Cassazione 22267 del 2 novembre 2010 sull’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca.

Cassazione civile  sez. III – 2 novembre 2010 –  n. 22267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI   Luigi Francesco                  –  Presidente   –

Dott. PETTI      Giovanni Battista                –  Consigliere  –

Dott. SPIRITO    Angelo                           –  Consigliere  –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo                          –  Consigliere  –

Dott. FRASCA     Raffaele                    –  rel. Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10368/2006 proposto da:

V.P.  (OMISSIS),  elettivamente  domiciliato  in ROMA,  VIA  PROPERZIO  27, presso lo studio dell’avvocato  PAPASODARO ROSARINA,  rappresentato  e  difeso dagli  avvocati  V.P. difensore  di sè medesimo, PRINCIPE CLAUDIO giusta procura  specialedel  Dott. Notaio ATTILIO GASPARINI in PIETRA LIGURE 13/9/2010,  REP.9787;

– ricorrente –

contro B.F.,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA  presso  la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da  sè medesimo;

POSTE    ITALIANE   SPA   (OMISSIS)   in   persona   del   legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA  175,

presso  lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso

G.C.,   elettivamente  domiciliata  in  ROMA   presso   la CANCELLERIA  DELLA  CORTE  DI  CASSAZIONE,  rappresentata  e   difesa dall’avvocato   BRUNO   FRANCESCO   giusta   delega   in   calce   al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1089/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,  1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/11/2005, depositata il 07/12/2005, R.G.N. 1646/2004;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 20/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CLAUDIO PRINCIPE;

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. RUSSO  Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto  del  ricorso con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. L’Avvocato V.P. ha proposto ricorso per cassazione contro G.C., l’Avvocato B.F. e la s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del 7 dicembre 2005 pronunciata in grado di appello dalla Corte d’Appello di Genova in una controversia inter partes, la quale ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Savona, Sezione di Albenga.

p.1.1. L’origine di tale controversia discende dalle vicende di un precedente giudizio, introdotto nell’ottobre del 1996 dal V. contro la G. ed un terzo, dinanzi al Giudice di Pace di Albenga, per ottenere il pagamento di somme dovute per corrispettivo di prestazioni d’opera professionale. Rigettata la domanda da quel giudice, in appello essa veniva accolta dal Tribunale di Savona, con sentenza del gennaio 1999, nella contumacia della G. e, sulla base della relativa sentenza, il V. iscriveva ipoteca giudiziale per L. 15.000.000 su un immobile di proprietà della G.. Nelle more del successivo giudizio di cassazione, la G. il 7 settembre 2001 vendeva a C.P. l’immobile e le parti convenivano che a garanzia della cancellazione dell’ipoteca una parte del prezzo, nella misura di L. 17.000.000, fosse affidata al notaio rogante a titolo di deposito fiduciario. Quindi, con sentenza n. 13598 del 2001 la Corte di cassazione, in accoglimento della doglianza della G. con cui si era dedotta la nullità della notificazione dell’atto di appello del V. avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Albenga, cassava senza rinvio la sentenza del Tribunale di Savona.

p.1.2. A seguito di tale esito, la G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona il V., chiedendo ordinarsi alla Conservatoria dei registi immobiliari di Finale Ligure la cancellazione dell’ipoteca e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni sofferti per l’indisponibilità della somma di L. 17.000.000 dal 7 settembre 2001 fino alla liberazione. Il V. si costituiva e dichiarava di non opporsi alla pronuncia di una decisione di cancellazione dell’ipoteca, a condizione che le relative spese fossero poste a carico dell’attrice. Svolgeva, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna della G. al risarcimento della somma di Euro 25.822,84 a titolo di risarcimento del danno sofferto per l’esito del giudizio relativo alle prestazioni professionali, assumendo che esso era stato determinato dall’uso, da parte del legale della G., Avvocato B.F., di informazioni, che dovevano considerarsi riservate, che esso stesso V. gli aveva dato dopo l’esito del giudizio di appello contro la sentenza del Giudice di pace di Albenga e che erano state decisive per la sorte del ricorso per cassazione. In subordine, sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della G. al pagamento della somma di L. 3.250.000 per le prestazioni oggetto della prima causa e la condanna del B. e/o delle Poste Italiane s.p.a..

p.1.3. Nella costituzione del B. e delle Poste Italiane, il Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, con sentenza del settembre 2004, ordinava la cancellazione dell’ipoteca, condannava il V. alla corresponsione sulla somma di L. 17.000.000, convertita in Euro, degli interessi legali sul capitale trimestralmente rivalutato, dal settembre 2001 al saldo, respingeva le domande riconvenzionali del V. e quella del B., compensava le spese fra il V. e le Poste e condannava alle spese il V. nei confronti della G. e del B..

p.2. Sull’appello principale del V. ed incidentale della G., la Corte d’Appello di Genova ha parzialmente accolto l’appello del V. limitatamente alla capitalizzazione trimestrale della rivalutazione, trasformandola in annuale, nonchè integralmente quello della G. relativo al riconoscimento del danno da persistenza dell’iscrizione ipotecaria per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, riconoscendolo fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il resto ha confermato la sentenza di primo grado e condannato il V. alle spese del grado nei confronti di tutte le altre parti.

p.3. Al ricorso del V., che propone due motivi nei confronti della sola G., tre motivi nei confronti della stessa e dell’Avvocato B. ed uno nei confronti delle Poste Italiane.

Tutti e tre gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo dei tre motivi riguardanti espressamente solo la G., si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., ed omesso, insufficiente e contraddittorio motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Vi si censura la sentenza impugnata per avere “riconosciuto la legittimazione attiva di G.C. alla domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria” effettuata dal V. sull’immobile poi alienato a C.P.. La Corte avrebbe motivato dando rilievo al fatto che la G. sarebbe stata tenuta per legge e per contratto nei confronti dell’acquirente a garantire il C. per l’iscrizione ed avrebbe dato rilievo al rischio a cui il C. era oggettivamente esposto. Senonchè, non avrebbe considerato che l’ipoteca non avrebbe potuto essere azionata perchè il titolo sulla base del quale era stata iscritta era venuto meno, onde non ricorreva “il caso della evizione ex art. 1482 c.c., comma 3, in relazione all’art. 2866 c.c.”, e, d’altro canto, non sarebbe stato considerato che il C. ben sapeva al momento dell’acquisto dell’esistenza dell’ipoteca. Inoltre, lo stesso V. si era detto disponibile alla cancellazione, ma a spese della G. e su tale ultimo aspetto la Corte territoriale avrebbe parlato di “accollo del tutto ingiustificato delle relative spese della G.”, dimenticando che detto accollo era giustificato dall’uso non legittimo delle notizie di cui al fax che aveva consentito la proposizione del ricorso per cassazione.

p.1.1. Il motivo è privo di fondamento.

Va premesso che esso, quanto alla denuncia di violazione dell’art. 100 c.p.c., non contiene alcuna espressa deduzione volta ad evidenziare come e perchè detta norma sarebbe stata violata, ed in particolare, non argomenta come e perchè l’estinzione dell’ipoteca – conseguente, com’è di tutta evidenza, automaticamente ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, – alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello sulla base della quale era stata iscritta e, quindi, l’esistenza di una situazione per cui si era verificata una fattispecie di caducazione del titolo in base al quale l’ipoteca era stata iscritta, potesse escludere l’interesse della G. ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento di tale situazione e, quindi, il provvedimento giudiziale con cui fosse ordinata la cancellazione.

Le argomentazioni con cui il motivo è illustrato, non espressamente contenenti argomenti dimostrativi della violazione dell’art. 100, ove intese come rivolte a questo scopo implicitamente, sono prive di pregio.

Al riguardo, si rileva che l’esistenza della iscrizione nonostante il venir meno della causa della iscrizione è situazione di per sè pregiudizievole (in termini Cass. n. 4126 del 1956) anzitutto per il soggetto titolare della proprietà del bene ipotecato, il quale, se in concreto è nella condizione di poter opporre il venir meno della causa giustificativa dell’ipoteca, tuttavia, sotto il profilo della libera ed agevole commerciabilità del bene si trova, per effetto della permanenza della cancellazione, in una situazione potenzialmente pregiudizievole per l’incomodo rappresentato dal dover dare dimostrazione al terzo interessato all’acquisto del venir meno della causa giustificativa dell’ipoteca.

Ove, poi, il titolare della proprietà del bene ipotecato abbia acquistato quest’ultimo consapevolmente nel corso del giudizio in cui si è formato contro il suo dante causa il titolo giudiziale che ha giustificato l’iscrizione (come nella specie), l’interesse del detto dante causa ad agire per la cancellazione in difetto di consenso del creditore ipotecario una volta venuto meno quel titolo si può configurare se egli si è impegnato nei confronti dell’acquirente ad ottenere la cancellazione.

Ora, è lo stesso ricorrente alla pagina tre del ricorso a riferire che nell’atto di vendita del bene ipotecato le parti avevano stabilito che al prezzo venisse (si tratta di passo riportato fra virgolette) “dedotta la somma di L. 17.000.000 (diciassettemilioni) che sarà versata a titolo di deposito fiduciario a me Notaio, a garanzia della cancellazione dell’ipoteca giudiziale di cui sopra”.

Ciò evidenzia che la G. aveva assunto l’obbligazione di provvedere alla cancellazione e che fino al suo adempimento la somma oggetto del deposito fiduciario non sarebbe stata riscuotibile. Da tanto discende con tutta evidenza l’interesse ad agire della G. e tanto sarebbe bastato alla Corte territoriale per giustificare la reiezione del motivo di appello sul punto.

La motivazione della sentenza impugnata, là dove fa leva sulla garanzia incombente sulla G. “per legge e per contratto” riferendola al rischio che l’acquirente si trovasse esposto alla soggezione alla garanzia ipotecaria dovrebbe, a tutto voler concedere, essere soltanto corretta nei sensi appena indicati.

Peraltro, se si da rilievo alla circostanza che alla pagina sette la sentenza, nel riferire dello svolgimento processuale, dice nel quartultimo e terzultimo rigo che il deposito fiduciario era stato previsto a garanzia della “cancellazione dell’iscrizione ipotecaria”, risulta di tutta evidenza che, avendo la G. consentito l’ipoteca a garanzia della cancellazione, della realizzazione di questo risultato si era assunta l’onere. Da qui l’irrilevanza del solo fatto del venir meno della causa giustificativa dell’iscrizione, occorrendo che la G. prestasse l’attività diretta alla cancellazione.

p.1.2. Quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo non contiene alcunchè che concerna la ricostruzione della c.d. quaestio facti.

E’ poi appena il caso di precisare che alla deduzione della disponibilità del V. ad assentire alla cancellazione a spese della G. non si fa seguire alcuna critica alla sentenza impugnata. E ciò, in disparte ogni rilievo sul fondamento di questa pretesa.

2. Con il secondo motivo relativo alla G. si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., nonchè dell’art. 1224 c.c., dell’art. 1227 c.c., comma 2, anche in relazione all’art. 2043 c.c., e all’art. 112 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo si riferisce alla domanda della G. “di risarcimento danni da imprudente iscrizione ipotecaria”.

il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile, perchè, pur evocando chiaramente distinte censure, siccome evidenzia l’indicazione della violazione di diverse norme di diritto, fra cui due processuali e tre sostanziali, nella successiva attività di illustrazione svolge considerazioni su parti della motivazione della sentenza impugnate senza raccordarle in alcun modo con le norme di cui denuncia la violazione e, quindi, senza dimostrare perchè la sentenza impugnata avrebbe violato ciascuna di esse, così lasciando a questa Corte questo compito, il che – oltre a non escludere fraintendimenti rispetto all’intenzione del ricorrente – è del tutto contrario alla logica del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente che deduca la violazione di norme di diritto di argomentare perchè esse siano state violate, il che impone che, se è stata denunciata nell’indicazione del motivo, la violazione di più norme, l’attività dimostrativa con cui si articola l’illustrazione del motivo rechi i riferimenti alle norme stesse.

P.2.1. Ora, l’illustrazione del motivo contiene soltanto in chiusura un riferimento normativo alla disposizione dell’art. 1227 c.c., comma 2, che assume violata là dove la Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento alla domanda della G. relativa al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione della somma depositata a mani del notaio rogante l’atto, che “la relativamente modesta entità della somma stessa non consente di prospettare una possibilità concreta di utile (ma non rischioso) investimento”.

p.2.1. Questa censura è ammissibile.

Essa è, tuttavia, infondata. Si articola, infatti, nell’assunto che un utile investimento della somma sarebbe potuto avvenire in titoli di stato o con un deposito in un libretto postale fruttifero e che tale comportamento sarebbe stata esigibile con l’ordinaria diligenza da parte della G. quale condotta diretta a limitare il danno.

Ebbene, questa deduzione non evidenzia in alcun modo un comportamento della G., quale creditrice, riconducibile all’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2.

Questa norma, infatti, a differenza di quella del comma 1, non si riferisce alla fattispecie integrativa del danno, cioè alla verificazione del c.d. danno evento, quale elemento che, unitamente alla condotta, determina la fattispecie di illecito contrattuale od extracontrattuale. Si riferisce, invece, al c.d. danno conseguenza, cioè a quel danno che, in dipendenza causale dalla verificazione dell’intera fattispecie costitutiva dell’illecito contrattuale od extracontrattuale e, quindi, del danno evento, si verifica sempre sul piano causale come ulteriore conseguenza dannosa e cui sostanzialmente allude l’art. 1223 c.c., (norma richiamata dall’art. 2056 c.c.). L’art. 1127 c.c., comma 2, ipotizza che il creditore avrebbe potuto evitare tale danno conseguenza usando l’ordinaria diligenza, cioè intervenendo con un suo comportamento sulla serie causale.

p.2.2. Applicando tali principi al caso dell’iscrizione di ipoteca giudiziale che, in ragione dell’esito della lite, si sia poi rivelata non solo illegittima, proprio per l’esito del giudizio, ma anche imprudente, siccome esige l’art. 96 c.p.c., comma 2, e, quindi, sostanzialmente riconducibile all’ambito della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., (e sul punto della configurabilità di tale responsabilità, l’esito dello scrutinio delle altre censure, non consente alcun apprezzamento a questa Corte), si ha che il danno evento è rappresentato dal limite alla commerciabilità del bene ipotecato (e, quindi, ad una possibile utilitas ritraibile dal bene), che discende dalla presenza del vincolo ipotecario e, quindi, dalla corrispondente limitazione del contenuto del diritto sul bene derivante dalla sua soggezione alla garanzia.

Ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perchè, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finchè dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste – come del resto s’è già adombrato in sede di esame del primo motivo – una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente (situazione questa a suo tempo considerata da un lontano precedente di questa Corte (Cass. n. 1346 del 1967).

L’esistenza dell’iscrizione fino a quando non ne sia accertata l’illegittimità e, quindi, venga conclamato il venir meno della fattispecie costitutiva, integra a maggior ragione una situazione dannosa costituente danno evento in ragione dell’indicata limitazione alla commerciabilità.

In dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell’iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perchè il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio. Quest’ultima è la situazione verificatasi nella specie, in cui il bene è stato commerciato dalla G., ma la medesima non ha potuto realizzarne il prezzo nella sua integralità, in quanto l’acquirente ha evidentemente preteso che parte di esso non fosse acquisito dalla G. se non condizionatamente alla cancellazione dell’ipoteca. La mancata disponibilità di questa parte del prezzo costituisce, dunque, senza dubbio un danno conseguenza risarcibile alla G..

Il modo in cui si è realizzata tale indisponibilità, cioè l’essere rimasta la parte del prezzo in custodia del notaio, si vorrebbe, però, nella specie da parte del ricorrente che si stato tale da elidere il danno conseguenza da indisponibilità di quella somma, rivendicato dalla G. sotto il profilo della sua fruttuosità.

Senonchè, si deve rilevare innanzitutto che l’esistenza di ipotetiche modalità alternative di realizzazione della indisponibilità comporterebbe il venir meno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, non già del danno nella sua interezza, bensì soltanto di quella parte che avrebbe potuto essere evitata con la modalità alternativa. Ne discende che l’ipotesi formulata dal ricorrente, cioè di un impiego della somma in buoni del tesoro o in deposito postale o in altre simili, potrebbe determinare, in quanto non realizzata dalla creditrice G., l’esistenza di un danno non risarcibile integralmente alla medesima per l’indisponibilità della somma solo se fosse dimostrato che quelle modalità di impiego avrebbero assicurato quella stessa utilitas che si sarebbe potuta realizzare con la sua disponibilità immediata. Onde, la prospettiva dell’eliminazione totale del danno conseguenza sarebbe stata solo eventuale.

In disparte questo rilievo, nella specie la vicenda non si presta, però, ad essere sussunta sotto il paradigma normativo dell’art. 1227 c.c., comma 2. Quest’ultimo, quando dice che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza allude ad un comportamento del creditore che, secondo il criterio di buona fede, si sarebbe potuto tenere per impedire che, quale conseguenza causale del danno evento, si verificasse il danno conseguenza. E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte tale comportamento si identifica in uno sforzo diretto ad evitare tale danno attraverso un’agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve e non invece in attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (ex multis, Cass. n. 2855 del 2205). Essenziale è tuttavia che il comportamento la cui mancata tenuta esclude la risarcibilità del danno conseguenza sia un comportamento da tenersi unilateralmente da parte del creditore. Il comportamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., comma 2, non può essere un comportamento che implichi non solo l’agire del creditore, ma anche una cooperazione per il conseguimento del risultato di un terzo sulla cui tenuta il creditore non ha alcun potere nè impositivo nè di induzione attraverso un sacrifico economico lieve.

Ora, nel caso di specie, essendo l’accantonamento della parte di prezzo derivato da un accordo con l’acquirente e dovendosi ritenere che anche la modalità di esso sia stata oggetto di tale accordo, non è dato comprendere come le modalità alternative di impiego della somma ipotizzate dal V. possano essere sussunte come possibili comportamenti di attivazione doverosa per evitare il danno. Non si tratta, cioè di comportamenti che poteva tenere di sua iniziativa la G., ma semmai essi si sarebbero potuti tenere se vi fosse stato accordo dell’acquirente. Essi, pertanto, non sono sussumibili sotto l’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2.

D’altro canto, se si ipotizza che, una volta divenuta concreta la possibilità di vendere il bene ipotecato e raggiunto l’accordo con l’acquirente per la stipula dell’atto alla condizione che essa non acquisisse la disponibilità di parte del prezzo, la G. avrebbe dovuto almeno prospettare all’acquirente la possibilità di creare il vincolo di indisponibilità in modo da assicurare la fruttuosità della relativa somma, risulta evidente che una modalità di impiego della somma come quella ipotizzata dal V. avrebbe richiesto, comunque, il concorso della volontà dell’acquirente. E dunque sempre al di fuori dell’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2, si rimane.

Nè – lo si rileva ad abundantiam, poichè non è stato nemmeno allegato – un comportamento non conforme alla diligenza ordinaria della G. si potrebbe identificare nel non avere essa nemmeno prospettato alla controparte il possibile impiego alternativo della somma: sarebbe occorso, per potersi considerare il comportamento idoneo ad evitare il danno, dimostrare che l’acquirente sarebbe stato consenziente ed il relativo onere sarebbe stato del V.. E l’onere di allegazione e dimostrazione sarebbe stato di costui, posto che incombe al debitore eccepire e provare la situazione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2.

Si può ancora rilevare, per mera completezza espositiva, che, nel caso di assenso dell’acquirente, eventuali modalità alternative avrebbero richiesto che qualcuno di fiducia delle parti contraenti, se del caso il notaio, assumesse l’incarico della realizzazione delle modalità di impiego fruttifero delle somme e ciò avrebbe richiesto una spesa e, quindi, avrebbe aumentato il danno. Non solo: entrambe le modalità ipotizzate e particolarmente l’accensione di b.o.t. (che avviene secondo aste periodiche e per tagli predefiniti in prima battuta) avrebbero richiesto del tempo e non sarebbero state realizzabile nella stessa contestualità della conclusione del contratto.

p.2.3. La censura, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte dev’essere rigettata, con implicita correzione sul punto della motivazione della sentenza impugnata.

3. Con il primo motivo fatto valere sia contro la G. che il B., si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Si tratta di motivo che riguarda la domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dal V. contro i predetti in relazione all’utilizzazione delle informazioni e delle notizie di cui al fax con cui era stata trasmessa al B. la documentazione relativa alla notificazione dell’atto di appello nella causa per le prestazioni professionali poi decisa in via definitiva dalla sentenza di questa Corte.

Il motivo appare inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perchè nella sua illustrazione non si spiega in alcun modo come e perchè l’art. 2043 c.c., sarebbe stato violato dalla Corte territoriale, ma si enunciano, con riferimento ad una serie di passi della motivazione, si enunciano dissensi che non sono espressi in alcun modo con considerazioni giuridiche dimostrative della violazione della norma e che, del resto, non concernendo la ricostruzione della quaestio facti, sono inidonee ad integrare il vizio ai sensi del n. 5 c.p.c..

In secondo luogo e, quand’anche – del tutto al di fuori della logica dei poteri della Corte – il Collegio procedesse a dare alle considerazioni svolte dal ricorrente un qualche rilievo in funzione della denunciata violazione dell’art. 2043 c.c., il motivo appare privo di pertinenza con l’effettiva ratio decidendi (e perciò inammissibile: in termini Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi) della sentenza impugnata sul punto, la quale è incentrata sul rilievo che, ove pure l’utilizzazione della documentazione inviata non fosse stata lecita, il relativo comportamento non aveva avuto efficienza causale sulla sorte del giudizio introdotto dall’Avvocato V., perchè la proposizione del ricorso per cassazione con la deduzione del vizio della notificazione dell’appello sarebbe potuta avvenire comunque sulla base dell’acquisizione delle emergenze della notificazione stessa aliunde, circostanza che la Corte territoriale, dice condivisa dallo stesso V., riportando un passo fra virgolette delle deduzioni del V. (p. 22 della sentenza). In sostanza, come emerge dalla pagina 22 della sentenza, l’azione riconvenzionale del V. è stata respinta perchè la Corte territoriale non ha ravvisato nel comportamento tenuto dal B. un’efficacia causativa del preteso danno lamentato dal V..

Questa motivazione doveva il V. criticare e dimostrarne l’idoneità a violare l’art. 2043 c.c., la cui fattispecie attribuisce il diritto che contempla non già in quanto si sia verificato un comportamento illecito (contra jus), ma in quanto esso abbia determinato un danno (c.d. danno evento). Nella specie la Corte genovese ha rigettato la domanda perchè ha ritenuto assorbente che il comportamento non aveva causato il danno, in quanto l’Avvocato B., quale legale della G., avrebbe potuto comunque acquisire le emergenze della notificazione dell’atto di appello e articolare su di esse il ricorso per cassazione.

Il ricorrente non ha, dunque, percepito l’effettività della motivazione dell’impugnata sentenza e pretende di discutere di un profilo, l’essere stato o meno il comportamento illecito, che non ha costituito la ratio decidendi. Il motivo è, pertanto, privo di aderenza alla motivazione e, per ciò, inammissibile (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

p.4. Il secondo motivo comune alla G. ed al B. – denunciante “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo al rigetto di prova testimoniale” – è anch’esso inammissibile, perchè prospetta l’omesso esame di un motivo di appello inerente la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di primo grado, ma lo fa con riferimento ad una prova – di cui riproduce la capitolazione – diretta a dimostrare che l’Avvocato V. aveva raccomandato il carattere riservato della documentazione inviata. In tal modo il ricorrente non avverte che l’omesso esame è stato determinato dalla ritenuta irrilevanza ai fini della reiezione della domanda risarcitoria della questione della riservatezza della documentazione, o meglio del carattere illecito della sua utilizzazione. Irrilevanza dipesa dall’essere stato comunque il relativo comportamento inidoneo a determinare danno, per come rilevato a proposito del motivo precedente.

p.5. Il terzo motivo sempre comune alla G. e al B. lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia” e si duole sia che la Corte territoriale, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, non abbia compensato anche solo in parte la statuzione sulle spese della sentenza di primo grado a favore della G. e del B., sia che non abbia dato risposta alla contestazione sull’eccessività della relativa liquidazione.

Quanto al primo aspetto, il motivo non si fa carico del fatto che la sentenza impugnata ha motivato il rifiuto di compensare in tutto od in parte le spese a seguito della riforma della sentenza di primo grado, adducendo il carattere minimale dell’accoglimento dell’appello, motivazione questa pienamente rispondente ai criteri giuridici che debbono guidare l’uso del potere di compensazione.

Quanto al secondo aspetto, la sentenza ha ravvisato che la contestazione svolta con il motivo di appello sull’eccessività delle spese era generica (p. 30) e lo ha fatto riproducendo il relativo passo dell’appello, del resto riprodotto nello stesso ricorso dal ricorrente. Onde, ha nella sostanza ravvisato la violazione dell’art. 342 c.p.c., cosa di cui il motivo qui prospettato – con altrettale genericità ed apoditticità – non si fa carico.

p.6. Con l’unico motivo prospettato contro la s.p.a. Poste Italiane si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, anche in relazione all’art. 1218 c.c., e all’art. 2043 c.c., nonchè in relazione all’art. 2697 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo pertiene al rigetto della domanda proposta dal V. nei confronti delle Poste Italiane sia sotto un profilo di garanzia impropria rispetto alle pretese della G., sia sotto il profilo del risarcimento del danno, anche se non si dice espressamente se ci si intenda riferire ad entrambi i profili oppure ad uno di essi.

Il motivo è anzitutto inammissibile, perchè sul punto la motivazione della sentenza – che a quel che sembra pare avere esaminato congiuntamente i due profili suddetti – si fonda su due autonome rationes decidendi: l’una fondata sull’essere stato l’esito del ricorso per cassazione, conseguente alla nullità della notificazione della sentenza impugnata ed assunto come fattispecie determinativa del danno, del tutto indipendente dal comportamento delle Poste, concretatosi, tramite l’ufficiale postale, nell’esecuzione di una notificazione dell’atto di appello nulla (per la verità inesistente secondo la sentenza di questa Corte, che il Collegio può senza dubbio esaminare, trattandosi di atto ufficiale inserito nei propri archivi e pubblico); l’altro rappresentato dall’affermazione, svolta alla pagina 28 nel punto 7.2. che, quando pure il comportamento delle Poste avesse avuto una qualche efficienza causale per l’esito del ricorso per cassazione, restava del tutto indimostrato che, qualora l’atto di appello fosse stato notificato correttamente – e, quindi, non lo si dice, ma appare implicito nel ragionamento della Corte territoriale, il contraddittorio fosse stato attivato nei confronti della G. – l’esito dell’appello nella causa introdotta dall’Avvocato V. sarebbe stato favorevole a lui e, dunque, la perdita sofferta per l’esito dannoso di conferma della sentenza di primo grado scaturita dalla cassazione senza rinvio non si sarebbe verificato comunque.

Ebbene, nè nell’illustrazione del motivo, nè aliunde il ricorrente ha impugnato questa seconda ratio decidendi, giusta o ingiusta che sia. Si essa, pertanto, la sentenza impugnata è passata in cosa giudicata. Viene allora in rilevo il principio di diritto secondo cui “Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse”. (Cass. 14740 del 2005). Oppure il principio di diritto che riconduce l’analoga situazione con lo stesso effetto alla carenza di interesse (fra tante Cass. n. 20118 del 2006).

Per mera completezza il Collegio osserva che la stessa impugnazione della prima ratio decidendi, se fosse stata scrutinabile, avrebbe evidenziato la manifesta infondatezza della censura: infatti, contrariamente a quello che asserisce il ricorrente interpretando la motivazione, la sentenza impugnata non ha svolto affatto un ragionamento con cui ha fatto applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e ne ha negato l’adeguatezza al caso concreto, ma ha svolto un ragionamento che ha escluso implicitamente il rilievo di quella norma, perchè ha considerato che il comportamento delle Poste e, quindi, l’esecuzione della notificazione dell’appello in modo viziato, sono rimati privi di rilevanza causale sull’esito del ricorso per cassazione, avendo assunto rilevanza causale esclusiva esclusivamente il comportamento dell’Avvocato V., che nell’espletamento del suo mandato professionale e con una diligenza espressione “di un livello minimo di cultura e di esperienza professionale” avrebbe dovuto controllare la ritualità della notificazione dell’appello e procedere alla rinnovazione della notificazione.

Ora, nell’illustrazione del motivo non si spiega in alcun modo come e perchè tale ragionamento seguito dalla Corte territoriale sia giuridicamente inesatto ed anzi si postula genericamente che della nullità della notificazione il V. non si sarebbe potuto accorgere dato che non se ne accorse nemmeno il Tribunale di Savona giudice d’appello. Il che è rilievo del tutto incongruo, là dove evidenzia soltanto che semmai quel giudice sarebbe stato a sua volta negligente non diversamente dallo stesso V. (come non manca di notare la sentenza impugnata).

Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.

p.7. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di ciascuno dei resistenti nel dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuno delle parti resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in Euro duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010

 

La mancanza dell’abitabilità è causa di risoluzione per inadempimento anche dei contratti preliminari (sentenza 21229 del 14 ottobre 2010).

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 24 giugno – 14 ottobre 2010, n. 21229
Presidente Rovelli – Relatore Bucciante
Ricorrente P. e altro

Svolgimento del processo

G.P. citò davanti al Tribunale di Roma D.P., P.S. e G. L. L., esponendo che l’8 agosto 1973 il secondo convenuto, agendo in rappresentanza del primo, si era obbligato a vendere al terzo, il quale aveva poi ceduto il contratto all’attore, una porzione di un comprensorio immobiliare sito in località Sant’Antonio, risultata poi priva del requisito dell’edificabilità, di cui era stata garantita la sussistenza. Chiese pertanto che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento e che D.P.e G.L.L. fossero condannati alla restituzione, rispettivamente, delle somme di lire 22.000.000 e di lire 9.300.000, con interessi e rivalutazione monetaria, e il primo altresì al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono la fondatezza degli assunti dell’attore; D.P.chiese anche, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione sia del contratto preliminare sia del negozio di cessione, per inadempimento di G.P., con sua condanna al risarcimento dei danni e con autorizzazione allo stesso D.P. e agli altri proprietari del fondo a trattenere le somme che l’attore aveva loro versato.
All’esito dell’istruzione, con sentenza del 9 gennaio 2004 il Tribunale dichiarò: la nullità della citazione relativamente a P.S.; la prescrizione del diritto fatto valere nei confronti degli eredi del defunto G.L.L., costituitisi in giudizio in seguito al suo decesso; la risoluzione del contratto preliminare e del negozio di cessione per fatto e colpa di D.P., il quale fu condannato alla restituzione di 115.686,10 euro e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede in favore di G.P..
Impugnata in via principale da D.P. e incidentalmente da G.P., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 29 gennaio 200 9 ha ridotto a 68.359,97 euro la condanna di D.P. i in favore di G.P.
Contro questa sentenza sono stai proposti i ricorsi per cassazione principale e incidentale indicati in epigrafe.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi del ricorso principale D.P. deduce che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto la nullità da cui era affetta la sentenza di primo grado, per non essere stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo in seguito alla tardiva sua iscrizione da parte dell’attore, il quale vi aveva provveduto dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 165 c.p.c., come era stato eccepito nella prima udienza da P.S., unico tra i convenuti che fino a quel momento si era costituito in giudizio.
La censura è infondata.
È condivisibile – perché coerente con il basilare principio di conservazione, che informa il sistema del diritto processuale civile – l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui si era trattato di una irregolarità ininfluente, perché superata dalla mancanza di pregiudizi per l’esercizio del diritto di difesa dei convenuti, nessuno dei quali – né lo stesso P.S. né gli altri, costituitisi in giudizio successivamente – aveva in proposito formulato doglianze di sorta. Appunto in questo senso si è del resto più volte pronunciata questa Corte, con riguardo in generale a tutti i vizi dell’iscrizione della causa a ruolo, tra i quali non vi è ragione di non includere anche la sua tardività (Cass. 11 giugno 2009 n. 13528).
Tra gli altri motivi addotti a sostegno del ricorso principale, deve essere preso in esame prioritariamente, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, l’ottavo, con il quale si sostiene che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, dichiarata dal Tribunale solo con riguardo a P.S., avrebbe dovuto essere estesa anche agli altri convenuti.
L’assunto non è condivisibile.
La nullità di cui si tratta è stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado perché nei confronti di P.S. l’attore non aveva formulato alcuna domanda. Correttamente quindi la Corte d’appello, in applicazione della regola sancita dall’art. 159 – II comma c.p.c, ha escluso che ne potesse derivare l’invalidità della citazione in quanto rivolta anche a D.P. e a G.L.L., nei cui confronti, la causa poteva essere decisa indipendentemente dalla partecipazione al giudizio di P.S., non essendo configurabile tra i convenuti un rapporto di litisconsorzio necessario.
Ne consegue il rigetto anche del settimo motivo di ricorso, con il quale D.P. si duole della qualificazione come “priva di causa”, data nella sentenza impugnata alla citazione di P.S. nel giudizio di appello: qualificazione giustificata dalla circostanza che nei confronti di costui nessuna domanda era stata proposta dalle altre parti, compreso lo stesso D.P..
L’esattezza di quest’ultima affermazione della Corte d’appello viene contestata con il ventiduesimo motivo di ricorso, con cui D.P.segnala di aver chiesto, nelle conclusioni formulate a conclusione del giudizio di secondo grado, la condanna di P.S. al risarcimento dei danni, in solido con G.P..
La censura è inconferente, poiché la domanda di cui si tratta, a norma dell’art. 345 c.p.c, era comunque destinata ad essere rigettata anche d’ufficio, essendo stata proposta per la prima volta in appello.
Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello ha mancato di rilevare l’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, avendo basato la propria decisione sulla circostanza che i lotti promessi in vendita erano stati alienati a un terzo, mentre l’attore aveva unicamente dedotto che essi erano privi della edificabilità: requisito la cui mancanza poteva comunque comportare semmai l’annullamento del contratto preliminare, ma non la sua risoluzione, che in ipotesi avrebbe potuto essere pronunciata soltanto se si fosse trattato di vendita definitiva.
La censura va disattesa.
L’errore da cui si assume che fosse viziata la sentenza di primo grado è rimasto comunque superato da quella di appello, con la quale la risoluzione è stata pronunciata (anche) in considerazione del difetto, negli immobili in questione, della qualità suddetta: difetto costituente un vizio della cosa che può senz’altro costituire, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, idonea causa di risoluzione per inadempimento, non solo dei contratti definitivi di vendita, ma anche di quelli preliminari (Cass. 31 luglio 2006 n. 17304).
Con il quinto e il diciassettesimo motivo di ricorso D.P. critica la sentenza impugnata, sotto i profili della congruità della motivazione e della conformità ai canoni legali di interpretazione negoziale, nella parte in cui si è ritenuto che realmente la edificabilità dei suoli oggetto della promessa di vendita fosse stata presupposta nel contratto.
Neppure queste doglianze possono essere accolte.
Sul punto la Corte d’appello ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione, osservando che nella scrittura era stata espressamente indicata la suddivisione in lotti del comprensorio ed erano state previste le caratteristiche delle future costruzioni. La frase della sentenza impugnata in cui viene esposto tale argomento è effettivamente priva del verbo della proposizione principale, ma ciò non nuoce affatto alla sua comprensibilità, come sostiene il ricorrente, il quale affida a questa unica contestazione la dimostrazione della dedotta carenza di motivazione. Quanto poi all’asserita inosservanza delle regole legali di. ermeneutica, va rilevato che la censura si risolve in una assiomatica negazione di quanto il giudice a quo ha desunto dal testo del contratto, in applicazione proprio del criterio letterale, che secondo il ricorrente è stato trascurato.
Con il sesto, il nono e il decimo motivo di ricorso si sostiene che ogni responsabilità avrebbe dovuto essere addebitata esclusivamente a P.S. il quale aveva concluso il contratto quale falsus procurator di D.P., senza che poi costui ne avesse ratificato l’operato mediante un atto rivestito della necessaria forma scritta, come invece erroneamente ha ritenuto la Corte d’appello, basandosi su un comportamento processuale tenuto seminai dal difensore dello stesso D.P. pertanto a quest’ultimo non riferibile.
La doglianza va disattesa.
Quando la procura alla lite è apposta in calce o a margine di un atto processuale, come nel caso della comparsa di costituzione di D.P.. nel giudizio di primo grado, il suo contenuto viene fatto proprio dalla parte, cui pertanto va attribuito, comprese le eventuali dichiarazioni di portata negoziale che vi siano incluse (Cass. 27 settembre 2006 n. 20948). Correttamente, quindi, con la sentenza impugnata si è deciso che l’operato di P.S. era stato ratificato da D.P., il quale nella sua comparsa di risposta aveva riconosciuto di essere subentrato nel rapporto derivante dal negozio concluso in suo nome, incassando somme dal cessionario e rifiutando bensì la stipulazione della vendita definitiva, ma per una ragione diversa dal difetto di rappresentanza da parte di P.S.. Né del resto egli sarebbe stato legittimato a chiedere, come ha fatto in via riconvenzionale, la pronuncia di risoluzione del contratto stesso per inadempimento e la condanna dell’attore al risarcimento dei conseguenti danni, se al rapporto suddetto fosse rimasto estraneo.
Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale D.P. lamenta di essere stato condannato alla restituzioni delle somme in questione e al risarcimento dei danni in favore di G.P., pur se costui non aveva provato di essere stato effettivamente cessionario, mediante un atto dotato della necessaria forma scritta, del contratto preliminare stipulato da G.L.L..
Neppure questa censura può essere accolta.
Vi osta l’assorbente e decisiva ragione della novità della questione di cui si tratta, implicante la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, che non ha formato oggetto di decisione con la sentenza impugnata e che il ricorrente non ha dedotto, come era suo onere, essere stata prospettata – e con quali modalità – nel giudizio a quo (Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Con lo stesso dodicesimo motivo di ricorso e con i quattro successivi D.P. sostiene che la domanda di G.P. avrebbe dovuto comunque essere rigettata, a causa della difformità delle due scritture prodotte dalle parti, in cui i lotti promessi in vendita erano indicati con numeri identificativi diversi: l’alterazione di quello in possesso dello stesso P. avrebbe dovuto essere addebitata a P.S., che gliela aveva consegnata, come si era chiesto di dimostrare con la prova testimoniale che ingiustificatamente non è stata ammessa; né il documento, in quanto effettivamente firmato dal presunto procuratore, poteva essere utilmente oggetto del disconoscimento che la Corte d’appello ha ritenuto necessario; la discordanza tra i due esemplari del contratto preliminare comportava inoltre l’indeterminatezza dei beni promessi in vendita.
Anche queste censure vanno disattese.
Non investono infatti, in maniera specifica e puntuale, la ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata, con la quale si è ritenuto che dei due documenti, redatti a macchina e firmati entrambi come originali, quello prodotto da G.P. riproduceva effettivamente la volontà delle parti, mentre l’altro in possesso di D.P. era stato modificato con correzioni a mano, in epoca imprecisata dopo la sottoscrizione. Dal che ineccepibilmente la Corte d’appello ha desunto che comunque soltanto del primo poteva tenersi conto. Né rileva, nei rapporti tra G.P. e D.P., che in ipotesi l’alterazione di una delle scritture fosse stata opera di P.S., o di chiunque altro.
La conformità a diritto della condanna di D.P. in favore di G.P. viene contestata in radice anche con il ventitreesimo motivo del ricorso principale, con il quale si afferma che la risoluzione, essendo stata pronunciata con effetto retroattivo con riguardo non solo al contratto preliminare, ma anche al negozio di cessione, ha privato lo stesso G.P. di ogni titolarità dei diritti che egli ha preteso di far valere.
La tesi è infondata, poiché proprio la risoluzione costituisce il presupposto dei diritti alla restituzione e al risarcimento, che l’attore aveva fatto valere nel promuovere il giudizio e che gli sono stati riconosciuti in sede di merito.
I motivi dal diciottesimo al ventunesimo del ricorso principale si riferiscono specificamente alla condanna di D.P. alla corresponsione della rivalutazione monetaria delle somme da restituire a G.P.
Nessuna delle doglianze formulate in proposito dal ricorrente può essere accolta.
La Corte d’appello ha dato atto che il primo giudice aveva pressoché decuplicato l’importo originario del debito, sicché è ininfluente l’errore di calcolo che ha commesso, nel ritenere che D.P. avesse indicato la misura dell’aumento nel 1000 per mille, anziché nel 1000 per cento.
L’entità della rivalutazione accordata a G.P. contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, è stata adeguatamente motivata nella semenza impugnata, con cui si è osservato che la mora del debitore si protraeva da oltre trenta anni, nel corso dei quali l’inflazione aveva raggiunto indici anche del 13%: il che giustifica li risultato cui la Corte d’appello è pervenuta.
La questione relativa alla mancanza di prove circa un effettivo pregiudizio, che il creditore avesse subito in seguito all’aumento del costo della vita, è da ritenere preclusa in questa sede a causa della sua novità, per le stesse ragioni esposte a proposito dell’undicesimo e del dodicesimo motivo di ricorso.
Infine, nessuna indebita duplicazione è ravvisabile nella contestuale condanna di D.P. sia alla corresponsione della rivalutazione monetaria della somma dovutagli in restituzione, sia al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede. Come esattamente ha rilevato la Corte d’appello, non si può escludere che G.P., a causa del mancato acquisto dei beni oggetto del contratto preliminare, abbia subito un pregiudizio ulteriore, rispetto a quello derivante dal ritardo con cui gli sono state restituite le somme versate al promittente venditore: danni di cui solo nel futuro giudizio dovrà essere provata la sussistenza e l’entità.
Del motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale proposto da G.P., il resistente D.P. ha eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità, in base a vari argomenti che vanno tutti disattesi: la censura è sostanzialmente unitaria, sicché non occorreva che fosse articolata in distinte doglianze; la richiesta di “riforma”, anziché di “cassazione” della sentenza impugnata è ininfluente, poiché compete a questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso, stabilire di ufficio, indipendentemente dalle richieste delle parti, se la sentenza impugnata debba essere cassata con o senza rinvio, o se eventualmente la causa possa essere decisa nel merito (Cass. 4 marzo 2010 n. 6994); viene sostanzialmente denunciata una carenza di motivazione, relativamente a un fatto controverso indicato con chiarezza e precisione; la censura rivolta al capo della sentenza di appello, con cui è stata determinata la somma che D.P. è tenuto a rimborsare a G.P., implica che sia stata impugnata – e non possa quindi considerarsi passata in giudicato, come sostiene il ricorrente – anche la decisione del giudice di secondo grado, relativa alla condanna del medesimo G.P. a restituire quanto aveva percepito in più, in esecuzione della sentenza dei Tribunale, rispetto alla minore somma di cui la Corte d’appello lo aveva ritenuto debitore.
Sebbene sia quindi ammissibile, il ricorso in esame non può essere accolto.
Vi si sostiene che con la sentenza impugnata erroneamente è stata individuata in lire 13.000.000, anziché in lire 22.000.000, la somma che G.P. aveva versato a D.P. e che quest’ultimo deve restituirgli, oltre alla rivalutazione monetaria. Si verte dunque in tema di un accertamento eminentemente di fatto, insindacabile in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poiché il giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione sul punto, osservando che le somme ricevute da D.P. in forza del contratto preliminare in questione risultavano ammontare, alla luce della documentazione acquisita, in lire 4.000.000 versate dall’originario contraente e in lire 9.000.000 corrisposte dal cessionario del negozio, mentre la somma portata da un assegno consegnato “in garanzia” al promittente venditore non risultava essere stata incassata. I diversi e contrari assunti del ricorrente incidentale non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.
I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili per D.P. e G.P. nella reciproca loro soccombenza, per P.S. nell’avvenuta sua sostanziale estromissione dal processo, già all’esito del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Il punto sulla giurisprudenza più recente a proposito della sentenza della Corte di Cassazione (n. 19246/2010) sul dimezzamento dei termini per la costituzione in giudizio nelle opposizioni a d.i.

Come noto, la sentenza n. 19.246/2010 delle Sezioni Unite ha scatenato il panico tra chi, seguendo l’orientamento fino ad allora prevalente e consolidato, si era costituito in giudizio nei canonici dieci giorni dalla notifica dell’opposizione e non entro cinque giorni.

La giurisprudenza più recente, però, in modo unanime sta decidendo in senso favorevole a chi, come detto uniformandosi al precedente e prevalente orientamento, aveva effettuato la costituzione nei dieci giorni dalla notifica; in pratica, con dette sentenze, che riportiamo di seguito, oltre a quella del Tribunale di Varese pubblicata su questo blog l’8 ottobre 2010, viene statuito che il c.d. overruling comporta che il nuovo orientamento va applicato solo ai nuovi giudizi, con rimessione in termini dell’opponente. In alcuni casi, come nella sentenza n. 625 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, è stato deciso che non è necessaria neppure la rimessione in termini e che il comportamento dell’opponente va considerato corretto. Detto orientamento ci pare senz’altro condivisibile ed auspichiamo che venga applicato costantemente.

Tribunale di Velletri, 15 ottobre 2010 – Est. Cataldi.

Rimessione in termini – Espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo – Tutela della parte incolpevole – Atto processuale tardivo e già compiuto – Ripetizione dell’atto – Non necessità – Ragionevole durata del giudizio.

La norma sulla rimessione in termini, nonostante la sua collocazione originaria nell’ambito della disciplina della trattazione della causa, va interpretata, anche per effetto della sopravvenuta modifica dell’art. 111 Cost., come espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo, e quindi come strumento per evitare che dal mutamento dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile. Pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l’atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l’adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che, in buona fede lo abbia compiuto, la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l’invalidazione ex post di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio).

Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi , sentenza 20 ottobre 2010, n. 625 – Est. Levita

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Irretroattività delle nuove regole processuali – Sussiste – Cd. Overruling – Rimessione in termini – Esclusione – Affidamento incolpevole – Sussiste

L’overruling realizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010, giustifica l’errore cui è incorsa la parte che abbia seguito l’indirizzo giurisprudenziale previgente. La parte incorsa in errore, però,  piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione  deve essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante (conformi: Trib. Varese, sez. I civile, sentenza 8 ottobre 2010; Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010; contra, per la remissione in termini: Trib. Torino, ord. 11 ottobre 2010; Trib. Pavia, 15 ottobre 2010).

Tribunale di Milano, 13 ottobre 2010 – Est. Laura Cosentini.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Principio di valido affidamento sul diritto vivente.

Nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi esistente il principio secondo il quale è possibile fare affidamento sul diritto vivente, quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale dell’attore opponente non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale).

Tribunale di Pavia, 14 ottobre 2010 – Est. Balba.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Rimessione in termini.

Per effetto della recente riforma del codice di procedura civile, l’istituto della rimessione in termini, collocato nell’art. 153, ha assunto portata generale, non limitata alle sole ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa; ne consegue che detto istituto può consentire la rimessione in termini dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo che non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale.

Per la Cassazione è possibile prevedere, nella sentenza di divorzio, l’aumento del mantenimento se la moglie deve lasciare l’immobile occupato a titolo gratuito.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 25 ottobre 2010, n. 21865
Presidente Luccioli – Relatore Piccininni

Svolgimento del processo

Con decreto del 24.12.2004 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ex art. 9 l. 898/70 proposto da L.C. nei confronti dell’ex coniuge A.S., per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il provvedimento, impugnato, veniva riformato dalla Corte di Appello di Roma, che disponeva la corresponsione di un assegno mensile di Euro 500 in favore della C., da aumentare ad Euro 800 nel caso in cui quest’ultima fosse stata costretta a rilasciare l’immobile attualmente occupato ovvero a pagare un canone di locazione.
Avverso la decisione S. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso L.C..
Entrambe le parti depositavano memoria.
Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 29.9.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione S. ha rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 9 l. 898/70, 737 c.p.c., per la mancanza di motivazione in ordine alla sopravvenienza di circostanze incidenti negativamente sulla capacità economica di esso ricorrente (grave cardiopatia, mantenimento della seconda moglie e del figlio di quest’ultima);
2) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, 737 c.p.c., per aver valutato la condizione reddituale dei coniugi avendo riguardo alla durata del matrimonio, e non a quella concernente la permanenza della loro comunione materiale e spirituale;
3) violazione degli artt. 737 c.p.c., 9 e 5 l. 898/70, con riferimento al disposto e asseritamente immotivato aumento dell’assegno divorzile da Euro 500 a Euro 800 mensili nel caso fosse intervenuto l’obbligo di pagamento del canone di locazione, vale a dire in relazione ad un evento futuro ed incerto;
4) violazione degli artt. 9 e 5 l. 898/70, per l’immotivata determinazione dell’assegno di mantenimento, per la cui quantificazione non si sarebbe tenuto conto dei parametri normativamente previsti;
5) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., per l’omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale, richieste da esso ricorrente.
I primi due motivi di impugnazione sono inammissibili per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. all’epoca vigente (applicabile nel caso in esame, trattandosi di decisione emessa in data 7.3.2006), secondo il quale l’illustrazione di ciascun motivo avrebbe dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto o con l’indicazione del fatto controverso, adempimenti viceversa non osservati nella specie.
Gli altri motivi risultano poi infondati.
Ed infatti è insussistente la denunciata violazione di legge per quanto riguarda il terzo motivo, poiché l’anticipata previsione di un aumento dell’assegno divorzile mensile da Euro 500 a Euro 800 non è stata ancorata ad un mutamento delle condizioni esistenti legato ad imprecisati e generici eventi, ma alla valutazione economica di un fatto preventivamente individuato e dall’esito incerto, consistente nella semplice possibilità (e quindi non nella sicurezza) per la C. di mantenere la disponibilità dell’alloggio attualmente occupato in condizioni di gratuità.
Rispetto a tale evento, il cui possibile verificarsi era stato già prospettato al giudice del merito, questi si è dunque correttamente limitato ad operare un’anticipata valutazione economica, così operando in sintonia con le esigenze di economicità e di celere definizione del processo.
È analogamente insussistente la violazione denunciata con il quarto motivo poiché, contrariamente a quanto sostenuto, la Corte di Appello ha puntualmente richiamato i criteri dettati dall’art. 5 l. 898/70, ha per l’effetto valutato comparativamente la posizione economica delle parti, le loro esigenze, i rispettivi oneri, l’apporto dato dalla C. alla conduzione familiare, la durata del matrimonio.
Ne discende che il dettato normativo è stato rispettato e, correlativamente, che la censura formulata si esaurisce in una mancata condivisione nel merito della decisione adottata.
Resta infine il quinto ed ultimo motivo di ricorso, rispetto al quale è sufficiente rilevare che la prova dedotta, sulla quale il giudice del merito ha omesso una specifica motivazione, è stata all’evidenza implicitamente ritenuta irrilevante alla luce del tenore della decisione adottata, poiché finalizzata a dimostrare circostanze ininfluenti sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, quali le condizioni di modesta e precaria consistenza reddituale di esso ricorrente all’epoca delle nozze, il comportamento tenuto fin dall’inizio dalla C. – che fra l’altro era risultata essere dedita all’alcoolismo -, la mancata considerazione della necessità di mantenere la nuova famiglia nel frattempo costituita.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 Cpc l’opponente è processualmente attore sostanziale.

Cassazione – Sezione terza – ordinanza 8 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21074
Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca
Ricorrente Ministero della Giustizia

Ritenuto quanto segue

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’opposizione all’esecuzione proposta il 12 marzo 2007 dal Ministero contro il pignoramento di crediti presso terzi eseguito nei suoi confronti il 24 luglio 2006 da Vito Papa, dopo avere considerato correttamente invocato dall’opponente il rimedio dell’art. 615 c.p.c., sotto il profilo che l’opposizione doveva considerarsi inerente pignorabilità di crediti, l’ha rigettata per le seguenti ragioni: a) infondatezza della deduzione originaria di impignorabilità, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 delle somme oggetto della procedura esecutiva – pignorate presso la Banca d’Italia, in qualità di tesoriere dello Stato – per non essere invocabile la norma, in quanto riferentesi solo all’ipotesi in cui il debitore sia un pubblico dipendente e non lo Stato o altro ente pubblico; b) tardività, per essere stata prospettata dal Ministero soltanto nella conclusionale, della deduzione di impignorabilità delle somme ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348; c) insussistenza della rilevabilità d’ufficio della impignorabilità ai sensi della norma sub b), asserita dal Ministero, perché «la stessa si riferisce alla procedura svolta dinanzi al giudice dell’esecuzione».
Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.
Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata alle difese delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:
«[…] 3. – Il ricorso prospetta due motivi.
4. – Con il primo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3” e ci si duole che la deduzione di applicabilità dell’art. 1, comma 1348 sia stata ritenuta tardiva perché svolta in conclusionale, senza considerare che essa non costituiva un nuovo motivo di opposizione, bensì soltanto la deduzione “con nuovi profili di un motivo già ritualmente proposto”, cioè di quello fondato sulla invocazione del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1. In particolare, nel quesito di diritto che conclude l’illustrazione del motivo si chiede alla Corte di chiarire se “l’eccezione di impignorabilità […] che venga formulata, in sede di comparsa conclusionale, facendo richiamo a una regolamentazione normativa ulteriore rispetto a quella già posta a base del motivo di opposizione, configuri sviluppo argomentativo del motivo di impignorabilità dell’intrapresa procedura esecutiva presso terzi” e “non motivo nuovo”.
Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c. della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294-bis introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007), del D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, convertito in L. 22 luglio 1994, n. 460, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter, convertito in L. 13 novembre 2008, n. 181 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma [rectius: n. 3]”.
Vi si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la rilevabilità d’ufficio dell’impignorabilità disposta dalla L. n. 296, art. 1, comma 1348, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre essa si sarebbe ritenere dovuta possibile in base al D.L. n. 313 del 1994, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni, nella L. n. 460 del 1994 ed in base all’art. 1, comma 3, del d.l. citato, in relazione al D.L. n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008.
4.1. – Il primo motivo comporta l’esame della questione della introducibilità con la comparsa conclusionale da parte del Ministero della incidenza sulla pignorabilità delle somme oggetto dell’esecuzione opposta della norma di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto in tale legge – dopo il comma 294 – dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348.
4.2. – La decisione del Tribunale di escludere detta introducibilità appare corretta sotto il profilo processuale e, peraltro, se anche non lo fosse stato, l’ipotetico accoglimento della censura prospettata dal Ministero in questa sede sarebbe stato inidoneo a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, perché l’error in procedendo – sempre ipoteticamente commesso dal Tribunale – non si sarebbe potuto considerare decisivo e, quindi, non avrebbe intaccato la correttezza del dispositivo della sentenza impugnata.
Queste le ragioni.
Il citato comma 294 bis ebbe ad introdurre una norma del seguente tenore: «non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziali e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri».
La prospettazione del Ministero è che tale sopravvenienza normativa sarebbe stata applicabile e rilevante in relazione al processo esecutivo oggetto dell’opposizione all’esecuzione decisa dalla sentenza impugnata, che essa sarebbe stata invocabile nel giudizio di opposizione dopo la sua introduzione e che avrebbe potuto esserlo nella conclusionale.
Ora, pur ipotizzando per un momento che il primo postulato sia valido, cioè considerando la norma idonea ad incidere sul processo esecutivo in corso fra le parti quanto alla individuazione della pignorabilità dei crediti aggrediti con l’esecuzione, nel caso di specie assume rilievo un dato cronologico, cioè che essa era già in vigore al momento della proposizione dell’opposizione e, pertanto, bene avrebbe potuto e dovuto invocata con la stessa opposizione, quale fatto costitutivo dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione sui crediti pignorati e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l’opposizione.
Al riguardo, va rilevato che l’azione sottesa all’opposizione all’esecuzione sotto il profilo della non assoggettabilità ad essa del bene con questa aggredito, nella quale l’opponente – come in generale nell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – riveste la qualità di attore, si connota, infatti, come diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per quella ragione sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza. Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l’opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte – in quanto, naturalmente, deducibili – dall’opponente ha natura eterodeterminata. Ne deriva che i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l’opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e, poiché la domanda giudiziale dev’essere formulata con l’atto introduttivo del giudizio è di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione l’allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall’introduzione dell’opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una mutatio libelli, come tale non consentita dall’art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova.
Se, dunque, l’effetto della previsione della norma di cui si discorre fosse stato – come vorrebbe il Ministero – di determinare l’impossibilità di procedere dell’esecuzione in corso, in quanto insorta per effetto del pignoramento, cioè una sorta di impignorabilità sopravvenuta dei crediti pignorati, tale effetto avrebbe dovuto essere invocato fin dalla proposizione dell’opposizione e non solo non avrebbe potuto essere invocato nel corso del giudizio di opposizione, naturalmente fino alla fissazione del thema decidendi nell’udienza ai sensi dell’art. 183 della fase a cognizione piena (succeduta a quella sommaria del procedimento di opposizione, nella quale si provvide sulla sospensione dell’esecuzione) ma, a maggior ragione, non era invocabile nella comparsa conclusionale: non solo perché la conclusionale non avrebbe potuto essere utilizzata nemmeno per una emendatio libelli, ma anche ed a monte perché la sua prospettazione in essa si è risolta in una inammissibile mutatio libelli.
Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: «Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio» (Cass. n. 3477 del 2003).
Diversa sarebbe stata la conclusione ove la sopravvenienza normativa di cui al citato comma 294 bis si fosse verificata nel corso del giudizio di opposizione ed anche dopo la precisazione delle conclusioni: in quel caso sarebbe stato possibile per il Ministero farla valere, poiché la mutatio della domanda sottesa all’opposizione sarebbe stata giustificata dall’impossibilità di dedurla prima.
Bene, dunque, il Tribunale ha ritenuto tardiva l’invocazione dell’indicata norma.
4.3. – D’altro canto, l’ipotetico rilievo sul processo esecutivo della norma di cui si discorre non sarebbe stato possibile d’ufficio da parte del giudice dell’opposizione, giacché si sarebbe risolto in una mutatio della domanda e, quindi, nell’introduzione d’ufficio di un nuovo fatto costitutivo ed individuatore della domanda, vietata al giudice dall’art. 99 c.p.c.
4.4. – A ben vedere, peraltro, se anche l’invocazione del comma 294 bis fosse avvenuta con l’atto di opposizione all’esecuzione, sarebbe stata del tutto inidonea a svolgere la funzione di fatto giustificativo dell’inesistenza del diritto di assoggettare all’esecuzione i crediti pignorati.
Il comma 294 bis, infatti, appare, infatti, del tutto inidoneo a incidere sui processi esecutivi pendenti e, quindi, su quello oggetto dell’opposizione, quanto alla pignorabilità dei crediti cui si riferisce, in quanto l’oggetto di disciplina che assume – nonostante qualche ambiguità che può suggerire la formula con cui è espresso – non comprende, come suo oggetto di disciplina, i processi di esecuzione già iniziati, cioè non riguarda i pignoramenti che al momento della sua entrata in vigore fossero già stati eseguiti, ma concerne esclusivamente l’esercizio di pretese esecutive non ancora sfociate in un pignoramento, id est esecuzioni future. Invero, detto oggetto di disciplina è espresso dalla proposizione «non sono soggetti ad esecuzione forzata», la quale evoca l’idea della soggezione all’esecuzione forzata come qualità di determinati beni e, quindi, una potenzialità statica, che come tale evoca l’essere i fondi contemplati dalla norma assoggettabili all’esecuzione forzata, considerata nel suo momento iniziale e, quindi, nel pignoramento. Il significato della proposizione normativa si coglie, in sostanza, nel senso di una imposizione a chi ha una pretesa esecutiva verso il Ministero della Giustizia di non esercitarla assoggettandovi i fondi de quibus. E poiché l’assoggettamento ad esecuzione forzata di determinati fondi, cioè somme di danaro disponibili da parte del debitore presso terzi, si risolve nel pignoramento, l’esegesi della proposizione suggerisce che è come se essa dicesse: «non sono pignorabili i fondi».
Poiché della norma non è prevista un’applicazione retroattiva, cioè a pignoramenti già eseguiti, il divieto di cui trattasi non può che riguardare pretese esecutive esercitate successivamente all’entrata in vigore della norma.
Se il legislatore, invece, avesse voluto prevedere la non soggezione all’esecuzione forzata anche nel senso del venir meno, sotto il profilo della pignorabilità dei beni già pignorati, della possibilità giuridica dell’ulteriore corso dei processi esecutivi in corso sui fondi in questione, avrebbe potuto e dovuto parlare chiaro e, quindi, disporre l’estinzione dei pignoramenti e delle esecuzioni pendenti.
L’esegesi letterale prospettata, oltre ad essere imposta dal tenore della norma, sarebbe – ove fosse necessario supportarla con un’esegesi teleologica – confermata anche dall’interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che tendenzialmente l’intervento del legislatore su pretese esecutive già concretatesi e, quindi, già sfociate in pignoramenti eseguiti, incidendo sull’esercizio dell’azione esecutiva già in essere, appare tendenzialmente idonea a determinare un sacrificio del diritto di azione che dev’essere motivato da evidenti e giustificate ragioni e che, dunque, sottostà ad una valutazione di notevole rigore. Ne consegue che, se il legislatore usa formulazioni che si prestano a scongiurare tale sacrificio e suggeriscono una lettura che riferisca la norma, che sancisce una preclusione della possibilità dell’esecuzione forzata di indirizzarsi su determini beni (come un’impignorabilità), soltanto all’esercizio futuro con l’atto iniziale dell’esecuzione della pretesa esecutiva, detta lettura dev’essere senz’altro privilegiata.
Il primo motivo, dunque, appare infondato.
4.5. – Anche il secondo motivo è infondato.
È necessario riportare in questa sede le fonti invocate con esso dal ricorrente.
In primo luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto la rubrica “Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza”, recita quanto segue:
«1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I c.c., nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II c.p.c., con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l’ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l’accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».
In secondo luogo va richiamato il D.L. n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008, il quale, sotto la rubrica “Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia” recita quanto segue:
«1. Il D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia».
Ora, deve considerarsi che l’art. 1 ter è stato introdotto con la legge di conversione che è stata pubblicata nella Gazz. Uff. del 15 novembre 2008, n. 268 e, quindi, è entrato in vigore in un momento nel quale parte ricorrente non avrebbe potuto far valere il suo intervento, provvedendo alla mutatio della domanda implicata dalla sua introduzione nel processo di opposizione come nuovo motivo attestante sostanzialmente un’impignorabilità sopravvenuta delle somme pignorate: infatti, la causa venne rimessa in decisione all’udienza del 25 settembre 2008.
In tale situazione, si dovrebbe considerare ammissibile che la deduzione della sopravvenienza avvenga in questa sede, come in effetti è avvenuta.
Ciò, se fosse vero che la sopravvenienza de qua fosse effettivamente tale, cioè avesse introdotto elementi di novità normativa rispetto alla situazione precedente. Il fatto è che non di sopravvenienza in questo senso si è trattato, atteso che la previsione di applicabilità del D.L. n. 313 del 1994, art. 1 disposta nella sua interezza dall’art. 1 ter ha determinato la mera reiterazione per nuovo regolamento della materia del comma 294 bis già introdotto dall’art. 1, comma 1348 quanto alla norma secondo «non sono soggetti ad esecuzione forzata» i fondi di cui trattasi, mentre l’elemento di novità è rappresentato dalla estensione delle eccezioni a tale regola previste dal D.L. n. 313 del 1994, art. 1, comma 1 e dalle previsioni del comma 2 e del comma 3 dello stesso articolo, che, però, non vengono in rilievo nella specie (quella del comma 3, assumendo come oggetto di disciplina i pignoramenti – ed i sequestri – ed operando solo per il futuro, concerne solo i pignoramenti successivi all’entrata in vigore dell’art. 1 ter).
Ne conseguirebbe che l’introduzione in questa sede di legittimità della questione fondata sull’art. 1 ter si dovrebbe ritenere preclusa, perché questa norma ripete una previsione che avrebbe potuto essere invocata fin dall’atto di opposizione e, dunque, una nuova attività di allegazione in questa sede non potrebbe essere giustificata sotto il profilo del jus superveniens, che sarebbe, per quanto qui rileva, solo formale.
Per completezza, si osserva, comunque, che, se anche quanto appena osservato non fosse vero e la previsione dell’art. 1 ter, in quanto dispositiva dell’applicazione del D.L. n. 313 del 1994, art. 1 si considerasse norma nuova, per la parte in cui il comma 1 di questa norma dispone che «non sono soggetti ad esecuzione forzata» i fondi contemplati nell’art. 1 ter (fra cui, lo si nota per incidens ed in replica a quanto eccepito dal resistente, rientrano le somme pignorate a seguito di ordine di accreditamento emesso dal Ministero con riguardo ad indennità di magistrati ordinari: è sufficiente osservare che tali indennità rientrano nel concetto dei “fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria”, cui allude l’art. 1 ter sopra citato, atteso che l’attività dei magistrati onorari fa parte del c.d. “servizio giustizia”), e, pertanto, invocabile in questa sede, la sua invocazione non gioverebbe al Ministero per le ragioni esposte sopra a proposito del primo motivo, perché la norma – stante il suo tenore – non potrebbe riguardare i pignoramenti già eseguiti e le esecuzioni in – corso (e non diversa conclusione, come si è detto, varrebbe a proposito del comma 3, concernente la rilevabilità d’ufficio della nullità dei pignoramenti).
4.6. – In base alle considerazioni svolte sembra dunque che il ricorso debba essere rigettato».
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
La novità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione per giusti motivi.

Il conflitto di competenza tra Tribunale dei minori e Tribunale ordinario sul contributo di mantenimento per i figli minori va risolto in favore del Tribunale ordinario

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME'     Giuseppe                         -  Presidente   -
Dott. DI PALMA   Salvatore                        -  Consigliere  -
Dott. ZANICHELLI Vittorio                    -  rel. Consigliere  -
Dott. SCHIRO'    Stefano                          -  Consigliere  -
Dott. DIDONE     Antonio                          -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:
                     ordinanza
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA;
nei confronti di:
TRIBUNALE DI ROMA;
con ordinanza depositata il giorno 4 agosto 2008 nel procedimento  n.
2157/2006  iniziato da              I.G., quale madre esercente  la
potestà sui figli minori           A.D. e              A.V.;
Udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del
giorno  5  ottobre  2010  dal  Consigliere  relatore  Dott.  Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.G. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma nell’interesse dei figli minori chiedendo che venisse disposto il contributo per il loro mantenimento.
Il Tribunale, con provvedimento in data 20 giugno 2008, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale per i minorenni di Roma il quale ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del tribunale ordinario di Roma.
E’ principio acquisito, quello secondo cui “Competente a conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio ancorchè minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp. att. c.c. – vertenti direttamente sull’interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale -, ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una “lite” tra due soggetti maggiorenni, che ha come “causa petendi” la comune qualità di genitori e come “petitum” il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 20 aprite 1991, n. 4273).
Sull’assetto del riparto di competenza così determinato non ha inciso la legge n. 54/2006. Se invero “La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti ai loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati art. 155 c.c. e ss., ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 3 aprile 2007, n. 8362), deve rilevarsi come a tale soluzione la Corte sia pervenuta, pur in assenza di un’esplicita previsione normativa, in esito ad un’operazione condotta con gli ordinari strumenti ermeneutici, valorizzando esigenze ravvisabili unicamente in caso di necessità di una contestuale pronuncia di misure sull’esercizio della potestà o sull’affidamento del minore e di decisioni in ordine al mantenimento del medesimo.
Quando tuttavia tali esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuali in quanto la controversia attenga unicamente alla misura e alle modalità del contributo economico al mantenimento e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi da quella richiamata e stabilizzata, posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha finora trovato il consenso del legislatore.
Avendo ad oggetto la domanda introduttiva unicamente la misura e le modalità di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli ne consegue che deve dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario.
Nulla sulle spese in difetto di attività processuale delle parti private.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma e ne cassa la pronuncia declinatoria.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010

Il Comune deve risarcire il pedone che cade sul marciapiede sconnesso davanti al Vigile.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21329
Presidente Di Nanni – Relatore Petti

Svolgimento del processo

1. Il giorno omissis A.E. mentre percorreva a piedi il marciapiede di via omissis, diretta al cimitero di omissis, inciampava in una zona sconnessa del marciapiede, e cadeva, riportando la frattura del gomito sinistro.
2. Con citazione del 28 giugno 1999 la parte infortunata conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile. Si costituiva il Comune e contestava il fondamento delle domande. La causa era istruita con prove orali e documentali ma senza espletamento di consulenza medico legale.
3. Il Tribunale con sentenza del 5 novembre 2003 rigettava la domanda. Contro la decisione proponeva appello E., chiedendone la riforma; resisteva il Comune chiedendo il rigetto del gravame.
4. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 1 giugno 2005 rigettava l’appello e compensava le spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre la parte infortunata deducendo quattro motivi di censura; il Comune ha svolto la difesa in forma orale.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai motivi svolti, che vengono esposti in sintesi descrittiva con puntualizzazioni in relazione al fatto storico circostanziato.
Nel primo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2051 del codice civile. La tesi, ampiamente argomentata da ff 8 a 24 del ricorso, sostiene che la presunzione di colpa prevista dalla norma di garanzia a carico del Comune, per la non idonea manutenzione del marciapiede, ampiamente frequentato dai pedoni che si recavano al cimitero in costanza dei giorni novembrini, dedicati alla visita dei defunti, operava in relazione alla fattispecie concreta dell’illecito come fatto storico circostanziato, essendo pacifico che il tratto del marciapiede, percorso dalla pedone, non era asfaltato ma malformato ed avvallato e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei pedoni. In punto di diritto si censura la erroneità della pronuncia del primo giudice, che adotta una giurisprudenza restrittiva della responsabilità del custode, senza tener conto delle circostanze concrete del potere di controllo esercitabile sul tratto del marciapiede antistante alla zona cimiteriale e presidiato dal maresciallo T..
Punto illustrato nel paragrafo 1.1. del ricorso.
Nel secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2049 c.c. ed il vizio della motivazione su tale punto, sul rilievo che il Comune risponde anche in relazione alla mancata vigilanza del M.llo della polizia municipale, sulla sede del marciapiede, a rischio di cadute.
Nel terzo motivo si deduce la carenza della motivazione su punto decisivo, in relazione alla insidiosità del marciapiede per la presenza di occulti avvallamenti allo interno della area dissestata. Avvallamenti dissimulati e resi cedevoli da uno strato di ghiaino, come attestato dallo stesso maresciallo nella relazione di servizio ed evidenziati dalla documentazione fotografica.
Nel quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della regola del neminem laedere, di cui all’art. 2043 del cod. civile, in relazione allo stato precario di tutto il marciapiede ed all’avvallamento connesso a detta superficie, come relazionato nel rapporto di servizio del detto maresciallo.
Nella difesa orale il difensore del Comune ha contestato tale complessa linea difensiva sul rilievo che le censure investirebbero il merito della decisione.
Il ricorso merita accoglimento sul rilievo che, nella sintetica motivazione, la Corte di appello parte da una premessa di principi giuridici, che, in relazione alla fattispecie di illecito ascrivibile al Comune come ente pubblico proprietario e preposto alla sicurezza della circolazione degli utenti, pedoni e veicoli, nella area cimiteriale e relativo marciapiede dissestato, esclude la applicabilità della norma di cui all’art. 2051 c.c. ed applicando la regola generale del neminem laedere, esclude la responsabilità dell’ente addebitando al pedone il criterio di normale prudenza in corrispondenza della malformazione del piano di calpestio sul marciapiede che conduceva all’ingresso cimiteriale.
In senso contrario viene in evidenza l’errore del ragionamento giuridico, compiuto dai giudici di merito, che si sono adagiati su una giurisprudenza ormai superata, mentre questa Corte con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546 sino a recentissime pronunciate nella odierna udienza, con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato, come attesta lo stesso rapporto del vigile urbano, che tuttavia ammette di aver preferito di vigilare sul traffico, disinteressandosi dei numerosi pedoni che necessariamente si avvalevano del marciapiede dissestato.
La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.
Le censure, unitariamente considerate, pongono in evidenza vuoi gli errori di applicazione delle norme giuridiche rispetto alla fattispecie come circostanziata, per fatto illecito e responsabilità da custodia, restando inoltre evidente la negligenza del vigile preposto alla sicurezza dei luoghi, sia le lacune motivazionali illustrative di un iter logico incompleto e contraddittorio.
La cassazione avviene con rinvio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, con vincolo di attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, e ribaditi nel precedente di questa Corte del 22 aprile 2010 n. 9546.
Il giudice del rinvio provvederà al nuovo regolamento delle spese di giudizio, incluse quelle di questo grado di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

Non si può licenziare il lavoratore depresso non trovato dalla visita fiscale perché dal medico di fiducia per la sindrome depressiva.

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 22 settembre – 21 ottobre 2010, n. 21621
Presidente – Relatore Foglia

Svolgimento del processo

Con ricorso del 1° aprile 2005 C.L.A., dipendente della s.r.l. X dal omissis al omissis, conveniva in giudizio detta società davanti al Tribunale di Taranto per ottenere la pronuncia di nullità ed inefficacia del licenziamento disciplinare inflittole, in quanto non sorretto da giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 Stat. lav.
La società convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda, la quale veniva accolta integralmente dal Tribunale adito, con sentenza n. 9931 del 2005.
Detta sentenza – avverso la quale proponeva appello la società convenuta – veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 1° giugno 2007.
Nel pervenire a questa conclusione, la Corte territoriale riteneva:
a) che l’assenza della C. dal domicilio dichiarato durante le fasce orare di reperibilità non assumeva in sé e per sé rilevanza disciplinare;
b) che tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia da cui l’appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;
c) che nessun rilievo disciplinare – per l’assenza di intento elusivo – poteva assumere il non essersi presentata alla visita ambulatoriale prescritta dal medico fiscale;
d) che la buona fede della lavoratrice si desume anche dalla certificazione prodotta in atti, dalla quale emerge che essa fu sottoposta a visita di controllo il omissis;
e) che comunque vi è una sproporzione tra addebiti e la sanzione espulsiva adottata.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la C. con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, degli artt. 1175, 1375 e 2687 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, carenza di indagine in merito alla intenzionalità della condotta della lavoratrice ed all’effettivo ricorrere dei dati fattuali posti a fondamento del provvedimento reso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 34 del c.c.n.l. di categoria all’epoca vigente – assume la società ricorrente che le decisioni dei giudici di merito sono censurabili almeno per quattro profili:
a) per non avere essi conferito alcuna valenza probatoria – ai fini della determinazione della oggettiva gravità della condotta della lavoratrice – alla circostanza che la lavoratrice, già assente dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità in data omissis, non si era presentata al controllo ambulatoriale il successivo giorno omissis, come prescritto dal medico fiscale;
b) per avere attribuito i Giudici di appello carattere di esimente all’assenza della ricorrente nel domicilio dichiarato, stante la natura della patologia denunciata (sindrome ansioso depressiva), la quale, invece, non ammette deroghe all’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità;
c) per non aver la lavoratrice provato – come era suo onere ex art. 2687 c.c. – che la visita medica cui era sottoposta presso il suo sanitario di fiducia durante le fase di reperibilità, fosse indifferibile;
d) per avere, la Corte di appello ignorato l’ulteriore inadempienza, posta in essere dalla reclamante, in materia di visite fiscali, per aver violato l’art. 34, lett. b), terzo capoverso del ccnl di categoria all’epoca vigente secondo il quale: “qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale ha comunque l’obbligo di avvertire l’amministrazione entro le 19 dello stesso giorno. (Su tale obbligo cfr. la dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica durante l’orario di reperibilità, ma deve dare dimostrazione della loro urgenza ed indifferibilità e cioè di una necessità di effettuarli solo durante le ore della possibile visita di controllo).
Si tratta, dunque, per la società ricorrente, di rispondere al quesito di diritto formulato con il ricorso principale, se debbono dirsi violati dai giudici di merito i principi generali di correttezza e buona fede, posti dall’art. 1375 c.c., la cui osservanza è indispensabile per assicurare la corretta esecuzione del rapporto stesso, e se deve accertarsi il presupposto della intenzionalità, decisivo ai fini di perseguire disciplinarmente la condotta della dipendente.
Col secondo motivo – denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 41 del ccnl, ed alla L. n. 638 del 1983, art. 8; insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; incongruità ed illogicità delle conclusioni della Corte di appello per mancata ed erronea valutazione delle risultanze processuali soprattutto in ordine alla natura recidivante delle mancanze commesse e della maggiore perseguibilità di detta infrazione. Valutazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; omessa o erronea valutazione delle deduzioni avanzate dal convenuto Istituto su punti decisivi della controversia – rileva la ricorrente che:
a) i Giudici di merito non hanno conferito alcun rilievo al fatto che la lavoratrice | non si sia presentata alla visita di controllo nell’ambulatorio medico disposta dal medico fiscale. Sul punto non è necessario ricordare (cfr. la sentenza appellata) la “buona fede dell’appellata desumibile anche dal fatto che dalla certificazione prodotta dal suo difensore emerge che essa fu sottoposta alla visita di controllo in data omissis, e cioè ben 22 giorni dopo il verificarsi dell’assenza della lavoratrice dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità”;
b) i Giudici di merito non hanno mai dato rilievo alla natura recidivante delle ripetute mancanze poste in essere dalla C., influendo essa certamente sulla determinazione della sanzione disciplinare adottata (cfr. Cass., 13536 del 2002; n. 7391 del 1999 ecc.).
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Le motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, resistono decisamente alle critiche della ricorrente le quali, in buona sostanza, integrano una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale di causa del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.
I Giudici di merito hanno, invero, approfondito tutti i comportamenti addebitati alla C., partendo dalle due contestazioni: la prima, del omissis relativa alla sua assenza – alle ore 18,30 del omissis – dal suo domicilio, in occasione del primo controllo medico fiscale, e la seconda, per essere stata vista, nei giorni omissis, rimanere in spiaggia per qualche ora.
A differenza dei Giudici di merito, la società ricorrente ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico della C. e le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti.
Questa Corte ha più volte statuito – in casi simili – che “per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Anche quanto alla seconda contestazione (l’essere stata vista recarsi al mare, a trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare ivi per qualche ora della mattinata), la decisione adottata dai Giudici di merito appare del tutto ragionevole, una volta escluso, nel particolare caso, che la breve esposizione al sole da parte della lavoratrice potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione.
La sentenza impugnata ha altresì compiuto una attenta disamina della complessiva condotta della C., prima e dopo la malattia. Ciò ha consentito – da una parte – di evidenziare la sua totale incensuratezza, oltre all’assenza di precedenti addebiti a suo carico, nell’intero arco di 17 anni di carriera lavorativa alle dipendenze della società ricorrente, e dall’altra, il suo spirito collaborativo nel manifestare la sua disponibilità a sottoporsi ad una serie di visite fiscali anche a distanza di un giorno l’una dall’altra, il che depone chiaramente per la sua buona fede e l’assenza di intenti elusivi.
Ma anche a non voler trascurare qualche aspetto negativo della sua condotta, resta inconfutabile la sproporzione esistente tra la medesima condotta ed il licenziamento disciplinare il quale costituisce la estrema ratio (cfr. Cass., n. 21213 del 2005).
In conclusione, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della resistente non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.
Sulla base di quanto precede, il ricorso non merita accoglimento e, dunque va respinto con onere a carico della società ricorrente, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 41,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, e spese, IVA e CPA.

No alla revocatoria se il credito è sorto dopo l’atto di vendita di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia

Cassazione – Sezione terza – sentenza 28 settembre – 15 ottobre 2010, n. 21338
Presidente Trifone – Relatore Urban

Svolgimento del processo

Con citazione in data 28 luglio 1998 la s.p.a. Banca di Roma conveniva P.M. e S.M. avanti al Tribunale de L’Aquila deducendo di vantare un credito nei confronti della prima in virtù del saldo passivo relativo ad un rapporto di conto corrente di corrispondenza; aggiungeva che la P., con atto in data omissis, aveva venduto alla S. la nuda proprietà di alcuni immobili siti in omissis, nuda proprietà che a sua volta le era stata ceduta dal marito, Sc.An. (fratello della acquirente), che se ne era riservato l’usufrutto. Chiedeva perciò che la vendita venisse dichiarata inefficace nei propri confronti, posto che in realtà mirava a sottrarre ad essa creditrice la garanzia generica del credito.
La P., nel costituirsi in giudizio, confermava gli anzidetti rapporti di parentela ma deduceva di essersi separata dal marito nel omissis, dopo soli quattro anni di matrimonio, a causa della reiterate violenze subite dal coniuge. Spiegava, in particolare, che era stata costretta a vendere gli immobili alla cognata (senza peraltro ricevere alcun corrispettivo) proprio a causa delle minacce subite dal marito, che, dopo essersi fatto consegnare, con uno stratagemma, un assegno firmato in bianco, aveva minacciato di porlo all’incasso se non avesse prestato il consenso alla vendita. Precisava di avere ceduto alla richiesta soltanto perché la condotta minacciata dal coniuge le avrebbe procurato un danno irreparabile, posto che, all’onta del protesto, si sarebbe aggiunto anche l’impedimento a partecipare ad un imminente concorso pubblico: concludeva, perciò, aderendo alla domanda svolta dalla banca.
La S. chiedeva invece che la domanda venisse respinta, sul rilievo che il credito della banca era sorto (con la chiusura del rapporto di conto corrente, e quindi) in epoca successiva al negozio di compravendita: occorreva, quindi, che tra le parti del negozio fosse provata la dolosa preordinazione ai danni del creditore, nella specie insussistente al punto che ella non era neppure a conoscenza dell’esistenza d’un debito della cognata nei confronti dell’istituto. A maggior conferma della propria buona fede rilevava che, con il contratto di compravendita, la stessa acquirente si era accollata anche il pagamento di un mutuo, la cui garanzia ipotecaria gravava sull’immobile.
Con sentenza del 30 giugno 2002 il Tribunale de L’Aquila dichiarava la inefficacia dell’atto.
La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del 15 dicembre 2005, accoglieva l’appello proposto da S.M. e rigettava la domanda proposta dalla Banca di Roma, che condannava alle spese: rilevava cha l’istituto di credito non aveva fornito una prova appagante della dolosa preordinazione della vendita, al fine di pregiudicare la garanzia del credito vantato nei confronti della sig. P..
Propone ricorso per cassazione Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.) con unico motivo.
Resiste con controricorso S.M., che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., dell’art. 116 c.p.c., e la contraddittoria, illogica e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la banca fornito la prova della esistenza di un accordo fraudolento, sia attraverso la dichiarazione (confessoria) della stessa sig. P., sia attraverso la deposizione del teste C.C.; non solo, ma la corte territoriale aveva omesso di considerare che il contratto di conto corrente era stato stipulato oltre un anno prima la vendita e quindi la esistenza del debito nei confronti della banca era antecedente all’atto dispositivo.
Come è stato correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, il credito che ha giustificato la proposizione dell’azione revocatoria, risulta che sia sorto posteriormente all’atto di vendita impugnato, posto che la relativa pronunzia assunta dal giudice di primo grado non è stata appellata e quindi sul punto si è formato il giudicato.
Quanto alla valutazione degli elementi probatori assunti nella fase di merito sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, si deve rammentare che “in tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l’“animus nocendi” richiesto dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione”. (Cass. 7 ottobre 2008 n. 25757). Nella specie la sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione coerente sul piano logico e del tutto conforme alle norme sostanziali e processuali che regolano la materia, della inattendibilità degli elementi probatori acquisiti, con la conseguente carenza della dimostrazione della consapevolezza della volontà di pregiudicare le ragioni della banca attrice.
Il ricorso risulta quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Il Comune è responsabile per l’incidente al motociclista scivolato sull’acciottolato del centro storico

Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21328
Presidente Di Nanni – Relatore Petti

Svolgimento del processo

1. Il omissis alle ore 11, in via omissis, il vespista S.A. a bordo di una vespa, scivolava sull’acciottolato della strada del centro storico, riportando lesioni e danni al mezzo. Con citazione del 22 novembre 1997 lo S. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di omissis e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per responsabilità aquiliana ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. Il Comune si costituiva contestando il fondamento delle pretese e chiamava in lite la assicuratrice La Nazionale, che si costituiva sostenendo le difese del Comune comunque deducendo di rispondere nei limiti del massimale di polizza.
2. Il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 19 settembre 2001 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite; in particolare il tribunale escludeva la esistenza di una situazione di pericolo tale da determinare la caduta del conducente della vespa.
3. Contro la decisione proponeva appello S. chiedendone la riforma, sul rilievo che era stata dedotta anche la responsabilità da custodia; resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione.
4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2005 rigettava il gravame e condannava S. alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.
5. Contro la decisione ricorre S. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la parte assicuratrice con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.
Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 2034 e 2051 c.c., come error in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3 del codice di rito. La censura, ampiamente illustrata da ff. 3 a 15 del ricorso, dapprima compie un ampio excursus sulla evoluzione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che considera applicabile al proprietario del bene pubblico, nel caso di specie il Comune di omissis quale custode di un breve tratto stradale all’interno del piccolo centro storico, e quindi descrive, per la migliore comprensione dello stato dei luoghi, rispettando i principi di autosufficienza, le condizioni della strada, mantenuta nello stato originario e storico, con lastroni cementali, una elevata pendenza e una striscia in basolato con concavità per convogliare le acque reflue.
La censura, in relazione alle condizioni concrete della sede viaria, sostiene che il Comune, responsabile della custodia e manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, specie per i mezzi a due ruote, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come prescritto da varie norme del codice della strada, puntualmente indicate – a f. 11 del ricorso.
Assume infine il ricorrente che il Comune, per liberarsi della presunzione di responsabilità in ordine alla causalità del danno, doveva fornire la prova del caso fortuito. Anche a voler considerare la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., la situazione viaria descritta presentava il carattere di insidia diffusa, rendendo imprevedibile al conducente di veicoli a due ruote le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti – ff. 14 in fine.
Nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione sui punti decisivi descrittivi della fattispecie da sussumere sotto le norme di protezione, come si ribadisce da ff. 15 a 24 del ricorso, dove si pone nuovamente in evidenza il precetto del vigente regolamento del codice stradale, che obbliga la installazione di segnali di pericolo generico quando sussista una reale situazione di pericolo della strada.
Nel terzo e nel quarto motivo, consequenziali all’accoglimento dei primi due, si deduce l’error in iudicando per la mancata considerazione e liquidazione delle pretese risarcitorie, e delle spese processuali sostenute dalla parte lesa.
In relazione alle censure esposte il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dell’incidente, si attaglia la disciplina dell’art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziano il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull’ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione – da ff. 3 a 6 – si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell’art. 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene.
Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare.
Applicando correttamente i principi richiamati, la valutazione delle condotte pone da un lato, la evidenza di una responsabilità comunale, e da altro lato la prova del nesso causale tra la caduta e la pericolosità della strada.
Il Giudice del rinvio, Corte di appello di Palermo, vincolato al rispetto dei principi soprarichiamati, riesaminerà il merito in ordine alla quantificazione delle pretese risarcitorie, provvedendo anche alla attribuzione e liquidazione delle spese di lite, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.