Distacco dal riscaldamento centralizzato: il regolamento condominiale non può imporre un divieto assoluto

La Cassazione n. 6490/2026 chiarisce che il condomino può rinunciare all’uso dell’impianto comune se dimostra l’assenza di squilibri e di aggravi di spesa per gli altri

Il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento è uno dei temi che più facilmente crea tensioni in condominio. Da un lato c’è il singolo proprietario che vuole rendersi autonomo, ridurre i consumi o gestire liberamente il riscaldamento della propria abitazione; dall’altro ci sono gli altri condomini, preoccupati che il distacco possa peggiorare il funzionamento dell’impianto comune o aumentare le spese a loro carico.

La sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 6490 del 18 marzo 2026, offre l’occasione per tornare su un principio importante: il condomino non può essere privato in modo assoluto del diritto di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, neppure da un regolamento condominiale di natura contrattuale, se il distacco non provoca squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri partecipanti al condominio.

La decisione è interessante anche per un altro motivo. La Cassazione non afferma che ogni distacco sia sempre legittimo e non autorizza iniziative improvvisate. Al contrario, conferma che il condomino interessato deve fornire una prova tecnica seria delle condizioni che rendono possibile il distacco. Il diritto esiste, ma deve essere esercitato correttamente.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda una condomina che, nel 2008, aveva chiesto al condominio il consenso al distacco del proprio appartamento dall’impianto centralizzato. Ricevuta risposta negativa, aveva comunicato che avrebbe comunque proceduto, allegando una perizia tecnica secondo cui il distacco era fattibile e non avrebbe prodotto inconvenienti, squilibri tecnici o termici, né maggiori costi per gli altri condomini. Dopo avere eseguito il distacco, la condomina aveva promosso un accertamento tecnico preventivo e, successivamente, una causa di merito per fare accertare la legittimità del distacco già realizzato.

I giudici di merito avevano respinto la domanda. La Corte d’appello aveva attribuito rilievo al regolamento condominiale, richiamato nell’atto di acquisto, sostenendo che esso demandasse all’amministratore la valutazione sull’opportunità del distacco. Aveva inoltre ritenuto non più attuali le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, perché nel 2011 la vecchia caldaia era stata sostituita con una nuova.

La Cassazione cassa la decisione e rinvia alla Corte d’appello per un nuovo esame. Il punto non è che il distacco fosse certamente legittimo, perché questa verifica dovrà essere nuovamente compiuta; il punto è che la Corte d’appello aveva impostato male il ragionamento, considerando decisivo il regolamento condominiale e trascurando il momento corretto nel quale valutare le condizioni tecniche del distacco.

Il diritto al distacco esisteva anche prima della riforma del condominio

Un passaggio rilevante della sentenza riguarda il quadro normativo applicabile. Il distacco era avvenuto nel 2008, quindi prima della riforma del condominio che ha introdotto l’attuale formulazione dell’art. 1118, quarto comma, c.c. Tuttavia, la Cassazione ricorda che già prima della riforma la giurisprudenza riconosceva al singolo condomino la possibilità di rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e di distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare dall’impianto comune.

Le condizioni erano già allora molto chiare: il condomino doveva dimostrare che dal distacco non sarebbero derivati un aggravio di spesa per coloro che continuavano a utilizzare l’impianto centralizzato, né uno squilibrio termico pregiudizievole per il regolare funzionamento del servizio. Una volta soddisfatte tali condizioni, il condomino restava tenuto alle spese di conservazione dell’impianto, ma non a quelle relative al suo uso.

Questo principio conserva piena attualità. Il distacco non è un favore che il condominio concede discrezionalmente al singolo, ma una facoltà riconosciuta dall’ordinamento, purché il suo esercizio non danneggi la cosa comune e non scarichi sugli altri costi che prima gravavano anche sul condomino distaccato.

Il regolamento condominiale non può vietare tutto

Il profilo forse più importante della sentenza riguarda il valore del regolamento condominiale. La Corte d’appello aveva ritenuto che il regolamento, richiamato nell’atto di acquisto, potesse incidere sulla possibilità di distacco. La Cassazione chiarisce invece che il regolamento, anche se contrattuale, non può privare il condomino dei diritti che gli derivano dalla legge, dagli atti di acquisto o dalle convenzioni.

Ne consegue che una clausola regolamentare che vieti in modo radicale al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato deve ritenersi nulla, quando il distacco non provochi notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il regolamento può disciplinare l’uso delle parti comuni, ma non può trasformarsi in uno strumento per comprimere senza limiti un diritto individuale.

È un principio di grande utilità pratica. Nei condomìni capita spesso che il dissenso venga giustificato con formule generiche: “il regolamento non lo consente”, “l’amministratore non autorizza”, “l’assemblea è contraria”. Queste affermazioni non bastano. Se il distacco è tecnicamente neutro per l’impianto comune e non comporta maggiori spese per gli altri, un divieto assoluto non può reggere.

Non serve l’autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore

La sentenza conferma anche un altro aspetto importante: il distacco non è subordinato a una autorizzazione discrezionale dell’assemblea o dell’amministratore. Naturalmente il condomino deve comunicare l’iniziativa, deve comportarsi secondo correttezza e deve mettere il condominio in condizione di verificare la situazione tecnica; ma non può essere costretto a dipendere da un consenso privo di criteri oggettivi.

L’amministratore non ha il potere di concedere o negare il diritto al distacco come se si trattasse di una licenza. L’assemblea, a sua volta, non può respingere la richiesta soltanto perché la maggioranza preferisce mantenere tutti collegati all’impianto comune. Il nodo è tecnico e giuridico: occorre verificare se il distacco determini squilibri o aggravi. Se questi effetti non vi sono, l’opposizione del condominio perde la sua base.

Questo non significa che il condomino possa procedere senza alcuna cautela. Anzi, chi vuole distaccarsi deve muoversi con particolare attenzione, perché in caso di contestazione sarà lui a dover dimostrare la legittimità dell’operazione.

La prova tecnica è decisiva

Il distacco dal riscaldamento centralizzato non si decide sulla base di impressioni o preferenze personali. Non basta sostenere che l’impianto autonomo sarebbe più efficiente, né è sufficiente dichiarare che gli altri condomini non subiranno danni. Serve una valutazione tecnica seria, possibilmente preventiva, che esamini le caratteristiche dell’impianto, la distribuzione del calore, l’incidenza del distacco sui consumi, il possibile squilibrio termico e le conseguenze economiche per gli altri proprietari.

La Cassazione ribadisce che l’onere della prova grava sul condomino che intende distaccarsi. È lui che deve dimostrare l’assenza di aggravio di spesa e di squilibrio termico. Il condominio, naturalmente, potrà contestare la perizia, produrre valutazioni tecniche contrarie e chiedere accertamenti, ma non può limitarsi a un rifiuto generico.

Nel caso esaminato, il tema della prova era particolarmente delicato perché la condomina aveva prodotto una perizia prima del distacco e, dopo averlo eseguito, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo. La Cassazione censura la Corte d’appello perché aveva sostanzialmente accantonato le risultanze dell’ATP, ritenendole superate dalla successiva sostituzione della caldaia.

Il momento rilevante è quello del distacco

Altro passaggio molto interessante: quando il giudizio riguarda la legittimità di un distacco già eseguito, la verifica deve essere compiuta con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui il distacco è stato effettuato. Nel caso concreto, il distacco risaliva al 2008, mentre la sostituzione della caldaia era avvenuta nel 2011. La Corte d’appello aveva dato rilievo alla nuova situazione impiantistica; la Cassazione osserva invece che, rispetto alla domanda proposta dalla condomina, ciò che contava era accertare se nel 2008 il distacco fosse legittimo.

Questo non significa che le modifiche successive dell’impianto siano sempre irrilevanti. Possono nascere problemi diversi, soprattutto se il nuovo impianto rende tecnicamente impossibile il riallaccio o cambia radicalmente il rapporto del condomino con la cosa comune. Ma non si può giudicare ex post la legittimità di un distacco già realizzato sulla base di una situazione tecnica sopravvenuta.

Il principio è importante anche per le liti condominiali in generale. Quando si valuta la legittimità di un comportamento già compiuto, bisogna collocarsi nel momento in cui quel comportamento è stato posto in essere. Altrimenti si rischia di giudicare una scelta passata alla luce di circostanze successive che non potevano essere considerate all’epoca.

Chi si distacca non smette di essere comproprietario dell’impianto

Un altro equivoco frequente riguarda le spese. Il condomino che si distacca dal riscaldamento centralizzato non diventa automaticamente estraneo all’impianto comune. L’impianto continua a essere una parte comune dell’edificio e il condomino distaccato conserva, di regola, la comproprietà su di esso. Per questa ragione resta tenuto a contribuire alle spese di conservazione, manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto.

Quello che viene meno, se il distacco è legittimo, è l’obbligo di partecipare alle spese di uso, cioè ai costi collegati al consumo e al godimento del servizio di riscaldamento centralizzato. La distinzione è fondamentale: una cosa sono le spese necessarie per conservare il bene comune, altra cosa sono le spese relative all’utilizzazione concreta del servizio.

La stessa Cassazione richiama il principio secondo cui il condomino distaccato resta obbligato alle spese di conservazione dell’impianto centrale, ad esempio alla sostituzione della caldaia, perché l’impianto rimane un accessorio comune al quale egli potrebbe riallacciare la propria unità immobiliare.

La cautela necessaria prima di procedere

Dal punto di vista pratico, il condomino che intende distaccarsi dovrebbe evitare iniziative affrettate. Prima di intervenire sull’impianto è opportuno acquisire una relazione tecnica completa, comunicare formalmente l’intenzione all’amministratore, allegare la documentazione e indicare con precisione le modalità dell’intervento. Se il condominio contesta il distacco, sarà spesso necessario un approfondimento tecnico ulteriore, anche mediante accertamento tecnico preventivo.

Allo stesso modo, il condominio non dovrebbe opporsi per principio. Un rifiuto fondato soltanto sul regolamento o sulla contrarietà della maggioranza rischia di essere debole, se non è accompagnato da reali elementi tecnici. L’amministratore e l’assemblea dovrebbero valutare se esistano effettivi squilibri, aggravi di spesa o modifiche pregiudizievoli per l’impianto comune. In mancanza, la contestazione può trasformarsi in una lite lunga e costosa.

Le controversie di questo tipo, peraltro, si prestano bene a un confronto tecnico e negoziale. Prima di arrivare a una causa, può essere utile cercare una soluzione che consenta al condomino di ottenere l’autonomia desiderata e al condominio di tutelare l’impianto comune, prevedendo controlli, relazioni tecniche, ripartizione corretta delle spese e modalità esecutive non invasive.

Il principio da ricordare

La Cassazione n. 6490/2026 non autorizza il condomino a distaccarsi sempre e comunque dal riscaldamento centralizzato. Afferma qualcosa di più equilibrato e più utile: il condominio non può impedire in modo assoluto il distacco, neppure invocando il regolamento contrattuale, se il condomino prova che l’intervento non determina squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri.

Il diritto del singolo e l’interesse collettivo devono quindi essere tenuti insieme. Il condomino non può danneggiare l’impianto comune o trasferire costi sugli altri; il condominio non può bloccare una scelta individuale legittima con un divieto generico o con un rifiuto non motivato tecnicamente.

La regola finale è semplice: il distacco è possibile, ma deve essere provato, documentato e tecnicamente sostenibile. Chi vuole procedere deve prepararsi bene; chi vuole opporsi deve dimostrare un pregiudizio concreto. Tutto il resto, nel diritto condominiale, rischia di diventare solo conflitto inutile.

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Termini a ritroso: se la scadenza cade di sabato, non si va al lunedì ma al venerdì

La Cassazione n. 21992/2026 ribadisce una regola semplice, ma decisiva: nei termini calcolati prima di un’udienza, la proroga opera all’indietro, non in avanti

Ci sono regole processuali che sembrano puramente tecniche, ma che possono decidere l’esito di una causa. Una di queste riguarda il calcolo dei termini “a ritroso”, cioè di quei termini che non si contano partendo da oggi verso una scadenza futura, ma tornando indietro da una data già fissata, normalmente l’udienza. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 21992 del 26 giugno 2026 è interessante proprio perché ribadisce una regola che ogni avvocato dovrebbe avere ben presente: quando un termine a ritroso scade di sabato o in un giorno festivo, non si proroga al lunedì successivo, ma si anticipa al primo giorno non festivo precedente.

La questione può sembrare minima, ma non lo è affatto. Nel caso deciso dalla Corte, la differenza tra il venerdì e il sabato ha determinato la decadenza dell’INPS dall’appello incidentale, la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello sul punto e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado nella parte favorevole alla società ricorrente. Un solo giorno, quindi, ha cambiato il risultato processuale.

Il caso: appello incidentale notificato di sabato

La vicenda nasce da un giudizio relativo a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In primo grado il Tribunale di Messina aveva dichiarato illegittime diverse cartelle e avvisi di addebito oggetto di impugnazione. In appello, Riscossione Sicilia aveva proposto impugnazione principale e l’INPS aveva spiegato appello incidentale, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispetto a sei avvisi di addebito.

Il problema riguardava la tempestività dell’appello incidentale dell’INPS. L’udienza di discussione in appello era fissata per il 19 gennaio 2021; la memoria contenente l’appello incidentale era stata notificata il 9 gennaio 2021, cioè nel decimo giorno antecedente l’udienza, che però cadeva di sabato. La Corte d’appello di Messina aveva ritenuto tempestiva la notifica, ragionando come se la scadenza del sabato potesse essere prorogata al lunedì successivo. La Cassazione ha invece corretto nettamente questa impostazione: nei termini a ritroso, la proroga non può andare in avanti, perché così verrebbe ridotto l’intervallo minimo che la legge vuole garantire alla controparte.

La conseguenza è molto chiara: il termine non scadeva sabato 9 gennaio e non poteva certo essere considerato prorogato a lunedì 11 gennaio; doveva invece considerarsi anticipato a venerdì 8 gennaio 2021. La notifica effettuata il 9 gennaio era quindi tardiva e l’INPS era decaduta dalla possibilità di proporre appello incidentale.

Termini in avanti e termini a ritroso: la differenza è decisiva

Per comprendere la decisione occorre distinguere bene due situazioni. Quando un termine si calcola “in avanti”, partendo da un atto o da una data iniziale, la regola generale è quella ordinaria: se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo; lo stesso vale, per gli atti processuali compiuti fuori udienza, quando la scadenza cade di sabato. È quanto prevede l’art. 155 c.p.c., secondo cui la scadenza festiva slitta al primo giorno non festivo successivo e la stessa proroga si applica ai termini che scadono nella giornata del sabato. (Gazzetta Ufficiale)

Diverso è il caso dei termini a ritroso. Qui il termine serve a garantire che un determinato atto sia compiuto un certo numero di giorni prima dell’udienza o di un’altra data futura. Se l’atto deve essere notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza, quei dieci giorni non sono un favore per chi deve compiere l’atto, ma una garanzia per chi deve riceverlo e organizzare la propria difesa. Spostare in avanti la scadenza significherebbe accorciare proprio quello spazio temporale che la legge vuole assicurare.

L’esempio della sentenza è perfetto. Udienza fissata per il 19 gennaio; termine di dieci giorni prima; il decimo giorno cade il 9 gennaio, sabato. Se si consentisse la notifica lunedì 11 gennaio, la controparte riceverebbe l’atto soltanto otto giorni prima dell’udienza. La proroga al lunedì, che nei termini ordinari tutela chi deve compiere l’atto, nei termini a ritroso danneggerebbe invece chi deve riceverlo. Per questo la scadenza si sposta all’indietro, al venerdì precedente.

Il sabato non regala tempo: nei termini a ritroso lo toglie

Il messaggio pratico della Cassazione può essere riassunto così: quando si calcola un termine a ritroso, il sabato non consente di guadagnare tempo, ma impone di anticipare l’adempimento. È una regola che riguarda molti adempimenti processuali e che diventa particolarmente importante quando l’atto da depositare o notificare è assistito da una decadenza.

Nel caso dell’art. 436 c.p.c., relativo al rito del lavoro, l’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se intende proporre appello incidentale, deve farlo nella memoria difensiva. La Cassazione qualifica il termine come acceleratorio e perentorio, perché la sua inosservanza comporta la decadenza dalla facoltà di proporre l’appello incidentale.

Non basta, quindi, che l’atto sia stato formato, depositato o notificato “più o meno” in prossimità del termine. Se il termine minimo previsto dalla legge non è rispettato, l’impugnazione incidentale non può essere esaminata. Nel caso concreto, l’errore della Corte d’appello è consistito proprio nell’avere applicato a un termine a ritroso la logica dei termini ordinari, spostando la scadenza in avanti anziché indietro.

La regola vale anche con il processo telematico

Un passaggio importante dell’ordinanza riguarda il processo telematico. Si potrebbe pensare che, poiché oggi molti atti possono essere depositati o notificati telematicamente anche in giorni e orari nei quali la cancelleria fisica non è aperta, la regola del sabato abbia perso parte della sua importanza. La Cassazione esclude questa lettura.

Secondo la Corte, le modalità di compimento dell’atto non incidono sulla regola di calcolo del termine. Anche per gli atti depositati o notificati telematicamente, se il termine a ritroso cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza deve essere anticipata al giorno non festivo precedente. Il punto non è la possibilità materiale di inviare l’atto tramite strumenti telematici, ma la tutela dell’intervallo temporale che la legge riconosce alla controparte.

Questo chiarimento è molto utile, perché uno degli errori più frequenti consiste nel confondere la possibilità tecnica di compiere un atto con la sua tempestività processuale. Il PCT può consentire un deposito in una certa data, ma non rende automaticamente tempestivo ciò che, secondo le regole di computo, è ormai tardivo.

Perché il ricorso per cassazione, invece, era tempestivo

La stessa ordinanza offre anche il confronto opposto. La società ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione il lunedì successivo alla scadenza del termine semestrale, che cadeva di sabato. In quel caso, però, il termine era un termine ordinario calcolato in avanti. La proroga al primo giorno non festivo successivo era quindi corretta e il ricorso è stato ritenuto tempestivo.

La distinzione è essenziale: se il termine decorre verso il futuro, il sabato sposta la scadenza al lunedì; se il termine si calcola all’indietro rispetto a un’udienza, il sabato anticipa la scadenza al venerdì. La medesima norma sul computo dei termini produce quindi effetti opposti, perché diversa è la funzione del termine.

La conseguenza dell’errore: decadenza e cassazione senza rinvio

Accolto il secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ritenuto assorbite le altre questioni. L’appello incidentale dell’INPS era tardivo e non poteva essere esaminato. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello limitatamente alle statuizioni conseguenti a quell’appello incidentale.

L’effetto pratico è stato rilevante: venuto meno l’appello incidentale dell’INPS, si è formato il giudicato interno sulla pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione ai sei avvisi di addebito. La Corte ha anche condannato l’INPS al pagamento delle spese del grado di appello e del giudizio di cassazione.

La decisione dimostra che le eccezioni processuali non sono formalismi inutili. Il rispetto dei termini è parte essenziale del diritto di difesa e il loro errato calcolo può rendere irrilevante anche una questione sostanziale potenzialmente importante.

Una regola pratica per non sbagliare

Quando si ha davanti un termine processuale, la prima domanda non deve essere soltanto “quanti giorni ho?”, ma “da dove devo iniziare a contarli?”. Se il termine decorre da una comunicazione, da una notificazione o dalla pubblicazione di un provvedimento, normalmente si ragiona in avanti. Se invece il termine è collegato a un’udienza o a una data futura prima della quale l’atto deve essere compiuto, si ragiona a ritroso.

Nel primo caso, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si va avanti al primo giorno non festivo successivo. Nel secondo caso, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si torna indietro al primo giorno non festivo precedente. Questa è la regola che evita l’abbreviazione del termine minimo di difesa della controparte.

La prudenza, naturalmente, suggerisce di non arrivare mai all’ultimo giorno, soprattutto quando si tratta di impugnazioni, appelli incidentali, memorie o atti soggetti a decadenza. Ma la prudenza non basta se il criterio di calcolo è sbagliato. Una notifica fatta di sabato può sembrare tempestiva a chi guarda soltanto il calendario; può essere invece tardiva se quel sabato è il giorno di scadenza di un termine calcolato a ritroso.

Una pronuncia tecnica, ma molto utile

L’ordinanza n. 21992/2026 non introduce un principio nuovo, ma ribadisce con chiarezza un orientamento già affermato dalla Cassazione e lo applica a un caso nel quale l’errore aveva inciso concretamente sull’esito del giudizio. Proprio per questo è una decisione utile: ricorda che il processo civile è fatto anche di regole di metodo, e che la corretta gestione dei termini può essere decisiva quanto la fondatezza delle ragioni sostanziali.

Il principio finale è semplice: nei termini a ritroso, il sabato non sposta la scadenza al lunedì, ma al venerdì precedente. Chi deve compiere l’atto deve anticipare; chi lo riceve deve poter disporre dell’intero spazio temporale che la legge gli garantisce. Confondere le due direzioni significa esporsi a una decadenza che, come in questo caso, può travolgere l’intera impugnazione incidentale.

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Il condominio può far pagare ai condomini in regola i debiti dei morosi?

Il Tribunale di Napoli annulla la delibera che aveva chiesto a un condomino di pagare una seconda volta vecchie bollette già comprese nei rendiconti condominiali

Può accadere che un condominio, trovandosi in difficoltà per le quote non versate da alcuni proprietari, decida di chiedere altro denaro a quelli che hanno sempre pagato regolarmente. L’esigenza pratica è comprensibile: i fornitori pretendono il saldo delle fatture, i servizi devono continuare e il conto corrente condominiale potrebbe non avere disponibilità sufficienti. Questo, però, non significa che l’assemblea possa semplicemente redistribuire i debiti dei morosi tra i condomini adempienti.

Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1822 del 4 febbraio 2026, pronunciata in una controversia nella quale un condomino si era visto addebitare nuovamente somme relative a bollette energetiche degli anni 2014 e 2015, nonostante avesse già versato le quote risultanti dai rendiconti di quegli esercizi.

La decisione è interessante perché affronta un problema molto frequente, ma evita una conclusione troppo semplicistica. Non afferma soltanto che “i debiti dei morosi non devono essere pagati dagli altri”: distingue la definitiva attribuzione del debito al condomino in regola dall’eventuale anticipazione temporanea necessaria per fronteggiare una situazione realmente urgente.

Il condomino aveva già pagato, ma gli viene chiesto di contribuire nuovamente

La vicenda nasce da una delibera del 22 ottobre 2024, adottata su un punto dell’ordine del giorno dedicato a un pignoramento promosso da Eni e alla ripartizione delle quote dovute per alcune bollette insolute. Al condomino che successivamente ha impugnato la decisione assembleare era stata richiesta la somma di 1.576,49 euro, da lui inizialmente versata.

Dalla documentazione ottenuta dall’amministratore era però emerso che le fatture riguardavano consumi risalenti al 2014 e al 2015. Il condomino aveva già pagato quanto gli era stato addebitato nei rendiconti relativi a quegli anni e, ancora al 31 dicembre 2023, non risultava avere alcun debito nei confronti del condominio. La morosità complessiva relativa a quelle forniture, superiore a 35.000 euro, era invece riconducibile al mancato versamento delle quote da parte di altri partecipanti.

Il condominio aveva sostenuto che il debito derivasse da costi imprevedibili e non compresi nelle spese ordinarie, aggiungendo che le somme riscosse per la gestione corrente potevano essere utilizzate per affrontare spese impreviste e urgenti. Il Tribunale ha però rilevato che non era stata fornita alcuna prova dell’esistenza di spese straordinarie non preventivate e che il condominio non aveva neppure spiegato in cosa queste sarebbero consistite.

Il giudice considera inoltre anomalo che costi riferibili al 2014 e al 2015 siano emersi soltanto a distanza di quasi dieci anni, senza essere mai stati inseriti nei rendiconti degli esercizi di competenza. La spiegazione ritenuta più logica è quindi quella prospettata dal condomino: il debito residuo si era formato perché alcuni proprietari non avevano pagato le rispettive quote.

In altre parole, attraverso il nuovo piano di riparto, al condomino adempiente era stato chiesto di contribuire una seconda volta al pagamento delle stesse forniture, sostituendosi ai proprietari morosi.

L’assemblea non può modificare a maggioranza i criteri di ripartizione

Le spese condominiali devono essere ripartite secondo i criteri previsti dalla legge, dal regolamento contrattuale o da una valida convenzione approvata dagli interessati. L’assemblea può approvare i rendiconti e i relativi piani di riparto, ma non può utilizzare una deliberazione maggioritaria per trasferire definitivamente sui condomini adempienti le quote rimaste insolute per colpa di altri.

Se alcuni proprietari non pagano, il loro debito non scompare e non diventa automaticamente un nuovo debito di tutti gli altri. L’amministratore deve attivarsi per il recupero delle somme nei confronti dei morosi, utilizzando gli strumenti che la legge gli attribuisce, compresa la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.

L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce inoltre che i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti prima di avere escusso quelli morosi. La norma non elimina ogni responsabilità esterna dei condomini adempienti, ma impone al creditore di rivolgere preliminarmente le proprie iniziative esecutive contro chi non ha versato quanto dovuto. (Gazzetta Ufficiale)

Il Tribunale di Napoli osserva che sarebbe discutibile consentire all’assemblea di aggirare tale sistema attribuendo direttamente ai condomini in regola le quote dei morosi, senza attendere il recupero nei confronti degli effettivi debitori.

L’anticipazione può essere ammessa in una situazione di effettiva urgenza?

La parte più interessante della sentenza riguarda proprio questo punto. Il giudice ricorda che una delibera con la quale i condomini decidano di sostenere definitivamente le quote dei morosi potrebbe essere adottata con il consenso unanime, perché l’unanimità consentirebbe di derogare convenzionalmente ai normali criteri di ripartizione.

La decisione richiama poi un orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale l’assemblea potrebbe deliberare, anche senza unanimità, una raccolta straordinaria e provvisoria di denaro quando esista un’effettiva e improrogabile urgenza di reperire le somme necessarie. È il caso, ad esempio, di un condominio concretamente esposto all’esecuzione forzata di un creditore, al blocco di un servizio essenziale o ad altre conseguenze immediate e particolarmente gravi.

Non si tratterebbe, tuttavia, di trasferire definitivamente il debito dai morosi agli adempienti. Le somme versate dai condomini in regola conserverebbero la natura di anticipazioni e dovrebbero essere restituite o considerate nei successivi conguagli, una volta recuperato il credito nei confronti dei reali debitori.

Il Tribunale segnala anche le critiche rivolte a questo orientamento. Le pronunce di legittimità sulle quali esso si fonda sarebbero infatti anteriori alla riforma dell’art. 63 disp. att. c.c. e potrebbero non essere pienamente compatibili con l’attuale regola della preventiva escussione dei condomini morosi.

La sentenza non risolve definitivamente il contrasto, perché nel caso concreto non era necessario farlo. La delibera risultava illegittima anche applicando l’interpretazione più permissiva: non era stata dimostrata una situazione di effettiva e improrogabile urgenza e, soprattutto, era stato negato al condomino il diritto di recuperare o conguagliare le somme versate al posto dei morosi.

Non basta richiamare genericamente un pignoramento

La presenza di un creditore che abbia iniziato un’azione esecutiva può certamente rappresentare un elemento importante, ma non consente di approvare qualsiasi piano di riparto. L’assemblea deve conoscere la reale situazione debitoria, l’importo necessario, le iniziative già avviate contro i morosi e le conseguenze concrete che deriverebbero dal mancato pagamento.

Nel caso esaminato, il Tribunale rileva che l’assemblea non aveva deliberato sulla base di una precisa valutazione dell’urgenza, ma partendo dal presupposto che si trattasse di un debito mai considerato nei precedenti rendiconti. Tale ricostruzione risultava però smentita dalla documentazione, dalla quale emergeva che le fatture erano riferibili agli esercizi 2014 e 2015 e che il condomino ricorrente aveva già pagato quanto gli era stato imputato.

Una raccolta straordinaria non può quindi diventare uno strumento con il quale l’amministratore o l’assemblea nascondano vecchie morosità, carenze nei recuperi o errori nella gestione contabile. Devono essere chiariti l’origine del debito, i soggetti che non hanno pagato, le azioni intraprese nei loro confronti e il carattere necessariamente provvisorio dell’eventuale anticipazione richiesta agli altri condomini.

La delibera deve essere impugnata: non è sufficiente ignorarla

Un condomino che riceva una richiesta illegittima non dovrebbe limitarsi a non pagare. Le deliberazioni assembleari sono obbligatorie per tutti i condomini finché non siano annullate o dichiarate invalide, e l’amministratore può utilizzare il piano di riparto approvato per richiedere un decreto ingiuntivo.

L’art. 1137 c.c. consente al condomino assente, dissenziente o astenuto di chiedere l’annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento entro il termine perentorio di trenta giorni. Per il dissenziente e l’astenuto il termine decorre dalla data dell’assemblea; per l’assente, dalla comunicazione della deliberazione. (Gazzetta Ufficiale)

La distinzione tra nullità e annullabilità è quindi decisiva. Una delibera che applica erroneamente i criteri di riparto o addebita a un condomino somme non dovute viene normalmente contestata attraverso l’impugnazione prevista dall’art. 1137 c.c. Lasciare decorrere il termine confidando nella possibilità di opporsi soltanto quando arriverà il decreto ingiuntivo può esporre il condomino a conseguenze molto serie.

La prudenza impone quindi di acquisire immediatamente il verbale, il piano di riparto, i rendiconti degli anni interessati, le fatture del creditore e la situazione contabile personale, per verificare se la somma richiesta sia effettivamente dovuta e se sia necessario impugnare la decisione assembleare.

Chi ha già pagato deve chiedere espressamente la restituzione

Il condomino della vicenda aveva versato i 1.576,49 euro prima di ottenere la documentazione completa e di comprendere che si trattava di spese già considerate nei precedenti rendiconti. Nel giudizio aveva però chiesto l’annullamento della deliberazione, senza formulare una specifica domanda di condanna del condominio alla restituzione della somma.

Il Tribunale ha pertanto annullato la delibera, ma non ha potuto disporre un rimborso che non era stato domandato. La sentenza precisa infatti che l’attore non aveva formulato alcuna domanda diretta a ottenere la restituzione degli importi già pagati.

È un passaggio processuale apparentemente secondario, ma molto importante. L’annullamento della delibera elimina il fondamento della richiesta condominiale, ma la restituzione di quanto già versato deve essere domandata espressamente, indicando la somma, la causa del pagamento e le ragioni per le quali il condominio non avrebbe diritto a trattenerla.

Quando si impugna una delibera, non è quindi sufficiente concentrarsi sull’invalidità della decisione assembleare. Occorre valutare tutte le conseguenze economiche e formulare le domande necessarie per ottenere un risultato concretamente utile.

Il valore della causa non coincide necessariamente con la quota contestata

Il condomino aveva contestato un addebito individuale di 1.576,49 euro, ma il Tribunale ha determinato il valore della controversia sulla base dell’intera deliberazione impugnata, richiamando il principio affermato dalla Cassazione n. 9068 del 2022.

Quando si chiede l’annullamento di una delibera, la decisione del giudice produce infatti effetti nei confronti di tutti i condomini e incide sull’intero atto assembleare, non soltanto sulla posizione economica del ricorrente. Il valore della causa deve quindi essere determinato considerando l’importo complessivo oggetto della deliberazione, e non esclusivamente la quota attribuita a chi ha promosso il giudizio.

Anche questo aspetto merita attenzione prima di iniziare la causa, perché può incidere sulla competenza, sul contributo unificato e sulle spese legali. Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli, il condominio è stato condannato a rifondere 5.261 euro per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosa deve fare il condomino al quale viene chiesto di pagare le morosità altrui?

La prima cosa da fare è verificare l’origine della somma richiesta. Occorre confrontare il nuovo piano di riparto con i rendiconti degli anni ai quali il debito si riferisce, controllare i pagamenti eseguiti e chiedere all’amministratore la documentazione relativa alle fatture, alle morosità e alle azioni di recupero intraprese.

Se si tratta di un’anticipazione straordinaria, devono essere chiariti almeno quattro elementi: quale sia la situazione di urgenza, perché non sia possibile attendere il recupero nei confronti dei morosi, come siano state determinate le somme richieste e in quale modo verranno restituite o conguagliate.

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Se invece il piano di riparto attribuisce stabilmente ai condomini in regola le quote non pagate da altri, la decisione deve essere contestata tempestivamente. Non è sufficiente inviare una protesta all’amministratore, perché la diffida non sostituisce l’impugnazione giudiziale e non sospende il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.

Quando la somma sia già stata pagata, sarà inoltre necessario chiedere espressamente la restituzione, evitando di ottenere una sentenza che annulli la delibera ma non condanni il condominio a rimborsare quanto indebitamente ricevuto.

Chi paga regolarmente non può diventare il finanziatore permanente del condominio

La sentenza del Tribunale di Napoli non nega le difficoltà concrete che le morosità possono creare alla gestione condominiale. Un condominio deve pagare i fornitori e garantire la continuità dei servizi anche quando alcuni proprietari non rispettano i propri obblighi. La soluzione, però, non può consistere nella sistematica redistribuzione delle somme insolute tra coloro che hanno già pagato.

Un conto è chiedere, in una situazione eccezionale e documentata, un’anticipazione provvisoria destinata a essere recuperata; altro è attribuire definitivamente ai condomini adempienti il debito dei morosi. Nel primo caso si tenta di proteggere temporaneamente un interesse comune; nel secondo si altera il criterio di ripartizione e si finisce per premiare chi non paga, facendo ricadere le conseguenze sui proprietari più corretti.

Il principio che emerge dalla sentenza è quindi molto concreto: il condomino in regola non deve pagare due volte la stessa spesa soltanto perché l’amministratore non è riuscito a riscuotere le quote dagli altri. E quando l’assemblea approva un piano di riparto illegittimo, occorre reagire subito, chiedendo non soltanto l’annullamento della delibera, ma anche la restituzione delle somme eventualmente già versate.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Al via il Corso Iniziale per Mediatori – Accreditato IMI con 10 tirocini presso ADR Center

Principi, strategie e tecniche per la mediazione delle controversie civili e commerciali (ai sensi della Riforma ”Cartabia” del D.Lgs 28/10 e del DM 150/23) – 80 ore di formazione, online in modalità sincrona e in presenza, 10 tirocini presso ADR Center.
ADR Center – iscritta al nr. 2 dell’elenco degli enti formazione per mediatori tenuto dal Ministero della giustizia – dà il via alla prossima edizione del Corso Iniziale per Mediatori che verrà erogata online e in presenza presso la sede romana di ADR Center (Via degli Scipioni 247 – 00192 Roma) per soli 40 partecipanti.
Destinatari

Il Corso Iniziale per Mediatori è rivolto a tutti coloro che posseggono una laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza che desiderano acquisire il requisito formativo per richiedere l’iscrizione agli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia. L’accoglimento della richiesta dipende dai criteri di selezione del singolo organismo.
Per chi ha una laurea magistrale o a ciclo unico diversa da giurisprudenza, dopo aver frequentato e superato il corso iniziale per mediatori dovrà attestare anche la frequenza al Corso di approfondimento giuridico in mediazione come previsto dall’art.23, commi n. 6 e 7 del D.M. 150/2023.
Attestato rilasciato da ADR Center

Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e, sulla base della valutazione finale, del superamento del Corso iniziale per Mediatori. L’attestato includerà l’accreditamento internazionale da parte del International Mediation Institute (IMI) per IMI Certified Training Programs.

Qui il link per ulteriori informazioni e iscrizioni, rimangono ancora pochi posti:

Qualcuno pensa che gli avvocati sono delle “p……”?

Mi scuso vivamente con i Colleghi e le Colleghe per il titolo volutamente forte, ma la frase ovviamente non è mia e mi ha colpito come una martellata. L’argomento è forte, ma secondo me è necessario parlarne per comprendere cosa i cittadini – almeno alcuni – pensano di noi e per un forte spunto di riflessione.

Prendo spunto da una conversazione con un caro amico, professionista dalle altissime qualità personali e lavorative, di grande cultura, avvenuta a cena qualche giorno fa.

La discussione è nata dalla notizia dell’avvenuta udienza, presso il Tribunale di Roma, tra un notissimo ex calciatore e la moglie, peraltro nemmeno relativa alla separazione, ma alla richiesta di restituzione di alcuni beni. Premetto che, non conoscendo i dettagli, ed essendo i due assistiti da bravissimi colleghi, non mi permetterei mai di esprimermi in merito.

Quello che mi interessa sottolineare è il pensiero del mio amico, che ripeto è persona degna della massima stima, personale e professionale, per quanto si impegna nel lavoro, per la sua bellissima famiglia e per tutto ciò che è riuscito a costruire da quando lavora, cioè da ormai oltre 30 anni, essendosi laureato molto velocemente e con un voto altissimo.

Ebbene, riferendosi al caso in esame, ma chiarendo che il suo è un riferimento generale, ha espresso un pensiero molto forte, pronunciando quel termine sgradevole. In sostanza, secondo lui e non riferendosi al caso in particolare, gli avvocati spesso preferiscono tirare avanti delle cause – sostanzialmente inutili – per anni, anziché trovare rapidamente un accordo, perché in questo modo guadagnerebbero di più, anche se sanno che in realtà non stanno facendo gli interessi dei loro assistiti.

Ho cercato disperatamente di spiegargli che questo non è vero, anche perché sappiamo tutti che ormai non è come una volta, quando si potevano chiedere svariati acconti durante una causa. Anche perché, ho cercato di ribadire, un cliente che avrà ottenuto un risultato, in tempi rapidi, sarà molto più portato a versare gli onorari dovuti (peraltro, per la fase della mediazione, notevolmente aumentati dai nuovi parametri), ma lui ha insistito.

E’ possibile che ancora, al giorno d’oggi, vi siano Colleghi che la pensano come il mio amico sostiene? Che non comprendono che gli interessi dell’assistito sono sopra a tutto, e che ormai la fase della lite a tutti a costi non porta alcun vantaggio? Mi è venuto in mente, in effetti, un notissimo Collega che, durante le pause di una complicata mediazione, continuava a ripetermi (senza farsi sentire dalla sua assistita) che lui non voleva fare alcun accordo, pur rendendosi conto della posizione debole della sua cliente, perchè la causa era per lui più conveniente. Ma cosa succederà quando si arriverà a sentenza? Verrà utilizzata la solita scusa del giudice che non ha letto le carte o che non le ha capite?

Personalmente, non voglio più sentire queste offese. Vorrei che nessuno pensasse della mia amata categoria cose così brutte a causa di atteggiamenti di pochi, ma dannosi per tutti. E’ assolutamente indispensabile, come ho imparato in 25 anni di professione, capire che la via dell’accordo, della pacificazione, è quasi sempre l’unica percorribile, in qualsiasi materia, a meno di rarissimi casi che debbono essere decisi da un Giudice (e anche su questo ci sarebbe molto da dire). La negoziazione (diretta ma soprattutto attraverso la mediazione) è l’unica pratica che porta a creare valore, e non a distruggere. E questo, per tornare in argomento, porterà anche ad un rispetto maggiore per l’avvocato che, come dice anche la Suprema Corte, deve capire che la nuova figura dell’avvocato negoziatore, con le sue nuove competenze, può solo portare a risultati migliori per tutti. Anche per chi, giustamente, deve essere pagato: perché un assistito soddisfatto lo farà più volentieri, e in caso di necessità (non solo per una lite, ma anche per prevenirla) sarà più portato a rivolgersi a chi gli ha risolto rapidamente un problema. Ed è l’unico modo per non far più pensare a nessuno cose orribili come quella detta dal mio amico.

“L’Italia è un Paese morto”. Basta con questo vittimismo!

Raramente mi avventuro, in questo blog, in questioni che non riguardino strettamente il diritto. Ma, in questi giorni, parlando con amici, colleghi, parti in mediazione e chiunque altro, ho sentito dire tante volte una frase, che mi torna sempre in testa, spesso impedendomi addirittura di prendere sonno, e con cui sono sempre meno d’accordo. La frase incriminata è la seguente: “l’Italia è un Paese morto”.

Ebbene, più ci penso e più questa rassegnazione mi fa rabbia. Ho avuto modo, negli ultimi tempi, di girare il nostro meraviglioso Paese in lungo e in largo, osservando le nostre bellissime città, i nostri splendidi borghi con tutta l’arte che il mondo ci invidia, ma soprattutto parlando con tante persone e osservandole attentamente.

Il primo luogo comune da sfatare è quello relativo al fatto che gli italiani non avrebbero voglia di lavorare. Questo è assolutamente falso: i miei connazionali lavorano molto di più di alcuni nostri “amici” che fanno parte di quella Unione Europea che non ha più nulla di quella di De Gasperi, e che invece ci vorrebbero sottomessi a loro (ricordo che nel 1992, quando qualcuno si inventò “Mani Pulite” eravamo la quinta potenza industriale al mondo, ed evidentemente a qualcuno questo non è andato bene). Faccio un esempio banale: a Roma, che è la mia città natale ed è ancora il centro principale dei miei interessi lavorativi insieme a Milano, da quanti anni non esiste più la pausa pranzo? Da quanti anni i negozi sono aperti per dodici o più ore, e i liberi professionisti (sacrificando vita familiare e personale), ne lavorano anche di più?

Quale Paese al mondo ha la nostra genialità, le nostre piccole, medie e grandi imprese (quelle che Prodi e i suoi successori non hanno regalato ai francesi)? Quale Nazione può vantare, pur in assenza quasi totale di infrastrutture (abissale, in questo senso, la differenza tra Nord e Sud), e in presenza di lacci, lacciuoli e tasse usuraie, un’imprenditorialità come la nostra, una voglia di continuare ad aprire nuove attività (anche semplici negozi), pur in questo quadro?

E allora, non facciamo il gioco di chi vorrebbe l’Italia – Paese pieno di assolute eccellenze, anche a livello di Università – una Nazione piena di gente rassegnata, che pensa solo a mandare i figli all’estero perché qui non vi sono possibilità. Le possibilità si creano. Naturalmente, e mi auguro che sia arrivato veramente il momento di una svolta, il merito va premiato, e quell’orribile meccanismo delle raccomandazioni (in cui, peraltro, Paesi che vorrebbero darci delle lezioni eccellono) va frenato in tutti i modi. E l’imprenditore va aiutato, con sgravi fiscali, aiuti a fondo perduto (il cui utilizzo controllare poi rigorosamente), non considerato come un delinquente, un evasore.

Resistiamo alla tentazione di lasciarci andare: siamo il Paese con il più grande patrimonio artistico al mondo (senza contare tutte le opere rubate da inglesi e francesi), il Paese che ha avuto Roma, il Paese della Ferrari, di Valentino, di Luxottica, di migliaia di imprenditori geniali. Non ci rassegniamo, non ci arrendiamo a chi vorrebbe l’Italia schiava di Nazioni che non hanno nulla, ma proprio nulla, più di noi. Costruiamo un futuro migliore per i nostri figli, e non costringiamoli a lasciare l’Italia.

Un totem…da abbandonare!

Un totem – in antropologia – è un’entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico e al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il termine deriva dalla parola ototeman, usata dal popolo dei nativi americani Ojibway. È qualcosa di sacro, a cui non ci si affeziona e a cui non si riesce a rinunciare.

Perché questa definizione? È presto spiegato.

Anche io sono un avvocato, oltre a esserne figlio e fratello. E lo sono orgogliosamente. Chi ha avuto (sfortunatamente per lei o per lui) modo di conoscermi o di leggermi, sa anche che ormai da parecchi anni ho deciso di ampliare le mie competenze, dedicandomi allo studio e alla pratica della negoziazione e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare della mediazione.

In questa veste, grazie alla famiglia di Adr Center, primo organismo italiano, ho avuto modo di svolgere, quale mediatore, ormai quasi quattromila procedure di mediazione, con esiti molto spesso positivi e con grande soddisfazione per tutti, oltre a quella che ritengo essere, per me, un’importante crescita professionale e personale.

Ebbene, durante le mediazioni che ho condotto, mi capita spesso di avere a che fare con un “avversario”, che non è uno dei problemi che cerchiamo di risolvere o una delle parti, ma un documento, che per alcuni colleghi avvocati è un vero e proprio intoccabile totem.

Quando ho iniziato la Professione (bei tempi, gli avvocati erano rispettati e pagati), mi è stato insegnato che, prima di tutto, a verbale di udienza avrei dovuto scrivere la sacra frase: “…il quale impugna e contesta le deduzioni e conclusioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto”. Anche se, per ipotesi assurda, non le avessi nemmeno lette. Poi, nella stessa udienza e nelle successive, avrei dovuto verbalizzare tutto ciò che ritenessi importante, senza dimenticare nulla, con la conseguenza di verbali lunghissimi, e qualche volta anche difficili nella comprensione. Comunque, melius abundare quam deficere.

Se questo è doveroso in udienza, o comunque fa parte delle nostre consolidate abitudini, in mediazione la faccenda è completamente diversa, e purtroppo il totem va abbandonato.

Premetto che lo stesso Ministero della Giustizia ci ha più volte ricordato che i verbali della procedura di mediazione devono essere, al massimo, due: il primo, in cui si dice se le parti hanno deciso di proseguire la mediazione o meno (e che quindi, in quest’ultimo caso, rimane l’unico). Il secondo, in cui si dice se le parti hanno trovato l’accordo o no. Se non lo hanno trovato, non potrà contenere riferimenti a quanto emerso durante la procedura, in ossequio alla riservatezza che la permea.

Il d.lgs. 28/10 parla di verbale solo quando si riferisce all’accordo, o al mancato accordo (ma solo in seguito al rifiuto della proposta del mediatore).

Mi riferisco all’art. 11 (“Conciliazione”) al quale fa poi anche riferimento il D.lgs. ogni qual volta parli di verbale:

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono

Allo stesso modo, il DM 180 (come aggiornato) non fa alcun riferimento a verbali “intermedi”.

Quindi, se il quadro normativo è questo, perchè chiedere (anzi, qualche volta pretendere, minacciando debolissime segnalazioni al Ministero) di inserire dichiarazioni, valutazioni, offerte, impegni delle controparti a fare cose per poi sfruttare il tutto in giudizio?

Se la ratio della riservatezza è invece quella di consentire ad un giudice, in caso di mancato accordo, di valutare a mente libera senza essere influenzato da eventuali comportamenti (e qui si aprirebbe un altro fronte enorme di cui parlare) che avrebbero fatto fallire la mediazione, e se la stessa normativa parla chiaramente di verbale di accordo o di mancato accordo, perché insistere con atteggiamenti che servono solo a far inasprire i rapporti, nel tentativo di assegnare a qualcuno le responsabilità del mancato accordo? Non è questo lo spirito della mediazione: ma, purtroppo, abbiamo ancora molto da imparare.

La Mediazione non è un processo!

Anche per colpa di un legislatore che tende a processualizzare qualsiasi cosa, molti colleghi (sempre di meno, fortunatamente) tendono a scambiare la procedura di mediazione per un processo. In realtà, in mediazione non si va per cercare di dare la responsabilità ad una parte, ma solo per cercare un accordo, che spesso si trova ma a volte no, senza che sia colpa di qualcuno (forse di qualche mediatore, ma questo è un altro discorso). In questi casi, proprio per il motivo a cui ho accennato, è inutile chiedere di verbalizzare come se si fosse in udienza.

Peraltro, uno dei principi cardine della mediazione è quello della riservatezza, tanto che l’avvocato che depositi un verbale in giudizio (come voleva fare un collega pochi giorni fa), nel tentativo proprio di addossare delle responsabilità alla controparte, è passibile di procedimento disciplinare.

Il valore aggiunto della mediazione

Ha più senso coltivare una causa di sfratto nei confronti di una società che svolge attività alberghiera, in difficoltà per il Covid, con conseguente chiusura, licenziamenti, mancati incassi del canone e impossibilità di recupero del credito per la società proprietaria dell’immobile, oppure trovare un ottimo accordo in mediazione che consenta di proseguire l’attività e di spalmare il debito (con una riduzione concordata) nel corso degli anni, con un pagamento di una discreta parte subito, in modo tale che anche la proprietaria possa avere liquidità?

Questo è quello che intendiamo per “valore aggiunto” della mediazione: individuare e soddisfare al meglio i veri interessi delle parti, e non portarle in cause che spesso non portano ad alcun risultato, ma che soprattutto finiscono con la “morte” di una, se non di tutte, con la conseguenza di fallimenti e licenziamenti.

Non per nulla qualcuno (la prof.ssa Lucarelli) parla anche di “funzione sociale della mediazione”

Ecco cosa facciamo ogni giorno, sia come mediatori che come avvocati, in Adr Center!

Il 21 marzo parte il corso base per mediatori di Adr Center

Il 21 marzo parte il nostro corso base, probabilmente ultima occasione per farlo tutto online. Le iscrizioni sono ancora aperte! Qui tutte le informazioni: https://www.adrcenteracademy.com/corso-base-per-mediatori-professionisti/