Il termine per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell’udienza fissata per la verifica dell’esito.

A questa conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40035/21, depositata lo scorso 14 dicembre, che ha peraltro dipanato un contrasto giurisprudenziale di merito.

La vicenda prende atto da un’opposizione a d.i., peraltro in materia cosiddetta non obbligatoria, cioè non ricompresa tra quelle previste dal comma 1 bis dell’art. 5 del D.lgs. 28/10.

Il Tribunale di Parma, nel disporre una proroga al termine fissato per il deposito di una CTU grafologica, prescriveva che le parti, successivamente al deposito della consulenza tecnica, esperissero, ai sensi dell’articolo 5, comma due, del decreto legislativo n. 28 del 2010, il tentativo di mediazione delegata, assegnando il termine di 15 giorni dal deposito dell’elaborato del consulente tecnico, avvisando le parti che in mancanza il giudizio sarebbe divenuto improcedibile e fissando poi l’udienza al 20 settembre 2016. Ricordiamo infatti, che nel caso in cui il giudice disponga la mediazione delegata anche in materia cosiddetta non obbligatoria, si tratta di un vero e proprio ordine e le parti sono tenute ad espletare il tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità della causa, come accade già per i procedimenti nelle materie di cui al comma 1 bis.

La CTU veniva depositata in anticipo rispetto al termine fissato, senza che il deposito venisse comunicato alle parti. Il 25 marzo 2016, scaduto il termine per il deposito dell’istanza di mediazione, la parte opposta depositava un’istanza di anticipazione dell’udienza fissata per il successivo mese di settembre. Successivamente, ed esattamente il 17 maggio 2016, la parte opponente depositava istanza di mediazione.

Il Giudice, che aveva anticipato l’udienza all’8 giugno, ricevuta istanza di differimento da parte dell’opponente, motivata dalla necessità di concludere la mediazione, confermava l’udienza del 21 settembre 2021. In quella sede, il difensore dell’opposta produceva il verbale di mancata conciliazione.

Alla fine, il Tribunale, con sentenza del 2017, dichiarava l’improcedibilità della domanda con conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo. La parte opponente proponeva appello, mentre l’altra presentava appello incidentale. La Corte d’appello rigettava entrambi gli appelli, e l’originaria opponente notificava e iscriveva ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, mentre l’altra società resisteva con controricorso illustrato da memoria.

Il ricorso è stato accolto: secondo la Suprema Corte, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno errato nel considerare come perentorio il termine fissato dal Giudice di primo grado, causando quindi l’improcedibilità della domanda. La Cassazione ha innanzitutto ricordato che siamo in ambito di mediazione demandata ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 28/10, e che quindi non si parla di “invito” del giudice, ma che si parla di vero e proprio ordine, con la conseguenza dell’obbligatorietà di tentare la mediazione.

La Suprema Corte ha poi ricostruito il quadro giurisprudenziale ricordando che la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su come dovesse essere inteso il termine previsto dal giudice che invii le parti in mediazione e sulle conseguenze del mancato rispetto dello stesso, abbia assunto diverse posizioni. In alcuni casi è stato ritenuto che il termine di 15 giorni fosse ordinatorio, in altri che fosse perentorio, e in altri ancora che non si tratti di un termine endoprocessuale.

Anche la dottrina ha approfondito la questione e la soluzione prevalente è che il mancato rispetto del termine dei quindici giorni non determini le improcedibilità della domanda giudiziale ma solo nel caso in cui il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.

La conclusione della Suprema Corte, che ribadisce che peraltro il comma 2 dell’art. 5 non prevede espressamente l’adozione di una pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di 15 giorni, ha ricordato che l’attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e che quindi non è possibile applicare dei termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso, che inoltre richiedono una manifestazione di volontà espressa da parte del legislatore.

Prosegue poi la sentenza stabilendo che appare più coerente con l’interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con le finalità della mediazione demandata dal giudice verificare l’effettivo svolgimento del tentativo di conciliazione all’ udienza fissata appositamente dal giudice. Ritiene la Suprema Corte che sei in quell’udienza risulti che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo, come nel caso che ci occupa, il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio.

Nel caso in esame, infatti, pur se l’istanza di mediazione era stata depositata quando il termine era già scaduto, il procedimento si era concluso prima dell’udienza fissata per la verifica e quindi non è possibile applicare la sanzione dell’improcedibilità. Sarebbe stato diverso al contrario se il procedimento non fosse mai stato iniziato per una colpevole inerzia iniziale della parte, che avesse causato il mancato deposito dell’istanza o comunque la tardività rispetto all’ udienza fissata per la verifica.

Conclude quindi la Suprema Corte elaborando il seguente principio di diritto: Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d. lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.

La mediazione funziona sempre meglio, in particolare in alcune materie, come le divisioni ereditarie.

Il tentativo di mediazione cosiddetto obbligatorio (che poi in realtà obbligatorio non è, visto che le parti possono anche scegliere di non iniziare la procedura) è in vigore da tanti anni, e speriamo che lo rimanga per sempre, anzi che – come previsto dalla riforma che è attualmente in discussione – vengano aggiunte altre materie a quelle oggi in vigore, in cui potrebbe portare ulteriori ottimi risultati

La mediazione, infatti, è uno strumento di civiltà, oltre che di pacificazione sociale. Sono sempre di più i Paesi che, anche prendendo spunto dalla legislazione italiana, la stanno rendendo obbligatoria. Ma ciò che è più importante è il fatto che le nuove generazioni si stanno appassionando sempre di più alle tecniche di negoziazione e di mediazione e in generale alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie. I risultati, tra i giovani giuristi, si vedranno tra qualche anno, ma siamo su un’ottima strada.

Ciò che mi interessa oggi, però, è sottolineare gli ottimi risultati della procedura di mediazione in una particolare materia, cioè quella delle divisioni ereditarie e dello scioglimento delle comunioni in generale.

L’esperienza che ho maturato in questo campo (diverse centinaia di procedure chiuse positivamente), mi permette di affermare, senza timore di smentita, che il solo pensiero di andare in Tribunale per risolvere una questione di questo tipo, non dovrebbe nemmeno sfiorare la mente di parti e avvocati, e questo per due ordini di idee.

Il primo è che l’alternativa ad un accordo di mediazione, in questa particolare materia, è assolutamente sconsigliabile. Andare in Tribunale per risolvere una questione ereditaria, che riguardi un testamento o una divisione, o più in generale lo scioglimento di una comunione, significa spendere molto, perdere tantissimo tempo e ottenere poco. Il rischio, ad esempio, che gli immobili in comunione vadano all’asta e che vengano venduti ad un prezzo molto inferiore al loro valore, è assai concreto. Perché preferire questa soluzione ad un buon accordo, che in poco tempo, con poca spesa e con l’aiuto di importanti agevolazioni fiscali possa portare dei vantaggi per tutti?

Il secondo motivo riguarda un aspetto sul quale in Tribunale non solo non è possibile ottenere soddisfazione, ma di cui in sede giudiziaria non si discute affatto. Si tratta dell’aspetto personale ed emotivo, riguardo ai rapporti tra le parti. Molto spesso, soprattutto quando si tratta di questioni ereditarie, questo aspetto è altrettanto importante, se non maggiormente, rispetto a quello economico. Moltissime volte, infatti, le parti arrivano in mediazione fortemente e inevitabilmente condizionate da ciò che è accaduto nel corso degli anni, e che impedisce loro di tenere un comportamento razionale, tanto che certe volte non si rendono conto di farsi del male da soli, pur di fare un dispetto ad un’altra parte, rispetto a cui ritengono di essere state penalizzate.

Un bravo mediatore, che ci metterà tutta la sua passione, sarà in grado di risolvere la questione e di aprire un canale di comunicazione tra le parti, magari interrotto da anni, ristabilendo delicatissimi rapporti familiari, con soddisfazione (e spesso gioia) di tutti. Il ricorso alla via giudiziaria, al contrario, non farebbe che inasprire i rapporti, con il rischio di non riprenderli mai più. Un risultato del genere non ha veramente prezzo, e vi garantisco che quando riesco a raggiungerlo sono felice anche io, se sono riuscito a far riavvicinare le parti…e anche a far avere loro un risultato apprezzabile economicamente, con l’aiuto dei colleghi avvocati che le assistono e che sempre di più apprezzano i vantaggi della procedura di mediazione.

Mediazione e processo efficiente, due facce della stessa medaglia che si rafforzano a vicenda.

Dalla rivista MAG di Legalcommunity il testo completo di un intervento di Leonardo D’Urso, cofondatore di Adr Center ed esperto di mediazione e negoziazione: Mediazione e processo efficiente, due facce della stessa medaglia che si rafforzano a vicenda.

E’ necessario rafforzare la mediazione

Mentre alcuni professori universitari, rimasti ancorati alla logica del “causa che pende, causa che rende” lanciano affermazioni – quanto meno – errate sulla mediazione, in realtà si procede con tanti accordi ogni giorno. Soprattutto, con la gioia e la consapevolezza di aver reso felici le parti, invece di iniziare giudizi che finiscono con “è colpa del giudice che non ha letto le carte”. Ora è indispensabile opporsi con tutte le forze al DDL Bonafede, modificato ma non abbastanza dall’emendamento del Governo, in cui è prevista la sottrazione della materia relativa allo scioglimento delle comunioni, ereditarie e non, che in mediazione funziona perfettamente. L’articolo del DDL, che rischia di essere approvato, prevede invece l’obbligatorietà di un costosissimo e inutile procedimento tecnico, che non prenderebbe minimamente in considerazione il reale interesse delle parti, da svolgersi dinanzi ai Notai. Un obbrobrio da evitare assolutamente.

Per approfondimenti sui dati e le statistiche, consigliamo lo “Studio sull’effetto deflattivo delle iscrizioni a ruolo nei Tribunali italiani del primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità”, consultabile qui:

Studio sull’effetto deflattivo delle iscrizioni a ruolo nei Tribunali italiani del primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità

Meglio mediare!

Il conflitto? Meglio mediare. Nel programma Economia di Radio InBlu, Luca Tantalo di ADR Center racconta come la mediazione può aiutare a ridurre i ricorsi in Tribunale e alleggerire così il sistema Giustizia.
Ascolta qui la puntata: https://www.radioinblu.it/2021/05/15/inblu-leconomiail-conflitto-meglio-mediare-lalgoritmo-della-sostenibilita/

Per il tribunale di roma, la mediazione prevale sulla negoziazione assistita

Per il Tribunale di Roma (ordinanza del 12 aprile 2021, qui allegata) la procedura di mediazione prevale sulla negoziazione assistita, sulla quale il Tribunale si è espresso in senso decisamente negativo, anche nei casi in cui sarebbe obbligatoria quest’ultima: “….la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita che secondo le statistiche del Consiglio Nazionale Forense ha prodotto, al di fuori della materia delle separazioni e dei divorzi, risultati imbarazzanti quanto a conciliazioni“.

Per il Tribunale, “II decr.lgsl.28/2010, istituto assorbente, come il più contiene il meno, la negoziazione assistita, essendo obbligatoria in entrambi gli istituti – in particolare nella mediazione obbligatoria e demandata, come nella negoziazione assistita – l’assistenza degli avvocati, ma solo nella mediazione essendo prevista la fattiva presenza di un soggetto terzo, autonomo e imparziale, il mediatore che attribuisce un evidente vantaggio aggiuntivo a tale istituto) di talché, da una parte sarà soddisfatta la condizione di procedibilità della causa, dall’altra potrà essere soddisfatta (e testata) la sussistenza della eventuale (e sperata) reale volontà conciliativa da parte del Ministero“. Inoltre, “il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, la? dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 28/10, da un lato, non può “assumere diritti od obblighi connessi (…) con gli affari trattati (…)” nè percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall’altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un’apposita “dichiarazione di imparzialità” e a informare l’organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b). Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs 28/10, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta dall’art. 14-bis del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del DL 28/10), adottato, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore. Mentre, dunque, nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità“.

Qui l’ordinanza integrale:

E’ uscito il nuovo numero di adritalia, rivista leader di settore

E’ stato pubblicato il n.1/2021 della rivista del Comitato ADR & Mediazione, ADRITALIA, leader nel settore delle pubblicazioni in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Il download gratuito della rivista in pdf può essere effettuato da qui:

http://www.primicerieditore.it/prodotto/adr-italia-numero-12021-versione-pdf/

Per acquistare la versione cartacea il link è invece questo:

http://www.primicerieditore.it/prodotto/adr-italia-numero-12021-versione-cartacea/

Ringraziamo il nostro bravissimo editore, Salvatore Primiceri, e tutti gli autori.

Il messaggio di UNAM (Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione) al nuovo Ministro della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia

UNAM, nella persona del suo Presidente Angelo Santi e del suo Segretario Generale, Mauro Carlo Bonini, ha inviato una lettera di benvenuto al nuovo Ministro della Giustizia, prof.ssa Cartabia.

UNAM è un’ associazione specialistica forense maggiormente rappresentativa, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, che sostiene e promuove la mediazione come metodo fondamentale per la risoluzione delle controversie, tra privati e imprese, nell’ottica non solo di ridurre il contenzioso, ma di migliorare i rapporti personali e professionali tra le parti, con evidenti vantaggi per tutti.

Il Primo Presidente della Cassazione: “la mediazione deve essere valorizzata”

Per gentile concessione di http://www.mondoadr.it, sito dell’organismo Adr Center, organismo iscritto al n. 1 dell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, nonché dell’autore, avv. Andrea Zanello, riportiamo di seguito il testo dell’interessante articolo pubblicato ieri, 31 gennaio:

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Come da tradizione, il 29 gennaio scorso è stato celebrato il rito della apertura dell’anno giudiziario 2021, in occasione del quale il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Pietro Curzio ha pre­sentato la sua “Relazione sull’amministrazione della giustizia” (pubblicata per intero sul sito ufficiale della Corte) per fare il punto sui risultati del lavoro svolto nei precedenti 12 mesi ed indicare le prospettive e gli obiettivi per la stagione in corso.

Sulla scorta delle statistiche nazionali del Ministero e di quelle specifiche della Corte, vengono “snocciolati” i numeri delle pendenze, delle iscrizioni, delle defini­zioni e della durata media dei giudizi, nonché quelli degli organici e delle strutture; si evidenziano i risultati rag­giunti e le criticità emerse ed infine si individuano le linee di tendenza e le proposte per migliorare il “servizio giustizia”.

Orbene, nel quadro delineato quest’anno ha trovato spazio anche la mediazione, quale utile strumento per una risoluzione alternativa delle controversie giusta, rapida ed economica.

Vale la pena lasciare la parola alla Relazione, nella quale, alla parte prima (“La giustizia nell’anno più difficile”), nel paragrafo 2, dedicato ai flussi ed ai tempi della attività giudiziaria (iscrizioni, definizioni, pendenze e tempi medi di durata), si legge (a pag. 23) quanto segue:

“… Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo luglio 2019- giugno 2020, anche l’istituto della mediazione ha registrato un rilevante calo delle iscrizioni delle procedure rispetto all’anno precedente (- 12%): tale riduzioni si rileva essenzialmente nel corso del primo semestre 2020, in cui si è registrata una flessione del 41%, a fronte di una sostanziale stabilità del numero di procedure attivate nell’anno precedente …”.

Al netto della pandemia, quindi, la mediazione mostra una “sostanziale stabilità”, tiene il campo, non arretra. In altri termini: serve, produce effetti positivi ed è ormai parte definitivamente integrante del sistema.

Ed infatti “… Ferma restando la complessità della ricostruzione del quadro generale – prosegue il Primo Presidente – può riconoscersi all’istituto conciliativo un effetto comunque deflattivo del contenzioso civile, soprattutto se si tiene conto del fatto che le procedure concluse con il raggiungimento dell’accordo hanno avuto una durata media di 143 giorni nel 2019 e di 160 nel primo semestre 2020, ben più celere, in ogni caso, della durata media del solo giudizio di primo grado dinanzi al tribunale (348 giorni nel periodo luglio 2019- giugno 2020; 359 giorni nell’anno precedente) …”.

 “Un effetto comunque deflattivo”: non una “bacchetta magica” che fa sparire l’arretrato, ma un solido attestarsi nell’ordinamento nell’interesse del cittadino e dell’istituzione, sui tavoli della quale si libera un po’ più di spazio per quelle controversie che, per la loro natura e/o per la loro complessità e delicatezza, necessitano veramente dell’intervento della collettività e cioè dello Stato.  

Ma vi è di più. Nella parte quinta (“La Corte, la società e le riforme”), il punto 1.1 (“Le riforme nel settore civile”) viene dedicato in gran parte alla necessità di risposte differenziate rispetto a quelle giudiziali tradizionali e, tra esse, specificamente alla mediazione, in specie quella c.d. delegata.

Lasciamo ancora una volta la parola alla Relazione (pagg. 149- 150):

1.1 Le riforme nel settore civile

Sul versante dell’interlocuzione istituzionale, è indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione.

In tale prospettiva, in ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici potenzialità, la mediazione, oggetto di un gruppo di lavoro ministeriale da cui provengono importanti indicazioni di contenuto e di metodo. Il DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98 ha profondamente mutato l’istituto mediatorio, affiancando alla mediazione su mero invito del giudice (la cd. mediazione demandata) la possibilità (anche in appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (la cd. mediazione ex officio o delegata) e ha introdotto il concetto di “processo senza sentenza” che può contribuire alla definizione delle controversie in modo complementare rispetto all’esercizio tradizionale dello ius dicere.

Il processo senza sentenza non implica un’abdicazione del giudice dalla propria funzione giudicante, ma semplicemente richiede una valutazione puntuale ed esperta della mediabilità e della conciliabilità del singolo caso. Assicura la diversificazione delle modalità di offerta del servizio e degli strumenti impiegati a beneficio dell’interesse del cittadino e delle imprese in grado di assicurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza …”.

Ciò posto, in un prospettiva di più ampio e moderno orizzonte sociale e culturale, non limitato allo stretto ambito giudiziario, la Relazione si spinge addirittura a sottolineare che la mediazione ex officio:

“… Promuove la diffusione della cultura della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta tra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell’autonomia, della consapevolezza e della responsabilità. Avvicina il cittadino alla giustizia, perché lo rende finalmente partecipe delle modalità di risoluzione del conflitto e fiducioso dell’adeguatezza di tale servizio rispetto alle sue esigenze. Promuove il progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell’avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione. Sollecita, inoltre, il cambiamento della cultura di tutti gli operatori della giustizia con l’acquisizione di competenze più specifiche in ordine alla condizioni di medi abilità del contenzioso. Assicura, infine, la deflazione del contenzioso giudiziale con conseguente ottemperanza al principio di ragionevole durata del processo, risposta celere alle parti in lite, riduzione dei costi della giustizia, più elevata efficienza del servizio e maggior fiducia da parte dell’utenza …”.

Non si tratta, però, solo di parole e di buoni propositi, perché:

“… I dati ministeriali  suffragano questa prospettiva, laddove sottolineano gli importanti traguardi raggiunti grazie alle nuove previsioni normative che hanno prodotto rilevanti effetti anche indiretti in termini di conciliazione spontanea e di omessa instaurazione del contenzioso a seguito dell’acquisita consapevolezza delle minime possibilità di accoglimento della pretesa della parte in caso di proposizione giudiziaria della domanda …”.

In sostanza, “importanti traguardi raggiunti …” con “…  rilevanti effetti anche indiretti” e l’auspicio di un ulteriore rafforzamento della mediazione per una svolta culturale, nell’interesse dell’utenza, dei professionisti e del servizio giustizia.

Un assist prestigioso che Parlamento e Governo sono chiamati a non sprecare.

La mediazione conviene anche alle banche

Come noto, nel progetto di legge di riforma del processo civile, è previsto che vengano eliminate dalle materie sottoposte al tentativo di mediazione (in realtà al primo incontro) quella bancaria e quella relativa alle successioni ereditarie e allo scioglimento di comunioni in generale.

La “colpa” delle prime è di non funzionare; mentre la “colpa” delle seconde è di funzionare troppo bene, dato che vantano un ampio tasso di successo. Non è dato di sapere cosa dovrebbe accadere per le mediazioni bancarie, mentre le seconde (che funzionano benissimo, tanto che spesso si riesce anche a recuperare il rapporto personale tra le parti, grazie all’esperienza di mediatori appositamente formati e costantemente aggiornati), dovrebbero essere affidate a Notai e custodi giudiziari i quali, evidentemente sforniti della necessaria esperienza e non per colpa loro del tutto impreparati nelle fondamentali tecniche di negoziazione, dovrebbero limitarsi a redigere un progetto di divisione e a sottoporlo all’approvazione delle Parti. Queste, naturalmente, nella stragrande maggioranza dei casi lo rifiuteranno, sia perché non avrebbero avuto necessità dell’intervento di un terzo per redigerlo (e quindi non si sarebbero rivolte a questi nuovi “mediatori”), sia perché un asettico progetto di divisione non tiene conto né dei reali interessi delle Parti, né di quelle che sono le emozioni delle stesse, fondamentali in questa materia, e che solo un bravo mediatore riuscirà a far emergere e controllare.

Avrò modo di tornare sull’argomento relativo a questa seconda tipologia di materie, e sui motivi per cui è indispensabile che rimangano nell’ambito della mediazione; oggi vorrei però affrontare, grazie allo spunto che mi ha offerto la bravissima collega e amica Alessandra Grassi, su quanto converebbe anche alle Banche affrontare le controversie in mediazione.

Già in situazioni normali, infatti, per gli istituti di credito rivolgersi al Tribunale, in caso di sofferenze bancarie, significa praticamente perdere tempo e denaro, tanto che spesso questi crediti vengono ceduti a delle aziende che li acquistano, a valori molto inferiori a quelli reali, per cercare di recuperarne almeno una parte, e che spesso concludono accordi a cifre nettamente più basse rispetto a quelle del credito originario.

L’alternativa, come detto, è quella di rivolgersi al Tribunale, con costi importanti e tempi praticamente indefinibili, e con la possibilità (sempre più rilevante) di avere poi un titolo pressoché inutile, poiché ineseguibile per il fallimento o la liquidazione delle persone giuridiche e l’incapienza del patrimonio delle persone fisiche.

A maggior ragione, questa problematica si sta acuendo in questo momento drammatico, in cui la chiusura delle attività disposta ormai da un anno dalle autorità, sta sottraendo liquidità alle imprese (da quelle più piccole a quelle più grandi), con le relative problematiche anche per i rapporti bancari. E secondo il modestissimo parere di chi scrive, gli effetti di queste chiusure indiscriminate devono ancora svilupparsi nel loro modo più grave.

Peraltro, le stesse Banche dovrebbero rendersi finalmente conto, particolarmente in questo lungo e martoriato periodo, di avere un’importantissima funzione sociale, cioè quella di collaborare con le imprese e le famiglie per superare questa gravissima crisi, e che non verrà certamente realizzata mettendole in difficoltà, o facendo fallire (o chiudere) le attività, o pignorando i beni a persone che già non possono lavorare da mesi- Anche perché, in questo modo, si viene a ridurre sensibilmente il numero di possibili clienti delle banche, che in un futuro, una volta superata questa terribile fase, potrebbero decidere di ricorrere al credito bancario per riprendere le loro attività o per iniziarne di nuove.

Quale soluzione potrebbe esserci, quindi, in alternativa a quanto sopra accennato? L’unica soluzione praticabile è quella della mediazione, che potrebbe dare (e spesso dà) ottimi risultati se avviata direttamente dalle Banche, senza attendere che la situazione debitoria del cliente sia ormai irrecuperabile. Come dice la bravissima Alessandra Grassi, “le banche devono necessariamente abbandonare la logica della mera contrapposizione rispetto al creditore inadempiente”; anche perchè spesso, in questo tremendo momento storico, questi non ne ha alcuna colpa.

Portarlo ad una “soluzione” che tale non è, cioè l’esecuzione nei suoi confronti, non ha molto senso, sia perché spesso non porta ad un risultato utile, sia perchè “uccide” quello che, con un buon accordo, potrebbe essere ancora, e per anni, un buon cliente.

Ricordiamo che la procedura di mediazione, oltre ad avere dei costi irrisori, ha una serie di vantaggi importanti:

  • il costo, notevolmente più basso rispetto a quello di un procedimento giudiziario;
  • il credito di imposta di 500 euro in caso di accorso;
  • la rapidità: nel termine massimo di tre mesi si arriva ad una risoluzione della questione, con un verbale che costituisce titolo esecutivo, del tutto equivalente a una sentenza;
  • la riservatezza: nel caso delle banche, ogni trattativa fa storia a se, e il contenuto dell’accordo non può essere rivelato a terzi;
  • l’ambiente, dato che il mediatore (professionista formato e aggiornato costantemente, terzo imparziale) incontra le parti in un ambiente informale ma confortevole, e le mette a suo agio, senza limiti di tempo e senza che nelle stanze delle trattative vi siano altre persone se non quelle direttamente coinvolte;
  • la possibilità, per chi deposita l’istanza di mediazione, di scegliere l’organismo di mediazione presso il quale depositare l’istanza, in modo tale da investire della questione quello che offre le maggiori garanzie di professionalità;
  • la possibilità di svolgere la mediazione interamente online, con ulteriore risparmio di costi e tempi;
  • la possibilità, nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, di chiedere al mediatore di formulare una proposta, che spesso si rivela risolutiva;
  • infine (e questo è veramente un elemento da non sottovalutare), la possibilità di chiedere all’organismo di nominare un Consulente Tecnico in Mediazione, che a costi notevolmente inferiori e in tempi molto più rapidi rispetto al Tribunale, fornisca una perizia indipendente, spesso molto importante per definire la questione.

Tutti questi elementi consentono alle Banche di risolvere rapidamente questioni importanti ma anche di livello economico minore (ma sempre molto importanti per le Parti), in modo rapido ed efficace; ma soprattutto, con la mediazione, si può salvaguardare il rapporto, e far sì che l’odierno debitore, invece di subire danni irreparabili, rimanga un cliente affezionato, che in futuro usufruisca nuovamente del sistema bancario.

Per maggiori informazioni: www.adrcenter.com, organismo iscritto al n. 1 dell’apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.