Multa con autovelox: cosa controllare prima di pagare o fare ricorso

Omologazione, taratura, cartelli, notifica e punti patente: la guida pratica per capire se una multa può essere contestata

Le multe con autovelox sono tra le sanzioni più contestate. Il motivo è semplice: spesso arrivano a casa dopo settimane, magari per pochi chilometri oltre il limite, e il conducente si trova davanti a un verbale già formato, senza ricordare bene le condizioni della strada, la segnaletica, la postazione o il traffico di quel giorno. A quel punto la domanda è inevitabile: devo pagare oppure posso contestare la multa?

La risposta corretta è: dipende. Non ogni multa con autovelox è illegittima, ma non è neppure vero che il verbale sia sempre inattaccabile. Prima di pagare, soprattutto se l’importo è elevato o se sono previsti punti sulla patente, conviene controllare alcuni elementi: il tipo di apparecchio utilizzato, la sua omologazione o approvazione, la taratura periodica, la segnalazione preventiva, la visibilità della postazione, la correttezza del verbale, i termini di notifica e la strada più adatta per un eventuale ricorso.

Di omologazione degli autovelox ci siamo già occupati commentando alcune recenti pronunce della Cassazione. Qui, però, allarghiamo il discorso: non analizziamo solo il tema dell’apparecchio omologato o approvato, ma proviamo a costruire una vera guida pratica su cosa deve controllare chi riceve una multa prima di decidere se pagarla, rottamarla, ignorarla — cosa mai consigliabile — o impugnarla.

Prima domanda: che apparecchio è stato usato?

Il primo controllo riguarda il dispositivo utilizzato. Il verbale dovrebbe indicare quale apparecchiatura ha rilevato la velocità e con quali modalità è stato effettuato l’accertamento. Questo dato è importante perché la legittimità della sanzione dipende anche dalla regolarità dello strumento impiegato.

L’art. 142 del Codice della strada prevede che, per determinare l’osservanza dei limiti di velocità, possano essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”, oltre alle registrazioni del cronotachigrafo e ai documenti relativi ai percorsi autostradali. Lo stesso articolo stabilisce anche che le postazioni di controllo devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. (Patente)

Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio contenzioso sulla differenza tra omologazione e approvazione degli autovelox. Alcune ordinanze della Cassazione hanno dato rilievo alla necessità dell’omologazione, distinguendola dalla semplice approvazione; allo stesso tempo, il tema è stato oggetto di ulteriori decisioni e commenti non sempre presentati in modo uniforme. Per questo è sbagliato dire, in modo generico, che “tutte le multe con autovelox sono nulle”, così come è sbagliato sostenere che non vi sia mai nulla da contestare. La verifica va fatta sul singolo verbale e sulla documentazione relativa allo specifico apparecchio utilizzato. (Ricorsi.net)

In pratica, se si vuole contestare la multa per un problema relativo all’apparecchio, non basta scrivere nel ricorso che “l’autovelox non era regolare”. Occorre chiedere e verificare gli atti: provvedimento di omologazione o approvazione, certificato di taratura, documentazione tecnica, modalità di installazione e autorizzazioni eventualmente necessarie.

Taratura periodica: perché è fondamentale

Un secondo controllo molto importante riguarda la taratura periodica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature utilizzate per accertare le violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. (Corte Costituzionale)

Il principio è di buon senso: se uno strumento misura la velocità e da quella misurazione deriva una sanzione, il cittadino deve poter confidare nel fatto che quello strumento funzioni correttamente. Non basta che l’autovelox esista o sia installato; deve essere anche controllato periodicamente.

Questo non significa che il verbale debba sempre contenere tutta la documentazione tecnica. Significa, però, che se la taratura viene contestata, l’amministrazione deve essere in grado di dimostrare che l’apparecchio era stato sottoposto alle verifiche necessarie. Per chi riceve la multa, quindi, è utile verificare se il verbale indica gli estremi della taratura o se, comunque, mediante accesso agli atti, è possibile ottenere il certificato relativo al periodo in cui è stata accertata l’infrazione.

Cartelli e visibilità della postazione

Altro tema molto frequente: l’autovelox era segnalato? La postazione era visibile? Sono due requisiti collegati, ma non identici. La segnalazione preventiva serve ad avvisare il conducente che su quel tratto può esserci un controllo della velocità. La visibilità riguarda invece la possibilità concreta di percepire la postazione.

L’art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada prevede espressamente che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili. (Circolazione Stradale)

Questo non vuol dire che ogni autovelox debba essere annunciato a pochi metri o che il cartello debba essere ripetuto continuamente. Vuol dire che la segnalazione deve essere effettiva, adeguata e riferibile alla postazione. Se il cartello manca, è nascosto, è illeggibile, è collocato in modo incongruo o non riguarda il senso di marcia interessato, può esserci un profilo di contestazione. Anche qui, però, serve cautela: bisogna verificare il luogo, il tipo di strada, la distanza, la presenza di eventuali intersezioni, il senso di marcia e la documentazione fotografica.

In caso di dubbio, è utile tornare sul posto e fotografare la segnaletica, il tratto di strada e la posizione della postazione. Ma bisogna farlo tempestivamente, perché la segnaletica può cambiare e, a distanza di mesi, la prova diventa più difficile.

La multa è nulla se non mi hanno fermato subito?

Molti automobilisti pensano che la multa sia illegittima solo perché non sono stati fermati immediatamente. Non è sempre così. Per le violazioni accertate tramite apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità, la contestazione immediata può non essere necessaria, soprattutto quando il controllo avviene con dispositivi autorizzati e secondo le modalità previste dalla legge.

Questo però non significa che la contestazione differita sia sempre corretta. Bisogna verificare se il verbale indica le ragioni della mancata contestazione immediata, se il tratto di strada consente quel tipo di accertamento, se la postazione era legittimamente collocata e se, quando richiesto, esiste il decreto prefettizio che autorizza il controllo senza fermo immediato su quel tratto.

Il punto pratico è questo: il fatto di non essere stati fermati non basta, da solo, ad annullare la multa. Ma può essere uno degli elementi da valutare insieme agli altri.

Il verbale va letto tutto, non solo l’importo

Quando arriva una multa, molti guardano subito quanto devono pagare e quanti punti verranno decurtati. È comprensibile, ma non basta. Il verbale va letto con attenzione dall’inizio alla fine.

Bisogna controllare data e ora dell’infrazione, luogo preciso, limite di velocità vigente, velocità rilevata, tolleranza applicata, tipo di apparecchio, ente accertatore, modalità di rilevazione, indicazioni sulla taratura, motivi della mancata contestazione immediata, dati del veicolo, termini di pagamento e modalità di ricorso.

Non ogni errore rende nullo il verbale. Un errore materiale irrilevante può non incidere sulla validità della multa. Diverso è il caso in cui l’errore riguardi elementi essenziali o impedisca al cittadino di capire dove, quando e come sarebbe stata commessa la violazione. Se il luogo è indicato in modo troppo generico, se non si comprende quale limite fosse applicabile, se il verbale non consente di individuare correttamente il tratto stradale o l’apparecchio utilizzato, possono emergere profili difensivi.

Attenzione ai termini di notifica

Un altro controllo fondamentale riguarda la notifica. In linea generale, quando la violazione non viene contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento al soggetto risultante dai pubblici registri. Il calcolo dei termini può però richiedere attenzione, perché bisogna considerare le regole sulla spedizione, sulla ricezione, sulle notifiche postali e sui casi particolari, ad esempio veicoli a noleggio, leasing, cambio di residenza o difficoltà di identificazione del proprietario.

Per questo è importante conservare non solo il verbale, ma anche la busta, l’avviso di ricevimento, la relata di notifica o qualsiasi documento da cui risulti la data effettiva di spedizione e ricezione. A volte il motivo di ricorso non è l’autovelox, ma la notifica tardiva.

Accesso agli atti: quando serve

Prima di fare ricorso, spesso è utile presentare un’istanza di accesso agli atti. Con l’accesso si possono chiedere, a seconda del caso, fotografia dell’infrazione, certificato di taratura, provvedimento relativo all’apparecchio, autorizzazioni, decreto prefettizio, documentazione sulla segnaletica e altri atti richiamati nel verbale.

L’accesso agli atti è importante perché consente di trasformare un sospetto in un motivo concreto. Dire “secondo me l’autovelox non era regolare” serve a poco. Verificare che manca una taratura, che la documentazione è incompleta, che la postazione non era correttamente autorizzata o che il luogo è indicato in modo impreciso è molto diverso.

Ricorso al Prefetto o al Giudice di pace?

Chi vuole contestare una multa ha normalmente due strade alternative: ricorso al Prefetto o ricorso al Giudice di pace. Il ricorso al Prefetto va presentato, in generale, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale; il ricorso al Giudice di pace va proposto entro 30 giorni. Le Prefetture indicano normalmente questa distinzione pratica tra i due rimedi. (Patente)

La scelta non è indifferente. Il ricorso al Prefetto è più semplice e non richiede contributo unificato, ma in caso di rigetto può essere emessa un’ordinanza-ingiunzione per una somma più elevata. Il ricorso al Giudice di pace consente un vero contraddittorio davanti a un giudice, ma comporta costi di iscrizione e richiede una valutazione più attenta dei motivi e delle prove.

Prima di scegliere, bisogna valutare il valore della sanzione, i punti patente, la solidità dei motivi, i documenti disponibili e il rischio economico in caso di rigetto.

Quando conviene davvero contestare

Non tutte le multe vanno impugnate. A volte la sanzione è corretta, l’apparecchio è regolare, la taratura è documentata, la segnalazione era presente, la postazione era visibile, la notifica è tempestiva e non ci sono motivi seri di opposizione. In questi casi fare ricorso può essere solo una perdita di tempo e denaro.

Conviene invece valutare la contestazione quando emergono elementi concreti: apparecchio non adeguatamente documentato, assenza di omologazione ove ritenuta necessaria, taratura mancante o non dimostrata, postazione non segnalata o non visibile, verbale incompleto su elementi essenziali, notifica tardiva, errore sul veicolo, errata indicazione del luogo, difetto del provvedimento autorizzativo quando richiesto o altri vizi che incidono davvero sulla legittimità dell’accertamento.

Il criterio deve essere pratico: si contesta quando ci sono motivi seri, documentabili e utili. Non quando si è semplicemente irritati per avere ricevuto la multa.

Cosa fare appena arriva una multa con autovelox

La prima cosa da fare è segnare la data di notifica, perché da quel momento decorrono i termini per pagare in misura ridotta o per proporre ricorso. Poi bisogna leggere il verbale per intero, verificare importo e punti, controllare il luogo dell’infrazione, conservare busta e ricevute, valutare se chiedere accesso agli atti e, se necessario, fotografare il tratto di strada e la segnaletica.

È importante ricordare che il pagamento in misura ridotta, di regola, chiude la vicenda e impedisce poi di proporre ricorso. Quindi, se si vuole contestare, bisogna decidere prima di pagare.

Conclusione

Una multa con autovelox non è automaticamente illegittima, ma non deve nemmeno essere pagata senza controlli. Omologazione, approvazione, taratura, segnalazione preventiva, visibilità della postazione, correttezza del verbale e termini di notifica sono tutti elementi che possono fare la differenza.

Il consiglio pratico è semplice: prima di pagare, leggere bene il verbale; prima di fare ricorso, verificare se esistono motivi seri e documentabili. Perché un ricorso fondato può portare all’annullamento della sanzione, ma un ricorso improvvisato rischia solo di aggravare il problema.

In sintesi: non ogni autovelox è illegittimo, ma ogni multa con autovelox merita almeno un controllo serio.

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Multe: no alla seconda sanzione per non aver segnalato il nome del guidatore sino all’esito del ricorso (Circolare Ministero Interno n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile)

La circolare del Ministero dell’Interno, dipartimento di Pubblica Sicurezza, che riportiamo in allegato, ha stabilito che, prima di procedere con la multa per non avere indicato il nome del conducente, è necessario verificare che non sia stato presentato un ricorso contro il verbale e procedere con la sanzione supplementare solo se l’impugnazione viene definitivamente respinta.

Di seguito la circolare:

2011_circ_n._3971_29_04_2011

Multe: per la Cassazione, la comunicazione dei dati del conducente va effettuata anche in pendenza di ricorso, il cui accoglimento non cancella la sanzione per il mancato invio dei dati (sentenza 22881 del 10 novembre 2010)

Per la Suprema Corte, che ha annullato una sentenza del Giudice di Pace decidendo nel merito, il modulo di comunicazione dei dati del conducente va inviato anche in pendenza di ricorso contro il verbale originario e l’accoglimento del ricorso non annulla la sanzione ricevuta per non aver comunicato i dati; questo però non significa che i punti vengono sottratti comunque, ma ciò accade solo in caso di rigetto del ricorso contro il primo verbale. In caso di accoglimento, come detto, resta valida la sanzione ez art. 126-bis del C.d.S.

Cassazione civile sez. II – 10 novembre 2010 n. 22881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 92/06 depositata il 24 febbraio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in perdona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.D. propose davanti al Giudice di pace di Lagonegro opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Stradale e notificatogli il 14 maggio 2005 per avere, quale destinatario di precedente verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 (eccesso di velocità) in quanto proprietario del veicolo, omesso di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, le generalità del conducente dei medesimo veicolo, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 quarto periodo (nel testo all’epoca vigente). Dedusse di non essere tenuto alla comunicazione avendo impugnato il verbale di accertamento dell’eccesso di velocità davanti al medesimo Giudice di pace.

Il giudice adito accolse l’opposizione ritenendo la contestazione dell’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 3, inibita dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il verbale relativo il l’eccesso di velocità, come confermato dal sopraggiunto annullamento dello stesso, che imponeva l’annullamento di ogni atto successivo.

Il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, il Ministero sostiene che la pendenza del ricorso sulla violazione presupposta (nella specie, l’eccesso di velocità) non sospende l’indagine degli organi di polizia volta all’identificazione dell’effettivo trasgressore, né, conseguentemente, il potere dei medesimi di contestare l’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente.

2. – Il motivo è fondato.

Recita, invero, l’art. 126 bis C.d.S., comma 2, quarto periodo, nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, lett. a), conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286: “La comunicazione (all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini, della decurtazione dei punti di patente: n.d.r.) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

Il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia; né è previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito. E in proposito vi è sostanziale continuità anche nel testo della norma come modificato nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (innalzato a sessanta giorni) decorre “dalla data di notifica del verbale di contestazione” dell’infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione).

Non convince, pertanto, l’affermazione secondo cui la corretta esegesi della norma porterebbe a concludere che “in nessun caso …il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”, fatta da Corte Cost. n, 27 del 2005 nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, per violazione dell’art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente (eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 3 Cost.) e ripresa nella sentenza impugnata.

Va infine aggiunto che neppure l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall’art. 180 C.d.S., comma 8, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (cfr. Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può altresì essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con il rigetto dell’opposizione proposta dal sig. M..

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese del giudizio di merito non essendosi l’amministrazione avvalsa, in quella fase, di patrocinio professionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione; condanna l’intimato sig. M.D. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 più spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010