Rinviate le elezioni al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Sono state rinviate, a data da destinarsi, le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Questa è la delibera:

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DELL’8 GENNAIO 2015
(omissis)

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che in data 24 dicembre 2014 è pervenuta all’Ordine (Prot. n. 26882 del 29 dicembre 2014) una nota della Direzione Generale della Giustizia Civile indirizzata ai Consigli Circondariali dell’Ordine degli Avvocati. Detta nota ha autorizzato il differimento delle operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli degli Ordini successivamente al 14 gennaio 2015. In tale data, infatti, è fissata la Camera di Consiglio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale capitolino nei ricorsi proposti da talune associazioni forensi e da singoli Avvocati avverso il vigente regolamento ministeriale per le elezioni.
Successivamente, in data 7 gennaio 2015, è stato reso noto il decreto cautelare n. 6/2015, protocollato in data odierna dal Consigliere Stoppani, con il quale il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma ha accolto l’istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 ed ha sospeso “gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata”.
Pertanto il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti propongono al Consiglio di differire le votazioni già fissate per i giorni 14, 15, 16 e 17 gennaio 2015 in data successiva alle prossime determinazioni dei Giudici Amministrativi.
Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva disponendone la trasmissione a tutti gli Iscritti per email e per pec, nonchè la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

E’ estratto conforme all’originale.
Roma, 8 gennaio 2015

Il Consigliere Segretario
(Avv. Pietro Di Tosto)

Elezioni Consigli dell’Ordine Avvocati: il TAR sospende il regolamento elettorale fino al 14 gennaio

Il Tar Lazio ha sospeso il decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014 e gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015
decreto n. 00006/2015

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15512 del 2014, proposto da:
Anai Associazione Nazionale Avvocati Italiani, De Tilla Maurizio, Prosperetti Giulio, Stoppani Isabella Maria, Fraioli Antonio Leonardo, Prosperetti Eugenio, Pascali Giulio, Simeoni Olga, Zazza Roberto, Pozzaglia Pietro, Graziano Alessandro, Palombi Walter, Aversa Nilia, Shuli Flonja, Bellini Cristina, Bosco Maria Grazia, Silva Elisabetta, Finelli Antonio, Marino Manlio, Valcepina Chiara, Straniero Alessio, Belloni Silvia, Giannini Edilberto, Caterina Bruno Mario, Acampora Claudio, Renzella Roberto, Ferraro Nicola, Andretta Maria, Cerulli Danilo, Longino Lombardi Gilda, De Tilla Caterina, Esposito Andrea, Borgo Brunella, Carnevale Nadia Giuseppina, Raffa Maria Carmen, Attanasio Francesco, Straticò Maria Francesca, Di Sanzo Daniela, Mari Vincenzo, Bria Giancarlo, Laghi Domenico, Aiello Giusy, Malomo Fanny, Bellusci Mario, Niger Pompeo, Aversa Angela, Amato Rosalba, Chimenti Carmine, Verrina Elisabetta, Farciniti Teresa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Isabella Maria Stoppani e Giulio Prosperetti, con domicilio eletto presso lo studio di Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta, 2/A;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014, nonchè di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente i conseguenti bandi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il proprio decreto n. 6538/2014 di rigetto dell’istanza di misure cautelari provvisorie, proposta dai ricorrenti ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
Vista l’istanza di parte ricorrente di riesame del succitato decreto cautelare n. 6538/2014 (depositata in data 7 gennaio 2015) e l’allegata nota del 24.12.2014, della Direzione Generale della Giustizia Civile, indirizzata ai Consigli circondariali dell’Ordine degli Avvocati;
Rilevato che non è possibile, per ragioni organizzative dell’Ufficio, accogliere la richiesta dell’Avvocatura Generale dello Stato di anticipazione della Camera di Consiglio per l’esame collegiale della domanda di sospensiva;
Ritenuto, tuttavia, opportuno riesaminare il succitato decreto monocratico, poiché in alcuni Consigli circondariali dell’Ordine degli Avvocati le operazioni di voto avranno inizio prima dell’udienza cautelare già fissata al 14 gennaio 2015;
Ritenuto quindi di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, per quanto di interesse dei ricorrenti, fino alla suddetta Camera di Consiglio, in cui verrà effettuata la valutazione collegiale della richiesta di sospensione;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 proposta dalla parte ricorrente e, pertanto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 7 gennaio 2015.