Separazione: nell’assegnazione della casa coniugale l’interesse primario da tutelare è quello dei figli, non quello del patrimonio familiare (Cassazione 23591/2010)

Cassazione – Sezione prima – sentenza 19 ottobre – 22 novembre 2010, n. 23591
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

Con ricorso 8 marzo 2001, D. R. L. ha chiesto al Tribunale di Belluno di pronunciare la sua separazione dal coniuge C. G., con cui aveva contratto matrimonio il omissis, con affidamento a suo favore dei figli Gi., A., G. ed An., e l’adozione dei conseguenti provvedimenti in ordine al diritto di visita del padre, all’assegnazione della casa coniugale ed alla determinazione del contributo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha chiesto addebito della separazione a carico della moglie, con affidamento dei figli alla madre ed obbligo della stessa di contribuire al loro mantenimento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 29/6-7/11/2005, ha pronunciato la separazione con addebito alla D. R., le ha affidato le figlie minori G. ed An. regolamentando il diritto di visita del padre, ha assegnato a quest’ultimo la casa coniugale, fissandone il rilascio alla data del 31 ottobre 2006, stante l’eccessivo costo di gestione che ne rendeva opportuna la vendita. Ha infine determinato a carico del predetto un contributo a favore di ciascuno dei figli, ivi compresi quelli maggiorenni non ancora autonomi, nell’importo mensile di euro 600,00 ed un contributo mensile di euro 900,00 per il canone di locazione dell’immobile destinato alla famiglia, ed ulteriore contributo di euro 600,00 mensili per l’assistenza della figlia An. affetta da grave patologia.
La decisione è stata impugnata dalla D. R. in via principale e dal C. in via incidentale innanzi alla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza n. 615 depositata il 5 aprile 2006, in parziale riforma della precedente decisione, ha attribuito alla D. R. un assegno alimentare di euro 500,00 aggiornabile annualmente, gravandone del pagamento il coniuge separato, ed ha invece escluso l’obbligo di quest’ultimo di contribuire al mantenimento del figlio Gi., siccome, ormai maggiorenne, viveva e lavorava col padre che lo manteneva ed assisteva.
Quest’ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dalla D. R. con ricorso articolato in tre motivi. Ha resistito il C. con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’assegnazione della casa coniugale e violazione dell’art. 155 comma 4 cod. civ..
Sostiene che la motivazione è illogica ed insufficiente in quanto il provvedimento in oggetto si basa su considerazioni di ordine economico, identificate in un presumibile depauperamento dell’asse ereditario, e tralascia di contro la necessaria valutazione sull’interesse della prole. È inoltre contraddittoria in quanto nel contempo le riconosce il contributo alimentare in ragione della necessità di assistere la prole, in specie la piccola An., seriamente impedita.
Ascrive al giudicante errore di diritto per non aver preso in considerazione una eventuale assegnazione parziale dell’abitazione familiare in attesa della sua vendita.
Formula quesito di diritto con cui chiede se la disciplina degli interessi della prole, con riguardo alla conservazione dell’habitat domestico, possa ammetterne la non assegnazione al genitore affidatario, privo di reddito proprio e tenuto ad assistere un figlio infermo, per ragioni di natura patrimoniale.
Il resistente replica che la decisione rende conto, con ampia e puntuale motivazione, della disapplicazione del criterio invocato da controparte che, lungi dal dettare qualsivoglia automatismo, è solo preferenziale. La censura perciò non avrebbe fondamento giuridico.
Il motivo è fondato.
Assume la Corte territoriale che l’assegnazione della casa coniugale alla D. R., affidataria dei figli, non è praticabile ragionevolmente poiché le spese di gestione e mantenimento dell’alloggio, rappresentato da una villa, non si giustificano e paiono contrarie all’interesse dei figli futuri eredi per il costante prevedibile depauperamento dell’asse ereditario che conseguirebbe a continui e cospicui esborsi, presumibilmente in aumento.
L’approdo consuma violazione della norma contenuta nell’art. 155 comma 4 cod. civ. nel testo applicabile “ratione temporis” che, secondo esegesi consolidata (per tutte Cass. n. 3030/2006, n. 1545/2006, n. 25686/2009), disponendo che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta effettivamente una regola assoluta secondo cui l’assegnazione sarebbe automatica conseguenza del provvedimento di affidamento, ma orienta piuttosto il potere discrezionale del giudice di provvedere all’assegnazione secondo criterio preferenziale, la cui applicazione non può però mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella casa familiare, che, tenuto conto della ratio dell’istituto, va riferito all’esigenza di assicurare loro la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s’incentrano interessi e consuetudini della famiglia.
Pur avendo riflessi economici, valorizzati dall’art. 6 della legge n. 898/1970 in materia di divorzio, l’assegnazione non è subordinata ad interessi di natura economica. Sicuramente non può mirare a sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole ponendosi quale componente dell’assegno previsto dagli artt. 156 c.c.; in senso opposto ma speculare, non può essere subordinata alle esigenze connesse all’onere finanziario gravante per la manutenzione dell’immobile sul coniuge proprietario esclusivo della casa, ma non affidatario.
La scelta cui il giudice è chiamato, in conclusione, non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione. Il criterio preferenziale posto dalla norma in esame esclude infatti che il coniuge non affidatario possa pretendere l’assegnazione se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico. Deve invece ed assolutamente essere subordinata a suddetta ultima imprescindibile esigenza, sulla quale possono interferire ma non certo prevalere interessi di carattere economico, ancorché riferiti, indirettamente, alla sfera patrimoniale degli stessi figli.
L’assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità.
Il Collegio ritiene di dover confermare tale orientamento, non ravvisando né nelle argomentazioni del controricorrente né nella stessa motivazione della sentenza impugnata sufficienti ragioni per discostarsene. L’assegnazione della casa coniugale a favore del C. disposta dalla Corte territoriale prescinde immotivatamente dal fatto che egli non aveva l’affidamento dei figli, che pur rappresentava condizione necessaria ancorché non sufficiente per la concessione del beneficio; si giustifica inoltre in base a considerazioni di esclusivo carattere patrimoniale, omettendo qualsiasi riferimento all’esigenza di protezione dei figli affidati alla madre non proprietaria della casa, in particolare, della minore inferma, abituata a muoversi nell’abitazione familiare nonostante la patologia motoria da cui è affetta, che pur rappresentava imprescindibile criterio di valutazione, alla cui luce occorreva condurre il predicato bilanciamento tra gli interessi economici considerati.
La decisione è in conclusione affetta da errore di diritto.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 151 c.c. e vizio di motivazione in ordine all’addebito della separazione. Sostiene che seppur accertata, la sua infedeltà non è causa di addebito in quanto entrambi i giudici di merito hanno omesso l’esame delle ragioni che hanno portato al deterioramento del rapporto di coniugio. Occorreva infatti la prova che la sua relazione fosse stata la causa della crisi, e non si è accertato che è stata invece la crisi che ha provocato la sua infedeltà. Difetta nella motivazione ogni riferimento al fatto che il marito era alcolista ed aveva contratto malattie veneree a causa delle sue abitudini sessuali. È inadeguata la misura dell’assegno di mantenimento determinato a favore dei figli e dell’assegno alimentare a lei attribuito.
Il motivo si conclude con la formulazione di quattro quesiti di diritto: 1. – se la violazione dell’obbligo di fedeltà determini ex se la crisi matrimoniale o se preesistesse nel caso di specie pregressa intollerabilità della convivenza causata dall’altro coniuge; 2. – se la condotta dell’uno possa essere valutata senza confrontarla con quella dell’altro; 3. – se in assenza di addebito al marito possa esaminarsi la domanda di mantenimento nella forma meno ampia della prestazione alimentare; 4. – se l’art. 155 c.c. può prevedere la misura del mantenimento dei figli prescindendo dalla valutazione complessiva del patrimonio dell’obbligato.
Il resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza in ciascuno dei suoi profili.
Il motivo deve essere rigettato.
La decisione impugnata ha confermato la precedente statuizione in ordine all’addebito della separazione a carico dell’odierna ricorrente poiché non sono emersi elementi a carico del C., mentre è invece accertato che la D. R. ha dato causa alla crisi per la rilevata infedeltà, posta in essere peraltro con modalità oggettivamente offensive per l’onore ed il decoro del coniuge.
La critica indirizzata contro tale approdo, fondata su astratta evocazione di principio di diritto, richiama istanze istruttorie e produzione documentale, la cui disamina si assume trascurata, di cui, in violazione del principio di autosufficienza che assiste il presente ricorso per cassazione, è però omessa la riproduzione del testo. In forza del citato principio il ricorrente ha infatti l’onere “sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente anche mediante integrale trascrizione nel ricorso le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni sulla sola base del ricorso per cassazione senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all’uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo “per relationem” ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio”. In parte qua il motivo è perciò inammissibile. Nel resto esprime generica censura riguardante la misura del contributo di mantenimento per i figli e dell’assegno alimentare disposto a carico del C., asseritamente non proporzionato alle sue entrate patrimoniali. Anche in questo profilo il motivo è articolato con la genericità già riscontrata, in quanto non vengono riprodotte le risultanze istruttorie che il giudice d’appello avrebbe immotivatamente disatteso nel determinare l’assegno in favore dei figli, ed è perciò inammissibile. È invece infondato laddove critica il criterio equitativo di liquidazione dell’assegno alimentare attribuito alla ricorrente, cui è stata addebitata la separazione. In questa contingenza, venuto meno l’obbligo del coniuge incolpevole di assistenza materiale e morale nella sua interezza, è residuato a suo carico solo l’obbligo di assicurare all’altro, se in stato di bisogno, di sopperire all’assenza di mezzi di sostentamento, ma non certo per assicurare il medesimo tenore di vita corrispondente alla posizione economica e sociale goduta durante la vita matrimoniale. A differenza di quanto dispone l’art. 156 c.c. in relazione all’assegno di mantenimento che deve essere determinato in modo da cercare di riequilibrare le condizioni patrimoniali delle due parti sì che possano conservare il precedente stile di vita goduto in costanza di matrimonio, il diritto agli alimenti, che spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa, non può assicurargli lo stesso agio goduto prima della crisi coniugale, ma deve solo consentirgli di disporre di mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa.
È a questo criterio che deve ispirarsi la determinazione della sua misura, sicché non rilevano le condizioni patrimoniali del coniuge chiamato a soddisfare col suo sforzo economico le anzidette esigenze.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta omessa ammissione di prova orale sul comportamento del C. ed omesso esame della perizia investigativa che ne dava conto. Si chiede con conclusivo quesito di diritto se il giudice può immotivatamente escludere le istanze istruttorie di una parte ed omettere la pronuncia sull’acquisizione di atti sulla cui produzione, contestata, si è riservato di decidere.
Il resistente deduce in replica l’infondatezza del mezzo.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua genericità. In palese violazione del principio di autosufficienza del presente ricorso, omette la riproduzione sia dei capitoli di prova di cui lamenta omessa ammissione sia del testo dell’atto asseritamente disatteso.
Tanto premesso, il primo motivo deve essere accolto e gli altri devono essere rigettati. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che dovrà pronunciare alla stregua del seguente principio: l’assegnazione della casa familiare non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione, e per l’effetto non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo se tutti i figli sono stati affidati all’altro coniuge. Gli interessi di natura strettamente economica dei coniugi ovvero degli stessi figli assumono rilievo nella misura in cui non prevalgano, comportandone sacrificio, sulle esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico.
Sarà compito del giudice d’appello provvedere altresì al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Cassazione 22501/2010 (Divorzio): Va concesso l’assegno di mantenimento alla moglie che non riesce, con il suo patrimonio, ad avere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22501
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. Il sig. M. A., con ricorso al tribunale di Pesaro in data 27 settembre 2004, chiese che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel omissis con la sig.ra S. Ar.. La convenuta si costituì chiedendo in via riconvenzionale che le fosse attribuito un assegno di mantenimento in favore proprio e della figlia Ad., maggiorenne ma non autosufficiente. Il tribunale accolse la domanda dell’attore, nonché parzialmente la riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento di due assegni di euro 750,00 mensili ciascuno per la ex moglie e la figlia. L’A. propose appello in relazione all’attribuzione di detti assegni, mentre l’Ar. propose appello incidentale chiedendo che detti assegni fossero quantificati in misura maggiore. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 novembre 2007, notificata all’A. in data 14 febbraio 2008, escluse l’assegno per la figlia a far data dal omissis. Il sig. A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 11 aprile 2008 alla controparte, formulando cinque motivi, assistiti da quesiti. La sig.ra Ar. resiste con controricorso notificato il 21 maggio 2008. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione all’accertamento dei presupposti per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di divorzio; motivazione apparente e comunque viziata al riguardo; omesso esame di un fatto decisivo. Si deduce che la Corte d’appello, nel determinare le condizioni economiche delle parti, avrebbe omesso di considerare “la macroscopica forbice” esistente fra il patrimonio dell’ex moglie e quello del resistente, che avrebbe dovuto indurla a negare all’ex moglie l’assegno di mantenimento, ovvero a liquidarlo in minore misura. Sul punto, in relazione al quale era stato formulato specifico motivo di gravame nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte avrebbe omesso di motivare, o comunque avrebbe motivato in modo inadeguato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha preso in esame la posizione patrimoniale delle parti, tenendo conto che l’ex moglie è proprietaria di metà della casa coniugale ma, con valutazione di merito insindacabile in questa sede poiché adeguatamente motivata in relazione alla sproporzione fra i redditi delle parti, ha ritenuto dovuto l’assegno di divorzio e, in conseguenza di detta sproporzione e della ritenuta impossibilità della ex moglie, con i propri soli redditi, di mantenere il tenore di vita del quale in mancanza del divorzio avrebbe potuto godere, lo ha quantificato, tenendo conto della situazione economica di ciascun coniuge, nella misura stabilita nella sentenza.
2. Con il secondo motivo si formulano analoghe censure in relazione alla determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, necessaria per stabilire l’adeguatezza dei mezzi economici propri del coniuge richiedente l’assegno a mantenerlo. In proposito si elencano una serie di elementi, che sarebbero emersi nel corso dell’istruttoria, dai quali si evincerebbe la modestia del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, deducendosi l’inadeguata motivazione della sentenza impugnata nel ritenere diversamente.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione ai criteri da esso posti per la determinazione dell’assegno di divorzio. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato l’assegno in relazione al suo scopo di mantenere, per quanto possibile, alla richiedente un tenore di vita analogo a quello che avrebbe avuto in permanenza del matrimonio, ma in funzione meramente perequativa, stante lo squilibrio fra i redditi dei coniugi.
I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali (da ultimo Cass. 17 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n. 4040).
Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169), costituendo essi – insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541) – valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo.
L’assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore.
Avendo, in applicazione di tali principi, la Corte d’appello sostanzialmente tratto dai redditi delle parti il loro tenore di vita presuntivo e avendo quantificato l’assegno secondo il parametro su detto, il motivo è infondato.
3. Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che al ricorrente, dall’unione con l’attuale compagna, nel omissis è nata una figlia, così omettendo di dare riscontro al quinto motivo dell’atto di appello, con il quale era stata dedotta tale circostanza, nonché omettendo di motivare su un fatto decisivo.
Anche tale motivo va rigettato, poiché non vi è prova che la circostanza dedotta con il motivo sia di per sé decisiva, in relazione ai redditi dell’obbligato e al contesto complessivo della decisione impugnata, tenuto anche conto delle maggiori disponibilità maturatesi a seguito della cessazione da parte del ricorrente dell’obbligo di versare l’assegno di 750,00 euro per la figlia nata dal primo matrimonio.
4. Con il quinto motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 5 della legge n. 74 del 1987, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi in materia di valutazione delle prove. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in ordine al carattere esaustivo di ogni pretesa economica che potesse nascere dal matrimonio a seguito dell’accordo intercorso fra le parti in sede di separazione, in cui – pur in presenza, all’epoca, di una retribuzione annua di lire 90.000.000 del marito e di lire 21.000.000 della moglie – quest’ultima aveva rinunciato all’assegno di separazione in cambio della donazione da parte del ricorrente della metà della casa coniugale alla figlia ed al pagamento sino all’estinzione della quota di mutuo correlativa. Né la sentenza avrebbe considerato che la moglie aveva vissuto con i propri mezzi sino alla domanda di divorzio, dovendo quindi determinarsi su tale base il suo tenore di vita.
Anche tale motivo è infondato, atteso che la sentenza, nel confermare l’attribuzione dell’assegno di divorzio così come stabilito dalla sentenza del tribunale, ha implicitamente disatteso i profili su detti, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, sia in ordine all’autonomia del diritto all’assegno divorzile dalle statuizioni in tema di separazione ed alla nullità degli accordi diretti a fissare in sede di separazione il regime patrimoniale del divorzio (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758; 10 marzo 2006, n. 5302; 14 giugno 2000, n. 8109; 9 maggio 2000, n. 5866), sia in ordine all’individuazione del tenore di vita ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, come sopra indicato sub n. 2.
Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro 2700,00 di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Per la Cassazione l’infedeltà anche teorica determina la nullità del matrimonio (sentenza 22677 del 2010)

Con la sentenza n. 22677 del 2010, la prima sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, aveva dichiarato l’efficacia per la legge italiana del verdetto di nullità del matrimonio, emesso dal tribunale regionale ecclesiastico di Modena. La motivazione è che la signora aveva manifestato apertamente le sue idee a proposito della poca importanza data al valore della fedeltà, considerata dalla signora come un elemento non fondamentale dell’indissolubilità del legale matrimoniale.

Non è dato sapere poi come si comportasse in pratica la donna, ma ciò è stato ritenuto superfluo sia dal Tribunale ecclesiastico che dalla Corte d’Appello ed infine dalla Suprema Corte.

Nei prossimi giorni pubblicheremo la sentenza integrale.

Per la Cassazione è possibile prevedere, nella sentenza di divorzio, l’aumento del mantenimento se la moglie deve lasciare l’immobile occupato a titolo gratuito.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 25 ottobre 2010, n. 21865
Presidente Luccioli – Relatore Piccininni

Svolgimento del processo

Con decreto del 24.12.2004 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ex art. 9 l. 898/70 proposto da L.C. nei confronti dell’ex coniuge A.S., per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il provvedimento, impugnato, veniva riformato dalla Corte di Appello di Roma, che disponeva la corresponsione di un assegno mensile di Euro 500 in favore della C., da aumentare ad Euro 800 nel caso in cui quest’ultima fosse stata costretta a rilasciare l’immobile attualmente occupato ovvero a pagare un canone di locazione.
Avverso la decisione S. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso L.C..
Entrambe le parti depositavano memoria.
Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 29.9.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione S. ha rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 9 l. 898/70, 737 c.p.c., per la mancanza di motivazione in ordine alla sopravvenienza di circostanze incidenti negativamente sulla capacità economica di esso ricorrente (grave cardiopatia, mantenimento della seconda moglie e del figlio di quest’ultima);
2) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, 737 c.p.c., per aver valutato la condizione reddituale dei coniugi avendo riguardo alla durata del matrimonio, e non a quella concernente la permanenza della loro comunione materiale e spirituale;
3) violazione degli artt. 737 c.p.c., 9 e 5 l. 898/70, con riferimento al disposto e asseritamente immotivato aumento dell’assegno divorzile da Euro 500 a Euro 800 mensili nel caso fosse intervenuto l’obbligo di pagamento del canone di locazione, vale a dire in relazione ad un evento futuro ed incerto;
4) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, per l’immotivata determinazione dell’assegno di mantenimento, per la cui quantificazione non si sarebbe tenuto conto dei parametri normativamente previsti;
5) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., per l’omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale, richieste da esso ricorrente.
I primi due motivi di impugnazione sono inammissibili per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente (applicabile nel caso in esame, trattandosi di decisione emessa in data 7.3.2006), secondo il quale l’illustrazione di ciascun motivo avrebbe dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto o con l’indicazione del fatto controverso, adempimenti viceversa non osservati nella specie.
Gli altri motivi risultano poi infondati.
Ed infatti è insussistente la denunciata violazione di legge per quanto riguarda il terzo motivo, poiché l’anticipata previsione di un aumento dell’assegno divorzile mensile da Euro 500 a Euro 800 non è stata ancorata ad un mutamento delle condizioni esistenti legato ad imprecisati e generici eventi, ma alla valutazione economica di un fatto preventivamente individuato e dall’esito incerto, consistente nella semplice possibilità (e quindi non nella sicurezza) per la C. di mantenere la disponibilità dell’alloggio attualmente occupato in condizioni di gratuità.
Rispetto a tale evento, il cui possibile verificarsi era stato già prospettato al giudice del merito, questi si è dunque correttamente limitato ad operare un’anticipata valutazione economica, così operando in sintonia con le esigenze di economicità e di celere definizione del processo.
È analogamente insussistente la violazione denunciata con il quarto motivo poiché, contrariamente a quanto sostenuto, la Corte di Appello ha puntualmente richiamato i criteri dettati dall’art. 5 l. 898/70, ha per l’effetto valutato comparativamente la posizione economica delle parti, le loro esigenze, i rispettivi oneri, l’apporto dato dalla C. alla conduzione familiare, la durata del matrimonio.
Ne discende che il dettato normativo è stato rispettato e, correlativamente, che la censura formulata si esaurisce in una mancata condivisione nel merito della decisione adottata.
Resta infine il quinto ed ultimo motivo di ricorso, rispetto al quale è sufficiente rilevare che la prova dedotta, sulla quale il giudice del merito ha omesso una specifica motivazione, è stata all’evidenza implicitamente ritenuta irrilevante alla luce del tenore della decisione adottata, poiché finalizzata a dimostrare circostanze ininfluenti sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, quali le condizioni di modesta e precaria consistenza reddituale di esso ricorrente all’epoca delle nozze, il comportamento tenuto fin dall’inizio dalla C. – che fra l’altro era risultata essere dedita all’alcoolismo -, la mancata considerazione della necessità di mantenere la nuova famiglia nel frattempo costituita.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Il conflitto di competenza tra Tribunale dei minori e Tribunale ordinario sul contributo di mantenimento per i figli minori va risolto in favore del Tribunale ordinario

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME'     Giuseppe                         -  Presidente   -
Dott. DI PALMA   Salvatore                        -  Consigliere  -
Dott. ZANICHELLI Vittorio                    -  rel. Consigliere  -
Dott. SCHIRO'    Stefano                          -  Consigliere  -
Dott. DIDONE     Antonio                          -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:
                     ordinanza
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA;
nei confronti di:
TRIBUNALE DI ROMA;
con ordinanza depositata il giorno 4 agosto 2008 nel procedimento  n.
2157/2006  iniziato da              I.G., quale madre esercente  la
potestà sui figli minori           A.D. e              A.V.;
Udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del
giorno  5  ottobre  2010  dal  Consigliere  relatore  Dott.  Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.G. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma nell’interesse dei figli minori chiedendo che venisse disposto il contributo per il loro mantenimento.
Il Tribunale, con provvedimento in data 20 giugno 2008, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale per i minorenni di Roma il quale ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del tribunale ordinario di Roma.
E’ principio acquisito, quello secondo cui “Competente a conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio ancorchè minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp. att. c.c. – vertenti direttamente sull’interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale -, ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una “lite” tra due soggetti maggiorenni, che ha come “causa petendi” la comune qualità di genitori e come “petitum” il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 20 aprite 1991, n. 4273).
Sull’assetto del riparto di competenza così determinato non ha inciso la legge n. 54/2006. Se invero “La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti ai loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati art. 155 c.c. e ss., ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 3 aprile 2007, n. 8362), deve rilevarsi come a tale soluzione la Corte sia pervenuta, pur in assenza di un’esplicita previsione normativa, in esito ad un’operazione condotta con gli ordinari strumenti ermeneutici, valorizzando esigenze ravvisabili unicamente in caso di necessità di una contestuale pronuncia di misure sull’esercizio della potestà o sull’affidamento del minore e di decisioni in ordine al mantenimento del medesimo.
Quando tuttavia tali esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuali in quanto la controversia attenga unicamente alla misura e alle modalità del contributo economico al mantenimento e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi da quella richiamata e stabilizzata, posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha finora trovato il consenso del legislatore.
Avendo ad oggetto la domanda introduttiva unicamente la misura e le modalità di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli ne consegue che deve dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario.
Nulla sulle spese in difetto di attività processuale delle parti private.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma e ne cassa la pronuncia declinatoria.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010

Subisce l’addebito della separazione il marito adultero che se ne vanta con gli amici comuni.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 30 giugno – 14 ottobre 2010, n. 21245
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

In accoglimento della domanda proposta con ricorso dell’11 febbraio 1999 da V.F. nei confronti del coniuga G.A., il Tribunale di Roma, con sentenza 4.4.2003, ha dichiarato la separazione con addebito al G. per violazione del dovere di fedeltà, nonché di assistenza e solidarietà familiare, ed ha posto a suo carico assegno di mantenimento della F. e per ciascuna delle figlie maggiorenni ma non ancora autosufficienti rispettivamente in Euro 2.000,00 ed Euro 1.100,00 mensili, oltre rivalutazione.
Di entrambe le statuizioni il G. si è doluto con appello proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma. In ordine all’addebito ha lamentato omessa ammissione delle prove da lui articolate, reiterandone la richiesta. Ha dedotto che la pretesa infedeltà ascrittagli dalla moglie non aveva trovato il necessario riscontro probatorio; che il suo comportamento infedele andava collocato in un momento successivo alla separazione di fatto; che comunque il fallimento dell’unione coniugale si era già verificato a causa della condotta della moglie che da tempo non gli aveva più prestato affetto né solidarietà morale e spirituale.
Ha chieste ridursi l’importo del contributo di mantenimento, lamentando che il primo giudice lo aveva stabilito sulla base di emolumento di dipendente del omissis comprensivo d’indennità di missione da lui percepita solo in caso di impiego della sua opera all’estero.
Con sentenza n. 1339 depositata il 23 maggio 2005 la Corte territoriale ha confermato la precedente decisione dando atto della cessazione della materia del contendere a far tempo dal 2 novembre 2004 in ordine alle condizioni economiche della separazione, tenuto conto della fissazione dell’assegno di mantenimento nell’udienza presidenziale, celebratasi nell’incardinata causa di divorzio.
A.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente, denunciando col primo motivo violazione dell’art. 151 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione, si duole della pronuncia d’addebito della separazione a suo carico. Assumendo l’esigenza di imprescindibile nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto da uno dei coniugi e la crisi coniugale, sostiene che la relativa prova non può attingersi da mere presunzioni tratte da fonti indirette. Violando tale principio, consacrato nella giurisprudenza richiamata, la decisione impugnata omette accertamento ed esposizione dei fatti che diano conto del nesso tra il suo comportamento e il fallimento del matrimonio, ed affida la sua conclusione a mere presunzioni ed a prova indiretta. Non tiene conto altresì del fatto che egli anche dopo l’allontanamento dalla casa coniugale ha devoluto a favore dei familiari quasi per l’intero il suo stipendio e si è autodeterminato ad un’elargizione in loro favore di L. 54 milioni quattro mesi prima del suo allontanamento dalla casa coniugale.
La controricorrente ne deduce infondatezza rilevando che la sentenza conferma ricostruzioni ermeneutiche di assoluto fondamento giuridico, alla cui stregua ha valutato nel merito le risultanze istruttorie, da cui è emersa la condotta infedele del G. e la sua incidenza nel determinare la crisi coniugale.
Il motivo è inammissibile.
La decisione, presupposta l’esigenza in jure dell’accertamento del nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e crisi dell’unione familiare, asserisce che l’aver instaurato relazione extraconiugale deve presumersi causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza, né vale ad escluderne la rilevanza la sua possibile qualificazione in termini di reazione a comportamenti dell’altro coniuge, non essendo possibile la compensazione di responsabilità nei rapporti familiari. In concreto ed in punto di fatto la relazione intrattenuta dal G. con altra donna, provata per testi, e resa pubblica, causò il fallimento del matrimonio e precedette di poco il suo allontanamento dalla residenza coniugale, ulteriore atto contrario ai doveri del matrimonio, cui seguì la non comunicazione alle sue familiari del suo nuovo recapito. Ha evidentemente fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte – Cass. n. 25618/2007 -, secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. anche Cass. n. 8512/2006).
La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento del G., pacificamente gravemente lesivo dei suoi obblighi coniugali, e la sua efficacia causale nel provocare la crisi del suo matrimonio con la F..
Ha sottolineato che la relazione extraconiugale, di cui lo stesso G. aveva diffuso notizia nell’ambiente degli amici comuni, aveva consolidato una crisi che già effettivamente si era manifestata, ma aveva anche determinato definitivamente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L’abbandono della casa familiare, che anch’esso di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e sufficiente motivo di addebito della separazione, ha portato alfine all’impossibilità della convivenza – cfr Cass. n. 17056/2007 -. I fatti, dunque, determinarono l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio e la fine del matrimonio.
Il ricorrente, che smentisce tale ricostruzione, avrebbe dovuto provare che il suo comportamento fosse stato indotto da quello della moglie, ovvero che l’abbandono fosse intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto. Ma queste evenienze, del cui omesso esame ora si duole, sono state escluse dalla Corte di merito che ha dato conto, con motivazione adeguata e puntuale, della ricostruzione della relazione fra i due coniugi, senza affatto trascurare la valutazione degli addebiti mossi dal G. alla consorte, che ha ritenuto ininfluenti perché sono rimasti indimostrati, stante la genericità delle istanze istruttorie all’uopo formulate.
In conclusione, la decisione della Corte romana, che non ha mancato di sottolineare che la notorietà della relazione di cui si tratta è stata peraltro pregiudizievole per la dignità della F., si fonda su valutazione di fatto, esposta con motivazione logica e scevra da errori logico-giuridici, ed è perciò insindacabile.
Col secondo motivo il ricorrente ascrive ai giudici del gravame error in judicando e violazione degli artt. 156 c.c. e 5 comma 6 l. n. 898/1970 e 100 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle disposizioni di carattere economico a seguito del provvedimento presidenziale che, nell’incardinata causa di divorzio, ha fissato l’assegno divorzile ed il contributo di mantenimento per le figlie. Assume che le misure economiche sono di natura diversa, sicché il contributo di divorzio non elimina l’interesse alla modifica dell’assegno di separazione che perde efficacia solo con la sentenza di divorzio.
La resistente replica al motivo deducendo carenza d’interesse alla pronuncia.
Il motivo è privo di fondamento.
Com’è noto, l’art. 4 della legge n. 898 del 1970, anche nell’attuale formulazione, conferisce al presidente del tribunale, in caso di infruttuosità del tentativo di conciliazione, il potere di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole. Non è peraltro dubitabile che, attenendo detto potere anche ai rapporti patrimoniali ed essendo in atto al momento dell’intervento del presidente in sede di giudizio di divorzio il regime di separazione, la norma in esame comporti l’attribuzione a detto giudice della facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della separazione, introducendo in via provvisoria quelle misure che si rendano indispensabili per la tutela del coniuge più debole ed autorizzando la liquidazione medio tempore di un emolumento mensile in suo favore, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non lo prevedano o lo prevedano in misura diversa (v. sul punto Cass. 1991 n. 12034).
Il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile non si cumula pertanto con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti.
L’impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi.
La decisione impugnata si colloca in questo tracciato ed è quindi corretta.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie fino alla indicata data del 2 novembre 2004, lamentando omesso esame della sua effettiva capacità reddituale, desumibile dalla comprovata proprietà di due appartamenti in omissis, l’uno in via omissis, l’altro in comunione col fratello in via omissis di notevole valore, di cinque appezzamenti di terreno in omissis, di un appartamento in palazzo omissis, il cui valore si era chiesto di provare a mezzo C.T.U. Deduce omesso riferimento al fatto che uno solo dei fondi ha fruttato un capitale di Euro 220.000,00 desumibile dal preliminare in atti, nonché al fatto che la denuncia fiscale prodotta dalla moglie indica terreni del valore di circa Euro 500.300,00, ed infine ad un lascito testamentario di cui ella ha beneficiato in Euro 103.000,00.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha sostenuto che le circostanze di fatto evidenziate – nuda proprietà della casa di via omissis, proprietà dei cinque terreni in omissis, e lascito testamentario – rappresentano circostanze sopravvenute valutabili al più in sede di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c.
Tale conclusione è evidentemente affetta da errore di diritto.
La domanda di revisione prevista dalla citata disposizione processuale è infatti improponibile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione stessa, poiché mancherebbe la stessa statuizione da modificare, ed il giudizio sarebbe privo di oggetto, difettando del suo presupposto – v. S.U. n. 8389/1993, Cass. n. 5861/2002, n. 16398/2007 -. Inerisce alla natura ed alla funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione la possibilità di correlare l’ammontare del contributo alle condizioni patrimoniali o reddituali emergenti in corso di giudizio, “anche eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda”. Ciò impone al giudice di prendere in considerazione tutte le circostanze sopravvenute nelle more del giudizio, per tutto il corso del giudizio, sino alla sua conclusione con sentenza definitiva. Per quel che rileva, ciò imponeva alla Corte di merito di esaminare ogni elemento che potesse incidere sulla misura dell’assegno, sino alla data in cui è stato assunto il provvedimento presidenziale nel giudizio di divorzio.
Questo errore non è stato censurato. La doglianza in esame indirizza critica al tessuto motivazionale che sorregge l’esame delle emergenze istruttorie, mirando peraltro palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna censura, in quanto non ne coglie il senso, alla ratio sottostante che, come si è rilevato, è errata in jure.
Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 170 d.p.r. n. 18/1967 e 156 comma 2 c.c. e si duole del fatto che la Corte territoriale ha considerato l’indennità di servizio, che non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero, che è stata percepita solo successivamente al trasferimento da omissis a omissis ed allo stato a omissis, unitamente allo stipendio, quale elemento determinante la misura dell’assegno per la moglie e le figlie.
La resistente deduce infondatezza del motivo.
Il motivo è infondato.
La questione è stata risolta da questa Corte – Cass. 19527/2003, n. 4531/2010 – che ha stabilito che “ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto dell’indennità di servizio all’estero attribuita ai diplomatici a norma dell’art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all’estero, trattandosi comunque di un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico. Al contrario, nessun rilievo riveste l’assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente ai diplomatici, per il servizio all’estero, dall’art. 171-bis del d.lgs. n. 62 del 1998, trattandosi di un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all’obbligo di rendiconto e di restituzione per la parte eventualmente non consumata”. A questo enunciato, che pienamente condiviso s’intende confermare, la decisione impugnata ha prestato adesione avendo preso in considerazione l’indennità di servizio e non già il diverso assegno per oneri di rappresentanza. In parte qua, del resto, la decisione non è stata fatta segno d’impugnazione.
Il motivo deve perciò essere rigettato.
Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.c. e dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 445 c.c. ed all’art. 3 Cost.. Sostenendo la non retroattività della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, censura l’impugnata statuizione nella parte in cui ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla modifica della misura dell’assegno disposta dal g.i., rispetto a quella fissata precedentemente con provvedimento presidenziale.
Il motivo è infondato.
Ed invero la Corte di Appello ha correttamente rilevato che l’incarico del G. a omissis, che aveva comportato la percezione di una indennità di missione pari a circa Euro 17.000,00 mensili, risaliva al omissis e che pertanto legittimamente la sentenza del primo giudice aveva fatto decorrere la spettanza dell’assegno nella misura complessiva di Euro 4.200,00, superiore a quella fissata nei provvedimenti interinali, al omissis.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

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