Preavviso di fermo: è competente il giudice del luogo di residenza del ricorrente (Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2, ordinanza n. 17749/12)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 25 settembre – 16 ottobre 2012, n. 17749

Presidente Goldoni – Relatore Bianchini

N. C., residente in B. (…) propose opposizione, innanzi al Tribunale di la Spezia, contro il preavviso di fermo amministrativo di una propria autovettura notificatole il 6 giugno 2008 a cura della spa Equitalia Sestri, agente per la riscossione per conto del Comune di Roma, in relazione al mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative: una a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’altra a tributi ed imposte.

La C., con la sospensione del provvedimento di fermo, chiese l’annullamento delle cartelle esattoriali di cui riteneva non fosse stata dimostrata la tempestiva notifica. L’adito Giudice affermò la competenza territoriale del Giudice di Pace di La Spezia in ordine alle sanzioni amministrative mentre dichiarò la carenza di giurisdizione in favore delle Commissioni Tributarie per la restante parte.

Il Giudice di Pace di La Spezia, a sua volta, nel procedimento ritualmente innanzi a sé riassunto dalla C., si dichiarò territorialmente incompetente, indicando la competenza del Giudice di Pace di Roma, luogo ove era stata accertata la violazione del codice della strada e notificato il relativo verbale; riassunto il giudizio innanzi al quest’ultimo giudicante, lo stesso si è dichiarato non competente, indicando a sua volta il Giudice di Pace di La Spezia – competente in relazione al luogo di residenza della C. ed a quello di notifica alla medesima del provvedimento di fermo amministrativo – in ragione della inderogabilità della competenza territoriale del Giudice dell’esecuzione, a mente del combinato disposto degli artt. 615 c 27 c.p.c., tenuto conto della mancanza di una dichiarazione di residenza o di una elezione d i domicilio della parte istante nel Comune ove ha sede il giudice dell’esecuzione medesimo, a mente dell’art. 480, 111 comma, c.p.c..

Disposta la rinnovazione della comunicazione del provvedimento di elevazione del conflitto alle parti il P.M. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di Pace di La Spezia, per le ragioni poste a sostegno del provvedimento del Giudice remittente.

L’istanza di regolamento è fondata.

Va innanzi tutto sottolineata la ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di Pace: a – in quanto l’art. 46 c.p.c. rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 e 43 c.p.c., senza far riferimento al regolamento d ‘ufficio di cui al successivo art. 45 (Cass.5843/2006); b – in quanto la pur stringata esposizione del fatto contenuta nell’ordinanza, integrata dalla lettura del provvedimento declinatorio contro il quale è insorto il Giudice di Pace remittente (che costituisce pur sempre fonte di conoscenza acquisibile di ufficio, data la natura del vizio denunziato) era sufficiente a far valutare che il Giudice originariamente adito aveva ritenuto che la competenza territoriale inderogabile del giudice di pace romano si radicasse in relazione al luogo di elevazione della contravvenzione ex art. 22 L. 689/1981.

Ciò posto va sottolineato che l’opposizione al preavviso di fermo era finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituiva misura latu sensu cautelare, così che il ricorso cella C. si configurava come opposizione all’esecuzione forzata – sia pure nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. – costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici (vedi Cass. Sez. Un. n. 11087/2010 in merito all’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo, cui adde, in merito all’equiparazione dell’opposizione a cartella esattoriale all’opposizione a precetto , anche ai fini della competenza territoriale: Cass. Sez. VI-2, ord. 8704/ 2011).

Ne risulta così confermata la competenza territoriale del Giudice di pace del luogo di residenza della C. in ragione della natura dell’opposizione dalla medesima posta in essere c del combinato disposto degli artt. 615, I comma, c.p.c.; 27 c.p.c. e 480, III comma c.p.c..

La causa andrà riassunta nel termine indicato in dispositivo innanzi al giudice dichiarato competente che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

Nulla per le spese trattandosi di regolamento d ‘ufficio e non avendo svolto difese le parti intimate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara l a competenza del Giudice di Pace di La Spezia e ordina la riassunzione della causa innanzi a detto giudice entro 60 giorni dalla comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza.

Cartelle esattoriali: un’altra interessante sentenza di condanna per Equitalia

Sono sempre di più i Giudici che si rendono conto (finalmente, direi) che il comportamento di Equitalia, quando è estorsivo e ingiustificato, va sanzionato. In questo caso, il Giudice di Pace di Roma ha annullato un sollecito, indebitamente emesso pur in presenza di una cartella esattoriale già annullata e regolarmente notificata ad Equitalia. Nonostante detta sentenza, e nonostante il precedente annullamento del titolo, l’Ente aveva deciso di inviare un sollecito alla ricorrente, minacciandola di esecuzione.

Personalmente, ritengo che l’unico modo per evitare tali vessazioni sia quello di introdurre la responsabilità personale del funzionario che, nonostante l’annullamento del titolo e della cartella, prosegue l’attività di riscossione. Allora sì che starebbero tutti più attenti. Ma so che è solo un sogno.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di pace di Roma, dr.Saverio Del Gaizo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n…/2011 R.G. di questo Ufficio promossa da: P.R., elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 168 presso lo studio dell’Avv. Luca Tantalo che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine all’atto di citazione.

Contro

EQUITALIA GERlT S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma al Lungotevere Flaminio n.18.

Convenuta-contumace

Oggetto:opposizione a sollecito di pagamento ex art.615 c.p.c.

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato, P.R. conveniva in giudizio la Equitalia Gerit S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del legale rappresentante per sentir dichiarare l’illegittimità del sollecito di pagamento impugnato n.0972…….. del 27.1.11 relativo alla cartella esattoriale n. 0972………….. conseguente a verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada.

L’istante a sostegno della domanda eccepiva, in primo luogo, la illegittimità della iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa per l’inesistenza del titolo esecutivo dal momento che gli atti presupposti, verbale di contestazione e cartella esattoriale, regolarmente impugnati, erano stati annullati dai competenti Giudici di Pace. Conclusioni come da atti. Equitalia Gerit S.p.a.,Agente della riscossione per la Provincia di Roma, regolarmente citata, restava contumace. Prendeva avvio l’istruttoria ed essendo la causa documentalmente istruita, all’udienza del 6.12.11 era trattenuta in decisione sulle sole conclusioni formulate dall’opponente.

Preliminarmente va osservato che secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione il sollecito di pagamento è un atto autonomamente impugnabile (Cass. n.12244/09). In effetti esso svolge una funzione analoga a quella dell’avviso di mora nell’ambito della procedura esecutiva esattoriale. Entrando nel merito dell’opposizione, va rilevato che l’istante ha sostenuto l’illegittimità del sollecito di pagamento impugnato in quanto emesso in mancanza di atti con il valore di titoli esecutivi.

Invero dall’esame della documentazione prodotta risulta che gli atti presupposti al provvedimento impugnato, cioè il verbale di contestazione e la cartella esattoriale sono stati rispettivamente annullati dal Giudice di Pace di Viterbo e dal Giudice di Pace di Roma innanzi ai quali l’opponente aveva presentato i ricorsi per sentire dichiarare la loro illegittimità. Ne consegue, quindi, che il provvedimento opposto risulta illegittimo ed inefficace in quanto emesso in mancanza di atti con forza di titoli esecutivi.

Inoltre, in accoglimento della richiesta dell’attore di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., tenuto conto che dagli atti di causa si ravvisano le azioni di una condotta disattenta ed imprudente, posta in essere dalla convenuta Equitalia Gerit S.p.a. della Provincia di Roma, si reputa equo condannarla al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della parte attrice che ha dovuto sopportare degli ingiusti pregiudizi, costituiti dall’obbligo di contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario e dai disagi che si concretano nell’impatto negativo che il processo ha determinato sulla quotidianità del soggetto leso nonché dalla tensione fisica per adoperarsi nell’organizzazione della necessitata attività difensiva. Per tutto quanto illustrato ed argomentato la domanda proposta da parte attrice va accolta e di conseguenza va dichiarata la illegittimità ed inefficacia del sollecito di pagamento opposto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della brevità del procedimento e del mancato deposito di nota spese.

 P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione al sollecito di pagamento, come in epigrafe precisata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,così provvede:

accoglie l’opposizione ex art.615 c.p.c. e per l’effetto dichiara illegittimo ed inefficace il sollecito di pagamento impugnato;

accoglie la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’attore e di conseguenza condanna la convenuta Equitalia Gerit S.p.a. della Provincia di Roma al pagamento in favore di P.R. della somma di euro 600,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna altresì, la Equitalia Gerit S.p.a. in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 60,00 per spese ed euro 390,00 per diritti ed onorari, oltre oneri di legge.

Roma, 2.8.12.

Equitalia, l’ennesima conferma: nulle le ipoteche per debiti inferiori a 8.000 € (Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 marzo – 26 settembre 2012, n. 16348)

Ancora una volta, nonostante l’atteggiamento di Equitalia che si costituisce in giudizio sostenendo di avere ragione, e addirittura che sarebbero nulle solo le ipoteche iscritte dopo la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, la Corte di Cassazione conferma il principio e condanna la resistente al pagamento delle spese legali (anche se una bella condanna al risarcimento del danno non ci sarebbe stata male).

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 marzo – 26 settembre 2012, n. 16348

Presidente Adamo – Relatore Schirò

Svolgimento del processo

Con ricorso rispettivamente notificato e depositato il 5 e il 10 dicembre 2007 S.P. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 27 novembre 2007, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso un provvedimento di iscrizione ipotecaria effettuata da Gest Line s.p.a. (ora Equitalia Polis s.p.a.) su di un immobile di sua proprietà per mancato pagamento di cartelle esattoriali riguardanti tributi vari, per un importo complessivo di 6.080.60.

L’appellante denunciava errata applicazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602 e deduceva che, decorso il termine annuale dalla data di notifica della cartella di pagamento senza che fosse stato dato impulso ali espropriazione forzata, il titolo, pur costituendo titolo esecutivo per procedere all’espropriazione, perdeva temporaneamente la sua capacità e idoneità ad essere fatto valere come tale, essendo invece richiesta la preventiva notifica dell’avviso per far riacquistare al titolo l’efficacia esecutiva sospesa ope legis.

La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2009, accoglieva l’appello e disponeva per l’effetto la cancellazione, a cura e spese del concessionario della riscossione, delle iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile del contribuente per cui era causa.

A fondamento della decisione, i giudici di appello così motivavano:

a- i primi giudici avevano omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602, pervenendo ad una frettolosa e immotivata decisione;

b- il concessionario aveva violato anche gli artt. 76 e 77 del d.p.r. 1973/602, che prevedono il ricorso alla misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria solo quando l’importo della debitoria iscritta a ruolo superi euro 8.000,00, circostanza non rilevata dai primi giudici.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Polis s.p.a. sulla base di due motivi.

S.P. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce che all’iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, costituenti misure cautelari del credito tributario, non si applica quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. 1973/602, in quanto il vincolo previsto da tale norma riguarda esclusivamente la esperibilità della espropriazione vera e propria.

Con il secondo motivo si deduce che la iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti esecutivi, ma costituisce soltanto un mezzo di tutela del credito, e non può pertanto essere soggetta al limite previsto dall’art. 76 del d.P.R. 1973/602.

Per ragioni di priorità logica va prima esaminato il secondo motivo di ricorso, che è privo di fondamento e va rigettato alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, secondo la quale, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R.. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.

Poiché nel caso di specie è paci ileo in atti che il debito del contribuente ammonta a euro 6.080,60, la relativa iscrizione ipotecaria non poteva essere effettuata.

Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del primo motivo di ricorso, atteso che la questione dell’efficacia esecutiva del ruolo, decorso un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, resta superata dalla rilevata illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario.

Le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.100,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Inesistenti le cartelle esattoriali notificate via posta (Gdp di Genova, 27 giugno 2012)

Giudice di Pace di Genova, sentenza 26 – 27 giugno 2012, n. 4486

Giudice Elisabetta di Palo

 Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, … evocava in giudizio:

– Comune di Genova – Direzione Polizia Municipale (GE), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Genova, via G.;

– Equitalia Sestri S.p.A., nella qualità di agente della riscossione della Provincia di Genova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, via X. O.;

per sentire dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento indicate in parte I narrativa, per effetto della inesistenza della notificazione delle stesse.

Parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo a loro volta il rigetto dell’avversa domanda,

Esperita l’istruttoria dibattimentale, precisate le conclusioni all’udienza del 31 maggio 2012, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice di pace assegnava la causa a sentenza.

Motivi della decisione

Preliminarmente questo Giudice di Pace, a fronte dell’eccezione mossa dal Comune di Genova, ritiene la propria competenza ratione materiae e per valore, anziché quella del Tribunale.

Quanto alla notificazione delle cartelle esattoriali opposte, argomento sul quale le parti si sono esercitate fornendo ciascuna una propria lettura ed interpretazione della normativa sul punto specifico, prendendo le mosse dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riguardo alla disciplina di cui all’art. 26 di detto decreto, quale modificato ed integrato da successivi interventi legislativi.

U primo comma dell’articolo anzidetto, nella originaria stesura, prevedeva la notifica della cartella esattoriale a mezzo dei messi notificatori dell’esattoria o degli ufficiali esattoriali o degli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non erano sedi di pretura, dei messi comunali e dei messi di conciliazione.

L’art- 102 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 disponeva, relativamente alla nomina dei messi notificatori, con decorrenza 1-1-1990, che il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, potesse nominare uno o più messi notificatori, con richiesta nominativa all’ufficio di collocamento.

La Direzione delle Imposte Dirette, con risoluzione n. 1/3320-del 25 gennaio 1989, non mancava di ritenere l’illegittimità della notifica della cartella esattoriale a mezzo di terzi – incarico affidato in appalto dall’esattore – con riferimento sia all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sia all’art. 102 del D.P.R. n. 43/1988.

Una prima discrasia della notifica della cartella di fermo del veicolo tg. … riguarda la mancata notifica del provvedimento a …, cointestatario con la ricorrente del predetto bene.

Tuttavia, punto centrale della presente controversia è e resta l’esistenza o l’inesistenza dell’atto della notificazione, operata direttamente da parte di Equitalia Nord S.p.A.

Ove si consideri che la notificazione delle cartelle esattoriali opposte sia inesistente, deve essere respinta l’eccezione secondo cui, avendo l’atto stesso,raggiunto lo scopo, il destinatario è stato comunque posto nella condizione di approntare la propria difesa, senza incidere suo tale suo diritto.

In caso contrario, ove si attribuisca valore al buon fine della notificazione, resterebbe aperto tutto il ventaglio di considerazioni e motivazioni sollevate dalle parti convenute, con conseguente valutazione della loro bontà giuridica.

L’evoluzione legislativa dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all’Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo dei servizio postale alla notifica della cartella esattoriale.

Restano, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali.

Questo giudicante, esaminata la giurisprudenza sul tema, ivi compresa la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009 della Commissione Provinciale di Lecce, ritiene che non di nullità ma di inesistenza della notificazione si versi nel caso di specie, sicché non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio della ricorrente.

Ritenuto assorbente su tutti gli altri motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio quanto descritto in parte motiva, provvede come da dispositivo.

Rilevata la novità e complessità dell’argomento trattato, compensa interamente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di parte attrice.

Respinge le richieste delle parti convenute.

Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.

Equitalia e cartelle esattoriali: un’interessante sentenza del GdP di Roma

Pubblichiamo una sentenza assai interessante, depositata nella cancelleria del Giudice di Pace di Roma il 4 aprile scorso, che ha annullato, dichiarandola illegittima sotto diversi profili, una cartella esattoriale relativa ad alcune sanzioni amministrative.

Il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme; ha dichiarato l’illegittimità della cartella in quanto vi era stata  applicata la  maggiorazione per  ritardato  pagamento ex articolo  27 comma  6 della legge  n.689/81, dichiarando che “non  sono dovute  giacchè la suindicata normativa attiene  ad una fattispecie del tutto diversa   rispetto  a  quella   prospettata  nel  caso  di  specie;  essa  infatti riguarda l’ipotesi in cui sia sta emessa  una ordinanza ingiunzione  (quelle emesse  dal  Prefetto) e non – come nel caso in esame – l’ipotesi in cui è stato emesso un verbale  di accertamento

Poi, ha aggiunto che “Anche  il tasso  di interesse  applicato per  il calcolo della  maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata  emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato  erano  superiori al 15°/o e che la maggiorazione del10°/o semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata  correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse;attualmente  infatti,  il  tasso   del   20°/o  annuo   viene   definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l’illegittimità della cartella  di pagamento (tasso 20%) perché   prevede  l’onere del  tasso  annuo  superiore ai  limiti  fissati  dalla legge

Inoltre, ha dichiarato l’annullamento dell’atto impugnato a causa dell'”ulteriore illegittimità riguardante l’obbligo  di pagamento  della   sanzione   amministrativa  perché   non  sono stati   mai notificati  gli atti  presupposti – verbali  di  accertamento di violazione  ed intimazione  a   pagare   o  comunque  sono  stati   notificati   irritualmente oppure a  persone   per cui la  notifica  è  nulla.  Manca   un  valido  titolo legittimante  l’iscrizione  a  ruolo;   infatti   non  sono  mi  stati   notificati   i verbali di  accertamento di  violazione  al  codice  della strada richiamati nella  cartella impugnata. Neanche  l’intimazione al  pagamento è stata notificata alla  parte  interessata. Al riguardo giova  ricordare che la giurisprudenza della Corte  di  Cassazione  ha  sempre  chiarito che l’emissione della cartella  è illegittima  quando non vengono notificati regolarmente gli atti  presupposti; ed,inoltre, ha  precisato  che tale illegittimità sia da qualificare come carenza  di un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all’atto di precetto (Cass. 28.06.2002 n.9498)

Infine, ha rilevato un ulteriore motivo in quanto ha ritenuto sussistere “una mancanza assoluta  di motivazione  dal momento  che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un’adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la  decisione  dell’Amministrazione. In  altri   termini   non  emergono dalla suddetta cartella idonei  motivi  per  cui la parte  interessata non è stata  in grado  di    recepire     il    ragionamento    logico    in    base     al    quale l’Amministrazione ha  emesso l’atto impugnato anche  in  considerazione che non sono stati  illustrati in maniera comprensibile gli atti  presupposti. In  tale  contesto,  la  parte   attrice  non  è  in  grado   di  effettuare alcuna valutazione al  riguardo. Da  ciò  discende  che  la  suddetta cartella   deve essere annullata anche sotto quest’ultimo profilo

Di seguito, la sentenza integrale:

Sentenza GdP 4 aprile 2012

Equitalia: la Cassazione a Sezioni Unite conferma la nullità delle ipoteche per debiti inferiori a 8.000 €

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, sentenza 3 – 10 aprile 2012, n. 5771

Presidente Vittoria – Relatore Tirelli

Fatto e diritto

La Corte, rilevato che con ricorso del 2/10/2006 la srl L.C. ha impugnato l’iscrizione ipotecaria effettuata su due terreni di sua proprietà in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale per complessivi Euro 2.028,66, dovuti a titolo di contributi per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica A.C. negli anni 2000/2003;

che costituitasi la E. Tr. Equitalia, il giudice adito ha pronunciato l’annullamento dell’iscrizione per violazione dell’art. 76 del DPR n. 602/1973, secondo il quale il concessionario non poteva procedere alla espropriazione immobiliare se l’importo del credito non superava gli ottomila Euro;

che la E. Tr. Equitalia si è gravata alla Commissione Regionale che ha, però, rigettato l’appello perché «nessun precetto legislativo era stato adempiuto dal concessionario sia in ordine al valore indicato dall’art. 76 sia in relazione agli artt. 50 e 77», il primo dei quali stabiliva che in caso di mancato inizio dell’espropriazione entro un anno dalla consegna della cartella di pagamento, il concessionario doveva procedere alla previa notificazione di un’intimazione ad adempiere; che la E. Tr. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 2 e 19 del D. Lgs n. 546/1992, nonché degli artt. 50, 76 e 77 del DPR n. 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, perché avrebbe dovuto «limitarsi alle vicende del rapporto tributario ed alla attitudine, efficacia ed esecutività dei titoli (ad essa) sottesi… e ciò in quanto la fase di esecuzione forzata (ipotetica ed eventuale) e le correlative opposizioni ed anche le domande di riduzione o restrizione dell’ipoteca rientra(va)no nella giurisdizione e competenza della magistratura ordinaria»; che con il secondo motivo la ricorrente ha nuovamente dedotto la violazione degli artt. 50, 76 e 77 del DPR n. 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non aveva considerato che decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla consegna della cartella esattoriale, il concessionario non aveva bisogno di notificare nessuna intimazione per procedere all’iscrizione ipotecaria, che non costituiva un atto della espropriazione, ma una semplice forma di cautela, con garanzia reale del credito erariale, cui risultava per ciò solo inapplicabile sia il limite di valore contenuto nell’art. 76 che l’obbligo preliminare previsto dall’art. 50; che la srl L.C. non ha svolto attività difensiva; che il primo motivo è inammissibile, in quanto pronunciando l’annullamento della ipoteca, la Commissione Provinciale ha implicitamente riconosciuto di avere giurisdizione al riguardo;

che non avendo proposto appello sul punto ed essendosi perciò formato il giudicato interno su di esso, la spa E. Tr. Equitalia non può pretendere di rimetterlo nuovamente in discussione;

che a proposito del secondo motivo giova ricordare che il sistema delineato dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un’autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l’ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata;

che a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d’impedire l’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori agli ottomila Euro che, com’è noto, rappresentavano per l’agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare; che chiamate a pronunciarsi sul punto, queste Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda lettura, riconoscendo, nel solco della precedente giurisprudenza, che al pari del fermo di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973 (su cui v. C. Cass. n. 2053 del 2006), anche l’ipoteca di cui all’art. 77 del medesimo decreto costituiva un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente art. 76 (C. Cass. 22/2/2010, n. 4077);

che la ricorrente ha chiesto di rimeditare il problema, aggiungendo agli argomenti già dibattuti ulteriori considerazioni basate non soltanto sulla portata attribuita alle predette norme dalla Relazione di accompagnamento al D. Lgs n. 46/1999, dal rappresentante del Governo in risposta ad un’interrogazione parlamentare e dall’Agenzia delle Entrate in due circolari, ma anche, e soprattutto, sul tenore letterale del comma 2 ter dell’art. 3 del DL 25/3/2010, n. 40, convertito dalla legge n. 73/2010, che aveva si vietato d’iscrivere ipoteca per crediti minori di ottomila Euro, ma soltanto «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» confermando così che per il periodo pregresso non esisteva nessun limite di valore per l’iscrizione; che neppure tali considerazioni appaiono decisive, perché quello che conta ai fini dell’interpretazione di un atto normativo non è l’intenzione del Legislatore (C. Cass. n. 2454 del 1983) o la lettura fattane da ministeri od altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (C. Cass. n. 3550 del 1988) quale risultante dal suo dato letterale, che nel caso di specie depone, per l’appunto, nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;

che per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell’art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;

che il DL succitato non ha, però, detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al predetto collegamento, ma si è limitato a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni dell’ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all’epoca previsto per l’espropriazione, non può essere per ciò solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato;

che in applicazione del principio stabilito da C. Cass. n. 4077 del 2010, che il Collegio condivide e ribadisce, deve quindi affermarsi che bene ha fatto il giudice a quo a confermare l’annullamento dell’ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028, 66 Euro;

che trattandosi di statuizione da sola sufficiente a giustificare la decisione impugnata, non occorre passare all’esame della doglianza concernente l’inapplicabilità dell’art. 50, che anche ove fondata non potrebbe giammai condurre alla cassazione della pronuncia in esame;

che non occorre nemmeno provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl L.C.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Debutta l’avviso esecutivo: il Fisco va subito all’incasso (articolo tratto da www.ilsole24ore.com)

Addio cartelle esattoriali, da sabato l’accertamento esecutivo….

Articolo del Sole 24 Ore online di oggi

 

Cartelle di pagamento: non è valida la notifica effettuata ad una società a mani del portiere dello stabile (Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 4962/2011)

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 26 gennaio – 28 febbraio 2011, n. 4962
Presidente Cappabianca – Relatore Virgilio

Fatto e diritto

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa, per imposta di registro, nei confronti della C.M. s.r.l., a seguito di mancata impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’atto prodromico era stato invalidamente notificato, in violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., non risultando dall’avviso di ricevimento la qualifica della persona che aveva ricevuto l’atto.
Il contribuente resiste con controricorso.
2. Con i due motivi di ricorso (il quale, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è tempestivo, poiché il termine annuale d’impugnazione va computato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, ex nominatione dienim, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile: Cass., Sez. un., n. 1547 del 1989 e Cass. n. 991 del 1992), si denuncia l’insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che era provato che la consegna dell’avviso di liquidazione era stata effettuata al portiere dello stabile in cui aveva sede la società e che l’eventuale nullità della notifica era stata comunque sanata dall’impugnazione della successiva cartella.
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest’ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all’art. 139 cit. opera soltanto per l’eventualità che l’atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l’ente (Cass. nn. 5918 del 1981, 9897 del 2010).
La conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall’impugnazione dell’atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto (Cass. n. 15849 del 2006).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (rilevando, in ordine alla tempestività del ricorso, nuovamente contestata dal difensore della controricorrente sentito nell’adunanza, che l’ultimo giorno utile era l’11 gennaio 2009, festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo, in cui Patto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario);
che, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Nulla l’ipoteca per crediti inferiori ad 8.000 € (CTP Roma 51/05/11)

Seguendo una tendenza ormai consolidata, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza che riportiamo di seguito, ha dichiarato ancora una volta la nullità delle ipoteche iscritte per crediti inferiori ad 8.000 Euro. Sarebbe interessante monitorare quante ipoteche Equitalia ha iscritto illegittimamente…

Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. V, sentenza 28 gennaio – 9 febbraio 2011, n. 51
Presidente Castellucci – Relatore Di Martino

Fatto

La ricorrente impugnava un provvedimento di iscrizione ipotecaria, relativo a cartella esattoriali per totali Euro 156.678,77 avente ad oggetto immobili da questa posseduti.
Quale principale motivo di ricorso evidenziava come la quasi totalità della richiesta, ovvero Euro 152.915,01 era relativa ad una cartella di pagamento oggetto di autonoma impugnazione ed annullata, da questa Commissione, con la sentenza n. 267/01/09 del 15/05/2009, depositata il 29/05/2009.
Rilevava quindi come il debito residuo, inferiore ai quattromila Euro, non fosse sufficiente a legittimare il provvedimento adottato e ne chiedeva l’annullamento.
Il Concessionario, costituitosi in giudizio, riteneva infondato il ricorso in quanto non provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 267/01/09.
Per il resto evidenziata come dovesse ritenersi adottabile il provvedimento opposto anche per importi inferiori agli ottomila Euro.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Diritto

Rilevava il Collegio come la sentenza n. 267/01/09 chiaramente disponga l’annullamento della cartella di pagamento n. registro 1994.
Questa, pertanto, dalla data di emissione di tale sentenza e fino ad una diversa pronuncia di altro e sovraordinato organo giurisdizionale, non esiste e non può essere posta in riscossione.
Va poi rilevato, nel merito, che la norma dell’art. 77 del DPR n. 602/73, utilizzata dall’Agente per la Riscossione per la l’iscrizione ipotecaria in discussione, trova collocazione nella sezione IV del decreto, rubricata “Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare”.
E’ dunque di tutta evidenza che lo strumento dell’iscrizione ipotecaria, sia che ad esso si intenda attribuire natura di misura cautelare o di misura esecutiva, esplica i suoi effetti e trova possibilità di attuazione unicamente nell’ambito del procedimento espropriativo immobiliare e nella misura in cui questo possa essere esperito.
Ciò posto occorre richiamare l’attenzione sulla norma contenuta nel precedente articolo 76, rubricato “Espropriazione Immobiliare”, che testualmente recita:
“Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila Euro”.
L’apposizione di un limite quantitativo del credito da superare, per poter ricorrere a tale tipo di esecuzione risponde, all’evidenza, a principi di logicità e ragionevolezza tesi ad evitare una sproporzione tra entità del diritto tutelato e danno patrimoniale arrecato al debitore.
E ciò atteso che l’Agente per la riscossione, per i crediti di entità minore, può attivare gli altri strumenti esecutivi disciplinati dalla norma, ed in particolare l’esecuzione mobiliare e, se del caso, il pignoramento presso terzi.
E’ poi evidente che, in assenza delle condizioni necessari per poter procedere all’esecuzione immobiliare, non possano trovare applicazione tutti gli istituti accessori a tale azione esecutiva, primo tra i quali appunto l’iscrizione ipotecaria.
Nel caso in esame il credito complessivo per il quale l’Agente della Riscossione può procedere esecutivamente è inferiore ad Euro 4.000,00 e, quindi, molto lontano dalla soglia degli ottomila Euro necessari per aprire la via all’espropriazione immobiliare.
Non si ravvisa quindi il motivo dell’iscrizione ipotecaria in assenza della possibilità di procedere alla vendita dell’immobile.
Va sul punto evidenziato come tale indirizzo sia stato prima sancito dalla Suprema Corte di Cassazione e poi normativamente recepito con disposizione, detenuta nell’art. 3, comma 2 ter, della Legge n. 73/2010.
A tale disposizione non può essene ascritta alcuna valenza innovativa essendo unicamente ad introdurre nel sistema delle norme il principio consolidandosi sull’ampia giurisprudenza di merito e legittimità di ogni stato e grado ed all’evidente fine di rendere chiara anche all’Agente della Riscossione, ed al di là di ogni possibile valutazione interpretativa, l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a tale limite.
Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato si palesa adottato in assenza dei necessari presupposti di diritto.
Per quanto attiene le spese del giudizio, valutate le motivazioni di ricorso e considerata la mancata attivazione degli istituti dell’autotutela da parte della convenuta, queste, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n. 546/92, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Il Collegio infine ordina agli uffici competenti di provvedere all’immediata cancellazione dell’ipoteca iscritta senza oneri per la ricorrente.
La commissione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna il Concessionario al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 100,00 per le spese oltre accessori di legge.

Cartelle esattoriali ed ipoteca nulla: il Tribunale di Genova condanna l’Agente per la riscossione al risarcimento del danno (sentenza 3 dicembre 2010)

Tribunale di Genova, sez. II Civile, sentenza 3 dicembre 2010
Giudice Gibelli

Osserva

Gli attori agiscono quali eredi del padre, e per F. E. del coniuge, per ottenere il risarcimento dal danno patito a seguito di una esecuzione immobiliare promossa dalla convenuta avverso il loro dante causa.
In particolare gli stessi lamentano che la concessionaria della riscossione abbia agito in via esecutiva per la soddisfazione di crediti tributari vantati corrispondenti alle seguenti intimazioni di pagamento.
1. Intimazione … dell’importo di euro 72,53
2. Intimazione … dell’importo di euro 1461,91
3. Intimazione … dell’importo di euro 425,64
4. Intimazione … dell’importo di euro 32,01
In relazione alla prima cartella l’esecuzione (principiata con pignoramento del 26.8.05 notificato il 30.5) risulterebbe illegittima per violazione del art. 76 comma 1 del d.p.r. 602/73 per essere l’importo posto in esecuzione inferiore al limite per il quale è ammesso il ricorso del concessionario all’espropriazione immobiliare.
In relazione a tutti gli altri titoli, invece, il vizio consisterebbe nella violazione dell’art. 77 comma 2 del testo già detto in quanto l’esecuzione non sarebbe stata preceduta dalla iscrizione necessaria ratione valoris di garanzia ipotecaria sull’immobile la cui capitalizzazione della redita catastale era notevolmente superiore al rapporto minimo con il credito azionato legittimante la vendita forzata.
1. Essendosi in ogni caso conclusa la procedura esecutiva con l’aggiudicazione dell’immobile in data 63.2.06, ancora contestavano che, al momento del pignoramento, risultavano notificate le prime due intimazioni sebbene fosse decorso oltre un anno dalla notifica della cartella ( art. 50 comma 2 del d.p.r. 603/73).
Inoltre denunciavano ulteriori vizi del corso della procedura come il fatto che il primo incanto si fosse tenuto in data non correttamente comunicata né oggetto di regolare pubblicità.
Infine risulterebbe che al momento della vendita fosse già scaduto il termine di validità del pignoramento.
Quanto a profili di danno gli attori lamentano il versamento di euro 200.000,00 agli aggiudicatari al fine di ottenere la loro rinunzia alla aggiudicazione, somma ulteriore rispetto alla restituzione di quanti dagli stessi versato alla procedure, oltre alle spese legali ed al danno morale patito dal de cuius costretto ad una strenua difesa (non necessaria) della propria abitazione.
Le circostanze di cui sopra risultano documentalmente provate e sostanzialmente fondate, risultando il contrasto diretto colle norme di legge menzionate della condotta del concessionario resa palese dagli atti della procedura esecutiva.
La figura della responsabilità del creditore procedente per abuso nell’attività esecutiva è ormai consolidata (da ultimo Cassazione civile sez. III 03 settembre 2007 n. 18533 ; Cassazione civile sez. III 07 maggio 2007: n. 10299) e, nel caso, la violazione da parte del concessionario di servizio pubblico pare ancor più chiara stante la limitazione nel libero perseguimento del proprio interesse derivante dalla funzione pubblica.
Quanto al danno lamentato risulta sicuramente dovuto l’onorario dell’avv. M. interamente sborsato per l’esistenza di una procedure esecutiva immobiliare che non avrebbe dovuto venir ad esistenza.
Circa il consistente esborso effettuato per il recupero dell’immobile si deve osservare quanto segue.
In linea teorica la procedura esecutiva non avrebbe dovuto produrre altro danno all’esecutato che la somma recuperata dal creditore e le spese vive derivanti dalla perdita dell’immobile (ricerche per nuovo acquisto, trasloco etc.) Infatti il prezzo di vendita deve esser stimato per equo ed il compenso in eccesso spetterebbe al debitore rappresentando il controvalore del cespite perduto.
Nel caso invece il riacquisto è stato effettuato non solo colla restituzione agli acquirenti di quanto versato alla procedura, ma col versamento di 200.000 euro ulteriori.
Può dirsi che con quanto sopra il creditore del risarcimento ha volontariamente ed ingiustificatamente aggravato il danno?
A giudizio dello scrivente, nel caso, no. L’azione recuperatoria del de cuius risulta infatti intesa a riguadagnare la proprietà della casa di abitazione, casa nella quale egli risiedeva in costanza di grave e documentata malattia, casa sicuramente collegata alla storia famigliare.
2 – 3. Nel contesto suddetto, parrebbe forse eccessivo un “riscatto” a prezzo doppio di quello di marcato pieno, ma il “riscatto” a prezzo quasi doppio di un valore di assegnazione in sede di asta giudiziaria non pare un aggravamento ingiustificato.
Inoltre, in via extracontrattuale, il debitore risponde anche per le conseguenze imprevedibili dell’illecito.
Non appare dovuto il valore del credito incassato dalla concessionaria.
Per rivendicare lo stesso come danno è necessario dimostrare non solo che la procedura fu illegittima, ma anche che la somma non era dovuta del tutto.
La suddetta prova è mancata.
E’ invece dovuto un danno morale azionabile iure ereditario dagli odierni attori.
Alla luce dei principi di cui a Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008 la condotta illecita infatti si presenta nella duplice veste di “aggressione ai beni dell’abitazione di proprietà e del domicilio” che appaiono dotati di tutela costituzionale, e di abuso della facoltà di agire in giudizio. Per detto abuso l’art. 96 c.p.c. consente un risarcimento ulteriore rispetto alla vittoria del capitale ed accessori di lite ed al recupero delle spese. Sia pure in via non esplicita si tratta quindi di norma speciale che autorizza espressamente “anche” la liquidazione di un danno non patrimoniale.
Il timore e l’ansia indotta in persona malata riguardo alla perdita della propria abitazione paiono di consistente entità ed il risarcimento equo si stima nella somma di euro 30.000,00.
Alla condanna nel merito della contumace segue la condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio che si liquidano in euro 808,00 per esborsi, euro 1.801,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorar, oltre a rimborso forfetario, iva e cpa.

P.Q.M.

Il tribunale, visto l’art. 281 sexies del c.p.c., ogni contraria istanza disattesa,
Condanna parte convenuta a versare agli attori, creditori in solido, la somma di euro 239.600,00 (duecentotrentanovemilaseicento) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi al saldo (per i danni patrimoniali) e dalla vendita al saldo per i danni morali;
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate come in parte motiva ed in misura integrale.