Ernesto Lupo: “La mediazione obbligatoria è necessaria per forzare un cambiamento culturale”

Anche per il primo Presidente della Corte di Cassazione, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione è indispensabile.

Di Redazione MondoADR

Intervento di Ernesto Lupo, Primo Presidente della Corte di Cassazione, alla conferenza “Il Giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione” del 19 ottobre 2012.

Rivolgo a Voi tutti il mio saluto ed il mio ringraziamento per la Vostra  presenza a questo Convegno che  la Corte di Cassazione ha accettato e voluto ospitare in questa  Aula magna per la sua specifica importanza, e per il taglio  internazionale che lo caratterizza. Un ringraziamento, in particolare, agli illustri ospiti qui giunti dai paesi di oltre confine. Un ringraziamento mi è gradito rivolgere, infine, alla Commissione europea  che promuove e sostiene queste importanti occasioni di informazione e dibattito sulla mediazione, che si svolgono in varie città dell’Unione.

Il tema del convegno è particolarmente rilevante perché non sollecita solo una riflessione sui contenuti e la funzione della mediazione, ma volge il suo sguardo al rapporto tra la via della soluzione alternativa dei conflitti e la via giudiziaria che deve essere comunque offerta e garantita dalla Stato nei casi in cui la via alternativa non si sia rivelata percorribile. Il presupposto implicito di questa riflessione riposa su un principio innovativo sconosciuto alla cultura italiana fino a pochi anni addietro: quello che attribuisce alla via giudiziaria di soluzione dei conflitti una funzione di estremo rimedio, percorribile solo se e quando si sia verificata la impossibilità di soluzioni non conciliative.

Ma questa prospettiva impone anche l’individuazione del punto di equilibrio; la ricerca, cioè, delle regole che, per un verso, convincano le parti ad imboccare la via alternativa di soluzione del loro conflitto e, per l’altro, non limitino in modo apprezzabile la possibilità del ricorso alla via giudiziaria, che è e deve rimanere garantita nel modo più pieno, senza limitazioni gravose o anche solo in modo apprezzabile dissuasive.

L’istituto della mediazione, da noi, è stato introdotto dal D.lgs. n. 28 del 2010 per dare attuazione alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/52/CE. In Italia si è voluto diffondere la convinzione che la mediazione abbia solo e soprattutto una funzione deflattiva del contenzioso civile. Ma già nella Direttiva si chiarisce come l’istituto affondi le proprie radici nel movimento del “Access to justice”, che ha invece un più profondo e nobile fondamento, muovendo dall’idea che alla giustizia statale vada riservato il ruolo di estremo rimedio per la soluzione del conflitto; rimedio a cui il cittadino, anche a causa dei costi del processo, ma non solamente per questo, deve potere avere accesso solo quando ogni altro mezzo meno conflittuale sia stato tentato.

Il più ampio spazio riservato alla mediazione non nasce solo da esigenze di contenimento dei costi, ma soprattutto dalla constatazione che la soluzione giudiziaria pone termine alla lite, ma non riesce a pacificare gli animi. Per di più, essa offre spesso una soluzione che non soddisfa neppure la parte vincitrice, soprattutto quando il binario obbligato del “thema decidendum” non consente soluzioni articolate e anche creative che aprano la strada al soddisfacimento durevole degli effettivi interessi in gioco.

In questa prospettiva, del resto, va letto il sesto “considerando” della direttiva europea del 2008: “La mediazione — si legge — può fornire una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida della controversia … attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione — si legge inoltre — hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti.”

In Italia, il tentativo di conciliazione è previsto dal legislatore come obbligatorio in diverse materie. La scelta è dovuta alla necessità di forzare un cambiamento culturale che altrimenti sarebbe sicuramente mancato. Ma è soprattutto per l’obbligatorietà che l’istituto è oggetto di forti critiche da parte di alcune componenti della avvocatura. Queste critiche non debbono essere ignorate, ma  neppure possono  condurre a cestinare un istituto prima che questo abbia potuto essere sufficientemente sperimentato.

Occorre piuttosto un confronto per perfezionare l’istituto e quindi favorire quel cambiamento di paradigma che esso comporta, e al quale i giuristi — parlo anche dei magistrati, non solo degli avvocati — non sono ancora pronti anche a causa dei limiti che caratterizzano la formazione nelle nostre Facoltà di giurisprudenza. Confronto che la prossima sentenza della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme della legge, sicuramente sarà in grado di orientare nel modo più convincente con l’alta autorità della sua decisione.

Questo convegno ci offre, appunto, l’occasione per una riflessione che ci permetta di continuare un percorso verso il perfezionamento di un istituto al quale, personalmente, guardo con grande speranza perché, dal posto che occupo, vedo ogni giorno le enormi difficoltà provocate dall’abnorme domanda di giustizia, che finisce per soffocare l’apparato giudiziario, oggi incapace di assicurare un servizio adeguato alle esigenze di una società civile come la nostra.

A tutti grazie dell’attenzione e l’augurio di un proficua prosecuzione dei lavori.

La posizione di Confindustria sulla mediazione

Di Redazione MondoADR

Intervento di Ivanhoe Lo Bello alla conferenza “Il Giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione” del 19 ottobre 2012.

La disciplina della mediazione rappresenta uno dei punti nevralgici della strategia adottata dai due ultimi Governi per risolvere i malfunzionamenti del nostro sistema giudiziario civile[1]. Confindustria ha condiviso fin dall’inizio la scelta di puntare su questo strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio, che può svolgere un ruolo determinante per deflazionare il livello patologico della domanda che affluisce ogni anno presso i tribunali.

Infatti, la mediazione rappresenta uno strumento trasversale, idoneo a risolvere qualunque lite che abbia ad oggetto diritti disponibili (es. quelli patrimoniali) in ambito civile e commerciale. Inoltre, essa è in grado di assicurare alle parti significativi risparmi in termini di tempi e costi, nonché di preservare le relazioni preesistenti che, invece, la controversia giudiziaria finisce inevitabilmente per rompere in modo traumatico. Tuttavia, la traduzione delle nuove norme nella prassi è stata molto contrastata, come dimostrano anche i dati diffusi periodicamente dal Ministero della Giustizia[2]. Ha pesato soprattutto la forte opposizione dell’avvocatura, che ha sempre lamentato, da un lato, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per alcune materie[3] e, dall’altro, l’assenza dell’obbligo di difesa tecnica davanti al mediatore.

Questi rilievi hanno portato all’avvio di un procedimento davanti al TAR Lazio e al successivo rinvio delle nuove norme alla Corte Costituzionale. In particolare, la Corte sarà chiamata a breve ad esprimersi, da un lato, sul profilo dell’obbligatorietà della mediazione, che configurerebbe una limitazione all’esercizio del diritto di difesa e, dall’altro, sui requisiti di qualificazione degli Organismi e dei mediatori, che sarebbero stati delineati secondo criteri di efficienza e funzionalità e non, invece, di specifica competenza tecnico-giuridica. Nel rimettere la questione alla Corte, il TAR Lazio ha ritenuto invece irrilevante il punto relativo alla mancata previsione dell’obbligo di difesa tecnica.

La Corte dovrebbe pronunciarsi il prossimo 23 ottobre e gli esiti appaiono incerti, nonostante non manchino validi argomenti per sostenere l’infondatezza delle questioni di costituzionalità. La pendenza di questo procedimento e le connesse incertezze sull’effettiva stabilità del quadro regolamentare hanno inciso negativamente sulla diffusione della mediazione. Vi sono però anche altri fattori che l’hanno rallentata. Tra questi, lo scarso attivismo dei giudici, che molto raramente hanno fatto ricorso alla possibilità – loro riconosciuta dalla legge – di rinviare le parti davanti al mediatore nei casi in cui sussistano i presupposti per una composizione amichevole in corso di causa[4].

Inoltre, stenta a decollare anche la mediazione obbligatoria per volontà dei privati, vale a dire l’utilizzo di clausole contrattuali o statutarie attraverso cui le parti del rapporto si impegnano a devolvere le eventuali future controversie a un organismo di mediazione.

La posizione di Confindustria

Confindustria ha ribadito a più riprese la sua condivisione in merito ad alcuni punti qualificanti la nuova disciplina della mediazione, tra cui proprio quello dell’obbligatorietà. Infatti, l’obbligatorietà rimane, almeno nell’attuale fase di prima applicazione, l’unico strumento in grado di assicurare un’adeguata diffusione all’istituto[5] e ai relativi effetti in termini di deflazione del contenzioso civile.

Al riguardo, il Parlamento Europeo[6] ha evidenziato che in Italia la previsione della mediazione obbligatoria ha “raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale” e che tali risultati dimostrano come la mediazione obbligatoria contribuisca a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario italiano, ormai oberato e congestionato. Al momento, quindi, l’obbligatorietà costituisce un passaggio necessario per vincere il disinteresse e la sfiducia nei confronti degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Non v’è dubbio, peraltro, che l’obiettivo di tutti debba essere di creare una seria e radicata cultura ADR e di slegare la mediazione dal profilo dell’obbligatorietà disposta per legge. Sul piano giuridico, va sgombrato il campo dalla considerazione secondo cui l’obbligatorietà costituirebbe una limitazione del diritto di cittadini e imprese di agire in giudizio sproporzionata rispetto agli obiettivi cui la mediazione tende, vale a dire migliorare il funzionamento del nostro sistema giudiziario civile.

Come evidenziato dalla stessa Commissione Europea nelle osservazioni inviate alla Corte di Giustizia nell’ambito del procedimento avviato da un giudice italiano (GdP di Mercato San Severino), la nostra mediazione obbligatoria è in linea con principi della Direttiva di riferimento[7], nonché con la giurisprudenza della Corte di Giustizia al riguardo[8]. Infatti, l’obbligatorietà è ammessa dalla stessa Direttiva n. 52/2008 e risulta proporzionata e giustificata rispetto alla finalità di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali. Ma soprattutto, sul piano sostanziale, la mediazione obbligatoria non presenta caratteri preclusivi del diritto di azione, se solo si considera che i 4 mesi di durata massima del procedimento vanno parametrati ai nove anni di durata media di una controversia civile. Tutto questo senza considerare che, sul piano economico, sono previste agevolazioni fiscali e riduzioni delle indennità dovute agli Organismi, che rafforzano l’idea di una piena compatibilità dell’obbligo rispetto al diritto di difesa.

Centrale è poi il tema della qualificazione degli Organismi di mediazione, aspetto che pure è all’attenzione della Corte Costituzionale. Sul punto, Confindustria ha sempre sostenuto che la qualità e la serietà degli Organismi costituiscono fattori decisivi per il successo dell’istituto. Risulta dunque essenziale che le parti affidino la gestione delle controversie a Organismi che presentino determinati requisiti organizzativi e professionali, tra cui trasparenza sulla scelta dei soggetti chiamati a gestire la procedura; tutela della riservatezza delle parti; possibilità di svolgere le procedure a distanza, attraverso l’utilizzo della telematica. In questo senso, risulta decisiva l’attività di vigilanza cui è chiamato il Ministero della Giustizia. È noto a tutti che i controlli sui numerosi Organismi nati negli ultimi anni richiede risorse cospicue.

A tal fine, andrebbe valutata con attenzione la possibilità di introdurre una forma di contribuzione a carico degli Organismi stessi, secondo uno schema che non è nuovo nel nostro ordinamento[9]. Si doterebbe così il Ministero dei mezzi necessari per attuare in modo efficace le proprie prerogative e si favorirebbe una selezione dei soli Organismi davvero in grado di assicurare di assicurare un servizio di qualità, adeguato alla gestione dei procedimenti di mediazione. Altro tema importante, finora spesso sottovalutato nel dibattito pubblico, riguarda il coinvolgimento dei giudici nella diffusione della mediazione. Un maggior ricorso alla mediazione delegata potrebbe rivelarsi decisivo per “indurre” le parti e i difensori a un esito conciliativo della lite, oltre a contribuire allo smaltimento degli arretrati che pesano sul lavoro dei magistrati.

Dal lato delle imprese, si registra ancora una scarsa propensione nei confronti della mediazione, nonostante la maggior parte delle procedure finisca per coinvolgerle direttamente. Fa riflettere il fatto che la percentuale delle controversie B2B sia ancora piuttosto bassa[10] e che nelle liti con i consumatori l’impresa spesso “subisca” e non promuova la mediazione. È quindi importante intensificare l’attività di formazione e informazione, facendo leva anche sulle best practice di imprese che hanno già sperimentato le opportunità offerte dalla mediazione, anche in termini di riduzione dei costi di gestione dei conflitti. Un passo importante in tale direzione è senz’altro l’adesione convinta allo strumento delle clausole di mediazione contrattuali e statutarie, che impegnano formalmente le parti a ricorrere alla mediazione per risolvere le loro liti.

Confindustria può e deve fare tanto in questa direzione. L’impegno volto a sensibilizzare le associate passa attraverso la predisposizione di strumenti adeguati (es. clausole contrattuali/statutarie standard), l’assistenza nella selezione di Organismi competenti ed efficienti, una costante attività di confronto sulle potenzialità e l’efficacia di questo strumento.

In questo contesto, è necessario che tutte le componenti interessate lavorino per un obiettivo – che deve essere – comune a tutti: avere una giustizia degna di questo nome, i cui tempi siano compatibili con le elementari esigenze di certezza del diritto e del vivere civile e, non da ultimo, con quelle dell’economia. La stabilità del quadro regolamentare è un prerequisito indispensabile per conseguire questi obiettivi. Pertanto, l’auspicio è che anche la Corte Costituzionale faccia propria una lettura equilibrata della normativa su cui è chiamata ad esprimersi.

Non può sfuggire ad alcuno, e certamente non sfugge alla Corte, che un’eventuale pronuncia negativa segnerebbe il ritorno all’ “anno zero”, decretando, di fatto, il fallimento del progetto di fare della mediazione un’alternativa affidabile al giudizio e uno strumento in grado di contribuire a migliorare la funzionalità del servizio giustizia.

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[1] Tra le riforme avviate o già completate, sia dal lato dell’offerte che della domanda di giustizia, si segnala: i) la revisione della geografia giudiziaria; ii) l’istituzione dei Tribunali delle imprese; iii) le misure in tema di controversie seriali e di deflazione dell’Appello; iv) il tentativo di connotare i Presidenti dei tribunali come veri e propri court manager, affidando loro compiti di programmazione e rendicontazione; v) l’introduzione del “filtro” in appello e la riforma della Legge Pinto; vi) la digitalizzazione delle comunicazioni all’interno del processo civile.

[2] L’ultima rilevazione della Direzione Generale Statistica risale a giugno scorso e riguarda il periodo 21-3-2011/31-3-2012:

– il numero complessivo di procedimenti avviati è pari a 91.690;

– la parte chiamata davanti al mediatore è comparsa nel 35% dei casi e, in queste ipotesi, la percentuale di successo è stata del 48%;

– il 77,2% delle mediazioni riguarda le fattispecie per le quali essa è obbligatoria;

– in oltre l’80% dei casi sia il proponente che l’aderente hanno fatto ricorso all’avvocato.

[3] La piena operatività della mediazione obbligatoria si è avuta solo a partire da marzo 2012, quando essa è divenuta efficace anche per le controversie condominiali e per quelle derivanti dai sinistri stradali.

[4] I casi di mediazione delegata dal giudice sono soltanto il 2,7% del totale delle mediazioni avviate (fonte: Direzione Generale Statistica del Ministero della Giustizia).

[5] Negli ultimi 10 giorni di marzo 2012, quelli in cui la mediazione è divenuta obbligatoria nel campo del risarcimento danni da circolazione dei veicoli, il numero dei procedimenti avviati in questo settore è passato da una media di 115 a 856, con un incremento del 644% (fonte: Direzione Generale Statistica del Ministero della Giustizia).

[6] Risoluzione del 13 settembre 2011, n. 2026 sull’attuazione della Direttiva in materia di mediazione negli Stati membri.

[7] L’art. 5, co. 2 della Direttiva n. 58/2002 fa salva la legislazione nazionale che rende obbligatorio il ricorso alla mediazione, purchè non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

8] Corte di Giustizia UE, sentenza del 18 marzo 2010, C – 317/08 e C – 320/08: la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale non lede il principio di tutela giurisdizionale effettiva, se persegue obiettivi di interesse generale e risulta proporzionata rispetto ad essi.

 [9] Basti pensare alla recente introduzione di un contributo a carico di tutte le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro per sostenere il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meccanismo che, peraltro, ha generato un diffuso malessere tra le associate a Confindustria.

 [10] I dati del V Rapporto ISDACI sulla diffusione della giustizia alternativa dimostrano che il 96,1% delle domande di mediazione presentate nel 2010 ha ad oggetto controversie in cui è parte un’impresa. Tuttavia, solo in 1 caso su 4, l’impresa è parte promotrice. In particolare, soltanto il 25% delle istanze di mediazione riguarda controversie B2B, mentre in quelle con i consumatori, l’impresa è quasi sempre chiamata in mediazione.

Pubblicato il volume “Teoria e Pratica della Mediazione nel Condominio e nella Locazione”

E’ stato pubblicato il volume “Teoria e Pratica della Mediazione nel Condominio e nella Locazione”, che raccoglie gli  interventi del congresso organizzato a Grosseto da Confedilizia e MediaLaw, il 25 ottobre 2012.

Le relazioni sono firmate dagli avvocati Paolo Fortunato Cuzzola, Pietro Lorenzo Elia, Giuseppe Faccendi, Francesco Lenzerini e Luca Tantalo. L’introduzione é dell’avv. Paola Tamanti, presidente di Confedilizia Grosseto. La prefazione é del dott. Salvatore Primiceri, editore e mediatore civile.

Il volume offre un’analisi completa sui profili operativi, vantaggi e criticità nell’ambito del tentativo di mediazione obbligatorio (d.lgs.28/2010) per le controversie in materia di condominio e locazioni.

Di seguito il link per l’acquisto:

“Teoria e Pratica della Mediazione nel Condominio e nella Locazione”

La conferenza di domani 19 ottobre: “Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: modelli, esperienze e proposte”.

Domani si terrà l’importante conferenza “Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: modelli, esperienze e proposte“, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione.

Ricordiamo che, a causa dell’altissimo numero di richieste pervenute, le iscrizioni sono chiuse. Nei prossimi giorni sarà nostra cura pubblicare i resconti della giornata.

Di seguito, il programma:

Venerdì 19 ottobre 2012 alle ore 11.30 a Roma, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, si terrà la conferenza internazionale dal titolo “Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: modelli, esperienze e proposte”. L’iniziativa costituisce l’ultima conferenza organizzata in Italia nell’ambito del progetto comunitario Judges in ADR, inaugurato lo scorso 3 febbraio nella medesima sede. Questa volta Roma accoglierà personalità provenienti da tutto il mondo, per una condivisione più ampia possibile dei modelli, delle esperienze e delle proposte in materia di giusto rapporto tra processo e mediazione.

Ad una prima sessione dedicata al “modello italiano” di mediazione, di cui proprio in autunno la Commissione affari giuridici dell’Europarlamento inizierà a discutere, ne seguirà una seconda dedicata alle recenti esperienze e alle prospettive future nei paesi europei in materia di legislazione. La giornata si concluderà con un approfondimento sul funzionamento dell’istituto della mediazione negli altri continenti.

Numerose e importanti le personalità italiane e internazionali che interverranno alla conferenza; tra esse i giudici americano Annette Rizzo e australiano Patricia Bergin, l’europarlamentare europea Arlene McCarthy e il vicepresidente del CSM Michele Vietti.

Agenda dei lavori

Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: modelli, esperienze e proposte

Roma, 19 Ottobre 2012 (11.00 – 18.30) – Aula Magna, Corte di Cassazione

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

INDIRIZZI DI SALUTO

Ernesto Lupo, Primo Presidente, Corte Suprema di Cassazione

Giorgio Santacroce, Presidente, Corte d’Appello di Roma

Michele Vietti, Vice Presidente, Consiglio Superiore della Magistratura

GARANZIE, INCENTIVI E SANZIONI: IL “MODELLO ITALIANO” DI MEDIAZIONE

Introduce Paolo Porreca, Vice Capo Ufficio Legislativo, Ministero della Giustizia

Giovanni Canzio, Presidente, Corte d’Appello di Milano

Piercamillo Davigo*, Consigliere, Corte Suprema di Cassazione

Fabio Florio, Consigliere, Consiglio Nazionale Forense

Ivanhoe Lo Bello, Vice Presidente, Confindustria

Paolo Martinello, Presidente, Altroconsumo

Pausa Lavori

LA MEDIAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA: PRESENTE E FUTURO

Introduce Giuseppe De Palo, Presidente, ADR Center – member of JAMS International

Christian Duve, Rapporteur sulla Mediazione, CCBE, Germania

Jonathan Mance*, Giudice, Corte Suprema, Regno Unito

Arlene McCarthy*, Relatore della Direttiva sulla Mediazione, Parlamento europeo

Gérard Pluyette, Presidente, Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, Francia

Pausa Lavori

LA MEDIAZIONE NEGLI ALTRI CONTINENTI: ALCUNE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE

Introduce Patricia Bergin, Chief Judge in Equity, Corte Suprema del New South Wales, Australia

Guang “Dawn” Chen*, Docente di mediazione, Università Normale di Pechino, Cina

Mark Collett*, Direttore, The Mediation Company, Sudafrica

Annette Rizzo, Giudice, Court of Common Pleas, Philadelphia, Stati Uniti d’America

DIBATTITO

interventi di:

Paola Accardo, Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa

Cesare Mirabelli, Presidente Emerito, Corte Costituzionale

Riccardo Fuzio, Consigliere, Consiglio Superiore della Magistratura

Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale, Unioncamere

Presiede: Giorgio Santacroce Modera: Giuseppe De Palo

‘è stato invitato a partecipare

 * videomessaggio

L’invio dell’istanza di mediazione a mezzo di raccomandata a.r. , senza deposito, non è sufficiente per iniziare la procedura e assolvere all’obbligo (Trib. Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, 15 giugno 2012)

Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, con sentenza del 15 giugno 2012, ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità della domanda, in tema di locazioni, in quanto le parti non avevano assolto all’invito di presentare la domanda di mediazione ex D. Lgs. 28/10.

In realtà, una delle parti aveva inviato, mediante raccomandata a.r. poi prodotta in giudizio, la domanda di mediazione presso un organismo (il cui regolamento, peraltro, non prevedeva l’invio dell’istanza mediante il servizio postale), tra l’altro tornata al mittente per compiuta giacenza.

La parte, poi, non si era curata di chiedere al Giudice una proroga del termine.

Il Tribunale, di conseguenza, considerando appunto che la domanda di mediazione non era stata depositata presso l’organismo nel termine dei 15 giorni, ma solo inviata a mezzo posta con raccomandata (tornata al mittente), che l’intimante non aveva chiesto la proroga del termine prima della scadenza, ha statuito che le parti non avevano assolto all’obbligo di legge e all’invito del Tribunale, dichiarando improcedibile la domanda, anche in considerazione del fatto che il Legislatore (dice la sentenza) “precisa che nel termine di 15 giorni l’istanza va depositata”.

Tribunale Busto Arsizio,
sez. distaccata Gallarate,
sentenza 15 giugno 2012

Est. Dr. F. Di Lorenzo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il locatore Tizio ha intimato sfratto per morosità al conduttore Caio, con contestuale citazione per la convalida. All’udienza fissata per convalida è comparso l’intimato personalmente, che si è opposto alla convalida. Il Giudice ha quindi emesso ordinanza non impugnabile di rilascio con ordine all’intimato di rilasciare l’immobile, disponendo il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e assegnando termine di 15 giorni per presentare domanda di mediazione ex D.Lgs. 2010 n. 28. Nel corso dell’udienza fissata a seguito di mutamento del rito, nella contumacia di parte intimata, l’intimante ha affermato che il procedimento di mediazione non è stato esperito, e ha prodotto plico postale contenente domanda di mediazione, inviato nel termine di 15 giorni assegnato con raccomandata r/r all’Organismo di Mediazione e tornata al mittente per compiuta giacenza. A fronte di ciò, il Giudice ha sollevato d’ufficio la questione di improcedibilità della domanda, assegnando termine per deposito di note sul punto, e quindi, all’esito* rinviando la causa per la discussione.

2. La domanda va dichiarata improcedibile.

2.1. Premesso che l’art. 5 del Dlgs 28/2010 individua espressis verbis il previo procedimento di c.d. media – conciliazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto la materia locatizia (quale è quella che rileva nel caso qui in esame), va evidenziato che le parti, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex Dlgs 28/2010, non hanno esperito l’obbligatorio tentativo della media-conciliazione.

In linea generale, pur se il termine assegnato ai sensi dell’art. 5 Dlgs 28/2010 per proporre domanda di mediazione è da ritenersi ordinatorio in difetto di diversa ed espressa indicazione di perentorietà nel disposto legislativo, può essere chiesta al Giudice la proroga, purchè prima della sua scadenza, così che il decorso del termine comporta uguali conseguenze preclusive del decorso del termine perentorio, e comunque osta alla assegnazione di un nuovo termine (ex multis Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2005, n. 1064, in Giust. civ. Mass., 2005, 1; Cass., 2 gennaio 1999 n. 808).

Il riferito Dlgs 28/2010 prevede che il Giudice in prima udienza (e, nei procedimenti di convalida di sfratto o di licenza, nel giudizio di merito successivo al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. -come nel caso qui in esame-) deve verificare se sia stato previamente esperito il tentativo di mediazione, e, in caso negativo, deve assegnare alle parti un termine per presentare la domanda all’Organismo di Conciliazione. In tale fase, quindi, non è ancora maturata l’improcedibilità, ma il giudizio «entra in una fase di quiescenza» (in questi termini Trib. Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 22 marzo 2012, inedita), e solo in caso di mancata proposizione della domanda di mediazione nel termine assegnato o in caso di mandata richiesta di proroga prima di tale scadenza il Giudice dichiara improcedibile la domanda.

2.2. Orbene, nel caso in esame la domanda di mediazione non è stata tempestivamente proposta, né è stata chiesta proroga del termine prima della sua scadenza; la domanda di mediazione infatti non è stata depositata presso l’organismo di mediazione nel riferito termine di 15 giorni. Risulta solo che parte intimante ha cercato di intraprendere la procedura di mediazione tramite atto non già depositato, ma solo inviato all’Organismo di Conciliazione a mezzo posta con raccomandata (peraltro restituita al mittente per compiuta giacenza); tuttavia, va evidenziato che: la domanda non è mai stata depositata in quanto la raccomandata è tornata al mittente; l’intimante non ha chiesto la proroga del termine prima della sua scadenza; come evidenziato dallo stesso intimante nella memoria depositata in data 17.5.2012, il Regolamento dell’Organismo di mediazione adito non prevede che la domanda di mediazione possa essere proposta con atto spedito da una delle parti a mezzo raccomandata postale. D’altra parte, il Legislatore precisa che nel termine di 15 giorni l’istanza va depositata (arg. ex art. 4 c. I e 6 c. II D.lvo 2010 n. 28), e non indica espressamente anche la spedizione a mezzo raccomandata da parte di una delle parti quale mezzo di introduzione del procedimento; invece il Legislatore, nell’ambito della disciplina della media-conciliazione, quando ha ritenuto sufficienti forme più ampie, non ha mancato di indicarlo espressamente (ad esempio, se non viene depositata una domanda congiunta di mediazione ma una domanda ad opera di una sola parte, l’art. 8 del citato Decreto prevede che, dopo il deposito dell’istanza di mediazione, va data comunicazione all’altra parte della domanda di mediazione e della data del primo incontro «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante» -art. 8glasses.

Dichiarata l’improcedibilità della domanda, va precisato che non viene meno l’efficacia dell’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa all’esito della fase sommaria del procedimento di convalida; è principio recepito in giurisprudenza quello secondo cui l’ordinanza di rilascio di cui all’art. 665 c.p.c., eventualmente emessa nei confronti del conduttore che si sia opposto alla convalida dell’intimazione di sfratto, rientra nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, e quindi l’ estinzione del giudizio di merito o la sua improcedibilità non ne determina l’inefficacia, salva restando la facoltà del conduttore di far valere, nel termine di prescrizione, le sue eccezioni in un nuovo autonomo processo (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 1997, n. 1382, in Foro it., 1998, I, 163). 3. Nella contumacia nell’intimato (non essendosi costituito con difensore nel giudizio di merito successivo al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.), vi è non luogo a provvedere sulle spese di lite

PQM


il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:

1-dichiara improcedibile la domanda di Tizio;

2.-non luogo a provvedere sulle spese di lite.

Gallarate, il 15 giugno 2012.

Preavviso di fermo: è competente il giudice del luogo di residenza del ricorrente (Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2, ordinanza n. 17749/12)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 settembre – 16 ottobre 2012, n. 17749

Presidente Goldoni – Relatore Bianchini

N. C., residente in B. (…) propose opposizione, innanzi al Tribunale di la Spezia, contro il preavviso di fermo amministrativo di una propria autovettura notificatole il 6 giugno 2008 a cura della spa Equitalia Sestri, agente per la riscossione per conto del Comune di Roma, in relazione al mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative: una a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’altra a tributi ed imposte.

La C., con la sospensione del provvedimento di fermo, chiese l’annullamento delle cartelle esattoriali di cui riteneva non fosse stata dimostrata la tempestiva notifica. L’adito Giudice affermò la competenza territoriale del Giudice di Pace di La Spezia in ordine alle sanzioni amministrative mentre dichiarò la carenza di giurisdizione in favore delle Commissioni Tributarie per la restante parte.

Il Giudice di Pace di La Spezia, a sua volta, nel procedimento ritualmente innanzi a sé riassunto dalla C., si dichiarò territorialmente incompetente, indicando la competenza del Giudice di Pace di Roma, luogo ove era stata accertata la violazione del codice della strada e notificato il relativo verbale; riassunto il giudizio innanzi al quest’ultimo giudicante, lo stesso si è dichiarato non competente, indicando a sua volta il Giudice di Pace di La Spezia – competente in relazione al luogo di residenza della C. ed a quello di notifica alla medesima del provvedimento di fermo amministrativo – in ragione della inderogabilità della competenza territoriale del Giudice dell’esecuzione, a mente del combinato disposto degli artt. 615 c 27 c.p.c., tenuto conto della mancanza di una dichiarazione di residenza o di una elezione d i domicilio della parte istante nel Comune ove ha sede il giudice dell’esecuzione medesimo, a mente dell’art. 480, 111 comma, c.p.c..

Disposta la rinnovazione della comunicazione del provvedimento di elevazione del conflitto alle parti il P.M. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di Pace di La Spezia, per le ragioni poste a sostegno del provvedimento del Giudice remittente.

L’istanza di regolamento è fondata.

Va innanzi tutto sottolineata la ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di Pace: a – in quanto l’art. 46 c.p.c. rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 e 43 c.p.c., senza far riferimento al regolamento d ‘ufficio di cui al successivo art. 45 (Cass.5843/2006); b – in quanto la pur stringata esposizione del fatto contenuta nell’ordinanza, integrata dalla lettura del provvedimento declinatorio contro il quale è insorto il Giudice di Pace remittente (che costituisce pur sempre fonte di conoscenza acquisibile di ufficio, data la natura del vizio denunziato) era sufficiente a far valutare che il Giudice originariamente adito aveva ritenuto che la competenza territoriale inderogabile del giudice di pace romano si radicasse in relazione al luogo di elevazione della contravvenzione ex art. 22 L. 689/1981.

Ciò posto va sottolineato che l’opposizione al preavviso di fermo era finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituiva misura latu sensu cautelare, così che il ricorso cella C. si configurava come opposizione all’esecuzione forzata – sia pure nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. – costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici (vedi Cass. Sez. Un. n. 11087/2010 in merito all’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo, cui adde, in merito all’equiparazione dell’opposizione a cartella esattoriale all’opposizione a precetto , anche ai fini della competenza territoriale: Cass. Sez. VI-2, ord. 8704/ 2011).

Ne risulta così confermata la competenza territoriale del Giudice di pace del luogo di residenza della C. in ragione della natura dell’opposizione dalla medesima posta in essere c del combinato disposto degli artt. 615, I comma, c.p.c.; 27 c.p.c. e 480, III comma c.p.c..

La causa andrà riassunta nel termine indicato in dispositivo innanzi al giudice dichiarato competente che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

Nulla per le spese trattandosi di regolamento d ‘ufficio e non avendo svolto difese le parti intimate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara l a competenza del Giudice di Pace di La Spezia e ordina la riassunzione della causa innanzi a detto giudice entro 60 giorni dalla comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza.

Mediazione e avvocati: anche l’Ordine di Roma chiede il rispetto dell’art. 55bis del Codice Deontologico

Dopo quello di Perugia, anche l’Ordine degli Avvocati di Roma, nella seduta consiliare del 4 ottobre scorso, ha deliberato di richiamare gli Avvocati al rispetto della normativa di cui all’art. 55 bis del Codice Deontologico. La norma, come sappiamo, prevede il divieto che gli organismi di mediazione abbiano sede, a qualsiasi titolo, presso lo studio di un avvocato,  o che quest’ultimo abbia sede presso un organismo.

Di seguito il testo della delibera completa:

Il Consigliere Santini riferisce sull’opportunità di avviare un’attività di verifica circa il rispetto, da parte degli iscritti all’Ordine di Roma, della prescrizione dell’art. 55 bis del Codice Deontologico Forense, nella parte in cui stabilisce che “è fatto divieto all’avvocato consentire che l’Organismo di Mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’Organismo di Mediazione”.

Tale attività potrà essere preceduta da un invito scritto rivolto ai colleghi che non fossero in regola, invitandoli ad adeguarsi entro un breve termine alla suddetta prescrizione.

Il Consiglio delega il Consigliere Santini a fare la richiesta verifica.

Mediazione: presentate al Senato due interrogazioni molto importanti, la prima sull’interpretazione dell’art. 5 e la seconda sui controlli di competenza del Ministero della Giustizia.

Il Sen. De Lillo, facendo seguito al disegno di legge sull’interpretazione autentica dell’articolo 5 del D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, al quale è stato assegnato il n. S. 3494 (DDL S3494), ha presentato due importanti interrogazioni al Ministro della Giustizia, sempre in materia di mediazione.

La prima riguarda, ancora una volta, la nota sentenza del Giudice D’Onofrio, la cui interpretazione viene definita, nell’interrogazione, come in contrasto con le norme comunitarie recepite nell’ordinamento italiano, e quindi non può essere condivisa.

Di conseguenza, il Senatore chiede al Ministro se intenda attivarsi per promuovere l’approvazione del DDL avente ad oggetto l’interpretazione autentica dell’art. 5. Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:

Atto n. 4-08363
Pubblicato il 9 ottobre 2012, nella seduta n. 810
DE LILLO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che, a giudizio dell’interrogante, l’interpretazione offerta dalla sentenza emessa dal giudice di pace di Napoli, avvocato Alberto d’Onofrio, in data 23 marzo 2012, con la quale lo stesso ha deciso che l’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede l’obbligo del tentativo di mediazione, non deve essere applicato in sede di controversie civili e commerciali perché superato dagli artt. 320 e 322 del codice di procedura civile che fanno riferimento alla facoltà (non all’obbligo) del tentativo di conciliazione, contrasta con le norme comunitarie recepite nell’ordinamento italiano e non può essere condivisa;

considerato che l’interrogante si accinge a presentare un apposito disegno di legge avente ad oggetto l’interpretazione autentica dell’art. 5, del decreto legislativo n. 28 del 2010,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi con iniziative di competenza per promuovere l’approvazione di un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La seconda riguarda i compiti di vigilanza, assegnati al Ministero, sugli organismi di mediazione, sui mediatori, sugli enti di formazione, sui formatori e sui responsabili scientifici.

Come noto, a tutt’oggi, cioè oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore della normativa, nessuno di questi controlli è stato ancora attuato, con il risultato della scarsa qualità del servizio offerto ai cittadini da alcuni Organismi e l’ulteriore conseguenza di offrire il fianco ai detrattori della mediazione. La mancanza dei controlli da parte del Ministero, infatti, non garantisce il rispetto della normativa da parte di alcuni Organismi, con le conseguenze appena descritte.

Con detta interrogazione il sen. De Lillo chiede quindi al Ministro se questi intenda dare attuazione a tutte le disposizioni previste in tema di vigilanza e controlli, con il chiaro intento di dare piena attuazione alle norme previste in materia dal Regolamento, in modo tale da garantire la piena qualità degli Organismi e di conseguenza del servizio offerto alla cittadinanza.

Di seguito il testo:

Atto n. 4-08364
Pubblicato il 9 ottobre 2012, nella seduta n. 810
DE LILLO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha introdotto in Italia un importante strumento per i cittadini e gli operatori di giustizia, volto a rendere più efficiente la risoluzione delle controversie;

il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 attribuisce ai Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico, ciascuno per le proprie competenze, specifichi compiti di vigilanza sugli organismi di mediazione, sui mediatori, sugli enti di formazione per mediatori, sui formatori e sui responsabili scientifici;

a quasi due anni dall’entrata in vigore del regolamento, i Ministeri non hanno dato completa attuazione alle disposizioni ivi contenute, in particolare per quanto riguarda la pubblicità e l’aggiornamento degli elenchi e per quanto concerne i controlli presso le sedi degli organismi e degli enti di formazione;

a quanto risulta all’interrogante la pagina del sito del Ministero della giustizia dedicato agli organismi di mediazione non contiene le annotazioni previste dall’art. 3 del regolamento, e non è aggiornato in merito alle sedi degli organismi di mediazione; il sito dedicato agli enti di formazione per mediatori non contiene le annotazioni previste dall’art. 17;

a quanto ancora risulta all’interrogante a causa della mancata attuazione di parte delle disposizioni del regolamento, l’istituto della mediazione e tutti gli organismi che operano nel più stretto rispetto della normativa subiscono gravi danni facilmente documentabili,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione alle disposizioni contenute: nell’art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, e, di conseguenza, rendere pubbliche tramite il sito Internet del Ministero le annotazioni del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione; nell’art. 17, di conseguenza, rendere pubbliche tramite il sito le annotazioni dell’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori, intenda avvalersi dell’Ispettorato generale del Ministero, ai sensi degli artt. 3 e 17, ai fini della vigilanza sugli organismi di mediazione pubblici e privati, in particolare nel disporre ispezioni sul territorio, nonché della vigilanza sugli enti di formazione dei mediatori;

se intenda comminare le sanzioni previste all’art. 10 del regolamento in caso di riscontro di irregolarità, dichiarazioni false ed eventualmente annullare i titoli rilasciati tramite corsi di formazione non conformi;

se intenda segnalare eventuali comportamenti con rilievo penale alle autorità competenti;

se intenda assumere iniziative di competenza al fine di favorire un’interpretazione che chiarisca se sia corretto non applicare le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevedono l’obbligo del tentativo di mediazione, in sede di controversia civile e commerciale, ed applicare gli articoli 320 e 322 del codice di procedura civile, che fanno riferimento alla facoltà (non all’obbligo) del tentativo di conciliazione.

Attendiamo la risposta del Ministro.

Di seguito i link alle interrogazioni:

Atto n. 4-08363

Atto n. 4-08364

 

 

Unioncamere: con la mediazione obbligatoria risparmiati 123 milioni di €

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Roma, 09 ott – Ammonta a 123 milioni di euro il risparmio stimato prodotto da un anno e mezzo di mediazione obbligatoria presso le 101 Camere di commercio iscritte al Registro del Ministero della Giustizia. Il bilancio, messo a punto da Unioncamere in occasione della IX edizione della Settimana della conciliazione, si chiude con 30.331 procedimenti depositati

In concreto, cio’ significa che oltre 60mila persone, imprese e consumatori, sono state chiamate a cercare di risolvere un contenzioso civile mediamente di 96mila euro in maniera “pacifica” al di fuori delle aule dei Tribunali. Nel 16% dei casi, la soluzione e’ stata trovata in quella sede in soli 47 giorni lavorativi, attraverso un accordo soddisfacente per entrambe le parti. E questo solo per quanto riguarda la mediazione condotta dalle Camere di commercio, che oggi rappresentano il 12% del totale degli Organismi iscritti al Registro (931), sebbene gli sportelli di conciliazione camerali abbiano gestito in questo periodo il 17,5% dei procedimenti depositati. Se, infatti, si applicasse lo stesso esercizio alla quota dei procedimenti conclusi con successo gestiti da tutti gli organismi di mediazione iscritti al Registro del Ministero della Giustizia, allora il risparmio stimato salirebbe addirittura a oltre 480 milioni di euro. “La riforma della mediazione civile e commerciale – ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello – ha finalmente introdotto con piena dignita’ questo strumento nel nostro ordinamento giuridico. I risultati dell’attivita’ delle Camere di commercio che proponiamo oggi danno pieno conto, io credo, di un impegno piu’ che decennale a favore di una giustizia piu’ a misura della societa’ moderna, costruita sul dialogo anziche’ sullo scontro. Questo diritto “mite” e’ la conseguenza anche di un nuovo contesto culturale prima ancora che giuridico. Una giustizia giusta e una giustizia efficace devono diventare una priorita’ per tutti gli attori economici ed istituzionali. Dobbiamo, tutti, contribuire a creare certezze sia per i nostri imprenditori sia per quelli stranieri, che potranno contare su un sistema della giustizia veramente moderno e capace di rendere attraente – e dunque piu’ competitivo – il nostro Paese”.

Cartelle esattoriali: un’altra interessante sentenza di condanna per Equitalia

Sono sempre di più i Giudici che si rendono conto (finalmente, direi) che il comportamento di Equitalia, quando è estorsivo e ingiustificato, va sanzionato. In questo caso, il Giudice di Pace di Roma ha annullato un sollecito, indebitamente emesso pur in presenza di una cartella esattoriale già annullata e regolarmente notificata ad Equitalia. Nonostante detta sentenza, e nonostante il precedente annullamento del titolo, l’Ente aveva deciso di inviare un sollecito alla ricorrente, minacciandola di esecuzione.

Personalmente, ritengo che l’unico modo per evitare tali vessazioni sia quello di introdurre la responsabilità personale del funzionario che, nonostante l’annullamento del titolo e della cartella, prosegue l’attività di riscossione. Allora sì che starebbero tutti più attenti. Ma so che è solo un sogno.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di pace di Roma, dr.Saverio Del Gaizo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n…/2011 R.G. di questo Ufficio promossa da: P.R., elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 168 presso lo studio dell’Avv. Luca Tantalo che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine all’atto di citazione.

Contro

EQUITALIA GERlT S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma al Lungotevere Flaminio n.18.

Convenuta-contumace

Oggetto:opposizione a sollecito di pagamento ex art.615 c.p.c.

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato, P.R. conveniva in giudizio la Equitalia Gerit S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del legale rappresentante per sentir dichiarare l’illegittimità del sollecito di pagamento impugnato n.0972…….. del 27.1.11 relativo alla cartella esattoriale n. 0972………….. conseguente a verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada.

L’istante a sostegno della domanda eccepiva, in primo luogo, la illegittimità della iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa per l’inesistenza del titolo esecutivo dal momento che gli atti presupposti, verbale di contestazione e cartella esattoriale, regolarmente impugnati, erano stati annullati dai competenti Giudici di Pace. Conclusioni come da atti. Equitalia Gerit S.p.a.,Agente della riscossione per la Provincia di Roma, regolarmente citata, restava contumace. Prendeva avvio l’istruttoria ed essendo la causa documentalmente istruita, all’udienza del 6.12.11 era trattenuta in decisione sulle sole conclusioni formulate dall’opponente.

Preliminarmente va osservato che secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione il sollecito di pagamento è un atto autonomamente impugnabile (Cass. n.12244/09). In effetti esso svolge una funzione analoga a quella dell’avviso di mora nell’ambito della procedura esecutiva esattoriale. Entrando nel merito dell’opposizione, va rilevato che l’istante ha sostenuto l’illegittimità del sollecito di pagamento impugnato in quanto emesso in mancanza di atti con il valore di titoli esecutivi.

Invero dall’esame della documentazione prodotta risulta che gli atti presupposti al provvedimento impugnato, cioè il verbale di contestazione e la cartella esattoriale sono stati rispettivamente annullati dal Giudice di Pace di Viterbo e dal Giudice di Pace di Roma innanzi ai quali l’opponente aveva presentato i ricorsi per sentire dichiarare la loro illegittimità. Ne consegue, quindi, che il provvedimento opposto risulta illegittimo ed inefficace in quanto emesso in mancanza di atti con forza di titoli esecutivi.

Inoltre, in accoglimento della richiesta dell’attore di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., tenuto conto che dagli atti di causa si ravvisano le azioni di una condotta disattenta ed imprudente, posta in essere dalla convenuta Equitalia Gerit S.p.a. della Provincia di Roma, si reputa equo condannarla al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della parte attrice che ha dovuto sopportare degli ingiusti pregiudizi, costituiti dall’obbligo di contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario e dai disagi che si concretano nell’impatto negativo che il processo ha determinato sulla quotidianità del soggetto leso nonché dalla tensione fisica per adoperarsi nell’organizzazione della necessitata attività difensiva. Per tutto quanto illustrato ed argomentato la domanda proposta da parte attrice va accolta e di conseguenza va dichiarata la illegittimità ed inefficacia del sollecito di pagamento opposto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della brevità del procedimento e del mancato deposito di nota spese.

 P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione al sollecito di pagamento, come in epigrafe precisata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,così provvede:

accoglie l’opposizione ex art.615 c.p.c. e per l’effetto dichiara illegittimo ed inefficace il sollecito di pagamento impugnato;

accoglie la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’attore e di conseguenza condanna la convenuta Equitalia Gerit S.p.a. della Provincia di Roma al pagamento in favore di P.R. della somma di euro 600,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna altresì, la Equitalia Gerit S.p.a. in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 60,00 per spese ed euro 390,00 per diritti ed onorari, oltre oneri di legge.

Roma, 2.8.12.