Mi chiama la banca e mi convince a fare un bonifico: se era una truffa, devo essere rimborsato?

SMS falsi, spoofing, vishing e falsi operatori della Polizia Postale: quando la banca risponde e quando, invece, il cliente rischia di perdere il denaro

Arriva un SMS apparentemente inviato dalla propria banca: “È in corso un bonifico sospetto. Se non lo riconosce chiami immediatamente questo numero”. Pochi minuti dopo telefona un sedicente operatore dell’istituto di credito, oppure addirittura una persona che si presenta come appartenente alla Polizia Postale. Il messaggio è sempre lo stesso: il conto è sotto attacco e, per mettere al sicuro i risparmi, bisogna trasferire immediatamente il denaro su un altro conto. La vittima, convinta di stare proteggendo il proprio patrimonio, esegue il bonifico. Solo dopo scopre che era tutto falso. La banca deve restituire i soldi?

La risposta non è sempre sì. Ed è proprio questo che rende particolarmente interessante la decisione n. 4700 del 26 maggio 2026 del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, tornata all’attenzione in questi giorni. Nel caso esaminato, un cliente era stato indotto attraverso un SMS “civetta” e successive telefonate di falsi operatori bancari e sedicenti agenti della Polizia Postale a trasferire 14.500 euro. Ma vi era un particolare decisivo: il cliente si era recato personalmente in filiale, aveva ordinato il bonifico e aveva firmato la relativa contabile. L’ABF ha respinto la sua richiesta di rimborso.

La truffa era sofisticata, ma il bonifico lo aveva fatto il cliente

La dinamica è quella tipica del cosiddetto social engineering. Il truffatore non forza necessariamente i sistemi informatici della banca: manipola la vittima, la spaventa e la convince ad agire personalmente. Nel caso deciso dall’ABF, il correntista aveva ricevuto un SMS apparentemente riconducibile alla propria banca che segnalava un’operazione sospetta. Era poi stato contattato da soggetti che si erano presentati prima come operatori bancari e successivamente come appartenenti alla Polizia Postale. La soluzione proposta era apparentemente rassicurante: spostare il denaro verso un conto indicato dagli interlocutori per “metterlo in sicurezza”.

Il cliente aveva quindi compiuto un passo ulteriore rispetto a molte frodi informatiche: era andato fisicamente allo sportello e aveva ordinato personalmente un bonifico di 14.500 euro, sottoscrivendo la contabile. La banca era poi riuscita a bloccare e recuperare 5.090 euro, ma il correntista chiedeva la restituzione anche della parte restante. Il Collegio di Milano ha escluso la responsabilità dell’intermediario.

Perché è così importante stabilire chi ha materialmente disposto il pagamento?

Perché la disciplina dei servizi di pagamento distingue le operazioni autorizzate da quelle non autorizzate. Se un criminale riesce ad accedere al conto e dispone un pagamento senza il consenso del titolare, entrano in gioco le specifiche regole previste dal d.lgs. n. 11/2010 e dalla disciplina europea sui servizi di pagamento. In quel caso la banca deve fornire la prova dell’autenticazione dell’operazione e, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere tenuta a rimborsare il cliente.

La situazione cambia quando è il correntista stesso, pur essendo stato ingannato, a impartire consapevolmente l’ordine di bonifico. Nel caso n. 4700/2026 l’ABF ha attribuito particolare rilievo proprio al fatto che il pagamento fosse stato disposto direttamente dal cliente allo sportello e confermato mediante firma. L’operazione, sotto il profilo del servizio di pagamento, era quindi stata autorizzata.

Questo non significa che essere vittima di una truffa equivalga ad avere realmente voluto regalare il denaro ai criminali. Significa però che, nei rapporti con la banca, bisogna distinguere tra il consenso all’operazione di pagamento e il motivo per il quale quel consenso è stato prestato. Il cliente voleva effettivamente effettuare quel bonifico; ciò che ignorava era di essere stato ingannato sulla reale ragione dell’operazione.

Quindi, se faccio personalmente il bonifico, la banca non risponde mai?

No. Anche questa conclusione sarebbe eccessiva. L’ABF ha verificato se, nonostante il pagamento fosse stato autorizzato dal cliente, potesse comunque ravvisarsi una responsabilità della banca secondo le regole generali, per esempio perché l’operazione presentava anomalie tali da imporre un intervento oppure perché il comportamento dell’intermediario aveva concretamente contribuito alla produzione del danno.

Nel caso specifico, però, il Collegio non ha individuato elementi sufficienti. Non è risultato un comportamento causalmente rilevante della banca nella realizzazione della frode e l’operazione era stata effettuata personalmente dal correntista. Il ricorso è stato quindi respinto.

La conclusione corretta è dunque più sfumata: il bonifico personalmente disposto dal cliente rende molto più difficile ottenere il rimborso, ma non elimina in astratto qualsiasi possibile responsabilità dell’intermediario. Occorre verificare le caratteristiche concrete dell’operazione, gli eventuali segnali di anomalia e il comportamento tenuto dalla banca.

E se invece il truffatore riesce a effettuare i bonifici dal mio conto?

Qui il quadro può cambiare radicalmente. È particolarmente interessante confrontare la decisione n. 4700 con un’altra decisione dello stesso Collegio di Milano, la n. 4701 del 26 maggio 2026. In quel caso la vittima aveva ricevuto telefonate da falsi operatori bancari ed era stata indotta a collaborare con i truffatori. Due bonifici erano stati apparentemente autorizzati dalla stessa vittima con la convinzione di stare annullando operazioni sospette; per altri due, invece, i criminali avevano ottenuto la possibilità di operare attraverso la modifica del dispositivo di sicurezza.

L’ABF ha ricordato un principio fondamentale: quando il cliente contesta operazioni che sostiene di non avere autorizzato, la prova della corretta autenticazione da parte della banca viene prima dell’esame dell’eventuale colpa grave del cliente. Se l’intermediario non dimostra in modo completo e puntuale come l’operazione sia stata autenticata, non basta sostenere che il cliente sia stato ingenuo o imprudente.

È proprio questa differenza che spiega perché due truffe apparentemente molto simili possano avere esiti giuridici opposti.

“Ma ho ricevuto il messaggio nello stesso thread della banca”: cos’è lo spoofing?

Una delle tecniche più insidiose è lo spoofing, cioè la falsificazione dell’identità apparente del mittente. Il messaggio fraudolento può sembrare provenire dallo stesso numero utilizzato abitualmente dalla banca e, in alcuni casi, comparire addirittura nella stessa sequenza degli SMS autentici già ricevuti.

A questo può aggiungersi il vishing, cioè la telefonata fraudolenta. Sul display può apparire un numero apparentemente attendibile e l’interlocutore può conoscere nome, banca utilizzata e altre informazioni personali della vittima. È proprio questa combinazione a rendere particolarmente credibile la truffa.

L’orientamento ABF non considera automaticamente colpevole il cliente soltanto perché è caduto in una frode di spoofing particolarmente sofisticata. In una recentissima decisione del Collegio di Roma relativa proprio a SMS apparentemente provenienti dalla numerazione ufficiale della banca e a successive telefonate di un falso ufficio antifrode, l’ABF ha ribadito che nello spoofing la colpa grave del cliente non può essere normalmente presunta in assenza di concreti elementi di inattendibilità del messaggio. In quel caso l’intermediario è stato condannato a restituire integralmente 6.393,17 euro perché non aveva fornito una prova completa dei fattori di autenticazione forte utilizzati.

Questo conferma ancora una volta che non esiste una regola semplicistica del tipo “se hai dato un codice hai sempre torto” oppure “se c’è stato spoofing la banca paga sempre”. Bisogna ricostruire tecnicamente ciò che è successo.

La nuova verifica del beneficiario protegge da queste truffe?

Dal 9 ottobre 2025 le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento dei Paesi dell’area euro devono mettere a disposizione il servizio di Verification of Payee, cioè la verifica della corrispondenza tra il nome del beneficiario indicato dal pagatore e l’IBAN al quale il denaro deve essere trasferito. Il controllo deve essere effettuato prima che il cliente autorizzi il bonifico ed è previsto dal Regolamento UE 2024/886.

È una protezione molto importante, ma non elimina tutte le frodi. Se il criminale dice alla vittima: “Trasferisca il denaro a Mario Rossi su questo IBAN” e quell’IBAN è effettivamente intestato a Mario Rossi, il sistema confermerà che nome e conto corrispondono. Non può sapere che Mario Rossi sia un complice o un conto utilizzato nell’ambito di una truffa.

Proprio questo è avvenuto nel caso n. 4700/2026: secondo la ricostruzione della decisione, l’IBAN indicato al cliente corrispondeva al nominativo del beneficiario che gli era stato comunicato dai truffatori. La verifica del beneficiario, dunque, non avrebbe segnalato alcuna anomalia.

La funzione della Verification of Payee deve quindi essere compresa correttamente: serve soprattutto a impedire che il denaro venga inviato a un IBAN intestato a un soggetto diverso da quello che il pagatore crede di pagare. Non certifica però che il beneficiario sia affidabile né che la ragione del pagamento sia autentica.

Se mi telefona davvero la “Polizia Postale”, devo fare un bonifico di sicurezza?

No. Questo è probabilmente il consiglio pratico più importante.

Una banca o un appartenente alle forze dell’ordine non chiede al cliente di trasferire i propri risparmi su un conto sconosciuto per “metterli al sicuro”. L’urgenza, la paura di perdere il denaro e il divieto di parlare con altre persone sono strumenti tipici utilizzati dai truffatori per impedire alla vittima di ragionare o di effettuare una verifica autonoma.

Se arriva una telefonata di questo tipo, la cosa più sicura è interromperla e contattare personalmente la banca utilizzando esclusivamente il numero presente sul sito ufficiale, sull’app o sulla carta. Non bisogna richiamare il numero fornito nell’SMS e non bisogna fidarsi del fatto che sul display compaia apparentemente il numero corretto della banca: proprio lo spoofing può alterare questa informazione.

Soprattutto, non bisogna effettuare bonifici, comunicare OTP, approvare notifiche sull’app o modificare dispositivi e credenziali su indicazione di chi telefona.

Cosa fare immediatamente se il bonifico è già partito?

La velocità può fare una differenza enorme. Occorre contattare subito la propria banca e chiedere il blocco o il richiamo del bonifico, segnalare formalmente la frode e bloccare eventuali credenziali o dispositivi compromessi. È opportuno conservare SMS, screenshot, numeri telefonici, cronologia delle chiamate, email e ogni altra comunicazione ricevuta e presentare tempestivamente denuncia.

Nel caso n. 4700/2026 la banca era riuscita a recuperare 5.090 euro della somma trasferita: è un dato che dimostra concretamente perché agire immediatamente sia essenziale.

Successivamente bisogna ricostruire tecnicamente le operazioni. È importante sapere chi le ha materialmente disposte, attraverso quale canale, quali sistemi di autenticazione siano stati utilizzati, quali messaggi siano stati ricevuti e se fossero presenti anomalie che la banca avrebbe dovuto rilevare.

“Sono stato truffato”: da solo non basta per ottenere il rimborso

È forse l’insegnamento più utile delle decisioni dell’ABF. Essere vittima di una truffa e avere diritto alla restituzione da parte della banca sono due questioni diverse. Il truffatore è certamente responsabile del danno, ma per stabilire se debba risponderne anche l’intermediario bisogna applicare le regole specifiche sui servizi di pagamento e, nei casi appropriati, quelle generali sulla responsabilità contrattuale.

Se l’operazione non è stata autorizzata dal cliente, assume un ruolo centrale la prova che la banca deve fornire sulla corretta autenticazione. Se invece il cliente ha personalmente ordinato il pagamento, la situazione diventa più complessa e occorrerà individuare un eventuale comportamento colpevole o causalmente rilevante dell’intermediario.

Per questo è sbagliato valutare queste controversie soltanto leggendo la denuncia o guardando l’estratto conto. Spesso sono decisivi i log informatici, i sistemi di autenticazione utilizzati, il contenuto degli SMS e delle notifiche, il momento in cui è avvenuto l’eventuale enrollment di un nuovo dispositivo e le caratteristiche specifiche dei pagamenti.

Un esempio che fa capire la differenza

Immaginiamo due persone che ricevano la stessa telefonata: “Sono dell’ufficio antifrode della banca. Il suo conto è sotto attacco”.

Alla prima viene detto di recarsi in filiale e trasferire 20.000 euro verso un conto indicato. La persona va allo sportello, comunica nome e IBAN del beneficiario, firma e dispone personalmente il bonifico. È stata certamente truffata, ma l’operazione bancaria è stata da lei autorizzata. Per ottenere il rimborso dovrà quindi individuare un’autonoma responsabilità dell’intermediario.

Alla seconda viene invece chiesto di comunicare alcuni codici e di approvare una notifica apparentemente necessaria per “bloccare” l’attacco. I criminali utilizzano quei dati per registrare l’app bancaria su un nuovo dispositivo e dispongono autonomamente i bonifici. Se il cliente li disconosce, sarà innanzitutto la banca a dover dimostrare che le operazioni sono state correttamente autenticate secondo la disciplina applicabile.

La differenza può sembrare sottile alla vittima, perché in entrambi i casi il denaro è stato perso a causa dello stesso inganno. Giuridicamente, però, è enorme.

In conclusione

La decisione ABF Milano n. 4700/2026 contiene un messaggio molto importante: essere stati ingannati da una telefonata credibile, persino da qualcuno che si presenta come appartenente alla Polizia Postale, non comporta automaticamente il diritto a essere rimborsati dalla banca se il bonifico è stato personalmente e consapevolmente disposto dal cliente. Nel caso concreto il correntista era andato fisicamente in filiale, aveva ordinato il trasferimento di 14.500 euro e aveva firmato la contabile; l’ABF ha quindi considerato l’operazione autorizzata e, non avendo individuato un autonomo apporto causale della banca alla frode, ha respinto la richiesta di rimborso.

Ma non bisogna ricavare da questa decisione la conclusione opposta secondo cui nelle truffe bancarie il cliente perde sempre. Le pronunce dell’ABF mostrano chiaramente che, quando le operazioni vengono disconosciute e la banca non riesce a dimostrare correttamente l’autenticazione forte, l’esito può essere completamente diverso. E nei casi di spoofing particolarmente sofisticato la colpa grave del cliente non può essere semplicemente presunta.

La domanda decisiva, quindi, non è soltanto: “Sono stato truffato?”. Bisogna chiedersi: chi ha disposto materialmente il pagamento? Era un’operazione autorizzata o non autorizzata? Come è stata autenticata? Il numero della banca era stato falsificato? È stato registrato un nuovo dispositivo? Erano presenti segnali di anomalia? La banca ha rispettato i propri obblighi di sicurezza e controllo?

Sono queste domande, molto più del semplice fatto che vi sia stata una truffa, a determinare chi dovrà sopportare definitivamente la perdita.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: truffe bancarie, spoofing, vishing, bonifico fraudolento, bonifico autorizzato, rimborso banca, SMS falso banca, Polizia Postale, Verification of Payee, ABF, servizi di pagamento, frodi online, Luca Tantalo, ADR Center

Ho fatto un bonifico all’IBAN sbagliato: posso riavere i soldi?

Cosa fare subito, quando la banca deve intervenire e cosa cambia con la nuova verifica tra nome e IBAN

Basta una cifra sbagliata, un vecchio IBAN rimasto nella rubrica oppure un copia e incolla effettuato senza attenzione. Il bonifico parte e, solo dopo averlo confermato, ci si accorge che il conto indicato non era quello del vero destinatario.

La prima domanda è inevitabile: posso riavere i soldi?

La risposta dipende da ciò che è accaduto. Se l’IBAN indicato non corrisponde a un conto utilizzabile, normalmente l’operazione non viene completata. Il problema più serio nasce quando l’IBAN è valido ma appartiene a un’altra persona: in questo caso il denaro può essere effettivamente accreditato sul conto sbagliato e il semplice fatto di avere commesso un errore non comporta automaticamente che la banca debba rimborsare la somma.

Dal 9 ottobre 2025, però, le regole sono cambiate in modo significativo. Per i bonifici in euro, ordinari e istantanei, è diventato obbligatorio il servizio di verifica del beneficiario, la cosiddetta Verification of Payee o VoP, che controlla prima dell’autorizzazione la corrispondenza tra l’IBAN e il nome del destinatario indicato dal cliente. (Banca d’Italia)

Questo nuovo sistema riduce notevolmente il rischio di errore, ma non lo elimina. Ed è importante capire che cosa accade nei diversi casi.

Perché fino a poco tempo fa contava soprattutto l’IBAN

La disciplina dei servizi di pagamento attribuisce una funzione centrale all’“identificativo unico”, che nel caso del bonifico è normalmente l’IBAN. L’art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010 stabilisce che, quando l’ordine viene eseguito conformemente all’identificativo fornito dal cliente, il pagamento si considera correttamente eseguito per quanto riguarda il conto indicato. Se l’identificativo fornito dall’utente è inesatto, la banca non risponde, in linea generale, dell’inesatta esecuzione derivante proprio da quell’errore, pur dovendo attivarsi per tentare il recupero delle somme. (Portale Normativo)

In altre parole, se volevo pagare Mario Rossi ma inserivo l’IBAN appartenente a Giovanni Bianchi, la banca eseguiva l’ordine sul conto identificato dall’IBAN che io stesso avevo comunicato. La sola indicazione del nome “Mario Rossi” non era necessariamente sufficiente per rendere responsabile l’intermediario del pagamento effettuato sul diverso conto indicato dal codice.

È proprio su questo problema che è intervenuta la nuova disciplina europea.

Cosa controlla oggi la banca prima di eseguire il bonifico?

Oggi, prima che il cliente possa autorizzare un bonifico in euro, il prestatore di servizi di pagamento deve effettuare la verifica del beneficiario. Il controllo confronta il nome indicato dal pagatore con il titolare del conto individuato dall’IBAN e deve avvenire immediatamente, prima dell’autorizzazione. Il servizio deve essere offerto sia per i bonifici ordinari sia per quelli istantanei. (EUR-Lex)

Il risultato può essere, in sostanza, di quattro tipi: corrispondenza, corrispondenza parziale, mancata corrispondenza oppure impossibilità di effettuare la verifica. La Banca d’Italia ha chiarito che il sistema serve proprio a ridurre sia gli errori sia le frodi, consentendo al cliente di conoscere l’esito prima di confermare l’operazione. (Banca d’Italia)

Questa verifica non è un dettaglio. Può cambiare anche la distribuzione delle responsabilità quando il bonifico finisce sul conto sbagliato.

Se nome e IBAN corrispondono

Quando il sistema comunica che vi è corrispondenza, il cliente può ragionevolmente confidare che il conto appartenga al beneficiario indicato.

Se, nonostante l’esito positivo della verifica, l’operazione viene eseguita in modo difettoso perché il prestatore di servizi di pagamento non ha rispettato gli obblighi previsti dalla disciplina sulla verifica del beneficiario, il regolamento europeo prevede che la banca del pagatore debba rimborsare senza ritardo l’importo trasferito e, quando necessario, ripristinare il conto nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse avvenuta. (EUR-Lex)

È quindi molto diverso il caso in cui sia stato il cliente a inserire un dato errato nonostante un avvertimento, da quello in cui il sistema abbia dato un’informazione rassicurante che si riveli inesatta per un difetto nell’adempimento degli obblighi dell’intermediario.

Se compare “corrispondenza parziale”

Può accadere che il nome inserito sia molto simile a quello associato all’IBAN, ma non identico. Pensiamo a un secondo nome omesso, a una ragione sociale indicata in forma abbreviata oppure a una piccola differenza nella denominazione.

In questo caso il sistema deve segnalare la corrispondenza soltanto parziale e può indicare al pagatore il nome associato all’IBAN, in modo che possa controllare il dato prima di proseguire. (EUR-Lex)

È un avviso da non ignorare. Se il nome suggerito è chiaramente quello del destinatario che intendiamo pagare, la differenza può dipendere semplicemente dal modo in cui il conto è intestato. Se invece compare un nome che non conosciamo, la prudenza impone di fermarsi e verificare direttamente con il beneficiario.

Se nome e IBAN non corrispondono

La situazione è ancora più chiara quando il sistema segnala una mancata corrispondenza.

La banca deve avvertire il cliente che autorizzare comunque il bonifico può comportare l’invio del denaro a un conto non appartenente al beneficiario indicato. Il cliente può ancora decidere di procedere, ma lo fa dopo essere stato espressamente informato del rischio. (EUR-Lex)

Il regolamento europeo precisa infatti che, se il prestatore ha correttamente adempiuto agli obblighi di verifica, non è responsabile dell’esecuzione del bonifico a un destinatario non voluto quando ciò dipenda dall’identificativo errato fornito dal pagatore. (EUR-Lex)

In termini pratici: se il sistema mi dice che “Mario Rossi” non corrisponde al titolare dell’IBAN che ho digitato e io confermo comunque l’operazione, sarà molto più difficile sostenere successivamente che la perdita debba essere sopportata dalla banca.

Cosa devo fare appena mi accorgo dell’errore?

Bisogna intervenire immediatamente.

La prima cosa da fare è contattare la banca attraverso i canali predisposti per le operazioni di pagamento e segnalare per iscritto l’errore, chiedendo il tentativo di richiamo e recupero del bonifico. È opportuno indicare importo, data, IBAN utilizzato, nominativo del destinatario che si voleva pagare e ogni altro riferimento dell’operazione.

La rapidità è particolarmente importante per i bonifici istantanei, che trasferiscono il denaro in pochi secondi. Anche per un bonifico ordinario, tuttavia, non bisogna aspettare: il fatto di aver chiesto subito l’intervento può aumentare concretamente le possibilità di recuperare la somma.

Non esiste però un diritto generale a “cancellare” un bonifico già correttamente eseguito solo perché il cliente ha cambiato idea o si è accorto dell’errore. Il richiamo è un tentativo di recupero e il suo successo dipende anche dallo stato dell’operazione e dalla collaborazione dell’intermediario che gestisce il conto destinatario.

La banca è obbligata a cercare di recuperare il denaro?

Sì.

Quando l’identificativo fornito dal cliente è inesatto, l’art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010 stabilisce che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare e a fornire alla banca dell’ordinante le informazioni utili al tentativo di recupero. (Portale Normativo)

Questo obbligo non significa che la banca garantisca il risultato. Se il denaro è già stato prelevato, trasferito altrove oppure il destinatario non autorizza la restituzione, il recupero attraverso il semplice intervento interbancario può non riuscire.

Ma la banca non può limitarsi a rispondere: “Ha sbagliato lei, non possiamo fare nulla”. Deve effettuare le attività ragionevolmente necessarie previste dalla disciplina.

La banca può semplicemente riprendersi i soldi dal conto del destinatario?

Di regola non è così semplice.

Una volta che la somma è stata accreditata sul conto di un altro soggetto, la banca non può necessariamente stornarla unilateralmente come se l’operazione non fosse mai esistita. Per questo il tentativo di richiamo spesso richiede la collaborazione della banca del beneficiario e, concretamente, la restituzione della somma da parte di chi l’ha ricevuta.

È quindi possibile che il cliente riceva una risposta del tipo: “Abbiamo richiesto il richiamo del bonifico, ma il beneficiario non ha autorizzato la restituzione”.

Questo non significa, però, che chi ha ricevuto per errore il denaro possa legittimamente trattenerlo.

Chi riceve per errore il bonifico può tenersi i soldi?

No.

Sul piano civilistico si applica il principio della ripetizione dell’indebito. L’art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato. La norma disciplina anche gli interessi: se chi ha ricevuto il denaro era in mala fede, decorrono dal pagamento; se era in buona fede, dalla domanda di restituzione. (Gazzetta Ufficiale)

Supponiamo che io debba bonificare 8.000 euro a un fornitore ma, per errore, li invii sul conto di una persona con la quale non ho alcun rapporto. Il fatto che il denaro sia effettivamente comparso sul suo conto non crea alcun diritto a trattenerlo. Se il destinatario non restituisce spontaneamente la somma, potrà essere richiesta giudizialmente.

È quindi importante distinguere due rapporti: quello tra cliente e banca, regolato dalla disciplina dei servizi di pagamento, e quello tra chi ha eseguito il pagamento e il soggetto che ha ricevuto senza titolo il denaro.

Anche quando la banca non sia responsabile dell’errore, il diritto alla restituzione nei confronti del destinatario può rimanere pienamente esistente.

Ma come faccio a sapere chi ha ricevuto i soldi?

Anche questo problema è espressamente considerato dalla legge.

Se il tentativo di recupero non riesce, la banca dell’ordinante, su richiesta scritta del cliente, deve fornire tutte le informazioni disponibili utili per consentire un’azione di tutela. (Portale Normativo)

La tutela della riservatezza del titolare del conto non può quindi tradursi nell’impossibilità assoluta per chi ha effettuato il pagamento errato di agire per recuperare il proprio denaro. La procedura deve naturalmente rispettare le regole applicabili, ma la disciplina dei servizi di pagamento prevede espressamente l’obbligo di fornire le informazioni disponibili utili all’azione.

Se la somma è significativa e il destinatario rifiuta la restituzione, questo passaggio può diventare decisivo.

E se il bonifico è stato fatto a un truffatore?

È un problema diverso dal semplice errore di digitazione.

Può accadere, ad esempio, che un truffatore intercetti una comunicazione commerciale e sostituisca l’IBAN indicato in una fattura, oppure che il cliente venga indotto con l’inganno a trasferire denaro sul conto di un soggetto che si presenta falsamente come la banca, un fornitore, un familiare o un professionista.

In queste situazioni il bonifico può essere stato materialmente autorizzato dal cliente, ma la disposizione è stata ottenuta attraverso una frode. La responsabilità della banca non può essere stabilita applicando automaticamente la regola del “bonifico all’IBAN sbagliato”. Occorre verificare, tra l’altro, come sia stata autorizzata l’operazione, quali sistemi di sicurezza siano stati utilizzati, quali anomalie fossero rilevabili e, oggi, quale esito abbia dato la verifica del beneficiario.

La nuova VoP è importante anche contro questo tipo di frodi. Se una fattura viene alterata sostituendo l’IBAN del vero fornitore con quello del truffatore, la mancata corrispondenza tra il nome del fornitore e il titolare del conto dovrebbe rappresentare un segnale d’allarme prima della conferma del pagamento. (Economia per Tutti)

Esempio: sbaglio una cifra dell’IBAN

Immaginiamo di dover inviare 5.000 euro a una società. Inserisco il nome corretto, ma digito un IBAN diverso che appartiene realmente a un’altra persona.

Se la VoP segnala che il nome non corrisponde e io interrompo l’operazione, il problema è risolto prima che il denaro parta.

Se invece ignoro l’avvertimento e confermo, la banca ha adempiuto alla propria funzione di verifica e il rischio dell’errore ricade normalmente sul pagatore. Dovrò chiedere immediatamente il recupero e, se il destinatario non restituisce il denaro, valutare l’azione nei suoi confronti. (EUR-Lex)

Se, al contrario, il sistema mi comunica erroneamente una piena corrispondenza e il pagamento viene eseguito in modo difettoso per una violazione degli obblighi di verifica, può configurarsi il diritto al rimborso da parte dell’intermediario secondo la disciplina europea. (EUR-Lex)

E se ho usato un vecchio IBAN del beneficiario?

Non sempre il problema è un errore materiale. Può capitare di avere in rubrica coordinate che il creditore non utilizza più.

In questo caso bisogna capire che cosa sia successo al vecchio conto. Se è stato chiuso, normalmente il bonifico non potrà essere accreditato e la somma verrà restituita. Se invece il conto è ancora esistente e appartiene allo stesso beneficiario, il pagamento potrebbe risultare comunque valido. Se, in circostanze particolari, l’IBAN è ormai riferibile a un soggetto diverso, torna centrale la verifica effettuata prima dell’operazione.

Anche per questo è opportuno non affidarsi automaticamente ai beneficiari memorizzati da anni nell’home banking, soprattutto quando si devono trasferire importi elevati.

Quali prove devo conservare?

Se nasce un problema, è importante conservare la ricevuta del bonifico, la schermata o il documento che mostra l’IBAN inserito, il nominativo del beneficiario, l’eventuale risultato della verifica VoP e le comunicazioni successive con la banca.

Bisogna conservare anche la prova dell’IBAN che si sarebbe dovuto utilizzare: fattura, contratto, e-mail, messaggio del creditore o altra documentazione. Se l’IBAN è stato comunicato via e-mail e si sospetta una frode, è opportuno conservare l’intero messaggio e non soltanto una stampa parziale.

La distinzione tra errore del cliente, malfunzionamento del sistema e manipolazione fraudolenta può dipendere proprio da questi elementi.

Cosa fare se la banca non collabora?

Il primo passo è presentare un reclamo scritto all’intermediario, ricostruendo l’operazione e indicando con precisione ciò che si contesta: mancato tentativo di recupero, esito errato della verifica del beneficiario, carenza di informazioni oppure altra violazione.

Per i reclami relativi ai servizi di pagamento, l’intermediario deve rispondere normalmente entro quindici giornate lavorative. Se la risposta non arriva o non è soddisfacente, ricorrendone le condizioni è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oltre naturalmente alla tutela davanti all’autorità giudiziaria. (Economia per Tutti)

La scelta dipende dal tipo di contestazione. Se si sostiene che la banca abbia violato i propri obblighi, il reclamo e l’eventuale ricorso all’ABF possono essere particolarmente utili. Se invece la banca ha correttamente eseguito l’ordine e il problema è che il destinatario si rifiuta di restituire una somma ricevuta per errore, la pretesa principale è rivolta contro quest’ultimo.

I sei errori da evitare

Il primo è aspettare. Se ci si accorge del bonifico sbagliato, bisogna contattare immediatamente la banca e chiedere il recupero.

Il secondo è ignorare un avviso di mancata corrispondenza tra nome e IBAN. La nuova verifica esiste proprio per impedire che un errore facilmente individuabile si trasformi in una perdita.

Il terzo è pensare che la banca sia sempre obbligata a restituire il denaro soltanto perché il cliente ha sbagliato destinatario. Se l’intermediario ha correttamente effettuato la verifica e ha eseguito l’IBAN confermato dal cliente, la disciplina è diversa.

Il quarto è arrendersi se il richiamo non riesce. Il fallimento del recupero bancario non elimina il diritto di chiedere la restituzione a chi ha ricevuto un pagamento non dovuto.

Il quinto è non chiedere per iscritto le informazioni necessarie a identificare il destinatario quando il recupero non è riuscito.

Il sesto è trattare allo stesso modo un semplice errore di IBAN e una frode informatica. Nel secondo caso le responsabilità devono essere ricostruite analizzando l’intera operazione.

Come comportarsi in pratica

Se ci si accorge di aver disposto un bonifico al conto sbagliato, è opportuno controllare immediatamente lo stato dell’operazione, contattare la banca e formulare una richiesta scritta di richiamo e recupero. Bisogna poi verificare quale esito abbia fornito il sistema di controllo tra nome e IBAN e conservare la relativa documentazione.

Se la somma viene restituita, la questione si chiude. Se il recupero non riesce, occorre chiedere alla banca le informazioni disponibili utili per agire nei confronti del destinatario. Se invece esistono elementi per ritenere che l’intermediario non abbia rispettato gli obblighi di verifica o di corretta esecuzione, bisogna valutare un reclamo formale e le successive forme di tutela.

Per importi elevati non conviene aspettare settimane sperando che la situazione si risolva spontaneamente.

In conclusione

Un bonifico effettuato all’IBAN sbagliato non è necessariamente perduto, ma neppure automaticamente rimborsato dalla banca.

Se l’errore è del cliente e l’intermediario ha correttamente eseguito l’ordine dopo aver effettuato la verifica prevista dalla legge, la banca deve comunque collaborare al tentativo di recupero, ma non garantisce che esso abbia successo. Se chi ha ricevuto il denaro non lo restituisce, rimane possibile agire nei suoi confronti per la ripetizione del pagamento non dovuto. (Portale Normativo)

Dal 9 ottobre 2025 esiste però una protezione in più: prima di confermare un bonifico bisogna essere informati se il nome del beneficiario corrisponde all’IBAN indicato. Ignorare quella segnalazione può avere conseguenze importanti; allo stesso modo, un errore imputabile al sistema di verifica può far sorgere una responsabilità dell’intermediario. (Banca d’Italia)

La regola pratica è quindi molto semplice: controllare sempre l’esito della verifica prima di autorizzare il pagamento e, se ci si accorge dell’errore dopo l’invio, intervenire immediatamente.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: bonifico sbagliato, IBAN errato, verifica beneficiario, Verification of Payee, VoP, bonifico istantaneo, recupero bonifico, banca, Arbitro Bancario Finanziario, ripetizione dell’indebito, diritto bancario, Luca Tantalo, ADR Center