Mediazione: la risposta all’incredibile articolo (in malafede?) del Fatto Quotidiano

Nuovo attacco all’istituto della mediazione. Questa volta é Il Fatto Quotidiano a dare spazio ad un articolo ricco di elementi contestabili, sia nel contenuto che nei toni del linguaggio utilizzato. Ormai, da quando la Corte Costituzionale, il 24 ottobre scorso, ha diffuso un comunicato stampa in cui annunciava l’illegittimità, per eccesso di delega,del d.lgs. 28/2010 nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione, si é scatenata una guerra tra sostenitori e detrattori dell’istituto della mediazione con la sostanziale differenza che, mentre i primi difendono l’onorabilità dell’istituto, del proprio lavoro e della propria persona adducendo dati scientifici ed esperienze, i secondi attaccano spesso con insulti, analisi faziose di informazioni e diffusione di dati falsi.

Evidentemente gli argomenti, ai secondi, mancano per un motivo sostanziale: la mediazione é indiscutibile nel suo valore e utilità e qualcuno la vede come un pericolo per chi, a corto di lungimiranza e capacità negoziali, é abituato a sostenersi passivamente dal sistema fallimentare della giustizia italiana. Le novità spaventano, si sa, soprattutto quando esprimono un notevole potenziale di riuscita ed é per questo che, nascondendosi dietro la “necessità di riformare davvero la giustizia” (espressione generica che assume il valore di scusante verso qualsiasi tentativo di riforma), alcuni si arrampicano su artifici linguistici e ragionamenti a dir poco creativi, per tentare di allontanare il nemico, persuadendo l’opinione pubblica e la politica attraverso il mezzo della disinformazione.

Aprendo il sito del Fatto Quotidiano ci troviamo così di fronte ad un articolo firmato da Marcello Adriano Mazzola in cui il lettore si immerge con fiducia in virtù del patto di correttezza che dovrebbe sottendere tra chi pubblica e chi legge. Al lettore più diffidente, però, basterà cliccare sul nome del “giornalista” per scoprire che egli é in realtà un avvocato, persona di parte e avversa all’istituto della mediazione.

Ma aldilà dell’opinione negativa che un soggetto può legittimamente avere su un qualcosa, é la pretesa di dover delegittimare l’oggetto davanti ai propri lettori con argomentazioni errate e faziose che é inacettabile.

L’articolo di Mazzola parte in grande stile. Paragona il rapporto tra la giustizia e la mediazione addirittura al terremoto dell’Aquila. Paragone azzardato, forzato e inopportuno che non merita la benché minima attenzione. Fa parte di quegli elementi stilistici che servono a rendere più vivo un articolo, a catturare subito l’attenzione del lettore, ma che diventano inutili e fuorvianti ai fini della trattazione stessa se non utilizzati in modo appropriato.

Pur di distruggere la mediazione alcuni sono evidentemente disposti a tutto. Se fosse vero, infatti, che la mediazione é un fallimento nei numeri, perché accanirsi tanto a parlarne?
La realtà é ben diversa da come Mazzola tenta di rappresentarla. I dati ministeriali ufficiali ci dicono chiaramente che il processo di conoscenza e utilizzo della mediazione in Italia é in forte crescita, soprattutto negli organismi (privati e camere di commercio) dove si incontrano qualità, preparazione e professionalità. Ci dicono anche che é nelle camere istituite presso gli ordini degli avvocati che le mediazioni falliscono maggiormente. Ciò significa due cose: ostruzionismo di parte dell’avvocatura a scapito dei cittadini e insufficienza della mera preparazione giuridica all’esercizio della professione di mediatore. Benché alcuni avvocati (tra cui lo stesso Mazzola) tentino scorrettamente di far passare i mediatori come degli impreparati, la realtà ci offre esperienze dirette molto positive. Gli organismi preparano sempre di più i mediatori (aldilà del corso iniziale) e fanno molta selezione per individuare sempre persone all’altezza dei casi da affrontare.

Sempre sui dati, é necessario precisare che essi sarebbero stati ancor migliori in favore della mediazione se numerosi avvocati non avessero tenuto bloccate le istanze sul proprio tavolo pur di non mandarle in mediazione in attesa della sentenza o che non ottemperavano al dovere di informare il Cliente circa l’istituto della mediazione. Tutto questo in virtù di quale bene della giustizia? E, soprattutto, di quali benefici per i Clienti?

Infine scopriamo che l’avv. Mazzola ritiene semplice riformare la giustizia e avanza una proposta in cui, dopo una serie di slogan, pone “a margine” la diffusione di una cultura della non conflittualità, “insegnandola e non imponendola”.

E sta qui la differenza sostanziale fra chi crede nella mediazione e Mazzola: i mediatori pongono la cultura del consenso e della non conflittualità come una missione di civiltà, primaria per risolvere i problemi della giustizia. Riteniamo però che la conflittualità italiana sia così patologica che l’obbligatorietà della mediazione possa essere, almeno per un periodo di transizione, un “male necessario” al fine di rendere il cittadino autonomanente consapevole dei vantaggi economici, temporali e umani, che la mediazione può offrire.

Recentemente l’Italia ha ricevuto il plauso dell’Unione Europea per il modello con cui stava attuando la diffusione dell’istututo della mediazione. Ma come sempre accade, l’accanimento cieco e conservatore di taluni al fine di difendere i propri interessi (per giunta in nome di una riforma di giustizia organica), rischia di farci ottenere l’ennesima figuraccia in Europa.

Avv. Paolo F. Cuzzola

Patrocinate in Cassazione, Mediatore Civile e Familiare, Giudice Arbitro e Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione Conciliazione.net

Confindustria: “E’ importante il ripristino della mediazione obbligatoria”

da MONDOADR

Dal documento presentato da Confindustria all’audizione svolta il 6 novembre 2012 in Commissione Industria del Senato sul Decreto Crescita (DDL 3533).

<<…Crescita che, come noto, è fortemente condizionata dai malfunzionamenti di alcuni apparati istituzionali, tra cui la giustizia civile. Per questo motivo, sarebbe importante affiancare alle misure già previste dal DL – in tema di digitalizzazione dei procedimenti civili – il ripristino della mediazione obbligatoria, così da rimediare agli effetti di una recente sentenza della Corte costituzionale. La Corte ha dichiarato incostituzionale la mediazione obbligatoria per eccesso di delega, vanificando gli effetti di un meccanismo che, nonostante il breve periodo di applicazione, ha prodotto risultati importanti.

Infatti, il 77% delle mediazioni avviate da marzo 2011 ad oggi è l’effetto di questo obbligo e la metà di questi procedimenti ha avuto esito positivo. Si tratta di circa 24 mila accordi, vale a dire un numero grosso modo pari di cause civili in meno portate in tribunale. In un Paese come l’Italia, ad alto tasso di litigiosità e con scarsa propensione verso gli strumenti di soluzione delle liti alternativi al giudizio, l’obbligatorietà costituisce uno strumento insostituibile per diffondere la conoscenza degli strumenti ADR e incentivarne l’utilizzo, radicando così una cultura diversa. Deflazionando il numero di controversie che affluiscono presso i tribunali, ciò determinerebbe inevitabili effetti positivi sul funzionamento del sistema giudiziario e, quindi, sulla competitività del Paese.>>

Il Coordinamento della Conciliazione Forense interviene sulla pronuncia della Corte Costituzionale in tema di mediazione

Da MONDOADR:

Comunicato stampa

Il Coordinamento della Conciliazione Forense, associazione che riunisce 44 organismi di mediazione costituiti in seno ad ordini di avvocati, da cinque anni si pone l’obiettivo di promuovere la mediazione in ambito forense, valorizzando il ruolo dell’avvocato e implementando la qualità del servizio offerto.

A seguito della pubblicazione del comunicato della Corte Costituzionale con riferimento ai noti procedimenti sulla mediazione civile e commerciale, gli organismi aderenti al Coordinamento, confrontandosi sul punto, hanno espresso la massima cautela rispetto ai contenuti di una sentenza che ancora non è stata pubblicata.

È bene, innanzitutto, ricordare che il comunicato della Consulta preannuncia una sicura censura sull’eccesso di delega con riferimento alla questione dell’obbligatorietà, ma la normativa sulla mediazione sembra ben destinata a sopravvivere, come pure l’attività degli organismi, in primis quelli forensi che hanno registrato decine di migliaia di procedimenti attivati.

Il Coordinamento ha da sempre ritenuto (già dall’assemblea di Milano del 2009, ben prima della legge sulla mediazione), nella prospettiva di funzionalità degli stessi Organismi, che “la mediazione debba essere incentivata e promossa, su base prevalentemente volontaria”.

Il Coordinamento non ha, pertanto, condiviso la scelta iniziale del legislatore di imporre l’obbligatorietà su un’ampia serie di materie, non tutte idonee al modello di mediazione previsto nella stessa legge. Tuttavia, il Coordinamento oggi AUSPICA che tutto il lavoro positivo che è stato fatto in seno agli ordini forensi che hanno promosso la costituzione di organismi di mediazione, nonché da parte dei tanti avvocati che hanno deciso di prestare la propria professionalità in qualità di mediatori, non debba andare disperso.

Non può porsi in dubbio che l’esperienza dell’obbligatorietà della mediazione, ampiamente perfettibile nel modello di mediazione realizzato e nelle forzature imposte dal legislatore, abbia però indotto una conoscenza del metodo conciliativo ed abbia contribuito a sviluppare una cultura professionale più orientata alla soluzione consensuale della controversia.

A fronte di una parte dell’avvocatura che ha legittimamente contestato alcune imposizioni normative, gli stessi avvocati hanno saputo cogliere al meglio – ove possibile, per alcune materie che meglio si prestano alla mediazione – le potenzialità del nuovo strumento.

Il Coordinamento ribadisce, quindi, il forte e duplice auspicio:  da un lato che il legislatore possa apporre i giusti correttivi per calibrare al meglio il modello della mediazione, magari implementando gli incentivi, anche professionali, e valorizzando sempre di più il ruolo dell’avvocato che assiste la parte in mediazione; dall’altro lato che gli avvocati possano continuare rivolgersi alla mediazione anche in regime di facoltatività, ove la controversia possa ragionevolmente prestarsi ad una sede non aggiudicativa, nell’interesse primario della parte coinvolta nella controversia.

Sedi aderenti: Ancona – Ascoli Piceno – Bari – Bergamo – Brescia – Bologna – Bolzano – Busto Arsizio – Crema – Fermo – Ferrara – Firenze – Forlì Cesena – Ivrea – L’Aquila – Latina – Macerata – Mantova – Messina – Milano – Modena – Monza – Nocera Inferiore – Nola – Palermo – Pavia – Perugia – Pesaro – Pescara – Pinerolo – Pordenone – Prato – Ravenna – Rossano – Rovereto – Spoleto – Teramo – Terni – Tivoli – Trento – Treviso – Venezia – Verona

Mediazione: la replica di due avvocati e mediatori all’articolo di Altalex del 7 novembre

A seguito della pubblicazione su Altalex, che come sappiamo è uno dei principali siti di informazione giuridica in Italia, di un articolo alquanto opinabile (Altalex 7 novembre 2012) sulla mediazione, l’avv. Paolo Fortunato Cuzzola e l’avv. Pietro Elia avevano redatto una breve replica, in cui fornivano alcune precisazioni importanti e rispondevano alle offese contenute nell’articolo dell’avv. Quadri (“L’inutile tentativo di chi con la mediazione ha ritenuto di fare un business, a discapito del reale interesse dei cittadini, di rimettere in pista tale lucrosa attività”), la cui posizione contro la mediazione è ampiamente nota.

La redazione di Altalex, pur ribadendo la sua equidistanza, ne ha rifiutato – ancora una volta – la pubblicazione, sostenendo che era già stata presentata una replica (Altalex 8 novembre 2012 D’Urso    ), che però a noi non appare tale, in quanto pur fornendo delle ottime e corrette precisazioni, non risponde all’avv. Quadri. Interessante poi il fatto che dell’articolo del dott. D’Urso non vi sia traccia sulla homepage di Altalex.

Di seguito quindi pubblichiamo noi l’articolo…a ciascuno le sue valutazioni.

A seguito dell’articolo apparso sulla testata Altalex dal titolo “Mediazione: fallisce il tentativo di reintrodurre l’obbligatorietà” a firma del collega Fabio Quadri, i sottoscritti, Avv. Paolo F. Cuzzola del foro di Reggio Calabria e Avv. Pietro Elia del foro di Lecce, hanno la necessità, quasi fisica, di esprimere quello che non esitano  a definire dolore per il vostro articolo di oggi, riportante, peraltro, un titolo fuorviante.

Infatti, al di là delle argomentazioni e delle inesattezze (le ennesime in materia) riportate nell’articolo, i toni sono veramente inaccettabili.

Non possiamo, infatti, sorvolare sulle gratuite e francamente offensive affermazioni del tipo “……dalle lobbies di società di mediazione”,  e “L’inutile tentativo di chi con la mediazione ha ritenuto di fare un business, a discapito del reale interesse dei cittadini, di rimettere in pista tale lucrosa attività è miseramente naufragato” che lasciano trasparire una acredine ed un pregiudizio oltre che un preconcetto ideologico nei riguardi dei tanti professionisti della mediazione (magistrati, notai,  professori universitari, avvocati, commercialisti) che sulle A.D.R.  hanno trascorso ore di studi e si sono confrontati in Convegni e Seminari, dove, purtroppo, non abbiamo mai visto accreditato il nome del collega Fabio Quadri.

Inoltre, l’affermazione ”la mediazione obbligatoria “a pagamento” era già stata bocciata in sede comunitaria” non corrisponde alla realtà dei fatti.

Invero, il servizio giuridico della Commissione Europea nel  presentare le osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dovrà decidere sulla causa C-492/11  avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino relativamente ad una causa avente ad oggetto una controversia in materia di assicurazione. In considerazione della direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nelle sue conclusioni la Commissione  ha suggerito  alla Corte di rispondere ai quattro quesiti del giudice di rinvio con modalità tali che :   in primo luogo<<non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice.>>

Pertanto alla luce delle osservazioni della Commissione, quest’ultima ha approvato senza alcuna incertezza le due sanzioni previste dal D.Lgs 28/10 derivanti dalla mancata comparizione senza giustificato motivo in quanto non ostacolano l’accesso al giudice.

In secondo luogo le conclusioni della Commissione in ordine alla censura mossa: “che prevede una mediazione obbligatoria onerosa”sono le seguenti : << osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede una mediazione obbligatoria onerosa. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie.>>

In maniera opportuna la Commissione non censura a prescindere l’onerosità ma ritiene che il giudice nazionale deve valutare caso per caso quando l’onerosità della mediazione possa essere spropositata rispetto all’obiettivo della composizione più economica delle controversie.

Infatti i costi effettivi della mediazione dipendono dalle indennità di ciascun organismo, che possono variare grandemente rispetto ai parametri del DM.

Inoltre, la comparazione tra indennità di mediazione e contributo unificato è errata perché nel costo del giudizio deve essere ricompreso anche l’onorario del legale e dell’eventuale CTU che in giudizio è un obbligo e in mediazione una facoltà.

In ogni caso dobbiamo rilevare che la Commissione incorre in un grave errore in quanto prende in considerazione solo le tabelle e i criteri del DM 180 e non come modificati dal DM 145 che ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi).

Inoltre una presunta gratuità della mediazione non sarebbe coerente con il principio della Direttiva per cui gli Stati devono assicurare la qualità del servizio di mediazione.

Passando ad analizzare la seconda parte dell’articolo de qua è davvero inspiegabile come tali dati possano essere letti con una semplice media matematica invece della media comparata (48%)!

Soprattutto soprassedendo sulla circostanza che, quel 65% della mancata adesione alla procedura di mediazione, è il frutto, nella stragrande maggioranza dei casi di mancate comparizioni, frutto  di un preciso disegno teso a boicottare l’istituto.

 La cosa che balza agli occhi è che la maggioranza della classe forense che avversa (senza conoscerlo) l’istituto si occupa in gran parte di RCA auto ed incominciamo a nutrire seri dubbi che tale circostanza possa essere considerata una mera coincidenza.

Alla luce di tali considerazioni, fermo restando che la legge debba essere migliorata sotto diversi profili , nutriamo  serie perplessità sulle reali motivazioni che hanno comportato questa vera e propria aggressione ad un Istituto che in realtà, in svariati paesi al mondo è assolutamente efficace e vantaggioso non solo per il Sistema Giustizia ma anche per il Sistema Economia.

A tal proposito, ricordiamo ai “nemici” della mediazione che l’Italia nella Doing Business Mondiale del 2012 occupa la non invidiabile 73° posizione generale su 185 paesi (rammento che l’Italia è fra i 10 paesi più industrializzati al mondo) ed il 160° posto alla voce “enforcing contracts” .

Questi dati, per chi le cognizioni base di due diligence comportano una vera e propria fuga degli investitori stranieri.

La mediazione obbligatoria, espressamente prevista e regolata dall’art. 5 co 2 della Direttiva Comunitaria Europea, rappresenta uno stimolo a spingere verso la cultura ADR e della mediazione nonché a svecchiare questo paese ed affrancarlo da giurassiche logiche corporativistiche.

Concludiamo questa nostra breve replica con una considerazione:  la locuzione Ad usum delphini ,nasce in Francia, dove veniva stampigliata sulla copertina dei testi classici (greci e latini) destinati all’istruzione del figlio del Re Luigi XIV e di Maria Teresa d’Austria, l’erede al trono Luigi, il Gran Delfino.

I testi venivano epurati dei passaggi ritenuti più scabrosi o comunque inadatti alla giovane età del Delfino.

In seguito tale asserzione passò a indicare l’edizione di un testo semplificata per adattarla alla limitata capacità di apprendimento (per età o per cultura) di una persona, mentre in senso dispregiativo indica la manipolazione di notizie o informazioni, a vantaggio di un dato soggetto o per propaganda.

Bene, leggendo l’interpretazione faziosa,  della  normativa europea e dei dati  ministeriali sulla mediazione in Italia, dell’estensore dell’articolo, ci è balenata immediatamente l’espressione de qua.

Avv. Paolo F. Cuzzola

Patrocinate  in Cassazione, Mediatore Civile e Familiare, Giudice Arbitro, Responsabile Scientifico dell’Organismo di Formazione Conciliazione.net

 

Avv. Pietro Elia

Mediatore Civile, Responsabile Scientifico dell’Organismo di Formazione Conciliaqui.

 

 

 

 

 

 

Mediazione obbligatoria: la risposta di due avvocati e mediatori al CNF

Riceviamo e pubblichiamo la replica degli avvocati Paolo Fortunato Cuzzola  e Pietro Elia al comunicato del CNF sulla Mediazione (CNF Mediazione obbligatoria)

Da studiosi delle procedure A.D.R.  e da ferventi sostenitori del D.lgs. 28/2010, che ha introdotto in Italia l’istituto della mediazione civile e commerciale, il sottoscritto Avv. Paolo F. Cuzzola  del foro di Reggio Calabria ed il collega Avv. Pietro Lorenzo Elia del foro di Lecce, entrambi membri del Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori, intendono effettuare alcune precisazioni  in ordine alla nota  del C.N.F. del 04.11.2012 .

Come è noto a tutti, la succitata nota ha la sua genesi nelle dichiarazioni rilasciate dal Dr. Bruno Vespa, in seno alla trasmissione “Porta a Porta” del 24 ottobre 2012, a seguito della pubblicazione di un comunicato da parte dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale con cui, in maniera molto stringata, si è statuito che: “La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.”

Senza volere entrare nel merito della diatriba sorta tra il conduttore televisivo e la classe forense, non avendo questo scritto tali finalità e ritenendo che la querelle sia stata oggetto di approfondimenti in diverse sedi istituzionali o meno, ci si soffermerà su quelle che a parere nostro sono i punti dolenti della nota a firma del CNF.

Il primo periodo che desta turbamento in chi scrive è il presente: “La Corte Costituzionale, giudice delle leggi, lo scorso 24 ottobre ne ha dichiarato la illegittimità rispetto alla Costituzione italiana.”

Orbene, che qualche quisque de populo confonda un comunicato stampa con una sentenza della Corte Costituzionale è plausibile, ma che il massimo organo dell’avvocatura italiana, riteniamo in totale ed assoluta buona fede, faccia un errore del genere non è auspicabile.

Come è noto il 24.10.2012 la Corte Costituzionale ha reso noto, tramite un comunicato stampa, di aver dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Il comunicato non entra nel merito dei quesiti sollevati dall’ordinanza di rimessione del T.A.R. Lazio ma, al contrario, si limita a comunicare laconicamente : “la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”. “Il linguaggio utilizzato non è felice, nonostante sia di provenienza ufficiale” (cit. Prof. Avv. Luigi Viola  – blog – articolo: “Consulta e Mediazione: dubbi interpretativi sul noto comunicato stampa”), essendo la terminologia utilizzata errata poiché, tecnicamente, il d.lgs. 28/2010 n. 28 non prevede in alcuna delle sue norme la “obbligatorietà della mediazione” ma, invero, l’art. 5 del succitato provvedimento istituisce per alcune materie una “condizione di procedibilità”.
Sarebbe opportuno attendere le motivazioni della Consulta prima di affermare : “ha dichiarato la illegittimità rispetto alla Costituzione italiana” anche perché come egregiamente sostenuto dal Prof. Avv. Luigi Viola nel suo articolo “Consulta e Mediazione: dubbi interpretativi sul noto comunicato stampa”: “1) se questa ha preso in esame il solo profilo dell’eccesso di delega ritenendolo assorbente, senza prendere posizione sulla compatibilità costituzionale con l’art. 24, allora la pronuncia è neutra, nel senso che si focalizza solo su un aspetto formale e non sostanziale;
2) se questa ha accolto la sola critica dell’eccesso di delega, rigettando le presunte censure sulla compatibilità costituzionale con l’art. 24, allora la pronuncia implicitamente conferma la bontà dell’istituto ed anche della sua obbligatorietà, così facendo emergere esclusivamente un vizio in procedendo (in violazione dell’art. 77 Cost.) ed, anzi, rafforzandola nella sua sostanza.
In entrambi i casi, l’obbligatorietà può essere ripristinata con un atto avente forza di legge e, addirittura nel secondo caso, di medesimo contenuto.”

Il secondo puctum dolens della nota del C.N.F.  riguarda la seguente affermazione: “fermo restando che la obbligatorietà è sostanzialmente sconosciuta nel resto d’Europa.”

Sul punto, per amor di verità, è giusto informare i qualificati lettori, e più in generale il cittadino comune,  che tale circostanza non corrisponde alla realtà europea .

Giova anzitutto rammentare che la mediazione obbligatoria,  espressamente prevista come facoltà di previsione della stessa da parte ogni stato membro ai sensi  dell’art. 5 co 2 della Direttiva Comunitaria 52/2008 , è vigente  oltre che in Italia, in Germania dove è prevista sin dal 1999 nei singoli Länder grazie ad una legge federale ed alla relativa attuazione i quali hanno introdotto sul loro territorio il tentativo di conciliazione obbligatorio per comporre amichevolmente le seguenti controversie: 1)tra legali ed i loro clienti; 2) in materia di diffamazione non attraverso i media; 3) finanziarie sino ad € 750; 4) sui crediti derivanti dalla legge sulla parità di trattamento; 5) che rientrano nell’ambito del diritto di vicinato (distanze tra le costruzioni, sporgenza di alberi, raccolta di frutti).

Hanno poi diverse forme obbligatorie o di ADR sempre in Europa (conciliazione, mediazione familiare, arbitrato, mediazione delegata, ecc.) i seguenti stati: Francia, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Norvegia, Svezia, Estonia, Grecia, Slovenia, Repubblica Ceca,  Finlandia e Cipro.
Si può rilevare inoltre, ed in via generale, che in Europa, anche nel settore del consumo dove operano spesso  vari Ombudsman, si va avanti a forza di provvedimenti che in qualche modo vincolano le parti forti del rapporto: chi non adempie alle raccomandazioni, pareri o delibere dell’Autorità corrisponde, in alcune nazioni, il costo del procedimento di reclamo ed in altri finisce in una sorta di libro nero del Ministero dell’economia come accade ad esempio in Danimarca.
Né possiamo sostenere che questi interventi dei legislatori stranieri siano contingenti ed estemporanei: dall’età Barocca sino alla caduta di Napoleone la conciliazione è sempre stata obbligatoria.
In Francia vi sono state ben tre costituzioni che hanno disposto l’obbligatorietà della mediazione ed anche negli Stati Uniti a metà dell’Ottocento è partito un processo di costituzionalizzazione.
La mediazione obbligatoria è dunque anche un parto della democrazia moderna.

Essa può, o potrà, assumere varie forme e sta a noi indicare la strada al legislatore.
Ad esempio, nel 2004, finita nel Regno Unito l’era della mediazione obbligatoria inglese che peraltro era durata pochi mesi è iniziata  quella della mediazione raccomandata dalle Corti.

Gli stessi Portoghesi avevano a metà del secolo XIX un arbitrato obbligatorio anticipato da conciliazione in materia mercantile.

 Ad Abundantiam la mediazione è obbligatoria anche in Afghanistan con riferimento alla materia del lavoro, nel caso di separazione dei coniugi e quando lo richiede il giudice commerciale. La disciplina dell’arbitrato afghano è poi davvero peculiare: non impedisce mai alle parti di una disputa commerciale di negoziare ed accordarsi sulle loro dispute attraverso dirette negoziazioni o attraverso la mediazione, od altri mezzi simili di risoluzione delle dispute commerciali. Il Tribunale arbitrale non può operare da mediatore, ma le parti sono sempre libere di nominare un terzo. Può essere di interesse notare che la legge in materia di separazione risale al 1977 quando esisteva la Repubblica democratica di Afghanistan, quella del lavoro è stata varata nel 1987 durante l’invasione russa e quella commerciale ed arbitrale dovrebbe invece essere di paternità americana.

Pertanto con l’auspicio di un costruttivo tavolo di negoziato con l’Avvocatura italiana per l’affermazione di questo efficace strumento alternativo di risoluzione delle controversie, cogliamo l’occasione anche di un augurio per un sereno chiarimento tra il CNF ed il Dr. Vespa.

Avv. Paolo F. Cuzzola

Patrocinate in Cassazione, Mediatore Civile e Familiare, Giudice Arbitro e Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione Conciliazione.net

Avv. Pietro Lorenzo Elia

Mediatore Civile, Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione Conciliaqui

 

 

 

 

Le iniziative per la Mediazione (dal Sole 24 Ore di oggi)

Sul Sole 24 Ore di oggi è stato pubblicato un articolo che descrive brevemente le iniziative in atto. Di seguito il testo:

Si gioca tra Governo e Parlamento la battaglia per conservare una fiammella di vita alla conciliazione. Stroncata una settimana fa dalla Corte costituzionale in una sentenza di cui si attende il deposito delle motivazioni, la mediazione obbligatoria rispunta negli emendamenti al decreto legge sviluppo. L’obiettivo è quello di confermare l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione attraverso lo strumento della condizione di procedibilità, fissando però, diversamente da quanto previsto dalla disciplina censurata dalla Consulta, un limite temporale per verificarne sul campo l’effettivo decollo. Così, nell’emendamento presentato da Stefano De Lillo (Pdl) si stabilisce un identico perimetro di applicabilità (le materie sono le stesse) ma una scadenza a fine 2017 dell’orizzonte temporale.
Ma a muoversi sono anche gli enti di conciliazione, che in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Paola Severino e che in poche ore sul web ha totalizzato oltre 500 adesioni chiedono un nuovo intervento legislativo che reintroduca il meccanismo della condizione di procedibilità. Un intervento che dovrebbe però prevedere contestualmente un ruolo per l’avvocato, la cui presenza nel corso del procedimento permette alle parti di prendere con maggiore consapevolezza decisioni che possono avere effetti sull’eventuale giudizio successivo.
Gli enti però mettono l’accento anche su alcuni dati che testimoniano la necessità di non affondare definitivamente un’esperienza che stava cominciando a fornire i primi risultati. Il 77% delle mediazioni avviate da marzo 2011 è frutto della condizione di procedibilità, mentre la parte restante è di gran lunga superiore al totale delle mediazioni volontarie prima di quella data, a prova dell’effetto traino.
Gli accordi raggiunti sarebbero infatti, sottolinea la lettera, circa 24mila, pari a circa il 50% di quelli in cui le parti si siedono a un tavolo insieme con il mediatore. Un tasso di successo che fa da volano in termini di risparmio: ogni mediazione conclusa in media in una cinquantina di giorni evita di fatto un processo che nel solo primo grado dura in media oltre 1.000 giorni. Risparmio di 950 giorni quindi, a fronte di un aggravio, in caso di mancato accordo, di soli 50 giorni.
Insomma, il gioco vale la candela. Tenuto conto che, in termini di costi, un recente studio Unioncamere indica in oltre 480 milioni i risparmi che possono essere attribuiti alla mediazione dal settembre 2011 al settembre 2012.

Vi ricordo di continuare a firmare e a far firmare la lettera al Ministro (Lettera aperta al Ministro Severino)