Ho contratto un’infezione in ospedale: chi deve provare che sono state rispettate le misure di prevenzione?

Cassazione n. 24916/2026: la responsabilità della struttura sanitaria non è automatica, ma l’ospedale deve dimostrare concretamente di avere adottato e applicato le misure necessarie a prevenire le infezioni

Un paziente viene ricoverato in ospedale, viene sottoposto a un intervento e durante o dopo la degenza sviluppa un’infezione che prima non aveva. Se l’infezione provoca un aggravamento delle condizioni di salute o addirittura contribuisce al decesso, chi deve dimostrare che cosa è accaduto? Basta all’ospedale affermare che normalmente vengono rispettati i protocolli di sanificazione oppure deve fornire una prova concreta delle misure applicate nel singolo caso? La Corte di cassazione è tornata sul problema con l’ordinanza della Terza Sezione civile n. 24916 del 1° settembre 2026, ribadendo un principio di grande rilievo: la responsabilità della struttura per un’infezione ospedaliera non è oggettiva, ma, una volta accertato il necessario collegamento causale con la degenza o il trattamento sanitario, spetta alla struttura dimostrare di avere realmente adottato e applicato le misure di prevenzione richieste.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda riguardava un paziente anziano ricoverato a seguito di una frattura del femore. Dopo l’intervento chirurgico era stato dimesso, ma pochi giorni più tardi aveva dovuto essere nuovamente ricoverato nello stesso ospedale. Gli era stata diagnosticata un’infezione da Serratia marcescens multiresistente e il quadro clinico era successivamente evoluto fino al decesso per sepsi. I familiari avevano agito per ottenere il risarcimento, sostenendo sia la natura nosocomiale dell’infezione sia l’inadeguatezza delle misure di prevenzione e delle dimissioni.

Nel corso del giudizio il consulente tecnico aveva evidenziato che l’azienda sanitaria non aveva fornito una prova positiva dell’effettiva adozione delle procedure di sanificazione, asepsi e prevenzione richieste dalle norme e dalle linee guida. La Corte d’appello aveva tuttavia escluso la responsabilità, valorizzando, tra l’altro, un certificato relativo alla pulizia e sanificazione del posto letto e ritenendo non sufficientemente dimostrata l’origine ospedaliera dell’infezione. La Cassazione ha cassato la decisione, ritenendo che il giudice di merito non avesse correttamente applicato i principi sull’onere della prova e sul nesso causale.

L’ospedale risponde automaticamente se compare un’infezione?

No. È il primo punto che deve essere chiarito, perché parlare di infezione ospedaliera non significa affermare che ogni infezione contratta durante una degenza comporti automaticamente responsabilità della struttura. La Cassazione lo aveva già precisato con la sentenza n. 6386 del 2023: la responsabilità per infezioni nosocomiali non ha natura oggettiva. Il paziente deve dimostrare, anche attraverso presunzioni e valutazioni medico-legali, il collegamento tra l’infezione e l’ambiente o il trattamento sanitario. A tal fine possono assumere rilievo il momento di insorgenza dell’infezione, la sua sede, il tipo di microrganismo e gli altri elementi clinici che consentano di stabilire se sia ragionevole attribuirne l’origine alla degenza.

Una volta raggiunta questa prova, però, il problema si sposta sulla struttura sanitaria. È a quest’ultima che compete dimostrare di avere adottato tutte le cautele prescritte e di avere concretamente applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico. Non è quindi sufficiente affermare genericamente che l’ospedale dispone di procedure interne o che viene normalmente effettuata la sanificazione.

Che cosa deve dimostrare concretamente la struttura sanitaria?

La Cassazione ha già indicato in modo molto dettagliato quali elementi possono essere rilevanti nella prova liberatoria della struttura. Non basta produrre un protocollo astratto: devono emergere le modalità di disinfezione e sterilizzazione degli ambienti e dei materiali, la gestione della biancheria e dei rifiuti, la preparazione e l’impiego dei disinfettanti, il controllo della qualità dell’aria, i sistemi di sorveglianza microbiologica, le procedure relative al personale e, soprattutto, la concreta esecuzione delle attività di prevenzione nel periodo interessato.

La differenza è importante. Un ospedale può avere protocolli perfettamente redatti e, tuttavia, non averli applicati correttamente nel singolo reparto o nei giorni della degenza del paziente. È quindi necessario distinguere l’esistenza teorica delle procedure dalla prova della loro effettiva attuazione. Proprio questo è uno dei punti sui quali la Cassazione n. 24916/2026 censura la decisione della Corte d’appello: il richiamo a un certificato di pulizia del posto letto non poteva, da solo, esaurire l’onere probatorio gravante sull’azienda sanitaria.

Se il paziente era già gravemente malato cambia qualcosa?

L’ordinanza contiene un altro principio particolarmente importante. Nel caso esaminato, il paziente presentava già una situazione clinica grave e la struttura aveva sostenuto, in sostanza, che il decesso sarebbe comunque intervenuto a causa delle patologie preesistenti. La Cassazione respinge una lettura troppo semplicistica di questo argomento.

Il fatto che una persona abbia una prognosi infausta non significa che sia giuridicamente irrilevante un comportamento sanitario che ne abbia anticipato la morte. La Corte afferma che il tempo rappresenta una componente essenziale del bene vita: se una condotta imputabile alla struttura incide su una patologia già esistente e anticipa il decesso, può assumere comunque rilevanza causale.

In altri termini, non è sufficiente dire che “il paziente sarebbe comunque morto”. Bisogna stabilire se l’evento imputabile alla struttura abbia abbreviato la durata della vita e, se sì, in quale misura tale anticipazione sia causalmente collegata alla condotta contestata. È una questione che richiede normalmente un’attenta valutazione medico-legale.

E se l’infezione compare dopo le dimissioni?

Il fatto che i sintomi diventino evidenti dopo l’uscita dall’ospedale non esclude automaticamente l’origine nosocomiale. Alcune infezioni possono manifestarsi clinicamente soltanto dopo un determinato periodo di incubazione. La Cassazione ha da tempo indicato, tra gli elementi da valutare, proprio il criterio temporale, insieme a quello topografico e clinico. Occorre quindi ricostruire quando siano comparsi i primi segni dell’infezione, quale microrganismo sia stato individuato, quali procedure siano state eseguite durante il ricovero e se il quadro complessivo sia compatibile con una contaminazione avvenuta in ambiente sanitario.

Non esiste dunque una regola secondo cui “fuori dall’ospedale l’infezione non è più responsabilità dell’ospedale”. Allo stesso modo, però, il semplice fatto che l’infezione compaia pochi giorni dopo una dimissione non basta da solo a dimostrarne l’origine: serve una valutazione causale fondata su elementi concreti.

Il ruolo della consulenza tecnica

Nelle controversie di questo tipo la consulenza tecnica medico-legale assume inevitabilmente un ruolo centrale. Non deve però trasformarsi in un mezzo per sostituire totalmente l’onere probatorio delle parti. Il consulente deve esaminare la documentazione clinica, il momento di insorgenza dell’infezione, le caratteristiche del microrganismo, i trattamenti praticati e la documentazione relativa alle misure di prevenzione adottate dalla struttura.

La Cassazione aveva già chiarito nel 2023 che, in materia di infezioni nosocomiali, al CTU può essere richiesto di verificare anche l’esistenza e l’adeguatezza delle direttive generali di prevenzione e il loro effettivo rispetto. La nuova ordinanza conferma quanto sia importante che il giudice confronti seriamente le conclusioni tecniche con la documentazione prodotta dalla struttura, senza accontentarsi di affermazioni generiche.

La responsabilità della struttura è diversa da quella del singolo medico?

Sì. La legge n. 24/2017 distingue la responsabilità della struttura da quella del singolo esercente la professione sanitaria. L’art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte degli esercenti di cui si avvale nell’adempimento della propria obbligazione.

Nel caso delle infezioni correlate all’assistenza, la responsabilità può inoltre riguardare aspetti organizzativi che vanno ben oltre il comportamento di un singolo medico: sanificazione degli ambienti, organizzazione dei reparti, sorveglianza microbiologica, gestione dei dispositivi, protocolli di sterilizzazione e controllo del rischio infettivo. La legge stessa considera la sicurezza delle cure parte costitutiva del diritto alla salute e collega tale sicurezza alle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario.

Un esempio pratico

Un paziente entra in ospedale senza segni di infezione, viene operato e alcuni giorni dopo sviluppa un’infezione da un microrganismo tipicamente associato all’ambiente sanitario. La consulenza medico-legale ritiene, sulla base del momento di insorgenza e delle caratteristiche cliniche, altamente probabile che il contagio sia avvenuto durante la degenza.

A questo punto non basta alla struttura produrre un manuale interno nel quale è scritto che le stanze devono essere sanificate e gli strumenti sterilizzati. Dovrà dimostrare che quelle procedure erano effettivamente attive e che, nel periodo e nel reparto interessati, erano state concretamente rispettate. Se tale prova manca, la struttura può rispondere dei danni derivanti dall’infezione.

Diverso sarebbe il caso in cui l’ospedale dimostrasse in modo puntuale l’adozione e l’applicazione delle misure di prevenzione e dagli accertamenti emergesse un’origine dell’infezione non riconducibile alla degenza. È proprio per questo che la Cassazione esclude una responsabilità automatica.

Cosa dovrebbe fare chi sospetta un’infezione ospedaliera?

La prima cosa da fare è acquisire la documentazione sanitaria completa, non soltanto la lettera di dimissione. Cartelle cliniche, esami microbiologici, referti, terapie, tempi di comparsa dei sintomi e documentazione dei successivi ricoveri possono essere essenziali per ricostruire l’origine dell’infezione. È poi normalmente necessaria una valutazione medico-legale preliminare, perché senza un fondamento tecnico sul nesso causale una richiesta risarcitoria rischia di essere costruita male fin dall’inizio.

Dal lato della struttura sanitaria, invece, la nuova decisione conferma l’importanza di conservare e produrre documentazione specifica sulle misure effettivamente adottate. Protocolli generali e formule standard non sono necessariamente sufficienti se non consentono di verificare ciò che è stato concretamente fatto.

In conclusione

Con l’ordinanza n. 24916 del 1° settembre 2026 la Cassazione ribadisce un equilibrio preciso: l’infezione contratta in ospedale non determina automaticamente la responsabilità della struttura, ma l’ospedale non può liberarsi limitandosi a richiamare genericamente l’esistenza di protocolli di prevenzione. Il paziente deve dimostrare il nesso causale tra l’infezione e la degenza o il trattamento sanitario; una volta raggiunta tale prova, spetta alla struttura dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e di avere concretamente applicato i protocolli nel caso specifico.

La decisione contiene inoltre un principio di grande rilievo umano oltre che giuridico: anche quando un paziente presenti già una prognosi molto grave, l’eventuale anticipazione della morte provocata da una condotta imputabile alla struttura non è irrilevante. Il tempo di vita conserva un valore autonomo e la sua abbreviazione può assumere rilevanza causale e risarcitoria.

Il vero problema, quindi, non è stabilire astrattamente se un’infezione “sia colpa dell’ospedale”. Bisogna ricostruire con precisione quando sia insorta, quale origine sia più probabile, quali misure di prevenzione fossero necessarie e quali siano state effettivamente adottate. È su questa prova concreta che si gioca la responsabilità.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: infezioni ospedaliere, infezioni nosocomiali, responsabilità medica, responsabilità sanitaria, risarcimento danni, struttura sanitaria, onere della prova, sepsi, Cassazione 24916/2026, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center


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