Uso molto il cellulare: il produttore deve informarmi anche sui rischi per la salute non ancora scientificamente certi?

Cassazione n. 24015/2026: la conformità agli standard tecnici non esaurisce necessariamente gli obblighi informativi. Ma la Corte non ha stabilito che gli smartphone provochino tumori e non ha condannato Apple al risarcimento

Usiamo il telefono per ore, spesso tenendolo a pochi centimetri dalla testa o direttamente a contatto con il corpo. Ma che cosa deve sapere il consumatore sui possibili effetti di un’esposizione prolungata alle radiofrequenze? E, soprattutto, può il produttore limitarsi a dimostrare che il dispositivo rispetta gli standard tecnici previsti oppure deve fornire anche informazioni e avvertenze sui rischi che, pur non essendo scientificamente accertati in modo definitivo, non possano essere ragionevolmente esclusi? È il problema affrontato dalla Terza Sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24015 del 24 luglio 2026. La decisione è molto interessante, ma deve essere letta senza trasformarla in ciò che non è: la Cassazione non ha accertato che i cellulari provochino tumori, non ha riconosciuto alla ricorrente un risarcimento e non ha definitivamente dichiarato responsabile Apple. Ha invece annullato la precedente sentenza della Corte d’appello di Bologna e disposto un nuovo esame della controversia sulla base di principi più rigorosi in materia di informazione, sicurezza e tutela dell’autodeterminazione del consumatore.

Da dove nasce la controversia?

La causa era stata promossa da una consumatrice che contestava l’insufficienza delle informazioni fornite in relazione ai possibili rischi derivanti dall’esposizione prolungata alle radiofrequenze emesse dal telefono cellulare. La donna sosteneva che, se fosse stata adeguatamente informata, avrebbe adottato modalità di utilizzo differenti: avrebbe limitato l’uso ravvicinato, evitato di tenere il dispositivo vicino al corpo o al cuscino durante la notte, assunto maggiori precauzioni in presenza delle figlie minorenni e utilizzato maggiormente altri strumenti di comunicazione. La sua domanda non presupponeva quindi necessariamente l’avvenuta insorgenza di una patologia, ma investiva anche un diverso profilo: la possibilità di compiere consapevolmente le proprie scelte di utilizzo del prodotto.

I giudici di merito avevano respinto la domanda. La Corte d’appello aveva ritenuto, tra l’altro, che il principio di precauzione operasse essenzialmente sul piano dei poteri pubblici e aveva attribuito rilievo all’assenza di una dimostrazione scientifica certa della nocività delle radiofrequenze. La Cassazione ha ritenuto insufficiente questa impostazione: il giudice avrebbe dovuto verificare se, alla luce della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, della diligenza professionale e dei canoni di correttezza e buona fede, sussistessero comunque obblighi informativi a carico dell’operatore professionale.

La Cassazione ha stabilito che il cellulare fa male?

No. È essenziale dirlo con chiarezza. L’ordinanza non accerta un rapporto causale generale tra utilizzo degli smartphone e tumori, né afferma che le radiofrequenze emesse dai telefoni siano certamente dannose per la salute. Il ragionamento della Corte si colloca su un piano differente: l’incertezza scientifica su un rischio non significa necessariamente irrilevanza giuridica del rischio stesso. Quando le conoscenze scientifiche disponibili non consentono di escludere un pericolo potenzialmente significativo, occorre valutare se il consumatore debba essere messo nelle condizioni di conoscerlo e di adottare eventuali precauzioni.

La differenza è sostanziale. Dire che occorre informare su un rischio scientificamente non conclusivo non equivale ad affermare che quel rischio si trasformerà certamente in un danno. La Cassazione non sostituisce una certezza giudiziaria all’incertezza scientifica; si domanda piuttosto quali obblighi di prudenza e informazione possano sorgere proprio quando la scienza non consenta ancora di formulare conclusioni definitive. Secondo la Corte, l’incertezza non può essere utilizzata automaticamente come ragione sufficiente per escludere ogni obbligo informativo.

Il rispetto degli standard tecnici basta?

Anche su questo punto l’ordinanza è significativa. La Cassazione richiama il proprio orientamento secondo cui la sicurezza di un prodotto non si esaurisce necessariamente nella sua conformità agli standard tecnici o nella presenza della marcatura CE. Un bene correttamente costruito può presentare un problema sotto il diverso profilo dell’informazione quando manchino istruzioni o avvertenze necessarie per consentire al consumatore di governare rischi non immediatamente percepibili.

Questo non significa, naturalmente, che ogni prodotto conforme alle norme tecniche debba essere considerato difettoso. Significa che la conformità tecnica e l’adeguatezza dell’informazione sono due aspetti che possono richiedere valutazioni differenti. È possibile che un dispositivo rispetti i limiti stabiliti dalla normativa e che si debba comunque verificare se le informazioni fornite all’utilizzatore siano adeguate rispetto ai rischi conosciuti o ragionevolmente conoscibili in base allo stato delle conoscenze scientifiche. È proprio questo accertamento che, secondo la Cassazione, non era stato adeguatamente compiuto dalla Corte d’appello.

Che ruolo ha il principio di precauzione?

La Corte evita una conclusione troppo semplice. Il principio di precauzione, previsto dall’ordinamento europeo, non viene trasformato in una autonoma fonte di responsabilità civile direttamente applicabile tra qualsiasi privato. La sua funzione è piuttosto quella di concorrere all’interpretazione e alla determinazione concreta degli obblighi che trovano già fondamento nelle norme vigenti, tra cui quelli relativi alla sicurezza del prodotto, all’informazione del consumatore, alla diligenza professionale e ai doveri di correttezza e buona fede.

È questo il passaggio che rende la pronuncia particolarmente interessante. Un produttore professionale possiede competenze tecniche e informazioni normalmente molto superiori rispetto a quelle del consumatore. Secondo la Cassazione, il giudice deve quindi domandarsi se, alla luce delle conoscenze disponibili nel momento in cui il prodotto viene commercializzato e utilizzato, quella particolare posizione professionale imponga di fornire informazioni o indicazioni prudenziali ulteriori rispetto al semplice rispetto dei requisiti minimi di legge. La Corte richiama, in questo contesto, anche l’esigenza di gestione del rischio in presenza di dati scientifici non ancora conclusivi.

Si può essere risarciti anche senza essersi ammalati?

È uno dei profili più delicati della decisione e anche quello che richiede maggiore prudenza. La ricorrente aveva invocato la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, sostenendo che l’assenza di informazioni adeguate le avrebbe impedito di scegliere consapevolmente come utilizzare il dispositivo. La Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello non potesse liquidare automaticamente questa prospettazione come un semplice timore di ammalarsi. Doveva invece verificare se l’eventuale deficit informativo avesse inciso in modo apprezzabile sul processo decisionale della consumatrice e sulla sua possibilità di autodeterminarsi consapevolmente.

Questo, però, non significa che chiunque possieda un cellulare abbia oggi diritto a un risarcimento. Sarà necessario dimostrare, nel singolo caso, l’esistenza dell’obbligo informativo, la sua eventuale violazione e le conseguenze concretamente derivatene. Nel giudizio di rinvio dovrà essere verificato anche se un’informazione diversa avrebbe effettivamente modificato il comportamento della consumatrice. La Cassazione ha quindi riconosciuto la rilevanza giuridica del problema, non l’automatica fondatezza della domanda risarcitoria.

La tutela potrebbe non consistere soltanto in un risarcimento

Un altro passaggio innovativo riguarda i rimedi. La Corte d’appello aveva sostanzialmente ricondotto la controversia all’alternativa tra accoglimento della domanda risarcitoria e suo rigetto. La Cassazione ritiene invece che il giudice debba verificare anche la possibile applicazione di strumenti di tutela preventiva o inibitoria, soprattutto quando sono coinvolti diritti fondamentali come la salute e quando l’obiettivo non è soltanto compensare un danno già verificatosi, ma evitare o ridurre l’esposizione futura a un rischio.

Tra gli strumenti che dovranno essere valutati in sede di rinvio vengono indicati, a titolo esemplificativo, l’integrazione o la correzione delle avvertenze, sistemi informativi digitali capaci di richiamare periodicamente l’attenzione dell’utilizzatore e la fornitura di accessori che consentano un impiego del dispositivo in condizioni di maggiore sicurezza. Anche in questo caso bisogna essere precisi: la Cassazione non ha ordinato ad Apple di modificare gli iPhone, di inviare notifiche agli utenti o di regalare auricolari. Ha stabilito che il giudice del rinvio dovrà valutare anche l’eventuale esperibilità di rimedi di questo genere.

Cosa dovrà decidere ora la Corte d’appello?

È qui che emerge il limite, ma anche la reale portata, della pronuncia. La responsabilità non è stata definitivamente accertata. La Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia e verificare concretamente se, sulla base delle norme applicabili e delle conoscenze disponibili, sussistesse un obbligo informativo ulteriore; se le informazioni effettivamente fornite fossero insufficienti; se tale eventuale insufficienza abbia inciso sulla capacità della consumatrice di effettuare scelte consapevoli; e, infine, quali forme di tutela possano eventualmente essere riconosciute.

Di conseguenza, sono eccessivi tanto il titolo “La Cassazione stabilisce che i cellulari fanno male” quanto quello opposto secondo cui la decisione non avrebbe alcuna conseguenza perché manca una prova scientifica definitiva della pericolosità. Il punto della sentenza è proprio intermedio: l’assenza di certezza scientifica non chiude automaticamente la questione degli obblighi informativi.

Perché la decisione può avere effetti oltre gli smartphone?

È probabilmente il profilo giuridicamente più interessante. Il ragionamento della Cassazione riguarda un rapporto sempre più frequente nella società tecnologica: da una parte un produttore dotato di conoscenze tecniche molto avanzate, dall’altra un consumatore che non è in grado di valutare autonomamente rischi complessi e non immediatamente percepibili. Quando il sapere scientifico è in evoluzione, stabilire quale informazione debba essere fornita diventa parte essenziale della sicurezza del prodotto.

Il principio potrebbe quindi assumere rilievo anche in altri settori tecnologici nei quali esistano rischi potenziali oggetto di conoscenze scientifiche ancora incomplete. Non perché l’ordinanza n. 24015/2026 stabilisca automaticamente la medesima soluzione per qualsiasi prodotto, ma perché valorizza un criterio generale: l’informazione può essere parte integrante della protezione del consumatore e la conformità tecnica non esclude necessariamente la necessità di ulteriori cautele informative.

Un esempio pratico

Immaginiamo un prodotto tecnologico perfettamente conforme agli standard previsti dalla legge. Nel corso degli anni emergono studi che non dimostrano in modo definitivo un determinato effetto negativo sulla salute, ma neppure consentono di escluderlo e suggeriscono che semplici accorgimenti possano ridurre significativamente l’esposizione. Il problema giuridico non è stabilire in anticipo che il prodotto sia certamente nocivo. È chiedersi se un produttore professionale, sulla base delle conoscenze disponibili, debba informare l’utilizzatore dell’esistenza di quel rischio e delle modalità attraverso le quali può ridurlo.

È in questo spazio che si colloca l’ordinanza del 2026. Il consumatore deve essere messo, quando ne ricorrano i presupposti, nella condizione di scegliere se correre quel rischio, ridurlo o modificare le proprie abitudini. La decisione finale sulla responsabilità resta però legata alla prova concreta delle circostanze del singolo caso.

Attenzione a ciò che la Cassazione non ha detto

La pronuncia non consente di affermare che gli smartphone provochino tumori. Non consente neppure di sostenere che qualsiasi informazione oggi contenuta nei telefoni sia necessariamente insufficiente o che tutti i produttori siano responsabili. Non stabilisce un diritto generalizzato al risarcimento per milioni di utilizzatori e non condanna definitivamente Apple.

Quello che dice è diverso e, sotto certi aspetti, più interessante: quando esistono rischi non immediatamente percepibili e un quadro scientifico non conclusivo, il giudice non può limitarsi a osservare che il prodotto è conforme agli standard tecnici o che manca la certezza assoluta della nocività. Deve verificare anche l’adeguatezza dell’informazione fornita e l’eventuale incidenza della sua mancanza sulla libertà di scelta del consumatore.

In conclusione

L’ordinanza della Corte di cassazione, Terza Sezione civile, n. 24015 del 24 luglio 2026 non è la sentenza che “dimostra che il cellulare fa male”. È una pronuncia sulla gestione giuridica dell’incertezza scientifica e sul diritto del consumatore a ricevere informazioni adeguate per poter scegliere consapevolmente. La Corte afferma che la conformità del prodotto agli standard tecnici non esaurisce necessariamente la valutazione civilistica e che l’incertezza scientifica non può, da sola, essere utilizzata per escludere qualsiasi obbligo informativo.

Sarà ora la Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, a stabilire se nel caso concreto gli obblighi informativi siano stati effettivamente violati, se questa eventuale violazione abbia inciso sul diritto all’autodeterminazione della consumatrice e quali conseguenze debbano derivarne. Non sappiamo quindi ancora se vi sarà un risarcimento o se saranno disposte altre misure. Sappiamo però che la Cassazione ha indicato al giudice un criterio preciso: quando salute, tecnologia e incertezza scientifica si incontrano, informare il consumatore può costituire una parte essenziale dell’obbligo di sicurezza.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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