Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22502
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti
Svolgimento del processo
1. La sig.ra F. M., con ricorso ex art. 148 cod. civ. in data 19 settembre 2001 al Presidente del tribunale di Genova chiedeva la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia naturale A., nata il omissis, da porsi a carico del padre naturale dott. R. G., domandandone la quantificazione in lire 5.000.000 mensili, oltre le spese straordinarie, stante la facoltosa situazione economica del dott. G.. Il dott. R. G. si costituiva contestando le deduzioni della sig.ra M. circa la sua situazione economica e deducendo che anch’essa doveva concorrere al mantenimento della figlia, essendo titolare di mezzi adeguati. Il Presidente, con decreto in data 15 dicembre 2001, poneva a carico del G. un assegno mensile di mantenimento per la figlia di lire 2.000.000, oltre a metà delle spese mediche e di asilo. La sig.ra M. proponeva opposizione avverso tale decreto, mentre il dott. G. chiedeva di provvedere direttamente al mantenimento della figlia. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della sig.ra M. alla restituzione di arredi e beni personali nonché della somma di lire 52.825.000. Depositava copia di una scrittura privata in data omissis che avrebbe dovuto risolvere il contenzioso fra le parti, con l’abbandono, non avvenuto, dell’azione giudiziaria da parte della sig.ra M.. Il tribunale di Genova determinava in euro 1.800,00 il contributo, oltre alle spese mediche straordinarie e universitarie future, e accoglieva le istanze restitutorie proposte in via riconvenzionale. La sentenza veniva appellata dalla sig.ra M., che disconosceva la validità ed efficacia della su detta scrittura, lamentava il mancato accoglimento delle istanze istruttorie proposte e chiedeva la riforma del provvedimento adottato anche quanto alle restituzioni disposte, con quantificazione dell’assegno in euro 5.200,00. Il dott. G. domandava il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale chiedendo di provvedere direttamente al mantenimento della minore e censurando la solo parziale compensazione delle spese di lite. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 20 novembre 2008, notificata il giorno 8 gennaio 2009, confermava la misura dell’assegno, ponendo inoltre a carico del dott. G. le intere spese scolastiche, sportive, mediche e ludiche. Dichiarava inammissibili le domande di restituzione da quest’ultimo proposte. Il dott. G., con ricorso a questa Corte notificato il 5 marzo 2009 alla sig.ra M. e al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, ha proposto ricorso formulando quattro motivi. La sig.ra M. resiste con controricorso notificato il 9 aprile 2009. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata determinato l’assegno per la figlia naturale a carico del ricorrente sulla base di quanto statuito nella scrittura privata del omissis, ritenuta non vincolante fra le parti, ma idonea ad essere utilizzata come fonte di prova delle possibilità economiche del ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe considerato che detta scrittura – con la quale il ricorrente si era accollato un assegno di euro 1.160,00 mensili, oltre l’onere delle spese straordinarie ed era condizionata all’abbandono, non avvenuto, del presente procedimento giudiziario da parte della madre della minore – fu sottoscritta dal ricorrente dopo che gli era stata diagnosticata una neoplasia che ne metteva in dubbio la possibilità di sopravvivenza e le relative statuizioni e valutazioni erano compiute in tale ottica. Essa prevedeva l’affidamento della figlia alla madre e la sua permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori ed era stata sottoscritta dal ricorrente proprio al fine di far cessare il contrasto con la madre ed ottenere tale possibilità. La sentenza non avrebbe tenuto in considerazione, inoltre, le risultanze della documentazione e della CTU in atti, secondo le quali: a) nel modello unico del omissis il ricorrente, di professione omissis, aveva dichiarato per l’anno precedente un reddito lordo di euro 132.918,00, che al netto delle imposte si rivelava molto inferiore ai precedenti; b) che nel omissis il repertorio netto del ricorrente era sceso ad euro 24.304,62; c) che la Guardia di finanza aveva accertato al ricorrente, per il omissis, un reddito imponibile di euro 87.283,00 e che il suo reddito imponibile, che nel omissis aveva raggiunto euro 162.482,00, si era andato sempre più riducendo negli anni successivi. Infine la Corte d’appello, basandosi sulla su detta scrittura, che aveva quantificato forfetariamente in euro 550,00 le spese straordinarie mensili, da aggiungersi a un assegno mensile di euro 1.160,00, aveva stabilito un assegno di euro 1800,00 oltre alle spese straordinarie, con un’evidente duplicazione.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. a norma del quale, secondo l’interpretazione datane da questa Corte, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica – mancante nel caso di specie – che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, la quale consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680; 7 aprile 2008, n. 8897; 20 febbraio 2008, n. 4309).
2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., 4 della legge n. 54 del 2006 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda. Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di mantenimento diretto della minore da parte del ricorrente, con la previsione a suo carico di un eventuale assegno perequativo in favore della madre, formulata in relazione all’affidamento congiunto della minore (con collocazione prevalente presso la madre) avvenuto con decreto in data omissis, così violandosi l’art. 155 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 54 del 2006, che trova applicabilità alla fattispecie in forza dell’art. 4 di detta legge. Si deduce in proposito che, in base a tale legge, il mantenimento diretto, richiesto già prima della sua entrata in vigore dal ricorrente in primo grado, è la forma normale di mantenimento ora prevista, cosicché la Corte d’appello avrebbe errato nel disporre il mantenimento indiretto a carico del padre, senza tenere conto del mutato quadro normativo.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di statuire che, nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 cod. civ. – applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dall’art. 4 della legge n. 54 del 2006 – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (Cass. 4 novembre 2009, n. 23411; 6 novembre 2009, n. 23630). Essendo riconosciuto dallo stesso ricorrente che nel caso in esame l’affidamento congiunto avvenne con il collocamento della bambina presso la madre e la sua prevalente permanenza presso di essa – senza che nulla sia allegato in ordine a consistenti periodi di permanenza continuativa della minore presso di sé che potessero influire sulla misura dell’assegno – deve ritenersi che la Corte, in applicazione del principio sopra indicato, implicitamente disattendendo la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, ha fissato l’assegno in questione in aderenza con quanto stabilito dall’art. 155 cod. civ.
3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147 e 148 cod. civ., nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata, oltre ad avere posto a carico del ricorrente, sulla sola base della su detta scrittura, un assegno del tutto sperequato ai propri redditi ad essa successivi, non avrebbe tenuto conto, con adeguata motivazione, dei redditi della madre della minore, anch’essa obbligata a contribuire al suo mantenimento. Né avrebbe tenuto conto dell’omissione, da parte sua, del deposito delle denunce dei redditi, al fine di non evidenziare la propria posizione immobiliare. Infine avrebbe liquidato un assegno spropositato rispetto alle normali esigenze di una bambina poco più che omissis.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “Nella determinazione del contributo al mantenimento indiretto della prole minorenne (nella specie naturale) da parte del genitore non collocatario, in applicazione degli artt. 147 e 148 cod. civ. il giudice può prescindere dal prendere in considerazione quanto occorrente per la vita e la crescita della prole, in ragione dell’età e delle condizioni della stessa, basandosi unicamente sulla presunta situazione economico-reddituale del genitore tenuto al pagamento?”.
Il motivo va dichiarato inammissibile in relazione all’inadeguatezza del quesito formulato in relazione al motivo, con il quale si denunciano cumulativamente violazioni di legge e vizi motivazionali (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2009, n. 7770), tenuto anche conto che la Corte d’appello si è limitata a confermare l’assegno stabilito in primo grado, senza che su tale misura fossero state formulate con l’appello incidentale specifiche censure – non proponibili per la prima volta in questa sede – con la sola aggiunta delle spese scolastiche, comprensive di soggiorni all’estero e spese integrative, sportive, mediche e ludiche, in relazione alla quale nel quesito non sono rinvenibili specifici profili di censura.
4. Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nonché la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla compensazione, in primo grado, per metà delle spese di lite, impugnata dinanzi alla Corte d’appello, che nel rigettare il relativo motivo non avrebbe adeguatamente motivato.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo assistito né dal quesito né dalla sintesi prescritti.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro duemilatrecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
Cassazione civile sez. III – 2 novembre 2010 – n. 22267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10368/2006 proposto da:
V.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell’avvocato PAPASODARO ROSARINA, rappresentato e difeso dagli avvocati V.P. difensore di sè medesimo, PRINCIPE CLAUDIO giusta procura specialedel Dott. Notaio ATTILIO GASPARINI in PIETRA LIGURE 13/9/2010, REP.9787;
– ricorrente –
contro B.F., elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè medesimo;
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,
presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta
e difende giusta delega a margine del controricorso
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO FRANCESCO giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1089/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 1^
SEZIONE CIVILE, emessa il 9/11/2005, depositata il 07/12/2005, R.G.N. 1646/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato CLAUDIO PRINCIPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1. L’Avvocato V.P. ha proposto ricorso per cassazione contro G.C., l’Avvocato B.F. e la s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del 7 dicembre 2005 pronunciata in grado di appello dalla Corte d’Appello di Genova in una controversia inter partes, la quale ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Savona, Sezione di Albenga.
p.1.1. L’origine di tale controversia discende dalle vicende di un precedente giudizio, introdotto nell’ottobre del 1996 dal V. contro la G. ed un terzo, dinanzi al Giudice di Pace di Albenga, per ottenere il pagamento di somme dovute per corrispettivo di prestazioni d’opera professionale. Rigettata la domanda da quel giudice, in appello essa veniva accolta dal Tribunale di Savona, con sentenza del gennaio 1999, nella contumacia della G. e, sulla base della relativa sentenza, il V. iscriveva ipoteca giudiziale per L. 15.000.000 su un immobile di proprietà della G.. Nelle more del successivo giudizio di cassazione, la G. il 7 settembre 2001 vendeva a C.P. l’immobile e le parti convenivano che a garanzia della cancellazione dell’ipoteca una parte del prezzo, nella misura di L. 17.000.000, fosse affidata al notaio rogante a titolo di deposito fiduciario. Quindi, con sentenza n. 13598 del 2001 la Corte di cassazione, in accoglimento della doglianza della G. con cui si era dedotta la nullità della notificazione dell’atto di appello del V. avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Albenga, cassava senza rinvio la sentenza del Tribunale di Savona.
p.1.2. A seguito di tale esito, la G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona il V., chiedendo ordinarsi alla Conservatoria dei registi immobiliari di Finale Ligure la cancellazione dell’ipoteca e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni sofferti per l’indisponibilità della somma di L. 17.000.000 dal 7 settembre 2001 fino alla liberazione. Il V. si costituiva e dichiarava di non opporsi alla pronuncia di una decisione di cancellazione dell’ipoteca, a condizione che le relative spese fossero poste a carico dell’attrice. Svolgeva, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna della G. al risarcimento della somma di Euro 25.822,84 a titolo di risarcimento del danno sofferto per l’esito del giudizio relativo alle prestazioni professionali, assumendo che esso era stato determinato dall’uso, da parte del legale della G., Avvocato B.F., di informazioni, che dovevano considerarsi riservate, che esso stesso V. gli aveva dato dopo l’esito del giudizio di appello contro la sentenza del Giudice di pace di Albenga e che erano state decisive per la sorte del ricorso per cassazione. In subordine, sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della G. al pagamento della somma di L. 3.250.000 per le prestazioni oggetto della prima causa e la condanna del B. e/o delle Poste Italiane s.p.a..
p.1.3. Nella costituzione del B. e delle Poste Italiane, il Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, con sentenza del settembre 2004, ordinava la cancellazione dell’ipoteca, condannava il V. alla corresponsione sulla somma di L. 17.000.000, convertita in Euro, degli interessi legali sul capitale trimestralmente rivalutato, dal settembre 2001 al saldo, respingeva le domande riconvenzionali del V. e quella del B., compensava le spese fra il V. e le Poste e condannava alle spese il V. nei confronti della G. e del B..
p.2. Sull’appello principale del V. ed incidentale della G., la Corte d’Appello di Genova ha parzialmente accolto l’appello del V. limitatamente alla capitalizzazione trimestrale della rivalutazione, trasformandola in annuale, nonchè integralmente quello della G. relativo al riconoscimento del danno da persistenza dell’iscrizione ipotecaria per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, riconoscendolo fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il resto ha confermato la sentenza di primo grado e condannato il V. alle spese del grado nei confronti di tutte le altre parti.
p.3. Al ricorso del V., che propone due motivi nei confronti della sola G., tre motivi nei confronti della stessa e dell’Avvocato B. ed uno nei confronti delle Poste Italiane.
Tutti e tre gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.1. Con il primo dei tre motivi riguardanti espressamente solo la G., si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., ed omesso, insufficiente e contraddittorio motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
Vi si censura la sentenza impugnata per avere “riconosciuto la legittimazione attiva di G.C. alla domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria” effettuata dal V. sull’immobile poi alienato a C.P.. La Corte avrebbe motivato dando rilievo al fatto che la G. sarebbe stata tenuta per legge e per contratto nei confronti dell’acquirente a garantire il C. per l’iscrizione ed avrebbe dato rilievo al rischio a cui il C. era oggettivamente esposto. Senonchè, non avrebbe considerato che l’ipoteca non avrebbe potuto essere azionata perchè il titolo sulla base del quale era stata iscritta era venuto meno, onde non ricorreva “il caso della evizione ex art. 1482 c.c., comma 3, in relazione all’art. 2866 c.c.”, e, d’altro canto, non sarebbe stato considerato che il C. ben sapeva al momento dell’acquisto dell’esistenza dell’ipoteca. Inoltre, lo stesso V. si era detto disponibile alla cancellazione, ma a spese della G. e su tale ultimo aspetto la Corte territoriale avrebbe parlato di “accollo del tutto ingiustificato delle relative spese della G.”, dimenticando che detto accollo era giustificato dall’uso non legittimo delle notizie di cui al fax che aveva consentito la proposizione del ricorso per cassazione.
p.1.1. Il motivo è privo di fondamento.
Va premesso che esso, quanto alla denuncia di violazione dell’art. 100 c.p.c., non contiene alcuna espressa deduzione volta ad evidenziare come e perchè detta norma sarebbe stata violata, ed in particolare, non argomenta come e perchè l’estinzione dell’ipoteca – conseguente, com’è di tutta evidenza, automaticamente ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, – alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello sulla base della quale era stata iscritta e, quindi, l’esistenza di una situazione per cui si era verificata una fattispecie di caducazione del titolo in base al quale l’ipoteca era stata iscritta, potesse escludere l’interesse della G. ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento di tale situazione e, quindi, il provvedimento giudiziale con cui fosse ordinata la cancellazione.
Le argomentazioni con cui il motivo è illustrato, non espressamente contenenti argomenti dimostrativi della violazione dell’art. 100, ove intese come rivolte a questo scopo implicitamente, sono prive di pregio.
Al riguardo, si rileva che l’esistenza della iscrizione nonostante il venir meno della causa della iscrizione è situazione di per sè pregiudizievole (in termini Cass. n. 4126 del 1956) anzitutto per il soggetto titolare della proprietà del bene ipotecato, il quale, se in concreto è nella condizione di poter opporre il venir meno della causa giustificativa dell’ipoteca, tuttavia, sotto il profilo della libera ed agevole commerciabilità del bene si trova, per effetto della permanenza della cancellazione, in una situazione potenzialmente pregiudizievole per l’incomodo rappresentato dal dover dare dimostrazione al terzo interessato all’acquisto del venir meno della causa giustificativa dell’ipoteca.
Ove, poi, il titolare della proprietà del bene ipotecato abbia acquistato quest’ultimo consapevolmente nel corso del giudizio in cui si è formato contro il suo dante causa il titolo giudiziale che ha giustificato l’iscrizione (come nella specie), l’interesse del detto dante causa ad agire per la cancellazione in difetto di consenso del creditore ipotecario una volta venuto meno quel titolo si può configurare se egli si è impegnato nei confronti dell’acquirente ad ottenere la cancellazione.
Ora, è lo stesso ricorrente alla pagina tre del ricorso a riferire che nell’atto di vendita del bene ipotecato le parti avevano stabilito che al prezzo venisse (si tratta di passo riportato fra virgolette) “dedotta la somma di L. 17.000.000 (diciassettemilioni) che sarà versata a titolo di deposito fiduciario a me Notaio, a garanzia della cancellazione dell’ipoteca giudiziale di cui sopra”.
Ciò evidenzia che la G. aveva assunto l’obbligazione di provvedere alla cancellazione e che fino al suo adempimento la somma oggetto del deposito fiduciario non sarebbe stata riscuotibile. Da tanto discende con tutta evidenza l’interesse ad agire della G. e tanto sarebbe bastato alla Corte territoriale per giustificare la reiezione del motivo di appello sul punto.
La motivazione della sentenza impugnata, là dove fa leva sulla garanzia incombente sulla G. “per legge e per contratto” riferendola al rischio che l’acquirente si trovasse esposto alla soggezione alla garanzia ipotecaria dovrebbe, a tutto voler concedere, essere soltanto corretta nei sensi appena indicati.
Peraltro, se si da rilievo alla circostanza che alla pagina sette la sentenza, nel riferire dello svolgimento processuale, dice nel quartultimo e terzultimo rigo che il deposito fiduciario era stato previsto a garanzia della “cancellazione dell’iscrizione ipotecaria”, risulta di tutta evidenza che, avendo la G. consentito l’ipoteca a garanzia della cancellazione, della realizzazione di questo risultato si era assunta l’onere. Da qui l’irrilevanza del solo fatto del venir meno della causa giustificativa dell’iscrizione, occorrendo che la G. prestasse l’attività diretta alla cancellazione.
p.1.2. Quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo non contiene alcunchè che concerna la ricostruzione della c.d. quaestio facti.
E’ poi appena il caso di precisare che alla deduzione della disponibilità del V. ad assentire alla cancellazione a spese della G. non si fa seguire alcuna critica alla sentenza impugnata. E ciò, in disparte ogni rilievo sul fondamento di questa pretesa.
2. Con il secondo motivo relativo alla G. si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., nonchè dell’art. 1224 c.c., dell’art. 1227 c.c., comma 2, anche in relazione all’art. 2043 c.c., e all’art. 112 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
Il motivo si riferisce alla domanda della G. “di risarcimento danni da imprudente iscrizione ipotecaria”.
il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile, perchè, pur evocando chiaramente distinte censure, siccome evidenzia l’indicazione della violazione di diverse norme di diritto, fra cui due processuali e tre sostanziali, nella successiva attività di illustrazione svolge considerazioni su parti della motivazione della sentenza impugnate senza raccordarle in alcun modo con le norme di cui denuncia la violazione e, quindi, senza dimostrare perchè la sentenza impugnata avrebbe violato ciascuna di esse, così lasciando a questa Corte questo compito, il che – oltre a non escludere fraintendimenti rispetto all’intenzione del ricorrente – è del tutto contrario alla logica del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente che deduca la violazione di norme di diritto di argomentare perchè esse siano state violate, il che impone che, se è stata denunciata nell’indicazione del motivo, la violazione di più norme, l’attività dimostrativa con cui si articola l’illustrazione del motivo rechi i riferimenti alle norme stesse.
P.2.1. Ora, l’illustrazione del motivo contiene soltanto in chiusura un riferimento normativo alla disposizione dell’art. 1227 c.c., comma 2, che assume violata là dove la Corte territoriale ha ritenuto, con riferimento alla domanda della G. relativa al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione della somma depositata a mani del notaio rogante l’atto, che “la relativamente modesta entità della somma stessa non consente di prospettare una possibilità concreta di utile (ma non rischioso) investimento”.
p.2.1. Questa censura è ammissibile.
Essa è, tuttavia, infondata. Si articola, infatti, nell’assunto che un utile investimento della somma sarebbe potuto avvenire in titoli di stato o con un deposito in un libretto postale fruttifero e che tale comportamento sarebbe stata esigibile con l’ordinaria diligenza da parte della G. quale condotta diretta a limitare il danno.
Ebbene, questa deduzione non evidenzia in alcun modo un comportamento della G., quale creditrice, riconducibile all’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2.
Questa norma, infatti, a differenza di quella del comma 1, non si riferisce alla fattispecie integrativa del danno, cioè alla verificazione del c.d. danno evento, quale elemento che, unitamente alla condotta, determina la fattispecie di illecito contrattuale od extracontrattuale. Si riferisce, invece, al c.d. danno conseguenza, cioè a quel danno che, in dipendenza causale dalla verificazione dell’intera fattispecie costitutiva dell’illecito contrattuale od extracontrattuale e, quindi, del danno evento, si verifica sempre sul piano causale come ulteriore conseguenza dannosa e cui sostanzialmente allude l’art. 1223 c.c., (norma richiamata dall’art. 2056 c.c.). L’art. 1127 c.c., comma 2, ipotizza che il creditore avrebbe potuto evitare tale danno conseguenza usando l’ordinaria diligenza, cioè intervenendo con un suo comportamento sulla serie causale.
p.2.2. Applicando tali principi al caso dell’iscrizione di ipoteca giudiziale che, in ragione dell’esito della lite, si sia poi rivelata non solo illegittima, proprio per l’esito del giudizio, ma anche imprudente, siccome esige l’art. 96 c.p.c., comma 2, e, quindi, sostanzialmente riconducibile all’ambito della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., (e sul punto della configurabilità di tale responsabilità, l’esito dello scrutinio delle altre censure, non consente alcun apprezzamento a questa Corte), si ha che il danno evento è rappresentato dal limite alla commerciabilità del bene ipotecato (e, quindi, ad una possibile utilitas ritraibile dal bene), che discende dalla presenza del vincolo ipotecario e, quindi, dalla corrispondente limitazione del contenuto del diritto sul bene derivante dalla sua soggezione alla garanzia.
Ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perchè, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finchè dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste – come del resto s’è già adombrato in sede di esame del primo motivo – una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente (situazione questa a suo tempo considerata da un lontano precedente di questa Corte (Cass. n. 1346 del 1967).
L’esistenza dell’iscrizione fino a quando non ne sia accertata l’illegittimità e, quindi, venga conclamato il venir meno della fattispecie costitutiva, integra a maggior ragione una situazione dannosa costituente danno evento in ragione dell’indicata limitazione alla commerciabilità.
In dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell’iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perchè il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio. Quest’ultima è la situazione verificatasi nella specie, in cui il bene è stato commerciato dalla G., ma la medesima non ha potuto realizzarne il prezzo nella sua integralità, in quanto l’acquirente ha evidentemente preteso che parte di esso non fosse acquisito dalla G. se non condizionatamente alla cancellazione dell’ipoteca. La mancata disponibilità di questa parte del prezzo costituisce, dunque, senza dubbio un danno conseguenza risarcibile alla G..
Il modo in cui si è realizzata tale indisponibilità, cioè l’essere rimasta la parte del prezzo in custodia del notaio, si vorrebbe, però, nella specie da parte del ricorrente che si stato tale da elidere il danno conseguenza da indisponibilità di quella somma, rivendicato dalla G. sotto il profilo della sua fruttuosità.
Senonchè, si deve rilevare innanzitutto che l’esistenza di ipotetiche modalità alternative di realizzazione della indisponibilità comporterebbe il venir meno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, non già del danno nella sua interezza, bensì soltanto di quella parte che avrebbe potuto essere evitata con la modalità alternativa. Ne discende che l’ipotesi formulata dal ricorrente, cioè di un impiego della somma in buoni del tesoro o in deposito postale o in altre simili, potrebbe determinare, in quanto non realizzata dalla creditrice G., l’esistenza di un danno non risarcibile integralmente alla medesima per l’indisponibilità della somma solo se fosse dimostrato che quelle modalità di impiego avrebbero assicurato quella stessa utilitas che si sarebbe potuta realizzare con la sua disponibilità immediata. Onde, la prospettiva dell’eliminazione totale del danno conseguenza sarebbe stata solo eventuale.
In disparte questo rilievo, nella specie la vicenda non si presta, però, ad essere sussunta sotto il paradigma normativo dell’art. 1227 c.c., comma 2. Quest’ultimo, quando dice che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza allude ad un comportamento del creditore che, secondo il criterio di buona fede, si sarebbe potuto tenere per impedire che, quale conseguenza causale del danno evento, si verificasse il danno conseguenza. E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte tale comportamento si identifica in uno sforzo diretto ad evitare tale danno attraverso un’agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve e non invece in attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (ex multis, Cass. n. 2855 del 2205). Essenziale è tuttavia che il comportamento la cui mancata tenuta esclude la risarcibilità del danno conseguenza sia un comportamento da tenersi unilateralmente da parte del creditore. Il comportamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., comma 2, non può essere un comportamento che implichi non solo l’agire del creditore, ma anche una cooperazione per il conseguimento del risultato di un terzo sulla cui tenuta il creditore non ha alcun potere nè impositivo nè di induzione attraverso un sacrifico economico lieve.
Ora, nel caso di specie, essendo l’accantonamento della parte di prezzo derivato da un accordo con l’acquirente e dovendosi ritenere che anche la modalità di esso sia stata oggetto di tale accordo, non è dato comprendere come le modalità alternative di impiego della somma ipotizzate dal V. possano essere sussunte come possibili comportamenti di attivazione doverosa per evitare il danno. Non si tratta, cioè di comportamenti che poteva tenere di sua iniziativa la G., ma semmai essi si sarebbero potuti tenere se vi fosse stato accordo dell’acquirente. Essi, pertanto, non sono sussumibili sotto l’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2.
D’altro canto, se si ipotizza che, una volta divenuta concreta la possibilità di vendere il bene ipotecato e raggiunto l’accordo con l’acquirente per la stipula dell’atto alla condizione che essa non acquisisse la disponibilità di parte del prezzo, la G. avrebbe dovuto almeno prospettare all’acquirente la possibilità di creare il vincolo di indisponibilità in modo da assicurare la fruttuosità della relativa somma, risulta evidente che una modalità di impiego della somma come quella ipotizzata dal V. avrebbe richiesto, comunque, il concorso della volontà dell’acquirente. E dunque sempre al di fuori dell’ambito dell’art. 1227 c.c., comma 2, si rimane.
Nè – lo si rileva ad abundantiam, poichè non è stato nemmeno allegato – un comportamento non conforme alla diligenza ordinaria della G. si potrebbe identificare nel non avere essa nemmeno prospettato alla controparte il possibile impiego alternativo della somma: sarebbe occorso, per potersi considerare il comportamento idoneo ad evitare il danno, dimostrare che l’acquirente sarebbe stato consenziente ed il relativo onere sarebbe stato del V.. E l’onere di allegazione e dimostrazione sarebbe stato di costui, posto che incombe al debitore eccepire e provare la situazione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2.
Si può ancora rilevare, per mera completezza espositiva, che, nel caso di assenso dell’acquirente, eventuali modalità alternative avrebbero richiesto che qualcuno di fiducia delle parti contraenti, se del caso il notaio, assumesse l’incarico della realizzazione delle modalità di impiego fruttifero delle somme e ciò avrebbe richiesto una spesa e, quindi, avrebbe aumentato il danno. Non solo: entrambe le modalità ipotizzate e particolarmente l’accensione di b.o.t. (che avviene secondo aste periodiche e per tagli predefiniti in prima battuta) avrebbero richiesto del tempo e non sarebbero state realizzabile nella stessa contestualità della conclusione del contratto.
p.2.3. La censura, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte dev’essere rigettata, con implicita correzione sul punto della motivazione della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo fatto valere sia contro la G. che il B., si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
Si tratta di motivo che riguarda la domanda di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dal V. contro i predetti in relazione all’utilizzazione delle informazioni e delle notizie di cui al fax con cui era stata trasmessa al B. la documentazione relativa alla notificazione dell’atto di appello nella causa per le prestazioni professionali poi decisa in via definitiva dalla sentenza di questa Corte.
Il motivo appare inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perchè nella sua illustrazione non si spiega in alcun modo come e perchè l’art. 2043 c.c., sarebbe stato violato dalla Corte territoriale, ma si enunciano, con riferimento ad una serie di passi della motivazione, si enunciano dissensi che non sono espressi in alcun modo con considerazioni giuridiche dimostrative della violazione della norma e che, del resto, non concernendo la ricostruzione della quaestio facti, sono inidonee ad integrare il vizio ai sensi del n. 5 c.p.c..
In secondo luogo e, quand’anche – del tutto al di fuori della logica dei poteri della Corte – il Collegio procedesse a dare alle considerazioni svolte dal ricorrente un qualche rilievo in funzione della denunciata violazione dell’art. 2043 c.c., il motivo appare privo di pertinenza con l’effettiva ratio decidendi (e perciò inammissibile: in termini Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi) della sentenza impugnata sul punto, la quale è incentrata sul rilievo che, ove pure l’utilizzazione della documentazione inviata non fosse stata lecita, il relativo comportamento non aveva avuto efficienza causale sulla sorte del giudizio introdotto dall’Avvocato V., perchè la proposizione del ricorso per cassazione con la deduzione del vizio della notificazione dell’appello sarebbe potuta avvenire comunque sulla base dell’acquisizione delle emergenze della notificazione stessa aliunde, circostanza che la Corte territoriale, dice condivisa dallo stesso V., riportando un passo fra virgolette delle deduzioni del V. (p. 22 della sentenza). In sostanza, come emerge dalla pagina 22 della sentenza, l’azione riconvenzionale del V. è stata respinta perchè la Corte territoriale non ha ravvisato nel comportamento tenuto dal B. un’efficacia causativa del preteso danno lamentato dal V..
Questa motivazione doveva il V. criticare e dimostrarne l’idoneità a violare l’art. 2043 c.c., la cui fattispecie attribuisce il diritto che contempla non già in quanto si sia verificato un comportamento illecito (contra jus), ma in quanto esso abbia determinato un danno (c.d. danno evento). Nella specie la Corte genovese ha rigettato la domanda perchè ha ritenuto assorbente che il comportamento non aveva causato il danno, in quanto l’Avvocato B., quale legale della G., avrebbe potuto comunque acquisire le emergenze della notificazione dell’atto di appello e articolare su di esse il ricorso per cassazione.
Il ricorrente non ha, dunque, percepito l’effettività della motivazione dell’impugnata sentenza e pretende di discutere di un profilo, l’essere stato o meno il comportamento illecito, che non ha costituito la ratio decidendi. Il motivo è, pertanto, privo di aderenza alla motivazione e, per ciò, inammissibile (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).
p.4. Il secondo motivo comune alla G. ed al B. – denunciante “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo al rigetto di prova testimoniale” – è anch’esso inammissibile, perchè prospetta l’omesso esame di un motivo di appello inerente la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di primo grado, ma lo fa con riferimento ad una prova – di cui riproduce la capitolazione – diretta a dimostrare che l’Avvocato V. aveva raccomandato il carattere riservato della documentazione inviata. In tal modo il ricorrente non avverte che l’omesso esame è stato determinato dalla ritenuta irrilevanza ai fini della reiezione della domanda risarcitoria della questione della riservatezza della documentazione, o meglio del carattere illecito della sua utilizzazione. Irrilevanza dipesa dall’essere stato comunque il relativo comportamento inidoneo a determinare danno, per come rilevato a proposito del motivo precedente.
p.5. Il terzo motivo sempre comune alla G. e al B. lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia” e si duole sia che la Corte territoriale, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, non abbia compensato anche solo in parte la statuzione sulle spese della sentenza di primo grado a favore della G. e del B., sia che non abbia dato risposta alla contestazione sull’eccessività della relativa liquidazione.
Quanto al primo aspetto, il motivo non si fa carico del fatto che la sentenza impugnata ha motivato il rifiuto di compensare in tutto od in parte le spese a seguito della riforma della sentenza di primo grado, adducendo il carattere minimale dell’accoglimento dell’appello, motivazione questa pienamente rispondente ai criteri giuridici che debbono guidare l’uso del potere di compensazione.
Quanto al secondo aspetto, la sentenza ha ravvisato che la contestazione svolta con il motivo di appello sull’eccessività delle spese era generica (p. 30) e lo ha fatto riproducendo il relativo passo dell’appello, del resto riprodotto nello stesso ricorso dal ricorrente. Onde, ha nella sostanza ravvisato la violazione dell’art. 342 c.p.c., cosa di cui il motivo qui prospettato – con altrettale genericità ed apoditticità – non si fa carico.
p.6. Con l’unico motivo prospettato contro la s.p.a. Poste Italiane si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, anche in relazione all’art. 1218 c.c., e all’art. 2043 c.c., nonchè in relazione all’art. 2697 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
Il motivo pertiene al rigetto della domanda proposta dal V. nei confronti delle Poste Italiane sia sotto un profilo di garanzia impropria rispetto alle pretese della G., sia sotto il profilo del risarcimento del danno, anche se non si dice espressamente se ci si intenda riferire ad entrambi i profili oppure ad uno di essi.
Il motivo è anzitutto inammissibile, perchè sul punto la motivazione della sentenza – che a quel che sembra pare avere esaminato congiuntamente i due profili suddetti – si fonda su due autonome rationes decidendi: l’una fondata sull’essere stato l’esito del ricorso per cassazione, conseguente alla nullità della notificazione della sentenza impugnata ed assunto come fattispecie determinativa del danno, del tutto indipendente dal comportamento delle Poste, concretatosi, tramite l’ufficiale postale, nell’esecuzione di una notificazione dell’atto di appello nulla (per la verità inesistente secondo la sentenza di questa Corte, che il Collegio può senza dubbio esaminare, trattandosi di atto ufficiale inserito nei propri archivi e pubblico); l’altro rappresentato dall’affermazione, svolta alla pagina 28 nel punto 7.2. che, quando pure il comportamento delle Poste avesse avuto una qualche efficienza causale per l’esito del ricorso per cassazione, restava del tutto indimostrato che, qualora l’atto di appello fosse stato notificato correttamente – e, quindi, non lo si dice, ma appare implicito nel ragionamento della Corte territoriale, il contraddittorio fosse stato attivato nei confronti della G. – l’esito dell’appello nella causa introdotta dall’Avvocato V. sarebbe stato favorevole a lui e, dunque, la perdita sofferta per l’esito dannoso di conferma della sentenza di primo grado scaturita dalla cassazione senza rinvio non si sarebbe verificato comunque.
Ebbene, nè nell’illustrazione del motivo, nè aliunde il ricorrente ha impugnato questa seconda ratio decidendi, giusta o ingiusta che sia. Si essa, pertanto, la sentenza impugnata è passata in cosa giudicata. Viene allora in rilevo il principio di diritto secondo cui “Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse”. (Cass. 14740 del 2005). Oppure il principio di diritto che riconduce l’analoga situazione con lo stesso effetto alla carenza di interesse (fra tante Cass. n. 20118 del 2006).
Per mera completezza il Collegio osserva che la stessa impugnazione della prima ratio decidendi, se fosse stata scrutinabile, avrebbe evidenziato la manifesta infondatezza della censura: infatti, contrariamente a quello che asserisce il ricorrente interpretando la motivazione, la sentenza impugnata non ha svolto affatto un ragionamento con cui ha fatto applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e ne ha negato l’adeguatezza al caso concreto, ma ha svolto un ragionamento che ha escluso implicitamente il rilievo di quella norma, perchè ha considerato che il comportamento delle Poste e, quindi, l’esecuzione della notificazione dell’appello in modo viziato, sono rimati privi di rilevanza causale sull’esito del ricorso per cassazione, avendo assunto rilevanza causale esclusiva esclusivamente il comportamento dell’Avvocato V., che nell’espletamento del suo mandato professionale e con una diligenza espressione “di un livello minimo di cultura e di esperienza professionale” avrebbe dovuto controllare la ritualità della notificazione dell’appello e procedere alla rinnovazione della notificazione.
Ora, nell’illustrazione del motivo non si spiega in alcun modo come e perchè tale ragionamento seguito dalla Corte territoriale sia giuridicamente inesatto ed anzi si postula genericamente che della nullità della notificazione il V. non si sarebbe potuto accorgere dato che non se ne accorse nemmeno il Tribunale di Savona giudice d’appello. Il che è rilievo del tutto incongruo, là dove evidenzia soltanto che semmai quel giudice sarebbe stato a sua volta negligente non diversamente dallo stesso V. (come non manca di notare la sentenza impugnata).
Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.
p.7. Il ricorso è conclusivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di ciascuno dei resistenti nel dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuno delle parti resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in Euro duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 settembre 2010.
Con la sentenza n. 22677 del 2010, la prima sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, aveva dichiarato l’efficacia per la legge italiana del verdetto di nullità del matrimonio, emesso dal tribunale regionale ecclesiastico di Modena. La motivazione è che la signora aveva manifestato apertamente le sue idee a proposito della poca importanza data al valore della fedeltà, considerata dalla signora come un elemento non fondamentale dell’indissolubilità del legale matrimoniale.
Non è dato sapere poi come si comportasse in pratica la donna, ma ciò è stato ritenuto superfluo sia dal Tribunale ecclesiastico che dalla Corte d’Appello ed infine dalla Suprema Corte.
Nei prossimi giorni pubblicheremo la sentenza integrale.
assazione – Sezione seconda – sentenza 8 giugno – 25 ottobre 2010, n. 21838
Presidente Schettino – Relatore Bucciante
Ricorrente Nannelli e altri
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 12 e il 13 febbraio 1997 E.P. citò davanti al Tribunale di Firenze R.N, P.N e M.G., dai quali con un contratto preliminare del 1° ottobre 1996 si era obbligato ad acquistare, entro il 31 dicembre di quell’anno, un terreno di circa ha 5.58.20 con sovrastante annesso agricolo in Lastra a Signa per il prezzo di lire 200.000.000, di cui lire 60.000.000 versate a titolo di caparra confirmatoria; sostenne l’attore che la vendita definitiva non era stata conclusa per fatto dei convenuti e chiese quindi che costoro fossero condannati a restituirgli il doppio della caparra, previa dichiarazione della legittimità del proprio recesso dal preliminare, comunicato il 28 gennaio 1997. R. N., P. N. e M. G. si costituirono in giudizio, contestando la fondatezza degli assunti di E.P. e chiedendo che fosse accertato il loro diritto a trattenere l’importo della caparra.
All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 19 novembre 2002 il Tribunale respinse le domande proposte dall’una parte e dall’altra.
Impugnata da R.N, P.N. e M.G. in via principale, da E.P. in via incidentale, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza del 21 settembre 2004, rigettato il primo gravame e accolto l’altro, ha condannato R.N., P.N. e M.G. a pagare a El.P. la somma di 61.974,83 euro, oltre agli interessi con decorrenza dal 29 gennaio 1997. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che il termine del 31 dicembre 1996, concordato dalle parti, aveva carattere essenziale e che del suo mancato rispetto erano responsabili i promittenti venditori, i quali non avevano tempestivamente dato notizia della loro intenzione di vendere ai confinanti titolari del diritto di prelazione.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R.N., P.N. e M.g: in base a quattro motivi. E.P. si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che erroneamente, con la sentenza impugnata, si è ritenuto essenziale il termine del 31 dicembre 1996, concordato nel contratto preliminare per la stipulazione del definitivo. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto invece aderire alla tesi della non essenzialità, innanzitutto in base al criterio ermeneutico letterale, perché era stato pattuito che la vendita dovesse avvenire “entro e non oltre” il giorno suddetto; inoltre difettavano elementi che potessero far propendere per la tesi contraria; né è stata compiuta alcuna indagine sull’interesse che le parti potessero avere all’inderogabilità del termine in questione.
La doglianza va disattesa.
La giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 6 dicembre 2007 n. 25549) è univocamente orientata nel senso che “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”.
L’impiego dell’espressione in questione, pertanto, è bensì insufficiente a far considerare senz’altro il termine come essenziale, ma neppure implica di per sé che esso non lo sia, come i ricorrenti sostengono: si tratta di un dato da prendere in considerazione insieme con tutti gli altri elementi utili ad accertare se le parti abbiano inteso – o non – attribuire al termine quel carattere. A tale indagine la Corte d’appello non si è sottratta e del suo esito – favorevole a E.P. – ha dato adeguatamente conto, spiegandone compiutamente e diffusamente le ragioni, consistenti nel tenore della nutrita corrispondenza intercorsa tra le parti nell’imminenza del 31 dicembre 1996 e nel diverso contenuto di un altro contratto preliminare tra loro stesse intervenuto in precedenza relativamente ai medesimi beni, poi sostituito con quello oggetto della causa. La diversa valutazione di questi elementi propugnata dai ricorrenti, i quali contestano che siano in alcun modo significativi, non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte, nel campo degli accertamenti di fatto e degli apprezzamenti di merito, di estendere il proprio sindacato oltre quello attinente all’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione: vizi dai quali la sentenza impugnata risulta immune.
Il secondo motivo di ricorso concerne le cause della mancata stipulazione del contratto definitivo, di cui R.N., P.N. e M.G. lamentano di essere stati ingiustificatamente reputati responsabili dalla Corte d’appello, alla quale addebitano di non avere tenuto conto: – della tardività della convocazione davanti al notaio da parte di E.P.; – dell’inidoneità delle diffide ad adempiere intimate da costui, con le quali era stato assegnato un termine ristrettissimo, inferiore a quello stabilito dall’art. 1454 c.c.; – dell’irrilevanza dell’omissione della notificazione del preliminare ai vicini titolari del diritto di prelazione, avendo il promittente compratore inizialmente consentito ad acquistare solo la porzione immobiliare per la quale tale notificazione non era necessaria e poi a procrastinare il termine per entrambi gli acquisti; – delle prove testimoniali che sul punto erano state dedotte.
Nessuna di queste censure può essere accolta.
Il rifiuto di R.N., P.N. e M.G. di presentarsi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso stesso, fu motivato dai promittenti acquirenti, unicamente con l’affermazione dell’impossibilità della stipula per la mancata notificazione del preliminare, e non con l’assunto che fosse stato loro assegnato un termine troppo breve. Pertanto la circostanza è comunque ininfluente. Né del resto nella sua mancata considerazione da parte della Corte d’appello può essere ravvisato un vizio di motivazione, in quanto i ricorrenti non deducono di averla prospettata nel giudizio a quo.
Non è d’altra parte pertinente il richiamo all’art. 1454 c.c., vertendosi nella specie in ipotesi di risoluzione del contratto per la scadenza del termine essenziale, che per il disposto dell’art. 1457 c.c. opera di diritto, senza necessità di diffida ad adempiere.
La tesi della non necessità della notificazione ai titolari del diritto di prelazione per la vendita del solo annesso agricolo, cui E.P:.si era dichiarato disposto, in conformità con la previsione contrattuale che gli attribuiva la facoltà di frazionare l’acquisto, contrasta con l’assunto degli stessi ricorrenti circa la legittimità del loro rifiuto alla stipulazione del contratto definitivo, anche limitatamente a tale porzione immobiliare, proprio per la mancanza di quella notificazione. Né comunque R.N., P.N. e M.G. hanno formulato rilievi di sorta in ordine all’affermazione della Corte d’appello, secondo cui competeva loro dimostrare che in quel caso la notificazione non occorresse.
La modificazione del contratto preliminare, mediante l’eliminazione del termine essenziale, asseritamente concordate con E.P., avrebbe dovuto essere provata documentalmente, richiedendosi la forma scritta, a norma degli artt. 1350 e 1351 c.c.
Con lo stesso secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimo il recesso del promittente compratore, senza verificare se il presunto inadempimento dell’altra parte fosse dotato dell’indispensabile requisito della gravità. La censura va esaminata, per ragioni di connessione, insieme con quella formulata con il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la Corte d’appello, avendo ritenuto il contratto risolto di diritto, avrebbe dovuto escludere la possibilità per E.P. di recederne e quindi di pretendere la restituzione del doppio della caparra, anziché il risarcimento dei danni da provare nel loro esatto ammontare.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la risoluzione del contratto, anche quando consegue ipso iure all’inosservanza del termine essenziale, non preclude l’esercizio della facoltà di recesso consentita dall’art. 1385 c.c., come costantemente questa Corte ha ritenuto (v., tra le altre, Cass. 10 febbraio 2003 n. 1952: “Nell’ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, in secondo grado, in sostituzione di dette pretese, può chiedere il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra (art. 1385, 2 comma, c.c.), in quanto dette domande hanno minore ampiezza rispetto a quelle originariamente proposte, ed inoltre esse possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (art. 1454, 1455, 1457, c.c.) dato che rientra nell’autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento”). In tal caso, tuttavia, vanno applicati i principi regolatori della materia del recesso, tra cui quello secondo cui esso può considerarsi legittimo solo nel presupposto che l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza (v., tra le più recenti, Cass. 19 febbraio 2006 n. 27129): il preventivo e consensuale apprezzamento automatico della “gravità” dell’inadempimento, conseguente alla pattuizione di un termine essenziale (come anche di una clausola risolutiva espressa), viene meno se la parte, come nella specie, rinuncia ad avvalersi della risoluzione del contratto e preferisce recederne, per ottenere la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, anziché l’integrale risarcimento del danno subito. Lo stesso giudice a quo ha avvertito l’esigenza di compiere la valutazione di cui si tratta, ma in proposito si è limitato soltanto a rilevare che gli appellanti principali “in sostanza sono essi stessi ad ammettere la loro (grave) inadempienza”. È dunque mancata del tutto ogni giustificazione di tale assiomatica qualificazione dell’inadempimento dei promittenti venditori, la cui “gravità” avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, applicando i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza (su cui v., da ultimo, Cass. 18 febbraio 2008 n. 3954). Sul punto la sentenza impugnata è quindi effettivamente inficiata dal vizio di motivazione denunciato da R.N., P.N. e M.G..
Pertanto, mentre deve essere respinto il terzo motivo di ricorso, va accolto il secondo, limitatamente all’ultima delle censure che vi sono contenute.
Anche il quarto motivo di ricorso è da rigettare, poiché vi si presuppone la fondatezza delle precedenti censure rivolte alla sentenza impugnata che sono state invece disattese: si sostiene che il contratto non si era risolto il 31 dicembre 1996; che E.P. ingiustificatamente ne era receduto; che era dunque legittimo il successivo recesso, operato da R.N., P.N. e M.G. nel chiedere, costituendosi nel giudizio di primo grado, che fosse dichiarato il loro diritto a ritenere la caparra.
Rigettati pertanto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, accolto in parte il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
In riferimento alla gravissima vicenda che ha investito l’ultimo concorso per notai, il Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, dichiara: “Ho attentamente studiato gli atti che mi sono stati trasmessi dalla commissione e mi sono risoluto alle seguenti determinazioni:
* salvare il bando di concorso per evitare che tanti laureati siano penalizzati da ulteriori ritardi derivanti dalla pubblicazione di un nuovo bando che tarderebbe oltremodo la data del prossimo concorso;
* annullare le prove celebrate e, in questo senso, inviterò il Direttore Generale a procedere immediatamente;
* rinnovare per intero la commissione esaminatrice che ha provveduto all’individuazione delle tracce e presieduto allo svolgimento delle prove, pur non nutrendo alcun dubbio sulla buona fede dei suoi componenti;
* trasmettere gli atti in mio possesso alla Procura della Repubblica per le eventuali iniziative di competenza”.
Lo afferma in una nota l’Ufficio Stampa del Dicastero di via Arenula.
Cassazione – Sezione seconda – sentenza 24 giugno – 14 ottobre 2010, n. 21229
Presidente Rovelli – Relatore Bucciante
Ricorrente P. e altro
Svolgimento del processo
G.P. citò davanti al Tribunale di Roma D.P., P.S. e G. L. L., esponendo che l’8 agosto 1973 il secondo convenuto, agendo in rappresentanza del primo, si era obbligato a vendere al terzo, il quale aveva poi ceduto il contratto all’attore, una porzione di un comprensorio immobiliare sito in località Sant’Antonio, risultata poi priva del requisito dell’edificabilità, di cui era stata garantita la sussistenza. Chiese pertanto che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento e che D.P.e G.L.L. fossero condannati alla restituzione, rispettivamente, delle somme di lire 22.000.000 e di lire 9.300.000, con interessi e rivalutazione monetaria, e il primo altresì al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono la fondatezza degli assunti dell’attore; D.P.chiese anche, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata la risoluzione sia del contratto preliminare sia del negozio di cessione, per inadempimento di G.P., con sua condanna al risarcimento dei danni e con autorizzazione allo stesso D.P. e agli altri proprietari del fondo a trattenere le somme che l’attore aveva loro versato.
All’esito dell’istruzione, con sentenza del 9 gennaio 2004 il Tribunale dichiarò: la nullità della citazione relativamente a P.S.; la prescrizione del diritto fatto valere nei confronti degli eredi del defunto G.L.L., costituitisi in giudizio in seguito al suo decesso; la risoluzione del contratto preliminare e del negozio di cessione per fatto e colpa di D.P., il quale fu condannato alla restituzione di 115.686,10 euro e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede in favore di G.P..
Impugnata in via principale da D.P. e incidentalmente da G.P., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 29 gennaio 200 9 ha ridotto a 68.359,97 euro la condanna di D.P. i in favore di G.P.
Contro questa sentenza sono stai proposti i ricorsi per cassazione principale e incidentale indicati in epigrafe.
Motivi della decisione
Con i primi tre motivi del ricorso principale D.P. deduce che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto la nullità da cui era affetta la sentenza di primo grado, per non essere stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo in seguito alla tardiva sua iscrizione da parte dell’attore, il quale vi aveva provveduto dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 165 c.p.c., come era stato eccepito nella prima udienza da P.S., unico tra i convenuti che fino a quel momento si era costituito in giudizio.
La censura è infondata.
È condivisibile – perché coerente con il basilare principio di conservazione, che informa il sistema del diritto processuale civile – l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui si era trattato di una irregolarità ininfluente, perché superata dalla mancanza di pregiudizi per l’esercizio del diritto di difesa dei convenuti, nessuno dei quali – né lo stesso P.S. né gli altri, costituitisi in giudizio successivamente – aveva in proposito formulato doglianze di sorta. Appunto in questo senso si è del resto più volte pronunciata questa Corte, con riguardo in generale a tutti i vizi dell’iscrizione della causa a ruolo, tra i quali non vi è ragione di non includere anche la sua tardività (Cass. 11 giugno 2009 n. 13528).
Tra gli altri motivi addotti a sostegno del ricorso principale, deve essere preso in esame prioritariamente, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, l’ottavo, con il quale si sostiene che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, dichiarata dal Tribunale solo con riguardo a P.S., avrebbe dovuto essere estesa anche agli altri convenuti.
L’assunto non è condivisibile.
La nullità di cui si tratta è stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado perché nei confronti di P.S. l’attore non aveva formulato alcuna domanda. Correttamente quindi la Corte d’appello, in applicazione della regola sancita dall’art. 159 – II comma c.p.c, ha escluso che ne potesse derivare l’invalidità della citazione in quanto rivolta anche a D.P. e a G.L.L., nei cui confronti, la causa poteva essere decisa indipendentemente dalla partecipazione al giudizio di P.S., non essendo configurabile tra i convenuti un rapporto di litisconsorzio necessario.
Ne consegue il rigetto anche del settimo motivo di ricorso, con il quale D.P. si duole della qualificazione come “priva di causa”, data nella sentenza impugnata alla citazione di P.S. nel giudizio di appello: qualificazione giustificata dalla circostanza che nei confronti di costui nessuna domanda era stata proposta dalle altre parti, compreso lo stesso D.P..
L’esattezza di quest’ultima affermazione della Corte d’appello viene contestata con il ventiduesimo motivo di ricorso, con cui D.P.segnala di aver chiesto, nelle conclusioni formulate a conclusione del giudizio di secondo grado, la condanna di P.S. al risarcimento dei danni, in solido con G.P..
La censura è inconferente, poiché la domanda di cui si tratta, a norma dell’art. 345 c.p.c, era comunque destinata ad essere rigettata anche d’ufficio, essendo stata proposta per la prima volta in appello.
Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello ha mancato di rilevare l’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, avendo basato la propria decisione sulla circostanza che i lotti promessi in vendita erano stati alienati a un terzo, mentre l’attore aveva unicamente dedotto che essi erano privi della edificabilità: requisito la cui mancanza poteva comunque comportare semmai l’annullamento del contratto preliminare, ma non la sua risoluzione, che in ipotesi avrebbe potuto essere pronunciata soltanto se si fosse trattato di vendita definitiva.
La censura va disattesa.
L’errore da cui si assume che fosse viziata la sentenza di primo grado è rimasto comunque superato da quella di appello, con la quale la risoluzione è stata pronunciata (anche) in considerazione del difetto, negli immobili in questione, della qualità suddetta: difetto costituente un vizio della cosa che può senz’altro costituire, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, idonea causa di risoluzione per inadempimento, non solo dei contratti definitivi di vendita, ma anche di quelli preliminari (Cass. 31 luglio 2006 n. 17304).
Con il quinto e il diciassettesimo motivo di ricorso D.P. critica la sentenza impugnata, sotto i profili della congruità della motivazione e della conformità ai canoni legali di interpretazione negoziale, nella parte in cui si è ritenuto che realmente la edificabilità dei suoli oggetto della promessa di vendita fosse stata presupposta nel contratto.
Neppure queste doglianze possono essere accolte.
Sul punto la Corte d’appello ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione, osservando che nella scrittura era stata espressamente indicata la suddivisione in lotti del comprensorio ed erano state previste le caratteristiche delle future costruzioni. La frase della sentenza impugnata in cui viene esposto tale argomento è effettivamente priva del verbo della proposizione principale, ma ciò non nuoce affatto alla sua comprensibilità, come sostiene il ricorrente, il quale affida a questa unica contestazione la dimostrazione della dedotta carenza di motivazione. Quanto poi all’asserita inosservanza delle regole legali di. ermeneutica, va rilevato che la censura si risolve in una assiomatica negazione di quanto il giudice a quo ha desunto dal testo del contratto, in applicazione proprio del criterio letterale, che secondo il ricorrente è stato trascurato.
Con il sesto, il nono e il decimo motivo di ricorso si sostiene che ogni responsabilità avrebbe dovuto essere addebitata esclusivamente a P.S. il quale aveva concluso il contratto quale falsus procurator di D.P., senza che poi costui ne avesse ratificato l’operato mediante un atto rivestito della necessaria forma scritta, come invece erroneamente ha ritenuto la Corte d’appello, basandosi su un comportamento processuale tenuto seminai dal difensore dello stesso D.P. pertanto a quest’ultimo non riferibile.
La doglianza va disattesa.
Quando la procura alla lite è apposta in calce o a margine di un atto processuale, come nel caso della comparsa di costituzione di D.P.. nel giudizio di primo grado, il suo contenuto viene fatto proprio dalla parte, cui pertanto va attribuito, comprese le eventuali dichiarazioni di portata negoziale che vi siano incluse (Cass. 27 settembre 2006 n. 20948). Correttamente, quindi, con la sentenza impugnata si è deciso che l’operato di P.S. era stato ratificato da D.P., il quale nella sua comparsa di risposta aveva riconosciuto di essere subentrato nel rapporto derivante dal negozio concluso in suo nome, incassando somme dal cessionario e rifiutando bensì la stipulazione della vendita definitiva, ma per una ragione diversa dal difetto di rappresentanza da parte di P.S.. Né del resto egli sarebbe stato legittimato a chiedere, come ha fatto in via riconvenzionale, la pronuncia di risoluzione del contratto stesso per inadempimento e la condanna dell’attore al risarcimento dei conseguenti danni, se al rapporto suddetto fosse rimasto estraneo.
Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale D.P. lamenta di essere stato condannato alla restituzioni delle somme in questione e al risarcimento dei danni in favore di G.P., pur se costui non aveva provato di essere stato effettivamente cessionario, mediante un atto dotato della necessaria forma scritta, del contratto preliminare stipulato da G.L.L..
Neppure questa censura può essere accolta.
Vi osta l’assorbente e decisiva ragione della novità della questione di cui si tratta, implicante la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, che non ha formato oggetto di decisione con la sentenza impugnata e che il ricorrente non ha dedotto, come era suo onere, essere stata prospettata – e con quali modalità – nel giudizio a quo (Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Con lo stesso dodicesimo motivo di ricorso e con i quattro successivi D.P. sostiene che la domanda di G.P. avrebbe dovuto comunque essere rigettata, a causa della difformità delle due scritture prodotte dalle parti, in cui i lotti promessi in vendita erano indicati con numeri identificativi diversi: l’alterazione di quello in possesso dello stesso P. avrebbe dovuto essere addebitata a P.S., che gliela aveva consegnata, come si era chiesto di dimostrare con la prova testimoniale che ingiustificatamente non è stata ammessa; né il documento, in quanto effettivamente firmato dal presunto procuratore, poteva essere utilmente oggetto del disconoscimento che la Corte d’appello ha ritenuto necessario; la discordanza tra i due esemplari del contratto preliminare comportava inoltre l’indeterminatezza dei beni promessi in vendita.
Anche queste censure vanno disattese.
Non investono infatti, in maniera specifica e puntuale, la ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata, con la quale si è ritenuto che dei due documenti, redatti a macchina e firmati entrambi come originali, quello prodotto da G.P. riproduceva effettivamente la volontà delle parti, mentre l’altro in possesso di D.P. era stato modificato con correzioni a mano, in epoca imprecisata dopo la sottoscrizione. Dal che ineccepibilmente la Corte d’appello ha desunto che comunque soltanto del primo poteva tenersi conto. Né rileva, nei rapporti tra G.P. e D.P., che in ipotesi l’alterazione di una delle scritture fosse stata opera di P.S., o di chiunque altro.
La conformità a diritto della condanna di D.P. in favore di G.P. viene contestata in radice anche con il ventitreesimo motivo del ricorso principale, con il quale si afferma che la risoluzione, essendo stata pronunciata con effetto retroattivo con riguardo non solo al contratto preliminare, ma anche al negozio di cessione, ha privato lo stesso G.P. di ogni titolarità dei diritti che egli ha preteso di far valere.
La tesi è infondata, poiché proprio la risoluzione costituisce il presupposto dei diritti alla restituzione e al risarcimento, che l’attore aveva fatto valere nel promuovere il giudizio e che gli sono stati riconosciuti in sede di merito.
I motivi dal diciottesimo al ventunesimo del ricorso principale si riferiscono specificamente alla condanna di D.P. alla corresponsione della rivalutazione monetaria delle somme da restituire a G.P.
Nessuna delle doglianze formulate in proposito dal ricorrente può essere accolta.
La Corte d’appello ha dato atto che il primo giudice aveva pressoché decuplicato l’importo originario del debito, sicché è ininfluente l’errore di calcolo che ha commesso, nel ritenere che D.P. avesse indicato la misura dell’aumento nel 1000 per mille, anziché nel 1000 per cento.
L’entità della rivalutazione accordata a G.P. contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, è stata adeguatamente motivata nella semenza impugnata, con cui si è osservato che la mora del debitore si protraeva da oltre trenta anni, nel corso dei quali l’inflazione aveva raggiunto indici anche del 13%: il che giustifica li risultato cui la Corte d’appello è pervenuta.
La questione relativa alla mancanza di prove circa un effettivo pregiudizio, che il creditore avesse subito in seguito all’aumento del costo della vita, è da ritenere preclusa in questa sede a causa della sua novità, per le stesse ragioni esposte a proposito dell’undicesimo e del dodicesimo motivo di ricorso.
Infine, nessuna indebita duplicazione è ravvisabile nella contestuale condanna di D.P. sia alla corresponsione della rivalutazione monetaria della somma dovutagli in restituzione, sia al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede. Come esattamente ha rilevato la Corte d’appello, non si può escludere che G.P., a causa del mancato acquisto dei beni oggetto del contratto preliminare, abbia subito un pregiudizio ulteriore, rispetto a quello derivante dal ritardo con cui gli sono state restituite le somme versate al promittente venditore: danni di cui solo nel futuro giudizio dovrà essere provata la sussistenza e l’entità.
Del motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale proposto da G.P., il resistente D.P. ha eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità, in base a vari argomenti che vanno tutti disattesi: la censura è sostanzialmente unitaria, sicché non occorreva che fosse articolata in distinte doglianze; la richiesta di “riforma”, anziché di “cassazione” della sentenza impugnata è ininfluente, poiché compete a questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso, stabilire di ufficio, indipendentemente dalle richieste delle parti, se la sentenza impugnata debba essere cassata con o senza rinvio, o se eventualmente la causa possa essere decisa nel merito (Cass. 4 marzo 2010 n. 6994); viene sostanzialmente denunciata una carenza di motivazione, relativamente a un fatto controverso indicato con chiarezza e precisione; la censura rivolta al capo della sentenza di appello, con cui è stata determinata la somma che D.P. è tenuto a rimborsare a G.P., implica che sia stata impugnata – e non possa quindi considerarsi passata in giudicato, come sostiene il ricorrente – anche la decisione del giudice di secondo grado, relativa alla condanna del medesimo G.P. a restituire quanto aveva percepito in più, in esecuzione della sentenza dei Tribunale, rispetto alla minore somma di cui la Corte d’appello lo aveva ritenuto debitore.
Sebbene sia quindi ammissibile, il ricorso in esame non può essere accolto.
Vi si sostiene che con la sentenza impugnata erroneamente è stata individuata in lire 13.000.000, anziché in lire 22.000.000, la somma che G.P. aveva versato a D.P. e che quest’ultimo deve restituirgli, oltre alla rivalutazione monetaria. Si verte dunque in tema di un accertamento eminentemente di fatto, insindacabile in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poiché il giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione sul punto, osservando che le somme ricevute da D.P. in forza del contratto preliminare in questione risultavano ammontare, alla luce della documentazione acquisita, in lire 4.000.000 versate dall’originario contraente e in lire 9.000.000 corrisposte dal cessionario del negozio, mentre la somma portata da un assegno consegnato “in garanzia” al promittente venditore non risultava essere stata incassata. I diversi e contrari assunti del ricorrente incidentale non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.
I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili per D.P. e G.P. nella reciproca loro soccombenza, per P.S. nell’avvenuta sua sostanziale estromissione dal processo, già all’esito del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Finalmente è stato pubblicato il regolamento per l’istituzione e la gestione del registro a cui ci si dovrà iscrivere per evitare di essere tormentati da comunicazioni commerciali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 , n. 178
Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Visto l’articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l’applicazione di un regime transitorio in quanto fino all’attuazione del nuovo regime non puo’ che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall’ordinamento italiano, l’unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita’ di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra’ essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’articolo 87 della Costituzione, conferisce, tra l’altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
– Si riporta il testo dell’articolo 130, comma 3-bis,
del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’ consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale e’ intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.».
– Si riporta il testo dell’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee):
«Art. 20-bis. Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE. – 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonche’ ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo”»;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 130 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), 1e’ consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione: della quale e’ intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e’ istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche’, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante, contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 1e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalita’ tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e’ intestatario secondo modalita’ semplificate ed, anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalita’ tecniche di funzionamento , e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso;
prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita’ dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita’ o di categoria merceologica, del relativo aggiornamento, nonche’ del correlativo periodo massimo di utilizzabilita’ dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilita’ e sulle, modalita’ di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante”;
c) all’articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e’ sanzionata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo».
2. Il registro previsto dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e’ istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice.
3. All’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».
4. All’ articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
5. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
– Si riporta testo dell’articolo 55 del Codice in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni:
«Art. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall’Autorita’ e
aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l’anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull’applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilita’, qualita’ e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantoche’ il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio, di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L’Autorita’ assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
informazioni loro Comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma .1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, su proposta del
Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, previa consultazione ai sensi dell’articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le
modalita’ di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilita’ del numero di cui all’articolo 80.
7. Ogni impresa e’ tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche’ venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identita’, nonche’ del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L’autorita’ giudiziaria ha facolta’ di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno .
Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».
Note all’art. 1:
– Il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 3 giugno 2003, n. 196, e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
– Si riporta il testo dell’articolo 129 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 129. Elenchi di abbonati. 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo
154, comma 3, e in conformita’ alla normativa comunitaria, le modalita’ di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati gia’ raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita’ per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per
le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalita’ di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche’ in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.».
– Si riporta il testo dell’articolo 130, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’ consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale e’ intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.».
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.
Note all’art. 2:
– Per gli artt. 129 e 130, comma 3-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all’articolo 1.
– Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 4, lettere a) e b), e degli articoli 13, 23 e 24 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».
«Art.13. Informativa. 1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di responsabili o
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu’ responsabili e’ indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita’ attraverso le quali e’ conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e’ stato designato un responsabile per il riscontro ‘all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, e’ indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo’ non comprendere gli elementi gia’ noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo’ ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita’ di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo’ individuare con proprio provvedimento modalita’ semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e’ data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando e’ prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di: mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.».
«Art. 23. Consenso. 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso puo’ riguardare l’intero trattamento ovvero una o piu’ operazioni dello stesso.
3. Il consenso e’ validamente prestato solo se e’ espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e’ documentato per
iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso e’ manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.».
«Art. 24. Casi nei quali puo’ essere effettuato il trattamento senza consenso. 1. Il consenso non e’ richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e’ necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e’ necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e’ parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita’ che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita’ e pubblicita’ dei dati;
d) riguarda dati, relativi allo svolgimento di attivita’ economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e’ necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumita’ fisica di un terzo. Se la medesima finalita’ riguarda l’interessato e quest’ultimo non puo’ prestare il proprio consenso per impossibilita’ fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’ di intendere o di volere, il consenso e’ manifestato da chi esercita legalmente la potesta’, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e’ necessario, nei casi individuati dal. Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attivita’ di gruppi bancari e di societa’ controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
le liberta’ fondamentali, la dignita’, o un legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, e’ effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalita’ di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) e’ necessario, in conformita’ ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso’ archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.».
Art. 3
Istituzione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Note all’art. 3:
– Per l’articolo 130, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all’articolo 1.
– Per l’articolo 7, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all’articolo 2.
Art. 4
Realizzazione e gestione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell’affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilita’ dell’affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
d) l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuita’ del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell’eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
e) l’obbligo di consentire l’esercizio di attivita’ di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. La concreta ralizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:
a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori;
b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalita’ tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori;
c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalita’ tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro e’ istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.
Note all’art. 4:
– Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
– Per l’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si veda nelle note
alle premesse.
Art. 5
Soggetti obbligati all’accesso e modalita’ di adesione al servizio
1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di: a) documentazione attestante l’identita’ dell’operatore, per le persone fisiche, documento di identita’ in corso di validita’ del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identita’ del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curera’ materialmente i contatti con gli abbonati;
c) l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l’operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati
comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al registro. La validita’ dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.
Art. 6
Costi di accesso al registro
1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all’articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all’art. 6:
– Si riporta il testo dell’articolo 130, comma 3-ter, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-ter. il registro di cui al comma 3-bis e’ istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronuncianoentro trenta giorni dalla richiesta, nonche’, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente. o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono: interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;».
Art. 7
Modalita’ e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
1. Ciascun abbonato puo’ chiedere al gestore che la numerazione della quale e’ intestatario, riportata negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalita’:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione ne registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal estore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilita’ per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficolta’ o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di piu’ numerazioni e’ possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalita’ di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro e’ sempre data conferma all’abbonato.
3. L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attivita’ o di categoria merceologica. L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalita’ da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, purche’ cio’ sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato puo’ aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalita’ previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato puo’ iscriversi o revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
5. L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico e’ a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L’iscrizione dell’abbonato nel registro pubblico e’ riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo’ estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale fine e’ assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L’iscrizione al registro pubblico puo’ avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita’ automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’
giudiziaria.
Note all’art. 7:
– Per gli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all’articolo 2.
– La delibera n. 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2002, n. 194.
– Per l’articolo 55 del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
Modalita’ tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del Codice.
2. L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalita’, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i
dati presenti nel registro. Il gestore del registro da’ corso all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico e’ possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza, integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’ giudiziaria.
Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 139 del citato decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’ consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via telematica, mediante l”iscrizione della numerazione della quale e’ intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e’ istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche’, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro, il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi mediante contratto di servizio, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le- comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalita’ tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e’ intestatario secondo modalita’ semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalita’ tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita’ dell’iscrizione a registro, distinzione settore di attivita’ o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche’ del correlativo periodo massimo di utilizzabilita’ dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilita’ e sulle modalita’ di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.».
Art. 9
Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante
1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e a non modificarla.
Art. 10
Obbligo di informativa
1. Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresi’, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa puo’ essere resa con modalita’ semplificate.
Art. 11
Campagna informativa per il consumatore
1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalita’ di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalita’, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.
Note all’art. 11:
– Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n 206, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003,
n. 229:
«Art. 4. Educazione del consumatore. 1. L’educazione dei consumatori e degli utenti e’ orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche’ la rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attivita’ destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalita’ promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.».
– Si riporta testo dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
«Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente, all’anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».
Art. 12
Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
1. Il gestore assicura l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche’ per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice.
Note all’art. 12:
– Si riporta il testo dell’articolo 162, comma 2-quater, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e’ sanzionata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo.».
Art. 13
Tutela dell’abbonato
1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui e’ intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed e’ assicurato l’accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall’interessato, e’ resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l’aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 4, foglio n. 229
Note all’art. 14:
– Per l’articolo 129 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all’articolo 1. – Per l’articolo 7, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all’articolo 2.
– Le delibere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS, sono pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2002, n. 194 e del 9 luglio 2002, n. 159.
Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 28 settembre – 27 ottobre 2010, n. 21975
Presidente Roselli – Relatore Napoletano
Ricorrente Biella scarpe s.p.a.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del licenziamento per motivo oggettivo intimato dalla società B.S. a S .G. in data 9 settembre 2003 con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e successive modifiche.
La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante che, avendo l’azienda deciso di accettare le dimissioni del S., era del tutto venuta meno l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione aziendale. Conseguentemente, riteneva la predetta Corte che il licenziamento non era la conseguenza della decisione aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal S., ma il contrario, in quanto l’azienda prima aveva espulso il lavoratore e, poi, aveva deciso di riorganizzarsi eliminando il posto di lavoro occupato dal S. ed attribuendo le sue mansioni all’Amministratore delegato della società.
Avverso tale sentenza la società ricorre in cassazione articolando due censure.
Resiste con controricorso la parte intimata che deposita anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2118 cc nonché vizio di motivazione, allega che la Corte di Appello ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, non tenendo conto della reale successione dei fatti. Richiama, altresì, la società gli orientamenti di questa Corte espressi in materia di licenziamento oggettivo riguardo tra l’altro all’insindacabilità delle scelte imprenditoriali e alla prova della diversa utilizzazione del lavoratore licenziato.
La censura è infondata.
Preliminarmente va rilevato, alla stregua anche di quanto osservato dalla parte resistente, che la società, pur deducendo il vizio di violazione di legge, non specifica in cosa sia consistito tale vizio, sicché la censura essendo generica è inammissibile.
Quanto al denunciato vizio di motivazione, va premesso che costituisce principio del tutto pacifico (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (in tal senso Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 20499).
In tale ottica si è ribadito da questa Corte che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972).
Né, si è ulteriormente rimarcato, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 20 aprile 2006 n. 9233).
Sulla base di tali principi non possono trovare ingresso in questa sede le censure in esame che, a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie sorretta da congrua motivazione, la quale dà conto del percorso logico seguito dai giudici di appello per addivenire alla conclusione che il licenziamento del Suardi non è una conseguenza della riorganizzazione aziendale bensì il contrario.
Le critiche, quindi, si risolvono, nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle prove che in quanto tale non è ammissibile in sede di legittimità.
Con la seconda censura la società, denunciando violazione dell’art. 1372 cc ed omessa motivazione, deduce che, nonostante la espressa trattazione nella memoria costituzione della questione relativa alle dimissioni del lavoratore prima del licenziamento, la Corte del merito si è limitata a “sostenere che la società avrebbe potuto considerare dimissionario il dipendente”.
La censura è infondata.
Lo è perché, sotto il profilo del difetto di motivazione, la Corte del merito, invece, affronta la questione accertando che la società ha accettato la revoca delle dimissioni del lavoratore e lo ha considerato ancora alle proprie dipendenze.
Lo è altresì, per quanto attiene l’allegata violazione di legge, in quanto difetta, anche in questo caso, la specifica deduzione del relativo vizio in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, in conclusione va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 17,00 oltre euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA.
D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 in G.U. n. 258 del 04 novembre 2010
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
Il Ministro della Giustizia
DI CONCERTO CON
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010; ADOTTA
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «mediazione»: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo;
h) «indennità»: l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell’elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione;
p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2 (Oggetto)
Il presente decreto disciplina: l’istituzione del registro presso il Ministero; i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la
sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; l’istituzione dell’elenco presso il Ministero; i criteri e le modalità di iscrizione nell’elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la
sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco; l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli
organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati. Capo II Registro degli organismi
Art. 3 (Registro)
1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4 (Criteri per l’iscrizione nel registro)
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di
mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell’organismo.
3.Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10. 5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.
Art. 5 (Procedimento di iscrizione)
1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.
Art. 6 (Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore)
1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L’elenco dei mediatori è corredato: a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi. 4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.
Art. 7 (Regolamento di procedura)
1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. 2. L’organismo può prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10. 4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento;
c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 8 (Obblighi degli iscritti)
1. L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 2. Il responsabile dell’organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
Art. 9 (Effetti dell’iscrizione)
1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro. 2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d’ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Art. 10 (Sospensione e cancellazione dal registro)
1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.
Art. 11 (Monitoraggio)
1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.
Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 12 (Registro degli affari di mediazione)
1. Ciascun organismo e’ tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. 2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Art. 13 (Obblighi di comunicazione al responsabile)
1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 14 (Natura della prestazione)
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Art. 15 (Divieti inerenti al servizio di mediazione)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), l’organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c).
Capo IV Indennità
Art. 16 (Criteri di determinazione dell’indennità)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
Capo V Enti di formazione e formatori
Art. 17 (Elenco degli enti di formazione)
1. E’ istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori. 2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale.
3. L’elenco e’ articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18 (Criteri per l’iscrizione nell’elenco)
1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;
i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresì: a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione,
attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).
Art. 19 (Procedimento d’iscrizione e vigilanza)
1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.
Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 20 (Disciplina transitoria)
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.
Art. 21 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro della giustizia
Il Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli
Tabella A (articolo 16, comma 4)
Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200
La protesta di ieri, giovedì 4 novembre, sembra avere ottenuto un primo risultato. Alcuni Senatori hanno infatti garantito agli avvocati che manifestavano pacificamente che sarà stralciata la possibilità, per gli avvocati iscritti all’albo, di essere dipendenti privati. Staremo a vedere se la parola sarà mantenuta e se verranno recepite le altre istanze.