LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FILADORO Camillo – Presidente – Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 5016/2009 proposto da: B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MICCINESI Marco, MENCHINI SERGIO, SCARPELLI LORENZO giusta delega in calce al ricorso; – ricorrenti – e contro S.B. SPORTING CLUB SCARL (OMISSIS); – intimato – nonchè da: S.B. SPORTING CLUB SCARL (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAFEDE EUGENIO, BUIANI ERMANNO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato; – ricorrente incidentale – contro B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO N. 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MENCHINI SERGIO, MICCINESI MARCO, SCARPELLI LORENZO giusta delega in calce al controricorso; – controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1160/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, Sezione Seconda Civile, emessa il 03/07/2008, depositata il 22/07/2008; R.G.N. 2985/2005; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO; udito l’Avvocato LORENZO SCARPELLI; udito l’Avvocato ERMANNO BUIANI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorse principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. B.C., che, all’età di quindici anni, aveva riportato gravissimi danni in esito ad un tuffo in una piscina, nella parte in cui l’acqua era alta novanta cm, conveniva in giudizio la società (S.B: Sporting club soc. coop. r.l.) che gestiva la piscina, chiedendo il risarcimento ex art. 2050 c.c., e, in subordine, ex art. 2043 c.c..
Nel contraddittorio con la società e della Lloyd Adriatico Spa, chiamata in giudizio dalla società in manleva, il Tribunale, esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c., accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c., riconoscendo il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, e un risarcimento pari a circa Euro 1.100.000,00, oltre accessori; dichiarando l’assicurazione tenuta a tenere indenne l’assicurata nei limiti del massimale.
2. L’appello proposto dalla società, nel contraddittorio anche con l’assicurazione che aveva chiesto l’estromissione dal giudizio avendo transatto la lite con la società, veniva deciso (sentenza 22 luglio 2008) con il rigetto della domanda della B. e la dichiarazione di assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla società nei confronti dell’assicurazione.
3. Avverso la suddetta sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, corredati da quesiti.
Ha resistito la società, proponendo ricorso incidentale subordinato, cui ha resistito con controricorso la B.. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
4. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) l’esclusione della responsabilità, ex art. 2050 c.c., della società che gestiva la piscina, affermata dal primo giudice, è coperta da giudicato interno;
b) è contraddittoria la sentenza di primo grado in cui riconosce l’insidia o trabocchetto e la corresponsabilità della parte lesa, oltre a non essere pertinente il richiamo all’insidia o trabocchetto, riferibile alla responsabilità della PA;
c) il nesso eziologico tra evento lesivo e colpa del gestore della piscina è escluso dalle modalità del sinistro: l’essersi la ragazza tuffata dal bordo dove l’acqua era bassa; la non allegazione, e la non emersione, di anomalie su colorazione e trasparenza dell’acqua;
la ordinaria frequentazione e la conoscenza della piscina, dove nello steso giorno aveva giocato con la sorella nella parte bassa;
d) la mancanza di cartello segnaletico dell’altezza dell’acqua e del divieto di tuffarsi (cartelli, peraltro non obbligatori) non ha rilevanza causale, attese le modalità del tuffo, a capofitto (secondo c.t.u.), le condizioni soggettive della vittima (esperta nuotatrice e frequentatrice piscina) e il principio di autoresponsabilità valevole per i frequentatori (senza che possa rilevare l’età, non potendosi dire immatura a 15 anni.;
e) non risulta provato che la vittima avesse eseguito prima altri tuffi del genere senza che il bagnino la ammonisse, nè che il tuffo dai bordi fosse normalmente tollerate dai bagnini, stanti le risultanze opposte delle testimonianze;
f) l’evento è attribuibile solo all’azzardo della vittima.
5. Il motivi di ricorso primo, secondo, sesto settimo e ottavo sono inammissibili, risolvendosi in enunciazioni di carattere generale e astratto, prive di specifiche indicazioni in relazione alla fattispecie concreta; inidonee a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie; nè potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. s.u. n. 6420 del 2008).
6. Con il nono motivo la ricorrente sostiene prospettando la violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 – che la corte di merito ha errato nell’omettere di qualificare diversamente la domanda, avanzata delle parti ai sensi dell’art. 2043 c.c., potendosi riconoscer in capo al giudice un potere-dovere d’ufficio, sia pure sulla base degli elementi di fatto dedotti in giudizio, così che avrebbe potuto e dovuto riconoscere la configurabilità di una responsabilità della società convenuta a titolo contrattuale o extracontrattuale ex art. 2051 c.c..
Il motivo va rigettato. L’impossibilità di configurare la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa diversa qualificazione della domanda proposta in giudizio, discende linearmente dall’ambito e dai limiti del potere di qualificazione del giudice di merito, oltre che dalla ratio perseguita dall’art. 112 c.p.c..
Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dal tenore letterale degli atti, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, proprio con il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata (Cass. n. 15802 del 2005). D’altra parte, la possibilità di far valere la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la pronuncia su una domanda non proposta o per omesso esame di una domanda proposta, è proprio a presidio del principio dispositivo che fonda il processo civile.
7. I motivi terzo, quarto e quinto, possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e vanno accolti.
La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non obbligatoria la segnaletica di pericolo nella piscina e, comunque, ha escluso qualunque rilevanza causale di tale mancanza (art. 2043 c.c., comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), attribuendo la totale responsabilità dell’evento lesivo solo all’azzardo della vittima, senza motivare sufficientemente in ordine al punto esatto del tuffo (quarto) e alla maturità della quindicenne (quinto).
7.1. Effettivamente, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che la mancanza di una normativa specifica, che imponesse al gestore della piscina la collocazione di cartelli (indicatori della diversa profondità e del divieto di tuffi dove l’acqua era bassa), escludesse la configurabilità di un comportamento colposo in capo al gestore.
Infatti, l’apposizione di mezzi idonei a segnalare la profondità della piscina e di un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, risponde alle comuni regole diprudenza, specificate nei confronti del gestore della piscina, volte ad impedire il superamento dei limiti del rischio connaturato allo svolgimento dell’attività sportiva.
Nessun rilievo può avere, quindi, la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie, o in norme elaborate dagli organismi sportivi di riferimento. La loro eventuale esistenza non farebbe altro che codificare generali norme di prudenza rispetto a chi, per la natura dell’attività svolta, è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti nell’organizzazione della propria attività economica.
7.2. Inoltre, il giudice da un lato, non ha, erroneamente, attribuite alcuna valenza causale a tale omissione rispetto all’evento, dall’altro non ha motivato adeguatamente la ritenuta totale riconducibilità dell’evento alla vittima.
Invero, alla luce del consolidato criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, non può negarsi che non è inverosimile l’ipotesi che, in presenza di idonei segnali di pericolo, il comportamento dell’uomo medio, e, tanto più quello di un’adolescente, avrebbe potuto essere più accorto sino ad arrivare ad escludere il compimento del comportamento vietato.
Inoltre, la decisione censurata difetta di completa e adeguata motivazione laddove attribuisce l’evento al solo comportamento azzardato della vittima, senza spiegare se il tuffo è avvenuto dal lato corto o lungo della piscina. Dato di non poco rilievo, se si considera che dal primo l’acqua della piscina era senz’altro bassa, mentre dal secondo la profondità dell’acqua non era omogenea, con conseguenti ripercussioni sulla valutazione del comportamento colposo della vittima e della mancata presenza di segnali. Pure incompleta risulta la motivazione, laddove attribuisce valore assoluto alla perfetta conoscenza della piscina da parte delle vittima e alla sua esperienza come nuotatrice, sostenendo, quanto al profilo di maturità psicologica della vittima, che “non si può dire che l’età della ragazza fosse immatura al punto tale da non consentirle di comprendere l’azzardo”, laddove propria la giovanissima età avrebbe consigliato, secondo l’id quod plerumque accidit, una maggiore prudenza nella valutazione.
8. La società ha proposto ricorso incidentale subordinato, prospettando la violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, rispetto alle critiche svolte in appello relative alla dinamica del fatto e alla ritenuta, assenza della segnaletica ai bordi della piscina.
Sulla base del principio pacifico, secondo cui “La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso.
Essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchè in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni” (da ultimo rg. 4541 del 2009, ud. 24 gennaio 2011), il ricorso sarebbe stato inammissibile dando rilievo alla prospettazione della parte, che lamenta formalmente un’omessa pronuncia. Ma, il collegio ritiene che, al di là della formale prospettazione, la ricorrente lamenti, come emerge meglio dal quesito, un vizio di motivazione della sentenza laddove non avrebbe dato conto delle eccezioni critiche svolte in appello alla sentenza di primo grado, in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto e alla assenza della segnaletica ai bordi della piscina. Trattandosi, allora, di censura su mancato accoglimento di eccezioni, il ricorso è ammissibile, ma va rigettato.
Infatti, la Corte ha adeguatamente motivato, con coerenza, sia rispetto alla dinamica, dando conto del tuffo e delle modalità sulla base della consulenza (anche se, come si è visto, non ha specificato da quale punto della piscina), sia rispetto all’assenza della segnaletica.
9. In conclusione, il giudice di rinvio deciderà in conformità del seguente principio di diritto: “Ai fini dell’individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell’acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa, come nella specie, andrà valutata l’incidenza causale di tale omissione rispetto all’evento, non apparendo inverosimile – alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata – che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell’uomo medio, e, tanto più su quello di un’adolescente. Inoltre, ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è avvenuto dal lato corto della piscina, dove l’acqua era senz’altro bassa, o dal lato lungo, dove la profondità non era omogenea, nonchè la valutazione della giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile”.
Lo stesso giudice liquiderà le spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie i motivi terzo, quarto e quinto, dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, sesto; settimo e ottavo, nonchè rigetta il nono motivo del ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa, composizione.
Per la Corte di Cassazione, anche se nel caso in specie i Vigili procedevano nel senso contrario all’automobilista che avrebbe utilizzato il telefono alla guida, vi è piena prova di quanto avvenuto, salvo querela di falso. La Suprema Corte ribadisce “la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232)“
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 novembre 2010 – 21 febbraio 2011, n. 4219 Presidente Settimj – Relatore Giusti
Fatto e diritto
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“La s.r.l. B.M., proprietaria dell’autovettura Citroen tg. XX, ha proposto opposizione al verbale, elevato dalla Polizia municipale di Pontassieve, con cui era stata ad essa contestata, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada (utilizzo del telefono cellulare durante la guida).
Il Giudice di pace di Pontassieve ha accolto l’opposizione.
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2009, ha rigettato l’appello del Comune.
Ha rilevato il giudice del gravame che non bastava richiamare la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento redatto dai vigili urbani per sostenere la fondatezza della contestazione, giacché nella specie la visione della condotta era avvenuta da parte di agenti della polizia municipale procedenti in senso contrario, che si trovavano a loro volta su un’autovettura in movimento, di talché il loro punto di osservazione era passibile di errore.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il Comune, con atto notificato il 23 ottobre 2009, sulla basa di due motivi.
L’intimata non ha resistito.
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e pone il quesito di diritto se, ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173, commi 2 e 3 del codice della strada, alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte; del conducente del veicolo possa essere attribuita fede privilegiata anche in caso di legittima mancata contestazione immediata.
Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostante di fatto: della violazione che: non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenuta alla presenta del pubblico ufficiale q rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti a dell’effettivo svolgersi dei fatti.
Tale pronuncia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultante del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).
Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, relativo al vizio di motivazione.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione al verbale. Condanna. la s.r.l. B.M. di A. al pagamento delle spese processuali sostenuta dal Comune, che liquida, per la fase dinanzi al Tribunale, in Euro 600, di cui Euro 280 per diritti, Euro 220 per onorari ed Euro 100 per anticipazioni, oltre a spese generali a ad accessori di legge, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 novembre 2010 – 18 gennaio 2011, n. 1083 Presidente Trifone – Relatore Amatucci
Svolgimento del processo
1.- Il 23.7.1981 il trentacinquenne M. P. morì per le lesioni riportate nello scontro tra il motociclo sul quale viaggiava ed un autocarro che, nell’immettersi nella strada regolarmente percorsa dal P. , aveva invaso la corsia opposta.
Con sentenza del 23.3.1983 il tribunale penale di Perugia condannò il conducente dell’autocarro A. B. alla pena di giustizia e, ritenutolo esclusivamente responsabile dell’incidente, lo condannò altresì, unitamente al responsabile civile G. C. A. , qualificato proprietario del mezzo, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore dei congiunti, costituitisi parte civile. Riconobbe a favore della moglie del defunto, L. R., e dei figli, P. A. e C. , una provvisionale di L. 25.000.000, versata dalla società assicuratrice del mezzo (Alleanza Securitas Esperia, poi Allsecures, in seguito Axa) il 18.8.1983 (o il 23.9.1983 secondo altra indicazione della sentenza impugnata). La sentenza fu confermata dalla corte d’appello il 29.3.1985. Il giudicato si formò il 18.12.1985 a seguito della declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione.
Nelle more, l’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato (in seguito FF.SS.) di cui il P. era dipendente, costituì a favore dei predetti congiunti una rendita vitalizia del valore di L. 93.597.750 alla data dell’1.1.1982 e ne richiese il pagamento ad Axa in via surrogatoria. L’Axa versò alle FF.SS. L. 80.000.000 il 26.1.1984 e L. 44.925.840 il 26.7.1985, così esaurendo il massimale di polizza di L. 150.000.000.
2.- Il 22.6.1988 la R. ed i figli P. agirono giudizialmente innanzi al tribunale di Perugia nei confronti del B., del G. e dell’Axa adducendo l’insufficienza delle somme già percepite a titolo di risarcimento del danno e richiedendone la differenza.
Contumace il B., resistettero il G. e 1’Axa:
– il G. rappresentando che le FF.SS. avevano già giudizialmente domandato la condanna di tutti e tre i convenuti al pagamento della somma di L. 173.479.285, quale importo capitalizzato della rendita costituita in favore dei danneggiati, in surrogazione dei quali avevano agito; e chiedendo inoltre che Axa, della quale addusse la mala gestio, fosse condannata a tenerlo indenne anche oltre i limiti del massimale;
– l’Axa adducendo che gli importi richiesti dagli attori erano eccessivi e negando la mala gestio per aver tempestivamente pagato.
Con sentenza del 26.7.2001 il tribunale condannò il B. ed il G. al pagamento di L. 28.226.808 a titolo di risarcimento del danno morale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi. Ritenne che il danno patrimoniale fosse pari a quanto già erogato dalle FF.SS., che l’Axa aveva versato l’intero massimale e che dovesse escludersene la responsabilità per mala gestio.
3.- La sentenza fu appellata autonomamente dagli attori e dal G. e, in via incidentale, dal B., che chiese il rigetto della domanda e di essere tenuto comunque indenne dall’Axa della somma di Euro 52.000 versata intanto agli attori.
Axa resistette.
Con sentenza n. 336 del 2005 la corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, solo riducendo il residuo credito degli attori per danno morale da L. 28.226.808 a L. 21.608.753 (pari ad Euro 11.159,99), affermando che anche Axa era tenuta alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma di L. 25.000.000 e dichiarando cessata la materia del contendere tra gli attori stessi ed il B..
4.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la R. ed i P. sulla base di tre motivi e, con autonomo ricorso, B. A. , che si affida a due motivi.
Al ricorso R. – P. resistono con distinti controricorsi l’Axa ed il G., che propone anche ricorso incidentale fondato su tre motivi, al quale resistono con controricorsi i ricorrenti principali ed Axa.
Al ricorso del B. resistono con controricorsi l’Axa ed il G., che propone ricorso incidentale fondato su tre motivi, al quale resiste con controricorso l’Axa.
I R. – P. , il G. ed il B. hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
IL RICORSO R. – P. (R.G.N. 20196/06).
1.- Col primo motivo, deducendo violazione di norme di diritto e vizi della motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, i ricorrenti si dolgono che la corte d’appello abbia ritenuto che gli attori avessero formulato una domanda nuova, come tale inammissibile, col richiedere all’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.6.1998 la somma di L. 402.206.000 (previa detrazione dell’importo di L. 25.000.000) per danno morale, invece originariamente indicato in L. 40.000.000, tra l’altro senza alcuna riserva di stile in ordine alla maggior somma che fosse per essere eventualmente risultata di giustizia.
Affermano che la diversa quantificazione della pretesa integra una mera emendatici e non una mutatio libelli e citano a sostegno dell’assunto Cass., nn. 4828/06, 1224/06, 26079/05 e 20683/05.
1.1.- La censura è fondata.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova. In tal senso si sono espresse, oltre alle sopraindicate sentenze citate dai ricorrenti, tra le altre, Cass. nn. 9266/10, 17977/07, 14961/06, 6338/00, 7275/97, 2693/91, 1743/90. La seconda, pronunciata in materia di responsabilità extracontrattuale in fattispecie nella quale era stato chiesto in citazione il risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto per un importo determinato, poi maggiorato all’udienza di precisazione delle conclusioni, ha in particolare affermato – con enunciazione che va anche in quest’occasione ribadita – che le variazioni puramente quantitative del petitum sono consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio nè menomazione del diritto di difesa dell’altra parte.
Una volta escluso che l’incremento della somma richiesta (c.d. petitum mediato) integri una mutatio libelli, è del tutto irrilevante operare un raffronto – com’ha fatto la corte d’appello – tra quanto era stato orginariamente domandato al momento dell’atto di citazione e l’equivalente monetario alla data della precisazione delle conclusioni. Non questo è l’elemento determinante; ciò che conta è che, domandando una somma maggiore, non si introducano nuovi temi di indagine, tali da menomare il diritto della difesa dell’altra parte. E tanto va senz’altro escluso se, per esempio, l’incremento nominalistico della pretesa creditoria per il risarcimento del danno non patrimoniale sia, in sede di precisazione delle conclusioni, collegato a nuove tabelle intanto elaborate. La natura della tabella, che in non altro consiste che in un parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., non integra un fatto nuovo per gli effetti che si stanno considerando, ma piuttosto un dato che si iscrive tra quelli di comune esperienza, dunque una regola di giudizio alla quale il giudice potrebbe (o dovrebbe) fare comunque ricorso indipendentemente dalla sollecitazione della parte.
La sentenza va dunque cassata non solo in riferimento alla operata diminuzione della somma liquidata a titolo di “danno morale” rispetto a quella riconosciuta dal tribunale in relazione ad operati raffronti comparativi con l’originaria espressione monetaria della voce di danno da parte degli attori, ma anche per aver ritenuto di non poter liquidare una somma maggiore, nei limiti del valore quale espresso in termini monetari alla data di precisazione delle conclusioni. Valore che – è il caso di chiarire in relazione alla natura dell’obbligazione risarcitoria – è suscettibile di essere a sua volta quantificato in una somma ancora maggiore alla data della sentenza, purchè non eccedente il valore corrispondente alla somma richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. In termini ancora più chiari: nei debiti di valore il giudice deve tener conto anche della svalutazione monetaria che intervenga tra la data di precisazione delle conclusioni e quella della pronuncia.
2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione di norme di diritto e vizi della motivazione in relazione alla errata conclusione che la corte d’appello aveva tratto dalla corretta premessa che, dopo le note sentenze della Corte costituzionale nn. 319/89, 356/91 e 485/91 in materia di azione surrogatoria da parte degli enti gestori delle assicurazioni sociali e l’estensione al danno morale operatane dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno (all’infortunato o ai suoi congiunti) da parte degli enti citati non priva più i danneggiati del diritto di chiedere all’assicuratore del danneggiante per la responsabilità civile il risarcimento dei danni che non costituiscono oggetto delle assicurazioni sociali, e dunque di quello biologico e morale (n.d.e.: ora, a seguito delle coeve decisioni delle sezioni unite nn. 26972 e ss. dell’11.11.2008, non patrimoniale tout court).
La corte, infatti, dopo aver riconosciuto che, essendo il diritto ancora controverso, quelle sentenze erano applicabili nella specie e che, di conseguenza, i danneggiati avevano titolo per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale alla società assicuratrice nonostante la surrogazione operata dalle FF.SS. ed i conseguenti pagamenti effettuati dall’Axa al surrogante (e, in minima parte, alla Regione per spese ospedaliere), aveva erroneamente ritenuto di poter considerare quei versamenti liberatori per l’Axa ex art. 1189 c.c., per avere la stessa pagato al creditore apparente, quale sembravano essere le FF.SS, “essendo stata svelata – per così dire – la non corrispondenza tra realtà ed apparenza soltanto dalle successive sentenze della Corte costituzionale”.
2.1.- Anche questo motivo è fondato.
Correttamente i ricorrenti mettono in luce come la corte d’appello abbia finito per vanificare il portato precettivo delle sentenze della Consulta, realizzando proprio quella situazione pregiudizievole per i danneggiati che le Corti costituzionale e di cassazione hanno bollato come contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento. La prima, chiarendolo ancora con sentenza n. 37/94, la seconda con sentenze nn. 605/98 e 14638/00.
La questione è stata risolta, in caso sostanzialmente identico, dalla prima delle due sentenze citate dal ricorrente (cui adde, oltre a Cass. 14638/00, anche Cass. nn. 15431/04 e 14601/05), dalla quale è stato tratto il principio così sintetizzato nella relativa massima ufficiale tratta dalla pronuncia, che va anche in quest’occasione ribadito:
“La sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989, n. 319 che ha dichiarato l’illegittimità della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l’assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, L’Inail abbia dichiarato all’assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito, di per sè, non è un fatto giuridico capace di rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Infatti sino a quando il diritto del danneggiato verso l’assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull’esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall’Inail perchè ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima”.
In motivazione (sub 2.3.) la citata sentenza chiarisce anche che “il pagamento produce effetti in quanto è fatto al creditore, o a persona per lui legittimata riceverlo o a persona succedutagli nella titolarità del credito. Se il pagamento non è fatto al creditore, ma a persona che, secondo una norma di apparente legittimità, versa in una situazione che ne ha determinato la successione a lui nella titolarità del credito, l’effetto estintivo del credito cessa con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che dava rilievo a quella situazione. Il creditore che non ha ricevuto la prestazione ha diritto di pretenderla e il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere da chi lo ha ricevuto il pagamento divenuto indebito”.
Il che risolve anche il problema relativo alla identificazione del soggetto abilitato alla ripetizione dell’indebito, che potrà essere domandata dalla società assicuratrice per la responsabilità civile all’ente surrogatosi nei diritti del danneggiato.
Va piuttosto dato conto dell’ulteriore affermazione della sentenza n. 605/98, laddove così prosegue: “Ciò sempre che il debitore non intenda sostenere che egli ha pagato a creditore apparente, che il proprio debito è rimasto estinto e spetta al creditore ripetere da chi lo ha ricevuto il pagamento da lui fatto (art. 1189 cod. civ.).
La ricorrente non ha però sostenuto – nel giudizio di merito nè perciò nel ricorso – che, quando essa ha eseguito il pagamento all’Inail, in ragione del fatto dell’esistenza della norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, da un lato l’Inail appariva legittimato in base a circostanze univoche a ricevere il pagamento dall’altro essa lo aveva eseguito in buona fede”.
L’affermazione, che peraltro costituisce un obiter dictum, non è suscettibile di essere interpretata nel senso che il problema, se si fosse posto, si sarebbe potuto risolvere nel senso della liberazione della società assicuratrice per aver pagato, in buona fede, a chi appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche ex art. 1189 c.c., comma 1, con l’ulteriore conseguenza che in ripetizione dovrebbe allora agire, ai sensi del secondo comma, il vero creditore (nella specie i congiunti danneggiati) nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento (nella specie le surrogatesi FF.SS.).
La ragione ne è che il riferimento del primo comma alle “circostanze univoche” che ingenerano una situazione di apparenza non può essere estesa alle norme di diritto dalla quale dipenda la qualificazione di un soggetto come creditore, giacchè tanto interferirebbe, frustrandole, con le regole che disciplinano gli effetti degli atti normativi, la cui puntuale applicazione costituisce un principio cardine dell’ordinamento.
3.- Col terzo motivo sono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in riferimento alla avvenuta esclusione della sussistenza di un danno patrimoniale superiore alla capitalizzazione della rendita vitalizia liquidata dalle FF.SS..
Si sostiene l’erroneità storica e l’apoditticità razionale dell’affermazione della corte d’appello secondo la quale “la natura di azienda autonoma dello Stato, propria all’epoca delle Ferrovie, induce a ritenere, in mancanza di elementi obiettivamente apprezzabili di segno contrario, che la costituzione della rendita sia avvenuta in conformità alla normativa in materia”.
3.1.- Si tratta di un apprezzamento di fatto, la cui prospettata erroneità non è sindacabile in questa sede in relazione all’adeguatezza della motivazione che lo sorregge, contrassegnata dall’ulteriore osservazione fu della corte d’appello che nè in primo grado nè in sede di appello erano stati offerti elementi di prova di un maggior danno (così la sentenza impugnata a pag. 21, secondo capoverso).
Il motivo è respinto.
IL RICORSO INCIDENTALE G. (R.G. 25879/06).
4.- Va preliminarmente rilevato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso del G., per tardività, sollevata da Axa è infondata alla luce delle assorbenti enunciazioni di Cass., sezioni unite, 27.11.2007, n. 24762.
È stato affermato che sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.
L’unico termine da rispettare è quello di cui all’art. 371 c.p.c.. E non si afferma che sia stato violato.
5. – Col primo motivo il ricorrente si duole deducendo violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – che la corte d’appello lo abbia ritenuto comproprietario dell’autocarro alla data (23.7.1981) dell’incidente mortale provocato dal suo conducente benchè l’automezzo fosse ricompreso nel ramo d’azienda conferito il 27.11.1980 nella società a responsabilità limitata Dinamica Umbra.
5.1.- Il motivo è infondato in relazione al giudicato formatosi il 18.12.1985 sulla sentenza (penale) di condanna generica anche del G. al risarcimento, in qualità di responsabile civile.
L’erroneo riferimento contenuto in sentenza alle norme del codice di procedura penale entrato in vigore successivamente alla data sopra indicata non infirmano la correttezza della decisione anche alla stregua delle norme previgenti (art. 27 c.p.p. del 1930), sicchè va solo corretta la motivazione sul punto.
6.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione di norme di diritto e per vizio della motivazione nella parte in cui ha escluso che fosse “ravvisabile la mala gestio prospettata dal G., considerato che la compagnia, a fronte della dichiarazione di surroga delle Ferrovie dello Stato, non avrebbe potuto effettuare altri versamenti a favore di danneggiati” (così la sentenza impugnata, a pagina 24).
Il ricorrente G. sostiene che tale motivazione è erronea in diritto in quanto la dichiarazione di surrogazione delle FF.SS. non impediva all’assicuratrice Axa di considerare le ulteriori pretese dei danneggiati e si duole della apoditticità della risposta data ai motivi di appello con i quali egli aveva censurato la sentenza di primo grado laddove il tribunale aveva conferito rilievo, per escludere la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio, al fatto che “la penale responsabilità del B. era stata definitivamente acclarata solo il 29.3.1985 e che la compagnia, almeno sino al 18.10.1983, non poteva valutare il danno nel suo complesso a causa della mancata precisazione dell’ammontare della rivalsa da parte delle FF.SS.”.
Senonchè – si afferma in ricorso – la Corte di legittimità ha chiarito che una responsabilità contrattuale per inadempimento dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato è configurabile anche indipendentemente dalla definizione del giudizio penale che abbia coinvolto il danneggiante assicurato (Cass. 5531/97), essendo dovere dell’assicuratore attivarsi entro 60 giorni per acquisire i dati dai quali desumere la responsabilità dell’assicurato e la congruità delle pretese del danneggiato, per soddisfarne senza ritardi il diritto al risarcimento. Nella specie, la responsabilità del B. risultava evidente dal rapporto e dalla sentenza di primo grado (impugnata solo in punto di attenuanti generiche) e le FF.SS. avevano sin dall’8.9.1982 (documento 8 del fascicolo di parte) invitato l’assicuratore a versare L. 103.072.125 a tacitazione di ogni loro pretesa; sicchè, se la compagnia assicuratrice avesse concluso una transazione che senz’altro presentava i caratteri della ragionevolezza, avrebbe avuto a disposizione ulteriori L. 47.000.000 rispetto al massimale, sufficienti a soddisfare allora le pretese dei danneggiati, e non avrebbe esposto l’assicurato G. al rischio di dover affrontare in proprio le conseguenze economiche del dilatorio comportamento dell’assicuratore per il danno eccedente il massimale (Cass., n. 2276/05).
Del resto, il colpevole ritardo della compagnia era stato ravvisato dalla corte d’appello in ordine al pagamento della provvisionale proprio in ragione della evidenza della responsabilità del B., quale chiaramente risultava sin dall’inizio della vicenda.
6.1.- Obietta tra l’altro Axa che, anche a voler ammettere che l’impugnazione del B. avverso la sentenza penale di primo grado riguardasse solo le attenuanti, rimaneva pur sempre operante la diffida delle FF.SS. che aveva esercitato la surroga ex art. 1916 c.c., ponendo così un ostacolo insormontabile alla definizione delle pretese risarcitorie degli eredi P. . Un accordo transattivo coi P. – afferma – sarebbe stato inopponibile alle FF.SS., con conseguente obbligo dell’Axa di pagare alle Ferrovie quanto le stesse avevano anticipato ai P. .
6.2.- Il motivo è fondato.
Secondo la L. n. 990 del 1969, art. 28 (applicabile ratione temporis), il rapporto assicurativo tra danneggiato e assicuratore della responsabilità civile ed il rapporto previdenziale tra danneggiato ed ente di assicurazione sociale si coordinano attraverso lo schema della surrogazione legale (art. 1203 cod. civ., n. 5) e nel concorso dei seguenti atti;
nel rapporto assicurativo, l’assicuratore deve chiedere al danneggiato se ha diritto a prestazioni in quello previdenziale. Se il danneggiato risponde affermativamente, l’assicuratore accantona la somma prevedibilmente corrispondente alla prestazione spettante al danneggiato-assistito nel rapporto previdenziale e chiede all’ente se vuole valersi del diritto di surrogarsi al danneggiato. L’ente deve rendere dichiarazione positiva nei successivi 45 giorni;
– nel rapporto previdenziale, l’ente corrisponde la prestazione ed ha diritto di surrogarsi nei limiti della prestazione corrisposta: in questi limiti, con il pagamento nel rapporto previdenziale, l’ente è surrogato in quello assicurativo al danneggiato; l’assicuratore della responsabilità civile può e deve solo pagare all’ente la somma che questo dichiara d’aver prestato nel rapporto previdenziale.
Al complesso di atti appena descritto la L. n. 990 del 1969, art. 28, ricollega l’effetto di estinguere, nel rapporto assicurativo, il diritto del danneggiato verso l’assicuratore, nei limiti della somma che lo stesso danneggiato ha già percepito dall’ente nel rapporto previdenziale.
Non è dunque corretta in diritto l’affermazione della corte d’appello che l’assicuratore, “a fronte della dichiarazione di surroga delle Ferrovie dello Stato, non avrebbe potuto effettuare altri versamenti a favore di danneggiati”. Il versamento sarebbe stato invece possibile per la parte eccedente la richiesta delle FF.SS., segnatamente alla luce del rilievo che la costituzione della rendita da parte delle Ferrovie afferiva esclusivamente al danno patrimoniale e che queste, nel 1982, avevano richiesto ad Axa un versamento di circa L. 102 milioni a tacitazione delle proprie pretese in via surrogatoria, sicchè sarebbero risultati ulteriori L. 43 milioni immediatamente disponibili rispetto al massimale di L. 150 milioni.
Non è stato dalla corte d’appello apprezzato – ed in tal senso la motivazione della sentenza impugnata è certamente carente (anche) alla stregua del (finora) consolidato orientamento sul punto – se, già a quella data, o quantomeno a quella successiva del 23.3.1983, non sussistessero i presupposti per una completa valutazione da parte di Axa della responsabilità esclusiva del B.e del danno subito dai superstiti, e per la conseguente soddisfazione delle aspettative risarcitorie dei danneggiati.
È stato, infatti, più volte chiarito che se il massimale era capiente all’epoca del sinistro ma è divenuto insufficiente a coprire l’intero danno per effetto della svalutazione intanto intervenuta durante la mora dell’assicuratore, questi dovrà tenere indenne l’assicurato in misura pari all’intero danno subito dal danneggiato, quale che ne sia l’ammontare, configurandosi come mala gestio in senso proprio, nei confronti dell’assicurato, il colpevole ritardo col quale l’assicuratore abbia soddisfatto il credito del danneggiato. Nell’ambito del rapporto assicurativo, tale colpevole ritardo da parte dell’assicuratore – superato il più risalente orientamento secondo il quale esso era configurabile solo una volta che fosse stata giudizialmente o negozialmente accertata la responsabilità dell’assicurato, nonchè quantificato l’ammontare delle somme dovute al terzo danneggiato (Cass., nn. 4240/96, 7330/95, 3503/91, 1193/89, 4518/85, 1440/80) – è allo stato fatto coincidere col momento nel quale la società assicuratrice sia stata posta in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed abbia tuttavia omesso, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’adempimento del contratto di assicurazione verso l’assicurato, di mettere a disposizione il massimale o la parte di esso sufficiente a risarcire il danno, o di concludere favorevoli accordi transattivi con il danneggiato (cfr., ex multis, Cass., nn. 6461/96, 4867/98, 10696/99, 7557/01, 1885/02, 2195/04, 11597/04, 24747/07).
Già alla stregua di tale consolidato indirizzo, come s’è appena osservato, la sentenza è censurabile per non avere accertato se Axa non fosse stata posta in grado di apprezzare la fondatezza delle pretese risarcitorie dei danneggiati quando ancora il massimale sarebbe stato sufficiente a risarcirli; in tale ottica, la corte territoriale avrebbe anche dovuto considerare che, quando l’inadempimento dell’assicuratore sia addotto dall’assicurato e consista nel ritardo col quale questi abbia risarcito il danneggiato, la prova della non imputabilità del ritardo grava (ex art. 1218 c.c.) sull’assicuratore, tenuto a dimostrare la propria correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) nell’esecuzione del contratto di assicurazione.
6.3.- Ma il collegio ritiene di dover fare talune considerazioni ulteriori, volte ad elidere la possibile discrasia fra il momento, certo, nel quale la mora sussiste nei confronti del danneggiato (60 giorni dopo la richiesta risarcitoria avanzata nelle forme previste dalla legge) nel rapporto indennitario e quello – che sulla base dell’attuale orientamento è del tutto incerto in relazione al variegato atteggiarsi dei singoli casi – nel quale un colpevole ritardo dell’assicuratore è ravvisabile nei confronti dell’assicurato nell’ambito del rapporto assicurativo.
Il fatto stesso che, nel rapporto indennitario, la legge conceda 60 giorni all’assicuratore per determinarsi in ordine al risarcimento da corrispondere al danneggiato è sintomatico della tipizzazione del tempo considerato necessario perchè siano compiuti gli accertamenti del caso; o, comunque, del lasso temporale al di là del quale le conseguenze negative dell’omesso risarcimento vengono poste a carico dell’assicuratore.
Ora, se la cautela con la quale l’assicuratore gestisca la pratica evitando di erogare somme che in ipotesi possano poi risultare non dovute ai danneggiati, trova la sua ovvia spiegazione nel timore di non riuscire poi a recuperarle, tanto non può ridondare a carico del responsabile/assicurato che venga assumendo un’esposizione diretta progressivamente più grave man mano che, per il decorrere del tempo senza che i danneggiati siano stati risarciti, il massimale di polizza (o di legge) vada perdendo la sua capacità satisfattiva delle pretese di chi ha diritto al risarcimento. Si creerebbe altrimenti, segnatamente nei casi di eventi molto gravi che abbiano causato danni di entità prossima al massimale, un possibile incentivo/economico per l’assicuratore a ritardare il risarcimento, alimentato dalla consapevolezza del limite della propria responsabilità entro il massimale e di quella esclusiva dell’assicurato per l’eccedenza.
L’assicurato si determina d’altronde al contratto (al di là dell’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa nei limiti del massimale di legge) allo specifico scopo di trasferire sull’assicuratore il rischio delle conseguenze patrimoniali del fatto produttivo di danno di cui debba rispondere; mentre l’eventualità che la menzionata cautela dell’assicuratore mira ad evitare costituisce, in realtà, un rischio d’impresa, compensato dal premio che l’assicurato paga senza alcuna possibilità di incidere sulle scelte dell’assicuratore al quale abbia correttamente fornito i necessari elementi valutativi sulle modalità e sulle conseguenze del sinistro.
Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto: “al di fuori dei casi di responsabilità dell’assicurato che abbia omesso di fornire all’assicuratore tutte le informazioni di cui disponga ed utili all’apprezzamento del fatto, va posto a carico dell’assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato. In tale caso l’assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne l’assicurato, nell’ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato”.
7. – Col terzo motivo il ricorrente incidentale G. – deducendo violazione di norme di diritto e vizio della motivazione – svolge censure analoghe a quelle formulate col secondo motivo del ricorso principale R. – P. e si duole inoltre che la corte d’appello abbia escluso il vincolo di solidarietà dell’assicuratore con gli altri responsabili (B. e G.) in ordine a quanto dovuto ai danneggiati, oltre i limiti del massimale per interessi e rivalutazione, sull’ammontare dell’intero danno e non già soltanto sul minor importo di L. 25.000.000.
7.1.- Il primo profilo della censura è fondato per le stesse ragioni esposte sopra sub 2.1.
Il secondo lo è alla luce del consolidato principio secondo il quale il ritardo dell’assicuratore nei confronti del danneggiato comporta, in caso di incapienza originaria o sopravvenuta del massimale, che dalla data di costituzione in mora o da quella in cui il massimale sia diventato insufficiente siano comunque dovuti al danneggiato interessi e maggior danno da svalutazione (ex art. 1224 c.c., commi 1 e 2) sulla somma costituente il limite dell’obbligazione (di valuta) dell’assicuratore nei suoi confronti.
IL RICORSO B.(R.G.N. 25644.06)
8.- In relazione all’eccezione di inammissibilità di Axa, va ribadito che il ricorso è ammissibile per le stesse ragioni sopra indicate sub 4.
9.- Col primo motivo la sentenza è censurata per le stesse ragioni di cui sopra, sub 2.1. ed è per le medesime ragioni fondato.
Resta impregiudicata nel giudizio di rinvio la subordinata domanda del B.di essere tenuto indenne di quanto versato a titolo transattivo ai R. – P. (Euro 52.000).
Va detto che infondatamente si sostiene in memoria (a pagina 9, in fine) che la corte d’appello avrebbe “dichiarato la responsabilità solidale del sig. B. per le pretese e le causali dedotte dagli attori in giudizio, nonostante l’intervenuta transazione”. La corte d’appello s’è infatti limitata a dichiarare cessata la materia del contendere tra i R. – P. ed il B.. E lo ha fatto (come si legge alla sesta riga di pagina 24 della sentenza) “in conformità alla richiesta delle stesse parti”.
10.- Col secondo motivo il ricorrente si duole – deducendo violazione a falsa applicazione degli artt. 2049 e 2054 c.c., e vizio della motivazione – che la corte d’appello abbia considerato irrilevante il titolo della responsabilità del G.; che andava invece individuato in relazione all’art. 2049 c.c., con conseguente responsabilità del G. nei suoi confronti per non avere, stipulando un’assicurazione per la r.c.a. con massimale di sole L. 150.000.000, adeguatamente tutelato il proprio dipendente in ordine al rischio di responsabilità per danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di conducente dell’autocarro.
10.1.- La censura è infondata, non essendo dal ricorrente affermato che egli avesse svolto una domanda di tal tipo nei confronti del G., sicchè la corte d’appello non era investita della questione relativa all’individuazione del titolo della responsabilità del G. nel rapporto processuale (non instauratosi) B.- G., ma solo della sussistenza della responsabilità del G. nel rapporto tra gli attori ed il medesimo; ed a quei fini il titolo era del tutto irrilevante in relazione al giudicato formatosi in punto di responsabilità, come rivelato sopra, sub 5.1.
L’ALTRO RICORSO INCIDENTALE G. (R.G.N. 25880/06)
11.- Il ricorso, identico a quello recante il n. 25879/06, deve essere dichiarato inammissibile in virtù del principio di consumazione dell’impugnazione.
Conclusioni
12.- Vanno conclusivamente accolti i primi due motivi del ricorso R. – P. , il secondo ed terzo motivo del primo ricorso G. ed il primo motivo del ricorso B..
Tutti gli altri motivi sono respinti. Il secondo ricorso G. è, come detto, inammissibile.
La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
riunisce i ricorsi; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di L. R., A. P.e C. P. e rigetta il terzo; accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso n. 25579/06 di C. A. G. e rigetta il primo; dichiara inammissibile il ricorso n. 25580/06 del medesimo G.; accoglie il primo motivo del ricorso di A.B. e rigetta il secondo; cassa in relazione alle o censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011
L.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig. F. L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.M.T., C.S.T. S.P.A. – CENTRO SERVIZI TORO S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 20042/2005 del TRIBUNALE di ROMA 12^ SEZIONE CIVILE, emessa il 3/6/2005, depositata il 22/09/2005, R.G.N.50508/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/10/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto.
Fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato, la S.r.l. in liquidazione “L.P.” impugnava davanti al Tribunale di Roma la sentenza del Giudice di Pace 6.6.2002, con cui questi aveva respinto la domanda della società stessa contro L.M. T. e la S.p.A. Lloyd Adriatico, dei quali aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in Roma il 26.12.1999.
Il Tribunale di Roma con sentenza 24.10.200 rigettava l’appello e condannava la S.r.l. in liquidazione “L.P.” al rimborso delle spese. Ricorre per Cassazione la S.r.l. in liquidazione “L.P.” con tre motivi. Non resiste l’intimata.
Deposita memoria la ricorrente.
Diritto
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c. e art. 2228 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia assume che nel caso si tratta di erronea valutazione delle prove, in particolare per quanto riguarda la confessione (art. 2733 c.c.).
Si è detto al riguardo dal S.C. che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., 5.5.2006, n. 10311).
Tanto premesso, ha osservato la sentenza impugnata che erano stati prodotti un preventivo e una fattura, documenti entrambi anteriori al preteso sinistro; che era inverosimile “coincidenza del casuale scontro tra due autovetture assicurate presso la stessa Agenzia della stessa Compagnia Assicuratrice; che dalla C.T.U. era emerse che l’autovettura dell’attrice era stata di proprietà della convenuta;
che sussisteva, come pure accertato dal C.T.U., incompatibilità di alcuni dei punti di danno riscontrati sui due veicoli; che la L., all’epoca del sinistro, era legata da rapporti di lavoro con la società attrice.
Ha osservato, quindi, la sentenza impugnata che la confessione giudiziale della convenuta L. era assolutamente inidonea a provare la avanzata pretesa.
Si tratta, all’evidenza, di giudizio di merito a seguito di apprezzamento di fatti, che non è censurabile in Cassazione. Il motivo deve essere quindi rigettato.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia assume che il Tribunale non ha in alcun modo tenuto conto dei dati probatori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, sia in riferimento alla confessione giudiziale, sia in riferimento alle risultanze della C.T.U..
Come innanzi già indicato si tratta di valutazioni di fatto non censurabili in Cassazione per cui il motivo deve essere rigettato.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume che, a prescindere dall’esito del giudizio, sussistevano ampie e giustificate ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di compensazione delle spese di lite.
Questo S.C. al riguardo ha osservato che al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l’esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass., 30.3.2010, n. 7766).
Il ricorso va dunque rigettato.
In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2010.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 dicembre 2010 – 14 gennaio 2011, n. 745 Presidente Trifone – Relatore Levi
Svolgimento del processo
Con citazione innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’aprile 1998 F..I. conveniva in giudizio la società Assicurazioni Generali spa, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) .
Esponeva che, mentre camminava in (OMISSIS) , era stato investito da un’autovettura, che, dopo l’impatto, si era allontanata e gli aveva così impedito di identificare sia il veicolo investitore che il suo guidatore.
La convenuta società di assicurazione contrastava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
All’esito dell’espletata prova orale, il tribunale rigettava la domanda e la decisione, sul gravame del soccombente, era confermata dalla sentenza pubblicata il 13 settembre 2005 della Corte d’appello di Napoli, che condannava F..I. alle spese del grado capovolta.
Ai fini che ancora interessano i giudici dell’appello premesso che in caso di investimento da parte di un veicolo rimasto sconosciuto la responsabilità del Fondo deve essere esclusa qualora la mancata identificazione del mezzo investitore sia da attribuire a dolo o colpa del danneggiato – ritenevano che dall’espletata prova orale erano emerse le seguenti circostanze:
dopo l’impatto l’autovettura dell’investitore si era fermata accanto al pedone e da essa erano discesi sia il guidatore che un passeggero;
costoro non si erano subito allontanati, ma avevano sostato accanto a I.F. per un pò di tempo, sino a quanto erano sopraggiunte altre due persone;
queste avevano constatato che l’infortunato era perfettamente cosciente, tanto che esse erano state da lui riconosciute;
i due testi sopravvenuti sul posto avevano ricevuto dai due passeggeri dell’autovettura investitrice l’assicurazione era stato già richiesto l’intervento urgente di un’ambulanza.
La Corte partenopea, sulla scorta dei suddetti fatti, considerava che l’infortunato aveva avuto a disposizione tutto il tempo necessario per identificare il mezzo investitore e che lo stesso “se pure sofferente non richiese ai suoi conoscenti di annotare almeno il numero di targa del veicolo che lo aveva investito”, per cui confermava la conclusione cui era giunto in primo grado il tribunale di attribuire la mancata identificazione del mezzo alla esclusiva condotta negligente di F..I. .
Il giudice del merito, inoltre, sottolineando la sussistenza di una “evidente discrepanza” tra le dichiarazioni rese da I.F. ai Carabinieri e quanto riferito dai due testimoni suoi conoscenti, aggiungeva che la circostanza “induce a nutrire dubbi sulla stessa effettiva presenza dei due testimoni sul luogo del fatto e sulla attendibilità delle loro affermazioni, con la conseguenza che deve ritenersi privo di qualsiasi prova l’asserito investimento ad opera di un veicolo non identificato”.
Per la cassazione della sentenza F..I. ha proposto ricorso affidato a due mezzi.
Ha resistito con controricorso la società Generali Assicurazioni spa, nella indicata qualità, la quale ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione – denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969 nonché il vizio di motivazione sul punto – il ricorrente deduce che non sussiste un obbligo di particolare diligenza in capo al soggetto danneggiato per l’individuazione del veicolo investitore e che il giudice del gravame, in relazione alle fornite prove, aveva omesso di valutare se, per la precaria sua situazione fisica e psichica per quanto gli era accaduto, ad esso ricorrente potesse addebitarsi a colpa il non avere identificato l’autovettura investitrice, tenuto conto della normale esigibilità di tale onere e del fatto.
Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deduce il vizio in iudicando e in decidendum della sentenza d’appello nella parte in cui essa, dopo aver dato per certo che l’incidente si era verificato, pone in dubbio l’effettiva presenza sul posto dei testimoni escussi e da ciò desume che non sarebbe stata data la dimostrazione che vi sia stato realmente il preteso investimento del pedone ad opera di un veicolo non identificato.
Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in logica connessione, sono fondate.
A giustificazione del rigetto della domanda la Corte di merito assume due distinte rationes decidendo.
La prima è quella secondo cui una diversa condotta di maggiore diligenza da parte dell’infortunato avrebbe certamente consentito di identificare l’autovettura investitrice, onde, non avendo I.F. assolto a tale suo onere, il fatto costitutivo della sua pretesa, quanto all’elemento relativo all’avvenuto sinistro da parte di veicolo “rimasto sconosciuto”, non poteva ritenersi dimostrato.
Il secondo argomento, in base al quale il giudice del merito pure ha ritenuto di non potere accogliere l’istanza risarcitoria siccome proposta, è quello per cui il dubbio sulla effettiva presenza sul posto dei due testimoni induceva a ritenere i testi inattendibili e, perciò, neppure dimostrato l’asserito investimento ad opera di veicolo non identificato.
Questo giudice di legittimità ha già stabilito {ex plurimis: Cass., n. 24449/2005) che in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto.
È stato anche precisato che la norma citata prevede una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso danneggiato un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”.
Orbene, in applicazione delle suddette regole di diritto, risulta chiaro che delle due adottate rationes decidendi è inconciliabile l’affermata contestualità, evidente essendo o che l’investimento da parte di ignoti non si è affatto verificato, come sembra potersi evincere dal secondo argomento della sentenza impugnata, per cui, in tal caso, altro non doveva venire all’esame del giudicante quanto a pretesa condotta negligente dell’infortunato; ovvero che l’investimento ad opera di ignoti sia realmente accaduto, come ammette in modo tutt’altro che implicito il giudice del gravame, che, su tale presupposto, ritiene di dovere anche esaminare se poteva, nella specie, essere esigibile una condotta dell’infortunato improntata a collaborazione doverosa e compatibile alle sue condizioni fisiche e psichiche.
Per tale rilevata intrinseca contraddittorietà della motivazione la denunciata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla medesima Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che, deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e che, per il caso di ritenuta sussistenza dell’investimento ad opera di ignoti, valuterà anche circa l’esigibilità di una diversa condotta di collaborazione dell’infortunato in applicazione della seguente regola di diritto:
“In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all’avvenuto evento ad opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all’identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 novembre 2010 – 10 gennaio 2011, n. 291 Presidente Trifone – Relatore Amendola
Svolgimento del processo
A..R. e P..M. , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore R.R. , convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano B.E. , L’Abeille – Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. e SAI – Società Assicuratrice Industriale s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti nell’incidente verificatosi il (OMISSIS) allorché l’autovettura sulla quale viaggiavano, condotta da A..R. , era stata violentemente tamponata prima da un veicolo rimasto sconosciuto, e poi dall’Alfa 75 guidata dal B. .
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese.
Con sentenza del 5 luglio 2001 il Tribunale di Milano, dichiarata la concorrente responsabilità, per la quota di un terzo, del B. , e per la quota di due terzi di A..R. nella causazione del sinistro, condannò il B. e il suo assicuratore AXA s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dai R. , in ragione di un terzo.
Proposto gravame da R..R. e da P..M. , la Corte d’appello, in data 6 giugno 2005, lo ha respinto.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione R.R. e P..M. articolando due motivi e notificando l’atto a E..B. , Axa Assicurazioni (già Abeille s.p.a.) Fondiaria – SAI s.p.a. e A..R. .
Solo AXA Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Motivi della decisione
1.1 Col primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 1292 e 2055 cod. civ., anche in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. La censura ha ad oggetto l’affermazione della Certe territoriale secondo cui la domanda volta ad ottenere la condanna di E..B. al risarcimento integrale dei danni, quale condebitore tenuto in solido con R.A. , vettore delle appellanti, sarebbe nuova e quindi inammissibile. Tanto sul rilievo che gli attori avevano evocato in giudizio l’impresa designata S.A.I. s.p.a. (per l’automobilista rimasto sconosciuto), il B. e la compagnia assicuratrice dello stesso; che,. esclusa ogni responsabilità del guidatore rimasto sconosciuto e determinata nella misura di un terzo quella del B. , la doglianza con la quale R..R. e M.P. si erano lamentate in sede di gravame che quest’ultimo e AXA s.p.a. non fossero stati condannati al risarcimento integrale dei danni presupponeva un diverso rapporto di solidarietà; che, invero, passata in giudicato la esclusione della solidarietà inizialmente invocata, non restava che la responsabilità individuale del B. , accertata nella misura di un terzo.
Secondo le esponenti tali argomentazioni violerebbero il principio per cui il creditore di una obbligazione al cui adempimento sono solidalmente tenute più persone può chiedere a una sola di esse il risarcimento dell’intero danno.
1.2 Col secondo mezzo le impugnanti lamentano violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con riferimento alla loro condanna al pagamento delle spese processuali, evidenziando che queste dovevano invece essere poste a carico della controparte e distratte a favore dell’avvocato Beniamino Sangiorgio, che si era dichiarato antistatario.
2 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati, perché la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (confr. Cass. civ. 5 ottobre 2004, n. 19934).
Tanto premesso, si tratta ora di stabilire se, qualora, come nella specie, il danneggiato abbia agito per far valere la responsabilità di un solo soggetto nella produzione del danno e nel corso del giudizio si pervenga all’affermazione della concorrente responsabilità di quel soggetto e di altro non originariamente convenuto, il danneggiato stesso possa in appello chiedere la condanna all’intero risarcimento del primo, ex art. 2055 cod. civ., o se tale domanda debba considerarsi inammissibile perché nuova.
La soluzione della questione dipende dai principi testé esposti e, più in generale, dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e segg. cod. civ.: di tali canoni invero l’art. 2055 c.c. – a tenor del quale, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno – rappresenta una particolare applicazione in tema di fatti illeciti. Infatti, come innanzi esplicitato, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta rinuncia alcuna alla solidarietà tra tutti coloro ai quali lo stesso fatto dannoso risulti in definitiva imputabile.
Per queste ragioni non può condividersi il convincimento del giudice di merito e cioè che la domanda di integrale risarcimento proposta nei confronti di uno dei coobbligati sia nuova sotto il pirofilo della causa petendi: la natura solidale intrinseca all’obbligazione da fatto illecito imputabile a più persone cede solo a fronte di una specifica rinunzia del creditore danneggiato. Il che comporta che, anche se la richiesta di graduazione delle colpe sia stata ritualmente introdotta non dal danneggiato, ma da colui che originariamente è stato chiamato a rispondere in via esclusiva del fatto illecito, e il dibattito processuale si sia correttamente svolto su questo tema, nessuna mutazione della causa petendi può ritenersi verificata ad opera del danneggiato che, in sede di gravame, senza contestare l’accertato concorso di colpa, insista tuttavia nella richiesta di integrale risarcimento nei confronti del solo corresponsabile evocato in giudizio.
3 A ciò aggiungasi, a confutazione dei rilievi formulati in controricorso, che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade in campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. A norma dell’art. 41, comma secondo, cod. pen., invero, l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite va esclusa solo laddove a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, con conseguente degradazione del legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell’art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude la responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no.
In sostanza, ai fini della applicazione dell’art. 2055 cod. civ., è da ritenersi sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, ovvero delle norme giuridiche da essi violate, così che risulta del tutto irrilevante che le condotte lesive si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità (confr. Cass. civ. 12 marzo 2010, n. 6041; Cass. civ., 2 luglio 1997, n. 5944).
4 Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: la graduazione delle colpe tra i soggetti responsabili di un medesimo fatto illecito, avendo soltanto la funzione di ripartire internamente tra i coobbligati l’obbligazione risarcitoria, non elimina affatto la solidarietà tra loro esistente, di talché la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Vi ricordiamo che per richiedere un parere o consulenza, o per formulare un quesito, è possibile scrivere all’indirizzo consulenza@studiotantalofornari.it oppure utilizzare gli altri recapiti indicati nella pagina “Informazioni e contatti”. Ricordiamo anche che il primo parere è sempre gratuito.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 13 ottobre – 18 novembre 2010, n. 23277
Presidente Trifone – Relatore Amendola
Svolgimento del processo
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
A. D’., con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1989, convenne in giudizio il Comune di omissis chiedendo il ristoro dei danni patiti a seguito di una caduta, determinata dallo stato di dissesto del fondo stradale.
L’ente, costituitosi in giudizio, contestò la domanda attrice.
Con sentenza del 12 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda.
Su gravame della soccombente, la Corte d’appello l’ha invece ritenuta fondata e, per l’effetto, ha condannato il Comune di omissis al pagamento in favore della D. della somma di euro 55.798,54.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di omissis, formulando un solo, complesso motivo con pedissequo quesito.
Ha resistito con controricorso la D..
Il giudizio, rinviato a nuovo ruolo all’udienza del 19 febbraio 2006, a seguito del decesso del difensore dell’intimata, è stato trattato e deciso all’udienza odierna.
Motivi della decisione
1. Nell’unico mezzo il Comune di omissis lamenta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Oggetto della critica è il convincimento del giudice a quo in ordine alla eziologia dell’evento lesivo. Secondo la Corte territoriale, invero, l’instabilità del tombino sul quale la D. era andata ad inciampare costituiva evento imprevedibile, e quindi insidia per l’ignaro passante, idonea all’affermazione dell’efficienza causale della condotta della P.A. nella determinazione dell’evento.
Sostiene invece il deducente che, considerate le caratteristiche di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, l’attrice bene avrebbe potuto prevedere un pericolo per la sua incolumità e, conseguentemente, adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che esso si materializzasse, transitando sul lato della strada non interessato dai lavori.
2. La doglianza è infondata.
È consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.1. Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un’insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
3. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che l’instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l’incongruità della linea difensiva della convenuta amministrazione – volta a rovesciare sull’infortunata la responsabilità dell’accaduto – alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l’utente poteva camminare indifferentemente sull’uno o sull’altro lato della strada.
Ciò significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del presidio generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21329
Presidente Di Nanni – Relatore Petti
Svolgimento del processo
1. Il giorno omissis A.E. mentre percorreva a piedi il marciapiede di via omissis, diretta al cimitero di omissis, inciampava in una zona sconnessa del marciapiede, e cadeva, riportando la frattura del gomito sinistro.
2. Con citazione del 28 giugno 1999 la parte infortunata conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile. Si costituiva il Comune e contestava il fondamento delle domande. La causa era istruita con prove orali e documentali ma senza espletamento di consulenza medico legale.
3. Il Tribunale con sentenza del 5 novembre 2003 rigettava la domanda. Contro la decisione proponeva appello E., chiedendone la riforma; resisteva il Comune chiedendo il rigetto del gravame.
4. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 1 giugno 2005 rigettava l’appello e compensava le spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre la parte infortunata deducendo quattro motivi di censura; il Comune ha svolto la difesa in forma orale.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento in ordine ai motivi svolti, che vengono esposti in sintesi descrittiva con puntualizzazioni in relazione al fatto storico circostanziato.
Nel primo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2051 del codice civile. La tesi, ampiamente argomentata da ff 8 a 24 del ricorso, sostiene che la presunzione di colpa prevista dalla norma di garanzia a carico del Comune, per la non idonea manutenzione del marciapiede, ampiamente frequentato dai pedoni che si recavano al cimitero in costanza dei giorni novembrini, dedicati alla visita dei defunti, operava in relazione alla fattispecie concreta dell’illecito come fatto storico circostanziato, essendo pacifico che il tratto del marciapiede, percorso dalla pedone, non era asfaltato ma malformato ed avvallato e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei pedoni. In punto di diritto si censura la erroneità della pronuncia del primo giudice, che adotta una giurisprudenza restrittiva della responsabilità del custode, senza tener conto delle circostanze concrete del potere di controllo esercitabile sul tratto del marciapiede antistante alla zona cimiteriale e presidiato dal maresciallo T..
Punto illustrato nel paragrafo 1.1. del ricorso.
Nel secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2049 c.c. ed il vizio della motivazione su tale punto, sul rilievo che il Comune risponde anche in relazione alla mancata vigilanza del M.llo della polizia municipale, sulla sede del marciapiede, a rischio di cadute.
Nel terzo motivo si deduce la carenza della motivazione su punto decisivo, in relazione alla insidiosità del marciapiede per la presenza di occulti avvallamenti allo interno della area dissestata. Avvallamenti dissimulati e resi cedevoli da uno strato di ghiaino, come attestato dallo stesso maresciallo nella relazione di servizio ed evidenziati dalla documentazione fotografica.
Nel quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della regola del neminem laedere, di cui all’art. 2043 del cod. civile, in relazione allo stato precario di tutto il marciapiede ed all’avvallamento connesso a detta superficie, come relazionato nel rapporto di servizio del detto maresciallo.
Nella difesa orale il difensore del Comune ha contestato tale complessa linea difensiva sul rilievo che le censure investirebbero il merito della decisione.
Il ricorso merita accoglimento sul rilievo che, nella sintetica motivazione, la Corte di appello parte da una premessa di principi giuridici, che, in relazione alla fattispecie di illecito ascrivibile al Comune come ente pubblico proprietario e preposto alla sicurezza della circolazione degli utenti, pedoni e veicoli, nella area cimiteriale e relativo marciapiede dissestato, esclude la applicabilità della norma di cui all’art. 2051 c.c. ed applicando la regola generale del neminem laedere, esclude la responsabilità dell’ente addebitando al pedone il criterio di normale prudenza in corrispondenza della malformazione del piano di calpestio sul marciapiede che conduceva all’ingresso cimiteriale.
In senso contrario viene in evidenza l’errore del ragionamento giuridico, compiuto dai giudici di merito, che si sono adagiati su una giurisprudenza ormai superata, mentre questa Corte con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546 sino a recentissime pronunciate nella odierna udienza, con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato, come attesta lo stesso rapporto del vigile urbano, che tuttavia ammette di aver preferito di vigilare sul traffico, disinteressandosi dei numerosi pedoni che necessariamente si avvalevano del marciapiede dissestato.
La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.
Le censure, unitariamente considerate, pongono in evidenza vuoi gli errori di applicazione delle norme giuridiche rispetto alla fattispecie come circostanziata, per fatto illecito e responsabilità da custodia, restando inoltre evidente la negligenza del vigile preposto alla sicurezza dei luoghi, sia le lacune motivazionali illustrative di un iter logico incompleto e contraddittorio.
La cassazione avviene con rinvio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, con vincolo di attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, e ribaditi nel precedente di questa Corte del 22 aprile 2010 n. 9546.
Il giudice del rinvio provvederà al nuovo regolamento delle spese di giudizio, incluse quelle di questo grado di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.