Articolo tratto da ITALIA OGGI
Contro la riforma e il rinvio senza par condicio
I magistrati incrociano le braccia dal 17 al 28 gennaio.
I giudici di pace scioperano dal 17 al 28 gennaio. Lo ha annunciato l’Unione dei giudici di pace, con una nota del presidente nazionale, Gabriele Longo, e del segretario generale, Alberto Rossi.
Non parteciperanno invece allo sciopero, almeno per il momento, gli associati all’Associazione nazionale giudici di pace «anche se», commenta il presidente Vincenzo Crasto, «se fossero confermate le indiscrezioni del contenuto del testo della riforma saremmo anche noi costretti ad attuare delle proteste».
«La gravita’ della situazione impone a tutti i colleghi, giovani e meno giovani, un’attenta riflessione sui recenti accadimenti politici: nonostante gli incontri e le assicurazioni avuti con il Ministro Alfano durante l’anno 2010, lo stesso Guardasigilli ha proposto al Consiglio dei Ministri -convocato per il 30 novembre 2010 e poi rinviato all’ultimo momento- un disegno di legge sulla riforma della magistratura onoraria quasi identico a quello gia’ elaborato dal ministero della Giustizia nel dicembre del 2009 e ritirato dopo gli scioperi indetti dall’Unione a dicembre 2009 e gennaio 2010».
I punti critici del progetto ministeriale di riforma, indicati dall’Unione: «non assicura la continuita’ del rapporto», «non prevede nessuna forma di copertura previdenziale e assistenziale», «mina l’autonomia dei giudici di pace, sottoposti alla direzione del giudice di appello (magistrato di Tribunale), previa soppressione dei coordinatori», «prevede la non rinnovabilita’ dell’incarico gia’ in presenza di un ammonimento».
Aggiunge la nota: «Come primo segnale di piena operativita’ del governo, nel recente decreto legge di fine anno, la proroga dei termini in scadenza e’ stata limitata al 31 marzo 2011 (un governo che si prepara al voto elettorale avrebbe perseguito una politica radicalmente opposta), escludendo i colleghi il cui terzo mandato scade durante l’anno 2011.
Non occorre un particolare acume per comprendere che e’ intenzione del governo di presentare nei prossimi giorni, e sicuramente prima del 31 marzo 2011, il progetto di controriforma della magistratura onoraria. Intanto il ministero ha predisposto un progetto di revisione degli organici inviato silenziosamente al CSM a fine dicembre».
E Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, ha dichiarato la solidarietà degli avvocati per lo sciopero. “L’Oua ha più volte affrontato l’argomento della magistratura onoraria affidando al Congresso l’approvazione di una serie di mozioni che fissano regole rigorose che andrebbero accolte in una nuova legge ordinamentale che regoli compiutamente la materia. La magistratura laica ha diritto ad una compiuta regolamentazione svolgendo una piena attività giurisdizionale di pari livello ed impatto per i cittadini”.
Per la Suprema Corte, che ha annullato una sentenza del Giudice di Pace decidendo nel merito, il modulo di comunicazione dei dati del conducente va inviato anche in pendenza di ricorso contro il verbale originario e l’accoglimento del ricorso non annulla la sanzione ricevuta per non aver comunicato i dati; questo però non significa che i punti vengono sottratti comunque, ma ciò accade solo in caso di rigetto del ricorso contro il primo verbale. In caso di accoglimento, come detto, resta valida la sanzione ez art. 126-bis del C.d.S.
Cassazione civile sez. II – 10 novembre 2010 n. 22881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.D.;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 92/06 depositata il 24 febbraio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in perdona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. M.D. propose davanti al Giudice di pace di Lagonegro opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Stradale e notificatogli il 14 maggio 2005 per avere, quale destinatario di precedente verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 (eccesso di velocità) in quanto proprietario del veicolo, omesso di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, le generalità del conducente dei medesimo veicolo, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 quarto periodo (nel testo all’epoca vigente). Dedusse di non essere tenuto alla comunicazione avendo impugnato il verbale di accertamento dell’eccesso di velocità davanti al medesimo Giudice di pace.
Il giudice adito accolse l’opposizione ritenendo la contestazione dell’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 3, inibita dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il verbale relativo il l’eccesso di velocità, come confermato dal sopraggiunto annullamento dello stesso, che imponeva l’annullamento di ogni atto successivo.
Il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, il Ministero sostiene che la pendenza del ricorso sulla violazione presupposta (nella specie, l’eccesso di velocità) non sospende l’indagine degli organi di polizia volta all’identificazione dell’effettivo trasgressore, né, conseguentemente, il potere dei medesimi di contestare l’illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente.
2. – Il motivo è fondato.
Recita, invero, l’art. 126 bis C.d.S., comma 2, quarto periodo, nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, lett. a), conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286: “La comunicazione (all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini, della decurtazione dei punti di patente: n.d.r.) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
Il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia; né è previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito. E in proposito vi è sostanziale continuità anche nel testo della norma come modificato nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (innalzato a sessanta giorni) decorre “dalla data di notifica del verbale di contestazione” dell’infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione).
Non convince, pertanto, l’affermazione secondo cui la corretta esegesi della norma porterebbe a concludere che “in nessun caso …il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”, fatta da Corte Cost. n, 27 del 2005 nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, per violazione dell’art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente (eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 3 Cost.) e ripresa nella sentenza impugnata.
Va infine aggiunto che neppure l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall’art. 180 C.d.S., comma 8, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (cfr. Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito.
3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può altresì essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con il rigetto dell’opposizione proposta dal sig. M..
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese del giudizio di merito non essendosi l’amministrazione avvalsa, in quella fase, di patrocinio professionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione; condanna l’intimato sig. M.D. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 più spese eventualmente prenotate a debito.
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile
Circolare n. 4275 del 28 settembre 2010
Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative – Procedimento di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Alcuni uffici giudiziari, in particolare Uffici del Giudice di Pace, hanno chiesto chiarimenti in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30” del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
A seguito di tale riforma, pertanto, i processi in oggetto, antecedentemente esenti “da ogni tassa e imposta”, sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario dovuto per le modifiche a richiesta d’ufficio mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria quali diritti di copia ed imposta di registro.
Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto, rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione della spesa, disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto, le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto.
Si ritiene opportuno precisare, rispondendo sul punto ad alcuni quesiti, che la procedura disciplinata dall’articolo 23 della legge 689/81 ed il relativo regime fiscale, è specifica e non può pertanto trovare applicazione in tipologie analoghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione pubblica.
Si precisa altresì, richiamando sul punto la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, del 30 ottobre 2009, n. 266, che il regime fiscale delle opposizioni, di cui all’articolo 23 della legge 689/81, non trova applicazione nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.
Si pregano i sigg. Presidenti delle Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.