta “mediazione obbligatoria” non si applichi ai procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile, che dispone “Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza(2)di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426″.
In sostanza, dal momento dell’emissione dell’ordinanza della convalida di sfratto (o della sua mancata concessione) e quindi a seguito di mutamento del rito, diviene obbligatorio depositare istanza per il tentativo di conciliazione presso un organismo abilitato, pena l’improcedibilità della domanda.
Perché questa lunga premessa? E’ presto spiegato: chi scrive, grazie ad Adr Center, organismo iscritto al n. 1 dell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, che negli anni mi ha dato fiducia (pazzi!) ha svolto come mediatore oltre tremila procedure di mediazione in tutta Italia (in realtà qualcuna anche a Londra) di cui tante in materia di locazione. La mia esperienza mi permette di affermare, senza timore di smentita, che si tratta di una delle materie, insieme alle divisioni ereditarie e non, e al Condominio, con il più alto tasso di successi. E di solito, il risultato è molto buono per tutte le parti, e non si limita ad una mera questione economica sugli eventuali canoni di locazione non pagati; anzi spesso, come mi è capitato in una delle mie prime mediazioni (a Messina), con l’aiuto di un bravo mediatore si riesce a salvaguardare il rapporto personale tra le parti e di conseguenza, a salvare e rinnovare il rapporto contrattuale. Il che, con la crisi generale e quella ancora più grave per il Covid 19, è un risultato straordinario, anche perché vi sono diversi vantaggi, utilizzando la mediazione, di natura fiscale.
Di conseguenza, siccome “prevenire è meglio che curare“, nella situazione in cui ci troviamo, in cui siamo tutti in emergenza per il Coronavirus, a mio parere è altamente consigliabile, onde ottenere un buon risultato, per chi è titolare di un contratto di locazione commerciale (ma non solo), cercare un accordo con il proprietario (che a sua volta potrebbe avere interesse a iniziare il procedimento), che possa evitare liti e che consenta a tutti di uscire senza danni, nell’ottica di ricominciare a produrre appena l’emergenza finirà. L’alternativa, peraltro, è una lite giudiziaria senza vincitori, ma con una probabile condanna alle spese, e spesso senza che la sentenza possa essere eseguita in modo utile.
Peraltro, ora come ora i Tribunali sono chiusi fino all’11 maggio, ma è molto probabile che lo saranno fino alla fine di giugno, il che significa andare in prima udienza a ottobre. Impossibile, quindi, avere una decisione in tempi rapidi, mentre in mediazione si ha un titolo esecutivo nel termine massimo di tre mesi. Inoltre, come sta accadendo in una notissima località balneare, in cui gli albergatori si trovano in grandissima difficoltà vista la sicura riduzione ma anche la possibile cancellazione della stagione, la mediazione ha sicure possibilità di risolvere nel miglior modo possibile anche i contratti relativi agli affitti d’azienda.
Per il Tribunale di Lecce (sentenza del 4 febbraio 2020, qui allegata), nelle procedure di mediazione relative a divisione ereditaria, ogni singolo erede costituisce un centro di interesse ed è tenuto al pagamento delle indennità. Infatti, secondo la sentenza qui allegata, “ogni coerede rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in “contrasto” con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve (o dovrebbe) avere una quota pari agli altri e nessuno deve (o dovrebbe) venire leso nel proprio diritto. La previsione normativa della obbligatorietà della mediazione in questa materia risulta condivisibile poiché finalizzata a sgravare i Tribunali di una serie di liti che, non solo non si possono definire contenziosi puri, intendendo con questo termine i contenziosi in cui, in linea teorica, vi è una parte soccombente ed una parte vittoriosa, ma che d’altro canto sottendono rivendicazioni di carattere personale (e spesso con profili non prettamente giuridici), che solo in ambito di mediazione si riesce a scardinare, discutere e superare. In virtù del fatto che ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ogni erede è tenuto a pagare l’indennità all’Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano. Si è pronunciato in tale senso il Tribunale di Padova con sentenza del 19 ottobre 2017“
Di conseguenza, in un procedimento di appello relativo ad un’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado che condannava tutti gli eredi al pagamento delle indennità, e condannandoli anche al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Da tempo si è aperta una discussione, tra gli operatori del diritto, relativamente alla natura del termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione, assegnato dal Giudice ai sensi del comma 1 bis o del comma 2 del D. Lgs. 28/10.
Parte della dottrina, e della prima giurisprudenza (Trib. Lecce, 6 marzo 2017), sosteneva che si trattasse di termine perentorio, con la conseguenza dell’improcedibilità nel caso di mancato rispetto del termine, mentre con il passar del tempo si è fatta sempre più strada la tesi che considera tale termine come ordinatorio, purché la procedura di mediazione sia stata conclusa (o comunque ultimente iniziata) prima della successiva udienza (Corte d’ Appello di Milano, sentenza n. 2515/17 del 07/06/2017), e come confermato da Tribunale di Roma, 13 febbraio 2019, n. 3360: “sul punto si deve ribadire quanto già statuito con il provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all’esito della citata udienza. Ed invero ai sensi dell’art. 152 c.p.c., i termini “possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza soltanto se la legge lo permette espressamente”; in mancanza di una espressa previsione “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori”. Ora il termine di 15 giorni indicato dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 non è espressamente qualificato come perentorio, né è prevista alcuna decadenza per la mancata osservanza di detto termine, sicché il termine concesso da questo Giudice con l’ordinanza dell’8/10/2015 deve ritenersi ordinatorio e nessuna decadenza può essere imputata alla parte attrice che ha provveduto, sia pure con ritardo, ad attivare il procedimento di mediazione davanti all’organismo territorialmente competente.
Recentemente è intervenuta sul punto anche la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13 gennaio 2020 (allegata qui di seguito), in cui la Corte territoriale, sostiene che l’improcedibilità non può essere dichiarata se non sia espressamente comminata dalla legge, e le relative ipotesi sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica. Secondo la Corte d’appello, in questo caso l’improcedibilità può essere comminata solo se ci si trova di fronte all’effettivo mancato esperimento della mediazione e non al tardivo deposito dell’istanza di mediazione, non essendovi nella normativa alcuna disposizione in questo senso, anche perché la ratio è quella dell’effettivo esperimento della mediazione, pur se con esito negativo.
Il termine di quindi giorni, secondo la sentenza in commento, è ordinatorio e non perentorio, perché non è indicato come tale dalla legge, né l’eventuale perentorietà si desume dallo scopo o dalla funzione esercitata dal termine, proprio perché la ratio della norma non è il termine di instaurazione, ma l’effettivo svolgimento del tentativo di mediazione, come statuito anche dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 luglio 2019, che viene citata da quella di Firenze nel provvedimento in commento.
In sostanza, ove il procedimento di mediazione venga comunque definito (o comunque iniziato utilmente, con il proseguimento della mediazione, eventualmente rinviata per il suo perfezionamento), prima della successiva udienza, anche se l’istanza sia stata depositata dopo i 15 giorni assegnati dal giudice, non si potrà dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Per approfondimenti e per la giurisprudenza aggiornata sulla mediazione, vi invito a consultare il sito http://www.mondoadr.it, portale sempre aggiornato sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.