Non si può licenziare il lavoratore depresso non trovato dalla visita fiscale perché dal medico di fiducia per la sindrome depressiva.

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 22 settembre – 21 ottobre 2010, n. 21621
Presidente – Relatore Foglia

Svolgimento del processo

Con ricorso del 1° aprile 2005 C.L.A., dipendente della s.r.l. X dal omissis al omissis, conveniva in giudizio detta società davanti al Tribunale di Taranto per ottenere la pronuncia di nullità ed inefficacia del licenziamento disciplinare inflittole, in quanto non sorretto da giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 Stat. lav.
La società convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda, la quale veniva accolta integralmente dal Tribunale adito, con sentenza n. 9931 del 2005.
Detta sentenza – avverso la quale proponeva appello la società convenuta – veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 1° giugno 2007.
Nel pervenire a questa conclusione, la Corte territoriale riteneva:
a) che l’assenza della C. dal domicilio dichiarato durante le fasce orare di reperibilità non assumeva in sé e per sé rilevanza disciplinare;
b) che tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia da cui l’appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;
c) che nessun rilievo disciplinare – per l’assenza di intento elusivo – poteva assumere il non essersi presentata alla visita ambulatoriale prescritta dal medico fiscale;
d) che la buona fede della lavoratrice si desume anche dalla certificazione prodotta in atti, dalla quale emerge che essa fu sottoposta a visita di controllo il omissis;
e) che comunque vi è una sproporzione tra addebiti e la sanzione espulsiva adottata.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la C. con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, degli artt. 1175, 1375 e 2687 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, carenza di indagine in merito alla intenzionalità della condotta della lavoratrice ed all’effettivo ricorrere dei dati fattuali posti a fondamento del provvedimento reso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 34 del c.c.n.l. di categoria all’epoca vigente – assume la società ricorrente che le decisioni dei giudici di merito sono censurabili almeno per quattro profili:
a) per non avere essi conferito alcuna valenza probatoria – ai fini della determinazione della oggettiva gravità della condotta della lavoratrice – alla circostanza che la lavoratrice, già assente dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità in data omissis, non si era presentata al controllo ambulatoriale il successivo giorno omissis, come prescritto dal medico fiscale;
b) per avere attribuito i Giudici di appello carattere di esimente all’assenza della ricorrente nel domicilio dichiarato, stante la natura della patologia denunciata (sindrome ansioso depressiva), la quale, invece, non ammette deroghe all’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità;
c) per non aver la lavoratrice provato – come era suo onere ex art. 2687 c.c. – che la visita medica cui era sottoposta presso il suo sanitario di fiducia durante le fase di reperibilità, fosse indifferibile;
d) per avere, la Corte di appello ignorato l’ulteriore inadempienza, posta in essere dalla reclamante, in materia di visite fiscali, per aver violato l’art. 34, lett. b), terzo capoverso del ccnl di categoria all’epoca vigente secondo il quale: “qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale ha comunque l’obbligo di avvertire l’amministrazione entro le 19 dello stesso giorno. (Su tale obbligo cfr. la dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica durante l’orario di reperibilità, ma deve dare dimostrazione della loro urgenza ed indifferibilità e cioè di una necessità di effettuarli solo durante le ore della possibile visita di controllo).
Si tratta, dunque, per la società ricorrente, di rispondere al quesito di diritto formulato con il ricorso principale, se debbono dirsi violati dai giudici di merito i principi generali di correttezza e buona fede, posti dall’art. 1375 c.c., la cui osservanza è indispensabile per assicurare la corretta esecuzione del rapporto stesso, e se deve accertarsi il presupposto della intenzionalità, decisivo ai fini di perseguire disciplinarmente la condotta della dipendente.
Col secondo motivo – denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 41 del ccnl, ed alla L. n. 638 del 1983, art. 8; insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; incongruità ed illogicità delle conclusioni della Corte di appello per mancata ed erronea valutazione delle risultanze processuali soprattutto in ordine alla natura recidivante delle mancanze commesse e della maggiore perseguibilità di detta infrazione. Valutazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; omessa o erronea valutazione delle deduzioni avanzate dal convenuto Istituto su punti decisivi della controversia – rileva la ricorrente che:
a) i Giudici di merito non hanno conferito alcun rilievo al fatto che la lavoratrice | non si sia presentata alla visita di controllo nell’ambulatorio medico disposta dal medico fiscale. Sul punto non è necessario ricordare (cfr. la sentenza appellata) la “buona fede dell’appellata desumibile anche dal fatto che dalla certificazione prodotta dal suo difensore emerge che essa fu sottoposta alla visita di controllo in data omissis, e cioè ben 22 giorni dopo il verificarsi dell’assenza della lavoratrice dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità”;
b) i Giudici di merito non hanno mai dato rilievo alla natura recidivante delle ripetute mancanze poste in essere dalla C., influendo essa certamente sulla determinazione della sanzione disciplinare adottata (cfr. Cass., 13536 del 2002; n. 7391 del 1999 ecc.).
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Le motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, resistono decisamente alle critiche della ricorrente le quali, in buona sostanza, integrano una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale di causa del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.
I Giudici di merito hanno, invero, approfondito tutti i comportamenti addebitati alla C., partendo dalle due contestazioni: la prima, del omissis relativa alla sua assenza – alle ore 18,30 del omissis – dal suo domicilio, in occasione del primo controllo medico fiscale, e la seconda, per essere stata vista, nei giorni omissis, rimanere in spiaggia per qualche ora.
A differenza dei Giudici di merito, la società ricorrente ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico della C. e le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti.
Questa Corte ha più volte statuito – in casi simili – che “per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Anche quanto alla seconda contestazione (l’essere stata vista recarsi al mare, a trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare ivi per qualche ora della mattinata), la decisione adottata dai Giudici di merito appare del tutto ragionevole, una volta escluso, nel particolare caso, che la breve esposizione al sole da parte della lavoratrice potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione.
La sentenza impugnata ha altresì compiuto una attenta disamina della complessiva condotta della C., prima e dopo la malattia. Ciò ha consentito – da una parte – di evidenziare la sua totale incensuratezza, oltre all’assenza di precedenti addebiti a suo carico, nell’intero arco di 17 anni di carriera lavorativa alle dipendenze della società ricorrente, e dall’altra, il suo spirito collaborativo nel manifestare la sua disponibilità a sottoporsi ad una serie di visite fiscali anche a distanza di un giorno l’una dall’altra, il che depone chiaramente per la sua buona fede e l’assenza di intenti elusivi.
Ma anche a non voler trascurare qualche aspetto negativo della sua condotta, resta inconfutabile la sproporzione esistente tra la medesima condotta ed il licenziamento disciplinare il quale costituisce la estrema ratio (cfr. Cass., n. 21213 del 2005).
In conclusione, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della resistente non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.
Sulla base di quanto precede, il ricorso non merita accoglimento e, dunque va respinto con onere a carico della società ricorrente, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 41,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, e spese, IVA e CPA.

No alla revocatoria se il credito è sorto dopo l’atto di vendita di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia

Cassazione – Sezione terza – sentenza 28 settembre – 15 ottobre 2010, n. 21338
Presidente Trifone – Relatore Urban

Svolgimento del processo

Con citazione in data 28 luglio 1998 la s.p.a. Banca di Roma conveniva P.M. e S.M. avanti al Tribunale de L’Aquila deducendo di vantare un credito nei confronti della prima in virtù del saldo passivo relativo ad un rapporto di conto corrente di corrispondenza; aggiungeva che la P., con atto in data omissis, aveva venduto alla S. la nuda proprietà di alcuni immobili siti in omissis, nuda proprietà che a sua volta le era stata ceduta dal marito, Sc.An. (fratello della acquirente), che se ne era riservato l’usufrutto. Chiedeva perciò che la vendita venisse dichiarata inefficace nei propri confronti, posto che in realtà mirava a sottrarre ad essa creditrice la garanzia generica del credito.
La P., nel costituirsi in giudizio, confermava gli anzidetti rapporti di parentela ma deduceva di essersi separata dal marito nel omissis, dopo soli quattro anni di matrimonio, a causa della reiterate violenze subite dal coniuge. Spiegava, in particolare, che era stata costretta a vendere gli immobili alla cognata (senza peraltro ricevere alcun corrispettivo) proprio a causa delle minacce subite dal marito, che, dopo essersi fatto consegnare, con uno stratagemma, un assegno firmato in bianco, aveva minacciato di porlo all’incasso se non avesse prestato il consenso alla vendita. Precisava di avere ceduto alla richiesta soltanto perché la condotta minacciata dal coniuge le avrebbe procurato un danno irreparabile, posto che, all’onta del protesto, si sarebbe aggiunto anche l’impedimento a partecipare ad un imminente concorso pubblico: concludeva, perciò, aderendo alla domanda svolta dalla banca.
La S. chiedeva invece che la domanda venisse respinta, sul rilievo che il credito della banca era sorto (con la chiusura del rapporto di conto corrente, e quindi) in epoca successiva al negozio di compravendita: occorreva, quindi, che tra le parti del negozio fosse provata la dolosa preordinazione ai danni del creditore, nella specie insussistente al punto che ella non era neppure a conoscenza dell’esistenza d’un debito della cognata nei confronti dell’istituto. A maggior conferma della propria buona fede rilevava che, con il contratto di compravendita, la stessa acquirente si era accollata anche il pagamento di un mutuo, la cui garanzia ipotecaria gravava sull’immobile.
Con sentenza del 30 giugno 2002 il Tribunale de L’Aquila dichiarava la inefficacia dell’atto.
La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza del 15 dicembre 2005, accoglieva l’appello proposto da S.M. e rigettava la domanda proposta dalla Banca di Roma, che condannava alle spese: rilevava cha l’istituto di credito non aveva fornito una prova appagante della dolosa preordinazione della vendita, al fine di pregiudicare la garanzia del credito vantato nei confronti della sig. P..
Propone ricorso per cassazione Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.) con unico motivo.
Resiste con controricorso S.M., che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., dell’art. 116 c.p.c., e la contraddittoria, illogica e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la banca fornito la prova della esistenza di un accordo fraudolento, sia attraverso la dichiarazione (confessoria) della stessa sig. P., sia attraverso la deposizione del teste C.C.; non solo, ma la corte territoriale aveva omesso di considerare che il contratto di conto corrente era stato stipulato oltre un anno prima la vendita e quindi la esistenza del debito nei confronti della banca era antecedente all’atto dispositivo.
Come è stato correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, il credito che ha giustificato la proposizione dell’azione revocatoria, risulta che sia sorto posteriormente all’atto di vendita impugnato, posto che la relativa pronunzia assunta dal giudice di primo grado non è stata appellata e quindi sul punto si è formato il giudicato.
Quanto alla valutazione degli elementi probatori assunti nella fase di merito sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, si deve rammentare che “in tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l’“animus nocendi” richiesto dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione”. (Cass. 7 ottobre 2008 n. 25757). Nella specie la sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione coerente sul piano logico e del tutto conforme alle norme sostanziali e processuali che regolano la materia, della inattendibilità degli elementi probatori acquisiti, con la conseguente carenza della dimostrazione della consapevolezza della volontà di pregiudicare le ragioni della banca attrice.
Il ricorso risulta quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Il Comune è responsabile per l’incidente al motociclista scivolato sull’acciottolato del centro storico

Cassazione – Sezione terza – sentenza 2 luglio – 15 ottobre 2010, n. 21328
Presidente Di Nanni – Relatore Petti

Svolgimento del processo

1. Il omissis alle ore 11, in via omissis, il vespista S.A. a bordo di una vespa, scivolava sull’acciottolato della strada del centro storico, riportando lesioni e danni al mezzo. Con citazione del 22 novembre 1997 lo S. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di omissis e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per responsabilità aquiliana ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. Il Comune si costituiva contestando il fondamento delle pretese e chiamava in lite la assicuratrice La Nazionale, che si costituiva sostenendo le difese del Comune comunque deducendo di rispondere nei limiti del massimale di polizza.
2. Il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 19 settembre 2001 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite; in particolare il tribunale escludeva la esistenza di una situazione di pericolo tale da determinare la caduta del conducente della vespa.
3. Contro la decisione proponeva appello S. chiedendone la riforma, sul rilievo che era stata dedotta anche la responsabilità da custodia; resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione.
4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2005 rigettava il gravame e condannava S. alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate.
5. Contro la decisione ricorre S. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la parte assicuratrice con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.
Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli artt. 2034 e 2051 c.c., come error in iudicando ai sensi dell’art. 360, n. 3 del codice di rito. La censura, ampiamente illustrata da ff. 3 a 15 del ricorso, dapprima compie un ampio excursus sulla evoluzione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che considera applicabile al proprietario del bene pubblico, nel caso di specie il Comune di omissis quale custode di un breve tratto stradale all’interno del piccolo centro storico, e quindi descrive, per la migliore comprensione dello stato dei luoghi, rispettando i principi di autosufficienza, le condizioni della strada, mantenuta nello stato originario e storico, con lastroni cementali, una elevata pendenza e una striscia in basolato con concavità per convogliare le acque reflue.
La censura, in relazione alle condizioni concrete della sede viaria, sostiene che il Comune, responsabile della custodia e manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, specie per i mezzi a due ruote, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come prescritto da varie norme del codice della strada, puntualmente indicate – a f. 11 del ricorso.
Assume infine il ricorrente che il Comune, per liberarsi della presunzione di responsabilità in ordine alla causalità del danno, doveva fornire la prova del caso fortuito. Anche a voler considerare la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., la situazione viaria descritta presentava il carattere di insidia diffusa, rendendo imprevedibile al conducente di veicoli a due ruote le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti – ff. 14 in fine.
Nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione sui punti decisivi descrittivi della fattispecie da sussumere sotto le norme di protezione, come si ribadisce da ff. 15 a 24 del ricorso, dove si pone nuovamente in evidenza il precetto del vigente regolamento del codice stradale, che obbliga la installazione di segnali di pericolo generico quando sussista una reale situazione di pericolo della strada.
Nel terzo e nel quarto motivo, consequenziali all’accoglimento dei primi due, si deduce l’error in iudicando per la mancata considerazione e liquidazione delle pretese risarcitorie, e delle spese processuali sostenute dalla parte lesa.
In relazione alle censure esposte il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dell’incidente, si attaglia la disciplina dell’art. 2051 c.c., secondo la linea interpretativa evolutiva da ultimo espressa da questa Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456. Secondo i principi di diritto enucleati nella sentenza citata, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziano il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull’ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione – da ff. 3 a 6 – si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilità, senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell’art. 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene.
Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorità comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare.
Applicando correttamente i principi richiamati, la valutazione delle condotte pone da un lato, la evidenza di una responsabilità comunale, e da altro lato la prova del nesso causale tra la caduta e la pericolosità della strada.
Il Giudice del rinvio, Corte di appello di Palermo, vincolato al rispetto dei principi soprarichiamati, riesaminerà il merito in ordine alla quantificazione delle pretese risarcitorie, provvedendo anche alla attribuzione e liquidazione delle spese di lite, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

E’ dimostrato: vogliono distruggerci

E’ stata soppressa l’incompatibilità del lavoro subordinato privato con l’esercizio della nostra professione

Giovedì 21 ottobre è stato inferto l’ennesimo, definitivamente fatale colpo alla nostra categoria: nell’aula del Senato che sta varando la riforma del nostro Ordinamento professionale è stato approvato a sorpresa un emendamento (al testo unificato dei tanti progetti di legge della riforma), con il quale è stata soppressa l’incompatibilità del lavoro subordinato privato con l’esercizio della nostra professione.

E’ ben vero che, a danno della collettività (oltre che nostro), la sciaguratissima soppressione dell’incompatibilità travolge i principi cardine dell’attività forense, quelli dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato anche dal proprio assistito (pur ribaditi derisoriamente nel primo articolo della riforma), ma è drammaticamente evidente che non soltanto gli albi saranno inflazionati dagli attuali dipendenti di imprese private in possesso dell’abilitazione -finora inutile- all’esercizio professionale, ma sarà tanto vistoso il futuro risparmio degli onorari per compensare gli avvocati del libero foro che la maggior parte del lavoro di consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale per le imprese sarà sempre più sottratto alla libera professione, aumentando sempre di più gli avvocati dipendenti.

Tanto sarà conveniente che un’impresa privata (soprattutto quelle di assicurazione, di esazione, finanziarie, bancarie, immobiliari e simili) assuma avvocati alle proprie dipendenze, considerando che -beffardamente- nella vituperata riforma dell’ordinamento in discussione al Senato sono stati già ripristinati sia il divieto di patto di quota lite, sia il divieto di travalicare gli importi tabellari minimi degli onorari.   Se un datore di lavoro privato non fosse già indotto ad assumere avvocati-dipendenti per il risparmio tra il salario corrispondendo ed i compensi tariffari, con l’aggiunta dell’abolizione del divieto di patto di quota lite e del divieto di violare i minimi tariffari sarà imperativo per qualunque normale imprenditore sano di mente  privarsi dell’avvocato esterno ed affidarsi ad un avvocato suo dipendente.

Non ci illudiamo che i dipendenti di una banca non siano attualmente i massimi esperti delle materie che attualmente vengono curate da avvocati esterni (come, ad esempio, il diritto fallimentare), poiché -in breve- tutti gli avvocati dipendenti si specializzeranno inevitabilmente sul campo.

I cosiddetti “Grandi Studi” rischieranno di subìre, da parte di avvocati loro stabili collaboratori, azioni di accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (assai più oneroso per gli oneri previdenziali e per il c.d. cuneo fiscale rispetto ad un rapporto libero professionale) .

Un maligno capolavoro, coniugandosi (con la riforma) la abolizione dell’incompatibilità dell’esercizio con l’impiego privato con il ripristinato divieto di patto di quota lite e con il ripristinato divieto di non violazione dei minimi tariffari.  Il nostro più maligno nemico non poteva arrivare a concepire beffardamente tanto odio nefando contro di noi.

Tale ultimo. magistrale colpo alla professione forense si aggiunge alle ultime malignità dell’obbligatorietà della mediazione pregiudiziale (senza neppure la previsione dell’assistenza legale obbligatoria) e dell’introduzione dell’arbitrato per quasi tutte le controversie di lavoro (anch’essa senza la previsione dell’assistenza legale obbligatoria).

I Consigli degli Ordini che totalizzano circa 220.000 avvocati con i rispettivi familiari e dipendenti non sono stati ancora capaci di vituperare la nefasta riforma (ideata inizialmente soltanto per sottrarre potere ai Consigli stessi ed attribuire al CNF la potentissima potestà di emanare regolamenti, potestà che già usa senza averne la attribuzione …..).   Per consentire al CNF di ottenere tale assurda potestà è stato avviato il nefastissimo procedimento legislativo di riforma, con il risultato che ridurrà la categoria alla fame, sfasciando anche (ovviamente) la nostra previdenza.

In pochi mesi, con tali novità,  la categoria forense verrà distrutta.  Maledetti.

Non ci resta che sperare che il solito Fini dia risolutivamente addosso a Berlusconi, come fa sempre meno sordamente da più di un paio di anni a questa parte, sì da far cadere al più presto la maggioranza eletta dal popolo e far cadere questa legislatura dalla quale ci piovono addosso tante perfidie, nell’ignavia dei nostri rappresentanti.

Non sono certo un seguace di Bossi, ma -incredibilmente- saremo costretti tutti noi a conclamare con Bossi: NO AL SOPRUSO DI UNA NUOVA MAGGIORANZA PARLAMENTARE NON ELETTA DAL POPOLO, che concluderebbe la riforma della professione forense, uccidendola.

Invochiamo le elezioni politiche per evitare una tale riforma, che decapiterebbe l’Avvocatura.

Federico Bucci

Diagnosi prenatale errata, Bambin Gesù condannato a pagare 1,6 milioni di euro (da www.corriere.it)

ROMA – Un risarcimento di un milione e 600 mila euro per un errore diagnostico. Questa la sentenza del giudice Cecilia Bernardo, della seconda sezione civile del tribunale di Roma, nei confronti di una coppia di coniugi, lui 45 anni, lei 41, residenti in un comune della val di Sangro (Chieti). La vicenda riguarda un errore negli esami diagnostici prenatali nel 1999 quando la coppia mise al mondo una bambina affetta da ceroide lipofascinosi neuronale infantile, rarissima patologia.

AVVOCATI IN CORSIA – I problemi dei coniugi, assistiti dagli avvocati Luigi Comini e Filippo Paolini del Foro di Lanciano (Chieti), iniziarono nel 1993, allorquando quando nacque il loro primogenito. Dopo pochi mesi dalla nascita il piccolo mostrò una lunga serie di deficit psichici e motori e venne sottoposto a vari esami e accertamenti presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. La diagnosi dei sanitari romani fu gravissima: ceroide lipofascinosi neuronale infantile, di cui madre e padre erano portatori sani. In ogni caso i medici diedero speranza alla coppia.

TENTARE UN’ALTRA GRAVIDANZA – Attraverso particolari esami molecolari avrebbero potuto tentare una nuova gravidanza e il bambino sarebbe potuto nascere sano. Ma il primo tentativo, nel 1996, andò male e la donna fu costretta ad abortire. Tre anni dopo, nel 1999, la villocentesi diede un risultato favorevole e a settembre nacque una bambina. A 18 mesi, però, anche lei mostrò i segni della gravissima di cui era affetto il fratello, che nel frattempo morì. Il tribunale di Roma ha condannato sia l’ospedale che il medico che eseguì l’esame molecolare. Per l’avv. Comini « è un risultato che almeno in parte risarcisce la coppia che in questi anni sono stati costretti ad indebitarsi per far fronte alle costose terapie negli Usa per curare la figlia». (Fonte: http://www.corriere.it e Ansa)

 

Nel DDL sulla riforma forense, il Senato ripristina le tariffe minime e si impegna ad approvare il testo entro il 5 novembre.

Approvato dal Senato l’articolo 12 del disegno di legge sulla riforma della professione forense che reintroduce le tariffe minime per gli avvocati, abrogate dal decreto Bersani.
Di conseguenza, viene ribadita la liceità e la necessità dei minimi tariffari; viene anche cancellata la possibilità di stipulare patti di quota lite.

Inoltre, per la prima volta viene introdotta nel nostro ordinamento l’obbligatorietà, per tutti gli avvocati, di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. L’inosservanza di tale obbligo costituirà illecito disciplinare.
E’ stato poi deciso di rimandare il provvedimento in Commissione la prossima settimana, con l’impegno a riprendere l’esame in aula nella settimana successiva e concluderlo entro il 5 novembre. A quel punto la riforma passerà alla Camera dei Deputati.

Alle Sezioni Unite la questione sull’impugnativa della deliberazione condominiale da effettuarsi con citazione o con ricorso anche ai fini della tempestività.

Cassazione – Sezione seconda – ordinanza 25 marzo – 14 ottobre 2010, n. 21220
Presidente Triola – Relatore San Giorgio
Ricorrente Lazzari

Ritenuto in fatto

1. – Con atto di citazione notificato il 12 marzo 1998, A.L e A.Z. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo il Condominio P. di Azzano S. Paolo (Bg), per sentir dichiarare la nullità della deliberazione assembleare in data 12 febbraio 1998, che aveva deciso la ripartizione delle spese di copertura di autorimesse interrate, ponendole a carico dei soli proprietari delle autorimesse interessate dai lavori e non di tutti i condomini.
Con la sentenza n. 1658 del 2000, il Tribunale adito ritenne inammissibile la impugnazione perché proposta tardivamente, e cioè con atto di citazione depositato il 20 marzo 1998, e comunque perché erroneamente diretta contro la delibera assembleare del 12 febbraio 1998, che aveva solo deciso sulla ipotesi di revoca della deliberazione in data 14 gennaio 1998, che aveva approvato il criterio di ripartizione di quelle spese.
Con altro atto di citazione, notificato il giorno 11 settembre 1998, il L. e la Z. proposero opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore del predetto condominio, della somma di lire 9.394.180 per spese di copertura di autorimesse interrate, eccependo la carenza di legittimazione attiva del condominio, l’incompetenza per valore del giudice adito e l’illegittimità della pretesa creditoria. Il condominio, costituitosi, chiese il rigetto delle eccezioni avversarie ed osservò che la delibera condominiale che aveva ripartito le spese non era stata impugnata nei termini.
Con la sentenza n. 1450 del 2000, il Tribunale respinse la opposizione. Le due sentenze furono impugnate dal L. e dalla Z.
Riunite le due cause, fu respinto il gravame nei confronti delle due sentenze.
2. – Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte giudicò infondata la censura relativa alla ritenuta tardività della contestazione della delibera. Gli appellanti assumevano la tempestività della impugnazione della delibera condominiale in quanto ritualmente proposta con atto di citazione notificato il 12 marzo 1998, contrariamente alla pronuncia di primo grado secondo la quale per la tempestività della impugnazione varrebbe la data di deposito in cancelleria dell’impugnazione e non quella della notifica alla controparte. La Corte richiamò al riguardo il principio giurisprudenziale secondo il quale l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini si propone con ricorso, alla stregua della formulazione adottata dall’art. 1127 cod. civ., e osservò che la instaurazione del giudizio di appello coincide con la data del deposito nella cancelleria del giudice adito e non con la data della notificazione alla controparte, in ossequio alla finalità di rendere più agevole per la parte la impugnazione senza farne derivare l’operatività dall’attività di terzi, quali l’ufficiale giudiziario o il giudice adito.
Nel caso di specie, essendo stata la citazione introduttiva depositata in cancelleria il 30 marzo 1998, il termine di impugnazione di trenta giorni previsto a pena di decadenza – concluse la Corte d’appello di Brescia – era inutilmente decorso.
3. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il L. e la Z., sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il Condominio P., che ha anche depositato memoria illustrativa.

Considerato in diritto

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo al convincimento espresso dalla Corte di merito sulla tardività della impugnazione della delibera condominiale proposta dai coniugi L.-Z.. Il giudice di secondo grado ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la impugnazione di cui si tratta si propone con la forma del ricorso, e la instaurazione del giudizio coincide con la data del deposito nella cancelleria del giudice adito e non con la data della notificazione alla controparte. Tuttavia – osservano i ricorrenti – la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata precisa che detta impugnazione può essere proposta anche con atto di citazione purché questo venga notificato al condominio entro i trenta giorni dall’adozione o comunicazione della delibera, poiché, in tale ipotesi, l’amministratore viene a conoscenza della impugnazione nel termine previsto dall’art. 1137 cod. civ. e, nel caso in cui sia stato fissato un termine di comparizione eccessivo, può richiederne l’abbreviazione ai sensi dell’art. 163-bis cod. proc. civ. Nella specie, essendo stata adottata la forma della citazione, contraddittoriamente la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla statuizione di tardività della impugnativa.
2. – Alla stregua di analoghe argomentazioni i ricorrenti censurano la sentenza per la erronea applicazione dell’art. 1137 cod. civ. in relazione agli artt. 99 e 163 cod. proc. civ., fondata su quell’indirizzo giurisprudenziale già richiamato nel corso della illustrazione della prima censura.
3.1. – Le doglianze pongono all’esame della Corte le questioni della individuazione del mezzo tecnico di impugnazione delle delibere condominiali, e della data da considerare quale dies a quo ai fini del computo del rispetto del termine per la impugnazione.
3.2. – L’art. 1137, secondo comma, cod. civ. stabilisce che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare “ricorso” all’autorità giudiziaria, precisando che il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa. Il comma successivo dispone che il ricorso sia proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la espressione “ricorso” che figura ripetutamente nel testo richiamato art. 1137 cod. civ., non può ritenersi adoperata in senso atecnico, quale mero sinonimo di istanza giudiziale (v. Cass., sentenze 9 luglio 1997, n. 6205; 27 febbraio 1988, n. 2081; 5 maggio 1975, n. 1716). Tale indirizzo si fonda sul rilievo della diversa formulazione della norma richiamata rispetto alle altre disposizioni codicistiche che, in ipotesi analoghe, in materia di consorzi e società (artt. 2606, 2377), come in materia di comunione in generale (artt. 1107, 1109), non richiedono espressamente il rimedio del ricorso come mezzo di impugnativa delle deliberazioni degli organi collegiali.
La ragione della scelta del predetto mezzo risiederebbe nel carattere di urgenza che generalmente riveste la impugnazione delle delibere condominiali, sottoposta al breve termine di trenta giorni, allo scopo di risolvere celermente le questioni che possano intralciare o paralizzare la gestione del condominio. L’adozione della forma del ricorso consentirebbe al giudice di fissare un termine breve per la comparizione della controparte e per la eventuale sospensione della delibera.
3.3. – Nell’ambito di tale orientamento, è insorto, peraltro, contrasto in ordine all’attività che il condomino ricorrente deve svolgere prima della scadenza del termine di trenta giorni. Secondo un primo indirizzo, sarebbe sufficiente il deposito del ricorso presso il giudice competente: lo stesso ricorso andrebbe poi notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione della udienza di comparizione, entro il termine che sarà stabilito dal giudice(v. Cass., sent. n. 1716 del 1975, cit.).
In senso contrario, si è invocato il principio, sostenuto anche in dottrina, secondo il quale nei casi in cui l’atto introduttivo di un giudizio contenzioso è costituito dal ricorso, per la instaurazione del rapporto processuale è sufficiente il deposito di tale atto nella cancelleria (v. Cass., sent. n. 2081 del 1988, cit.). In tale prospettiva, si è osservato che, ricollegando la instaurazione del rapporto processuale alla notifica del ricorso, l’inammissibilità della impugnazione prescinderebbe dall’attività del ricorrente e dipenderebbe dalla tempestiva emanazione del provvedimento giudiziale di fissazione dell’udienza di comparizione e di assegnazione del termine per la notificazione del relativo decreto alla controparte, in quanto, nel caso di ritardata pronuncia del provvedimento, sarebbe difficile, se non impossibile, per il ricorrente effettuare la notifica nel termine di trenta giorni. E nell’ipotesi, poi, di deposito del ricorso in cancelleria nell’ultimo giorno previsto dalla legge, la inammissibilità dello stesso costituirebbe la regola, essendo improbabile che la notificazione possa essere eseguita entro il termine di decadenza, salvo che la emanazione del provvedimento da parte del giudice sia immediata e ad essa segua la notifica ad horas del ricorso e del decreto.
3.4. – In senso contrario alla tesi secondo la quale il termine “ricorso” sarebbe stato utilizzato, nell’art. 1137 cod. civ., nel suo significato tecnico, si potrebbe osservare che le norme con le quali il legislatore ha inteso stabilire una deroga al principio generale previsto dall’art. 163 cod. proc. civ. – secondo il quale la domanda si propone con citazione – sono formulate in modo differente (v. artt. 703, 706, 712 cod. proc. civ.), precisandosi in esse espressamente che la “domanda” viene proposta con ricorso e indicandosi il giudice competente. In tali procedimenti, poi, il giudice competente o il presidente del tribunale, ove non ritenga di emettere provvedimenti immediati, fissa il termine per la comparizione delle parti davanti a sé (artt. 690, 706 cod. proc. civ.) o davanti al giudice istruttore (art. 713 cod. proc. civ.) e per la notifica del ricorso e del relativo decreto; mentre di una tale attività non vi è menzione nell’art. 1137 cod. civ.
È, poi, incontestabile che l’atto introduttivo della impugnazione delle delibere in tema di comunione è la citazione, e un diverso regime in ordine alla impugnativa delle delibere delle assemblee condominiali non potrebbe fondarsi sulla osservazione che per le delibere in materia di comunione non sussisterebbe l’esigenza di risolvere sollecitamente le questioni concernenti la gestione del condominio.
In dottrina, si è altresì osservato che, interpretata letteralmente, la precisazione del legislatore che il ricorso non sospende l’esecuzione è praticamente priva di senso, in quanto un atto depositato nella cancelleria del giudice, e del quale il destinatario ignora l’esistenza, non potrebbe da solo provocare la sospensione della esecutorietà della deliberazione, mentre la espressione di cui si tratta può avere un significato allorché si interpreti il termine “ricorso” nel senso più generico di proposizione dell’impugnazione, mediante la rituale notifica della citazione.
3.5. – Le argomentazioni svolte indurrebbero a ritenere che, con l’adozione del termine “ricorso” nell’art. 1173 cod. civ., il legislatore non abbia inteso prescrivere il mezzo tecnico attraverso il quale deve essere proposta la impugnazione contro le delibere invalide, ma abbia semplicemente voluto garantire la possibilità del condomino di rivolgersi all’autorità giudiziaria, senza derogare alle forme del giudizio ordinario di cognizione, ricalcando la formulazione dell’art. 26, primo comma, del r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56.
Del resto, secondo alcune pronunce di questa Corte, l’impugnazione delle delibere assembleari può essere proposta anche con atto di citazione, purché lo stesso venga notificato al condominio nel termine indicato dall’art. 1137 cod. civ., con la precisazione che, in tale ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui alla citata disposizione codicistica, occorre tener conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento della iscrizione a ruolo della causa (v. Cass., sentenze 11 aprile 2006, n. 8440, 30 luglio 2004, n. 14560, 16 febbraio 1938, n. 1662), restando in potere dell’amministratore del condominio, in tal caso, chiedere l’abbreviazione del termine a comparire di cui all’art. 163 cod. proc. civ., nel caso in cui sia stato fissato un termine eccessivo.
In senso contrario, si è osservato in dottrina che, se è vero che non vi sono motivi ostativi alla sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. nell’ipotesi di proposizione del giudizio mediante citazione ove sia previsto il ricorso, è altrettanto vero che la convalida dell’atto nullo può ritenersi operante solo nel momento in cui questo produca la medesima situazione processuale propria dell’atto valido cui viene equiparato, e cioè, nella specie, con il deposito della citazione in cancelleria, che determina l’effetto proprio del ricorso. Ne conseguirebbe la illogicità dell’attribuzione alla notificazione della citazione di quella efficacia che la disposizione dell’art. 1137 cod. civ. riconnette esclusivamente all’esperimento dell’azione giudiziaria, in quanto, di per sé, la notificazione non è idonea a determinare la pendenza del giudizio in quelle ipotesi in cui il procedimento debba avere inizio necessariamente con il deposito del ricorso, in armonia con quanto questa Corte ha affermato con riferimento alla ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo pronunciato in controversie di lavoro sia stata introdotta con citazione anziché con ricorso.
4. – In considerazione dei contrastanti orientamenti espressi da questa Corte sul tema, ed avuto comunque riguardo alla particolare importanza delle questioni di massima sollevate, si ravvisa la opportunità della rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Subisce l’addebito della separazione il marito adultero che se ne vanta con gli amici comuni.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 30 giugno – 14 ottobre 2010, n. 21245
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

Svolgimento del processo

In accoglimento della domanda proposta con ricorso dell’11 febbraio 1999 da V.F. nei confronti del coniuga G.A., il Tribunale di Roma, con sentenza 4.4.2003, ha dichiarato la separazione con addebito al G. per violazione del dovere di fedeltà, nonché di assistenza e solidarietà familiare, ed ha posto a suo carico assegno di mantenimento della F. e per ciascuna delle figlie maggiorenni ma non ancora autosufficienti rispettivamente in Euro 2.000,00 ed Euro 1.100,00 mensili, oltre rivalutazione.
Di entrambe le statuizioni il G. si è doluto con appello proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma. In ordine all’addebito ha lamentato omessa ammissione delle prove da lui articolate, reiterandone la richiesta. Ha dedotto che la pretesa infedeltà ascrittagli dalla moglie non aveva trovato il necessario riscontro probatorio; che il suo comportamento infedele andava collocato in un momento successivo alla separazione di fatto; che comunque il fallimento dell’unione coniugale si era già verificato a causa della condotta della moglie che da tempo non gli aveva più prestato affetto né solidarietà morale e spirituale.
Ha chieste ridursi l’importo del contributo di mantenimento, lamentando che il primo giudice lo aveva stabilito sulla base di emolumento di dipendente del omissis comprensivo d’indennità di missione da lui percepita solo in caso di impiego della sua opera all’estero.
Con sentenza n. 1339 depositata il 23 maggio 2005 la Corte territoriale ha confermato la precedente decisione dando atto della cessazione della materia del contendere a far tempo dal 2 novembre 2004 in ordine alle condizioni economiche della separazione, tenuto conto della fissazione dell’assegno di mantenimento nell’udienza presidenziale, celebratasi nell’incardinata causa di divorzio.
A.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente, denunciando col primo motivo violazione dell’art. 151 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione, si duole della pronuncia d’addebito della separazione a suo carico. Assumendo l’esigenza di imprescindibile nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto da uno dei coniugi e la crisi coniugale, sostiene che la relativa prova non può attingersi da mere presunzioni tratte da fonti indirette. Violando tale principio, consacrato nella giurisprudenza richiamata, la decisione impugnata omette accertamento ed esposizione dei fatti che diano conto del nesso tra il suo comportamento e il fallimento del matrimonio, ed affida la sua conclusione a mere presunzioni ed a prova indiretta. Non tiene conto altresì del fatto che egli anche dopo l’allontanamento dalla casa coniugale ha devoluto a favore dei familiari quasi per l’intero il suo stipendio e si è autodeterminato ad un’elargizione in loro favore di L. 54 milioni quattro mesi prima del suo allontanamento dalla casa coniugale.
La controricorrente ne deduce infondatezza rilevando che la sentenza conferma ricostruzioni ermeneutiche di assoluto fondamento giuridico, alla cui stregua ha valutato nel merito le risultanze istruttorie, da cui è emersa la condotta infedele del G. e la sua incidenza nel determinare la crisi coniugale.
Il motivo è inammissibile.
La decisione, presupposta l’esigenza in jure dell’accertamento del nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e crisi dell’unione familiare, asserisce che l’aver instaurato relazione extraconiugale deve presumersi causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza, né vale ad escluderne la rilevanza la sua possibile qualificazione in termini di reazione a comportamenti dell’altro coniuge, non essendo possibile la compensazione di responsabilità nei rapporti familiari. In concreto ed in punto di fatto la relazione intrattenuta dal G. con altra donna, provata per testi, e resa pubblica, causò il fallimento del matrimonio e precedette di poco il suo allontanamento dalla residenza coniugale, ulteriore atto contrario ai doveri del matrimonio, cui seguì la non comunicazione alle sue familiari del suo nuovo recapito. Ha evidentemente fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte – Cass. n. 25618/2007 -, secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. anche Cass. n. 8512/2006).
La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento del G., pacificamente gravemente lesivo dei suoi obblighi coniugali, e la sua efficacia causale nel provocare la crisi del suo matrimonio con la F..
Ha sottolineato che la relazione extraconiugale, di cui lo stesso G. aveva diffuso notizia nell’ambiente degli amici comuni, aveva consolidato una crisi che già effettivamente si era manifestata, ma aveva anche determinato definitivamente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L’abbandono della casa familiare, che anch’esso di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e sufficiente motivo di addebito della separazione, ha portato alfine all’impossibilità della convivenza – cfr Cass. n. 17056/2007 -. I fatti, dunque, determinarono l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio e la fine del matrimonio.
Il ricorrente, che smentisce tale ricostruzione, avrebbe dovuto provare che il suo comportamento fosse stato indotto da quello della moglie, ovvero che l’abbandono fosse intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto. Ma queste evenienze, del cui omesso esame ora si duole, sono state escluse dalla Corte di merito che ha dato conto, con motivazione adeguata e puntuale, della ricostruzione della relazione fra i due coniugi, senza affatto trascurare la valutazione degli addebiti mossi dal G. alla consorte, che ha ritenuto ininfluenti perché sono rimasti indimostrati, stante la genericità delle istanze istruttorie all’uopo formulate.
In conclusione, la decisione della Corte romana, che non ha mancato di sottolineare che la notorietà della relazione di cui si tratta è stata peraltro pregiudizievole per la dignità della F., si fonda su valutazione di fatto, esposta con motivazione logica e scevra da errori logico-giuridici, ed è perciò insindacabile.
Col secondo motivo il ricorrente ascrive ai giudici del gravame error in judicando e violazione degli artt. 156 c.c. e 5 comma 6 l. n. 898/1970 e 100 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle disposizioni di carattere economico a seguito del provvedimento presidenziale che, nell’incardinata causa di divorzio, ha fissato l’assegno divorzile ed il contributo di mantenimento per le figlie. Assume che le misure economiche sono di natura diversa, sicché il contributo di divorzio non elimina l’interesse alla modifica dell’assegno di separazione che perde efficacia solo con la sentenza di divorzio.
La resistente replica al motivo deducendo carenza d’interesse alla pronuncia.
Il motivo è privo di fondamento.
Com’è noto, l’art. 4 della legge n. 898 del 1970, anche nell’attuale formulazione, conferisce al presidente del tribunale, in caso di infruttuosità del tentativo di conciliazione, il potere di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole. Non è peraltro dubitabile che, attenendo detto potere anche ai rapporti patrimoniali ed essendo in atto al momento dell’intervento del presidente in sede di giudizio di divorzio il regime di separazione, la norma in esame comporti l’attribuzione a detto giudice della facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della separazione, introducendo in via provvisoria quelle misure che si rendano indispensabili per la tutela del coniuge più debole ed autorizzando la liquidazione medio tempore di un emolumento mensile in suo favore, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non lo prevedano o lo prevedano in misura diversa (v. sul punto Cass. 1991 n. 12034).
Il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile non si cumula pertanto con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti.
L’impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi.
La decisione impugnata si colloca in questo tracciato ed è quindi corretta.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie fino alla indicata data del 2 novembre 2004, lamentando omesso esame della sua effettiva capacità reddituale, desumibile dalla comprovata proprietà di due appartamenti in omissis, l’uno in via omissis, l’altro in comunione col fratello in via omissis di notevole valore, di cinque appezzamenti di terreno in omissis, di un appartamento in palazzo omissis, il cui valore si era chiesto di provare a mezzo C.T.U. Deduce omesso riferimento al fatto che uno solo dei fondi ha fruttato un capitale di Euro 220.000,00 desumibile dal preliminare in atti, nonché al fatto che la denuncia fiscale prodotta dalla moglie indica terreni del valore di circa Euro 500.300,00, ed infine ad un lascito testamentario di cui ella ha beneficiato in Euro 103.000,00.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha sostenuto che le circostanze di fatto evidenziate – nuda proprietà della casa di via omissis, proprietà dei cinque terreni in omissis, e lascito testamentario – rappresentano circostanze sopravvenute valutabili al più in sede di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c.
Tale conclusione è evidentemente affetta da errore di diritto.
La domanda di revisione prevista dalla citata disposizione processuale è infatti improponibile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione stessa, poiché mancherebbe la stessa statuizione da modificare, ed il giudizio sarebbe privo di oggetto, difettando del suo presupposto – v. S.U. n. 8389/1993, Cass. n. 5861/2002, n. 16398/2007 -. Inerisce alla natura ed alla funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione la possibilità di correlare l’ammontare del contributo alle condizioni patrimoniali o reddituali emergenti in corso di giudizio, “anche eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda”. Ciò impone al giudice di prendere in considerazione tutte le circostanze sopravvenute nelle more del giudizio, per tutto il corso del giudizio, sino alla sua conclusione con sentenza definitiva. Per quel che rileva, ciò imponeva alla Corte di merito di esaminare ogni elemento che potesse incidere sulla misura dell’assegno, sino alla data in cui è stato assunto il provvedimento presidenziale nel giudizio di divorzio.
Questo errore non è stato censurato. La doglianza in esame indirizza critica al tessuto motivazionale che sorregge l’esame delle emergenze istruttorie, mirando peraltro palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna censura, in quanto non ne coglie il senso, alla ratio sottostante che, come si è rilevato, è errata in jure.
Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 170 d.p.r. n. 18/1967 e 156 comma 2 c.c. e si duole del fatto che la Corte territoriale ha considerato l’indennità di servizio, che non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero, che è stata percepita solo successivamente al trasferimento da omissis a omissis ed allo stato a omissis, unitamente allo stipendio, quale elemento determinante la misura dell’assegno per la moglie e le figlie.
La resistente deduce infondatezza del motivo.
Il motivo è infondato.
La questione è stata risolta da questa Corte – Cass. 19527/2003, n. 4531/2010 – che ha stabilito che “ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto dell’indennità di servizio all’estero attribuita ai diplomatici a norma dell’art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all’estero, trattandosi comunque di un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico. Al contrario, nessun rilievo riveste l’assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente ai diplomatici, per il servizio all’estero, dall’art. 171-bis del d.lgs. n. 62 del 1998, trattandosi di un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all’obbligo di rendiconto e di restituzione per la parte eventualmente non consumata”. A questo enunciato, che pienamente condiviso s’intende confermare, la decisione impugnata ha prestato adesione avendo preso in considerazione l’indennità di servizio e non già il diverso assegno per oneri di rappresentanza. In parte qua, del resto, la decisione non è stata fatta segno d’impugnazione.
Il motivo deve perciò essere rigettato.
Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.c. e dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 445 c.c. ed all’art. 3 Cost.. Sostenendo la non retroattività della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, censura l’impugnata statuizione nella parte in cui ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla modifica della misura dell’assegno disposta dal g.i., rispetto a quella fissata precedentemente con provvedimento presidenziale.
Il motivo è infondato.
Ed invero la Corte di Appello ha correttamente rilevato che l’incarico del G. a omissis, che aveva comportato la percezione di una indennità di missione pari a circa Euro 17.000,00 mensili, risaliva al omissis e che pertanto legittimamente la sentenza del primo giudice aveva fatto decorrere la spettanza dell’assegno nella misura complessiva di Euro 4.200,00, superiore a quella fissata nei provvedimenti interinali, al omissis.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Per le opposizioni davanti al Giudice di pace non eccedenti 1.033 Euro è dovuto il solo c.u. ma non la marca da 8 Euro.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile
Circolare n. 4275 del 28 settembre 2010
Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative – Procedimento di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Alcuni uffici giudiziari, in particolare Uffici del Giudice di Pace, hanno chiesto chiarimenti in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30” del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
A seguito di tale riforma, pertanto, i processi in oggetto, antecedentemente esenti “da ogni tassa e imposta”, sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario dovuto per le modifiche a richiesta d’ufficio mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria quali diritti di copia ed imposta di registro.
Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto, rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione della spesa, disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto, le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto.
Si ritiene opportuno precisare, rispondendo sul punto ad alcuni quesiti, che la procedura disciplinata dall’articolo 23 della legge 689/81 ed il relativo regime fiscale, è specifica e non può pertanto trovare applicazione in tipologie analoghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione pubblica.
Si precisa altresì, richiamando sul punto la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, del 30 ottobre 2009, n. 266, che il regime fiscale delle opposizioni, di cui all’articolo 23 della legge 689/81, non trova applicazione nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.
Si pregano i sigg. Presidenti delle Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

 

Se la vendita dell’auto non viene trascritta al Pra si continua a rispondere di eventuali sinistri stradali

Cassazione – Sezione terza – sentenza 7 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21009
Presidente Varrone – Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 luglio-5 ottobre 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza del locale Tribunale del 22 dicembre 1999, per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, rimettendo la causa al Tribunale.
Osservavano i giudici di appello che i genitori esercenti la potestà su tre minori (G. C., Nicola Sarno e G. V.: rispettivamente, conducente e trasportati su una Vespa 50 cc, rimasti coinvolti in un incidente stradale del omissis) avevano chiamato in giudizio A. L., A. A. C. e la soc. Assiolimpia nella qualità di proprietario, conducente e compagnia di assicurazione della vettura Fiat Ritmo targata omissis, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.
Mentre il C. era rimasto contumace, L. e la compagnia di assicurazione si erano costituiti in giudizio.
L. aveva precisato che – al momento dell’incidente – proprietario del veicolo era P. C., al quale la vettura era stata consegnata in data 5 marzo 1987, assumendosi ogni responsabilità in merito alla circolazione dell’autovettura.
Dopo l’incidente, la vettura era stata venduta in ottobre 1988 alla C. s.a.s.
Per questo motivo, L. chiedeva di chiamare in garanzia P. C., per essere manlevato dalle pretese attrici.
Il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del C., che si costituiva in giudizio, riconoscendo di avere ritirato la vettura nel 1987 e precisando che il ritardo nella trascrizione del passaggio di proprietà era imputabile all’inerzia della mandataria del L..
Con sentenza 22 dicembre 1999 il Tribunale di Napoli, riconosciuta la responsabilità esclusiva di P. C., lo condannava in solido con la compagnia di assicurazione al pagamento del risarcimento dei danni.
Avverso tale decisione proponevano appello principale gli originari attori (alcuni dei quali divenuti maggiorenni nelle more del giudizio) ed appello incidentale la soc. p.a. Generali, quale impresa designata della società in liquidazione coatta amministrativa.
La C. s.a.s. chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità della impugnazione per non essere mai stata evocata in giudizio (osservando che erroneamente il G.O.A. aveva dichiarato la sua contumacia).
P. C. proponeva anche egli appello incidentale, sottolineando la mancata integrazione del contraddittorio e deducendo che il primo giudice aveva erroneamente deciso la causa sia in punto di “an” sia in punto di “quantum”.
La Corte territoriale – come già accennato – dichiarava la nullità della decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.
Osservavano i giudici di appello che la C. s.a.s. non era mai stata evocata in giudizio, nel giudizio di primo grado, neanche dopo la costituzione del L. e la acquisizione agli atti del rapporto dei Carabinieri di omissis.
Dalla documentazione prodotta era risultato che la vettura in questione, al momento dell’incidente, era di proprietà della C. s.a.s. e condotta da C. A. A..
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli originari attori (o i minori divenuti nel frattempo maggiorenni o i loro eredi).
Resiste con controricorso la compagnia di assicurazione LLoyd nazionale s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 354, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la C. s.a.s. doveva essere convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria, in quanto proprietaria del veicolo targato omissis. Per questo motivo aveva rimesso la causa al primo giudice, ai fini della integrazione del contraddittorio.
In realtà, proprietario al momento del sinistro era A. L., mentre la C. s.a.s aveva acquistato la vettura solo in data 19 ottobre 1988.
La notificazione dell’appello alla C. s.a.s. era scaturita dall’errore di intestazione della sentenza compiuta dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizi della motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la C. s.a.s. fosse proprietaria del veicolo al momento dell’incidente, quando da tutta la documentazione risultava che fino a due mesi dopo la proprietà del veicolo era rimasta in capo al L..
Agli atti del procedimento vi era anche una dichiarazione di C. P., il quale, in data 5 marzo 1987, aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale sollevava il L. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale fino alla trascrizione della dichiarazione di vendita al P.R.A., con la precisazione che la vettura sarebbe rimasta intestata al L. fino a quel momento.
Nessuna rilevanza, infine, poteva assumere il verbale di sequestro della vettura, redatto dai Carabinieri, dal quale risultava che il veicolo in questione era di proprietà della C. s.a.s. ed era condotto da C. A. A.. Lo stesso, infatti, era contrastato da tutta la documentazione prodotta e si spiegava con il fatto che – al momento dell’incidente – i verbalizzanti non avevano potuto consultare il libretto di circolazione, poiché il conducente ne era sprovvisto.
Osserva il Collegio:
i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati.
Il ricorso appare fondato, non potendosi ritenere la sentenza adeguatamente motivata quanto alla proprietà dell’autoveicolo al momento del sinistro.
Sul punto il giudice di primo grado ha rilevato che proprietario del veicolo era, all’epoca del sinistro, il L., e che sarebbe stato suo onere fare annotare il trasferimento di proprietà presso il PRA, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione.
Si richiama la disposizione di cui all’art. 23 della legge 990 del 1969, secondo la quale, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma dell’art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.