Il Comune è responsabile per l’incidente al motociclista scivolato sull’acciottolato del centro storico

Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21328
Presidente Di Nanni – Relatore Petti

Svolgimento del processo

1. Il omissis alle ore 11, in via omissis, il vespista S.A. a bordo di una vespa, scivolava sull’acciottolato della strada del centro storico, riportando lesioni e danni al mezzo. Con citazione del 22 novembre 1997 lo S. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di omissis e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per responsabilità aquiliana ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. Il Comune si costituiva contestando il fondamento delle pretese e chiamava in lite la assicuratrice La Nazionale, che si costituiva sostenendo le difese del Comune comunque deducendo di rispondere nei limiti del massimale di polizza.
2. Il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 19 settembre 2001 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite; in particolare il tribunale escludeva la esistenza di una situazione di pericolo tale da determinare la caduta del conducente della vespa.
3. Contro la decisione proponeva appello S. chiedendone la riforma, sul rilievo che era stata dedotta anche la responsabilità da custodia; resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione.
4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2005 rigettava il gravame e condannava S. alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.
5. Contro la decisione ricorre S. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la parte assicuratrice con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.
Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 2034 e 2051 c.c., come error in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3 del codice di rito. La censura, ampiamente illustrata da ff. 3 a 15 del ricorso, dapprima compie un ampio excursus sulla evoluzione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che considera applicabile al proprietario del bene pubblico, nel caso di specie il Comune di omissis quale custode di un breve tratto stradale all’interno del piccolo centro storico, e quindi descrive, per la migliore comprensione dello stato dei luoghi, rispettando i principi di autosufficienza, le condizioni della strada, mantenuta nello stato originario e storico, con lastroni cementali, una elevata pendenza e una striscia in basolato con concavità per convogliare le acque reflue.
La censura, in relazione alle condizioni concrete della sede viaria, sostiene che il Comune, responsabile della custodia e manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, specie per i mezzi a due ruote, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come prescritto da varie norme del codice della strada, puntualmente indicate – a f. 11 del ricorso.
Assume infine il ricorrente che il Comune, per liberarsi della presunzione di responsabilità in ordine alla causalità del danno, doveva fornire la prova del caso fortuito. Anche a voler considerare la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., la situazione viaria descritta presentava il carattere di insidia diffusa, rendendo imprevedibile al conducente di veicoli a due ruote le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti – ff. 14 in fine.
Nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione sui punti decisivi descrittivi della fattispecie da sussumere sotto le norme di protezione, come si ribadisce da ff. 15 a 24 del ricorso, dove si pone nuovamente in evidenza il precetto del vigente regolamento del codice stradale, che obbliga la installazione di segnali di pericolo generico quando sussista una reale situazione di pericolo della strada.
Nel terzo e nel quarto motivo, consequenziali all’accoglimento dei primi due, si deduce l’error in iudicando per la mancata considerazione e liquidazione delle pretese risarcitorie, e delle spese processuali sostenute dalla parte lesa.
In relazione alle censure esposte il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dell’incidente, si attaglia la disciplina dell’art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziano il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull’ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione – da ff. 3 a 6 – si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell’art. 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene.
Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare.
Applicando correttamente i principi richiamati, la valutazione delle condotte pone da un lato, la evidenza di una responsabilità comunale, e da altro lato la prova del nesso causale tra la caduta e la pericolosità della strada.
Il Giudice del rinvio, Corte di appello di Palermo, vincolato al rispetto dei principi soprarichiamati, riesaminerà il merito in ordine alla quantificazione delle pretese risarcitorie, provvedendo anche alla attribuzione e liquidazione delle spese di lite, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

E’ dimostrato: vogliono distruggerci

E’ stata soppressa l’incompatibilità del lavoro subordinato privato con l’esercizio della nostra professione

Giovedì 21 ottobre è stato inferto l’ennesimo, definitivamente fatale colpo alla nostra categoria: nell’aula del Senato che sta varando la riforma del nostro Ordinamento professionale è stato approvato a sorpresa un emendamento (al testo unificato dei tanti progetti di legge della riforma), con il quale è stata soppressa l’incompatibilità del lavoro subordinato privato con l’esercizio della nostra professione.

E’ ben vero che, a danno della collettività (oltre che nostro), la sciaguratissima soppressione dell’incompatibilità travolge i principi cardine dell’attività forense, quelli dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato anche dal proprio assistito (pur ribaditi derisoriamente nel primo articolo della riforma), ma è drammaticamente evidente che non soltanto gli albi saranno inflazionati dagli attuali dipendenti di imprese private in possesso dell’abilitazione -finora inutile- all’esercizio professionale, ma sarà tanto vistoso il futuro risparmio degli onorari per compensare gli avvocati del libero foro che la maggior parte del lavoro di consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale per le imprese sarà sempre più sottratto alla libera professione, aumentando sempre di più gli avvocati dipendenti.

Tanto sarà conveniente che un’impresa privata (soprattutto quelle di assicurazione, di esazione, finanziarie, bancarie, immobiliari e simili) assuma avvocati alle proprie dipendenze, considerando che -beffardamente- nella vituperata riforma dell’ordinamento in discussione al Senato sono stati già ripristinati sia il divieto di patto di quota lite, sia il divieto di travalicare gli importi tabellari minimi degli onorari.   Se un datore di lavoro privato non fosse già indotto ad assumere avvocati-dipendenti per il risparmio tra il salario corrispondendo ed i compensi tariffari, con l’aggiunta dell’abolizione del divieto di patto di quota lite e del divieto di violare i minimi tariffari sarà imperativo per qualunque normale imprenditore sano di mente  privarsi dell’avvocato esterno ed affidarsi ad un avvocato suo dipendente.

Non ci illudiamo che i dipendenti di una banca non siano attualmente i massimi esperti delle materie che attualmente vengono curate da avvocati esterni (come, ad esempio, il diritto fallimentare), poiché -in breve- tutti gli avvocati dipendenti si specializzeranno inevitabilmente sul campo.

I cosiddetti “Grandi Studi” rischieranno di subìre, da parte di avvocati loro stabili collaboratori, azioni di accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (assai più oneroso per gli oneri previdenziali e per il c.d. cuneo fiscale rispetto ad un rapporto libero professionale) .

Un maligno capolavoro, coniugandosi (con la riforma) la abolizione dell’incompatibilità dell’esercizio con l’impiego privato con il ripristinato divieto di patto di quota lite e con il ripristinato divieto di non violazione dei minimi tariffari.  Il nostro più maligno nemico non poteva arrivare a concepire beffardamente tanto odio nefando contro di noi.

Tale ultimo. magistrale colpo alla professione forense si aggiunge alle ultime malignità dell’obbligatorietà della mediazione pregiudiziale (senza neppure la previsione dell’assistenza legale obbligatoria) e dell’introduzione dell’arbitrato per quasi tutte le controversie di lavoro (anch’essa senza la previsione dell’assistenza legale obbligatoria).

I Consigli degli Ordini che totalizzano circa 220.000 avvocati con i rispettivi familiari e dipendenti non sono stati ancora capaci di vituperare la nefasta riforma (ideata inizialmente soltanto per sottrarre potere ai Consigli stessi ed attribuire al CNF la potentissima potestà di emanare regolamenti, potestà che già usa senza averne la attribuzione …..).   Per consentire al CNF di ottenere tale assurda potestà è stato avviato il nefastissimo procedimento legislativo di riforma, con il risultato che ridurrà la categoria alla fame, sfasciando anche (ovviamente) la nostra previdenza.

In pochi mesi, con tali novità,  la categoria forense verrà distrutta.  Maledetti.

Non ci resta che sperare che il solito Fini dia risolutivamente addosso a Berlusconi, come fa sempre meno sordamente da più di un paio di anni a questa parte, sì da far cadere al più presto la maggioranza eletta dal popolo e far cadere questa legislatura dalla quale ci piovono addosso tante perfidie, nell’ignavia dei nostri rappresentanti.

Non sono certo un seguace di Bossi, ma -incredibilmente- saremo costretti tutti noi a conclamare con Bossi: NO AL SOPRUSO DI UNA NUOVA MAGGIORANZA PARLAMENTARE NON ELETTA DAL POPOLO, che concluderebbe la riforma della professione forense, uccidendola.

Invochiamo le elezioni politiche per evitare una tale riforma, che decapiterebbe l’Avvocatura.

Federico Bucci

Diagnosi prenatale errata, Bambin Gesù condannato a pagare 1,6 milioni di euro (da www.corriere.it)

ROMA – Un risarcimento di un milione e 600 mila euro per un errore diagnostico. Questa la sentenza del giudice Cecilia Bernardo, della seconda sezione civile del tribunale di Roma, nei confronti di una coppia di coniugi, lui 45 anni, lei 41, residenti in un comune della val di Sangro (Chieti). La vicenda riguarda un errore negli esami diagnostici prenatali nel 1999 quando la coppia mise al mondo una bambina affetta da ceroide lipofascinosi neuronale infantile, rarissima patologia.

AVVOCATI IN CORSIA – I problemi dei coniugi, assistiti dagli avvocati Luigi Comini e Filippo Paolini del Foro di Lanciano (Chieti), iniziarono nel 1993, allorquando quando nacque il loro primogenito. Dopo pochi mesi dalla nascita il piccolo mostrò una lunga serie di deficit psichici e motori e venne sottoposto a vari esami e accertamenti presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. La diagnosi dei sanitari romani fu gravissima: ceroide lipofascinosi neuronale infantile, di cui madre e padre erano portatori sani. In ogni caso i medici diedero speranza alla coppia.

TENTARE UN’ALTRA GRAVIDANZA – Attraverso particolari esami molecolari avrebbero potuto tentare una nuova gravidanza e il bambino sarebbe potuto nascere sano. Ma il primo tentativo, nel 1996, andò male e la donna fu costretta ad abortire. Tre anni dopo, nel 1999, la villocentesi diede un risultato favorevole e a settembre nacque una bambina. A 18 mesi, però, anche lei mostrò i segni della gravissima di cui era affetto il fratello, che nel frattempo morì. Il tribunale di Roma ha condannato sia l’ospedale che il medico che eseguì l’esame molecolare. Per l’avv. Comini « è un risultato che almeno in parte risarcisce la coppia che in questi anni sono stati costretti ad indebitarsi per far fronte alle costose terapie negli Usa per curare la figlia». (Fonte: http://www.corriere.it e Ansa)

 

Nel DDL sulla riforma forense, il Senato ripristina le tariffe minime e si impegna ad approvare il testo entro il 5 novembre.

Approvato dal Senato l’articolo 12 del disegno di legge sulla riforma della professione forense che reintroduce le tariffe minime per gli avvocati, abrogate dal decreto Bersani.
Di conseguenza, viene ribadita la liceità e la necessità dei minimi tariffari; viene anche cancellata la possibilità di stipulare patti di quota lite.

Inoltre, per la prima volta viene introdotta nel nostro ordinamento l’obbligatorietà, per tutti gli avvocati, di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. L’inosservanza di tale obbligo costituirà illecito disciplinare.
E’ stato poi deciso di rimandare il provvedimento in Commissione la prossima settimana, con l’impegno a riprendere l’esame in aula nella settimana successiva e concluderlo entro il 5 novembre. A quel punto la riforma passerà alla Camera dei Deputati.

Nulle le cartelle esattoriali notificate via posta senza l’intermediazione di un agente notificatore.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza del 15 aprile 2010, ribadisce l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle esattoriali spedite per posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore.

Commissione Tributaria Regionale

Lombardia – Milano

Sezione XXII

Sentenza 15 aprile 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

La società xxx srl in data 05.04.2007 veniva a conoscenza, a seguito di verifica presso gli uffici di Esatri Spa, dell’esistenza della cartella di pagamento n.xxx per un importo pari a E. 9.153,63 relativa ad iva anno 2003 comprensiva di sanzioni , non notificata alla stessa da parte dell’agente preposto alla riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Milano 4.

In data 16.04.07 la società contribuente depositava, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ricorso contro la cartella esattoriale non notificata ed iscrizione a ruolo motivando che “….la cartella di pagamento essendo un atto di natura recettizia, al fine del perfezionamento della fattispecie costitutiva richiede l’essenzialità della sua notificazione…Come specificato dall’art. 148 c.p.c., applicabile anche in materia tributaria ex art. 26 ,comma 1, D.P.R. 602/1973, l’agente della notificazione certifica l’eseguita notificazione – mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alle copie dell’atto – Per le notificazioni a mezzo del servizio postale è applicabile l’art. 3 della legge 890 del1982 il quale dispone che “ L’ufficiale giudiziario ( o altro agente abilitato ex art. 26 D.P.R. 602/1973 ) scriva la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandata con avviso di ricevimento…il vizio di notificazione ridonda in vizio dell’atto e non è suscettibile di sanatoria alcuna, non potendo in ogni caso trovare applicazione gli art. 156 e seguenti c.p.c. che, secondo l’attuale insegnamento della S.C. di Cassazione, valgono solo per gli atti processuali e non riguardano quelli sostanziali, come la cartella di pagamento…”concludeva chiedendo di dichiarare illegittimi ed annullare sia l’iscrizione a ruolo che la cartella di pagamento impugnata .

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, L’Agente delle Entrate Ufficio di Milano 4 depositando atto di costituzione in giudizio ai sensi ex art. 23 D.Lgs. 546/92 con il quale contrastava l’eccezioni proposte dalla società contribuente e concludeva chiedendo in via preliminare dichiarare improponibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio di Milano 4, e per l’effetto estromettere lo stesso dal giudizio. In via subordinata rigettare il ricorso perché infondato.

In data 27/02/08 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributari a Provinciale di Milano, Equitalia Esatri Spa depositando controdeduzioni ex art. 23 D.Lgs. 546/92 con il quale contrastava l’eccezioni proposte dalla società contribuente e concludeva chiedendo previo declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Esatri Spa in relazione alle attività riservate all’Ente impositore, rigettare il ricorso nei confronti di Equitalia Esatri Spa in quanto infondato.

In data 19/03/08 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione 26 con sezione 62 depositata in segreteria il 09/04/08 respingeva il ricorso e confermava le iscrizione a ruolo.

In data 26/05/09 la società contribuente depositava appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano con varie motivazioni, concludeva chiedendo l’annullamento e/o comunque riformare in toto la sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia e statuizione.

In data 27/07/09 L’ufficio depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all’appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

In data 17/03/10 l’Equitalia Esatri Spa depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all’appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

In data 02/04/10 la società contribuente depositava memorie illustrative presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 15/04/10, sentito il relatore e il contribuente in persona del Dott. xxx il quale si riporta a quanto esposto negli atti e deposita giurisprudenza, il difensore dell’ufficio in persona della sua delegata a stare in giudizio Dott. xxx , la quale chiede il rigetto dell’appello e si oppone alla produzione di giurisprudenza da parte del contribuente.

Esaminati gli atti del giudizio, la controversia è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi d’appello il contribuente ha censurato l’oggetto della motivazione della sentenza impugnata chiedendo la riforma con l’accoglimento dell’appello proposto.

Nel merito, questo collegio, rileva che dalla comunicazione in atti depositata dalla Equitalia Esatri Spa, e precisamente dall’avviso di ricevimento postale risulta che in data 12.12.07 la raccomandata n. xxx 31-4 è stata consegnata al portiere il quale ha sottoscritto la ricevuta stessa con firma illeggibile. È evidente che essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto degli art.26, comma ultimo, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento, è quello di portare a conoscenza del contribuente che l’ufficio finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito di imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecedente.

Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente.

Ne consegue che l’atto amministrativo non notificato al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta di pertinenza, va ritenuto giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito d’imposta e decadenza dal diritto di chiederne il pagamento al contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, in caso di scadenza dei termini di legge.

La proposizione del ricorso avverso tale atto non sana il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto la sanatoria prevista dagli art. 156 ss, c.p.c. vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali rientra la cartella di pagamento.

Nello specifico, la disciplina della riscossione delle imposte vigenti in epoca antecedente alla riforma introdotta dal D.Lgs 26/02/1999 n.46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge (Cass. Civ. 27/07/2007 n. 16412).

La legge non consente all’Amministrazione finanziaria di scegliere se utilizzare indifferentemente la cartella di pagamento e l’avviso di mora, che operano su piani nettamente distinti, ma detta una precisa sequenza procedimentale, nella quale l’esercizio della pretesa tributaria si dipana dall’atto impositivo alla cartella di pagamento (che in alcuni casi, come quelli previsti dagli articoli 36bis e 36ter del DPR 600/73, è essa stessa un atto impositivo) ed all’eventuale avviso di mora, e nel cui ambito il mancato rispetto della sequenza determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione che incidendo sulla progressione di atti stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria (Cass. Civ. SS UU n. 16412/2007).

Questo collegio ritiene che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività del’ufficiale postale, sicchè la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa esser stata sanata dal tempestivo ricorso proposta dalla contribuente.

La mancata compilazione della relata in violazione dell’articolo 148 cpc, determina non la semplice nullità della notifica, bensì “la giuridica inesistenza” della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del cpc e dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e) dell’art. 60del DPR 600/73 e anche disciplinata dalla legge n.890/82 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’Ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:

– compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto

– art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1982, apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica

– art. 148 del c.p.c. inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione

– art. 3 legge n. 890/1982 compilazione dell’avviso di ricevimento

– art. 2 della legge n. 890/1982 consegna della busta all’ufficio postale

L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999, si è così espressa:

Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.

Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questo Collegio, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 del c.p.c. solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento dell’appello, della cartella impugnata.

In conclusione, il Collegio ritiene, meritevole di accoglimento l’appello della società contribuente

P.Q.M.

1) La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Milano in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’appello del contribuente, ammettendo la produzione documentale dello stesso.

2) Spese compensate.

Così deciso in Milano in data 15/04/2010

Il Relatore

Il Presidente

COMUNIONE E CONDOMINIO Assemblea dei condomini negli edifici impugnazioni e validita’

In materia di condominio, poiché la mancata convocazione all’assemblea costituisce vizio procedimentale, incidente sul processo formativo della volontà assembleare e da cui ha origine la semplice annullabilità della delibera, il condomino ricorrente che chieda l’annullamento ex art. 1137 c.c. non può limitarsi ad allegare di non aver ricevuto l’avviso, ma ha l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l’omessa comunicazione risulti, secondo i principi generali in tema di annullamento dell’atto, spettando al medesimo condomino ricorrente di provare l’elemento costitutivo dell’invalidità della deliberazione impugnata. La prova negativa dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

(Tribunale  Salerno  sez. I, 27 settembre 2010)

Per leggere l’intera sentenza, consultare l’apposita pagina (Sentenze Integrali)

Sentenza a Sezioni Unite sulle ordinanze del Prefetto….

Con la sentenza n. 1786 del 24 novembre 2009, depositata il successivo 28 gennaio 2010, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale annoso, che vedeva due tendenze diametralmente opposte. Da una parte, la linea di molti Giudici di Pace ma anche di alcune sentenze di legittimità che escludeva la validità delle ordinanze prefettizie che rigettavano i ricorsi contro sanzioni amministrative per difetto di motivazione; dall’altra quella palesemente opposta, che ammetteva la validità di dette ordinanze, pur se prive di motivazione e di riferimento alle eccezioni proposte nel ricorso al Prefetto, purché nell’ordinanza vi fosse anche un vago richiamo alle controdeduzioni dell’organo accertatore.
La Suprema Corte ha risolto il contrasto, statuendo la validità delle ordinanze di rigetto anche in mancanza di motivazione e di riferimenti al caso specifico, stabilendo addirittura che esse sono valide persino in caso di mancata convocazione del ricorrente che ne avesse fatto richiesta. In compenso, ha statuito che (forse per una sorta di compensazione) il Giudice che venga adito per il ricorso contro l’ordinanza prefettizia ha il potere di entrare nel merito del ricorso originario, per valutarne la fondatezza, e quindi anche del verbale impugnato.