Non si può licenziare il lavoratore depresso non trovato dalla visita fiscale perché dal medico di fiducia per la sindrome depressiva.

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 22 settembre – 21 ottobre 2010, n. 21621
Presidente – Relatore Foglia

Svolgimento del processo

Con ricorso del 1° aprile 2005 C.L.A., dipendente della s.r.l. X dal omissis al omissis, conveniva in giudizio detta società davanti al Tribunale di Taranto per ottenere la pronuncia di nullità ed inefficacia del licenziamento disciplinare inflittole, in quanto non sorretto da giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 Stat. lav.
La società convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda, la quale veniva accolta integralmente dal Tribunale adito, con sentenza n. 9931 del 2005.
Detta sentenza – avverso la quale proponeva appello la società convenuta – veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 1° giugno 2007.
Nel pervenire a questa conclusione, la Corte territoriale riteneva:
a) che l’assenza della C. dal domicilio dichiarato durante le fasce orare di reperibilità non assumeva in sé e per sé rilevanza disciplinare;
b) che tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia da cui l’appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;
c) che nessun rilievo disciplinare – per l’assenza di intento elusivo – poteva assumere il non essersi presentata alla visita ambulatoriale prescritta dal medico fiscale;
d) che la buona fede della lavoratrice si desume anche dalla certificazione prodotta in atti, dalla quale emerge che essa fu sottoposta a visita di controllo il omissis;
e) che comunque vi è una sproporzione tra addebiti e la sanzione espulsiva adottata.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la C. con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, degli artt. 1175, 1375 e 2687 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, carenza di indagine in merito alla intenzionalità della condotta della lavoratrice ed all’effettivo ricorrere dei dati fattuali posti a fondamento del provvedimento reso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 34 del c.c.n.l. di categoria all’epoca vigente – assume la società ricorrente che le decisioni dei giudici di merito sono censurabili almeno per quattro profili:
a) per non avere essi conferito alcuna valenza probatoria – ai fini della determinazione della oggettiva gravità della condotta della lavoratrice – alla circostanza che la lavoratrice, già assente dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità in data omissis, non si era presentata al controllo ambulatoriale il successivo giorno omissis, come prescritto dal medico fiscale;
b) per avere attribuito i Giudici di appello carattere di esimente all’assenza della ricorrente nel domicilio dichiarato, stante la natura della patologia denunciata (sindrome ansioso depressiva), la quale, invece, non ammette deroghe all’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità;
c) per non aver la lavoratrice provato – come era suo onere ex art. 2687 c.c. – che la visita medica cui era sottoposta presso il suo sanitario di fiducia durante le fase di reperibilità, fosse indifferibile;
d) per avere, la Corte di appello ignorato l’ulteriore inadempienza, posta in essere dalla reclamante, in materia di visite fiscali, per aver violato l’art. 34, lett. b), terzo capoverso del ccnl di categoria all’epoca vigente secondo il quale: “qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale ha comunque l’obbligo di avvertire l’amministrazione entro le 19 dello stesso giorno. (Su tale obbligo cfr. la dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica durante l’orario di reperibilità, ma deve dare dimostrazione della loro urgenza ed indifferibilità e cioè di una necessità di effettuarli solo durante le ore della possibile visita di controllo).
Si tratta, dunque, per la società ricorrente, di rispondere al quesito di diritto formulato con il ricorso principale, se debbono dirsi violati dai giudici di merito i principi generali di correttezza e buona fede, posti dall’art. 1375 c.c., la cui osservanza è indispensabile per assicurare la corretta esecuzione del rapporto stesso, e se deve accertarsi il presupposto della intenzionalità, decisivo ai fini di perseguire disciplinarmente la condotta della dipendente.
Col secondo motivo – denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 41 del ccnl, ed alla L. n. 638 del 1983, art. 8; insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; incongruità ed illogicità delle conclusioni della Corte di appello per mancata ed erronea valutazione delle risultanze processuali soprattutto in ordine alla natura recidivante delle mancanze commesse e della maggiore perseguibilità di detta infrazione. Valutazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; omessa o erronea valutazione delle deduzioni avanzate dal convenuto Istituto su punti decisivi della controversia – rileva la ricorrente che:
a) i Giudici di merito non hanno conferito alcun rilievo al fatto che la lavoratrice | non si sia presentata alla visita di controllo nell’ambulatorio medico disposta dal medico fiscale. Sul punto non è necessario ricordare (cfr. la sentenza appellata) la “buona fede dell’appellata desumibile anche dal fatto che dalla certificazione prodotta dal suo difensore emerge che essa fu sottoposta alla visita di controllo in data omissis, e cioè ben 22 giorni dopo il verificarsi dell’assenza della lavoratrice dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità”;
b) i Giudici di merito non hanno mai dato rilievo alla natura recidivante delle ripetute mancanze poste in essere dalla C., influendo essa certamente sulla determinazione della sanzione disciplinare adottata (cfr. Cass., 13536 del 2002; n. 7391 del 1999 ecc.).
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Le motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, resistono decisamente alle critiche della ricorrente le quali, in buona sostanza, integrano una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale di causa del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.
I Giudici di merito hanno, invero, approfondito tutti i comportamenti addebitati alla C., partendo dalle due contestazioni: la prima, del omissis relativa alla sua assenza – alle ore 18,30 del omissis – dal suo domicilio, in occasione del primo controllo medico fiscale, e la seconda, per essere stata vista, nei giorni omissis, rimanere in spiaggia per qualche ora.
A differenza dei Giudici di merito, la società ricorrente ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico della C. e le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti.
Questa Corte ha più volte statuito – in casi simili – che “per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Anche quanto alla seconda contestazione (l’essere stata vista recarsi al mare, a trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare ivi per qualche ora della mattinata), la decisione adottata dai Giudici di merito appare del tutto ragionevole, una volta escluso, nel particolare caso, che la breve esposizione al sole da parte della lavoratrice potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione.
La sentenza impugnata ha altresì compiuto una attenta disamina della complessiva condotta della C., prima e dopo la malattia. Ciò ha consentito – da una parte – di evidenziare la sua totale incensuratezza, oltre all’assenza di precedenti addebiti a suo carico, nell’intero arco di 17 anni di carriera lavorativa alle dipendenze della società ricorrente, e dall’altra, il suo spirito collaborativo nel manifestare la sua disponibilità a sottoporsi ad una serie di visite fiscali anche a distanza di un giorno l’una dall’altra, il che depone chiaramente per la sua buona fede e l’assenza di intenti elusivi.
Ma anche a non voler trascurare qualche aspetto negativo della sua condotta, resta inconfutabile la sproporzione esistente tra la medesima condotta ed il licenziamento disciplinare il quale costituisce la estrema ratio (cfr. Cass., n. 21213 del 2005).
In conclusione, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della resistente non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.
Sulla base di quanto precede, il ricorso non merita accoglimento e, dunque va respinto con onere a carico della società ricorrente, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 41,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, e spese, IVA e CPA.

Per le opposizioni davanti al Giudice di pace non eccedenti 1.033 Euro è dovuto il solo c.u. ma non la marca da 8 Euro.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile
Circolare n. 4275 del 28 settembre 2010
Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative – Procedimento di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Alcuni uffici giudiziari, in particolare Uffici del Giudice di Pace, hanno chiesto chiarimenti in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30” del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
A seguito di tale riforma, pertanto, i processi in oggetto, antecedentemente esenti “da ogni tassa e imposta”, sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario dovuto per le modifiche a richiesta d’ufficio mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria quali diritti di copia ed imposta di registro.
Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto, rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione della spesa, disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto, le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto.
Si ritiene opportuno precisare, rispondendo sul punto ad alcuni quesiti, che la procedura disciplinata dall’articolo 23 della legge 689/81 ed il relativo regime fiscale, è specifica e non può pertanto trovare applicazione in tipologie analoghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione pubblica.
Si precisa altresì, richiamando sul punto la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, del 30 ottobre 2009, n. 266, che il regime fiscale delle opposizioni, di cui all’articolo 23 della legge 689/81, non trova applicazione nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.
Si pregano i sigg. Presidenti delle Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

 

www.ricorsimulte.it

Mi sono accorto che non ho mai segnalato uno dei miei siti, quello dove è possibile chiedere consulenze per i ricorsi contro le sanzioni amministrative e le cartelle esattoriali, di qualunque genere. L’indirizzo è http://www.ricorsimulte.it. Vi aspetto!

Un caso interessante…in cui qualcuno dovrebbe vergognarsi.

E’ venuta da me (o meglio, è tornata) una cliente, una signora gentile di quasi settant’anni. Tempo fa (2004) venne da me perchè aveva preso una multa sulla Cassia, andando a Viterbo, in un punto in cui venivano (e vengono) installati gli autovelox per fare multe, visto che viene messo un limite talmente basso da essere insostenibile. Decidemmo di fare ricorso al Prefetto, che lo rigettò….però lo fece in ritardo. Di conseguenza, presentammo ricorso al Giudice di Pace di Viterbo. Prima dell’udienza, il Prefetto stesso fece pervenire una nota, con allegata ordinanza, di annullamento dell’ordinanza (essendosi reso conto, dal nostro ricorso, della sua tardività) e di conseguenza, del verbale. Il Giudice prese atto ma annullò comunque l’ordinanza ed il verbale, per la nota questione della taratura. Tutto questo nel 2005.

Oggi, nel 2008, cosa succede? Indovinate, dai, è facile: arriva alla cliente la cartella esattoriale basata su quell’ordinanza, che è carta straccia, del Prefetto. Questi, dopo aver annullato l’ordinanza e dopo la sentenza che ne ha ribadito la nullità, ha comunque inviato gli atti alla Concessionaria per l’emissione della cartella!

Uno scandalo? Sì, esatto. Ora facciamo un ulteriore ricorso, ma questa volta chiediamo (oltre ovviamente alle spese legali), anche i danni. E mi riservo di presentare un bell’esposto alla Procura della Repubblica.

Naturalmente, pubblicherò gli aggiornamenti.