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Abbiamo pensato di offrire, come studio legale, la possibilità di un consulto legale (anche in materia di risoluzione alternativa delle controversie e negoziazione, anche per aziende) in video, prenotabile da questo link: https://calendly.com/lucatantalo/30min. L’incontro servirà per una prima valutazione della questione, o per una valutazione completa nei casi più semplici, e potrà essere preceduto dall’invio di documentazione per posta elettronica

NB Il consulto non è gratuito, e il costo andrà poi scalato da quello di un eventuale incarico.

Entro il 30 aprile la domanda per la rottamazione delle cartelle

Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.
La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Per consulenza e assistenza all’invio, scrivere a consulenza@studiotantalofornari.it, oppure inviare un messaggio all’account Whatsapp Business 0632609190

Riaperti i termini per chi è decaduto dalle rottamazioni

La commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento al decreto sostegni ter con cui il Governo riapre i termini per chi è decaduto della pace fiscale. Dopo la prima mini riapertura prevista dal decreto sostegni bis (Dl n. 146/2021) che aveva fissato al 31 dicembre 2021 il termine per saldare le rate scadute della pace fiscale, il nuovo correttivo approvato al Senato in questo modo rimette in corsa i numerosissimi contribuenti (oltre 500 mila) che non hanno saldato il conto con le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Con il nuovo articolo 10 bis del “sostegni ter” inserito con l’emendamento approvato, viene riscritto il calendario delle scadenze entro le quali può essere effettuato, senza perdere i benefici della definizione agevolata, il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021. Inoltre, allla luce delle nuove date si spostano anche i termini per i versamenti delle rate in scadenza nel 2022. Ecco i nuovi termini per rientrare nella pace fiscale:

• entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell’anno 2020;

• entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nell’anno 2021;

• entro il 30 novembre 2022, le rate in scadenza nell’anno 2022.

Anche alle nuove scadenze della rottamazione ter e del saldo e stralcio si applica la deroga ai mini ritardi. La norma prevede che sono ritenuti validi ai fini della definizione agevolata i tardivi pagamenti effettuati entro cinque giorni dalla scadenza. Inoltre, con l’emendamento vengono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito della decadenza dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio avviate in questi tre mesi in cui i contribuenti decaduti dalla pace fiscale sono stati chiamati a saldare i propri debiti maggiorati degli interessi e delle sanzioni. Allo stesso tempo il correttivo precisa che restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter, ossia il 27 gennaio.

Per maggiori informazioni: consulenza@studiotantalofornari.it

I crediti erariali si prescrivono dopo cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016 a Sezioni Unite, ha confermato definitivamente il principio per il quale qualunque credito erariale (ivi compresi quelli delle Casse dei professionisti e dell’Agenzia delle Entrate per IVA, IRPEF e così via) si prescrive in cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, e non in dieci, termine che si applica esclusivamente alle sentenze passate in giudicato.

La conseguenza è, quindi, la nullità delle pretese dell’Erario e delle altre Pubbliche Amministrazioni relative a cartelle esattoriali, per prescrizione dei relativi crediti dopo cinque anni.

Per chiarimenti e consulenza su eventuali ricorsi, scrivere a consulenza@studiotantalofornari.it oppure chiamare il n. 0632609190.

Anche la Cassa Forense aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali


 

Dopo una certa resistenza, nella seduta dell’8 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha preso atto dell’applicabilità della normativa sulla “Rottamazione delle Cartelle di pagamento” anche alle somme iscritte per contribuzione previdenziale a Cassa Forense nei ruoli relativi ai periodi dal  2000 al 2016.

Anche queste pendenze potranno quindi essere oggetto di definizione agevolata, ai sensi del D.L. 193/2016, convertito con Legge 225 del 1° dicembre 2016, previa domanda di adesione, da formularsi entro il 31/03/2017, direttamente ad Equitalia (http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html)

Cassazione a Sezioni Unite: impugnabili gli estratti di ruolo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito (confermando un principio già applicato da più parti) l’impugnabilità degli estratti di ruolo, emanando il seguente principio di diritto: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Cassazione Sezioni Unite impugnabilità ruoli

La Cassazione conferma la nullità dell’iscrizione di ipoteca senza avviso.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4917 del 19 febbraio 2015, depositata l’11 marzo, conferma (sulla stregua delle Sezioni Unite, sentenza 19667 del 2014), che sono nulle le iscrizioni ipotecarie, effettuate da Equitalia, senza specifico avviso al contribuente.

In allegato la sentenza integrale: Cassazione 4917 del 2015 ipoteca

Qui, invece, la sentenza a Sezioni Unite del 2014: Cassazione Sezioni Unite 19667 del 2014 ipoteca

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La Cassazione a Sezioni Unite conferma l’impugnabilità del preavviso di fermo (sentenza 17844/2012)

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 9 – 18 ottobre 2012, n. 17844
Presidente Preden – Relatore Macioce

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Milano – pronunziando su domanda di  Gi. Fu. volta alla disapplicazione del preavviso di fermo amministrativo notificatogli da Equitalia Esatri s.p.a. per l’inottemperanza al pagamento di sanzioni afferenti infrazione al Codice della Strada – con sentenza 30.0.2010 [n.d.r. così nel testo originale] ha declinato la propria giurisdizione indicando quella del Giudice Tributario. La Commissione Provinciale di Milano, innanzi alla quale il Fu. aveva riassunto il giudizio, con ordinanza del 28.2.2011 è andata di contrario avviso posto che, se pur era indiscutibile l’interesse ad opporsi avverso il preavviso di fermo, nondimeno l’opposizione andava proposta innanzi al giudice competente a conoscere del rapporto obbligatorio al quale accedeva la misura cautelare e cioè al giudice ordinario: pertanto la Commissione Tributaria ha sollevato conflitto ai sensi dell’art. 59 e 3 della legge 69 del 2009.
Assegnata la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, dopo la rimessione con ordinanza interlocutoria 12.1.2012 della Sesta Sezione Civile, il Presidente ha designato relatore ex art. 380 bis c.p.c. il quale ha depositato relazione in data 13.4.2012: in essa il relatore, sul rilievo della piena ammissibilità del sollevato conflitto, ha proposto la definizione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di credito non tributario della pretesa cui la misura cautelare accedeva (trattandosi di sanzioni irrogande per violazione di norme del Codice della Strada), e con remissione al Tribunale, competente per la natura esecutiva del provvedimento in discussione.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che la proposta contenuta nella relazione debba essere pienamente condivisa.
Queste Sezioni Unite hanno infatti precisato ripetutamente (tra le ultime S.U. 20931 del 2011 e 5575 – 10147 del 2012) principi che appresso si riportano in sintesi:
(a) Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.
(b) In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extra tributaria del credito azionato.
(c) L’impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell’ambito dell’esecuzione forzata.
Dalla applicazione alla specie di tali principi discende che, ammissibile il conflitto qui in disamina in relazione alla contestazione del mero preavviso di fermo accedente a contestata violazione del Codice della Strada, debbasi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della contestazione stessa con statuizione della competenza del Tribunale competente per territorio. Su tali basi, cassata la declinatoria del Giudice di Pace, si dichiara la giurisdizione del G.O. e si rimettono le parti innanzi al Tribunale competente. Non è luogo a provvedere su spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronunzia declinatoria del giudice di pace di Milano e rimette le parti innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il preavviso di fermo è un atto autonomamente impugnabile, perché contiene una pretesa dell’Amministrazione e la giurisdizione spetta al giudice tributario nel caso il sia azionato per crediti tributari, al giudice ordinario negli altri casi.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17844/2012.
Il caso. La questione affrontata dalla Corte è purtroppo molto ricorrente: un soggetto, per impossibilità o negligenza, una serie di cartelle di pagamento per contravvenzioni stradali e dopo qualche tempo riceve un preavviso di fermo amministrativo, che gli fa capire la gravità della situazione.
Il fermo amministrativo. Il fermo amministrativo, infatti, è uno degli strumenti di cui è dotata Equitalia per garantire i crediti della cui riscossione è affidataria. Disciplinato in particolare dall’art. 86, D.P.R. n. 600/1973, consiste in un’iscrizione effettuata nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a carico di beni mobili ivi registrati (auto, motocicli, motoveicoli ecc.) di proprietà del debitore moroso e comporta l’impossibilità per tali beni di circolare e di essere radiati, demoliti o esportati. A tutela del rispetto dell’efficacia della sanzione sono previste pene piuttosto pesanti che comprendono la sanzione pecuniaria, la sospensione della patente di guida e la confisca del mezzo. Con il preavviso di fermo il destinatario viene informato della decisione di procedere all’iscrizione del fermo descritto per il caso di mancato pagamento del debito scaduto.
Giudice tributario o giudice ordinario? La problematica affrontata nello specifico dalla Corte è quella della giurisdizione. Infatti, il processo di opposizione al preavviso era stato inizialmente instaurato avanti il Giudice di Pace di Milano, il quale si era ritenuto privo di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria, la quale a Sua volta aveva denegato la giurisdizione e proposto regolamento di giurisdizione, investendo la Corte di Cassazione della questione. La Corte, dal canto suo, ha risposto con relativa facilità al quesito sottopostogli, richiamando l’ormai nutrita giurisprudenza in materia (es. Cass. ord. 20931/2011, 5575/2012 e 10147/2012). In particolare è stata ribadita la piena impugnabilità del preavviso di fermo in quanto atto immediatamente lesivo e la necessità di individuare il giudice competente in base alla natura del debito sottostante: giudice tributario in caso di tributi, giudice ordinario in tutti gli altri.
Concludendo. L’ordinanza in commento svolge un ruolo importante nel panorama giurisprudenziale sia perché chiarisce nuovamente la questione processuale di cui è stata investita, sia perché ribadisce un concetto che in molti casi appare ancora non perfettamente recepito e, cioè, quello della piena impugnabilità del preavviso di fermo (e di iscrizione ipotecaria). Infatti, mentre dubbi non vi sono con riferimento al provvedimento di fermo vero e proprio, nei vari giudizi viene spesso contestata l’impugnabilità del mero preavviso sulla base del fatto che si tratterebbe di un atto non immediatamente lesivo: esso non limita l’utilizzo del mezzo. Al contrario, come del resto già esplicitamente affermato con l’ordinanza n. 20931/2011 sopra menzionata, si tratta indubbiamente di un atto lesivo sia perché reca con sé una pretesa economica sia perché si tratta di atto che precede senza mediazioni un atto lesivo.