Multe: per la Cassazione l’elenco delle circostanze in cui non è necessaria la contestazione immediata non è tassativo

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 aprile – 8 maggio 2012, n. 7014

Presidente Oddo – Relatore Matera

Svolgimento del processo

 La società ….. Coop. a r.l proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale di Firenze in data 22-6-2007, notificatole il 29-9-2007, con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del C.d.S., per aver circolato in (omissis), impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico.

Con sentenza n. 9166 del 2008 il Giudice di Pace di Firenze rigettava l’opposizione.

La predetta decisione veniva appellata dall’opponente, ma il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 31-5-2010, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società …. a r.l., sulla base di due motivi.

Il Comune di Firenze resiste con controricorso.

 Motivi della decisione

 1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 201 d. lgs. 30-4-1992 n. 285 e dell’art. 384 del d.p.r. 16-12-1992 n. 405, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di accertamento della violazione, in assenza di comprovate circostanze impeditive della contestazione immediata. Sostiene che la giustificazione contenuta nel verbale “impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia” non appare idonea ad impedire la contestazione immediata, considerate le ampie dimensioni della via (…) e lo scarso traffico in atto al momento (ore 9,00) della violazione.

Il motivo è infondato.

L’art. 200 c.d.s. dispone che la violazione deve essere “immediatamente” contestata al trasgressore “quando è possibile”, dovendosi altrimenti procedere alla notifica del verbale ex art. 201 c.d.s. Tale ultimo articolo stabilisce che, nell’ipotesi in cui non sia possibile l’immediata contestazione dell’infrazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore con gli estremi della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Le situazioni da cui può derivare un simile impedimento non hanno carattere tassativo. È pacifico, infatti, in giurisprudenza, che l’elencazione, contenuta nell’art. 384 del d.p.r. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non può considerarsi esaustiva, ma, come espressamente previsto nella stessa disposizione, meramente esemplificativa; sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisatale, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul “modus operandi” degli accertatori (tra le tante v. Cass. 26-3-2009 n. 7415; Cass. 28-5-2008 n. 14040; Cass. 27-8-2007 n. 18071; Cass. 31-8-2005 n. 17573).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse la impossibilità, per i funzionari Ataf, di procedere alla contestazione immediata della illegittima circolazione in corsia della via (…) riservata ai mezzi pubblici, in considerazione dell’elevato traffico di mezzi pubblici in transito su tale corsia (14 linee ATAF di trasporto urbano più numerose linee di trasporto extracittadino).

La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, costituendo espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorretta da una motivazione idonea a rendere conto, in modo non illogico e irragionevole, della sussistenza di un’ipotesi concreta di impossibilità di contestazione immediata della infrazione.

2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 17, comma 132, della legge 15-5-1997 n. 127, e 68 della legge 23-12-1999 n. 488, nonché vizi di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di contravvenzione, pur essendo stato il medesimo elevato da personale ATAF, non autorizzato ad effettuare la contestazione in via non immediata.

Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un profilo di invalidità del verbale di accertamento che, come evidenziato dal controricorrente, non è stata prospettata dal Consorzio con l’atto di opposizione introduttivo del giudizio, ma è stata dedotta solo con l’atto di appello.

Si richiama, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ex artt. 204 bis c.d.s. e artt. 22 e 23 della l. 24-11-1981 n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio (Cass. 18-1-2010 n. 656; Cass. 11-1-2006 n. 217; Cass. 25-3-2005 n. 6519).

Nella specie, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il motivo di gravame diretto a far valere la mancanza di potere del personale ATAF a procedere alla contestazione differita, ma avrebbe dovuto rilevarne, anche d’ufficio, l’inammissibilità – peraltro espressamente eccepita dall’appellato nella comparsa di costituzione -, non potendo, per le ragioni esposte, nel giudizio di appello essere fatte valere ragioni di illegittimità del verbale di accertamento nuove rispetto a quelle dedotte con il ricorso ex art. 204 bis del c.d.s..

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Sì al risarcimento da stress per un’auto rimossa illegittimamente (Cassazione 6712/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 novembre 2010 – 23 marzo 2011, n. 6712

Presidente Settimj – Relatore De Chiara

Svolgimento del processo

La sig.ra M.S.D.C. propose, nei confronti del Comune di Palermo e dell’AMAT – Azienda speciale per la mobilità (ora AMAT s.p.a.), ricorso ai sensi dell’art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 avverso il verbale di accertamento della violazione degli artt. 158, 159 e 140 codice della strada (sosta su attraversamento pedonale) elevato il 13 maggio 2004 da un ausiliare del traffico dipendente dell’AMAT. Sostenne che l’ausiliare del traffico autore del verbale era privo di delega del Sindaco e chiese anche il rimborso di quanto versato per ottenere la restituzione della propria autovettura, rimossa a seguito dell’accertamento, nonché il risarcimento dei danno.

Il Comune rimase contumace e resistette in giudizio la sola AMAT.

L’adito Giudice di pace di Palermo accolse il ricorso osservando: a) che il verbale non recava i “precisi motivi” dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito, giustificata con il solo riferimento all’assenza del trasgressore; b) che l’ausiliare del traffico procedente era privo di delega; c) che il verbale non era stato notificato in originale o copia autentica. Annullato, quindi, il verbale, condannò gli enti convenuti, in solido, al rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e al pagamento di Euro 200,00 “a causa dello stress subito” dalla opponente, all’epoca incinta, nella ricerca del veicolo illegittimamente rimosso.

L’AMAT s.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui la sig.ra S.D.C. ha resistito con controricorso. Il Comune di Palermo, nei confronti del quale questa Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, tempestivamente eseguita dalla ricorrente, non ha svolto difese.

Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in via principale per la declaratoria d’ufficio della radicale carenza di legittimazione passiva dell’AMAT, con condanna della opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, e in via subordinata per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo che la notifica di esso è stata eseguita il 15 novembre 2005, sessantunesimo giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata.

Quella che rileva, infatti, è la data della richiesta della notificazione (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 458/2005), che nella specie risale all’8 novembre 2005, ampiamente rientrante nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c..

2. – Va altresì disattesa la richiesta, formulata dal P.M. in via principale, di definire il giudizio con declaratoria d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’AMAI essendo il Comune l’unico legittimato a resistere all’opposizione avverso il verbale.

Se è vero, infatti, che legittimato a resistere all’opposizione al verbale era soltanto il Comune, quale amministrazione cui l’atto era riferibile, è pur vero che questi era stato convenuto nel giudizio di primo grado e che la legittimazione passiva dell’AMAT sussiteva quanto alle domande di rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e di risarcimento del danno, dato che la relativa condanna veniva richiesta anche nei suoi confronti.

Il difetto di legittimazione passiva dell’AMAT quanto all’opposizione al verbale, d’altra parte, non è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità: non si tratta, infatti, di rilevare una carenza di contraddittorio, dato che il soggetto passivamente legittimato – il Comune – è stato convenuto sin dal primo grado di giudizio.

3. – Vanno quindi esaminati con priorità il terzo e quarto motivo di ricorso, tra loro connessi.

3.1. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura la statuizione secondo cui “l’ausiliare del traffico, non essendo delegato dal Sindaco se non per l’accertamento delle violazioni relative all’uso delle schede parcheggio (…) e, quindi, con carenza di delega per la rimozione dei veicoli, non avrebbe potuto e dovuto procedere alla rimozione”. Si sostiene che il verbalizzante era in realtà titolare di delega anche a disporre la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, delega rilasciata con ordinanza sindacale 14 aprile 2003, n. 90 agli ausiliari del traffico dipendenti dell’AMAT, la quale ben può essere presa in considerazione in sede di legittimità trattandosi di “atto pubblico equiparabile alla legge”.

3.2. – Con il quarto motivo si denuncia l’inadeguatezza della motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata.

3.3. – Detti motivi sono infondati.

Per un verso, infatti, la delega, essendo uno specifico provvedimento amministrativo (da emettere in favore di “personale nominativamente designato”, come prevede l’art. 68, comma 2, l. 23 dicembre 1999, n. 488) e non un atto normativo, doveva essere prodotta in giudizio dall’amministrazione interessata (il che, secondo la sentenza impugnata, non è avvenuto) e non poteva essere acquisita d’ufficio dal. giudice di merito, né può essere prodotta o esaminata per la prima volta in sede di legittimità. Per altro verso, l’evidenziata mancanza di delega costituisce ragione sufficiente a giustificare la statuizione di cui trattasi.

4. – Vanno quindi esaminati il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso.

4.1. – Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l’affermazione dell’illegittimità del verbale per la mancanza di indicazione delle ragioni giustificative dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito nonostante l’espressa menzione dell’assenza del trasgressore.

4.2. – Con il secondo motivo si ripropone, in sostanza, la stessa questione sotto il profilo del vizio di motivazione.

4.3. – Con il quinto motivo si denuncia l’extrapetizione con riguardo all’ulteriore ragione di illegittimità del verbale ritenuta dal giudice, consistente nella nullità della sua notificazione non eseguita mediante consegna di originale o copia conforme.

4.4. – Tutte le predette censure sono inammissibili.

Il Giudice di pace, invero, ha annullato il verbale anche per il difetto di delega del verbalizzante ad eseguire l’accertamento della violazione di cui trattasi. Tanto risulta dall’affermazione contenuta nella prima parte del passo della sentenza sopra testualmente riportato, secondo cui l’ausiliare non era “delegato dal Sindaco se non per l’accertamento della violazioni relative all’uso delle schede parcheggio” (e dunque non per l’accertamento di altre violazioni, come la sosta su attraversamento pedonale), ed è confermato (ad onta di qualche possibile incertezza derivante dal riferimento, nel medesimo passo della sentenza, alla carenza di delega per la rimozione) dal collegamento del passaggio finale della motivazione, in cui il giudice chiarisce di dovere accogliere il ricorso “in ogni sua parte”, con il contenuto del ricorso stesso così come riferito nella narrativa della medesima sentenza, in base al quale l’unico motivo di opposizione consisteva appunto nella denuncia del difetto di legittimazione dell’ausiliario per difetto di delega “ad elevare contravvenzioni”, oltre che a disporre la rimozione del mezzo.

Poiché la statuizione del difetto di delega, sufficiente da sola a giustificare la decisione di annullamento dei verbale, è stata – come si è visto – malamente censurata dalla ricorrente solo con il primo e secondo motivo e, dunque, è rimasta in piedi, perde di interesse l’esame delle censure, svolte con i motivi ora in questione, relativi ad ulteriori, autonome ragioni di illegittimità del verbale affermate nella sentenza impugnata.

5. – Anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente.

5.1. – Con il sesto motivo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente deduce (dopo aver dichiarato di prescindere dal difetto di qualsiasi riscontro dell’affermazione del. giudice che la opponente all’epoca dell’accertamento era incinta e perciò era stata costretta ad abbandonare la sua autovettura) il difetto di prova dell’asserito stress subito dalla opponente nella ricerca del veicolo rimosso e del conseguente danno, di cui non v’era alcuna traccia fattuale o documentazione sanitaria.

5.2. – Con il settimo motivo si denuncia nuovamente, questa volta sotto la rubrica del vizio di motivazione, l’apoditticità della statuizione di risarcimento del danno basata sulla mera, non riscontrata affermazione dello stress subite dalla opponente nella ricerca dell’autovettura rimossa.

5.3. – I motivi sono inammissibili.

La ricorrente non pone la questione di diritto della risarcibilità del danno da stress accertato dal Giudice di pace; pone, invece, una questione di fatto, quella dell’insussistenza, in concreto, di uno stress cagionato alla opponente dalla rimozione e conseguente ricerca della propria autovettura. Quindi deduce, nella sostanza, una censura di vizio di motivazione.

Sennonché l’affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi, del tutto ingiustificata. – e in quanto tale censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione – alla luce della comune esperienza.

6. – Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 800,00, di cui 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge