Mentre alcuni professori universitari, rimasti ancorati alla logica del “causa che pende, causa che rende” lanciano affermazioni – quanto meno – errate sulla mediazione, in realtà si procede con tanti accordi ogni giorno. Soprattutto, con la gioia e la consapevolezza di aver reso felici le parti, invece di iniziare giudizi che finiscono con “è colpa del giudice che non ha letto le carte”. Ora è indispensabile opporsi con tutte le forze al DDL Bonafede, modificato ma non abbastanza dall’emendamento del Governo, in cui è prevista la sottrazione della materia relativa allo scioglimento delle comunioni, ereditarie e non, che in mediazione funziona perfettamente. L’articolo del DDL, che rischia di essere approvato, prevede invece l’obbligatorietà di un costosissimo e inutile procedimento tecnico, che non prenderebbe minimamente in considerazione il reale interesse delle parti, da svolgersi dinanzi ai Notai. Un obbrobrio da evitare assolutamente.
Per approfondimenti sui dati e le statistiche, consigliamo lo “Studio sull’effetto deflattivo delle iscrizioni a ruolo nei Tribunali italiani del primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità”, consultabile qui:
Per il Tribunale di Roma (ordinanza del 12 aprile 2021, qui allegata) la procedura di mediazione prevale sulla negoziazione assistita, sulla quale il Tribunale si è espresso in senso decisamente negativo, anche nei casi in cui sarebbe obbligatoria quest’ultima: “….la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita che secondo le statistiche del Consiglio Nazionale Forense ha prodotto, al di fuori della materia delle separazioni e dei divorzi, risultati imbarazzanti quanto a conciliazioni“.
Per il Tribunale, “II decr.lgsl.28/2010, istituto assorbente, come il più contiene il meno, la negoziazione assistita, essendo obbligatoria in entrambi gli istituti – in particolare nella mediazione obbligatoria e demandata, come nella negoziazione assistita – l’assistenza degli avvocati, ma solo nella mediazione essendo prevista la fattiva presenza di un soggetto terzo, autonomo e imparziale, il mediatore che attribuisce un evidente vantaggio aggiuntivo a tale istituto) di talché, da una parte sarà soddisfatta la condizione di procedibilità della causa, dall’altra potrà essere soddisfatta (e testata) la sussistenza della eventuale (e sperata) reale volontà conciliativa da parte del Ministero“. Inoltre, “il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, la? dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 28/10, da un lato, non può “assumere diritti od obblighi connessi (…) con gli affari trattati (…)” nè percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall’altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un’apposita “dichiarazione di imparzialità” e a informare l’organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b). Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs 28/10, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta dall’art. 14-bis del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del DL 28/10), adottato, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore. Mentre, dunque, nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità“.
E’ stato pubblicato il n.1/2021 della rivista del Comitato ADR & Mediazione, ADRITALIA, leader nel settore delle pubblicazioni in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.
Il download gratuito della rivista in pdf può essere effettuato da qui:
UNAM, nella persona del suo Presidente Angelo Santi e del suo Segretario Generale, Mauro Carlo Bonini, ha inviato una lettera di benvenuto al nuovo Ministro della Giustizia, prof.ssa Cartabia.
UNAM è un’ associazione specialistica forense maggiormente rappresentativa, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, che sostiene e promuove la mediazione come metodo fondamentale per la risoluzione delle controversie, tra privati e imprese, nell’ottica non solo di ridurre il contenzioso, ma di migliorare i rapporti personali e professionali tra le parti, con evidenti vantaggi per tutti.
Per gentile concessione di http://www.mondoadr.it, sito dell’organismo Adr Center, organismo iscritto al n. 1 dell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, nonché dell’autore, avv. Andrea Zanello, riportiamo di seguito il testo dell’interessante articolo pubblicato ieri, 31 gennaio:
Come da tradizione, il 29 gennaio scorso è stato celebrato il rito della apertura dell’anno giudiziario 2021, in occasione del quale il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Pietro Curzio ha presentato la sua “Relazione sull’amministrazione della giustizia” (pubblicata per intero sul sito ufficiale della Corte) per fare il punto sui risultati del lavoro svolto nei precedenti 12 mesi ed indicare le prospettive e gli obiettivi per la stagione in corso.
Sulla scorta delle statistiche nazionali del Ministero e di quelle specifiche della Corte, vengono “snocciolati” i numeri delle pendenze, delle iscrizioni, delle definizioni e della durata media dei giudizi, nonché quelli degli organici e delle strutture; si evidenziano i risultati raggiunti e le criticità emerse ed infine si individuano le linee di tendenza e le proposte per migliorare il “servizio giustizia”.
Orbene, nel quadro delineato quest’anno ha trovato spazio anche la mediazione, quale utile strumento per una risoluzione alternativa delle controversie giusta, rapida ed economica.
Vale la pena lasciare la parola alla Relazione, nella quale, alla parte prima (“La giustizia nell’anno più difficile”), nel paragrafo 2, dedicato ai flussi ed ai tempi della attività giudiziaria (iscrizioni, definizioni, pendenze e tempi medi di durata), si legge (a pag. 23) quanto segue:
“… Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo luglio 2019- giugno 2020, anche l’istituto della mediazione ha registrato un rilevante calo delle iscrizioni delle procedure rispetto all’anno precedente (- 12%): tale riduzioni si rileva essenzialmente nel corso del primo semestre 2020, in cui si è registrata una flessione del 41%, a fronte di una sostanziale stabilità del numero di procedure attivate nell’anno precedente …”.
Al netto della pandemia, quindi, la mediazione mostra una “sostanziale stabilità”, tiene il campo, non arretra. In altri termini: serve, produce effetti positivi ed è ormai parte definitivamente integrante del sistema.
Ed infatti “… Ferma restando la complessità della ricostruzione del quadro generale – prosegue il Primo Presidente – può riconoscersi all’istituto conciliativo un effetto comunque deflattivo del contenzioso civile, soprattutto se si tiene conto del fatto che le procedure concluse con il raggiungimento dell’accordo hanno avuto una durata media di 143 giorni nel 2019 e di 160 nel primo semestre 2020, ben più celere, in ogni caso, della durata media del solo giudizio di primo grado dinanzi al tribunale (348 giorni nel periodo luglio 2019- giugno 2020; 359 giorni nell’anno precedente) …”.
“Un effetto comunque deflattivo”: non una “bacchetta magica” che fa sparire l’arretrato, ma un solido attestarsi nell’ordinamento nell’interesse del cittadino e dell’istituzione, sui tavoli della quale si libera un po’ più di spazio per quelle controversie che, per la loro natura e/o per la loro complessità e delicatezza, necessitano veramente dell’intervento della collettività e cioè dello Stato.
Ma vi è di più. Nella parte quinta (“La Corte, la società e le riforme”), il punto 1.1 (“Le riforme nel settore civile”) viene dedicato in gran parte alla necessità di risposte differenziate rispetto a quelle giudiziali tradizionali e, tra esse, specificamente alla mediazione, in specie quella c.d. delegata.
Lasciamo ancora una volta la parola alla Relazione (pagg. 149- 150):
“1.1 Le riforme nel settore civile
Sul versante dell’interlocuzione istituzionale, è indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione.
In tale prospettiva, in ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici potenzialità, la mediazione, oggetto di un gruppo di lavoro ministeriale da cui provengono importanti indicazioni di contenuto e di metodo. Il DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98 ha profondamente mutato l’istituto mediatorio, affiancando alla mediazione su mero invito del giudice (la cd. mediazione demandata) la possibilità (anche in appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (la cd. mediazione ex officio o delegata) e ha introdotto il concetto di “processo senza sentenza” che può contribuire alla definizione delle controversie in modo complementare rispetto all’esercizio tradizionale dello ius dicere.
Il processo senza sentenza non implica un’abdicazione del giudice dalla propria funzione giudicante, ma semplicemente richiede una valutazione puntuale ed esperta della mediabilità e della conciliabilità del singolo caso. Assicura la diversificazione delle modalità di offerta del servizio e degli strumenti impiegati a beneficio dell’interesse del cittadino e delle imprese in grado di assicurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza …”.
Ciò posto, in un prospettiva di più ampio e moderno orizzonte sociale e culturale, non limitato allo stretto ambito giudiziario, la Relazione si spinge addirittura a sottolineare che la mediazione ex officio:
“… Promuove la diffusione della cultura della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta tra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell’autonomia, della consapevolezza e della responsabilità. Avvicina il cittadino alla giustizia, perché lo rende finalmente partecipe delle modalità di risoluzione del conflitto e fiducioso dell’adeguatezza di tale servizio rispetto alle sue esigenze. Promuove il progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell’avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione. Sollecita, inoltre, il cambiamento della cultura di tutti gli operatori della giustizia con l’acquisizione di competenze più specifiche in ordine alla condizioni di medi abilità del contenzioso. Assicura, infine, la deflazione del contenzioso giudiziale con conseguente ottemperanza al principio di ragionevole durata del processo, risposta celere alle parti in lite, riduzione dei costi della giustizia, più elevata efficienza del servizio e maggior fiducia da parte dell’utenza …”.
Non si tratta, però, solo di parole e di buoni propositi, perché:
“… I dati ministeriali suffragano questa prospettiva, laddove sottolineano gli importanti traguardi raggiunti grazie alle nuove previsioni normative che hanno prodotto rilevanti effetti anche indiretti in termini di conciliazione spontanea e di omessa instaurazione del contenzioso a seguito dell’acquisita consapevolezza delle minime possibilità di accoglimento della pretesa della parte in caso di proposizione giudiziaria della domanda …”.
In sostanza, “importanti traguardi raggiunti …” con “… rilevanti effetti anche indiretti” e l’auspicio di un ulteriore rafforzamento della mediazione per una svolta culturale, nell’interesse dell’utenza, dei professionisti e del servizio giustizia.
Un assist prestigioso che Parlamento e Governo sono chiamati a non sprecare.
Come noto, nel progetto di legge di riforma del processo civile, è previsto che vengano eliminate dalle materie sottoposte al tentativo di mediazione (in realtà al primo incontro) quella bancaria e quella relativa alle successioni ereditarie e allo scioglimento di comunioni in generale.
La “colpa” delle prime è di non funzionare; mentre la “colpa” delle seconde è di funzionare troppo bene, dato che vantano un ampio tasso di successo. Non è dato di sapere cosa dovrebbe accadere per le mediazioni bancarie, mentre le seconde (che funzionano benissimo, tanto che spesso si riesce anche a recuperare il rapporto personale tra le parti, grazie all’esperienza di mediatori appositamente formati e costantemente aggiornati), dovrebbero essere affidate a Notai e custodi giudiziari i quali, evidentemente sforniti della necessaria esperienza e non per colpa loro del tutto impreparati nelle fondamentali tecniche di negoziazione, dovrebbero limitarsi a redigere un progetto di divisione e a sottoporlo all’approvazione delle Parti. Queste, naturalmente, nella stragrande maggioranza dei casi lo rifiuteranno, sia perché non avrebbero avuto necessità dell’intervento di un terzo per redigerlo (e quindi non si sarebbero rivolte a questi nuovi “mediatori”), sia perché un asettico progetto di divisione non tiene conto né dei reali interessi delle Parti, né di quelle che sono le emozioni delle stesse, fondamentali in questa materia, e che solo un bravo mediatore riuscirà a far emergere e controllare.
Avrò modo di tornare sull’argomento relativo a questa seconda tipologia di materie, e sui motivi per cui è indispensabile che rimangano nell’ambito della mediazione; oggi vorrei però affrontare, grazie allo spunto che mi ha offerto la bravissima collega e amica Alessandra Grassi, su quanto converebbe anche alle Banche affrontare le controversie in mediazione.
Già in situazioni normali, infatti, per gli istituti di credito rivolgersi al Tribunale, in caso di sofferenze bancarie, significa praticamente perdere tempo e denaro, tanto che spesso questi crediti vengono ceduti a delle aziende che li acquistano, a valori molto inferiori a quelli reali, per cercare di recuperarne almeno una parte, e che spesso concludono accordi a cifre nettamente più basse rispetto a quelle del credito originario.
L’alternativa, come detto, è quella di rivolgersi al Tribunale, con costi importanti e tempi praticamente indefinibili, e con la possibilità (sempre più rilevante) di avere poi un titolo pressoché inutile, poiché ineseguibile per il fallimento o la liquidazione delle persone giuridiche e l’incapienza del patrimonio delle persone fisiche.
A maggior ragione, questa problematica si sta acuendo in questo momento drammatico, in cui la chiusura delle attività disposta ormai da un anno dalle autorità, sta sottraendo liquidità alle imprese (da quelle più piccole a quelle più grandi), con le relative problematiche anche per i rapporti bancari. E secondo il modestissimo parere di chi scrive, gli effetti di queste chiusure indiscriminate devono ancora svilupparsi nel loro modo più grave.
Peraltro, le stesse Banche dovrebbero rendersi finalmente conto, particolarmente in questo lungo e martoriato periodo, di avere un’importantissima funzione sociale, cioè quella di collaborare con le imprese e le famiglie per superare questa gravissima crisi, e che non verrà certamente realizzata mettendole in difficoltà, o facendo fallire (o chiudere) le attività, o pignorando i beni a persone che già non possono lavorare da mesi- Anche perché, in questo modo, si viene a ridurre sensibilmente il numero di possibili clienti delle banche, che in un futuro, una volta superata questa terribile fase, potrebbero decidere di ricorrere al credito bancario per riprendere le loro attività o per iniziarne di nuove.
Quale soluzione potrebbe esserci, quindi, in alternativa a quanto sopra accennato? L’unica soluzione praticabile è quella della mediazione, che potrebbe dare (e spesso dà) ottimi risultati se avviata direttamente dalle Banche, senza attendere che la situazione debitoria del cliente sia ormai irrecuperabile. Come dice la bravissima Alessandra Grassi, “le banche devono necessariamenteabbandonare la logica della mera contrapposizione rispetto al creditore inadempiente”; anche perchè spesso, in questo tremendo momento storico, questi non ne ha alcuna colpa.
Portarlo ad una “soluzione” che tale non è, cioè l’esecuzione nei suoi confronti, non ha molto senso, sia perché spesso non porta ad un risultato utile, sia perchè “uccide” quello che, con un buon accordo, potrebbe essere ancora, e per anni, un buon cliente.
Ricordiamo che la procedura di mediazione, oltre ad avere dei costi irrisori, ha una serie di vantaggi importanti:
il costo, notevolmente più basso rispetto a quello di un procedimento giudiziario;
il credito di imposta di 500 euro in caso di accorso;
la rapidità: nel termine massimo di tre mesi si arriva ad una risoluzione della questione, con un verbale che costituisce titolo esecutivo, del tutto equivalente a una sentenza;
la riservatezza: nel caso delle banche, ogni trattativa fa storia a se, e il contenuto dell’accordo non può essere rivelato a terzi;
l’ambiente, dato che il mediatore (professionista formato e aggiornato costantemente, terzo imparziale) incontra le parti in un ambiente informale ma confortevole, e le mette a suo agio, senza limiti di tempo e senza che nelle stanze delle trattative vi siano altre persone se non quelle direttamente coinvolte;
la possibilità, per chi deposita l’istanza di mediazione, di scegliere l’organismo di mediazione presso il quale depositare l’istanza, in modo tale da investire della questione quello che offre le maggiori garanzie di professionalità;
la possibilità di svolgere la mediazione interamente online, con ulteriore risparmio di costi e tempi;
la possibilità, nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, di chiedere al mediatore di formulare una proposta, che spesso si rivela risolutiva;
infine (e questo è veramente un elemento da non sottovalutare), la possibilità di chiedere all’organismo di nominare un Consulente Tecnico in Mediazione, che a costi notevolmente inferiori e in tempi molto più rapidi rispetto al Tribunale, fornisca una perizia indipendente, spesso molto importante per definire la questione.
Tutti questi elementi consentono alle Banche di risolvere rapidamente questioni importanti ma anche di livello economico minore (ma sempre molto importanti per le Parti), in modo rapido ed efficace; ma soprattutto, con la mediazione, si può salvaguardare il rapporto, e far sì che l’odierno debitore, invece di subire danni irreparabili, rimanga un cliente affezionato, che in futuro usufruisca nuovamente del sistema bancario.
Per maggiori informazioni: www.adrcenter.com, organismo iscritto al n. 1 dell’apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.
Principi, strategie e tecniche per la mediazione delle controversie civili e commerciali (ex D.M. 180/2010 e successive modifiche) – 64 ore in 10 moduli online* e due giorni di tirocinio
* (come da deroga contenuta nel DPCM n. 59 dell’8 marzo 2020 e successivi – emergenza sanitaria Covid-19)
ADR Center è iscritta al nr. 2 dell’elenco degli enti formazione per mediatori tenuto dal Ministero della giustizia. Durante il periodo di emergenza sanitaria, il Ministero della giustizia ha consentito eccezionalmente la frequentazione on-line del corso base per mediatori. In via eccezionale, la prossima edizione del Corso Base per Mediatori Civili e Commerciali verrà erogata in diretta on-line tramite piattaforma Zoom Meeting e con il supporto della piattaforma e-learning di ADR Center per soli 30 partecipanti.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di € 1.450,00€ 1.187 (IVA esente).
Date e orari
I 10 moduli per un totale di 64 ore verranno erogati dal 8 febbraio al 4 marzo 2021 dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 20.00. Per ottenere il certificato è necessaria la frequenza di almeno 50 ore e il superamento dell’esame finale. Una giornata opzionale in aula sarà offerta a fine corso presso il Training Center di ADR Center a Roma.
Il corso si terrà nelle seguenti date/orari:
Moduli I, II e III: 8, 9, 10 e 11 febbraio 2021 dalle 16:00 alle 20:00
Moduli IV e V: 15, 16, 17 e 18 febbraio 2021 dalle 16:00 alle 20:00
Moduli VI, VII e VIII: 22, 23, 24 e 25 febbraio 2021 dalle 16:00 alle 20:00
Moduli IX e X: 1, 2, 3 e 4 marzo 2021 dalle 16:00 alle 20:00
Dopo il termine del corso, ciascun partecipante potrà frequentare due giorni presso la sede di Roma per affiancare come tirocinanti i mediatori più esperti di ADR Center e i case manager.
Formatori
Il corso online verrà erogato dai seguenti formatori di ADR Center accreditati al Ministero della giustizia: Leonardo D’Urso (Responsabile Scientifico e formatore), Cristina Biolchini, Andrea Buti, Rachele Gabellini, Alfonso Lanfranconi, Marco Marinaro, Maria Rosaria Fascia, Alberto Maria Mauri, Chiara Giovanucci Orlandi, Alessandra Passerini, Stefania Pieroni, Luca Tantalo, Andrea Zanello, Dario Zimmardi. Oltre ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, tutti i formatori di ADR Center hanno ampia esperienza in materia di risoluzione alternativa delle controversie. Per le biografie dei formatori coinvolti consultare la pagina www.adrcenter.it/ricerca-mediatori/.
MODULI
ARGOMENTI
Modulo I Panorama ADR
Panoramica delle principali procedure di ADR. Come scegliere la procedura più adatta in base alla natura della controversia e delle parti. Forme tradizionali e moderne di risoluzione delle controversie. Transazione, mediazione e arbitrato a confronto. Panorama legislativo: la mediazione come elemento stabile del sistema giustizia.
Modulo II Comunicazione e conflitto
Il conflitto: riconoscere i diversi tipi di conflitto e le relative cause. Il “circolo del conflitto” e la sua escalation. Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa: capire, agire, creare, prevenire. Le conversazioni difficili. Il ciclo dell’indecisione. Le percezioni di parte. Come migliorare la comunicazione: ascoltare, domandare, parlare. Le barriere negoziali al raggiungimento dell’accordo.
Modulo III Mediare negoziando
Il mediatore come negoziatore efficace. Negoziare con ciascuna delle parti e aiutarle a negoziare tra loro. L’approccio competitivo: riconoscerlo, controllarlo e saper orientare le parti verso la cooperazione. Principali ostacoli negoziali alla risoluzione dei conflitti. Tecniche e tattiche negoziali competitive e cooperative applicate alla risoluzione delle controversie. La preparazione della negoziazione (prime richieste, obiettivi, punti di resistenza, zona di contrattazione e alternative all’accordo). I principali ostacoli all’accordo negoziale. Separare gli “interessi” dalle “posizioni”. Generare opzioni e soluzioni alternative: la tecnica del brainstorming.
Modulo IV Preparazione e sessione congiunta
Il modello 4×4 di ADR Center Fase 1: Porre le basi del successo. La preparazione della mediazione: contatti e incontri preliminari. Identificare tutti i soggetti interessati all’esito della mediazione. Richiedere informazioni scritte e verbali. Predisporre accuratamente gli aspetti logistici e procedurali. Fase 2: L’avvio del negoziato tra le parti. Accogliere e predisporre adeguatamente le parti. Presentazione e discorso introduttivo. Consentire ai partecipanti di esporre il proprio punto di vista. Prendere il controllo della procedura. Individuare e concordare i problemi da affrontare. Identificare le priorità. Simulazione delle prime due fasi, debriefing e feedback personali.
Modulo V Sessioni private e chiusura della mediazione
Sessioni private e chiusura della mediazione Fase 3: L’alternarsi dei colloqui riservati. Sessioni iniziali. Raccogliere le informazioni confidenziali. Ottenere accesso diretto ai principali referenti. Individuare i reali ostacoli all’accordo. Sessioni successive. Raffrontare il valore del possibile accordo con i costi e i tempi della lite. Sollecitare proposte di compromesso. Metodi per superare un’impasse. Orchestrare un sistema di concessioni reciproche. Valutare se avanzare la “proposta del mediatore”. Fase 4: Il consolidamento dell’accordo. Natura dell’accordo, contratto e verbali: contenuto e contenitore. Redazione dei verbali. Affrontare la possibilità di un mancato accordo. Dalla facilitazione alla valutazione.
Modulo VI Tecniche avanzate di mediazione
Le barriere più ricorrenti al raggiungimento di un accordo mediato. La dinamica dell’ascolto attivo e la comunicazione non verbale. Esempi pratici per apprendere rapidamente le principali tecniche per il successo della mediazione ed esercitazioni guidate sulle modalità di gestione della procedura. Simulazione di una mediazione complessa e analisi di un video.
Modulo VII Il contesto normativo della mediazione
Il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 dopo le modifiche del DL del fare. Il decreto ministeriale e gli aspetti pratici del procedimento con riferimento al D.M. n. 180/2010 e le prime indicazioni del Ministero. La nuova Direttiva europea e il regolamento sull’ODR. Il Regolamento di Mediazione di ADR Center. Il Codice europeo di condotta per i mediatori. Organismi pubblici e privati. Avvio della procedura: la redazione della domanda di mediazione. Nomina del mediatore e primo incontro. Indennità di mediazione. Il credito di imposta e agevolazioni fiscali.
Modulo VIII Rapporti tra mediazione e processo
La nuova condizione di procedibilità e la gestione del primo incontro. Gli incontri successivi. La mediazione ordinata dal giudice. La competenza territoriale e l’assistenza legale obbligatoria. Il rapporto tra mediazione e procedimenti urgenti e cautelari. Effetti della domanda di mediazione sulla prescrizione e decadenza. Riservatezza e inutilizzabilità delle informazioni acquisite dalle parti. Efficacia e operatività delle clausole contrattuali. Modelli di clausole. Scelta e redazione della clausole più appropriata
Modulo IX – Argomenti specifici in mediazione
La procedura di mediazione in diversi settori: condominio, usucapione, responsabilità sanitaria, eredità e divisioni, bancario e assicurativo.
Il Corso base per Mediatori è stato perfezionato edizione dopo edizione dal 1998. Si fonda sull’esperienza ultra ventennale di ADR Center nella gestione di migliaia di procedure di mediazione e nella formazione di mediatori in Italia e all’estero. Qui il sito dedicato ai progetti e alla formazione internazionale di ADR Center for Development.
“4 Steps” è l’originale metodo didattico di ADR Center che, avvalendosi di supporti multimediali e numerose simulazioni di difficoltà crescente, offre l’opportunità ai partecipanti di apprendere in modo rapido e stimolante le tecniche di mediazione professionale e di mettere in pratica immediatamente gli strumenti acquisiti.
Durante il percorso formativo consolidato negli anni, oltre 10 diversi docenti condividono con i partecipanti la loro concreta esperienza di mediatori esperti.
In questa straordinaria edizione online, i partecipanti avranno la possibilità di interagire con i docenti tramite la piattaforma di videoconferenza Zoom Meeting, svolgere le esercitazioni di mediazioni online tramite le “break out rooms” di Zoom. Inoltre i partecipanti avranno accesso alla piattaforma e-learning di ADR Center.
Accesso esclusivo alla piattaforma e-learning di ADR Center
Ogni corsista potrà accedere alla piattaforma di e-learning di ADR Center dove potrà rivedere per un anno le lezioni registrate e scaricare la dispensa in pdf, gli estratti delle presentazioni utilizzate dai docenti e le schede pratiche di preparazione alle simulazioni e esercitazioni.
Studi e pubblicazioni alla base del percorso formativo
Il corso è stato sviluppato sulla base dell’esperienza professionale in mediazione dei docenti e su un’ampia produzione scientifica ultra-decennale, parte della quale è stata tradotta in lingue che includono il cinese, l’arabo e il turco. Tra le opere più recenti:
L’Accordo Perfetto – Il metodo per ottenere il massimo da ogni negoziazione, Leonardo D’Urso, ROI Edizioni, 2018 (disponibile in tutte le librerie e tramite Amazon)
Manuale del Mediatore Professionista – 2a edizione aggiornata al D.Lgs 28/2010, Giuseppe De Palo, Leonardo D’Urso, Dwight Golann, Giuffrè Editore, 2010 (disponibile su richiesta da ADR Center)
Il Vantaggio di Negoziare, Richard Shell (traduzione e prefazione italiana di Giuseppe De Palo e Leonardo D’Urso), Il Sole 24Ore, 2008 (disponibile su richiesta da ADR Center).
Il ruolo dell’avvocato nella mediazione, Giuseppe De Palo, Leonardo D’Urso con Rachele Gabellini, Giuffrè Editore, 2010 (disponibile su richiesta da ADR Center)
Venturing Beyond the Classroom, Christopher Honeyman, James Coben, Giuseppe De Palo, DRI 2010 (disponibile su richiesta da ADR Center)
Rethinking Negotiation Teaching, Christopher Honeyman, James Coben, Giuseppe De Palo, DRI 2009 (disponibile su richiesta da ADR Center)
Destinatari
Tutti coloro che posseggono una laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, che sono iscritti a un ordine o collegio professionale che desiderano acquisire il requisito formativo per richiedere l’iscrizione agli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia. L’accoglimento della richiesta dipende dai criteri di selezione del singolo organismo.
Attestato rilasciato da ADR Center
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e, sulla base della valutazione finale, del superamento del corso.
A seguito del successo dell’edizione di aprile/maggio 2020 che ha visto oltre 1.300 registrati, torna il percorso formativo di ADR Center in Tecniche Avanzate di Negoziazione e Mediazione.
Il corso è diviso in 18 moduli della durata di due ore ciascuno erogati online. Ogni modulo si incentra su una tematica specifica in cui i partecipanti possono interagire attivamente con il formatore e con gli altri partecipanti con tramite la piattaforma di Zoom Meeting. I partecipanti possono seguire online tutti o solo i moduli formativi di loro interesse.
Destinatari. Il percorso formativo è rivolto in maniera particolare ad avvocati e professionisti che negoziano per lavoro e ai mediatori di controversie civili e commerciali iscritti al Registro del Ministero della giustizia.
Metodologia didattica. I partecipanti potranno partecipare ai moduli formativi di loro interesse e intervenire e interagire con i formatori e con gli altri partecipanti.
Percorso formativo valido ai fini dell’aggiornamento dei mediatori. ADR Center è iscritta al nr. 2 dell’elenco degli enti formazione per mediatori tenuto dal Ministero della giustizia. Durante il periodo di emergenza sanitaria, il Ministero della giustizia ha consentito la frequentazione del corso di aggiornamento per mediatori online per il conseguimento di minimo 18 ore in un biennio.
Iscrizione e partecipazione gratuita con pagamento solo per il rilascio dell’attestato di frequenza di 6, 12 o 18 ore. L’iscrizione e la partecipazione al corso è gratuita. Nessun pagamento è dovuto prima o durante la frequenza dei moduli. Il pagamento è previsto solo per il rilascio dell’attestato DOPO la partecipazione al corso. Al fine del rilascio dell’attestato di frequenza dopo la partecipazione ai moduli formativi i mediatori devono inviare un’autocertificazione delle ore frequentate sul modulo predisposto da ADR Center. Il costo per il rilascio dell’attestato è pari a 62 euro per 6 ore, 122 euro per 12 ore e 182 euro per 18 ore. Nessun costo sarà addebitato per coloro che hanno partecipato ai moduli formativi e non richiedono il certificato di frequenza ai fini dell’aggiornamento obbligatorio dei mediatori.
Formatori: Cristina Biolchini, Andrea Buti, Leonardo D’Urso, Rachele Gabellini, Alfonso Lanfranconi, Marco Marinaro, Maria Rosaria Fascia, Chiara Giovannucci Orlandi, Alessandra Passerini, Stefania Pieroni, Luca Tantalo, Dario Zimmardi con diversi ospiti italiani e stranieri.
Dopo la registrazione riceverete un link per il collegamento alla piattaforma di videoconferenza di Zoom da attivare all’inizio di ogni modulo.
Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a formazione@adrcenter.com
Agenda Moduli
Dal 20 ottobre al 18 dicembre (dalle 13.30 alle 15.30)
Nr.
Date
Argomenti
Formatori
1
Martedì 20 ottobre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
Novità normative e pratiche della mediazione nel periodo dell’emergenza sanitaria
Panel: Leonardo D’Urso, Chiara Giovannucci Orlandi, Luca Tantalo, Marco Marinaro,
2
Giovedì 22 ottobre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
Negoziazione e mediazione: approcci e linguaggi condivisi per avvocati e mediatori (Step 1 e 2) – Approccio olistico e complessità nella negoziazione diretta o con un mediatore: 8 aspetti fondamentali. I primi due step: percezioni ed emozioni.
Andrea Buti
3
Martedì 27 ottobre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
Negoziazione e mediazione: approcci e linguaggi condivisi per avvocati e mediatori (Step 3 e 4) – La comunicazione efficace; la consapevolezza degli atti comunicativi; il potere (o la dittatura) delle abitudini, se e come cambiarle.
Andrea Buti
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Giovedì 29 ottobre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
Negoziazione e mediazione: approcci e linguaggi condivisi per avvocati e mediatori (Step 5 e 6) – La fallacia della memoria, la ricostruzione dei ricordi; i limiti alla razionalità umana le euristiche.
Andrea Buti
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Martedì 3 novembre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
Negoziazione e mediazione: approcci e linguaggi condivisi per avvocati e mediatori (Step 7 e 8) – Fisiologia e patologia del conflitto, liti mediabili, sistemi valoriali e loro gestione.
Andrea Buti
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Giovedì 5 novembre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
La gestione della procedura di mediazione alla luce dell’esperienza concreta (Parte 1) – La preparazione, il monologo, la prima sessione congiunta.
Luca Tantalo
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Martedì 10 novembre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
La gestione della procedura di mediazione alla luce dell’esperienza concreta (Parte 2) – Il passaggio alle sessioni private; le barriere negoziali.
Luca Tantalo
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Giovedì 12 novembre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
La redazione dei verbali di mediazione: cosa scrivere e cosa non scrivere. Verbale di mancata comparizione, verbale di mancata prosecuzione, verbale di prosecuzione, verbale di mancato accordo e verbale di accordo.
Luca Tantalo
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Martedì 17 novembre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
Casistiche eproblemi pratici in mediazione
Luca Tantalo
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Giovedì 19 novembre 2020 dalle 13.30 alle 15.30
Statistiche nazionali e internazionali sulla mediazione – Prospettive e progetti di modifica del D.Lgs. 28/10 e del DM 180/10
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19596/2020, pubblicata oggi 18 settembre, ha ribaltato completamente il precedente orientamento, pronunciato nella sentenza n. 24629 del 2015, secondo il quale “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poiché il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre“.
Nella sentenza oggi depositata, che potete scaricare in fondo a questo articolo, dopo articolato ragionamento sulla posizione dell’opponente e dell’opposto, che è attore sostanziale, è stato invece statuito che “”Nelle controversie soggette a mediazione obbligatorie ai sensi dell’art 5 comma 1 bis, del d.lgs 28 del 2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere della prova di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi , alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato art 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. La pronuncia, finalmente chiarificatrice, si è resa necessaria a seguito di forti contrasti della giurisprudenza di merito, e sembra aver messo un punto fermo nella vicenda, onerando l’opposto dell’obbligo di depositare l’istanza di mediazione. In mancanza, il decreto ingiuntivo verrà revocato.