Tariffe forensi: se ritiene il compenso incongruo, il Giudice può applicare quelle vecchie (Trib. Varese 26 settembre 2012)

Tribunale di Varese

Sezione I civile

Sentenza 26 settembre 2012, n. 1252

(Est. Buffone)

…omissis…

Fatto (1)

RB ed AR contraevano matrimonio concordatario in Varese, il …1978; in data … 1992, i coniugi pervenivano alla comune decisione di separarsi consensualmente e, per l’effetto, presentavano condizioni condivise dinanzi al Tribunale di Varese, omologate con decreto del …1992. Successivamente, il Tribunale di Varese, con sentenza del 2 giugno 1998, dichiarava la cessazione degli effetti civili dell’unione matrimoniale, confermando le condizioni di separazione del .. 1992, con la sola modifica in punto di quantum dell’assegno alimentare a carico del R, rideterminato in (ex) lire 800.000 mensili. In data 12 aprile 2006, la B notificava all’ex coniuge atto di precetto, con cui intimava il pagamento degli arretrati del mantenimento, ritenuti mai versati dall’onerato.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 settembre 1993, la Banca … assumeva di essere creditrice di entrambi gli ex coniugi della somma di ex lire 5.550.597, quale saldo debitore del c/c n. 20922 e richiedeva ingiunzione di pagamento che il Tribunale di Varese emetteva in pari data (decreto ingiuntivo n. 1427/1993). In forza del titolo monitorio ottenuto, la Banca procedeva ad atto di pignoramento immobiliare in data 28 giugno 1995, sulla quota di 1/6 dei beni della B, appartenenti, tra l’altro, a A, B, C, D, E. Seguiva atto di citazione della creditrice per ottenere la divisione dell’immobile oggetto di pignoramento (citazione notificata il 31 gennaio 2004). Al fine di evitare la vendita all’incanto dell’immobile, l’attrice riferiva di avere anticipato la somma di Euro 12.820,66.

Con ricorso del 2 marzo 2011, la B richiedeva, ex artt. 671, 669-bis c.p.c., il sequestro conservativo dei beni dell’ex marito, assumendosi creditrice verso lo stesso, per le spese sostenute verso la Banca onde evitare la vendita dell’immobile pignorato. Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso limitatamente alla somma di Euro 25.000,00.

Con la citazione introduttiva dell’odierno giudizio, la parte attrice chiede condannarsi il convenuto a versarle la somma di Euro 15.820,66 oltre alle altre somme dovute dalla stessa alla creditrice procedente per le ragioni indicate in premessa, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.

Diritto

La domanda può essere accolta solo parzialmente.

Giova premettere che entrambe le parti – sia la attrice che il convenuto – stipularono con la Banca … il contratto di conto corrente n. 20922 che portava, alla data del 20 ottobre 1992, un saldo negativo di Euro 2.866,70. Al momento della notifica della ingiunzione di pagamento da parte del creditore, pertanto, la parte attrice e il convenuto potevano estinguere l’obbligazione mediante il versamento della somma di lire 5.550.597 oltre le spese (v. l’ingiunzione di pagamento del 20 settembre 1993). Trattandosi di obbligazione solidale dal lato passivo, l’attrice – agendo con la diligenza che la comune esperienza richiedeva – avrebbe potuto (rectius: dovuto) saldare l’intero debito e riservarsi di agire in rivalsa o regresso verso il coobbligato insolvente. Vi è che, invece, a fronte della ingiunzione, non solo il convenuto, ma anche l’attrice, restarono inerti e decisero non solo di non onorare il debito ma anche di non presentare opposizione al decreto di pagamento facendolo così divenire esecutivo. L’inerzia dei condebitori si protrasse anche dopo i successivi atti esecutivi fino a trascinarsi sino al successivo giudizio divisorio, a cui ovviamente non prese parte il convenuto, in quanto estraneo alla comunione immobiliare oggetto di scioglimento.

Alla luce dei rilievi sin qui svolti, deve ritenersi che ogni posta debitoria successiva alla notifica del decreto ingiuntivo sia da ricollegare alla inerzia colposa della parte attrice, debitrice in solido, chiamata dunque a dovere uti singuli sopportarne le conseguenze, ex art. 1227, comma I, c.c. Recependo l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. Un., sentenza 21 novembre 2011 n. 24406, Pres. Vittoria, rel. Segreto), infatti, al fine di integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza, se l’inerzia abbia concorso a produrre l’evento lesivo in suo danno. Ebbene: di fronte al credito (non contestato) della Banca, l’attrice avrebbe dovuto comportarsi nel rispetto delle norme di Legge che ella stessa aveva accettato con la sottoscrizione del contratto: saldare l’intero del debito e riservarsi la rivalsa verso il convenuto.

Alla luce delle premesse che precedono, l’odierna azione, va riqualificata come rivalsa ed accolta esclusivamente limitatamente alla parte di debito esistente alla data della notifica della ingiunzione, con maggiorazione degli interessi legali alla data dell’odierna pronuncia. Si tratta di somma pari ad €. 1.433.32 alla data del 20 settembre 1993.

La somma all’attualità è di Euro 2.550,00.

Vanno aggiunte le spese di lite.

Non può farsi riferimento alle Tariffe forensi di cui al DM 8 aprile 2004, trattandosi di corpus normativo espunto dall’Ordinamento dall’art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27. La liquidazione delle spese processuali avviene, quindi, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 che, anche se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive ex art. 42 (v. Trib. Termini Imerese, sentenza 17 settembre 2012 n. 1252; Tar Lombardia – Brescia, sez. I, ordinanza 10 settembre n. 1528; Trib. Varese, sez. I civ., decreto 17 settembre 2012 n. 1252 (2): per le pronunce, v. http://www.ilcaso.it e http://www.cassazione.net).

Non ignora questo giudice che, secondo una certa giurisprudenza (che offre una motivazione particolarmente ricca: Trib. Cremona, sez. civ., ordinanza 13 settembre 2012), l’abrogazione delle tariffe forensi, in combinato disposto con la introduzione dei nuovi criteri, sarebbe sospettabile di incostituzionalità, in quanto si sarebbe verificata una riduzione irragionevole dei compensi degli Avvocati, a fronte di incarichi già espletati (comparando il compenso che si sarebbe versato con i vecchi criteri, il compenso che si liquida con i nuovi). Le censure, tuttavia, non sono condivise da questo ufficio. Il DM 20 luglio 2012 n. 140, infatti, all’art. 1 comma VII, espressamente prevede che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. Ciò vuol dire che, motivatamente, il giudice che reputi incongruo il compenso, in conseguenza dell’effetto retroattivo della nuova normativa, semplicemente potrebbe non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua; si tratterebbe, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem (sussistendo in capo al rimettente la necessità di motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione (cfr. Corte Cost., 19 ottobre 2001, n. 336 in Giur. Costit., 2001, f. 5; Corte Cost. ord., 21 novembre 1997, n. 361 in Giur. Costit., 1997, fasc.6).

Nel caso di specie, tenuto conto del modesto valore della causa, ma della già intervenuta fase cautelare ante causam, (guardando al petitum e non al disputatum: v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), applicati i valori medi, le spese si liquidano euro 3.100,00 per competenze ed Euro 195,00 per spese.

P.q.m.

Il Tribunale di Varese,

Sezione Prima Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 2460 dell’anno 2011, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

***

Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda della parte attrice, e per l’effetto

condanna la parte convenuta AR a versare a RB l’importo complessivo di Euro 2.550,00 – calcolata all’attualità – oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

Condanna la parte convenuta AR al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte attrice che

Liquida

come segue, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Spese €. 195,00

Competenze €. 3.100,00

Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Sentenza immediatamente esecutiva come per Legge, letta in udienza all’esito della discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

Varese, lì 26 settembre 2012.

Il giudice

dott. Giuseppe Buffone

(1) All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).

(2) Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell’art. 42 del D.M. medesimo, prevede, all’art. 41, che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante.

 

Mediazione: presentato in Senato un DDL sull’interpretazione dell’art. 5 del D.Lgs. 28/10 per l’applicazione dell’obbligatorietà anche da parte dei Giudici di Pace.

E’ stato presentato in Senato, su iniziativa del sen. Stefano De Lillo, un disegno di legge sull’interpretazione autentica dell’articolo 5 del D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28.

Con detto DDL, il sen. De Lillo, visto l’atteggiamento di taluni Giudici di Pace, i quali con alcune sentenze (la più famosa è quella del Giudice D’Onofrio) hanno deciso che l’obbligo previsto dall’art. 5 non si applicherebbe alle controversie pendenti dinanzi ai loro uffici, si propone di sanare l’eccessiva discrezionalità di tale posizione e di chiarire la portata dell’obbligatorietà.

Di conseguenza, il DDL interviene per dare un’interpretazione autentica dell’art. 5, dato che appare palese che l’obbligatorietà si applichi a tutti i giudizi (ovviamente nelle materie previste), onde evitare che venga stravolto lo spirito della norma e che si creino le condizioni per un insostenibile appesantimento del contenzioso civile e dell’amministrazione delle giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE LILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende evidenziare l’assoluta importanza della disposizione contenuta nell’’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e degli effetti sulla legislazione che la sua applicazione determina.

Nello specifico per il legislatore era palese che con tale articolo 5 si dovessero considerare abrogate, implicitamente, tutte le norme riferibili all’ambito di applicazione dello stesso.

Tuttavia, è sorta la necessità di procedere a mezzo di uno specifico intervento legislativo in quanto alcuni giudici di pace, con sentenze diverse, hanno deciso che l’obbligo previsto dal citato articolo 5 nelle controversie pendenti dinanzi ai loro uffici è da considerarsi superato e quindi l’articolo non debba essere applicato, in quanto vigente ed attuale è la facoltà, e non l’obbligo, del tentativo di composizione cui fanno riferimento gli artt. 320 e 322 del Codice di Procedura Civile.

Appare quindi necessario sanare l’eccessiva discrezionalità di tali sentenze intervenendo con una interpretazione autentica dell’articolo 5, onde evitare che venga stravolto lo spirito della norma e si creino, conseguentemente, condizioni di insostenibile appesantimento del contenzioso civile e dell’amministrazione della giustizia.

Il Disegno di Legge consta di un solo articolo e si confida possa essere sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Interpretazione autentica dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. L’obbligo del tentativo di mediazione contenuto nell’articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è assoluto ed inderogabile e deve essere applicato in tutti i gradi di giudizio. Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dall’articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Equitalia, l’ennesima conferma: nulle le ipoteche per debiti inferiori a 8.000 € (Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 marzo – 26 settembre 2012, n. 16348)

Ancora una volta, nonostante l’atteggiamento di Equitalia che si costituisce in giudizio sostenendo di avere ragione, e addirittura che sarebbero nulle solo le ipoteche iscritte dopo la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, la Corte di Cassazione conferma il principio e condanna la resistente al pagamento delle spese legali (anche se una bella condanna al risarcimento del danno non ci sarebbe stata male).

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 marzo – 26 settembre 2012, n. 16348

Presidente Adamo – Relatore Schirò

Svolgimento del processo

Con ricorso rispettivamente notificato e depositato il 5 e il 10 dicembre 2007 S.P. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 27 novembre 2007, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso un provvedimento di iscrizione ipotecaria effettuata da Gest Line s.p.a. (ora Equitalia Polis s.p.a.) su di un immobile di sua proprietà per mancato pagamento di cartelle esattoriali riguardanti tributi vari, per un importo complessivo di 6.080.60.

L’appellante denunciava errata applicazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602 e deduceva che, decorso il termine annuale dalla data di notifica della cartella di pagamento senza che fosse stato dato impulso ali espropriazione forzata, il titolo, pur costituendo titolo esecutivo per procedere all’espropriazione, perdeva temporaneamente la sua capacità e idoneità ad essere fatto valere come tale, essendo invece richiesta la preventiva notifica dell’avviso per far riacquistare al titolo l’efficacia esecutiva sospesa ope legis.

La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2009, accoglieva l’appello e disponeva per l’effetto la cancellazione, a cura e spese del concessionario della riscossione, delle iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile del contribuente per cui era causa.

A fondamento della decisione, i giudici di appello così motivavano:

a- i primi giudici avevano omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602, pervenendo ad una frettolosa e immotivata decisione;

b- il concessionario aveva violato anche gli artt. 76 e 77 del d.p.r. 1973/602, che prevedono il ricorso alla misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria solo quando l’importo della debitoria iscritta a ruolo superi euro 8.000,00, circostanza non rilevata dai primi giudici.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Polis s.p.a. sulla base di due motivi.

S.P. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce che all’iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, costituenti misure cautelari del credito tributario, non si applica quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. 1973/602, in quanto il vincolo previsto da tale norma riguarda esclusivamente la esperibilità della espropriazione vera e propria.

Con il secondo motivo si deduce che la iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti esecutivi, ma costituisce soltanto un mezzo di tutela del credito, e non può pertanto essere soggetta al limite previsto dall’art. 76 del d.P.R. 1973/602.

Per ragioni di priorità logica va prima esaminato il secondo motivo di ricorso, che è privo di fondamento e va rigettato alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, secondo la quale, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R.. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.

Poiché nel caso di specie è paci ileo in atti che il debito del contribuente ammonta a euro 6.080,60, la relativa iscrizione ipotecaria non poteva essere effettuata.

Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del primo motivo di ricorso, atteso che la questione dell’efficacia esecutiva del ruolo, decorso un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, resta superata dalla rilevata illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario.

Le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.100,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.