Ad agosto i termini si fermano davvero? Attenzione alle scadenze che continuano a decorrere

Arriva agosto e si sente spesso dire che “i tribunali sono chiusi” o che “tutte le scadenze riprendono a settembre”. Nessuna delle due affermazioni è corretta.

La legge prevede una sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, ma non blocca indistintamente ogni termine previsto dalla legge, da un contratto o da una comunicazione ricevuta. Alcuni procedimenti continuano anche durante il periodo feriale; molte scadenze sostanziali, contrattuali, amministrative e fiscali non si fermano affatto; altre sono soggette a discipline speciali.

La prima regola, quindi, è non affidarsi alla generica convinzione che “ad agosto non scade nulla”. Occorre individuare la natura del termine e verificare quale norma lo disciplina.

Quanto dura la sospensione feriale?

La legge n. 742 del 1969 stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Il conteggio riprende dal 1° settembre. Se il termine dovrebbe iniziare a decorrere durante il mese di agosto, il suo inizio viene rinviato alla fine del periodo di sospensione. (Normattiva)

È utile ricordare che la sospensione non dura più fino al 15 settembre. Quello era il periodo previsto in passato. Dal 2015 la sospensione feriale è limitata ai trentuno giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto. (Normattiva)

Non si tratta propriamente di una proroga della scadenza. I giorni di agosto vengono neutralizzati nel calcolo del termine: quelli già trascorsi prima del 1° agosto restano validi, mentre quelli ancora mancanti vengono conteggiati dal 1° settembre.

Come si calcola concretamente il termine?

Immaginiamo che un atto venga notificato il 10 luglio e che da quella notificazione decorra un termine processuale di trenta giorni. Escludendo il giorno iniziale, dal giorno 11 al 31 luglio trascorrono ventuno giorni. Dal 1° al 31 agosto il conteggio si arresta. I nove giorni ancora mancanti decorrono dal 1° settembre e il termine scade il 9 settembre.

Se, invece, l’atto viene notificato il 10 agosto e il termine è soggetto alla sospensione feriale, il conteggio non comincia il giorno successivo alla notificazione, ma dal 1° settembre.

Rimane poi necessario verificare se il giorno finale cada di sabato o in un giorno festivo e se, per quella specifica attività, operi la proroga al primo giorno successivo non festivo. La sospensione feriale e la proroga della scadenza festiva sono infatti due regole diverse, che possono concorrere nel calcolo.

Quali termini si sospendono?

La sospensione riguarda principalmente i termini per compiere attività all’interno di un processo o per introdurre un giudizio. Rientrano normalmente nella disciplina, quando non opera una specifica eccezione, i termini per proporre un’impugnazione, costituirsi in giudizio, depositare memorie, documenti o altri atti processuali.

La regola si applica anche al processo tributario. Il termine per impugnare un avviso di accertamento, una cartella o un altro atto tributario si sospende nel mese di agosto, così come i termini per il deposito degli atti nelle controversie tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2026 la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle e degli altri atti tributari. (FiscoOggi)

Questo non significa, però, che qualsiasi scadenza collegata a una controversia diventi automaticamente processuale. Per applicare la sospensione bisogna verificare la funzione del termine, la norma che lo prevede e l’eventuale esistenza di discipline speciali.

I tribunali chiudono ad agosto?

No. Gli uffici giudiziari continuano a funzionare e i magistrati trattano gli affari che la legge considera urgenti o che non sono soggetti alla sospensione.

L’art. 92 dell’ordinamento giudiziario comprende, tra l’altro, le cause relative agli alimenti e al lavoro, i procedimenti cautelari, quelli in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, gli sfratti, le opposizioni all’esecuzione e altri procedimenti per i quali il ritardo potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. In quest’ultima ipotesi, però, l’urgenza deve essere riconosciuta dal giudice: non basta che una parte dichiari nella propria comunicazione che la questione è urgente. (FiscoOggi)

La sospensione feriale non deve quindi essere confusa con una chiusura completa della giustizia. Le attività ordinarie rallentano, ma quelle urgenti possono proseguire e alcune controversie rimangono sottratte alla sospensione per l’intero loro corso.

Procedimenti cautelari, sfratti ed esecuzioni non sempre si fermano

Chi ha necessità di ottenere un provvedimento cautelare urgente non deve necessariamente attendere settembre. La tutela cautelare serve proprio a evitare che il tempo necessario per arrivare alla decisione definitiva produca un danno grave o renda inutile il futuro giudizio.

Anche i procedimenti di sfratto e le opposizioni all’esecuzione rientrano tra le materie per le quali la sospensione feriale non opera. Ciò può incidere non soltanto sulle udienze, ma anche sui termini per proporre le relative impugnazioni. La natura della controversia deve però essere individuata correttamente: non basta che una causa presenti un collegamento generico con un’esecuzione o una locazione per concludere automaticamente che ogni termine continui a decorrere.

Quando la scadenza riguarda una materia compresa tra le eccezioni, il calcolo deve essere effettuato immediatamente, senza aggiungere i trentuno giorni di agosto.

Le cause sul mantenimento si sospendono?

Su questo punto è facile commettere un errore. Le cause relative al mantenimento del coniuge o dei figli non sono automaticamente equiparabili alle cause propriamente alimentari.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito nel 2024 che ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile, si applica normalmente la sospensione feriale. La sospensione viene meno soltanto quando sia stato adottato uno specifico provvedimento che riconosca l’urgenza, perché la ritardata trattazione potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. (Corte di Cassazione)

Non è quindi corretto affermare che qualunque causa familiare riguardante somme necessarie alla vita quotidiana prosegua automaticamente durante agosto. Bisogna distinguere tra obbligazioni alimentari in senso tecnico, contributi di mantenimento e concreta dichiarazione di urgenza.

E il termine per impugnare una delibera condominiale?

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 del codice civile per impugnare una delibera condominiale annullabile è soggetto alla sospensione feriale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1990, ha dichiarato illegittima la legge sulla sospensione feriale nella parte in cui non estendeva la disciplina anche a questo termine. Il motivo è evidente: l’impugnazione della delibera deve necessariamente essere proposta attraverso un’azione giudiziaria e il diritto di difesa del condomino non può essere compromesso dal decorso del termine durante il periodo feriale. (Normattiva)

Se, per esempio, il verbale viene comunicato a un condomino assente alla fine di luglio, i giorni trascorsi prima del 1° agosto si contano; il termine si arresta durante agosto e riprende dal 1° settembre.

Occorre comunque prestare attenzione al momento iniziale. Per il condomino assente il termine decorre dalla comunicazione della deliberazione; per quello dissenziente o astenuto, dalla data dell’assemblea. Inoltre, la sospensione del termine per impugnare non sospende l’efficacia della delibera, che continua a produrre effetti salvo che il giudice ne disponga la sospensione.

Le scadenze fiscali sono tutte sospese?

No. La sospensione feriale riguarda il contenzioso tributario, non indistintamente tutti i rapporti con l’amministrazione finanziaria.

Il termine per impugnare un atto tributario si sospende nel mese di agosto. I termini per effettuare versamenti, presentare dichiarazioni, rispondere a richieste o compiere altri adempimenti amministrativi, invece, seguono le specifiche disposizioni fiscali e non possono essere rinviati applicando automaticamente la legge n. 742 del 1969. (FiscoOggi)

Esistono poi sospensioni diverse da quella feriale processuale. Per esempio, il termine per pagare o fornire chiarimenti in seguito a una comunicazione di irregolarità è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Si tratta però di una previsione specifica, che non può essere estesa a qualsiasi pagamento o comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 l’Agenzia ha inoltre comunicato la sospensione ordinaria delle notifiche nel mese di agosto, salvo gli atti urgenti e indifferibili. (Agenzia delle Entrate)

La distinzione è quindi fondamentale: una cosa è il termine processuale per presentare ricorso contro un atto tributario; altra cosa è la data entro la quale deve essere pagata un’imposta o adempiuta una richiesta dell’ufficio.

Pagamenti, contratti e diffide continuano a produrre effetti

La sospensione feriale non si applica automaticamente ai termini stabiliti in un contratto. Se un preliminare prevede che il contratto definitivo debba essere stipulato entro una determinata data di agosto, la scadenza non viene rinviata al 1° settembre soltanto perché cade nel periodo feriale.

Lo stesso vale, in linea generale, per il termine entro il quale deve essere pagata una somma, consegnato un immobile, esercitato un recesso o inviata una disdetta. La disciplina concreta può dipendere dal contratto, dal tipo di rapporto e dalla natura essenziale o meno del termine, ma la legge sulla sospensione feriale dei termini processuali non può essere utilizzata come una proroga generalizzata.

Anche il termine assegnato in una diffida non si sospende automaticamente ad agosto. Se una parte intima all’altra di adempiere entro quindici giorni, il periodo indicato continua normalmente a decorrere, salvo che la comunicazione, il contratto o la legge prevedano diversamente.

Prescrizione e decadenza si fermano?

Neppure i termini sostanziali di prescrizione e decadenza sono, in via generale, sospesi dalla legge n. 742 del 1969. La sospensione riguarda i termini processuali, non ogni periodo entro il quale deve essere esercitato un diritto.

La distinzione non è sempre semplice. Alcuni termini, pur essendo previsti da norme sostanziali, richiedono necessariamente l’esercizio di un’azione giudiziaria e sono stati ricondotti alla sospensione feriale, come è avvenuto per l’impugnazione delle delibere condominiali. In altri casi, invece, il diritto può essere esercitato anche mediante un atto stragiudiziale e il termine continua a decorrere.

Quando si avvicina una decadenza o una prescrizione non bisogna quindi aggiungere automaticamente trentuno giorni. È necessario verificare la disciplina dello specifico diritto e individuare l’atto idoneo a conservarlo.

Anche l’attività stragiudiziale continua

Mediazioni, negoziazioni, trattative, assemblee condominiali, richieste di documenti, pagamenti e adempimenti contrattuali non vengono sospesi in blocco dalla legge sulla sospensione feriale.

Il fatto che gli avvocati o gli uffici lavorino con ritmi ridotti non produce, da solo, alcun effetto giuridico sulle scadenze. Un incontro può essere rinviato per accordo delle parti o per esigenze organizzative, ma questo è diverso dalla sospensione automatica prevista dalla legge per determinati termini processuali.

La cautela è ancora maggiore quando l’attività stragiudiziale serve a impedire una decadenza o si collega a un termine per iniziare successivamente il giudizio. In questi casi il rapporto tra la procedura svolta, gli effetti sulla prescrizione o sulla decadenza e la sospensione feriale deve essere calcolato sulla base delle norme applicabili alla singola controversia.

Gli errori più frequenti

L’errore più comune è aggiungere automaticamente trentuno giorni a qualsiasi scadenza estiva. Un altro è ritenere che la sospensione inizi già a luglio o continui fino alla metà di settembre, applicando la disciplina anteriore al 2015.

È altrettanto rischioso confondere una causa di mantenimento con una causa alimentare, ignorare che gli sfratti e le opposizioni all’esecuzione rientrano nelle eccezioni oppure ritenere che il termine per impugnare una delibera condominiale continui normalmente a decorrere durante agosto.

In materia tributaria, infine, bisogna distinguere il termine per presentare ricorso dalla scadenza per il pagamento o per un adempimento amministrativo. Il primo è normalmente sospeso; il secondo soltanto quando una norma fiscale lo prevede espressamente.

Come comportarsi in pratica

Quando una scadenza cade tra luglio e settembre, bisogna anzitutto individuare l’atto da compiere: un ricorso, un’impugnazione, un deposito processuale, un pagamento, una disdetta, una contestazione o una semplice risposta.

Occorre poi verificare se il termine sia processuale o sostanziale, se la controversia rientri tra quelle escluse dalla sospensione e se esistano norme speciali. Solo dopo questa verifica si possono contare i giorni, escludendo il periodo dal 1° al 31 agosto quando la sospensione è applicabile.

È prudente conservare sempre la prova della data da cui il termine inizia a decorrere: notificazione dell’atto, comunicazione del verbale condominiale, ricezione della PEC, consegna della raccomandata o pubblicazione della sentenza. Un solo giorno di errore può rendere tardiva un’impugnazione e impedire al giudice di esaminare anche una contestazione sostanzialmente fondata.

In conclusione

Ad agosto non si ferma tutto. Si sospendono, dal 1° al 31 agosto, i termini processuali ai quali si applica la legge n. 742 del 1969. Continuano invece a decorrere i termini relativi alle materie escluse, quelli contrattuali, molte scadenze amministrative e fiscali e, in generale, i termini sostanziali non assoggettati a una disciplina speciale.

La domanda corretta non è quindi: “la scadenza cade ad agosto?”, ma: “di quale termine si tratta e quale norma ne disciplina il decorso?”.

Prima di rinviare un adempimento a settembre è sempre opportuno eseguire questa verifica. La sospensione feriale protegge il diritto di difesa, ma non può trasformarsi in una proroga applicata indistintamente a qualsiasi obbligo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Termini a ritroso: se la scadenza cade di sabato, non si va al lunedì ma al venerdì

La Cassazione n. 21992/2026 ribadisce una regola semplice, ma decisiva: nei termini calcolati prima di un’udienza, la proroga opera all’indietro, non in avanti

Ci sono regole processuali che sembrano puramente tecniche, ma che possono decidere l’esito di una causa. Una di queste riguarda il calcolo dei termini “a ritroso”, cioè di quei termini che non si contano partendo da oggi verso una scadenza futura, ma tornando indietro da una data già fissata, normalmente l’udienza. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 21992 del 26 giugno 2026 è interessante proprio perché ribadisce una regola che ogni avvocato dovrebbe avere ben presente: quando un termine a ritroso scade di sabato o in un giorno festivo, non si proroga al lunedì successivo, ma si anticipa al primo giorno non festivo precedente.

La questione può sembrare minima, ma non lo è affatto. Nel caso deciso dalla Corte, la differenza tra il venerdì e il sabato ha determinato la decadenza dell’INPS dall’appello incidentale, la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello sul punto e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado nella parte favorevole alla società ricorrente. Un solo giorno, quindi, ha cambiato il risultato processuale.

Il caso: appello incidentale notificato di sabato

La vicenda nasce da un giudizio relativo a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In primo grado il Tribunale di Messina aveva dichiarato illegittime diverse cartelle e avvisi di addebito oggetto di impugnazione. In appello, Riscossione Sicilia aveva proposto impugnazione principale e l’INPS aveva spiegato appello incidentale, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispetto a sei avvisi di addebito.

Il problema riguardava la tempestività dell’appello incidentale dell’INPS. L’udienza di discussione in appello era fissata per il 19 gennaio 2021; la memoria contenente l’appello incidentale era stata notificata il 9 gennaio 2021, cioè nel decimo giorno antecedente l’udienza, che però cadeva di sabato. La Corte d’appello di Messina aveva ritenuto tempestiva la notifica, ragionando come se la scadenza del sabato potesse essere prorogata al lunedì successivo. La Cassazione ha invece corretto nettamente questa impostazione: nei termini a ritroso, la proroga non può andare in avanti, perché così verrebbe ridotto l’intervallo minimo che la legge vuole garantire alla controparte.

La conseguenza è molto chiara: il termine non scadeva sabato 9 gennaio e non poteva certo essere considerato prorogato a lunedì 11 gennaio; doveva invece considerarsi anticipato a venerdì 8 gennaio 2021. La notifica effettuata il 9 gennaio era quindi tardiva e l’INPS era decaduta dalla possibilità di proporre appello incidentale.

Termini in avanti e termini a ritroso: la differenza è decisiva

Per comprendere la decisione occorre distinguere bene due situazioni. Quando un termine si calcola “in avanti”, partendo da un atto o da una data iniziale, la regola generale è quella ordinaria: se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo; lo stesso vale, per gli atti processuali compiuti fuori udienza, quando la scadenza cade di sabato. È quanto prevede l’art. 155 c.p.c., secondo cui la scadenza festiva slitta al primo giorno non festivo successivo e la stessa proroga si applica ai termini che scadono nella giornata del sabato. (Gazzetta Ufficiale)

Diverso è il caso dei termini a ritroso. Qui il termine serve a garantire che un determinato atto sia compiuto un certo numero di giorni prima dell’udienza o di un’altra data futura. Se l’atto deve essere notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza, quei dieci giorni non sono un favore per chi deve compiere l’atto, ma una garanzia per chi deve riceverlo e organizzare la propria difesa. Spostare in avanti la scadenza significherebbe accorciare proprio quello spazio temporale che la legge vuole assicurare.

L’esempio della sentenza è perfetto. Udienza fissata per il 19 gennaio; termine di dieci giorni prima; il decimo giorno cade il 9 gennaio, sabato. Se si consentisse la notifica lunedì 11 gennaio, la controparte riceverebbe l’atto soltanto otto giorni prima dell’udienza. La proroga al lunedì, che nei termini ordinari tutela chi deve compiere l’atto, nei termini a ritroso danneggerebbe invece chi deve riceverlo. Per questo la scadenza si sposta all’indietro, al venerdì precedente.

Il sabato non regala tempo: nei termini a ritroso lo toglie

Il messaggio pratico della Cassazione può essere riassunto così: quando si calcola un termine a ritroso, il sabato non consente di guadagnare tempo, ma impone di anticipare l’adempimento. È una regola che riguarda molti adempimenti processuali e che diventa particolarmente importante quando l’atto da depositare o notificare è assistito da una decadenza.

Nel caso dell’art. 436 c.p.c., relativo al rito del lavoro, l’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se intende proporre appello incidentale, deve farlo nella memoria difensiva. La Cassazione qualifica il termine come acceleratorio e perentorio, perché la sua inosservanza comporta la decadenza dalla facoltà di proporre l’appello incidentale.

Non basta, quindi, che l’atto sia stato formato, depositato o notificato “più o meno” in prossimità del termine. Se il termine minimo previsto dalla legge non è rispettato, l’impugnazione incidentale non può essere esaminata. Nel caso concreto, l’errore della Corte d’appello è consistito proprio nell’avere applicato a un termine a ritroso la logica dei termini ordinari, spostando la scadenza in avanti anziché indietro.

La regola vale anche con il processo telematico

Un passaggio importante dell’ordinanza riguarda il processo telematico. Si potrebbe pensare che, poiché oggi molti atti possono essere depositati o notificati telematicamente anche in giorni e orari nei quali la cancelleria fisica non è aperta, la regola del sabato abbia perso parte della sua importanza. La Cassazione esclude questa lettura.

Secondo la Corte, le modalità di compimento dell’atto non incidono sulla regola di calcolo del termine. Anche per gli atti depositati o notificati telematicamente, se il termine a ritroso cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza deve essere anticipata al giorno non festivo precedente. Il punto non è la possibilità materiale di inviare l’atto tramite strumenti telematici, ma la tutela dell’intervallo temporale che la legge riconosce alla controparte.

Questo chiarimento è molto utile, perché uno degli errori più frequenti consiste nel confondere la possibilità tecnica di compiere un atto con la sua tempestività processuale. Il PCT può consentire un deposito in una certa data, ma non rende automaticamente tempestivo ciò che, secondo le regole di computo, è ormai tardivo.

Perché il ricorso per cassazione, invece, era tempestivo

La stessa ordinanza offre anche il confronto opposto. La società ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione il lunedì successivo alla scadenza del termine semestrale, che cadeva di sabato. In quel caso, però, il termine era un termine ordinario calcolato in avanti. La proroga al primo giorno non festivo successivo era quindi corretta e il ricorso è stato ritenuto tempestivo.

La distinzione è essenziale: se il termine decorre verso il futuro, il sabato sposta la scadenza al lunedì; se il termine si calcola all’indietro rispetto a un’udienza, il sabato anticipa la scadenza al venerdì. La medesima norma sul computo dei termini produce quindi effetti opposti, perché diversa è la funzione del termine.

La conseguenza dell’errore: decadenza e cassazione senza rinvio

Accolto il secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ritenuto assorbite le altre questioni. L’appello incidentale dell’INPS era tardivo e non poteva essere esaminato. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello limitatamente alle statuizioni conseguenti a quell’appello incidentale.

L’effetto pratico è stato rilevante: venuto meno l’appello incidentale dell’INPS, si è formato il giudicato interno sulla pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione ai sei avvisi di addebito. La Corte ha anche condannato l’INPS al pagamento delle spese del grado di appello e del giudizio di cassazione.

La decisione dimostra che le eccezioni processuali non sono formalismi inutili. Il rispetto dei termini è parte essenziale del diritto di difesa e il loro errato calcolo può rendere irrilevante anche una questione sostanziale potenzialmente importante.

Una regola pratica per non sbagliare

Quando si ha davanti un termine processuale, la prima domanda non deve essere soltanto “quanti giorni ho?”, ma “da dove devo iniziare a contarli?”. Se il termine decorre da una comunicazione, da una notificazione o dalla pubblicazione di un provvedimento, normalmente si ragiona in avanti. Se invece il termine è collegato a un’udienza o a una data futura prima della quale l’atto deve essere compiuto, si ragiona a ritroso.

Nel primo caso, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si va avanti al primo giorno non festivo successivo. Nel secondo caso, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si torna indietro al primo giorno non festivo precedente. Questa è la regola che evita l’abbreviazione del termine minimo di difesa della controparte.

La prudenza, naturalmente, suggerisce di non arrivare mai all’ultimo giorno, soprattutto quando si tratta di impugnazioni, appelli incidentali, memorie o atti soggetti a decadenza. Ma la prudenza non basta se il criterio di calcolo è sbagliato. Una notifica fatta di sabato può sembrare tempestiva a chi guarda soltanto il calendario; può essere invece tardiva se quel sabato è il giorno di scadenza di un termine calcolato a ritroso.

Una pronuncia tecnica, ma molto utile

L’ordinanza n. 21992/2026 non introduce un principio nuovo, ma ribadisce con chiarezza un orientamento già affermato dalla Cassazione e lo applica a un caso nel quale l’errore aveva inciso concretamente sull’esito del giudizio. Proprio per questo è una decisione utile: ricorda che il processo civile è fatto anche di regole di metodo, e che la corretta gestione dei termini può essere decisiva quanto la fondatezza delle ragioni sostanziali.

Il principio finale è semplice: nei termini a ritroso, il sabato non sposta la scadenza al lunedì, ma al venerdì precedente. Chi deve compiere l’atto deve anticipare; chi lo riceve deve poter disporre dell’intero spazio temporale che la legge gli garantisce. Confondere le due direzioni significa esporsi a una decadenza che, come in questo caso, può travolgere l’intera impugnazione incidentale.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

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