Come noto, la legge 183 del 4 novembre 2010, entrata in vigore il 24 novembre, ha apportato significative novità in materia. Ne esaminiamo alcune:
ABOLIZIONE DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: E’ stato cancellato l’obbligo del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Le parti hanno comunque la facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione, ma sono altrettanto libere di adire immediatamente l’autorità giudiziaria competente. Unica eccezione, in cui il tentativo di conciliazione resta obbligatorio, è per la presentazione di un ricorso avverso la certificazione di un contratto di lavoro.
IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO: L’impugnazione del licenziamento deve essere effettuata, nei confronti del datore di lavoro, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, sempre in forma scritta, dei motivi ove non contestuale alla prima. L’impugnazione può consistere in qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore e può avvenire anche per mezzo dell’organizzazione sindacale a cui appartiene il lavoratore. Per non risultare inefficace, l’impugnazione deve essere seguita, nel termine successivo e tassativo di 270 giorni, dal deposito del ricorso in Tribunale. Di conseguenza, il termine passa da cinque anni a 270 giorni. In alternativa, il lavoratore può chiedere il tentativo di conciliazione o l’arbitrato (al riguardo, sono state introdotte due nuove forme di arbitrato, quello durante il tentativo di conciliazione promosso presso la DPL e quello innanzi ad un collegio costituito dalle parti); in caso di mancato accordo o di rifiuto del lodo arbitrale, parte un nuovo termine di 60 giorni per il ricorso al Tribunale.
Cassazione – Sezione seconda – sentenza 13 luglio – 17 novembre 2010, n. 23192
Presidente – Relatore Settimj
Ricorrente D.
Fatto e diritto
G.D. impugna per cassazione la sentenza 20.2.07 n. 360 con la quale la corte d’appello di Napoli ne ha dichiarato improcedibile ex art. 348 c.p.c. l’impugnazione della sentenza di rigetto dell’opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo intimatogli dalla Soc. S. G.
Il giudice a quo ha ritenuto invalida la costituzione dell’appellante effettuata mediante iscrizione della causa a ruolo il 3.4.06 con il deposito della sola copia dell’atto d’appello, notificato il 28.3.06, mentre l’originale era stato successivamente depositato il 7.6.06, oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente – denunziando violazione degli artt. 347, 348, 165 e 156 c.p.c. – sostiene che il principio di tassatività delle cause d’improcedibilità, desumibile dal tenore letterale dell’art. 348 c.p.c., imponga di ritenere tale sanzione applicabile solo nel caso di mancata costituzione dell’appellante nei termini, onde il deposito di una copia in luogo dell’originale dell’atto di citazione non darebbe luogo ad una causa d’improcedibilità ma ad una mera irregolarità nella costituzione, ove tempestivamente avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c., mentre in relazione al deposito della copia dell’atto d’appello in luogo dell’originale soccorrerebbero i principi generali dettati dall’art. 156 c.p.c.
La censura è fondata.
Come la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha recentemente evidenziato, infatti, l’accertamento dell’avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, d’una copia (o velina) dell’atto d’appello in luogo dell’originale contenente la relata dell’avvenuta notifica, non comporta la sanzione d’improcedibilità del gravame (Cass. 29.7.09 n. 17666, 24.8.07 n. 17958, 9.12.04 n. 23027).
In proposito si è evidenziato come il nuovo testo dell’art. 348 c.p.c. abbia apportato significative modifiche alla disciplina dell’improcedibilità dell’appello, in quanto ha previsto quali ipotesi tassative (sulla tassatività delle ragioni d’improcedibilità dell’appello cfr. Cass. 2.7.03 n. 10404, 3.8.04 n. 14869, 28.1.09 n. 2171) soltanto, al primo comma, la mancata tempestiva costituzione dell’appellante ed, al capoverso, la mancata comparizione dello stesso, una volta costituitosi, alla prima udienza ed in quella successiva; sotto il primo degli indicati profili, tuttavia, come chiaramente desumibile dal tenore letterale della disposizione, la sanzione immediata ed insanabile, anche quindi a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, attiene alla sola mancata tempestiva costituzione dell’appellante che deve aver luogo “in termini”, non anche al mancato rispetto delle “forme” previste per i procedimenti davanti al tribunale, nonostante alle stesse, compreso dunque il deposito dell’originale della citazione, operi rinvio il precedente art. 347 c.p.c.
D’altra parte, sebbene l’art. 165 c.p.c. imponga all’attore di costituirsi, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione, non di meno questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare come la costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota d’iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente una copia anziché l’originale dell’atto di citazione, depositato in seguito dopo la scadenza del termine prescritto, non determini alcuna nullità della costituzione stessa, ma integri una mera ipotesi d’irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione (Cass. 13.8.04 n. 15777).
L’applicazione al giudizio d’appello dei principi espressi in tale decisione, che il Collegio condivide, rende evidente la non riconducibilità della fattispecie in esame all’ipotesi di mancata tempestiva costituzione, che sola varrebbe, a norma dell’art. 348 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, a giustificare una pronunzia di improcedibilità.
Non può, dunque, condividersi la diversa soluzione adottata da Cass. 1.7.08 n. 18009 sulla base d’un “distinguo” tra art. 165 c.p.c., in relazione al quale accoglie la riferita giurisprudenza che esclude l’essenzialità in sede di costituzione del deposito dell’originale notificato dell’atto di citazione, ed art. 348 c.p.c., in relazione al quale, per contro, ravvisando la ratio della comminatoria dell’improcedibilità nell’esigenza di certezza dell’instaurazione del giudizio, tale essenzialità afferma in funzione d’un controllo da parte del giudice dell’effettiva proposizione dell’impugnazione; impostazione siffatta della questione, in vero, non solo non tiene conto della sopra evidenziata espressa limitazione del dettato normativo che ricollega la procedibilità dell’appello alla sola tempestività della costituzione, di per sé confermativa della volontà d’impugnare, e non alle modalità della costituzione stessa, ma soprattutto sembra fare riferimento ad un’ipotesi d’attività di controllo preventivo inauditae partes da parte del giudice a seguito della sola costituzione – che la normativa non prevede, nel qual caso avrebbe un senso anche un’immediata declaratoria d’improcedibilità – mentre tale controllo ha luogo successivamente in sede di decisione, laddove ben può il giudice prendere visione della copia notificata pur se tardivamente depositata.
Nella qual sede, alla declaratoria d’improcedibilità potrebbe pervenirsi soltanto ove venisse accertata una difformità tra copia depositata ed originale dell’atto d’impugnazione, ma ove non sia in discussione – come nella specie non è – la conformità dei due atti, devesi ravvisare nel deposito della copia in luogo dell’originale una mera irregolarità, non integrando tale deviazione dal modello legale una costituzione priva dei requisiti essenziali al raggiungimento dello scopo dell’atto e non comportando essa di per sé alcuna violazione dei diritti difensivi dell’appellato nei confronti del quale il contraddittorio si costituisce con la notifica della citazione.
Il qual appellato, tra l’altro, nella specie, ricevuta regolare notifica dell’atto d’impugnazione e ritualmente costituitosi in giudizio inserendo la copia notificata nel proprio fascicolo e svolgendo pienamente le proprie difese di merito, non ha denunziato violazione alcuna dei propri diritti difensivi e si è limitato alla difesa nel merito, senza prospettare l’esistenza del vizio in discorso e far discendere da esso una qualsivoglia lesione dei propri diritti di difesa.
Il ricorso va, dunque, accolto e la causa va rinviata ad altro giudice pari ordinato, che si indica in diversa sezione della medesima corte d’appello di Napoli, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d’appello di Napoli.
L’OUA ha presentato ieri (per i dettagli si veda il link in fondo) il ricorso al TAR contro l’obbligatorietà della mediazione per la gran parte delle cause civili, che come noto entrerà in vigore nel marzo del 2011, annunciando analoga iniziativa presso la Corte di Giustizia Europea. L’OUA sostiene che l’obbligatorietà sarebbe incostituzionale, ed inoltre critica il regolamento attuativo sotto diversi aspetti, tra cui la genericità nella individuazione della figura del mediatore e delle strutture di conciliazione. Questo sarebbe, secondo l’Organismo ricorrente, in aperto contrasto con l’art. 60 della legge 60/09 che prevede che il soggetto deputato alla mediaconciliazione sia dotato di una particolare preparazione giuridica trattandosi di una molteplicità di materie destinate alla conciliazione.
Non manca infine una critica allo spot televisivo sulla mediazione, in riferimento all’uso del denaro pubblico.
Cassazione – Sezione seconda – sentenza 14 luglio – 8 novembre 2010, n. 22656
Presidente Oddo – Relatore Piccialli
Ricorrente Punto Casa srl
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 24.6.93 il Condominio di via B. 27 di Trezzo sull’Adda, costituito tra gli acquirenti delle unità immobiliari provenienti dal frazionamento di un edificio, che la venditrice società punto P. C. s.r.l. nel maggio del 1990 aveva a sua volta acquistato, con l’incarico di ristrutturarlo, dall’impresa individuale E. 2001 di C. R., citò la prima al giudizio del Tribunale di Monza, al fine di sentirla condannare alla eliminazione, o al pagamento delle relative spese, di alcuni vizi e difetti di costruzione da cui il fabbricato era risultato affetto.
Costituitasi la convenuta, eccepì la prescrizione dell’azione di garanzia, a suo avviso proposta dall’art. 1495 c.c. risalendo la vendita e consegna degli immobili all’autunno del 1991 ed essendo stata la denuncia dei vizi e difetti fatta soltanto il 19.1.93, chiamando in causa la ditta E. 2001, quale unica responsabile degli eventuali vizi e difetti, per esserne manlevata.
Costituitasi la terza, eccepì a sua volta la decadenza e la prescrizione, sia dell’azione principale, sia di quella di garanzia, comunque contestando l’esistenza di vizi ad essa imputabili, successivamente disinteressandosi del giudizio.
Intervennero in causa volontariamente, in adesione alle ragioni della E., M. ,E. e R. F., quali eredi di M. F., portatore di cambiali emesse per la somma di L. 193.000.000 dal titolare della ditta suddetta, R.C., inutilmente precettate e seguite dal pignoramento del credito, peraltro negato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nei confronti della società P.C. per i sopra citati lavori di ristrutturazione.
Sulla scorta delle espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, con sentenza datata 11.12.00/26.2.01 l’adito tribunale dichiarò la responsabilità della P.C. ex art. 1669 c.c. per gravi difetti costruzione e la condannò al risarcimento dei danni in misura di L. 141.000.000 oltre rivalutazione ed interessi, in favore del condominio, le cui richieste nei confronti della E. respinse, ponendo le spese dell’attore a carico della suddetta società soccombente e compensandole nei rimanenti rapporti.
Avverso tale sentenza la P.C. propose appello, al quale resistettero sia il condominio, sia i F., mentre la ditta E. 2001 non si costituì, rimanendo contumace.
Con sentenza del 24.3-16.7.04 la Corte di Milano confermò quella impugnata e condannò l’appellante al rimborso delle rispettive spese del grado in favore dei costituiti appellati, sulla base delle seguenti essenziali considerazioni:
a) correttamente il primo giudice aveva qualificato la dedotta responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c., attesa la gravità dei difetti di costruzione accertati, pur avendo il condominio dichiarato di agire a titolo contrattuale, poiché la P.C. non si era limitata a vendere le unità immobiliari, ma si era anche assunta l’incarico, subappaltandolo alla originaria proprietaria E. 2001, della ricostruzione del vecchio fabbricato, subentrando a quella nella titolarità della relativa concessione edilizia e nominando un proprio direttore dei lavori, in sostituzione di quello originario nominato dalla medesima;
b) la “grave decisione”, all’origine degli inconvenienti, di non realizzare la prescritta costruzione del “vespaio aerato” sotto il pavimento del piano terra, al fine di ottenere una maggiore cubatura abitabile, era stata adottata di comune accordo nell’estate del 1990 tra la vecchia e la nuova proprietaria dell’immobile;
c) l’eccezione di extrapetizione, sollevata dall’appellante solo nella comparsa conclusionale in secondo grado, era peraltro inammissibile perché tardiva:
d) l’amministratore era legittimato a proporre l’azione ex art. 1669 c.c., riguardando i gravi difetti accertati dal c.t.u. (formazione di umidità in risalita e muffe diffuse, derivanti dalla mancanza di idoneo vespaio) essenzialmente parti comuni dell’edificio (vespaio, tetto, pianerottoli, impianti idrico, elettrico e termico) e solo di riflesso le singole unità immobiliari, tanto più in considerazione del principio giurisprudenziale riconoscente all’amministratore il potere – dovere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alla salvaguardia dell’edificio nel suo complesso, senza distinzioni tra parti comuni o di proprietà esclusiva;
e) il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1669 c.c. non decorreva dalla manifestazione esteriore dei vizi, bensì dalla completa conoscenza di essi e del loro collegamento causale con l’esecuzione della costruzione, conoscenza che nel caso di specie si era avuta solo dopo l’espletamento della consulenza tecnica;
f) era stato inoltre rispettato il termine prescrizionale, essendo stata la domanda proposta entro un anno dalla denuncia, fatto con lettera raccomandata del 19.1.93;
g) dal complesso delle risultanze testimoniali era emerso che la decisione di non realizzare la sopraelevazione del vespaio era stata presa di comune accordo dalla E. 2001 e dalla P. C. e, comunque, il completamento delle opere, nelle parti poi risultate all’origine degli inconvenienti, era avvenuto in epoca nella quale la seconda aveva acquistato, divenendone l’unica interessata alla proprietà dell’edificio;
h) il rigetto della subordinata domanda di garanzia, proposta dalla P. C. nei confronti della E. 2001, era da confermare non tanto per le ragioni di merito esposte dal Tribunale, quanto per la fondatezza, ai sensi dell’art. 1670 c.c., dell’eccezione di decadenza sollevata dalla terza chiamata, poiché l’azione di regresso, nei confronti della subappaltatrice, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione, entro sessanta giorni, della denuncia dei vizi, ricevuta da essa costruttrice – venditrice, il che non era avvenuto;
i) la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ai fini della quantificazione dei danni, era generica e priva di concreta giustificazione, considerato che vi era stata una seconda indagine supplementare del c.t.u., all’esito della quale era stato possibile accertare, mediante scavi, la effettiva e preminente causa dei vizi, sicché non era ravvisabile alcun reale contrasto tra le acquisite valutazioni.
Avverso la suddetta sentenza la società P.C. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi e per quanto di rispettivo interesse, il Condominio via B. n. 27 di Trezzo sull’Adda e gli eredi F.; non hanno svolto attività difensive gli intimati eredi di R.C. (già titolare della ditta E. 2001), nelle more deceduto, nei confronti dei quali con ordinanza interlocutoria del 14.1.10 è stata disposta la rinnovazione delle notificazioni; le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità, sollevata dagli intervenuti F. nella memoria del 2.7.10, relativamente alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente società P.C. nei confronti degli eredi di R.C., rilevandosi che, contrariamente a quanto eccepito, detto atto è comprensivo, oltre che delle precedenti fasi del giudizio di legittimità, dell’intero testo del ricorso per cassazione, che risulta letteralmente trascritto nelle pagine da 5 a 30 di ciascuna delle copie, tempestivamente notificate a tali intimati, così puntualmente assolvendosi all’onere di portare a conoscenza degli stessi il contenuto dell’impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1495 e 1669 c.c. e art. 81 c.p.c., censurandosi la reiezione del motivo di appello con il quale si era lamentato che il tribunale, accogliendo la domanda quale azione extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo la parte attrice espressamente agito per far valere la garanzia contrattuale ex art. 1495 c.c. in dipendenza dalla compravendita, unico profilo sotto cui la domanda, per effetto di tale scelta vincolante per il giudice, avrebbe dovuto essere considerata. Tale vizio avrebbe, in concreto, comportato l’omesso rilievo sia del difetto di legittimazione attiva, non potendo l’amministratore del condominio far valere diritti altrui, sia della decadenza e della prescrizione, in relazione agli appropriati termini e relative decorrenze previsti in materia di compravendita.
Con il secondo motivo si deduce “errore nel procedimento per mancata considerazione del motivo d’appello concernente l’ultrapetizione”, per averne la corte di merito ritenuta tardiva la relativa proposizione, in quanto formulata con la comparsa conclusionale, senza tener conto che, in realtà, già nell’atto di gravame, nel lamentare l’erronea applicazione delle regole di cui all’art. 1669, anziché di quelle di cui all’art. 1495 c.c. pur invocato dalla parte attrice, l’appellante aveva implicitamente, ma inequivocamente, censurato la decisione di primo grado anche per violazione dell’art. 112 c.p.c., non occorrendo a tale riguardo ed agli effetti devolutivi di cui all’art. 342 c.p.c. l’uso di formule sacramentali.
I suesposti motivi, cui hanno aderito gli intervenuti eredi F., vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra le censure esposte e comportano, in funzione delle contenute doglianze processuali, l’accesso diretto agli atti da parte di questa Corte.
Al riguardo si rileva, anzitutto, dall’esame dell’atto di citazione notificato in data 24.6.93, che nella domanda, non contenente alcun espresso riferimento agli atti di compravendita, né all’obbligo della garanzia ex art. 1495 c.c., veniva specificamente evidenziato che la venditrice P.C. “aveva altresì provveduto alla ristrutturazione” dell’edificio, realizzando un’opera affetta da vari vizi di costruzione e difformità dal “capitolato”, in considerazione dei quali si concludeva per la dichiarazione di “contrattuale responsabilità della convenuta”, con conseguente condanna “alla garanzia di legge e quindi alla eliminazione dei vizi e delle difformità contrattuali o, alternativamente al pagamento…”.
Risulta cosi evidente come la qualità essenziale, nella quale la società P.C. venne convenuta in giudizio, non era quella di venditrice degli immobili derivanti dal frazionamento, bensì quella di appaltatrice o comunque costruttrice dell’edificio, in considerazione della quale segnatamente se ne chiedeva la condanna all’eliminazione dei vizi di costruzione (o in alternativa al rimborso delle relative spese), così facendosi valere una garanzia che, pur erroneamente qualificata dalla parte attrice di natura contrattuale, in realtà integrava, attesa la natura dei vizi in concreto dedotti tali da incidere in misura rilevante e permanente su elementi essenziali all’abitabilità dell’immobile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante v. Cass. nn. 3752/07, 8140/04, 7537/07, 13106/95) la responsabilità di natura extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., facente carico non soltanto (come quella di cui all’art. 1667 c.c.) sull’appaltatore, ma anche sul venditore dell’immobile, ove lo stesso ne sia stato anche costruttore (v. Cass. nn. 7634/06, 3406/06, 21351/05, 567/05).
Correttamente, pertanto, e senza incorrere in alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato dettato dall’art. 112 c.p.c. – di tal che risulta superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, circa l’avvenuta proposizione o meno di un espresso motivo di gravame al riguardo – il Tribunale e la Corte d’Appello, in un contesto nel quale l’attore aveva dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria l’assunzione da parte del venditore dell’incarico di ristrutturare il fabbricato, hanno qualificato ed accolto la domanda attrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., spettando soltanto al giudice la corretta qualificazione giuridica dell’azione proposta dalla parte e l’individuazione delle norme confacenti al caso, rimanendo lo stesso soltanto vincolato ai fatti posti dall’istante a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita (tra le altre v. Cass. nn. 16809/08, 15925/07, 27466/07, 6712/01); e nella specie la causa petendi, secondo la prospettazione fattuale esposta, ed il tenore delle richieste, oggetto del petitum sostanziale, non potevano che condurre all’applicazione della sopra citata fattispecie legale di responsabilità.
I due motivi di ricorso vanno pertanto respinti, precisandosi tuttavia che il profilo di censura relativo alla legittimazione all’azione dell’amministratore del condominio, rispetto alla quale non decisiva risulta la qualificazione, se contrattuale o extracontrattuale, della domanda, sarà di seguito esaminato, con il successivo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo, cui hanno aderito gli intervenuti F., si deduce “falsa ed erronea applicazione degli artt. 1669 e 1223 c.c. e art. 81 c.p.c.”, censurandosi la reiezione (per le ragioni riportate sub d) in narrativa) del motivo di gravame attinente alla legittimazione dell’amministratore del condominio, al riguardo ribadendo che il medesimo non avrebbe potuto agire anche a tutela delle parti dell’edificio oggetto di proprietà esclusiva e lamentando che nella condanna risarcitoria, pronunziata a favore del condominio, sarebbero state in concreto indebitamente incluse somme corrispondenti a danni subiti da singoli condomini.
Il motivo, fondato nei limiti di seguito precisati, va accolto per quanto di ragione.
Il principio giurisprudenziale di legittimità (v. in particolare Cass. 5613/96), cui i giudici di merito hanno ritenuto di conformarsi, fondato sull’interpretazione estensiva dell’art. 1130 c.c., n. 4 (prevedente il potere – dovere di compiere atti conservativi a tutela delle parti comuni dell’edificio), poteva comportare la legittimazione dell’amministratore del condominio a promuovere l’azione di cui all’art. 1669 c.c., a tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivavano da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese. Tale legittimazione non poteva tuttavia estendersi anche alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva interessati dalle infiltrazioni di umidità risalenti dal c.d. “vespaio”, trattandosi di diritti di credito ben distinti e individuabili, la cui tutela, chiaramente eccedente le suddette finalità conservative, competeva elusivamente ai rispettivi interessati.
La Corte d’Appello pertanto, pur correttamente dichiarando ammissibile il motivo di gravame, che in quanto eccezione e non domanda nuova (in quanto diretta a contrastare, quantomeno in parte, l’avversa domanda), ben avrebbe potuto essere proposta anche per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, nella specie ancora applicabile ratione temporis), lo ha tuttavia erroneamente e del tutto respinto nel merito, confermando la statuizione risarcitoria includente in unico conteggio sia i danni alle parti comuni, sia quelli relativi alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Con il quarto motivo si deduce “erronea e falsa applicazione degli artt. 1670 e 1310 c.c. in relazione alla domanda svolta nei confronti del signor R.C, titolare della ditta E.2001”, lamentando che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda di garanzia per omessa prova della denunzia ex art. 1670 c.c., avrebbe “incredibilmente ignorato il documento 2 prodotto dalla P.C. rappresentato dalla raccomandata in data 4 febbraio 1993 e ricevuta il successivo 13 febbraio…”, e comunque omesso di considerare che la prescrizione sarebbe stata interrotta, ai sensi dell’art. 1310 c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale nei confronti della coobbligata solidale.
Con il quinto motivo si lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di merito preso in considerazione il suddetto documento, idoneo ad escludere la ritenuta decadenza, né in alcun modo giustificato la mancata applicazione del principio estensivo dell’interruzione della prescrizione.
I motivi, sostanzialmente identici, vanno disattesi per inammissibilità della prima censura dedotta, derivante, ancor prima che dal difetto di autosufficienza (per non essere stato riportato il testo della lettera raccomandata, così non consentendone di valutarne la concreta idoneità ad assolvere alla finalità di denunzia dei vizi in questione), ancor più radicalmente, dalla palese natura revocatoria, e dunque di merito, della doglianza.
La Corte d’Appello, infatti, ha espressamente motivato la conferma del rigetto della domanda di garanzia con la considerazione che la società P.C, dopo avere ricevuto due lettere di contestazione dei vizi di costruzione da parte del legale del condominio, non li aveva a sua volta contestati alla E. nel termine di gg. 60, al riguardo puntualizzando testualmente che “dagli atti di questo giudizio non risulta che vi abbia provveduto”. Tale categorica affermazione comporta che, nella diversa ipotesi in cui la lettera menzionata dalla ricorrente fosse stata invece prodotta, la corte territoriale sarebbe incorsa non nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì in quello, di travisamento processuale, di cui all’art. 395, n. 4, erroneamente negando la presenza di un documento, che risultava invece prodotto dalla convenuta appellante e, pertanto, esistente agli atti.
Dall’inammissibilità del profilo di censura suddetto, che comporta l’incensurabilità nella presente sede della pregiudiziale dichiarazione di decadenza dall’azione di garanzia, consegue il reiettivo assorbimento di quello, relativo alla mancata applicazione dell’art. 1310 c.c., concernente la subordinata ratio decidendi, ravvisante anche la prescrizione della stessa.
La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere cassata limitatamente al terzo motivo di ricorso, nei limiti precisati, con rinvio per nuovo esame in parte qua ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata relativamente alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
Cassazione – Sezione seconda – sentenza 6 ottobre – 5 novembre 2010, n. 22599
Presidente Elefante – Relatore Mazzacane
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 21-4-1988 Ge. C. e G. C. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco An. C., A. C., L. C., A. M. C. e R. C. e, premesso di essere proprietari di immobili già di proprietà del padre C. C. siti in omissis, chiedevano la rettifica dell’atto di divisione del omissis – costituente il titolo di proprietà degli attori, unitamente alla successione ereditaria – intervenuto tra C. C., loro dante causa, e G. C., dante causa dei convenuti, relativamente alla titolarità di alcuni mappali e di diritti di servitù, qualificando tale domanda, in via subordinata, come accertamento della avvenuta usucapione.
I convenuti costituendosi in giudizio contestavano le domande attrici assumendo che la scrittura privata addotta dagli attori a fondamento delle loro pretese risultava sottoscritta solamente da uno dei coeredi di G. C. e non poteva quindi essere opposta agli altri e sostenendo l’operatività tra le parti dell’atto di divisione; essi chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori alla rimessione in pristino dei mappali asseritamente posseduti illegittimamente mediante la demolizione delle opere eseguite e la consegna agli esponenti.
Il Tribunale adito con sentenza del 24-5-1997 respingeva la domanda attrice e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l’operatività tra le parti dell’atto di divisione.
Proposta impugnazione da parte di Ge. C. e di G. C. cui resistevano A. C., L. C., A. M. C. e R. C. che proponevano altresì appello incidentale la Corte di Appello di Milano con sentenza del 24-2-2004 ha respinto l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato Ge. C. e G. C. a restituire agli appellati i fondi di cui ai mappali omissis e della quota di fabbricato insistente sul mappale omissis del Comune di omissis.
Per la cassazione di tale sentenza Ge. C. e G. C. hanno proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui A. C., L. C., Ad. C., M. C. e R. C. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1102-1140-1141-1158-1164-2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione, assumono che la Corte territoriale non ha considerato da un lato che il compossesso da parte degli esponenti sui beni oggetto di causa non era mai stato contestato dalle controparti ed anzi era stato espressamente ammesso negli atti processuali, e dall’altro che non era stato invece provato da parte degli appellati ed appellanti incidentali il loro compossesso sugli stessi beni (in quanto contestato dagli istanti), ed ha quindi invertito l’onere della prova, omettendo di rilevare la pacificità del possesso ultraventennale degli immobili da parte di Ge. C. e di G. C..
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1102-1158-1163-1164-1165-1167-2697-2727-2728 e 2729 c.c., 112 e 115 c.p.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di prove documentali e testimoniali in ordine all’invocato pacifico possesso da parte degli esponenti degli immobili per cui è causa e per aver anzi evidenziato erroneamente diversi atti come “indicativi della titolarità del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sull’immobile escludendo in capo agli appellanti, la pienezza e l’esclusività del diritto, quale sostitutivo del proprio”; in tal senso erano state valorizzate una denuncia presentata dagli appellanti il 6-6-1985 nei confronti di L., An. ed A. C. per violazione dell’art. 637 c.p. (ingresso abusivo sul fondo altrui) ed una denuncia per violazione del diritto di proprietà sporta da questi ultimi nel 1985 al Sindaco del Comune di omissis nei confronti di Ge. C. e di G. C. per ampliamento e sistemazione della tettoia per il ricovero di attrezzi agricoli di cui al mappale omissis, foglio omissis, di via omissis, a seguito della quale il Sindaco con ordinanza del 29-7-1985 aveva ordinato agli attuali ricorrenti la demolizione di opere realizzate senza concessione edilizia; ebbene tali denunce erano irrilevanti in quanto intervenute ben due anni dopo il maturare del termine ventennale utile all’usucapione, iniziato il omissis, allorché si era verificata l’interversione del possesso in occasione del rogito D., e terminato il omissis; inoltre non vi era comunque prova che in seguito alle suddette denunce fosse intervenuta una interruzione ultrannuale dell’usucapione di cui all’art. 1167 c.c.; neppure è stato spiegato come una pretesa turbativa del possesso relativamente ad una sola parte degli immobili potesse avere effetto sulla residua parte di essi; quanto poi alla denuncia presentata dalle controparti al Sindaco di omissis, si trattava di atto irrilevante perché non incidente sul possesso, mentre la denuncia sporta dagli esponenti costituiva soltanto la manifestazione del possesso dei beni per cui è causa “animo domini”.
I ricorrenti infine rilevano che le deposizioni testimoniali in ordine alla dimostrazione del potere di fatto ultraventennale sugli immobili da parte degli istanti non erano affatto di segno contrario alle emergenze documentali, come invece ritenuto dal giudice di appello, e che non erano state valutate le prove di natura presuntiva derivanti dalla circostanza che il rustico esistente sul mappale omissis era risultato essere utilizzato per metà da ciascuna delle parti, e che parte avversa aveva recintato il suddetto mappale con l’apposizione di un cancello, arretrando sino alla mezzeria del rustico onde consentire agli appellanti principali il libero accesso alla metà degli stessi utilizzata, così riconoscendo il diritto di proprietà altrui.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente, sono fondate.
Il giudice di appello ha escluso la prova da parte degli attuali ricorrenti di un possesso “uti domini” pacifico e continuato ultraventennale degli immobili predetti, evidenziando anzi la sussistenza di due atti interruttivi di esso da parte degli effettivi proprietari (ovvero le due denunce sopra richiamate), ed aggiungendo che le dichiarazioni dei testi M. P. e R. B. non potevano ritenersi attendibili, considerato che la prima era la madre degli appellanti e la seconda era la moglie di Ge. C.; comunque entrambe le suddette deposizioni erano in contrasto con la prova documentale – rappresentata dalle menzionate denunce – della opposizione al possesso da parte degli aventi diritto.
Da tali elementi discende la considerazione che nel convincimento maturato dalla Corte territoriale hanno avuto un peso preponderante, più che la valutazione del materiale probatorio attinente alla prova del possesso, i due pretesi atti interruttivi costituiti dalla denunce sopra richiamate.
In proposito peraltro deve anzitutto evidenziarsi l’irrilevanza di tali atti, entrambi riferiti all’anno 1985, ovvero ad epoca in cui sarebbe già decorso il termine ventennale del possesso utile all’usucapione (iniziato secondo l’assunto di Ge. e G. C. quantomeno dal omissis, allorché era stata formalizzata la divisione per atto notaio D.).
Inoltre a nessuna delle due denunce suddette può attribuirsi valenza interruttiva del possesso in questione; premesso invero che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. 23-11-2001 n. 14917; Cass. 19-6-2003 n. 9845), è agevole osservare, quanto alla denuncia presentata a suo tempo da Ge. C. e G. C. nei confronti di L. C., An. C. ed A. C., che trattasi di atto proveniente dagli stessi possessori e non dai proprietari, significativo semmai della volontà da parte degli attuali ricorrenti di non intendere subire turbative del loro possesso, e che per altro verso non può neppure essere configurato come riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore; sulla base del principio di diritto sopra richiamato è poi evidente che anche la denuncia presentata da L. C., A. C. ed An. C. per violazione del loro diritto di proprietà deve ritenersi ininfluente sulla prosecuzione del possesso sui beni, non impedito materialmente né contestato in modo idoneo.
Pertanto, poiché l’erronea considerazione dei suddetti atti da parte del giudice di appello ha avuto un rilievo decisivo anche in ordine all’apprezzamento degli ulteriori elementi di prova costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni dei testi escussi, occorre procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio in ordine all’invocato possesso “ad usucapionem” da parte degli attuali ricorrenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1140-1141-1158 e 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione, assumono che, qualora poi la sentenza impugnata abbia inteso accogliere la tesi di controparte in ordine al compossesso dei beni per cui è causa, avrebbe dovuto trasferire agli esponenti il diritto di comproprietà “pro indiviso” della metà dei beni stessi.
Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1427-1432 e 1441 c.c. e 112 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, sostengono che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, gii esponenti non avevano domandato l’annullamento dell’atto divisionale a rogito notaio D. del omissis per errore, bensì l’accertamento del proprio diritto di proprietà in ordine ai beni in questione in relazione alla scrittura privata di “rettifica” sottoscritta dalle parti l’omissis avente effetti reali di trasferimento del diritto di proprietà.
In via di ulteriore subordine i ricorrenti rilevano che comunque, in riferimento alla domanda di annullamento della divisione menzionata, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la scrittura privata dell’omissis non spiegherebbe effetti nei confronti di coloro che non l’avevano sottoscritta, senza però pronunciarsi sulla domanda stessa nei confronti degli effettivi sottoscrittori (ovvero gli esponenti e L. C.).
Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1150 c.c. e 112-184-189 e 345 c.p.c. nonché vizio di motivazione, sostengono che nel giudizio di secondo grado le controparti non avevano più chiesto la demolizione degli edifici realizzati sui mappali per cui è causa, ma la “consegna dei fondi”, caratterizzati quindi dall’incremento patrimoniale di valore che gli edifici avrebbero comportato, formulando così una domanda nuova; per tale ragione gli esponenti avevano chiesto in via di estremo subordine il riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1150 c.c., erroneamente qualificata dal giudice di appello come domanda nuova, laddove invece si trattava di nuova eccezione ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo antecedente alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990.
Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di legge n. 2313 , reperibile all’indirizzo http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35756.htm, che introduce la possibilità di scontare agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza la pena detentiva (anche residua di pena maggiore) non superiore ad un anno. Il DDL era già stato approvato dalla Camera dei Deputati, ora dovrà essere firmato dal Capo dello Stato e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.
Cassazione – Sezione prima – sentenza 12 ottobre – 15 novembre 2010, n. 23053
Presidente Vitrone – Relatore Forte
Ricorrente P.
Svolgimento del processo
S.P., con ricorso del 3 maggio 2006, ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia di condannare il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondergli, ai sensi della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, un equo indennizzo di Euro 75.000,00 per i danni patrimoniali e di Euro 40.000 per quelli non patrimoniali, subiti per la durata irragionevole di un procedimento esecutivo per il rilascio di una casa di sua proprietà, iniziato nel 1992 e ancora in corso, immobile a lui rilasciato solo il 27 settembre 2006.
La Corte d’appello, ritenuta ammissibile la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, avvenuta in violazione del termine di cinque giorni prima della camera di consiglio, fissata per la decisione (art. 3, 5° comma, della L. n. 89/01), con il deposito tardivo di un giorno della memoria di costituzione e di una sentenza, ritenendo che la norma andasse coordinata con quelle del codice di rito sui procedimenti camerali (art. 837 e ss. c.p.c.) e che vietasse solo il deposito di repliche e documenti in senso stretto e non la costituzione del convenuto fino alla udienza in camera di consiglio, ha solo rilevato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rigettando ogni domanda nei confronti di questa.
Ritenuto che la procedura di esecuzione dello sfratto durata quattordici anni, con 43 accessi dell’ufficiale giudiziario tutti con esito negativo per varie cause, essendo la casa oggetto di sfratto abitata dalla famiglia dell’esecutato e date le proroghe legislative delle locazioni e i provvedimenti di graduazione della Prefettura oltre che la indisponibilità della forza pubblica a fare eseguire l’allontanamento forzato degli inquilini, la Corte di merito ha connesso a esigenze sociali e non alle sole carenze dell’apparato giudiziario sei degli anni del procedimento esecutivo, ritenuto irragionevole nei residui 8 anni.
Negato che le spese del processo e il mancato godimento dell’immobile potessero costituire danni patrimoniali indennizzabili, potendo il danneggiato soddisfarsi per tali pregiudizi in altro modo, la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, ha limitato ai soli danni non patrimoniali, l’indennizzo spettante al P. e li ha fissati in Euro 1.000,00 annui e complessivamente in Euro 8000,00, posti a carico del Ministero della Giustizia, condannato pure, per la soccombenza solo parziale, a pagare all’istante la metà delle spese di causa.
Per la cassazione del decreto di cui sopra, depositato il 1° marzo 2007, propone ricorso di quattro motivi il P., deducendo: a) violazione degli artt. 100 c.p.c., 2, commi 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, 1292 c.c. e ss., e 2055 c.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, in ordine al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da affermare per il concorso di altri organi dell’amministrazione statale (ufficiale giudiziario, commissariato di polizia, prefettura) nella determinazione della durata del processo e dei danni conseguenti. V’è motivazione contraddittoria del decreto che, dopo avere rilevato l’inefficacia dei 43 accessi dell’ufficiale giudiziario, ha poi negato la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il motivo è chiuso da un quesito che non enuncia principi di diritto ma indica solo fatti sui quali mancherebbe la motivazione, b) violazione degli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 89/01 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile la costituzione dei convenuti quattro giorni prima della camera di consiglio, accogliendo le eccezioni delle amministrazioni convenute, come quelle sull’inerzia del P. nella produzione del danno o quella della produzione tardiva di documenti dall’istante e del mancato rilievo dalla Corte di merito della decadenza dal diritto di depositarli. c) falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 89/01, 2043, 1292, 2055 c.c. e degli artt. 183 e 184 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione, per non avere considerato danni patrimoniali le spese del procedimento e le perdite subite per il processo. Il non avere collegato i danni che precedono alla eccessiva durata del processo ma ad altri fatti, è illogico ed errato, essendosi comunque violati gli artt. 183 e 184 c.p.c., impedendo alla parte di provare il pregiudizio da essa subito. d) violazione delle medesime norme sostanziali di cui al secondo motivo di ricorso, per la assoluta incongruenza nella liquidazione del danno non patrimoniale subito, sia in ordine ai tempi della procedura ritenuti irragionevoli che all’entità del danno non patrimoniale liquidato in soli Euro 1.000,00 annui, con violazione dei parametri in genere utilizzati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Il Ministero della giustizia si difende con controricorso mentre la Presidenza del Consiglio intimata in questa sede non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere o dovere di promuovere o subire un giudizio, di regola riconosciuto per il titolare del diritto o obbligo sostanziale oggetto dell’azione (art. 81 c.p.c.), come tale emergente dalla prospettazione della domanda e indipendente dalla fondatezza di essa (Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).
La domanda di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo si propone “nei confronti del Ministro della giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge. n. 89/2001; tale è il processo di esecuzione, tenuto distinto nel nostro ordinamento da quello di cognizione, anche ai fini del computo della ragionevole durata del processo (così S.U. 2 4 dicembre 2009 n. 27348).
Nel caso ricorre una ingiustificata durata di un processo dinanzi a magistrato ordinario, per il quale la citata normativa legittima a subire il processo e a resistere in giudizio il solo Ministro della giustizia, per qualsiasi inefficienza dell’apparato statale nella produzione del ritardo del processo, e quindi esattamente si è negata la legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio, ratione temporis legittimata passiva per le ipotesi diverse da quella della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo civile e sostituita poi in tali fattispecie dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Pertanto il primo motivo di ricorso è infondato, anche a non tener conto delle carenze del quesito conclusivo su fatti invece che su principi di diritto.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, salvo che non se ne rilevi l’inammissibilità, in difetto di un concreto interesse sostanziale al suo accoglimento (sulla inimpugnabilità delle sentenze per vizi processuali, senza interesse sostanziale, Cass. 12 marzo 2010 n. 6051).
Se vi è il potere del giudice di assegnare un termine alle parti su loro istanza per il deposito di memorie e documenti, in caso di violazione del termine di cui al quinto comma dell’art. 3 della legge n. 89/01, che si è violato nella fattispecie, può rilevarsi di ufficio la decadenza dal diritto di procedere a tale deposito, ma non può precludersi comunque la difesa successiva con la comparizione alla camera di consiglio del difensore, come di regola avviene in tutte le procedure camerali (Cass. 7 settembre 2007 n. 18906) e in ogni procedimento contenzioso ordinario, in cui la contumacia può sempre superarsi ai sensi dell’art. 293 c.p.c., per cui è da negare la preclusione di ogni difesa successiva per la violazione del termine dell’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, potendosi proporre istanza alla Corte per ottenere apposito nuovo termine per il deposito di memorie e la produzione di documenti, determinandosi in tal modo il contraddittorio tra le parti. In ogni caso, nella fattispecie, rientra tra i compiti officiosi del giudice valutare il comportamento delle parti (art. 2, comma 2, L. n. 89/01) e la sua incidenza sulla durata del processo presupposto non era quindi necessaria la eccezione del Ministero sulla inerzia dell’istante nella procedura di sfratto, per far ritenere tale comportamento di parte come rilevante nella determinazione della durata della procedura, per cui il secondo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui non è inammissibile anche nel quesito conclusivo che non precisa meglio quale è il documento prodotto tardivamente e quali difese la memoria dell’Amministrazione abbia impedito al ricorrente in questa sede (così Cass. 15 maggio 2010 n. 12044).
1.3. In ordine alla negazione dei danni patrimoniali come individuati dall’attore in domanda, è corretto il decreto impugnato nel rilevare che le spese della procedura esecutiva, qualsiasi sia la sua durata, sono liquidate all’interno del procedimento stesso, dal giudice che su di esso deve decidere e non costituiscono danni indennizzabili.
In rapporto ai danni da mancata disponibilità dell’immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo, essendo l’emergenza abitativa uno dei problemi rilevanti del paese dal dopo guerra in poi; del resto, il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell’immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato. Comunque il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell’appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all’apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo.
1.4. Anche il quarto motivo di ricorso deve rigettarsi sia in rapporto al tempo ritenuto ragionevole di sei anni che alla congruità del danno liquidato.
La Corte ha ritenuto che il processo esecutivo si sarebbe dovuto chiudere in cinque anni, durata allungata a sei anni in rapporto alla emergenza sociale costituita dal diritto all’abitazione e per gli otto anni ingiustificati ha liquidato il danno nella somma minima prevista di regola in sede sovranazionale, secondo lo stesso ricorso. Tale somma è congrua per le ragioni già indicate, in quanto mancano elementi per discostarsi dal minimi dei parametri utilizzati di regola dalla Corte europea di Strasburgo, in rapporto alla riparazione dell’ansia sull’esito del processo, indubbiamente non eccessiva in relazione alla difficoltà che la procedura avrebbe avuto nella sua prosecuzione, per i rilevanti ostacoli di ordine economico-sociale, che hanno comportato interventi anche legislativi per ritardare l’esecuzione degli sfratti.
In conclusione, non può che affermarsi la infondatezza del ricorso per cassazione del P., che è da rigettare con condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero della giustizia le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00.
La Commissione Tributaria di Lecce, sez. I, con sentenza del 22 aprile 2010, depositata il 23 settembre 2010, ha stabilito che “……il ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo, suscettibile di trasformarsi automaticamente in vero e proprio fermo amministrativo con il decorso dei venti giomi concessi per il pagamento del carico tributario iscritto a ruolo, può essere accolto, atteso che esso non estrinseca adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione”.
In pratica, statuisce la Commissione, il preavviso di fermo così come è stato formulato sino ad oggi (una sorta di facsimile in cui cambiano solamente i dati del soggetto destinatario e l’eventuale indicazione delle cartelle sottese al preavviso), non è atto idoneo, in quanto mancante dell’adeguata estrinsecazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato l’Amministrazione alla decisione di procedere con il fermo.
Con la stessa sentenza la Commissione ha però dichiarato definitive le cartelle esattoriali sottese al preavviso, in quanto notificate al contribuente pur se irreperibile, secondo la normativa vigente, non concedendo lo sgravio delle somme iscritte a ruolo.