Ad agosto i termini si fermano davvero? Attenzione alle scadenze che continuano a decorrere

Arriva agosto e si sente spesso dire che “i tribunali sono chiusi” o che “tutte le scadenze riprendono a settembre”. Nessuna delle due affermazioni è corretta.

La legge prevede una sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, ma non blocca indistintamente ogni termine previsto dalla legge, da un contratto o da una comunicazione ricevuta. Alcuni procedimenti continuano anche durante il periodo feriale; molte scadenze sostanziali, contrattuali, amministrative e fiscali non si fermano affatto; altre sono soggette a discipline speciali.

La prima regola, quindi, è non affidarsi alla generica convinzione che “ad agosto non scade nulla”. Occorre individuare la natura del termine e verificare quale norma lo disciplina.

Quanto dura la sospensione feriale?

La legge n. 742 del 1969 stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Il conteggio riprende dal 1° settembre. Se il termine dovrebbe iniziare a decorrere durante il mese di agosto, il suo inizio viene rinviato alla fine del periodo di sospensione. (Normattiva)

È utile ricordare che la sospensione non dura più fino al 15 settembre. Quello era il periodo previsto in passato. Dal 2015 la sospensione feriale è limitata ai trentuno giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto. (Normattiva)

Non si tratta propriamente di una proroga della scadenza. I giorni di agosto vengono neutralizzati nel calcolo del termine: quelli già trascorsi prima del 1° agosto restano validi, mentre quelli ancora mancanti vengono conteggiati dal 1° settembre.

Come si calcola concretamente il termine?

Immaginiamo che un atto venga notificato il 10 luglio e che da quella notificazione decorra un termine processuale di trenta giorni. Escludendo il giorno iniziale, dal giorno 11 al 31 luglio trascorrono ventuno giorni. Dal 1° al 31 agosto il conteggio si arresta. I nove giorni ancora mancanti decorrono dal 1° settembre e il termine scade il 9 settembre.

Se, invece, l’atto viene notificato il 10 agosto e il termine è soggetto alla sospensione feriale, il conteggio non comincia il giorno successivo alla notificazione, ma dal 1° settembre.

Rimane poi necessario verificare se il giorno finale cada di sabato o in un giorno festivo e se, per quella specifica attività, operi la proroga al primo giorno successivo non festivo. La sospensione feriale e la proroga della scadenza festiva sono infatti due regole diverse, che possono concorrere nel calcolo.

Quali termini si sospendono?

La sospensione riguarda principalmente i termini per compiere attività all’interno di un processo o per introdurre un giudizio. Rientrano normalmente nella disciplina, quando non opera una specifica eccezione, i termini per proporre un’impugnazione, costituirsi in giudizio, depositare memorie, documenti o altri atti processuali.

La regola si applica anche al processo tributario. Il termine per impugnare un avviso di accertamento, una cartella o un altro atto tributario si sospende nel mese di agosto, così come i termini per il deposito degli atti nelle controversie tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2026 la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle e degli altri atti tributari. (FiscoOggi)

Questo non significa, però, che qualsiasi scadenza collegata a una controversia diventi automaticamente processuale. Per applicare la sospensione bisogna verificare la funzione del termine, la norma che lo prevede e l’eventuale esistenza di discipline speciali.

I tribunali chiudono ad agosto?

No. Gli uffici giudiziari continuano a funzionare e i magistrati trattano gli affari che la legge considera urgenti o che non sono soggetti alla sospensione.

L’art. 92 dell’ordinamento giudiziario comprende, tra l’altro, le cause relative agli alimenti e al lavoro, i procedimenti cautelari, quelli in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, gli sfratti, le opposizioni all’esecuzione e altri procedimenti per i quali il ritardo potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. In quest’ultima ipotesi, però, l’urgenza deve essere riconosciuta dal giudice: non basta che una parte dichiari nella propria comunicazione che la questione è urgente. (FiscoOggi)

La sospensione feriale non deve quindi essere confusa con una chiusura completa della giustizia. Le attività ordinarie rallentano, ma quelle urgenti possono proseguire e alcune controversie rimangono sottratte alla sospensione per l’intero loro corso.

Procedimenti cautelari, sfratti ed esecuzioni non sempre si fermano

Chi ha necessità di ottenere un provvedimento cautelare urgente non deve necessariamente attendere settembre. La tutela cautelare serve proprio a evitare che il tempo necessario per arrivare alla decisione definitiva produca un danno grave o renda inutile il futuro giudizio.

Anche i procedimenti di sfratto e le opposizioni all’esecuzione rientrano tra le materie per le quali la sospensione feriale non opera. Ciò può incidere non soltanto sulle udienze, ma anche sui termini per proporre le relative impugnazioni. La natura della controversia deve però essere individuata correttamente: non basta che una causa presenti un collegamento generico con un’esecuzione o una locazione per concludere automaticamente che ogni termine continui a decorrere.

Quando la scadenza riguarda una materia compresa tra le eccezioni, il calcolo deve essere effettuato immediatamente, senza aggiungere i trentuno giorni di agosto.

Le cause sul mantenimento si sospendono?

Su questo punto è facile commettere un errore. Le cause relative al mantenimento del coniuge o dei figli non sono automaticamente equiparabili alle cause propriamente alimentari.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito nel 2024 che ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile, si applica normalmente la sospensione feriale. La sospensione viene meno soltanto quando sia stato adottato uno specifico provvedimento che riconosca l’urgenza, perché la ritardata trattazione potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. (Corte di Cassazione)

Non è quindi corretto affermare che qualunque causa familiare riguardante somme necessarie alla vita quotidiana prosegua automaticamente durante agosto. Bisogna distinguere tra obbligazioni alimentari in senso tecnico, contributi di mantenimento e concreta dichiarazione di urgenza.

E il termine per impugnare una delibera condominiale?

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 del codice civile per impugnare una delibera condominiale annullabile è soggetto alla sospensione feriale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1990, ha dichiarato illegittima la legge sulla sospensione feriale nella parte in cui non estendeva la disciplina anche a questo termine. Il motivo è evidente: l’impugnazione della delibera deve necessariamente essere proposta attraverso un’azione giudiziaria e il diritto di difesa del condomino non può essere compromesso dal decorso del termine durante il periodo feriale. (Normattiva)

Se, per esempio, il verbale viene comunicato a un condomino assente alla fine di luglio, i giorni trascorsi prima del 1° agosto si contano; il termine si arresta durante agosto e riprende dal 1° settembre.

Occorre comunque prestare attenzione al momento iniziale. Per il condomino assente il termine decorre dalla comunicazione della deliberazione; per quello dissenziente o astenuto, dalla data dell’assemblea. Inoltre, la sospensione del termine per impugnare non sospende l’efficacia della delibera, che continua a produrre effetti salvo che il giudice ne disponga la sospensione.

Le scadenze fiscali sono tutte sospese?

No. La sospensione feriale riguarda il contenzioso tributario, non indistintamente tutti i rapporti con l’amministrazione finanziaria.

Il termine per impugnare un atto tributario si sospende nel mese di agosto. I termini per effettuare versamenti, presentare dichiarazioni, rispondere a richieste o compiere altri adempimenti amministrativi, invece, seguono le specifiche disposizioni fiscali e non possono essere rinviati applicando automaticamente la legge n. 742 del 1969. (FiscoOggi)

Esistono poi sospensioni diverse da quella feriale processuale. Per esempio, il termine per pagare o fornire chiarimenti in seguito a una comunicazione di irregolarità è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Si tratta però di una previsione specifica, che non può essere estesa a qualsiasi pagamento o comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 l’Agenzia ha inoltre comunicato la sospensione ordinaria delle notifiche nel mese di agosto, salvo gli atti urgenti e indifferibili. (Agenzia delle Entrate)

La distinzione è quindi fondamentale: una cosa è il termine processuale per presentare ricorso contro un atto tributario; altra cosa è la data entro la quale deve essere pagata un’imposta o adempiuta una richiesta dell’ufficio.

Pagamenti, contratti e diffide continuano a produrre effetti

La sospensione feriale non si applica automaticamente ai termini stabiliti in un contratto. Se un preliminare prevede che il contratto definitivo debba essere stipulato entro una determinata data di agosto, la scadenza non viene rinviata al 1° settembre soltanto perché cade nel periodo feriale.

Lo stesso vale, in linea generale, per il termine entro il quale deve essere pagata una somma, consegnato un immobile, esercitato un recesso o inviata una disdetta. La disciplina concreta può dipendere dal contratto, dal tipo di rapporto e dalla natura essenziale o meno del termine, ma la legge sulla sospensione feriale dei termini processuali non può essere utilizzata come una proroga generalizzata.

Anche il termine assegnato in una diffida non si sospende automaticamente ad agosto. Se una parte intima all’altra di adempiere entro quindici giorni, il periodo indicato continua normalmente a decorrere, salvo che la comunicazione, il contratto o la legge prevedano diversamente.

Prescrizione e decadenza si fermano?

Neppure i termini sostanziali di prescrizione e decadenza sono, in via generale, sospesi dalla legge n. 742 del 1969. La sospensione riguarda i termini processuali, non ogni periodo entro il quale deve essere esercitato un diritto.

La distinzione non è sempre semplice. Alcuni termini, pur essendo previsti da norme sostanziali, richiedono necessariamente l’esercizio di un’azione giudiziaria e sono stati ricondotti alla sospensione feriale, come è avvenuto per l’impugnazione delle delibere condominiali. In altri casi, invece, il diritto può essere esercitato anche mediante un atto stragiudiziale e il termine continua a decorrere.

Quando si avvicina una decadenza o una prescrizione non bisogna quindi aggiungere automaticamente trentuno giorni. È necessario verificare la disciplina dello specifico diritto e individuare l’atto idoneo a conservarlo.

Anche l’attività stragiudiziale continua

Mediazioni, negoziazioni, trattative, assemblee condominiali, richieste di documenti, pagamenti e adempimenti contrattuali non vengono sospesi in blocco dalla legge sulla sospensione feriale.

Il fatto che gli avvocati o gli uffici lavorino con ritmi ridotti non produce, da solo, alcun effetto giuridico sulle scadenze. Un incontro può essere rinviato per accordo delle parti o per esigenze organizzative, ma questo è diverso dalla sospensione automatica prevista dalla legge per determinati termini processuali.

La cautela è ancora maggiore quando l’attività stragiudiziale serve a impedire una decadenza o si collega a un termine per iniziare successivamente il giudizio. In questi casi il rapporto tra la procedura svolta, gli effetti sulla prescrizione o sulla decadenza e la sospensione feriale deve essere calcolato sulla base delle norme applicabili alla singola controversia.

Gli errori più frequenti

L’errore più comune è aggiungere automaticamente trentuno giorni a qualsiasi scadenza estiva. Un altro è ritenere che la sospensione inizi già a luglio o continui fino alla metà di settembre, applicando la disciplina anteriore al 2015.

È altrettanto rischioso confondere una causa di mantenimento con una causa alimentare, ignorare che gli sfratti e le opposizioni all’esecuzione rientrano nelle eccezioni oppure ritenere che il termine per impugnare una delibera condominiale continui normalmente a decorrere durante agosto.

In materia tributaria, infine, bisogna distinguere il termine per presentare ricorso dalla scadenza per il pagamento o per un adempimento amministrativo. Il primo è normalmente sospeso; il secondo soltanto quando una norma fiscale lo prevede espressamente.

Come comportarsi in pratica

Quando una scadenza cade tra luglio e settembre, bisogna anzitutto individuare l’atto da compiere: un ricorso, un’impugnazione, un deposito processuale, un pagamento, una disdetta, una contestazione o una semplice risposta.

Occorre poi verificare se il termine sia processuale o sostanziale, se la controversia rientri tra quelle escluse dalla sospensione e se esistano norme speciali. Solo dopo questa verifica si possono contare i giorni, escludendo il periodo dal 1° al 31 agosto quando la sospensione è applicabile.

È prudente conservare sempre la prova della data da cui il termine inizia a decorrere: notificazione dell’atto, comunicazione del verbale condominiale, ricezione della PEC, consegna della raccomandata o pubblicazione della sentenza. Un solo giorno di errore può rendere tardiva un’impugnazione e impedire al giudice di esaminare anche una contestazione sostanzialmente fondata.

In conclusione

Ad agosto non si ferma tutto. Si sospendono, dal 1° al 31 agosto, i termini processuali ai quali si applica la legge n. 742 del 1969. Continuano invece a decorrere i termini relativi alle materie escluse, quelli contrattuali, molte scadenze amministrative e fiscali e, in generale, i termini sostanziali non assoggettati a una disciplina speciale.

La domanda corretta non è quindi: “la scadenza cade ad agosto?”, ma: “di quale termine si tratta e quale norma ne disciplina il decorso?”.

Prima di rinviare un adempimento a settembre è sempre opportuno eseguire questa verifica. La sospensione feriale protegge il diritto di difesa, ma non può trasformarsi in una proroga applicata indistintamente a qualsiasi obbligo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: sospensione feriale, termini processuali, scadenze agosto, computo dei termini, impugnazione delibera condominiale, processo tributario, sfratto, opposizione all’esecuzione, termini contrattuali, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

Termini a ritroso: se la scadenza cade di sabato, non si va al lunedì ma al venerdì

La Cassazione n. 21992/2026 ribadisce una regola semplice, ma decisiva: nei termini calcolati prima di un’udienza, la proroga opera all’indietro, non in avanti

Ci sono regole processuali che sembrano puramente tecniche, ma che possono decidere l’esito di una causa. Una di queste riguarda il calcolo dei termini “a ritroso”, cioè di quei termini che non si contano partendo da oggi verso una scadenza futura, ma tornando indietro da una data già fissata, normalmente l’udienza. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 21992 del 26 giugno 2026 è interessante proprio perché ribadisce una regola che ogni avvocato dovrebbe avere ben presente: quando un termine a ritroso scade di sabato o in un giorno festivo, non si proroga al lunedì successivo, ma si anticipa al primo giorno non festivo precedente.

La questione può sembrare minima, ma non lo è affatto. Nel caso deciso dalla Corte, la differenza tra il venerdì e il sabato ha determinato la decadenza dell’INPS dall’appello incidentale, la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello sul punto e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado nella parte favorevole alla società ricorrente. Un solo giorno, quindi, ha cambiato il risultato processuale.

Il caso: appello incidentale notificato di sabato

La vicenda nasce da un giudizio relativo a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In primo grado il Tribunale di Messina aveva dichiarato illegittime diverse cartelle e avvisi di addebito oggetto di impugnazione. In appello, Riscossione Sicilia aveva proposto impugnazione principale e l’INPS aveva spiegato appello incidentale, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispetto a sei avvisi di addebito.

Il problema riguardava la tempestività dell’appello incidentale dell’INPS. L’udienza di discussione in appello era fissata per il 19 gennaio 2021; la memoria contenente l’appello incidentale era stata notificata il 9 gennaio 2021, cioè nel decimo giorno antecedente l’udienza, che però cadeva di sabato. La Corte d’appello di Messina aveva ritenuto tempestiva la notifica, ragionando come se la scadenza del sabato potesse essere prorogata al lunedì successivo. La Cassazione ha invece corretto nettamente questa impostazione: nei termini a ritroso, la proroga non può andare in avanti, perché così verrebbe ridotto l’intervallo minimo che la legge vuole garantire alla controparte.

La conseguenza è molto chiara: il termine non scadeva sabato 9 gennaio e non poteva certo essere considerato prorogato a lunedì 11 gennaio; doveva invece considerarsi anticipato a venerdì 8 gennaio 2021. La notifica effettuata il 9 gennaio era quindi tardiva e l’INPS era decaduta dalla possibilità di proporre appello incidentale.

Termini in avanti e termini a ritroso: la differenza è decisiva

Per comprendere la decisione occorre distinguere bene due situazioni. Quando un termine si calcola “in avanti”, partendo da un atto o da una data iniziale, la regola generale è quella ordinaria: se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo; lo stesso vale, per gli atti processuali compiuti fuori udienza, quando la scadenza cade di sabato. È quanto prevede l’art. 155 c.p.c., secondo cui la scadenza festiva slitta al primo giorno non festivo successivo e la stessa proroga si applica ai termini che scadono nella giornata del sabato. (Gazzetta Ufficiale)

Diverso è il caso dei termini a ritroso. Qui il termine serve a garantire che un determinato atto sia compiuto un certo numero di giorni prima dell’udienza o di un’altra data futura. Se l’atto deve essere notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza, quei dieci giorni non sono un favore per chi deve compiere l’atto, ma una garanzia per chi deve riceverlo e organizzare la propria difesa. Spostare in avanti la scadenza significherebbe accorciare proprio quello spazio temporale che la legge vuole assicurare.

L’esempio della sentenza è perfetto. Udienza fissata per il 19 gennaio; termine di dieci giorni prima; il decimo giorno cade il 9 gennaio, sabato. Se si consentisse la notifica lunedì 11 gennaio, la controparte riceverebbe l’atto soltanto otto giorni prima dell’udienza. La proroga al lunedì, che nei termini ordinari tutela chi deve compiere l’atto, nei termini a ritroso danneggerebbe invece chi deve riceverlo. Per questo la scadenza si sposta all’indietro, al venerdì precedente.

Il sabato non regala tempo: nei termini a ritroso lo toglie

Il messaggio pratico della Cassazione può essere riassunto così: quando si calcola un termine a ritroso, il sabato non consente di guadagnare tempo, ma impone di anticipare l’adempimento. È una regola che riguarda molti adempimenti processuali e che diventa particolarmente importante quando l’atto da depositare o notificare è assistito da una decadenza.

Nel caso dell’art. 436 c.p.c., relativo al rito del lavoro, l’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se intende proporre appello incidentale, deve farlo nella memoria difensiva. La Cassazione qualifica il termine come acceleratorio e perentorio, perché la sua inosservanza comporta la decadenza dalla facoltà di proporre l’appello incidentale.

Non basta, quindi, che l’atto sia stato formato, depositato o notificato “più o meno” in prossimità del termine. Se il termine minimo previsto dalla legge non è rispettato, l’impugnazione incidentale non può essere esaminata. Nel caso concreto, l’errore della Corte d’appello è consistito proprio nell’avere applicato a un termine a ritroso la logica dei termini ordinari, spostando la scadenza in avanti anziché indietro.

La regola vale anche con il processo telematico

Un passaggio importante dell’ordinanza riguarda il processo telematico. Si potrebbe pensare che, poiché oggi molti atti possono essere depositati o notificati telematicamente anche in giorni e orari nei quali la cancelleria fisica non è aperta, la regola del sabato abbia perso parte della sua importanza. La Cassazione esclude questa lettura.

Secondo la Corte, le modalità di compimento dell’atto non incidono sulla regola di calcolo del termine. Anche per gli atti depositati o notificati telematicamente, se il termine a ritroso cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza deve essere anticipata al giorno non festivo precedente. Il punto non è la possibilità materiale di inviare l’atto tramite strumenti telematici, ma la tutela dell’intervallo temporale che la legge riconosce alla controparte.

Questo chiarimento è molto utile, perché uno degli errori più frequenti consiste nel confondere la possibilità tecnica di compiere un atto con la sua tempestività processuale. Il PCT può consentire un deposito in una certa data, ma non rende automaticamente tempestivo ciò che, secondo le regole di computo, è ormai tardivo.

Perché il ricorso per cassazione, invece, era tempestivo

La stessa ordinanza offre anche il confronto opposto. La società ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione il lunedì successivo alla scadenza del termine semestrale, che cadeva di sabato. In quel caso, però, il termine era un termine ordinario calcolato in avanti. La proroga al primo giorno non festivo successivo era quindi corretta e il ricorso è stato ritenuto tempestivo.

La distinzione è essenziale: se il termine decorre verso il futuro, il sabato sposta la scadenza al lunedì; se il termine si calcola all’indietro rispetto a un’udienza, il sabato anticipa la scadenza al venerdì. La medesima norma sul computo dei termini produce quindi effetti opposti, perché diversa è la funzione del termine.

La conseguenza dell’errore: decadenza e cassazione senza rinvio

Accolto il secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ritenuto assorbite le altre questioni. L’appello incidentale dell’INPS era tardivo e non poteva essere esaminato. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello limitatamente alle statuizioni conseguenti a quell’appello incidentale.

L’effetto pratico è stato rilevante: venuto meno l’appello incidentale dell’INPS, si è formato il giudicato interno sulla pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione ai sei avvisi di addebito. La Corte ha anche condannato l’INPS al pagamento delle spese del grado di appello e del giudizio di cassazione.

La decisione dimostra che le eccezioni processuali non sono formalismi inutili. Il rispetto dei termini è parte essenziale del diritto di difesa e il loro errato calcolo può rendere irrilevante anche una questione sostanziale potenzialmente importante.

Una regola pratica per non sbagliare

Quando si ha davanti un termine processuale, la prima domanda non deve essere soltanto “quanti giorni ho?”, ma “da dove devo iniziare a contarli?”. Se il termine decorre da una comunicazione, da una notificazione o dalla pubblicazione di un provvedimento, normalmente si ragiona in avanti. Se invece il termine è collegato a un’udienza o a una data futura prima della quale l’atto deve essere compiuto, si ragiona a ritroso.

Nel primo caso, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si va avanti al primo giorno non festivo successivo. Nel secondo caso, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si torna indietro al primo giorno non festivo precedente. Questa è la regola che evita l’abbreviazione del termine minimo di difesa della controparte.

La prudenza, naturalmente, suggerisce di non arrivare mai all’ultimo giorno, soprattutto quando si tratta di impugnazioni, appelli incidentali, memorie o atti soggetti a decadenza. Ma la prudenza non basta se il criterio di calcolo è sbagliato. Una notifica fatta di sabato può sembrare tempestiva a chi guarda soltanto il calendario; può essere invece tardiva se quel sabato è il giorno di scadenza di un termine calcolato a ritroso.

Una pronuncia tecnica, ma molto utile

L’ordinanza n. 21992/2026 non introduce un principio nuovo, ma ribadisce con chiarezza un orientamento già affermato dalla Cassazione e lo applica a un caso nel quale l’errore aveva inciso concretamente sull’esito del giudizio. Proprio per questo è una decisione utile: ricorda che il processo civile è fatto anche di regole di metodo, e che la corretta gestione dei termini può essere decisiva quanto la fondatezza delle ragioni sostanziali.

Il principio finale è semplice: nei termini a ritroso, il sabato non sposta la scadenza al lunedì, ma al venerdì precedente. Chi deve compiere l’atto deve anticipare; chi lo riceve deve poter disporre dell’intero spazio temporale che la legge gli garantisce. Confondere le due direzioni significa esporsi a una decadenza che, come in questo caso, può travolgere l’intera impugnazione incidentale.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Tag: termini processuali, termini a ritroso, computo dei termini, sabato processuale, art. 155 c.p.c., art. 436 c.p.c., appello incidentale, rito del lavoro, decadenza processuale, processo civile telematico, Cassazione 21992/2026, procedura civile, avvocato, Luca Tantalo, ADR Center

Termini processuali: la Cassazione a Sezione Unite interpreta l’art. 165 c.p.c.

Con un’interessante pronunzia (n.10864 depositata il 18 maggio 2011), le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione hanno definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi circa il termine di costituzione in giudizio nell’ordinario rito civile.

La questione verteva sul termine di costituzione in giudizio (nella prassi, di iscrizione a ruolo della causa), dovendosi determinare se -nel caso in cui l’atto introduttivo fosse diretto a più destinatari- il termine di dieci giorni (di cui all’art. 165 c.p.c.) dovesse computarsi dalla data di notificazione al primo destinatario oppure da quella dell’ultima notifica.

Ebbene. la Suprema Corte ha sancito che la norma di cui all’art. 165 c.p.c. deve intendersi nel senso che la costituzione in giudizio debba avvenire entro i dieci giorni dalla prima notificazione.

Di seguito la sentenza integrale:

Cassazione civile  sez. un.  – 18 maggio 2011,  n. 10864

                     LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                        SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA   Paolo                    –  Primo Pres.te f.f.   –

Dott. ELEFANTE   Antonino               –  Presidente di sezione  –

Dott. SALVAGO    Salvatore                        –  Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. FORTE      Fabrizio                         –  Consigliere  –

Dott. BUCCIANTE  Ettore                           –  Consigliere  –

Dott. MAZZACANE  Vincenzo                         –  Consigliere  –

Dott. DI CERBO   Vincenzo                         –  Consigliere  –

Dott. VIVALDI    Roberta                     –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

                     sentenza

sul ricorso proposto da

L.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato inROMA,  VIA  DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato  CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati CINQUEGRANA GIACINTO, DI MATTEO VINCENZO, per delega in atti;

                                                       – ricorrente –

                               contro

M.E. ((OMISSIS)), elettivamente  domiciliato in ROMA, VIA FARINI 16, presso lo studio dell’avvocato SPATARO PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUPO DARIO, per delega in atti;

                                                 – controricorrente –

                              e contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A., SIAT ASSICURAZIONI S.P.A.;

                                                         – intimati –

avverso la sentenza n. 2452/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 19/10/2005;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 01/03/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito   l’Avvocato  Giuseppe  CAMPANELLI  per  delega   dell’avvocato Vincenzo Di Matteo;

udito  il  P.M.  in  persona dell’Avvocato  Generale  Dott.  IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

                Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. conveniva, davanti al giudice di pace di Taranto, L.G. e la spa Toro Assicurazioni, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

I convenuti, costituitisi, proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del M. e della società SIAT, assicuratore della r.c.a. del veicolo del M..

Il giudice di pace accoglieva la domanda principale, ritenendo che l’esclusiva responsabilità dell’incidente fosse da attribuire al convenuto L..

Quest’ultimo proponeva appello al tribunale indicando, nella citazione, per la comparizione l’udienza del 19.9.2005.

L’atto di impugnazione era notificato alla società Toro Assicurazioni il 20.5.2005, ad M.E. il 23.5.2005, ed alla società SIAT Assicurazioni il 24.5.2005.

L’appellante, quindi, iscriveva a ruolo la causa in data 3.6.2005 e, contestualmente, si costituiva depositando, nella stessa data del 3.6.2005, la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo di parte contenente l’atto di citazione e l’atto di appello, come da attestazione del cancelliere.

Il tribunale, con sentenza del 19.10.2005, dichiarava improcedibile l’appello.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il L..

Resiste con controricorso il M..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza del 17.6.2010, la terza sezione civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria depositata il 5.8.2010, di rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.

Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.

Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione di diritto posta dall’ordinanza di rimessione.

Con l’ordinanza interlocutoria, la terza sezione civile della Corte ha posto la questione del termine di costituzione dell’appellante, in caso di notificazione a più parti, ai sensi de combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c.; vale a dire se il termine di dieci giorni, entro il quale l’appellante deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione, ovvero dall’ultima.

L’ordinanza di rimessione da conto che, fino ai 1997, la Corte di cassazione aveva aderito ad una interpretazione “liberale” dell’art. 165 c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell’attore dovesse decorrere dall’ultima delle notifiche dell’atto di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n. 718).

Successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece, la Corte aveva mutato indirizzo, aderendo alla tesi “restrittiva”, secondo cui il termine per la costituzione dell’attore decorre dalla prima delle notificazioni dell’atto di citazione, indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo.

Sono esposte, quindi, le ragioni di preferenza del primo dei due indirizzi.

Le ragioni si fondano sui seguenti argomenti:

a) costituzionale, del giusto processo, per il quale l’art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che, sanzionando ritardati adempimenti, finiscono per incidere sul diritto di difesa, precisando che l’adesione alla tesi più rigorosa, e finora dominante, non giova affatto alla speditezza del processo, perchè in ogni caso l’improcedibilità della domanda (o del gravame) andrebbe dichiarata con sentenza;

b) logico, in ordine all’inutilità dei risultati cui conduce la tesi tradizionale, in quanto anche se l’appello fosse dichiarato improcedibile per essersi l’attore costituito oltre il decimo giorno dalla prima notificazione, egli potrebbe comunque proporre una nuova impugnazione, se il termine per impugnare non sia scaduto;

c) letterale, per essere le ipotesi di improcedibilità dell’appello, in quanto eccezionali, tassative e di stretta interpretazione;

d) sistematico. A tal fine, l’ordinanza richiama, sia il processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36, n. 4; R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 18; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma 2), sia quello contabile (L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 5, come interpretato da C. conti, sez. riun. 25.3.2005 n. 1).

In questi casi la legge fa decorrere lo sviluppo del processo dall’ultima notificazione.

Le critiche alla tesi restrittiva si sostanziano, poi, nei seguenti argomenti:

a) quello del “legislatore consapevole”.

Non è vero – si afferma – che il legislatore, lasciando immutato l’art. 165 cod. proc. civ. nell’ambito di una generale riforma del processo civile (attuata con la L. n. 353 del 1990), avrebbe, per ciò solo, manifestato la volontà di avallare l’orientamento dominante. Ed infatti fino al 1997 ad essere dominante era la tesi liberale, non quella restrittiva. Che il legislatore, poi, mai abbia inteso avallare la tesi restrittiva, si desume dal fatto che, con l’introduzione del rito societario, si sia prevista espressamente la decorrenza del termine per la costituzione dall’ultima notifica (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 3, comma 2).

b) quello “ad absurdum”.

Nel caso di notifica della citazione a più persone, l’attore non può conoscere la data della prima notifica fino a quando l’atto non gli sia restituito; ma, a quel punto, il termine per costituirsi potrebbe essere già spirato, se lo si fa decorrere dalla prima notificazione.

Per ovviare a tale inconveniente, la tesi dominante consente all’attore di costituirsi depositando un fascicolo incompleto, nel quale l’originale della citazione è sostituito da una copia non formale e non autentica (cd. “velina”).

In questo modo, si sostiene nell’ordinanza di rimessione, la tesi restrittiva fomenta e legittima una prassi non consentita dalla legge e di per sè irragionevole, in quanto consente la costituzione prima del perfezionamento del rapporto processuale.

c) quello del “convenuto svantaggiato”.

Secondo la tesi dominante, il termine per la costituzione dell’attore va fatto decorrere dalla prima notificazione perchè il convenuto, cui la citazione sia stata notificata per prima, decorsi dieci giorni da essa, deve essere messo in condizione di sapere con certezza se l’attore si sia costituito o meno; il che non potrebbe accadere aderendo alla tesi “liberale”, in quanto il convenuto cui la citazione è stata notificata per prima non sa quando sia avvenuta od avverrà l’ultima notificazione; nè si potrebbe pretendere da quel convenuto che si rechi ogni giorno in cancelleria per verificare se la costituzione dell’attore sia avvenuta o meno.

L’ordinanza di rimessione ritiene questo un mero “inconveniente pratico”, per di più agevolmente superabile sol che il convenuto abbia cura di verificare che la costituzione dell’attore sia avvenuta o meno “non oltre i primi dieci giorni del periodo di tempo dei dovuti termini minimi da assicurare ex art. 163 bis c.p.c.”.

2. Una considerazione di metodo.

L’ordinanza di rimessione sottopone alle sezioni unite argomenti che sono apparsi giustificare una diversa lettura della disposizione, dettata dall’art. 165 cod. proc. civ., comma 2, compresa nel richiamo che, per il giudizio di appello, è operato dal successivo art. 347 cod. proc. civ.. La Corte osserva che la reinterpretazione così sollecitata riguarda una disposizione, relativa all’ordine del processo, che da oltre venti anni è stata letta, nella propria giurisprudenza, nel medesimo modo; così determinando le condizioni perchè le parti potessero e dovessero fare affidamento su di una corrispondente applicazione da parte dei giudici investiti della domanda di tutela.

La Corte considera che, se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute -derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso.

L’ordinanza di rimessione non manca di muoversi in questa ottica.

Tuttavia, gli argomenti in essa proposti non appaiono alla Corte tali da imporre l’abbandono della precedente interpretazione. 3. La decisione di questa Suprema Corte.

I punti salienti dell’interpretazione consolidatasi nel tempo sono i seguenti.

L’art. 165 cod. proc. civ., comma 2, stabilisce che, in caso di notificazione della citazione a più soggetti, l’originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

Se fosse consentita la costituzione dell’attore o dell’appellante, entro dieci giorni dall’ultima notificazione, tale previsione sarebbe superflua, poichè l’inserimento della citazione in originale, previsto dal comma 2, presuppone necessariamente che il fascicolo di parte dell’attore, nel quale l’atto va inserito, sia già stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell’attore debba essere già avvenuta.

Diversamente, l’art. 165 cod. proc. civ., comma 2, acquista un senso, posto che – al fine di consentire all’attore il rispetto del termine di costituzione – lo esonera dal contestuale deposito della citazione in originale al momento dell’iscrizione della causa a ruolo.

E, sotto questo profilo, è la disciplina della norma delle disposizioni di attuazione – art. 74 disp. att. c.p.c., comma 4, – a doversi adattare alla disciplina del codice.

Al che consegue che, se la causa è iscritta a ruolo “con velina”, le verifiche sulla regolarità degli atti saranno compiute dal cancelliere al momento dell’inserimento nel fascicolo dell’originale della citazione.

Nè il deposito della copia della citazione impedisce al presidente di conoscere i termini della causa e designare il giudice istruttore.

Inoltre, nessuna illegittimità deriva dalla costituzione, previo deposito di copie non autentiche (cd. “veline”) della citazione, prassi, in un certo senso, sorretta proprio dall’art. 165 cod. proc. civ..

Nè alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l’attore non può mai sapere quando è avvenuta la prima notificazione, perchè l’ufficiale giudiziario gli restituisce l’originale soltanto quando la notificazione è stata eseguita nei confronti di tutti i convenuti.

L’art. 165 cod. proc. civ. non impone affatto che la costituzione avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata.

Nulla, pertanto, vieta all’attore, dopo aver consegnato l’originale della citazione all’ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all’iscrizione a ruolo depositando una copia.

Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio ( ciò si desume anche dalla L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3,il quale consente al notificante di ottenere la restituzione della copia dell’atto prima dei ritorno dell’avviso di ricevimento per procedere all’iscrizione a ruolo).

Anche l’interpretazione finalistica della norma depone nel senso di ancorare la costituzione dell’attore alla prima delle notificazioni.

E ciò perchè il convenuto ha diritto di conoscere, quanto prima possibile, se l’attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell’attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all’esercizio dell’azione.

In questa ottica – in un giudizio con pluralità di parti – per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.

Sul piano sistematico, poi, la norma così interpretata è coerente con la riforma processuale introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, che ridisegna un processo caratterizzato, non solo dall’esigenza che sia subito determinato il thema decidendum, ma anche dall’esigenza, strettamente funzionale alla prima, che l’attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.

La disposizione, così ripercorsa, nei suoi aspetti essenziali, non è ambigua, se si tiene conto delle peculiarità della fattispecie che disciplina.

Non è neppure incompleta, non consentendo, quindi, il ricorso all’analogia.

Il ricorso alla analogia, infatti, è ammesso dall’art. 12 delle preleggi soltanto quando manchi nell’ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo, altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.

In questa ottica, pertanto, il richiamo all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, – che prevede il deposito del ricorso per cassazione nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione – non è significativo.

Non lo è sotto due profili.

Il primo è che proprio i fatto che l’art. 369 cod. proc. civ. detti una regola dissonante rispetto alla previsione generale rende evidente che, quando il legislatore ha inteso assumere come punto di riferimento per la costituzione dell’attore l’ultima notificazione, lo ha previsto espressamente.

Il secondo si sostanzia nella diversità del giudizio di cassazione, che non è un giudizio soggetto ad istruzione, rispetto ai giudizi di merito di primo grado e di appello, che, quindi, necessitano di una puntuale, specifica e diversa regolamentazione.

Nè il richiamo al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2, in tema di processo societario è invocabile.

Da un lato, infatti, è difficilmente predicabile – in questo caso – richiamarsi all’analogia; e ciò per essere il modello processuale del rito societario un modello speciale rispetto a quello ordinario, la cui introduzione ha avuto l’effetto di sottrarre a quest’ultimo una certa tipologia di controversie.

Non è, quindi, consentito ravvisare una eadem ratio fra una norma appartenente ad un sistema costituente lex specialis e quella generale.

Dall’altro, sotto questo profilo, deve osservarsi che, dopo l’intervento del D.Lgs. n. 5 del 2003, si è verificato un complesso intervento normativo sul processo civile di cognizione ordinario (D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005), in occasione del quale il legislatore non ha ritenuto di modificare la norma dell’art. 165 cod. proc. civ.; il che è sintomatico della conferma della diversità delle regole.

Da ultimo, va segnalato che il legislatore, con la recente L. 18 giugno 2009, n. 69, non solo ha abrogato (art. 54, comma 5) – sia pure non con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa – il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2, ma ha anche omesso di intervenire sull’art. 165 cod. proc. civ..

Omissione di interventi che ha investito anche l’art. 347 cod. proc. civ..

Eguali considerazioni valgono per il processo amministrativo e contabile richiamati.

L’art. 165 cod. proc. civ. ha una valenza ed una rilevanza non eccezionale, non regola la fattispecie in modo incompleto e non compromette – secondo l’interpretazione consolidatasi nel tempo -, nè il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti.

Anzi, in chiave di un equo contemperamento degli interessi delle parti stesse (balancing test), da un lato, la costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione non è un onere particolarmente gravoso da rispettare per l’attore.

Questi, infatti, può costituirsi – immediatamente dopo la consegna dell’originale dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione – con l’immediata iscrizione a ruolo, mediante deposito di copia non formale della citazione.

Dall’altro, al convenuto, invece, giova in termini di tutela dell’affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l’attore intende perseguire.

La costituzione dell’attore entro i dieci giorni dall’ultima notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza.

Questi, non sapendo se sia l’ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l’attore si dovrà costituire.

La previsione della costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione – ignorando ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario raggiunto dalla notificazione – comporta, viceversa, che lo stesso debba considerarsi, nell’incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è perfezionata la notifica.

Se lo è effettivamente, avrà un dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva costituzione dell’attore in relazione alla notificazione eseguita nei suoi confronti. Altrimenti troverà che la costituzione è già avvenuta, in relazione ad una precedente notificazione nei confronti di altro convenuto.

La costituzione entro un termine dalla prima notificazione, quindi, appare anche più funzionale all’esercizio del diritto di difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella condizione di dover supporre che la notificazione eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi, l’attore debba costituirsi in relazione ad essa.

Nè va sottovalutato che il diverso decorso consentirebbe anche comportamenti non lineari dell’attore, che potrebbe artatamente posporre la propria costituzione, ritardando la notifica ai convenuti successivi al primo.

4. L’esame del ricorso.

Alla luce dei principi enunciati va, ora, esaminato il ricorso proposto.

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348, 101, 161, 168 c.p.c. e art. 72 disp. att. c.p.c..

Da atto, nel ricorso, che la causa di appello era iscritta a ruolo dall’appellante L.G. il 3.6.2005 con numero di R.G. 3226, e fissazione dell’udienza del 21.9.2005 davanti al Giudice dott. C..

Ulteriore dato di fatto, però, era che ” il convenuto M. E. il 30.8.2005 ritenendosi evidentemente parte diligente, iscriveva a ruolo la medesima causa con n. 4616/2005 di R.G. che veniva assegnata alla terza sezione al giudice dott. P. per l’udienza del 23.9.2005″.

In tale udienza, nella contumacia dell’appellante L. e degli altri appellati, compariva esclusivamente l’appellato M..

Il giudizio si concludeva con sentenza del 19.10.2005, con la quale, sul presupposto dell’omessa costituzione in giudizio dell’appellante L., e della costituzione dell’appellato nel termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ., era dichiarata l’improcedibilità – ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ. – dell’appello proposto dal L..

Il ricorrente contesta che l’iscrizione a ruolo effettuata su iniziativa dell’appellato M. successivamente a quella effettuata dall’appellante fosse conforme a legge; di qui la nullità della sentenza impugnata.

Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.

L’attuale ricorrente, nel giudizio di appello di R.G. n. 3226/2005, si è costituito iscrivendo la causa a ruolo il 2 giugno 2005.

La prima delle notificazioni agli appellati si è perfezionata il 20 maggio 2005 (alla società Toro Assicurazioni).

La costituzione in tale giudizio del L. – sulla base delle precedenti considerazioni – era, quindi, tardiva.

L’unica corretta iscrizione a ruolo, pertanto, restava quella ad opera dell’appellato M..

Al che consegue l’irrilevanza delle censure avanzate dal ricorrente in ordine alle conseguenze di una duplice iscrizione a ruolo.

Nè la tardività della costituzione dell’appellante poteva ritenersi sanata dalla tempestiva costituzione dell’appellato, posto che, nel giudizio di appello, non valgono le corrispondenti regole del giudizio di primo grado, di cui all’art. 171 cod. proc. civ..

La mancata costituzione in termini dell’appellante, ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., comma 1, nel testo sostituito – con efficacia dal 30 aprile 1995 – dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, infatti, determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, senza che possa trovare applicazione l’art. 171 cod. proc. civ., comma 2, con la conseguente possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, qualora l’appellato si sia costituito nei termini.

Il richiamo alle forme ed ai termini del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell’art. 347 cod. proc. civ., comma 1, deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., mentre la previsione dell’art. 171 cod. proc. civ., comma 2, è incompatibile con il tenore dell’art. 348 cod. proc. civ., il quale esclude, in ogni caso, la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti, o l’applicazione dell’istituto dell’estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l’improcedibilità dell’appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell’altra parte (fra le tante Cass. 21 gennaio 2010, n. 995; Cass. 14 dicembre 207, n. 26257; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1322).

Correttamente, quindi, il giudice del merito ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto dal L..

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011