Opposizione alle esecuzioni: non si applica la sospensione feriale per il ricorso in Cassazione (Cassazione 7854/2011)

La Suprema Corte ha statuito che le cause di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi non sono oggetto di sospensione durante il periodo feriale per quanto riguarda l’intero corso del procedimento e quindi anche ai termini per proporre ricorso in Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 6 aprile 2011, n. 7854

Presidente Filadoro – Relatore De Stefano

Svolgimento del processo

1. F.F. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza n. 4630/09 del 5.3.09 del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettata l’opposizione ad esecuzione da lui dispiegate nei confronti del procedente A.D., fondate la prima sulla nullità dell’atto di pignoramento presso terzi per violazione del termine a comparire e la seconda su di un’eccezione di compensazione e sulla contestazione di alcune delle somme precettate per spese e diritti di precetto.

2. Resiste con controricorso il D.; ma nessuna delle parti svolge ulteriore attività e nemmeno compare all’udienza pubblica del 23.2.11 per partecipare alla discussione orale.

Motivi della decisione

3. Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 23.10.09, a fronte dell’avvenuta notifica della sentenza in data 13.7.09: ma, poiché le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi sono escluse dalla sospensione feriale, il ricorso è tardivo – essendo scaduto il termine breve di cui all’art. 325 cpv. c.p.c. il 13.9.09 – e quindi inammissibile.

4. Infatti, l’esclusione dalla sospensione feriale dei – termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 per tali opposizioni (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; tra le più recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345), si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44).

5. Così dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.F. al pagamento, in favore di A..D. , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c: per la Cassazione (sentenza n. 22279 del 2010), solo cinque giorni per contestare i vizi di notifica dell’atto di pignoramento immobiliare.

Cassazione, Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279 (Pres. Di Nanni – Rel. Filadoro)

Svolgimento del processo

Con sentenza 24-25 gennaio 2006 il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., proposta nell’ambito di una esecuzione immobiliare da B. B. e G. B. – con l’intervento di N. B., in proprio e quale legale rappresentante della OMISSIS s.r.l. -. Il Tribunale osservava che il termine di cinque giorni per far valere vizi della notificazione dell’atto di pignoramento decorreva, in ogni caso, dal 7 marzo 2001, cioè dalla data in cui gli opponenti avevano dichiarato di aver ricevuto la notifica della diffida a rendere il rendiconto, atto – questo – che presupponeva necessariamente l’esistenza del pignoramento. Sotto altro profilo, il Tribunale osservava che l’opposizione ex art. 617 c.p.c., basata sul difetto di instaurazione del contraddittorio nell’ambito di una procedura esecutiva, è inammissibile a meno che non vengano palesate eventuali – e precise lesioni – di situazioni giuridiche protette: ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di specie, nel quale gli opponenti avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica del pignoramento immobiliare e della successiva udienza di comparizione. Quanto all’opposizione alla esecuzione, la stessa doveva essere rigettata perché con la opposizione ex art. 615 c.p.c. possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento costituente il titolo esecutivo, purché essi siano successivi alla definitività di questo ultimo: ipotesi, questa, non verificatasi nel caso di specie. Quando, come nel caso di specie, l’opposizione riguardi l’esecuzione posta in essere sulla base di un titolo giudiziale (nel caso di specie: decreto ingiuntivo) il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio definito con il titolo esecutivo, dovendosi egli limitarsi a controllare la eventuale validità ed esistenza del titolo stesso.

Avverso tale decisione i B. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricorsi SGA – Società per la Gestione di Attività s.p.a. – e s.r.l. Capitalia Service J.V.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “error in procedendo” per violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, gli attuali ricorrenti avevano, innanzi tutto, richiesto al giudice adito di provvedere in ordine alla declaratoria di inesistenza, nullità ed improcedibilità della domanda e del relativo giudizio di espropriazione immobiliare per inesistenza e/o nullità e/o inefficacia degli atti di pignoramento immobiliare inoltrati mediante notificazione a mezzo del servizio postale. Il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a rilevare che la opposizione agli atti esecutivi era da considerare tardiva, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni, previsti dall’art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notificazione della diffida a rendere il rendiconto. Il vizio di omessa pronuncia era tale da determinare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il secondo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, relativamente agli articoli 112, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c. La costituzione in giudizio dei ricorrenti – debitori esecutati – pur potendo, in ipotesi, sanare il difetto di notificazione dell’atto di pignoramento, non aveva comunque sanato la mancata intimazione di cui all’art. 492 c.p.c., che nel caso di specie non era stata rivolta dall’ufficiale giudiziario agli interessati.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge relativamente agli articoli 112, 139, 149, 156, 159, 492, 555, 617 e 618 c.p.c., ed art. 8 legge 890 del 1982. Le parti ricorrenti non avevano avuto alcuna contezza dell’atto di pignoramento (che doveva necessariamente ricomprendere la intimazione ex art. 492 c.p.c.), e dei successivi atti sino alla diffida a rendere il conto, nella qualità di custodi nominati ex lege, essendo state eseguite le notificazioni di tali atti, in dispregio delle disposizioni normative di cui agli artt. 139 e 149 c.p.c. L’atto di pignoramento immobiliare era stato notificato a G. B., B. B. e a N. B. a mezzo del servizio postale in luogo diverso dalla residenza anagrafica ed effettiva dei destinatari, non era stato ritirato direttamente dagli stessi, non era stata data loro comunicazione dell’avvenuto deposito dei pieghi presso l’ufficio postale, seppur diverso da quella della propria residenza.

Osserva il Collegio: I motivi esposti possono essere esaminati congiuntamente essendo le censure connesse ed interdipendenti e finalizzate tutte al riconoscimento dell’asserita nullità del processo esecutivo.

Osserva la Corte che non è anzitutto ravvisabile il presupposto delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti e cioè la mancata conoscenza della procedura esecutiva a loro carico. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che le dedotte nullità, invero, non integrano, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, violazioni del principio del contraddittorio perché nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio nel significato e con le caratteristiche di quello che si instaura nel processo di cognizione, considerato, da un canto, che le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all’accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo, e, dall’altro, che proprio la esistenza di un titolo esecutivo pone il creditore precedente in situazione privilegiata rispetto al debitore esecutato nel senso che a quest’ultimo non è dato contestare l’azione esecutiva in via di eccezione come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma soltanto di avvalersi del rimedio dell’opposizione che determina un giudizio di cognizione distinto dal processo di esecuzione. E dunque sfugge a qualsiasi censura la decisione impugnata, la quale ha ribadito che è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato la ingiustizia del processo, causata dalla impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

La sentenza impugnata non presenta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (né “errores in procedendo”) in quanto l’accoglimento della eccezione di tardività della opposizione risulta essere assorbente di ogni altra domanda e/o eccezione. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “L’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per l’opposizione agli atti esecutivi comporta l’inammissibilità dell’opposizione proposta, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”. (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404). L’inesistenza di un atto del processo di esecuzione si riverbera sull’atto successivo, che risulta radicalmente nullo, ma la nullità può essere fatta valere soltanto con l’opposizione di cu all’art. 617, nel termine di cinque giorni, che, nell’ipotesi di mancata comunicazione o notificazione dell’atto nullo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’atto successivo che necessariamente lo presuppone. Il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (Cass. 19 luglio 2005 n. 15222, 6 agosto 2001 n. 10841). Nel caso di specie, la costituzione degli odierni ricorrenti è avvenuta ben oltre il termine di cinque giorni, decorrente dal 7 marzo 2001 (data della notificazione della diffida a presentare il rendiconto) e precisamente il 22 giugno 2001, sicché sfugge a qualsiasi censura la conseguente pronuncia di tardività della opposizione.

Ogni altra censura formulata dai ricorrenti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono (oltre che dalle osservazioni formulate dalla controricorrente Capitalia Service J.V. s.r.l., in ordine alla regolarità della notificazione dell’atto di pignoramento immobiliare B. e G. B.).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in modo differenziato, tenuto conto della attività difensiva svolta dai due controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida, rispettivamente, in euro 2.600,00, in favore di Capitalia, di cui euro 2.400,00, per onorari di avvocato, e di euro 3.200,00 in favore di SGA, di cui euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.