Separazioni e divorzi: per la Cassazione (26197/2010) il godimento della casa coniugale ha rilevanza per il calcolo dell’assegno di mantenimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI   Maria Gabriella                  –  Presidente   –

Dott. FIORETTI   Francesco Maria                  –  Consigliere  –

Dott. SALVAGO    Salvatore                   –  rel. Consigliere  –

Dott. CECCHERINI Aldo                             –  Consigliere  –

Dott. GIANCOLA   Maria Cristina                   –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30790/2006 proposto da:

C.P.A.  (c.f. (OMISSIS)),  elettivamente domiciliato  in  ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso l’avvocato  MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PORTALE Giacomo,  giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CI.EL.;

– intimata –

sul ricorso 33217/2006 proposto da:

CI.EL. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in  ROMA,  VIALE  MILIZIE  1,  presso l’avvocato  NAPOLITANI  SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato CURRO’ CARMEN, giusta procura  a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.P.A., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA MONTE  ZEBIO 32, presso l’avvocato MESSINA MARINA, che lo rappresentae  difende unitamente all’avvocato PORTALE GIACOMO, giusta procura  a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE   GENERALE  PRESSO  LA  CORTE  DI  APPELLO  DI   MESSINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso  la  sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO  di  MESSINA,

depositata il 01/03/2006;

udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito,  per  la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato CURRO’   che   ha   chiesto  il  rigetto  del   ricorso   principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. PRATIS  Pierfelice,  che  ha  concluso per  il  rigetto  del  ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Patti, con sentenza del 20 novembre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Ci.El. con C.P., da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, e condannò quest’ultimo a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di Euro 250,00.

In parziale accoglimento dell’appello del C., la Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 marzo 2006, ha ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione della differenza tra i redditi delle parti, ad Euro 150,00, in quanto non poteva essere valutato a favore di quest’ultimo il godimento di fatto della casa coniugale, che era di proprietà comune e perciò non poteva essere attribuito ad alcuno di essi.

Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste con controricorso Ci.El., la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, il C., deducendo violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, art. 115 cod. proc. civ., e segg., art. 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver attribuito l’assegno di divorzio all’ex moglie sulla base del solo calcolo aritmetico delle retribuzioni di ciascuno dei coniugi, perciò non considerando i presupposti cui detto assegno è collegato dalla giurisprudenza, costituiti dal pregresso tenore di vita durante il matrimonio non documentato dalla controparte; nonchè dalle ragioni della separazione, dovuta al comportamento della moglie, e dai redditi dell’onerato nel caso sempre destinati al mantenimento della famiglia e dei due figli ormai maggiorenni.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, muovendo dalla struttura grammaticale e logica del testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, ha ripetutamente affermato che l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive; per cui il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto all’assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per l’attribuzione dell’assegno nessun’altra ragione può avere rilievo.

Mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso (tra le tante, Cass. 21919/2006; 14004/2002; 6541/2002).

Vero è, poi, che al fine della determinazione dell’assegno divorziale il giudice di merito deve valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia.

Ma al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio che il criterio di determinazione della relativa entità in funzione “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ha riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, sì che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione (Cass. 23051/2007; 13592/2006; 13169/2004).

Proprio a tali principi si è attenuta la decisione impugnata che ha ricostruito il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio in base alle posizioni patrimoniali e reddituali degli stessi – da nessuno di essi contestate-pervenendo al risultato che il reddito del ricorrente, considerati pure gli incrementi costituenti il prevedibile sviluppo della sua attività lavorativa in relazione alla posizione assunta nell’ambito della società datrice di lavoro, era quasi doppio di quello a disposizione della Ci.; e perciò correttamente pervenendo ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi di costei a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonchè alla conseguente conferma dell’attribuzione dell’assegno già disposta dal Tribunale.

Con il secondo motivo, il C., deducendo altra violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere determinato la misura dell’assegno, riducendolo di Euro 100,00 sempre e soltanto sulla base della comparazione dei redditi, senza tener conto di alcun’altra circostanza, quale l’allontanamento dell’ex moglie dalla casa coniugale, la sua vita separata a (OMISSIS) dedita soltanto alla sua attività lavorativa, proventi di quest’ultima spesi esclusivamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze e senza alcuna partecipazione ai bisogni della famiglia.

Per converso, Ci.El., con il ricorso incidentale, deducendo violazione della legge sul divorzio e difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo dell’assegno sulla supposizione che essa, comproprietaria della casa coniugale, avrebbe potuto chiedente la restituzione della sua porzione e/o la divisione alla controparte unitamente al rendimento del conto, senza considerare: a) che trattavasi di una ipotesi futura e solo eventuale, mentre il giudice deve statuire in base alla situazione effettiva delle parti al momento della domanda; b) che essa avrebbe potuto non dare seguito alla richiesta di divisione per le ragioni più varie; e che comunque al fine di concludere un accordo con l’ex coniuge non aveva impugnato l’erronea statuizione con cui il Tribunale aveva attribuito l’immobile all’ex coniuge; c) che conseguentemente la sua acquiescenza comportava un beneficio economico per la controparte (il godimento dell’alloggio) che ne incrementa la posizione economica a scapito di essa ricorrente,di cui la sentenza avrebbe dovuto tener conto.

Il Collegio ritiene di dover accogliere quest’ultima censura e che la doglianza del C. sia invece in parte inammissibile ed in parte infondata.

Infondata perchè la sentenza impugnata ha incentrato la valutazione e la comparazione sui diversi redditi delle parti, confermando, come si è detto, che quello dell’uno aveva consistenza quasi doppia rispetto a quello dell’altra, e così implicitamente apprezzando le loro condizioni economiche in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri criteri, che d’altra parte con particolare riguardo all’allontanamento della Ci. dal Comune di residenza della famiglia, non avevano nella specie alcuna valenza modificatrice, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che nella precedente causa di separazione tanto il Tribunale, quanto i giudici di appello avevano escluso ogni addebito a carico dei coniugi in ordine alla frattura del matrimonio. Mentre la censura è inammissibile laddove egli si limita a rinviare ad ulteriori circostanze che sarebbero state prospettate nell’atto di appello e non esaminate dalla Corte territoriale, per essere venuto meno all’onere di indicarle specificamente, nel ricorso, onde consentirne, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nella valutazione non dovesse essere apprezzato il godimento da parte del C. della casa coniugale, che egli aveva continuato ad abitare, pur dopo che i figli ormai maggiorenni, divenuti autonomi, si erano trasferiti altrove, perchè di proprietà comune e perchè dunque l’ex coniuge in qualunque momento avrebbe potuto chiederne la divisione.

In tal modo non ha tenuto conto che il Tribunale, pur avendo dato atto di tale situazione fattuale aveva comunque assegnata al ricorrente per ragioni di opportunità, ravvisate nella circostanza che costui vi aveva sempre abitato e che viveva,a differenza dell’ex coniuge, nel Comune in cui detto immobile era ubicato; e che detta statuizione, ripetuta nel dispositivo della sentenza non era stata impugnata dalla Ci.; con la conseguenza che per effetto della stessa il reddito della controparte subiva un ulteriore incremento,pur esso da considerare ai fini della determinazione dell’assegno.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che occorre tener conto della intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge; e che nel concetto di reddito sono compresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicchè tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile, di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio: posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto, alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi (Cass. 19291/2005; 4800/2002; 4543/1998).

Alla relativa valutazione provvederà dunque il giudice di rinvio.

Fondato è, infine, anche l’ultimo motivo del ricorso principale, con cui il C., deducendo violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non aver considerato l’onere economico per lui sopravvenuto nel corso del giudizio di impugnazione, a causa della malattia della figlia G., maggiorenne e separata dal marito, che aveva richiesto costose cure mediche peraltro con frequenza trimestrale presso il Policlinico di (OMISSIS).

La Ci., infatti, non ha mai contestato che la malattia della figlia è insorta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, come d’altra parte risultava dal certificato medico prodotto dal ricorrente, e che conseguentemente non poteva essere da costui prospettata nel giudizio di primo grado.

Pertanto, nel caso non poteva essere invocato il divieto di domande nuove in appello (o della prospettazione di fatti nuovi), dato che il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente a quelle domande ed a quei fatti che potevano essere dedotti nel giudizio di primo grado e non anche a quelli che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o da un evento anch’esso sopravvenuto, purchè collegato a quello iniziale e compreso nel relativo petitum.

E non impedisce al giudice di prendere in considerazione anche fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati nelle precedenti fasi del giudizio, quando si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali: soprattutto in materia di assegno di mantenimento ove si controverta in tema di conservazione o, per converso, di esclusione,del contenuto reale del credito oggetto della domanda originaria.

D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che se il giudice nel determinare l’assegno di divorzio deve alare riferimento ai redditi dei coniugi relativi al momento in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio, tale principio riguarda solo l'”an debeatur” ed è rivolto ad evitare che il diritto possa rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. sent. 2235/2000 e sent. 147/1994); ma non interferisce sulla esigenza che il quantum sia determinato alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, nè sulla legittimità di determinare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (Cass. 24932/2007; 13507/2004; 14886/2002).

La sentenza impugnata va pertanto cassata anche in ordine a tale profilo, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà a nuova determinazione dell’assegno attenendosi ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi del principale, accoglie il terzo nonchè l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2010

 

 

 

Cassazione 23590 del 22 novembre 2010: no al diritto del coniuge separato di avere l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente se questo inizia a lavorare, dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità di produrre autonomamente reddito.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 22 novembre 2010, n. 23590

Svolgimento del processo

In data 17 luglio 2003 il signor L.S. chiese al Tribunale di Siena di modificare le condizioni della separazione personale dalla moglie, signora R.A.M., omologata con decreto 9 settembre 1999, e l’autorizzazione a ritirare la differenza tra la somma di L. 400.000.000, da lui vincolata – secondo gli accordi di separazione – in una polizza denominata Ticino Vita, a garanzia del pagamento degli assegni, e l’ammontare degli arretrati dovuti per assegni di mantenimento non pagati.

Allegò la diminuzione dei suoi redditi in conseguenza della cessazione della sua attività di fantino, il miglioramento della situazione patrimoniale della moglie e la raggiunta indipendenza economia del figlio A., che aveva raggiunto la maggiore età da due anni. La signora R., costituitasi, resistette alla domanda.

Accogliendo il gravame del signor L., il Tribunale di Siena, con decreto in data 31 marzo 2004, ridusse l’assegno mensile di separazione dovuto alla moglie signora R., e a ciascuno dei figli, e autorizzò nei limiti di Euro 94.139,06, pari agli arretrati non corrisposti, lo svincolo della polizza da lui costituita in conformità degli accordi di separazione, con pagamento diretto della somma alla moglie.

Decidendo sul reclamo proposto in via principale dallo stesso L., e in via incidentale dalla signora R., la Corte d’appello di Firenze, con decreto 7 febbraio 2006, ridusse ulteriormente l’assegno per il mantenimento della moglie, dispose la cessazione dell’assegno per il mantenimento del figlio maggiore A. e autorizzò lo svincolo della polizza per l’ulteriore somma di Euro 50.000,00.

Secondo la Corte, che al riguardo si basò su una consulenza tecnica assunta in corso di causa, la situazione economica del L. era divenuta meno florida, ed egli era divenuto nel (OMISSIS) padre di un’altra figlia avuta dalla sua nuova compagna.

Per la cassazione di questo decreto, la signora R. ricorre con atto notificato il 7 aprile 2006 per cinque motivi.

Il signor L. resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte d’appello autorizzato un parziale svincolo di Euro 50.000,00 a sconto del suo credito nei confronti del marito separato, da imputare al mutuo e agli accessori di esso, sebbene non vi fosse alcuna specifica richiesta di rimborso della somma da lei mutuata alla locanda del marito, per la quale pendeva un separato ed autonomo giudizio davanti al Tribunale di Siena. La ricorrente sostiene di essersi opposta, nel procedimento per reclamo all’eventuale ed ipotetico svincolo delle somme oggetto di polizza con riferimento all’obbligazione derivante dal mutuo, autonoma rispetto a quella alimentare, tenuto conto del vincolo di destinazione gravante sulle somme.

Il motivo è fondato. Dagli atti del processo, che questa corte è abilitata ad esaminare direttamente in ragione della natura processuale del mezzo d’impugnazione, risulta che con il reclamo alla corte d’appello il signor L. aveva chiesto di essere autorizzato a svincolare la somma giacente presso una banca, in forza di una polizza stipulata a garanzia dei crediti della moglie separata, al fine di far fronte ai suoi debiti nei confronti della stessa moglie;

mentre nessuna domanda era stata proposta, sul punto, dalla signora R.. Disponendo che la signora R. potesse svincolare direttamente presso la banca la somma di Euro 50.000,00, imputandola innanzi tutto alla restituzione di un mutuo, e solo per il resto agli assegni di mantenimento maturati, la corte ha pronunciato su una domanda che, negli stessi termini, non era stata proposta da alcuna delle parti. Essa, infatti, non era stata proposta dal reclamante, che aveva chiesto piuttosto di essere autorizzato a svincolare lui stesso la somma in questione, sebbene oggi non si dolga della statuizione adottata e censurata con il mezzo in esame. Ma la domanda non era stata proposta neppure dalla beneficiaria dell’attribuzione patrimoniale, e non poteva pertanto essere disposta d’ufficio dal giudice del reclamo.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., del decreto nella parte in cui autorizza lo svincolo della polizza per la somma di Euro 50.000,00 direttamente a favore della signora R., perchè relativa ad un’azione che non era stata esercitata, restando in tal modo assorbiti i motivi secondo e terzo, vertenti sul medesimo punto.

Con il quarto motivo si censura l’immotivata riduzione dell’assegno di mantenimento, e l’illegittima statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno a favore del figlio maggiorenne con lei convivente il quale, essendo rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contrato di lavoro a tempo determinato, non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

Il mezzo è inammissibile nella parte concernente la motivazione della riduzione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie separata, traducendosi in una sollecitazione a riesaminare criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi proponendo una questione di merito inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

Lo stesso mezzo è poi infondato nella parte concernente la statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, essendosi il giudice di merito uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa corte, per cui il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. 2 dicembre 2005 n. 26259; 7 luglio 2004 n. 12477).

Inammissibile è il quinto motivo, con il quale la pretesa violazione delle norme sul mantenimento del coniuge separato e del figlio è argomentata dal fatto che le domande della controparte sarebbero sprovviste di prova, trattandosi di una questione di merito estranea al presente giudizio.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi per il ricorso incidentale, con il quale il L. denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., e il vizio di motivazione nella statuizione che conferma l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento per la moglie separata, e in quella che respinge la richiesta di svincolo integrale della polizza, perchè, secondo le risultanze della consulenza tecnica, la sua condizione economica sarebbe deteriore rispetto a quella della moglie. Anche in tal caso, infatti, è prospettata una tipica questione di merito.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il terzo e rigetta gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta. Compensa le spese dell’intero giudizio.

 

Divorzio: l’ex moglie va mantenuta anche se rifiuta un posto di lavoro (Cassazione 22504/2010)

Corte di Cassazione Civile sez. I 4/11/2010 n. 22504
Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del locale tribunale del 17 maggio 2002 che, successivamente a sentenza parziale che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.U. e C.F. dopo circa tre anni di vita matrimoniale, aveva determinato un assegno di divorzio mensile di Euro 510,00, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a carico dell’uomo, ha accolto in parte il gravame dello stesso ed ha ridotto la somma di cui al primo grado ad Euro 250,00 mensili ed accessori, compensando le spese del grado.

Ad avviso della Corte di merito, infondato era il motivo di appello del P. che aveva denunciato una ultrapetizione del tribunale, perchè la C. aveva domandato nel costituirsi un assegno mensile di L. 900.000 mentre le era stato riconosciuto il diritto alla maggior somma di Euro 510,00 (L. 987.000) al mese; ha ritenuto la sentenza impugnata che la misura più alta dell’assegno comprendesse la rivalutazione dalla data della domanda a quella della decisione e che non vi fosse quindi violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Corte d’appello ha poi confermato la sussistenza del diritto all’assegno in ragione della mancanza di condizioni reddituali o patrimoniali della donna che le consentissero di godere lo stesso tenore di vita fruito durante la vita matrimoniale; considerato il carattere consensuale della separazione e la brevità della durata del matrimonio, il diritto all’assegno derivava per la donna dalla palese sperequazione tra le condizioni economiche delle parti, dato che il P. fruiva di redditi annuali di Euro 25.000,00 mentre la C. era disoccupata, convivendo con i genitori ed essendosi nuovamente iscritta alla facoltà di medicina dopo la separazione, anche se non aveva sostenuto esami.

La Corte di merito ha rilevato poi che la donna aveva rifiutato un posto da segretaria ad (omissis), per essere il luogo di lavoro lontano da casa e ritenendosi inadatta al tipo di mansioni offerte;

pertanto, la C. non poteva ritenersi responsabile della carenza di mezzi economici che differenziava la sua posizione rispetto a quella del P. e la solidarietà postconiugale imponeva la integrazione a carico dell’ex marito delle entrate della donna, al fine di garantirle un treno di vita simile a quello goduto manente matrimonio.

Comunque la brevità della durata della vita matrimoniale e il connesso modesto contributo della donna alla formazione del patrimonio familiare comportavano una misura modesta dell’assegno di divorzio, anche in considerazione del fatto che vi era una chiara idoneità al lavoro della C. per la sua giovane età, e quindi il contributo mensile a carico del P. è stato ridotto ad Euro 250,00 mensili con la rivalutazione annuale a decorrere dalla domanda.

Per la cassazione della sentenza che precede, il P. ha proposto ricorso di due motivi, notificato il 10 – 11 ottobre 2006 alla C., che non resiste in questa sede.

Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo del ricorso del P. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. , n. 3, avendo la Corte di merito escluso la ultrapetizione del tribunale, il quale, a suo avviso, nel liquidare un assegno maggiore di quello originariamente chiesto dalla C., aveva solo adeguato alla svalutazione la somma mensile attribuita alla donna nell’udienza presidenziale del 2 marzo 2000, superando, con tale statuizione, la misura di quanto chiesto dalla donna con la costituzione in giudizio.

Il quesito conclusivo prospetta come disapplicazione dell’art. 112 c.p.c., il principio adottato dalla Corte di merito per il quale, nel decidere, il giudice esattamente determina un assegno di divorzio maggiore di quello chiesto, con propria e autonoma deduzione.

1.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un ratto decisivo in ordine all’applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificata con L. n. 84 del 1987 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Anche la determinazione del minor assegno di Euro 250,00 mensili contraddice con la rilevata circostanza che la C. ha rifiutato la sistemazione lavorativa offertale di segretaria di un’azienda:

tale rifiuto del lavoro, da solo, avrebbe giustificato una revoca dell’assegno, che invece erroneamente non vi è stata.

La donna, pur essendo stata iscritta per alcuni anni dopo la separazione alla facoltà di medicina, non ha dato prova di avere sostenuto alcun esame, evidenziando di non avere interesse a predisporre una situazione in cui possa maturare per lei una possibilità di attività lavorativa; inoltre nessuna prova vi è stata sul tenore di vita nei tre anni di matrimonio delle parti che, anzi, in detta fase, hanno coabitato con i genitori del marito.

Solo dopo la separazione l’uomo ha ereditato immobili dalla famiglia di origine, mentre la donna è rimasta colposamente priva del lavoro, rendendosi volontariamente priva di redditi sufficienti a garantirle un treno di vita analogo a quello fruibile e non fruito dai coniugi durante la vita matrimoniale.

La sintesi-quesito finale del secondo motivo di ricorso chiede di accertare se non vi sia stata illogica e contraddittoria motivazione della, sentenza impugnata per avere ridotto l’originario assegno ad Euro 250,00 mensili invece di revocarlo, dopo avere accertato il rifiuto dalla C. di una proposta lavorativa.

2.1. Il primo motivo di ricorso deve necessariamente dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse, in ragione dell’accoglimento parziale del gravame del P..

La Corte d’appello infatti, se ha rigettato l’appello sulla extrapetizione del primo giudice, che aveva determinato la misura dell’assegno in una somma maggiore di quella chiesta, ha poi ridotto lo stesso ad una misura minore di quella chiesta dalla C. in primo grado, a decorrere dalla data prevista dal primo giudice, con la conseguenza che la statuizione per la quale vi è stata la denuncia di ultrapetizione è venuta meno e, con essa, anche l’interesse del P. alla decisione sul motivo di impugnazione relativo ad una decisione che comunque, per effetto dell’accoglimento parziale del gravame, riduce al di sotto di quanto domandato alla C. con la comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio di divorzio, la misura dell’assegno (sulla decorrenza dell’assegno dalla domanda cfr. Cass. 15 novembre 2002 n. 16066), per effetto di circostanze antecedenti alla costituzione della donna in tribunale, che hanno determinato la misura del contributo mensile a carico del P. inferiore al richiesto (Cass. 2 febbraio 2006 n. 2338), con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di interesse del ricorrente.

2.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata, il quale non censura adeguatamente, anche nella sintesi finale, le carenze motivazionali della pronuncia, non indicando ratti decisivi, valutati invece in sede di merito per giustificare il rifiuto dalla C. dell’offerta di lavoro, come la distanza da casa dell’ufficio e la inidoneità della donna alle mansioni a lei proposte, domandando solo una nuova valutazione delle circostanze di fatto in sede di legittimità, preclusa dalle ragioni espresse nella decisione oggetto di ricorso, incompatibili con la pretesa revoca dell’assegno.

3. In conclusione, entrambi i motivi di ricorso sono preclusi e l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile; le spese di causa devono restare a carico del ricorrente, non essendosi l’intimata difesa in questa sede.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

L’amministratore del condominio non può agire in giudizio per l’infitrazione nella proprietà esclusiva (Cassazione, 22656/10)

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 14 luglio – 8 novembre 2010, n. 22656
Presidente Oddo – Relatore Piccialli
Ricorrente Punto Casa srl

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24.6.93 il Condominio di via B. 27 di Trezzo sull’Adda, costituito tra gli acquirenti delle unità immobiliari provenienti dal frazionamento di un edificio, che la venditrice società punto P. C. s.r.l. nel maggio del 1990 aveva a sua volta acquistato, con l’incarico di ristrutturarlo, dall’impresa individuale E. 2001 di C. R., citò la prima al giudizio del Tribunale di Monza, al fine di sentirla condannare alla eliminazione, o al pagamento delle relative spese, di alcuni vizi e difetti di costruzione da cui il fabbricato era risultato affetto.
Costituitasi la convenuta, eccepì la prescrizione dell’azione di garanzia, a suo avviso proposta dall’art. 1495 c.c. risalendo la vendita e consegna degli immobili all’autunno del 1991 ed essendo stata la denuncia dei vizi e difetti fatta soltanto il 19.1.93, chiamando in causa la ditta E. 2001, quale unica responsabile degli eventuali vizi e difetti, per esserne manlevata.
Costituitasi la terza, eccepì a sua volta la decadenza e la prescrizione, sia dell’azione principale, sia di quella di garanzia, comunque contestando l’esistenza di vizi ad essa imputabili, successivamente disinteressandosi del giudizio.
Intervennero in causa volontariamente, in adesione alle ragioni della E., M. ,E. e R. F., quali eredi di M. F., portatore di cambiali emesse per la somma di L. 193.000.000 dal titolare della ditta suddetta, R.C., inutilmente precettate e seguite dal pignoramento del credito, peraltro negato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nei confronti della società P.C. per i sopra citati lavori di ristrutturazione.
Sulla scorta delle espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, con sentenza datata 11.12.00/26.2.01 l’adito tribunale dichiarò la responsabilità della P.C. ex art. 1669 c.c. per gravi difetti costruzione e la condannò al risarcimento dei danni in misura di L. 141.000.000 oltre rivalutazione ed interessi, in favore del condominio, le cui richieste nei confronti della E. respinse, ponendo le spese dell’attore a carico della suddetta società soccombente e compensandole nei rimanenti rapporti.
Avverso tale sentenza la P.C. propose appello, al quale resistettero sia il condominio, sia i F., mentre la ditta E. 2001 non si costituì, rimanendo contumace.
Con sentenza del 24.3-16.7.04 la Corte di Milano confermò quella impugnata e condannò l’appellante al rimborso delle rispettive spese del grado in favore dei costituiti appellati, sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:
a) correttamente il primo giudice aveva qualificato la dedotta responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c., attesa la gravità dei difetti di costruzione accertati, pur avendo il condominio dichiarato di agire a titolo contrattuale, poiché la P.C. non si era limitata a vendere le unità immobiliari, ma si era anche assunta l’incarico, subappaltandolo alla originaria proprietaria E. 2001, della ricostruzione del vecchio fabbricato, subentrando a quella nella titolarità della relativa concessione edilizia e nominando un proprio direttore dei lavori, in sostituzione di quello originario nominato dalla medesima;
b) la “grave decisione”, all’origine degli inconvenienti, di non realizzare la prescritta costruzione del “vespaio aerato” sotto il pavimento del piano terra, al fine di ottenere una maggiore cubatura abitabile, era stata adottata di comune accordo nell’estate del 1990 tra la vecchia e la nuova proprietaria dell’immobile;
c) l’eccezione di extrapetizione, sollevata dall’appellante solo nella comparsa conclusionale in secondo grado, era peraltro inammissibile perché tardiva:
d) l’amministratore era legittimato a proporre l’azione ex art. 1669 c.c., riguardando i gravi difetti accertati dal c.t.u. (formazione di umidità in risalita e muffe diffuse, derivanti dalla mancanza di idoneo vespaio) essenzialmente parti comuni dell’edificio (vespaio, tetto, pianerottoli, impianti idrico, elettrico e termico) e solo di riflesso le singole unità immobiliari, tanto più in considerazione del principio giurisprudenziale riconoscente all’amministratore il potere – dovere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alla salvaguardia dell’edificio nel suo complesso, senza distinzioni tra parti comuni o di proprietà esclusiva;
e) il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1669 c.c. non decorreva dalla manifestazione esteriore dei vizi, bensì dalla completa conoscenza di essi e del loro collegamento causale con l’esecuzione della costruzione, conoscenza che nel caso di specie si era avuta solo dopo l’espletamento della consulenza tecnica;
f) era stato inoltre rispettato il termine prescrizionale, essendo stata la domanda proposta entro un anno dalla denuncia, fatto con lettera raccomandata del 19.1.93;
g) dal complesso delle risultanze testimoniali era emerso che la decisione di non realizzare la sopraelevazione del vespaio era stata presa di comune accordo dalla E. 2001 e dalla P. C. e, comunque, il completamento delle opere, nelle parti poi risultate all’origine degli inconvenienti, era avvenuto in epoca nella quale la seconda aveva acquistato, divenendone l’unica interessata alla proprietà dell’edificio;
h) il rigetto della subordinata domanda di garanzia, proposta dalla P. C. nei confronti della E. 2001, era da confermare non tanto per le ragioni di merito esposte dal Tribunale, quanto per la fondatezza, ai sensi dell’art. 1670 c.c., dell’eccezione di decadenza sollevata dalla terza chiamata, poiché l’azione di regresso, nei confronti della subappaltatrice, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione, entro sessanta giorni, della denuncia dei vizi, ricevuta da essa costruttrice – venditrice, il che non era avvenuto;
i) la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ai fini della quantificazione dei danni, era generica e priva di concreta giustificazione, considerato che vi era stata una seconda indagine supplementare del c.t.u., all’esito della quale era stato possibile accertare, mediante scavi, la effettiva e preminente causa dei vizi, sicché non era ravvisabile alcun reale contrasto tra le acquisite valutazioni.
Avverso la suddetta sentenza la società P.C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi e per quanto di rispettivo interesse, il Condominio via B. n. 27 di Trezzo sull’Adda e gli eredi F.; non hanno svolto attività difensive gli intimati eredi di R.C. (già titolare della ditta E. 2001), nelle more deceduto, nei confronti dei quali con ordinanza interlocutoria del 14.1.10 è stata disposta la rinnovazione delle notificazioni; le parti costituite hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità, sollevata dagli intervenuti F. nella memoria del 2.7.10, relativamente alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente società P.C. nei confronti degli eredi di R.C., rilevandosi che, contrariamente a quanto eccepito, detto atto è comprensivo, oltre che delle precedenti fasi del giudizio di legittimità, dell’intero testo del ricorso per cassazione, che risulta letteralmente trascritto nelle pagine da 5 a 30 di ciascuna delle copie, tempestivamente notificate a tali intimati, così puntualmente assolvendosi all’onere di portare a conoscenza degli stessi il contenuto dell’impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1495 e 1669 c.c. e art. 81 c.p.c., censurandosi la reiezione del motivo di appello con il quale si era lamentato che il tribunale, accogliendo la domanda quale azione extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo la parte attrice espressamente agito per far valere la garanzia contrattuale ex art. 1495 c.c. in dipendenza dalla compravendita, unico profilo sotto cui la domanda, per effetto di tale scelta vincolante per il giudice, avrebbe dovuto essere considerata. Tale vizio avrebbe, in concreto, comportato l’omesso rilievo sia del difetto di legittimazione attiva, non potendo l’amministratore del condominio far valere diritti altrui, sia della decadenza e della prescrizione, in relazione agli appropriati termini e relative decorrenze previsti in materia di compravendita.
Con il secondo motivo si deduce “errore nel procedimento per mancata considerazione del motivo d’appello concernente l’ultrapetizione”, per averne la corte di merito ritenuta tardiva la relativa proposizione, in quanto formulata con la comparsa conclusionale, senza tener conto che, in realtà, già nell’atto di gravame, nel lamentare l’erronea applicazione delle regole di cui all’art. 1669, anziché di quelle di cui all’art. 1495 c.c. pur invocato dalla parte attrice, l’appellante aveva implicitamente, ma inequivocamente, censurato la decisione di primo grado anche per violazione dell’art. 112 c.p.c., non occorrendo a tale riguardo ed agli effetti devolutivi di cui all’art. 342 c.p.c. l’uso di formule sacramentali.
I suesposti motivi, cui hanno aderito gli intervenuti eredi F., vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra le censure esposte e comportano, in funzione delle contenute doglianze processuali, l’accesso diretto agli atti da parte di questa Corte.
Al riguardo si rileva, anzitutto, dall’esame dell’atto di citazione notificato in data 24.6.93, che nella domanda, non contenente alcun espresso riferimento agli atti di compravendita, né all’obbligo della garanzia ex art. 1495 c.c., veniva specificamente evidenziato che la venditrice P.C. “aveva altresì provveduto alla ristrutturazione” dell’edificio, realizzando un’opera affetta da vari vizi di costruzione e difformità dal “capitolato”, in considerazione dei quali si concludeva per la dichiarazione di “contrattuale responsabilità della convenuta”, con conseguente condanna “alla garanzia di legge e quindi alla eliminazione dei vizi e delle difformità contrattuali o, alternativamente al pagamento…”.
Risulta cosi evidente come la qualità essenziale, nella quale la società P.C. venne convenuta in giudizio, non era quella di venditrice degli immobili derivanti dal frazionamento, bensì quella di appaltatrice o comunque costruttrice dell’edificio, in considerazione della quale segnatamente se ne chiedeva la condanna all’eliminazione dei vizi di costruzione (o in alternativa al rimborso delle relative spese), così facendosi valere una garanzia che, pur erroneamente qualificata dalla parte attrice di natura contrattuale, in realtà integrava, attesa la natura dei vizi in concreto dedotti tali da incidere in misura rilevante e permanente su elementi essenziali all’abitabilità dell’immobile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass. nn. 3752/07, 8140/04, 7537/07, 13106/95) la responsabilità di natura extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., facente carico non soltanto (come quella di cui all’art. 1667 c.c.) sull’appaltatore, ma anche sul venditore dell’immobile, ove lo stesso ne sia stato anche costruttore (v. Cass. nn. 7634/06, 3406/06, 21351/05, 567/05).
Correttamente, pertanto, e senza incorrere in alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato dettato dall’art. 112 c.p.c. – di tal che risulta superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, circa l’avvenuta proposizione o meno di un espresso motivo di gravame al riguardo – il Tribunale e la Corte d’Appello, in un contesto nel quale l’attore aveva dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria l’assunzione da parte del venditore dell’incarico di ristrutturare il fabbricato, hanno qualificato ed accolto la domanda attrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., spettando soltanto al giudice la corretta qualificazione giuridica dell’azione proposta dalla parte e l’individuazione delle norme confacenti al caso, rimanendo lo stesso soltanto vincolato ai fatti posti dall’istante a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita (tra le altre v. Cass. nn. 16809/08, 15925/07, 27466/07, 6712/01); e nella specie la causa petendi, secondo la prospettazione fattuale esposta, ed il tenore delle richieste, oggetto del petitum sostanziale, non potevano che condurre all’applicazione della sopra citata fattispecie legale di responsabilità.
I due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, precisandosi tuttavia che il profilo di censura relativo alla legittimazione all’azione dell’amministratore del condominio, rispetto alla quale non decisiva risulta la qualificazione, se contrattuale o extracontrattuale, della domanda, sarà di seguito esaminato, con il successivo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, cui hanno aderito gli intervenuti F., si deduce “falsa ed erronea applicazione degli artt. 1669 e 1223 c.c. e art. 81 c.p.c.”, censurandosi la reiezione (per le ragioni riportate sub d) in narrativa) del motivo di gravame attinente alla legittimazione dell’amministratore del condominio, al riguardo ribadendo che il medesimo non avrebbe potuto agire anche a tutela delle parti dell’edificio oggetto di proprietà esclusiva e lamentando che nella condanna risarcitoria, pronunziata a favore del condominio, sarebbero state in concreto indebitamente incluse somme corrispondenti a danni subiti da singoli condomini.
Il motivo, fondato nei limiti di seguito precisati, va accolto per quanto di ragione.
Il principio giurisprudenziale di legittimità (v. in particolare Cass. 5613/96), cui i giudici di merito hanno ritenuto di conformarsi, fondato sull’interpretazione estensiva dell’art. 1130 c.c., n. 4 (prevedente il potere – dovere di compiere atti conservativi a tutela delle parti comuni dell’edificio), poteva comportare la legittimazione dell’amministratore del condominio a promuovere l’azione di cui all’art. 1669 c.c., a tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivavano da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese. Tale legittimazione non poteva tuttavia estendersi anche alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva interessati dalle infiltrazioni di umidità risalenti dal c.d. “vespaio”, trattandosi di diritti di credito ben distinti e individuabili, la cui tutela, chiaramente eccedente le suddette finalità conservative, competeva elusivamente ai rispettivi interessati.
La Corte d’Appello pertanto, pur correttamente dichiarando ammissibile il motivo di gravame, che in quanto eccezione e non domanda nuova (in quanto diretta a contrastare, quantomeno in parte, l’avversa domanda), ben avrebbe potuto essere proposta anche per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, nella specie ancora applicabile ratione temporis), lo ha tuttavia erroneamente e del tutto respinto nel merito, confermando la statuizione risarcitoria includente in unico conteggio sia i danni alle parti comuni, sia quelli relativi alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Con il quarto motivo si deduce “erronea e falsa applicazione degli artt. 1670 e 1310 c.c. in relazione alla domanda svolta nei confronti del signor R.C, titolare della ditta E.2001”, lamentando che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda di garanzia per omessa prova della denunzia ex art. 1670 c.c., avrebbe “incredibilmente ignorato il documento 2 prodotto dalla P.C. rappresentato dalla raccomandata in data 4 febbraio 1993 e ricevuta il successivo 13 febbraio…”, e comunque omesso di considerare che la prescrizione sarebbe stata interrotta, ai sensi dell’art. 1310 c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale nei confronti della coobbligata solidale.
Con il quinto motivo si lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di merito preso in considerazione il suddetto documento, idoneo ad escludere la ritenuta decadenza, né in alcun modo giustificato la mancata applicazione del principio estensivo dell’interruzione della prescrizione.
I motivi, sostanzialmente identici, vanno disattesi per inammissibilità della prima censura dedotta, derivante, ancor prima che dal difetto di autosufficienza (per non essere stato riportato il testo della lettera raccomandata, così non consentendone di valutarne la concreta idoneità ad assolvere alla finalità di denunzia dei vizi in questione), ancor più radicalmente, dalla palese natura revocatoria, e dunque di merito, della doglianza.
La Corte d’Appello, infatti, ha espressamente motivato la conferma del rigetto della domanda di garanzia con la considerazione che la società P.C, dopo avere ricevuto due lettere di contestazione dei vizi di costruzione da parte del legale del condominio, non li aveva a sua volta contestati alla E. nel termine di gg. 60, al riguardo puntualizzando testualmente che “dagli atti di questo giudizio non risulta che vi abbia provveduto”. Tale categorica affermazione comporta che, nella diversa ipotesi in cui la lettera menzionata dalla ricorrente fosse stata invece prodotta, la corte territoriale sarebbe incorsa non nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì in quello, di travisamento processuale, di cui all’art. 395, n. 4, erroneamente negando la presenza di un documento, che risultava invece prodotto dalla convenuta appellante e, pertanto, esistente agli atti.
Dall’inammissibilità del profilo di censura suddetto, che comporta l’incensurabilità nella presente sede della pregiudiziale dichiarazione di decadenza dall’azione di garanzia, consegue il reiettivo assorbimento di quello, relativo alla mancata applicazione dell’art. 1310 c.c., concernente la subordinata ratio decidendi, ravvisante anche la prescrizione della stessa.
La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere cassata limitatamente al terzo motivo di ricorso, nei limiti precisati, con rinvio per nuovo esame in parte qua ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata relativamente alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Usucapione: per la Cassazione (sentenza 22599 del 2010) “non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente”

Cassazione – Sezione seconda – sentenza 6 ottobre – 5 novembre 2010, n. 22599
Presidente Elefante – Relatore Mazzacane

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21-4-1988 Ge. C. e G. C. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco An. C., A. C., L. C., A. M. C. e R. C. e, premesso di essere proprietari di immobili già di proprietà del padre C. C. siti in omissis, chiedevano la rettifica dell’atto di divisione del omissis – costituente il titolo di proprietà degli attori, unitamente alla successione ereditaria – intervenuto tra C. C., loro dante causa, e G. C., dante causa dei convenuti, relativamente alla titolarità di alcuni mappali e di diritti di servitù, qualificando tale domanda, in via subordinata, come accertamento della avvenuta usucapione.
I convenuti costituendosi in giudizio contestavano le domande attrici assumendo che la scrittura privata addotta dagli attori a fondamento delle loro pretese risultava sottoscritta solamente da uno dei coeredi di G. C. e non poteva quindi essere opposta agli altri e sostenendo l’operatività tra le parti dell’atto di divisione; essi chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori alla rimessione in pristino dei mappali asseritamente posseduti illegittimamente mediante la demolizione delle opere eseguite e la consegna agli esponenti.
Il Tribunale adito con sentenza del 24-5-1997 respingeva la domanda attrice e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l’operatività tra le parti dell’atto di divisione.
Proposta impugnazione da parte di Ge. C. e di G. C. cui resistevano A. C., L. C., A. M. C. e R. C. che proponevano altresì appello incidentale la Corte di Appello di Milano con sentenza del 24-2-2004 ha respinto l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato Ge. C. e G. C. a restituire agli appellati i fondi di cui ai mappali omissis e della quota di fabbricato insistente sul mappale omissis del Comune di omissis.
Per la cassazione di tale sentenza Ge. C. e G. C. hanno proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui A. C., L. C., Ad. C., M. C. e R. C. hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1102-1140-1141-1158-1164-2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione, assumono che la Corte territoriale non ha considerato da un lato che il compossesso da parte degli esponenti sui beni oggetto di causa non era mai stato contestato dalle controparti ed anzi era stato espressamente ammesso negli atti processuali, e dall’altro che non era stato invece provato da parte degli appellati ed appellanti incidentali il loro compossesso sugli stessi beni (in quanto contestato dagli istanti), ed ha quindi invertito l’onere della prova, omettendo di rilevare la pacificità del possesso ultraventennale degli immobili da parte di Ge. C. e di G. C..
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1102-1158-1163-1164-1165-1167-2697-2727-2728 e 2729 c.c., 112 e 115 c.p.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di prove documentali e testimoniali in ordine all’invocato pacifico possesso da parte degli esponenti degli immobili per cui è causa e per aver anzi evidenziato erroneamente diversi atti come “indicativi della titolarità del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sull’immobile escludendo in capo agli appellanti, la pienezza e l’esclusività del diritto, quale sostitutivo del proprio”; in tal senso erano state valorizzate una denuncia presentata dagli appellanti il 6-6-1985 nei confronti di L., An. ed A. C. per violazione dell’art. 637 c.p. (ingresso abusivo sul fondo altrui) ed una denuncia per violazione del diritto di proprietà sporta da questi ultimi nel 1985 al Sindaco del Comune di omissis nei confronti di Ge. C. e di G. C. per ampliamento e sistemazione della tettoia per il ricovero di attrezzi agricoli di cui al mappale omissis, foglio omissis, di via omissis, a seguito della quale il Sindaco con ordinanza del 29-7-1985 aveva ordinato agli attuali ricorrenti la demolizione di opere realizzate senza concessione edilizia; ebbene tali denunce erano irrilevanti in quanto intervenute ben due anni dopo il maturare del termine ventennale utile all’usucapione, iniziato il omissis, allorché si era verificata l’interversione del possesso in occasione del rogito D., e terminato il omissis; inoltre non vi era comunque prova che in seguito alle suddette denunce fosse intervenuta una interruzione ultrannuale dell’usucapione di cui all’art. 1167 c.c.; neppure è stato spiegato come una pretesa turbativa del possesso relativamente ad una sola parte degli immobili potesse avere effetto sulla residua parte di essi; quanto poi alla denuncia presentata dalle controparti al Sindaco di omissis, si trattava di atto irrilevante perché non incidente sul possesso, mentre la denuncia sporta dagli esponenti costituiva soltanto la manifestazione del possesso dei beni per cui è causa “animo domini”.
I ricorrenti infine rilevano che le deposizioni testimoniali in ordine alla dimostrazione del potere di fatto ultraventennale sugli immobili da parte degli istanti non erano affatto di segno contrario alle emergenze documentali, come invece ritenuto dal giudice di appello, e che non erano state valutate le prove di natura presuntiva derivanti dalla circostanza che il rustico esistente sul mappale omissis era risultato essere utilizzato per metà da ciascuna delle parti, e che parte avversa aveva recintato il suddetto mappale con l’apposizione di un cancello, arretrando sino alla mezzeria del rustico onde consentire agli appellanti principali il libero accesso alla metà degli stessi utilizzata, così riconoscendo il diritto di proprietà altrui.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente, sono fondate.
Il giudice di appello ha escluso la prova da parte degli attuali ricorrenti di un possesso “uti domini” pacifico e continuato ultraventennale degli immobili predetti, evidenziando anzi la sussistenza di due atti interruttivi di esso da parte degli effettivi proprietari (ovvero le due denunce sopra richiamate), ed aggiungendo che le dichiarazioni dei testi M. P. e R. B. non potevano ritenersi attendibili, considerato che la prima era la madre degli appellanti e la seconda era la moglie di Ge. C.; comunque entrambe le suddette deposizioni erano in contrasto con la prova documentale – rappresentata dalle menzionate denunce – della opposizione al possesso da parte degli aventi diritto.
Da tali elementi discende la considerazione che nel convincimento maturato dalla Corte territoriale hanno avuto un peso preponderante, più che la valutazione del materiale probatorio attinente alla prova del possesso, i due pretesi atti interruttivi costituiti dalla denunce sopra richiamate.
In proposito peraltro deve anzitutto evidenziarsi l’irrilevanza di tali atti, entrambi riferiti all’anno 1985, ovvero ad epoca in cui sarebbe già decorso il termine ventennale del possesso utile all’usucapione (iniziato secondo l’assunto di Ge. e G. C. quantomeno dal omissis, allorché era stata formalizzata la divisione per atto notaio D.).
Inoltre a nessuna delle due denunce suddette può attribuirsi valenza interruttiva del possesso in questione; premesso invero che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. 23-11-2001 n. 14917; Cass. 19-6-2003 n. 9845), è agevole osservare, quanto alla denuncia presentata a suo tempo da Ge. C. e G. C. nei confronti di L. C., An. C. ed A. C., che trattasi di atto proveniente dagli stessi possessori e non dai proprietari, significativo semmai della volontà da parte degli attuali ricorrenti di non intendere subire turbative del loro possesso, e che per altro verso non può neppure essere configurato come riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore; sulla base del principio di diritto sopra richiamato è poi evidente che anche la denuncia presentata da L. C., A. C. ed An. C. per violazione del loro diritto di proprietà deve ritenersi ininfluente sulla prosecuzione del possesso sui beni, non impedito materialmente né contestato in modo idoneo.
Pertanto, poiché l’erronea considerazione dei suddetti atti da parte del giudice di appello ha avuto un rilievo decisivo anche in ordine all’apprezzamento degli ulteriori elementi di prova costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni dei testi escussi, occorre procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio in ordine all’invocato possesso “ad usucapionem” da parte degli attuali ricorrenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1140-1141-1158 e 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione, assumono che, qualora poi la sentenza impugnata abbia inteso accogliere la tesi di controparte in ordine al compossesso dei beni per cui è causa, avrebbe dovuto trasferire agli esponenti il diritto di comproprietà “pro indiviso” della metà dei beni stessi.
Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1427-1432 e 1441 c.c. e 112 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, sostengono che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, gii esponenti non avevano domandato l’annullamento dell’atto divisionale a rogito notaio D. del omissis per errore, bensì l’accertamento del proprio diritto di proprietà in ordine ai beni in questione in relazione alla scrittura privata di “rettifica” sottoscritta dalle parti l’omissis avente effetti reali di trasferimento del diritto di proprietà.
In via di ulteriore subordine i ricorrenti rilevano che comunque, in riferimento alla domanda di annullamento della divisione menzionata, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la scrittura privata dell’omissis non spiegherebbe effetti nei confronti di coloro che non l’avevano sottoscritta, senza però pronunciarsi sulla domanda stessa nei confronti degli effettivi sottoscrittori (ovvero gli esponenti e L. C.).
Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1150 c.c. e 112-184-189 e 345 c.p.c. nonché vizio di motivazione, sostengono che nel giudizio di secondo grado le controparti non avevano più chiesto la demolizione degli edifici realizzati sui mappali per cui è causa, ma la “consegna dei fondi”, caratterizzati quindi dall’incremento patrimoniale di valore che gli edifici avrebbero comportato, formulando così una domanda nuova; per tale ragione gli esponenti avevano chiesto in via di estremo subordine il riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1150 c.c., erroneamente qualificata dal giudice di appello come domanda nuova, laddove invece si trattava di nuova eccezione ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo antecedente alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990.
Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Lungaggini processuali: la Cassazione (sentenza 23053 del 2010) nega i danni patrimoniali per uno sfratto durato 14 anni.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 12 ottobre – 15 novembre 2010, n. 23053
Presidente Vitrone – Relatore Forte
Ricorrente P.

Svolgimento del processo

S.P., con ricorso del 3 maggio 2006, ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia di condannare il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondergli, ai sensi della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, un equo indennizzo di Euro 75.000,00 per i danni patrimoniali e di Euro 40.000 per quelli non patrimoniali, subiti per la durata irragionevole di un procedimento esecutivo per il rilascio di una casa di sua proprietà, iniziato nel 1992 e ancora in corso, immobile a lui rilasciato solo il 27 settembre 2006.
La Corte d’appello, ritenuta ammissibile la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, avvenuta in violazione del termine di cinque giorni prima della camera di consiglio, fissata per la decisione (art. 3, 5° comma, della L. n. 89/01), con il deposito tardivo di un giorno della memoria di costituzione e di una sentenza, ritenendo che la norma andasse coordinata con quelle del codice di rito sui procedimenti camerali (art. 837 e ss. c.p.c.) e che vietasse solo il deposito di repliche e documenti in senso stretto e non la costituzione del convenuto fino alla udienza in camera di consiglio, ha solo rilevato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rigettando ogni domanda nei confronti di questa.
Ritenuto che la procedura di esecuzione dello sfratto durata quattordici anni, con 43 accessi dell’ufficiale giudiziario tutti con esito negativo per varie cause, essendo la casa oggetto di sfratto abitata dalla famiglia dell’esecutato e date le proroghe legislative delle locazioni e i provvedimenti di graduazione della Prefettura oltre che la indisponibilità della forza pubblica a fare eseguire l’allontanamento forzato degli inquilini, la Corte di merito ha connesso a esigenze sociali e non alle sole carenze dell’apparato giudiziario sei degli anni del procedimento esecutivo, ritenuto irragionevole nei residui 8 anni.
Negato che le spese del processo e il mancato godimento dell’immobile potessero costituire danni patrimoniali indennizzabili, potendo il danneggiato soddisfarsi per tali pregiudizi in altro modo, la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, ha limitato ai soli danni non patrimoniali, l’indennizzo spettante al P. e li ha fissati in Euro 1.000,00 annui e complessivamente in Euro 8000,00, posti a carico del Ministero della Giustizia, condannato pure, per la soccombenza solo parziale, a pagare all’istante la metà delle spese di causa.
Per la cassazione del decreto di cui sopra, depositato il 1° marzo 2007, propone ricorso di quattro motivi il P., deducendo: a) violazione degli artt. 100 c.p.c., 2, commi 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, 1292 c.c. e ss., e 2055 c.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, in ordine al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da affermare per il concorso di altri organi dell’amministrazione statale (ufficiale giudiziario, commissariato di polizia, prefettura) nella determinazione della durata del processo e dei danni conseguenti. V’è motivazione contraddittoria del decreto che, dopo avere rilevato l’inefficacia dei 43 accessi dell’ufficiale giudiziario, ha poi negato la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il motivo è chiuso da un quesito che non enuncia principi di diritto ma indica solo fatti sui quali mancherebbe la motivazione, b) violazione degli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 89/01 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile la costituzione dei convenuti quattro giorni prima della camera di consiglio, accogliendo le eccezioni delle amministrazioni convenute, come quelle sull’inerzia del P. nella produzione del danno o quella della produzione tardiva di documenti dall’istante e del mancato rilievo dalla Corte di merito della decadenza dal diritto di depositarli. c) falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 89/01, 2043, 1292, 2055 c.c. e degli artt. 183 e 184 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, per non avere considerato danni patrimoniali le spese del procedimento e le perdite subite per il processo. Il non avere collegato i danni che precedono alla eccessiva durata del processo ma ad altri fatti, è illogico ed errato, essendosi comunque violati gli artt. 183 e 184 c.p.c., impedendo alla parte di provare il pregiudizio da essa subito. d) violazione delle medesime norme sostanziali di cui al secondo motivo di ricorso, per la assoluta incongruenza nella liquidazione del danno non patrimoniale subito, sia in ordine ai tempi della procedura ritenuti irragionevoli che all’entità del danno non patrimoniale liquidato in soli Euro 1.000,00 annui, con violazione dei parametri in genere utilizzati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Il Ministero della giustizia si difende con controricorso mentre la Presidenza del Consiglio intimata in questa sede non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere o dovere di promuovere o subire un giudizio, di regola riconosciuto per il titolare del diritto o obbligo sostanziale oggetto dell’azione (art. 81 c.p.c.), come tale emergente dalla prospettazione della domanda e indipendente dalla fondatezza di essa (Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).
La domanda di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo si propone “nei confronti del Ministro della giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge. n. 89/2001; tale è il processo di esecuzione, tenuto distinto nel nostro ordinamento da quello di cognizione, anche ai fini del computo della ragionevole durata del processo (così S.U. 2 4 dicembre 2009 n. 27348).
Nel caso ricorre una ingiustificata durata di un processo dinanzi a magistrato ordinario, per il quale la citata normativa legittima a subire il processo e a resistere in giudizio il solo Ministro della giustizia, per qualsiasi inefficienza dell’apparato statale nella produzione del ritardo del processo, e quindi esattamente si è negata la legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio, ratione temporis legittimata passiva per le ipotesi diverse da quella della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo civile e sostituita poi in tali fattispecie dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato, anche a non tener conto delle carenze del quesito conclusivo su fatti invece che su principi di diritto.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, salvo che non se ne rilevi l’inammissibilità, in difetto di un concreto interesse sostanziale al suo accoglimento (sulla inimpugnabilità delle sentenze per vizi processuali, senza interesse sostanziale, Cass. 12 marzo 2010 n. 6051).
Se vi è il potere del giudice di assegnare un termine alle parti su loro istanza per il deposito di memorie e documenti, in caso di violazione del termine di cui al quinto comma dell’art. 3 della legge n. 89/01, che si è violato nella fattispecie, può rilevarsi di ufficio la decadenza dal diritto di procedere a tale deposito, ma non può precludersi comunque la difesa successiva con la comparizione alla camera di consiglio del difensore, come di regola avviene in tutte le procedure camerali (Cass. 7 settembre 2007 n. 18906) e in ogni procedimento contenzioso ordinario, in cui la contumacia può sempre superarsi ai sensi dell’art. 293 c.p.c., per cui è da negare la preclusione di ogni difesa successiva per la violazione del termine dell’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, potendosi proporre istanza alla Corte per ottenere apposito nuovo termine per il deposito di memorie e la produzione di documenti, determinandosi in tal modo il contraddittorio tra le parti. In ogni caso, nella fattispecie, rientra tra i compiti officiosi del giudice valutare il comportamento delle parti (art. 2, comma 2, L. n. 89/01) e la sua incidenza sulla durata del processo presupposto non era quindi necessaria la eccezione del Ministero sulla inerzia dell’istante nella procedura di sfratto, per far ritenere tale comportamento di parte come rilevante nella determinazione della durata della procedura, per cui il secondo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui non è inammissibile anche nel quesito conclusivo che non precisa meglio quale è il documento prodotto tardivamente e quali difese la memoria dell’Amministrazione abbia impedito al ricorrente in questa sede (così Cass. 15 maggio 2010 n. 12044).
1.3. In ordine alla negazione dei danni patrimoniali come individuati dall’attore in domanda, è corretto il decreto impugnato nel rilevare che le spese della procedura esecutiva, qualsiasi sia la sua durata, sono liquidate all’interno del procedimento stesso, dal giudice che su di esso deve decidere e non costituiscono danni indennizzabili.
In rapporto ai danni da mancata disponibilità dell’immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo, essendo l’emergenza abitativa uno dei problemi rilevanti del paese dal dopo guerra in poi; del resto, il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell’immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato. Comunque il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell’appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all’apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo.
1.4. Anche il quarto motivo di ricorso deve rigettarsi sia in rapporto al tempo ritenuto ragionevole di sei anni che alla congruità del danno liquidato.
La Corte ha ritenuto che il processo esecutivo si sarebbe dovuto chiudere in cinque anni, durata allungata a sei anni in rapporto alla emergenza sociale costituita dal diritto all’abitazione e per gli otto anni ingiustificati ha liquidato il danno nella somma minima prevista di regola in sede sovranazionale, secondo lo stesso ricorso. Tale somma è congrua per le ragioni già indicate, in quanto mancano elementi per discostarsi dal minimi dei parametri utilizzati di regola dalla Corte europea di Strasburgo, in rapporto alla riparazione dell’ansia sull’esito del processo, indubbiamente non eccessiva in relazione alla difficoltà che la procedura avrebbe avuto nella sua prosecuzione, per i rilevanti ostacoli di ordine economico-sociale, che hanno comportato interventi anche legislativi per ritardare l’esecuzione degli sfratti.
In conclusione, non può che affermarsi la infondatezza del ricorso per cassazione del P., che è da rigettare con condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero della giustizia le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00.

Cassazione Sez. Tributaria 13 ottobre 2010 n. 21101: solo l’erede, a seguito della confusione dei patrimoni, risponde delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa”

Cassazione civile sez. trib., 13 ottobre 2010 n. 21101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPI Fernando – Presidente – Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere – Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere – Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere – Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 2032-2009 proposto da: A.A.P., A.M., A.R., A.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ACUNTO VINCENZO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso; – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; – intimata – avverso la sentenza n. 210/2007 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 19.10.07, depositata il 30/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I fratelli A.A.P., O., R. e M. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef relativa all’anno 2003 emesso nei confronti della defunta genitrice D.I.M. – nell’ambito della quale gli odierni ricorrenti sono stati chiamati in giudizio nella asserita qualità di eredi-, la C.T.R. Campania, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso opposto, in particolare premettendo (per quel che in questa sede ancora rileva) che, pur verificandosi solo con l’accettazione la confusione patrimoniale tra de cuius ed erede, che fa nascere in capo a quest’ultimo la responsabilità per le obbligazioni tributarie del primo, i chiamati all’eredità possono essere legittimamente chiamati in causa per l’accertamento in sede contenziosa di un debito tributario contestato al de cuius.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 nonchè artt. 549, 485, 486 e 752 c.c., rilevando che i ricorrenti non erano eredi ma solo chiamati all’eredità, che l’amministrazione non aveva provato la loro qualità di eredi e infine che la disposizione di cui al citato art. 7 – che prende i considerazione il chiamato all’eredità e non l’erede, salvo prova di rinuncia o di mancanza del titolo di erede legittimo o testamentario, è derogatoria dei principi del codice civile e non si applica ad ipotesi di obbligazioni tributarie diverse dalla imposta di successione) è manifestamente fondato. Giova infatti evidenziare che, come affermato nella sentenza impugnata, solo l’erede, a seguito della confusione dei patrimoni, può rispondere delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (v. Cass. n. 2820 del 2005), senza che possa in contrario invocarsi il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, norma che, comportando una eccezione ai principi generali in tema di obbligazioni, è strettamente applicabile all’ipotesi in essa contemplata, ossia l’imposta di successione, ipotesi del tutto diversa da quella di un debito ereditario (nella specie, obbligazione tributaria del de cuius), dovendo peraltro evidenziarsi che il creditore che voglia ottenere l’accertamento giudiziale di un credito vantato nei confronti di un soggetto deceduto nel caso in cui non vi siano (ancora) eredi, può sempre proporre istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c.. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010

Sentenza del Tribunale di Roma ancora sul dimezzamento dei termini nelle opposizioni a d.i.

Con la sentenza n. 21464 del 2010 il Tribunale di Roma, segnalata dal Consigliere dell’Ordine Avv. Alessandro Graziani che ringraziamo per la sua costante ed utile attività, ha disatteso l’orientamento statuito dalla nota sentenza n. 19246 della Suprema Corte, stabilendo che “Il Tribunale non ritiene di condividere l’orientamento di recente espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 19246/2010) sulla riduzione del termine di costituzione in giudizio dell’opponente, anche nel caso in cui quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di concedere termini a comparire dimidiati.

L’affermazione contenuta nella sentenza della Corte è da considerare infatti più un obiter dicitum che un vero e proprio approdo ad un orientamento interpretativo diverso da quello tradizionalmente seguito, al quale la Corte, nella motivazione della sentenza, dichiara peraltro di voler continuare ad aderire.

Il giudizio in esame, inoltre, è stato introdotto in epoca ben anteriore rispetto alla sentenza citata ed un’applicazione generalizzata delle novità intepretative, che comunque emergono dalla sentenza, oltre che non condivisibile in astratto sarebbe anche in concreto ingiusta e lesiva dei diritti delle parti che avrebbero in tal modo irrimediabilmente perduto il diritto ad un esame nel merito della controversia”.

Insomma, alla luce della copiosa giurisprudenza già citata su questo sito e del principio espresso da questa sentenza, possiamo dire tranquillamente che il pericolo di rigetti in massa delle opposizioni a d.i. depositate nei dieci giorni dalla notifica non pare sussistere.

Il punto del CNF sulla questione del dimezzamento e sulla rimessione in termini nelle opposizioni a d.i.

Sul sito web del Consiglio Nazionale Forense é stato pubblicato il punto sulla questione, con del materiale giurisprudenziale sull’argomento, visualizzabile e scaricabile da qui:

http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Circolari/docCat.2127.1.12.1.4.html


Cassazione sez. Tributaria – Ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010 n. 22041: la prova della notifica delle cartelle esattoriali è a carico del concessionario.

Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010, n. 22041
Presidente Lupi – Relatore Carleo
Ricorrente Serit Sicilia spa

Fatto e diritto

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione, si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.