Rumori in condominio: quando si può intervenire davvero?

Vicini rumorosi, cani che abbaiano, affitti brevi, lavori, feste e attività commerciali: cosa può fare chi subisce il disturbo e quali prove servono

Una delle liti più frequenti in condominio nasce dai rumori. Il vicino del piano di sopra trascina sedie e mobili a tarda sera, l’appartamento accanto viene affittato per pochi giorni a turisti sempre diversi, il cane abbaia per ore, qualcuno fa lavori negli orari di riposo, un’attività commerciale produce rumori continui, oppure una famiglia vive la casa in modo particolarmente rumoroso. Chi subisce il disturbo, dopo un po’, arriva sempre alla stessa domanda: devo sopportare o posso fare qualcosa?

La risposta corretta è: dipende. Non ogni rumore è vietato. Vivere in condominio significa accettare una certa dose di rumori normali: passi, voci, porte che si chiudono, ascensore, bambini che giocano, elettrodomestici, piccoli lavori domestici, animali, ospiti. Il silenzio assoluto, in un edificio abitato da più persone, non esiste e non può essere preteso. Ma questo non significa che tutto debba essere tollerato. Quando il rumore supera un certo limite, diventa ripetuto, intenso, documentabile e incide concretamente sulla vita quotidiana, si può intervenire.

Il punto di partenza: la normale tollerabilità

La norma di riferimento, sul piano civile, è l’art. 844 c.c., che disciplina le cosiddette immissioni: rumori, fumi, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili. La regola è che il proprietario non può impedire le immissioni provenienti dal vicino se non superano la normale tollerabilità, tenendo conto anche della condizione dei luoghi. (Brocardi)

Questa formula è decisiva perché ci dice due cose. La prima è che non ogni rumore è illecito. La seconda è che non esiste un limite identico per tutti i casi. La tollerabilità va valutata in concreto: un rumore avvertito in piena notte pesa diversamente dallo stesso rumore prodotto di giorno; un edificio con pareti molto sottili pone problemi diversi da un fabbricato più moderno; una zona già rumorosa non è identica a una strada residenziale silenziosa; rumori occasionali non sono uguali a rumori quotidiani e prolungati.

In pratica, la domanda non è soltanto: “si sente rumore?”. La domanda vera è: quel rumore, per intensità, durata, orario e ripetizione, supera ciò che una persona deve normalmente tollerare vivendo in condominio?

Rumori occasionali e rumori intollerabili

La distinzione tra rumore occasionale e rumore intollerabile è fondamentale. Una festa una volta ogni tanto può essere fastidiosa, ma difficilmente giustifica da sola una causa. Una sedia trascinata ogni tanto può irritare, ma fa parte della convivenza. Un cane che abbaia per pochi minuti non è automaticamente un illecito. Diverso è il caso di rumori continui, notturni, ripetuti, non giustificati e tali da impedire il riposo o rendere difficile vivere normalmente in casa.

La giurisprudenza richiede una prova concreta del disturbo. In una recente decisione, la Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria perché, nel caso esaminato, non era stata raggiunta una prova sufficiente del superamento della normale tollerabilità. La Corte territoriale aveva valorizzato, tra l’altro, la natura e l’orario dei rumori, l’esito negativo degli interventi della Polizia municipale, la mancanza di testimonianze convergenti sull’intensità delle immissioni e l’assenza di una CTU fonometrica. Il principio pratico è chiaro: lamentare rumori non basta; occorre dimostrare, con elementi specifici e attendibili, che il disturbo supera la soglia della normale tollerabilità. (Il Sole 24 Ore)

Questo non vuol dire che il condomino disturbato debba rassegnarsi. Vuol dire che deve costruire bene la propria posizione, raccogliere elementi e distinguere il fastidio soggettivo dal disturbo giuridicamente rilevante.

Cosa conta davvero: orari, durata, intensità e ripetizione

Quando si valuta un rumore, contano soprattutto quattro elementi: orario, durata, intensità e ripetizione. Un rumore prodotto alle tre del pomeriggio ha un peso diverso da un rumore prodotto alle due di notte. Un episodio isolato è diverso da un disturbo che si ripete ogni sera. Un rumore lieve ma continuo può essere più grave di un rumore forte ma brevissimo. Una lavatrice azionata occasionalmente in orario serale non è la stessa cosa di musica alta ogni notte o di lavori rumorosi svolti sistematicamente negli orari di riposo.

Conta anche il contesto. In un condominio, le esigenze di chi vive nell’appartamento devono essere bilanciate con quelle degli altri. Nessuno può pretendere che i vicini camminino in punta di piedi tutto il giorno; ma nessuno può nemmeno imporre agli altri un livello di rumore incompatibile con il riposo, la salute e il normale uso dell’abitazione.

Il regolamento condominiale può aiutare

Il regolamento condominiale può prevedere orari di silenzio, limiti per lavori rumorosi, regole sull’uso delle parti comuni, cautele per attività commerciali, animali, cortili, terrazzi, sale comuni o altri spazi condivisi. Queste regole possono essere molto utili perché rendono più chiaro cosa è consentito e cosa non lo è all’interno di quello specifico edificio.

Attenzione, però: il regolamento non sostituisce l’art. 844 c.c. e non risolve automaticamente ogni lite. Se il regolamento vieta lavori rumorosi in determinate fasce orarie, la violazione può essere contestata più facilmente. Ma se il disturbo è grave anche fuori da quelle fasce, può comunque rilevare. Al contrario, se il rumore è minimo, occasionale e non supera la normale tollerabilità, non ogni piccola violazione diventa automaticamente una causa fondata.

Il regolamento, quindi, è importante, ma va letto insieme alla situazione concreta: che tipo di rumore c’è, quanto dura, quando si verifica, quante persone lo subiscono, quali prove esistono e quale danno provoca.

Cosa può fare l’amministratore

Molte persone, quando subiscono rumori, si rivolgono subito all’amministratore. È comprensibile, ma bisogna capire bene il suo ruolo. L’amministratore può intervenire quando il problema riguarda il regolamento condominiale, l’uso delle parti comuni, la sicurezza, il decoro, il rispetto delle delibere o una situazione che incide sulla vita condominiale nel suo complesso. Può inviare richiami, chiedere il rispetto del regolamento, portare la questione in assemblea, sollecitare comportamenti corretti e, nei casi previsti, attivarsi per tutelare gli interessi comuni.

Se però il rumore riguarda un conflitto essenzialmente privato tra due appartamenti, l’amministratore non sempre ha il potere di risolvere direttamente la questione. Può certamente facilitare il dialogo, richiamare alle regole e raccogliere segnalazioni, ma spesso l’azione vera spetta al singolo condomino disturbato. Per questo è importante non limitarsi a dire “ho avvisato l’amministratore”: se il problema persiste, bisogna raccogliere prove e valutare gli strumenti corretti.

Cosa può fare chi subisce il disturbo

La prima cosa da fare è documentare. Può sembrare banale, ma nelle liti sui rumori la prova è quasi sempre il punto decisivo. Conviene annotare date, orari, durata e tipo di rumore; conservare messaggi, email e segnalazioni; raccogliere eventuali testimonianze di altri condomini; verificare se il disturbo riguarda solo un appartamento o più persone; fare fotografie o registrazioni quando siano lecite e realmente utili; valutare, nei casi più seri, una misurazione fonometrica da parte di un tecnico.

La seconda cosa è evitare reazioni impulsive. Litigare sul pianerottolo, rispondere con altri rumori, minacciare denunce immediate o inviare messaggi aggressivi di solito peggiora il conflitto. Molte situazioni possono essere affrontate prima con una comunicazione chiara, scritta e ferma: indicare il problema, gli orari, gli episodi, le conseguenze e chiedere di adottare comportamenti correttivi.

Se il disturbo continua, si può valutare una diffida formale, una mediazione, un’azione civile per far cessare le immissioni intollerabili e, quando vi siano danni provati, anche una richiesta risarcitoria.

Serve sempre una perizia fonometrica?

Non sempre, ma spesso è utile. La perizia fonometrica serve a misurare tecnicamente il rumore e a confrontarlo con il rumore di fondo, offrendo un elemento oggettivo. È particolarmente importante quando il disturbo è contestato e non ci sono molte testimonianze, oppure quando si tratta di rumori provenienti da impianti, attività commerciali, macchinari, locali, pompe di calore, autoclavi, ascensori, condizionatori o altre fonti continue.

Nelle liti tra vicini, però, può essere difficile misurare rumori episodici o imprevedibili, come schiamazzi, passi, mobili trascinati, feste o abbaiare intermittente. In questi casi possono assumere rilievo anche testimonianze, registrazioni lecite, segnalazioni ripetute, interventi delle autorità e altri elementi. L’importante è non presentarsi con una contestazione generica e priva di riscontri.

Cani che abbaiano e animali in condominio

Un cane può abbaiare. È normale. Ma se abbaia per ore, di notte o in modo ripetuto e non gestito, il problema cambia. Il proprietario dell’animale ha diritto di tenerlo in casa, ma deve adottare cautele per evitare che arrechi disturbo agli altri condomini.

Abbiamo già affrontato il tema nella guida su cani e gatti in condominio, ricordando che il regolamento non può vietare in modo generale gli animali domestici, ma questo non autorizza rumori, odori o uso scorretto delle parti comuni. Nel caso del cane che abbaia, la soluzione non è sempre chiedere l’allontanamento dell’animale, misura spesso sproporzionata e difficilmente praticabile. Più realisticamente si può chiedere al proprietario di gestire il problema: non lasciare l’animale solo sul balcone per ore, rivolgersi a un educatore cinofilo, modificare alcune abitudini, evitare situazioni che scatenano l’abbaio, adottare accorgimenti per ridurre il disturbo.

Affitti brevi e rumori: il problema degli ospiti

Un altro tema sempre più frequente riguarda gli affitti brevi. L’appartamento dato su Airbnb o Booking può generare un continuo ricambio di persone che non conoscono il regolamento, rientrano tardi, trascinano valigie, parlano ad alta voce, usano male ascensore e parti comuni, organizzano cene o feste. Anche qui bisogna evitare generalizzazioni: l’affitto breve non è automaticamente illegittimo, ma deve essere gestito in modo compatibile con la vita condominiale.

Nella guida sugli affitti brevi in condominio abbiamo visto che non basta una semplice delibera a maggioranza per vietarli in modo generale, salvo regolamenti contrattuali chiari e opponibili. Però il proprietario che affitta per brevi periodi deve organizzarsi: regole scritte per gli ospiti, divieto di feste, orari di check-in ragionevoli, gestione delle chiavi, referente sempre disponibile, rispetto del regolamento e intervento rapido in caso di segnalazioni. Se non lo fa, il problema non è più solo “Airbnb sì o no”, ma responsabilità per una gestione che crea disturbo agli altri condomini.

Lavori in casa: quando sono consentiti e quando diventano un abuso

I lavori in appartamento sono un’altra fonte classica di conflitto. Chi ristruttura ha diritto di eseguire interventi leciti, ma deve rispettare orari, regolamento, eventuali comunicazioni all’amministratore, sicurezza, uso delle parti comuni e limiti di tollerabilità. I lavori rumorosi alle sette del mattino, la domenica o nelle fasce di riposo possono diventare un problema, soprattutto se prolungati e non comunicati.

Anche qui serve equilibrio. Una ristrutturazione comporta inevitabilmente rumori. Il vicino deve tollerare un certo disagio, se i lavori sono leciti, temporanei e svolti negli orari consentiti. Ma chi esegue i lavori deve ridurre il disturbo per quanto possibile, rispettare le regole e non trasformare il condominio in un cantiere senza limiti.

Attività commerciali, locali e rumori da impianti

Diverso è il caso dei rumori provenienti da attività commerciali, locali, ristoranti, laboratori, impianti, condizionatori, pompe, autoclavi o macchinari. Qui la prova tecnica può diventare molto importante, perché spesso il rumore è continuo o misurabile. Possono venire in rilievo non solo l’art. 844 c.c., ma anche norme amministrative, autorizzazioni, limiti acustici, regolamenti comunali e interventi degli enti competenti.

In questi casi conviene muoversi con metodo: verificare la fonte del rumore, raccogliere prove, chiedere eventualmente l’intervento dell’amministratore se sono coinvolte parti comuni, valutare una misurazione fonometrica e, se necessario, presentare segnalazioni agli uffici competenti. L’azione civile può essere utile, ma va preparata con documentazione solida.

Quando il rumore può diventare anche un reato

Nella maggior parte dei casi, i rumori in condominio sono una questione civile. Ci sono però situazioni in cui può venire in rilievo l’art. 659 c.p., che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone mediante schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o mancato impedimento di strepiti di animali. (Brocardi)

Bisogna però fare attenzione. Il profilo penale non scatta automaticamente per qualsiasi lite tra due vicini. Perché possa configurarsi il reato, il rumore deve essere idoneo a disturbare la quiete pubblica, cioè una pluralità indeterminata di persone, anche se poi concretamente a lamentarsi sono soltanto alcuni condomini o anche una sola persona. Se il problema riguarda esclusivamente il rapporto tra due appartamenti e non ha una reale capacità diffusiva, la questione resta normalmente sul piano civile, salvo casi particolari.

Per questo la denuncia non dovrebbe essere vista come la prima soluzione automatica, ma come uno strumento da valutare nei casi realmente gravi, ripetuti e documentati.

Mediazione: obbligatoria in molti casi, utile anche quando è volontaria

Le liti sui rumori si prestano molto bene alla mediazione. Anzi, quando la controversia rientra nella materia condominiale, oppure coinvolge profili di diritti reali o locazione, la mediazione può essere anche condizione di procedibilità prima di iniziare la causa. L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 include infatti, tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, condominio, diritti reali e locazione, oltre ad altre materie espressamente indicate dalla norma.

In ogni caso, anche quando viene attivata volontariamente, la mediazione può essere uno strumento molto più utile e proporzionato rispetto all’immediato ricorso al Tribunale. Spesso il vero obiettivo non è ottenere una sentenza dopo anni, ma vivere meglio da subito. Una causa può accertare se il rumore supera la normale tollerabilità e può ordinare la cessazione delle immissioni, ma richiede tempo, prove, costi e incertezza. La mediazione, invece, può aiutare le parti a costruire regole pratiche: orari per lavori, tappeti o feltrini per ridurre rumori da calpestio, gestione del cane, regole per gli ospiti degli affitti brevi, limiti per feste, modalità di uso delle parti comuni, individuazione di un referente, interventi tecnici sugli impianti.

Questo non significa rinunciare ai propri diritti. Significa provare a risolvere un problema concreto con uno strumento più adatto al tipo di conflitto. Nei rumori condominiali, infatti, le parti spesso continueranno a vivere nello stesso edificio anche dopo la lite. Una soluzione concordata, se seria e dettagliata, può funzionare meglio di una decisione imposta, perché traduce il conflitto in regole di convivenza.

Cosa evitare

Ci sono alcuni errori frequenti. Il primo è aspettare troppo, accumulando esasperazione e poi reagendo in modo sproporzionato. Il secondo è presentare contestazioni generiche, senza date, orari, episodi e prove. Il terzo è pensare che basti chiamare l’amministratore per risolvere qualsiasi rumore tra privati. Il quarto è partire subito con una denuncia penale, anche quando il problema è essenzialmente civile. Il quinto è sottovalutare la possibilità di un accordo pratico, soprattutto quando il disturbo può essere ridotto con accorgimenti semplici.

Una buona strategia parte sempre dai fatti: cosa succede, quando, quanto dura, chi lo sente, quali regole vengono violate, quali prove esistono e quale soluzione concreta si vuole ottenere.

Conclusione

I rumori in condominio non sono tutti vietati, ma non sono nemmeno tutti da sopportare. La legge richiede un equilibrio: da un lato la normale tolleranza necessaria alla vita comune, dall’altro il diritto di ciascuno a vivere nella propria casa senza subire disturbi continui, intensi e ingiustificati.

Prima di agire, bisogna distinguere il fastidio dal disturbo giuridicamente rilevante, raccogliere prove, verificare il regolamento, capire il ruolo dell’amministratore e valutare se esistono soluzioni pratiche. Nei casi più seri si può agire civilmente e, quando il disturbo ha una reale capacità diffusiva verso una pluralità indeterminata di persone, può emergere anche un profilo penale. Ma spesso la strada più utile è una mediazione ben preparata, obbligatoria in molte controversie e comunque utile anche quando viene scelta volontariamente, perché consente di trasformare una lite di condominio in regole concrete di convivenza.

In sintesi: non ogni rumore è illecito, ma quando il rumore supera la normale tollerabilità, è ripetuto e documentabile, non bisogna limitarsi a sopportare. Bisogna intervenire con metodo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Immissioni: il limite di tollerabilità va valutato caso per caso (Cassazione 939/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 novembre 2010 – 17 gennaio 2011, n. 939
Presidente Rovelli – Relatore Piccialli

Svolgimento del processo

L’avvocato M..C., costituito di persona ex art. 86 c.p.c., nella qualità di proprietario in abitato di XXXXXXX di un immobile adibito ad abitazione e studio professionale, con atto notificato il 6.9.01 citò al giudizio del locale Giudice di Pace la ditta LNE in persona della titolare P.M., conduttrice di un immobile adiacente, al fine di sentirla condannare alla eliminazione delle intollerabili immissioni prodotte da un “grande ventilatore”, di cui chiedeva la rimozione, installato in un’apertura lucifera esistente nel muro comune dividente i due immobili e collegato all’impianto di climatizzazione del negozio-libreria. Deduceva in particolare l’attore che la suddetta installazione era avvenuta “abusivamente ed arbitrariamente” e che le immissioni provocate dal ventilatore, di calore, di esalazioni e sonore, oltre a provocare “fastidi, stress e disturbi alla quiete ed alla salute delle persone” abitanti e lavoranti nel proprio immobile, “in violazione dei diritti di proprietà dell’esponente”, superavano anche i limiti di accettabilità previsti dalle dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95 n. 447 in materia di inquinamento acustico ed ambientale.
Si costituì la convenuta, contestando la fondatezza della domanda ed il giudice adito, all’esito della disposta consulenza tecnica, la rigettò con sentenza del 30.7.02.
Il C. propose appello, ma il gravame, cui aveva resistito l’appellata, con sentenza monocratica del 22/28.2.05 è stato respinto dal Tribunale di L’Aquila, con il carico delle ulteriori spese.
Il giudice di appello ha ritenuto, anzitutto, inammissibile la doglianza dell’appellante, deducente il mancato esame della domanda ex art. 949 c.c., rilevando che, dal petitum e dalla causa petendi esposti in primo grado, l’azione era stata proposta con inequivoco ed esclusivo riferimento all’art. 844 c.p.c. e non anche quale negatoria servitutis. Nel merito detto giudice ha ribadito l’infondatezza della domanda proposta, rilevando, sulla scorta dei dati emersi dalla consulenza tecnica, che le emissioni sonore prodotte dall’impianto di climatizzazione della libreria e percepibili del primo piano dell’immobile XXXXXXXX erano risultate di entità trascurabile e non eccedenti i livelli massimi fissati dalla normativa di tutela ambientale in materia di inquinamento acustico, mentre, per quanto atteneva a quelle percepibili dal piano terra, adibito a porticato e magazzino, il pur accertato superamento della soglia-limite non poteva di per sé comportare l’intollerabilità ex art. 844 c.c. delle immissioni, tenuto della natura dei luoghi (zona cittadina centrale e trafficata), dell’analogia delle destinazioni (l’una commerciale e l’altra a studio professionale) entrambe “lato sensu produttive”, nonché delle esigenze in conflitto, tra cui particolarmente meritevole appariva quella di “rendere confortevoli mediante un adeguato riscaldamento o refrigerazione i locali del negozio”.
Contro tale sentenza l’avvocato C.  ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso.
Successivamente sono intervenuti, costituendosi con apposita comparsa, G..D.L.  , S..C. e C.L. quali eredi dell’avvocato M..C.    deceduto il (OMISSIS) , al riguardo producendo copie del certificato di morte e della denuncia di successione, facendo proprie le richieste di cui al ricorso.
È stata infine depositata una memoria illustrative per la resistente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, nel la quale non erano state riportate esattamente le conclusioni attrici, deducenti anche la lesione del diritto di proprietà derivante dalle immissioni di calore, esalazioni e rumori intollerabili, provenienti dall’impianto di ventilazione abusivamente ed arbitrariamente apposto in corrispondenza dell’apertura lucifera, causale della domanda non esaminata, con conseguente omissione di pronunzia. Con il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e connessa carenza di motivazione, si lamenta che il giudice di appello, che aveva il dovere di riesaminare la questione, convertendosi il suddetto motivo di nullità in motivo di impugnazione, abbia al riguardo erroneamente ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda ribadita dall’appellante anche sotto il profilo di cui all’art. 849 c.c.. Detto giudice, peraltro, non avrebbe tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, !’azione inibitoria ex art. 844 c.c. non solo ha natura reale, rientrando nello schema della negatoria servitutis, ma ha pure natura personale, in quanto intesa a respingere turbative o molestie di fatto; una corretta qualificazione della domanda avrebbe comportato la necessità esaminarla anche sotto il profilo suddetto, escludendo la ravvisata mutatio libelli.
I due motivi, che per l’intima connessione tra le censure proposte vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio, consentito in questa sede dalla natura essenzialmente processuale delle censure, si rileva che l’avvocato C.   chiese, nelle proprie richieste conclusive, la condanna della convenuta alla “rimozione del detto impianto di ventilazione ed al risarcimento dei consequenziali danni…” previa dichiarazione della “illegittimità delle immissioni di calore, esalazioni e rumori intollerabili provenienti dal ventilatore abusivamente installato…in corrispondenza dell’apertura lucifera all’interno del fabbricato…non solo in danno dei diritti di proprietà dell’attore, ma anche in violazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95 n.447 in materia di inquinamento acustico“, causali queste ultime sostanzialmente ribadenti la premessa espositiva, in cui si era riferito della suddetta installazione, abusiva ed arbitraria, perché operata in violazione sia del diritto di proprietà dell’esponente, sia delle norme speciali in materia di inquinamento acustico ed ambientale.
Tanto premessola anzitutto rilevato che tali ultimi specifici riferimenti normativi e la dedotta intollerabilità delle subite immissioni rendeva inequivocabile, pur in mancanza di un’espressa citazione della disposizione civilistica, il riferimento all’art. 844 c.c., il cui primo comma appunto fa riferimento al criterio della “normale tollerabilità” delle immissioni, al fine si stabilire se il vicino che le subisca sia tenuto o meno, tenuto conto della condizione dei luoghi ed, eventualmente, dei sussidiari criteri di cui al secondo comma, a sopportarle.
Né la generica deduzione della “violazione del diritto di proprietà”, in correlazione alla lamentata “abusività ed arbitrarietà” dell’installazione del ventilatore in corrispondenza di un’apertura lucifera ed in posizione tale da immettere esalazioni ed emanazioni sonore prodotte dall’impianto in direzione ed all’interno dell’immobile dell’attore, era tale da imprimere alla domanda, specificamente diretta all’ottenimento di una tutela restitutoria e risarcitoria per eccedenza dai limiti di cui all’art. 844 c.c., anche una concorrente qualificazione di actio negatoria servitutis ex art. 849 c.c.. Pur convenendosi, in astratto, che siffatta qualificazione, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (nella specie poi intervenuto nella comparsa conclusionale), avrebbe potuto essere operata ex officio, in base al principio iura novit curia (altrimenti espresso dal noto brocardo da mihi factum dabo tibi ius), da parte del giudice, non vincolato nell’individuazione della causa petendi dalle citazioni normative, più o meno conferenti, dell’attore, decisiva nella fattispecie deve ritenersi la circostanza che l’azione fosse stata proposta esclusivamente contro il conduttore dell’immobile confinante e non anche contro il proprietario dello stesso, che nell’actio negatoria, di natura reale e diretta all’accertamento della libertà di un fondo rispetto all’altro, è il solo legittimato passivo, in quanto potenziale titolare della servitù che si intende negare nella vindicatio libertalis, mentre l’esecutore materiale dell’opera, ove soggetto diverso dal proprietario, può solo rispondere unitamente a quest’ultimo per le conseguenze dannose delle stessa, nella eventualmente concorrente azione risarcitoria (v. Cass. 1553/05, 13186/92).
Pertanto le questioni del mancato esame delle conclusioni, da parte del primo giudice (nell’epigrafe della cui sentenza, peraltro, risultano trascritte le richieste attrici, conformi a quelle iniziali in precedenza menzionate), nella parte in cui sarebbe stato invocato, esplicitamente o implicitamente, anche l’art. 849 c.c., e dell’omessa pronunzia sostitutiva al riguardo da parte del giudice di appello, ancor prima che infondate, risultano inammissibili per difetto di rilevanza, perché un’actio negatoria servitutis proposta contro il solo autore materiale dell’opera sarebbe stata radicalmente inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Per converso ammissibile, sebbene proposta contro la sola conduttrice dell’immobile da cui provenivano le immissioni ritenute intollerabili, va ritenuta la domanda ex art. 844 c.c., in concreto proposta, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, ravvisante la legittimazione passiva in siffatte azioni anche o soltanto dei soggetti titolari di diritti personali di godimento dell’immobile, allorquando, come nella specie, la domanda sia diretta soltanto al conseguimento di provvedimenti inibitori e risarcitori, e non anche all’emissioni di statuizioni restitutorie implicanti interventi diretti sull’immobile (v. tra le altre Cass. 8999/05, 15392/00).
Con il terzo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in riferimento agli artt. 949 e 890 c.c., con connesse carenze ed illogicità della motivazione. Si lamenta che i giudici di appello, in contraddizione con la, pur corretta, premessa secondo cui per verificare la liceità delle immissioni sarebbe stato necessario far riferimento al parametro della normale tollerabilità indicato dall’art. 844 c.c., e pur dando atto che il c.t.u. aveva accertato, in corrispondenza del porticato e dei locali a piano terra, la sussistenza di un livello differenziale di rumore superiore di 5 decibels al limite di accettabilità previsto dalla normativa sull’inquinamento acustico, nonché concentrazione di particelle di polvere atmosferica provenienti dal ventilatore posto nell’immobile contiguo, avrebbe confermato l’erroneo giudizio di primo grado. A tal riguardo il tribunale sarebbe incorso in una errata ed inconferente valutazione della condizione dei luoghi e di elementi oggettivi non significativi, quali la posizione centrale del negozio e la destinazione asseritamente analoga dei due immobili, in realtà non sussistente, e si sarebbe basato, peraltro incongruamente, sui soli parametri fissati da norme speciali, contenute nella L. 26.1.95 n. 447, finalizzate precipuamente alla tutela di interessi generali, e non anche sul prudente apprezzamento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, va compiuto dal giudice di merito al fine di comparare le esigenze in conflitto, di tutela del diritto di proprietà, segnatamente sotto il profilo della tranquillità delle relative facoltà di godimento, e di quello all’esercizio di un’attività commerciale.
Il motivo, a parte il non conferente richiamo agli artt. 949 e 890 c.c. (attinenti all’inammissibile riferimento alla non proposta azione negatoria, in relazione alle distanze legali prescritte per fabbriche e depositi nocivi) ed il profilo di doglianza relativo all’accumulo di polveri, che ponendosi in contrasto con la relativa esclusione da parte del c.t.u. riferita in sentenza, si risolve in una inammissibile censura in fatto, risulta per il resto fondato, nei termini di seguito precisati, e va accolto per quanto di ragione.
Come si è riferito in narrativa, il Tribunale, dato atto che solo a livello del piano terra, le immissioni acustiche provenienti dall’attiguo immobile, attraverso l’apertura lucifera interessata dal ventilatore, eccedevano il limite di accettabilità previsto dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, ha tuttavia respinto la domanda inibitoria e risarcitoria ex art. 844 c.c., sul rilievo che la particolare destinazione di tali parti dell’immobile dell’attore, in conflitto con le analoghe esigenze lato sensu produttive, della controparte non giustificassero l’emissione dei richiesti provvedimenti, al riguardo sostanzialmente privilegiando quelle dell’attività commerciale svolta dalla convenuta, richiedenti un adeguato regolamento della temperatura nel negozio.
Siffatto argomentare, oltre a partire da premesse in parte indimostrate ed inaccettabili, quali il presunto uso limitato delle parti inferiori dell’immobile dell’attore, l’assoluta necessità dell’installazione del ventilatore nella posizione lamentata e non altrove e la parificabilità di massima di due attività del tutto eterogenee, l’una libero professionale, implicante attività di studio e consultazione e, dunque, richiedente particolare tranquillità, l’altra di tipo commerciale, non ha tenuto conto di principi affermati da questa Corte, che avrebbero comportato una diversa e più attenta valutazione della vicenda.
In particolare va ribadito il principio, a termini del quale “in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.” (Cass. 1418706).
Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull’evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico. Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano terra dell’immobile XXXXXXXX erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso l’intollerabilità ex art. 844 c.c., non tenendo conto che, pur nel “tempo strettamente necessario al loro utilizzo” (come detto in sentenza), chi si trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone, così finendo con il disattendere anche l’altro principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall’art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all’attività produttiva (v. in particolare, Cass. nn. 5564/10, 8420/06).
Per quanto attiene poi alla tollerabilità delle immissioni ai piani superiori, il giudice di merito ha ritenuto esaustiva la semplice circostanza che le propagazioni sonore a quel livello fossero al di sotto (peraltro senza precisare il relativo margine) della citata soglia di accettabilità prevista dalla legge speciale, incorrendo così nell’ulteriore errore di attribuire tout court rilevanza decisiva, in contrasto con la seconda parte del principio in precedenza citato, a tale mancato superamento, e nell’omissione di quella specifica ed approfondita indagine, richiesta dall’art. 844 c.c. e ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, evidenziante il carattere non assoluto del limite civilistico di tollerabilità delle immissioni (v., tra le più recenti, Cass. n. 3438/10), al fine di stabilire se in concreto, avuto riguardo alla particolare situazione dei luoghi {nella specie caratterizzata dalla destinazione a studio ed abitazione dei piani superiori dell’immobile dell’attore) le stesse fossero compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane attività di vita professionale e domestica dell’attore e della sua famiglia. La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per nuovo giudizio di appello ad altro magistrato del Tribunale di Sulmona, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie, nei limiti di cui motivazione, il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Tribunale di Sulmona, in persona di diverso magistrato.