Due parole che sembrano simili, ma possono cambiare completamente le conseguenze di una proposta d’acquisto o di un preliminare
Quando si firma una proposta per acquistare una casa o un contratto preliminare, quasi sempre viene versata una somma di denaro. Nel linguaggio comune la si chiama indifferentemente “anticipo”, “acconto” o “caparra”, come se le tre espressioni indicassero la stessa cosa.
Non è così.
Scrivere che 20.000 euro vengono versati a titolo di acconto oppure a titolo di caparra confirmatoria può produrre conseguenze completamente diverse se l’affare non arriva al rogito. Nel primo caso quella somma rappresenta essenzialmente un’anticipazione del prezzo; nel secondo svolge anche una funzione di garanzia rispetto all’adempimento del contratto.
Per questo, quando una compravendita salta, la domanda “chi tiene i soldi?” non può essere risolta semplicemente chiedendosi chi abbia materialmente effettuato il bonifico. Bisogna leggere ciò che le parti hanno firmato, capire quale funzione abbiano attribuito alla somma e, soprattutto, stabilire perché il contratto non sia stato eseguito.
Che cos’è un semplice acconto?
L’acconto è una parte del prezzo pagata anticipatamente. Se un appartamento costa 300.000 euro e al preliminare l’acquirente versa 20.000 euro a titolo di acconto, al momento del rogito rimarranno normalmente da pagare 280.000 euro.
L’acconto, però, non svolge di per sé la funzione prevista dall’art. 1385 c.c. per la caparra confirmatoria. Se il contratto viene successivamente risolto, la somma versata come semplice anticipo deve in linea di principio essere restituita. La parte che abbia subito l’inadempimento potrà chiedere il risarcimento dei danni, ma dovrà farlo secondo le regole ordinarie e dimostrare l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito.
Questo è un punto importante. Il venditore non può automaticamente dire: “L’acquirente non compra più, quindi tengo l’acconto”. Potrà avere diritto al risarcimento del danno, anche eventualmente superiore a quella somma, ma il semplice fatto di avere materialmente ricevuto il denaro non trasforma l’acconto in una penale o in una caparra.
La caparra confirmatoria funziona diversamente
La caparra confirmatoria è disciplinata dall’art. 1385 del codice civile. Quando il contratto viene regolarmente eseguito, anche la caparra può essere imputata alla prestazione dovuta e quindi, in una compravendita, essere normalmente sottratta dal prezzo ancora da pagare. La differenza emerge soprattutto quando una delle parti non adempie.
Se è inadempiente chi ha versato la caparra, la parte non inadempiente può recedere dal contratto e trattenerla. Se, invece, è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l’altra parte può recedere e chiedere il doppio della somma versata.
Facciamo un esempio. L’acquirente versa 20.000 euro di caparra confirmatoria. Se è lui a rendersi inadempiente, il venditore, ricorrendone i presupposti, può recedere e trattenere i 20.000 euro. Se invece è il venditore a non rispettare il contratto, l’acquirente può recedere e chiedere 40.000 euro complessivi.
Non occorre, utilizzando questo meccanismo, dimostrare che il danno effettivamente subito sia esattamente pari alla caparra. È proprio questo uno dei vantaggi pratici della previsione: le conseguenze economiche dell’inadempimento sono predeterminate attraverso la somma concordata.
Ma basta che una parte cambi idea?
Qui nasce uno degli equivoci più frequenti.
La caparra confirmatoria non attribuisce automaticamente un diritto di ripensamento. Non significa: “Posso uscire dal contratto quando voglio e, al massimo, perdo la caparra”.
Se l’acquirente ha assunto un impegno vincolante e successivamente decide semplicemente di non acquistare più, il suo comportamento può costituire inadempimento. Ma questo è molto diverso dall’avere contrattualmente il diritto di recedere pagando un prezzo per farlo.
La caparra confirmatoria tutela contro l’inadempimento. Non compra, di per sé, la libertà di cambiare idea.
Esiste invece una caparra che consente di ripensarci
È la cosiddetta caparra penitenziale, disciplinata dall’art. 1386 c.c.
In questo caso il contratto prevede espressamente un diritto di recesso per una o entrambe le parti e la caparra rappresenta il corrispettivo di quel diritto. Chi ha versato la caparra e decide legittimamente di recedere la perde; chi l’ha ricevuta e utilizza il proprio diritto di recesso deve restituirne il doppio.
La differenza è fondamentale. Nella caparra confirmatoria si discute di inadempimento. Nella caparra penitenziale, invece, la parte esercita un diritto previsto dal contratto e quindi non sta violando l’accordo.
Per questo non è sufficiente trovare nel contratto la parola “caparra”. Bisogna capire di quale caparra si tratti e che cosa abbiano realmente previsto le parti.
“Caparra confirmatoria e acconto prezzo”: è una contraddizione?
Questa formula compare frequentemente nelle proposte immobiliari e nei preliminari e può creare confusione. In realtà le due funzioni possono operare in momenti diversi.
La stessa somma qualificata come caparra confirmatoria, se tutto procede regolarmente, viene normalmente imputata al prezzo. Se invece interviene l’inadempimento di una delle parti e viene utilizzato il rimedio previsto dall’art. 1385 c.c., assume la funzione propria della caparra.
Non bisogna quindi pensare che, siccome la somma sarà scalata dal prezzo al rogito, essa sia necessariamente un semplice acconto. È il contenuto dell’accordo a determinare la disciplina applicabile.
Proprio per questo formule poco chiare come “anticipo/caparra”, “deposito”, “somma a garanzia” o altre espressioni utilizzate senza precisione possono creare un contenzioso che sarebbe stato facilmente evitabile scrivendo correttamente il contratto.
Se c’è la caparra posso chiedere anche tutti gli altri danni?
Non automaticamente.
L’art. 1385 offre alla parte non inadempiente due strade diverse. Può utilizzare il meccanismo semplificato della caparra, recedendo e trattenendo quella ricevuta oppure chiedendo il doppio di quella versata. In alternativa può chiedere l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione e domandare il risarcimento del danno secondo le regole generali.
La seconda strada può essere conveniente quando il danno reale è sensibilmente superiore alla caparra, ma comporta anche la necessità di dimostrarlo.
Supponiamo che il venditore non rispetti un preliminare nel quale ha ricevuto una caparra di 10.000 euro. L’acquirente potrebbe scegliere, se ne ricorrono i presupposti, di recedere e chiedere il doppio, quindi 20.000 euro. Ma se, per effetto dell’inadempimento, sostiene di avere subito un danno molto maggiore, potrebbe valutare la diversa strada della risoluzione e del risarcimento secondo le regole ordinarie.
La scelta del rimedio non dovrebbe quindi essere effettuata automaticamente inviando una PEC nella quale si scrive semplicemente “chiedo il doppio della caparra”. Prima bisogna verificare il contratto, la gravità dell’inadempimento e le conseguenze economiche concrete.
Se il venditore non si presenta al rogito, deve sempre restituire il doppio?
Anche questa affermazione è troppo semplice.
Il mancato rogito può dipendere da situazioni molto diverse. Il venditore potrebbe essersi semplicemente rifiutato di vendere, ma potrebbero anche essere emersi problemi urbanistici o catastali, una difficoltà temporanea eliminabile, un comportamento dell’acquirente che ha impedito la stipula oppure una controversia su un obbligo che ciascuna parte sostiene spettasse all’altra.
Per utilizzare il meccanismo della caparra confirmatoria occorre individuare un inadempimento imputabile alla controparte e sufficientemente rilevante nel rapporto contrattuale. Non ogni ritardo o irregolarità consente automaticamente di sciogliere il contratto pretendendo il doppio della caparra.
Prima di dichiarare il recesso è quindi importante ricostruire con precisione chi doveva fare cosa, entro quale termine e quale comportamento abbia concretamente impedito la conclusione della compravendita.
E se l’acquirente non ottiene il mutuo?
È uno dei casi più frequenti e la risposta dipende soprattutto da come è stata scritta la proposta o il preliminare.
Se l’acquisto è subordinato espressamente all’ottenimento di un mutuo attraverso una valida condizione sospensiva, il mancato finanziamento può impedire che il contratto produca definitivamente i propri effetti secondo quanto stabilito dalla clausola. In tal caso non si può automaticamente trattare l’acquirente come inadempiente soltanto perché la banca non ha concesso il prestito.
Molto diversa è la situazione dell’acquirente che firma una proposta vincolante senza alcuna condizione relativa al finanziamento e successivamente scopre di non riuscire a ottenere il mutuo. La mancanza del denaro necessario per pagare il prezzo non libera normalmente, da sola, dall’obbligo contrattuale assunto.
È una delle ragioni per cui la clausola relativa al mutuo deve essere letta e scritta con particolare attenzione prima della firma.
Nel blog abbiamo già affrontato il problema, sotto un altro profilo, nell’articolo dedicato a quando matura la provvigione dell’agenzia immobiliare, perché anche il rapporto tra proposta accettata, condizione sospensiva e mancato mutuo può incidere sul diritto del mediatore al compenso.
La proposta di acquisto può essere già vincolante
Un altro errore consiste nel pensare che fino al “vero preliminare” sia sempre possibile tirarsi indietro.
Una proposta di acquisto sottoscritta dall’acquirente e successivamente accettata dal venditore può già creare un vincolo contrattuale, quando contiene gli elementi necessari e dalla sua formulazione emerge la volontà delle parti di obbligarsi alla futura compravendita.
Bisogna quindi leggere il documento prima della firma, non quando nasce il problema.
La circostanza che nel modulo sia previsto un successivo preliminare o che il rogito debba avvenire mesi dopo non significa necessariamente che ciò che si firma oggi sia privo di effetti.
Lo stesso vale per la somma consegnata all’agenzia insieme alla proposta: occorre verificare quando e a quali condizioni essa diventerà caparra, quando potrà essere consegnata al venditore e che cosa accadrà nel caso in cui la proposta non venga accettata o la condizione sospensiva non si realizzi.
Chi decide chi è inadempiente?
Se le parti non sono d’accordo, non basta che una di esse dichiari unilateralmente che “la colpa è dell’altra”.
È frequente che il venditore sostenga che l’acquirente non abbia ottenuto il mutuo per propria responsabilità e l’acquirente risponda che il finanziamento è stato negato perché mancavano documenti relativi all’immobile. Oppure che l’acquirente rifiuti di stipulare perché ritiene esistente un abuso edilizio, mentre il venditore considera la questione irrilevante o già sanata.
Il diritto a trattenere la caparra o a ottenerne il doppio dipende quindi anche dall’accertamento dell’inadempimento.
Per questo è pericoloso spendere immediatamente la somma ricevuta o considerare definitivamente acquisito il doppio soltanto perché è stata inviata una dichiarazione di recesso. Se la controparte contesta i presupposti, la questione può dover essere risolta attraverso un accordo oppure dal giudice.
Cosa bisogna controllare prima di firmare?
Prima di versare una somma in occasione di una proposta o di un preliminare conviene verificare almeno questi aspetti:
- se la somma sia qualificata come acconto, caparra confirmatoria o caparra penitenziale;
- quando il denaro verrà consegnato al venditore;
- se l’acquisto sia subordinato al mutuo;
- entro quale data debba essere ottenuto il finanziamento;
- che cosa accada se emergano irregolarità dell’immobile;
- quale sia il termine previsto per il rogito e se sia stato qualificato come essenziale;
- quali obblighi debbano essere adempiuti dal venditore prima della stipula;
- se siano previste ulteriori somme da versare prima dell’atto definitivo.
Dieci minuti dedicati a queste clausole prima della firma possono evitare una controversia su decine di migliaia di euro.
La caparra non risolve automaticamente ogni controversia
La funzione della caparra confirmatoria è proprio quella di rafforzare il vincolo contrattuale e offrire alla parte non inadempiente un rimedio particolarmente efficace. L’art. 1385 c.c. stabilisce chiaramente il diritto di trattenere la caparra o di richiederne il doppio quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
Ma la parte più difficile, nei casi concreti, è spesso stabilire se quei presupposti esistano davvero.
Bisogna distinguere l’inadempimento dal legittimo esercizio di una condizione contrattuale, il semplice ritardo dal rifiuto definitivo di adempiere, l’acconto dalla caparra, il recesso per inadempimento dal diritto convenzionale di ripensamento.
Ed è proprio quando queste distinzioni vengono ignorate che una compravendita saltata si trasforma rapidamente in una seconda controversia: quella sulla sorte del denaro già versato.
In conclusione
Acconto e caparra non sono sinonimi.
L’acconto è essenzialmente un’anticipazione del prezzo e non attribuisce, da solo, il diritto di trattenerlo in caso di inadempimento. La caparra confirmatoria, invece, consente alla parte non inadempiente, quando ne ricorrano i presupposti, di recedere trattenendo la somma ricevuta oppure di chiedere il doppio di quella versata. La caparra penitenziale appartiene ancora a un’altra categoria: è il prezzo di un diritto di recesso espressamente previsto dal contratto.
Per questo la domanda “se salta la vendita, perdo la caparra?” non ha una risposta valida per tutti.
Prima bisogna leggere ciò che è stato firmato. Poi bisogna capire perché l’affare è saltato e a chi sia imputabile il mancato adempimento. Soltanto a quel punto è possibile stabilire chi debba restituire il denaro, chi possa trattenerlo e se vi sia diritto a una somma ulteriore.
Nelle compravendite immobiliari, una parola scritta nel posto giusto prima della firma può valere molte migliaia di euro dopo.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
Tag: caparra confirmatoria, acconto, preliminare di compravendita, proposta di acquisto, caparra penitenziale, doppio della caparra, mutuo negato, compravendita immobiliare, inadempimento, rogito, diritto immobiliare, Luca Tantalo, ADR Center

