Multe: per contestare i fatti come indicati nel verbale, è sempre necessaria la querela di falso (Cassazione 4219/2011)

Per la Corte di Cassazione, anche se nel caso in specie i Vigili procedevano nel senso contrario all’automobilista che avrebbe utilizzato il telefono alla guida, vi è piena prova di quanto avvenuto, salvo querela di falso. La Suprema Corte ribadisce “la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232)“

 

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 novembre 2010 – 21 febbraio 2011, n. 4219
Presidente Settimj – Relatore Giusti

Fatto e diritto

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“La s.r.l. B.M., proprietaria dell’autovettura Citroen  tg. XX, ha proposto opposizione al verbale, elevato dalla Polizia municipale di Pontassieve, con cui era stata ad essa contestata, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada (utilizzo del telefono cellulare durante la guida).
Il Giudice di pace di Pontassieve ha accolto l’opposizione.
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2009, ha rigettato l’appello del Comune.
Ha rilevato il giudice del gravame che non bastava richiamare la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento redatto dai vigili urbani per sostenere la fondatezza della contestazione, giacché nella specie la visione della condotta era avvenuta da parte di agenti della polizia municipale procedenti in senso contrario, che si trovavano a loro volta su un’autovettura in movimento, di talché il loro punto di osservazione era passibile di errore.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il Comune, con atto notificato il 23 ottobre 2009, sulla basa di due motivi.
L’intimata non ha resistito.
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e pone il quesito di diritto se, ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173, commi 2 e 3 del codice della strada, alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte; del conducente del veicolo possa essere attribuita fede privilegiata anche in caso di legittima mancata contestazione immediata.
Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostante di fatto: della violazione che: non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenuta alla presenta del pubblico ufficiale q rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti a dell’effettivo svolgersi dei fatti.
Tale pronuncia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultante del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).
Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, relativo al vizio di motivazione.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione al verbale. Condanna. la s.r.l. B.M. di A. al pagamento delle spese processuali sostenuta dal Comune, che liquida, per la fase dinanzi al Tribunale, in Euro 600, di cui Euro 280 per diritti, Euro 220 per onorari ed Euro 100 per anticipazioni, oltre a spese generali a ad accessori di legge, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

 

Single e adozioni: la Corte di Cassazione sollecita l’intervento del legislatore per consentirle (3752/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 ottobre 2010 – 14 febbraio 2011, n. 3572
Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

Svolgimento del processo

1. La sig.ra M.L..M. , con ricorso a questa Corte notificato il 18 dicembre 2009 al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Genova, depositato il 19 ottobre 2009, con il quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Genova del 26 febbraio 2008 con il quale è stato dichiarato efficace, ai sensi e con gli effetti dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184 del 1983 e succ. mod., il provvedimento di adozione, pronunciato in data 23 giugno 2006 dal tribunale di secondo grado del distretto di Columbia (USA), della minore M.V.L., nata a (…), in conformità del provvedimento di adozione emesso dal tribunale regionale di Lipetsk (Federazione Russa) in data 1 novembre 2005.

Motivi della decisione

1.1. La ricorrente con un primo motivo denuncia la violazione degli artt. 35, 36 e 27 della legge n. 184 del 1983, nel testo vigente a seguito dell’emanazione della legge n. 476 del 1998, e degli artt. 64 e 66 della legge n. 218 del 1995, nonché vizi motivazionali. Deduce al riguardo che l’art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983 dispone che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, è riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993. Deduce che, in base a tale norma, l’adozione effettuata nel paese terzo, secondo le norme e le procedure del paese di appartenenza, può essere riconosciuta in Italia previa verifica della sua conformità ai principi della su detta Convenzione. Secondo la ricorrente la Corte d’appello, in forza di tale norma, avrebbe dovuto riconoscere – e avrebbe errato nel non farlo – efficacia legittimante in Italia all’adozione, in base all’esame delle procedure seguite, che nel caso di specie dimostrerebbero la conformità dell’adozione della quale si chiede il riconoscimento ai principi della Convenzione. Deduce che, avendo l’adozione “de qua” effetto legittimante negli ordinamenti russo e statunitense, uguale effetto dovrebbe avere in Italia, tenuto anche conto che l’art. 23 della Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con legge n. 476 del 1998, “prevede il riconoscimento di pieno diritto negli altri stati contraenti dell’adozione conforme alla Convenzione”, mentre “la legge n. 184 del 1983 all’art. 35 dispone che l’adozione pronunciata all’estero produce gli effetti di cui all’art. 27 (adozione legittimante)”.
Con un secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 3 Cost., degli artt. 6, 10 e 24 della Convenzione di Strasburgo del 1967 sull’adozione dei minori, ratificata con la legge n. 357 del 1974. Deduce in proposito che, una volta avvenuta l’adozione legittimante sia con riferimento al paese di origine: del minore, sia a quello di residenza, non si possono smembrare gli effetti dell’adozione straniera in sede di riconoscimento nello Stato italiano, con conseguenze confuse e contraddittorie circa lo “status” dell’adottato nei vari ordinamenti, una volta che questi ammettano l’adozione da parte del “single”, apparendo ciò in contrasto con gli artt. 6, 10 e 24 della Convenzione di Strasburgo che ammettono l’adozione da parte del “single” solo con effetti legittimanti ed ai quali deve ritenersi essersi conformata la legge italiana.
2.1. Per ragioni di ordine logico il secondo motivo deve essere esaminato per primo.
In proposito va considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 1994, ha affermato, con autorevole interpretazione recepita da questa Corte nella sentenza n. 6078 del 2006, che l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, in materia, di adozioni, di minori, ratificata con legge n. 357 del 1974. “non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l’adozione di minori a persone; singole al di fuori dai limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l’adozione da parte del singolo”. Trattasi, pertanto, di norma non autoapplicativa, che attribuisce al legislatore nazionale la facoltà – e non l’obbligo – di prevedere la possibilità di adozione anche per persone singole, cosicché perché tale adozione possa avere luogo in Italia è necessaria l’interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell’adozione da parte della persona singola. Di tale facoltà il legislatore italiano si è avvalso, con la legge n. 184 del 1983, entro limiti ristretti, ammettendo tale adozione in particolari circostanze (art. 25, commi 4 e 5), ovvero “in casi particolari” (art. 44) senza effetto di adozione piena. Limite questo che non contrasta con il disposto dell’art. 10 della Convenzione, prevedendo espressamente l’art. 24 della Convenzione stessa la previsione da parte della legislazione nazionale di forme di adozione diversificate, purché ad almeno una di esse vengano applicate le disposizioni dei paragrafi 1-2-3 e 4 dell’art. 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 12, senza derogare quella del n. 5 dell’art. 10, non derogata per le “adozioni in casi particolari” prevista dall’art. 44 della legge n. 184 del 1983, in forza dei richiami contenuti nell’art. 55 di tale legge.
Ne deriva l’infondatezza del motivo in relazione alla dedotta violazione della Convenzione di Strasburgo, mentre esso è inammissibile per la sua genericità, sia riguardo ai profili riguardanti la dedotta violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia riguardo alla questione di legittimità costituzionale prospettata in udienza, relativa all’art. 55 della legge n. 184 del 1983, tenuto anche conto di quanto già stabilito dall’ordinanza n. 347 del 2005 della Corte costituzionale circa l’idoneità dell’adozione in casi particolari a soddisfare adeguatamente situazioni analoghe a quella in esame.
3.1. Venendo all’esame del primo motivo, va considerato che la sentenza impugnata ha respinto il gravame dinanzi ad essa proposto anche in relazione alla violazione dell’art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, facendo riferimento a quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 6078 del 2006, con ciò errando, essendosi questa Corte, in quella sentenza, occupata di un caso -come ampiamente illustrato nei primi paragrafi della sentenza medesima – in cui l’art. 36, comma 4, su detto non era applicabile, con la conseguenza che nessun principio era stato affermato riguardo alla normativa contenuta in tale norma.
Pronunciando sul motivo, peraltro, va osservato quanto segue.
Oggetto del decidere è se sia corretto – in relazione al disposto dell’art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, nonché 27 e 35 di detta legge, 64 e 66 della legge n. 218 del 1995 – che, come statuito dalla Corte d’appello, essendo l’adottante “single”, la dichiarazione d’efficacia nello Stato italiano del provvedimento del tribunale di secondo grado del distretto di Columbia, di riconoscimento del provvedimento di adozione pronunciato nella Federazione russa, possa avvenire unicamente ai sensi dell’art. 44 della legge n. 184 del 1983 e succ. mod., con gli effetti dell'”adozione in casi particolari” ma non con effetto legittimante, come richiesto dalla ricorrente. Sia il tribunale che la Corte d’appello hanno preso in esame, infatti, ai fini della declaratoria di esecutività, unicamente detto provvedimento e non anche – senza che sul punto sia stato proposto gravame – il provvedimento di adozione pronunciato nella Federazione Russa.
3.2. Il motivo è infondato, innanzitutto quanto al profilo relativo alla violazione degli artt. 64 e 66 della legge n. 218 del 1995, per l’assorbente ragione che a norma, dell’art. 41, comma 2, di tale legge, dette disposizioni non si applicano in materia di adozione di minori, applicandosi in tale materia le disposizioni speciali vigenti, quali sono quelle stabilite dalla legge n. 476 del 1998, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 (Cass. 18 marzo 2006, n. 6079).
3.3. In relazione ai restanti profili va considerato che l’art. 35 della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato contestualmente alla legge di ratifica della Convenzione; su detta, in materia di riconoscimento da parte di cittadini italiani residenti in Italia di adozioni pronunciate in uno Stato estero dispone: “1. L’adozione pronunciata all’estero produce nell’ordinamento italiano gli effetti di cui all’art. 27. 2. Qualora l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell’autorità che ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall’art. 4 della Convenzione. 3. Il tribunale accerta inoltre che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l’autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 39 ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile”.
Stabilisce poi al sesto comma: “Fatto salvo quanto previsto nell’art. 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguardi adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull’adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all’art. 27; d) l’adozione o l’affidamento stranieri non si sono realizzata tramite le autorità centrali & un ente autorizzato; e) l’inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse”..
L’art. 36 della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato contestualmente alla legge di ratifica della Convenzione su detta, dispone al quarto comma che “l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione”.
Tale disposizione, in considerazione della particolarità della loro situazione, per i cittadini italiani i quali dimostrino che al momento della pronuncia dell’adozione del minore soggiornavano continuamente nel paese dove questa sia stata emessa e vi avevano la residenza da almeno due anni, introduce una disciplina speciale per il riconoscimento dell’adozione. Peraltro dall’esame del precedente art. 35 – il quale al citato terzo comma ribadisce che la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove “contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori” – e dal collegamento testuale contenuto nel sesto comma dell’art. 35 della deroga di cui all’art. 36 alle sole disposizioni del medesimo sesto comma dell’art. 35, si evince che con la disposizione speciale del comma 4 dell’art. 36, applicabile ai cittadini italiani che non risiedano in Italia e si trovino nelle condizioni in esso indicate, non è stata introdotta alcuna deroga al su detto principio generale, enunciato nel comma 3 dell’art. 35 (e ribadito al comma 4 dello stesso articolo per le adozioni da perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia), secondo il quale la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove “contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori”.
Interpretazione questa confortata dalla considerazione che la disposizione dell’art. 36, comma 4, pur consentendo deroghe alla disciplina generale sul riconoscimento delle adozioni pronunciate all’estero, deve pur sempre essere inquadrata nel sistema, tenendosi conto dei principi essenziali relativi alla materia “de qua” attualmente espressi nella legislazione vigente.
Conseguentemente deve considerarsi che a proposito dell’adozione legittimante l’art. 6 della legge n. 184 pone il principio conformatore dell’istituto secondo il quale tale adozione è consentita solo “a coniugi uniti in matrimonio”, avendo finora ritenuto il legislatore Xtale statuizione opportuna e necessaria nell’interesse generale dei minori: solo in presenza del quale l’art. 25, una volta che l’affidamento preadottivo abbia avuto già corso in conformità del principio stabilito dall’art. 6 ponendo in essere di fatto vincoli genitoriali con una coppia unita in matrimonio, autorizza l’adozione nonostante il sopravvenire della morte o della separazione di uno dei coniugi nel corso del procedimento.
Deve quindi escludersi che in contrasto con tale principio generale, allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell’art. 36, comma 4 in questione, il riconoscimento in, Italia dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo quanto disposto dalla sentenza impugnata. Fermo restando che, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 18 marzo 2006, n. 6078) con riferimento al disposto della sopra menzionata disposizione dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato. Nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Matrimonio e separazione: il coniuge adultero evita l’addebito se il vincolo conuigale era già in crisi (Cassazione 2093/2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 dicembre 2010 – 28 gennaio 2011, n. 2093
Presidente Luccioli – Relatore Cultrera

In fatto e in diritto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 7 marzo 2007, in parziale riforma di precedente pronuncia del Tribunale di Latina che pronunciando la separazione personale tra L.N.  e M.G.  con addebito a quest’ultima, ha affidato i figli al padre, attribuendogli la casa coniugale, ed onerandolo dell’obbligo di corrispondere alla moglie assegno alimentare in Euro 350,00 mensili, ha escluso l’addebito alla M.  , ha disposto l’affido congiunto dei figli, ha confermato l’obbligo del L.   del mantenimento dei figli ed ha aumentato all’importo di Euro 1.000,00 mensili l’assegno di mantenimento in favore della moglie. Quanto all’addebito, ha rilevato che i testi hanno riferito che la M.  rese partecipe della sua relazione con tale S.  anche il marito, in un momento in cui il rapporto coniugale era già in crisi. In ordine alla misura dell’assegno di mantenimento a favore della M.  , ha rilevato che non sono risultate provate concrete opportunità di lavoro successive alla separazione, né l’esistenza di autonome fonti di reddito sufficienti a consentirle il mantenimento del precedente tenore di vita.
L.N.  , con ricorso notificato il 24.1.2008, ha impugnato per cassazione la decisione deducendo quattro motivi:
1.- per vizio di motivazione in ordine all’esclusione dell’addebito alla M.  della separazione. Ascrive alla Corte territoriale errata valutazione delle prove testimoniali acquisite – deposizioni delle testi B.  , A.  e Bu.  -, che hanno confermato la relazione extraconiugale tra la M.  e tale S.  . Formula sintesi conclusiva con cui chiede se difetti la motivazione laddove manchi o sia errato l’esame di prova che ha accertato suddetta relazione.
2.- analogo vizio, in relazione all’affermazione della Corte territoriale secondo cui è risultato provato che la M. .intrattenne relazione con S.  in un periodo di crisi coniugale, e ne fece partecipe il marito, il che non comporta violazione dei doveri coniugali. La deposizione del S.  è inattendibile. La moglie, col A) suo tradimento accompagnato da indifferenza nei confronti suoi e dei figli, ha violato il disposto dell’art. 143 c.c.. Chiede con conclusivo quesito di diritto:
1.- se il riferito comportamento violi il disposto della norma citata;
2.- se esiste vizio motivazionale attesa la non corretta valutazione delle prove.
3.- ancora vizio di motivazione in relazione all’attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie. La decisione è fondata sulla rilevata assenza d’attività lavorativa da parte delle predetta, ma non tiene conto del fatto che questa non ha cercato una propria occupazione che la rendesse indipendente; nonché sull’esigenza di mantenere il tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, divenuto parametro irrilevante atteso il decorso di ben 11 anni dalla data dell’udienza presidenziale di prima comparizione. Formula quesito di diritto con cui: 1.- chiede se è inficiata da vizio di motivazione la sentenza che esamina solo in parte il compendio istruttorio, omettendo di valutare le spese documentalmente provate;
2.- chiede se incorra in vizio di ultrapetizione la sentenza che pronunci oltre le istanze delle parti.
4.- violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale attribuito l’assegno di mantenimento alla M.  dalla data della sentenza di primo grado, in assenza di richiesta della predetta. Chiede col quesito di diritto se esista il vizio denunciato laddove la sentenza riconosca una retrodecorrenza dell’assegno senza richiesta del beneficiario.
L’intimata non ha spiegato attività difensiva. Il Consigliere rei, ha depositato proposta di definizione rilevando che:
“il primo, terzo e quarto motivo, la cui articolazione coltiva vizio di motivazione illustrando comunque il fatto controverso come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c, critica la valutazione degli elementi probatori vagliati dal collegio, mirando in sostanza alla loro rivisitazione e sollecitandone nuova lettura in tesi corretta e comunque più favorevole, che in questa sede è però preclusa.
Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte – Cass. n. 25618/2007 -, secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva (cfr. anche Cass. n. 8512/2006). Il giudice di merito, pur incorrendo in errore per aver negato la violazione da parte della M.        del, siffatto dovere, ha comunque ritenuto di escludere l’anzidetto nesso causale tra il tradimento e la fine dell’unione coniugale, con valutazione, adeguatamente motivata, insindacabile nel merito”.
Il P.G. ha aderito alla proposta.
Il collegio ritiene di condividerne gli argomenti fondanti, osservando peraltro:
a. – che il terzo motivo è inammissibile in quanto si conclude con formulazione di due quesiti di diritto generici. Chiede infatti in senso tautologico ed astratto se violi il disposto dell’art. 345 c.p.c. la sentenza che esamina erroneamente solo talune delle risultanze probatorie senza porle a confronto con le altre in fattispecie in cui il reddito deve essere decurtato delle spese, e se sussista vizio di ultrapetizione, in particolare se la sentenza pronunci oltre la richiesta dell’assegno di mantenimento e la sua decorrenza Sono dunque solo apparenti e non rispondono all’esigenza di cooperazione all’espletamento della funzione nomofilattica della S.C., posta con chiarezza dalla prescrizione di cui al citato art. 366 – bis c.p.c.” – Cass. n. 4044/2009 e n. 8463/2009-.
b. – che il quarto motivo è privo di fondamento. La Corte di merito non è incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione nell’attribuzione dell’assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di primo grado. Senza tener conto della ordinaria decorrenza dell’assegno dalla data della domanda nel giudizio di separazione, ha piuttosto inteso far salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del precedente grado, facendone decorrere gli effetti dalla data della sua definizione.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese in assenza d’attività difensiva della parte intimata. A norma dell’art. 52 del d.lgs n. 196/2003 in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Disservizi telefonici: Telecom Italia deve risarcire il legale inspiegabilmente cancellato dall’elenco del telefono (Cassazione 1418 del 2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 dicembre 2010 – 21 gennaio 2011, n. 1418
Presidente Filadoro

Svolgimento del processo

Con sentenza 1 giugno – 10 settembre 2005 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione del locale Tribunale del 7 febbraio – 4 giugno 2002, condannava la TELECOM Italia spa al pagamento della somma di Euro 70.000,00 (settantamila/00) in favore dell’avvocato M.S.  , a titolo di risarcimento danni conseguenti al disservizio causato dalla società telefonica sulle utenze telefoniche intestate allo studio dell’attore in tutto l’anno 1995.
Avverso tale decisione TELECOM Italia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette, distinti, motivi, cui resiste lo S.  con controricorso.
TELECOM ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 codice civile, 115, 116 e 117 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione all’asserita prova dell’accordo relativo alle modalità di inserimento nell’elenco 1995/1996 ed al conseguente inadempimento della TELECOM, violazione dell’art. 26 co. II del D.M. Poste e Telecomunicazioni 484 del 1988 e degli articoli 1218 e 1453 c.c..
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115, 116 e 117 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in relazione alla inclusione – tra gli obblighi contrattuali di TELECOM – anche di quello relativo alla fornitura di informazioni attraverso il c.d. “Servizio 12″ ed al conseguente inadempimento della TELECOM sul punto; nonché violazione dell’art. 26 co. II del D.M. Poste e Telecomunicazioni n. 484 del 1988 e degli articoli 1218 e 1453 c.c..
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 115, 116 e 117 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.. La ricorrente ribadisce quanto già rilevato, nel secondo motivo di ricorso, sotto il diverso profilo del vizio della motivazione, sottolineando che il servizio “12” non era assolutamente ricompreso tra gli obblighi a carico del gestore dal Regolamento di servizio. Tra l’altro, il costo di questo servizio è posto a carico del soggetto che ricerca l’utente (e non dell’utente ricercato da questi).
In effetti, l’art. 26 del Regolamento prevede quale urica forma di pubblicità dell’abbonato solo la pubblicazione annuale del numero telefonico e dell’utente nell’elenco telefonico, e null’altro.
I primi tre motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.
Con motivazione del tutto adeguata, che sfugge a tutte le censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione denunciati, i giudici di appello hanno riconosciuto – anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte convenuta in comparsa di risposta nel giudizio di primo grado – che, in contrasto con gli accordi intercorsi con il gestore, il numero telefonico dello studio dell’avv. S.  non risultava dall’elenco telefonico e che anche dal servizio dell’elenco abbonati la unica informazione accessibile era quella relativa al numero di fax dello stesso.
La Corte territoriale ha ritenuto, con accertamento anche esso non censurabile, che il servizio “12” costituisse una prestazione facente parte del rapporto contrattuale con l’utente (anche se il costo di esso è posto a carico del richiedente la informazione). “Le informazioni tramite esso (servizio “12”) rese sì risolvono – hanno accertato i giudici di appello – in un vantaggio ed agevolazione per lo stesso abbonato, oltre che per la generalità degli utenti, laddove consentono o facilitano le sue comunicazioni telefoniche, e comunque formano oggetto di una prestazione promessa, prestazione a cui inoltre corrispondono evidenti interessi di contropartita economica da parte del gestore”.
Infine, la Corte territoriale ha ritenuto la esistenza di un nesso di causalità tra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dallo S.  , sulle base delle dichiarazioni rese dai testi. Ed ha ritenuto provato sia il danno patrimoniale da perdita degli affari, che quello relativo alla lesione alla immagine professionale. Tale danno all’immagine veniva in rilievo sotto il profilo dell’avviamento professionale, risolvendosi in un effetto di opinione negativa presso la clientela e dunque nel suo sviamento.
Uno studio legale, dotato solo di un’unica linea di telefono-fax, offriva di sé, e del professionista, una immagine poco efficiente e poco affidabile, immagine tanto più negativa per uno studio di avvocato penalista (quale era appunto l’avv. S.  ) la cui efficienza ed affidabilità si misurano anche sulla facile reperibilità in ragione delle emergenze e delle urgenze proprie di quel settore di affari giudiziari.
Si tratta, anche in questo caso, di una conclusione logicamente motivata, esente da qualsiasi vizio logico od errore giuridico.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 41 codice penale, 1218, 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché illogicità della motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. con riferimento alla esistenza del nesso eziologico tra i presunti inadempimenti ed il lamentato danno.
La censura relativa all’accertamento del nesso eziologico tra inadempimento della società elettrica e danno è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.
Con il quinto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 1226 e 2697 codice civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; illogicità della motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione alla ritenuta sussistenza di un danno ed alla sua conseguente determinazione in via equitativa ed in misura omnicomprensiva, sia per il danno all’immagine che per il danno da lucro cessante.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1226 cc; illogicità della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione al riconoscimento degli interessi legali, cumulati alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla pubblicazione della sentenza di appello.
Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
I giudici di appello hanno provveduto ad una liquidazione del danno in via equitativa, in moneta attuale e tenendo conto di interessi e rivalutazione maturati “medio tempore”.
Qualora sia provata, come nel caso dì specie, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l’entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione dì esso sia difficoltosa. Sulla base di tale principio, da ritenere consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, deve convenirsi che, nel caso di specie, la liquidazione del danno non poteva essere effettuata che in via equitativa.
Le censure formulate dalla ricorrente – in ordine alla mancata produzione di dati relativi ai mancati guadagni relativi all’anno 1995 – non tiene conto del tempo (notoriamente) intercorrente dalla data di conferimento dell’incarico a quella della percezione dell’onorario.
La produzione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui ebbe a verificarsi il disservizio lamentato sarebbe, dunque, stata priva di qualsiasi rilevanza ai fini indicati.
I giudici di appello, pertanto, correttamente avevano fatto riferimento alle dichiarazioni rese da numerosi testimoniali, i quali avevano riferito in ordine al fatto che, proprio a causa del disservizio telefonico, si erano rivolti ad altri studi professionali per affari penali urgenti.
Con il settimo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile; illogicità della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione al riconoscimento della totale soccombenza della società convenuta nonostante la liquidazione di una somma inferiore al domandato.
Questo ultimo motivo di ricorso è anche esso inammissibile, considerato che ì giudici di appello hanno motivato la propria decisione sul punto, sottolineando, tra l’altro, che la liquidazione delle spese processuali veniva effettuata solo sulla base della somma riconosciuta (ciò sia in riferimento al giudizio di primo grado che a quello di secondo grado).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Per la Cassazione (Sez. Tributaria, 802/11) sono legittimi gli accertamenti retroattivi sui conti correnti dei professionisti.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 9 dicembre 2010 – 14 gennaio 2011, n. 802
Presidente Lupi – Relatore Valitutti

Fatto

1. La Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza n. 38/04, depositata il 13.12.04, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 907/00, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da D.S.P. nei confronti dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’amministrazione finanziaria aveva provveduto a rettificare, ai fini IRPEF, il reddito del contribuente per il periodo di imposta 1993, rideterminandolo nella somma di L. 98.189.000, a fronte di quello dichiarato di L. 18.255.000. L’accertamento scaturiva da due processi verbali di constatazione, redatti dalla Guardia di Finanza, Brigata Terlizzi, in data 29.12.94 e 12.7.95. 2. Il giudice di appello riteneva, in primo luogo, che non facesse stato, nella vicenda sottoposta al suo esame, la sentenza n. 104/02/00, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ai fini IVA, poiché riguardante altra imposta.
3. La Commissione Tributaria Regionale riteneva, poi, del tutto legittimo l’operato dell’Ufficio, che aveva, sulla base delle materie prime e sussidiarie utilizzate per la produzione di protesi dentarie, ipotizzato un’omessa fatturazione per 77 apparecchiature e, di conseguenza, la mancata contabilizzazione di corrispettivi per un totale di L. 24.950.000. Riteneva, inoltre, sulla scorta delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza sui conti correnti intrattenuti dal D.S. e dalla moglie, sussistere un’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per complessive L. 54.733.543. 4. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso, notificato il 30.12.05, D.S.P., articolando sei motivi, ai quali hanno replicato il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate con controricorso notificato il 7.2.06. Il D.S. ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1.1. Con il primo motivo di ricorso, il D.S. deduce la violazione e/o falsa applicazione, da parte del giudice di appello, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e art. 57, comma 1. Con riferimento alla prima delle norme suindicate, il ricorrente si duole, invero, del fatto che la Commissione Tributaria Regionale non abbia ritenuto di dichiarare inammissibile l’appello per mancanza assoluta di motivi specifici di impugnazione. Con riferimento alla seconda, il medesimo censura la decisione di appello per non avere la Commissione Regionale rilevato d’ufficio l’inammissibilità delle domande ed eccezioni proposte dall’Agenzia delle Entrate soltanto in sede di gravame, non essendosi l’Ufficio costituito nel primo grado del giudizio.
1.2. Il motivo è infondato e va disatteso.
Non sussiste invero, in primis, la dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Questa Corte ha, difatti, più volte precisato che, in tema di contenzioso tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dalla norma suindicata, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, ben potendo i motivi di gravame essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (v., ex plurimis, Cass. 1224/07, 1574/05, 1642/05).
Nel caso di specie, dall’esame della decisione di appello – che li riporta espressamente – è possibile evincere con sufficiente chiarezza i motivi di gravame proposti dall’amministrazione finanziaria avverso la decisione di prime cure. E, d’altra parte, va rilevato che è lo stesso ricorrente ad enunciare in questa sede (pp. 5 e 6 del ricorso), in maniera dettagliata ed analitica, gli specifici motivi di appello proposti dall’Agenzia delle Entrate.
1.3. Ma del pari va esclusa, a giudizio della Corte, la dedotta violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Ed invero, la norma in questione vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, per queste intendendosi le eccezioni in senso stretto, come tali non rilevabili d’ufficio. Il divieto legislativo – come più volte precisato da questa Suprema Corte (per tutte, Cass. 07/14020, 05/18519, 02/5895) – non può, invece, ritenersi esteso anche alle mere difese, che la parte contumace in primo grado è pienamente legittimata, pertanto, a svolgere in appello per confutare le ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, il D.S. lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Commissione Tributaria regionale negato la rilevanza della sentenza n. 104/02/00, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari ai fini IVA. Tale ultima decisione – in accoglimento del ricorso del contribuente – aveva, invero, annullato l’avviso di rettifica, per lo stesso anno di imposta 1993, con il quale era stata contestata al contribuente la cessione, senza emissione di fattura, di talune protesi ed elementi in lega realizzati dal D.S..
2.1. Il motivo di censura è infondato e va rigettato.
Deve, invero, considerarsi, al riguardo, che, perchè una lite possa ritenersi coperta dal giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa lo stesso rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo. In mancanza di tale essenziale presupposto, pertanto, non rileva che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima (conf. Cass. 2594/10). Ciò posto, è del tutto evidente, ad avviso della Corte, che l’identità di rapporto debba essere esclusa nel caso in cui – come nella fattispecie in esame – le due controversie riguardino imposte strutturalmente e oggettivamen-te diverse, come IVA ed IRPEF. Sicchè nel giudizio in materia di imposte dirette, come l’IRPEF, non può in alcun modo spiegare efficacia di giudicato esterno una sentenza in materia di IVA, ancorché fondata sui medesimi presupposti, di fatto (nello stesso senso, tra le tante, Cass. 2438/07, 5943/07, 8773/08, 25200/09).
E ciò a fortiori nel caso in cui – come nella specie – il giudizio relativo all’IRPEF abbia un oggetto più ampio ed in parte diverso (omessa fatturazione ed omessa contabilizzazione di corrispettivi e di ricavi) rispetto al giudizio relativo all’IVA (cessione di beni senza fattura).
3.1. Con il terzo motivo di ricorso, D.S.P. lamenta la violazione, da parte del giudice di appello, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Commissione Tributaria Regionale, a sua volta, censurato in maniera del tutto incongrua la decisione di prime cure, negando “la logicità, la coerenza e la congruità del giudizio di fatto espresso dalla CTP”. 3.2 A giudizio della Corte, anche il motivo in esame, non diversamente dai precedenti, deve essere disatteso. E’ di tutta evidenza, infatti, che la censura mossa dal D.S. alla decisione di appello non si incentra su un fatto decisivo della controversia, in relazione al quale il ricorrente deduca la non correttezza giuridica o l’incoerenza logico-formale della decisione impugnata, o addirittura l’omissione di motivazione. Il motivo si traduce, piuttosto, in una sorta di revisione critica, peraltro del tutto generica, del ragionamento decisorio del giudice d: secondo grado in relazione alla sentenza di prime cure, risolvendosi, pertanto, in una richiesta di controllo sulla motivazione che comporta sostanzialmente un riesame del merito, non operabile da parte della Corte di Cassazione (in tal senso, cfr. Cass. 6694/09, 17477/07, 12446/06).
4.1. Con il quarto motivo di ricorso, il D.S. censura la decisione della Commissione Tributaria Regionale, per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di appello omesso di motivare su un punto decisivo della controversia, non avendo “preso in considerazione la, pure eccepita, inammissibilità dell’appello per assenza di motivi specifici di contestazione avverso la sentenza impugnata”. 4.2. Anche questo motivo si palesa del tutto infondato.
Ed invero, per “punto decisivo” (ora “fatto decisivo”, nella nuova formulazione della norma) deve intendersi -secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass. 10156/04, 22979/04, 1595/00) – quel fatto dalla cui diversa considerazione o dalla cui considerazione, omessa invece dal giudice di merito, sarebbe discesa con certezza una decisione diversa. Sennonché, nel caso di specie, l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per assenza di motivi specifici, proposta dall’odierno ricorrente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, pur se presa in espressa considerazione dal giudice del gravame, non avrebbe potuto provocare una decisione diversa, stante la sua manifesta infondatezza, per tutte le ragioni già esposte a proposito del primo motivo di ricorso.
5.1. Con il quinto motivo di ricorso, D.S.P. si duole della violazione, da parte del giudice di appello, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. Rileva, invero, il ricorrente che, in sede di accertamento delle imposte sui redditi – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) novellato della L. n. 311 del 2004, comma 402 – i dati raccolti dall’Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un contribuente consentono, in forza della presunzione contenuta in detta normativa, di imputare direttamente gli elementi da essi risultanti a “ricavi o compensi”, risultanti dall’attività svolta dal contribuente. L’originario testo dell’art. 32, peraltro, riferiva espressamente tale presunzione ai soli “ricavi” conseguibili in un’attività di impresa, escludendo – almeno nel tenore letterale – i compensi dell’attività svolta dai prestatori di lavoro autonomo.
La norma novellata consente, invece, agli Uffici finanziari di applicare la presunzione in parola anche nei confronti dei professionisti (come l’odierno ricorrente), fatta salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della propria attività. E tuttavia, ad avviso del ricorrente, la disciplina introdotta dalla L. n. 311 del 2004, che ha effetto dall’1.7.05, non potrebbe avere efficacia retroattiva e non potrebbe applicarsi, dunque, alla presente vicenda insorta prima della sua entrata in vigore, trattandosi di disciplina ampliativa dell’inversione dell’onere della prova in danno del contribuente.
5.2. L’assunto del ricorrente è infondato e va disatteso. Ed invero, anche con riferimento al testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, antecedente l’entrata in vigore della novella del 2004 (temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la norma in questione, e la presunzione in essa contenuta, seppure letteralmente riferibile ai soli “ricavi”, sia da intendersi applicabile anche al reddito da lavoro autonomo, e non solo al reddito di impresa (Cass. 4601/02, 430/08, 11750/08).
Di qui la piena utilizzabilità, da parte dell’Ufficio finanziario, nella vicenda oggetto del presente giudizio, della presunzione di ascrivibilità ad operazioni imponibili dei dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del ricorrente.
6.1 Con il sesto, ed ultimo motivo di ricorso, il D.S. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 2, per non avere l’Ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, “invitato il ricorrente a fornire le giustificazioni circa i movimenti bancari contestati dai verificatori”. 6.2. il motivo è del tutto infondato, al pari dei precedenti. La legittimità dell’utilizzo dei dati, desunti dalla verifica operata dall’ufficio sui conti correnti bancari del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non è condizionata, infatti, dalla previa instaurazione del contraddittorio con il medesimo. Tale attività preventiva costituisce, per vero, una mera facoltà per l’amministrazione, e non certo un obbligo, come è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 14675/06, 4601/06, 25142/09).
Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso proposto da D. S. non può che essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge

Immissioni: il limite di tollerabilità va valutato caso per caso (Cassazione 939/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 novembre 2010 – 17 gennaio 2011, n. 939
Presidente Rovelli – Relatore Piccialli

Svolgimento del processo

L’avvocato M..C., costituito di persona ex art. 86 c.p.c., nella qualità di proprietario in abitato di XXXXXXX di un immobile adibito ad abitazione e studio professionale, con atto notificato il 6.9.01 citò al giudizio del locale Giudice di Pace la ditta LNE in persona della titolare P.M., conduttrice di un immobile adiacente, al fine di sentirla condannare alla eliminazione delle intollerabili immissioni prodotte da un “grande ventilatore”, di cui chiedeva la rimozione, installato in un’apertura lucifera esistente nel muro comune dividente i due immobili e collegato all’impianto di climatizzazione del negozio-libreria. Deduceva in particolare l’attore che la suddetta installazione era avvenuta “abusivamente ed arbitrariamente” e che le immissioni provocate dal ventilatore, di calore, di esalazioni e sonore, oltre a provocare “fastidi, stress e disturbi alla quiete ed alla salute delle persone” abitanti e lavoranti nel proprio immobile, “in violazione dei diritti di proprietà dell’esponente”, superavano anche i limiti di accettabilità previsti dalle dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95 n. 447 in materia di inquinamento acustico ed ambientale.
Si costituì la convenuta, contestando la fondatezza della domanda ed il giudice adito, all’esito della disposta consulenza tecnica, la rigettò con sentenza del 30.7.02.
Il C. propose appello, ma il gravame, cui aveva resistito l’appellata, con sentenza monocratica del 22/28.2.05 è stato respinto dal Tribunale di L’Aquila, con il carico delle ulteriori spese.
Il giudice di appello ha ritenuto, anzitutto, inammissibile la doglianza dell’appellante, deducente il mancato esame della domanda ex art. 949 c.c., rilevando che, dal petitum e dalla causa petendi esposti in primo grado, l’azione era stata proposta con inequivoco ed esclusivo riferimento all’art. 844 c.p.c. e non anche quale negatoria servitutis. Nel merito detto giudice ha ribadito l’infondatezza della domanda proposta, rilevando, sulla scorta dei dati emersi dalla consulenza tecnica, che le emissioni sonore prodotte dall’impianto di climatizzazione della libreria e percepibili del primo piano dell’immobile XXXXXXXX erano risultate di entità trascurabile e non eccedenti i livelli massimi fissati dalla normativa di tutela ambientale in materia di inquinamento acustico, mentre, per quanto atteneva a quelle percepibili dal piano terra, adibito a porticato e magazzino, il pur accertato superamento della soglia-limite non poteva di per sé comportare l’intollerabilità ex art. 844 c.c. delle immissioni, tenuto della natura dei luoghi (zona cittadina centrale e trafficata), dell’analogia delle destinazioni (l’una commerciale e l’altra a studio professionale) entrambe “lato sensu produttive”, nonché delle esigenze in conflitto, tra cui particolarmente meritevole appariva quella di “rendere confortevoli mediante un adeguato riscaldamento o refrigerazione i locali del negozio”.
Contro tale sentenza l’avvocato C.  ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso.
Successivamente sono intervenuti, costituendosi con apposita comparsa, G..D.L.  , S..C. e C.L. quali eredi dell’avvocato M..C.    deceduto il (OMISSIS) , al riguardo producendo copie del certificato di morte e della denuncia di successione, facendo proprie le richieste di cui al ricorso.
È stata infine depositata una memoria illustrative per la resistente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, nel la quale non erano state riportate esattamente le conclusioni attrici, deducenti anche la lesione del diritto di proprietà derivante dalle immissioni di calore, esalazioni e rumori intollerabili, provenienti dall’impianto di ventilazione abusivamente ed arbitrariamente apposto in corrispondenza dell’apertura lucifera, causale della domanda non esaminata, con conseguente omissione di pronunzia. Con il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e connessa carenza di motivazione, si lamenta che il giudice di appello, che aveva il dovere di riesaminare la questione, convertendosi il suddetto motivo di nullità in motivo di impugnazione, abbia al riguardo erroneamente ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda ribadita dall’appellante anche sotto il profilo di cui all’art. 849 c.c.. Detto giudice, peraltro, non avrebbe tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, !’azione inibitoria ex art. 844 c.c. non solo ha natura reale, rientrando nello schema della negatoria servitutis, ma ha pure natura personale, in quanto intesa a respingere turbative o molestie di fatto; una corretta qualificazione della domanda avrebbe comportato la necessità esaminarla anche sotto il profilo suddetto, escludendo la ravvisata mutatio libelli.
I due motivi, che per l’intima connessione tra le censure proposte vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio, consentito in questa sede dalla natura essenzialmente processuale delle censure, si rileva che l’avvocato C.   chiese, nelle proprie richieste conclusive, la condanna della convenuta alla “rimozione del detto impianto di ventilazione ed al risarcimento dei consequenziali danni…” previa dichiarazione della “illegittimità delle immissioni di calore, esalazioni e rumori intollerabili provenienti dal ventilatore abusivamente installato…in corrispondenza dell’apertura lucifera all’interno del fabbricato…non solo in danno dei diritti di proprietà dell’attore, ma anche in violazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95 n.447 in materia di inquinamento acustico“, causali queste ultime sostanzialmente ribadenti la premessa espositiva, in cui si era riferito della suddetta installazione, abusiva ed arbitraria, perché operata in violazione sia del diritto di proprietà dell’esponente, sia delle norme speciali in materia di inquinamento acustico ed ambientale.
Tanto premessola anzitutto rilevato che tali ultimi specifici riferimenti normativi e la dedotta intollerabilità delle subite immissioni rendeva inequivocabile, pur in mancanza di un’espressa citazione della disposizione civilistica, il riferimento all’art. 844 c.c., il cui primo comma appunto fa riferimento al criterio della “normale tollerabilità” delle immissioni, al fine si stabilire se il vicino che le subisca sia tenuto o meno, tenuto conto della condizione dei luoghi ed, eventualmente, dei sussidiari criteri di cui al secondo comma, a sopportarle.
Né la generica deduzione della “violazione del diritto di proprietà”, in correlazione alla lamentata “abusività ed arbitrarietà” dell’installazione del ventilatore in corrispondenza di un’apertura lucifera ed in posizione tale da immettere esalazioni ed emanazioni sonore prodotte dall’impianto in direzione ed all’interno dell’immobile dell’attore, era tale da imprimere alla domanda, specificamente diretta all’ottenimento di una tutela restitutoria e risarcitoria per eccedenza dai limiti di cui all’art. 844 c.c., anche una concorrente qualificazione di actio negatoria servitutis ex art. 849 c.c.. Pur convenendosi, in astratto, che siffatta qualificazione, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (nella specie poi intervenuto nella comparsa conclusionale), avrebbe potuto essere operata ex officio, in base al principio iura novit curia (altrimenti espresso dal noto brocardo da mihi factum dabo tibi ius), da parte del giudice, non vincolato nell’individuazione della causa petendi dalle citazioni normative, più o meno conferenti, dell’attore, decisiva nella fattispecie deve ritenersi la circostanza che l’azione fosse stata proposta esclusivamente contro il conduttore dell’immobile confinante e non anche contro il proprietario dello stesso, che nell’actio negatoria, di natura reale e diretta all’accertamento della libertà di un fondo rispetto all’altro, è il solo legittimato passivo, in quanto potenziale titolare della servitù che si intende negare nella vindicatio libertalis, mentre l’esecutore materiale dell’opera, ove soggetto diverso dal proprietario, può solo rispondere unitamente a quest’ultimo per le conseguenze dannose delle stessa, nella eventualmente concorrente azione risarcitoria (v. Cass. 1553/05, 13186/92).
Pertanto le questioni del mancato esame delle conclusioni, da parte del primo giudice (nell’epigrafe della cui sentenza, peraltro, risultano trascritte le richieste attrici, conformi a quelle iniziali in precedenza menzionate), nella parte in cui sarebbe stato invocato, esplicitamente o implicitamente, anche l’art. 849 c.c., e dell’omessa pronunzia sostitutiva al riguardo da parte del giudice di appello, ancor prima che infondate, risultano inammissibili per difetto di rilevanza, perché un’actio negatoria servitutis proposta contro il solo autore materiale dell’opera sarebbe stata radicalmente inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Per converso ammissibile, sebbene proposta contro la sola conduttrice dell’immobile da cui provenivano le immissioni ritenute intollerabili, va ritenuta la domanda ex art. 844 c.c., in concreto proposta, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, ravvisante la legittimazione passiva in siffatte azioni anche o soltanto dei soggetti titolari di diritti personali di godimento dell’immobile, allorquando, come nella specie, la domanda sia diretta soltanto al conseguimento di provvedimenti inibitori e risarcitori, e non anche all’emissioni di statuizioni restitutorie implicanti interventi diretti sull’immobile (v. tra le altre Cass. 8999/05, 15392/00).
Con il terzo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in riferimento agli artt. 949 e 890 c.c., con connesse carenze ed illogicità della motivazione. Si lamenta che i giudici di appello, in contraddizione con la, pur corretta, premessa secondo cui per verificare la liceità delle immissioni sarebbe stato necessario far riferimento al parametro della normale tollerabilità indicato dall’art. 844 c.c., e pur dando atto che il c.t.u. aveva accertato, in corrispondenza del porticato e dei locali a piano terra, la sussistenza di un livello differenziale di rumore superiore di 5 decibels al limite di accettabilità previsto dalla normativa sull’inquinamento acustico, nonché concentrazione di particelle di polvere atmosferica provenienti dal ventilatore posto nell’immobile contiguo, avrebbe confermato l’erroneo giudizio di primo grado. A tal riguardo il tribunale sarebbe incorso in una errata ed inconferente valutazione della condizione dei luoghi e di elementi oggettivi non significativi, quali la posizione centrale del negozio e la destinazione asseritamente analoga dei due immobili, in realtà non sussistente, e si sarebbe basato, peraltro incongruamente, sui soli parametri fissati da norme speciali, contenute nella L. 26.1.95 n. 447, finalizzate precipuamente alla tutela di interessi generali, e non anche sul prudente apprezzamento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, va compiuto dal giudice di merito al fine di comparare le esigenze in conflitto, di tutela del diritto di proprietà, segnatamente sotto il profilo della tranquillità delle relative facoltà di godimento, e di quello all’esercizio di un’attività commerciale.
Il motivo, a parte il non conferente richiamo agli artt. 949 e 890 c.c. (attinenti all’inammissibile riferimento alla non proposta azione negatoria, in relazione alle distanze legali prescritte per fabbriche e depositi nocivi) ed il profilo di doglianza relativo all’accumulo di polveri, che ponendosi in contrasto con la relativa esclusione da parte del c.t.u. riferita in sentenza, si risolve in una inammissibile censura in fatto, risulta per il resto fondato, nei termini di seguito precisati, e va accolto per quanto di ragione.
Come si è riferito in narrativa, il Tribunale, dato atto che solo a livello del piano terra, le immissioni acustiche provenienti dall’attiguo immobile, attraverso l’apertura lucifera interessata dal ventilatore, eccedevano il limite di accettabilità previsto dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, ha tuttavia respinto la domanda inibitoria e risarcitoria ex art. 844 c.c., sul rilievo che la particolare destinazione di tali parti dell’immobile dell’attore, in conflitto con le analoghe esigenze lato sensu produttive, della controparte non giustificassero l’emissione dei richiesti provvedimenti, al riguardo sostanzialmente privilegiando quelle dell’attività commerciale svolta dalla convenuta, richiedenti un adeguato regolamento della temperatura nel negozio.
Siffatto argomentare, oltre a partire da premesse in parte indimostrate ed inaccettabili, quali il presunto uso limitato delle parti inferiori dell’immobile dell’attore, l’assoluta necessità dell’installazione del ventilatore nella posizione lamentata e non altrove e la parificabilità di massima di due attività del tutto eterogenee, l’una libero professionale, implicante attività di studio e consultazione e, dunque, richiedente particolare tranquillità, l’altra di tipo commerciale, non ha tenuto conto di principi affermati da questa Corte, che avrebbero comportato una diversa e più attenta valutazione della vicenda.
In particolare va ribadito il principio, a termini del quale “in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.” (Cass. 1418706).
Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull’evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico. Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano terra dell’immobile XXXXXXXX erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso l’intollerabilità ex art. 844 c.c., non tenendo conto che, pur nel “tempo strettamente necessario al loro utilizzo” (come detto in sentenza), chi si trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone, così finendo con il disattendere anche l’altro principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall’art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all’attività produttiva (v. in particolare, Cass. nn. 5564/10, 8420/06).
Per quanto attiene poi alla tollerabilità delle immissioni ai piani superiori, il giudice di merito ha ritenuto esaustiva la semplice circostanza che le propagazioni sonore a quel livello fossero al di sotto (peraltro senza precisare il relativo margine) della citata soglia di accettabilità prevista dalla legge speciale, incorrendo così nell’ulteriore errore di attribuire tout court rilevanza decisiva, in contrasto con la seconda parte del principio in precedenza citato, a tale mancato superamento, e nell’omissione di quella specifica ed approfondita indagine, richiesta dall’art. 844 c.c. e ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, evidenziante il carattere non assoluto del limite civilistico di tollerabilità delle immissioni (v., tra le più recenti, Cass. n. 3438/10), al fine di stabilire se in concreto, avuto riguardo alla particolare situazione dei luoghi {nella specie caratterizzata dalla destinazione a studio ed abitazione dei piani superiori dell’immobile dell’attore) le stesse fossero compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane attività di vita professionale e domestica dell’attore e della sua famiglia. La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per nuovo giudizio di appello ad altro magistrato del Tribunale di Sulmona, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie, nei limiti di cui motivazione, il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Tribunale di Sulmona, in persona di diverso magistrato.

Ipoteca gravemente illegittima: finalmente una condanna di Equitalia Gerit a risarcire i danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010
Presidente Moriconi

Osserva:
le domande di T. B. sono del tutto fondate.
In relazione a cartella esattoriale n. …/000 ammontante ad €.1.900,00 la spa Gerit Equitalia comunicava a T. B. di aver iscritto in data 4.11.2009 (provv. n. …) ipoteca  sugli immobili della medesima.
L’iscrizione ipotecaria, gravemente illegittima, è da annullare (con condanna della spa Gerit Equitalia a cancellarla a sua cura ed a sue spese) per due ordini di ragioni:
1.   In  primo luogo il titolo esecutivo (vale a dire la cartella esattoriale n. …/000 sottesa alla iscrizione ipotecaria) era stato sospeso dal Giudice di Pace di Ostia in data 18.7.2008 in contraddittorio con la stessa spa Gerit Equitalia.
2.   In secondo luogo è illegittimo iscrivere ipoteca per somme, come in questo caso, che non superano gli €.8.000.
Se sul primo punto non vi sono particolari osservazioni da svolgere: essendo sospeso, nei confronti della stessa spa Gerit, il titolo esecutivo la successiva iscrizione da parte sua di ipoteca legale  non solo è manifestamente illegittima, ma costituisce un vero e proprio abuso di diritto, sanzionabile ai sensi dell’art.96 cpc.
Quanto al secondo punto secondo consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. in http://afolostia.com) esistente e conoscibile ben prima della conforme pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22.02.2010 n. 4077, l’iscrizione essendo stata imposta per un credito che non supera gli €.8.000, è illegittima.
Si legge nella sentenza Nrg 1262/07 – sentenza del 30/04/09 (voce esecuzione forzata):
L’ipoteca è stata iscritta illegittimamente.
Ed invero l’importo totale dei crediti è di €.5.300, pari al doppio dell’importo iscritto a ruolo di €.2.973.
L’art.77 del DPR 602/1973 prevede che decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
In base a tale norma la spa Gerit ritiene di avere agito correttamente affermando che non esiste, come invece sostiene la deducente, alcun importo minimo per iscrivere ipoteca.
L’affermazione, solo apparentemente esatta, non è condivisa dal Giudice, derivata com’è da una lettura errata e non consapevole delle norme.
L’art.77 va letto infatti nel contesto unitario della legge, nella quale esiste anche una diversa e significativa previsione.
L’art.76 infatti dispone, fra l’altro, che il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro.
Dal suo canto l’art.2808 cc dispone che l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione
Le norme del DPR 602/1973citato, frutto di disordinati e torrentizi rimaneggiamenti dell’originario testo, non sono coordinate e vanno interpretate in modo che abbiano un significato logico e giuridico accettabile e conforme ai principi dell’ordinamento.
Non è possibile ritenere che si sia inteso modificare implicitamente  la struttura del diritto reale di garanzia che risponde al nome di ipoteca.
Anche un legislatore non troppo esperto quale l’attuale non lo avrebbe potuto fare così disinvoltamente. Modificare un istituto millenario e ben radicato fin dentro l’attuale sistema giuridico non è cosa che si possa fare o ritenere fatta per implicito o di straforo.
E pertanto poiché non ha senso giuridico immaginare un’ipoteca orbata del diritto di espropriare (e ridotta a semplice prenotazione reale per una eventuale espropriazione da altri iniziata e che potrebbe non intervenire mai !?!) occorre più realisticamente affermare che l’ipoteca può essere iscritta solo laddove il credito complessivamente iscritto a ruolo superi gli ottomila euro.
Una testuale conferma della esattezza della tesi deriva dal fatto che la legge usa l’espressione credito per cui si procede.
Ebbene, ipotizzando un’ipoteca priva del diritto di espropriare, non si vede proprio come il concessionario potrebbe procedere.  Al contrario dopo aver iscritto l’ipoteca potrebbe solo stare fermo e sperare che esista un altro creditore che inizi una procedura immobiliare sullo stesso immobile ipotecato per partecipare alla futura distribuzione …. altrimenti l’ipoteca avrebbe solo lo scopo di infastidire il debitore, scopo questo che ripugna attribuire ad un legislatore sano di mente.
Ricostruzione della norma, quella a seguire la tesi della spa Gerit, assurda quindi ed inaccettabile e pertanto da respingere.
Ne deriva l’illegittimità della iscrizione ipotecaria.
Va pertanto dichiarata la nullità della ipoteca iscritta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La spa Gerit Equitalia va inoltre condannata ai sensi del terzo comma dell’arto.96 cpc. che prevede che:
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 (GU 95 L 19.6.2009) ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:
– in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ;
– non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
– l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del Giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
– a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
– infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l’unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).
Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, chi scrive opina che debba sempre esistere qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, in questo caso della soccombenza).
Come detto, invece, non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno.
O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell’articolo in commento.
Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico.
Nel caso di specie considerate le circostanze elencate ai n.ri 1 e 2 non vi è dubbio che la soccombente abbia agito abusando, in modo clamoroso, del suo diritto di iscrivere ipoteca legale, con dolo.
Ed invero essendo stata parte del procedimento nel quale era stata sospesa l’esecutorietà del titolo, non poteva non sapere che l’ipoteca che successivamente iscriveva era del tutto illegittima.
L’ammontare della somma deve essere proporzionato
1.   allo stato soggettivo della spa Gerit Equitalia (e per essa dei suoi organi operativi), che in questo caso è da qualificarsi doloso; infatti la convenuta essendo parte costituita della causa nella quale il Giudice aveva sospeso l’esecutorietà non poteva non sapere che non doveva assolutamente, non poteva assolutamente scrivere ipoteca; l’averlo fatto connota condotta volontariamente arbitraria;
2.   alla qualità del responsabile, in questo caso trattandosi di soggetto di notevolissime dimensioni, necessariamente ben strutturato, come si evince logicamente dalla necessità di supportare con una adeguata estesa e competente organizzazione lo svolgimento delle funzioni che in epigrafe accompagnano la ragione sociale (.. Agente per la Riscossione della Provincia di Roma). A tale soggetto sono concessi grandi poteri (per rimanere ai più noti, ipoteca legale, fermo di veicoli e natanti..) ai quali, come è giusto, si deve accompagnare un senso di responsabilità, di prudenza, e di equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica;
3.   alla importanza della misura cautelare o esecutiva di cui si discute. Nel caso di specie si tratta di vincolo assai invasivo e penalizzante per chi lo subisce, sia dal punto di vista oggettivo (è del tutto inutile soffermarsi a ricordare gli effetti dell’ipoteca, quelli diretti e quelli indiretti, sulla commerciabilità del bene, sulla possibilità di ottenere mutui e finanziamenti e via dicendo) e sia dal punto di vista soggettivo, per lo stress, l’agitazione, la preoccupazione per le gravi conseguenze,  la vergogna ed altri sentimenti che secondo id quod plerumque accidit invadono chi lo patisce;
4.   alla forza ed al potere economico del responsabile. Attesa infatti la funzione, sopra esplicitata del nuovo istituto, non v’ha dubbio che la somma che il Giudice pone a suo carico debba costituire un efficace deterrente per la reiterazione di analoghe condotte. Diversa di conseguenza sarà la somma a valere per un pensionato sociale rispetto a soggetto dotato di elevati mezzi economici;
5.   alla condotta processuale della convenuta. La Gerit non ha manifestato alcuna resipiscenza esponendo argomenti errati o non pertinenti alla fattispecie:
a.   l’illustrazione delle caratteristiche e finalità astratte dell’ipoteca legale  è inutile ed irrilevante disquisizione teorica;
b.   la spa Gerit era parte del procedimento davanti al GDP per l’annullamento della cartella esattoriale de qua. Nel provvedimento di fissazione dell’udienza al 6.11.2008 il GDP sospendeva la esecutorietà del titolo, sicché alla data del 4.11.2009 (comunicazione iscrizione ipoteca) la spa Gerit sapeva benissimo dell’avvenuta sospensione;
c.   non è vero, come si legge nella comparsa del 6.4.2010 della spa Gerit, che il giudizio di merito sia in corso; al contrario in data 18.2.2010 la cartella de qua veniva annullata con sentenza;
d.   come comprova il fascicolo di parte spa Gerit, dal quale non risulta alcun documento depositato, è affermazione priva di riscontro che la procedura di iscrizione ipotecaria sia stata chiusa;
e.   l’affermazione che la cartella esattoriale sia stata a suo tempo notificata è del tutto irrilevante ed esposta senza alcuna ragione.
Tutto ciò considerato e valutato, la somma che si reputa equo attribuire all’attrice ed a carico della spa Gerit Equitalia è quella di €.25.000,00.
La sentenza  è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
ANNULLA l’ipoteca legale iscritta in data 4.11.2009 (provv. n. …)  dalla  Spa Equitalia Gerit  in persona del suo legale rappresentante pro tempore sugli immobili di T. B.;
CONDANNA Spa Equitalia Gerit in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di T. B. in complessivi €.5.000,00  di cui  €.800,00 per spese, oltre IVA e CAP;
CONDANNA Spa Equitalia Gerit in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di T. B. ed ai sensi dell’art. 96 III° comma cpc della somma di €.25.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Condominio: gli oneri condominiali possono essere richiesti solo al reale proprietario e non a quello “apparente” (Cassazione 574/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 novembre 2010 – 12 gennaio 2011, n. 574
Presidente Rovelli – Relatore Manna

Svolgimento del processo

F..M. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Castrovillari, su ricorso del condominio (OMISSIS) , per il pagamento della somma di Euro 138,78, a titolo di oneri condominiali ed accessori. A sostegno dell’opposizione deduceva la carenza di legittimazione passiva, non essendo egli, bensì sua moglie Io..Mu.  , proprietaria dell’unità abitativa cui si riferiva l’obbligazione.
Il condominio opposto chiedeva vanamente la chiamata in causa di quest’ultima, e all’esito dell’istruzione probatoria il giudice di pace, con sentenza n. 181 pubblicata il 21.7.2004, rigettava l’opposizione.
Pur ritenendo documentalmente provato che l’appartamento condominiale apparteneva al coniuge dell’opponente, il giudice di prime cure osservava che per moltissimi anni quest’ultimo aveva tenuto una condotta tale da farlo ritenere quale effettivo proprietario del bene, ricevendo la corrispondenza a lui indirizzata, incluse le convocazioni dell’assemblea, esercitando i relativi diritti e adempiendo le obbligazioni, senza mai eccepire la propria carente legittimazione. Tale fattispecie, reputava il primo giudice, integrava una situazione astrattamente corrispondente all’esercizio di un diritto, tale “da giustificare la tutela dell’apparenza del diritto e quindi del terzo di buona fede”, ossia dell’amministratore del condominio, il quale poteva invocare la tutela dell’affidamento incolpevole.
Nel merito, deduceva che l’opposizione era del tutto generica, che il M.        non aveva mai impugnato alcuna delle delibere assembleali determinative delle spese comuni e della loro ripartizione.
Per la cassazione della suddetta sentenza propongono ricorso P., L.   e R..M., nonché M.I.  , quali eredi di F.M.    con unico motivo illustrato da memoria.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, articolato in più censure, i ricorrenti deducono errores in procedendo e violazioni dei “limiti fondamentali sostanziali del giudizio di equità costituiti dai principi costituzionali e dai principi generali dell’ordinamento”.
In particolare, lamentano che il giudice di primo grado ha esonerato la parte opposta, attrice in senso sostanziale, dall’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa, poiché il condominio non ha dimostrato né l’esistenza dell’obbligazione, né il fatto che il M.        si sia comportato quale condomino pur non essendolo, né le delibere di approvazione delle spese, né la congruità delle somme richieste.
Il giudice di pace, inoltre, ledendo il contraddittorio, da un lato ha revocato l’ordinanza ammissiva della prova testimoniale e dall’altro ne ha utilizzato gli esiti parziali ai fini della decisione, poiché i testi della parte opponente non sono stati escussi, violando così il diritto della parte di farli assumere.
Infine, la sentenza è ingiusta in quanto non è stata offerta alcuna prova del fatto che il M. avrebbe tenuto un comportamento tale da farlo apparire come proprietario dell’immobile.
Tali condotte, prosegue parte ricorrente, avrebbero potuto avere incidenza, semmai, sulla regolamentazione delle spese, ma non già sul piano della pretesa sostanziale, non essendo possibile far gravare su chi non è proprietario oneri che competono solo al titolare del bene.
Ben singolare, poi, conclude parte ricorrente, è l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il M.    “o chi per esso” non si è mai opposto alle delibere dell’assemblea relative al riparto delle spese condominiali, delibere che egli non avrebbe potuto impugnare proprio per l’estraneità alla compagine dei proprietari del fabbricato.
2.- Il ricorso va accolto.
2.1. – Premesso che per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento Euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile, e che, pertanto, le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. per violazione di legge (Cass. n. 26528/06), va ricordato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, e in base all’intervento manipolativo di Corte Cost. n. 206/04, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell’art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. n. 11638/10; Cass. SU n. 564/09; Cass. n. 7581/07; Cass. n. 4436/07).
2.2. – Nello specifico, dall’unico motivo d’impugnazione si estraggono tre distinte censure, così sintetizzabili: a) lesione del contraddittorio e della difesa, per aver il giudice di primo grado utilizzato ai fini della decisione una prova testimoniale chiusa prima dell’escussione dei testi di parte opponente, benché precedentemente ammessi; b) errato governo del principio dell’onere della prova, gravante sulla parte opposta, ma di fatto riferito dal giudice di pace all’opponente; c) erronea individuazione del M.        come soggetto obbligato, ancorché non proprietario dell’unità immobiliare facente parte del condominio.
3. – Quest’ultima censura, da esaminare con priorità per il suo carattere decisivo e assorbente, individua in buona sostanza (al di là delle espressioni letterali adoperate) quale principio informatore della materia, violato dalla decisione impugnata, quello per cui solo il proprietario dell’unità abitativa condominiale può essere tenuto al pagamento degli oneri di gestione del fabbricato comune.
3.1 – Essa è fondata e va accolta, restando assorbito l’esame delle restanti censure.
3.2.- Il condominio negli edifici, cosi come configurato negli artt. 1117 e ss. c.c., costituisce un ente di gestione a partecipazione necessaria di tutti i soggetti titolari delle porzioni di piano di proprietà individuale, in ragione del valore delle rispettive unità immobiliari.
3.3. – La ripartizione delle spese comuni contemplate dall’art. 1123, comma 1 c.c. grava, salvo diversa convenzione, su ciascun condomino in base a un criterio di realità, che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di proprietà particolare, così non considera rilevante che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l’unità immobiliare singola, fruendo delle cose e dei servizi comuni e concorrendo di fatto ai relativi oneri.
3.4. – Tale criterio, applicativo della più generale regola posta dell’ari. 1104 c.c., deve ritenersi principio informatore della materia, in quanto fondante il carattere ambulatorio passivo dell’obbligazione di pagamento delle spese condominiali, che consente di individuare con certezza il soggetto tenutovi anche nell’ipotesi di trasferimento del bene (tant’è che cedente e cessionario sono obbligati in solido, in funzione di rafforzamento del credito, entro il limite temporale di cui all’art. 63, comma 2 disp. att. c.c.).
3.4.1. – In particolare, poi, per quanto concerne la regola di equità sostituiva applicata dal giudice di pace, basata sul principio di apparenza (e dunque di affidamento del terzo e di autoresponsabilità del dichiarante), questa Corte ha già avuto modo di rilevare che in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività’ del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale (Cass. n. 1627/07; conformi, 17039/07, 22089/07 e 17619/07).
3.4.2. – Nella fattispecie, la soluzione equitativa adottata dal giudice di primo grado si pone in contrasto frontale con l’anzidetto principio informatore della materia, che non può dipendere da fattori di apparenza, per loro natura incompatibili con le esigenze di certezza dei rapporti interni condominiali.
4. – Per quanto sopra, la sentenza di primo grado va cassata senza rinvio e decisa nel merito, con pronuncia sostitutiva ai sensi dell’art. 384, comma 1, seconda parte, c.p.c., testo ante lege n. 69/09, e, in accoglimento dell’opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere senz’altro revocato.
5. – Le spese del giudizio di merito e della presente fase di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito in ordine al motivo accolto, in accoglimento dell’opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 532,00 di cui 120,00 per esborsi, e per il giudizio di cassazione in Euro 500,00, di cui 100,00 per esborsi.

Divorzio: il padre deve mantenere il figlio maggiorenne ma precario (Cassazione n. 18 del 2011)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 gennaio 2011, n. 18

Svolgimento del processo

Con decreto del 2 novembre 2007, il Tribunale di Savona, pronunciandosi sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi N.P. e A.B., pose a carico del primo un assegno di divorzio di Euro 250,00, e dichiarò cessato dal 31 agosto 2006 l’obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia maggiore, che non conviveva più con la madre.
La Corte d’appello di Genova, pronunciandosi con decreto 16 luglio 2008 sul reclamo proposto dal signor P., lo respinse, e in accoglimento del reclamo incidentale della signora B., determinò l’assegno di divorzio in Euro 400,00 mensili, e affermò la persistenza fino alla data suindicata dell’obbligo del padre di corrispondere l’assegno per il mantenimento della figlia. Esaminando le ragioni del P. la corte osservò che:
– nel precedente provvedimento del Tribunale di Savona in data 9 ottobre 1997, che aveva respinto la richiesta della B. di attribuzione di un assegno a carico del coniuge divorziato, non si affermava che la donna non avesse alcuna attività lavorativa, si che potesse dedursi che da allora nulla era cambiato, ma soltanto che non aveva una attività lavorativa stabile;
– a quel tempo l’età consentiva alla B. di mantenersi svolgendo un’attività lavorativa, anche se non stabile;
– al momento della decisione, la donna, all’età di 58 anni, sola e con patologia invalidante, aveva una capacità lavorativa ridotta per maggiori difficoltà di soddisfare le sue esigenze di mantenimento, in passato affidata a saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria;
– l’assegno di divorzio non poteva che essere integrativo di altre entrate, fosse il reddito derivante dall’investimento della somma ricavata dalla vendita dell’immobile di sua proprietà, o quello derivante dalle saltuarie attività ancora svolte;
– il P. aveva sviluppato una buona capacità reddituale, avendo ricoperto cariche in varie società che si erano succedute nel tempo;
– la precaria attività lavorativa svolta dalla figlia non significava indipendenza economica che potesse giustificare l’esonero dei genitori dal suo mantenimento né la riduzione dell’assegno.
Per la cassazione del decreto, non notificato, il signor P. ricorre per dodici motivi, con atto notificato il 5 ottobre 2009. Successivamente ha depositato memoria.
La signora B. resiste con controricorso notificato il 4 novembre 2009.

Motivi della decisione

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto contro il decreto, sollevata dalla resistente, non ha fondamento. Per consolidata giurisprudenza della corte, il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole,, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ., il quale si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei predetti caratteri di decisorietà e definitività (tra le più recenti, Cass. 6 novembre 2006 n. 23673).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., per avere la corte di merito attribuito alla signora B. un assegno di divorzio sulla base di una circostanza inidonea ad alterare l’equilibrio economico esistente tra le parti al momento della pronuncia di divorzio. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate nella parte in cui ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della signora B. di per sé idoneo a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con il divorzio nell’impossibilità di quest’ultima di svolgere un lavoro non di carattere stabile, ma solo occasionale, anche se, secondo il costante insegnamento della corte di legittimità, lo svolgimento di attività lavorative saltuarie è privo di rilevanza nell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non essendo in grado di incidere in modo stabile sul tenore di vita del richiedente, né di alterare significativamente l’equilibrio economico realizzato tra le parti al momento del divorzio.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, e formula il seguente quesito: se sia viziata da contraddittorietà la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia ex art. 9 l. n. 898 del 1970 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della richiedente (tale da giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile) nell’impossibilità per quest’ultima di svolgere un lavoro non di carattere stabile, ma solo occasionale, affermando che tale genere di attività, all’epoca del divorzio “le permetteva di provvedere al suo mantenimento”, benché in relazione allo stesso genere di attività svolte dalla figlia, avesse affermato che esse “non giustificano neppure la riduzione dell’assegno di mantenimento tantomeno nella misura pretesa dal padre, proprio per la precarietà e modestia, non potendosi fare serio affidamento su somme che non consentono di provvedere alla complessa gestione della vita quotidiana”.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha ravvisato un deterioramento delle condizioni economiche della signora B. nell’impossibilità per quest’ultima di svolgere le attività lavorative saltuarie che in passato le avevano consentito di mantenersi, anche se la circostanza che la richiedente avesse svolto attività lavorative saltuarie all’epoca del divorzio non risultava da nessun documento né, in particolare, dal provvedimento del Tribunale di Savona del 7 ottobre 1997, che è stato erroneamente interpretato.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da contraddittorietà e/o insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 consistente nello stabilire se siano sopravvenute circostanze nuove idonee a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio – ha affermato che era sopravvenuto un peggioramento della condizione lavorativa della ex moglie, pur avendo accertato, da un lato, che la signora B. aveva svolto solo attività lavorative saltuarie in passato e, dall’altro, che la stessa continuava a svolgere attività lavorative saltuarie al momento della pronuncia impugnata, senza considerare, tra l’altro, che la competente commissione medica le aveva riconosciuto solo una invalidità parziale, precisando che le sue capacità specifiche avrebbero potuto essere impiegate anche in attività complesse.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., per avere la corte di merito riconosciuto l’assegno divorzile benché non fosse sopravvenuto alcun deterioramento delle sue condizioni economiche idoneo ad alterare l’equilibrio economico realizzato tra le parti al momento della pronuncia di divorzio. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte di merito riconosciuto alla signora B. l’assegno divorzile in assenza di qualsiasi deterioramento delle sue condizioni economiche, affermando che “all’età di 58 anni, sola, con patologia invalidante, ha una capacità lavorativa oggettivamente ridotta e maggiori difficoltà a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento, in passato affidate allo svolgimento di saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria”, senza considerare, da un lato, che una volta accertato dal precedente provvedimento del Tribunale di Savona del 7.10.1997 che la signora B. , già all’epoca del divorzio, non aveva un impiego stabile, a nulla rilevando le ragioni per cui, successivamente, non riesce a reperire un’occupazione e, dall’altro, che il peggioramento delle sue condizioni di salute, non avendo inciso sulla sua situazione lavorativa, rimasta inalterata rispetto al divorzio, avrebbe potuto giustificare esclusivamente il rimborso delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., per avere la corte di merito riconosciuto alla controparte l’assegno divorzile sulla base di circostanze che determinano un miglioramento delle condizioni economiche dell’interessato. Il ricorrente formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte genovese fondato la condanna dell’esponente alla corresponsione dell’assegno divorzile unicamente sul fatte che la signora B. , all’età di 58 anni, sola, con patologia invalidante, ha una capacità lavorativa oggettivamente ridotta e maggiori difficoltà a soddisfare le proprie esigenze di mantenimento, in passato affidate allo svolgimento di saltuari lavori di sartoria e operatrice socio sanitaria, anche se, secondo le nozioni di comune esperienza e i principi espressi da questa suprema corte in casi analoghi, la parziale invalidità, l’età, non avanzata (49 anni e non 58) e le specifiche capacità professionali del soggetto richiedente l’assegno, unitamente al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli, determinano un miglioramento delle sue condizioni economiche, consentendo una significativa riduzione di spese e rendendo più facile il reperimento di un lavoro, quantomeno occasionale.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamiate per avere la corte genovese inferito l’esistenza di una buona capacità economica dell’esponente unicamente dal fatto che lo stesso aveva “ricoperto cariche in varie società, che si sono succedute nel tempo”, benché da tale circostanza potesse essere alternativamente desunta, a seconda dell’effettivo andamento della società, che non è stato accertato, tanto un’elevata, quanto una modesta capacità economica del signor P. , sicché nessuno dei due fatti ignoti poteva essere presunto a preferenza dell’altro.
Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate, per avere la corte di merito riconosciuto alla signora B. l’assegno divorzile, limitandosi a compiere una valutazione unilaterale delle sostanze del P. , senza compararle con quelle della ex moglie, nonché una valutazione isolata dell’unico elemento presuntivo contrario all’esponente, anziché una valutazione globale di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio, senza considerare, in particolare, tutte le circostanze che, da un lato, escludevano l’esistenza di una buona capacità reddituale del signor P. e, dall’altro, dimostravano le reali capacità economiche patrimoniali della signora B. .
Con il nono motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate, per avere la corte genovese riconosciuto ex novo l’assegno di divorzio alla signora B. , omettendo qualsiasi tipo d’indagine e di valutazione sull’effettivo tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio che, secondo il costante insegnamento di questa suprema corte, costituisce l’unico parametro a cui si possa fare riferimento per stabilire se il richiedente sia in possesso, o meno, di quei “mezzi adeguati” alla cui mancanza la legge ricollega il diritto all’assegno divorzile.
Con il decimo motivo denuncia l’insufficienza della motivazione e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da insufficienza la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia consistente nell’accertare se la mancanza di mezzi adeguati in capo al soggetto che richiede l’assegno divorzile sia dovuto a ragioni oggettive, ha ritenuto indistintamente irrilevanti tutte le istanze istruttorie formulate dalla parti, tra le quali erano compresi diversi capitoli di prova per interpello e testi dedotti dall’esponenti idonei a dimostrare che la signora B. aveva abbandonato e/o rifiutato numerose attività compatibili con il suo stato di salute, la sua formazione e le sue precedenti esperienze.
Con l’undicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., e formula al riguardo il seguente quesito di diritto: se sia ravvisabile o meno nel provvedimento impugnato una violazione o falsa applicazione delle norme richiamate per avere la corte di merito disposto un aumento dell’assegno di divorzio rispetto a quello riconosciuto alla signora B. dal provvedimento di primo grado, in considerazione della durata del matrimonio, che è stata determinata in dodici anni, calcolando tutto il periodo compreso tra la data del matrimonio e la data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mentre avrebbe dovuto essere computato solo il periodo compreso tra la data del matrimonio e il momento in cui è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, coincidente con la data di presentazione del ricorso per separazione o, al massimo, con la data di comparizione personale dei coniugi dinnanzi al giudice della separazione.
Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia l’insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, e formula il seguente quesito: se sia viziata o meno da insufficienza e/o contraddittorietà la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui – in relazione al punto decisivo della controversia consistente nell’accertamento dei presupposti per la riduzione dell’assegno per il mantenimento della figlia (con decorrenza da un momento anteriore alla proposizione della domanda)- ne ha escluso la ricorrenza, sostenendo che le attività lavorative svolte in passato da E. all’insaputa dall’esponente “non giustificano neppure la riduzione dell’assegno tantomeno nella misura pretesa dal padre, proprio per la precarietà e modestia”, senza considerare, da un lato, che tali attività avevano assicurato alla figlia guadagni costanti e regolari in misura superiore al contributo paterne e, dall’altro, che in relazione allo stesso genere di attività svolte dalla signora B. , la corte d’appello aveva contraddittoriamente affermato che “anche se non stabile, le permetteva di provvedere al suo mantenimento”.
Il ricorso è infondato in tutte le sue parti. Il giudice di merito ha riconosciuto essersi verificato un significativo mutamento delle condizioni economiche dei coniugi divorziati, valutati, comparativamente, e specificamente una sopravvenuta incapacità – per ragioni di età e di salute – della signora B. di mantenersi da sola, come in precedenza aveva fatto svolgendo attività lavorative saltuarie -, mentre l’appellante aveva sviluppato una buona capacità di reddito. Nella sopravvenuta incapacità di una delle parti di mantenersi da sola, valutata comparativamente con le condizioni economiche dell’altra, è certamente ravvisabile un fatto idoneo a modificare il regolamento dei rapporti patrimoniali stabilito al momento del divorzio. Tale decisione non si discosta in alcun modo dai principi costantemente affermati da questa corte in ordine ai criteri legali, desumibili dall’art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., per la definizione dei giustificati motivi che giustificano la modificazione del regolamento patrimoniale dei coniugi divorziati.
Infondato è anche l’ultimo motivo. La valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno a carico del padre. Gli accertamenti sollecitati dal mezzo d’impugnazione ineriscono al merito della controversia, mentre la supposta contraddittorietà con la pronuncia concernente le condizioni economiche della signora B. , oltre che basata su elementi di fatto che sfuggono al sindacato di legittimità, è il risultato di una comparazione del tutto impropria tra posizioni di soggetti diversi, i cui diritti hanno presupposti giuridici e fattuali distinti.
Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cassazione 24796/2010: è legittimo il licenziamento di un dipendente che aveva timbrato il cartellino di una collega.

Cassazione, Sez. lav., 7 dicembre 2010, n. 24796

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.02.2003. A.D., premesso di avere lavorato alle dipendenze della L. S.r.l. dal 2.05.1997 al 17.07.2000 e di essere stato licenziato, con lettera del 17 – 18 luglio 2000, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina l’anzidetta società per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio, risarcitorio e retributivo.

La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito dell’istruzione, escussi i testi di parte ricorrente ammessi e ritenuta la tardività delle istanze istruttorie della convenuta società, il Giudice del Lavoro adito con sentenza dell’11.05.2004 accoglieva il ricorso.

Tale decisione, appellata dalla S.r.l. L., è stata riformata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 77 del 2006, che ha rigettalo la domanda del D., con compensazione delle spese del doppio grado.

La Corte ha ritenuto, in via preliminare, ammissibili le richieste istruttorie della società spiegate in sede di memoria difensiva in primo grado, non ravvisando tardività della costituzione in giudizio della stessa società, avvenuta il 13 settembre 2003, nel termine stabilito dall’art. 416 c.p.c., ossia dieci giorni prima dell’udienza di discussione.

Nel merito la Corte ha disatteso il ricorso del D. e ritenuto legittimo il licenziamento allo stesso intimato dall’appellante società, essendo emerso che il lavoratore il giorno (omissis) aveva timbrato il cartellino – nell’apposito apparecchio marcatempo – della lavoratrice D.G., e quindi posto in essere una condona idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Tale condotta, ad avviso della Corte, costituiva giusta causa di licenziamento, in quanto evidenziava un deliberalo e volontario inganno in danno della datrice di lavoro.

Contro la sentenza di appello il D. ricorre per cassazione con tre motivi.

La società L. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 416 c.p.c., del D.L. n. 245 del 2002, (convertito nella L. n. 286 del 2002), dell’O.P.C.M. del 10.04.2003 (proroga della sospensione fino al 30.06.2003), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Al riguardo il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello ha dato ingresso alle richieste istruttorie della L. contenute nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado ed inammissibili, in quanto spiegate tardivamente rispetto all’udienza di discussione del 25.03.2003. termine prorogato al 1.07.2003, a nulla rilevando che il giudice di primo grado avesse disposto rinviti della prima udienza.

Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti risulta che la prima udienza di comparizione del 25.03.2003, ricadente ne periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 245 del 2002, venne rinviata al 29.04.2003 e successivamente, prorogati i termini di sospensione per effetto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2003 n. 3279, venne fissata dal primo giudice udienza di discussione per il 23 settembre 2003.

Corretta e logica e quindi la statuizione contenuta nella impugnata sentenza circa la tempestività della costituzione della società avvenuta il 13 settembre 2003, ossia dieci giorni prima dell’anzidetta udienza di discussione ex art. 416 c.p.c., e l’ammissihilità delle richieste istruttorie spiegate in sede di memoria difensiva dalla stessa società. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: mentre con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il D. rileva che il giudice di appello in modo erroneo ha valutato la condotta a lui ascritta, sulla base della quale è stato fondato il provvedimenti) espulsivo, osservando che tale condotta, sotto il profilo dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo. non denotava una gravità dell’infrazione tale da comportare la massima sanzione del licenziamento.

Il D. aggiunge che in ogni caso non era stata fornita alcuna prova dell’esistenza di elementi integranti il tentativo di truffa ed era risultato che la timbratura del cartellino di un’operaia da parte di esso ricorrente si era verificata quando la stessa si trovava a pochi passi da lui. Dal che l’insussistenza di un ingiusto profitto per sè e per gli altri.

Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese.

I giudici di merito, come già detto, hanno proceduto ad un attento esame degli addebiti contestati al lavoratore rilevando che lo stesso all’entrata meridiana presso l’opificio della datrice di lavoro del (omissis) timbrò il cartellino, nell’apposito apparecchio marcatempo, della lavoratrice D.G., che trovavasi in quel momento nell’area di parcheggio dello stabilimento industriale. Tale condotta è stata valutata dagli stessi giudici idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto tra le parti, evidenziando il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno la datrice di lavoro.

In questo modo i giudici di merito hanno ricostruito, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, la condotta del ricorrente in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilevo la gravità dei tatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente (in tal senso ex plurimis Cass. sentenza n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003).

A tale valutazione, surretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro 3.500,00, per onorari ed oltre IVA, CAP e spese generali