Esame avvocati 2013: le tracce degli atti di diritto civile, penale e amministrativo

1) Dir. PRIVATO
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà do un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar edi 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. a sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agisto sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione. assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

2) Dir. PENALE
All’esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria – presente in casa solamente Tizio – procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo coc@ina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro, custodite in un cassetto dell’armadio; e un’agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all’interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio.
Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell’interrogatorio all’udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all’esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

3) Dir. AMMINISTRATIVO
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Beta e kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse. Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n 163, la costituenda Ati, presentava cauzione a nome della capogruppo kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gare datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra P.A.. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’Ati, costituita tra delta e kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.

Esame avvocato 2012: la traccia dell’atto di civile

Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all’opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

ESAME AVVOCATO 2010 – ATTO GIUDIZIARIO IN DIRITTO CIVILE

Il socio Tizio di srl ha tenuto, secondo l’amministratore della medesima società, un comportamento infedele che giustifica l’attivazione della procedura di esclusione del socio per giusta causa prevista dalle norme statutarie. Inoltre, proprio in considerazione della suddetta situazione la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, perviene alla determinazione di opporre il proprio rifiuto alla richiesta del socio Tizio formulata a mezzo lettera raccomandata, di accedere ad alcuni documenti sociali.

La società Alfa, pertanto, tenuto conto delle circostanze sopra precisate, introduce dinanzi al Tribunale di Zeta una domanda cautelare, ai sensi dell’art 700 cpc, con la quale chiede:

a) una pronuncia in via d’urgenza dell’esclusione del socio tizio dalla società.

b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l’accesso ai documenti sociali.

Nel contesto del ricorso la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, precisa che la domanda di merito avrà ad oggetto un’azione di cognizione diretta ad una pronuncia costitutiva dichiarativa che escluda per giusta causa il socio Tizio dalla suddetta società, nonchè una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall’amministratore alla consegna dei documenti.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga una memoria di costituzione nell’instaurato procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Zeta nella quale vengano specificamente analizzati i profili di ammissibilità della domanda cautelare proposta.