Immissioni: il limite di tollerabilità va valutato caso per caso (Cassazione 939/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 novembre 2010 – 17 gennaio 2011, n. 939
Presidente Rovelli – Relatore Piccialli

Svolgimento del processo

L’avvocato M..C., costituito di persona ex art. 86 c.p.c., nella qualità di proprietario in abitato di XXXXXXX di un immobile adibito ad abitazione e studio professionale, con atto notificato il 6.9.01 citò al giudizio del locale Giudice di Pace la ditta LNE in persona della titolare P.M., conduttrice di un immobile adiacente, al fine di sentirla condannare alla eliminazione delle intollerabili immissioni prodotte da un “grande ventilatore”, di cui chiedeva la rimozione, installato in un’apertura lucifera esistente nel muro comune dividente i due immobili e collegato all’impianto di climatizzazione del negozio-libreria. Deduceva in particolare l’attore che la suddetta installazione era avvenuta “abusivamente ed arbitrariamente” e che le immissioni provocate dal ventilatore, di calore, di esalazioni e sonore, oltre a provocare “fastidi, stress e disturbi alla quiete ed alla salute delle persone” abitanti e lavoranti nel proprio immobile, “in violazione dei diritti di proprietà dell’esponente”, superavano anche i limiti di accettabilità previsti dalle dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95 n. 447 in materia di inquinamento acustico ed ambientale.
Si costituì la convenuta, contestando la fondatezza della domanda ed il giudice adito, all’esito della disposta consulenza tecnica, la rigettò con sentenza del 30.7.02.
Il C. propose appello, ma il gravame, cui aveva resistito l’appellata, con sentenza monocratica del 22/28.2.05 è stato respinto dal Tribunale di L’Aquila, con il carico delle ulteriori spese.
Il giudice di appello ha ritenuto, anzitutto, inammissibile la doglianza dell’appellante, deducente il mancato esame della domanda ex art. 949 c.c., rilevando che, dal petitum e dalla causa petendi esposti in primo grado, l’azione era stata proposta con inequivoco ed esclusivo riferimento all’art. 844 c.p.c. e non anche quale negatoria servitutis. Nel merito detto giudice ha ribadito l’infondatezza della domanda proposta, rilevando, sulla scorta dei dati emersi dalla consulenza tecnica, che le emissioni sonore prodotte dall’impianto di climatizzazione della libreria e percepibili del primo piano dell’immobile XXXXXXXX erano risultate di entità trascurabile e non eccedenti i livelli massimi fissati dalla normativa di tutela ambientale in materia di inquinamento acustico, mentre, per quanto atteneva a quelle percepibili dal piano terra, adibito a porticato e magazzino, il pur accertato superamento della soglia-limite non poteva di per sé comportare l’intollerabilità ex art. 844 c.c. delle immissioni, tenuto della natura dei luoghi (zona cittadina centrale e trafficata), dell’analogia delle destinazioni (l’una commerciale e l’altra a studio professionale) entrambe “lato sensu produttive”, nonché delle esigenze in conflitto, tra cui particolarmente meritevole appariva quella di “rendere confortevoli mediante un adeguato riscaldamento o refrigerazione i locali del negozio”.
Contro tale sentenza l’avvocato C.  ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso.
Successivamente sono intervenuti, costituendosi con apposita comparsa, G..D.L.  , S..C. e C.L. quali eredi dell’avvocato M..C.    deceduto il (OMISSIS) , al riguardo producendo copie del certificato di morte e della denuncia di successione, facendo proprie le richieste di cui al ricorso.
È stata infine depositata una memoria illustrative per la resistente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, nel la quale non erano state riportate esattamente le conclusioni attrici, deducenti anche la lesione del diritto di proprietà derivante dalle immissioni di calore, esalazioni e rumori intollerabili, provenienti dall’impianto di ventilazione abusivamente ed arbitrariamente apposto in corrispondenza dell’apertura lucifera, causale della domanda non esaminata, con conseguente omissione di pronunzia. Con il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e connessa carenza di motivazione, si lamenta che il giudice di appello, che aveva il dovere di riesaminare la questione, convertendosi il suddetto motivo di nullità in motivo di impugnazione, abbia al riguardo erroneamente ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda ribadita dall’appellante anche sotto il profilo di cui all’art. 849 c.c.. Detto giudice, peraltro, non avrebbe tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, !’azione inibitoria ex art. 844 c.c. non solo ha natura reale, rientrando nello schema della negatoria servitutis, ma ha pure natura personale, in quanto intesa a respingere turbative o molestie di fatto; una corretta qualificazione della domanda avrebbe comportato la necessità esaminarla anche sotto il profilo suddetto, escludendo la ravvisata mutatio libelli.
I due motivi, che per l’intima connessione tra le censure proposte vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio, consentito in questa sede dalla natura essenzialmente processuale delle censure, si rileva che l’avvocato C.   chiese, nelle proprie richieste conclusive, la condanna della convenuta alla “rimozione del detto impianto di ventilazione ed al risarcimento dei consequenziali danni…” previa dichiarazione della “illegittimità delle immissioni di calore, esalazioni e rumori intollerabili provenienti dal ventilatore abusivamente installato…in corrispondenza dell’apertura lucifera all’interno del fabbricato…non solo in danno dei diritti di proprietà dell’attore, ma anche in violazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95 n.447 in materia di inquinamento acustico“, causali queste ultime sostanzialmente ribadenti la premessa espositiva, in cui si era riferito della suddetta installazione, abusiva ed arbitraria, perché operata in violazione sia del diritto di proprietà dell’esponente, sia delle norme speciali in materia di inquinamento acustico ed ambientale.
Tanto premessola anzitutto rilevato che tali ultimi specifici riferimenti normativi e la dedotta intollerabilità delle subite immissioni rendeva inequivocabile, pur in mancanza di un’espressa citazione della disposizione civilistica, il riferimento all’art. 844 c.c., il cui primo comma appunto fa riferimento al criterio della “normale tollerabilità” delle immissioni, al fine si stabilire se il vicino che le subisca sia tenuto o meno, tenuto conto della condizione dei luoghi ed, eventualmente, dei sussidiari criteri di cui al secondo comma, a sopportarle.
Né la generica deduzione della “violazione del diritto di proprietà”, in correlazione alla lamentata “abusività ed arbitrarietà” dell’installazione del ventilatore in corrispondenza di un’apertura lucifera ed in posizione tale da immettere esalazioni ed emanazioni sonore prodotte dall’impianto in direzione ed all’interno dell’immobile dell’attore, era tale da imprimere alla domanda, specificamente diretta all’ottenimento di una tutela restitutoria e risarcitoria per eccedenza dai limiti di cui all’art. 844 c.c., anche una concorrente qualificazione di actio negatoria servitutis ex art. 849 c.c.. Pur convenendosi, in astratto, che siffatta qualificazione, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (nella specie poi intervenuto nella comparsa conclusionale), avrebbe potuto essere operata ex officio, in base al principio iura novit curia (altrimenti espresso dal noto brocardo da mihi factum dabo tibi ius), da parte del giudice, non vincolato nell’individuazione della causa petendi dalle citazioni normative, più o meno conferenti, dell’attore, decisiva nella fattispecie deve ritenersi la circostanza che l’azione fosse stata proposta esclusivamente contro il conduttore dell’immobile confinante e non anche contro il proprietario dello stesso, che nell’actio negatoria, di natura reale e diretta all’accertamento della libertà di un fondo rispetto all’altro, è il solo legittimato passivo, in quanto potenziale titolare della servitù che si intende negare nella vindicatio libertalis, mentre l’esecutore materiale dell’opera, ove soggetto diverso dal proprietario, può solo rispondere unitamente a quest’ultimo per le conseguenze dannose delle stessa, nella eventualmente concorrente azione risarcitoria (v. Cass. 1553/05, 13186/92).
Pertanto le questioni del mancato esame delle conclusioni, da parte del primo giudice (nell’epigrafe della cui sentenza, peraltro, risultano trascritte le richieste attrici, conformi a quelle iniziali in precedenza menzionate), nella parte in cui sarebbe stato invocato, esplicitamente o implicitamente, anche l’art. 849 c.c., e dell’omessa pronunzia sostitutiva al riguardo da parte del giudice di appello, ancor prima che infondate, risultano inammissibili per difetto di rilevanza, perché un’actio negatoria servitutis proposta contro il solo autore materiale dell’opera sarebbe stata radicalmente inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
Per converso ammissibile, sebbene proposta contro la sola conduttrice dell’immobile da cui provenivano le immissioni ritenute intollerabili, va ritenuta la domanda ex art. 844 c.c., in concreto proposta, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, ravvisante la legittimazione passiva in siffatte azioni anche o soltanto dei soggetti titolari di diritti personali di godimento dell’immobile, allorquando, come nella specie, la domanda sia diretta soltanto al conseguimento di provvedimenti inibitori e risarcitori, e non anche all’emissioni di statuizioni restitutorie implicanti interventi diretti sull’immobile (v. tra le altre Cass. 8999/05, 15392/00).
Con il terzo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in riferimento agli artt. 949 e 890 c.c., con connesse carenze ed illogicità della motivazione. Si lamenta che i giudici di appello, in contraddizione con la, pur corretta, premessa secondo cui per verificare la liceità delle immissioni sarebbe stato necessario far riferimento al parametro della normale tollerabilità indicato dall’art. 844 c.c., e pur dando atto che il c.t.u. aveva accertato, in corrispondenza del porticato e dei locali a piano terra, la sussistenza di un livello differenziale di rumore superiore di 5 decibels al limite di accettabilità previsto dalla normativa sull’inquinamento acustico, nonché concentrazione di particelle di polvere atmosferica provenienti dal ventilatore posto nell’immobile contiguo, avrebbe confermato l’erroneo giudizio di primo grado. A tal riguardo il tribunale sarebbe incorso in una errata ed inconferente valutazione della condizione dei luoghi e di elementi oggettivi non significativi, quali la posizione centrale del negozio e la destinazione asseritamente analoga dei due immobili, in realtà non sussistente, e si sarebbe basato, peraltro incongruamente, sui soli parametri fissati da norme speciali, contenute nella L. 26.1.95 n. 447, finalizzate precipuamente alla tutela di interessi generali, e non anche sul prudente apprezzamento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, va compiuto dal giudice di merito al fine di comparare le esigenze in conflitto, di tutela del diritto di proprietà, segnatamente sotto il profilo della tranquillità delle relative facoltà di godimento, e di quello all’esercizio di un’attività commerciale.
Il motivo, a parte il non conferente richiamo agli artt. 949 e 890 c.c. (attinenti all’inammissibile riferimento alla non proposta azione negatoria, in relazione alle distanze legali prescritte per fabbriche e depositi nocivi) ed il profilo di doglianza relativo all’accumulo di polveri, che ponendosi in contrasto con la relativa esclusione da parte del c.t.u. riferita in sentenza, si risolve in una inammissibile censura in fatto, risulta per il resto fondato, nei termini di seguito precisati, e va accolto per quanto di ragione.
Come si è riferito in narrativa, il Tribunale, dato atto che solo a livello del piano terra, le immissioni acustiche provenienti dall’attiguo immobile, attraverso l’apertura lucifera interessata dal ventilatore, eccedevano il limite di accettabilità previsto dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, ha tuttavia respinto la domanda inibitoria e risarcitoria ex art. 844 c.c., sul rilievo che la particolare destinazione di tali parti dell’immobile dell’attore, in conflitto con le analoghe esigenze lato sensu produttive, della controparte non giustificassero l’emissione dei richiesti provvedimenti, al riguardo sostanzialmente privilegiando quelle dell’attività commerciale svolta dalla convenuta, richiedenti un adeguato regolamento della temperatura nel negozio.
Siffatto argomentare, oltre a partire da premesse in parte indimostrate ed inaccettabili, quali il presunto uso limitato delle parti inferiori dell’immobile dell’attore, l’assoluta necessità dell’installazione del ventilatore nella posizione lamentata e non altrove e la parificabilità di massima di due attività del tutto eterogenee, l’una libero professionale, implicante attività di studio e consultazione e, dunque, richiedente particolare tranquillità, l’altra di tipo commerciale, non ha tenuto conto di principi affermati da questa Corte, che avrebbero comportato una diversa e più attenta valutazione della vicenda.
In particolare va ribadito il principio, a termini del quale “in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.” (Cass. 1418706).
Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull’evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico. Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano terra dell’immobile XXXXXXXX erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso l’intollerabilità ex art. 844 c.c., non tenendo conto che, pur nel “tempo strettamente necessario al loro utilizzo” (come detto in sentenza), chi si trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone, così finendo con il disattendere anche l’altro principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall’art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all’attività produttiva (v. in particolare, Cass. nn. 5564/10, 8420/06).
Per quanto attiene poi alla tollerabilità delle immissioni ai piani superiori, il giudice di merito ha ritenuto esaustiva la semplice circostanza che le propagazioni sonore a quel livello fossero al di sotto (peraltro senza precisare il relativo margine) della citata soglia di accettabilità prevista dalla legge speciale, incorrendo così nell’ulteriore errore di attribuire tout court rilevanza decisiva, in contrasto con la seconda parte del principio in precedenza citato, a tale mancato superamento, e nell’omissione di quella specifica ed approfondita indagine, richiesta dall’art. 844 c.c. e ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, evidenziante il carattere non assoluto del limite civilistico di tollerabilità delle immissioni (v., tra le più recenti, Cass. n. 3438/10), al fine di stabilire se in concreto, avuto riguardo alla particolare situazione dei luoghi {nella specie caratterizzata dalla destinazione a studio ed abitazione dei piani superiori dell’immobile dell’attore) le stesse fossero compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane attività di vita professionale e domestica dell’attore e della sua famiglia. La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per nuovo giudizio di appello ad altro magistrato del Tribunale di Sulmona, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie, nei limiti di cui motivazione, il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Tribunale di Sulmona, in persona di diverso magistrato.

Ipoteca gravemente illegittima: finalmente una condanna di Equitalia Gerit a risarcire i danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010
Presidente Moriconi

Osserva:
le domande di T. B. sono del tutto fondate.
In relazione a cartella esattoriale n. …/000 ammontante ad €.1.900,00 la spa Gerit Equitalia comunicava a T. B. di aver iscritto in data 4.11.2009 (provv. n. …) ipoteca  sugli immobili della medesima.
L’iscrizione ipotecaria, gravemente illegittima, è da annullare (con condanna della spa Gerit Equitalia a cancellarla a sua cura ed a sue spese) per due ordini di ragioni:
1.   In  primo luogo il titolo esecutivo (vale a dire la cartella esattoriale n. …/000 sottesa alla iscrizione ipotecaria) era stato sospeso dal Giudice di Pace di Ostia in data 18.7.2008 in contraddittorio con la stessa spa Gerit Equitalia.
2.   In secondo luogo è illegittimo iscrivere ipoteca per somme, come in questo caso, che non superano gli €.8.000.
Se sul primo punto non vi sono particolari osservazioni da svolgere: essendo sospeso, nei confronti della stessa spa Gerit, il titolo esecutivo la successiva iscrizione da parte sua di ipoteca legale  non solo è manifestamente illegittima, ma costituisce un vero e proprio abuso di diritto, sanzionabile ai sensi dell’art.96 cpc.
Quanto al secondo punto secondo consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. in http://afolostia.com) esistente e conoscibile ben prima della conforme pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22.02.2010 n. 4077, l’iscrizione essendo stata imposta per un credito che non supera gli €.8.000, è illegittima.
Si legge nella sentenza Nrg 1262/07 – sentenza del 30/04/09 (voce esecuzione forzata):
L’ipoteca è stata iscritta illegittimamente.
Ed invero l’importo totale dei crediti è di €.5.300, pari al doppio dell’importo iscritto a ruolo di €.2.973.
L’art.77 del DPR 602/1973 prevede che decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
In base a tale norma la spa Gerit ritiene di avere agito correttamente affermando che non esiste, come invece sostiene la deducente, alcun importo minimo per iscrivere ipoteca.
L’affermazione, solo apparentemente esatta, non è condivisa dal Giudice, derivata com’è da una lettura errata e non consapevole delle norme.
L’art.77 va letto infatti nel contesto unitario della legge, nella quale esiste anche una diversa e significativa previsione.
L’art.76 infatti dispone, fra l’altro, che il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro.
Dal suo canto l’art.2808 cc dispone che l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione
Le norme del DPR 602/1973citato, frutto di disordinati e torrentizi rimaneggiamenti dell’originario testo, non sono coordinate e vanno interpretate in modo che abbiano un significato logico e giuridico accettabile e conforme ai principi dell’ordinamento.
Non è possibile ritenere che si sia inteso modificare implicitamente  la struttura del diritto reale di garanzia che risponde al nome di ipoteca.
Anche un legislatore non troppo esperto quale l’attuale non lo avrebbe potuto fare così disinvoltamente. Modificare un istituto millenario e ben radicato fin dentro l’attuale sistema giuridico non è cosa che si possa fare o ritenere fatta per implicito o di straforo.
E pertanto poiché non ha senso giuridico immaginare un’ipoteca orbata del diritto di espropriare (e ridotta a semplice prenotazione reale per una eventuale espropriazione da altri iniziata e che potrebbe non intervenire mai !?!) occorre più realisticamente affermare che l’ipoteca può essere iscritta solo laddove il credito complessivamente iscritto a ruolo superi gli ottomila euro.
Una testuale conferma della esattezza della tesi deriva dal fatto che la legge usa l’espressione credito per cui si procede.
Ebbene, ipotizzando un’ipoteca priva del diritto di espropriare, non si vede proprio come il concessionario potrebbe procedere.  Al contrario dopo aver iscritto l’ipoteca potrebbe solo stare fermo e sperare che esista un altro creditore che inizi una procedura immobiliare sullo stesso immobile ipotecato per partecipare alla futura distribuzione …. altrimenti l’ipoteca avrebbe solo lo scopo di infastidire il debitore, scopo questo che ripugna attribuire ad un legislatore sano di mente.
Ricostruzione della norma, quella a seguire la tesi della spa Gerit, assurda quindi ed inaccettabile e pertanto da respingere.
Ne deriva l’illegittimità della iscrizione ipotecaria.
Va pertanto dichiarata la nullità della ipoteca iscritta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La spa Gerit Equitalia va inoltre condannata ai sensi del terzo comma dell’arto.96 cpc. che prevede che:
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 (GU 95 L 19.6.2009) ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:
– in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ;
– non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
– l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del Giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
– a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
– infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l’unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).
Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, chi scrive opina che debba sempre esistere qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, in questo caso della soccombenza).
Come detto, invece, non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno.
O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell’articolo in commento.
Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico.
Nel caso di specie considerate le circostanze elencate ai n.ri 1 e 2 non vi è dubbio che la soccombente abbia agito abusando, in modo clamoroso, del suo diritto di iscrivere ipoteca legale, con dolo.
Ed invero essendo stata parte del procedimento nel quale era stata sospesa l’esecutorietà del titolo, non poteva non sapere che l’ipoteca che successivamente iscriveva era del tutto illegittima.
L’ammontare della somma deve essere proporzionato
1.   allo stato soggettivo della spa Gerit Equitalia (e per essa dei suoi organi operativi), che in questo caso è da qualificarsi doloso; infatti la convenuta essendo parte costituita della causa nella quale il Giudice aveva sospeso l’esecutorietà non poteva non sapere che non doveva assolutamente, non poteva assolutamente scrivere ipoteca; l’averlo fatto connota condotta volontariamente arbitraria;
2.   alla qualità del responsabile, in questo caso trattandosi di soggetto di notevolissime dimensioni, necessariamente ben strutturato, come si evince logicamente dalla necessità di supportare con una adeguata estesa e competente organizzazione lo svolgimento delle funzioni che in epigrafe accompagnano la ragione sociale (.. Agente per la Riscossione della Provincia di Roma). A tale soggetto sono concessi grandi poteri (per rimanere ai più noti, ipoteca legale, fermo di veicoli e natanti..) ai quali, come è giusto, si deve accompagnare un senso di responsabilità, di prudenza, e di equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica;
3.   alla importanza della misura cautelare o esecutiva di cui si discute. Nel caso di specie si tratta di vincolo assai invasivo e penalizzante per chi lo subisce, sia dal punto di vista oggettivo (è del tutto inutile soffermarsi a ricordare gli effetti dell’ipoteca, quelli diretti e quelli indiretti, sulla commerciabilità del bene, sulla possibilità di ottenere mutui e finanziamenti e via dicendo) e sia dal punto di vista soggettivo, per lo stress, l’agitazione, la preoccupazione per le gravi conseguenze,  la vergogna ed altri sentimenti che secondo id quod plerumque accidit invadono chi lo patisce;
4.   alla forza ed al potere economico del responsabile. Attesa infatti la funzione, sopra esplicitata del nuovo istituto, non v’ha dubbio che la somma che il Giudice pone a suo carico debba costituire un efficace deterrente per la reiterazione di analoghe condotte. Diversa di conseguenza sarà la somma a valere per un pensionato sociale rispetto a soggetto dotato di elevati mezzi economici;
5.   alla condotta processuale della convenuta. La Gerit non ha manifestato alcuna resipiscenza esponendo argomenti errati o non pertinenti alla fattispecie:
a.   l’illustrazione delle caratteristiche e finalità astratte dell’ipoteca legale  è inutile ed irrilevante disquisizione teorica;
b.   la spa Gerit era parte del procedimento davanti al GDP per l’annullamento della cartella esattoriale de qua. Nel provvedimento di fissazione dell’udienza al 6.11.2008 il GDP sospendeva la esecutorietà del titolo, sicché alla data del 4.11.2009 (comunicazione iscrizione ipoteca) la spa Gerit sapeva benissimo dell’avvenuta sospensione;
c.   non è vero, come si legge nella comparsa del 6.4.2010 della spa Gerit, che il giudizio di merito sia in corso; al contrario in data 18.2.2010 la cartella de qua veniva annullata con sentenza;
d.   come comprova il fascicolo di parte spa Gerit, dal quale non risulta alcun documento depositato, è affermazione priva di riscontro che la procedura di iscrizione ipotecaria sia stata chiusa;
e.   l’affermazione che la cartella esattoriale sia stata a suo tempo notificata è del tutto irrilevante ed esposta senza alcuna ragione.
Tutto ciò considerato e valutato, la somma che si reputa equo attribuire all’attrice ed a carico della spa Gerit Equitalia è quella di €.25.000,00.
La sentenza  è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
ANNULLA l’ipoteca legale iscritta in data 4.11.2009 (provv. n. …)  dalla  Spa Equitalia Gerit  in persona del suo legale rappresentante pro tempore sugli immobili di T. B.;
CONDANNA Spa Equitalia Gerit in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di T. B. in complessivi €.5.000,00  di cui  €.800,00 per spese, oltre IVA e CAP;
CONDANNA Spa Equitalia Gerit in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di T. B. ed ai sensi dell’art. 96 III° comma cpc della somma di €.25.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Sinistri stradali: il danneggiato ha la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cassazione 291 del 2011).

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 novembre 2010 – 10 gennaio 2011, n. 291
Presidente Trifone – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

A..R. e P..M. , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore R.R. , convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano B.E. , L’Abeille – Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. e SAI – Società Assicuratrice Industriale s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti nell’incidente verificatosi il (OMISSIS) allorché l’autovettura sulla quale viaggiavano, condotta da A..R. , era stata violentemente tamponata prima da un veicolo rimasto sconosciuto, e poi dall’Alfa 75 guidata dal B. .
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese.
Con sentenza del 5 luglio 2001 il Tribunale di Milano, dichiarata la concorrente responsabilità, per la quota di un terzo, del B. , e per la quota di due terzi di A..R. nella causazione del sinistro, condannò il B. e il suo assicuratore AXA s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dai R. , in ragione di un terzo.
Proposto gravame da R..R. e da P..M. , la Corte d’appello, in data 6 giugno 2005, lo ha respinto.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione R.R. e P..M. articolando due motivi e notificando l’atto a E..B. , Axa Assicurazioni (già Abeille s.p.a.) Fondiaria – SAI s.p.a. e A..R. .
Solo AXA Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 1292 e 2055 cod. civ., anche in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. La censura ha ad oggetto l’affermazione della Certe territoriale secondo cui la domanda volta ad ottenere la condanna di E..B. al risarcimento integrale dei danni, quale condebitore tenuto in solido con R.A. , vettore delle appellanti, sarebbe nuova e quindi inammissibile. Tanto sul rilievo che gli attori avevano evocato in giudizio l’impresa designata S.A.I. s.p.a. (per l’automobilista rimasto sconosciuto), il B. e la compagnia assicuratrice dello stesso; che,. esclusa ogni responsabilità del guidatore rimasto sconosciuto e determinata nella misura di un terzo quella del B. , la doglianza con la quale R..R. e M.P. si erano lamentate in sede di gravame che quest’ultimo e AXA s.p.a. non fossero stati condannati al risarcimento integrale dei danni presupponeva un diverso rapporto di solidarietà; che, invero, passata in giudicato la esclusione della solidarietà inizialmente invocata, non restava che la responsabilità individuale del B. , accertata nella misura di un terzo.
Secondo le esponenti tali argomentazioni violerebbero il principio per cui il creditore di una obbligazione al cui adempimento sono solidalmente tenute più persone può chiedere a una sola di esse il risarcimento dell’intero danno.
1.2 Col secondo mezzo le impugnanti lamentano violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con riferimento alla loro condanna al pagamento delle spese processuali, evidenziando che queste dovevano invece essere poste a carico della controparte e distratte a favore dell’avvocato Beniamino Sangiorgio, che si era dichiarato antistatario.
2 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati, perché la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (confr. Cass. civ. 5 ottobre 2004, n. 19934).
Tanto premesso, si tratta ora di stabilire se, qualora, come nella specie, il danneggiato abbia agito per far valere la responsabilità di un solo soggetto nella produzione del danno e nel corso del giudizio si pervenga all’affermazione della concorrente responsabilità di quel soggetto e di altro non originariamente convenuto, il danneggiato stesso possa in appello chiedere la condanna all’intero risarcimento del primo, ex art. 2055 cod. civ., o se tale domanda debba considerarsi inammissibile perché nuova.
La soluzione della questione dipende dai principi testé esposti e, più in generale, dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e segg. cod. civ.: di tali canoni invero l’art. 2055 c.c. – a tenor del quale, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno – rappresenta una particolare applicazione in tema di fatti illeciti. Infatti, come innanzi esplicitato, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta rinuncia alcuna alla solidarietà tra tutti coloro ai quali lo stesso fatto dannoso risulti in definitiva imputabile.
Per queste ragioni non può condividersi il convincimento del giudice di merito e cioè che la domanda di integrale risarcimento proposta nei confronti di uno dei coobbligati sia nuova sotto il pirofilo della causa petendi: la natura solidale intrinseca all’obbligazione da fatto illecito imputabile a più persone cede solo a fronte di una specifica rinunzia del creditore danneggiato. Il che comporta che, anche se la richiesta di graduazione delle colpe sia stata ritualmente introdotta non dal danneggiato, ma da colui che originariamente è stato chiamato a rispondere in via esclusiva del fatto illecito, e il dibattito processuale si sia correttamente svolto su questo tema, nessuna mutazione della causa petendi può ritenersi verificata ad opera del danneggiato che, in sede di gravame, senza contestare l’accertato concorso di colpa, insista tuttavia nella richiesta di integrale risarcimento nei confronti del solo corresponsabile evocato in giudizio.
3 A ciò aggiungasi, a confutazione dei rilievi formulati in controricorso, che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade in campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. A norma dell’art. 41, comma secondo, cod. pen., invero, l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite va esclusa solo laddove a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, con conseguente degradazione del legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell’art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude la responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no.
In sostanza, ai fini della applicazione dell’art. 2055 cod. civ., è da ritenersi sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, ovvero delle norme giuridiche da essi violate, così che risulta del tutto irrilevante che le condotte lesive si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità (confr. Cass. civ. 12 marzo 2010, n. 6041; Cass. civ., 2 luglio 1997, n. 5944).
4 Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: la graduazione delle colpe tra i soggetti responsabili di un medesimo fatto illecito, avendo soltanto la funzione di ripartire internamente tra i coobbligati l’obbligazione risarcitoria, non elimina affatto la solidarietà tra loro esistente, di talché la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Legge Pinto contro la lunghezza dei processi: lo Stato ha l’obbligo di risarcire entro sessanta giorni (Consiglio di Stato, 9541/2010)

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29 dicembre 2010, n. 9541
Presidente Trotta – Relatore De Felice

Fatto

I ricorrenti in ottemperanza agiscono con distinti ricorsi per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale emesso dalla Corte di appello di Palermo (in realtà si tratta di un unico giudizio, r.g.n.44 del 2008, definito con unico decreto, cron, n.6456), che, in accoglimento in loro favore di ricorsi proposti ai sensi dell’art. 3 L.89 del 2001, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme come indicato in parentesi (euro 4.500 a favore di ognuno dei ricorrenti, e cioè C.A., D.G., R.A., P.F., C.R., M.G., S.E., G.C., F.G., S.G., C.E., A.S., F.A.).
Tali giudizi di ottemperanza sono stati già riuniti da questa sezione con ordinanza n.339 del 2010, attesa la connessione oggettiva e soggettiva e la considerazione che trattasi di medesima questione di diritto.
Questa sezione, con la medesima ordinanza, ha altresì chiesto al Dipartimento Amministrazione Generale del personale e dei servizi- Direzione centrale dei servizi del tesoro – rilevato che solo nei giudizi r.g.n. 3083, 304 e 3085 del 2010 (Parello, Chibbaro, Mattaliano) era iniziato il procedimento di liquidazione con la autorizzazione di pagamento, finalizzata alla estinzione del debito in favore dei creditori, mentre nulla risultava per il resto – chiarimenti in ordine allo stato dei pagamenti e alla eventuale sussistenza di motivi giustificativi di tipo ostativo.
Le cause sono state rinviate alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010.
Nel frattempo, con nota depositata in data 3 dicembre 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri- DAGL, Ufficio per il contenzioso e per la consulenza giuridica, si è limitata a rappresentare che nelle controversie relative agli indennizzi in questione la legittimazione passiva spetterebbe al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nulla altro è stato aggiunto dalle amministrazioni statali in relazione allo stato dei procedimenti estintivi dei debiti.
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010 la causa (con i giudizi riuniti) è stata trattenuta in decisione.

Diritto

I proposti ricorsi per l’ottemperanza vanno accolti.
La sezione ha già chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n.89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore e efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza (ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2007, n.6318); tale rimedio è esperibile per la esecuzione di una condanna al pagamento di somme di danaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione dinanzi al giudice civile, con il solo limite della impossibilità di conseguire due volte la medesima somma.
Non sussistono dubbi in relazione al passaggio in giudicato del decreto posto come titolo del credito, né l’Amministrazione ha dedotto alcuna contestazione sul punto.
Non sussistono dubbi quindi sia in relazione alla idoneità del titolo alla esecuzione che al suo passaggio in giudicato.
Sussiste anche la inerzia dell’Amministrazione che, solo con riguardo a tre ricorsi su tredici, ha fatto presente di avere attivato il procedimento di pagamento, mentre nulla ha dedotto, senza spiegazioni, per i restanti creditori.
Per inciso, il Collegio rileva che, come noto, la iniziativa del procedimento di pagamento così come l’autorizzazione al medesimo pagamento è ben lungi dal dimostrare la effettiva estinzione, tramite pagamento materiale, del debito esistente.
Con riguardo poi alla eccezione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la effettiva legittimazione passiva nella suddetta materia, che spetterebbe al Ministero delle Finanze, il Collegio rileva che il titolo (successivo alla invocata legge finanziaria per il 2007) è stato emesso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; inoltre, nel giudizio non è stata sollevata la eccezione ai sensi dell’art. 1 L.260 del 1958 e quindi vale il principio della unità della persona giuridica statale, fermo restando il principio secondo cui non può escludersi la dovutezza del Ministero dell’Economia, proprio alla luce della invocata normativa.
Conclusivamente, va dichiarato l’obbligo sia del Ministero dell’economia e delle finanze che della Presidenza del Consiglio dei Ministri di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di recezione della comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione se precedente, della presente sentenza, della complessiva somma di euro 4.500 dovuta per il suddetto titolo a favore di ognuno dei tredici ricorrenti.
Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale commissario ad acta il direttore dell’Ufficio X della direzione centrale dei servizi del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie i ricorsi riuniti sopra indicati in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo delle amministrazioni statali di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;
Condanna le amministrazioni statali intimate al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di euro seimilacinquecento, in ragione di cinquecento euro a ricorrente, oltre accessori come per legge (IVA e CPA).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Lavoro: in caso di licenziamento nullo perchè intimato in forma orale il risarcimento del danno è pari alle retribuzioni perdute (Cass. 77/2011)

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 gennaio 2011, n. 77

Fatto e diritto

Ritenuto che con sentenza del 24 marzo 2006 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, accertava un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la legge nazionale dilettanti della Federazione italiana gioco calcio e B.M. a partire dal giugno 1994, dichiarava nullo il licenziamento orale intimato il 31 maggio 1998 e condannava la Lega a risarcire il danno in misura pari alle retribuzioni spettanti fino a tre anni dopo il licenziamento;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la Lega ed in via incidentale il B. , che è anche controricorrente. Considerato che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;
che col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 115, 116, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali, idonee ad escludere il rapporto di lavoro subordinato; che il motivo non è fondato giacché la Corte d’appello ha accertato l’assoggettamento del lavoratore a direttive della datrice di lavoro circa le mansioni da svolgere, ad un orario di sei ore al giorno ed all’obbligo di giustificare le assenze nonché di chiedere ferie e permessi, così esattamente ravvisando la subordinazione;
che l’accertamento è avvenuto in base ad una valutazione delle prove non censurabile nei giudizio di legittimità;
che le stesse considerazioni debbono essere svolte in ordine al secondo motivo del ricorso principale, con cui è lamentata l’erronea o non motivata valutazione delle prove, invocandosi gli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.;
che con unico motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione degli artt. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, 1227 e 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito liquidato il danno da licenziamento orale limitandolo a tre anni di retribuzione perduta, invece di riferirlo, come dovuto, a tutte le retribuzioni non percepite, ossia ravvisando un concorso di colpa del lavoratore danneggiato, mai prospettato dalla datrice di lavoro; che il motivo non è fondato;
che il lavoratore licenziato senza l’osservanza dell’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, non fruisce della tutela dell’art. 18 cit. ma può far valere la nullità del licenziamento, che non interrompe la continuità del rapporto di lavoro. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa, imputabile al datore di lavoro, genera il diritto al risarcimento del danno, normalmente pari alle retribuzioni perse (Cass. 8 giugno 2005 n. 11964, 18 maggio 2006 n. 11670, 1 agosto 2007 n. 16955);
che nel caso di specie la Corte d’appello nel determinare ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. la perdita derivata al lavoratore-creditore dall’illegittimo allontanamento dal posto di lavoro, ha inesattamente richiamato l’art. 1227 cod. civ., evocando una colpa dello stesso creditore in realtà non prospettata dalla controparte, ma ha nella sostanza valutato il danno in via equitativa (art. 1226 cod. civ.), plausibilmente escludendo una inattività forzata del lavoratore per più di un triennio ed ha così espresso un apprezzamento incensurabile in questo giudizio di legittimità; che, rigettati entrambi i ricorsi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Incidenti e motociclisti: per la Cassazione (26568/10), il risarcimento del danno va ridotto se non viene indossato il casco.

Il testo dell’ordinanza del 30 dicembre 2010:

Cass. 26568 del 30 dicembre 2010

 

Cassazione 24401 del 2001: malasanità, l’Asl paga anche il danno morale per un’infezione contratta in struttura ospedaliera pubblica.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 22 ottobre – 1 dicembre 2010, n. 24401
Presidente Morelli – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

Con citazione del gennaio 1993 D.S.M. e O.C., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore D.S.A.L., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Verona La ULSS omissis Regione Veneto nonché i dottori Z.L. e B.A. per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia che, per difetto di assistenza e di cure adeguate al momento del parto, avvenuto il omissis, presso il Policlinico di omissis, aveva riportato gravi lesioni cerebrali.
Resistettero i convenuti, che contestarono l’avversa pretesa.
Nel corso del giudizio, a seguito di chiamata in causa, si costituirono Milano Assicurazioni s.p.a., l’Azienda Ospedaliera omissis, la ULSS omissis e il Commissario Liquidatore della soppressa ULSS omissis.
Con sentenza in data 5 aprile 2000 il Tribunale di Verona condannò Z.L., B.A. e il Commissario Liquidatore della ULSS omissis al pagamento, in solido tra loro, della somma di L. 2.258.669.530, oltre rivalutazione e interessi, in favore di D.S.A.L.; della somma di L. 80.000.000, oltre rivalutazione e interessi, in favore di O.C.; del medesimo importo in favore di D.S.M..
Su gravame principale del dott. Z.L. e della Milano Assicurazioni e incidentale del dott. B., dei D.S. e del Commissario Liquidatore dell’ULSS omissis, la Corte d’appello di Venezia, in data 16 marzo 2005, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, per quanto qui interessa: a) escluse ogni responsabilità dei dottori Z. e B. e, quindi, della società assicuratrice, per l’effetto condannando al risarcimento danni, in favore di D.S.A.L., il solo Commissario Liquidatore della ULSS omissis; b) maggiorò a Euro 61.974,83 l’importo spettante a ciascuno dei genitori del soggetto leso; c) dispose la detrazione dalle somme spettanti agli attori dell’acconto versato dall’assicuratore della Gestione Liquidatoria dell’ULSS omissis.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la ULSS omissis della Regione Veneto, in persona del Commissario liquidatore, formulando cinque motivi e notificando l’atto a D.S.A.L., a D.S.M. e a O.C., in proprio e nella qualità, a Z.L., ad B.A., a Milano Assicurazioni s.p.a., alla ULSS omissis, alla ULSS omissis della Regione Veneto e all’Azienda Ospedaliera di omissis.
Resistono con controricorso, proponendo altresì ricorse incidentale affidato a due motivi, D.S.A.L., D.S.M. e O.C., al quale ribattono con distinti controricorsi la ULSS omissis della Regione Veneto, Z.L. e B.A..
Z.L., B.A. e i D.S. hanno anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti dalla ULSS omissis della Regione Veneto e da D.S.A.L., D.S.M. e O.C. avverso la stessa sentenza.
1.1 Partendo dal ricorso principale, col primo motivo la ULSS omissis denuncia violazione degli artt. 2043 e 1123 c.c., contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Oggetto della critica è la soluzione, asseritamente disinvolta, data dal giudice di merito al nodo cruciale della causa, costituito dall’esatta individuazione della eziologia dei danni cerebrali subiti dalla neonata. Si trattava invero di appurare: a) se l’handicap neurologico ebbe causa nell’emorragia cerebrale; b) se la patologia emorragica fu prodotta dalla sepsi di Klebsiella; c) se l’infezione fu contratta perché erano state violate norme di igiene ospedaliera.
Secondo la ricorrente la Corte territoriale, nel risolvere in senso positivo tali questioni, avrebbe enunciato il suo convincimento in termini puramente assertivi. E invero, trasformando in nesso eziologico assolutamente certo una connessione meramente occasionale tra sepsi ed emorragia e un legame puramente ipotetico tra infezione e difetto di igiene dell’ospedale, il decidente avrebbe fatto malgoverno delle norme di diritto in tema di nesso di causalità.
1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, art. 2907 cod. civ. Deduce che gli attori avevano, nell’atto introduttivo del giudizio, chiesto la condanna dei medici Z. e B. in ragione della negligenza e della imperizia alle quali era stata improntata la loro condotta, mentre quella della ULSS omissis era stata domandata in base al rapporto organico.
Il giudice di prime cure aveva invece condannato l’Unità Sanitaria anche per non avere adeguatamente organizzato il servizio ospedaliero e segnatamente il reparto di pediatria.
Tale statuizione era stata oggetto di appello incidentale, col quale era stato denunciato l’ultrapetizione e l’extrapetizione in cui era incorso il decidente, posto che l’ente ospedaliere era stato condannato per una condotta autonoma non dedotta nell’atto in introduttivo. Ma la Curia territoriale avevo confermato la responsabilità dell’impugnante senza dare alcuna risposta in proposito e senza neppure accertare se l’infezione era stata cagionata da scarsa igiene dei locali, da trascurati comportamenti del personale, dal consentito ingresso di persone estranee all’ambiente o da altra causa. La variazione della causa petendi – e la connessa violazione delle regole del contraddittorio – era particolarmente visibile a sol considerare che la pretesa responsabilità dell’ente ospedaliero per fatti diversi dalla condotta dei propri medici non era stata oggetto di alcuna domanda di modo che i convenuti non avevano potuto prendere posizione su fatti non allegati in citazione.
1.3 Col terzo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte veneta non avrebbe pesato percentualmente la concausa dei lamentati danni.
Riportati alcuni stralci delle consulenze tecniche versate in atti, evidenzia l’impugnante che gli esperti avevano concordemente ravvisato la causa principale e decisiva della invalidità di D.S.A.L. nella grave prematurità della stessa, che al più poteva essere stata aggravata dall’infezione, di modo che il giudice di merito aveva condannato l’Ospedale a risarcire danni già preesistenti nella paziente, a cagione della sua prematurità.
1.4 Col quarto mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2059 e 2043 cod. civ., art. 185 c.p., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla liquidazione del danno morale. Erroneamente la Curia territoriale avrebbe confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Verona al relativo risarcimento, per giunta aggravandola, laddove il danno morale è risarcibile solo laddove derivi da fatto illecito costituente reato.
1.5 Col quinto mezzo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che la Corte abbia imputato all’assicuratore, piuttosto che al Commissario liquidatore, il versamento di L. 3.481.186.159 (pari a Euro 1.797.882,61), interpretando la domanda in maniera inesatta e in contrasto con le risultanze processuali.
Riprodotto testualmente il contenuto del verbale di udienza in data 5 luglio 2000, nel quale il difensore degli attori dava atto che la Gestione Liquidatoria della soppressa ULSS omissis aveva pagato il complessivo importo di L. 3.508.600.289, sostiene il deducente che l’affermazione dell’appellante incidentale secondo cui la somma di L. 50.000.000 era stata versata dal Commissario Liquidatore tramite il proprio assicuratore, era stata arbitrariamente intesa come riferita a tutti i pagamenti.
2.1 Col primo motivo del ricorso incidentale, D.S.A.L., D.S.M. e O.C. denunciano violazione degli artt. 2043 e 1123 cod. civ., mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Oggetto della censura è la ritenuta insussistenza di qualsivoglia negligenza o imperizia nella condotta dei medici Z. e B. e, conseguentemente, di ogni nesso eziologico tra l’assistenza da essi prestata e l’evento dannoso costituito dalle lesioni cerebrali riportate dalla neonata. Secondo i ricorrenti, la Curia territoriale avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, dal quale emergeva in maniera inequivocabile l’imperdonabile ritardo col quale era stato disposto il trasferimento della bambina nel reparto di neonatologia e in ogni caso l’intempestività delle cure alle quali la stessa era stata sottoposta. Evidenziano come, a ben vedere, nessuno dei nominati c.t.u. aveva individuato nella stepsi la causa prossima dell’evento lesivo, sufficiente da sola a produrli, avendo per contro tutti gli esperti ravvisato una efficacia causale determinante nei mancati interventi neonatologici subito dopo il parto.
2.2 Col secondo mezzo i ricorrenti incidentali lamentano violazione dell’art. 2059 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ. le critiche si appuntano contro la ritenuta inammissibilità della domanda volta al riconoscimento del danno biologico e del danno patrimoniale in quanto domanda nuova, perché proposta per la prima volta in appello.
Non aveva il giudice d’appello considerato che, come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 luglio 2003, n. 233, il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale sono componenti del danno non patrimoniale, che è risarcibile nel suo ammontare complessivo, di modo che nessuna nuova richiesta era stata in realtà avanzata in sede di gravame.
Quanto al danno patrimoniale, ricordano che il giudice di prime cure non aveva concesso il rimborso dei costi di ordine patrimoniale sostenuti e da sostenersi per cure, assistenza e mantenimento della piccola A.L., avendole ritenute indimostrate, di modo che nel giudizio d’appello ci si era rimessi alla valutazione equitativa del decidente.
3. Vanno preliminarmente affrontate e risolte le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del dott. Z. e del dott. B. nei confronti dei ricorso incidentale proposto dai D.S..
Dallo stesso viene infatti eccepita l’inammissibilità, dall’uno, in quanto l’impugnazione è stata proposta il giorno 3 giugno 2006, a termine lungo ormai decorso e dunque a intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata; dall’altro, in ragione della incapacità di agire autonomamente in Giudizio di D.S.A.L., soggetto gravemente invalido, come incontestabilmente dimostrato dalle c.t.u. espletate nel primo grado del giudizio.
3.1 Le eccezioni vanno disattese per i seguenti motivi.
Quanto alla prima, il dibattuto problema dei limiti di ammissibilità dell’impugnazione tardiva, con particolare riguardo alla individuazione dei soggetti contro i quali essa può essere proposta, è stato risolto, in termini definitivi ed appaganti, dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, sulla base del principio dell’interesse ad agire, hanno ritenuto l’impugnazione incidentale tardiva sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interesse derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva prestato acquiescenza: e ciò sia che essa rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia che rivesta la forma della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, attese che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. un. 27 novembre 2007 n. 24627).
Nella medesima prospettiva è stato quindi affermato che, nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest’ultima (Cass. civ., 25 maggio 2010, n. 12714).
Ne deriva che il ricorso dei D.S. è pienamente ammissibile sia laddove è volto a sostenere la responsabilità dei due medici che si occuparono della neonata, sia laddove è volto a contestare la congruità delle somme liquidate a titolo di risarcimento.
3.2 Quanto all’eccezione di inammissibilità sollevata da B., questa Corte ha già avuto modo di chiarire, enunciando un principio dal quale non v’è ragione di discostarsi, che l’art. 75 cod. proc. civ., nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale, perché l’incapacità processuale è collegata alla incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l’incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronunzia, il tutore provvisorio ai sensi dell’art. 419 cod. proc. civ. (Cass. civ., 7 giugno 2003, n. 9147).
4. Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, il primo e il terzo motivo del ricorso principale nonché il primo motivo del ricorso incidentale.
Le critiche con tali mezzi svolte attengono per vero alla ricostruzione dell’eziologia delle lesioni riportate da D.S.A.L. e del conseguente, grave deficit intellettivo dal quale la stessa è affetta.
Secondo il giudicante l’evento dannoso, consistente nelle menomazioni subite dalla neonata, deve essere ricondotto alla insorgenza, circa nove giorni dopo la nascita, di un’emorragia cerebrale causata, a sua volta, dalla contrazione, a seguito di infezione nosocomiale, della sepsi di Klebsiella.
Il dott. Z., che aveva assistito la madre durante il parto e il dott. B. che, quale pediatra, aveva avuto in cura la bambina nei primi giorni di vita, non erano responsabili delle lesioni riportate dalla stessa. Dalla relazione F.-V. – una delle tre consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio – era invero emerso che l’emorragia cerebrale aveva caratteristiche morfologiche incompatibili con un’affezione insorta al momento del parto o subito dopo la nascita, mentre i periti Be.-G., nella loro consulenza, l’ultima della serie, avevano escluso che vi fossero state carenze nell’assistenza prestata sia durante che dopo il parto.
Le conclusioni della prima c.t.u., che aveva ravvisato una concausa dell’evento dannoso nel ritardo coi quale erano state prestate le prime cure neonatologiche, erano inficiate, come chiarito nella seconda perizia, da un equivoco sui tempi dell’intervento, essendo stato dato erroneamente per scontato che le indagini e le terapie neonatologiche fossero state prestate alle 21, un’ora dopo il parto, laddove in quel momento risultavano già trascritti i risultati delle prime analisi e delle prime radiografie.
In tale contesto andava affermata la totale carenza di nesso causale tra l’operato dei due medici e la successiva insorgenza dell’emorragia cerebrale della neonata. Con particolare riguardo alla condotta del B., evidenziava il giudicante che l’istruttoria espletata aveva dimostrato che legittimamente lo stesso non aveva presenziato al parto essendone impedito dalla necessità di assistete altro paziente in pericolo di vita; che in ogni caso il B. aveva inviato due infermiere specializzate, il cui intervento era stato ritenuto del tutto idoneo.
In definitiva la responsabilità delle lesioni, subite dalla bambina andava ascritta esclusivamente all’ente ospedaliero, posto che l’emorragia era stata provocata dalla sepsi di Klebsiella, infezione nosocomiale determinata da non adeguata igiene della struttura.
Sarebbe dunque spettato al predetto istituto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’insorgere della patologia, ma tale prova non era stata neppure dedotta.
4.1 L’iter argomentativo della Corte d’appello, qui sinteticamente esposto, evidenzia che i momenti essenziali della vicenda intorno ai quali ruotano i rilievi hic et inde formulati sono già stati oggetto di meditata analisi da parte del giudice di merito il quale è pervenuto, sulla base degli elementi emersi dalla espletata istruttoria, a una ricostruzione dell’eziologia delle lesioni, tale da imporre un giudizio negativo sulla responsabilità dei medici che si occuparono della neonata prima, durante e dopo il parto, e positivo, invece, su quello, diretto e proprio, della struttura ospedaliera.
Il convincimento maturato dal giudice di merito, in quanto adeguatamente motivato, dotato di una sua intrinseca plausibilità, esente da aporie e da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento sfugge al sindacato di questa Corte. Le critiche dei ricorrenti si sostanziano invero in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorio, ignorando il principio che i vizi denunciabili in sede di legittimità non possono mai consistere nella difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativamente previsti in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un certo valore (Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).
Del resto nel procedimento civile il controllo di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, bensì come strumento preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti devono denunciare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento a una o più delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ.
5. Privo di pregio è altresì il secondo motivo del ricorso principale.
Nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo si da atto che la causa dei gravi danni cerebrali riportati dalla neonata era stata dagli attori individuata anche nella inadeguatezza delle strutture ospedaliere, così smentendo l’assunto che la responsabilità dell’ente fosse stata evocata solo in base al rapporto organico. Ed è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata ai giudico del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. civ., 9 novembre 2008, n. 22893).
Né a diverse conclusioni può indurre la stringatezza della motivazione enunciata sul punto dalla Curia territoriale. Premesso che il passaggio espositivo innanzi riportato dimostra che il decidente, nel valutare la portata della domanda, ha avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e al contenuto sostanzialo della pretesa azionata, vale il principio per cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa alla sentenza impugnata, laddove la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la sua decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto: il decidente non è infatti tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando per contro necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, l’esposizione concisa degli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, con implicita reiezione di tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 407).
6. Il quarto motivo del ricorso principale può essere esaminato insieme al secondo motivo del ricorso incidentale, perché entrambi attengono all’entità della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Essi sono infondati per le seguenti ragioni.
Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito (Cass. civ. 11 novembre 2008, n. 26972) che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, in tale prospettiva bollando come inammissibile duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure a liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.
In definitiva, secondo la Corte, non emergono, nell’ambito della categoria generale “danno non patrimoniale”, distinte sottocategorie, ma piuttosto specifici profili, determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale, di talché è solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) o di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si impiegano nomi quali danno biologico o danno da perdita del rapporto parentale.
Il punto di approdo dell’operata rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2959 cod. civ., come norma deputata ad assicurare la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, è il recupero della responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 cod. civ.) e danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) e la definitiva puntualizzazione che, fuori dai casi determinati dalla legge, quest’ultimo trova ristoro solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, se cioè sussista una ingiustizia costituzionalmente qualificata (Cass. civ. n. 26972 del 2003).
7. Quanto sin qui detto conferma l’inconferenza e delle critiche formulate dalla ricorrente Unità Sanitaria al riconoscimento del danno morale, in ragione dell’asserita insussistenza, nella fattispecie, di un ratio illecito costituente reato; e delle doglianze svolte nel ricorso incidentale in ordine al mancato riconoscimento del danno biologico.
Relativamente alle prime, è sufficiente rilevare che, a prescindere dalla enucleabilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi della figura criminosa delle lesioni colpose, non par dubbio che la serie causale innescata dalla scarsa igiene della struttura ospedaliera, ha inciso nella sfera dei diritti inviolabili delle persone che ne sono rimaste vittime, di talché correttamente il decidente ha liquidato anche il danno morale.
Con riguardo invece al danno biologico, al più, considerato che esso è ormai pacificamente solo uno degli aspetti del danno non patrimoniale, quale pregiudizio ontologicamente unico, le considerazioni, del giudice di merito in punto di novità della domanda vanno intese come volte a sanzionare l’inottemperanza della parte all’onore di allegazione degli elementi di fatto dai quali desumerne l’esistenza e l’entità (confr. Cass. civ. 16 febbraio 2009, n. 3677).
Infine le critiche formulate in ordine ai mancato riconoscimento del danno patrimoniale sono inammissibili perché inerenti a questione non trattata nella sentenza impugnata e quindi nuova.
Si ricorda allora che, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giudica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onore non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale l’atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440). Ciò in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni, già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., sez. 1, 13 aprile 2004, n. 6989).
8. Nessun pregio ha poi il quinto motivo del ricorso principale.
Il giudice d’appello ha respinto la domanda di restituzione avanzata dalla USL sulla base del rilievo che il Commissario Liquidatore non è legittimato a chiedere il rientro di somme versate da altro soggetto, aggiungendo che in ogni caso gli importi erano dovuti, essendo stata riconosciuta la responsabilità dell’ente ospedaliero e non essendo stato il quantum dell’importo risarcitorio ridotto, bensì aumentato, a seguito dell’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale dei coniugi D.S..
Ora, a prescindere dal fatto che, allegando l’erronea lettura del verbale di udienza il ricorrente viene di fatto a denunciare un errore di fatto revocatorio, rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, – tale essendo quello che si sostanzia in una falsa percezione della realtà, e cioè in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile (confr. Cass. civ., 3 aprile 2009, n. 3180) – neppure si riesce a comprendere quale sia, in concreto l’interesse a impugnare della parte, una volta assodato che le somme poste a suo carico dalla sentenza di appello sono addirittura superori a quelle liquidate dal primo giudice.
Entrambi i ricorsi devono, in definitiva, essere rigettati.
L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Buche stradali e insidia: per la Cassazione (24149 del 2010), non vi è responsabilità del Comune se è provato l’eccesso di velocità.

Cassazione – Sezione terza – sentenza 4 – 29 novembre 2010, n. 24149
Presidente Morelli – Relatore Lanzillo
Ricorrente Servidio

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 533/2005 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, ha respinto la domanda proposta da F.S. contro il Comune di Grisolia, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale occorsogli alla guida della sua autovettura, a causa del dissesto del fondo stradale provocato da lavori in corso.
Il Comune aveva chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Valle del Lao, a cui erano stati affidati i lavori, e quest’ultima ha chiamato a sua volta la s.r.l. S., appaltatrice dei lavori, che è rimasta contumace.
La Corte di appello ha ritenuto che i lavori in corso fossero visibili e non costituissero insidia, e che – essendosi la vettura ribaltata in conseguenza dell’impatto con una cunetta – l’incidente andava imputato ad eccesso di velocità.
Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con separati controricorsi.

Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., sollevata dal Comune sul rilievo che il ricorrente non ha formulato i quesiti di diritto.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2005, prima che entrasse in vigore il nuovo art. 366bis, che pertanto non è applicabile al ricorso in oggetto (art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006).
2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dal più recente orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per gli incidenti su strada pubblica ai principi in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), in forza dei quali grava sul custode una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo dalla prova che l’incidente è derivato da causa costituente caso fortuito: prova il cui onere è a carico del custode.
Assume che i convenuti nei giudizi di merito non hanno fornito alcuna prova del genere; che anzi tutti i testimoni hanno confermato che il fondo stradale era dissestato e che non vi era segnalazione dei lavori in corso. Parimenti non dimostrato sarebbe l’eccesso di velocità che gli è stato imputato.
3. – Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che la situazione del fondo stradale costituiva pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
4. – I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili, poiché mettono in questione accertamenti in fatto della Corte di merito, che rendono ultronee le censure in diritto.
La sentenza impugnata – pur avendo esaminato e valutato i fatti sulla base di una giurisprudenza ormai superata, che individuava la responsabilità dell’ente pubblico solo nel caso in cui il difetto di manutenzione del fondo stradale venisse a costituire insidia – ha poi soggiunto che in ogni caso le modalità del sinistro sono state tali da dimostrare che la condotta di guida dell’automobilista – la cui auto si è ribaltata in conseguenza dell’impatto con il fondo stradale dissestato – è stata talmente imprudente, per eccesso di velocità, da interrompere il nesso causale fra la presenza dei lavori, ancorché non segnalati, ed il danno che ne è conseguito (cfr. pag. 11-12 della sentenza).
Ha cioè ravvisato nel comportamento dell’automobilista una causa idonea ad escludere la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., considerato che, com’è noto, anche il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Trattasi di ricostruzione in fatto, fondata sul discrezionale potere del giudice di merito di valutare gli elementi di prova, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità e relativamente alla quale il ricorrente non prospetta illogicità od incongruenze della motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
5. – Il ricorso deve essere rigettato.
6. – Considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Il Tribunale di Roma (sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010) ribadisce la responsabilità della scuola per l’infortunio dell’alunno.

In un caso che ci ha interessato direttamente, con la sentenza n. 20023 dell’11 ottobre 2010, la II Sezione del Tribunale di Roma ha ribadito un orientamento consolidato, statuendo la responsabilità di un istituto scolastico per l’infortunio occorso ad un’alunna, che a causa di un colpo subito da un banco di scuola sollevato e sospinto da un compagno, aveva subito la frattura di un dito con asportazione dell’unghia. Il fatto era avvenuto in presenza delle maestre.

Al di là della discutibile quantificazione del danno, dovuta ad una CTU piuttosto superficiale, ciò che interessa maggiormente è che il Tribunale ha applicato l’art. 2048 del Codice Civile, quello che prevede che i precettori e gli insegnanti “sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi….nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” e sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Di conseguenza, detto articolo pone una presunzione di responsabilità a carico della scuola, che può essere dimostrata solo con la dimostrazione, che spetta al convenuto, di avere esercitato la sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto; anzi, l’elemento di prova determinante, secondo il Tribunale, è stata proprio la relazione del Dirigente scolastico. Invece, la scuola non ha fornito tale prova  di diligenza e quindi di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità del fatto, ed è stata condannata al risarcimento del danno, salvo poi essere manlevata dalla compagnia assicurativa.

Di seguito la sentenza integrale:

Sentenza 20023 del 2010 Trib. Roma

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