Mi separo e gli utili restano nella società: possono contare per l’assegno di mantenimento?

Cassazione n. 24776/2026: gli utili societari non distribuiti non diventano automaticamente reddito personale del socio, ma possono concorrere a descriverne la reale capacità economica

Un coniuge è socio di una società che produce utili rilevanti, ma quegli utili non vengono distribuiti e restano quindi nel patrimonio sociale. Nel frattempo è in corso una separazione e bisogna stabilire l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e il contributo per i figli. Quegli utili devono essere ignorati perché non sono stati materialmente incassati dal socio? La Corte di cassazione è tornata sulla questione con l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 24776 del 26 agosto 2026. La risposta deve essere formulata con attenzione: gli utili non distribuiti non possono essere automaticamente trasformati nel reddito personale del socio, ma possono rientrare tra gli elementi che il giudice considera per ricostruire la sua complessiva capacità economica. (osservatoriofamiglia.it)

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce da una causa di separazione nella quale la Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Treviso, aveva posto a carico del marito un assegno di mantenimento di 1.500 euro mensili in favore della moglie e un ulteriore contributo di 1.500 euro per la figlia minore, oltre all’80% delle spese straordinarie. La Corte territoriale aveva riscontrato una rilevante disparità economica tra i coniugi: la moglie percepiva uno stipendio nell’ordine di 1.300-1.400 euro mensili ed era gravata dal mutuo dell’abitazione; il marito disponeva invece di una situazione reddituale e patrimoniale notevolmente più consistente. Tra gli elementi valutati vi erano anche gli utili non distribuiti di una società nella quale il marito deteneva una partecipazione dell’80%, insieme agli altri redditi, alle disponibilità patrimoniali e alla capacità di spesa concretamente manifestata. (osservatoriofamiglia.it)

Il marito ha contestato anche questo passaggio davanti alla Cassazione, ma il ricorso è stato rigettato. Il punto, però, non è che gli utili della società siano stati automaticamente attribuiti al socio: la decisione valorizza il dato societario come parte di una valutazione economica più ampia.

Gli utili della società appartengono al socio?

Non fino a quando non ne venga deliberata la distribuzione. La società e il socio restano soggetti distinti e il patrimonio sociale non si confonde con quello personale del partecipante. L’utile risultante dal bilancio non diventa, per il solo fatto di essere stato prodotto, una somma immediatamente disponibile nel patrimonio individuale del socio. È quindi scorretto leggere l’ordinanza come se la Cassazione avesse stabilito: “la società guadagna 100.000 euro, il socio possiede l’80%, quindi per il mantenimento ha guadagnato personalmente 80.000 euro”.

La decisione afferma invece che gli utili non distribuiti possono concorrere a rappresentare la complessiva capacità economica del coniuge, nell’ambito di una valutazione più ampia delle sue condizioni patrimoniali e reddituali. (osservatoriofamiglia.it)

Perché il giudice può considerarli se il socio non li ha incassati?

Perché, nella separazione, la valutazione economica non può necessariamente arrestarsi al solo reddito formalmente dichiarato o alle somme materialmente accreditate sul conto corrente. Il giudice deve comparare le reali condizioni economico-patrimoniali delle parti. Una partecipazione societaria può avere un valore rilevante anche quando gli utili non vengano immediatamente distribuiti e il risultato positivo della società può costituire, insieme ad altri elementi, un indice della solidità patrimoniale e della posizione economica del socio.

Nel caso deciso dalla Cassazione, proprio questo era accaduto: gli utili non distribuiti non erano stati considerati isolatamente, ma all’interno di una valutazione complessiva della situazione economica del marito. La pronuncia deve essere letta in questo senso, senza trasformarla in un criterio contabile automatico. (valeriamazzotta.it)

Conta molto anche la percentuale della partecipazione?

Può certamente rilevare nella valutazione concreta. Nel caso esaminato il marito deteneva l’80% della società. È evidente che una partecipazione di questa entità descrive una posizione societaria molto diversa da quella di un socio che possieda una quota minima e non abbia alcuna concreta capacità di incidere sulle decisioni relative agli utili.

Questo non significa che la percentuale societaria produca da sola un determinato risultato sull’assegno. Significa invece che il giudice può valutare, insieme agli altri elementi, la consistenza della partecipazione, la situazione economica della società e il peso che quella partecipazione assume nella complessiva situazione patrimoniale del coniuge. Proprio per questo la decisione non può essere generalizzata indiscriminatamente a qualsiasi socio di qualsiasi società.

Se gli utili servono per investimenti aziendali?

È un aspetto che può assumere grande importanza. Una società può decidere legittimamente di non distribuire gli utili perché deve effettuare investimenti, finanziare l’attività, ridurre l’indebitamento, accantonare riserve o affrontare esigenze finanziarie future. Il fatto che gli utili rimangano nella società non dimostra quindi automaticamente che il socio stia cercando di sottrarre risorse alla determinazione dell’assegno.

Ma non vale neppure la conclusione opposta: la decisione di non distribuire gli utili non impedisce in assoluto al giudice di considerarli come uno degli indicatori della complessiva situazione economica. Potrà essere molto diverso il caso di una società che necessita realmente di capitalizzare gli utili per continuare l’attività rispetto a quello di una società particolarmente redditizia, controllata quasi interamente dal coniuge, nella quale gli utili vengano sistematicamente trattenuti mentre il socio mantiene personalmente una capacità di spesa molto elevata.

Non basta quindi la dichiarazione dei redditi?

La dichiarazione dei redditi è certamente un documento essenziale, ma non costituisce necessariamente l’unico parametro utilizzabile dal giudice. Nelle controversie familiari può essere necessario prendere in considerazione anche patrimoni immobiliari, partecipazioni societarie, investimenti finanziari, redditi da locazione, disponibilità economiche e altri elementi capaci di descrivere in maniera più completa la situazione delle parti. Anche il tenore di vita concretamente sostenuto può fornire indicazioni.

Se, per esempio, un coniuge dichiara un reddito relativamente contenuto ma possiede un rilevante patrimonio, partecipa a società redditizie e sostiene spese personali di importo difficilmente compatibile con quanto formalmente dichiarato, il giudice può valutare l’intero quadro economico. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 24776/2026, la capacità economica del marito è stata ricostruita proprio attraverso una pluralità di elementi e non attraverso la semplice attribuzione degli utili della società al suo reddito personale. (valeriamazzotta.it)

Nella separazione conta ancora il tenore di vita matrimoniale?

Sì, ma occorre evitare di confondere separazione e divorzio. Nel giudizio di separazione, il matrimonio non è ancora sciolto e, ai fini dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c., la giurisprudenza continua a considerare la situazione economica comparativa dei coniugi anche in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Nella decisione del 2026 la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d’appello che aveva considerato, tra gli altri elementi, la disparità economica tra i coniugi e il tenore di vita mantenuto dalla famiglia durante il matrimonio. (osservatoriofamiglia.it)

Questo criterio non va automaticamente trasferito all’assegno divorzile, che risponde a una disciplina e a una funzione differenti. Quando si parla genericamente di “mantenimento dell’ex coniuge” si rischia quindi di sovrapporre istituti diversi.

E per il mantenimento dei figli?

Anche in questo caso la reale capacità economica dei genitori è decisiva. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che, nella determinazione del contributo, devono essere considerate le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi trascorsi presso ciascuno di essi, le loro risorse economiche e il valore economico dei compiti domestici e di cura.

Non esiste quindi una regola secondo cui le spese debbano necessariamente essere sostenute al 50%. Nel caso esaminato dalla Cassazione la figlia minore era prevalentemente collocata presso la madre e la Corte d’appello aveva posto a carico del padre, oltre al contributo mensile, l’80% delle spese straordinarie, sulla base della significativa differenza economica tra i genitori. Anche questa parte della decisione è stata confermata. (osservatoriofamiglia.it)

Un socio di minoranza si trova nella stessa situazione?

Non necessariamente. Supponiamo che un coniuge possieda il 5% di una società della quale non è amministratore e nella quale non ha alcun potere concreto sulla distribuzione degli utili. È una situazione molto diversa da quella di chi possieda l’80% o il 100% di una società e abbia un ruolo determinante nella sua gestione.

La decisione della Cassazione non introduce una regola automatica valida per qualsiasi partecipazione. Il principio è piuttosto che, nella valutazione complessiva della capacità economica, il giudice può tenere conto anche degli utili non distribuiti di una società partecipata, attribuendo loro il peso che concretamente meritano in relazione alla situazione del singolo socio. Il problema non è quindi sapere semplicemente se esista un utile societario, ma comprendere quale significato economico abbia quella partecipazione nella situazione concreta del coniuge. (osservatoriofamiglia.it)

Una società può essere usata per “nascondere” il reddito?

La semplice mancata distribuzione degli utili non prova alcuna condotta elusiva. Una società è libera di destinare legittimamente gli utili a riserva o agli altri impieghi consentiti dalla legge e non si può quindi presumere automaticamente che ogni decisione di non distribuirli abbia lo scopo di ridurre artificialmente un assegno di mantenimento.

Ma la struttura societaria non può neppure diventare, in astratto, una barriera che impedisca al giudice di comprendere la reale forza economica della persona. Se dal complesso degli elementi emerge una situazione patrimoniale e una capacità di spesa sensibilmente maggiori rispetto a quelle risultanti dal solo reddito formalmente percepito, il giudice può tenerne conto. È esattamente questo il punto di equilibrio che emerge dalla decisione.

La pronuncia contiene anche un secondo principio importante

L’ordinanza n. 24776/2026 non riguarda soltanto gli utili societari. La Cassazione affronta anche la questione della decorrenza dell’aumento dell’assegno. In linea generale, l’assegno di mantenimento del coniuge e il contributo per il mantenimento dei figli decorrono dalla domanda giudiziale. La regola può operare anche quando, nel corso del processo o in grado d’appello, l’importo precedentemente fissato venga aumentato.

La Cassazione precisa che l’aumento può decorrere dalla domanda quando non dipenda da un successivo peggioramento o miglioramento delle condizioni economiche, ma da una diversa e più completa valutazione di fatti che esistevano già fin dall’inizio del giudizio. È una distinzione di grande rilievo pratico. (osservatoriofamiglia.it)

Un esempio sulla decorrenza

All’inizio della separazione viene stabilito provvisoriamente un assegno di 800 euro al mese. Due anni dopo, esaminando più approfonditamente la documentazione economica, la Corte d’appello conclude che, sulla base delle condizioni patrimoniali che esistevano già al momento della domanda, il contributo corretto avrebbe dovuto essere di 1.300 euro.

In questa situazione l’aumento può produrre effetti anche per il periodo precedente, perché non dipende da una ricchezza acquisita successivamente, ma da una diversa valutazione della situazione originaria. Diversa sarebbe l’ipotesi in cui il maggiore assegno derivasse, per esempio, da un rilevante incremento reddituale verificatosi soltanto due anni dopo l’inizio della causa. La distinzione può tradursi in arretrati molto consistenti. (osservatoriofamiglia.it)

Perché questa parte della decisione è importante?

Perché i giudizi di separazione possono durare a lungo e durante il processo vengono spesso adottati provvedimenti economici provvisori. Il fatto che un assegno sia stato inizialmente stabilito in una certa misura non significa necessariamente che quell’importo rappresenti definitivamente ciò che era dovuto fin dall’inizio.

Se la successiva decisione accerta che la situazione economica originaria era diversa da quella inizialmente ricostruita, l’aumento può essere retrodatato alla domanda. Per entrambe le parti diventa quindi essenziale fornire fin dall’inizio un quadro patrimoniale completo e corretto.

Cosa dovrebbe documentare il socio di una società?

Se gli utili non distribuiti assumono rilievo nella controversia, non basta limitarsi a dire: “Non li ho incassati”. Occorre spiegare la reale situazione societaria. Possono essere importanti, a seconda del caso, i bilanci, la quota di partecipazione, il ruolo del socio, la situazione finanziaria dell’impresa e le ragioni economiche per le quali gli utili siano stati destinati a riserva anziché distribuiti.

Se gli utili sono necessari per sostenere investimenti o per garantire l’equilibrio finanziario della società, è opportuno che questo emerga chiaramente dalla documentazione. Allo stesso modo, chi sostiene che l’altro coniuge disponga di risorse economiche molto maggiori di quelle formalmente dichiarate dovrebbe evitare affermazioni generiche e indicare elementi concreti dai quali desumere quella maggiore capacità economica.

Gli errori da evitare

Il primo è dire che “gli utili non distribuiti sono reddito del socio”: non è ciò che afferma la Cassazione. Il secondo è sostenere l’opposto, cioè che gli utili non distribuiti siano sempre irrilevanti perché formalmente appartengono alla società. Il terzo è estrapolare il dato societario dal resto della situazione economica: la decisione riguarda una valutazione complessiva nella quale assumevano rilievo la partecipazione dell’80%, gli altri redditi, il patrimonio e il tenore di vita. Il quarto è applicare automaticamente il caso di un socio di controllo a un piccolo socio di minoranza. Il quinto è dimenticare che la pronuncia riguarda una separazione e non consente di trasferire automaticamente gli stessi criteri all’assegno divorzile.

Un caso pratico

Un marito percepisce formalmente 3.000 euro mensili ma possiede l’80% di una società che negli ultimi esercizi ha prodotto utili rilevanti, regolarmente accantonati. La moglie, dalla quale si sta separando, percepisce 1.400 euro mensili. Il marito non può essere considerato automaticamente percettore dell’80% degli utili societari: fino alla distribuzione quelle somme appartengono alla società. Ma non può neppure pretendere che il giudice ignori completamente l’esistenza e i risultati economici di una partecipazione societaria così rilevante.

Il giudice potrà inserirli nella valutazione complessiva insieme allo stipendio, agli altri redditi, al patrimonio, alla capacità di spesa e alle ulteriori circostanze del caso. Se invece il coniuge possedesse soltanto una piccola partecipazione e non avesse alcuna influenza sulla gestione societaria, il peso concreto di quegli utili potrebbe essere molto diverso. È proprio per questo che non esiste una formula matematica valida per tutte le separazioni.

In conclusione

L’ordinanza della Cassazione, Prima Sezione civile, n. 24776 del 26 agosto 2026 non stabilisce che gli utili non distribuiti di una società debbano essere automaticamente imputati al reddito personale del coniuge socio. Stabilisce qualcosa di più prudente e, allo stesso tempo, molto importante: nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, gli utili non distribuiti possono concorrere a rappresentare la complessiva capacità economica del socio, insieme agli altri elementi reddituali e patrimoniali. (osservatoriofamiglia.it)

Società e socio rimangono distinti, ma questa distinzione non impedisce al giudice di valutare la partecipazione societaria e i risultati dell’impresa per comprendere quale sia la reale situazione economica del coniuge. La stessa ordinanza ribadisce inoltre che, quando un assegno viene successivamente aumentato sulla base di una migliore valutazione di condizioni già esistenti al momento della domanda, la maggiore misura può decorrere dalla domanda stessa e non soltanto dalla decisione che la riconosce. (osservatoriofamiglia.it)

La regola pratica può quindi essere riassunta così: né la dichiarazione dei redditi né il bilancio della società devono essere letti isolatamente. In una separazione conta la situazione economica effettiva nel suo complesso. E proprio perché gli effetti possono essere molto rilevanti, soprattutto quando vi sono imprese, partecipazioni societarie o patrimoni importanti, la ricostruzione deve essere fatta con documenti e dati concreti, evitando sia automatismi sia semplificazioni.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: separazione, assegno di mantenimento, utili societari, utili non distribuiti, partecipazioni societarie, socio di società, capacità economica, mantenimento figli, tenore di vita, Cassazione 24776/2026, diritto di famiglia, Luca Tantalo, ADR Center

Non siamo sposati e ci lasciamo: dobbiamo andare in tribunale per regolare i figli?

Affidamento, tempi di permanenza, mantenimento e spese: oggi anche i genitori non coniugati possono raggiungere un accordo con la negoziazione assistita, senza iniziare una causa

Due persone convivono per anni, hanno uno o più figli e poi decidono di separarsi. Non essendoci un matrimonio, non esiste naturalmente una separazione legale da chiedere al giudice. Rimane però tutto ciò che riguarda i figli: con chi vivranno prevalentemente, quanto tempo trascorreranno con ciascun genitore, come verranno organizzate vacanze e festività, chi sosterrà le spese, quale sarà l’eventuale assegno mensile e come saranno ripartite le spese straordinarie. Per molto tempo, anche quando i genitori erano perfettamente d’accordo, la strada normale per dare stabilità giuridica a queste condizioni era rivolgersi al tribunale. Oggi non è più necessariamente così.

L’art. 6, comma 1-bis, del d.l. 132/2014, introdotto nell’ambito della riforma della giustizia civile, consente espressamente anche ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio di concludere una convenzione di negoziazione assistita, con almeno un avvocato per parte, per raggiungere una soluzione consensuale sulle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori. Lo stesso strumento può essere utilizzato per il mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e per modificare condizioni stabilite in precedenza.

Essere sposati o non esserlo non cambia i diritti dei figli

È il primo punto da chiarire. Dal punto di vista dei rapporti con i genitori, non esistono figli di serie A e figli di serie B a seconda che siano nati all’interno o fuori dal matrimonio. Quando una coppia si separa, devono essere tutelati allo stesso modo il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e il suo diritto a essere mantenuto, educato, istruito e assistito.

La differenza riguarda semmai il procedimento. I coniugi devono regolare anche il loro rapporto matrimoniale attraverso separazione e, eventualmente, divorzio. Due genitori non sposati non hanno invece alcun vincolo matrimoniale da sciogliere: devono disciplinare esclusivamente l’esercizio della responsabilità genitoriale e gli aspetti economici riguardanti i figli.

La riforma ha quindi eliminato una differenza procedurale poco comprensibile: se i genitori sono d’accordo, anche quelli non coniugati possono oggi utilizzare la negoziazione assistita invece di iniziare necessariamente un procedimento davanti al tribunale.

Che cosa si può stabilire nell’accordo?

L’accordo deve essere costruito sulle esigenze concrete della famiglia. Non basta scrivere genericamente che “il figlio sarà affidato a entrambi”: più le regole sono chiare, minore è il rischio che sei mesi dopo nascano discussioni su ciò che ciascun genitore riteneva di avere concordato.

Si possono quindi disciplinare l’affidamento, il collocamento o la residenza abituale del figlio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, i giorni della settimana, i fine settimana, le vacanze scolastiche, il Natale, la Pasqua e il periodo estivo. Le indicazioni operative delle Procure richiedono infatti che, in presenza di figli, siano individuati l’affidamento, il collocamento e i tempi di frequentazione con ciascun genitore.

Naturalmente va regolato anche il mantenimento. L’accordo può prevedere un assegno periodico a carico di uno dei genitori, stabilirne modalità e decorrenza e disciplinare la partecipazione alle spese straordinarie. Il punto non è necessariamente dividere ogni costo al 50 per cento: la contribuzione deve essere costruita tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze del figlio e dell’organizzazione complessiva della famiglia.

Affidamento condiviso significa metà del tempo con ciascun genitore?

No. È uno degli equivoci più frequenti.

L’affidamento condiviso riguarda anzitutto l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione di entrambi alle decisioni più importanti per il figlio. Non significa automaticamente che il minore debba trascorrere esattamente sette giorni con la madre e sette con il padre oppure dividere matematicamente ogni mese a metà.

I tempi devono essere costruiti in funzione dell’interesse concreto del figlio: età, scuola, distanza tra le abitazioni, attività extrascolastiche, organizzazione lavorativa dei genitori e rapporti familiari. In alcune situazioni può funzionare una permanenza sostanzialmente paritaria; in altre può essere preferibile individuare una residenza prevalente presso uno dei genitori, assicurando comunque all’altro tempi ampi e significativi.

La stessa disciplina della negoziazione assistita impone agli avvocati di informare le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

E il mantenimento?

Anche su questo punto è meglio evitare formule standard. Non esiste una tariffa fissa per il mantenimento di un figlio e non esiste una regola secondo cui il genitore con il reddito maggiore debba sempre pagare una determinata percentuale.

Devono essere considerate le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore economico delle attività di cura svolte direttamente. Per questo, nelle procedure di negoziazione assistita con figli, le Procure richiedono normalmente documentazione reddituale che consenta al Pubblico Ministero di valutare la congruità dell’accordo. La Procura di Lecce, per esempio, richiede le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi i genitori; analoghe indicazioni sono adottate da altri uffici.

È importante disciplinare bene anche le spese straordinarie. Scrivere soltanto “al 50%” può non bastare: bisogna sapere quali spese richiedono il preventivo accordo dei genitori e quali, per natura o urgenza, possono essere sostenute senza una preventiva autorizzazione. Molti tribunali e ordini professionali hanno adottato protocolli proprio per ridurre il contenzioso su questo punto.

Possiamo stabilire che non venga pagato alcun assegno?

È possibile costruire un sistema nel quale ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze del figlio durante i periodi nei quali vive con lui, ma non basta chiamarlo “mantenimento diretto” perché sia necessariamente adeguato.

Se esiste una forte differenza tra i redditi, se i tempi di permanenza non sono equilibrati oppure se uno dei genitori sostiene stabilmente una quota molto maggiore delle spese ordinarie, può essere necessario prevedere anche un contributo periodico perequativo.

Il criterio rimane sempre l’interesse del figlio. I genitori possono trovare soluzioni molto flessibili, ma non possono utilizzare l’accordo per rinunciare a diritti che appartengono al figlio e non a loro.

Serve un solo avvocato per entrambi?

No. Nella negoziazione assistita familiare la legge richiede almeno un avvocato per parte. Ogni genitore deve quindi essere assistito dal proprio difensore.

La ragione è evidente: anche quando esiste un buon rapporto personale e l’intenzione comune è evitare una causa, i genitori possono avere interessi differenti sulla misura del mantenimento, sui tempi con i figli, sulla casa o su altre condizioni. La funzione della negoziazione è proprio consentire che questi interessi vengano discussi e composti in un contesto cooperativo, ma con ciascuna parte assistita autonomamente.

Questo distingue la negoziazione assistita anche dalla mediazione familiare. Nella prima gli avvocati assistono e rappresentano le rispettive parti per arrivare a un accordo giuridico; la mediazione familiare è invece un diverso percorso, condotto da un professionista terzo e imparziale, rivolto soprattutto alla comunicazione e alla riorganizzazione delle relazioni familiari. La legge prevede infatti che gli avvocati informino le parti anche della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.

Se siamo già d’accordo su tutto, perché non scrivere semplicemente un accordo tra noi?

Due genitori possono certamente organizzarsi spontaneamente, e nella maggior parte delle famiglie separate moltissime decisioni quotidiane vengono prese informalmente. Ma un accordo privato sottoscritto soltanto dai genitori non ha gli stessi effetti dell’accordo raggiunto con la procedura prevista dall’art. 6.

La negoziazione assistita consente invece di ottenere un accordo che, una volta completato il controllo previsto dalla legge, produce gli effetti e tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziale in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Non è quindi semplicemente una promessa tra due persone: prende il posto del provvedimento che altrimenti dovrebbe essere richiesto al giudice.

È una differenza molto importante soprattutto quando, in futuro, una delle parti non rispetta quanto concordato.

Chi controlla che l’accordo tuteli davvero i figli?

Il fatto che non sia necessario iniziare un processo non significa che l’accordo venga lasciato alla totale disponibilità dei genitori.

Quando vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il Pubblico Ministero verifica se le condizioni corrispondano all’interesse dei figli. Se la valutazione è positiva, autorizza l’accordo.

Se invece ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, oppure considera opportuno procedere al loro ascolto, il Procuratore lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del tribunale. Quest’ultimo deve fissare entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo.

È quindi una procedura extragiudiziale, ma non priva di controllo pubblico. E quel controllo non riguarda la convenienza dell’accordo per il padre o per la madre: riguarda innanzitutto i figli.

Il figlio deve essere necessariamente ascoltato?

No. Non esiste un automatismo per cui ogni negoziazione assistita debba comportare l’audizione del minore.

È però la stessa legge a prevedere che il Pubblico Ministero possa ritenere opportuno procedere all’ascolto e, in tal caso, trasmetta l’accordo al Presidente del tribunale.

Il punto è particolarmente delicato perché il diritto del minore a essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano non significa trasferire su di lui la responsabilità della decisione. Non dovrebbe essere il figlio a “scegliere” tra il padre e la madre. Le sue opinioni devono essere considerate in funzione dell’età e della capacità di discernimento, mentre la responsabilità delle decisioni rimane degli adulti e, quando necessario, dell’autorità giudiziaria.

E la casa familiare?

Anche l’utilizzazione della casa nella quale vive il figlio può entrare nella regolamentazione complessiva quando è collegata al suo collocamento e al suo interesse. Proprio un decreto del Tribunale di Bologna del 15 maggio 2024 ha riguardato un accordo di negoziazione assistita tra genitori non sposati che prevedeva l’assegnazione alla madre, collocataria del figlio minore, della casa familiare di proprietà esclusiva del padre.

Bisogna però distinguere l’assegnazione della casa nell’interesse del figlio da un vero trasferimento della proprietà dell’immobile. Lo stesso art. 6 stabilisce che eventuali patti di trasferimento immobiliare contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori.

È quindi uno dei punti nei quali la redazione dell’accordo richiede particolare attenzione: “chi resta nella casa” e “chi diventa proprietario della casa” sono questioni giuridicamente molto diverse.

Possiamo regolare anche i rapporti economici tra noi due?

La negoziazione assistita familiare prevista dall’art. 6, comma 1-bis, ha come oggetto specifico l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e le successive modifiche.

Non bisogna quindi confondere la regolamentazione dei figli con la sistemazione di tutti i rapporti patrimoniali eventualmente esistenti tra due ex conviventi. Può essere necessario affrontare separatamente questioni come la proprietà di un immobile acquistato insieme, la restituzione di somme, un finanziamento comune o la divisione di altri beni.

Questo non impedisce naturalmente di cercare una soluzione consensuale anche a tali controversie, eventualmente utilizzando gli strumenti negoziali consentiti dall’ordinamento. Significa soltanto che non tutto ciò che riguarda economicamente due ex partner diventa, per il solo fatto che abbiano dei figli, una condizione dell’accordo familiare dell’art. 6.

E se nostro figlio è già maggiorenne?

La negoziazione assistita non riguarda soltanto i figli minori. La legge consente ai genitori di utilizzarla anche per disciplinare il mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio che non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza economica e per modificare condizioni già stabilite.

La disposizione contempla inoltre espressamente la possibilità di utilizzare la negoziazione per determinare l’assegno di mantenimento richiesto direttamente ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente. È quindi possibile che il rapporto oggetto dell’accordo non sia più soltanto quello tra padre e madre, ma coinvolga direttamente il figlio maggiorenne titolare della relativa pretesa.

Naturalmente, “maggiorenne” non significa automaticamente “economicamente indipendente”, così come il mantenimento non è destinato necessariamente a proseguire senza limiti. Ogni situazione deve essere valutata concretamente.

Se abbiamo già un provvedimento del tribunale possiamo cambiarlo con la negoziazione?

Sì. È un altro vantaggio importante della riforma.

L’art. 6, comma 1-bis, consente espressamente di utilizzare la negoziazione assistita anche per modificare condizioni già determinate.

Pensiamo a due genitori che cinque anni prima abbiano ottenuto un provvedimento giudiziale quando il figlio frequentava la scuola primaria. Nel frattempo possono essere cambiati gli orari scolastici, il luogo di lavoro dei genitori, le rispettive condizioni economiche, la residenza o le esigenze dello stesso ragazzo. Se entrambi riconoscono che le vecchie condizioni non funzionano più, non è necessario iniziare automaticamente una nuova controversia giudiziaria: possono cercare di modificarle consensualmente con la negoziazione assistita.

Lo stesso principio vale per l’assegno di mantenimento quando siano intervenuti cambiamenti rilevanti nelle condizioni economiche o familiari.

E se non troviamo l’accordo?

La negoziazione assistita non può trasformarsi in uno strumento per imporre una soluzione.

Se uno dei genitori non accetta le condizioni proposte oppure se le posizioni rimangono troppo lontane, sarà necessario rivolgersi al tribunale competente affinché sia il giudice a stabilire le modalità di affidamento e mantenimento sulla base dell’interesse dei figli.

Lo stesso vale quando l’accordo raggiunto non supera il controllo del Pubblico Ministero e non viene successivamente definito in modo consensuale.

Il vantaggio della negoziazione assistita non consiste quindi nella certezza di raggiungere sempre un accordo. Consiste nella possibilità, quando esiste un terreno comune, di costruire direttamente una soluzione familiare con l’assistenza dei rispettivi avvocati, evitando di trasformare necessariamente la fine della relazione di coppia in una causa.

Perché può essere una soluzione migliore?

Quando vi sono figli, la separazione della coppia non pone fine al rapporto tra i genitori. Per molti anni continueranno a dover parlare di scuola, salute, vacanze, sport, spese e decisioni importanti. Una soluzione imposta dal giudice può essere indispensabile quando il conflitto è insanabile, ma non dovrebbe essere automaticamente la prima scelta quando padre e madre sono ancora in grado di discutere.

Un buon accordo non deve limitarsi a stabilire chi “vince” il sabato sera o chi paga cento euro in più al mese. Deve cercare di prevedere il funzionamento concreto della famiglia dopo la separazione e ridurre le occasioni di conflitto futuro.

È proprio in questo senso che la negoziazione assistita può essere particolarmente utile: conserva la necessaria assistenza legale di entrambe le parti, mantiene il controllo del Pubblico Ministero sull’interesse dei figli, ma lascia ai genitori uno spazio molto maggiore per costruire una soluzione adatta alla propria famiglia.

In conclusione

Due genitori non sposati che decidono di separarsi non devono necessariamente iniziare una causa per regolare affidamento e mantenimento dei figli. Se riescono a raggiungere una soluzione condivisa, l’art. 6 del d.l. 132/2014 consente oggi di utilizzare la negoziazione assistita con almeno un avvocato per parte. L’accordo viene sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica e, se autorizzato, produce gli effetti e tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziale.

Si possono così disciplinare in modo preciso i tempi con ciascun genitore, il collocamento, il mantenimento, le spese e gli altri aspetti direttamente collegati alla vita dei figli; ed è possibile utilizzare lo stesso strumento anche successivamente per modificare condizioni che non siano più adeguate.

Non sempre una famiglia che cambia ha bisogno di un giudice che decida. Quando esistono responsabilità, informazioni corrette e la volontà di trovare un equilibrio, può essere molto più utile costruire un accordo destinato a funzionare nella vita quotidiana. Il vero risultato, soprattutto quando ci sono dei figli, non è ottenere condizioni migliori dell’altro genitore: è riuscire a creare condizioni che abbiano buone possibilità di essere rispettate da entrambi.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: genitori non sposati, figli nati fuori dal matrimonio, negoziazione assistita, affidamento figli, mantenimento figli, genitori separati, affidamento condiviso, spese straordinarie figli, casa familiare, diritto di famiglia, accordo genitori, Luca Tantalo, ADR Center

Separazione con addebito: lasciare la casa coniugale può costare caro

La Cassazione torna su abbandono della casa familiare, assegno di mantenimento e contributo per il figlio minore

Con l’ordinanza n. 10859 del 23 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta una vicenda familiare particolarmente complessa, nata da un giudizio di separazione personale tra coniugi e poi intrecciatasi con questioni relative all’addebito, al mantenimento del coniuge, al contributo per il figlio minore, all’ascolto del minore e alla nomina del curatore speciale.

La pronuncia è interessante perché consente di fare chiarezza su alcuni principi molto pratici: quando l’allontanamento dalla casa familiare può giustificare l’addebito della separazione; quando l’assegno provvisorio versato durante il processo può o non può essere restituito; e perché, anche quando il figlio vive prevalentemente con uno dei genitori, può essere previsto un contributo economico in favore dell’altro genitore per i periodi di permanenza presso di lui o lei.

La decisione non introduce principi rivoluzionari, ma li applica in modo netto e ordinato. Ed è proprio per questo che merita attenzione.

Il caso: matrimonio, trasferimento mancato e addebito della separazione

La vicenda nasce da un giudizio di separazione personale. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie, aveva respinto la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito e aveva negato a quest’ultima l’assegno di mantenimento.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, dopo il matrimonio la moglie era rientrata stabilmente a Roma presso la famiglia di origine, mentre il marito viveva e lavorava a Milano, dove si trovava l’abitazione individuata come casa coniugale.

La Corte d’Appello di Roma aveva confermato, sul punto, la decisione di primo grado, ritenendo che il definitivo rientro della moglie a Roma subito dopo il matrimonio integrasse una grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e costituisse la causa della crisi coniugale. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione congrua e conforme ai principi di diritto.

L’abbandono della casa familiare e la “giusta causa”

Il punto centrale della decisione riguarda l’allontanamento dalla casa familiare.

La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il volontario allontanamento dal domicilio familiare, se attuato unilateralmente e senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza e può giustificare l’addebito della separazione.

Questo però non significa che ogni allontanamento comporti automaticamente l’addebito.

Il coniuge che si allontana può evitare l’addebito se dimostra l’esistenza di una giusta causa. La giusta causa può consistere, ad esempio, in situazioni incompatibili con la prosecuzione della convivenza, in comportamenti dell’altro coniuge tali da rendere non più esigibile la coabitazione, oppure nel fatto che la crisi fosse già esplosa prima dell’allontanamento.

La Corte, però, nel caso concreto ha ritenuto che questa giustificazione non fosse stata provata. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non risultavano ragioni di lavoro, ragioni di salute o altri elementi idonei a giustificare il definitivo trasferimento della moglie a Roma. Né risultava provato un accordo tra i coniugi per stabilire la residenza familiare a Roma.

Addebito della separazione: non basta una violazione, serve il nesso causale

Un altro passaggio importante riguarda il rapporto tra violazione dei doveri matrimoniali e crisi coniugale.

La Cassazione ricorda che, per pronunciare l’addebito, non basta accertare che uno dei coniugi abbia violato un dovere derivante dal matrimonio. Occorre anche verificare che quella violazione sia stata la causa della intollerabilità della convivenza.

In altre parole, se la crisi era già irreversibile prima del comportamento contestato, quel comportamento non può essere considerato causa della separazione. Può essere moralmente o relazionalmente rilevante, ma non basta per l’addebito.

Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte d’Appello aveva accertato che la crisi si era determinata proprio a seguito del rifiuto della moglie di stabilirsi presso l’abitazione di Milano, individuata come casa familiare. La Cassazione ha ritenuto che si trattasse di una valutazione di merito adeguatamente motivata e, quindi, non riesaminabile in sede di legittimità.

Assegno provvisorio e restituzione: non sempre chi ha pagato può chiedere indietro

Altro tema interessante riguarda l’assegno di mantenimento provvisorio versato durante il giudizio.

Il marito sosteneva che, essendo stata poi addebitata la separazione alla moglie, l’assegno non fosse dovuto sin dall’origine e che le somme versate dovessero essere restituite.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, ma il passaggio resta significativo. La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’assegno provvisorio, nella misura considerata di euro 1.000 mensili, fosse stato destinato alle esigenze quotidiane della beneficiaria, priva di redditi, e che quindi non fosse ripetibile.

Il principio pratico è chiaro: le somme versate a titolo di mantenimento durante il processo non sono sempre automaticamente recuperabili, anche quando in seguito intervenga una decisione sfavorevole al beneficiario. Occorre valutare la funzione concretamente svolta dall’assegno, la sua entità, la situazione economica delle parti e la destinazione delle somme ai bisogni primari.

È un tema delicato, perché si colloca al confine tra il principio secondo cui nessuno dovrebbe trattenere somme non dovute e l’esigenza di non mettere in discussione, a distanza di anni, prestazioni che hanno avuto una funzione sostanzialmente alimentare o assistenziale.

Il mantenimento del figlio: conta anche l’equilibrio tra le due case

La parte forse più interessante per molte famiglie riguarda il contributo al mantenimento del figlio minore.

Nel caso concreto, il minore era stato collocato presso il padre a Milano. Nonostante ciò, la Corte d’Appello aveva posto a carico del padre un contributo di euro 1.000 mensili da versare alla madre, limitatamente ai periodi di permanenza del figlio presso di lei e per un determinato arco temporale.

Il padre contestava questa statuizione, sostenendo che la Corte avesse considerato solo il divario reddituale tra le parti, senza valutare adeguatamente le esigenze effettive del minore, i tempi di permanenza e la capacità lavorativa della madre.

La Cassazione ha respinto le censure, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente considerato il notevole divario economico tra i genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi e l’esigenza di assicurare al minore un tenore di vita tendenzialmente omogeneo nei diversi contesti familiari.

Questo è un punto molto importante.

Il mantenimento del figlio non serve soltanto a coprire le spese vive o matematicamente documentabili. Serve anche a garantire che il minore possa vivere in modo equilibrato presso entrambi i genitori, soprattutto quando tra loro esiste una forte disparità economica.

Non è quindi escluso che il genitore economicamente più forte, pur essendo collocatario prevalente, debba contribuire anche alle spese del figlio durante i periodi in cui il minore soggiorna presso l’altro genitore.

Ascolto del minore e curatore speciale: attenzione alla sede processuale

La moglie aveva inoltre lamentato il mancato ascolto del minore e la mancata nomina del curatore speciale.

La Cassazione ha dichiarato inammissibili tali motivi, richiamando un dato processuale decisivo: a seguito dell’instaurazione del giudizio di divorzio, le decisioni relative al minore dovevano essere assunte in quella sede. Di conseguenza, nel giudizio di separazione era venuta meno la potestas iudicandi su quelle domande, come già affermato dalla Corte d’Appello.

Anche qui il messaggio è pratico: nelle crisi familiari che si protraggono per anni, con giudizi di separazione e divorzio che si sovrappongono, diventa essenziale individuare correttamente quale sia il procedimento nel quale devono essere assunte le decisioni sui figli.

Non ogni doglianza può essere utilmente riproposta in ogni sede. Il processo familiare ha una sua dinamica evolutiva: quando si apre il giudizio di divorzio, le decisioni sui figli vengono normalmente attratte in quel procedimento.

La Cassazione non rivaluta i fatti

Molti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, chiedevano in realtà alla Cassazione di rivalutare i fatti.

È un passaggio classico, ma sempre utile da ricordare.

La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non serve a riscrivere la storia del matrimonio, a scegliere nuovamente quali testimoni siano più attendibili, o a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Interviene quando vi è una violazione di legge, una motivazione inesistente o apparente, oppure uno dei vizi denunciabili secondo i limiti previsti dal codice di procedura civile.

Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse ricostruito in modo puntuale la vicenda familiare, valorizzando prove testimoniali e documentali, e che le censure delle parti mirassero soprattutto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

Perché questa ordinanza è importante

L’ordinanza n. 10859/2026 è importante perché affronta temi molto frequenti nelle separazioni giudiziali:

  • l’individuazione della casa coniugale;
  • il trasferimento unilaterale di uno dei coniugi;
  • la prova della giusta causa dell’allontanamento;
  • il rapporto tra violazione dei doveri matrimoniali e addebito;
  • la sorte dell’assegno provvisorio;
  • il mantenimento del figlio quando vi è una forte disparità economica tra i genitori;
  • il confine tra giudizio di separazione e giudizio di divorzio.

Il messaggio di fondo è che, nelle cause familiari, i comportamenti concreti contano moltissimo. Le scelte abitative, i trasferimenti, la disponibilità a costruire una vita comune, il rapporto con la famiglia di origine, la gestione dei figli e la capacità di garantire continuità affettiva ed economica diventano elementi decisivi nella valutazione del giudice.

Conclusione

La Cassazione conferma una linea rigorosa: il matrimonio comporta doveri concreti, tra cui quello di convivenza e di collaborazione nella costruzione della vita familiare. Chi si allontana unilateralmente dalla casa coniugale può evitare l’addebito solo se dimostra una giusta causa o se prova che la crisi era già irreversibile.

Allo stesso tempo, la decisione ricorda che il superiore interesse del minore resta centrale. Anche quando il figlio vive prevalentemente con un genitore, l’altro contesto familiare deve essere economicamente sostenibile, soprattutto se tra i genitori esiste un forte divario patrimoniale o reddituale.

Non si tratta, quindi, di punire un coniuge o premiare l’altro. Si tratta di ricostruire con precisione i fatti, individuare le responsabilità nella crisi e garantire al figlio una continuità di vita quanto più possibile equilibrata.

Non commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza il padre che non versa gli alimenti perché indigente (Cass. penale 6597/2011)

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 gennaio – 22 febbraio 2011, n. 6597
Presidente de Roberto – Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14 maggio 2009, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche, con la quale era stato dichiarato V.G. colpevole del reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., per aver fatto mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza, e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e ed Euro 600 di multa, con i benefici di legge.
Esponevano in fatto in giudici di merito che, con sentenza del 30 dicembre 2000, il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato l’imputato padre naturale di F..F.        , nato nel XXXX, ponendo a suo carico il versamento in favore del minore di un assegno mensile di mantenimento di 500.000 lire. L’imputato non aveva versato la somma stabilita e la madre del minore aveva avviato nei suoi confronti una procedura esecutiva presso il datore di lavoro conclusasi con la cessazione del rapporto di lavoro, mentre i successivi pignoramenti eseguiti presso la nuova ditta datrice di lavoro non avevano soddisfatto il credito vantato dal minore.
La Corte di appello riteneva pacifico che l’imputato si fosse sottratto all’obbligo di mantenimento del figlio minore, tenuto conto che le parate esecuzioni mobiliari presso terzi non avevano soddisfatto che parzialmente il credito derivante dalla sentenza del Tribunale per i minorenni, passata in giudicato perché non appellata dal V.      . Giudicava a tal fine irrilevanti per l’esclusione della responsabilità penale le circostanze addotte da quest’ultimo per giustificare il mancato versamento, quali in particolare le difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare per il pagamento dei notevoli arretrati derivati dalla durata del procedimento di riconoscimento della paternità e per il contemporaneo mantenimento di altri due figli nati da matrimonio.
Quanto all’accumulo degli arretrati, i Giudici di appello sottolineavano che l’imputato non poteva dolersene in quanto vi aveva dato causa, opponendosi al riconoscimento e obbligando la madre del minore a costose procedure esecutive per ottenere la soddisfazione di quanto attribuitole con la sentenza del Tribunale per i minorenni. Il totale inadempimento dimostrava inoltre – ad avviso dei giudici – la pervicacia di non voler neppure parzialmente adempiere ad una obbligazione riconosciuta con sentenza definitiva, dall’imputato mai contestata.
La Corte di appello infine considerava sussistente in re ipsa lo stato di bisogno del minore, essendo ininfluente la eventuale somministrazione dei mezzi di sussistenza da parte della madre.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
– la totale carenza di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla testimonianza della madre della parte civile in ordine allo stato di bisogno in cui versava il minore;
– la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude l’incapacità economica dell’imputato di provvedere a contribuire, nei limiti indicati dal giudice civile, al mantenimento del figlio minore, essendo emerso nel corso del giudizio di merito che costui si era trovato a dover far fronte con il solo stipendio di mille Euro ad una azione esecutiva per il pagamento di una esorbitante somma per arretrati e al mantenimento per Euro 619,75 di altre due figli, come stabilito da distinto giudizio civile dal Tribunale di Ancona;
– la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui definisce l’impossibilità di adempiere l’obbligo di mantenimento come “pervicacia di non voler neppure parzialmente adempiere”;
– la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al requisito dello stato di bisogno del minore, difettando ogni accertamento al riguardo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Con l’atto di appello, l’imputato aveva censurato la sentenza in prime cure per non aver preso in considerazione la sua situazione economica, essendosi limitata a sostenere la sua capacità economica solo in considerazione del reddito percepito quale dipendente di una ditta di appalti e non valutando affatto la situazione di grave difficoltà economica in cui si era venuto a trovare. In particolare, aveva evidenziato che, appena emessa la sentenza dichiarativa del riconoscimento di paternità, la madre del minore aveva avviato nei suoi confronti un’azione esecutiva per l’ottenimento dell’intera cifra degli arretrati riconosciuti dal giudice (nella specie, oltre 52 milioni di lire); che tale azione aveva portato al pignoramento del suo stipendio (all’epoca di circa 1.500.000 lire); che a tale azione si erano poi innestate altre azioni di pignoramento della madre del minore per l’ottenimento del pagamento dell’assegno mensile di mantenimento; che infine, a seguito di separazione dalla moglie a causa del riconoscimento del figlio naturale, doveva corrispondere anche ad altri due figli l’assegno di mantenimento.
Orbene, questa prospettazione difensiva non risulta correttamente apprezzata dalla Corte di merito.
3. Deve premettersi che il legislatore, attraverso la tutela penale apprestata dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., ha inteso garantire al minore di età una ragionevole e sostanziale costanza temporale e quantitativa delle necessarie risorse atte a assicurargli i mezzi di sussistenza, ovvero di ciò che è strettamente indispensabile per vivere nel momento storico in cui il fatto avviene (quali il vitto, l’abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l’istruzione). Pertanto, non sussiste alcuna interdipendenza tra l’obbligazione tutelata in sede penale e l’assegno liquidato dal giudice civile, che mira invece ad un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio minore.
Presupposto del reato in esame è comunque lo stato di bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste in via fondatamente presuntiva in re ipsa, stante la naturale impossibilità di costoro provvedere autonomamente al proprio sostentamento. É inoltre principio consolidato che, anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore, lo stato di bisogno del minore non venga meno.
Sotto altro verso, va aggiunto però che l’ipotesi di reato in esame si realizza solo se sussista la concreta capacità economica dell’obbligato a fornire i mezzi d sussistenza.
4. Ciò premesso, non vi è, nella sentenza impugnata, una disamina precisa sul dedotto stato di bisogno in cui si sarebbe trovato il ricorrente già al momento in cui giuridicamente era sorta l’obbligazione del mantenimento del figlio minore.
Risulta invero pacifico che l’imputato disponesse all’epoca dei fatti quale unica fonte di reddito lo stipendio di circa 1.500.000 lire (cfr. la sentenza di primo grado). A fronte di tale dato obiettivo, non poteva essere circostanza ininfluente che, all’insorgenza dell’obbligazione di mantenimento e non – come erroneamente riferisce il giudice di appello – a causa di un pregresso inadempimento, il ricorrente sia stato immediatamente interessato da un’azione esecutiva da parte della madre del minore per ottenere l’integrale pagamento degli arretrati riconosciuti dalla sentenza dichiarativa della paternità naturale, attraverso il pignoramento presso la ditta datrice di lavoro delle retribuzioni, delle indennità di fine rapporto e di altri emolumenti. Né poteva essere del tutto obliterata la circostanza che l’imputato dovesse anche mantenere altri due figli, come disposto dal giudice civile a seguito della separazione dalla moglie, proprio a causa dell’avvenuto riconoscimento.
Se il recupero forzoso della somma non veniva ex se ad elidere l’obbligo dell’imputato nei confronti del figlio minore di somministrazione dei mezzi di sussistenza, tale circostanza, rapportata alla sua effettiva capacità economica e alla compresenza di analoghi obblighi di mantenimento, avrebbe imposto un accurato e serio accertamento sulla concreta possibilità dell’imputato di far fronte ai propri impegni.
Appare invero del tutto illogica la motivazione della sentenza impugnata là dove considera colpevole e non meritevole di considerazione la esposizione debitoria del ricorrente per il solo fatto di essersi opposto al riconoscimento giudiziale di paternità, non valutando né il suo comportamento processuale (l’imputato si era sottoposto al test del DNA per l’accertamento della paternità e una volta avuto l’esito di tale esame non aveva neppure impugnato la sentenza dichiarativa del riconoscimento) né la sua disponibilità a concordare con la madre del minore la cessazione della più gravosa azione esecutiva con il versamento al minore di un assegno confacente ai suoi bisogni di vita.
Non risulta tra l’altro neppure quantificato l’ammontare effettivo della somma degli arretrati recuperata dalla madre del minore attraverso il pignoramento dello stipendio del ricorrente (che la stessa afferma ancora persistere nella forma del prelievo mensile alla data del dibattimento), al fine di accertare se tale introito avesse comunque consentito al minore di ottenere dal padre naturale – quant’anche forzosamente – i mezzi indispensabili per vivere (si legge nella sentenza che le parate esecuzioni mobiliari avrebbero soddisfatto “parzialmente” il credito derivante dalla sentenza del Tribunale per i minorenni).
5. Le considerazioni sin qui svolte, che assorbono le restanti doglianze, impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
Il Giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare, alla luce dei rilievi sopra formulati, la sussistenza del reato ascritto all’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio.

Cassazione 22678/10: il mantenimento dei figli è obbligatorio anche se non se ne ha più la potestà.

Cassazione – Sezione prima – sentenza 29 settembre – 8 novembre 2010, n. 22678
Presidente Luccioli – Relatore Salvago

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bari con sentenza del 24 maggio 2005, in riforma della decisione del 7 luglio 2002 del Tribunale di Trani, ha condannato i coniugi A.N. e C.G.V. a rimborsare al Comune di omissis la somma di Euro 14.743,81, oltre accessori da detta amministrazione versata alla comunità omissis quale retta per l’ospitalità prestata dall’omissis all’omissis alla figlia minore adottata A.M., in esecuzione di un provvedimento emesso ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., dal Tribunale per i minorenni di Bari. Ha osservato: a) che l’appello era stato legittimamente proposto dal segretario comunale, cui il sindaco aveva attribuito la qualifica di dirigente di ufficio dirigenziale generale prevista dall’art. 64 dello Statuto; b) che il concetto di beneficenza pubblica non è necessariamente collegato a quello di gratuità implicando anche l’erogazione di servizi a pagamento e la possibilità dell’ente di rivalersi delle spese sostenute nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 433 cod. civ.; c) che il relativo obbligo trovava conferma nell’art. 11 del Regolamento comunale che per l’ipotesi di affidamento dei minori presso strutture socio-assistenziali prevedeva l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere al pagamento delle rette soltanto nell’ipotesi, qui non ricorrente, che detti congiunti non fossero in grado di versarle.
L’A. e la C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria; cui resiste il Comune di omissis con controricorso.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo del ricorso, dall’evidente carattere pregiudiziale, i coniugi A., deducendo violazione della L. n. 142 del 1990 e L. n. 267 del 2000, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato ammissibile l’appello del Comune con la rappresentanza del segretario comunale, senza considerare che la normativa che attribuisce a quest’ultimo la rappresentanza processuale del Comune non è applicabile a quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nei quali non è prevista la nomina di direttori generali: infatti non esistenti nell’organico del Comune di omissis avente solo 7.000 abitanti, che può essere rappresentato soltanto dal sindaco.
La censura è infondata.
I ricorrenti hanno ricordato le sole disposizioni dei primi due commi dell’art. 108 T.U. enti locali, appr. con D.P.R. n. 267 del 2000, trascurando quelle successive, le quali dispongono “Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati”. “Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario”.
Proprio quest’ultima fattispecie ha trovato applicazione nel caso concreto, avendo la sentenza impugnata accertato che il Sindaco del Comune di omissis con provvedimento 17 luglio 2002 n. 9, peraltro in conformità alla previsione dell’art. 64 dello statuto, ha conferito al segretario comunale le funzioni suddette ed in particolare quella di rappresentarlo in giudizio; per cui pur continuando la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell’ente Comune a competere in via primaria al sindaco, la stessa è stata correttamente esercitata dal segretario generale nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, sia perché la relativa potestà gli è stata attribuita dal sindaco in ottemperanza alla menzionata disposizione dell’art. 108, u.c. del T.U., sia perché la norma regolamentare prevede espressamente che in mancanza del direttore generale la competenza in questione debba venire necessariamente conferita al segretario generale (Cass. 2878/2003).
Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 23, nonché vizi di motivazione censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che il Tribunale per i minorenni aveva disposto il ricovero della minore presso la comunità omissis ponendo il relativo onere a carico del Comune, con la conseguenza: a) che a seguito della sospensione della potestà genitoriale rimaneva sospeso anche il dovere di provvedere al mantenimento della figlia; b) che, d’altra parte, nulla lasciava presumere che il provvedimento di detto Tribunale avesse carattere temporaneo e lasciasse impregiudicato il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei genitori, peraltro privati della potestà nei confronti della minore.
Con il terzo motivo, deducendo violazione del Regolamento comunale sui criteri per l’erogazione dei servizi di natura economica, censurano la sentenza impugnata per aver fondato il diritto suddetto sul menzionato regolamento senza avvedersi che lo stesso si riferiva esclusivamente alle persone che versano in stato di bisogno e che non abbiano congiunti in grado di provvedere ad esse; e che d’altra parte il provvedimento del giudice minorile aveva vagliato le condizioni della minore e della famiglia ponendo la retta a carico del Comune di omissis: senza che a detta autorità amministrativa fosse consentito alcun sindacato in merito alla scelta dell’autorità giudiziaria.
Con l’ultimo motivo deducono violazione anche della L. n. 1580 del 1931, per aver accolto l’azione di rivalsa del Comune senza considerare che l’ente non aveva seguito neppure il procedimento stabilito da quest’ultima normativa;e che non si trattava di recupero di spese di spedalità, bensì di collocazione presso una struttura avente finalità socio-assistenziali.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata ha accertato, ed i ricorrenti confermato, che questi ultimi avevano proceduto all’adozione ex L. n. 183 del 1984, della minore A.M.; e che successivamente il Tribunale per i minorenni di Napoli dopo aver constatato una serie di aggressioni di quest’ultima nei confronti dei genitori, ne dispose il collocamento presso la comunità omissis con l’onere della retta a carico del Comune di omissis. I coniugi A. hanno aggiunto nel ricorso che con provvedimento dell’omissis successivo ai fatti di causa, che si riferiscono invece all’anno omissis, l’adozione dell’A. veniva revocata per indegnità dell’adottata.
Ora è noto che dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori sancito dal combinato disposto dell’art. 30 Cost., artt. 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. E che, d’altra parte, la L. n. 184 del 1983, art. 27, dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, per cui l’art. 48, comma 2, impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 cod. civ.: perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale e correlandoli esclusivamente allo status di genitore adottivo.
È egualmente pacifico che l’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002); e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa,ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.
Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza di questa Corte anche più lontana nei tempo (Cass. 38/1976), l’obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella appena evidenziata del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla potestà suddetta genitoriale (artt. 330 e 260 cod. civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell’istituto che si concreta nell’attribuzione a quest’ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo,bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex artt. 330 e 333 cod. civ., la reazione dell’ordinamento è soltanto quella, ponendo rimedio all’anomalia, di apprestare le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento; o, per converso di limitare oppure escludere del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta.
Il che trova conferma proprio nella menzionata L. n. 184 del 1983, posto che l’art. 5 apporta una deroga all’obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell’affidatario; e che l’art. 50, per converso, nell’ipotesi di cessazione della potestà da parte dell’adottante o degli adottanti, non dispone affatto il contestuale venir meno del loro obbligo di provvedere al mantenimento dei figli adottivi, che continua ad essere regolato dal combinato disposto del precedente art. 48 e dell’art. 147 cod. civ., ma devolve al Tribunale per i minorenni il potere “di emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori”; e dispone che in tal caso si applichino le disposizioni dell’art. 330 bis cod. civ.
Nel caso concreto si è verificata quest’ultima fattispecie, in quanto la giovane A.M. è stata allontanata dal nucleo familiare dei genitori adottivi (di cui è stata disposta la sospensione della potestà) e collocata presso una casa famiglia ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 2, per effetto del ricordato provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari, adottato in conformità al disposto dell’art. 333 cod. civ., e segg. Per cui, l’obbligo di provvedere al suo mantenimento, nel caso consistente nel pagamento della relativa retta, ha continuato a gravare sui genitori adottivi, essendo collegato esclusivamente al perdurare di tale status e non alla permanenza della minore presso il nucleo familiare dei genitori ovvero alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi.
Questa disciplina non può poi ritenersi modificata per il fatto che il provvedimento suddetto ha posto la retta in questione a carico del Comune di omissis, avendo con esso l’autorità giudiziaria inteso disporne esclusivamente l’anticipazione da parte di detta amministrazione quale prevista dal R.D.L. n. 1404 del 1934, artt. 25 e 26, conv. nella L. n. 835 del 1935, e succ. modif. dove sono indicate le misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.
Fra di esse rientra l’affidamento del minore al servizio sociale minorile, come pure l’ipotesi di cui al successivo art. 26, u.c., in base al quale questa misura “può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall’art. 333 cod. civ.”: nella quale “il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta abusa del minore”, adottando provvedimenti qualificati, nel comma 2, come revocabili in qualsiasi momento.
E per entrambe le fattispecie l’art. 25, u.c., stabilisce che: “le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’erario, sono a carico dei genitori”: restando così definitivamente confermato che il provvedimento del omissis non avrebbe comunque potuto modificare, né ha inteso modificare, come del resto appare ovvio, i profili patrimoniali del rapporto di filiazione.
Neppure tale modifica può essere ricavata, come ritenuto per ultimo dalla sentenza impugnata, “dal compito di assistenza che grava sui Comuni”: ed in particolar modo dal D.P.R. n. 616 del 1977, artt. 23 e 25, che hanno trasferito alle Regioni la materia della assistenza e beneficenza pubblica, comprendente ex art. 38 Cost., anche l’assistenza sociale attribuendo ai Comuni tutte le funzioni amministrative contemplate da dette norme, fra le quali hanno compreso “gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile” (Corte Costit. 287/1987; 174/1981), in quanto il legislatore del 1977, in ottemperanza ai precetti contenuti negli artt. 117 e 118 Cost., nonché alla Legge Delega n. 382 del 1975 ha inteso trasferire alle regioni ed agli enti locali funzioni attinenti alla beneficenza ed assistenza pubblica secondo una ridefinizione della materia, contestuale al trasferimento, e cioè “tutte le funzioni relative ad attività e interventi socio-assistenziali, sia attraverso la creazione di infrastrutture che attraverso l’erogazione diretta o indiretta di prestazioni anche a carattere continuativo e previste in via generale dalla legge per determinate categorie di assistibili, nell’ambito della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale”. Sicché a seguito di detto trasferimento i Comuni sono tenuti soltanto ad esercitare “tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza”.
La legge statale non ha inciso, invece, sulle condizioni e sui titoli necessari per la erogazione dei servizi e la individuazione dei destinatari, rimessi alla legislazione regionale: come conferma nella materia in esame la L. n. 184 del 1983, art. 2, comma 5, per il quale “Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi”. Né ha inteso rendere la materia “beneficenza pubblica” gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra “erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento” (art. 22): così come del resto avveniva nel regime preesistente (cfr. L. n. 6972 del 1890, art. 78, e segg.) ove esemplificativamente la L. n. 1580 del 1931, art. 1 (in vigore anche dopo l’emanazione della L. n. 833 del 1978) regolava la rivalsa delle spese di ricovero sostenute dai Comuni in favore di coloro “che non si trovino in condizioni di povertà”; ed è stato ritenuto da questa Corte applicabile anche all’ipotesi di servizi socio – assistenziali resi a domanda, con anticipazione degli oneri da parte del Comune e con il diritto dell’Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 cod. civ.) durante il periodo della degenza (Cass. 3629/2004; 4460/2003; 4837/2000; 481/1998).
È d’altra parte significativo che la L. n. 184, art. 1, comma 2, abbia predisposto interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti e che il successivo art. 22, disponetene il Tribunale per i minorenni prima di decidere sulla domanda di adozione debba eseguire le opportune indagini per accertare tra l’altro anche la situazione economica dei richiedenti.
In ottemperanza a questa normativa, il Comune di omissis, come accertato dalla sentenza impugnata ha stabilito nel proprio Regolamento relativo ai servizi sociali, approvato con Delib. consiliare 13 febbraio 1997, n. 9, per l’ipotesi di “affidamento dei minori presso strutture socio-assistenziali” (art. 11) che l’amministrazione debba provvedere al pagamento delle rette solo nel caso in cui “i parenti tenuti agli alimenti non siano in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso le strutture residenziali”. Sicché, non avendo i ricorrenti impugnato detto regolamento presso il giudice competente, e neppure prospettato di versare in una delle situazioni indicate dalla menzionata disposizione, anche al lume di detto provvedimento che non li includeva tra i soggetti esonerati dal pagamento della retta in questione, correttamente la sentenza impugnata li ha dichiarati obbligati ai rimborso di questa, anticipata dal Comune per il collocamento della figlia adottiva presso la casa famiglia omissis e relativa al periodo in cui l’adozione non era stata revocata.
Le spese del giudizio gravano su questi ultimi e si liquidano in favore del Comune di omissis come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Comune di omissis in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.