Cani e gatti in condominio: il regolamento può davvero vietarli?

La legge tutela chi vive con un animale domestico, ma questo non significa che in condominio tutto sia consentito

Cani e gatti sono sempre più presenti nelle case degli italiani. Per molte persone non sono semplicemente “animali”, ma parte della vita familiare. Proprio per questo, quando in condominio nasce una lite sulla loro presenza, il conflitto diventa facilmente molto acceso: da una parte chi rivendica il diritto di vivere con il proprio animale, dall’altra chi lamenta rumori, odori, uso scorretto delle parti comuni o timori per la sicurezza.

La domanda, allora, è semplice e molto concreta: il regolamento condominiale può vietare di tenere cani, gatti o altri animali domestici in casa?

La risposta di partenza è chiara: l’art. 1138 c.c., dopo la riforma del condominio del 2012, stabilisce che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. È una formula molto netta, che ha cambiato profondamente il modo di affrontare queste controversie. (Brocardi)

Il principio generale: il condominio non può vietare gli animali domestici

La regola oggi è che il regolamento condominiale non può contenere un divieto assoluto di possedere o detenere animali domestici. Questo vale certamente per il regolamento approvato dall’assemblea a maggioranza: i condomini, con una semplice votazione, non possono decidere che un proprietario o un conduttore non possa tenere un cane o un gatto nel proprio appartamento.

Il motivo è abbastanza intuitivo: una clausola di questo tipo inciderebbe direttamente sul modo in cui il singolo utilizza la propria abitazione. L’assemblea può regolare l’uso delle parti comuni e la vita condominiale, ma non può comprimere in modo arbitrario il diritto del singolo di vivere nella propria casa con un animale domestico.

Questo però non significa che il proprietario dell’animale possa ignorare il condominio. La legge tutela la possibilità di tenere animali domestici, non il diritto di disturbare gli altri.

E se il divieto è contenuto in un regolamento contrattuale?

Qui il discorso diventa più delicato.

Il problema riguarda i regolamenti condominiali cosiddetti contrattuali, cioè quelli predisposti originariamente dal costruttore e richiamati negli atti di acquisto, oppure approvati da tutti i condomini. Prima della riforma del 2012, alcune clausole di regolamenti contrattuali vietavano espressamente la presenza di animali negli appartamenti o nelle parti comuni.

Dopo l’introduzione dell’ultimo comma dell’art. 1138 c.c., ci si è chiesti se quel divieto valga anche contro le clausole contrattuali già accettate dai condomini. Su questo punto non è corretto semplificare troppo. Una parte della giurisprudenza ritiene che il divieto posto dall’art. 1138 c.c. valga anche per i regolamenti contrattuali, valorizzando la nuova sensibilità dell’ordinamento verso il rapporto tra persona e animale domestico. In questa direzione viene spesso richiamata la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 134/2025, che ha ritenuto nulla anche una clausola contrattuale che vietava animali domestici in condominio. (ilDiritto – Quotidiano giuridico)

Altri orientamenti, invece, continuano a distinguere tra regolamento assembleare e regolamento contrattuale, sostenendo che le limitazioni convenzionalmente accettate dai condomini possano conservare una propria rilevanza. Proprio per questo, quando esiste una clausola di vecchio regolamento che vieta animali, bisogna leggerla con attenzione, verificare la natura del regolamento, controllare se sia stata accettata negli atti di acquisto e valutare l’orientamento del giudice eventualmente chiamato a decidere. La materia, soprattutto sul regolamento contrattuale, resta discussa. (Ingenio)

L’assemblea non può vietare cani e gatti a maggioranza; se invece esiste un regolamento contrattuale, la questione va esaminata caso per caso, anche se l’orientamento più favorevole alla presenza degli animali domestici è sempre più significativo.

Animali domestici non significa qualsiasi animale

Un altro aspetto da non trascurare riguarda la parola “domestici”. L’art. 1138 c.c. parla di animali domestici, non di qualunque animale.

Cani, gatti e altri animali normalmente destinati alla vita domestica rientrano nella tutela. Diverso può essere il discorso per animali pericolosi, esotici, non compatibili con la vita in condominio o detenuti in violazione di norme speciali. Anche qui il buon senso giuridico è importante: la norma serve a impedire divieti generali e pregiudiziali, non a consentire situazioni rischiose o incompatibili con la sicurezza e l’igiene del fabbricato.

Il cane può abbaiare? Sì, ma non tutta la notte

Il punto vero, nella maggior parte delle liti, non è la presenza dell’animale in sé. È il modo in cui l’animale viene gestito.

Un cane può abbaiare occasionalmente. È normale. Ma se abbaia per ore, soprattutto di notte, il problema diventa diverso. Si passa dal diritto di detenere un animale domestico al dovere di non arrecare disturbo agli altri condomini. Lo stesso vale per odori, deiezioni non raccolte, uso scorretto dell’ascensore o delle scale, animali lasciati liberi senza controllo negli spazi comuni, aggressività verso altri condomini o altri animali.

Il proprietario dell’animale deve adottare tutte le cautele ragionevoli: usare guinzaglio dove necessario, pulire immediatamente, evitare che l’animale arrechi danni o disturbi, rispettare le regole condominiali sull’uso delle parti comuni, intervenire se l’animale manifesta comportamenti problematici. In altre parole, la legge dice che il condominio non può vietare in astratto la presenza dell’animale; non dice che il proprietario sia esonerato da responsabilità.

Cosa può fare il condominio

Il condominio non può vietare genericamente la presenza di animali domestici, ma può disciplinare l’uso delle parti comuni in modo ragionevole. Può prevedere, ad esempio, regole sull’uso dell’ascensore, sulla pulizia degli spazi comuni, sull’obbligo di evitare che gli animali siano lasciati liberi nelle aree condominiali, purché queste regole non diventino un divieto mascherato.

Se poi vi sono comportamenti concreti che arrecano disturbo o danno, il condominio può intervenire. L’amministratore può richiamare formalmente il condomino, l’assemblea può deliberare iniziative, e nei casi più seri si può agire giudizialmente per far cessare le immissioni intollerabili, ottenere il risarcimento dei danni o far rispettare il regolamento.

Il punto, però, è che bisogna documentare i fatti. Non basta dire “il cane disturba” o “il gatto crea problemi”. Servono episodi precisi, testimonianze, eventuali segnalazioni, fotografie, video, relazioni, interventi documentati. Come in tutte le liti condominiali, la differenza la fa la prova.

Cosa deve fare chi vive con un animale

Chi vive con un cane o un gatto in condominio dovrebbe evitare di impostare la questione come una sfida ai vicini. È vero che il regolamento non può vietare gli animali domestici, ma è altrettanto vero che la convivenza condominiale richiede attenzione.

Il comportamento più prudente è semplice: informarsi sulle regole del condominio, evitare che l’animale sporchi o danneggi le parti comuni, non lasciarlo libero negli spazi condivisi, intervenire se abbaia in modo continuo, non sottovalutare le lamentele dei vicini e cercare soluzioni pratiche prima che il conflitto degeneri.

Molte cause nascono non perché un condomino ha un cane, ma perché gli altri hanno la sensazione che quel condomino non si preoccupi minimamente del disagio provocato. Spesso il problema non è l’animale. È la gestione dell’animale.

Cosa deve fare chi si lamenta

Anche chi subisce il disturbo deve muoversi con equilibrio. Chiedere immediatamente che l’animale venga allontanato è, nella maggior parte dei casi, una strada poco realistica. Meglio partire dai comportamenti concreti: rumori in determinati orari, mancata pulizia, odori, aggressività, uso improprio delle parti comuni.

Una diffida generica rischia di irrigidire il rapporto. Una segnalazione precisa, invece, può essere molto più efficace: indicare date, orari, episodi, conseguenze e richieste pratiche. Ad esempio: evitare che il cane venga lasciato solo sul balcone per ore, usare il guinzaglio negli spazi comuni, pulire immediatamente, non usare determinate aree condominiali come zona di sosta dell’animale.

Il diritto funziona meglio quando parte dai fatti, non dalle esasperazioni.

Perché queste liti si risolvono bene in mediazione

Le controversie sugli animali in condominio sono particolarmente adatte alla mediazione. Il motivo è semplice: quasi mai il vero obiettivo è ottenere una sentenza astratta sul cane o sul gatto. Di solito le parti hanno bisogno di regole di convivenza.

Il proprietario vuole continuare a vivere con il proprio animale. I vicini vogliono tranquillità, pulizia, sicurezza e rispetto degli spazi comuni. Questi interessi non sono necessariamente incompatibili. In mediazione si possono costruire soluzioni pratiche: orari e modalità di gestione, impegni sulla pulizia, uso del guinzaglio, accorgimenti per ridurre i rumori, individuazione di un referente, regole sull’ascensore o sul cortile, eventuale intervento di un educatore cinofilo nei casi più problematici.

Una sentenza può dire chi ha ragione o chi ha torto. Un accordo, invece, può stabilire come si vive meglio nello stesso palazzo. Ed è per questo che molte liti condominiali di questo tipo, se affrontate presto e con metodo, possono chiudersi bene in mediazione.

Conclusione

Il regolamento condominiale non può vietare in modo generale di possedere o detenere animali domestici. L’art. 1138 c.c. è chiaro e tutela una dimensione ormai sempre più rilevante della vita familiare. Sul regolamento contrattuale esistono ancora discussioni, anche se alcune decisioni recenti, come quella del Tribunale di Cagliari del 2025, hanno affermato la nullità anche di clausole contrattuali di divieto.

Ma il diritto di tenere un animale non è un lasciapassare per ignorare gli altri condomini. Chi vive con un animale deve rispettare quiete, igiene, sicurezza e parti comuni. Chi si lamenta deve documentare i problemi concreti e non pretendere divieti generalizzati che la legge non consente.

In sintesi: cani e gatti possono vivere in condominio, ma devono viverci insieme ai loro proprietari in modo compatibile con i diritti degli altri. E quando il conflitto nasce, prima di trasformarlo in una guerra di pianerottolo, spesso vale la pena provare una mediazione seria.

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Airbnb in condominio: i vicini possono vietare gli affitti brevi?

Non basta una votazione a maggioranza: serve un regolamento chiaro. Ma questo non significa che tutto sia sempre consentito

Gli affitti brevi sono ormai una realtà diffusissima, soprattutto nelle città turistiche e nei centri storici. Molti proprietari utilizzano piattaforme come Airbnb o Booking per affittare l’appartamento per pochi giorni; molti condomini, però, vivono questa situazione come un problema: continuo via vai di persone, uso frequente dell’ascensore, rumori, valigie nelle scale, portoni lasciati aperti, difficoltà nel controllo degli accessi, possibili danni alle parti comuni.

La domanda, quindi, è molto concreta: il condominio può vietare gli affitti brevi?

La risposta è: non con una semplice delibera a maggioranza. Ma, allo stesso tempo, non è vero che il proprietario possa sempre fare ciò che vuole senza alcun limite.

Come spesso accade in condominio, la soluzione dipende dal regolamento, dal tipo di attività svolta e dai comportamenti concreti.

Il punto di partenza: il proprietario può usare il proprio immobile

Il proprietario di un appartamento, in linea generale, può utilizzare il proprio bene come ritiene più opportuno, compresa la possibilità di concederlo in locazione. Questo vale anche per le locazioni brevi o turistiche, purché siano rispettate la normativa fiscale, amministrativa, regionale e comunale applicabile.

Il condominio, quindi, non può introdurre liberamente divieti che limitano il diritto di proprietà del singolo condomino.

Una delibera assembleare approvata a maggioranza non può, da sola, vietare a un proprietario di affittare il proprio appartamento per brevi periodi. Un divieto di questo tipo incide direttamente sulle facoltà del proprietario e richiede una base più forte di una semplice votazione assembleare.

Quando il divieto può essere valido

Il divieto può essere efficace se è previsto da un regolamento condominiale contrattuale, cioè da un regolamento accettato dai condomini al momento dell’acquisto o comunque approvato con il consenso necessario a incidere sui diritti individuali.

Ma anche qui bisogna fare attenzione.

Non basta una clausola generica. Le limitazioni all’uso delle proprietà esclusive devono essere formulate in modo chiaro, preciso e non equivoco. La giurisprudenza considera queste limitazioni come vincoli particolarmente incisivi sul diritto di proprietà; proprio per questo, non possono essere interpretate in modo estensivo o creativo. La Cassazione ha più volte affermato che le clausole limitative delle facoltà dei proprietari sulle unità esclusive vanno interpretate restrittivamente, e in materia di locazioni turistiche la distinzione tra attività ricettiva vera e propria e semplice locazione resta centrale. (Diritto.it)

In pratica: se il regolamento vieta espressamente “affittacamere”, “pensione”, “albergo” o “attività ricettive”, bisogna verificare se l’attività svolta nell’appartamento rientri davvero in quel divieto. Se invece si tratta di semplice locazione turistica dell’intero appartamento, senza servizi aggiuntivi tipici dell’attività alberghiera, il divieto potrebbe non essere automaticamente applicabile.

Affitto breve e attività ricettiva non sono sempre la stessa cosa

Questo è il punto più delicato.

Nel linguaggio comune si tende a mettere tutto insieme: Airbnb, B&B, casa vacanze, affittacamere, locazione turistica, affitti brevi. Giuridicamente, però, non sono la stessa cosa.

La semplice locazione turistica o breve consiste, normalmente, nel concedere l’immobile in godimento per un periodo limitato, senza fornire servizi tipici dell’attività alberghiera. Diverso è il caso in cui il proprietario offra una vera organizzazione ricettiva, con servizi ulteriori: accoglienza strutturata, pulizie durante il soggiorno, cambio periodico della biancheria, colazione, servizi alla persona, gestione imprenditoriale.

La distinzione è importante perché alcune clausole regolamentari vietano le attività ricettive, ma non necessariamente vietano ogni forma di locazione breve. La Corte d’Appello di Milano, in una decisione del 2026, ha valorizzato proprio questa distinzione, affermando che il divieto di attività come affittacamere, locanda, pensione o albergo non può essere esteso automaticamente alla mera locazione turistica dell’intera unità immobiliare, se mancano servizi aggiuntivi e se il regolamento non contiene un divieto specifico di locazioni brevi. (Diritto.it)

Questo non significa che gli affitti brevi siano sempre consentiti. Significa che, prima di vietarli, bisogna leggere bene il regolamento e capire che cosa viene effettivamente fatto nell’appartamento.

Il condominio può intervenire contro i comportamenti molesti

Anche quando non esiste un divieto valido di affitti brevi, il condominio non è senza strumenti.

Una cosa è vietare in astratto al proprietario di affittare. Altra cosa è intervenire contro comportamenti concreti che danneggiano o disturbano gli altri condomini.

Se gli ospiti fanno rumore, danneggiano le parti comuni, lasciano rifiuti, occupano spazi condominiali, violano le regole sull’uso dell’ascensore o del portone, disturbano la quiete o compromettono la sicurezza, il condominio può reagire.

In questi casi il problema non è più “Airbnb sì o no”, ma il rispetto delle regole condominiali e dei diritti degli altri condomini.

Il proprietario che affitta per brevi periodi deve organizzarsi in modo serio: dare istruzioni chiare agli ospiti, controllare gli accessi, evitare disagi, rispettare il regolamento, intervenire rapidamente se ci sono problemi. Non può scaricare sul condominio le conseguenze di una gestione disordinata.

Cosa può fare l’assemblea

L’assemblea può certamente disciplinare l’uso delle parti comuni: orari, accessi, ascensore, raccolta rifiuti, portone, sicurezza, comunicazioni, modalità di utilizzo degli spazi comuni. Può richiamare il proprietario al rispetto del regolamento. Può deliberare azioni giudiziarie se vi sono violazioni concrete e provate.

Quello che non può fare, salvo base contrattuale idonea, è introdurre a maggioranza un divieto generale e nuovo di affittare gli appartamenti per brevi periodi.

In altre parole: l’assemblea può regolare la convivenza condominiale, ma non può comprimere liberamente il diritto di proprietà dei singoli.

Cosa devono controllare i proprietari

Chi vuole destinare un appartamento agli affitti brevi dovrebbe prima controllare alcuni documenti: il regolamento condominiale, l’atto di acquisto, eventuali clausole richiamate o trascritte, la normativa comunale e regionale, gli adempimenti fiscali e amministrativi.

Non bisogna fermarsi alla frase “il regolamento vieta attività ricettive”. Occorre capire esattamente che cosa vieta, se il regolamento è contrattuale, se la clausola è opponibile, se riguarda anche le locazioni brevi e se l’attività svolta nell’appartamento ha davvero caratteristiche ricettive.

Una verifica preventiva può evitare contestazioni, diffide, assemblee infuocate e cause.

Cosa devono fare i condomini contrari agli affitti brevi

Anche i condomini che vogliono opporsi devono muoversi bene.

Non basta dire: “ci dà fastidio il via vai”. Occorrono fatti concreti e documentati. Rumori, danni, violazioni del regolamento, uso improprio delle parti comuni, problemi di sicurezza, episodi specifici.

Se si vuole invocare il regolamento, bisogna verificare che la clausola sia chiara e applicabile al caso concreto. Le clausole generiche o vaghe, secondo gli orientamenti più recenti, difficilmente bastano da sole a vietare B&B o locazioni brevi; il divieto deve risultare esplicito e specifico, soprattutto quando incide sulle facoltà del proprietario. (Anapi)

Perché queste controversie si risolvono bene in mediazione

Le liti sugli affitti brevi in condominio sono particolarmente adatte alla mediazione.

Il motivo è semplice: spesso non c’è solo una questione giuridica, ma un problema di convivenza.

Da una parte c’è il proprietario che vuole mettere a reddito il proprio immobile. Dall’altra ci sono condomini che chiedono tranquillità, sicurezza, rispetto degli spazi comuni e controllo degli accessi. Sono interessi diversi, ma non sempre incompatibili.

In mediazione si possono trovare soluzioni che una sentenza difficilmente potrebbe costruire in modo così dettagliato: regole sugli orari di check-in, istruzioni obbligatorie agli ospiti, gestione delle chiavi, divieto di feste, cauzioni per danni alle parti comuni, recapito di un referente sempre disponibile, uso dell’ascensore, comunicazioni all’amministratore, limiti pratici per evitare disturbi.

Molte controversie di questo tipo si risolvono bene proprio perché le parti, se guidate correttamente, capiscono che l’alternativa alla guerra condominiale non è necessariamente la resa, ma un accordo pratico che consenta al proprietario di usare l’immobile e agli altri condomini di vivere serenamente nel palazzo.

Conclusione

Il condominio non può vietare gli affitti brevi con una semplice delibera a maggioranza. Per limitare l’uso delle proprietà esclusive serve un regolamento contrattuale chiaro, specifico e opponibile.

Ma questo non significa che gli affitti brevi siano sempre liberi da ogni regola. Il proprietario deve rispettare il regolamento, evitare disturbi, gestire correttamente gli ospiti e non aggravare la vita condominiale. I condomini, dal canto loro, devono evitare reazioni generiche e documentare i problemi concreti.

In sintesi: Airbnb in condominio non è automaticamente vietato, ma nemmeno automaticamente intoccabile.

Come spesso accade, la soluzione migliore passa da una lettura attenta del regolamento, da una valutazione concreta dell’attività svolta e, quando possibile, da una mediazione seria, capace di trasformare una lite di palazzo in regole pratiche di convivenza.

Per informazioni e consulenze, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)