Ho garantito il debito di una società: posso contestare le clausole della fideiussione bancaria?

Le Sezioni Unite tornano sulle fideiussioni ABI: cosa cambia per le garanzie specifiche, per quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e per la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Un socio garantisce personalmente il finanziamento ottenuto dalla propria società. Un amministratore firma una fideiussione richiesta dalla banca per concedere un’apertura di credito. Un familiare presta garanzia per un mutuo o per un’altra operazione bancaria. Quando il debitore principale smette di pagare, la banca può rivolgersi direttamente al fideiussore e chiedergli somme anche molto elevate. A quel punto capita di scoprire che il contratto contiene clausole identiche o molto simili a quelle dello schema ABI esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005.

Da anni queste clausole sono al centro di un vastissimo contenzioso. La domanda, però, non può essere ridotta alla formula “clausole ABI uguale fideiussione nulla”. La questione è molto più articolata e le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno appena fornito nuovi e importanti chiarimenti. La pronuncia riguarda, in particolare, le fideiussioni specifiche, quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” sulla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Da dove nasce il problema delle cosiddette clausole ABI?

Nel 2005 la Banca d’Italia concluse un’istruttoria relativa allo schema ABI della “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cioè della fideiussione omnibus. Si tratta della garanzia con la quale il fideiussore può obbligarsi, entro un importo massimo, per una pluralità di obbligazioni del debitore verso la banca, comprese quelle che potranno sorgere in futuro.

Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 non dichiarò genericamente illegittimo l’intero schema ABI. La Banca d’Italia accertò invece che tre specifiche disposizioni — gli artt. 2, 6 e 8 — “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme” contenevano previsioni in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 sulla tutela della concorrenza. Le altre disposizioni dello schema non risultarono invece lesive della concorrenza.

Le tre clausole interessate erano quella di reviviscenza, quella di deroga all’art. 1957 c.c. e quella normalmente definita di sopravvivenza.

Cosa prevedeva la clausola di reviviscenza?

L’art. 2 dello schema ABI stabiliva, in sostanza, che il fideiussore fosse tenuto a rimborsare alla banca le somme che questa avesse incassato in pagamento delle obbligazioni garantite e che successivamente fosse stata costretta a restituire in conseguenza dell’annullamento, dell’inefficacia o della revoca di quei pagamenti o per altra ragione.

La garanzia, quindi, poteva “rivivere” rispetto a somme che erano già state pagate dal debitore ma che la banca aveva dovuto successivamente restituire. È da qui che deriva la denominazione di clausola di reviviscenza.

E la clausola di sopravvivenza?

È diversa dalla precedente e la distinzione è importante.

L’art. 8 dello schema ABI prevedeva che, qualora le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, la fideiussione continuasse comunque a garantire l’obbligo del debitore di restituire alla banca le somme ricevute.

La reviviscenza riguarda quindi pagamenti già effettuati che la banca è costretta a restituire; la sopravvivenza opera invece rispetto all’invalidità dell’obbligazione principale e al conseguente obbligo restitutorio del debitore. La stessa Banca d’Italia descrive distintamente le due fattispecie nel provvedimento del 2005.

Perché è importante l’art. 1957 c.c.?

L’art. 1957 c.c. tutela il fideiussore impedendo, in linea generale, che rimanga indefinitamente esposto dopo la scadenza dell’obbligazione principale. La norma prevede che il creditore debba proporre le proprie istanze contro il debitore entro il termine previsto e continuarle con diligenza.

L’art. 6 dello schema ABI derogava a questa disciplina, liberando sostanzialmente la banca dal rispetto dei termini stabiliti dall’art. 1957. Anche questa previsione fu compresa tra quelle censurate dalla Banca d’Italia nel 2005.

L’effetto concreto può essere rilevantissimo: se la clausola derogatoria viene dichiarata nulla, torna ad applicarsi la disciplina codicistica. Ma, come vedremo, la nuova sentenza delle Sezioni Unite chiarisce che ciò non significa necessariamente che la banca debba avere iniziato una causa entro quel termine.

Le Sezioni Unite si erano già occupate delle fideiussioni ABI nel 2021

Il primo punto da tenere fermo è che la sentenza n. 24825/2026 non cancella quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la fondamentale decisione n. 41994 del 2021.

In quella occasione la Cassazione stabilì che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale sono, in linea generale, parzialmente nulli per le sole clausole che riproducono quelle dell’intesa vietata. La regola, quindi, non è la nullità automatica dell’intera fideiussione.

L’intero contratto può essere travolto soltanto quando, applicando l’art. 1419 c.c., risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato la nullità parziale come soluzione ordinaria, in coerenza con il principio di conservazione del contratto; la nullità dell’intero negozio rappresenta invece un esito ulteriore che richiede i presupposti stabiliti dall’art. 1419 c.c.

È quindi sbagliato affermare, senza ulteriori verifiche, che la presenza delle tre clausole determini automaticamente la nullità totale della garanzia.

Cosa aggiunge allora la sentenza n. 24825 del 2026?

La nuova decisione affronta problemi che la sentenza del 2021 aveva lasciato aperti e sui quali, negli anni successivi, si erano formati orientamenti non completamente uniformi.

Il primo riguarda il periodo temporale. Cosa succede se la fideiussione è stata stipulata prima o dopo il periodo 2002-2005 considerato nell’accertamento della Banca d’Italia?

Il secondo riguarda il tipo di fideiussione. Il provvedimento del 2005 aveva esaminato lo schema della fideiussione omnibus: cosa accade invece quando la garanzia è specifica, cioè riferita a una determinata posizione debitoria?

Il terzo riguarda l’art. 1957 c.c.: se è nulla la clausola che esonerava la banca dal rispetto di quella disposizione, una clausola distinta di pagamento “a prima richiesta” consente comunque al creditore di impedire la decadenza con una semplice richiesta stragiudiziale?

Le Sezioni Unite rispondono a tutte e tre le questioni.

Una fideiussione stipulata dopo il 2005 può essere ancora contestata?

Sì, ma non automaticamente.

Le Sezioni Unite stabiliscono che, anche quando la fideiussione sia stata stipulata in un momento anteriore o successivo al periodo 2002-2005, il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.

Il fatto che il contratto sia del 2010, del 2015 o di un altro anno non esclude quindi, da solo, la possibilità di applicare la disciplina antitrust. Ma cambia radicalmente il problema della prova.

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 può essere utilizzato come elemento probatorio, ma le Sezioni Unite precisano espressamente che, quando si esce dal suo ambito temporale, non è sufficiente da solo. Il giudice deve ricostruirne contenuto e portata e valutare gli ulteriori elementi acquisiti al processo.

Quindi basta confrontare la fideiussione con il vecchio modulo ABI?

No. È probabilmente la conseguenza pratica più importante della decisione.

Se una fideiussione stipulata fuori dal periodo preso in considerazione dalla Banca d’Italia contiene parole identiche alle clausole dello schema ABI, questa coincidenza è certamente rilevante, ma non consente da sola di concludere che il contratto derivi da un’intesa anticoncorrenziale operante anche in quel diverso momento storico.

Le Sezioni Unite richiedono un accertamento concreto del giudice sulla riconducibilità del modello utilizzato a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento del 2005 rimane un elemento importante, ma fuori dal proprio ambito temporale deve essere accompagnato da ulteriori elementi probatori.

Questo rende molto meno convincente una contestazione costruita esclusivamente sul confronto grafico tra il contratto firmato e il vecchio modello ABI.

E se la fideiussione garantisce un solo finanziamento?

Anche in questo caso la risposta delle Sezioni Unite è significativa.

Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 aveva direttamente a oggetto lo schema della fideiussione omnibus. La sentenza n. 24825/2026 affronta invece espressamente il caso della fideiussione specifica che riproduca le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.

La Corte esclude che la natura specifica della garanzia sia sufficiente, di per sé, a renderla estranea alla problematica antitrust. Anche in questo caso il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.

Non esiste quindi una regola secondo cui “solo le fideiussioni omnibus possono essere contestate”.

Ma neppure vale la regola opposta: la presenza delle tre clausole in una fideiussione specifica non comporta automaticamente la loro nullità. Il provvedimento Banca d’Italia del 2005, proprio perché riguardava un diverso ambito oggettivo, costituisce anche in questo caso un elemento probatorio che, da solo, non risolve la controversia.

Cosa significa concretamente “elemento di prova da solo non sufficiente”?

Significa che non si può utilizzare il provvedimento del 2005 come una sorta di certificato universale di nullità applicabile a qualsiasi fideiussione bancaria contenente quelle clausole, indipendentemente dalla data e dal tipo di garanzia.

Il giudice deve verificare se, nel diverso ambito temporale o oggettivo della controversia concreta, il contratto possa effettivamente essere ricondotto a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Le Sezioni Unite non forniscono nella massima un elenco chiuso dei documenti o degli elementi che devono necessariamente essere prodotti. Per questo sarebbe improprio trasformare la sentenza in una nuova formula automatica del tipo “bastano tre contratti di altre banche” oppure “serve necessariamente una determinata perizia”.

Il principio è un altro: fuori dall’ambito direttamente accertato dalla Banca d’Italia, occorre una prova ulteriore rispetto al solo provvedimento n. 55/2005.

Se vengono dichiarate nulle le clausole ABI, cade tutta la fideiussione?

Di regola, no.

Qui resta pienamente valido il principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Una volta accertato che determinate clausole del contratto “a valle” riproducono quelle dell’intesa anticoncorrenziale, la conseguenza ordinaria è la nullità parziale di quelle clausole.

Il resto della fideiussione continua a produrre effetti, salvo che venga dimostrato, secondo l’art. 1419 c.c., che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato concluso.

Questo passaggio è fondamentale soprattutto per chi riceve una richiesta di pagamento: ottenere la nullità di una clausola può avere effetti molto importanti, ma non significa necessariamente che l’intero debito del garante scompaia.

Bisogna capire quale conseguenza concreta produca l’eliminazione della singola clausola nel rapporto specifico.

La nullità della deroga all’art. 1957 libera automaticamente il fideiussore?

No. Ed è qui che interviene il terzo importante principio stabilito dalla sentenza n. 24825/2026.

Supponiamo che venga accertata la nullità della clausola con cui il fideiussore aveva rinunciato alla tutela dell’art. 1957 c.c. La disciplina del codice civile torna allora ad applicarsi. Potrebbe sembrare che la banca, per evitare la decadenza, debba necessariamente iniziare entro il termine previsto un procedimento giudiziario.

Le Sezioni Unite chiariscono invece che, se nel contratto è presente anche una distinta clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza mediante un’istanza stragiudiziale inviata tempestivamente al garante. Non è quindi necessariamente richiesta, in questa ipotesi, l’instaurazione di un’azione giudiziaria entro quel termine.

È un principio estremamente rilevante nella pratica.

Ma la clausola “a prima richiesta” non era tra quelle censurate dalla Banca d’Italia?

No. Anche questo particolare merita attenzione.

Nel provvedimento del 2005 la Banca d’Italia sottolineò l’importanza della clausola di pagamento “a prima richiesta” per il funzionamento della garanzia bancaria e non la incluse tra le disposizioni ritenute lesive della concorrenza. Il provvedimento concluse infatti che soltanto gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, se applicati uniformemente, erano in contrasto con la disciplina antitrust.

Per questo la nuova sentenza può attribuire alla clausola “a prima richiesta”, se presente e valida nel singolo contratto, un effetto autonomo anche dopo l’eliminazione della diversa clausola di deroga all’art. 1957.

Sono due pattuizioni che non devono essere confuse.

Cosa significa “a prima richiesta” ai fini dell’art. 1957?

La sentenza del 2026 affronta un problema molto specifico e occorre evitare di attribuirle effetti più ampi di quelli effettivamente decisi.

Le Sezioni Unite stabiliscono che, ai fini di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta consente al creditore di attivarsi con una richiesta stragiudiziale rivolta al garante entro il termine previsto dalla norma, anche quando la compresente clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 sia stata dichiarata nulla per violazione della normativa antitrust.

La sentenza non deve quindi essere banalizzata nell’affermazione che qualunque clausola “a prima richiesta” elimini tutte le tutele del fideiussore. Il principio riguarda specificamente le modalità con le quali il creditore può impedire la decadenza ex art. 1957.

Un esempio pratico

Una società ottiene nel 2014 un finanziamento di 250.000 euro. L’amministratore presta una fideiussione personale specificamente riferita a quel finanziamento. Nel modulo compaiono clausole sostanzialmente corrispondenti a quelle di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 dello schema ABI.

La società smette successivamente di pagare e la banca si rivolge al garante.

Il fideiussore non può limitarsi ad affermare: “Ci sono le tre clausole ABI, quindi la mia fideiussione è nulla”.

La garanzia è specifica, non omnibus, ed è stata stipulata nel 2014, quindi fuori dal periodo 2002-2005 direttamente interessato dal provvedimento Banca d’Italia. Secondo le Sezioni Unite, il giudice deve comunque valutare la possibile riconducibilità del modello negoziale a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza, ma il provvedimento del 2005, da solo, non è sufficiente a dimostrarlo.

Supponiamo poi che, all’esito dell’accertamento, venga dichiarata nulla la clausola di deroga all’art. 1957. Non per questo il fideiussore può ancora concludere automaticamente di essere liberato. Se nel contratto è presente una valida clausola di pagamento a prima richiesta e la banca ha tempestivamente inviato al garante un’istanza stragiudiziale, la nuova sentenza stabilisce che tale richiesta può essere sufficiente a evitare la decadenza.

È proprio questo esempio a dimostrare perché le fideiussioni bancarie non possano essere valutate attraverso formule prestampate.

E se la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo?

Molte controversie sulle fideiussioni sorgono proprio quando il garante riceve un decreto ingiuntivo, un precetto o una formale richiesta di pagamento.

In queste situazioni non basta verificare se nel contratto compaiano le parole “reviviscenza”, “art. 1957” o “prima richiesta”. È necessario ricostruire l’intero rapporto: data della fideiussione, natura omnibus o specifica, contenuto effettivo delle clausole, obbligazione garantita, momento della sua scadenza e atti compiuti dalla banca nei confronti del debitore e del garante.

Dopo la sentenza n. 24825/2026 diventa ancora più importante verificare anche la prova disponibile dell’eventuale intesa anticoncorrenziale quando la fideiussione sia collocata fuori dall’ambito direttamente esaminato nel 2005.

E, se viene invocato l’art. 1957 c.c., occorre controllare non soltanto quando la banca si sia attivata, ma anche come lo abbia fatto e se il contratto contenga una valida clausola di pagamento a prima richiesta.

Le tre cose da controllare immediatamente

La prima è la data della fideiussione. Se ricade fuori dal periodo 2002-2005, il provvedimento della Banca d’Italia può essere utilizzato, ma non basta da solo a dimostrare l’intesa anticoncorrenziale nel diverso periodo.

La seconda è il tipo di garanzia. Anche una fideiussione specifica può essere interessata dalla questione antitrust, ma, poiché il provvedimento del 2005 riguardava lo schema omnibus, anche l’estensione al diverso ambito oggettivo richiede l’accertamento indicato dalle Sezioni Unite.

La terza è l’intero contenuto del contratto. Se viene eliminata la deroga all’art. 1957, bisogna verificare se sopravviva una clausola di pagamento a prima richiesta e se la banca abbia inviato tempestivamente una richiesta al garante.

Gli errori da evitare

Il primo è credere che la coincidenza testuale con il modello ABI comporti automaticamente la nullità dell’intera fideiussione. Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato come regola la nullità parziale delle clausole interessate, salvo il diverso risultato eventualmente derivante dall’art. 1419 c.c.

Il secondo è pensare che le fideiussioni stipulate dopo il 2005 non possano più essere interessate dalla disciplina antitrust. La sentenza del 2026 esclude questa conclusione: il giudice può compiere l’accertamento anche per contratti anteriori o successivi, ma il provvedimento del 2005 non basta da solo.

Il terzo è ritenere che la problematica riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus. La nuova pronuncia affronta espressamente anche le fideiussioni specifiche.

Il quarto è pensare che la nullità della deroga all’art. 1957 determini automaticamente la liberazione del garante se la banca non ha iniziato una causa entro il termine. In presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, una tempestiva istanza stragiudiziale al garante può essere sufficiente.

Il quinto è affidarsi a contestazioni standard senza esaminare il singolo contratto e la documentazione del rapporto.

Cosa cambia davvero dopo il 28 agosto 2026?

La sentenza n. 24825/2026 non elimina la tutela riconosciuta ai fideiussori e non ribalta il principio affermato nel 2021. Lo rende più preciso.

Le fideiussioni specifiche e quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 non sono automaticamente escluse dall’applicazione della disciplina antitrust. Ma neppure possono beneficiare automaticamente dell’accertamento contenuto nel provvedimento Banca d’Italia del 2005.

Il giudice deve verificare concretamente se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza. Quando ci si trova fuori dall’ambito temporale o oggettivo direttamente esaminato dall’Autorità, quel provvedimento è un elemento di prova, ma non è sufficiente da solo.

La sentenza chiarisce inoltre un secondo aspetto di grande rilievo pratico: la nullità della clausola che derogava all’art. 1957 non impedisce alla distinta clausola di pagamento a prima richiesta di produrre i propri effetti. Se questa è presente, la banca può impedire la decadenza mediante una tempestiva istanza stragiudiziale rivolta al garante.

In conclusione

La domanda corretta non è più: “La mia fideiussione contiene le clausole ABI, quindi è nulla?”

Le domande da porsi sono diverse.

Quando è stata stipulata la garanzia? È omnibus oppure specifica? Riproduce realmente le clausole dello schema ABI? Esistono gli elementi necessari per dimostrare che il modello utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza? Quali clausole potrebbero essere colpite da nullità? L’eliminazione di quelle clausole produce un effetto concreto sulla pretesa della banca? È presente una clausola di pagamento a prima richiesta? E quando e in quale forma la banca si è attivata?

Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 resta fondamentale, ma aveva un preciso ambito: stabilì che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI della fideiussione omnibus, nella misura in cui fossero applicati uniformemente, erano contrari alla normativa antitrust.

Le Sezioni Unite del 2021 hanno stabilito che, quando vi sia effettivamente un contratto “a valle” dell’intesa vietata, la conseguenza ordinaria è la nullità parziale delle clausole riproduttive dell’intesa, salva l’applicazione dell’art. 1419 c.c.

Le Sezioni Unite del 2026 aggiungono ora che l’accertamento può riguardare anche fideiussioni specifiche e contratti stipulati fuori dal periodo 2002-2005, ma in questi casi il provvedimento amministrativo, da solo, non basta. E chiariscono che la clausola di pagamento a prima richiesta può consentire alla banca di evitare la decadenza ex art. 1957 con una richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al garante.

La conseguenza pratica è chiara: una fideiussione bancaria va esaminata integralmente e caso per caso. Né il fideiussore né la banca possono affidarsi a formule automatiche.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ho fatto un bonifico all’IBAN sbagliato: posso riavere i soldi?

Cosa fare subito, quando la banca deve intervenire e cosa cambia con la nuova verifica tra nome e IBAN

Basta una cifra sbagliata, un vecchio IBAN rimasto nella rubrica oppure un copia e incolla effettuato senza attenzione. Il bonifico parte e, solo dopo averlo confermato, ci si accorge che il conto indicato non era quello del vero destinatario.

La prima domanda è inevitabile: posso riavere i soldi?

La risposta dipende da ciò che è accaduto. Se l’IBAN indicato non corrisponde a un conto utilizzabile, normalmente l’operazione non viene completata. Il problema più serio nasce quando l’IBAN è valido ma appartiene a un’altra persona: in questo caso il denaro può essere effettivamente accreditato sul conto sbagliato e il semplice fatto di avere commesso un errore non comporta automaticamente che la banca debba rimborsare la somma.

Dal 9 ottobre 2025, però, le regole sono cambiate in modo significativo. Per i bonifici in euro, ordinari e istantanei, è diventato obbligatorio il servizio di verifica del beneficiario, la cosiddetta Verification of Payee o VoP, che controlla prima dell’autorizzazione la corrispondenza tra l’IBAN e il nome del destinatario indicato dal cliente. (Banca d’Italia)

Questo nuovo sistema riduce notevolmente il rischio di errore, ma non lo elimina. Ed è importante capire che cosa accade nei diversi casi.

Perché fino a poco tempo fa contava soprattutto l’IBAN

La disciplina dei servizi di pagamento attribuisce una funzione centrale all’“identificativo unico”, che nel caso del bonifico è normalmente l’IBAN. L’art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010 stabilisce che, quando l’ordine viene eseguito conformemente all’identificativo fornito dal cliente, il pagamento si considera correttamente eseguito per quanto riguarda il conto indicato. Se l’identificativo fornito dall’utente è inesatto, la banca non risponde, in linea generale, dell’inesatta esecuzione derivante proprio da quell’errore, pur dovendo attivarsi per tentare il recupero delle somme. (Portale Normativo)

In altre parole, se volevo pagare Mario Rossi ma inserivo l’IBAN appartenente a Giovanni Bianchi, la banca eseguiva l’ordine sul conto identificato dall’IBAN che io stesso avevo comunicato. La sola indicazione del nome “Mario Rossi” non era necessariamente sufficiente per rendere responsabile l’intermediario del pagamento effettuato sul diverso conto indicato dal codice.

È proprio su questo problema che è intervenuta la nuova disciplina europea.

Cosa controlla oggi la banca prima di eseguire il bonifico?

Oggi, prima che il cliente possa autorizzare un bonifico in euro, il prestatore di servizi di pagamento deve effettuare la verifica del beneficiario. Il controllo confronta il nome indicato dal pagatore con il titolare del conto individuato dall’IBAN e deve avvenire immediatamente, prima dell’autorizzazione. Il servizio deve essere offerto sia per i bonifici ordinari sia per quelli istantanei. (EUR-Lex)

Il risultato può essere, in sostanza, di quattro tipi: corrispondenza, corrispondenza parziale, mancata corrispondenza oppure impossibilità di effettuare la verifica. La Banca d’Italia ha chiarito che il sistema serve proprio a ridurre sia gli errori sia le frodi, consentendo al cliente di conoscere l’esito prima di confermare l’operazione. (Banca d’Italia)

Questa verifica non è un dettaglio. Può cambiare anche la distribuzione delle responsabilità quando il bonifico finisce sul conto sbagliato.

Se nome e IBAN corrispondono

Quando il sistema comunica che vi è corrispondenza, il cliente può ragionevolmente confidare che il conto appartenga al beneficiario indicato.

Se, nonostante l’esito positivo della verifica, l’operazione viene eseguita in modo difettoso perché il prestatore di servizi di pagamento non ha rispettato gli obblighi previsti dalla disciplina sulla verifica del beneficiario, il regolamento europeo prevede che la banca del pagatore debba rimborsare senza ritardo l’importo trasferito e, quando necessario, ripristinare il conto nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse avvenuta. (EUR-Lex)

È quindi molto diverso il caso in cui sia stato il cliente a inserire un dato errato nonostante un avvertimento, da quello in cui il sistema abbia dato un’informazione rassicurante che si riveli inesatta per un difetto nell’adempimento degli obblighi dell’intermediario.

Se compare “corrispondenza parziale”

Può accadere che il nome inserito sia molto simile a quello associato all’IBAN, ma non identico. Pensiamo a un secondo nome omesso, a una ragione sociale indicata in forma abbreviata oppure a una piccola differenza nella denominazione.

In questo caso il sistema deve segnalare la corrispondenza soltanto parziale e può indicare al pagatore il nome associato all’IBAN, in modo che possa controllare il dato prima di proseguire. (EUR-Lex)

È un avviso da non ignorare. Se il nome suggerito è chiaramente quello del destinatario che intendiamo pagare, la differenza può dipendere semplicemente dal modo in cui il conto è intestato. Se invece compare un nome che non conosciamo, la prudenza impone di fermarsi e verificare direttamente con il beneficiario.

Se nome e IBAN non corrispondono

La situazione è ancora più chiara quando il sistema segnala una mancata corrispondenza.

La banca deve avvertire il cliente che autorizzare comunque il bonifico può comportare l’invio del denaro a un conto non appartenente al beneficiario indicato. Il cliente può ancora decidere di procedere, ma lo fa dopo essere stato espressamente informato del rischio. (EUR-Lex)

Il regolamento europeo precisa infatti che, se il prestatore ha correttamente adempiuto agli obblighi di verifica, non è responsabile dell’esecuzione del bonifico a un destinatario non voluto quando ciò dipenda dall’identificativo errato fornito dal pagatore. (EUR-Lex)

In termini pratici: se il sistema mi dice che “Mario Rossi” non corrisponde al titolare dell’IBAN che ho digitato e io confermo comunque l’operazione, sarà molto più difficile sostenere successivamente che la perdita debba essere sopportata dalla banca.

Cosa devo fare appena mi accorgo dell’errore?

Bisogna intervenire immediatamente.

La prima cosa da fare è contattare la banca attraverso i canali predisposti per le operazioni di pagamento e segnalare per iscritto l’errore, chiedendo il tentativo di richiamo e recupero del bonifico. È opportuno indicare importo, data, IBAN utilizzato, nominativo del destinatario che si voleva pagare e ogni altro riferimento dell’operazione.

La rapidità è particolarmente importante per i bonifici istantanei, che trasferiscono il denaro in pochi secondi. Anche per un bonifico ordinario, tuttavia, non bisogna aspettare: il fatto di aver chiesto subito l’intervento può aumentare concretamente le possibilità di recuperare la somma.

Non esiste però un diritto generale a “cancellare” un bonifico già correttamente eseguito solo perché il cliente ha cambiato idea o si è accorto dell’errore. Il richiamo è un tentativo di recupero e il suo successo dipende anche dallo stato dell’operazione e dalla collaborazione dell’intermediario che gestisce il conto destinatario.

La banca è obbligata a cercare di recuperare il denaro?

Sì.

Quando l’identificativo fornito dal cliente è inesatto, l’art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010 stabilisce che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare e a fornire alla banca dell’ordinante le informazioni utili al tentativo di recupero. (Portale Normativo)

Questo obbligo non significa che la banca garantisca il risultato. Se il denaro è già stato prelevato, trasferito altrove oppure il destinatario non autorizza la restituzione, il recupero attraverso il semplice intervento interbancario può non riuscire.

Ma la banca non può limitarsi a rispondere: “Ha sbagliato lei, non possiamo fare nulla”. Deve effettuare le attività ragionevolmente necessarie previste dalla disciplina.

La banca può semplicemente riprendersi i soldi dal conto del destinatario?

Di regola non è così semplice.

Una volta che la somma è stata accreditata sul conto di un altro soggetto, la banca non può necessariamente stornarla unilateralmente come se l’operazione non fosse mai esistita. Per questo il tentativo di richiamo spesso richiede la collaborazione della banca del beneficiario e, concretamente, la restituzione della somma da parte di chi l’ha ricevuta.

È quindi possibile che il cliente riceva una risposta del tipo: “Abbiamo richiesto il richiamo del bonifico, ma il beneficiario non ha autorizzato la restituzione”.

Questo non significa, però, che chi ha ricevuto per errore il denaro possa legittimamente trattenerlo.

Chi riceve per errore il bonifico può tenersi i soldi?

No.

Sul piano civilistico si applica il principio della ripetizione dell’indebito. L’art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato. La norma disciplina anche gli interessi: se chi ha ricevuto il denaro era in mala fede, decorrono dal pagamento; se era in buona fede, dalla domanda di restituzione. (Gazzetta Ufficiale)

Supponiamo che io debba bonificare 8.000 euro a un fornitore ma, per errore, li invii sul conto di una persona con la quale non ho alcun rapporto. Il fatto che il denaro sia effettivamente comparso sul suo conto non crea alcun diritto a trattenerlo. Se il destinatario non restituisce spontaneamente la somma, potrà essere richiesta giudizialmente.

È quindi importante distinguere due rapporti: quello tra cliente e banca, regolato dalla disciplina dei servizi di pagamento, e quello tra chi ha eseguito il pagamento e il soggetto che ha ricevuto senza titolo il denaro.

Anche quando la banca non sia responsabile dell’errore, il diritto alla restituzione nei confronti del destinatario può rimanere pienamente esistente.

Ma come faccio a sapere chi ha ricevuto i soldi?

Anche questo problema è espressamente considerato dalla legge.

Se il tentativo di recupero non riesce, la banca dell’ordinante, su richiesta scritta del cliente, deve fornire tutte le informazioni disponibili utili per consentire un’azione di tutela. (Portale Normativo)

La tutela della riservatezza del titolare del conto non può quindi tradursi nell’impossibilità assoluta per chi ha effettuato il pagamento errato di agire per recuperare il proprio denaro. La procedura deve naturalmente rispettare le regole applicabili, ma la disciplina dei servizi di pagamento prevede espressamente l’obbligo di fornire le informazioni disponibili utili all’azione.

Se la somma è significativa e il destinatario rifiuta la restituzione, questo passaggio può diventare decisivo.

E se il bonifico è stato fatto a un truffatore?

È un problema diverso dal semplice errore di digitazione.

Può accadere, ad esempio, che un truffatore intercetti una comunicazione commerciale e sostituisca l’IBAN indicato in una fattura, oppure che il cliente venga indotto con l’inganno a trasferire denaro sul conto di un soggetto che si presenta falsamente come la banca, un fornitore, un familiare o un professionista.

In queste situazioni il bonifico può essere stato materialmente autorizzato dal cliente, ma la disposizione è stata ottenuta attraverso una frode. La responsabilità della banca non può essere stabilita applicando automaticamente la regola del “bonifico all’IBAN sbagliato”. Occorre verificare, tra l’altro, come sia stata autorizzata l’operazione, quali sistemi di sicurezza siano stati utilizzati, quali anomalie fossero rilevabili e, oggi, quale esito abbia dato la verifica del beneficiario.

La nuova VoP è importante anche contro questo tipo di frodi. Se una fattura viene alterata sostituendo l’IBAN del vero fornitore con quello del truffatore, la mancata corrispondenza tra il nome del fornitore e il titolare del conto dovrebbe rappresentare un segnale d’allarme prima della conferma del pagamento. (Economia per Tutti)

Esempio: sbaglio una cifra dell’IBAN

Immaginiamo di dover inviare 5.000 euro a una società. Inserisco il nome corretto, ma digito un IBAN diverso che appartiene realmente a un’altra persona.

Se la VoP segnala che il nome non corrisponde e io interrompo l’operazione, il problema è risolto prima che il denaro parta.

Se invece ignoro l’avvertimento e confermo, la banca ha adempiuto alla propria funzione di verifica e il rischio dell’errore ricade normalmente sul pagatore. Dovrò chiedere immediatamente il recupero e, se il destinatario non restituisce il denaro, valutare l’azione nei suoi confronti. (EUR-Lex)

Se, al contrario, il sistema mi comunica erroneamente una piena corrispondenza e il pagamento viene eseguito in modo difettoso per una violazione degli obblighi di verifica, può configurarsi il diritto al rimborso da parte dell’intermediario secondo la disciplina europea. (EUR-Lex)

E se ho usato un vecchio IBAN del beneficiario?

Non sempre il problema è un errore materiale. Può capitare di avere in rubrica coordinate che il creditore non utilizza più.

In questo caso bisogna capire che cosa sia successo al vecchio conto. Se è stato chiuso, normalmente il bonifico non potrà essere accreditato e la somma verrà restituita. Se invece il conto è ancora esistente e appartiene allo stesso beneficiario, il pagamento potrebbe risultare comunque valido. Se, in circostanze particolari, l’IBAN è ormai riferibile a un soggetto diverso, torna centrale la verifica effettuata prima dell’operazione.

Anche per questo è opportuno non affidarsi automaticamente ai beneficiari memorizzati da anni nell’home banking, soprattutto quando si devono trasferire importi elevati.

Quali prove devo conservare?

Se nasce un problema, è importante conservare la ricevuta del bonifico, la schermata o il documento che mostra l’IBAN inserito, il nominativo del beneficiario, l’eventuale risultato della verifica VoP e le comunicazioni successive con la banca.

Bisogna conservare anche la prova dell’IBAN che si sarebbe dovuto utilizzare: fattura, contratto, e-mail, messaggio del creditore o altra documentazione. Se l’IBAN è stato comunicato via e-mail e si sospetta una frode, è opportuno conservare l’intero messaggio e non soltanto una stampa parziale.

La distinzione tra errore del cliente, malfunzionamento del sistema e manipolazione fraudolenta può dipendere proprio da questi elementi.

Cosa fare se la banca non collabora?

Il primo passo è presentare un reclamo scritto all’intermediario, ricostruendo l’operazione e indicando con precisione ciò che si contesta: mancato tentativo di recupero, esito errato della verifica del beneficiario, carenza di informazioni oppure altra violazione.

Per i reclami relativi ai servizi di pagamento, l’intermediario deve rispondere normalmente entro quindici giornate lavorative. Se la risposta non arriva o non è soddisfacente, ricorrendone le condizioni è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oltre naturalmente alla tutela davanti all’autorità giudiziaria. (Economia per Tutti)

La scelta dipende dal tipo di contestazione. Se si sostiene che la banca abbia violato i propri obblighi, il reclamo e l’eventuale ricorso all’ABF possono essere particolarmente utili. Se invece la banca ha correttamente eseguito l’ordine e il problema è che il destinatario si rifiuta di restituire una somma ricevuta per errore, la pretesa principale è rivolta contro quest’ultimo.

I sei errori da evitare

Il primo è aspettare. Se ci si accorge del bonifico sbagliato, bisogna contattare immediatamente la banca e chiedere il recupero.

Il secondo è ignorare un avviso di mancata corrispondenza tra nome e IBAN. La nuova verifica esiste proprio per impedire che un errore facilmente individuabile si trasformi in una perdita.

Il terzo è pensare che la banca sia sempre obbligata a restituire il denaro soltanto perché il cliente ha sbagliato destinatario. Se l’intermediario ha correttamente effettuato la verifica e ha eseguito l’IBAN confermato dal cliente, la disciplina è diversa.

Il quarto è arrendersi se il richiamo non riesce. Il fallimento del recupero bancario non elimina il diritto di chiedere la restituzione a chi ha ricevuto un pagamento non dovuto.

Il quinto è non chiedere per iscritto le informazioni necessarie a identificare il destinatario quando il recupero non è riuscito.

Il sesto è trattare allo stesso modo un semplice errore di IBAN e una frode informatica. Nel secondo caso le responsabilità devono essere ricostruite analizzando l’intera operazione.

Come comportarsi in pratica

Se ci si accorge di aver disposto un bonifico al conto sbagliato, è opportuno controllare immediatamente lo stato dell’operazione, contattare la banca e formulare una richiesta scritta di richiamo e recupero. Bisogna poi verificare quale esito abbia fornito il sistema di controllo tra nome e IBAN e conservare la relativa documentazione.

Se la somma viene restituita, la questione si chiude. Se il recupero non riesce, occorre chiedere alla banca le informazioni disponibili utili per agire nei confronti del destinatario. Se invece esistono elementi per ritenere che l’intermediario non abbia rispettato gli obblighi di verifica o di corretta esecuzione, bisogna valutare un reclamo formale e le successive forme di tutela.

Per importi elevati non conviene aspettare settimane sperando che la situazione si risolva spontaneamente.

In conclusione

Un bonifico effettuato all’IBAN sbagliato non è necessariamente perduto, ma neppure automaticamente rimborsato dalla banca.

Se l’errore è del cliente e l’intermediario ha correttamente eseguito l’ordine dopo aver effettuato la verifica prevista dalla legge, la banca deve comunque collaborare al tentativo di recupero, ma non garantisce che esso abbia successo. Se chi ha ricevuto il denaro non lo restituisce, rimane possibile agire nei suoi confronti per la ripetizione del pagamento non dovuto. (Portale Normativo)

Dal 9 ottobre 2025 esiste però una protezione in più: prima di confermare un bonifico bisogna essere informati se il nome del beneficiario corrisponde all’IBAN indicato. Ignorare quella segnalazione può avere conseguenze importanti; allo stesso modo, un errore imputabile al sistema di verifica può far sorgere una responsabilità dell’intermediario. (Banca d’Italia)

La regola pratica è quindi molto semplice: controllare sempre l’esito della verifica prima di autorizzare il pagamento e, se ci si accorge dell’errore dopo l’invio, intervenire immediatamente.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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