Separazione: no all’addebito nella coppia “aperta” (Cassazione 9074/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 gennaio – 20 aprile 2011, n. 9074

Presidente Macioce – Relatore Giancola

Svolgimento del processo

 Il Tribunale di Milano, dichiarata con sentenza non definitiva n. 11744 del 19.10.2005, la separazione personale dei coniugi D. P. D. P. F. A. (ricorrente nel maggio del 1999) e M. A. A. , sposatisi il (omissis), con successiva sentenza definitiva dell’8.10-4.11.2008, addebitava la separazione alla moglie, imputandole la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, respingeva la sua contrapposta domanda di addebito della separazione al marito, denegandole l’attribuzione del chiesto assegno di mantenimento e degli alimenti; revocava, inoltre, l’assegno provvisorio concessole nel 1999, in sede presidenziale, d’importo pari a L. 25.000.000 mensili, successivamente elevato a L. 35.000.000 e poi ridotto, a decorrere dal novembre 2007, ad Euro 14.000,00 mensili, in ragione del fatto che il D.P. aveva avuto due figli da altra donna. Con sentenza dell’11.11.2009 – 15.01.2010, la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’A., escludeva l’addebito a lei della separazione e le attribuiva, con decorrenza dalla data della sentenza definitiva di primo grado, l’assegno di Euro 12.000,00 mensili, annualmente rivalutabili a decorrere dal 1 gennaio 2011. Infine, considerato il parziale accoglimento delle domande dell’A., compensava per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e poneva a carico del D.P. la residua parte, liquidata in Euro 30.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per diritti) per il giudizio di primo grado ed in Euro 20.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per esborsi ed Euro 900,00 per diritti) per il giudizio d’appello. La Corte riteneva tra l’altro:

a) che, contrariamente all’assunto dell’A., doveva ritenersi provato che costei avesse violato l’obbligo di fedeltà coniugale, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con S.R., posto che a questa conclusione il giudice di primo grado era pervenuto in base all’esito dell’esperita istruttoria, e segnatamente in base alle numerose deposizioni testimoniali, concordi, circostanziate, e non solo de relato, da cui emergeva che la relazione in questione, era iniziata nel 1993, era proseguita anche dopo il 1999, epoca in cui era stato introdotto il presente giudizio, ed era di pubblico dominio, sicché doveva anche escludersi che il D.P. ne fosse venuto a conoscenza solo nel 1999, come da lui sostenuto e come d’altra parte anche smentito dal contenuto della deposizione resa da sua sorella;

b) che dalle deposizioni assunte in primo grado emergeva altresì che il D.P., al pari della moglie, era stato infedele e non poteva concordarsi con il primo giudice per il quale, la sua riferita relazione extraconiugale del 1994 avesse rappresentato solo una millanteria;

c) che, inoltre, era emerso che i coniugi alloggiavano in piani diversi della loro casa ed avevano abitudini, stili di vita, interessi e svaghi non coincidenti;

d) che, quindi, doveva concludersi che tra le parti si fosse instaurato un regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale, il che escludeva ogni nesso di causalità tra l’infedeltà dell’A. e la compromissione del vincolo coniugale e comportava che la separazione non potesse essere addebitata a nessuno dei due coniugi;

e) che, dunque, ben poteva all’A. essere attribuito il chiesto assegno di mantenimento, posto anche:

– che la sproporzione tra i redditi dei due coniugi era macroscopica;

– che, infatti, non avevano trovato specifiche contestazioni le affermazioni dell’A. ed era d’altra parte documentato, che il D.P., definito dalla teste M. “un uomo molto, molto, molto ricco”, era titolare di vaste proprietà immobiliari in zone di prestigio di …, di molteplici conti correnti bancari, di numerose società di famiglia e personali, aveva alienato a terzi società di valore molto ingente, in base alla dichiarazione fiscale del 2006 risultava proprietario di ben 40 immobili, aveva collezioni di armi e di opere d’arte – tra cui un dipinto del V. aveva dato alla moglie la possibilità di vivere in un appartamento vasto 500 mq, arredato lussuosamente, nonché di fruire di una villa prestigiosa in (omissis), di avere una coppia di domestici fissi, di fare vacanze lussuose e in imbarcazioni da diporto, di usare autovetture di lusso, di disporre di scuderie di cavalli che di contro, l’A., nata nel …, era priva di reddito ed era titolare di un solo appartamento;

f) che tenuto conto di tali circostanze, nonché della durata del vincolo coniugale, appariva congrua la misura di Euro 12.000,00 mensili per l’assegno in questione.

Avverso questa sentenza notificatagli il 2.02.2010, il D.P. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 26.03.2010, fondato su tre motivi. L’A. ha resistito con controricorso notificato il 4.05.2010 ed ha proposto ricorso incidentale affidato a sei motivi, cui il D.P. ha resistito con controricorso notificato il 7.06.2010. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il D. P. deduce:

1. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 143 c. 2 e 151 c.c., 115 e 116 c.p.c.)”.

Il ricorrente censura, anche per il profilo motivazionale, il diniego di addebito della separazione alla moglie e segnatamente l’esclusione del nesso di causalità tra l’accertata condotta infedele della stessa e la frattura coniugale. A tale riguardo contesta:

– che potesse desumersi che prima del gennaio 1999 fosse stato al corrente della relazione extraconiugale della moglie, iniziata nel 1993, sostenendo anche che era stata travisata la deposizione, in ogni caso irrilevante, di sua sorella C.;

– l’apprezzamento circa il modus vivendi ed in particolare l’accordo di reciproca libertà sentimentale;

– che potessero ritenersi provate sue infedeltà coniugali.

2. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. art. 360 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. anche in relazione agli artt. 1456 commi 1 e 2 c.c., 115 e 116 c.p.c.)”.

Censura la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, sostenendo essenzialmente l’ipervalutazione della sua condizione economica, la non veridicità dell’asserzione secondo cui non aveva contestato le affermazioni dell’A. sulla consistenza del suo patrimonio, sul punto richiamando la sua memoria di replica del 4.10.2005, l’inconferenza del richiamo alla durata del vincolo coniugale, l’omessa valutazione della nascita di tre suoi figli, l’omessa considerazione della capacità professionale dell’A..

3. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. è insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”.

Censura la disposta compensazione per 1/3 delle spese e deduce l’eccessività della liquidazione inerente a quelle del grado appello. Con il ricorso incidentale l’A. denunzia:

1. “Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c., ovverossia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, da parte del marito, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie”.

2. “Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c., ovverossia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie”.

3. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 151, comma 2, c.c.” con riguardo al mancato riconoscimento del’addebitabilità della separazione personale al marito.

4. “Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 156, commi 1 e 2, c.c.” con riguardo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, determinato in misura insufficiente ai fini della conservazione del tenore di vita, da lei goduto nel corso della convivenza coniugale”.

5. “Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 156, commi 1 e 2, c.c., ovverossia in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno per il mantenimento della moglie in misura insufficiente, ai fini della conservazione del tenore di vita, goduto da quest’ultima nel corso della convivenza coniugale”.

6. “Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 91, comma 1, c.p.c., ovverossia in relazione alla determinazione dell’ammontare delle spese processuali, relative al procedimento di primo grado ed alla ripartizione delle stesse fra le parti.

La A. sostiene, infine, la temerarietà dell’impugnazione proposta dal ricorrente e la necessità che lo stesso sia condannato, oltre che al rimborso delle spese processuali, anche al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale ed i primi tre motivi di quello incidentale, che, vertendo tutti sulla questione dell’addebitabilità della separazione personale, consentono esame unitario, non hanno pregio.

Le avversate valutazioni e conclusioni espresse dalla Corte distrettuale appaiono, infatti, aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede. In particolare l’acquisizione e la valutazione, nel complesso dell’emerse risultanze istruttorie, dei dati posti dai giudici d’appello a fondamento del loro giudizio in punto di non addebitabilità della separazione personale a nessuno dei due coniugi, si rivela irreprensibile, alla luce anche del principio per cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, da ultimo, Cass. 2010/17097).

Le censure sollevate da entrambe le parti in ordine all’individuazione e valorizzazione di detti dati probatori, ancorate pure al raffronto con i richiamati passi di alcune deposizioni testimoniali, al confronto di queste con pregressi scritti, censure peraltro mute sui riflessi di contegni in ogni caso tali da ingenerare obiettivamente nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte e per lei anche affidate alla perizia di parte su asseriti, subiti danni esistenziali e sessuali, della quale si omette pure di circostanziare l’acquisizione nei gradi di merito, si sostanziano in infondati o per più profili inammissibili, generici rilievi, in parte nuovi o non autosufficienti, rilievi da cui conclusivamente non è dato desumere le denunciate illegittimità o illogicità o carenze motivazionali decisive e che essenzialmente appaiono volti ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi da ciascuno propugnata, come noto, non consentito in questa sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. 2006/09332; 2006/03881).

Mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quale comprovato dalle richiamate, privilegiate/risultanze istruttorie, la Corte di merito ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, ed in particolare in un’emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.

Privi di pregio sono anche il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto ed il quinto motivo di quello incidentale, che possono essere anch’essi esaminati congiuntamente, inerendo tutti allo statuito assegno di mantenimento in favore dell’A.. Le censure che le parti propongono si sostanziano, infatti, in rilievi o infondati o inammissibili per genericità, apoditticità ed assenza di specifici richiami a pregresse acquisizioni probatorie, con riferimento pure all’attuale attitudine dell’A., tra l’altro nata nel 1954, a lavoro proficuo (cfr. Cass. 2006/18547) ed alla sopravvenienza di un terzo figlio del D. P. in aggiunta ai primi due, dei quali, con valutazione implicita, sono stati considerati gli oneri paterni di mantenimento, o ancora si concretano in critiche non decisive, attese le allegazioni di conforto, anche parziali e non esaustive, il tutto a fronte degli esplicitati estremi fattuali della verifica anche comparata, irreprensibilmente compiuta dai giudici di merito, puntualmente ancorata pure al contenuto delle emerse risultanze documentali circa le potenzialità economiche di ciascuna delle due parti, in rapporto al pregresso tenore della vita coniugale, che ben poteva essere desunto dalle acquisite risultanze istruttorie e che la moglie aveva solo tendenzialmente diritto di mantenere.

D’altra parte, come noto, l’entità dell’assegno è determinata con insindacabile apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, che ben può ricomprendere, tra gli elementi valutabili, anche la durata del matrimonio (cfr Cass. 2007/25618) e che, relativamente alle rispettive condizioni economiche non richiede necessariamente l’accertamento dell’esatto ammontare delle relative componenti.

Non meritano, infine, favorevole apprezzamento il terzo motivo del ricorso principale ed il sesto motivo del ricorso incidentale, inerenti al regime delle spese processuali ed alla quantificazione di esse disposti dal giudice d’appello, che al riguardo ha legittimamente proceduto ad un nuovo regolamento, quale conseguenza della pronunzia adottata ed in relazione all’esito complessivo della lite. Se da un canto l’avversata statuizione risulta sorretta da argomentazioni logiche ed aderenti al dettato normativo (art. 92 c.p.c.) ed al considerato esito del giudizio, gli ulteriori rilievi critici che entrambe le parti rivolgono all’attuata quantificazione si rivelano inammissibili per genericità anche alla luce del condiviso principio di diritto (cfr. tra le altre, Cass. 1998/11770) secondo cui “In tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l’errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico della motivazione, restando a carico del ricorrente l’onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo”, onere rimasto inosservato.

Conclusivamente, i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti e respinti, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, data la soccombenza reciproca, la quale (già) preclude, per difetto dei relativi presupposti, la condanna della controparte, chiesta dall’A., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c..

Da ultimo, a carico del D. P. D. va posto, ai sensi dell’art. 385 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 2009/07248) il pagamento in favore della A., delle spese del procedimento incidentale dallo stesso introdotto ai sensi dell’art. 373 c.p.c., spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità. Condanna il D. P. D. al pagamento in favore dell’A., delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., liquidate in complessivi Euro 7.350,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

E’ ammissibile il d.i. contro l’ex marito per le spese di teatro e nuoto della figlia (Cassazione 4543/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 dicembre 2010 – 24 febbraio 2011, n. 4543

Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

Il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 febbraio 2002 emessa nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi C.V. e N.G.G., ha disposto a carico del C. l’obbligo del pagamento del contributo di mantenimento della figlia Euro di 800,00 mensili.

Con decreto 14 luglio 2004 il Presidente del Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso proposto dalla N., ha emesso ai sensi dell’art. 633 c.p.c., decreto ingiuntivo nei confronti del C., inadempiente al provvedimento presidenziale, intimandogli di corrispondere alla N. gli arretrati dovuti per il mantenimento della figlia E. maturati in Euro 1.570,63.

L’intimato ha proposto opposizione deducendo l’inammissibilità del ricorso per essere la N. già munita di titolo esecutivo, e nel merito ha dedotto l’infondatezza dell’avversa domanda, chiedendo in riconvenzionale il rimborso della somma di Euro 292,22 per spese sostenute a causa degli ostacoli frapposti dalla moglie all’incontro con la figlia.

Il Tribunale adito, con sentenza del 13 ottobre 2005, ha respinto l’opposizione.

La decisione è stata impugnata dal C. innanzi alla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 3588 depositata l’1 settembre 2006 e notificata il 15.11.2006, in parziale riforma della precedente decisione, ha accolto l’eccezione preliminare del C., revocando per l’effetto l’ingiunzione, e nel merito ha accertato la fondatezza della pretesa esercitata dalla N. nei confronti del coniuge separato,che ha quindi condannato a corrisponderle la somma di Euro 1.570,63.

Quest’ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dal C. con ricorso articolato in quattro motivi. Ha resistito l’intimata con controricorso contenente ricorso incidentale. Il C. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Si dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in quanto sono stati proposti avverso la medesima decisione.

1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 100 c.p.c.. Ascrive alla Corte territoriale errore di diritto consistito nell’aver pronunciato nel merito della pretesa azionata dalla N. con riguardo al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la minore ed alla richiesta di rivalutazione dell’assegno di mantenimento della stessa, sulla quale non aveva il potere di statuire per l’impossibilità giuridica di far ricorso alla procedura monitoria sulla base dell’ordinanza presidenziale di cui si tratta. Con richiami ai precedenti giurisprudenziali invocati – Cass. nn. 782/1999 e 4722/1991, pone la questione di diritto se sia ammissibile l’introduzione del procedimento monitorio per far valere pretesa discendente da provvedimento presidenziale assunto nell’ambito del giudizio di separazione personale.

Formula quesito di diritto con cui chiede se l’ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione personale possa essere posta a base di un ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle somme determinabili sulla base di quella ordinanza.

2.- Il secondo motivo deduce errore di diritto in relazione all’art. 25 Cost. e artt. 710, 323 e 39 c.p.c., per aver il giudice d’appello, che pur ha ritenuto di revocare l’ingiunzione, esaminato il merito senza averne il potere.

Il quesito di diritto chiede: 1.- se laddove venga emesso decreto ingiuntivo sulla base di un’ordinanza presidenziale e tale decreto venga opposto da parte del coniuge obbligato che eccepisca la carenza d’interesse del beneficiario ad ottenere l’ingiunzione e l’impossibilità del giudice ad esaminare il merito, tale esame sia ammissibile ovvero appartenga al contesto del processo di separazione; 2.- se può il giudice dell’opposizione riformare un capo dell’ordinanza presidenziale.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 116 c.p.c. e correlato vizio di motivazione.

Assume il ricorrente che l’esborso, di cui ha chiesto con domanda riconvenzionale la restituzione, delle somme impiegate per raggiungere la figlia in Sicilia il giorno 18 agosto è documentato nonchè pacifico, e di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto nel disporre il rigetto della sua domanda. Rileva ulteriore errore di diritto consistito nell’aver escluso la compensazione tra il dovuto e quanto gli spettava in ragione della natura alimentare dell’assegno di mantenimento, che effettivamente non ammette ripetizione f ma solo per le somme già versate.

Con conclusivo quesito di diritto si chiede se il giudice in assenza di prova specifica può desumere la prova degli stessi fatti da indiretta conferma documentale ovvero dalla mancata avversa contestazione. E se, in materia alimentare, l’obbligato che non ha ancora versato le somme dovute, possa offrire in compensazione parte del suo credito.

4.- Il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il ricorrente si duole del fatto che la compensazione delle spese giudiziali è stata limitata al solo grado d’appello. Il giudice del gravame, a suo avviso, avrebbe invece dovuto provvedere ad una nuova regolamentazione di quelle in primo grado, condannando per l’effetto la N. alla loro refusione, o quanto meno estendendo anche ad esse la compensazione applicata alla fase di gravame.

Si chiede con quesito di diritto se il giudice d’appello che riforma la precedente decisione ha il potere-dovere di regolamentare ex novo il regime delle spese processuali, o deve provvedere anche in presenza di specifica richiesta della parte solo alle spese del grado o può omettere la pronuncia.

I primi due motivi esaminabili congiuntamente, sono infondati.

La Corte territoriale ha revocato l’opposta ingiunzione sull’assunto che la procedura monitoria era inammissibile per le componenti del credito già determinate, perciò azionabili esecutivamente sulla base del titolo rappresentato dall’ordinanza presidenziale; era invece inevitabile per le voci relative ad importi non liquidi e non oggettivamente determinati nel loro ammontare, quali la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT dell’assegno di mantenimento della figlia minore delle parti ed il rimborso delle spese straordinarie affrontate per il corso di nuoto e l’attività extrascolastica di teatro frequentati dalla bambina. Ha pertanto condotto indagine nel merito sulla fondatezza della relativa domanda, disponendone l’accoglimento.

Questo iter argomentativo è corretto.

La giurisprudenza citata nei motivi in esame – Cass. n. 782/1999 e 4722/1991,- secondo cui l’ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, opera in relazione alle somme che in quel provvedimento risultano determinate, ovvero sulla sua base sono determinabili secondo un semplice calcolo aritmetico. Nel caso, quale quello di specie, in cui l’obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie della minore, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo d’esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti la sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare – Cass. n. 1758/2008. La decisione impugnata, la cui ratio è ispirata a questa costruzione esegetica, ha pertanto correttamente disposto la revoca dell’opposta ingiunzione, per essere stata essa emessa anche in relazione a crediti per i quali avrebbe già potuto procedersi esecutivamente. Del pari correttamente ha quindi dato ingresso all’esame sulla fondatezza della domanda nel merito.

Il terzo motivo è inammissibile.

Si sostiene nella decisione impugnata che le spese controverse sono inerenti ad attività abituali, quasi necessarie per il benessere psicofisico della piccola E., e pertanto, anche se non concordate, non possono essere sottratte all’obbligo della ripartizione. La Corte territoriale ha palesemente modificato il titolo fondante l’obbligo in discussione, avendolo riferito alle spese abituali, non coincidenti con la nozione di spese straordinarie concordate in sede di separazione e considerate nel provvedimento presidenziale, posto a base dell’ingiunzione e dibattute nel merito.

La censura in esame non è pertinente a questa ratio decidendi; non ne coglie infatti il nucleo consistente nell’alterazione della ragione sottostante il credito controverso, contro cui non muove critica alcuna. Per l’effetto il quesito di diritto risulta privo di specificità, mirando alla formulazione di un principio inappropriato al senso della decisione impugnata. Il motivo è altresì inammissibile laddove chiede a questa Corte di pronunciare il principio di diritto in ordine all’ammissibilità della compensazione nella materia in questione. Il rigetto della domanda dell’odierno ricorrente di riconoscimento del credito opposto in compensazione comporta l’impossibilità giuridica di applicare l’invocato istituto.

4.- Il quarto motivo è infondato.

La decisione impugnata ha disposto la compensazione integrale delle spese del grado d’appello, lasciando inalterato il regime disposto nel grado precedente. E’ palese la corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del giudice del gravame, la cui decisione, in questa prospettiva, è immune da errore. In chiave motivazionale, la sentenza impugnata esprime implicita conferma nel merito della precedente statuizione e non è pertanto sindacabile.

Il ricorso principale, alla luce di tali premesse, deve essere perciò rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la controricorrente si duole del governo delle spese del grado d’appello che a suo avviso la Corte territoriale avrebbe dovuto porre a carico del coniuge soccombente considerata la non identità quantitativa e qualitativa della sua posizione. Formula duplice quesito di diritto con cui chiede se 1.- nel caso in cui in sede d’appello si confermi il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice del gravame debba provvedere sulle spese del giudizio d’opposizione in mancanza di specifica impugnazione sul punto, e se: 2.- ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese se il giudice d’appello che provvede su molteplici domande ne accolga solo la parte minore.

Il quesito è generico. Il giudice d’appello ha esercitato il potere attribuitogli dalla legge processuale di compensare le spese giudiziali, e ne ha dato conto con motivazione non illogica.

Il quesito non si riferisce a questa ratio decidendi, ma pone questioni astratte prive di attinenza con la fattispecie.

Il motivo deve perciò essere dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità

Separazione: niente addebito per la moglie che abbandona il tetto coniugale per l’invadenza della suocera (Cassazione 4540/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 dicembre 2010 – 24 febbraio 2011, n. 4540
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

In fatto e in diritto

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 26 settembre 2006 e notificata il 29 novembre 2006, in parziale riforma di precedente pronuncia del Tribunale di Pescara che, pronunciando la separazione personale tra G.G. e F.G. , aveva negato l’addebito a quest’ultimo, imputandolo alla moglie, ha onerato il padre dell’obbligo di corrispondere in favore dei figli la somma di Euro 500,00, oltre metà delle spese straordinarie, ed ha confermato l’esclusione dell’addebito a suo carico. Ha rilevato in proposito che la prova espletata ha dimostrato che la G. , che aveva abbandonato la casa coniugale, aveva violato un suo preciso dovere, senza giusta causa.
G.G. , con ricorso notificato il 27.1.2007, ha impugnato per cassazione la sentenza deducendo sette motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso. La ricorrente ha denunciato:
1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 151 comma 3 c.c. Fondando la sua censura su esegesi accreditata da consolidata giurisprudenza citata, si duole della pronuncia di addebito nei suoi confronti per essersi ella determinata all’abbandono della casa coniugale per l’irrimediabile frattura creata dal marito, nonché dall’ingerenza della suocera convivente. La Corte territoriale ha trascurato il valore probatorio – decisivo – della ormai prolungata irrimediabile compromissione del rapporto matrimoniale, determinata, da quotidiani e plateali litigi, svalutati in considerazione dell’assenza di episodi di violenza o di tradimento consumati dal F. . In conclusione le ha addebitato la separazione non avendola ascritta al marito.
Il conclusivo quesito di diritto chiede se per giusta causa che legittimi l’allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione debba intendersi necessariamente il comportamento illegittimo dell’altro coniuge, concretatosi anch’esso nella violazione dei doveri coniugali, ovvero basti l’obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Consigliere rei. ha depositato proposta di definizione rilevando:
“L’enunciato di questa Corte espresso nella sentenza n. 1202/2006, citata dalla ricorrente, afferma che l’allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, non concreta tale violazione allorché risulti legittimato da una “giusta causa”, tale dovendosi intendere la presenza di situazioni di fatto, ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (cfr. Cass., Sez. 1, 28 agosto 1996, n. 7920; Cass., Sez. 1, 29 ottobre 1997, n. 10648; Sez. 1, 11 agosto 2000, n. 10682).
Tale giusta causa è ravvisabile anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi. Se (insomma, la frattura è precedente all’allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali. La decisione della Corte d’Appello che ha ritenuto di attribuire la separazione alla G. per aver ella abbandonato la sua residenza ingiustificatamente, non avendo il marito compiuto atti di violenza, o di tradimento o comunque di gravità tale da impedire alla predetta di attendere i tempi della separazione giudiziale, disapplica il principio riferito. Ne consuma ulteriore contrasto laddove assume la tollerabilità della litigiosità per il solo fatto che il matrimonio durava da 15 anni ed era contrassegnato dai riferiti lamentati episodi. Il motivo deve perciò essere accolto. Restano assorbite tutte le ulteriori censure”. Il F. ha depositato memoria con cui ribadisce l’infondatezza delle censure esposte nei motivi del ricorso, confutando la sussistenza della giusta causa che avrebbe determinato la ricorrente all’allontanamento dalla casa familiare, unitamente ai figli minori, senza autorizzazione. La stessa, come dimostrato mediante prova orale, aveva preordinato l’ingiustificato abbandono, né ha dedotto in causa circostanze concrete conclamanti l’impossibilità della coabitazione col marito, che tentò in ogni modo di dissuaderla dalla preordinata, ingiusta, illecita ed insensata iniziativa, foriera di conseguenze negative per la prole. Immotivata ed ingenerosa è la lamentela circa l’ingerenza nel menage familiare della ” propria madre. Indimostrata è infine l’accusa lanciata nei suoi confronti di malgoverno delle risorse economiche, avendo comunque egli impiegato in maniera oculata il reddito percepito dalla sua attività lavorativa. Il P.G. ha aderito alle conclusioni della riferita proposta.
Il collegio ritiene di condividere le considerazioni ivi esposte.
Ai fini della pronuncia di addebito non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dell’art. 143 c.c. (ma occorre verificare “se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007,1202/2006, 12373/2005). Non elide il nesso causale tra l’allontanamento volontario e la persistenza di una pregressa condizione d’irreversibile dissidio della coppia che avrebbe indotto l’abbandono l’assenza di episodi di maltrattamenti o di vessazioni da parte del coniuge abbandonato. La decisione impugnata ha dato rilievo decisivo a tale circostanza, omettendo di contro di verificare l’efficacia causale della violazione consumata dalla G. nella determinazione della crisi coniugale, che ha qualificato perciò immotivatamente illegittima e, in quanto contraria all’obbligo coniugale di coabitazione, causa dell’addebito. L’intollerabilità della convivenza che cagiona in astratto tale violazione non necessariamente deve manifestarsi in atti di violenza, essendo sufficiente anche un contesto di vicendevole intolleranza. Appare, dunque, palese il denunciato vizio di motivazione, che impone la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte di merito che, attenendosi al richiamato principio, dovrà accertare se, sulla base degli elementi di prova addotti dalla G. , l’abbandono della casa familiare ad opera della stessa sia intervenuto quando “era già maturata, all’interno della coppia, una situazione di intollerabilità grave ed irreversibile della convivenza”, ovvero se esso abbia dato causa alla rottura del rapporto coniugale, prescindendo dall’assenza di episodi di maltrattamenti da parte del marito a danno della stessa, non incidente in senso risolutivo sul nesso causale che deve sussistere tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la fine dello stesso. Sarà cura del giudice di rinvio provvederà anche al regime delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

 

Non paga il canone di locazione il separato “di fatto” (Cassazione 1423/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 dicembre 2010 – 21 gennaio 2011, n. 1423
Presidente Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 ottobre 2005 la Corte di Appello di Potenza in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 19 novembre 2003, depositata il 19 maggio 2004, condannava G. M. in solido con R. I. (già condannata dal primo giudice) a pagare a A. N. i canoni di locazione relativi all’appartamento sito in … fino alla data dell’effettivo rilascio da parte della I..
L’appellante N. aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale – sul presupposto della carenza di legittimazione passiva del M. – aveva condannato la conduttrice I. (coniuge del M., separata di fatto) a pagare le spese dei due giudizi riuniti e non aveva condannato il M. al pagamento dei canoni, scaduti, in solido con la I., dichiarando cessata la materia del contendere in ordine allo sfratto per finita locazione.
Osservavano i giudici di appello che, in effetti, l’appartamento di proprietà della N., dopo la separazione di fatto dei coniugi I. – M., era rimasto in godimento della moglie, fino al momento della separazione legale in cui lo stesso era stato assegnato formalmente alla moglie, con provvedimento presidenziale del 15 maggio 2001.
Ciò che rilevava, tuttavia, nel caso di specie era che “la condotta del M. era tale da ingenerare il più che giustificato affidamento, da parte della N., sulla persistente volontà del conduttore (M.) di mantenere l’intestazione del contratto, a prescindere dal fatto di continuare ad abitare nell’immobile locatogli”.
Da tali premesse, la Corte territoriale traeva la conseguenza che il M. era da considerarsi ancora parte del contratto di locazione e perciò legittimato passivo in entrambi i giudizi riuniti (quello di sfratto per morosità e quello di rilascio dell’immobile).
In parziale riforma della decisione di primo grado, pertanto, la Corte d’appello di Potenza condannava anche il M. al pagamento di tutti canoni maturati fino alla data dell’effettivo rilascio, in solido con la I..
Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrato da memoria.
Resiste la N. con controricorso.

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla N. sotto diversi aspetti:
1 – per essere stato il ricorso per cassazione notificato oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza (non essendo applicabile alla materia degli sfratti per morosità e per finita locazione) la sospensione dei termini feriali di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (art. 92 ordinamento giudiziario L. 30 gennaio 1941 n. 12).
L’eccezione è infondata.
Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione all’art. 92 o.g. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso di opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 per la successiva fase a rito ordinario salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento.(Cass. 21 gennaio 2000 n. 677, 29 maggio 2003 n. 8644, 7 luglio 2005 n. 14304, 4 giugno 2009 n. 12880).
2 – per non essere stato il ricorso per cassazione notificato anche alla I., pure indicata come litisconsorte processuale necessaria dall’attuale ricorrente.
Anche questo rilievo è infondato.
A prescindere da quanto osservato in ordine al primo motivo di ricorso, va rilevato come, a seguito della ordinanza di questa Corte dell’8 aprile 2010, il ricorrente M. abbia tempestivamente provveduto alla notifica del ricorso, depositando in cancelleria originale della ricevuta di ritorno del 24 maggio 2010.
3 – infine, la controricorrente deduce la inammissibilità del ricorso per la mancanza di esplicito quesito di diritto (ex art. 366 bis c.p.c.).
Sul punto, è appena il caso di rilevare che la sentenza è stata pubblicata prima del 2 marzo 2006. Donde la inapplicabilità delle nuove norme introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006.
Deve escludersi, pertanto, la fondatezza della eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sprovvisto di specifico quesito di diritto.
Peraltro, deve rilevarsi la assoluta infondatezza della tesi – sostenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta dal M. – secondo la quale la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. (erroneamente ritenuta applicabile in questo caso, nonostante la data di deposito della pronuncia impugnata sia anteriore al 2 marzo 2006: 20 ottobre 2005) dovrebbe, comunque, ritenersi abrogata in conseguenza della nuova formulazione dell’art. 360 bis c.p.c. contenuta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47.
Si richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26364 del 16 dicembre 2009) per cui:
“In tema di quesito di diritto la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella”.
4. Il ricorso per cassazione è dunque ammissibile.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata, non essendo indicata – quale parte appellata – I. R., litisconsorte necessaria, alla quale peraltro era stato notificato l’atto di appello presso lo studio del difensore.
La censura è infondata.
Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale (Cass. 24 agosto 2007 n. 17957): “Poiché l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2 non prevede il requisito della indicazione delle parti, a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) puo’ determinare una nullità solo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2 cioè se l’atto – sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo”. (v. anche Cass. 21 febbraio 2006 n. 3737)
Ed ancora (Cass. 25 agosto 2006 n. 18513):”La mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi come una fattispecie di mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura”.
Nel caso di specie, nel giudizio di appello, nessuna domanda era stata proposta nei confronti della I. da parte della appellante N., con l’atto di impugnazione (a pagina 6 della sentenza impugnata si da atto che l’appello era stato notificato anche alla I., ma che la condanna della I. non era stata oggetto di gravame da parte della stessa – unica interessata a proporre impugnazione in relazione alla sua condanna – : con la conseguenza che sul punto la sentenza di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato). Nessuna pronuncia in ordine alle spese è stata adottata nei confronti della I. per quanto riguarda il giudizio di appello (ed essendosi la Corte territoriale limitata a condannare in solido il M. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della N., poste ad esclusivo carico della I. dal Tribunale potentino).
6. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Le disposizioni applicabili al caso di specie non erano quelle introdotte con la L. n. 431 del 1998, entrate in vigore il 30 dicembre 1998, ma quelle di cui alla L. n. 392 del 1978 che continuano ad applicarsi ai contratti in essere per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della L. del 1998.
Ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, comma 3, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988, il coniuge separato di fatto succede nel contratto di locazione al coniuge che ne sia conduttore se tra i due sia stato così convenuto.
Pertanto, ogni pretesa della locatrice avrebbe dovuto rivolgersi unicamente nei confronti della I., e non del M., estraneo al rapporto di locazione.
Le censure formulate con questo mezzo di impugnazione sono fondate.
I principi esposti dal ricorrente sono in linea coni la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata.
La L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 nel disporre che “in caso di separazione personale … nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo” non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano.
Va rilevato che, senza contestare specificamente i principi giurisprudenziali ora esposti, la Corte territoriale ha accolto la pretesa della N. sulla base di un ordine di considerazioni del tutto diverso.
Hanno sottolineato i giudici di appello che il M., anche dopo la separazione legale e la assegnazione dell’alloggio alla I., aveva continuato a pagare direttamente i canoni di locazione alla proprietaria.
Questo comportamento, ad avviso della Corte territoriale, avrebbe determinato nella N. il “giustificato affidamento…sulla persistente volontà del conduttore di mantenere la intestazione del contratto, a prescindere dal fatto di continuare ad abitare nell’immobile locatogli.
E poichè la locazione di un appartamento ben può persistere immutata “ex parte conductoris” anche quando l’affittuario materialmente non vi abiti, non deve sorprendere che il prolungato pagamento dei canoni da parte del M. lasciasse incolpevolmente intendere alla N. che costui voleva mantenere la titolarità del rapporto”.
La decisione adottata dai giudici di appello deve essere cassata sul punto, in accoglimento del ricorso proposto.
Infatti, la sostituzione della persona del conduttore, in caso di separazione legale tra coniugi avviene “ex lege” e dunque alla persona del conduttore si sostituisce quella del coniuge assegnatario dell’appartamento.
Non ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso di specie possano trovare applicazione i principi dell’apparenza del diritto, che sono stati elaborati dalla giurisprudenza soprattutto nella materia della rappresentanza negoziale.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, a seguito della assegnazione dell’appartamento coniugale ad uno dei coniugi, cessa il rapporto di locazione in capo all’altro coniuge.
“Il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione “ex lege” del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue” (Cass. 17 luglio 2008 n. 19691).
Nello stesso senso: “In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge”. (Cass. 30 aprile 2009 n. 10104).
Tra l’altro, il ricorrente contesta recisamente la affermazione – pure contenuta nella sentenza di appello secondo la quale egli non avrebbe inviato una formale dichiarazione, diretta alla N., in ordine al subentro della I. nel rapporto locativo per effetto, prima, della separazione di fatto e, successivamente, della separazione giudiziale (richiamando le lettere raccomandate del 25 febbraio 2000 e 15 novembre 2001, dirette alla N.).
Evidentemente la comunicazione del subingresso della I. nel contratto di locazione si pone in netto contrasto con l’accoglimento della tesi della apparenza dei diritto (e dunque della conservazione della posizione di parte del rapporto di locazione in capo al M. anche dopo la separazione dei coniugi).
Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti sopra indicati.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
La domanda della N. nei confronti del M. deve pertanto essere rigettata, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra la N. ed il M..
Devono mantenersi ferme le statuizioni relative alle spese tra la I. e la N. già adottate con le sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di N. A. nei confronti di M. G..
Compensa le spese dell’intero giudizio tra queste parti (mantenendo ferma la statuizione sulle spese tra I. e N. adottata dal giudice di primo grado).

Il Tribunale di Varese (sentenza 98/11) condanna l’ex moglie per la persecuzione giudiziaria nei confronti del coniuge.

Tribunale di Varese, sez. I Civile, sentenza 21 – 22 gennaio 2011, n. 98
Presidente Giuseppe Buffone

Fatto e Diritto

La parte opposta, assumendo di essere proprietaria dell’impianto per cui è lite, ingiungeva alla opponente la consegna dello stesso, sulla base di un dedotto contratto di comodato senza termine e, dunque, suscettibile di scioglimento ad nutum.
Proponeva opposizione la società opponente deducendo l’insussistenza di un rapporto di comodato ed allegando diverse notazioni difensive, tutte rimaste sfornita di valida prova.
La tesi del contratto di comodato è provata.
In primis, già nei documenti di traporto del 2008, si indicava espressamente la voce “comodato d’uso”.
Ciò che, però, più conta è la dichiarazione di YY, amministratrice della società opponente, la quale in data 22 luglio 2009, espressamente dichiarava alla società opposta:
Riconosce (…) in capo alla R. la proprietà della macchina linea taglio cavi che sta attualmente utilizzando, in forza di accordi con il proprietario, a titolo di comodato per la produzione a favore del Gruppo X..”.
Ai sensi dell’art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede o, tutt’al più, entro il termine indicato dal giudice, in analogia con la disposizione di cui all’art. 1183 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 4921 del 10 agosto 1988). Nel caso di specie, su intervento del giudice e accordo delle parti, come intervenuto all’udienza dell’8 gennaio 2010 (e dunque un anno fa), i litiganti si sono accordati nel senso di non portare ad esecuzione l’ingiunzione (già provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c.) se non al termine della lite, come definita per sentenza. Vi è, dunque, che il comodatario ha avuto un anno per predisporre, secondo diligenza professionale richiesta nel caso di specie, quanto necessario per la sostituzione del macchinario richiesto; e, allora, non appare giustificata l’apposizione di un termine ex art. 1183 c.c., differente da quello da individuare nella data della sentenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell’opponente va respinta.
Questo giudice, non può non rilevare che le parti in causa (i rappresentanti legali delle compagini societarie in lite) sono già marito e moglie, nella fase della separazione giudiziale (v. documenti in atti).
Vi è, poi, che il notorio giudiziario interno al Tribunale, conosciuto ex officio da questo giudice e noto alle parti, consegna dei dati allarmanti, quanto ai procedimenti instaurati dalle parti in lite,  YY e  ZZ, in nemmeno due anni giudiziari:
Separazione giudiziale, dr.ssa Chiara Delmonte
1) Procedimento ex art. 615 c.p.c., dr. Giuseppe Buffone
2) Recupero credito, dr. Stefano Sala
3) Opposizione a decreto ingiuntivo, dr. Giuseppe Buffone
Vi è, di fatto, che la facoltà di disporre di buone risorse economiche, da un lato, e la natura litigiosa dei rapporti dall’altro, hanno indotto i litiganti a trasferire nel contesto giudiziario il loro terreno di scontro: come accade nel caso di specie. YY, perfettamente a conoscenza della natura del contratto e del suo impegno a restituire il bene oggetto di cd. prestito d’uso, di fronte alla richiesta del marito, interpone opposizione a decreto ingiuntivo, qui rivelatasi manifestamente infondata e, per di più, sorretta da un elemento soggettivo di rimproverabilità (colpa).
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, la opponente va condannata ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c.
L’abuso del processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010 in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 2229). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell’art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est. Morlini in Guida al dir., 2011, 3). Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 7 dicembre 2010, est. Coderoni) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (v. anche Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010; Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010; Trib. Verona, sez. III civ.,  sentenza 20 settembre 2010) là dove ha statuito che essa introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo (Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in Giur. Merico, 2010, 9) e preservare la funzionalità del sistema Giustizia (in questi termini, Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010).  Nella medesima direttrice ermeneutica si colloca la giurisprudenza di questo Tribunale (v. Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30 ottobre 2009  in Giur. di Merito, 2010, 2, 431 e in Resp. civ., 2010, 387 ss.; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23 gennaio 2010 cit.).
La giurisprudenza sin qui richiamata merita di essere riproposta e condivisa. Come hanno rilevato in tempi recenti le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 16 luglio 2008 n. 19499, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 9, 1862), nell’attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell’Italia”; in particolare, il Supremo Giudice afferma che “tutte le istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell’abbassamento della propensione agli investimenti”. E’ dunque certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all’intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).
Il Tribunale di Milano, in tal senso, ha ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all’art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità (Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2009 in http://www.judicium.it ).
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la opponente va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opposta, nella cui sfera giuridica soggettiva, peraltro, è evidente un danno subito (quantomeno per il mancato uso del bene di proprietà da novembre del 2009 all’attualità).
Per i motivi sin qui illustrati, l’opponente va condannata alla pena pecuniaria in favore della controparte, liquidata coma da dispositivo.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente risultata soccombente.
Quanto all’ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell’11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il  valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381). Trattasi di principi confermati di recente dalla giurisprudenza di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 226: anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole delle Tariffe Forensi, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum”. Tenendo conto del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo, sulla base della nota spese del difensore, da ridurre negli onorari perché non conforme ai principi sin qui illustrati. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. … dell’anno 2009, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta, per i motivi di cui in parte motiva, l’opposizione della parte opponente e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. …/2009 emesso dal Tribunale di Varese in data 12 novembre 2009 e notificato in data 20 novembre 2009.
Condanna l’opponente al rimborso delle spese del giudizio di opposizione in favore della controparte che
Liquida
come segue, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Spese: €. 170,00
Diritti: €. 2.046,00
Onorari: €. 4.800,00
Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.  Va anche aggiunto il rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127.
Condanna l’opponente, YY, titolare della società N s.r.l., ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c., ad una pena pecuniaria in favore della controparte, che Liquida in complessivi Euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo

Divorzio: nel caso di doppio lavoro, può essere aumentato l’assegno di mantenimento (Cassazione 1613/2011)

Corte di Cassazione Civile sez. I,  24/1/2011 n. 1613

Svolgimento del processo
1. – Il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 10 gennaio 2002. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da L.P.A. e M. L., con sentenza definitiva del 17 ottobre 2003 pose a carico del primo l’obbligo di corrispondere alla seconda un assegno mensile di Euro 520,00. con decorrenza dalla domanda.2. – Quest’ultima sentenza, impugnata dal L.. è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 29 marzo 2006.

Premesso che la M. non aveva fornito alcuna prova del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, la Corte d’Appello ha ritenuto comunque che il nucleo familiare godesse di uno stato di media agiatezza, potendo contare. oltre che sul reddito derivante dal doppio lavoro svolto dal L. in qualità di dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato e della società Y, su quello derivante dal lavoro di cameriera d’albergo svolto saltuariamente dalla M..

Ciò posto, e considerato che in sede di separazione consensuale l’uomo si era obbligato a corrispondere un assegno mensile di L. 800.000 per il mantenimento della donna, ha osservato che quest’ultima non svolge più alcuna attività lavorativa, avendo cinquantacinque anni ed essendo affetta da varie patologie, mentre il L., che convive con un’altra donna, a seguito del collocamento a riposo gode di una pensione annua di Euro 17.000,00. Ha pertanto confermato la sussistenza del diritto all’assegno, ritenendo adeguato l’importo liquidato dal Tribunale, alla stregua delle condizioni economiche delle parti, della capacità contributiva dell’appellante e del contributo fornito dall’appellata alla conduzione della famiglia, nonchè della durata ventennale del vincolo coniugale.

3. – Avverso la predetta sentenza il L. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La M. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito all’assegno divorale natura esclusivamente assistenziale, in quanto ha posto a suo carico l’obbligo di corrisponderlo senza che la M. avesse provato o chiesto di provare la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 5 cit., i quali consistono non solo nell’indisponibilità di redditi adeguati, ma anche nell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Nel corso del giudizio di primo grado egli aveva peraltro provato che all’epoca della separazione la moglie, dichiaratasi casalinga, in realtà svolgeva un’attività lavorativa, proseguita anche successivamente, la cui sussistenza gli era stata strumentalmente taciuta, con la conseguenza che la stessa separazione era stata omologata sull’erroneo presupposto che la moglie non godesse di alcun reddito.

1.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo rilevato che la M. non aveva provato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha sostituito tale prova con un ragionamento induttivo, omettendo di tenere conto di circostanze non contestate dalle quali emergeva il modesto standard di vita della famiglia, ed in particolare del fatto che i figli avevano abbandonato gli studi subito dopo la scuola dell’obbligo per inserirsi nel mondo del lavoro, e che il basso livello reddituale della famiglia aveva consentito alla stessa di ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ove vive attualmente la M..

1.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione le condizioni della separazione, le quali possono rappresentare al più un mero indice di riferimento, omettendo di tener conto del falso presupposto in base al quale le stesse erano state stabilite, nonchè dell’intervenuta riduzione del suo reddito, conseguente dapprima alla sua destinazione a mansioni diverse da quelle svolte in origine, per effetto di un infortunio da lui subito, ed in seguito al suo collocamento a riposo.

1.3. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzi le. alle condizioni economiche delle parti all’epoca della cessazione della convivenza ed alle pattuizioni intervenute in sede di separazione consensuale, si è infatti attenuta al consolidato orientamento della giuri-sprudenza di legittimità, secondo il quale la diversità dei requisiti cui è subordinata l’attribuzione di detto assegno, rispetto a quelli prescritti dall’art. 156 c.c., per l’assegno di mantenimento, non esclude la possibilità di tener conto dell’assetto economico stabilito all’atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori clementi presuntivi eventualmente emersi, i quali possono costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante anche in assenza di prova da parte di quest’ultima della sussistenza delle condizioni richieste per l’attribuzione dell’assegno, in virtù del principio di acquisizione operante nel vigente ordinamento processuale, in base al quale le risultanze istruttorie comunque acquisite concorrono alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. Sez. 1^, 30 novembre 2007. n. 25010; 19 ottobre 2006, n. 22500: 27 luglio 2005, n. 15728).

Il ricorrente contesta il riconoscimento dell’assegno sulla base di clementi ulteriori, a suo dire non presi in considerazione dalla Corte d’Appello, ed in particolare della non rispondenza delle condizioni pattuite in sede di separazione all’effettiva situazione economica delle parti, in tal modo dimostrando che, al di là della critica mossa alla natura giuridica dell’assegno divorzile asseritamente emergente dalla sentenza impugnata, intende in realtà sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).

2. – E’ invece parzialmente fondato il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha confermato la decorrenza dell’assegno dalla domanda in mancanza di un’esplicita richiesta della M. in tal senso, e senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione, la quale non ha carattere obbligatorio, ma costituisce oggetto un potere discrezionale del giudice, da esercitarsi nella specie tenendo conto anche del notevole decremento reddituale da lui subito.

2.1. – Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, infatti, la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, (nel testo sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, e divenuto comma 13 a seguito dell’ulteriore sostituzione disposta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3 bis, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile ai soli procedimenti instaurati a decorrere dal 1 marzo 2006), nel consentire la decorrenza dell’assegno di divorzio dalla data della relativa domanda, non introduce una regola di carattere generale, ma si limita a conferire al giudice un potere discrezionale, che rappresenta un temperamento al principio secondo cui l’assegno divorzile trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale (cfr. Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2008, n. 4424; 12 luglio 2007. n. 15611; 6 marzo 2003, n. 3351).

Questo potere può essere esercitato anche in mancanza di un’apposita richiesta di parte, essendo quest’ultima prescritta al solo fine del riconoscimento dell’assegno, ma, come evidenziato dal tenore letterale della disposizione in esame, ha carattere discrezionale, postulando una valutazione delle circostanze concrete che inducono a derogare al predetto principio. Il suo esercizio richiede pertanto una apposita motivazione, ovviamente mancante nella sentenza impugnata, che, come si è detto, ha ritenuto che la decorrenza dell’assegno dalla data della domanda costituisse la regola generale.

3. – Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un tatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene infatti che la Corte d’Appello ha omesso di motivare in ordine al rigetto delle istanze istruttorie da lui proposte in primo grado, e reiterale sia in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale che nel giudizio d’appello, al fine di dimostrare l’attività lavorativa svolta dalla M. e la titolarità da parte della stessa di polizze assicurative previdenziali e conti correnti bancali, limitandosi ad osservare che egli avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’attività lavorativa svolta dalla moglie all’epoca della separazione, senza considerare che a quel tempo essi già vivevano separati e che la M. non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta cessazione di tale attività. La sentenza impugnata ha inoltre dato credito alle dichiarazioni della donna in ordine al canone di locazione da lei corrisposto per l’immobile assegnatole, alle sue condizioni di salute ed al tenore di vita della famiglia, senza motivare in ordine alle censure da lui sollevate ed alle circostanze rimaste incontestate, ed ha determinato l’assegno facendo riferimento alle condizioni della separazione, senza tener conto del decremento reddituale da lui subito.

3.1. – La censura è inammissibile, non essendo corredata da una sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata.

La necessità di una distinta individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è infatti connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dall’art. 366 bis c.p.c., la quale impone, nella formulazione del motivo, un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto prescritto per l’ipotesi in cui la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360, n. 3), che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007. n. 16002).

4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, limitatamente alla parte in cui ha disposto che l’assegno divorzile decorresse dalla data della domanda, e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendo che il medesimo assegno sia dovuto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a giustificare una diversa decorrenza.

5. – Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico del ricorrente, avuto riguardo alla sua soccombenza, mentre per quelle del presente giudizio il parziale accoglimento del ricorso la apparire giustificata la compensazione in ragione della metà. La liquidazione segue come dal dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data del passaggio in giudicato della semenza ai divorzio:

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 600,00 per onorario ed Euro 1.300.00 per diritti, e dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio, condannando il ricorrente al pagamento della residua metà, che si liquida per la frazione in complessivi Euro 900.00, ivi compresi Euro 100.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

 

Matrimonio e separazione: il coniuge adultero evita l’addebito se il vincolo conuigale era già in crisi (Cassazione 2093/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 dicembre 2010 – 28 gennaio 2011, n. 2093
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

In fatto e in diritto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 7 marzo 2007, in parziale riforma di precedente pronuncia del Tribunale di Latina che pronunciando la separazione personale tra L.N.  e M.G.  con addebito a quest’ultima, ha affidato i figli al padre, attribuendogli la casa coniugale, ed onerandolo dell’obbligo di corrispondere alla moglie assegno alimentare in Euro 350,00 mensili, ha escluso l’addebito alla M.  , ha disposto l’affido congiunto dei figli, ha confermato l’obbligo del L.   del mantenimento dei figli ed ha aumentato all’importo di Euro 1.000,00 mensili l’assegno di mantenimento in favore della moglie. Quanto all’addebito, ha rilevato che i testi hanno riferito che la M.  rese partecipe della sua relazione con tale S.  anche il marito, in un momento in cui il rapporto coniugale era già in crisi. In ordine alla misura dell’assegno di mantenimento a favore della M.  , ha rilevato che non sono risultate provate concrete opportunità di lavoro successive alla separazione, né l’esistenza di autonome fonti di reddito sufficienti a consentirle il mantenimento del precedente tenore di vita.
L.N.  , con ricorso notificato il 24.1.2008, ha impugnato per cassazione la decisione deducendo quattro motivi:
1.- per vizio di motivazione in ordine all’esclusione dell’addebito alla M.  della separazione. Ascrive alla Corte territoriale errata valutazione delle prove testimoniali acquisite – deposizioni delle testi B.  , A.  e Bu.  -, che hanno confermato la relazione extraconiugale tra la M.  e tale S.  . Formula sintesi conclusiva con cui chiede se difetti la motivazione laddove manchi o sia errato l’esame di prova che ha accertato suddetta relazione.
2.- analogo vizio, in relazione all’affermazione della Corte territoriale secondo cui è risultato provato che la M. .intrattenne relazione con S.  in un periodo di crisi coniugale, e ne fece partecipe il marito, il che non comporta violazione dei doveri coniugali. La deposizione del S.  è inattendibile. La moglie, col A) suo tradimento accompagnato da indifferenza nei confronti suoi e dei figli, ha violato il disposto dell’art. 143 c.c.. Chiede con conclusivo quesito di diritto:
1.- se il riferito comportamento violi il disposto della norma citata;
2.- se esiste vizio motivazionale attesa la non corretta valutazione delle prove.
3.- ancora vizio di motivazione in relazione all’attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie. La decisione è fondata sulla rilevata assenza d’attività lavorativa da parte delle predetta, ma non tiene conto del fatto che questa non ha cercato una propria occupazione che la rendesse indipendente; nonché sull’esigenza di mantenere il tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, divenuto parametro irrilevante atteso il decorso di ben 11 anni dalla data dell’udienza presidenziale di prima comparizione. Formula quesito di diritto con cui: 1.- chiede se è inficiata da vizio di motivazione la sentenza che esamina solo in parte il compendio istruttorio, omettendo di valutare le spese documentalmente provate;
2.- chiede se incorra in vizio di ultrapetizione la sentenza che pronunci oltre le istanze delle parti.
4.- violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale attribuito l’assegno di mantenimento alla M.  dalla data della sentenza di primo grado, in assenza di richiesta della predetta. Chiede col quesito di diritto se esista il vizio denunciato laddove la sentenza riconosca una retrodecorrenza dell’assegno senza richiesta del beneficiario.
L’intimata non ha spiegato attività difensiva. Il Consigliere rei, ha depositato proposta di definizione rilevando che:
“il primo, terzo e quarto motivo, la cui articolazione coltiva vizio di motivazione illustrando comunque il fatto controverso come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c, critica la valutazione degli elementi probatori vagliati dal collegio, mirando in sostanza alla loro rivisitazione e sollecitandone nuova lettura in tesi corretta e comunque più favorevole, che in questa sede è però preclusa.
Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte – Cass. n. 25618/2007 -, secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva (cfr. anche Cass. n. 8512/2006). Il giudice di merito, pur incorrendo in errore per aver negato la violazione da parte della M.        del, siffatto dovere, ha comunque ritenuto di escludere l’anzidetto nesso causale tra il tradimento e la fine dell’unione coniugale, con valutazione, adeguatamente motivata, insindacabile nel merito”.
Il P.G. ha aderito alla proposta.
Il collegio ritiene di condividerne gli argomenti fondanti, osservando peraltro:
a. – che il terzo motivo è inammissibile in quanto si conclude con formulazione di due quesiti di diritto generici. Chiede infatti in senso tautologico ed astratto se violi il disposto dell’art. 345 c.p.c. la sentenza che esamina erroneamente solo talune delle risultanze probatorie senza porle a confronto con le altre in fattispecie in cui il reddito deve essere decurtato delle spese, e se sussista vizio di ultrapetizione, in particolare se la sentenza pronunci oltre la richiesta dell’assegno di mantenimento e la sua decorrenza Sono dunque solo apparenti e non rispondono all’esigenza di cooperazione all’espletamento della funzione nomofilattica della S.C., posta con chiarezza dalla prescrizione di cui al citato art. 366 – bis c.p.c.” – Cass. n. 4044/2009 e n. 8463/2009-.
b. – che il quarto motivo è privo di fondamento. La Corte di merito non è incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione nell’attribuzione dell’assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di primo grado. Senza tener conto della ordinaria decorrenza dell’assegno dalla data della domanda nel giudizio di separazione, ha piuttosto inteso far salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del precedente grado, facendone decorrere gli effetti dalla data della sua definizione.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese in assenza d’attività difensiva della parte intimata. A norma dell’art. 52 del d.lgs n. 196/2003 in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Separazioni e divorzi: per la Cassazione (26197/2010) il godimento della casa coniugale ha rilevanza per il calcolo dell’assegno di mantenimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FIORETTI   Francesco Maria                  –  Consigliere  –

Dott. SALVAGO    Salvatore                   –  rel. Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. GIANCOLA   Maria Cristina                   –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30790/2006 proposto da:

C.P.A.  (c.f. (OMISSIS)),  elettivamente domiciliato  in  ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso l’avvocato  MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PORTALE Giacomo,  giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CI.EL.;

– intimata –

sul ricorso 33217/2006 proposto da:

CI.EL. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in  ROMA,  VIALE  MILIZIE  1,  presso l’avvocato  NAPOLITANI  SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato CURRO’ CARMEN, giusta procura  a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P.A., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA MONTE  ZEBIO 32, presso l’avvocato MESSINA MARINA, che lo rappresentae  difende unitamente all’avvocato PORTALE GIACOMO, giusta procura  a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE   GENERALE  PRESSO  LA  CORTE  DI  APPELLO  DI   MESSINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso  la  sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO  di  MESSINA,

depositata il 01/03/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito,  per  la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato CURRO’   che   ha   chiesto  il  rigetto  del   ricorso   principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. PRATIS  Pierfelice,  che  ha  concluso per  il  rigetto  del  ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Patti, con sentenza del 20 novembre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Ci.El. con C.P., da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, e condannò quest’ultimo a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di Euro 250,00.

In parziale accoglimento dell’appello del C., la Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 marzo 2006, ha ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione della differenza tra i redditi delle parti, ad Euro 150,00, in quanto non poteva essere valutato a favore di quest’ultimo il godimento di fatto della casa coniugale, che era di proprietà comune e perciò non poteva essere attribuito ad alcuno di essi.

Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste con controricorso Ci.El., la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, il C., deducendo violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, art. 115 cod. proc. civ., e segg., art. 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver attribuito l’assegno di divorzio all’ex moglie sulla base del solo calcolo aritmetico delle retribuzioni di ciascuno dei coniugi, perciò non considerando i presupposti cui detto assegno è collegato dalla giurisprudenza, costituiti dal pregresso tenore di vita durante il matrimonio non documentato dalla controparte; nonchè dalle ragioni della separazione, dovuta al comportamento della moglie, e dai redditi dell’onerato nel caso sempre destinati al mantenimento della famiglia e dei due figli ormai maggiorenni.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, muovendo dalla struttura grammaticale e logica del testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, ha ripetutamente affermato che l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive; per cui il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto all’assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per l’attribuzione dell’assegno nessun’altra ragione può avere rilievo.

Mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso (tra le tante, Cass. 21919/2006; 14004/2002; 6541/2002).

Vero è, poi, che al fine della determinazione dell’assegno divorziale il giudice di merito deve valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia.

Ma al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio che il criterio di determinazione della relativa entità in funzione “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ha riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, sì che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione (Cass. 23051/2007; 13592/2006; 13169/2004).

Proprio a tali principi si è attenuta la decisione impugnata che ha ricostruito il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio in base alle posizioni patrimoniali e reddituali degli stessi – da nessuno di essi contestate-pervenendo al risultato che il reddito del ricorrente, considerati pure gli incrementi costituenti il prevedibile sviluppo della sua attività lavorativa in relazione alla posizione assunta nell’ambito della società datrice di lavoro, era quasi doppio di quello a disposizione della Ci.; e perciò correttamente pervenendo ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi di costei a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonchè alla conseguente conferma dell’attribuzione dell’assegno già disposta dal Tribunale.

Con il secondo motivo, il C., deducendo altra violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere determinato la misura dell’assegno, riducendolo di Euro 100,00 sempre e soltanto sulla base della comparazione dei redditi, senza tener conto di alcun’altra circostanza, quale l’allontanamento dell’ex moglie dalla casa coniugale, la sua vita separata a (OMISSIS) dedita soltanto alla sua attività lavorativa, proventi di quest’ultima spesi esclusivamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze e senza alcuna partecipazione ai bisogni della famiglia.

Per converso, Ci.El., con il ricorso incidentale, deducendo violazione della legge sul divorzio e difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo dell’assegno sulla supposizione che essa, comproprietaria della casa coniugale, avrebbe potuto chiedente la restituzione della sua porzione e/o la divisione alla controparte unitamente al rendimento del conto, senza considerare: a) che trattavasi di una ipotesi futura e solo eventuale, mentre il giudice deve statuire in base alla situazione effettiva delle parti al momento della domanda; b) che essa avrebbe potuto non dare seguito alla richiesta di divisione per le ragioni più varie; e che comunque al fine di concludere un accordo con l’ex coniuge non aveva impugnato l’erronea statuizione con cui il Tribunale aveva attribuito l’immobile all’ex coniuge; c) che conseguentemente la sua acquiescenza comportava un beneficio economico per la controparte (il godimento dell’alloggio) che ne incrementa la posizione economica a scapito di essa ricorrente,di cui la sentenza avrebbe dovuto tener conto.

Il Collegio ritiene di dover accogliere quest’ultima censura e che la doglianza del C. sia invece in parte inammissibile ed in parte infondata.

Infondata perchè la sentenza impugnata ha incentrato la valutazione e la comparazione sui diversi redditi delle parti, confermando, come si è detto, che quello dell’uno aveva consistenza quasi doppia rispetto a quello dell’altra, e così implicitamente apprezzando le loro condizioni economiche in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri criteri, che d’altra parte con particolare riguardo all’allontanamento della Ci. dal Comune di residenza della famiglia, non avevano nella specie alcuna valenza modificatrice, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che nella precedente causa di separazione tanto il Tribunale, quanto i giudici di appello avevano escluso ogni addebito a carico dei coniugi in ordine alla frattura del matrimonio. Mentre la censura è inammissibile laddove egli si limita a rinviare ad ulteriori circostanze che sarebbero state prospettate nell’atto di appello e non esaminate dalla Corte territoriale, per essere venuto meno all’onere di indicarle specificamente, nel ricorso, onde consentirne, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nella valutazione non dovesse essere apprezzato il godimento da parte del C. della casa coniugale, che egli aveva continuato ad abitare, pur dopo che i figli ormai maggiorenni, divenuti autonomi, si erano trasferiti altrove, perchè di proprietà comune e perchè dunque l’ex coniuge in qualunque momento avrebbe potuto chiederne la divisione.

In tal modo non ha tenuto conto che il Tribunale, pur avendo dato atto di tale situazione fattuale aveva comunque assegnata al ricorrente per ragioni di opportunità, ravvisate nella circostanza che costui vi aveva sempre abitato e che viveva,a differenza dell’ex coniuge, nel Comune in cui detto immobile era ubicato; e che detta statuizione, ripetuta nel dispositivo della sentenza non era stata impugnata dalla Ci.; con la conseguenza che per effetto della stessa il reddito della controparte subiva un ulteriore incremento,pur esso da considerare ai fini della determinazione dell’assegno.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che occorre tener conto della intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge; e che nel concetto di reddito sono compresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicchè tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile, di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio: posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto, alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi (Cass. 19291/2005; 4800/2002; 4543/1998).

Alla relativa valutazione provvederà dunque il giudice di rinvio.

Fondato è, infine, anche l’ultimo motivo del ricorso principale, con cui il C., deducendo violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non aver considerato l’onere economico per lui sopravvenuto nel corso del giudizio di impugnazione, a causa della malattia della figlia G., maggiorenne e separata dal marito, che aveva richiesto costose cure mediche peraltro con frequenza trimestrale presso il Policlinico di (OMISSIS).

La Ci., infatti, non ha mai contestato che la malattia della figlia è insorta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, come d’altra parte risultava dal certificato medico prodotto dal ricorrente, e che conseguentemente non poteva essere da costui prospettata nel giudizio di primo grado.

Pertanto, nel caso non poteva essere invocato il divieto di domande nuove in appello (o della prospettazione di fatti nuovi), dato che il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente a quelle domande ed a quei fatti che potevano essere dedotti nel giudizio di primo grado e non anche a quelli che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o da un evento anch’esso sopravvenuto, purchè collegato a quello iniziale e compreso nel relativo petitum.

E non impedisce al giudice di prendere in considerazione anche fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati nelle precedenti fasi del giudizio, quando si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali: soprattutto in materia di assegno di mantenimento ove si controverta in tema di conservazione o, per converso, di esclusione,del contenuto reale del credito oggetto della domanda originaria.

D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che se il giudice nel determinare l’assegno di divorzio deve alare riferimento ai redditi dei coniugi relativi al momento in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio, tale principio riguarda solo l'”an debeatur” ed è rivolto ad evitare che il diritto possa rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. sent. 2235/2000 e sent. 147/1994); ma non interferisce sulla esigenza che il quantum sia determinato alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, nè sulla legittimità di determinare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (Cass. 24932/2007; 13507/2004; 14886/2002).

La sentenza impugnata va pertanto cassata anche in ordine a tale profilo, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà a nuova determinazione dell’assegno attenendosi ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi del principale, accoglie il terzo nonchè l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2010

 

 

 

Divorzio: per la Cassazione (25560/2010) la relazione adulterina non è automaticamente fonte di addebito della separazione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FELICETTI  Francesco                        –  Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. DOGLIOTTI  Massimo                          –  Consigliere  –

Dott. CULTRERA   Maria Rosaria               –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in  ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E, presso l’avvocato COGO GIAMPAOLO MARIA,  che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSARI NICOLA, TONDO ROSANNA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso  la  sentenza  n.  11/2006 della CORTE  D’APPELLO  di  LECCE,

depositata il 19/04/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 19/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GEMMA SASSO, con delega, che  ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 18.1.2000 C.A. ha chiesto al Tribunale di Brindisi di pronunciare la separazione personale dal coniuge T. G. a causa di insuperabili divergenze determinate da atteggiamenti caratteriali del predetto, incline a relazioni extraconiugali e ad atti di violenza, impeditivi di pacifica convivenza.

Regolarmente costituito, il T. ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie poichè il fallimento del matrimonio era stato determinato dalla relazione extraconiugale intrattenuta nel 1994 dalla predetta con un ventenne, seguita dall’abbandono della casa coniugale.

Il Tribunale, con sentenza 22/2-30/3/2004, ha dichiarato la separazione con addebito alla C., a cui ha affidato la figlia minore, ed ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento della bambina in Euro 220,00 oltre il 50% delle spese straordinarie necessario alla stessa, da concordarsi preventivamente fra i genitori.

La C. ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Lecce sostenendo, quanto alla pronuncia d’addebito, che se anche dopo la crisi avevano vissuto in case separate, nel 1998 vi era stata ripresa della convivenza, dopo la quale non si erano verificati altri fatti a lei addebitabili. Ha chiesto che, nonostante dall’espletata c.t.u. fosse emersa la sua titolarità di un patrimonio immobiliare stimato in Euro 163.780,00) le venisse attribuito un assegno di mantenimento o quanto meno un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. poichè non disponeva di adeguati mezzi economici.

Il T. ha chiesto il rigetto del gravame ed in via incidentale che la decisione venisse riformata nella parte in cui aveva posto a suo carico le spese di c.t.u. La Corte territoriale, con sentenza n. 11 depositata il 19 aprile 2006, in riforma della precedente statuizione, ha escluso l’addebito a carico della C. e le ha attribuito l’assegno di mantenimento, dovuto dal marito in Euro 200 mensili.

T.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 151 e 143 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per non ritenuto provato il nesso tra la relazione extraconiugale della C. e la crisi del matrimonio seppur l’infedeltà rappresenti ex se causa d’addebito.

Lamenta che impropriamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto che la breve durata della relazione adulterina protrattasi per soli quattro mesi, in assenza di altri elementi di prova, non avrebbe portata tale da determinare la rottura del matrimonio.

Critica il passaggio logico in cui si afferma che depone in senso contrario il lasso di tempo di circa sei anni intercorso tra il fatto, avvenuto nel 1994, e la data di comparizione innanzi al Tribunale, fissata nel 2000, che fa presumere che vi sia stato un tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedeltà. Si tratta di elemento privo di rilevanza se si considera che nel contesto sociale d’appartenenza della coppia si è soliti risolvere di fatto la crisi senza formalità giudiziarie.

Deduce illogicità della motivazione laddove esclude l’efficienza causale della relazione adulterina intervenuta con tale M. sulla base della deposizione resa da quest’ultimo.

Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se la relazione extraconiugale violi l’obbligo imposto dalle norme in rubrica, sulla cui base, a meno di prova contraria, debba presumersi la valenza causale nella crisi del matrimonio.

2.- Col secondo motivo, con riferimento all’art. 156 c.c., comma 1, si duole dell’attribuzione a favore della moglie dell’assegno di mantenimento in Euro 200,00 mensili oltre Euro 220,00 per la figlia.

Se ne lamenta sia perchè la Corte territoriale avrebbe considerato il fatto che la C. non svolge attività lavorativa, svalutando il dato rappresentato dalla sua disponibilità di un patrimonio immobiliare cospicuo, sia perchè avrebbe omesso il necessario raffronto con le sue gravose condizioni economiche, determinate dalla percezione di un reddito modesto e dalle necessità del nuovo nucleo familiare, composto dalla convivente e due figli.

Con conclusivo quesito di diritto chiede se ha errato la Corte territoriale per aver attribuito l’assegno di mantenimento alla C. omettendo il raffronto delle relative condizioni patrimoniali.

Il primo motivo è inammissibile.

Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha escluso in punto di fatto, per tutte le ragioni illustrate, che la causa della crisi coniugale possa ricondursi alla relazione extraconiugale della C., il ricorrente replica con argomenti che non centrano affatto questa ratio decidendi. Argomentando sulla base dell’affermata equazione pesta tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la rottura del matrimonio che ne sarebbe l’ineludibile corollario, svolge tutta una serie di considerazioni che mirano in sostanza a confutare la fondatezza della ricostruzione operata in fatto dal giudice d’appello, nonchè dell’apprezzamento dei fatti esaminati.

Già per tale ragione inammissibile, la censura si ispira a principio che la Corte di merito ha applicato nel caso concreto orientando correttamente la sua indagine sulla vicenda matrimoniale in oggetto andando a verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Il presupposto dell’addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (cfr. Cass. n. 8512/2006 – Cass. n. 25618/2007).

La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento della C., ritenendolo lesivo dei suoi obblighi coniugali ma giudicandolo privo di efficacia causale nel provocare l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni.

Il ricorrente smentisce la fondatezza in jure di tale ricostruzione senza coglierne il senso. Il comportamento della moglie, ad avviso della Corte di merito, è senz’altro contrario ai suoi doveri ma nondimeno, non può ad esso ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia che ha portato al suo epilogo il rapporto matrimoniale. Trattasi di un apprezzamento di fatto della vicenda, ricostruita nei sensi indicati, che ha fondato il convincimento dell’organo giudicante circa il valore non decisivo ai fini della pronuncia di addebito di quella violazione. In quanto espresso nel merito e sorretto da tessuto motivazionale puntuale, logico ed immune da errori di diritto, tale giudizio non può essere scrutinato in questa sede di legittimità, essendo demandati al solo giudice di merito sia il vaglio critico delle emergenze probatorie acquisite, che la sintesi ricostruttiva da esso desumibile.

Il secondo motivo è inammissibile.

La censura mira palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione nè tanto meno all’esegesi della norma rubricata offerta dall’organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali ma comunque capaci d’incidere almeno approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E’ perciò inammissibile.

Ne discende il rigetto del ricorso , omesso ogni provvedimento sul governo delle spese processuali in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010

Cassazione 22505 del 2010:è nulla la promessa di non mettere mai in discussione l’assegno di divorzio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 4 novembre 2010, n. 22505

Svolgimento del processo

Con decreto del 4-8.02.2005, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso depositato il 4.10.2004, da V.P., che in revisione delle condizioni del divorzio da M.L., aveva chiesto l’eliminazione dell’assegno di L. 800.000 (Euro 413,17) mensili, annualmente aggiornabili, all’ex moglie attribuito, con decorrenza dal novembre 1995, dalla sentenza di divorzio del 10.11.1995-19.01.1996, resa a conclusioni congiunte dal medesimo Tribunale di Roma.

Con decreto del 10.07-31.08.2006, la Corte d’appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia, in accoglimento del reclamo del V. avversato dalla M., dichiarava cessato a fare data dal mese di ottobre 2004; l’obbligo del primo di corresponsione del suddetto assegno divorzile, ponendo a carico dell’appellata la metà delle spese dell’intero procedimento, compensate per la residua parte.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

– che nel decreto reclamato il Tribunale aveva escluso nel merito la fondatezza della domanda del V., non avendo ravvisato sopravvenienze che legittimassero l’abolizione del beneficio, e ciò previa valutazione d’irrilevanza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 5-15.06.2001, con cui era stata delibata la sentenza di nullità del matrimonio contratto dalle parti (il 16.12.1984), tale decisione essendo successiva al passaggio in cosa giudicata della pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale col riconoscimento dell’assegno di divorzio;

che con il reclamo il V. aveva censurato non solo la ritenuta assenza di sopravvenienze legittimanti la cessazione del suo obbligo di corresponsione, e segnatamente l’attuata valutazione delle attuali condizioni economiche sia della M. che sue, sostenendo incrementi professionali ed immobiliari per lei a fronte di decrementi di introiti per sè, ma anche la sua condanna alle spese del procedimento e l’entità della relativa liquidazione che occorreva preliminarmente esaminare gli effetti dell’impegno preso dal V. nei riguardi della M., contenuto nella lettera in data 26.02.1996 a firma del primo, del seguente tenore testuale:

al punto n. 1) “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”;

al punto n. 2), quando già il V. aveva introdotto, il 7 novembre 1995, il giudizio di nullità del suo matrimonio davanti al Tribunale ecclesiastico del Lazio, di “non richiedere mai la delibazione della eventuale sentenza dichiarativa della nullità del nostro matrimonio che dovesse essere emessa all’esito del giudizio canonico attualmente pendente (..), di modo che l’efficacia di tale decisione rimarrà sempre circoscritta unicamente nell’ambito dell’ordinamento giuridico ecclesiastico”;

che la promessa del V. di non mettere in discussione l’assegno di divorzio precedentemente convenuto a favore della M.:

a) essendo successiva alla pronuncia di divorzio e coeva al giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, all’epoca pendente, non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, per nullità della causa in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio;

b) quale impegno unilaterale, doveva essere inquadrato, nell’ambito dell’istituto giuridico della promessa di pagamento o ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 c.c., comportante l’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando, invece, a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto, menzionato o meno nella ricognizione di debito;

che, pertanto, l’impegno assunto dal V. non gli precludeva di chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno di divorzio ma refluiva sul piano probatorio, addossandogli l’onere di provare la sopravvenuta dissoluzione dei requisiti per l’attribuzione all’ex moglie dell’assegno in questione, e, dunque, di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che giustificassero la sua richiesta di revisione, ed in particolare l’asserzione secondo cui tra le rispettive condizioni economiche era intervenuto un divario a sè sfavorevole, prova che lo stesso aveva fornito.

Avverso questo provvedimento, notificatole il 3.10.2006, la M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3.11.2006. Il 12.12.2006, il V. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato nonchè depositato memoria.

Motivi della decisione.

Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare di rito, deve essere respinta, l’eccezione del V. di inammissibilità del ricorso principale.

Come noto, il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie al divorzio, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti nonchè caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nella specie, il ricorso principale della M., pur non essendo stato espressamente definito come ordinario o straordinario, presenta i requisiti di sostanza e di forma atti a fargli assumere la qualifica di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. Tale impugnazione può, inoltre, estendersi anche ai vizi di motivazione, rendendosi nella specie applicabile, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 2 e art. 21, comma 2, il nuovo lesto dell’art. 360 cod. proc. civ., per essere stato il decreto impugnato pubblicato il 31.08.2006 e, dunque, in data posteriore al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr. Cass. 200922239).

A sostegno del ricorso principale la M. denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1322, 1372, 1375 c.c., art. 1362 c.c., e segg., nonchè dei principi in tema di interpretazione degli atti giuridici; difetto di attività e difetto di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; il tutto con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5”.

La ricorrente censura:

la riconduzione all’ambito delle promesse unilaterali dell’impegno assunto dal V. con la lettera del 26.02.1996, sostenendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali, di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto l’obbligo assunto dall’ex marito con la scrittura valorizzata dai giudici d’appello seguiva altro precedente accordo intervenuto tra le parti il 13.06.1995, in vista del loro divorzio a conclusioni congiunte, e costituiva frutto non di determinazione unilaterale del firmatario, ma di un nuovo, preciso accordo contrattuale delle parti, evidenziato anche dal contenuto della stessa missiva, con premesse del seguente tenore “Faccio seguito alle intese raggiunte al riguardo dai nostri rispettivi legali per ribadirti e confermarti quanto segue 1)…”;

il fatto che non sia stato neppure indicato quale sarebbe stato il rapporto venuto meno e più specificamente, sotto quale aspetto fosse possibile ravvisare “l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto”, che, in ogni caso, non avrebbe potuto ritenersi caducato;

nuovamente la qualificazione giuridica dell’impegno assunto dal V., ribadendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali di cui all’art. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti) e art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), oltre che all’art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede), posto pure che il comportamento dell’ex marito è stato definito dagli stessi giudici d’appello come non commendevole.

Formula conclusivamente il seguente quesito “può considerarsi promessa unilaterale la dichiarazione che una parte faccia all’altra di assumere un’obbligazione in forza di un preventivo accordo? Ed inoltre può ritenersi giudizialmente venuto meno il rapporto fondamentale se neppure si indica quale esso sarebbe stato?”.

Con il ricorso incidentale condizionato il V. censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 160 c.c., l’affermazione (v. sopra sub a) dei giudici d’appello per la quale la promessa da lui formulata con la scrittura del 26.02.1996 (al 2^ punto 1) non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, sostenendo mancanza assoluta di motivazione circa i profili di nullità da lui denunciati ed in particolare circa:

la violazione di norme inderogabili inerenti alla natura di giudicato rebus sic stantibus della sentenza divorzile ed al diritto irrinunciabile di revisione della statuizione impositiva dell’assegno in favore dell’ex coniuge la violazione del principio d’invalidità per illiceità della causa di accordi, anche patrimoniali, tra coniugi, volti a condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status.

Conclusivamente il ricorrente, sottolineato anche che il suo impegno si sarebbe risolto nell’indebita attribuzione di una rendita vitalizia all’ex moglie, sebbene fosse economicamente autonoma, come pure evidenziato dagli accordi della separazione consensuale, formula il seguente quesito di diritto “Può considerarsi lecita e, quindi, valida ed efficace, la dichiarazione con la quale un soggetto rinuncia a chiedere alla competente autorità giudiziaria la revisione delle statuizioni economico-patrimoniali disposte dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero a chiedere la revisione delle stesse pur in presenza di una mutata situazione economico-reddituale delle parti, già coniugi?”.

Il ricorso principale non è fondato; al relativo rigetto segue l’assorbimento del ricorso incidentale, la cui delibazione è stata espressamente condizionata a diversa e favorevole sorte del ricorso principale. la Corte di merito ha giustamente escluso, seppure con motivazione sul punto viziata, che gli intenti espressi dal V. nella lettera diretta alla M. e da lui soltanto sottoscritta il 26.02.1996, potessero costituire fonte di nuove obbligazioni giuridiche.

In primo luogo, dal ricorso non emergono dati decisivi che avrebbero dovuto consentire di ricondurre detti impegni ad accordi intervenuti tra le parti. Tale conclusione non è, desumibile dal trascritto tenore della missiva in questione nè più specificamente dal mero richiamo attuato nella relativa premessa, alle intese che ne avevano preceduto la redazione, espressamente intercorse soltanto tra i rispettivi legali, ne ancora dal contenuto della precedente lettera del 13.06.1995, cui la prima non attua alcun richiamo, lettera questa con cui entrambe le parti, che ne figurano firmatarie, avevano raggiunto intese economiche da recepire nella emananda sentenza di divorzio, alle cui statuizioni di natura economico-patrimoniale il V., con la successiva scrittura del 26.02.1996. aveva anche riferito la sua dichiarazione contenuta al relativo punto 1).

Quanto a quest’ultima, secondo cui “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”, l’esito dell’interpretazione condotta alla luce dei canoni ermeneutici legali applicabili agli atti unilaterali tra vivi e segnatamente di quelli contemplati dall’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 200901387; Cass. 200902399), non avrebbe potuto, senza anche necessità di fare ricorso al criterio sussidiario di cui all’art. 1366 c.c. (cfr Cass. 200106819; 200405239), portare a riconoscerle una valenza giuridica impegnativa e segnatamente ad attribuirle valore precettivo negoziale di rinuncia alla revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, attributive dell’assegno in favore dell’ex moglie.

Essendo la M. già fornita di titolo giudiziale all’assegno divorzile, si palesava del tutto ultroneo intendere la dichiarazione in argomento, implicante l’assicurazione del V. di non mettere in discussione tale titolo e di porvi ossequio, come promessa di pagamento o riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., da parte dell’obbligato alla corresponsione, tra l’altro in ogni caso tenuto a provare sopravvenienze atte a legittimare la revisione di tale stabilito apporto.

La L. n. 898 del 1970, art. 9, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, inoltre, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre “rebus sic stantibus”, ossia modificabile in caso di successive variazioni di fatto. Anche la possibilità d’intendere la dichiarazione del V. come rinuncia a tale diritto di revisione, oltre a non trovare conforto nel dato letterale, in tal senso muto, sarebbe stata preclusa dalla nullità per illiceità della causa di un tale tipo di abdicazione, interferente sul diritto indisponibile all’assegno di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato del V. e condanna della soccombente M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la M. a rimborsare al V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.