Cassazione n. 24776/2026: gli utili societari non distribuiti non diventano automaticamente reddito personale del socio, ma possono concorrere a descriverne la reale capacità economica
Un coniuge è socio di una società che produce utili rilevanti, ma quegli utili non vengono distribuiti e restano quindi nel patrimonio sociale. Nel frattempo è in corso una separazione e bisogna stabilire l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e il contributo per i figli. Quegli utili devono essere ignorati perché non sono stati materialmente incassati dal socio? La Corte di cassazione è tornata sulla questione con l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 24776 del 26 agosto 2026. La risposta deve essere formulata con attenzione: gli utili non distribuiti non possono essere automaticamente trasformati nel reddito personale del socio, ma possono rientrare tra gli elementi che il giudice considera per ricostruire la sua complessiva capacità economica. (osservatoriofamiglia.it)
Il caso deciso dalla Cassazione
La vicenda nasce da una causa di separazione nella quale la Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Treviso, aveva posto a carico del marito un assegno di mantenimento di 1.500 euro mensili in favore della moglie e un ulteriore contributo di 1.500 euro per la figlia minore, oltre all’80% delle spese straordinarie. La Corte territoriale aveva riscontrato una rilevante disparità economica tra i coniugi: la moglie percepiva uno stipendio nell’ordine di 1.300-1.400 euro mensili ed era gravata dal mutuo dell’abitazione; il marito disponeva invece di una situazione reddituale e patrimoniale notevolmente più consistente. Tra gli elementi valutati vi erano anche gli utili non distribuiti di una società nella quale il marito deteneva una partecipazione dell’80%, insieme agli altri redditi, alle disponibilità patrimoniali e alla capacità di spesa concretamente manifestata. (osservatoriofamiglia.it)
Il marito ha contestato anche questo passaggio davanti alla Cassazione, ma il ricorso è stato rigettato. Il punto, però, non è che gli utili della società siano stati automaticamente attribuiti al socio: la decisione valorizza il dato societario come parte di una valutazione economica più ampia.
Gli utili della società appartengono al socio?
Non fino a quando non ne venga deliberata la distribuzione. La società e il socio restano soggetti distinti e il patrimonio sociale non si confonde con quello personale del partecipante. L’utile risultante dal bilancio non diventa, per il solo fatto di essere stato prodotto, una somma immediatamente disponibile nel patrimonio individuale del socio. È quindi scorretto leggere l’ordinanza come se la Cassazione avesse stabilito: “la società guadagna 100.000 euro, il socio possiede l’80%, quindi per il mantenimento ha guadagnato personalmente 80.000 euro”.
La decisione afferma invece che gli utili non distribuiti possono concorrere a rappresentare la complessiva capacità economica del coniuge, nell’ambito di una valutazione più ampia delle sue condizioni patrimoniali e reddituali. (osservatoriofamiglia.it)
Perché il giudice può considerarli se il socio non li ha incassati?
Perché, nella separazione, la valutazione economica non può necessariamente arrestarsi al solo reddito formalmente dichiarato o alle somme materialmente accreditate sul conto corrente. Il giudice deve comparare le reali condizioni economico-patrimoniali delle parti. Una partecipazione societaria può avere un valore rilevante anche quando gli utili non vengano immediatamente distribuiti e il risultato positivo della società può costituire, insieme ad altri elementi, un indice della solidità patrimoniale e della posizione economica del socio.
Nel caso deciso dalla Cassazione, proprio questo era accaduto: gli utili non distribuiti non erano stati considerati isolatamente, ma all’interno di una valutazione complessiva della situazione economica del marito. La pronuncia deve essere letta in questo senso, senza trasformarla in un criterio contabile automatico. (valeriamazzotta.it)
Conta molto anche la percentuale della partecipazione?
Può certamente rilevare nella valutazione concreta. Nel caso esaminato il marito deteneva l’80% della società. È evidente che una partecipazione di questa entità descrive una posizione societaria molto diversa da quella di un socio che possieda una quota minima e non abbia alcuna concreta capacità di incidere sulle decisioni relative agli utili.
Questo non significa che la percentuale societaria produca da sola un determinato risultato sull’assegno. Significa invece che il giudice può valutare, insieme agli altri elementi, la consistenza della partecipazione, la situazione economica della società e il peso che quella partecipazione assume nella complessiva situazione patrimoniale del coniuge. Proprio per questo la decisione non può essere generalizzata indiscriminatamente a qualsiasi socio di qualsiasi società.
Se gli utili servono per investimenti aziendali?
È un aspetto che può assumere grande importanza. Una società può decidere legittimamente di non distribuire gli utili perché deve effettuare investimenti, finanziare l’attività, ridurre l’indebitamento, accantonare riserve o affrontare esigenze finanziarie future. Il fatto che gli utili rimangano nella società non dimostra quindi automaticamente che il socio stia cercando di sottrarre risorse alla determinazione dell’assegno.
Ma non vale neppure la conclusione opposta: la decisione di non distribuire gli utili non impedisce in assoluto al giudice di considerarli come uno degli indicatori della complessiva situazione economica. Potrà essere molto diverso il caso di una società che necessita realmente di capitalizzare gli utili per continuare l’attività rispetto a quello di una società particolarmente redditizia, controllata quasi interamente dal coniuge, nella quale gli utili vengano sistematicamente trattenuti mentre il socio mantiene personalmente una capacità di spesa molto elevata.
Non basta quindi la dichiarazione dei redditi?
La dichiarazione dei redditi è certamente un documento essenziale, ma non costituisce necessariamente l’unico parametro utilizzabile dal giudice. Nelle controversie familiari può essere necessario prendere in considerazione anche patrimoni immobiliari, partecipazioni societarie, investimenti finanziari, redditi da locazione, disponibilità economiche e altri elementi capaci di descrivere in maniera più completa la situazione delle parti. Anche il tenore di vita concretamente sostenuto può fornire indicazioni.
Se, per esempio, un coniuge dichiara un reddito relativamente contenuto ma possiede un rilevante patrimonio, partecipa a società redditizie e sostiene spese personali di importo difficilmente compatibile con quanto formalmente dichiarato, il giudice può valutare l’intero quadro economico. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 24776/2026, la capacità economica del marito è stata ricostruita proprio attraverso una pluralità di elementi e non attraverso la semplice attribuzione degli utili della società al suo reddito personale. (valeriamazzotta.it)
Nella separazione conta ancora il tenore di vita matrimoniale?
Sì, ma occorre evitare di confondere separazione e divorzio. Nel giudizio di separazione, il matrimonio non è ancora sciolto e, ai fini dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c., la giurisprudenza continua a considerare la situazione economica comparativa dei coniugi anche in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Nella decisione del 2026 la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d’appello che aveva considerato, tra gli altri elementi, la disparità economica tra i coniugi e il tenore di vita mantenuto dalla famiglia durante il matrimonio. (osservatoriofamiglia.it)
Questo criterio non va automaticamente trasferito all’assegno divorzile, che risponde a una disciplina e a una funzione differenti. Quando si parla genericamente di “mantenimento dell’ex coniuge” si rischia quindi di sovrapporre istituti diversi.
E per il mantenimento dei figli?
Anche in questo caso la reale capacità economica dei genitori è decisiva. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che, nella determinazione del contributo, devono essere considerate le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi trascorsi presso ciascuno di essi, le loro risorse economiche e il valore economico dei compiti domestici e di cura.
Non esiste quindi una regola secondo cui le spese debbano necessariamente essere sostenute al 50%. Nel caso esaminato dalla Cassazione la figlia minore era prevalentemente collocata presso la madre e la Corte d’appello aveva posto a carico del padre, oltre al contributo mensile, l’80% delle spese straordinarie, sulla base della significativa differenza economica tra i genitori. Anche questa parte della decisione è stata confermata. (osservatoriofamiglia.it)
Un socio di minoranza si trova nella stessa situazione?
Non necessariamente. Supponiamo che un coniuge possieda il 5% di una società della quale non è amministratore e nella quale non ha alcun potere concreto sulla distribuzione degli utili. È una situazione molto diversa da quella di chi possieda l’80% o il 100% di una società e abbia un ruolo determinante nella sua gestione.
La decisione della Cassazione non introduce una regola automatica valida per qualsiasi partecipazione. Il principio è piuttosto che, nella valutazione complessiva della capacità economica, il giudice può tenere conto anche degli utili non distribuiti di una società partecipata, attribuendo loro il peso che concretamente meritano in relazione alla situazione del singolo socio. Il problema non è quindi sapere semplicemente se esista un utile societario, ma comprendere quale significato economico abbia quella partecipazione nella situazione concreta del coniuge. (osservatoriofamiglia.it)
Una società può essere usata per “nascondere” il reddito?
La semplice mancata distribuzione degli utili non prova alcuna condotta elusiva. Una società è libera di destinare legittimamente gli utili a riserva o agli altri impieghi consentiti dalla legge e non si può quindi presumere automaticamente che ogni decisione di non distribuirli abbia lo scopo di ridurre artificialmente un assegno di mantenimento.
Ma la struttura societaria non può neppure diventare, in astratto, una barriera che impedisca al giudice di comprendere la reale forza economica della persona. Se dal complesso degli elementi emerge una situazione patrimoniale e una capacità di spesa sensibilmente maggiori rispetto a quelle risultanti dal solo reddito formalmente percepito, il giudice può tenerne conto. È esattamente questo il punto di equilibrio che emerge dalla decisione.
La pronuncia contiene anche un secondo principio importante
L’ordinanza n. 24776/2026 non riguarda soltanto gli utili societari. La Cassazione affronta anche la questione della decorrenza dell’aumento dell’assegno. In linea generale, l’assegno di mantenimento del coniuge e il contributo per il mantenimento dei figli decorrono dalla domanda giudiziale. La regola può operare anche quando, nel corso del processo o in grado d’appello, l’importo precedentemente fissato venga aumentato.
La Cassazione precisa che l’aumento può decorrere dalla domanda quando non dipenda da un successivo peggioramento o miglioramento delle condizioni economiche, ma da una diversa e più completa valutazione di fatti che esistevano già fin dall’inizio del giudizio. È una distinzione di grande rilievo pratico. (osservatoriofamiglia.it)
Un esempio sulla decorrenza
All’inizio della separazione viene stabilito provvisoriamente un assegno di 800 euro al mese. Due anni dopo, esaminando più approfonditamente la documentazione economica, la Corte d’appello conclude che, sulla base delle condizioni patrimoniali che esistevano già al momento della domanda, il contributo corretto avrebbe dovuto essere di 1.300 euro.
In questa situazione l’aumento può produrre effetti anche per il periodo precedente, perché non dipende da una ricchezza acquisita successivamente, ma da una diversa valutazione della situazione originaria. Diversa sarebbe l’ipotesi in cui il maggiore assegno derivasse, per esempio, da un rilevante incremento reddituale verificatosi soltanto due anni dopo l’inizio della causa. La distinzione può tradursi in arretrati molto consistenti. (osservatoriofamiglia.it)
Perché questa parte della decisione è importante?
Perché i giudizi di separazione possono durare a lungo e durante il processo vengono spesso adottati provvedimenti economici provvisori. Il fatto che un assegno sia stato inizialmente stabilito in una certa misura non significa necessariamente che quell’importo rappresenti definitivamente ciò che era dovuto fin dall’inizio.
Se la successiva decisione accerta che la situazione economica originaria era diversa da quella inizialmente ricostruita, l’aumento può essere retrodatato alla domanda. Per entrambe le parti diventa quindi essenziale fornire fin dall’inizio un quadro patrimoniale completo e corretto.
Cosa dovrebbe documentare il socio di una società?
Se gli utili non distribuiti assumono rilievo nella controversia, non basta limitarsi a dire: “Non li ho incassati”. Occorre spiegare la reale situazione societaria. Possono essere importanti, a seconda del caso, i bilanci, la quota di partecipazione, il ruolo del socio, la situazione finanziaria dell’impresa e le ragioni economiche per le quali gli utili siano stati destinati a riserva anziché distribuiti.
Se gli utili sono necessari per sostenere investimenti o per garantire l’equilibrio finanziario della società, è opportuno che questo emerga chiaramente dalla documentazione. Allo stesso modo, chi sostiene che l’altro coniuge disponga di risorse economiche molto maggiori di quelle formalmente dichiarate dovrebbe evitare affermazioni generiche e indicare elementi concreti dai quali desumere quella maggiore capacità economica.
Gli errori da evitare
Il primo è dire che “gli utili non distribuiti sono reddito del socio”: non è ciò che afferma la Cassazione. Il secondo è sostenere l’opposto, cioè che gli utili non distribuiti siano sempre irrilevanti perché formalmente appartengono alla società. Il terzo è estrapolare il dato societario dal resto della situazione economica: la decisione riguarda una valutazione complessiva nella quale assumevano rilievo la partecipazione dell’80%, gli altri redditi, il patrimonio e il tenore di vita. Il quarto è applicare automaticamente il caso di un socio di controllo a un piccolo socio di minoranza. Il quinto è dimenticare che la pronuncia riguarda una separazione e non consente di trasferire automaticamente gli stessi criteri all’assegno divorzile.
Un caso pratico
Un marito percepisce formalmente 3.000 euro mensili ma possiede l’80% di una società che negli ultimi esercizi ha prodotto utili rilevanti, regolarmente accantonati. La moglie, dalla quale si sta separando, percepisce 1.400 euro mensili. Il marito non può essere considerato automaticamente percettore dell’80% degli utili societari: fino alla distribuzione quelle somme appartengono alla società. Ma non può neppure pretendere che il giudice ignori completamente l’esistenza e i risultati economici di una partecipazione societaria così rilevante.
Il giudice potrà inserirli nella valutazione complessiva insieme allo stipendio, agli altri redditi, al patrimonio, alla capacità di spesa e alle ulteriori circostanze del caso. Se invece il coniuge possedesse soltanto una piccola partecipazione e non avesse alcuna influenza sulla gestione societaria, il peso concreto di quegli utili potrebbe essere molto diverso. È proprio per questo che non esiste una formula matematica valida per tutte le separazioni.
In conclusione
L’ordinanza della Cassazione, Prima Sezione civile, n. 24776 del 26 agosto 2026 non stabilisce che gli utili non distribuiti di una società debbano essere automaticamente imputati al reddito personale del coniuge socio. Stabilisce qualcosa di più prudente e, allo stesso tempo, molto importante: nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, gli utili non distribuiti possono concorrere a rappresentare la complessiva capacità economica del socio, insieme agli altri elementi reddituali e patrimoniali. (osservatoriofamiglia.it)
Società e socio rimangono distinti, ma questa distinzione non impedisce al giudice di valutare la partecipazione societaria e i risultati dell’impresa per comprendere quale sia la reale situazione economica del coniuge. La stessa ordinanza ribadisce inoltre che, quando un assegno viene successivamente aumentato sulla base di una migliore valutazione di condizioni già esistenti al momento della domanda, la maggiore misura può decorrere dalla domanda stessa e non soltanto dalla decisione che la riconosce. (osservatoriofamiglia.it)
La regola pratica può quindi essere riassunta così: né la dichiarazione dei redditi né il bilancio della società devono essere letti isolatamente. In una separazione conta la situazione economica effettiva nel suo complesso. E proprio perché gli effetti possono essere molto rilevanti, soprattutto quando vi sono imprese, partecipazioni societarie o patrimoni importanti, la ricostruzione deve essere fatta con documenti e dati concreti, evitando sia automatismi sia semplificazioni.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
Tag: separazione, assegno di mantenimento, utili societari, utili non distribuiti, partecipazioni societarie, socio di società, capacità economica, mantenimento figli, tenore di vita, Cassazione 24776/2026, diritto di famiglia, Luca Tantalo, ADR Center
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