Sì al risarcimento da stress per un’auto rimossa illegittimamente (Cassazione 6712/2011)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 novembre 2010 – 23 marzo 2011, n. 6712

Presidente Settimj – Relatore De Chiara

Svolgimento del processo

La sig.ra M.S.D.C. propose, nei confronti del Comune di Palermo e dell’AMAT – Azienda speciale per la mobilità (ora AMAT s.p.a.), ricorso ai sensi dell’art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 avverso il verbale di accertamento della violazione degli artt. 158, 159 e 140 codice della strada (sosta su attraversamento pedonale) elevato il 13 maggio 2004 da un ausiliare del traffico dipendente dell’AMAT. Sostenne che l’ausiliare del traffico autore del verbale era privo di delega del Sindaco e chiese anche il rimborso di quanto versato per ottenere la restituzione della propria autovettura, rimossa a seguito dell’accertamento, nonché il risarcimento dei danno.

Il Comune rimase contumace e resistette in giudizio la sola AMAT.

L’adito Giudice di pace di Palermo accolse il ricorso osservando: a) che il verbale non recava i “precisi motivi” dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito, giustificata con il solo riferimento all’assenza del trasgressore; b) che l’ausiliare del traffico procedente era privo di delega; c) che il verbale non era stato notificato in originale o copia autentica. Annullato, quindi, il verbale, condannò gli enti convenuti, in solido, al rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e al pagamento di Euro 200,00 “a causa dello stress subito” dalla opponente, all’epoca incinta, nella ricerca del veicolo illegittimamente rimosso.

L’AMAT s.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui la sig.ra S.D.C. ha resistito con controricorso. Il Comune di Palermo, nei confronti del quale questa Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, tempestivamente eseguita dalla ricorrente, non ha svolto difese.

Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in via principale per la declaratoria d’ufficio della radicale carenza di legittimazione passiva dell’AMAT, con condanna della opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, e in via subordinata per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo che la notifica di esso è stata eseguita il 15 novembre 2005, sessantunesimo giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata.

Quella che rileva, infatti, è la data della richiesta della notificazione (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 458/2005), che nella specie risale all’8 novembre 2005, ampiamente rientrante nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c..

2. – Va altresì disattesa la richiesta, formulata dal P.M. in via principale, di definire il giudizio con declaratoria d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’AMAI essendo il Comune l’unico legittimato a resistere all’opposizione avverso il verbale.

Se è vero, infatti, che legittimato a resistere all’opposizione al verbale era soltanto il Comune, quale amministrazione cui l’atto era riferibile, è pur vero che questi era stato convenuto nel giudizio di primo grado e che la legittimazione passiva dell’AMAT sussiteva quanto alle domande di rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e di risarcimento del danno, dato che la relativa condanna veniva richiesta anche nei suoi confronti.

Il difetto di legittimazione passiva dell’AMAT quanto all’opposizione al verbale, d’altra parte, non è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità: non si tratta, infatti, di rilevare una carenza di contraddittorio, dato che il soggetto passivamente legittimato – il Comune – è stato convenuto sin dal primo grado di giudizio.

3. – Vanno quindi esaminati con priorità il terzo e quarto motivo di ricorso, tra loro connessi.

3.1. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura la statuizione secondo cui “l’ausiliare del traffico, non essendo delegato dal Sindaco se non per l’accertamento delle violazioni relative all’uso delle schede parcheggio (…) e, quindi, con carenza di delega per la rimozione dei veicoli, non avrebbe potuto e dovuto procedere alla rimozione”. Si sostiene che il verbalizzante era in realtà titolare di delega anche a disporre la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, delega rilasciata con ordinanza sindacale 14 aprile 2003, n. 90 agli ausiliari del traffico dipendenti dell’AMAT, la quale ben può essere presa in considerazione in sede di legittimità trattandosi di “atto pubblico equiparabile alla legge”.

3.2. – Con il quarto motivo si denuncia l’inadeguatezza della motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata.

3.3. – Detti motivi sono infondati.

Per un verso, infatti, la delega, essendo uno specifico provvedimento amministrativo (da emettere in favore di “personale nominativamente designato”, come prevede l’art. 68, comma 2, l. 23 dicembre 1999, n. 488) e non un atto normativo, doveva essere prodotta in giudizio dall’amministrazione interessata (il che, secondo la sentenza impugnata, non è avvenuto) e non poteva essere acquisita d’ufficio dal. giudice di merito, né può essere prodotta o esaminata per la prima volta in sede di legittimità. Per altro verso, l’evidenziata mancanza di delega costituisce ragione sufficiente a giustificare la statuizione di cui trattasi.

4. – Vanno quindi esaminati il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso.

4.1. – Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l’affermazione dell’illegittimità del verbale per la mancanza di indicazione delle ragioni giustificative dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito nonostante l’espressa menzione dell’assenza del trasgressore.

4.2. – Con il secondo motivo si ripropone, in sostanza, la stessa questione sotto il profilo del vizio di motivazione.

4.3. – Con il quinto motivo si denuncia l’extrapetizione con riguardo all’ulteriore ragione di illegittimità del verbale ritenuta dal giudice, consistente nella nullità della sua notificazione non eseguita mediante consegna di originale o copia conforme.

4.4. – Tutte le predette censure sono inammissibili.

Il Giudice di pace, invero, ha annullato il verbale anche per il difetto di delega del verbalizzante ad eseguire l’accertamento della violazione di cui trattasi. Tanto risulta dall’affermazione contenuta nella prima parte del passo della sentenza sopra testualmente riportato, secondo cui l’ausiliare non era “delegato dal Sindaco se non per l’accertamento della violazioni relative all’uso delle schede parcheggio” (e dunque non per l’accertamento di altre violazioni, come la sosta su attraversamento pedonale), ed è confermato (ad onta di qualche possibile incertezza derivante dal riferimento, nel medesimo passo della sentenza, alla carenza di delega per la rimozione) dal collegamento del passaggio finale della motivazione, in cui il giudice chiarisce di dovere accogliere il ricorso “in ogni sua parte”, con il contenuto del ricorso stesso così come riferito nella narrativa della medesima sentenza, in base al quale l’unico motivo di opposizione consisteva appunto nella denuncia del difetto di legittimazione dell’ausiliario per difetto di delega “ad elevare contravvenzioni”, oltre che a disporre la rimozione del mezzo.

Poiché la statuizione del difetto di delega, sufficiente da sola a giustificare la decisione di annullamento dei verbale, è stata – come si è visto – malamente censurata dalla ricorrente solo con il primo e secondo motivo e, dunque, è rimasta in piedi, perde di interesse l’esame delle censure, svolte con i motivi ora in questione, relativi ad ulteriori, autonome ragioni di illegittimità del verbale affermate nella sentenza impugnata.

5. – Anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente.

5.1. – Con il sesto motivo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente deduce (dopo aver dichiarato di prescindere dal difetto di qualsiasi riscontro dell’affermazione del. giudice che la opponente all’epoca dell’accertamento era incinta e perciò era stata costretta ad abbandonare la sua autovettura) il difetto di prova dell’asserito stress subito dalla opponente nella ricerca del veicolo rimosso e del conseguente danno, di cui non v’era alcuna traccia fattuale o documentazione sanitaria.

5.2. – Con il settimo motivo si denuncia nuovamente, questa volta sotto la rubrica del vizio di motivazione, l’apoditticità della statuizione di risarcimento del danno basata sulla mera, non riscontrata affermazione dello stress subite dalla opponente nella ricerca dell’autovettura rimossa.

5.3. – I motivi sono inammissibili.

La ricorrente non pone la questione di diritto della risarcibilità del danno da stress accertato dal Giudice di pace; pone, invece, una questione di fatto, quella dell’insussistenza, in concreto, di uno stress cagionato alla opponente dalla rimozione e conseguente ricerca della propria autovettura. Quindi deduce, nella sostanza, una censura di vizio di motivazione.

Sennonché l’affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi, del tutto ingiustificata. – e in quanto tale censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione – alla luce della comune esperienza.

6. – Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 800,00, di cui 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge

Multe: per la Cassazione (a Sezioni Unite) il Giudice può aumentare la sanzione, anche se non gli viene chiesto dalla P.A.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 26 ottobre – 15 dicembre 2010, n. 25304
Presidente Vittoria – Relatore Goldoni

Svolgimento del processo

L.A. proponeva opposizione, di fronte al Giudice di pace di Civitanova Marche, avverso verbale di accertamento elevato nei suoi confronti dalla Polstrada di Macerata per violazione amministrativa susseguente ad infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 9; l’adito Giudice con sentenza in data 19.12.2005/9.1.2006, rigettava l’opposizione e rideterminava d’ufficio la misura della sanzione amministrativa da irrogare in 1.300,00 Euro ed applicava all’opponente la sospensione della patente di guida per tre mesi, regolando le spese.
Avverso tale sentenza, il L. proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui resisteva il Prefetto di Macerata.
La seconda Sezione civile di questa Corte, con ordinanza in data 20.4.2010, ritenuta, ai soli fini della rilevanza, l’infondatezza dei primi quattro motivi del ricorso e della prima parte del quinto, rimetteva gli atti al Primo Presidente perché investisse le Sezioni unite dell’esame della questione di massima, ritenuta di particolare importanza, di cui alla seconda parte del quinto motivo in ordine al se il giudice dell’opposizione a verbale di accertamento, avuto riguardo all’art. 204 bis C.d.S. del 1992, commi 5, 6 e 7, abbia il potere di determinare, anche in assenza di una richiesta in tal senso della P.A. opposta, l’importo della sanzione pecuniaria da infliggersi al trasgressore (o al responsabile in solido) in misura superiore a quella indicata nel verbale impugnato.
Nell’imminenza della trattazione del presente ricorso, il Prefetto di Macerata ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 132 C.d.S., comma 2, n. 4, si lamenta che il giudicante, nella narrativa dello svolgimento del processo, avrebbe attribuito al Prefetto argomenti difensivi mai sollevati, decidendo poi la controversia sulla base di dette inesistenti difese; detta doglianza è infondata, atteso che tale mero errore, non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza, atteso che tanto non ha inciso in concreto sull’attività del giudice, impedendo che la decisione si fondasse, violando il principio del contraddittorio, sulle reali conclusioni delle parti; cosa che, nella specie, non è avvenuta.
2) Il secondo mezzo, con cui si lamenta che nella specie sia stata inviata al trasgressore solo una fotocopia informe del verbale, non ha del pari pregio, atteso che la sentenza impugnata da atto che il verbale notificato reca, in modo assolutamente visibile, il timbro a stampa del verbalizzante, la sottoscrizione dello stesso ed il timbro dell’ufficio procedente e che è stato consolidatamente ritenuto (v. Cass. 12.10.2006, n. 21918; 21.8.2007, n. 17735) che, in subiecta materia, nel caso di non immediata contestazione dell’infrazione, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recante unicamente l’intestazione del comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale ed alla copia autenticata del verbale ed è, allo stesso modo, assistito da fede privilegiata.
3) Con il terzo motivo, si censura che il giudicante non abbia ritenuta la nullità del verbale malgrado l’inadeguatezza della contestazione, siccome non recante i limiti massimi di velocità consentiti nella strada in questione, ma il rilievo appare del tutto infondato, atteso che tale specificazione, alla luce della sufficienza del verbale, contenente la sommaria esposizione del fatto, con l’indicazione de superamento del limite di velocità prescritto e della velocità in concreto tenuta dal conducente e della norma violata, risulta non necessaria, in ragione del sostanziale rispetto della prescrizione dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., e pertanto non necessitante della ulteriore indicazione del limite di velocità consentito.
4) Il quarto motivo è del pari infondato; la disposizione che in esso si assume violata (D.L. n. 117 del 2007, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 2 ottobre 2007, n. 117) è infatti entrata in vigore successivamente al 4.3.2005, data in cui è stata rilevata l’infrazione commessa, cosa questa che comporta come all’epoca, fosse in vigore unicamente il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, in forza del quale, l’obbligo di previa segnalazione della esistenza di controllo effettuato con apparecchi installati sulla sede stradale sussisteva soltanto per gli apparecchi remoti, senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, ipotesi questa che, come non è contestato, non ricorreva nella specie.
5) Con il quinto mezzo si lamenta in primis che non incombeva all’opponente dimostrare l’attendibilità dell’autovelox; tale tesi risulta priva di pregio, atteso che in materia di violazione delle norme sul codice della strada relative ai limiti di velocità la efficacia dello strumento rilevatore di tali limiti opera tino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente (e debitamente provate) il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 16.5.2001, n. 0212).
6) Con lo stesso mezzo si lamenta poi che sia stata applicata la pena accessoria della sospensione della patente di guida al proprietario del mezzo, pur trattandosi di sanzione schiettamente personale.
Prescindendo dalle considerazioni svolte al riguardo nell’ordinanza che ha rimesso gli atti a queste Sezioni unite, devesi rilevare che la sentenza impugnata, sin dalla pag. 1, identifica l’odierno ricorrente come “conducente-proprietario” per poi proseguire (pag. 3), con l’affermare che il ricorrente non aveva negato il fatto storico di aver guidato l’automezzo nella circostanza di cui al verbale, e ancora (pag. 6) con il rilevare che il L. aveva eccepito che egli viaggiava a velocità consentita e che occorreva prendere atto che il L. stesso aveva dichiarato che nella circostanza egli era il conducente del veicolo in questione.
Emerge con assoluta evidenza dalla lettura della sentenza che il giudicante ha applicato la sanzione accessoria de qua al L. nella ritenuta certezza che egli fosse, oltre che il proprietario, anche il conducente del mezzo. Questa Corte, rilevato che nulla aveva dedotto il ricorrente sul punto, non può procedere all’esame diretto degli atti e deve pertanto limitarsi a constatare la conclusione cui è pervenuto sul punto il giudicante. La censura in questa sede svolta investe un accertamento contenuto in sentenza su di un elemento di fatto e pertanto lamenta certamente un errore revocatorio, che non può dunque essere dedotto con il ricorso ordinario per cassazione e deve essere dichiarata inammissibile.
7) Viene ora in esame l’ultima parte del quinto motivo di ricorso, con cui si deduce, prospettandosi la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, e art. 113 c.p.c., che sarebbe precluso al giudice dell’opposizione a verbale che la rigetti, la possibilità di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in misura superiore a quella stabilita nel verbale stesso in caso di mancato ricorso amministrativo (e ciò anche in mancanza di una richiesta in tal senso da parte della P.A. opposta).
8. Premesso che, nei termini suesposti, la questione è nuova, devesi rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, anche in caso di reiezione dell’opposizione relativamente alla legittimità del provvedimento impugnato, il giudice fosse legittimato a determinare, in senso migliorativo per l’opponente, la misura della sanzione, recependo le considerazioni svolte al riguardo dall’interessato, anche nell’ipotesi in cui la P.A. sia tenuta per legge, a determinare la sanzione con un limite non inferiore ad una data soglia (v. Cass. 17.11.1999, n. 12747; 20.5.2000, n 5070).
9) Si è anche ritenuto (cfr. Cass. 10.12.2003, n. 18811) che il giudice investito della congruità della sanzione, non è propriamente chiamato a controllare la motivazione dell’atto sul punto, ma a determinare la sanzione stessa applicando direttamente i criteri di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 11, ma pur sempre in accoglimento della corrispondente domanda dell’opponente (v. Cass. 11.11.2004, n. 21486).
Il complesso dei principi ricavabile dal ricordato excursus giurisprudenziale, non può però trasferirsi puramente e semplicemente all’ipotesi di opposizione a verbale; infatti, nello stesso non è determinata alcuna sanzione, ma è ricordato piuttosto un meccanismo di determinazione ex lege nel caso che il trasgressore opti per l’oblazione e nel caso in cui lo stesso non proponga ricorso nei termini (e non provveda al pagamento in misura ridotta).
Il giudice quindi in caso di mancata effettuazione del ricorso, può decidere l’entità della sanzione in tutto il suo intervallo edittale disponendo dei criteri di cui all’art. 195 C.d.S., comma 2; egli quindi determina, applica ed infligge la sanzione amministrativa pecuniaria.
È anche opportuno rilevare che questa stessa Corte, allorché ha respinto ricorsi avverso l’opposizione a verbale, non si è mai avvalsa, pur non avendovi provveduto il giudicante, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., del potere di determinazione della sanzione né ha mai rimesso gli atti a tal fine all’Autorità amministrativa.
Escluso che tanto possa essere ascritto alla ritenuta incostituzionalità della norma che, per la proposizione dell’opposizione, prevedeva il versamento di previa cauzione (Corte cost., n 114 del 2004) atteso che il collegamento tra il potere del giudice di fissare l’entità della sanzione era collegato alla previsione della cauzione solo per profili procedimentali di dettaglio, deve concludersi nel senso che la citata L. n. 689 del 1981, art. 23, commi 5 e 6, costituiscono la base normativa del potere del giudice di quantificare una sanzione pecuniaria anche in misura superiore alla terza parte del massimo della sanzione pecuniaria, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo (massimo previsto in caso di mancata proposizione del ricorso), atteso che è espressamente richiamato dalla legge (v. art. citato, comma 7) il libero convincimento del giudice stesso, cosa che risulterebbe priva di significato ove dovesse ritenersi sussistente un appiattimento sul minimo edittale.
Una sia pure indiretta conferma di tale tesi può trarsi dall’ordinanza n 23 del 2009 della Corte costituzionale, ove si sottolinea “il ruolo non marginale rivestito – ai fini della coerenza complessiva e della funzionalità del sistema di accertamento e repressione della infrazioni stradali” dalla possibilità spettante al giudice di pace di determinare, anche in misura pari al minimo edittale, l’entità della sanzione pecuniaria irrogabile in caso di rigetto del ricorso.
La Corte con tale affermazione ha con ogni evidenza ritenuta la possibilità, per il giudicante, in base al di lui libero convincimento, di determinare Pentita della sanzione pecuniaria in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale, in quanto non si spiegherebbe, in caso contrario, il motivo per cui il libero convincimento potrebbe attuarsi solo in bonam partem.
Deve quindi concludersi nel senso che in caso di opposizione a verbale, il giudicante, in base al proprio libero convincimento, possa determinare la sanzione in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale.
Altra questione, pure proposta all’esame di queste Sezioni unite, è quella connessa alla necessità o meno di una richiesta, da parte della P.A., di applicazione della sanzione in misura superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso; il problema, che investe la tematica relativa al principio dispositivo che caratterizza il procedimento civile, non può che trovare soluzione nell’atteggiarsi del sistema derivante dall’applicazione della L. n. 689 del 1981, al riguardo; la necessità di una espressa domanda relativa alla misura della sanzione da parte della P.A. pur se correlata alla ricordata giurisprudenza secondo cui il giudice può ridurre la sanzione risultante dalla legge solo in caso di richiesta dell’opponente, non può essere considerato coerente con la diversa posizione delle parti nel procedimento di opposizione; se infatti l’opponente deve affidare a motivi specifici (e pertanto anche relativamente alla misura della sanzione) le sue doglianze, l’Amministrazione può limitarsi a ribadire la legittimità del suo operato.
Atteso che il richiamo al libero convincimento del giudice nella determinazione della sanzione, comporta che, rigettata l’opposizione e in assenza di una predeterminazione normativa, questi possa anche d’ufficio applicare la sanzione ritenuta congrua, ovviamente tra il minimo ed il massimo edittale, deve quindi affermarsi che in caso di opposizione a verbale, il giudice può applicare, anche d’ufficio, una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento, e, ovviamente, nei limiti edittali.
Il ricorso deve essere pertanto respinto; attesa la novità delle questioni trattate, sussistono valide ragioni per compensare le spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Nulle le cartelle esattoriali notificate via posta senza l’intermediazione di un agente notificatore.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza del 15 aprile 2010, ribadisce l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle esattoriali spedite per posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore.

Commissione Tributaria Regionale

Lombardia – Milano

Sezione XXII

Sentenza 15 aprile 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

La società xxx srl in data 05.04.2007 veniva a conoscenza, a seguito di verifica presso gli uffici di Esatri Spa, dell’esistenza della cartella di pagamento n.xxx per un importo pari a E. 9.153,63 relativa ad iva anno 2003 comprensiva di sanzioni , non notificata alla stessa da parte dell’agente preposto alla riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Milano 4.

In data 16.04.07 la società contribuente depositava, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ricorso contro la cartella esattoriale non notificata ed iscrizione a ruolo motivando che “….la cartella di pagamento essendo un atto di natura recettizia, al fine del perfezionamento della fattispecie costitutiva richiede l’essenzialità della sua notificazione…Come specificato dall’art. 148 c.p.c., applicabile anche in materia tributaria ex art. 26 ,comma 1, D.P.R. 602/1973, l’agente della notificazione certifica l’eseguita notificazione – mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alle copie dell’atto – Per le notificazioni a mezzo del servizio postale è applicabile l’art. 3 della legge 890 del1982 il quale dispone che “ L’ufficiale giudiziario ( o altro agente abilitato ex art. 26 D.P.R. 602/1973 ) scriva la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandata con avviso di ricevimento…il vizio di notificazione ridonda in vizio dell’atto e non è suscettibile di sanatoria alcuna, non potendo in ogni caso trovare applicazione gli art. 156 e seguenti c.p.c. che, secondo l’attuale insegnamento della S.C. di Cassazione, valgono solo per gli atti processuali e non riguardano quelli sostanziali, come la cartella di pagamento…”concludeva chiedendo di dichiarare illegittimi ed annullare sia l’iscrizione a ruolo che la cartella di pagamento impugnata .

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, L’Agente delle Entrate Ufficio di Milano 4 depositando atto di costituzione in giudizio ai sensi ex art. 23 D.Lgs. 546/92 con il quale contrastava l’eccezioni proposte dalla società contribuente e concludeva chiedendo in via preliminare dichiarare improponibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio di Milano 4, e per l’effetto estromettere lo stesso dal giudizio. In via subordinata rigettare il ricorso perché infondato.

In data 27/02/08 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributari a Provinciale di Milano, Equitalia Esatri Spa depositando controdeduzioni ex art. 23 D.Lgs. 546/92 con il quale contrastava l’eccezioni proposte dalla società contribuente e concludeva chiedendo previo declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Esatri Spa in relazione alle attività riservate all’Ente impositore, rigettare il ricorso nei confronti di Equitalia Esatri Spa in quanto infondato.

In data 19/03/08 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione 26 con sezione 62 depositata in segreteria il 09/04/08 respingeva il ricorso e confermava le iscrizione a ruolo.

In data 26/05/09 la società contribuente depositava appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano con varie motivazioni, concludeva chiedendo l’annullamento e/o comunque riformare in toto la sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia e statuizione.

In data 27/07/09 L’ufficio depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all’appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

In data 17/03/10 l’Equitalia Esatri Spa depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all’appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

In data 02/04/10 la società contribuente depositava memorie illustrative presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 15/04/10, sentito il relatore e il contribuente in persona del Dott. xxx il quale si riporta a quanto esposto negli atti e deposita giurisprudenza, il difensore dell’ufficio in persona della sua delegata a stare in giudizio Dott. xxx , la quale chiede il rigetto dell’appello e si oppone alla produzione di giurisprudenza da parte del contribuente.

Esaminati gli atti del giudizio, la controversia è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi d’appello il contribuente ha censurato l’oggetto della motivazione della sentenza impugnata chiedendo la riforma con l’accoglimento dell’appello proposto.

Nel merito, questo collegio, rileva che dalla comunicazione in atti depositata dalla Equitalia Esatri Spa, e precisamente dall’avviso di ricevimento postale risulta che in data 12.12.07 la raccomandata n. xxx 31-4 è stata consegnata al portiere il quale ha sottoscritto la ricevuta stessa con firma illeggibile. È evidente che essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto degli art.26, comma ultimo, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento, è quello di portare a conoscenza del contribuente che l’ufficio finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito di imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecedente.

Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente.

Ne consegue che l’atto amministrativo non notificato al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta di pertinenza, va ritenuto giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito d’imposta e decadenza dal diritto di chiederne il pagamento al contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, in caso di scadenza dei termini di legge.

La proposizione del ricorso avverso tale atto non sana il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto la sanatoria prevista dagli art. 156 ss, c.p.c. vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali rientra la cartella di pagamento.

Nello specifico, la disciplina della riscossione delle imposte vigenti in epoca antecedente alla riforma introdotta dal D.Lgs 26/02/1999 n.46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge (Cass. Civ. 27/07/2007 n. 16412).

La legge non consente all’Amministrazione finanziaria di scegliere se utilizzare indifferentemente la cartella di pagamento e l’avviso di mora, che operano su piani nettamente distinti, ma detta una precisa sequenza procedimentale, nella quale l’esercizio della pretesa tributaria si dipana dall’atto impositivo alla cartella di pagamento (che in alcuni casi, come quelli previsti dagli articoli 36bis e 36ter del DPR 600/73, è essa stessa un atto impositivo) ed all’eventuale avviso di mora, e nel cui ambito il mancato rispetto della sequenza determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione che incidendo sulla progressione di atti stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria (Cass. Civ. SS UU n. 16412/2007).

Questo collegio ritiene che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività del’ufficiale postale, sicchè la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa esser stata sanata dal tempestivo ricorso proposta dalla contribuente.

La mancata compilazione della relata in violazione dell’articolo 148 cpc, determina non la semplice nullità della notifica, bensì “la giuridica inesistenza” della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del cpc e dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e) dell’art. 60del DPR 600/73 e anche disciplinata dalla legge n.890/82 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’Ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:

– compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto

– art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1982, apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica

– art. 148 del c.p.c. inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione

– art. 3 legge n. 890/1982 compilazione dell’avviso di ricevimento

– art. 2 della legge n. 890/1982 consegna della busta all’ufficio postale

L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999, si è così espressa:

Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.

Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questo Collegio, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 del c.p.c. solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento dell’appello, della cartella impugnata.

In conclusione, il Collegio ritiene, meritevole di accoglimento l’appello della società contribuente

P.Q.M.

1) La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Milano in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’appello del contribuente, ammettendo la produzione documentale dello stesso.

2) Spese compensate.

Così deciso in Milano in data 15/04/2010

Il Relatore

Il Presidente

Sentenza a Sezioni Unite sulle ordinanze del Prefetto….

Con la sentenza n. 1786 del 24 novembre 2009, depositata il successivo 28 gennaio 2010, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale annoso, che vedeva due tendenze diametralmente opposte. Da una parte, la linea di molti Giudici di Pace ma anche di alcune sentenze di legittimità che escludeva la validità delle ordinanze prefettizie che rigettavano i ricorsi contro sanzioni amministrative per difetto di motivazione; dall’altra quella palesemente opposta, che ammetteva la validità di dette ordinanze, pur se prive di motivazione e di riferimento alle eccezioni proposte nel ricorso al Prefetto, purché nell’ordinanza vi fosse anche un vago richiamo alle controdeduzioni dell’organo accertatore.
La Suprema Corte ha risolto il contrasto, statuendo la validità delle ordinanze di rigetto anche in mancanza di motivazione e di riferimenti al caso specifico, stabilendo addirittura che esse sono valide persino in caso di mancata convocazione del ricorrente che ne avesse fatto richiesta. In compenso, ha statuito che (forse per una sorta di compensazione) il Giudice che venga adito per il ricorso contro l’ordinanza prefettizia ha il potere di entrare nel merito del ricorso originario, per valutarne la fondatezza, e quindi anche del verbale impugnato.