Il Comune è responsabile per l’incidente al motociclista scivolato sull’acciottolato del centro storico

Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21328
Presidente Di Nanni – Relatore Petti

Svolgimento del processo

1. Il omissis alle ore 11, in via omissis, il vespista S.A. a bordo di una vespa, scivolava sull’acciottolato della strada del centro storico, riportando lesioni e danni al mezzo. Con citazione del 22 novembre 1997 lo S. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di omissis e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per responsabilità aquiliana ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. Il Comune si costituiva contestando il fondamento delle pretese e chiamava in lite la assicuratrice La Nazionale, che si costituiva sostenendo le difese del Comune comunque deducendo di rispondere nei limiti del massimale di polizza.
2. Il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 19 settembre 2001 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite; in particolare il tribunale escludeva la esistenza di una situazione di pericolo tale da determinare la caduta del conducente della vespa.
3. Contro la decisione proponeva appello S. chiedendone la riforma, sul rilievo che era stata dedotta anche la responsabilità da custodia; resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione.
4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2005 rigettava il gravame e condannava S. alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.
5. Contro la decisione ricorre S. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la parte assicuratrice con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.
Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 2034 e 2051 c.c., come error in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3 del codice di rito. La censura, ampiamente illustrata da ff. 3 a 15 del ricorso, dapprima compie un ampio excursus sulla evoluzione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che considera applicabile al proprietario del bene pubblico, nel caso di specie il Comune di omissis quale custode di un breve tratto stradale all’interno del piccolo centro storico, e quindi descrive, per la migliore comprensione dello stato dei luoghi, rispettando i principi di autosufficienza, le condizioni della strada, mantenuta nello stato originario e storico, con lastroni cementali, una elevata pendenza e una striscia in basolato con concavità per convogliare le acque reflue.
La censura, in relazione alle condizioni concrete della sede viaria, sostiene che il Comune, responsabile della custodia e manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, specie per i mezzi a due ruote, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come prescritto da varie norme del codice della strada, puntualmente indicate – a f. 11 del ricorso.
Assume infine il ricorrente che il Comune, per liberarsi della presunzione di responsabilità in ordine alla causalità del danno, doveva fornire la prova del caso fortuito. Anche a voler considerare la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., la situazione viaria descritta presentava il carattere di insidia diffusa, rendendo imprevedibile al conducente di veicoli a due ruote le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti – ff. 14 in fine.
Nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione sui punti decisivi descrittivi della fattispecie da sussumere sotto le norme di protezione, come si ribadisce da ff. 15 a 24 del ricorso, dove si pone nuovamente in evidenza il precetto del vigente regolamento del codice stradale, che obbliga la installazione di segnali di pericolo generico quando sussista una reale situazione di pericolo della strada.
Nel terzo e nel quarto motivo, consequenziali all’accoglimento dei primi due, si deduce l’error in iudicando per la mancata considerazione e liquidazione delle pretese risarcitorie, e delle spese processuali sostenute dalla parte lesa.
In relazione alle censure esposte il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dell’incidente, si attaglia la disciplina dell’art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziano il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull’ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione – da ff. 3 a 6 – si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell’art. 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene.
Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare.
Applicando correttamente i principi richiamati, la valutazione delle condotte pone da un lato, la evidenza di una responsabilità comunale, e da altro lato la prova del nesso causale tra la caduta e la pericolosità della strada.
Il Giudice del rinvio, Corte di appello di Palermo, vincolato al rispetto dei principi soprarichiamati, riesaminerà il merito in ordine alla quantificazione delle pretese risarcitorie, provvedendo anche alla attribuzione e liquidazione delle spese di lite, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Diagnosi prenatale errata, Bambin Gesù condannato a pagare 1,6 milioni di euro (da www.corriere.it)

ROMA – Un risarcimento di un milione e 600 mila euro per un errore diagnostico. Questa la sentenza del giudice Cecilia Bernardo, della seconda sezione civile del tribunale di Roma, nei confronti di una coppia di coniugi, lui 45 anni, lei 41, residenti in un comune della val di Sangro (Chieti). La vicenda riguarda un errore negli esami diagnostici prenatali nel 1999 quando la coppia mise al mondo una bambina affetta da ceroide lipofascinosi neuronale infantile, rarissima patologia.

AVVOCATI IN CORSIA – I problemi dei coniugi, assistiti dagli avvocati Luigi Comini e Filippo Paolini del Foro di Lanciano (Chieti), iniziarono nel 1993, allorquando quando nacque il loro primogenito. Dopo pochi mesi dalla nascita il piccolo mostrò una lunga serie di deficit psichici e motori e venne sottoposto a vari esami e accertamenti presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. La diagnosi dei sanitari romani fu gravissima: ceroide lipofascinosi neuronale infantile, di cui madre e padre erano portatori sani. In ogni caso i medici diedero speranza alla coppia.

TENTARE UN’ALTRA GRAVIDANZA – Attraverso particolari esami molecolari avrebbero potuto tentare una nuova gravidanza e il bambino sarebbe potuto nascere sano. Ma il primo tentativo, nel 1996, andò male e la donna fu costretta ad abortire. Tre anni dopo, nel 1999, la villocentesi diede un risultato favorevole e a settembre nacque una bambina. A 18 mesi, però, anche lei mostrò i segni della gravissima di cui era affetto il fratello, che nel frattempo morì. Il tribunale di Roma ha condannato sia l’ospedale che il medico che eseguì l’esame molecolare. Per l’avv. Comini « è un risultato che almeno in parte risarcisce la coppia che in questi anni sono stati costretti ad indebitarsi per far fronte alle costose terapie negli Usa per curare la figlia». (Fonte: http://www.corriere.it e Ansa)

 

Se la vendita dell’auto non viene trascritta al Pra si continua a rispondere di eventuali sinistri stradali

Cassazione – Sezione terza – sentenza 7 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21009
Presidente Varrone – Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 luglio-5 ottobre 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza del locale Tribunale del 22 dicembre 1999, per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, rimettendo la causa al Tribunale.
Osservavano i giudici di appello che i genitori esercenti la potestà su tre minori (G. C., Nicola Sarno e G. V.: rispettivamente, conducente e trasportati su una Vespa 50 cc, rimasti coinvolti in un incidente stradale del omissis) avevano chiamato in giudizio A. L., A. A. C. e la soc. Assiolimpia nella qualità di proprietario, conducente e compagnia di assicurazione della vettura Fiat Ritmo targata omissis, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.
Mentre il C. era rimasto contumace, L. e la compagnia di assicurazione si erano costituiti in giudizio.
L. aveva precisato che – al momento dell’incidente – proprietario del veicolo era P. C., al quale la vettura era stata consegnata in data 5 marzo 1987, assumendosi ogni responsabilità in merito alla circolazione dell’autovettura.
Dopo l’incidente, la vettura era stata venduta in ottobre 1988 alla C. s.a.s.
Per questo motivo, L. chiedeva di chiamare in garanzia P. C., per essere manlevato dalle pretese attrici.
Il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del C., che si costituiva in giudizio, riconoscendo di avere ritirato la vettura nel 1987 e precisando che il ritardo nella trascrizione del passaggio di proprietà era imputabile all’inerzia della mandataria del L..
Con sentenza 22 dicembre 1999 il Tribunale di Napoli, riconosciuta la responsabilità esclusiva di P. C., lo condannava in solido con la compagnia di assicurazione al pagamento del risarcimento dei danni.
Avverso tale decisione proponevano appello principale gli originari attori (alcuni dei quali divenuti maggiorenni nelle more del giudizio) ed appello incidentale la soc. p.a. Generali, quale impresa designata della società in liquidazione coatta amministrativa.
La C. s.a.s. chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità della impugnazione per non essere mai stata evocata in giudizio (osservando che erroneamente il G.O.A. aveva dichiarato la sua contumacia).
P. C. proponeva anche egli appello incidentale, sottolineando la mancata integrazione del contraddittorio e deducendo che il primo giudice aveva erroneamente deciso la causa sia in punto di “an” sia in punto di “quantum”.
La Corte territoriale – come già accennato – dichiarava la nullità della decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
Osservavano i giudici di appello che la C. s.a.s. non era mai stata evocata in giudizio, nel giudizio di primo grado, neanche dopo la costituzione del L. e la acquisizione agli atti del rapporto dei Carabinieri di omissis.
Dalla documentazione prodotta era risultato che la vettura in questione, al momento dell’incidente, era di proprietà della C. s.a.s. e condotta da C. A. A..
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli originari attori (o i minori divenuti nel frattempo maggiorenni o i loro eredi).
Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione LLoyd nazionale s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 354, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la C. s.a.s. doveva essere convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria, in quanto proprietaria del veicolo targato omissis. Per questo motivo aveva rimesso la causa al primo giudice, ai fini della integrazione del contraddittorio.
In realtà, proprietario al momento del sinistro era A. L., mentre la C. s.a.s aveva acquistato la vettura solo in data 19 ottobre 1988.
La notificazione dell’appello alla C. s.a.s. era scaturita dall’errore di intestazione della sentenza compiuta dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la C. s.a.s. fosse proprietaria del veicolo al momento dell’incidente, quando da tutta la documentazione risultava che fino a due mesi dopo la proprietà del veicolo era rimasta in capo al L..
Agli atti del procedimento vi era anche una dichiarazione di C. P., il quale, in data 5 marzo 1987, aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale sollevava il L. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale fino alla trascrizione della dichiarazione di vendita al P.R.A., con la precisazione che la vettura sarebbe rimasta intestata al L. fino a quel momento.
Nessuna rilevanza, infine, poteva assumere il verbale di sequestro della vettura, redatto dai Carabinieri, dal quale risultava che il veicolo in questione era di proprietà della C. s.a.s. ed era condotto da C. A. A.. Lo stesso, infatti, era contrastato da tutta la documentazione prodotta e si spiegava con il fatto che – al momento dell’incidente – i verbalizzanti non avevano potuto consultare il libretto di circolazione, poiché il conducente ne era sprovvisto.
Osserva il Collegio:
i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati.
Il ricorso appare fondato, non potendosi ritenere la sentenza adeguatamente motivata quanto alla proprietà dell’autoveicolo al momento del sinistro.
Sul punto il giudice di primo grado ha rilevato che proprietario del veicolo era, all’epoca del sinistro, il L., e che sarebbe stato suo onere fare annotare il trasferimento di proprietà presso il PRA, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione.
Si richiama la disposizione di cui all’art. 23 della legge 990 del 1969, secondo la quale, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma dell’art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Incidenti stradali: niente risarcimento autonomo per la cicatrice dell’infortunato destinata a diventare meno visibile.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 7 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21012
Presidente Varrone – Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 25 maggio 2005 il Tribunale di Nola rigettava l’appello proposto da P. M. avverso la decisione del locale giudice di pace, la quale aveva condannato G. N. e la Assitalia in solido, nella rispettiva qualità di conducente e proprietaria della autovettura investitrice e di compagnia di assicurazione, al pagamento della somma di lire 3.850.000 a titolo di risarcimento del danno per l’incidente stradale del omissis.
Il giudice di appello rilevava che la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni al veicolo risultava adeguata, e che non era stato provato l’acquisto di altro veicolo in sostituzione.
Quanto ai danni alla persona ed in particolare al danno estetico, il Tribunale osservava che la cicatrice era di ridottissime dimensioni e destinata a divenire meno visibile con il passare del tempo.
Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.
Le intimate non hanno depositato controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia violazione degli articoli 61, 112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e degli articoli 2056, 1226, 2727 e 2729 c.c.
Il primo giudice aveva ritenuto che il danno al veicolo non potesse essere superiore al valore economico dello stesso, al momento dell’incidente. La decisione del giudice di pace era stata confermata in appello, senza tener conto delle spese di rottamazione e di quelle di acquisto di un’altra vettura,
Rientrano nelle nozioni di comune esperienza le spese necessarie per l’acquisto di una autovettura e quelle di rottamazione, da sostenere nel caso di demolizione di un autoveicolo.
Le censure proposte con il primo mezzo sono inammissibili.
La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo, a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 secondo comma, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Cass., 4 marzo 1998 n. 2402).
La decisione dei giudici di appello – secondo la quale la somma liquidata dal primo giudice doveva considerarsi in tutto adeguata – sfugge, pertanto, a qualsiasi censura.
Ed appare del tutto irrilevante – in tale prospettiva – che, incidentalmente, lo stesso Tribunale abbia affermato che il Mensorio non avesse documentato l’acquisto di altra vettura in sostituzione di quella danneggiata (circostanza questa ultima contrastata dal ricorrente, con riferimento alla documentazione prodotta).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 61, 112, 115, 132 n. 4 c.p.c. degli articoli 2056 e 2057 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Il primo giudice non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi ad offrire una propria valutazione in ordine alla inesistenza di postumi permanenti di natura invalidante.
Per giungere a tale conclusione, tuttavia, il primo giudice aveva considerato solo la cicatrice, senza tener conto delle conseguenze derivate dal c.d. “colpo di frusta”.
Le censure non colgono nel segno.
Il Tribunale ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice. Questo ultimo aveva preso in considerazione tutte le conseguenze derivate dall’incidente (limitazione funzionale del rachide e cicatrice alla fronte), valutate dal c.t.u. come postumi permanenti nella misura del 5%, ma ha ritenuto che il danno biologico potesse essere liquidato in via equitativa, senza ricorrere alle tabelle previste per postumi permanenti di maggiore gravità.
La sentenza impugnata, in tal modo, ha dimostrato di conoscere e di applicare i principi più volte affermati nella giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cosiddette “micropermanenti”) che non si traducono, di regola, in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica, il danno da lucro cessante in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.
In particolare, per quanto riguarda il danno estetico, è stato ritenuto che: “In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, (nella specie, valutati complessivamente come danno biologico permanente del 5 per cento), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente” sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare”. (Cass. 25 maggio 2006 n. 12423).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., articoli 1224 e 1219 n. 1 codice civile.
Il Tribunale, in ordine al terzo motivo di appello, aveva osservato che dalla motivazione della decisione di primo grado risultava che le somme riconosciute al M. erano state determinate alla attualità e che gli interessi erano stati riconosciuti, come risultava dal dispositivo.
In realtà, il primo giudice aveva riconosciuto gli interessi solo sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno al veicolo, mentre per il danno alla persona, aveva escluso – in motivazione – il diritto agli interessi (pur richiamandoli, in dispositivo). Nel dispositivo, in effetti, si legge: “Condanna N. G. e l’Assitalia spa in solido a pagare in favore di M. P. la complessiva somma di lire 3.850.000 oltre interessi come determinati in motivazione”.
Le censure formulate con tale mezzo sono fondate.
Al ricorrente spettano gli interessi e la rivalutazione, con le modalità indicate dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712):
“Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Infine, con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 91, 112, 132 n. 4 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c. e art. 24 della legge 749 del 1942.
Il giudice di appello aveva rigettato il quarto e quinto motivo di appello, relativi alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, osservando che solo in comparsa conclusionale l’appellante aveva indicato specificamente le voci della tariffa che riteneva fossero state violate.
Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, dare adeguata motivazione in ordine alla eliminazione o riduzione delle voci di tariffa operate, al fine di consentire – attraverso il sindacato di legittimità – l’accertamento della conformità della liquidazione alle tabelle.
Anche questo ultimo motivo è privo di fondamento.
Sfugge a qualsiasi censura la affermazione, contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale la indicazione dei minimi tariffari avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente in sede di impugnazione.
Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:
“In tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate”. (Cass. 9 luglio 2009 n. 16149).
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, deve dunque essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere, invece, specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, anche in relazione al valore della controversia, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.
A questo ultimo riguardo, per ciò che concerne la censura relativa alle spese sostenute per la consulenza tecnica di ufficio (che, secondo il ricorrente, erroneamente il giudice di pace affermerebbe di avere liquidato alla parte attrice) è appena il caso di ricordare che gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice del merito nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., possono solo costituire motivo di revocazione, ma non certo di ricorso per Cassazione (Cass. 1 dicembre 2000 n. 15373).
Anche questo ultimo profilo di censura si rivela, pertanto, inammissibile.
Conclusivamente deve essere accolto il terzo motivo e rigettati tutti gli altri.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo.
Rigetta il primo, secondo e quarto motivo.
Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Nola anche per le spese del presente giudizio.

Per la Cassazione niente risarcimento per chi cade in una buca ma non ha testimoni.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 21 settembre – 6 ottobre 2010, n. 20759
Presidente Morelli – Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

Con sentenza 24 marzo 2005 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto da U. I. (e quello incidentale di C. R.) avverso la decisione del locale giudice di pace del 13 novembre 2003, dichiarando che esclusivo responsabile dell’incidente occorso ad un pedone C. R., caduto in una buca della strada in omissis, via omissis (mentre si recava a depositare l’immondizia negli appositi cassonetti) doveva considerarsi il Comune di omissis.
Il Tribunale di Napoli escludeva la esistenza di un concorso di colpa del pedone (valutata invece nell’ordine del 30% dal primo giudice).
Il Tribunale condannava inoltre il titolare della impresa incaricata della manutenzione della strada, U. I. (condannato direttamente dal primo giudice e ritenuto responsabile dell’incidente al 70%) a rivalere il Comune di omissis per tutte le somme poste a suo carico con la stessa decisione.
Ha, infine, rigettato la domanda di garanzia proposta dalla Impresa X nei confronti della s.p.a. Assitalia, osservando che la copertura assicurativa non riguardava i danni derivati da omessa manutenzione della strada, ma solo i danni derivati a terzi dalla esecuzione dei lavori appaltati.
Avverso tale decisione, lo I. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro distinti motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di omissis resiste con controricorso.
La Assitalia ha depositato procura speciale. Il suo difensore ha discusso la causa alla udienza odierna.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce travisamento delle risultanze processuali, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., concernenti norme di legge sul procedimento e sulla valutazione delle prove (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) nonché omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto la fondatezza della domanda di garanzia svolta dal Comune di omissis nei confronti della impresa X senza tener conto che dalla documentazione prodotta era emerso che la zona in cui si era verificato l’incidente era interessata da lavori di scavo della società Y, che eseguiva la sostituzione di una condotta dell’acqua.
La impresa X, pertanto, doveva considerarsi esente da qualsiasi responsabilità, considerato che la stessa era responsabile contrattualmente nei confronti del Comune, con esclusione delle strade o zone stradali interessate da lavori di manutenzione temporanea o permanente affidati ad altre imprese.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia travisamento delle risultanze processuali, insufficiente e incongrua motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 e 1218 c.c. e degli articoli 1362 e seguenti c.c. (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).
La giurisprudenza di questa Corte – in tema di manutenzione della rete stradale – è ferma nel ritenere che la diligenza del Comune debba essere valutata tenendo conto che la estensione della rete stradale esclude che sulla stessa possa essere esercitato un controllo completo e continuo, tale da dar luogo ad una custodia in senso tecnico.
Orbene, se l’obbligo di custodire la rete stradale viene considerato impossibile per il Comune di omissis, a maggior ragione tale impossibilità doveva essere ribadita anche per la impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade.
Pertanto, affermando che la sorveglianza e manutenzione della rete stradale urbana costituiva la essenza stessa della prestazione contrattuale assunta dalla impresa X, il giudice di appello aveva violato le norme che impongono di interpretare il contratto nel suo complesso, essendo del tutto evidente che la impresa interviene, soprattutto, su segnalazione e indicazione della parte committente, come risultava del resto dallo stesso Capitolato speciale.
Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto accogliere la domanda dell’appellante principale, intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità della clausola posta a fondamento della garanzia invocata dal Comune di omissis.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), travisamento delle risultanze processuali, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Decidendo su una analoga controversia, lo stesso Tribunale di Napoli aveva condannato la compagnia di assicurazione Assitalia, in solido con la società appaltatrice assicurata, al risarcimento dei danni per un incidente derivato da omessa manutenzione della strada.
Analoghe decisioni erano state rese dal giudice di pace napoletano.
Il giudice di appello non aveva tenuto conto di tali precedenti, così violando la disposizione di cui all’art. 2909 c.c., ritenendo infondata la eccezione di giudicate sollevata.
Con il quarto motivo si deduce, sotto altro profilo, travisamento delle risultanze processuali, insufficiente ed incongrua motivazione, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., concernenti norme di legge sul procedimento e sulla valutazione delle prove e degli articoli 1362 e seguenti del codice civile (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il giudice di appello aveva, ancora una volta erroneamente, ritenuto la non operatività della polizza alle ipotesi di sinistri verificatisi in conseguenza della violazione dell’obbligo di custodire e vigilare sulla rete stradale, ritenendo che la garanzia assicurativa riguardasse solo danni a terzi derivati dalla esecuzione dei lavori appaltati.
Osserva il Collegio:
i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Dopo aver rilevato che nel caso di specie non era emerso alcun comportamento dell’attore tale da poter configurare un suo concorso di colpa (in considerazione della scarsa visibilità dei luoghi e della presenza di una buca assai prossima ai cassonetti dei rifiuti, il giudice di appello ha ritenuto la esclusiva responsabilità del Comune di omissis, ritenendo sussistente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e non prevedibilità (elemento soggettivo) del pericolo, considerato come causa dell’evento occorso.
Con motivazione adeguata – che sfugge a qualsiasi censura – il Tribunale ha poi escluso che la zona nella quale si era verificato l’incidente fosse interessata da lavori o da cantieri aperti dalla impresa X o da terzi.
Quanto alla società Y, il Tribunale ha spiegato che con ogni probabilità i lavori svolti dalla stessa riguardavano altra parte della pubblica strada, sottolineando che, dalla documentazione fotografica esibita, non risultava traccia alcuna di tali lavori.
Poiché il contratto di appalto stipulato con il Comune obbligava lo I. a eseguire lavori di manutenzione ordinaria in alcune arterie pubbliche (fra le quali era compresa, appunto, la strada nella quale si era verificato l’incidente) con esonero esplicito del Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata custodia dei luoghi affidati, sarebbe stato preciso onere dello I. fornire la prova che la presenza della buca non era imputabile a proprio inadempimento.
Non poteva, comunque, invocarsi la nullità della clausola – o la eccessiva onerosità della stessa – che poneva l’obbligo di vigilanza in capo alla impresa X.
La clausola – ha precisato il giudice di appello – costituiva la essenza stessa della prestazione alla quale la impresa si era impegnata, caratterizzando in maniera rilevante il sinallagma contrattuale.
Quanto alla garanzia assicurativa, il Tribunale ha posto in evidenza che – tra i rischi assicurati presso la compagnia – non era ricompreso quello derivato a terzi dalla mancata esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade affidate dal Comune alla vigilanza dello I..
A fronte di tale, motivato, accertamento – basato anche, ma non solo, sul contenuto letterale del contratto – si infrangono tutte le censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione sollevate dal ricorrente.
Del tutto irrilevanti, infine, appaiono i riferimenti a decisioni di merito, che avrebbero affermato la responsabilità diretta della compagnia assicuratrice – condannata in solido con la appaltatrice – con la piena operatività della polizza anche nel caso in cui il danno fosse da porre in relazione non alla esecuzione dei lavori, ma – direttamente – dalla omessa manutenzione della strada.
La preclusione da giudicato opera nel caso di giudizi identici (per identità di soggetti, “causa petendi” e “petitum”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale:
“Non è censurabile in sede di legittimità, per vizio di motivazione vertente su un punto decisivo della controversia, la circostanza che un giudice di merito si sia discostato da altro precedente di merito reso nei confronti di un differente soggetto, laddove non si sia prodotto nella specie un vincolo di giudicato e le motivazioni in fatto ed in diritto, addotte a sostegno della nuova decisione, reggano alla critica”. (Cass. 23 giugno 2008 n. 17026).
Ed ancora: “L’accertamento e la valutazione delle circostanze di fatto, come l’interpretazione degli atti negoziali, al pari dell’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, sono riservati al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Stanti i suddetti limiti del sindacato della Corte di fissazione, non costituisce precedente in senso tecnico la sentenza che abbia accolto o rigettato un ricorso per la cassazione di una decisione di merito che abbia adottato una determinata valutazione di analoghi, o anche identici, elementi di fatto o di atti negoziali, dipendendo tale circostanza dal superamento o meno del suddetto limitato controllo”. (Cass. 13 novembre 2007 n. 23569, decisione – quest’ultima – resa in una controversia, cui non era applicabile la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 che ha aggiunto ai vari motivi di ricorso per cassazione, dopo la indicazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto anche la “violazione o falsa applicazione … dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro” consentendo dunque l’esame diretto da parte di questa Corte delle norme dei contratti collettivi di diritto comune).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a favore del Comune di omissis e della compagnia di assicurazione, Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia, nella diversa misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 (di cui euro 600,00 per onorari di avvocato) a favore del Comune di omissis e in euro 600,00 (di cui euro 400,00 per onorari di avvocato) a favore di Assitalia. Oltre spese generali ed accessori di legge.