Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 novembre 2010 il nuovo pacchetto sicurezza.

Tra le altre misure, viene reintrodotto l’arresto in “flagranza differita” entro 48 ore dai fattie per chi commette atti di violenza, all’interno o all’esterno degli stadi,  sulla base di riprese video; vengono ampliati i compiti dei c.d. “steward” e la loro tutela penale. Potenziata l’attività di contrasto alla criminalità e la cooperazione internazionale tra forze di polizia.

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Considerata altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l’azione di contrasto alla criminalita’ organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;

Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita’ del Ministero dell’interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013. 2. All’articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita’ ed accessibilita’ degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa’ sportive che impiegano personale di cui all’articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».

Art. 2

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita’ di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell’attivita’ di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita’ per l’affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l’integrazione del decreto del Ministro dell’interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e’ sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo’ essere egualmente adottato.

3. All’articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

4. Dopo l’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e’ inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purche’ riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e’ punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3

Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2-undecies: 1) al comma 2, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalita’ economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»; 2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.»; b) all’articolo 2-sexies, comma 15, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e’ inserita la seguente: «c-bis) richiede all’autorita’ di vigilanza di cui all’articolo 1, comma 2, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita’ ivi indicate;»; b) all’articolo 7, dopo il comma 3-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L’Agenzia puo’, altresi’, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia’ utilizzano a qualsiasi titolo per finalita’ istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e’ adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell’attivita’ istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, stipula, in deroga all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall’autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalita’ di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Integrazione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e’ integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

Art. 5

Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto della criminalita’ organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche’ al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l’attivita’ del personale delle Forze di polizia dislocato all’estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non e’ prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari

1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L’espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L’espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu’ conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu’ commesse, purche’ per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L’espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e’ consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche’ siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita’ della transazione finanziaria.

Art. 7

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, 1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni.»; 2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche’ quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche’ idonei a garantire la piena tracciabilita’ delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non e’ riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»; 3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni.»; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»; 5) il comma 6 e’ abrogato; 6) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia’ esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi’, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»; 7) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita’ finanziaria di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. 8) dopo il comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.». b) all’articolo 6, 1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione e’ proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorita’ che ha applicato la sanzione.» 2) dopo il comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. L’autorita’ giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e’ venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita’ previsti dall’articolo 3.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8

Attuazione delle ordinanze dei sindaci

1. All’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo’ altresi’ disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche’ per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Art. 9

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Art. 10

Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per l’espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche’ per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l’aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilita’ per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita’ con decreto del Ministro dell’interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilita’ non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilita’ equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo’ essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilita’, in relazione alle funzioni esercitate.».

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

La Cassazione a sezioni unite (sentenza 19702/2010) conferma il provvedimento di sospensione inflitto all’Avvocato che ha rivelato a terzi i precedenti penali del suo assistito.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 17 settembre 2010, n. 19702

Svolgimento del processo

Il Consiglio nazionale forense, con decisione adottata il 26 febbraio 2009, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dall’esercizio della professione irrogata all’avvocato F. L. dal CO.A. di Venezia, ritenendolo responsabile della violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 e degli artt. 7 e 9 (20 e 37) del codice deontologico forense – per aver comunicato a terzi, quale difensore di fiducia di F.E. dinanzi al tribunale penale di Trento, i precedenti penali riguardanti il proprio cliente, così ponendo in essere atti contrari all’interesse del proprio assistito e della violazione dell’obbligo di segretezza in ordine ai procedimenti penali medesimi, dei quali era venuto a conoscenza in ragione del mandato ricevuto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre dinanzi a queste sezioni unite F.L. sulla base di 9 motivi di censura (erroneamente enumerati come 8 in ricorso).Resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia. Le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Va in limine rilevata e dichiarata la inammissibilità della produzione documentale depositata dalla difesa del F., non attinente a profili di nullità della sentenza impugnata, ovvero di ammissibilità del ricorso e/o del controricorso.

Il ricorso è infondato.

Vanno in ordine logico esaminati preliminarmente i motivi 8^ (erroneamente indicato come settimo) e 9^ (erroneamente presentato come ottavo), afferenti, rispettivamente, ad una pretesa incompetenza del Consiglio dell’ordine di Venezia ad emettere la decisione poi confermata dal Consiglio nazionale, e ad una supposta contrarietà a Costituzione del procedimento disciplinare forense (nella specie, per violazione dell’art. 111).

Entrambe le doglianze risultano palesemente infondate. Quanto alla pretesa incompetenza del C.d.O lagunare – conseguenza, a detta del ricorrente, dell’applicazione del cd. “principio di prevenzione” di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, in forza del quale la competenza a decidere sull’esposto di F.E. (atto dal quale trasse linfa l’odierno procedimento disciplinare) sarebbe stata del CdO di Roma, custode dell’albo cui il F. risultava iscritto, onde quel consesso, avendo già aperto il procedimento disciplinare, non avrebbe potuto rimettere gli atti al consiglio veneziano, competente per territorio -, osserva il collegio (pur nel prescindere dai patenti profili di inammissibilità della doglianza, attesane la evidente intempestività) che emerge ex actis (cui questa corte ha diretto accesso, essendo denunziato un vizio in procedendo) l’esistenza non già di un procedimento disciplinare pendente dinanzi al consiglio romano, ma la mera trasmissione, da parte di quest’ultimo, dell’esposto F. all’organo disciplinare veneziano che, con Delib. 24 luglio 2006, ha aperto (per la prima volta, e del tutto legittimamente) il procedimento medesimo.

Quanto alla pretesa incostituzionalità del procedimento disciplinare forense per pretesa violazione dell’art. 111 Cost., è sufficiente osservare che i procedimenti (e i conseguenti giudizi) instaurati presso il consigli territoriali degli ordini hanno natura amministrativa (onde la evidente non conferenza del richiamo alla norma della Carta fondamentale, essendo il principio di terzietà irredimibilmente dettato con riferimento all’attività di giurisdizione e non di amministrazione), mentre l’organo fornito di potestà giurisdizionale, e cioè il Consiglio nazionale forense, non ha competenza alcuna a dare impulso al procedimento disciplinare (onde la palese infondatezza, per altro verso, dell’ulteriore richiamo al principio di terzietà operato dal ricorrente).

I rimanenti motivi, che rappresentano a questa corte, sotto vari profili, doglianze di merito (travisamento dei fatti, errata valutazione dei medesimi, contraddittorietà della decisione sotto plurimi aspetti valutativi) sono nel loro complesso inammissibili e comunque infondati.

Sicuramente inammissibili risultano le censure di travisamento dei fatti di causa, eventualmente oggetto di altra, diversa impugnazione.

Complessivamente infondate appaiono, ancora, le doglianze di erroneità e contraddittorietà della decisione, tutte inevitabilmente destinate ad infrangersi sul corretto, articolato, condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice del merito.

E ciò è a dirsi:

– con riferimento alla pretesa “contraddizione temporale” della decisione impugnata (primo motivo di ricorso), poichè la qualità di difensore dell’odierno incolpato non era ancora cessata all’atto del suo accesso allo schedario informatico da cui ebbe ad attingere le notizie relative ai precedenti penali del suo cliente (non senza considerare che, pur se ipoteticamente sollevato da ogni incarico, le notizie apprese in veste di difensore non avrebbero mai potuto costituire oggetto di legittima divulgazione senza che ciò costituisse un vulnus ad elementari norme deontologiche); con riferimento alla richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti “nella loro oggettività” (secondo, terzo e quarto motivo), richiesta che, giusta cristallizzati principi di diritto ripetutamente predicati da questo giudice, non può in alcun modo e sotto alcun profilo trovare ingresso in sede di legittimità, essendo ius receptum presso questa corte regolatrice il principio secondo cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice di cui si impugna la pronuncia (nella specie, il CNF), al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito processo di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di merito non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità;

con riferimento alla richiesta di rivalutazione della gravità del fatto sotto il profilo dell’entità e rilevanza delle notizie illegittimamente propalate dal ricorrente (motivo quinto), valendo per essa le medesime considerazioni svolte poc’anzi, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà ed alcun vizio logico giuridico nell’iter motivazionale seguito dal consiglio dell’ordine per giungere alla decisione oggi impugnata;

con riferimento, ancora, alla pretesa, mancata valutazione dello scopo perseguito con la divulgazione delle notizie riguardanti il F. (motivo sesto), attesane la assoluta ultroneità ed irrilevanza ai fini della censurabilità e sanzionabilità del comportamento illecito del tutto correttamente ascritto al F.;

con riferimento, infine, alla pretesa violazione degli artt. 129 e 533 c.p.p. (motivo settimo, erroneamente indicato come sesto), motivo di cui risulta patente la inammissibilità, attesa, da un canto, la assoluta disomogeneità sistemica tra i due ordinamenti, civile e penale, dall’altro, la totale impredicabilità di qualsivoglia margine di “dubbio” in ordine al comportamento ascritto all’incolpato odierno ricorrente.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Cassazione sez. Tributaria – Ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010 n. 22041: la prova della notifica delle cartelle esattoriali è a carico del concessionario.

Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010, n. 22041
Presidente Lupi – Relatore Carleo
Ricorrente Serit Sicilia spa

Fatto e diritto

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione, si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Il 19 novembre inizio il corso da mediatore professionista (52 ore) dell’Adr Center

Venerdì 19 novembre comincio il corso da mediatore professionista dell’ADR Center (www.adrcenter.com),Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 1 del Registro degli Enti Abilitati alla Conciliazione. Il corso, della durata di 52 ore, è strutturato in quattro moduli della durata di un giorno e mezzo ciascuno. Si tratta, ovviamente, di un passo indispensabile in vista dell’entrata in vigore (20 marzo 2011) della mediazione obbligatoria.

Per la Cassazione a Sezione Unite (sentenza 22623 dell’8 novembre 2010), la maestra può essere iscritta all’albo degli avvocati.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 12 ottobre – 8 novembre 2010, n. 22623
Presidente Vittoria – Relatore Botta
Ricorrente F.B.

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena deliberava negativamente sulla domanda di iscrizione all’albo presentata dalla dott.ssa F. B., dopo aver compiuto il periodo della prescritta pratica forense e dopo aver superato la prova orale degli esami di avvocato. La ragione del rigetto della domanda di iscrizione era indicata nella circostanza che «l’attività di insegnante elementare (svolta dalla richiedente), retribuita con stipendio a carico del bilancio dello Stato, non è compresa tra le eccezioni di cui alla lettera a) dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933».
Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso, con la decisione in epigrafe, avverso la quale, la dott.ssa B. propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il COA di Siena non si è costituito.

Motivazione

1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la decisione impugnata, laddove ha ritenuto la inequivoca capacità ostativa della norma espressa dall’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, con la quale il legislatore avrebbe «indicato in dettaglio le situazioni soggettive che si pongono in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime di incompatibilità» prescritto dai commi precedenti della medesima disposizione, limitando tali situazioni solo a quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.
2. La ricorrente sostanzialmente contesta la ragionevolezza della limitazione, rilevando l’assenza di una distinzione, quanto alla funzione esercitata, tra insegnante della scuola elementare e insegnante di istituto secondario, ed evidenziando la possibilità della interpretazione estensiva di una “norma eccezionale”: in subordine, con il secondo motivo, per l’ipotesi che non venisse ritenuta possibile una diversa ricostruzione del contenuto normativo denunciato, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 4. 33, 35 e 41 Cost.
3. Il motivo è fondato. Secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l’eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve essere considerata «alla luce del principio costituzionale della libertà dall’insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), cosi, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense». Se questa è la ratio della norma in esame, allora appare piuttosto evidente la irragionevolezza di circoscrivere l’eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari.
4. Quest’ultimi, infatti, godono della medesima “libertà di insegnamento” ed esercitano una identica funzione, come emerge immediatamente dal D.Lgs. n. 295 del 1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell’istruzione obbligatoria, scuola elementare e scuola media. La prima, «nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali … e si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale» (art. 118); la seconda, «concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva» (art. 161).
5. La funzione docente è, anch’essa, espressione di una scelta legislativa che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che «la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
6. Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente, che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso di un diploma di laurea (v. art. 3, L. n. 341 del 1990; v. anche art. 1, L. n. 270 del 1982).
7. Il problema è se la rilevata irragionevolezza, stante l’unitarietà della funzione docente, dell’esclusione degli insegnanti elementari dall’area di eccezione alla incompatibilità generale con la professione forense, abbia un possibile rimedio per via interpretativa a fronte dell’indiscutibile carattere eccezionale della norma di cui all’art. 3. comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933.
7.1. Riguardo alle norme eccezionali, questa Corte se ha sempre escluso la possibilità di un’interpretazione analogica, ha, tuttavia, ammesso la possibilità di una interpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del 2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell’ipotesi in esame.
7.2. Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla “regola”, bensì di esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della norma in coerenza con l’identità di ratio di quanto espressamente previsto (v. in particolare Cass. n. 9205 del 1999): e tanto più ciò sembra ammissibile, in quanto nella fattispecie, mediante l’interpretazione estensiva, è possibile dare una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, che, altrimenti, sembrerebbe disporre una discriminazione “irragionevole” e per questo in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.
8. In tal modo deve ritenersi superata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, con l’assorbimento di qualsiasi altro motivo di impugnazione.
9. Pertanto si deve affermare il seguente principio di diritto: «l’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell’attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti».
10. Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che la ricorrente ha sia compiuto la prescritta pratica forense, sia superato l’esame di Avvocato (sul punto non sussistono in causa specifiche contestazioni).
11. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la decisione impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto della ricorrente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
12. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati. Compensa le spese.

Cassazione 22501/2010 (Divorzio): Va concesso l’assegno di mantenimento alla moglie che non riesce, con il suo patrimonio, ad avere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22501
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. Il sig. M. A., con ricorso al tribunale di Pesaro in data 27 settembre 2004, chiese che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel omissis con la sig.ra S. Ar.. La convenuta si costituì chiedendo in via riconvenzionale che le fosse attribuito un assegno di mantenimento in favore proprio e della figlia Ad., maggiorenne ma non autosufficiente. Il tribunale accolse la domanda dell’attore, nonché parzialmente la riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento di due assegni di euro 750,00 mensili ciascuno per la ex moglie e la figlia. L’A. propose appello in relazione all’attribuzione di detti assegni, mentre l’Ar. propose appello incidentale chiedendo che detti assegni fossero quantificati in misura maggiore. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 novembre 2007, notificata all’A. in data 14 febbraio 2008, escluse l’assegno per la figlia a far data dal omissis. Il sig. A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 11 aprile 2008 alla controparte, formulando cinque motivi, assistiti da quesiti. La sig.ra Ar. resiste con controricorso notificato il 21 maggio 2008. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione all’accertamento dei presupposti per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di divorzio; motivazione apparente e comunque viziata al riguardo; omesso esame di un fatto decisivo. Si deduce che la Corte d’appello, nel determinare le condizioni economiche delle parti, avrebbe omesso di considerare “la macroscopica forbice” esistente fra il patrimonio dell’ex moglie e quello del resistente, che avrebbe dovuto indurla a negare all’ex moglie l’assegno di mantenimento, ovvero a liquidarlo in minore misura. Sul punto, in relazione al quale era stato formulato specifico motivo di gravame nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte avrebbe omesso di motivare, o comunque avrebbe motivato in modo inadeguato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha preso in esame la posizione patrimoniale delle parti, tenendo conto che l’ex moglie è proprietaria di metà della casa coniugale ma, con valutazione di merito insindacabile in questa sede poiché adeguatamente motivata in relazione alla sproporzione fra i redditi delle parti, ha ritenuto dovuto l’assegno di divorzio e, in conseguenza di detta sproporzione e della ritenuta impossibilità della ex moglie, con i propri soli redditi, di mantenere il tenore di vita del quale in mancanza del divorzio avrebbe potuto godere, lo ha quantificato, tenendo conto della situazione economica di ciascun coniuge, nella misura stabilita nella sentenza.
2. Con il secondo motivo si formulano analoghe censure in relazione alla determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, necessaria per stabilire l’adeguatezza dei mezzi economici propri del coniuge richiedente l’assegno a mantenerlo. In proposito si elencano una serie di elementi, che sarebbero emersi nel corso dell’istruttoria, dai quali si evincerebbe la modestia del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, deducendosi l’inadeguata motivazione della sentenza impugnata nel ritenere diversamente.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione ai criteri da esso posti per la determinazione dell’assegno di divorzio. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato l’assegno in relazione al suo scopo di mantenere, per quanto possibile, alla richiedente un tenore di vita analogo a quello che avrebbe avuto in permanenza del matrimonio, ma in funzione meramente perequativa, stante lo squilibrio fra i redditi dei coniugi.
I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali (da ultimo Cass. 17 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n. 4040).
Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169), costituendo essi – insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541) – valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo.
L’assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore.
Avendo, in applicazione di tali principi, la Corte d’appello sostanzialmente tratto dai redditi delle parti il loro tenore di vita presuntivo e avendo quantificato l’assegno secondo il parametro su detto, il motivo è infondato.
3. Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che al ricorrente, dall’unione con l’attuale compagna, nel omissis è nata una figlia, così omettendo di dare riscontro al quinto motivo dell’atto di appello, con il quale era stata dedotta tale circostanza, nonché omettendo di motivare su un fatto decisivo.
Anche tale motivo va rigettato, poiché non vi è prova che la circostanza dedotta con il motivo sia di per sé decisiva, in relazione ai redditi dell’obbligato e al contesto complessivo della decisione impugnata, tenuto anche conto delle maggiori disponibilità maturatesi a seguito della cessazione da parte del ricorrente dell’obbligo di versare l’assegno di 750,00 euro per la figlia nata dal primo matrimonio.
4. Con il quinto motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 5 della legge n. 74 del 1987, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi in materia di valutazione delle prove. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in ordine al carattere esaustivo di ogni pretesa economica che potesse nascere dal matrimonio a seguito dell’accordo intercorso fra le parti in sede di separazione, in cui – pur in presenza, all’epoca, di una retribuzione annua di lire 90.000.000 del marito e di lire 21.000.000 della moglie – quest’ultima aveva rinunciato all’assegno di separazione in cambio della donazione da parte del ricorrente della metà della casa coniugale alla figlia ed al pagamento sino all’estinzione della quota di mutuo correlativa. Né la sentenza avrebbe considerato che la moglie aveva vissuto con i propri mezzi sino alla domanda di divorzio, dovendo quindi determinarsi su tale base il suo tenore di vita.
Anche tale motivo è infondato, atteso che la sentenza, nel confermare l’attribuzione dell’assegno di divorzio così come stabilito dalla sentenza del tribunale, ha implicitamente disatteso i profili su detti, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, sia in ordine all’autonomia del diritto all’assegno divorzile dalle statuizioni in tema di separazione ed alla nullità degli accordi diretti a fissare in sede di separazione il regime patrimoniale del divorzio (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758; 10 marzo 2006, n. 5302; 14 giugno 2000, n. 8109; 9 maggio 2000, n. 5866), sia in ordine all’individuazione del tenore di vita ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, come sopra indicato sub n. 2.
Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro 2700,00 di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Tribunale di Macerata – sez. distaccata di Civitanova Marche, sentenza del 22 ottobre 2010 ancora sui termini per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Tribunale di Macerata

Sezione distaccata di Civitanova Marche

Sentenza 22 ottobre 2010

L’opponente allega l’inesistenza del debito, in quanto tutte le forniture oggetto delle numerose fatture azionate in monitorio sarebbero state già integralmente pagate attraverso il rilascio di assegni. Precisa in particolare l’ingiunta che il pagamento aveva generalmente luogo in contrassegno, ovvero i titoli con scadenza a 90 gg venivano consegnati al momento del ricevimento della merce direttamente nelle mani del corriere. Alcune volte capitava invece, soprattutto quando le fatture erano riferite a forniture di importi ridotti, che il contrassegno venisse annullato ed il pagamento accorpato a quello di altre fatture relative a forniture più consistenti.

Si costituiva l’opposta preliminarmente eccependo la nullità dell’atto di citazione in quanto la trasmissione dell’atto tramite mezzi di comunicazione non era avvenuta in conformità alla l. 183/93, siccome l’avvocato ricevente non è munito di procura alle liti ma è mero domiciliatario. Nel merito deduce che alcuni assegni (specificamente indicati) citati dall’opponente non sono mai stati incassati e che gli altri pagamenti si riferiscono a diversi crediti, come emerge dalla evidente discrepanza tra le date e gli importi in essi riportati e quelli recati dalle fatture oggetto della presente causa.

Con le note difensive finali l’opposta deduce altresì l’improcedibilità dell’opposizione per tardività nella costituzione dell’opponente, secondo il dictum della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 19246/2010.

L’opposizione è parzialmente fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

L’atto di citazione non è nullo, come deduce l’opposta, atteso che con riferimento alla disciplina relativa all’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, il conferimento della procura all’avvocato ricevente è prescritta dall’art. 1 l. 7 giugno 1993 n. 183, non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione, ciò che non è dato riscontrare nel caso di specie. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11 marzo 2009, n. 5883; Cass. Civ. 17304/2006). Si osserva inoltre che per effetto dell’art. 1, comma 1, l. 7 giugno 1993 n. – che disciplina l’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati della stessa parte per la trasmissione degli atti relativi a provvedimenti giurisdizionali – nella presunzione, “iuris et de iure”, stabilita dall’art. 2719 c.c., prima parte, di conformità all’originale della fotocopia di un atto, se attestata da pubblico ufficiale, rientrano gli atti del processo trasmessi a distanza da un avvocato all’altro, se: a) l’avvocato trasmittente attesti la conformità della copia all’originale; b) sia l’avvocato trasmittente sia quello ricevente siano, congiuntamente o disgiuntamente, difensori della parte; c) l’avvocato trasmittente abbia sottoscritto in modo leggibile l’atto trasmesso e, se con lo stesso è conferita la procura alle liti, anche la sottoscrizione della parte sia leggibile. In mancanza di tali requisiti la fotocopia dell’atto del processo può tuttavia presumersi conforme all’originale per effetto dell’ultima parte dell’art. 2719 c.c. se nel termine indicato dall’art. 215 n. 2 c.p.c. non è stata disconosciuta. (Cassazione civile, sez. II, 17 maggio 2004, n. 9323; Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6237). Come emerge evidente dalla lettura della comparsa di costituzione, tale tempestivo disconoscimento non è avvenuto, avendo (infondatamente) sollevato la convenuta la (diversa) eccezione di nullità dell’atto, asseritamente inidoneo a costituire un valido rapporto processuale.

Neppure l’eccezione di improcedibilità può essere accolta. Si premette che essa non è soggetta a termini di decadenza potendo essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Va altresì precisato che è da rigettare la tesi secondo cui il dictum della sentenza citata sarebbe applicabile solo per il futuro, alla stregua delle norme di legge, atteso che è principio cardine del nostro ordinamento quello secondo cui l’attività giurisdizionale ha natura meramente interpretativa, con la conseguente ed ineliminabile efficacia retroattiva propria di ogni operazione ermeneutica.

Operate tali fondamentali premesse, va tuttavia rilevato che l’interpretazione sposata dalla Sentenza delle Sezioni Unite sovverte un costante e pressoché unanime orientamento contrario, che si era consolidato nel tempo quale diritto vivente ed a cui la prassi forense si era conformata. Vi sono pertanto ampi margini per l’attivazione dell’istituto della rimessione in termini, atteso che il mutamento della giurisprudenza che intervenga su di un orientamento consolidato integra senza dubbio la causa non imputabile richiesta dall’art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza n. 15811 del 02.07.2010). Né è di ostacolo la collocazione di tale norma nella sezione del codice di rito dedicata alla trattazione: questo giudice infatti ritiene che la modifica intervenuta con la l. 69/ 2009 sul codice di procedura civile ed in particolare l’introduzione del secondo comma dell’art. 153 e la contestuale abrogazione dell’art. 184 bis c.p.c. non abbia soltanto un effetto innovativo, ma ridondi anche un’efficacia interpretativa sullo stesso art. 184 bis c.p.c., nel senso che occorre ritenere che il Legislatore con tale modifica abbia inteso disattendere l’impostazione della pregressa giurisprudenza maggioritaria secondo cui l’istituto della rimessione in termini poteva trovare applicazione solo con riferimento agli atti di istruzione e opinare al contrario che esso esprima una direttiva di sistema. Va sottolineato, infatti, che il ridetto istituto costituisce una delle declinazioni del principio fondamentale del giusto processo e del diritto di difesa, come espressi dagli artt. 24 e 111 cost., dall’art. 6 CEDU (ormai comunitarizzata) e dalla costante giurisprudenza della CGE. Si aggiunge che, proprio in virtù dei predetti principi, compendiati da quello di ragionevole durata che ne costituisce un corollario, non occorre ripetere tutta l’attività processuale successiva alla costituzione dell’opponente (atto per cui lo stesso viene rimesso in termini), stante l’assenza di qualsivoglia profilo in cui possa ravvvisarsi la lesione del contraddittorio o del diritto di difesa dell’opposto.

Venendo al merito della controversia, si premette che, in linea generale, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore o di una cambiale atteso che, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali. (Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass. Civ. 9784/1997; Cass. Civ. 1121/1985).

Nel caso di specie si rileva innanzi tutto che con riferimento agli assegni n. ……. tratti sulla Banca …. l’opponente non ha neppure fornito la prova di aver corrisposto i relativi importi, risultando i predetti titoli non incassati (in tal senso milita la produzione documentale in originale dei titoli effettuata dall’opposta, le risultanze dell’ordine di esibizione e la non contestazione specifica sul punto da parte dell’opponente). Di tal che tutte le fatture correlate dalla stessa opponente all’emissione dei predetti titoli vanno senz’altro ritenute non pagate (nn…

Con riguardo alle altre fatture si ritiene che in linea generale l’opponente non abbia fornito la prova, su di essa incombente, che la corresponsione degli altri titoli fossero collegati all’estinzione dei crediti azionati dall’opposta con l’ingiunzione di pagamento, in quanto è manifesta la discrepanza tra le somme oggetto dei titoli e gli importi dovuti per le fatture cui l’opponente pretenderebbe di imputarli e tra le date di scadenza delle fatture e quella di emissione e/o negoziazione dei titoli.

A tali conclusioni, tuttavia, non può pervenirsi con riferimento ad alcuni dei titoli in oggetto, che si andranno analiticamente ad indicare, in ordine ai quali è stata raggiunta la prova del collegamento con alcune delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, per le quali pertanto il pagamento si ritiene già effettuato.

L’assegno n. … del ..2005 dell’importo di € 4.236,48 corrisponde alla fattura n. … di € 4.236,48, con scadenza il ..2005.

L’assegno n. … del ..2005 dell’importo di € 2.645,84 corrisponde alla fattura n. …. di € 2.078,53 con scadenza ..2005. Tale imputazione non risulta peraltro neppure contestata dall’opposta, che pure in comparsa di costituzione redige un analitico e specifico elenco di contestazioni.

L’assegno n. .. del ..2005 dell’importo di € 1.432,80 corrisponde alla fattura n. …/05 di € 1.432,80, con scadenza il ….2005.

L’assegno n. … del 30.2005 dell’importo di € 3.703,81 corrisponde alla fattura n. …/05 di € 3.703,81, con scadenza il ..2005.

L’assegno n. … del …2006 dell’importo di € 1.392,00 corrisponde alla fattura n. …./06 di € 850,90, con scadenza il …2006. In tal caso la corrispondenza si ritiene provata, oltre che dalla coincidenza delle date, in virtù della produzione da parte dell’opponente del DDT relativo alla merce di cui alla fattura, da cui risulta espressamente la modalità in contrassegno del pagamento.

L’assegno n. …. del …2006 dell’importo di € 1.094,40 corrisponde esattamente agli importi e agli interessi delle fatture n. …/06, con scadenza il …2006, n. …/06, con scadenza il …2006 e n. …/06 con scadenza il ..2006.

L’importo complessivo dovuto dall’opponente ammonta conclusivamente ad € 33.254,81 oltre agli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 D.lgs 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture per cui è dovuto il pagamento, fino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell’opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

1) revoca il decreto ingiuntivo n…./08 emesso il ….2008 dal Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche;

2) condanna …. s.a.s. di … & C. in liquidazione al pagamento in favore di …. s.p.a., in persona del legale rappresentante, della somma di € 33.254,81, oltre agli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 D. lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo;

3) condanna … s.a.s. di … & C. in liquidazione alla rifusione in favore di … s.p.a., in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 di cui € 809,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Civitanova Marche il 22 ottobre 2010.

Il giudice

Cassazione 22502 del 2010: sì al mantenimento indiretto anche per i figli naturali

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22502
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. La sig.ra F. M., con ricorso ex art. 148 cod. civ. in data 19 settembre 2001 al Presidente del tribunale di Genova chiedeva la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia naturale A., nata il omissis, da porsi a carico del padre naturale dott. R. G., domandandone la quantificazione in lire 5.000.000 mensili, oltre le spese straordinarie, stante la facoltosa situazione economica del dott. G.. Il dott. R. G. si costituiva contestando le deduzioni della sig.ra M. circa la sua situazione economica e deducendo che anch’essa doveva concorrere al mantenimento della figlia, essendo titolare di mezzi adeguati. Il Presidente, con decreto in data 15 dicembre 2001, poneva a carico del G. un assegno mensile di mantenimento per la figlia di lire 2.000.000, oltre a metà delle spese mediche e di asilo. La sig.ra M. proponeva opposizione avverso tale decreto, mentre il dott. G. chiedeva di provvedere direttamente al mantenimento della figlia. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della sig.ra M. alla restituzione di arredi e beni personali nonché della somma di lire 52.825.000. Depositava copia di una scrittura privata in data omissis che avrebbe dovuto risolvere il contenzioso fra le parti, con l’abbandono, non avvenuto, dell’azione giudiziaria da parte della sig.ra M.. Il tribunale di Genova determinava in euro 1.800,00 il contributo, oltre alle spese mediche straordinarie e universitarie future, e accoglieva le istanze restitutorie proposte in via riconvenzionale. La sentenza veniva appellata dalla sig.ra M., che disconosceva la validità ed efficacia della su detta scrittura, lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie proposte e chiedeva la riforma del provvedimento adottato anche quanto alle restituzioni disposte, con quantificazione dell’assegno in euro 5.200,00. Il dott. G. domandava il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale chiedendo di provvedere direttamente al mantenimento della minore e censurando la solo parziale compensazione delle spese di lite. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 20 novembre 2008, notificata il giorno 8 gennaio 2009, confermava la misura dell’assegno, ponendo inoltre a carico del dott. G. le intere spese scolastiche, sportive, mediche e ludiche. Dichiarava inammissibili le domande di restituzione da quest’ultimo proposte. Il dott. G., con ricorso a questa Corte notificato il 5 marzo 2009 alla sig.ra M. e al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, ha proposto ricorso formulando quattro motivi. La sig.ra M. resiste con controricorso notificato il 9 aprile 2009. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata determinato l’assegno per la figlia naturale a carico del ricorrente sulla base di quanto statuito nella scrittura privata del omissis, ritenuta non vincolante fra le parti, ma idonea ad essere utilizzata come fonte di prova delle possibilità economiche del ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe considerato che detta scrittura – con la quale il ricorrente si era accollato un assegno di euro 1.160,00 mensili, oltre l’onere delle spese straordinarie ed era condizionata all’abbandono, non avvenuto, del presente procedimento giudiziario da parte della madre della minore – fu sottoscritta dal ricorrente dopo che gli era stata diagnosticata una neoplasia che ne metteva in dubbio la possibilità di sopravvivenza e le relative statuizioni e valutazioni erano compiute in tale ottica. Essa prevedeva l’affidamento della figlia alla madre e la sua permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori ed era stata sottoscritta dal ricorrente proprio al fine di far cessare il contrasto con la madre ed ottenere tale possibilità. La sentenza non avrebbe tenuto in considerazione, inoltre, le risultanze della documentazione e della CTU in atti, secondo le quali: a) nel modello unico del omissis il ricorrente, di professione omissis, aveva dichiarato per l’anno precedente un reddito lordo di euro 132.918,00, che al netto delle imposte si rivelava molto inferiore ai precedenti; b) che nel omissis il repertorio netto del ricorrente era sceso ad euro 24.304,62; c) che la Guardia di finanza aveva accertato al ricorrente, per il omissis, un reddito imponibile di euro 87.283,00 e che il suo reddito imponibile, che nel omissis aveva raggiunto euro 162.482,00, si era andato sempre più riducendo negli anni successivi. Infine la Corte d’appello, basandosi sulla su detta scrittura, che aveva quantificato forfetariamente in euro 550,00 le spese straordinarie mensili, da aggiungersi a un assegno mensile di euro 1.160,00, aveva stabilito un assegno di euro 1800,00 oltre alle spese straordinarie, con un’evidente duplicazione.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. a norma del quale, secondo l’interpretazione datane da questa Corte, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica – mancante nel caso di specie – che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, la quale consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680; 7 aprile 2008, n. 8897; 20 febbraio 2008, n. 4309).
2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., 4 della legge n. 54 del 2006 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda. Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di mantenimento diretto della minore da parte del ricorrente, con la previsione a suo carico di un eventuale assegno perequativo in favore della madre, formulata in relazione all’affidamento congiunto della minore (con collocazione prevalente presso la madre) avvenuto con decreto in data omissis, così violandosi l’art. 155 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 54 del 2006, che trova applicabilità alla fattispecie in forza dell’art. 4 di detta legge. Si deduce in proposito che, in base a tale legge, il mantenimento diretto, richiesto già prima della sua entrata in vigore dal ricorrente in primo grado, è la forma normale di mantenimento ora prevista, cosicché la Corte d’appello avrebbe errato nel disporre il mantenimento indiretto a carico del padre, senza tenere conto del mutato quadro normativo.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di statuire che, nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 cod. civ. – applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006 – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (Cass. 4 novembre 2009, n. 23411; 6 novembre 2009, n. 23630). Essendo riconosciuto dallo stesso ricorrente che nel caso in esame l’affidamento congiunto avvenne con il collocamento della bambina presso la madre e la sua prevalente permanenza presso di essa – senza che nulla sia allegato in ordine a consistenti periodi di permanenza continuativa della minore presso di sé che potessero influire sulla misura dell’assegno – deve ritenersi che la Corte, in applicazione del principio sopra indicato, implicitamente disattendendo la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, ha fissato l’assegno in questione in aderenza con quanto stabilito dall’art. 155 cod. civ.
3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147 e 148 cod. civ., nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata, oltre ad avere posto a carico del ricorrente, sulla sola base della su detta scrittura, un assegno del tutto sperequato ai propri redditi ad essa successivi, non avrebbe tenuto conto, con adeguata motivazione, dei redditi della madre della minore, anch’essa obbligata a contribuire al suo mantenimento. Né avrebbe tenuto conto dell’omissione, da parte sua, del deposito delle denunce dei redditi, al fine di non evidenziare la propria posizione immobiliare. Infine avrebbe liquidato un assegno spropositato rispetto alle normali esigenze di una bambina poco più che omissis.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto della prole minorenne (nella specie naturale) da parte del genitore non collocatario, in applicazione degli artt. 147 e 148 cod. civ. il giudice può prescindere dal prendere in considerazione quanto occorrente per la vita e la crescita della prole, in ragione dell’età e delle condizioni della stessa, basandosi unicamente sulla presunta situazione economico-reddituale del genitore tenuto al pagamento?”.
Il motivo va dichiarato inammissibile in relazione all’inadeguatezza del quesito formulato in relazione al motivo, con il quale si denunciano cumulativamente violazioni di legge e vizi motivazionali (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2009, n. 7770), tenuto anche conto che la Corte d’appello si è limitata a confermare l’assegno stabilito in primo grado, senza che su tale misura fossero state formulate con l’appello incidentale specifiche censure – non proponibili per la prima volta in questa sede – con la sola aggiunta delle spese scolastiche, comprensive di soggiorni all’estero e spese integrative, sportive, mediche e ludiche, in relazione alla quale nel quesito non sono rinvenibili specifici profili di censura.
4. Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nonché la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla compensazione, in primo grado, per metà delle spese di lite, impugnata dinanzi alla Corte d’appello, che nel rigettare il relativo motivo non avrebbe adeguatamente motivato.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo assistito né dal quesito né dalla sintesi prescritti.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro duemilatrecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cassazione 22267 del 2 novembre 2010 sull’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca.

Cassazione civile  sez. III – 2 novembre 2010 –  n. 22267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI   Luigi Francesco                  –  Presidente   –

Dott. PETTI      Giovanni Battista                –  Consigliere  –

Dott. SPIRITO    Angelo                           –  Consigliere  –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo                          –  Consigliere  –

Dott. FRASCA     Raffaele                    –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10368/2006 proposto da:

V.P.  (OMISSIS),  elettivamente  domiciliato  in ROMA,  VIA  PROPERZIO  27, presso lo studio dell’avvocato  PAPASODARO ROSARINA,  rappresentato  e  difeso dagli  avvocati  V.P. difensore  di sè medesimo, PRINCIPE CLAUDIO giusta procura  specialedel  Dott. Notaio ATTILIO GASPARINI in PIETRA LIGURE 13/9/2010,  REP.9787;

– ricorrente –

contro B.F.,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA  presso  la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da  sè medesimo;

POSTE    ITALIANE   SPA   (OMISSIS)   in   persona   del   legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA  175,

presso  lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso

G.C.,   elettivamente  domiciliata  in  ROMA   presso   la CANCELLERIA  DELLA  CORTE  DI  CASSAZIONE,  rappresentata  e   difesa dall’avvocato   BRUNO   FRANCESCO   giusta   delega   in   calce   al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1089/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,  1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/11/2005, depositata il 07/12/2005, R.G.N. 1646/2004;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 20/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CLAUDIO PRINCIPE;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. RUSSO  Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto  del  ricorso con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. L’Avvocato V.P. ha proposto ricorso per cassazione contro G.C., l’Avvocato B.F. e la s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del 7 dicembre 2005 pronunciata in grado di appello dalla Corte d’Appello di Genova in una controversia inter partes, la quale ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Savona, Sezione di Albenga.

p.1.1. L’origine di tale controversia discende dalle vicende di un precedente giudizio, introdotto nell’ottobre del 1996 dal V. contro la G. ed un terzo, dinanzi al Giudice di Pace di Albenga, per ottenere il pagamento di somme dovute per corrispettivo di prestazioni d’opera professionale. Rigettata la domanda da quel giudice, in appello essa veniva accolta dal Tribunale di Savona, con sentenza del gennaio 1999, nella contumacia della G. e, sulla base della relativa sentenza, il V. iscriveva ipoteca giudiziale per L. 15.000.000 su un immobile di proprietà della G.. Nelle more del successivo giudizio di cassazione, la G. il 7 settembre 2001 vendeva a C.P. l’immobile e le parti convenivano che a garanzia della cancellazione dell’ipoteca una parte del prezzo, nella misura di L. 17.000.000, fosse affidata al notaio rogante a titolo di deposito fiduciario. Quindi, con sentenza n. 13598 del 2001 la Corte di cassazione, in accoglimento della doglianza della G. con cui si era dedotta la nullità della notificazione dell’atto di appello del V. avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Albenga, cassava senza rinvio la sentenza del Tribunale di Savona.

p.1.2. A seguito di tale esito, la G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona il V., chiedendo ordinarsi alla Conservatoria dei registi immobiliari di Finale Ligure la cancellazione dell’ipoteca e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni sofferti per l’indisponibilità della somma di L. 17.000.000 dal 7 settembre 2001 fino alla liberazione. Il V. si costituiva e dichiarava di non opporsi alla pronuncia di una decisione di cancellazione dell’ipoteca, a condizione che le relative spese fossero poste a carico dell’attrice. Svolgeva, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna della G. al risarcimento della somma di Euro 25.822,84 a titolo di risarcimento del danno sofferto per l’esito del giudizio relativo alle prestazioni professionali, assumendo che esso era stato determinato dall’uso, da parte del legale della G., Avvocato B.F., di informazioni, che dovevano considerarsi riservate, che esso stesso V. gli aveva dato dopo l’esito del giudizio di appello contro la sentenza del Giudice di pace di Albenga e che erano state decisive per la sorte del ricorso per cassazione. In subordine, sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della G. al pagamento della somma di L. 3.250.000 per le prestazioni oggetto della prima causa e la condanna del B. e/o delle Poste Italiane s.p.a..

p.1.3. Nella costituzione del B. e delle Poste Italiane, il Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, con sentenza del settembre 2004, ordinava la cancellazione dell’ipoteca, condannava il V. alla corresponsione sulla somma di L. 17.000.000, convertita in Euro, degli interessi legali sul capitale trimestralmente rivalutato, dal settembre 2001 al saldo, respingeva le domande riconvenzionali del V. e quella del B., compensava le spese fra il V. e le Poste e condannava alle spese il V. nei confronti della G. e del B..

p.2. Sull’appello principale del V. ed incidentale della G., la Corte d’Appello di Genova ha parzialmente accolto l’appello del V. limitatamente alla capitalizzazione trimestrale della rivalutazione, trasformandola in annuale, nonchè integralmente quello della G. relativo al riconoscimento del danno da persistenza dell’iscrizione ipotecaria per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, riconoscendolo fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il resto ha confermato la sentenza di primo grado e condannato il V. alle spese del grado nei confronti di tutte le altre parti.

p.3. Al ricorso del V., che propone due motivi nei confronti della sola G., tre motivi nei confronti della stessa e dell’Avvocato B. ed uno nei confronti delle Poste Italiane.

Tutti e tre gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo dei tre motivi riguardanti espressamente solo la G., si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., ed omesso, insufficiente e contraddittorio motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Vi si censura la sentenza impugnata per avere “riconosciuto la legittimazione attiva di G.C. alla domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria” effettuata dal V. sull’immobile poi alienato a C.P.. La Corte avrebbe motivato dando rilievo al fatto che la G. sarebbe stata tenuta per legge e per contratto nei confronti dell’acquirente a garantire il C. per l’iscrizione ed avrebbe dato rilievo al rischio a cui il C. era oggettivamente esposto. Senonchè, non avrebbe considerato che l’ipoteca non avrebbe potuto essere azionata perchè il titolo sulla base del quale era stata iscritta era venuto meno, onde non ricorreva “il caso della evizione ex art. 1482 c.c., comma 3, in relazione all’art. 2866 c.c.”, e, d’altro canto, non sarebbe stato considerato che il C. ben sapeva al momento dell’acquisto dell’esistenza dell’ipoteca. Inoltre, lo stesso V. si era detto disponibile alla cancellazione, ma a spese della G. e su tale ultimo aspetto la Corte territoriale avrebbe parlato di “accollo del tutto ingiustificato delle relative spese della G.”, dimenticando che detto accollo era giustificato dall’uso non legittimo delle notizie di cui al fax che aveva consentito la proposizione del ricorso per cassazione.

p.1.1. Il motivo è privo di fondamento.

Va premesso che esso, quanto alla denuncia di violazione dell’art. 100 c.p.c., non contiene alcuna espressa deduzione volta ad evidenziare come e perchè detta norma sarebbe stata violata, ed in particolare, non argomenta come e perchè l’estinzione dell’ipoteca – conseguente, com’è di tutta evidenza, automaticamente ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, – alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello sulla base della quale era stata iscritta e, quindi, l’esistenza di una situazione per cui si era verificata una fattispecie di caducazione del titolo in base al quale l’ipoteca era stata iscritta, potesse escludere l’interesse della G. ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento di tale situazione e, quindi, il provvedimento giudiziale con cui fosse ordinata la cancellazione.

Le argomentazioni con cui il motivo è illustrato, non espressamente contenenti argomenti dimostrativi della violazione dell’art. 100, ove intese come rivolte a questo scopo implicitamente, sono prive di pregio.

Al riguardo, si rileva che l’esistenza della iscrizione nonostante il venir meno della causa della iscrizione è situazione di per sè pregiudizievole (in termini Cass. n. 4126 del 1956) anzitutto per il soggetto titolare della proprietà del bene ipotecato, il quale, se in concreto è nella condizione di poter opporre il venir meno della causa giustificativa dell’ipoteca, tuttavia, sotto il profilo della libera ed agevole commerciabilità del bene si trova, per effetto della permanenza della cancellazione, in una situazione potenzialmente pregiudizievole per l’incomodo rappresentato dal dover dare dimostrazione al terzo interessato all’acquisto del venir meno della causa giustificativa dell’ipoteca.

Ove, poi, il titolare della proprietà del bene ipotecato abbia acquistato quest’ultimo consapevolmente nel corso del giudizio in cui si è formato contro il suo dante causa il titolo giudiziale che ha giustificato l’iscrizione (come nella specie), l’interesse del detto dante causa ad agire per la cancellazione in difetto di consenso del creditore ipotecario una volta venuto meno quel titolo si può configurare se egli si è impegnato nei confronti dell’acquirente ad ottenere la cancellazione.

Ora, è lo stesso ricorrente alla pagina tre del ricorso a riferire che nell’atto di vendita del bene ipotecato le parti avevano stabilito che al prezzo venisse (si tratta di passo riportato fra virgolette) “dedotta la somma di L. 17.000.000 (diciassettemilioni) che sarà versata a titolo di deposito fiduciario a me Notaio, a garanzia della cancellazione dell’ipoteca giudiziale di cui sopra”.

Ciò evidenzia che la G. aveva assunto l’obbligazione di provvedere alla cancellazione e che fino al suo adempimento la somma oggetto del deposito fiduciario non sarebbe stata riscuotibile. Da tanto discende con tutta evidenza l’interesse ad agire della G. e tanto sarebbe bastato alla Corte territoriale per giustificare la reiezione del motivo di appello sul punto.

La motivazione della sentenza impugnata, là dove fa leva sulla garanzia incombente sulla G. “per legge e per contratto” riferendola al rischio che l’acquirente si trovasse esposto alla soggezione alla garanzia ipotecaria dovrebbe, a tutto voler concedere, essere soltanto corretta nei sensi appena indicati.

Peraltro, se si da rilievo alla circostanza che alla pagina sette la sentenza, nel riferire dello svolgimento processuale, dice nel quartultimo e terzultimo rigo che il deposito fiduciario era stato previsto a garanzia della “cancellazione dell’iscrizione ipotecaria”, risulta di tutta evidenza che, avendo la G. consentito l’ipoteca a garanzia della cancellazione, della realizzazione di questo risultato si era assunta l’onere. Da qui l’irrilevanza del solo fatto del venir meno della causa giustificativa dell’iscrizione, occorrendo che la G. prestasse l’attività diretta alla cancellazione.

p.1.2. Quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo non contiene alcunchè che concerna la ricostruzione della c.d. quaestio facti.

E’ poi appena il caso di precisare che alla deduzione della disponibilità del V. ad assentire alla cancellazione a spese della G. non si fa seguire alcuna critica alla sentenza impugnata. E ciò, in disparte ogni rilievo sul fondamento di questa pretesa.

2. Con il secondo motivo relativo alla G. si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., nonchè dell’art. 1224 c.c., dell’art. 1227 c.c., comma 2, anche in relazione all’art. 2043 c.c., e all’art. 112 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo si riferisce alla domanda della G. “di risarcimento danni da imprudente iscrizione ipotecaria”.

il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile, perchè, pur evocando chiaramente distinte censure, siccome evidenzia l’indicazione della violazione di diverse norme di diritto, fra cui due processuali e tre sostanziali, nella successiva attività di illustrazione svolge considerazioni su parti della motivazione della sentenza impugnate senza raccordarle in alcun modo con le norme di cui denuncia la violazione e, quindi, senza dimostrare perchè la sentenza impugnata avrebbe violato ciascuna di esse, così lasciando a questa Corte questo compito, il che – oltre a non escludere fraintendimenti rispetto all’intenzione del ricorrente – è del tutto contrario alla logica del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente che deduca la violazione di norme di diritto di argomentare perchè esse siano state violate, il che impone che, se è stata denunciata nell’indicazione del motivo, la violazione di più norme, l’attività dimostrativa con cui si articola l’illustrazione del motivo rechi i riferimenti alle norme stesse.

P.2.1. Ora, l’illustrazione del motivo contiene soltanto in chiusura un riferimento normativo alla disposizione dell’art. 1227 c.c., comma 2, che assume violata là dove la Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento alla domanda della G. relativa al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione della somma depositata a mani del notaio rogante l’atto, che “la relativamente modesta entità della somma stessa non consente di prospettare una possibilità concreta di utile (ma non rischioso) investimento”.

p.2.1. Questa censura è ammissibile.

Essa è, tuttavia, infondata. Si articola, infatti, nell’assunto che un utile investimento della somma sarebbe potuto avvenire in titoli di stato o con un deposito in un libretto postale fruttifero e che tale comportamento sarebbe stata esigibile con l’ordinaria diligenza da parte della G. quale condotta diretta a limitare il danno.

Ebbene, questa deduzione non evidenzia in alcun modo un comportamento della G., quale creditrice, riconducibile all’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2.

Questa norma, infatti, a differenza di quella del comma 1, non si riferisce alla fattispecie integrativa del danno, cioè alla verificazione del c.d. danno evento, quale elemento che, unitamente alla condotta, determina la fattispecie di illecito contrattuale od extracontrattuale. Si riferisce, invece, al c.d. danno conseguenza, cioè a quel danno che, in dipendenza causale dalla verificazione dell’intera fattispecie costitutiva dell’illecito contrattuale od extracontrattuale e, quindi, del danno evento, si verifica sempre sul piano causale come ulteriore conseguenza dannosa e cui sostanzialmente allude l’art. 1223 c.c., (norma richiamata dall’art. 2056 c.c.). L’art. 1127 c.c., comma 2, ipotizza che il creditore avrebbe potuto evitare tale danno conseguenza usando l’ordinaria diligenza, cioè intervenendo con un suo comportamento sulla serie causale.

p.2.2. Applicando tali principi al caso dell’iscrizione di ipoteca giudiziale che, in ragione dell’esito della lite, si sia poi rivelata non solo illegittima, proprio per l’esito del giudizio, ma anche imprudente, siccome esige l’art. 96 c.p.c., comma 2, e, quindi, sostanzialmente riconducibile all’ambito della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., (e sul punto della configurabilità di tale responsabilità, l’esito dello scrutinio delle altre censure, non consente alcun apprezzamento a questa Corte), si ha che il danno evento è rappresentato dal limite alla commerciabilità del bene ipotecato (e, quindi, ad una possibile utilitas ritraibile dal bene), che discende dalla presenza del vincolo ipotecario e, quindi, dalla corrispondente limitazione del contenuto del diritto sul bene derivante dalla sua soggezione alla garanzia.

Ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perchè, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finchè dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste – come del resto s’è già adombrato in sede di esame del primo motivo – una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente (situazione questa a suo tempo considerata da un lontano precedente di questa Corte (Cass. n. 1346 del 1967).

L’esistenza dell’iscrizione fino a quando non ne sia accertata l’illegittimità e, quindi, venga conclamato il venir meno della fattispecie costitutiva, integra a maggior ragione una situazione dannosa costituente danno evento in ragione dell’indicata limitazione alla commerciabilità.

In dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell’iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perchè il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio. Quest’ultima è la situazione verificatasi nella specie, in cui il bene è stato commerciato dalla G., ma la medesima non ha potuto realizzarne il prezzo nella sua integralità, in quanto l’acquirente ha evidentemente preteso che parte di esso non fosse acquisito dalla G. se non condizionatamente alla cancellazione dell’ipoteca. La mancata disponibilità di questa parte del prezzo costituisce, dunque, senza dubbio un danno conseguenza risarcibile alla G..

Il modo in cui si è realizzata tale indisponibilità, cioè l’essere rimasta la parte del prezzo in custodia del notaio, si vorrebbe, però, nella specie da parte del ricorrente che si stato tale da elidere il danno conseguenza da indisponibilità di quella somma, rivendicato dalla G. sotto il profilo della sua fruttuosità.

Senonchè, si deve rilevare innanzitutto che l’esistenza di ipotetiche modalità alternative di realizzazione della indisponibilità comporterebbe il venir meno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, non già del danno nella sua interezza, bensì soltanto di quella parte che avrebbe potuto essere evitata con la modalità alternativa. Ne discende che l’ipotesi formulata dal ricorrente, cioè di un impiego della somma in buoni del tesoro o in deposito postale o in altre simili, potrebbe determinare, in quanto non realizzata dalla creditrice G., l’esistenza di un danno non risarcibile integralmente alla medesima per l’indisponibilità della somma solo se fosse dimostrato che quelle modalità di impiego avrebbero assicurato quella stessa utilitas che si sarebbe potuta realizzare con la sua disponibilità immediata. Onde, la prospettiva dell’eliminazione totale del danno conseguenza sarebbe stata solo eventuale.

In disparte questo rilievo, nella specie la vicenda non si presta, però, ad essere sussunta sotto il paradigma normativo dell’art. 1227 c.c., comma 2. Quest’ultimo, quando dice che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza allude ad un comportamento del creditore che, secondo il criterio di buona fede, si sarebbe potuto tenere per impedire che, quale conseguenza causale del danno evento, si verificasse il danno conseguenza. E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte tale comportamento si identifica in uno sforzo diretto ad evitare tale danno attraverso un’agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve e non invece in attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (ex multis, Cass. n. 2855 del 2205). Essenziale è tuttavia che il comportamento la cui mancata tenuta esclude la risarcibilità del danno conseguenza sia un comportamento da tenersi unilateralmente da parte del creditore. Il comportamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., comma 2, non può essere un comportamento che implichi non solo l’agire del creditore, ma anche una cooperazione per il conseguimento del risultato di un terzo sulla cui tenuta il creditore non ha alcun potere nè impositivo nè di induzione attraverso un sacrifico economico lieve.

Ora, nel caso di specie, essendo l’accantonamento della parte di prezzo derivato da un accordo con l’acquirente e dovendosi ritenere che anche la modalità di esso sia stata oggetto di tale accordo, non è dato comprendere come le modalità alternative di impiego della somma ipotizzate dal V. possano essere sussunte come possibili comportamenti di attivazione doverosa per evitare il danno. Non si tratta, cioè di comportamenti che poteva tenere di sua iniziativa la G., ma semmai essi si sarebbero potuti tenere se vi fosse stato accordo dell’acquirente. Essi, pertanto, non sono sussumibili sotto l’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2.

D’altro canto, se si ipotizza che, una volta divenuta concreta la possibilità di vendere il bene ipotecato e raggiunto l’accordo con l’acquirente per la stipula dell’atto alla condizione che essa non acquisisse la disponibilità di parte del prezzo, la G. avrebbe dovuto almeno prospettare all’acquirente la possibilità di creare il vincolo di indisponibilità in modo da assicurare la fruttuosità della relativa somma, risulta evidente che una modalità di impiego della somma come quella ipotizzata dal V. avrebbe richiesto, comunque, il concorso della volontà dell’acquirente. E dunque sempre al di fuori dell’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2, si rimane.

Nè – lo si rileva ad abundantiam, poichè non è stato nemmeno allegato – un comportamento non conforme alla diligenza ordinaria della G. si potrebbe identificare nel non avere essa nemmeno prospettato alla controparte il possibile impiego alternativo della somma: sarebbe occorso, per potersi considerare il comportamento idoneo ad evitare il danno, dimostrare che l’acquirente sarebbe stato consenziente ed il relativo onere sarebbe stato del V.. E l’onere di allegazione e dimostrazione sarebbe stato di costui, posto che incombe al debitore eccepire e provare la situazione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2.

Si può ancora rilevare, per mera completezza espositiva, che, nel caso di assenso dell’acquirente, eventuali modalità alternative avrebbero richiesto che qualcuno di fiducia delle parti contraenti, se del caso il notaio, assumesse l’incarico della realizzazione delle modalità di impiego fruttifero delle somme e ciò avrebbe richiesto una spesa e, quindi, avrebbe aumentato il danno. Non solo: entrambe le modalità ipotizzate e particolarmente l’accensione di b.o.t. (che avviene secondo aste periodiche e per tagli predefiniti in prima battuta) avrebbero richiesto del tempo e non sarebbero state realizzabile nella stessa contestualità della conclusione del contratto.

p.2.3. La censura, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte dev’essere rigettata, con implicita correzione sul punto della motivazione della sentenza impugnata.

3. Con il primo motivo fatto valere sia contro la G. che il B., si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Si tratta di motivo che riguarda la domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dal V. contro i predetti in relazione all’utilizzazione delle informazioni e delle notizie di cui al fax con cui era stata trasmessa al B. la documentazione relativa alla notificazione dell’atto di appello nella causa per le prestazioni professionali poi decisa in via definitiva dalla sentenza di questa Corte.

Il motivo appare inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perchè nella sua illustrazione non si spiega in alcun modo come e perchè l’art. 2043 c.c., sarebbe stato violato dalla Corte territoriale, ma si enunciano, con riferimento ad una serie di passi della motivazione, si enunciano dissensi che non sono espressi in alcun modo con considerazioni giuridiche dimostrative della violazione della norma e che, del resto, non concernendo la ricostruzione della quaestio facti, sono inidonee ad integrare il vizio ai sensi del n. 5 c.p.c..

In secondo luogo e, quand’anche – del tutto al di fuori della logica dei poteri della Corte – il Collegio procedesse a dare alle considerazioni svolte dal ricorrente un qualche rilievo in funzione della denunciata violazione dell’art. 2043 c.c., il motivo appare privo di pertinenza con l’effettiva ratio decidendi (e perciò inammissibile: in termini Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi) della sentenza impugnata sul punto, la quale è incentrata sul rilievo che, ove pure l’utilizzazione della documentazione inviata non fosse stata lecita, il relativo comportamento non aveva avuto efficienza causale sulla sorte del giudizio introdotto dall’Avvocato V., perchè la proposizione del ricorso per cassazione con la deduzione del vizio della notificazione dell’appello sarebbe potuta avvenire comunque sulla base dell’acquisizione delle emergenze della notificazione stessa aliunde, circostanza che la Corte territoriale, dice condivisa dallo stesso V., riportando un passo fra virgolette delle deduzioni del V. (p. 22 della sentenza). In sostanza, come emerge dalla pagina 22 della sentenza, l’azione riconvenzionale del V. è stata respinta perchè la Corte territoriale non ha ravvisato nel comportamento tenuto dal B. un’efficacia causativa del preteso danno lamentato dal V..

Questa motivazione doveva il V. criticare e dimostrarne l’idoneità a violare l’art. 2043 c.c., la cui fattispecie attribuisce il diritto che contempla non già in quanto si sia verificato un comportamento illecito (contra jus), ma in quanto esso abbia determinato un danno (c.d. danno evento). Nella specie la Corte genovese ha rigettato la domanda perchè ha ritenuto assorbente che il comportamento non aveva causato il danno, in quanto l’Avvocato B., quale legale della G., avrebbe potuto comunque acquisire le emergenze della notificazione dell’atto di appello e articolare su di esse il ricorso per cassazione.

Il ricorrente non ha, dunque, percepito l’effettività della motivazione dell’impugnata sentenza e pretende di discutere di un profilo, l’essere stato o meno il comportamento illecito, che non ha costituito la ratio decidendi. Il motivo è, pertanto, privo di aderenza alla motivazione e, per ciò, inammissibile (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

p.4. Il secondo motivo comune alla G. ed al B. – denunciante “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo al rigetto di prova testimoniale” – è anch’esso inammissibile, perchè prospetta l’omesso esame di un motivo di appello inerente la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di primo grado, ma lo fa con riferimento ad una prova – di cui riproduce la capitolazione – diretta a dimostrare che l’Avvocato V. aveva raccomandato il carattere riservato della documentazione inviata. In tal modo il ricorrente non avverte che l’omesso esame è stato determinato dalla ritenuta irrilevanza ai fini della reiezione della domanda risarcitoria della questione della riservatezza della documentazione, o meglio del carattere illecito della sua utilizzazione. Irrilevanza dipesa dall’essere stato comunque il relativo comportamento inidoneo a determinare danno, per come rilevato a proposito del motivo precedente.

p.5. Il terzo motivo sempre comune alla G. e al B. lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia” e si duole sia che la Corte territoriale, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, non abbia compensato anche solo in parte la statuzione sulle spese della sentenza di primo grado a favore della G. e del B., sia che non abbia dato risposta alla contestazione sull’eccessività della relativa liquidazione.

Quanto al primo aspetto, il motivo non si fa carico del fatto che la sentenza impugnata ha motivato il rifiuto di compensare in tutto od in parte le spese a seguito della riforma della sentenza di primo grado, adducendo il carattere minimale dell’accoglimento dell’appello, motivazione questa pienamente rispondente ai criteri giuridici che debbono guidare l’uso del potere di compensazione.

Quanto al secondo aspetto, la sentenza ha ravvisato che la contestazione svolta con il motivo di appello sull’eccessività delle spese era generica (p. 30) e lo ha fatto riproducendo il relativo passo dell’appello, del resto riprodotto nello stesso ricorso dal ricorrente. Onde, ha nella sostanza ravvisato la violazione dell’art. 342 c.p.c., cosa di cui il motivo qui prospettato – con altrettale genericità ed apoditticità – non si fa carico.

p.6. Con l’unico motivo prospettato contro la s.p.a. Poste Italiane si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, anche in relazione all’art. 1218 c.c., e all’art. 2043 c.c., nonchè in relazione all’art. 2697 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo pertiene al rigetto della domanda proposta dal V. nei confronti delle Poste Italiane sia sotto un profilo di garanzia impropria rispetto alle pretese della G., sia sotto il profilo del risarcimento del danno, anche se non si dice espressamente se ci si intenda riferire ad entrambi i profili oppure ad uno di essi.

Il motivo è anzitutto inammissibile, perchè sul punto la motivazione della sentenza – che a quel che sembra pare avere esaminato congiuntamente i due profili suddetti – si fonda su due autonome rationes decidendi: l’una fondata sull’essere stato l’esito del ricorso per cassazione, conseguente alla nullità della notificazione della sentenza impugnata ed assunto come fattispecie determinativa del danno, del tutto indipendente dal comportamento delle Poste, concretatosi, tramite l’ufficiale postale, nell’esecuzione di una notificazione dell’atto di appello nulla (per la verità inesistente secondo la sentenza di questa Corte, che il Collegio può senza dubbio esaminare, trattandosi di atto ufficiale inserito nei propri archivi e pubblico); l’altro rappresentato dall’affermazione, svolta alla pagina 28 nel punto 7.2. che, quando pure il comportamento delle Poste avesse avuto una qualche efficienza causale per l’esito del ricorso per cassazione, restava del tutto indimostrato che, qualora l’atto di appello fosse stato notificato correttamente – e, quindi, non lo si dice, ma appare implicito nel ragionamento della Corte territoriale, il contraddittorio fosse stato attivato nei confronti della G. – l’esito dell’appello nella causa introdotta dall’Avvocato V. sarebbe stato favorevole a lui e, dunque, la perdita sofferta per l’esito dannoso di conferma della sentenza di primo grado scaturita dalla cassazione senza rinvio non si sarebbe verificato comunque.

Ebbene, nè nell’illustrazione del motivo, nè aliunde il ricorrente ha impugnato questa seconda ratio decidendi, giusta o ingiusta che sia. Si essa, pertanto, la sentenza impugnata è passata in cosa giudicata. Viene allora in rilevo il principio di diritto secondo cui “Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse”. (Cass. 14740 del 2005). Oppure il principio di diritto che riconduce l’analoga situazione con lo stesso effetto alla carenza di interesse (fra tante Cass. n. 20118 del 2006).

Per mera completezza il Collegio osserva che la stessa impugnazione della prima ratio decidendi, se fosse stata scrutinabile, avrebbe evidenziato la manifesta infondatezza della censura: infatti, contrariamente a quello che asserisce il ricorrente interpretando la motivazione, la sentenza impugnata non ha svolto affatto un ragionamento con cui ha fatto applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e ne ha negato l’adeguatezza al caso concreto, ma ha svolto un ragionamento che ha escluso implicitamente il rilievo di quella norma, perchè ha considerato che il comportamento delle Poste e, quindi, l’esecuzione della notificazione dell’appello in modo viziato, sono rimati privi di rilevanza causale sull’esito del ricorso per cassazione, avendo assunto rilevanza causale esclusiva esclusivamente il comportamento dell’Avvocato V., che nell’espletamento del suo mandato professionale e con una diligenza espressione “di un livello minimo di cultura e di esperienza professionale” avrebbe dovuto controllare la ritualità della notificazione dell’appello e procedere alla rinnovazione della notificazione.

Ora, nell’illustrazione del motivo non si spiega in alcun modo come e perchè tale ragionamento seguito dalla Corte territoriale sia giuridicamente inesatto ed anzi si postula genericamente che della nullità della notificazione il V. non si sarebbe potuto accorgere dato che non se ne accorse nemmeno il Tribunale di Savona giudice d’appello. Il che è rilievo del tutto incongruo, là dove evidenzia soltanto che semmai quel giudice sarebbe stato a sua volta negligente non diversamente dallo stesso V. (come non manca di notare la sentenza impugnata).

Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.

p.7. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di ciascuno dei resistenti nel dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuno delle parti resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in Euro duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010

 

Per la Cassazione l’infedeltà anche teorica determina la nullità del matrimonio (sentenza 22677 del 2010)

Con la sentenza n. 22677 del 2010, la prima sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, aveva dichiarato l’efficacia per la legge italiana del verdetto di nullità del matrimonio, emesso dal tribunale regionale ecclesiastico di Modena. La motivazione è che la signora aveva manifestato apertamente le sue idee a proposito della poca importanza data al valore della fedeltà, considerata dalla signora come un elemento non fondamentale dell’indissolubilità del legale matrimoniale.

Non è dato sapere poi come si comportasse in pratica la donna, ma ciò è stato ritenuto superfluo sia dal Tribunale ecclesiastico che dalla Corte d’Appello ed infine dalla Suprema Corte.

Nei prossimi giorni pubblicheremo la sentenza integrale.