Una persona senza figli decide di sistemare parte del proprio patrimonio e dona beni importanti alla sorella e ai nipoti. Qualche anno dopo la situazione familiare cambia: adotta come figlio un altro nipote, ormai maggiorenne, al quale è legata da un rapporto affettivo molto intenso. A quel punto si pone una domanda tutt’altro che teorica: può revocare le donazioni fatte quando non aveva ancora figli, in modo da ricostituire il patrimonio anche nell’interesse del figlio adottivo?
La Corte di cassazione ha appena risposto di no. Con la sentenza n. 25538 del 18 settembre 2026, la Seconda sezione civile ha stabilito che la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli prevista dall’art. 803 c.c. non si applica quando, dopo la donazione, il donante adotta una persona già maggiorenne. La soluzione è particolarmente interessante perché la stessa legge tratta diversamente, come vedremo, le disposizioni testamentarie. Mister Lex
Il caso: prima le donazioni, poi l’adozione del nipote
La vicenda decisa dalla Cassazione nasce da una situazione familiare e patrimoniale piuttosto significativa. Una donna, nubile e senza figli, aveva effettuato tra il 2011 e il 2016 diverse importanti donazioni in favore della sorella e di alcuni nipoti, aventi ad oggetto partecipazioni societarie, usufrutti e nude proprietà di quote. Successivamente aveva adottato, nelle forme dell’adozione del maggiorenne, un altro nipote verso il quale — come emerge dalla sentenza — aveva nutrito fin dalla nascita un sentimento di affetto materno. Dopo l’adozione aveva quindi chiesto la revoca delle precedenti donazioni ai sensi dell’art. 803 c.c., sostenendo la necessità di reintegrare il proprio patrimonio anche a beneficio del nuovo figlio adottivo. Tribunale di Milano e Corte d’Appello avevano respinto la domanda e la Cassazione ha ora confermato definitivamente quella soluzione. Mister Lex
La tesi della donante, a prima vista, non era affatto assurda. L’art. 803 c.c. consente infatti a chi abbia effettuato una donazione quando non aveva figli — o ignorava di averne — di revocarla in caso di successiva sopravvenienza di un figlio o di un discendente. Dopo la riforma della filiazione, inoltre, il nostro ordinamento afferma l’unicità dello stato di figlio. Perché, allora, dovrebbe essere diverso il caso di chi diventa genitore attraverso l’adozione di un maggiorenne?
È proprio su questa domanda che la Cassazione svolge un ragionamento interessante.
Perché una donazione può essere revocata quando nasce successivamente un figlio?
La donazione è un contratto e, come ogni contratto, una volta validamente conclusa vincola le parti. Non possiamo regalarci un appartamento il lunedì e riprendercelo il venerdì perché abbiamo cambiato idea. L’art. 1372 c.c. stabilisce il principio generale secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto soltanto per mutuo consenso o nei casi ammessi dalla legge.
Uno di questi casi eccezionali è proprio quello previsto dall’art. 803 c.c. Il legislatore ha ritenuto che l’arrivo di un figlio dopo la donazione costituisca un cambiamento così significativo nella situazione personale e familiare del donante da consentirgli di riconsiderare una liberalità effettuata quando quel rapporto di filiazione non esisteva.
Ma proprio perché si tratta di un’eccezione alla stabilità dei contratti, secondo la Cassazione la norma non può essere estesa liberamente a situazioni che il legislatore non ha contemplato. Mister Lex
Figlio adottivo sì, ma non in tutti i tipi di adozione
Qui bisogna fare una distinzione importante. La Cassazione non dice affatto che l’adozione sia sempre irrilevante.
La revocazione può operare anche quando sopravviene un’adozione piena, perché il minore adottato acquista per espressa disposizione legislativa lo stesso stato del figlio nato nel matrimonio. Diverso è invece il regime dell’adozione di una persona maggiorenne disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile.
L’adozione del maggiorenne produce effetti familiari e successori importanti, ma non determina una completa assimilazione alla filiazione derivante dalla procreazione o all’adozione piena. In particolare, l’adottato maggiorenne conserva i rapporti giuridici con la propria famiglia d’origine e, salvo le eccezioni previste dalla legge, l’adozione non crea rapporti civili con i parenti dell’adottante. È proprio questa diversa struttura dell’istituto che, secondo la Cassazione, rende legittimo un trattamento differente anche ai fini dell’art. 803 c.c. Mister Lex
La Corte respinge quindi anche il dubbio di illegittimità costituzionale: situazioni giuridicamente diverse possono ricevere discipline diverse senza violare il principio di uguaglianza.
La cosa più curiosa: per il testamento la legge dice qualcosa di diverso
Ed è probabilmente questo il passaggio che trovo più interessante.
La stessa Cassazione osserva che il codice civile conosce un’altra norma sulla “sopravvenienza di figli”, ma questa volta relativa al testamento. L’art. 687 c.c. prevede la revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie in caso di sopravvenienza di un figlio e menziona espressamente anche il figlio adottivo.
La differenza non è casuale, secondo la Corte. Quando il legislatore ha voluto attribuire rilevanza anche all’adozione lo ha fatto espressamente; nell’art. 803, relativo alle donazioni, quella previsione non c’è. Per la Cassazione ciò conferma che non è possibile aggiungerla attraverso una interpretazione estensiva. Mister Lex
Ne deriva una situazione che può sorprendere chi non si occupa quotidianamente di queste materie: l’adozione successiva di un maggiorenne può incidere sulle precedenti disposizioni testamentarie secondo la disciplina dell’art. 687 c.c., ma non consente di revocare per sopravvenienza di figli una donazione già effettuata.
Ed è un ottimo esempio di quanto possa essere pericoloso pianificare il proprio patrimonio affidandosi soltanto al buon senso.
Ma allora una donazione è per sempre?
Non necessariamente. La sentenza riguarda esclusivamente la revocazione per sopravvenienza di figli. Il codice prevede altre specifiche ipotesi nelle quali una donazione può essere revocata, come quella per ingratitudine, naturalmente quando ne ricorrano i rigorosi presupposti di legge. Possono poi sorgere problemi diversi relativi alla validità dell’atto, alla capacità del donante, alla simulazione o, dopo l’apertura della successione, alla tutela dei legittimari.
Ma una cosa è importante: non basta che il donante abbia successivamente cambiato la propria situazione familiare o abbia semplicemente mutato idea. Se non esiste una causa prevista dalla legge, il bene donato non torna nel suo patrimonio per una decisione unilaterale.
Nel caso deciso dalla Cassazione il punto era esattamente questo. La successiva adozione del nipote maggiorenne, pur essendo espressione di un autentico rapporto familiare, non rientrava nelle ipotesi nelle quali la legge consente la revoca della precedente liberalità. Mister Lex
Il problema vero nasce quando si dona una parte importante del patrimonio
La vicenda offre, a mio avviso, una lezione pratica ancora più utile della regola giuridica affermata dalla Cassazione.
Le donazioni vengono talvolta considerate come un modo semplice per “sistemare le cose in famiglia”: cedo oggi un immobile a un figlio, la nuda proprietà a un nipote, alcune quote societarie a un altro familiare e poi vedremo. Ma una donazione importante modifica immediatamente il patrimonio del donante e può avere conseguenze che emergeranno molti anni dopo.
Nel frattempo può nascere un figlio, può cambiare il rapporto con i beneficiari, può comparire un nuovo coniuge, può intervenire un’adozione, possono nascere esigenze economiche impreviste oppure può semplicemente cambiare l’equilibrio familiare.
Il problema è che il patrimonio già donato non sempre può essere recuperato.
Per questo, prima di effettuare liberalità di valore significativo, bisognerebbe porsi non soltanto la domanda “a chi voglio lasciare questo bene?”, ma anche una domanda meno piacevole: che cosa succede se tra cinque o dieci anni la mia famiglia sarà completamente diversa da quella di oggi?
Donazione, nuda proprietà, usufrutto e testamento non sono strumenti equivalenti
Nella pianificazione patrimoniale ogni strumento produce effetti diversi. Donare oggi la piena proprietà significa spogliarsi immediatamente del bene. Donare la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto conserva al donante determinate facoltà, ma trasferisce comunque definitivamente un diritto. Fare testamento, invece, significa predisporre la destinazione del patrimonio per il momento della morte mantenendo, fino a quel momento, la possibilità di modificarne le disposizioni.
Non esiste uno strumento migliore in assoluto. Dipende dall’obiettivo, dalla composizione della famiglia, dalla presenza di eredi legittimari, dal patrimonio, dalle esigenze fiscali e soprattutto dalla volontà di conservare o meno il controllo dei beni.
La sentenza n. 25538/2026 dimostra però che utilizzare uno strumento invece di un altro può determinare conseguenze molto diverse in presenza dello stesso successivo cambiamento familiare. Mister Lex
E il nuovo figlio adottivo può comunque avere diritti sull’eredità?
La questione della revoca delle precedenti donazioni non deve essere confusa con quella, diversa, dei diritti successori dell’adottato. Il fatto che l’adozione del maggiorenne non consenta la revoca prevista dall’art. 803 c.c. non significa che il rapporto adottivo sia privo di conseguenze ereditarie.
Significa semplicemente che i beni già usciti validamente dal patrimonio attraverso una donazione non vi rientrano automaticamente per effetto della successiva adozione. La determinazione del patrimonio ereditario, delle quote spettanti ai diversi soggetti e degli eventuali strumenti di tutela richiederà poi una valutazione distinta.
Ed è proprio qui che, nelle famiglie nelle quali si sono succedute donazioni, adozioni, matrimoni, separazioni e testamenti, le cose possono diventare parecchio complicate.
Un esempio molto semplice
Immaginiamo una donna senza figli con un patrimonio di due milioni di euro. Decide di donare un appartamento del valore di 700.000 euro alla sorella. Cinque anni dopo adotta come figlio il nipote quarantenne con il quale ha da sempre un rapporto molto stretto.
Dopo l’adozione vorrebbe che l’appartamento tornasse nel proprio patrimonio, così da poter riorganizzare complessivamente la futura successione.
Non può semplicemente invocare la sopravvenienza del figlio adottivo e chiedere la revoca della donazione ai sensi dell’art. 803 c.c. Dopo la sentenza n. 25538/2026, la risposta della Cassazione su questo punto è netta. Mister Lex
Se invece prima dell’adozione avesse semplicemente predisposto un testamento, il quadro normativo sarebbe differente. Ed è esattamente per questo che la scelta dello strumento dovrebbe precedere il trasferimento del patrimonio e non essere valutata soltanto quando nasce il problema.
In conclusione
La sentenza della Cassazione n. 25538 del 18 settembre 2026 stabilisce un principio preciso: chi ha effettuato una donazione quando non aveva figli non può revocarla ai sensi dell’art. 803 c.c. per il solo fatto di avere successivamente adottato una persona maggiorenne. La norma riguarda la filiazione derivante dalla procreazione e, per effetto dell’equiparazione prevista dalla legge, l’adozione piena; non può essere estesa all’adozione del maggiorenne. Mister Lex
La pronuncia, però, dice anche qualcosa di più generale e molto utile. Una donazione importante non dovrebbe mai essere considerata soltanto per gli effetti che produce oggi. Bisogna immaginare anche che cosa potrebbe accadere domani.
Perché le famiglie cambiano, i rapporti cambiano e le esigenze patrimoniali cambiano. Le donazioni, invece, una volta perfezionate, sono molto meno disponibili a cambiare idea insieme a noi.
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