Per ottenere l’usucapione di un immobile in locazione è necessaria la prova dell’esercizio del potere corrispondente a quello del proprietario (Cassazione 20670 del 5 ottobre 2010)

Cassazione, Sez. II, 5 ottobre 2010, n. 20670

(Pres. Schettino – Rel. Correnti)

Svolgimento del processo

Con citazione del 19.12.1991 l’INPDAI chiamava in giudizio G. V. per far accertare che era detentore del piano settimo e della cantina dello stabile di via Omissis in Milano in virtù di locazione del 18.1.72 e/o occupante senza titolo, con condanna al rilascio ed ai danni.

Esponeva che, acquistato lo stabile nel 1969, nel 1972 aveva concesso in locazione a V. V. un appartamento al sesto piano con vani e terrazze al settimo, collegati al piano inferiore da una scala a chiocciola, oltre ad una cantina, e che, dopo il decesso della V., era succeduto nel rapporto il figlio G. V., che contestava la domanda e chiedeva riconvenzionalmente l’usucapione dei locali e terrazze al settimo piano e di due cantine.

Il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e quella attrice di rilascio.

Proponeva appello V., resisteva l’INPDAI e la Corte di appello di Milano, con sentenza 744/04, rigettava l’appello e compensava le spese, osservando che il V. in primo grado non aveva individuato le cantine demandandone l’individuazione alla ctu che non può essere sostitutiva della prova né aveva fornito alcuna prova per dimostrare l’usucapione, la modifica della detenzione in possesso e la interversione. L’eccezione di giudicato era stata esattamente respinta, in quanto la sentenza del Pretore di Milano n. 3669/92 aveva stabilito sull’equo canone del sesto piano e l’oggetto del giudizio era la proprietà del settimo piano collegato al sesto, detenuto in locazione, comprendente le pertinenze; l’asserzione che la scala di collegamento era stata realizzata dalla madre successivamente all’instaurarsi della locazione era smentita dagli accertamenti e comunque avrebbe configurato un possesso clandestino e violento.

Ricorre V. con cinque motivi, resiste l’INPS.

Le parti hanno presentato memorie ed il ricorrente anche brevi note in replica alle conclusioni del PG.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inesistenza della notifica e nullità del ricorso per Cassazione, ritualmente notificato all’INPDAI, parte del giudizio di appello, presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto risultante dalla sentenza.

Tale collegamento funzionale esclude l’inesistenza, trattandosi eventualmente di nullità suscettibile di sanatoria (Cass. 2.7.2004 n. 12150) ed in effetti sanata dalla costituzione dell’INPS, con la conseguenza che la notifica è andata ad effetto.

Con i primi quattro motivi si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata individuazione delle cantine (primo), la eccepita usucapione (secondo), l’assenza di giudicato (terzo in relazione agli artt. 12 e ss l. 392/1978 e 2909 cc), l’onere della prova che le terrazze ed i locali del sottotetto e la cantina non fossero pertinenze (quarto in relazione all’art. 818 cc), e col quinto motivo si lamenta violazione di leggi in relazione all’art. 112 cpc circa l’affermazione di una ipotesi di possesso clandestino e violento, in quanto tale eccezione non fu mai sollevata dall’ente proprietario.

Le doglianze sono palesemente infondate.

Quanto al vizio di motivazione, la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 n. 4 cpc in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa.

La sentenza, alle pagine dodici, tredici, quattordici, quindici, ha correttamente esaminato i motivi di gravame escludendo l’usucapione, il giudicato, l’interversione nel possesso ed ha dedotto la genericità delle censure svolte, rilevando che il V. non aveva indicato le cantine ma demandato alla ctu la individuazione, che la sentenza del Pretore n. 3669/92 aveva solo statuito sull’equo canone per l’appartamento al sesto piano, che nel contratto di locazione non erano state escluse le pertinenze, che la realizzazione ad opera della madre del V. della scala di collegamento tra i due piani dopo l’instaurarsi della locazione era smentita e comunque avrebbe costituito possesso clandestino e violento.

Di fronte ad una motivazione logica e coerente, conforme ad un consolidato orientamento di questa Corte Suprema sui requisiti indispensabili per il possesso ad usucapione, il diverso avviso del ricorrente, con censure in parte su aspetti marginali e non decisivi, è irrilevante.

Questa Corte suprema ha da tempo statuito che, per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).

Né può ipotizzarsi la violazione dell’art. 112 cpc circa l’inesistenza di una eccezione nel senso indicato da parte del proprietario, perché la Corte territoriale ha escluso la realizzazione della scala di collegamento dopo la locazione e, solo in via ipotetica e ad abundantiam, ha aggiunto che la circostanza “comunque configurerebbe un modo di acquisto del possesso clandestino e violento”.

Donde il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 3900 di cui 3700 per onorari, oltre accessori.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 novembre 2010 il nuovo pacchetto sicurezza.

Tra le altre misure, viene reintrodotto l’arresto in “flagranza differita” entro 48 ore dai fattie per chi commette atti di violenza, all’interno o all’esterno degli stadi,  sulla base di riprese video; vengono ampliati i compiti dei c.d. “steward” e la loro tutela penale. Potenziata l’attività di contrasto alla criminalità e la cooperazione internazionale tra forze di polizia.

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Considerata altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l’azione di contrasto alla criminalita’ organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;

Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita’ del Ministero dell’interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013. 2. All’articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita’ ed accessibilita’ degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa’ sportive che impiegano personale di cui all’articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».

Art. 2

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita’ di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell’attivita’ di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita’ per l’affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l’integrazione del decreto del Ministro dell’interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e’ sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo’ essere egualmente adottato.

3. All’articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

4. Dopo l’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e’ inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purche’ riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e’ punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3

Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2-undecies: 1) al comma 2, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalita’ economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»; 2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.»; b) all’articolo 2-sexies, comma 15, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e’ inserita la seguente: «c-bis) richiede all’autorita’ di vigilanza di cui all’articolo 1, comma 2, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita’ ivi indicate;»; b) all’articolo 7, dopo il comma 3-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L’Agenzia puo’, altresi’, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia’ utilizzano a qualsiasi titolo per finalita’ istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e’ adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell’attivita’ istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, stipula, in deroga all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall’autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalita’ di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Integrazione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e’ integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

Art. 5

Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto della criminalita’ organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche’ al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l’attivita’ del personale delle Forze di polizia dislocato all’estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non e’ prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari

1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L’espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L’espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu’ conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu’ commesse, purche’ per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L’espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e’ consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche’ siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita’ della transazione finanziaria.

Art. 7

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita’ dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, 1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni.»; 2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche’ quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche’ idonei a garantire la piena tracciabilita’ delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non e’ riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»; 3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni.»; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»; 5) il comma 6 e’ abrogato; 6) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia’ esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi’, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»; 7) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita’ finanziaria di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. 8) dopo il comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.». b) all’articolo 6, 1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione e’ proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorita’ che ha applicato la sanzione.» 2) dopo il comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. L’autorita’ giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e’ venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita’ previsti dall’articolo 3.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8

Attuazione delle ordinanze dei sindaci

1. All’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo’ altresi’ disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche’ per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Art. 9

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Art. 10

Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per l’espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche’ per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l’aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilita’ per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita’ con decreto del Ministro dell’interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilita’ non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilita’ equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo’ essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilita’, in relazione alle funzioni esercitate.».

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

La Cassazione a sezioni unite (sentenza 19702/2010) conferma il provvedimento di sospensione inflitto all’Avvocato che ha rivelato a terzi i precedenti penali del suo assistito.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 17 settembre 2010, n. 19702

Svolgimento del processo

Il Consiglio nazionale forense, con decisione adottata il 26 febbraio 2009, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dall’esercizio della professione irrogata all’avvocato F. L. dal CO.A. di Venezia, ritenendolo responsabile della violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 e degli artt. 7 e 9 (20 e 37) del codice deontologico forense – per aver comunicato a terzi, quale difensore di fiducia di F.E. dinanzi al tribunale penale di Trento, i precedenti penali riguardanti il proprio cliente, così ponendo in essere atti contrari all’interesse del proprio assistito e della violazione dell’obbligo di segretezza in ordine ai procedimenti penali medesimi, dei quali era venuto a conoscenza in ragione del mandato ricevuto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre dinanzi a queste sezioni unite F.L. sulla base di 9 motivi di censura (erroneamente enumerati come 8 in ricorso).Resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia. Le parti hanno entrambe depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Va in limine rilevata e dichiarata la inammissibilità della produzione documentale depositata dalla difesa del F., non attinente a profili di nullità della sentenza impugnata, ovvero di ammissibilità del ricorso e/o del controricorso.

Il ricorso è infondato.

Vanno in ordine logico esaminati preliminarmente i motivi 8^ (erroneamente indicato come settimo) e 9^ (erroneamente presentato come ottavo), afferenti, rispettivamente, ad una pretesa incompetenza del Consiglio dell’ordine di Venezia ad emettere la decisione poi confermata dal Consiglio nazionale, e ad una supposta contrarietà a Costituzione del procedimento disciplinare forense (nella specie, per violazione dell’art. 111).

Entrambe le doglianze risultano palesemente infondate. Quanto alla pretesa incompetenza del C.d.O lagunare – conseguenza, a detta del ricorrente, dell’applicazione del cd. “principio di prevenzione” di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, in forza del quale la competenza a decidere sull’esposto di F.E. (atto dal quale trasse linfa l’odierno procedimento disciplinare) sarebbe stata del CdO di Roma, custode dell’albo cui il F. risultava iscritto, onde quel consesso, avendo già aperto il procedimento disciplinare, non avrebbe potuto rimettere gli atti al consiglio veneziano, competente per territorio -, osserva il collegio (pur nel prescindere dai patenti profili di inammissibilità della doglianza, attesane la evidente intempestività) che emerge ex actis (cui questa corte ha diretto accesso, essendo denunziato un vizio in procedendo) l’esistenza non già di un procedimento disciplinare pendente dinanzi al consiglio romano, ma la mera trasmissione, da parte di quest’ultimo, dell’esposto F. all’organo disciplinare veneziano che, con Delib. 24 luglio 2006, ha aperto (per la prima volta, e del tutto legittimamente) il procedimento medesimo.

Quanto alla pretesa incostituzionalità del procedimento disciplinare forense per pretesa violazione dell’art. 111 Cost., è sufficiente osservare che i procedimenti (e i conseguenti giudizi) instaurati presso il consigli territoriali degli ordini hanno natura amministrativa (onde la evidente non conferenza del richiamo alla norma della Carta fondamentale, essendo il principio di terzietà irredimibilmente dettato con riferimento all’attività di giurisdizione e non di amministrazione), mentre l’organo fornito di potestà giurisdizionale, e cioè il Consiglio nazionale forense, non ha competenza alcuna a dare impulso al procedimento disciplinare (onde la palese infondatezza, per altro verso, dell’ulteriore richiamo al principio di terzietà operato dal ricorrente).

I rimanenti motivi, che rappresentano a questa corte, sotto vari profili, doglianze di merito (travisamento dei fatti, errata valutazione dei medesimi, contraddittorietà della decisione sotto plurimi aspetti valutativi) sono nel loro complesso inammissibili e comunque infondati.

Sicuramente inammissibili risultano le censure di travisamento dei fatti di causa, eventualmente oggetto di altra, diversa impugnazione.

Complessivamente infondate appaiono, ancora, le doglianze di erroneità e contraddittorietà della decisione, tutte inevitabilmente destinate ad infrangersi sul corretto, articolato, condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice del merito.

E ciò è a dirsi:

– con riferimento alla pretesa “contraddizione temporale” della decisione impugnata (primo motivo di ricorso), poichè la qualità di difensore dell’odierno incolpato non era ancora cessata all’atto del suo accesso allo schedario informatico da cui ebbe ad attingere le notizie relative ai precedenti penali del suo cliente (non senza considerare che, pur se ipoteticamente sollevato da ogni incarico, le notizie apprese in veste di difensore non avrebbero mai potuto costituire oggetto di legittima divulgazione senza che ciò costituisse un vulnus ad elementari norme deontologiche); con riferimento alla richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti “nella loro oggettività” (secondo, terzo e quarto motivo), richiesta che, giusta cristallizzati principi di diritto ripetutamente predicati da questo giudice, non può in alcun modo e sotto alcun profilo trovare ingresso in sede di legittimità, essendo ius receptum presso questa corte regolatrice il principio secondo cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice di cui si impugna la pronuncia (nella specie, il CNF), al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito processo di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di merito non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità;

con riferimento alla richiesta di rivalutazione della gravità del fatto sotto il profilo dell’entità e rilevanza delle notizie illegittimamente propalate dal ricorrente (motivo quinto), valendo per essa le medesime considerazioni svolte poc’anzi, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà ed alcun vizio logico giuridico nell’iter motivazionale seguito dal consiglio dell’ordine per giungere alla decisione oggi impugnata;

con riferimento, ancora, alla pretesa, mancata valutazione dello scopo perseguito con la divulgazione delle notizie riguardanti il F. (motivo sesto), attesane la assoluta ultroneità ed irrilevanza ai fini della censurabilità e sanzionabilità del comportamento illecito del tutto correttamente ascritto al F.;

con riferimento, infine, alla pretesa violazione degli artt. 129 e 533 c.p.p. (motivo settimo, erroneamente indicato come sesto), motivo di cui risulta patente la inammissibilità, attesa, da un canto, la assoluta disomogeneità sistemica tra i due ordinamenti, civile e penale, dall’altro, la totale impredicabilità di qualsivoglia margine di “dubbio” in ordine al comportamento ascritto all’incolpato odierno ricorrente.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Cassazione sez. Tributaria – Ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010 n. 22041: la prova della notifica delle cartelle esattoriali è a carico del concessionario.

Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010, n. 22041
Presidente Lupi – Relatore Carleo
Ricorrente Serit Sicilia spa

Fatto e diritto

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione, si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Il 19 novembre inizio il corso da mediatore professionista (52 ore) dell’Adr Center

Venerdì 19 novembre comincio il corso da mediatore professionista dell’ADR Center (www.adrcenter.com),Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 1 del Registro degli Enti Abilitati alla Conciliazione. Il corso, della durata di 52 ore, è strutturato in quattro moduli della durata di un giorno e mezzo ciascuno. Si tratta, ovviamente, di un passo indispensabile in vista dell’entrata in vigore (20 marzo 2011) della mediazione obbligatoria.

Per la Cassazione a Sezione Unite (sentenza 22623 dell’8 novembre 2010), la maestra può essere iscritta all’albo degli avvocati.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 12 ottobre – 8 novembre 2010, n. 22623
Presidente Vittoria – Relatore Botta
Ricorrente F.B.

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena deliberava negativamente sulla domanda di iscrizione all’albo presentata dalla dott.ssa F. B., dopo aver compiuto il periodo della prescritta pratica forense e dopo aver superato la prova orale degli esami di avvocato. La ragione del rigetto della domanda di iscrizione era indicata nella circostanza che «l’attività di insegnante elementare (svolta dalla richiedente), retribuita con stipendio a carico del bilancio dello Stato, non è compresa tra le eccezioni di cui alla lettera a) dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933».
Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso, con la decisione in epigrafe, avverso la quale, la dott.ssa B. propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il COA di Siena non si è costituito.

Motivazione

1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la decisione impugnata, laddove ha ritenuto la inequivoca capacità ostativa della norma espressa dall’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, con la quale il legislatore avrebbe «indicato in dettaglio le situazioni soggettive che si pongono in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime di incompatibilità» prescritto dai commi precedenti della medesima disposizione, limitando tali situazioni solo a quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.
2. La ricorrente sostanzialmente contesta la ragionevolezza della limitazione, rilevando l’assenza di una distinzione, quanto alla funzione esercitata, tra insegnante della scuola elementare e insegnante di istituto secondario, ed evidenziando la possibilità della interpretazione estensiva di una “norma eccezionale”: in subordine, con il secondo motivo, per l’ipotesi che non venisse ritenuta possibile una diversa ricostruzione del contenuto normativo denunciato, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 4. 33, 35 e 41 Cost.
3. Il motivo è fondato. Secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l’eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve essere considerata «alla luce del principio costituzionale della libertà dall’insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), cosi, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense». Se questa è la ratio della norma in esame, allora appare piuttosto evidente la irragionevolezza di circoscrivere l’eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari.
4. Quest’ultimi, infatti, godono della medesima “libertà di insegnamento” ed esercitano una identica funzione, come emerge immediatamente dal D.Lgs. n. 295 del 1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell’istruzione obbligatoria, scuola elementare e scuola media. La prima, «nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali … e si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale» (art. 118); la seconda, «concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva» (art. 161).
5. La funzione docente è, anch’essa, espressione di una scelta legislativa che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che «la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
6. Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente, che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso di un diploma di laurea (v. art. 3, L. n. 341 del 1990; v. anche art. 1, L. n. 270 del 1982).
7. Il problema è se la rilevata irragionevolezza, stante l’unitarietà della funzione docente, dell’esclusione degli insegnanti elementari dall’area di eccezione alla incompatibilità generale con la professione forense, abbia un possibile rimedio per via interpretativa a fronte dell’indiscutibile carattere eccezionale della norma di cui all’art. 3. comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933.
7.1. Riguardo alle norme eccezionali, questa Corte se ha sempre escluso la possibilità di un’interpretazione analogica, ha, tuttavia, ammesso la possibilità di una interpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del 2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell’ipotesi in esame.
7.2. Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla “regola”, bensì di esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della norma in coerenza con l’identità di ratio di quanto espressamente previsto (v. in particolare Cass. n. 9205 del 1999): e tanto più ciò sembra ammissibile, in quanto nella fattispecie, mediante l’interpretazione estensiva, è possibile dare una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, che, altrimenti, sembrerebbe disporre una discriminazione “irragionevole” e per questo in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.
8. In tal modo deve ritenersi superata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, con l’assorbimento di qualsiasi altro motivo di impugnazione.
9. Pertanto si deve affermare il seguente principio di diritto: «l’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell’attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti».
10. Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che la ricorrente ha sia compiuto la prescritta pratica forense, sia superato l’esame di Avvocato (sul punto non sussistono in causa specifiche contestazioni).
11. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la decisione impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto della ricorrente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
12. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati. Compensa le spese.

Concorso notai – Domani in Gazzetta decreto di annullamento.

Il decreto di annullamento delle prove scritte del concorso, per esame, a duecento posti di notaio del 28 dicembre 2009, sarà pubblicato domani nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12 novembre 2010 – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami “.

Cassazione 22501/2010 (Divorzio): Va concesso l’assegno di mantenimento alla moglie che non riesce, con il suo patrimonio, ad avere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22501
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. Il sig. M. A., con ricorso al tribunale di Pesaro in data 27 settembre 2004, chiese che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel omissis con la sig.ra S. Ar.. La convenuta si costituì chiedendo in via riconvenzionale che le fosse attribuito un assegno di mantenimento in favore proprio e della figlia Ad., maggiorenne ma non autosufficiente. Il tribunale accolse la domanda dell’attore, nonché parzialmente la riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento di due assegni di euro 750,00 mensili ciascuno per la ex moglie e la figlia. L’A. propose appello in relazione all’attribuzione di detti assegni, mentre l’Ar. propose appello incidentale chiedendo che detti assegni fossero quantificati in misura maggiore. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 novembre 2007, notificata all’A. in data 14 febbraio 2008, escluse l’assegno per la figlia a far data dal omissis. Il sig. A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 11 aprile 2008 alla controparte, formulando cinque motivi, assistiti da quesiti. La sig.ra Ar. resiste con controricorso notificato il 21 maggio 2008. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione all’accertamento dei presupposti per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di divorzio; motivazione apparente e comunque viziata al riguardo; omesso esame di un fatto decisivo. Si deduce che la Corte d’appello, nel determinare le condizioni economiche delle parti, avrebbe omesso di considerare “la macroscopica forbice” esistente fra il patrimonio dell’ex moglie e quello del resistente, che avrebbe dovuto indurla a negare all’ex moglie l’assegno di mantenimento, ovvero a liquidarlo in minore misura. Sul punto, in relazione al quale era stato formulato specifico motivo di gravame nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte avrebbe omesso di motivare, o comunque avrebbe motivato in modo inadeguato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha preso in esame la posizione patrimoniale delle parti, tenendo conto che l’ex moglie è proprietaria di metà della casa coniugale ma, con valutazione di merito insindacabile in questa sede poiché adeguatamente motivata in relazione alla sproporzione fra i redditi delle parti, ha ritenuto dovuto l’assegno di divorzio e, in conseguenza di detta sproporzione e della ritenuta impossibilità della ex moglie, con i propri soli redditi, di mantenere il tenore di vita del quale in mancanza del divorzio avrebbe potuto godere, lo ha quantificato, tenendo conto della situazione economica di ciascun coniuge, nella misura stabilita nella sentenza.
2. Con il secondo motivo si formulano analoghe censure in relazione alla determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, necessaria per stabilire l’adeguatezza dei mezzi economici propri del coniuge richiedente l’assegno a mantenerlo. In proposito si elencano una serie di elementi, che sarebbero emersi nel corso dell’istruttoria, dai quali si evincerebbe la modestia del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, deducendosi l’inadeguata motivazione della sentenza impugnata nel ritenere diversamente.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione ai criteri da esso posti per la determinazione dell’assegno di divorzio. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato l’assegno in relazione al suo scopo di mantenere, per quanto possibile, alla richiedente un tenore di vita analogo a quello che avrebbe avuto in permanenza del matrimonio, ma in funzione meramente perequativa, stante lo squilibrio fra i redditi dei coniugi.
I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali (da ultimo Cass. 17 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n. 4040).
Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169), costituendo essi – insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541) – valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo.
L’assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore.
Avendo, in applicazione di tali principi, la Corte d’appello sostanzialmente tratto dai redditi delle parti il loro tenore di vita presuntivo e avendo quantificato l’assegno secondo il parametro su detto, il motivo è infondato.
3. Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che al ricorrente, dall’unione con l’attuale compagna, nel omissis è nata una figlia, così omettendo di dare riscontro al quinto motivo dell’atto di appello, con il quale era stata dedotta tale circostanza, nonché omettendo di motivare su un fatto decisivo.
Anche tale motivo va rigettato, poiché non vi è prova che la circostanza dedotta con il motivo sia di per sé decisiva, in relazione ai redditi dell’obbligato e al contesto complessivo della decisione impugnata, tenuto anche conto delle maggiori disponibilità maturatesi a seguito della cessazione da parte del ricorrente dell’obbligo di versare l’assegno di 750,00 euro per la figlia nata dal primo matrimonio.
4. Con il quinto motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 5 della legge n. 74 del 1987, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi in materia di valutazione delle prove. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in ordine al carattere esaustivo di ogni pretesa economica che potesse nascere dal matrimonio a seguito dell’accordo intercorso fra le parti in sede di separazione, in cui – pur in presenza, all’epoca, di una retribuzione annua di lire 90.000.000 del marito e di lire 21.000.000 della moglie – quest’ultima aveva rinunciato all’assegno di separazione in cambio della donazione da parte del ricorrente della metà della casa coniugale alla figlia ed al pagamento sino all’estinzione della quota di mutuo correlativa. Né la sentenza avrebbe considerato che la moglie aveva vissuto con i propri mezzi sino alla domanda di divorzio, dovendo quindi determinarsi su tale base il suo tenore di vita.
Anche tale motivo è infondato, atteso che la sentenza, nel confermare l’attribuzione dell’assegno di divorzio così come stabilito dalla sentenza del tribunale, ha implicitamente disatteso i profili su detti, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, sia in ordine all’autonomia del diritto all’assegno divorzile dalle statuizioni in tema di separazione ed alla nullità degli accordi diretti a fissare in sede di separazione il regime patrimoniale del divorzio (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758; 10 marzo 2006, n. 5302; 14 giugno 2000, n. 8109; 9 maggio 2000, n. 5866), sia in ordine all’individuazione del tenore di vita ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, come sopra indicato sub n. 2.
Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro 2700,00 di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262, la legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) entrerà definitivamente in vigore il 24 novembre 2010.

Per chi volesse prendere visione del provvedimento integrale, in particolare delle nuove norme in tema di conciliazione ed arbitrato, è possibile utilizzare il seguente link:  http://www.dplmodena.it/Leggi/182-10_CollegatoLavoro.pdf

Tribunale di Macerata – sez. distaccata di Civitanova Marche, sentenza del 22 ottobre 2010 ancora sui termini per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Tribunale di Macerata

Sezione distaccata di Civitanova Marche

Sentenza 22 ottobre 2010

L’opponente allega l’inesistenza del debito, in quanto tutte le forniture oggetto delle numerose fatture azionate in monitorio sarebbero state già integralmente pagate attraverso il rilascio di assegni. Precisa in particolare l’ingiunta che il pagamento aveva generalmente luogo in contrassegno, ovvero i titoli con scadenza a 90 gg venivano consegnati al momento del ricevimento della merce direttamente nelle mani del corriere. Alcune volte capitava invece, soprattutto quando le fatture erano riferite a forniture di importi ridotti, che il contrassegno venisse annullato ed il pagamento accorpato a quello di altre fatture relative a forniture più consistenti.

Si costituiva l’opposta preliminarmente eccependo la nullità dell’atto di citazione in quanto la trasmissione dell’atto tramite mezzi di comunicazione non era avvenuta in conformità alla l. 183/93, siccome l’avvocato ricevente non è munito di procura alle liti ma è mero domiciliatario. Nel merito deduce che alcuni assegni (specificamente indicati) citati dall’opponente non sono mai stati incassati e che gli altri pagamenti si riferiscono a diversi crediti, come emerge dalla evidente discrepanza tra le date e gli importi in essi riportati e quelli recati dalle fatture oggetto della presente causa.

Con le note difensive finali l’opposta deduce altresì l’improcedibilità dell’opposizione per tardività nella costituzione dell’opponente, secondo il dictum della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 19246/2010.

L’opposizione è parzialmente fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

L’atto di citazione non è nullo, come deduce l’opposta, atteso che con riferimento alla disciplina relativa all’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, il conferimento della procura all’avvocato ricevente è prescritta dall’art. 1 l. 7 giugno 1993 n. 183, non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione, ciò che non è dato riscontrare nel caso di specie. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11 marzo 2009, n. 5883; Cass. Civ. 17304/2006). Si osserva inoltre che per effetto dell’art. 1, comma 1, l. 7 giugno 1993 n. – che disciplina l’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati della stessa parte per la trasmissione degli atti relativi a provvedimenti giurisdizionali – nella presunzione, “iuris et de iure”, stabilita dall’art. 2719 c.c., prima parte, di conformità all’originale della fotocopia di un atto, se attestata da pubblico ufficiale, rientrano gli atti del processo trasmessi a distanza da un avvocato all’altro, se: a) l’avvocato trasmittente attesti la conformità della copia all’originale; b) sia l’avvocato trasmittente sia quello ricevente siano, congiuntamente o disgiuntamente, difensori della parte; c) l’avvocato trasmittente abbia sottoscritto in modo leggibile l’atto trasmesso e, se con lo stesso è conferita la procura alle liti, anche la sottoscrizione della parte sia leggibile. In mancanza di tali requisiti la fotocopia dell’atto del processo può tuttavia presumersi conforme all’originale per effetto dell’ultima parte dell’art. 2719 c.c. se nel termine indicato dall’art. 215 n. 2 c.p.c. non è stata disconosciuta. (Cassazione civile, sez. II, 17 maggio 2004, n. 9323; Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6237). Come emerge evidente dalla lettura della comparsa di costituzione, tale tempestivo disconoscimento non è avvenuto, avendo (infondatamente) sollevato la convenuta la (diversa) eccezione di nullità dell’atto, asseritamente inidoneo a costituire un valido rapporto processuale.

Neppure l’eccezione di improcedibilità può essere accolta. Si premette che essa non è soggetta a termini di decadenza potendo essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Va altresì precisato che è da rigettare la tesi secondo cui il dictum della sentenza citata sarebbe applicabile solo per il futuro, alla stregua delle norme di legge, atteso che è principio cardine del nostro ordinamento quello secondo cui l’attività giurisdizionale ha natura meramente interpretativa, con la conseguente ed ineliminabile efficacia retroattiva propria di ogni operazione ermeneutica.

Operate tali fondamentali premesse, va tuttavia rilevato che l’interpretazione sposata dalla Sentenza delle Sezioni Unite sovverte un costante e pressoché unanime orientamento contrario, che si era consolidato nel tempo quale diritto vivente ed a cui la prassi forense si era conformata. Vi sono pertanto ampi margini per l’attivazione dell’istituto della rimessione in termini, atteso che il mutamento della giurisprudenza che intervenga su di un orientamento consolidato integra senza dubbio la causa non imputabile richiesta dall’art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza n. 15811 del 02.07.2010). Né è di ostacolo la collocazione di tale norma nella sezione del codice di rito dedicata alla trattazione: questo giudice infatti ritiene che la modifica intervenuta con la l. 69/ 2009 sul codice di procedura civile ed in particolare l’introduzione del secondo comma dell’art. 153 e la contestuale abrogazione dell’art. 184 bis c.p.c. non abbia soltanto un effetto innovativo, ma ridondi anche un’efficacia interpretativa sullo stesso art. 184 bis c.p.c., nel senso che occorre ritenere che il Legislatore con tale modifica abbia inteso disattendere l’impostazione della pregressa giurisprudenza maggioritaria secondo cui l’istituto della rimessione in termini poteva trovare applicazione solo con riferimento agli atti di istruzione e opinare al contrario che esso esprima una direttiva di sistema. Va sottolineato, infatti, che il ridetto istituto costituisce una delle declinazioni del principio fondamentale del giusto processo e del diritto di difesa, come espressi dagli artt. 24 e 111 cost., dall’art. 6 CEDU (ormai comunitarizzata) e dalla costante giurisprudenza della CGE. Si aggiunge che, proprio in virtù dei predetti principi, compendiati da quello di ragionevole durata che ne costituisce un corollario, non occorre ripetere tutta l’attività processuale successiva alla costituzione dell’opponente (atto per cui lo stesso viene rimesso in termini), stante l’assenza di qualsivoglia profilo in cui possa ravvvisarsi la lesione del contraddittorio o del diritto di difesa dell’opposto.

Venendo al merito della controversia, si premette che, in linea generale, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore o di una cambiale atteso che, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali. (Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass. Civ. 9784/1997; Cass. Civ. 1121/1985).

Nel caso di specie si rileva innanzi tutto che con riferimento agli assegni n. ……. tratti sulla Banca …. l’opponente non ha neppure fornito la prova di aver corrisposto i relativi importi, risultando i predetti titoli non incassati (in tal senso milita la produzione documentale in originale dei titoli effettuata dall’opposta, le risultanze dell’ordine di esibizione e la non contestazione specifica sul punto da parte dell’opponente). Di tal che tutte le fatture correlate dalla stessa opponente all’emissione dei predetti titoli vanno senz’altro ritenute non pagate (nn…

Con riguardo alle altre fatture si ritiene che in linea generale l’opponente non abbia fornito la prova, su di essa incombente, che la corresponsione degli altri titoli fossero collegati all’estinzione dei crediti azionati dall’opposta con l’ingiunzione di pagamento, in quanto è manifesta la discrepanza tra le somme oggetto dei titoli e gli importi dovuti per le fatture cui l’opponente pretenderebbe di imputarli e tra le date di scadenza delle fatture e quella di emissione e/o negoziazione dei titoli.

A tali conclusioni, tuttavia, non può pervenirsi con riferimento ad alcuni dei titoli in oggetto, che si andranno analiticamente ad indicare, in ordine ai quali è stata raggiunta la prova del collegamento con alcune delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, per le quali pertanto il pagamento si ritiene già effettuato.

L’assegno n. … del ..2005 dell’importo di € 4.236,48 corrisponde alla fattura n. … di € 4.236,48, con scadenza il ..2005.

L’assegno n. … del ..2005 dell’importo di € 2.645,84 corrisponde alla fattura n. …. di € 2.078,53 con scadenza ..2005. Tale imputazione non risulta peraltro neppure contestata dall’opposta, che pure in comparsa di costituzione redige un analitico e specifico elenco di contestazioni.

L’assegno n. .. del ..2005 dell’importo di € 1.432,80 corrisponde alla fattura n. …/05 di € 1.432,80, con scadenza il ….2005.

L’assegno n. … del 30.2005 dell’importo di € 3.703,81 corrisponde alla fattura n. …/05 di € 3.703,81, con scadenza il ..2005.

L’assegno n. … del …2006 dell’importo di € 1.392,00 corrisponde alla fattura n. …./06 di € 850,90, con scadenza il …2006. In tal caso la corrispondenza si ritiene provata, oltre che dalla coincidenza delle date, in virtù della produzione da parte dell’opponente del DDT relativo alla merce di cui alla fattura, da cui risulta espressamente la modalità in contrassegno del pagamento.

L’assegno n. …. del …2006 dell’importo di € 1.094,40 corrisponde esattamente agli importi e agli interessi delle fatture n. …/06, con scadenza il …2006, n. …/06, con scadenza il …2006 e n. …/06 con scadenza il ..2006.

L’importo complessivo dovuto dall’opponente ammonta conclusivamente ad € 33.254,81 oltre agli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 D.lgs 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture per cui è dovuto il pagamento, fino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell’opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

1) revoca il decreto ingiuntivo n…./08 emesso il ….2008 dal Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche;

2) condanna …. s.a.s. di … & C. in liquidazione al pagamento in favore di …. s.p.a., in persona del legale rappresentante, della somma di € 33.254,81, oltre agli interessi nella misura stabilita dall’art. 5 D. lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo;

3) condanna … s.a.s. di … & C. in liquidazione alla rifusione in favore di … s.p.a., in persona del legale rappresentante, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 di cui € 809,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Civitanova Marche il 22 ottobre 2010.

Il giudice