Per la serie “La Mediazione per Tutti”, oggi parliamo di come ottenere facilmente e velocemente un titolo esecutivo con la procedura di mediazione.
Vi aspettiamo nelle sedi Adr Center in tutta Italia!
Per la serie “La Mediazione per Tutti”, oggi parliamo di come ottenere facilmente e velocemente un titolo esecutivo con la procedura di mediazione.
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Principi, strategie e tecniche per la mediazione delle controversie civili e commerciali (ai sensi della Riforma ”Cartabia” del D.Lgs 28/10 e del DM 150/23) – 80 ore di formazione, online in modalità sincrona e in presenza, 10 tirocini presso ADR Center.
ADR Center – iscritta al nr. 2 dell’elenco degli enti formazione per mediatori tenuto dal Ministero della giustizia – dà il via alla prossima edizione del Corso Iniziale per Mediatori che verrà erogata online e in presenza presso la sede romana di ADR Center (Via degli Scipioni 247 – 00192 Roma) per soli 40 partecipanti.
Destinatari
Il Corso Iniziale per Mediatori è rivolto a tutti coloro che posseggono una laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza che desiderano acquisire il requisito formativo per richiedere l’iscrizione agli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia. L’accoglimento della richiesta dipende dai criteri di selezione del singolo organismo.
Per chi ha una laurea magistrale o a ciclo unico diversa da giurisprudenza, dopo aver frequentato e superato il corso iniziale per mediatori dovrà attestare anche la frequenza al Corso di approfondimento giuridico in mediazione come previsto dall’art.23, commi n. 6 e 7 del D.M. 150/2023.
Attestato rilasciato da ADR Center
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e, sulla base della valutazione finale, del superamento del Corso iniziale per Mediatori. L’attestato includerà l’accreditamento internazionale da parte del International Mediation Institute (IMI) per IMI Certified Training Programs.
Qui il link per ulteriori informazioni e iscrizioni, rimangono ancora pochi posti:
Dopo quasi trent’anni di professione legale e quattordici da mediatore con oltre quattromila procedure condotte, sono sempre più convinto che preferire le procedure di risoluzione alternativa delle controversie e in particolare la mediazione, rispetto al ricorso al Tribunale, sia molto vantaggioso, per una serie di motivazioni oggettive. Proviamo ad elencarne alcune.
La strada è tracciata, fortunatamente sempre più cittadini, imprese e avvocati scelgono la mediazione, ci auguriamo siano sempre di più.
Mi scuso vivamente con i Colleghi e le Colleghe per il titolo volutamente forte, ma la frase ovviamente non è mia e mi ha colpito come una martellata. L’argomento è forte, ma secondo me è necessario parlarne per comprendere cosa i cittadini – almeno alcuni – pensano di noi e per un forte spunto di riflessione.
Prendo spunto da una conversazione con un caro amico, professionista dalle altissime qualità personali e lavorative, di grande cultura, avvenuta a cena qualche giorno fa.
La discussione è nata dalla notizia dell’avvenuta udienza, presso il Tribunale di Roma, tra un notissimo ex calciatore e la moglie, peraltro nemmeno relativa alla separazione, ma alla richiesta di restituzione di alcuni beni. Premetto che, non conoscendo i dettagli, ed essendo i due assistiti da bravissimi colleghi, non mi permetterei mai di esprimermi in merito.
Quello che mi interessa sottolineare è il pensiero del mio amico, che ripeto è persona degna della massima stima, personale e professionale, per quanto si impegna nel lavoro, per la sua bellissima famiglia e per tutto ciò che è riuscito a costruire da quando lavora, cioè da ormai oltre 30 anni, essendosi laureato molto velocemente e con un voto altissimo.
Ebbene, riferendosi al caso in esame, ma chiarendo che il suo è un riferimento generale, ha espresso un pensiero molto forte, pronunciando quel termine sgradevole. In sostanza, secondo lui e non riferendosi al caso in particolare, gli avvocati spesso preferiscono tirare avanti delle cause – sostanzialmente inutili – per anni, anziché trovare rapidamente un accordo, perché in questo modo guadagnerebbero di più, anche se sanno che in realtà non stanno facendo gli interessi dei loro assistiti.
Ho cercato disperatamente di spiegargli che questo non è vero, anche perché sappiamo tutti che ormai non è come una volta, quando si potevano chiedere svariati acconti durante una causa. Anche perché, ho cercato di ribadire, un cliente che avrà ottenuto un risultato, in tempi rapidi, sarà molto più portato a versare gli onorari dovuti (peraltro, per la fase della mediazione, notevolmente aumentati dai nuovi parametri), ma lui ha insistito.
E’ possibile che ancora, al giorno d’oggi, vi siano Colleghi che la pensano come il mio amico sostiene? Che non comprendono che gli interessi dell’assistito sono sopra a tutto, e che ormai la fase della lite a tutti a costi non porta alcun vantaggio? Mi è venuto in mente, in effetti, un notissimo Collega che, durante le pause di una complicata mediazione, continuava a ripetermi (senza farsi sentire dalla sua assistita) che lui non voleva fare alcun accordo, pur rendendosi conto della posizione debole della sua cliente, perchè la causa era per lui più conveniente. Ma cosa succederà quando si arriverà a sentenza? Verrà utilizzata la solita scusa del giudice che non ha letto le carte o che non le ha capite?
Personalmente, non voglio più sentire queste offese. Vorrei che nessuno pensasse della mia amata categoria cose così brutte a causa di atteggiamenti di pochi, ma dannosi per tutti. E’ assolutamente indispensabile, come ho imparato in 25 anni di professione, capire che la via dell’accordo, della pacificazione, è quasi sempre l’unica percorribile, in qualsiasi materia, a meno di rarissimi casi che debbono essere decisi da un Giudice (e anche su questo ci sarebbe molto da dire). La negoziazione (diretta ma soprattutto attraverso la mediazione) è l’unica pratica che porta a creare valore, e non a distruggere. E questo, per tornare in argomento, porterà anche ad un rispetto maggiore per l’avvocato che, come dice anche la Suprema Corte, deve capire che la nuova figura dell’avvocato negoziatore, con le sue nuove competenze, può solo portare a risultati migliori per tutti. Anche per chi, giustamente, deve essere pagato: perché un assistito soddisfatto lo farà più volentieri, e in caso di necessità (non solo per una lite, ma anche per prevenirla) sarà più portato a rivolgersi a chi gli ha risolto rapidamente un problema. Ed è l’unico modo per non far più pensare a nessuno cose orribili come quella detta dal mio amico.
Anche per colpa di un legislatore che tende a processualizzare qualsiasi cosa, molti colleghi (sempre di meno, fortunatamente) tendono a scambiare la procedura di mediazione per un processo. In realtà, in mediazione non si va per cercare di dare la responsabilità ad una parte, ma solo per cercare un accordo, che spesso si trova ma a volte no, senza che sia colpa di qualcuno (forse di qualche mediatore, ma questo è un altro discorso). In questi casi, proprio per il motivo a cui ho accennato, è inutile chiedere di verbalizzare come se si fosse in udienza.
Peraltro, uno dei principi cardine della mediazione è quello della riservatezza, tanto che l’avvocato che depositi un verbale in giudizio (come voleva fare un collega pochi giorni fa), nel tentativo proprio di addossare delle responsabilità alla controparte, è passibile di procedimento disciplinare.
Ha più senso coltivare una causa di sfratto nei confronti di una società che svolge attività alberghiera, in difficoltà per il Covid, con conseguente chiusura, licenziamenti, mancati incassi del canone e impossibilità di recupero del credito per la società proprietaria dell’immobile, oppure trovare un ottimo accordo in mediazione che consenta di proseguire l’attività e di spalmare il debito (con una riduzione concordata) nel corso degli anni, con un pagamento di una discreta parte subito, in modo tale che anche la proprietaria possa avere liquidità?
Questo è quello che intendiamo per “valore aggiunto” della mediazione: individuare e soddisfare al meglio i veri interessi delle parti, e non portarle in cause che spesso non portano ad alcun risultato, ma che soprattutto finiscono con la “morte” di una, se non di tutte, con la conseguenza di fallimenti e licenziamenti.
Non per nulla qualcuno (la prof.ssa Lucarelli) parla anche di “funzione sociale della mediazione”
Ecco cosa facciamo ogni giorno, sia come mediatori che come avvocati, in Adr Center!
Il 21 marzo parte il nostro corso base, probabilmente ultima occasione per farlo tutto online. Le iscrizioni sono ancora aperte! Qui tutte le informazioni: https://www.adrcenteracademy.com/corso-base-per-mediatori-professionisti/
A questa conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40035/21, depositata lo scorso 14 dicembre, che ha peraltro dipanato un contrasto giurisprudenziale di merito.
La vicenda prende atto da un’opposizione a d.i., peraltro in materia cosiddetta non obbligatoria, cioè non ricompresa tra quelle previste dal comma 1 bis dell’art. 5 del D.lgs. 28/10.
Il Tribunale di Parma, nel disporre una proroga al termine fissato per il deposito di una CTU grafologica, prescriveva che le parti, successivamente al deposito della consulenza tecnica, esperissero, ai sensi dell’articolo 5, comma due, del decreto legislativo n. 28 del 2010, il tentativo di mediazione delegata, assegnando il termine di 15 giorni dal deposito dell’elaborato del consulente tecnico, avvisando le parti che in mancanza il giudizio sarebbe divenuto improcedibile e fissando poi l’udienza al 20 settembre 2016. Ricordiamo infatti, che nel caso in cui il giudice disponga la mediazione delegata anche in materia cosiddetta non obbligatoria, si tratta di un vero e proprio ordine e le parti sono tenute ad espletare il tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità della causa, come accade già per i procedimenti nelle materie di cui al comma 1 bis.
La CTU veniva depositata in anticipo rispetto al termine fissato, senza che il deposito venisse comunicato alle parti. Il 25 marzo 2016, scaduto il termine per il deposito dell’istanza di mediazione, la parte opposta depositava un’istanza di anticipazione dell’udienza fissata per il successivo mese di settembre. Successivamente, ed esattamente il 17 maggio 2016, la parte opponente depositava istanza di mediazione.
Il Giudice, che aveva anticipato l’udienza all’8 giugno, ricevuta istanza di differimento da parte dell’opponente, motivata dalla necessità di concludere la mediazione, confermava l’udienza del 21 settembre 2021. In quella sede, il difensore dell’opposta produceva il verbale di mancata conciliazione.
Alla fine, il Tribunale, con sentenza del 2017, dichiarava l’improcedibilità della domanda con conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo. La parte opponente proponeva appello, mentre l’altra presentava appello incidentale. La Corte d’appello rigettava entrambi gli appelli, e l’originaria opponente notificava e iscriveva ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, mentre l’altra società resisteva con controricorso illustrato da memoria.
Il ricorso è stato accolto: secondo la Suprema Corte, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno errato nel considerare come perentorio il termine fissato dal Giudice di primo grado, causando quindi l’improcedibilità della domanda. La Cassazione ha innanzitutto ricordato che siamo in ambito di mediazione demandata ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 28/10, e che quindi non si parla di “invito” del giudice, ma che si parla di vero e proprio ordine, con la conseguenza dell’obbligatorietà di tentare la mediazione.
La Suprema Corte ha poi ricostruito il quadro giurisprudenziale ricordando che la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su come dovesse essere inteso il termine previsto dal giudice che invii le parti in mediazione e sulle conseguenze del mancato rispetto dello stesso, abbia assunto diverse posizioni. In alcuni casi è stato ritenuto che il termine di 15 giorni fosse ordinatorio, in altri che fosse perentorio, e in altri ancora che non si tratti di un termine endoprocessuale.
Anche la dottrina ha approfondito la questione e la soluzione prevalente è che il mancato rispetto del termine dei quindici giorni non determini le improcedibilità della domanda giudiziale ma solo nel caso in cui il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
La conclusione della Suprema Corte, che ribadisce che peraltro il comma 2 dell’art. 5 non prevede espressamente l’adozione di una pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di 15 giorni, ha ricordato che l’attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e che quindi non è possibile applicare dei termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso, che inoltre richiedono una manifestazione di volontà espressa da parte del legislatore.
Prosegue poi la sentenza stabilendo che appare più coerente con l’interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con le finalità della mediazione demandata dal giudice verificare l’effettivo svolgimento del tentativo di conciliazione all’ udienza fissata appositamente dal giudice. Ritiene la Suprema Corte che sei in quell’udienza risulti che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo, come nel caso che ci occupa, il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio.
Nel caso in esame, infatti, pur se l’istanza di mediazione era stata depositata quando il termine era già scaduto, il procedimento si era concluso prima dell’udienza fissata per la verifica e quindi non è possibile applicare la sanzione dell’improcedibilità. Sarebbe stato diverso al contrario se il procedimento non fosse mai stato iniziato per una colpevole inerzia iniziale della parte, che avesse causato il mancato deposito dell’istanza o comunque la tardività rispetto all’ udienza fissata per la verifica.
Conclude quindi la Suprema Corte elaborando il seguente principio di diritto: Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d. lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.
Il tentativo di mediazione cosiddetto obbligatorio (che poi in realtà obbligatorio non è, visto che le parti possono anche scegliere di non iniziare la procedura) è in vigore da tanti anni, e speriamo che lo rimanga per sempre, anzi che – come previsto dalla riforma che è attualmente in discussione – vengano aggiunte altre materie a quelle oggi in vigore, in cui potrebbe portare ulteriori ottimi risultati
La mediazione, infatti, è uno strumento di civiltà, oltre che di pacificazione sociale. Sono sempre di più i Paesi che, anche prendendo spunto dalla legislazione italiana, la stanno rendendo obbligatoria. Ma ciò che è più importante è il fatto che le nuove generazioni si stanno appassionando sempre di più alle tecniche di negoziazione e di mediazione e in generale alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie. I risultati, tra i giovani giuristi, si vedranno tra qualche anno, ma siamo su un’ottima strada.
Ciò che mi interessa oggi, però, è sottolineare gli ottimi risultati della procedura di mediazione in una particolare materia, cioè quella delle divisioni ereditarie e dello scioglimento delle comunioni in generale.
L’esperienza che ho maturato in questo campo (diverse centinaia di procedure chiuse positivamente), mi permette di affermare, senza timore di smentita, che il solo pensiero di andare in Tribunale per risolvere una questione di questo tipo, non dovrebbe nemmeno sfiorare la mente di parti e avvocati, e questo per due ordini di idee.
Il primo è che l’alternativa ad un accordo di mediazione, in questa particolare materia, è assolutamente sconsigliabile. Andare in Tribunale per risolvere una questione ereditaria, che riguardi un testamento o una divisione, o più in generale lo scioglimento di una comunione, significa spendere molto, perdere tantissimo tempo e ottenere poco. Il rischio, ad esempio, che gli immobili in comunione vadano all’asta e che vengano venduti ad un prezzo molto inferiore al loro valore, è assai concreto. Perché preferire questa soluzione ad un buon accordo, che in poco tempo, con poca spesa e con l’aiuto di importanti agevolazioni fiscali possa portare dei vantaggi per tutti?
Il secondo motivo riguarda un aspetto sul quale in Tribunale non solo non è possibile ottenere soddisfazione, ma di cui in sede giudiziaria non si discute affatto. Si tratta dell’aspetto personale ed emotivo, riguardo ai rapporti tra le parti. Molto spesso, soprattutto quando si tratta di questioni ereditarie, questo aspetto è altrettanto importante, se non maggiormente, rispetto a quello economico. Moltissime volte, infatti, le parti arrivano in mediazione fortemente e inevitabilmente condizionate da ciò che è accaduto nel corso degli anni, e che impedisce loro di tenere un comportamento razionale, tanto che certe volte non si rendono conto di farsi del male da soli, pur di fare un dispetto ad un’altra parte, rispetto a cui ritengono di essere state penalizzate.
Un bravo mediatore, che ci metterà tutta la sua passione, sarà in grado di risolvere la questione e di aprire un canale di comunicazione tra le parti, magari interrotto da anni, ristabilendo delicatissimi rapporti familiari, con soddisfazione (e spesso gioia) di tutti. Il ricorso alla via giudiziaria, al contrario, non farebbe che inasprire i rapporti, con il rischio di non riprenderli mai più. Un risultato del genere non ha veramente prezzo, e vi garantisco che quando riesco a raggiungerlo sono felice anche io, se sono riuscito a far riavvicinare le parti…e anche a far avere loro un risultato apprezzabile economicamente, con l’aiuto dei colleghi avvocati che le assistono e che sempre di più apprezzano i vantaggi della procedura di mediazione.
Dalla rivista MAG di Legalcommunity il testo completo di un intervento di Leonardo D’Urso, cofondatore di Adr Center ed esperto di mediazione e negoziazione: Mediazione e processo efficiente, due facce della stessa medaglia che si rafforzano a vicenda.